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PERMESSI E CONGEDI IN CASO DI HANDICAP GRAVE
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Permessi per lavoratori disabili e familiari Benefici spettanti fino al compimento del 8° anno di età del portatore di handicap Congedo straordinario Congedo per cure lavoratori invalidi e mutilati civili Allegati Modelli di richiesta (aggiornati con Messaggio INPS n. 12000/2011) Introduzione Permessi e congedi in caso di handicap grave L’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, ha introdotto particolari permessi in favore dei lavoratori portatori di handicap gravi e dei loro familiari. Art. 33.pdf Capitolo n. 1 Permessi per lavoratori disabili e familiari Permessi spettanti ai lavoratori disabili Il lavoratore maggiorenne in situazione di disabilità grave (accertata da apposita Commissione di cui all’articolo 4 della legge 104/92) può usufruire alternativamente - di 2 ore di permesso giornaliere retribuito - o di 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa o frazionabili ad ore (V. Messaggio INPS n. 16866/2007). A tal fine dovrà presentare all’Inps e in copia al datore di lavoro apposita domanda in duplice copia valida per i 12 mesi successivi, con allegata la documentazione attestante la disabilità (Circ. Inps n. 80/95). Il tipo di permesso (a giorno o a ore) può essere modificato su domanda dell’interessato da un mese all’altro, ma non nell’ambito del singolo mese di calendario (V. Circ. Inps n. 37/99); tuttavia in caso di esigenze sopravvenute, non prevedibili all’atto della richiesta di permesso, opportunamente documentate, la variazione può essere consentita eccezionalmente anche nell’ambito dello stesso mese (Circ. Inps n. 133/2000). Il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex Lege 104/92 per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave. (Circ. INPS del 28 aprile 2008 n. 53) Tutti i permessi di cui all’art. 33 L. 104/1992 non vanno mai riproporzionati in base ai giorni di ferie fruiti nel mese, come precisato dal Ministero del Lavoro nella nota ad interpello n. 21/2011, in quanto sono distinte le finalità dei due istituti. Art. 33 c. 6 L. 104/1992 Circolare INPS n. 37/1999 Circolare INPS n. 80/1995 Circolare INPS n. 133/2000 Circolare INPS n. 53/2008 Messaggio INPS n. 16866/2007 Permessi spettanti ai lavoratori familiari di disabili Aventi diritto Sono legittimati a fruire dei permessi per assistenza al disabile, indipendentemente dalla convivenza: 1. la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi o affidatario), che assistono figli fino agli 8 anni in situazione di disabilità grave, in via alternativa a a. prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa ex art. 33 D.Lgs. 151/2001 (comprensivo del congedo parentale ordinario con un massimo di 10 mesi, 11 mesi se viene fruito da entrambi, il padre utilizza un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore, b. due ore di permesso giornaliero retribuito, ex art. 33 c. 2 L. 104/1992, c. 3 giorni di permessi mensili ex art. 33 c. 2 L. 104/1992 (alternativa introdotta anche per i primi 3 anni di vita del bambino dal D.Lgs. n. 119/2011, art. 4), a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. I permessi giornalieri e mensili possono essere cumulati con: - il congedo per malattia del figlio (permessi illimitati non retribuiti per malattia del figlio fino a 3 anni; permessi entro un massimo di 5 gg non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni), - il congedo parentale ordinario (10/11 mesi). 2. Il dipendente che sia rispetto alla persona da assistere (dal 24.11.2010, ex art. 46 L. 183/2010, cd. Collegato Lavoro): z coniuge, z parente o affine entro il secondo grado, z ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Sono mancanti quando risultino naturalmente o giuridicamente assenti per divorzio o abbandono ecc. (Circ. INPS. 155/2010). ha diritto ai tre permessi mensili retribuiti fruibili anche in via continuativa (coperti da contribuzione figurativa) per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, che sia: - persone con handicap grave non ricoverate a tempo pieno (V. deroga prevista in nota ad interpello del Ministero del Lavoro del 20.02.2009 n. 13, nel caso in cui ad esempio il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompendo il tempo pieno del ricovero e determinando il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge,avrà diritto alla fruizione dei permessi), - comprese quelle occupate che godono di permessi personali, - a condizione che abbiano effettiva necessità di essere assistiti, anche se è presente in famiglia altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità (V. Circ. Inps n. 90 del 23.05.2007). Principio dell’esclusività A seguito della modifica introdotta dal cd. Collegato Lavoro all’art. 33 c. 3 non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendentela possibilità di fruire dei giorni di permesso mensile per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Sul punto il Ministero del Lavoro ha precisato (V. nota del 17 Giugno 2011 n. 24) che la nuova normativa “non prevede più in maniera esplicita la continuità e l'esclusività dell'assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi. Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica ), si osserva che la legge sembra individuare un unico referente per ciascun disabile.”