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LA PROTEZIONE SOCIALE DEL LAVORATORE ITALIANO ALL’ESTERO 1 Prof.ssa Paola Bozzao Università di Roma La Sapienza QUALE PROTEZIONE SOCIALE PER IL LAVORATORE “MIGRANTE”? Il lavoratore può spostarsi: I. in ambito UE; II. in Paesi Terzi convenzionati; III. in Paesi Terzi non convenzionati (l. n. 398 del 1987). 2 Nel caso in cui il lavoratore si sposti in Paesi UE, sono in vigore delle normative comunitarie (Regolamenti) che hanno il compito non di sostituire o armonizzare i diversi regimi nazionali di sicurezza sociale, ma di coordinarli Nel caso in cui il lavoratore si sposti in un Paese terzo, possono essere in vigore (per alcuni Stati) delle Convenzioni Bilaterali di sicurezza sociale tra l'Italia e il Paese in questione 3 DIFFERENZA TRA REGOLAMENTI COMUNITARI E CONVENZIONI BILATERALI La differenza più rilevante tra i Regolamenti comunitari e le Convenzioni bilaterali ha natura formale: mentre i Regolamenti sono direttamente efficaci nei Paesi membri UE, le Convenzioni devono essere recepite con leggi nazionali. Le Convenzioni possono poi essere: • complete o • parziali (regolano solo alcuni istituti previdenziali) 4 Scopo di queste disposizioni sovranazionali o bilaterali Scopo di queste disposizioni sovranazionali o bilaterali è prevenire la perdita, da parte del lavoratore migrante, di parte o tutti i diritti già acquisiti, in via di acquisizione o futuri in materia di sicurezza sociale quando ci si sposta tra diversi Stati. 5 LE CONVENZIONI BILATERALI • Si tratta di atti bilaterali di diritto internazionale tra due o più Stati,volti ad assicurare ai cittadini lavoratori dei paesi firmatari della Convenzione, nel caso si trasferiscano per lavoro nell’altro Stato, i medesimi benefici di “social security” dei lavoratori locali, a parità di contribuzioni. • I principi che ispirano le Convenzioni bilaterali sono i medesimi sottesi ai Regolamenti comunitari. 6 HOME > INFORMAZIONI> LAVORATORI MIGRANTI > LAVORARE ALL'ESTERO > IN PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI > STATI IN CONVENZIONE > STATI CON I QUALI L’ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE Argentina Repubblica di Capo Verde Australia Repubblica di Corea Bosnia Erzegovina Brasile Repubblica di San Marino Canada e Quebec Santa Sede ex Jugoslavia Tunisia Israele Turchia Jersey, Isola di Man e Isole del Canale U.S.A (Stati Uniti d’America) Macedonia Uruguay Messico Venezuela Principato di Monaco 7 INPS > INFORMAZIONI> LAVORATORI MIGRANTI > LAVORARE ALL'ESTERO > IN PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI > STATI IN CONVENZIONE > LA PROTEZIONE SOCIALE DEL LAVORATORE NEI PAESI TERZI NON CONVENZIONATI Il lavoratore italiano operante in un Paese extraeuropeo: Corte cost. n. 369 del 1985 e legge n. 398 del 1987 Il lavoratore extra-europeo che lavora in Italia 8 IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE IN EUROPA Articolo 48 (ex 42) del Trattato dell’Unione Europea Regolamento n.1408/71 e successive modifiche Regolamento n.574/72 Processo di semplificazione e modernizzazione: i Regolamenti n. 883/2004 e 987/2009 9 ALCUNE OSSERVAZIONI PRELIMINARI Regolamenti 1408/71 e 883/2004: complessità normativa. Cambio di scenario: nuovi “migrants” si spostano per breve tempo da un Paese all’altro e sono, spesso, altamente specializzati (mobile researchers). Obiettivo del Reg. 883/04: razionalizzazione dei concetti, delle regole e delle procedure relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri 10 Articolo 48 TFUE “Il Parlamento europeo e il Consiglio … adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri”. 11 ART. 48 TFUE E REG. CE E’ normativa di coordinamento Il campo di applicazione soggettivo Il campo di applicazione oggettivo (l’esclusione dell’assistenza sociale) I principi fondamentali 12 IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE Gli Stati membri possono prendere decisioni su: Chi è assicurato; Condizioni di ammissibilità; Tipo di prestazione da erogare; Valore delle prestazioni 13 L'ambito di applicazione soggettivo dei Regolamenti comunitari Il Reg. 1408/71 limitava il campo d'applicazione: "ai lavoratori subordinati o autonomi …che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli stati membri… nonchè ai loro familiari e superstiti" 14 SEGUE. L'AMBITO