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Nuove procedure per il rifornimento degli aeromobili
Articolo Aprile 2012 Nuove procedure per il rifornimento degli aeromobili Domenico de Pinto Direttore Vice Dirigente – Comando VV.F. Foggia Con il decreto 30.06.2011 sono state introdotte, in tutti gli aeroporti italiani, nuove procedure per le operazioni di rifornimento di carburante per gli aeromobili con passeggeri a bordo che saranno effettuate da personale aeroportuale qualificato e non più da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'applicazione a regime del nuovo decreto sarà preceduta da un periodo di formazione e addestramento del personale aeroportuale preposto alle operazioni di rifornimento. Nel decreto vengono fissate, oltre alle procedure per il rifornimento di carburante, anche il coordinamento con le attività operative di soccorso, i programmi di formazione e di addestramento e i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Il Decreto 30 giugno 2011 “Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili” (G.U. 22 luglio 2011, n. 169 ) che si applica negli aeroporti nei quali si svolge traffico aereo commerciale con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5.700 kg o con 10 o più posti passeggeri, certificati in accordo al regolamento ENAC, disciplina le prescrizioni tecniche e le precauzioni da osservarsi durante le operazioni di rifornimento di carburante agli aeromobili ad ala fissa, senza o con passeggeri a bordo oppure in fase di imbarco e sbarco. La disciplina vigente, come noto, dettata dal decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 1985, prevede l'obbligo di richiedere il servizio di assistenza antincendio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, qualora il rifornimento di carburante avvenga con passeggeri a bordo, o in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri. La nuova disciplina - che va ad armonizzarsi con la normativa internazionale e comunitaria in materia e tiene conto delle intervenute innovazioni tecnologiche, dei nuovi assetti organizzativo/gestionali nelle strutture aeroportuali certificate - consente il rifornimento di carburante, con passeggeri a bordo, con la presenza di personale aeroportuale qualificato e con la costituzione di una rete di sicurezza safety net che attribuisce compiti e responsabilità ai soggetti coinvolti nelle operazioni in argomento (Gestore aeroportuale, Operatore aereo e Prestatori di servizi di assistenza a terra). Il DM 30.06.2011, si applica anche a) alle operazioni di aspirazione di carburante dai serbatoi degli aeromobili; b) negli aeroporti dove il servizio antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. c) Per quest’ ultimi aeroporti, però, resta fermo il divieto, già previsto nella previgente normativa (DM 30.09.1985), di eseguire le operazioni di rifornimento e di aspirazione carburante agli aeromobili con passeggeri a bordo o in fase di imbarco/sbarco. Ricordiamo che i carburanti utilizzati dai vettori aerei sono l’ Avgas (aviation gasoline) e il Jet fuel A-1. Quest’ultimo, con una temperatura di infiammabilità di 38°C, è caratterizzato da ottime caratteristiche di fluidità (a basse temperature che permette il flusso del carburante nella camera di combustione anche a temperature al disotto di -50°C), di volatilità (sufficientemente bassa per prevenire la formazione di bolle di vapore che possono bloccare il flusso del carburante ma abbastanza alta per una facile partenza del motore), alto potere calorifico e, soprattutto, di stabilità termica nel volo nonostante i continui stress termici con elevate e continue variazioni di temperatura a cui lo stesso carburante è soggetto. La messa a bordo del carburante avviene tramite due modalità più comuni: • attraverso l'utilizzo di speciali autocisterne (refuller) che caricano il carburante dai serbatoi dei depositi aeroportuali e lo trasportano sotto l'ala dell'aereo; • attraverso l’impiego di mezzi speciali chiamati dispenser che prelevano il carburante da appositi punti collegati ad una rete di tubazioni sotterranea (Hydrant Refuelling System). Con il sistema di rifornimento denominato Hydrant Refuelling System (HRS) il carburante, dal deposito aeroportuale viene reso disponibile a pressione direttamente nelle piazzole di sosta degli aerei, attraverso dei pozzetti collegati ad una rete di tubazioni. Da questi pozzetti il carburante viene poi caricato a bordo degli aerei con il dispenser, provvisto di una stazione di controllo dell’erogazione. Le operazioni di rifornimento, secondo il DM 30.06.2011, devono avvenire sotto la diretta responsabilità dell'Operatore Aereo attraverso la designazione di una persona qualificata quale «Responsabile del rifornimento». Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dagli «Handler rifornitori» che devono assicurare la presenza di personale qualificato indicato quale «Operatore di rifornimento». Gli operatori di rifornimento sono qualificati e certificati dai Vigili del fuoco a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale del corso di formazione, tenuto secondo il programma allegato al decreto, della durata minima di 16 ore. Ai fini del mantenimento della certificazione il personale qualificato deve essere aggiornato ogni 2 anni mediante frequenza di un corso, di durata non inferiore a 4 ore, da svolgersi secondo le modalità individuate con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. All’art. 4 del decreto ministeriale sono riportate le misure di prevenzione e i divieti da osservarsi, ferme restando le previsioni di cui al Regolamento ENAC, come ad esempio solo per citarne alcune, la previsione di una zona di sicurezza costituita da un'area circolare avente un raggio di metri 6 dai serbatoi degli aeromobili, dagli sfiati, dalle attrezzature e dai veicoli mobili usati per il rifornimento, il rispetto della distanza di sicurezza di 15 metri da fabbricati e l’ubicazione, durante le operazioni di rifornimento, in prossimità della zona di sicurezza, di presidi antincendio in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione, per un complessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacità estinguente non inferiore a «A- B1- C», e 50 litri di schiuma di capacità estinguente non inferiore a «A-B4» a cura del Gestore dell'aeroporto. Il decreto prevede inoltre che tutti gli aeroporti si adeguino alla nuova disciplina entro il 22.07.2013 (termine ultimo di 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso), fermo restando, comunque, la possibilità di transitare definitivamente alle nuove procedure di rifornimento carburante degli aeromobili a seguito della formazione e certificazione degli operatori nonché dell’applicazione, per un periodo transitorio, delle nuove modalità di assistenza e conseguente approvazione, in via definitiva, della relativa procedura operativa da parte dell'ENAC. L'attivazione delle nuove norme di rifornimento prevede, come fase particolarmente importante, la predisposizione, per ogni aeroporto, della procedura operativa per le operazioni di rifornimento dalla quale emergano, tra l'altro, anche le condizioni e il numero massimo di rifornimenti possibili contemporaneamente per ogni singolo aeroporto. Nella fase transitoria di applicazione - da attivare, come detto, dopo aver completato la fase della formazione degli Operatori e dopo aver definito la procedura operativa per le operazioni di rifornimento - allo scopo di mantenere inalterati gli standard di sicurezza nelle operazioni di rifornimento carburanti, continuano ad essere applicate le disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 1985. Pertanto, in tale fase, nel caso di rifornimento con passeggeri a bordo o in fase d'imbarco e sbarco, dovrà essere richiesta l'assistenza del personale del C.N.VV.F. Negli aeroporti dove il servizio antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: a) le operazioni di rifornimento e di aspirazione carburante agli aeromobili devono essere eseguite senza passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco; b) durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione carburante devono essere osservate le norme tecniche elencate nel decreto; c) in prossimità della zona di rifornimento carburante, deve essere presente, a cura del Gestore dell'aeroporto, in condizione di perfetta efficienza e manutenzione, un presidio antincendio costituito da estintore portatile di capacità non inferiore a 12 Kg di polvere chimica secca. Per questa tipologia di aeroporti, con particolare riferimento a quelli utilizzati da aeromobili riferibili alla I e II categoria ICAO, vale la pena ricordare che con il DM 23.07.2011 è stato previsto in luogo del servizio 2 antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da non meno di 2 unità operative, di cui almeno una abilitata secondo le procedure di cui al DM 02.04.1981. Il presidio di primo intervento deve essere provvisto di un automezzo, a trazione integrale, idoneo al trasporto delle dotazioni antincendio costituite da n.1 estintore a schiuma da 100 l, da n. 2 estintori a polvere da 12 Kg e da tutta l’attrezzatura tecnica necessaria in caso di operazioni di soccorso (autorespiratore, uniforme protettiva, guanti, cesoie, coperta antifiamma, ecc.). Questo presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio dovrà essere adeguato entro 22/04/2012 per gli aeroporti di aviazione generale, ed entro il 22/10/2012 per le aviosuperfici. 3