. Il referente unico è il soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito". Il Ministero conclude quindi che “il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.” Quanto sopra trova conferma nella nota ad interpello del Ministero del Lavoro del 9.08.2011 n. 32 nella quale si precisa che nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione. Il D.Lgs. n. 119/2011 (art. 6), in deroga alla descritta regola generale, ha introdotto la possibilità per il dipendente di fruire dei permessi mensili in esame per più persone disabilia condizione che, rispetto alla persona da assistere, sia z coniuge, z parente o affine entro il primo grado, z ovvero entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. È prevista un'attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell'INPS, circa la sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il lavoratore, dal diritto ai permessi in esame, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni (V. comma 7-bis dell'art. 33, Legge n. 104/92, introdotto dall'art. 24, 1° comma, lett. c), della L. n. 183/2010, c.d. "Collegato Lavoro"). Si raccomanda quindi di sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Al fine di prevenire abusi il D.Lgs. n. 119/2011 (art. 6) ha previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Art. 33 L. 104/1992 Art. 42 D.Lgs. 151/2001 Circ. INPS n. 155/2010, n. 1/2011, 45/2011 Modalità di fruizione dei permessi mensili Con riguardo alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, in assenza di riferimenti normativi, il Ministero del Lavoro in nota ad interpello n. 31/2010 ha precisato che è possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi al fine di garantire la capacità produttiva (e organizzativa) dell’impresa, a cadenza settimanale o mensile, quando: il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. Contestualmente, afferma il Ministero dovrebbe essere preservata “la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.” Conguaglio Inps Il datore di lavoro deve anticipare per conto dell’Inps, un importo corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per le ore di permesso, determinata con le modalità dei c.d. permessi per allattamento, da porre a conguaglio in sede di compilazione del Flusso mensile Uniemens. A tal fine il datore di lavoro esporrà in un rigo in bianco del quadro D: - l’importo dell’indennità relativa alle 2 ore di permesso giornaliero, preceduto dalla dicitura “Ind. Art. 33, c. 6. L. n. 104/92 “ e dal codice; “L057”; - l’importo dell’indennità relativa ai permessi mensili di 3 giorni, preceduto dalla dicitura “Ind. Art. 33, c. 6. L. n. 104/92 “ e dal codice “L057” “L058”. Gli importi sono invece corrisposte direttamente dall'INPS nei medesimi casi previsti per le indennità economiche di maternità (V. paragrafo Pagamento in Maternità e Congedi). Sede di lavoro e trasferimento L’articolo 33 c. 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata ha altresì diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso. La locuzione “ove possibile”, ad avviso del Ministero del Lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può opporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Il diritto di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, costituisce invece un diritto incondizionato, non soggetto cioè a verifica di incompatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Anche il lavoratore che assiste il disabile secondo la casistica sopra descritta ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Art. 33 c. 5, 6 L. 104/1992 Circolare INPS n. 155/2010 Capitolo n. 2 Benefici spettanti fino al compimento del 8° anno di età del portatore di handicap La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi), che assistono figli fino ai 8 anni in situazione di disabilità grave, con diritto, in via alternativa a: a. prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa ex art. 33 D.Lgs. 151/2001 (comprensivo del congedo parentale ordinario con un massimo di 10 mesi, 11 mesi se viene fruito da entrambi e il padre utilizza un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore, b. due ore di permesso giornaliero retribuito, ex art. 33 c. 2 L. 104/1992, c. 3 giorni di permessi mensili (alternativa introdotta anche per i primi 3 anni di vita del bambino dal recente D.Lgs. n. 119/2011, art. 4). I permessi giornalieri e mensili possono essere cumulati con - il congedo per malattia del figlio (permessi illimitati non retribuiti per malattia del figlio fino a 3 anni; permessi entro un massimo di 5 gg non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni), - il congedo parentale ordinario (10/11 mesi). a. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che - il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, - salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il beneficio per l'assistenza di persona handicappata minorenne si applicano anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Qualora i genitori del minore siano entrambi lavoratori dipendenti, i giorni di assenza con prolungamento del congedo spettano indifferentemente al padre o alla madre alternativamente, senza quindi la possibilità di poterne fruire contemporaneamente. Tale prolungamento è accompagnato anche dal riconoscimento del diritto ad un'indennità economica pari al 30% della retribuzione. Modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale In particolare l’Inps precisa che il prolungamento del congedo parentale può essere richiesto (da parte di un genitore alternativamente, madre