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PERMESSI E CONGEDI IN CASO DI HANDICAP GRAVE

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PERMESSI E CONGEDI IN CASO DI HANDICAP GRAVE
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Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza
tel. 0444 232500 - fax 0444 526155
email: [email protected]
PERMESSI E CONGEDI IN CASO DI HANDICAP GRAVE
Introduzione
Capitolo n. 1.
Capitolo n. 2.
Capitolo n. 3.
Capitolo n. 4.
Capitolo n. 5.
Capitolo n. 6.
Permessi per lavoratori disabili e familiari
Benefici spettanti fino al compimento del 8° anno di età del portatore di handicap
Congedo straordinario
Congedo per cure lavoratori invalidi e mutilati civili
Allegati
Modelli di richiesta (aggiornati con Messaggio INPS n. 12000/2011)
Introduzione
Permessi e congedi in caso di handicap grave
L’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, ha introdotto particolari
permessi in favore dei lavoratori portatori di handicap gravi e dei loro familiari.
Art. 33.pdf
Capitolo n. 1
Permessi per lavoratori disabili e familiari
Permessi spettanti ai lavoratori disabili
Il lavoratore maggiorenne in situazione di disabilità grave (accertata da apposita Commissione di cui
all’articolo 4 della legge 104/92) può usufruire alternativamente
- di 2 ore di permesso giornaliere retribuito
- o di 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa o
frazionabili ad ore (V. Messaggio INPS n. 16866/2007).
A tal fine dovrà presentare all’Inps e in copia al datore di lavoro apposita domanda in duplice copia
valida per i 12 mesi successivi, con allegata la documentazione attestante la disabilità (Circ. Inps n.
80/95).
Il tipo di permesso (a giorno o a ore) può essere modificato su domanda dell’interessato da un mese
all’altro, ma non nell’ambito del singolo mese di calendario (V. Circ. Inps n. 37/99); tuttavia in caso di
esigenze sopravvenute, non prevedibili all’atto della richiesta di permesso, opportunamente
documentate, la variazione può essere consentita eccezionalmente anche nell’ambito dello stesso
mese (Circ. Inps n. 133/2000).
Il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex Lege 104/92 per se stesso, può
anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con
handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del
lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità
grave. (Circ. INPS del 28 aprile 2008 n. 53)
Tutti i permessi di cui all’art. 33 L. 104/1992 non vanno mai riproporzionati in base ai giorni di ferie
fruiti nel mese, come precisato dal Ministero del Lavoro nella nota ad interpello n. 21/2011, in quanto
sono distinte le finalità dei due istituti.
Art. 33 c. 6 L. 104/1992
Circolare INPS n. 37/1999
Circolare INPS n. 80/1995
Circolare INPS n. 133/2000
Circolare INPS n. 53/2008
Messaggio INPS n. 16866/2007
Permessi spettanti ai lavoratori familiari di disabili
Aventi diritto
Sono legittimati a fruire dei permessi per assistenza al disabile, indipendentemente dalla convivenza:
1. la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi o affidatario), che
assistono figli fino agli 8 anni in situazione di disabilità grave, in via alternativa a
a. prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa ex art. 33 D.Lgs. 151/2001
(comprensivo del congedo parentale ordinario con un massimo di 10 mesi, 11 mesi se viene
fruito da entrambi, il padre utilizza un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore,
b. due ore di permesso giornaliero retribuito, ex art. 33 c. 2 L. 104/1992,
c. 3 giorni di permessi mensili ex art. 33 c. 2 L. 104/1992 (alternativa introdotta anche per i primi
3 anni di vita del bambino dal D.Lgs. n. 119/2011, art. 4), a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
I permessi giornalieri e mensili possono essere cumulati con:
- il congedo per malattia del figlio (permessi illimitati non retribuiti per malattia del figlio fino a 3 anni;
permessi entro un massimo di 5 gg non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra i tre e
gli otto anni),
- il congedo parentale ordinario (10/11 mesi).
