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IALE FONDO PERSEO http://www.fondoperseo.it .fondoperseo.it)

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IALE FONDO PERSEO http://www.fondoperseo.it .fondoperseo.it)
Data creazione documento 09/02/2013
FAQ
(FONTE: SITO UFFICIAL
IALE FONDO PERSEO
http://www.fondoperseo.it)
Informazioni
Che cosa è Perseo?
Perseo è il Fondo pensione complementare iscritto all’Albo Covip con il n. 164, costituito nella forma di
associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita, cioè l’entità della prestazione
pensionistica è determinata in funzione della
della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti. È destinato a
tutti i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità.
Nasce con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno per giorno, una pensione complementare
a quella obbligatoria
toria per affrontare con più serenità il periodo post-lavorativo.
post
A tale scopo Perseo raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. La natura associativa e
senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che tutte le attività
attività siano eseguite nell’esclusivo
interesse degli aderenti e della tutela del loro futuro.
Che cosa significa capitalizzazione individuale?
In un fondo a capitalizzazione la contribuzione affluisce in “conti individuali”. Al termine del periodo di
accumulazione l’iscritto riceverà una prestazione la cui entità dipende dai versamenti effettuati e dai relativi
rendimenti
Che cosa è la posizione individuale?
La posizione individuale è il valore corrispondente al totale della contribuzione versata (contributi del datore di
lavoro e contributi del lavoratore) al fondo e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare è
comunicato ufficialmente a ciascun iscritto attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli
aderenti ed è verificabile on line mediante accesso all’area riservata agli iscritti
Che cosa si intende per fondo a contribuzione definita?
Si tratta di un fondo in cui l’ammontare della contribuzione dovuta a beneficio del lavoratore è certo e
prestabilito mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione
finanziaria. Il Fondo pensione Perseo è a contribuzione definita.
Quali sono gli organi che governano il fondo?
Gli organi di amministrazione di Perseo sono eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti.
Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri
membri eletti per metà dai lavoratori e per metà dai datori di
lavoro e assolve i seguenti compiti: approva il bilancio, elegge e revoca gli organi di amministrazione e
controllo e stabilisce i loro compensi , determina azioni di responsabilità verso amministratori
amminis
e revisori,
sceglie la società incaricata della revisione del bilancio e delibera sull’attivazione di convenzioni con imprese
di assicurazione per l’erogazione di prestazioni accessorie. In seduta straordinaria può inoltre modificare lo
Statuto, attivare
tivare le procedure di liquidazione e deliberare lo scioglimento del Fondo.
Consiglio di Amministrazione: è composto da 20 membri designati per metà dai lavoratori e per metà dai
datori di lavoro e assolve i seguenti compiti: definisce le strategie di gestione
gestione del Fondo pensione e la sua
organizzazione funzionale e amministrativa, gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione,
sceglie i soggetti gestori e la Banca Depositaria, definisce i contenuti delle convenzioni con i predetti soggetti,
le iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati e le comunicazioni alla COVIP
relativamente a vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo.
Chi controlla come opera il fondo pensione
Esistono due livelli di controllo sull’operato del fondo pensione. Il livello esterno, comune a tutto il sistema di
previdenza complementare, fa capo alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Il livello
interno, specifico di ciascun fondo pensione negoziale, fa capo al Collegio dei Sindaci e alla funzione di
Controllo Interno. Sia il Collegio dei Sindaci che il Responsabile della funzione di controllo interno effettuano
una costante vigilanza sull’amministrazione e sull’osservanza
sull’osservanza delle norme da parte del fondo pensione.
Adesione
Chi può aderire a Perseo?