o padre) anche quando il periodo di ex astensione facoltativa (periodo “normale” fino a 10/11 mesi) non è stata integralmente goduta. In linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell’astensione obbligatoria. Fermo restando che il godimento del “normale” periodo di astensione può essere spostato fino all'8° anno di età del bambino, nei casi in cui uno dei genitori non appartenga a categoria avente diritto all’astensione obbligatoria e/o a quella facoltativa dal lavoro, l’Inps nella Circolare n. 133/2000 precisa che: - se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” astensione facoltativa, e cioè di 7 mesi, a partire dalla data di nascita del bambino; - se si tratta di “genitore solo” - padre o madre -, il prolungamento è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico particolare periodo di astensione (10 mesi); - se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre; - se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi) di astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal giorno successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi). Nel caso in cui, invece, la “normale” ex astensione facoltativa sia stata fruita in tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori, si avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei residui periodi di “normale” ex astensione facoltativa: - se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire di 5 mesi di astensione facoltativa “normale” sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e il 8° anno (mesi peraltro indennizzabili, in entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni reddituali); - se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire di 4 mesi di astensione facoltativa “normale” sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e il 8° anno; - se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa “normale”, con conseguente prolungamento da parte di un genitore, ovvero con prolungamento alternativo da parte di entrambi, il genitore che eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peraltro sempre entro il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra i 3° e l' 8° anno, con i suddetti limiti di indennizzabilità. Trattamento economico Durante i periodi di assenza il beneficiario riceve il 30% della propria retribuzione, onere economico interamente a carico dell'Inps. Per il recupero di quanto anticipato per conto dell’Inps, le aziende indicheranno, in sede di compilazione del Flusso Uniemens l’importo dell’indennità prevista nel caso di prolungamento dell’astensione facoltativa, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura “ind. Mat. Fac. L 104/92” e dal codice “L053”. b. Permessi orari retribuiti In alternativa al prolungamento del congedo parentale è possibile fruire di 2 ore di permesso giornaliero. Il numero di ore di riposo spettanti è rapportato alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario). Fino ad 1 anno di età del bambino tali riposi sono alternativi ai c.d. permessi per allattamento e non al prolungamento dell’astensione facoltativa. Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari in esame sono invece alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa. Anche tali riposi, come il prolungamento del congedo parentale di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l’astensione suddetta, che l’altro possa godere del congedo parentale ordinario eventualmente ancora spettante. I permessi retribuiti spettano anche in caso di ricovero a tempo pieno del minore disabile, a patto che sia presente idonea documentazione sanitaria che attesti la necessità di assistenza. Trattamento economico Durante i periodi di assenza il beneficiario riceve il 100% della propria retribuzione, onere economico interamente a carico dell'Inps. Per il recupero di quanto anticipato per conto dell’Inps, le aziende indicheranno, in sede di compilazione del Flusso Uniemens l’importo dell’indennità corrisposta per i permessi giornalieri in uno dei righi in bianco del quadro “D”, preceduto dalla dicitura “ind. Art. 33, c. 2 L 104/92” e dal codice “L054”. c. Permesso mensile Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di portatore di handicap grave, nonché coloro che, parenti o affini entro il secondo grado, conviventi, assistano una persona con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese di cui all’art. 33 c. 3 e 3 L. 104/92, fruibili anche continuativamente o in forma frazionata (anche a ore, ad esempio per lavoratore che lavora su 5 gg. per 40 ore settimanali, spettano 24 ore al mese di permessi, (40/5) x 3 = 24, V. Messaggio Inps N.16866 Del 28 Giugno 2007 Come precisato dal Ministero del Lavoro (interpello n. 41/2009, notizia internet VI10036 del 03.07.2009) sono esclusi dalla possibilità di richiedere i permessi in esame i tutori o gli amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità. I genitori di figli minorenni possono usufruire dei 3 giorni di permesso alternativamente o ripartendoli fra loro, facendone uso anche contestualmente; inoltre il godimento del periodo di congedo parentale astensione da parte di un genitore, non preclude l’utilizzo del permesso da parte dell’altro. Nota bene per i figli maggiorenni Anche i genitori e i familiari di portatore di handicap maggiorenni, anche non conviventi, possono fruire dei giorni di permesso mensile, a condizione che assistano continuativamente (non necessariamente quotidianamente, purché l'assistenza