2. Il dipendente che sia rispetto alla persona da assistere (dal 24.11.2010, ex art. 46 L. 183/2010,
cd. Collegato Lavoro):
z
coniuge,
z
parente o affine entro il secondo grado,
z
ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Sono mancanti quando
risultino naturalmente o giuridicamente assenti per divorzio o abbandono ecc. (Circ.
INPS. 155/2010).
ha diritto ai tre permessi mensili retribuiti fruibili anche in via continuativa (coperti da
contribuzione figurativa) per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, che sia:
- persone con handicap grave non ricoverate a tempo pieno (V. deroga prevista in nota ad
interpello del Ministero del Lavoro del 20.02.2009 n. 13, nel caso in cui ad esempio il disabile
debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie
interrompendo il tempo pieno del ricovero e determinando il necessario affidamento del
disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di
legge,avrà diritto alla fruizione dei permessi),
- comprese quelle occupate che godono di permessi personali,
- a condizione che abbiano effettiva necessità di essere assistiti, anche se è presente in
famiglia altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con
disabilità in situazione di gravità (V. Circ. Inps n. 90 del 23.05.2007).
Principio dell’esclusività
A seguito della modifica introdotta dal cd. Collegato Lavoro all’art. 33 c. 3 non può essere riconosciuta
a più di un lavoratore dipendentela possibilità di fruire dei giorni di permesso mensile per l'assistenza
alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Sul punto il Ministero del Lavoro ha precisato (V. nota del 17 Giugno 2011 n. 24) che la nuova
normativa “non prevede più in maniera esplicita la continuità e l'esclusività dell'assistenza quali
requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi. Tuttavia, con riferimento al concetto di
esclusività, la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente
che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona;
pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ), si osserva che la legge sembra individuare un unico referente
per ciascun disabile.”.
Il referente unico è il soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto
di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la
costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito".
Il Ministero conclude quindi che “il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi
mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri
eventuali soggetti.”
Quanto sopra trova conferma nella nota ad interpello del Ministero del Lavoro del 9.08.2011 n. 32
nella quale si precisa che nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato
periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che
ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di
cui all'art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i
permessi possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile
senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale,
siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.
Il D.Lgs. n. 119/2011 (art. 6), in deroga alla descritta regola generale, ha introdotto la possibilità per il
dipendente di fruire dei permessi mensili in esame per più persone disabilia condizione che, rispetto
alla persona da assistere, sia
z
coniuge,
z
parente o affine entro il primo grado,
z
ovvero entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
È prevista un'attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell'INPS, circa la sussistenza delle
condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il
lavoratore, dal diritto ai permessi in esame, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni
(V. comma 7-bis dell'art. 33, Legge n. 104/92, introdotto dall'art. 24, 1° comma, lett. c), della L. n.
183/2010, c.d. "Collegato Lavoro").
Si raccomanda quindi di sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni rese dai
lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Al fine di prevenire abusi il D.Lgs. n. 119/2011 (art. 6) ha previsto che il lavoratore che usufruisce dei
permessi mensili per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a
distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve
attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell'assistito.
Art. 33 L. 104/1992
Art. 42 D.Lgs. 151/2001
Circ. INPS n. 155/2010, n. 1/2011, 45/2011
Modalità di fruizione dei permessi mensili
Con riguardo alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in
permessi orari, in assenza di riferimenti normativi, il Ministero del Lavoro in nota ad interpello n.
31/2010 ha precisato che è possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione
dei permessi al fine di garantire la capacità produttiva (e organizzativa) dell’impresa, a cadenza
settimanale o mensile, quando:
il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di
assenza;
purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva
assistenza;
segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.
Contestualmente, afferma il Ministero dovrebbe essere preservata “la possibilità, da parte del
dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo
restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che
prevalere sulle esigenze imprenditoriali.”
Conguaglio Inps
Il datore di lavoro deve anticipare per conto dell’Inps, un importo corrispondente alla retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di permesso, determinata con le modalità dei c.d. permessi per
allattamento, da porre a conguaglio in sede di compilazione del Flusso mensile Uniemens.
