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Maternità, paternità, lavoro: una guida ai congedi

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Maternità, paternità, lavoro: una guida ai congedi
Maternità, paternità, lavoro:
una guida ai congedi
Parma 10 Maggio 2012
in occasione di:
www. Unipr.it
www.festaeuropa.org
Questa pubblicazione è un’iniziativa del Comitato per le Pari
Opportunità dell’Università degli Studi di Parma, il cui scopo è quello di
mettere a disposizione di tutti coloro che lavorano nella nostra Università
qualche semplice informazione sul tema della Maternità e della Paternità.
L’intento è quello di tracciare una breve guida operativa che
analizza, attraverso sintetiche spiegazioni, gli aspetti più interessanti e
attuali della normativa in vigore in materia di “Tutela e sostegno della
maternità e della paternità” nella prospettiva di interesse delle diverse
fasce di potenziali destinatari: Personale Tecnico Amministrativo,
Personale Docente e Ricercatore e Personale con rapporti di lavoro a
termine come gli Assegnisti di ricerca.
Il Comitato per le Pari Opportunità
Questo lavoro è nato da un progetto di telelavoro del 2010-2011, dal titolo “Vademecum per il personale di
Ateneo”, patrocinato dal Comitato Pari Opportunità, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione di:
Servizio Comunicazione Istituzionale e URP
Servizio Personale Tecnico-Amministrativo
Settore Personale Docente
Servizio Normativo
Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
Introduzione-disposizioni comuni
NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO:
D.lgs. n. 151/2001
T.U. n. 81/2008
D.Lgs. n. 119/2011
Definizioni :
Ai fini della presente guida si precisano di seguito le seguenti definizioni:
congedo di maternità: si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
congedo di paternità: si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
congedo parentale: si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
congedo per malattia del figlio: si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o
del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato , si intendono i dipendenti
compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
Divieto di discriminazione (art.3 d.lgs. 151/2001)
E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i
livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della L.903/1977.
E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di
orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia
l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.1 della L.903/1977.
È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera,
secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3 della L.903/1977.
2
Comunicazione relativa lo stato di gravidanza
Allo scopo di una corretta applicazione della normativa vigente ed al fine di una più ampia tutela della
salute delle lavoratrici gestanti viene segnalata l’opportunità di comunicare tempestivamente al datore
di lavoro il proprio stato di gravidanza. ( art. 6 D.lgs. n.151/2001).
Tuttavia le lavoratrici a rischio di esposizioni ionizzanti hanno l’obbligo di comunicare il loro stato di
gravidanza non appena accertato.( art. 8 D.Lgs. n. 151/2001).
La comunicazione va inoltrata, unitamente alla certificazione medica attestante lo stato di gravidanza,
rilasciata dal medico specialista curante, al Servizio che gestisce la posizione di ogni singolo
dipendente.
PARTE I - Personale Tecnico Amministrativo
UFFICI DI RIFERIMENTO
Settore Personale Tecnico Amministrativo :
Servizio Personale Tecnico Amministrativo
Reperibilità telefonica.
0521/034321
0521/034420
0521/034349
0521/034381
0521/034176 (FAX)
3
Controlli prenatali
La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti
durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione degli stessi deve essere presentata apposita istanza e successivamente a
giustificazione dell’assenza la dipendente è tenuta a presentare al Servizio Personale Tecnico
Amministrativo la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli
esami. (Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, art. 14 ) – Vedi allegato 1
Interdizione anticipata del lavoro per maternità
La maternità anticipata è il periodo di interdizione dal lavoro che una gestante può richiedere in caso di
problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001, l’interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a, comma 1,
dell’art. 16 del medesimo D. Lgs. (2 mesi precedenti la data presunta del parto) o fino ai periodi di
astensione di cui all’art. 7, comma 6 e all’art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stadi do gravidanza;
b) quanto le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli artt. 7 e 12 del D. Lgs. 151/2001.
L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta dall’Azienda Sanitaria Locale, con modalità
definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto.