D'APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI. L’ambito d'applicazione è stato successivamente esteso: • agli impiegati pubblici (Reg. 1606/98); • ai lavoratori cittadini di Paesi terzi, legalmente residenti (Reg. 859/03/CE e Reg. n. 1231/2010/UE, e la loro inapplicabilità alle “situazioni puramente interne”); • a tutti i "cittadini" di ogni Stato membro (Reg. 883/2004 , art. 2). Sulla nozione di cittadinanza comunitaria è del resto centrata anche la Direttiva n. 38/04, sulla libera circolazione delle persone nell’UE. 15 L'ambito d'applicazione oggettivo dei Regolamenti comunitari (art. 3). • • • • • • • • • • le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate le prestazioni d’invalidità le prestazioni di vecchiaia le prestazioni ai superstiti le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali gli assegni in caso di morte le prestazioni di disoccupazione le prestazioni di pensionamento anticipato le prestazioni familiari le prestazioni speciali a carattere non contributivo Resta esclusa l’assistenza sociale (timore per rischio del c.d. turismo sociale) 16 PRINCIPI FONDAMENTALI parità di trattamento tra lavoratore straniero e locale ogni persona è soggetta alla legislazione di uno Stato alla volta (lex loci laboris); totalizzazione dei periodi assicurativi, di occupazione e di residenza esportabilità delle prestazioni 17 PARITÀ DI TRATTAMENTO (ART. 4, REG. 883/04) “ Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alla quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato”. Tale principio è volto a proibire le forme di discriminazione sia diretta (basate sulla nazionalità) che indiretta (o “dissimulata”) 18 LEGISLAZIONE APPLICABILE Art. 11, co. 1, Reg. 883/04 La persona assicurata è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro. Lo Stato membro competente è quello nel quale tale persona svolge un'attività professionale (lex loci laboris). Finalità: evitare che chi si sposta da un Paese all’altro resti scoperto dalla copertura assicurativa o sia soggetto a due sistemi di sicurezza sociale contemporaneamente. 19 Segue. LEGISLAZIONE APPLICABILE. Deroga al principio della lex loci laboris Art. 12, co. 1, Reg. 883/2004 persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona”. “La 20 TOTALIZZAZIONE (O CUMULO) DEI PERIODI ASSICURATIVI, LAVORATIVI E DI RESIDENZA Art. 6, Reg. 883/04 Il lavoratore migrante, ai fini dell’acquisizione della pensione o altri benefici, ha diritto a cumulare i periodi maturati sotto la legislazione di ogni Stato Membro, come se si trattasse di periodo maturati sotto la legislazione nazionale. Come funziona: calcolo della c.d. pensione teorica e liquidazione pro-rata 21 UN ESEMPIO Il lavoratore ha maturato: • 17 anni di contributi in Italia • 12 anni in Germania Senza la totalizzazione non avrebbe diritto alla pensione italiana L’Inps liquida ugualmente la pensione, perché nel complesso sono stati versati 29 anni di contributi La pensione italiana, però, sarà liquidata solo sui 17 anni di contributi versati in Italia, mentre la Germania liquiderà la sua parte al compimento dell’età pensionabile prevista in tale Paese, sulla base dei 12 anni di contributi ivi versati Quindi: il lavoratore riceverà due pensioni distinte, una a carico dell’Italia e una a carico della Germania 22 ESPORTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI Art. 7, Reg. 883/04 “ Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice”. Tale principio consente di mantenere e trasferire i diritti acquisiti, che risultano pertanto pagabili anche all'estero. 23 SEGUE. ESPORTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI Le deroghe: • Trattamenti di disoccupazione (art. 64) • Prestazioni speciali a carattere non contributivo (art. 70) 24 PER L’ITALIA SONO INESPORTABILI LE SEGUENTI PRESTAZIONI: pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969); pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988); pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988); pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988); integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990); integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984); assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995); maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche). 25