A tal fine il datore di lavoro esporrà in un rigo in bianco del quadro D:
- l’importo dell’indennità relativa alle 2 ore di permesso giornaliero, preceduto dalla dicitura “Ind.
Art. 33, c. 6. L. n. 104/92 “ e dal codice; “L057”;
-
l’importo dell’indennità relativa ai permessi mensili di 3 giorni, preceduto dalla dicitura “Ind. Art.
33, c. 6. L. n. 104/92 “ e dal codice “L057” “L058”.
Gli importi sono invece corrisposte direttamente dall'INPS nei medesimi casi previsti per le indennità
economiche di maternità (V. paragrafo Pagamento in Maternità e Congedi).
Sede di lavoro e trasferimento
L’articolo 33 c. 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata ha altresì diritto di scegliere
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede
senza il suo consenso.
La locuzione “ove possibile”, ad avviso del Ministero del Lavoro, è da intendersi nel senso che il
datore di lavoro può opporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale.
Il diritto di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, costituisce invece un diritto
incondizionato, non soggetto cioè a verifica di incompatibilità con le esigenze organizzative e
produttive dell’impresa.
Anche il lavoratore che assiste il disabile secondo la casistica sopra descritta ha diritto di scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Art. 33 c. 5, 6 L. 104/1992
Circolare INPS n. 155/2010
Capitolo n. 2
Benefici spettanti fino al compimento del 8° anno di età del portatore di handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi), che assistono figli fino ai 8
anni in situazione di disabilità grave, con diritto, in via alternativa a:
a. prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa ex art. 33 D.Lgs. 151/2001
(comprensivo del congedo parentale ordinario con un massimo di 10 mesi, 11 mesi se viene
fruito da entrambi e il padre utilizza un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore,
b. due ore di permesso giornaliero retribuito, ex art. 33 c. 2 L. 104/1992,
c. 3 giorni di permessi mensili (alternativa introdotta anche per i primi 3 anni di vita del bambino
dal recente D.Lgs. n. 119/2011, art. 4).
I permessi giornalieri e mensili possono essere cumulati con
- il congedo per malattia del figlio (permessi illimitati non retribuiti per malattia del figlio fino a 3 anni;
permessi entro un massimo di 5 gg non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra i tre e
gli otto anni),
- il congedo parentale ordinario (10/11 mesi).
a. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto,
entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale,
fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui
all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che
- il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,
- salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Il beneficio per l'assistenza di persona handicappata minorenne si applicano anche quando l'altro
genitore non ne abbia diritto.
Qualora i genitori del minore siano entrambi lavoratori dipendenti, i giorni di assenza con
prolungamento del congedo spettano indifferentemente al padre o alla madre alternativamente, senza
quindi la possibilità di poterne fruire contemporaneamente.
Tale prolungamento è accompagnato anche dal riconoscimento del diritto ad un'indennità economica
pari al 30% della retribuzione.
Modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale
In particolare l’Inps precisa che il prolungamento del congedo parentale può essere richiesto (da parte
di un genitore alternativamente, madre o padre) anche quando il periodo di ex astensione facoltativa
(periodo “normale” fino a 10/11 mesi) non è stata integralmente goduta.
In linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione
facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal giorno
successivo alla fine dell’astensione obbligatoria.
Fermo restando che il godimento del “normale” periodo di astensione può essere spostato fino all'8°
anno di età del bambino, nei casi in cui uno dei genitori non appartenga a categoria avente diritto
all’astensione obbligatoria e/o a quella facoltativa dal lavoro, l’Inps nella Circolare n. 133/2000 precisa
che:
- se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile dal giorno successivo
alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” astensione facoltativa, e cioè di 7 mesi, a
partire dalla data di nascita del bambino;
- se si tratta di “genitore solo” - padre o madre -, il prolungamento è riconoscibile dal giorno
successivo alla scadenza del teorico particolare periodo di astensione (10 mesi);
- se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo
prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del
proprio teorico periodo di “normale” astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine
dell’astensione obbligatoria della madre;
- se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo
alla scadenza del proprio teorico periodo di “normale” astensione facoltativa (7 mesi), decorrente
dalla fine del periodo (3 mesi) di astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal
giorno successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi).