Il provvedimento deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
L’astensione dal lavoro di cui alla lettera b) e c) è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro,
d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga
l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
Nel periodo di congedo di maternità anticipata la lavoratrice ha diritto alla retribuzione totale senza
decurtazioni. La maternità anticipata non interrompe né l'anzianità di servizio, né il computo per la
maturazione delle ferie.
4
(artt. 6, 7, 8, 11, 12, 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 così come modificati ed integrati
dall’art. 15 del Decreto-Legge 9.2.2012, n° 5 convertito, con modificazioni, in Legge
4.4.2012, n° 35.)
Congedo obbligatorio di maternità e paternità
Il congedo di maternità è l'astensione dal lavoro obbligatoria della madre lavoratrice.
La durata complessiva del congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi, così fruibili:
2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo
oppure
1 mese prima del parto e 4 mesi dopo.
Nel primo caso occorre presentare all’Amministrazione, entro il 7° mese di gravidanza:
certificato medico, rilasciato da un medico specialista ginecologo, attestante lo stato di
gravidanza e la data presunta del parto;
presentare istanza di congedo di maternità. Vedi allegato 2
Nel caso in cui si opti per il congedo obbligatorio di maternità, decorrente dal mese precedente
parto, si dovrà inoltrare, entro il 7° mese di gravidanza:
il
certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato,
attestante lo stato di gravidanza, la data presunta del parto e la dicitura che la stessa può
lavorare fino all’ottavo mese e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante
e a quella del nascituro;
certificazione, rilasciata dal Medico del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
dell’Università, dalla quale si evince il parere favorevole all’attività lavorativa sino all’ottavo
mese;
dichiarazione, rilasciata dal Direttore del Dipartimento di afferenza della lavoratrice, o dal
Dirigente dell’Area, attestante che la stessa, sino all’ottavo mese di gravidanza non svolgerà
attività che arrechi pregiudizio né alla sua salute né a quella del nascituro;
presentare istanza di congedo di maternità. Vedi allegato 3
Dopo la nascita del figlio, la dipendente usufruirà dei 3 o dei 4 mesi successivi al parto.
autocertificazione di nascita.
allegando
Il trattamento economico per tutta la durata del congedo di maternità resta invariato.
Il periodo di flessibilità concesso può essere successivamente ridotto:
1. espressamente su istanza della dipendente;
2. implicitamente per fatti sopravvenuti riconducibili alla gestazione. La malattia della
dipendente NON INTERROMPE il periodo di flessibilità se la dipendente stessa
5
produce certificato medico, rilasciato da un ginecologo del SSN o convenzionato,
attestante che l'evento morboso non è correlato alla gestazione.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque cinque mesi di astensione obbligatoria .
Nel caso in cui il bambino nato prematuramente abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata , la madre ha facoltà di chiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post- parto ed il periodo precedente al parto , se non fruito, decorra dalla data
dell’effettivo rientro del bambino a casa.
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di
aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso
di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di
malattia a tutti gli effetti.
La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto
della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre. Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro
richiesta di congedo debitamente documentata.
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 16, 20, 26, 28 e 31
C.C.N.L. personale comparto università quadriennio normativo 2006-2009, art.31
Nascita
La dipendente è tenuta a chiedere il secondo periodo di congedo di maternità ai rispettivi Servizi del
Settore Personale Tecnico Amministrativo, entro 30 giorni dal parto, unitamente a dichiarazione
sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante la data di nascita del proprio figlio.
Vedi allegato 4
 Art 21 del D. Lgs. n. 151/2001
6
Congedi Parentali
Ne hanno diritto entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi
(elevabili a 11).
Alla madre lavoratrice spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (10 se è
diventata single).
Al padre lavoratore spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7
qualora eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, questi ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato pari a 10 mesi.
CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI)
Madre
Padre
Madre
Padre
Totale
Dipendente
Dipendente
6
7
11
Casalinga
Dipendente
0
7
7
Autonoma
Dipendente
3
7
10
Dipendente
Autonomo
6
0
6
Nel caso di parto plurimo è previsto il diritto al congedo parentale per ogni bambino.
La possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori fa sì che il
padre possa utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di
maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per
l'allattamento.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori
subordinati.