Possono aderire a Perseo:
1. I dipendenti pubblici ricompresi nei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio
Sanitario Nazionale e tutti coloro, comunque richiamati nell’Accordo istitutivo, assunti con:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto part-time
time a tempo indeterminato;
• contratto a tempo determinato, anche part-time,
part
e ogni altra
tra tipologia di rapporto di lavoro flessibile,
secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi
continuativi;
2. il personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III (amministrativa, sanitaria, tecnica e
professionale) e IV (medica e veterinaria);
3. i dipendenti delle Camere di Commercio
4. Possono inoltre aderire i lavoratori dipendenti privati delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’
accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree
destinatari di PERSEO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale operanti presso le predette
Organizzazioni;
5. Possono inoltre aderire i dipendenti dei seguenti settori affini: Enti ed organizzazioni regionali ed
interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, UNIONCAMERE, case di cura private e strutture ospedaliere gestite
da enti religiosi, servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, imprese del privato e del privato sociale
eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L’adesione dei settori affini è condizionata dalla
sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti che hanno sottoscritto
l’accordo istitutivo di Perseo costituisca soggetto firmatario di detti accordi di adesione.
Come può associarsi un lavoratore?
Il lavoratore deve compilare la domanda di adesione, dopo aver ricevuto Statuto, Nota informativa e Progetto
esemplificativo standardizzato. Tutta la documentazione, compreso il modulo di adesione, può essere
scaricata dal sito Internet di PERSEO (www.fondoprseo.it). Dopo aver compilato la parte di sua competenza,
il lavoratore è tenuto a consegnare il modulo di adesione al proprio datore di lavoro che provvederà a
compilare la parte della domanda di propria pertinenza, verificare l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore,
controllare che la domanda sia compilata in modo chiaro e che sia firmata in tutte le sue parti dal lavoratore.
La domanda viene inviata a PERSEO dall'azienda da cui il lavoratore dipende entro quindici giorni dalla
consegna.
Da quando decorre l’adesione?
L’iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. L’obbligo contributivo a carico del
lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui sono apposti
il timbro e la sottoscrizione sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese
successivo.
Che cosa è la quota di iscrizione?
All’atto dell’adesione è dovuta una quota di iscrizione “una tantum” di 2,75 € a carico dell’aderente e di 2,75 €
a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha già versato l’intero ammontare per il comparto
pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo secondo quanto previsto nel relativo
accordo di adesione.
Che cosa è la quota associativa?
La quota annua associativa, prelevata mensilmente dai contributi, serve a coprire i costi annui di gestione
amministrativa del fondo. Il CdA del fondo ha stabilito che la quota associativa - per l'anno 2012 è pari a
16,00 €.
Quali sono i costi per la gestione finanziaria?
I costi connessi alla gestione finanziaria sono riconducibili alle spese per la banca depositaria (la quale
custodisce il patrimonio del fondo e controlla che siano effettuati correttamente gli investimenti) ed alle spese
dei gestori finanziari che effettuano gli investimenti.
Contribuzione
Come si contribuisce al fondo pensione?
Il contributi previsti contrattualmente sono pari all’1% della retribuzione utile al calcolo del TFR sia per quello
a carico del datore di lavoro sia per quello dovuto dal lavoratore.
Per i dipendenti pubblici le quote di Tfr non sono versate direttamente al Fondo, ma accantonate
figurativamente presso l’Inps gestione ex Inpdap, che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle secondo un
tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare
attivi sul mercato.
Alla cessazione del rapporto di lavoro le somme accantonate figurativamente e rivalutate sono trasferite a
Perseo e vanno a sommarsi agli eventuali contributi volontari versati dal lavoratore e dal datore e dai
rendimenti frutto della gestione finanziaria.
Se il lavoratore del settore privato decide di aderire a PERSEO solamente con il conferimento del TFR non
ha diritto a ricevere il contributo contrattuale a carico del suo datore di lavoro.
È possibile aumentare la propria contribuzione minima pari all’1%?
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente
variata. Il lavoratore ha facoltà di scegliere un’aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a
quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione. La modifica dell’aliquota va effettuata
con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo
carico con richiesta scritta da far pervenire al Fondo secondo tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione
Se non ci si iscrive al fondo, si ha diritto ad avere in busta quanto stabilito a carico del datore di
lavoro nell’accordo per la previdenza complementare?