Nel caso in cui, invece, la “normale” ex astensione facoltativa sia stata fruita in tutto o in parte, prima
del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori, si avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei
residui periodi di “normale” ex astensione facoltativa:
- se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire di 5 mesi di
astensione facoltativa “normale” sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e il 8° anno
(mesi peraltro indennizzabili, in entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni
reddituali);
- se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire di 4 mesi di
astensione facoltativa “normale” sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e il 8° anno;
- se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa “normale”, con conseguente
prolungamento da parte di un genitore, ovvero con prolungamento alternativo da parte di
entrambi, il genitore che eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile
peraltro sempre entro il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo sia entro il 3° anno
di età del bambino, sia fra i 3° e l' 8° anno, con i suddetti limiti di indennizzabilità.
Trattamento economico
Durante i periodi di assenza il beneficiario riceve il 30% della propria retribuzione, onere economico
interamente a carico dell'Inps.
Per il recupero di quanto anticipato per conto dell’Inps, le aziende indicheranno, in sede di
compilazione del Flusso Uniemens l’importo dell’indennità prevista nel caso di prolungamento
dell’astensione facoltativa, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura “ind. Mat.
Fac. L 104/92” e dal codice “L053”.
b. Permessi orari retribuiti
In alternativa al prolungamento del congedo parentale è possibile fruire di 2 ore di permesso
giornaliero.
Il numero di ore di riposo spettanti è rapportato alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per
orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).
Fino ad 1 anno di età del bambino tali riposi sono alternativi ai c.d. permessi per allattamento e non al
prolungamento dell’astensione facoltativa.
Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari in esame sono invece alternativi al
prolungamento dell’astensione facoltativa.
Anche tali riposi, come il prolungamento del congedo parentale di cui al paragrafo precedente,
spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il
prolungamento, l’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati
per l’astensione suddetta, che l’altro possa godere del congedo parentale ordinario eventualmente
ancora spettante.
I permessi retribuiti spettano anche in caso di ricovero a tempo pieno del minore disabile, a patto che
sia presente idonea documentazione sanitaria che attesti la necessità di assistenza.
Trattamento economico
Durante i periodi di assenza il beneficiario riceve il 100% della propria retribuzione, onere economico
interamente a carico dell'Inps.
Per il recupero di quanto anticipato per conto dell’Inps, le aziende indicheranno, in sede di
compilazione del Flusso Uniemens l’importo dell’indennità corrisposta per i permessi giornalieri in
uno dei righi in bianco del quadro “D”, preceduto dalla dicitura “ind. Art. 33, c. 2 L 104/92” e dal codice
“L054”.
c. Permesso mensile
Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa
il lavoratore padre, anche adottivi, di portatore di handicap grave, nonché coloro che, parenti o affini
entro il secondo grado, conviventi, assistano una persona con handicap in situazione di gravità,
hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese di cui all’art. 33 c. 3 e 3 L. 104/92, fruibili anche
continuativamente o in forma frazionata (anche a ore, ad esempio per lavoratore che lavora su 5 gg.
per 40 ore settimanali, spettano 24 ore al mese di permessi, (40/5) x 3 = 24, V. Messaggio Inps
N.16866 Del 28 Giugno 2007
Come precisato dal Ministero del Lavoro (interpello n. 41/2009, notizia internet VI10036 del
03.07.2009) sono esclusi dalla possibilità di richiedere i permessi in esame i tutori o gli amministratori
di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità.
I genitori di figli minorenni possono usufruire dei 3 giorni di permesso alternativamente o ripartendoli
fra loro, facendone uso anche contestualmente; inoltre il godimento del periodo di congedo parentale
astensione da parte di un genitore, non preclude l’utilizzo del permesso da parte dell’altro.
