...

Slide Previdenza

by user

on
Category: Documents
18

views

Report

Comments

Transcript

Slide Previdenza
LA PROTEZIONE SOCIALE
DEL LAVORATORE ITALIANO
ALL’ESTERO
1
Prof.ssa Paola Bozzao
Università di Roma La Sapienza
QUALE PROTEZIONE SOCIALE PER IL
LAVORATORE “MIGRANTE”?
Il lavoratore può spostarsi:
I. in ambito UE;
II. in Paesi Terzi convenzionati;
III. in Paesi Terzi non convenzionati (l. n. 398
del 1987).
2
 Nel caso in cui il lavoratore si sposti in Paesi
UE, sono in vigore delle normative
comunitarie (Regolamenti) che hanno il
compito non di sostituire o armonizzare i
diversi regimi nazionali di sicurezza sociale,
ma di coordinarli
 Nel caso in cui il lavoratore si sposti in un
Paese terzo, possono essere in vigore (per
alcuni Stati) delle Convenzioni Bilaterali di
sicurezza sociale tra l'Italia e il Paese in
questione
3
DIFFERENZA TRA REGOLAMENTI
COMUNITARI E CONVENZIONI BILATERALI
 La differenza più rilevante tra i Regolamenti
comunitari e le Convenzioni bilaterali ha natura
formale: mentre i Regolamenti sono direttamente
efficaci nei Paesi membri UE, le Convenzioni devono
essere recepite con leggi nazionali.
 Le Convenzioni possono poi essere:
• complete o
• parziali (regolano solo alcuni istituti previdenziali)
4
Scopo di queste disposizioni
sovranazionali o bilaterali
Scopo di queste disposizioni sovranazionali o
bilaterali è prevenire la perdita, da parte del
lavoratore migrante, di parte o tutti i diritti
già acquisiti, in via di acquisizione o futuri in
materia di sicurezza sociale quando ci si
sposta tra diversi Stati.
5
LE CONVENZIONI BILATERALI
• Si tratta di atti bilaterali di diritto
internazionale tra due o più Stati,volti ad
assicurare ai cittadini lavoratori dei paesi
firmatari della Convenzione, nel caso si
trasferiscano per lavoro nell’altro Stato, i
medesimi benefici di “social security” dei
lavoratori locali, a parità di contribuzioni.
• I principi che ispirano le Convenzioni
bilaterali sono i medesimi sottesi ai
Regolamenti comunitari.
6
HOME > INFORMAZIONI> LAVORATORI MIGRANTI > LAVORARE ALL'ESTERO > IN PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI > STATI IN CONVENZIONE >
STATI CON I QUALI L’ITALIA HA STIPULATO
CONVENZIONI BILATERALI
DI SICUREZZA SOCIALE




















Argentina
Repubblica di Capo Verde
Australia
Repubblica di Corea
Bosnia Erzegovina
Brasile
Repubblica di San Marino
Canada e Quebec
Santa Sede
ex Jugoslavia
Tunisia
Israele
Turchia
Jersey, Isola di Man e Isole del Canale
U.S.A (Stati Uniti d’America)
Macedonia
Uruguay
Messico
Venezuela
Principato di Monaco
7
INPS > INFORMAZIONI> LAVORATORI MIGRANTI > LAVORARE ALL'ESTERO > IN PAESI
EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI > STATI IN CONVENZIONE
>
LA PROTEZIONE
SOCIALE DEL
LAVORATORE NEI
PAESI TERZI NON CONVENZIONATI


Il lavoratore italiano operante in un Paese extraeuropeo: Corte cost. n. 369 del 1985 e legge n. 398
del 1987
Il lavoratore extra-europeo che lavora in Italia
8
IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA SOCIALE IN EUROPA
Articolo 48 (ex 42) del Trattato dell’Unione
Europea
 Regolamento n.1408/71 e successive
modifiche
 Regolamento n.574/72
 Processo di semplificazione e
modernizzazione: i Regolamenti n. 883/2004
e 987/2009

9
ALCUNE OSSERVAZIONI PRELIMINARI
 Regolamenti
1408/71 e 883/2004: complessità
normativa.
 Cambio di scenario: nuovi “migrants” si
spostano per breve tempo da un Paese all’altro e
sono, spesso, altamente specializzati (mobile
researchers).
Obiettivo del Reg. 883/04: razionalizzazione dei
concetti, delle regole e delle procedure relative al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
degli Stati membri
10
Articolo 48 TFUE
“Il
Parlamento europeo e il Consiglio … adottano in
materia di sicurezza sociale le misure necessarie per
l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori,
attuando in particolare un sistema che consenta di
assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e
autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione
dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la
conservazione del diritto alle prestazioni sia per il
calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone
residenti nei territori degli Stati membri”.
11
ART. 48 TFUE E REG. CE

E’ normativa di coordinamento

Il campo di applicazione soggettivo


Il campo di applicazione oggettivo (l’esclusione
dell’assistenza sociale)
I principi fondamentali
12
IL COORDINAMENTO DEI REGIMI
DI SICUREZZA SOCIALE
Gli Stati membri possono prendere decisioni su:




Chi è assicurato;
Condizioni di ammissibilità;
Tipo di prestazione da erogare;
Valore delle prestazioni
13
L'ambito di applicazione soggettivo dei
Regolamenti comunitari
Il Reg. 1408/71 limitava il campo d'applicazione:
"ai lavoratori subordinati o autonomi …che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di uno o più
Stati membri e che sono cittadini di uno degli stati
membri… nonchè ai loro familiari e superstiti"
14
SEGUE. L'AMBITO D'APPLICAZIONE
SOGGETTIVO DEI REGOLAMENTI
COMUNITARI.
L’ambito d'applicazione è stato successivamente esteso:
• agli impiegati pubblici (Reg. 1606/98);
• ai lavoratori cittadini di Paesi terzi, legalmente residenti
(Reg. 859/03/CE e Reg. n. 1231/2010/UE, e la loro
inapplicabilità alle “situazioni puramente interne”);
• a tutti i "cittadini" di ogni Stato membro (Reg. 883/2004 ,
art. 2).
Sulla nozione di cittadinanza comunitaria è del resto
centrata anche la Direttiva n. 38/04, sulla libera
circolazione delle persone nell’UE.
15
L'ambito d'applicazione oggettivo dei
Regolamenti comunitari (art. 3).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate
le prestazioni d’invalidità
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni ai superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato
le prestazioni familiari
le prestazioni speciali a carattere non contributivo
 Resta esclusa l’assistenza sociale (timore per rischio del c.d.
turismo sociale)
16
PRINCIPI FONDAMENTALI
 parità
di trattamento tra lavoratore straniero e locale
 ogni persona è soggetta alla legislazione di uno Stato alla
volta (lex loci laboris);
 totalizzazione dei periodi assicurativi, di occupazione e di
residenza
 esportabilità delle prestazioni
17
PARITÀ DI TRATTAMENTO
(ART. 4, REG. 883/04)
“ Salvo quanto diversamente previsto dal presente
regolamento, le persone alla quali si applica il presente
regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette
agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato”.
Tale principio è volto a proibire le forme di discriminazione sia
diretta (basate sulla nazionalità) che indiretta (o “dissimulata”)
18
LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 11, co. 1, Reg. 883/04
La persona assicurata è soggetta alla legislazione
di un singolo Stato membro. Lo Stato membro
competente è quello nel quale tale persona svolge
un'attività professionale (lex loci laboris).
Finalità: evitare che chi si sposta da un Paese all’altro resti
scoperto dalla copertura assicurativa o sia soggetto a due sistemi
di sicurezza sociale contemporaneamente.
19
Segue. LEGISLAZIONE APPLICABILE.
Deroga al principio della lex loci laboris
Art. 12, co. 1, Reg. 883/2004
persona che esercita un’attività subordinata in uno
Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi
esercita abitualmente le sue attività ed è da questo
distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro
Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo
Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale
lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia
inviata in sostituzione di un’altra persona”.
“La
20
TOTALIZZAZIONE (O CUMULO) DEI
PERIODI ASSICURATIVI, LAVORATIVI E
DI RESIDENZA
Art. 6, Reg. 883/04
 Il lavoratore migrante, ai fini dell’acquisizione della
pensione o altri benefici, ha diritto a cumulare i periodi
maturati sotto la legislazione di ogni Stato Membro, come
se si trattasse di periodo maturati sotto la legislazione
nazionale.
 Come funziona: calcolo della c.d. pensione teorica e
liquidazione pro-rata
21
UN ESEMPIO
Il lavoratore ha maturato:
• 17 anni di contributi in Italia
• 12 anni in Germania
 Senza la totalizzazione non avrebbe diritto alla pensione
italiana
 L’Inps liquida ugualmente la pensione, perché nel
complesso sono stati versati 29 anni di contributi
 La pensione italiana, però, sarà liquidata solo sui 17 anni di
contributi versati in Italia, mentre la Germania liquiderà la
sua parte al compimento dell’età pensionabile prevista in
tale Paese, sulla base dei 12 anni di contributi ivi versati
 Quindi: il lavoratore riceverà due pensioni distinte,
una a carico dell’Italia e una a carico della Germania 22
ESPORTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
Art. 7, Reg. 883/04
“
Fatte salve disposizioni contrarie del presente
regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo
della legislazione di uno o più Stati membri o del
presente regolamento non sono soggette ad alcuna
riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca
per fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno
Stato membro diverso da quello in cui si trova
l’istituzione debitrice”.

Tale principio consente di mantenere e trasferire i diritti acquisiti,
che risultano pertanto pagabili anche all'estero.
23
SEGUE. ESPORTABILITÀ DELLE
PRESTAZIONI
 Le deroghe:
• Trattamenti di disoccupazione (art. 64)
• Prestazioni speciali a carattere non
contributivo (art. 70)
24
PER L’ITALIA SONO INESPORTABILI LE
SEGUENTI PRESTAZIONI:








pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile
1969);
pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118
del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23
novembre 1988);
pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e
n. 508 del 23 novembre 1988);
pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e
n. 508 del 23 novembre 1988);
integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n.
638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno
1984);
assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544
del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).
25
Fly UP