No. L’obbligo di versare i contributi destinati al finanziamento della previdenza complementare è assunto
unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al fondo e che versano la propria contribuzione.
In quale misura il TFR è devoluto al fondo pensione?
Percentuale del TFR versato
Lavoratori pubblici
ssunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a
tempo determinato successivamente al
31-mag-1999
100%
Lavoratori privati
assunti
prima del 1gen-2001
(optanti)
28,94%
occupati dopo
il 28-apr-1993
già occupati
al 28-apr1993
100%
50% o 100%
Chi determina quanto deve contribuire il lavoratore nelle forme collettive?
Gli importi contributivi minimi da versare al fondo sono determinati dal CCNL.
Cosa succede quando successivi accordi contrattuali stabiliscono un aumento della contribuzione?
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al fondo senza che sia necessario
prestare alcun intervento da parte del lavoratore.
Per quanto tempo il lavoratore che abbia aderito al fondo pensione è obbligato al versamento dei
contributi?
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In
continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico.
Cosa succede se l’iscritto rinuncia a contribuire al fondo pensione?
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere la contribuzione. Detta rinuncia determina la
cessazione del contributo da parte del datore, ma non del versamento del TFR il quale continua ad essere
versato al fondo.
È possibile restare aderenti al fondo anche dopo l’interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni o
per pensionamento?
Sì, è possibile.
È possibile continuare a versare contributi volontari al fondo anche dopo l’interruzione del rapporto
di lavoro per dimissioni o per pensionamento?
Sì, è possibile, per i lavoratori del settore privato, ma resta inteso che la contribuzione che deriva dal rapporto
di lavoro (contributo del datore di lavoro e TFR) non viene conferita.
Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al fondo
pensione?
Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dal datore di
lavoro (contributo lavoratore, datoriale, TFR). Al momento dell’iscrizione il lavoratore riceve una password
per entrare nelll’area riservata iscritti sul sito del fondo . Attraverso la password potrà accedere alla propria
posizione individuale e verificare la situazione dei versamenti. Inoltre, una volta l’anno l’iscritto al fondo
pensione riceve una “Comunicazione periodica”, attraverso la quale il fondo pensione informa gli iscritti
sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione
individuale.
Fiscalità - Dipendenti Pubblici
Quale è il regime fiscale dei contributi?
I contributi sono deducibili entro il limite più basso tra il doppio del TFR destinato a previdenza
complementare, il 12% del reddito complessivo e euro 5.164,57. Fa eccezione il caso dei vecchi iscritti (ossia
i lavoratori che già avevano aderito ad un fondo pensione prima del 28 aprile 1993) per i quali non opera il
limite del doppio del Tfr.
Quale è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal Fondo?
I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata dell'11% (anziché di quella ordinaria del 20%).
Come è trattata fiscalmente la rendita?
La pensione complementare è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF per la parte derivante dai contributi
dedotti (versati dall'associato e dall'azienda) e dal TFR destinato al fondo pensione, e, quindi, al netto dei
rendimenti finanziari realizzati, in quanto già assoggettati a tassazione durante la fase d’accumulo. Le
eventuali rivalutazioni della pensione complementare, nella fase di erogazione della prestazione, sono
tassate con imposta sostitutiva nella misura del 20%.
Come è trattato fiscalmente il riscatto?
Se i requisiti di partecipazione al Fondo pensione si perdono per cause dipendenti dalla volontà delle parti
(come ad es. per dimissioni) allora il riscatto viene tassato ad imposizione ordinaria IRPEF per l’importo al
netto della parte finanziaria, ovvero del rendimento del Fondo e degli eventuali contributi non dedotti.
Se invece i requisiti di partecipazione al Fondo pensione si perdono per cause non dipendenti dalla volontà
delle parti (come ad es. per mobilità) allora il riscatto è soggetto ad imposizione separata per l’importo al netto
dei rendimenti finanziari già tassati e degli eventuali contributi non dedotti.
Come è trattato fiscalmente il riscatto per premorienza?