Nota bene per i figli maggiorenni
Anche i genitori e i familiari di portatore di handicap maggiorenni, anche non conviventi, possono
fruire dei giorni di permesso mensile, a condizione che assistano continuativamente (non
necessariamente quotidianamente, purché l'assistenza abbia i requisiti della sistematicità e
dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona disabile, Circolare Inps N. 90 del 23
Maggio 2007). Non è più richiesto che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva e che i genitori e
familiari siano conviventi (V. art. 24, comma 2, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n.183.)
L'Inps ha precisato che non è rilevante che nel nucleo familiare della persona con disabilità si trovino
conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire assistenza (Circolare Inps N. 90 del 23 Maggio 2007
)
Il lavoratore con più portatori di handicap a carico di età superiore a 3 anni, potrà richiedere 3 giorni di
permessi mensili per ciascun soggetto disabile, a condizione che non vi siano altre persone che
possono fornire l’assistenza o che lo steso lavoratore non possa, per la natura dell’handicap,
sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo
Nel caso in cui uno dei genitori non svolga alcuna attività, mentre l’altro sia lavoratore dipendente, i
permessi spettano a quest’ultimo quando il primo sia impedito a svolgere i compiti di assistenza per
un motivo obiettivamente rilevante debitamente documentato.
Trattamento economico
Durante i periodi di assenza il beneficiario riceve il 100% della propria retribuzione, onere economico
interamente a carico dell'Inps.
L’interessato deve presentare all’Inps e in copia al datore di lavoro, apposita domanda .
Il datore di lavoro deve anticipare per conto dell’Inps un importo corrispondente alla retribuzione che
sarebbe spettata e porre l’importo a conguaglio in sede di compilazione del modello DM 10/2.
A tal fine il datore di lavoro esporrà nel Flusso UNIMENS in un rigo in bianco del quadro D l’importo in
questione preceduto dalla dicitura “Ind. Art. 33 c. 3 L. N. 104/92 “ e dal codice “L056”.
Capitolo n. 3
Congedo straordinario
Il D.Lgs. 119/2011 (entrato in vigore l’11 Agosto 2011) riscrive completamente la disciplina del
congedo straordinario ex art. 42 comma 5 e seg. D.Lgs. n. 151/2001 (da fruire in via continuativa
ovvero frazionata a giorni interi, per la durata massima, tra tutti gli aventi diritto, di due anni nell’arco
della vita lavorativa), spettante per coloro che assistono soggetti con handicap grave accertato ai
sensi della L. 104/1992.
Aventi diritto
Viene ampliata la platea dei soggetti che possono fruire del congedo in esame (in precedenza solo la
madre, il padre, o, in caso di loro scomparsa un fratello o una sorella convivente, e, a seguito di
pronunce della Corte Costituzionale, seguiti da chiarimenti dell’Istituto previdenziale il coniuge
convivente e il figlio convivente), e viene fissato un vero e proprio ordine di priorità tra i soggetti
legittimati alla fruizione del congedo, ossia:
il coniuge convivente del soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il
padre o la madre, anche adottivi,
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre,
anche adottivi, uno dei figli conviventi,
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, uno
dei fratelli o sorelle conviventi (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/2013, ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale dell'art.
42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a
fruire del congedo straordinario in parola il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla
disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la
fruizione del congedo straordinario è accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato
degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero
l'eventuale dimora temporanea , ove diversa dalla dimora abituale del dipendente o del disabile (INPS,
circ. 6.3.2012, n. 32).
Il requisito della convivenza sussiste anche nel caso in cui il familiare del disabile abiti ne medesimo
palazzo e numero civico ma in appartamento diverso rispetto a quello del soggetto bisognoso (Min.
lav., lett. circ. 18/2/2010, n. 3884, INPS msg. 4/3/2010, n. 6512).
Per quanto concerne la mancanza, l'INPS ha precisato che essa deve essere intesa non solo come
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve
ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio,
separazione legale o abbandono (INPS, circ. 6/3/2012, n. 32).