abbia i requisiti della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona disabile, Circolare Inps N. 90 del 23 Maggio 2007). Non è più richiesto che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva e che i genitori e familiari siano conviventi (V. art. 24, comma 2, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n.183.) L'Inps ha precisato che non è rilevante che nel nucleo familiare della persona con disabilità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire assistenza (Circolare Inps N. 90 del 23 Maggio 2007 ) Il lavoratore con più portatori di handicap a carico di età superiore a 3 anni, potrà richiedere 3 giorni di permessi mensili per ciascun soggetto disabile, a condizione che non vi siano altre persone che possono fornire l’assistenza o che lo steso lavoratore non possa, per la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo Nel caso in cui uno dei genitori non svolga alcuna attività, mentre l’altro sia lavoratore dipendente, i permessi spettano a quest’ultimo quando il primo sia impedito a svolgere i compiti di assistenza per un motivo obiettivamente rilevante debitamente documentato. Trattamento economico Durante i periodi di assenza il beneficiario riceve il 100% della propria retribuzione, onere economico interamente a carico dell'Inps. L’interessato deve presentare all’Inps e in copia al datore di lavoro, apposita domanda . Il datore di lavoro deve anticipare per conto dell’Inps un importo corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata e porre l’importo a conguaglio in sede di compilazione del modello DM 10/2. A tal fine il datore di lavoro esporrà nel Flusso UNIMENS in un rigo in bianco del quadro D l’importo in questione preceduto dalla dicitura “Ind. Art. 33 c. 3 L. N. 104/92 “ e dal codice “L056”. Capitolo n. 3 Congedo straordinario Il D.Lgs. 119/2011 (entrato in vigore l’11 Agosto 2011) riscrive completamente la disciplina del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 e seg. D.Lgs. n. 151/2001 (da fruire in via continuativa ovvero frazionata a giorni interi, per la durata massima, tra tutti gli aventi diritto, di due anni nell’arco della vita lavorativa), spettante per coloro che assistono soggetti con handicap grave accertato ai sensi della L. 104/1992. Aventi diritto Viene ampliata la platea dei soggetti che possono fruire del congedo in esame (in precedenza solo la madre, il padre, o, in caso di loro scomparsa un fratello o una sorella convivente, e, a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, seguiti da chiarimenti dell’Istituto previdenziale il coniuge convivente e il figlio convivente), e viene fissato un vero e proprio ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, ossia: il coniuge convivente del soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il padre o la madre, anche adottivi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/2013, ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario in parola il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario è accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea , ove diversa dalla dimora abituale del dipendente o del disabile (INPS, circ. 6.3.2012, n. 32). Il requisito della convivenza sussiste anche nel caso in cui il familiare del disabile abiti ne medesimo palazzo e numero civico ma in appartamento diverso rispetto a quello del soggetto bisognoso (Min. lav., lett. circ. 18/2/2010, n. 3884, INPS msg. 4/3/2010, n. 6512). Per quanto concerne la mancanza, l'INPS ha precisato che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono (INPS, circ. 6/3/2012, n. 32). Il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Il diritto al congedo spetta - anche se l’altro genitore non ne ha diritto - e indipendentemente dalla maggiore o minore età dei figli disabili. Il congedo straordinario è riconosciuto anche agli affidatari di soggetti minorenni ma esso non è fruibile oltre la scadenza dell'affidamento (che di regola dura per un massimo di due anni, rinnovabili non oltre la maggiore età). Se trattasi di un affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, il congedo sarà fruibile solo alternativamente ed entro il limite massimo di due anni. Nel caso in cui il congedo straordinario sia stato fruito per un periodo inferiore, il periodo restante potrà essere fruito da eventuale altro affidatario, che subentri ai precedenti affidatari, sempre nei limiti della durata dell'affidamento e del massimo di due anni (V. Circolare INPS n. 64/2001 e 138/2001). Di contro, se il congedo straordinario fosse stato fruito da uno o più affidatari per la durata di due anni, non sarà più possibile concedere lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari. Il congedo straordinario per la cura di soggetti handicappati gravi può essere fruito anche da lavoratori a tempo determinato (non invece da lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli giornalieri). Come precisato dal Ministero del Lavoro (interpello n. 41/2009, notizia internet VI10036 del 03.07.2009) sono esclusi dalla possibilità di richiedere il congedo straordinario in esame i tutori o gli amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità. Relativamente all’assistenza a figli maggiorenni possono verificarsi le seguenti ipotesi (V. Circolare INPS n. 138/2001): - se il figlio, convivente con il genitore richiedente, è maggiorenne, il diritto al congedo spetta, oltre che nell’ipotesi in cui l’altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori, in