Al riscatto a causa di morte si applica la tassazione separata, con riferimento alla situazione fiscale
dell’iscritto e non del beneficiario, con scomputo dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari,
contributi non dedotti).
Come è trattata fiscalmente la prestazione in capitale?
Le prestazioni sotto forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata mediante l’applicazione di una
aliquota interna determinata con i criteri del TFR (imponibile per 12, diviso gli anni di contribuzione al fondo).
La base imponibile su cui si applica l’aliquota interna è diversa a seconda che l’erogazione sotto forma di
capitale (al lordo di eventuali anticipazioni o di riscatti parziali e delle quote di TFR) non sia o sia superiore al
terzo dell’importo complessivamente maturato.
Nel primo caso (non superiore a 1/3), la base imponibile è assunta al netto dei redditi già tassati, ossia: dei
contributi non dedotti; dei rendimenti finanziari che hanno scontato l’imposta sostitutiva presso il fondo.
In questo caso, quindi, la base imponibile è costituita dai contributi che hanno fruito della deducibilità (a
carico del lavoratore e dell’azienda) e dalle quote di TFR destinate al fondo pensione.
Nel secondo caso (superiore a 1/3), la base imponibile è assunta al netto dei soli contributi non dedotti.
In questo caso , la base imponibile è costituita oltre che dai contributi che hanno fruito della deducibilità (a
carico del lavoratore e dell’azienda) e dalle quote di TFR destinate al fondo pensione anche dai rendimenti.
Gli interessi maturati sono pertanto soggetti ad una duplicazione d’imposta.
La condizione 1/3 in capitale – 2/3 in rendita, non si applica: in caso di morte prima del pensionamento per
vecchiaia o dell’accesso alla prestazione; nel caso in cui la rendita spettante sia inferiore al 50% dell’assegno
sociale e quindi possa essere corrisposta sotto forma di capitale.
Come è trattata fiscalmente l'anticipazione?
L’anticipazione è tassata separatamente rispetto al reddito annuo. L’imposta si applica sull’intero importo
anticipato, comprensivo anche dei rendimenti finanziari su cui il fondo ha già scontato l’imposta sostitutiva
dell’11%, ma al netto degli eventuali contributi non dedotti.
Cos'è l'assegno sociale?
L'assegno sociale ha sostituito dal 1 gennaio 1996, la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni e
un particolare stato di bisogno. Per l’anno 2013 l’importo annuo dell’assegno sociale è pari ad euro 5.749,90
(aggiornamento del 20/02/2013).
Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?
L’operazione di trasferimento non è soggetta ad alcuna imposizione.
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo, il lavoratore
deve fare la dichiarazione dei redditi?
Il vantaggio fiscale viene percepito dal lavoratore direttamente in busta paga, quindi non è necessario fare la
denuncia dei redditi per usufruire dei vantaggi fiscali.
Prestazioni - Dipendenti Pubblici
Quali prestazioni offre Perseo?
Il fondo pensione Perseo eroga le seguenti prestazioni pensionistiche:
1. pensione complementare di vecchiaia - al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime
obbligatorio di appartenenza, con un minimo di 5 anni di permanenza nel Fondo;
2. pensione complementare di anzianità - in caso di cessazione dell''attività lavorativa, con un minimo di 15
anni di permanenza nel Fondo e ad una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio.
È possibile chiedere un’anticipazione a Perseo?
Sì, dopo almeno 8 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, l’iscritto che ne faccia
richiesta ha diritto a conseguire anticipazioni sul montante maturato. L’anticipazione può essere richiesta per:
• acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
• realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
• spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
• spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua
Cosa succede in caso di morte dell'associato prima del pensionamento?
La posizione individuale del lavoratore è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori, se già
viventi a carico dell'iscritto. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato iscritto
al Fondo, in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo.
Cosa si intende per riscatto?
Il riscatto è la facoltà che ha ogni lavoratore associato di ritirare il capitale maturato, in caso di perdita dei
requisiti di partecipazione al Fondo.
Fonte: http://www.fondoperseo.it/faq
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