Il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero
produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Il diritto al congedo spetta
- anche se l’altro genitore non ne ha diritto
- e indipendentemente dalla maggiore o minore età dei figli disabili.
Il congedo straordinario è riconosciuto anche agli affidatari di soggetti minorenni ma esso non è
fruibile oltre la scadenza dell'affidamento (che di regola dura per un massimo di due anni, rinnovabili
non oltre la maggiore età). Se trattasi di un affidamento contemporaneo a due persone della stessa
famiglia, il congedo sarà fruibile solo alternativamente ed entro il limite massimo di due anni. Nel caso
in cui il congedo straordinario sia stato fruito per un periodo inferiore, il periodo restante potrà essere
fruito da eventuale altro affidatario, che subentri ai precedenti affidatari, sempre nei limiti della durata
dell'affidamento e del massimo di due anni (V. Circolare INPS n. 64/2001 e 138/2001).
Di contro, se il congedo straordinario fosse stato fruito da uno o più affidatari per la durata di due anni,
non sarà più possibile concedere lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari.
Il congedo straordinario per la cura di soggetti handicappati gravi può essere fruito anche da
lavoratori a tempo determinato (non invece da lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici e
familiari, lavoratori agricoli giornalieri).
Come precisato dal Ministero del Lavoro (interpello n. 41/2009, notizia internet VI10036 del
03.07.2009) sono esclusi dalla possibilità di richiedere il congedo straordinario in esame i tutori o gli
amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità.
Relativamente all’assistenza a figli maggiorenni possono verificarsi le seguenti ipotesi (V. Circolare
INPS n. 138/2001):
- se il figlio, convivente con il genitore richiedente, è maggiorenne, il diritto al congedo spetta, oltre
che nell’ipotesi in cui l’altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti in famiglia altri
soggetti non lavoratori, in grado di assistere il disabile;
- in caso di figlio maggiorenne non convivente con il richiedente, occorrerà dimostrare che
l’assistenza da fornire al disabile sia continuativa ed esclusiva: il secondo requisito non si
realizza quando nel nucleo familiare del disabile siano presenti altri soggetti, tra cui l’altro
genitore, non lavoratori, in grado di prestare assistenza.
Condizioni
Mentre in precedenza non era fissata alcuna condizione, ora il congedo spetta solo se il soggetto
portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal
caso, i sanitari richiedano la presenza della persona che presta assistenza.
Il Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello del 6 Luglio 2010 n. 30 circa la possibilità che il
disabile da assistere con congedo straordinario possa contemporaneamente prestare attività
lavorativa, precisa che “il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può
essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa
” (contra INPS nella Circolare n. 64 del 15 Marzo 2001).
Durata e decorrenza del congedo
Il D.Lgs. n. 119/2011 ribadisce che la durata massima del congedo, fissata in 2 anni (anche
frazionati), è riferita a ciascun portatore di handicap e va riferita all’intero arco della vita lavorativa del
richiedente (d’altra parte i 2 anni possono essere raggiunti anche mediante cumulo tra più aventi
diritto).
Come in precedenza, il richiedente ha diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.
Congedo e permessi mensili
Il regime di cumulo del congedo straordinario con gli altri permessi e congedi spettanti a fronte della
presenza di un figlio disabile, alla luce delle recenti modifiche del D.Lgs. 119/2001, è il seguente:
- il congedo straordinario e i 3 giorni di permessi ordinari mensili di cui all’art. 33 c. 3 L. 104/1992
per portatori di handicap non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza
della stessa persona,
- per l’assistenza dello stesso figlio portatore di handicap grave entrambi i genitori possono fruire
alternativamente del congedo e dei permessi, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può utilizzare
per eventuali assenze permessi orari giornalieri o mensili (art. 33 c. 2 e 3 L. 104/1992), né il
prolungamento del congedo parentale (art. 33 c. 1 D.Lgs. 151/2001).
È fruibile da parte di un genitore il congedo parentale durante il godimento del congedo straordinario
da parte dell'altro genitore per lo stesso figlio (INPS Mess. n. 22912/2007 e n. 22913/2007).