grado di assistere il disabile; - in caso di figlio maggiorenne non convivente con il richiedente, occorrerà dimostrare che l’assistenza da fornire al disabile sia continuativa ed esclusiva: il secondo requisito non si realizza quando nel nucleo familiare del disabile siano presenti altri soggetti, tra cui l’altro genitore, non lavoratori, in grado di prestare assistenza. Condizioni Mentre in precedenza non era fissata alcuna condizione, ora il congedo spetta solo se il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, i sanitari richiedano la presenza della persona che presta assistenza. Il Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello del 6 Luglio 2010 n. 30 circa la possibilità che il disabile da assistere con congedo straordinario possa contemporaneamente prestare attività lavorativa, precisa che “il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa ” (contra INPS nella Circolare n. 64 del 15 Marzo 2001). Durata e decorrenza del congedo Il D.Lgs. n. 119/2011 ribadisce che la durata massima del congedo, fissata in 2 anni (anche frazionati), è riferita a ciascun portatore di handicap e va riferita all’intero arco della vita lavorativa del richiedente (d’altra parte i 2 anni possono essere raggiunti anche mediante cumulo tra più aventi diritto). Come in precedenza, il richiedente ha diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta. Congedo e permessi mensili Il regime di cumulo del congedo straordinario con gli altri permessi e congedi spettanti a fronte della presenza di un figlio disabile, alla luce delle recenti modifiche del D.Lgs. 119/2001, è il seguente: - il congedo straordinario e i 3 giorni di permessi ordinari mensili di cui all’art. 33 c. 3 L. 104/1992 per portatori di handicap non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona, - per l’assistenza dello stesso figlio portatore di handicap grave entrambi i genitori possono fruire alternativamente del congedo e dei permessi, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può utilizzare per eventuali assenze permessi orari giornalieri o mensili (art. 33 c. 2 e 3 L. 104/1992), né il prolungamento del congedo parentale (art. 33 c. 1 D.Lgs. 151/2001). È fruibile da parte di un genitore il congedo parentale durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per lo stesso figlio (INPS Mess. n. 22912/2007 e n. 22913/2007). I soggetti che usufruiscono dei congedi in esame per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Nota bene su accertamento disabilit à grave Il congedo straordinario richiedeva come requisito che l'accertamento della situazione di gravità della persona handicappata fosse avvenuto da almeno 5 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'attestato della Commissione medica dell'ASL (salvo che nello stesso sia indicata una diversa decorrenza) o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante (su presentazione del cariotipo) o, per i grandi invalidi dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato. L'Inps, con Circolare n. 20 del 3 febbraio 2004 ha chiarito che, per effetto dell'art. 6 c.106 della Legge 24 dicembre 2003 n.350, il congedo compete qualora sia accertato lo stato di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL a prescindere dalla decorrenza dello stesso . In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL . Eventuali istanze già presentate, e respinte, per carenza del requisito relativo alla decorrenza dei 5 anni possono ora essere oggetto di nuova domanda, con l'indicazione dei periodi di cui ora si intende fruire. Trattamento economico Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto di percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo rivalutato annualmente, per il congedo di durata annuale. (Circ. Inps n.64 del 15.3.2001). Il valore di euro 36.151,98 in origine fissato per gli anni 2000 e 2001 è stato rivalutato annualmente a partire dall'anno 2002 sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2014 detto valore complessivo massimo è pari ad euro 47.351,00, (circ. INPS n. 20 del 6/02/14). Misura della prestazione Il soggetto che usufruisce del congedo straordinario ha diritto ad una prestazione economica, a carico dell'Inps, commisurata alla misura dell'ultima retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti plurimensili, e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, fissi ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite di euro 44.276,32 (valore valido per il 2011 Circ. Inps n. 69 del 20/04/2011). In termini pratici, se il mese fosse lavorato a tempo pieno, la retribuzione come sopra determinata va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, di euro 121,30 (anno 2011), di cui 94,06 a titolo di indennità giornaliera e 27,25 per la contribuzione figurativa. Se invece nel mese preso a riferimento l'attività fosse stata svolta in regime di contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero sopra indicato (euro 121,30 per il 2011). Essendo il beneficio frazionabile anche a giorni (interi), l'indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di euro 44.276,32) è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in esame dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Le indicazioni che precedono valgono anche in caso di part-time orizzontale. In caso di variazioni successive nell'orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part-time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario (si veda in proposito la Circolare Inps N. 182 Del 4.8.1997). Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio, in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti. Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni. Effetti sul rapporto di lavoro Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso e - in forza del rinvio operato dal legislatore alle disposizioni contenute nell'articolo 4, c. 2 della legge n. 53/2000 - il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. I periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (riteniamo anche alla quattordicesima) e del TFR (come precisato dal D.Lgs. 119/2011). Riguardo la maturazione del TFR, l’INPS con Messaggio n. 13013 del 17 Giugno 2011 aveva già precisato che, salvo disposizioni contrattuali di miglior favore durante il congedo in esami non matura il TFR. Sul punto l’INPS testualmente dispone “l'articolo 2120 del c.c. - con riguardo ai casi di sospensione del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività lavorativa - fa espresso riferimento alle cause ex articolo 2110 del c.c. [2] nonché a quelle per le quali sia prevista l'integrazione salariale. Dall'insieme delle disposizioni richiamate si evince che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore - durante il periodo di congedo straordinario - non abbia retribuzione utile ai fini del TFR.”. Congedo straordinario e CIG . Se è in corso la CIG a zero ore, cioè con sospensione totale del rapporto di lavoro, non è possibile avanzare la richiesta di congedo straordinario, in quanto detta sospensione totale consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza del disabile. Tale domanda è invece ammissibile nell'ipotesi in cui sia stata presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore. In questo caso il lavoratore potrà fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell'indennità prevista dall'art. 42 comma 5, mentre non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG. Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG a orario ridotto o contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro) il lavoratore continuerà a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG (o il contributo di solidarietà per le ore di riduzione), unitamente all'indennità per il congedo straordinario (Min. lavoro interpello 70/2009 - INPS Mess. n. 27168 del 25 novembre 2009). La relativa indennità dovrà essere calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita "al netto" del trattamento integrativo. Conguagli I datori di lavoro (compresi quelli non tenuti al versamento dei contributi di maternità) anticiperanno l'indennità per congedo straordinario secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, con conseguente conguaglio su modello DM 10/2. L'importo dell'indennità dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro "D" utilizzando il codice "L070", preceduto dalla dicitura "IND. CONG. art.80 L. 388/2000". I datori di lavoro potranno conguagliare con lo stesso codice anche le eventuali indennità afferenti ai periodi di paga già scaduti a partire da "GENNAIO 2001". Ai fini statistici, il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità, dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dal codice "CS01", e dalla dicitura "CONG. STRAORD." Nessun altro dato dovrà essere indicato. Nei casi in cui fosse necessario restituire l'indennità per congedo straordinario (ad esempio in caso di trasformazione di giorni di congedo in ferie o permessi) questa dovrà essere esposta in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduta dalla dicitura "REST.CONG.STRAORD." e dal codice "M070". Nessun altro dato dovrà essere indicato. Infine tutti i lavoratori del settore privato, anche non iscritti all’Inps, possono chiedere di conguagliare l’indennità per congedo straordinario con i contributi dovuti all’Inps (Mess. INPS 6 luglio 2010 n.17889). Capitolo n. 4 Congedo per cure lavoratori invalidi e mutilati civili Con l’art. 7 D.Lgs. 119/2011 è stato confermato e precisato l’istituto del congedo per cure per lavoratori invalidi e mutilati civili già previsto da precedenti normative (Art. 26 legge 118/1971 - art. 10 D.Lgs. 509/1988), stabilendo che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni - D.Lgs- 119/2011). Il congedo è - accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, - retribuito con il trattamento spettante in caso di assenze per malattia (non a carico INPS), - non rientra nel periodo di comporto. Infine il lavoratore deve documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Art. 7 D.Lgs. 119/2011. Capitolo n. 5 Allegati • Congedo straordinario - Testo Unico sulla maternit à (Decreto Legislativo n .151 del 26/03/2001 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 96 del 26/04/2001) • art. 42) ART. 42.pdf Capitolo n. 6 Modelli di richiesta (aggiornati con Messaggio INPS n. 12000/2011) domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di disabilità grave (coniuge, figli maggiorenni, parenti e affini maggiori di 3 anni) domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità grave domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati con disabilità grave domanda di congedo straordinario per il fratello o la sorella con disabilità grave domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge con disabilità grave hand6.pdf domanda di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave © Confindustria Vicenza - 2004