I soggetti che usufruiscono dei congedi in esame per un periodo continuativo non superiore a sei mesi
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del
diritto a contribuzione figurativa.
Nota bene su accertamento disabilit à grave
Il congedo straordinario richiedeva come requisito che l'accertamento della situazione di gravità della
persona handicappata fosse avvenuto da almeno 5 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'attestato
della Commissione medica dell'ASL (salvo che nello stesso sia indicata una diversa decorrenza) o nel
caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del
curante (su presentazione del cariotipo) o, per i grandi invalidi dalla data del provvedimento
ministeriale attestante tale stato.
L'Inps, con Circolare n. 20 del 3 febbraio 2004 ha chiarito che, per effetto dell'art. 6 c.106 della Legge
24 dicembre 2003 n.350, il congedo compete qualora sia accertato lo stato di grave handicap da
parte dell'apposita Commissione ASL a prescindere dalla decorrenza dello stesso .
In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi
diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di
grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL .
Eventuali istanze già presentate, e respinte, per carenza del requisito relativo alla decorrenza dei 5
anni possono ora essere oggetto di nuova domanda, con l'indicazione dei periodi di cui ora si intende
fruire.
Trattamento economico
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto di percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo rivalutato annualmente, per
il congedo di durata annuale. (Circ. Inps n.64 del 15.3.2001).
Il valore di euro 36.151,98 in origine fissato per gli anni 2000 e 2001 è stato rivalutato annualmente a
partire dall'anno 2002 sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
Per il 2014 detto valore complessivo massimo è pari ad euro 47.351,00, (circ. INPS n. 20 del 6/02/14).
Misura della prestazione
Il soggetto che usufruisce del congedo straordinario ha diritto ad una prestazione economica, a carico
dell'Inps, commisurata alla misura dell'ultima retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che
precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti plurimensili, e cioè quelli relativi a
tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, fissi ecc.), sempreché la
stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite di euro 44.276,32 (valore valido per il 2011 Circ. Inps n. 69 del 20/04/2011).
In termini pratici, se il mese fosse lavorato a tempo pieno, la retribuzione come sopra determinata va
moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un
limite giornaliero, di euro 121,30 (anno 2011), di cui 94,06 a titolo di indennità giornaliera e 27,25 per
la contribuzione figurativa.
Se invece nel mese preso a riferimento l'attività fosse stata svolta in regime di contratto di lavoro a
part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni
retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la
retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero sopra indicato
(euro 121,30 per il 2011).
Essendo il beneficio frazionabile anche a giorni (interi), l'indennità (pari alla retribuzione effettiva,
oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di euro 44.276,32) è da
corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano
computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva
ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in esame
dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a
quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.
Le indicazioni che precedono valgono anche in caso di part-time orizzontale. In caso di variazioni
successive nell'orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un
periodo part-time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va
ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del
congedo straordinario (si veda in proposito la Circolare Inps N. 182 Del 4.8.1997).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad
esempio, in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la
concessione dei 2 anni di beneficio, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.
Effetti sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso e - in forza del
rinvio operato dal legislatore alle disposizioni contenute nell'articolo 4, c. 2 della legge n. 53/2000 - il
dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere
alcun tipo di attività lavorativa.
I periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità (riteniamo anche alla quattordicesima) e del TFR (come precisato dal D.Lgs.
119/2011).
Riguardo la maturazione del TFR, l’INPS con Messaggio n. 13013 del 17 Giugno 2011 aveva già
precisato che, salvo disposizioni contrattuali di miglior favore durante il congedo in esami non matura
il TFR.
Sul punto l’INPS testualmente dispone “l'articolo 2120 del c.c. - con riguardo ai casi di sospensione
del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale
il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività lavorativa - fa espresso riferimento
alle cause ex articolo 2110 del c.c. [2] nonché a quelle per le quali sia prevista l'integrazione salariale.
Dall'insieme delle disposizioni richiamate si evince che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad
opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore - durante il periodo di
congedo straordinario - non abbia retribuzione utile ai fini del TFR.”.
Congedo straordinario e CIG .
Se è in corso la CIG a zero ore, cioè con sospensione totale del rapporto di lavoro, non è possibile
avanzare la richiesta di congedo straordinario, in quanto detta sospensione totale consente già di
adempiere alle funzioni di cura e assistenza del disabile.
Tale domanda è invece ammissibile nell'ipotesi in cui sia stata presentata prima che l'azienda abbia
disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.
In questo caso il lavoratore potrà fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione
dell'indennità prevista dall'art. 42 comma 5, mentre non sarà interessato dalla sospensione dell'attività
lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la
CIG.
Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con
intervento delle integrazioni salariali (CIG a orario ridotto o contratto di solidarietà con riduzione
dell'orario di lavoro) il lavoratore continuerà a percepire il trattamento di integrazione salariale per le
ore di CIG (o il contributo di solidarietà per le ore di riduzione), unitamente all'indennità per il congedo
straordinario (Min. lavoro interpello 70/2009 - INPS Mess. n. 27168 del 25 novembre 2009).
La relativa indennità dovrà essere calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita "al netto"
del trattamento integrativo.
Conguagli
I datori di lavoro (compresi quelli non tenuti al versamento dei contributi di maternità) anticiperanno
l'indennità per congedo straordinario secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti di maternità, con conseguente conguaglio su modello DM 10/2.
L'importo dell'indennità dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro "D" utilizzando il
codice "L070", preceduto dalla dicitura "IND. CONG. art.80 L. 388/2000".
I datori di lavoro potranno conguagliare con lo stesso codice anche le eventuali indennità afferenti ai
periodi di paga già scaduti a partire da "GENNAIO 2001".
Ai fini statistici, il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità, dovrà essere riportato in
uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dal codice "CS01", e dalla
dicitura "CONG. STRAORD." Nessun altro dato dovrà essere indicato.
Nei casi in cui fosse necessario restituire l'indennità per congedo straordinario (ad esempio in caso di
trasformazione di giorni di congedo in ferie o permessi) questa dovrà essere esposta in uno dei righi
in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduta dalla dicitura "REST.CONG.STRAORD." e dal
codice "M070". Nessun altro dato dovrà essere indicato.
Infine tutti i lavoratori del settore privato, anche non iscritti all’Inps, possono chiedere di conguagliare
l’indennità per congedo straordinario con i contributi dovuti all’Inps (Mess. INPS 6 luglio 2010
n.17889).
Capitolo n. 4
Congedo per cure lavoratori invalidi e mutilati civili
Con l’art. 7 D.Lgs. 119/2011 è stato confermato e precisato l’istituto del congedo per cure per
lavoratori invalidi e mutilati civili già previsto da precedenti normative (Art. 26 legge 118/1971 - art. 10
D.Lgs. 509/1988), stabilendo che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera
frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni - D.Lgs- 119/2011).
Il congedo è
- accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata
dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria
pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta,
- retribuito con il trattamento spettante in caso di assenze per malattia (non a carico INPS),
- non rientra nel periodo di comporto.
Infine il lavoratore deve documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di
lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere
prodotta anche attestazione cumulativa.
Art. 7 D.Lgs. 119/2011.
Capitolo n. 5
Allegati
• Congedo straordinario - Testo Unico sulla maternit à
(Decreto Legislativo n .151 del 26/03/2001 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 96 del 26/04/2001)
•
art. 42)
ART. 42.pdf
Capitolo n. 6
Modelli di richiesta (aggiornati con Messaggio INPS n. 12000/2011)
domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in
condizione di disabilità grave
domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di
disabilità grave
(coniuge, figli maggiorenni, parenti e affini maggiori di 3 anni)
domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità grave
domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati con
disabilità grave
domanda di congedo straordinario per il fratello o la sorella con
disabilità grave
domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge con
disabilità grave
hand6.pdf
domanda di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave
© Confindustria Vicenza - 2004
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