La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del
lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere
effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
Il genitore richiedente deve allegare alla domanda: Vedi allegato 5
dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la paternità o la maternità;
dichiarazione di responsabilità da cui risulti l’eventuale periodo fruito dall’altro genitore per lo
stesso figlio;
 Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive.


L’indennità per l’astensione facoltativa viene regolamentata con il seguente trattamento economico:
 Primi 30 giorni di astensione: retribuzione al 100% ( art. 31 C.C.N.L.);
7


Dal 2° al 6° mese successivi: retribuzione al 30% solo se usufruiti entro il compimento del 3°
anno di vita del bambino (art. 34 c.1 D.Lgs. n.151/2001);
dal 7° mese e sino al 10° e/o 11° mese :retribuiti al 30% SOLO SE il reddito è inferiore a
quanto previsto dall’art. 34 c.3 D.Lgs. n.151/2001. e s.m.i..
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa ed in merito agli aspetti previdenziali si consiglia
di consultare sul sito web di Ateneo www.unipr.it “Guida al sistema previdenziale”.
C.C.N.L. personale comparto università quadriennio normativo 2006-2009, art.31
Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 32 – 38
Legge 06.08.2008, n. 133, art. 71
Decreto Legge n. 78 del 1.07.2009 convertito in L.3.8.2009 n.102
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, art. 8;
D.lgs.151/2001 artt. 36, 45, 50, 61 e 62.
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o
di affidamento
Le lavoratrici che abbiano adottato un minore o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono
avvalersi del congedo di maternità.
Il congedo è riconosciuto a prescindere dall’età del bambino al momento dell’adozione/affidamento e
spetta per l’intero periodo anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore
età.
In caso di adozione nazionale, il congedo di maternità pari a 5 mesi, viene usufruito nei mesi successivi
all’effettivo ingresso del minore in famiglia; nel caso di adozione internazionale, ferma restando la
fruizione dello stesso entro i primi 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia , il congedo potrà
essere utilizzato , totalmente o in parte, anche durante il periodo di permanenza all’estero richiesto
per incontrare il minore e per definire le pratiche adottive .
In alternativa al periodo di congedo obbligatorio di maternità/paternità, durante il periodo di
permanenza all’estero precedente l’ingresso del minore in Italia, il genitore adottivo ha comunque
diritto ad usufruire, su istanza, di un congedo non retribuito, senza diritto ad alcuna indennità.
Il periodo di permanenza all’estero dovrà inoltre essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la
procedura di adozione.
L’esercizio del diritto al congedo obbligatorio, già esteso al padre lavoratore adottivo o affidatario, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.341/91, viene garantito dal T.U. D.Lgs.151/2001 in
tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta ed alle medesime condizioni.
E' ovvio che, non essendovi maternità biologica, e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il
parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi
sempre sostituirsi alla madre che non ne faccia richiesta.
8
Inoltre, come per i genitori naturali, il padre può comunque sostituirsi alla madre, quando la madre è
deceduta o è gravemente ammalata o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre.
Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali.
In caso di affidamento di un minore il congedo di maternità/paternità può essere usufruito entro i
primi cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi, frazionato o continuativo,
complessivamente tra i due genitori affidatari.
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:
domanda al datore di lavoro in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento
preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera: copia del provvedimento di adozione o di
affidamento;
copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente,
attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria;
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della
sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il
lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione
attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Vedi allegato 6 bis – vedi allegato 6 ter – vedi allegato 6 quater
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1, art 6-bis, commi 1 e 2;
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3
Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3 e art. 39
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 26, 28, 29, 34, 36, e 54
Legge 24 dicembre 2007, n 244 e
Congedi per malattia del figlio
ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO NEI PRIMI 3 ANNI
Madre e padre alternativamente. Nel caso di due gemelli, ammalati entrambi, si possono assentare tutti
e due i genitori.
L’intero periodo di malattia del bambino: per ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. N.B. La
malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore.
Con la richiesta di assenza si dovrà presentare al proprio Servizio del Personale:
Il certificato del medico specialista del servizio sanitario Nazionale o con esso
convenzionato.
Dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi
giorni per il medesimo motivo. Allegato modulo n.6
E´prevista l’intera retribuzione per i primi 30 giorni annuali.
Senza retribuzione per gli ulteriori periodi.
Vedi allegato 7
9
ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DOPO I 3 E FINO AGLI 8 ANNI DI VITA
Madre e padre alternativamente. Nel caso di due gemelli ammalati entrambi si possono assentare tutti
e due i genitori.
Sono previsti 5 giorni all’anno per ciascun figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni di vita. N.B. La
malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore.
Con la richiesta di assenza si dovrà presentare al proprio Servizio del Personale:

Il certificato del medico specialista del servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni
per il medesimo motivo. Allegato modulo n 6
Le assenze per malattia del bambino non vengono retribuite.
Vedi allegato 7 –
o
o
o
o
Decreto Legislativo 26 marzo.2001, n. 151, Capo VII, artt. 47-52
C.C.N.L. personale comparto università quadriennio normativo 2006-2009, art.31
Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71
Decreto Legge n. 78 del 1.07.2009 convertito in L.3.8.2009 n.102
Riposi orari giornalieri/Allattamento
Ad entrambi i genitori, alternativamente. I genitori possono alternarsi avendo cura di comunicare la
propria intenzione al Responsabile dell’Unità di appartenenza.
I riposi giornalieri per allattamento spettano alla madre anche durante il congedo parentale del padre.
Con la circolare del Ministero del Lavoro 2009 del 16 Novembre 2009 anche il padre lavoratore, in
presenza di impossibilità ad accudire il neonato da parte della madre non lavoratrice dipendente
seppure casalinga, può usufruire dei riposi giornalieri entro il primo anno di ingesso in famiglia del
minore adottato o affidato, oltre alle ipotesi già previste dall’articolo 40;
DURATA DELL’ASSENZA
 2 ore giornaliere, per un anno dal momento dell'inserimento del bambino nella famiglia
adottiva
 1 ora (se l’orario di servizio è inferiore a 6 ore), per un anno dal momento dell'inserimento
del bambino nella famiglia adottiva
 Nel caso di più bambini(che possono essere due, tre, etc…), durante il loro primo anno di vita,
le ore previste per l’allattamento sono raddoppiate e possono essere utilizzate dal padre
contemporaneamente alla madre.
Si deve presentare un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, come
detto sopra. Vedi allegato 8
Retribuzione per intero.
10
DPR Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, art. 10; legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 33, comma 7;
D.lgs.151/2001 artt. 36, 43, 45,50,61 e 62.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 4;
Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n.
423, art. 2, comma 3-ter
D. Lgs. 151/2001 artt. 39, 40, 41. Circolare INPS n. 95 bis/2006
Trattamento Previdenziale
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali si rimanda a quanto indicata nella “Guida al sistema
previdenziale” rintracciabile sul sito web www.unip.ir al seguente link :
http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/doc_ufficiali/Guida_al_sistema_previdenziale_1.pdf
11
PARTE II
Personale Docente di 1^ fascia e di 2^
fascia, Personale Ricercatore e Assegnisti
di ricerca.
N.B. Per tutto quanto indicato nel presente documento
in merito agli Assegnisti di Ricerca è stato riportato
quanto previsto e reperibile sul sito istituzionale INPS
UFFICI DI RIFERIMENTO
Settore Personale Docente:
Servizio Personale Docente di 1^ Fascia ed Assistente del ruolo ad
esaurimento
Reperibilità telefonica : 0521/034319 – 0521/034173
Servizio Personale Docente di 2^ Fascia
Reperibilità telefonica : 0521/034318 – 0521/034179
Servizio Personale Ricercatore
Reperibilità telefonica: 0521/034299-0521/034630-0521/034320
Servizio Assegni di Ricerca e Borse di Studio
Reperibilità telefonica: 0521/034313 – 0521/034325 – 0521/034259
– 0521/034441 – 0521/034334
FAX : 0521/034367
12
Controlli prenatali
(non previsti per Assegnisti di Ricerca)
La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti
durante l’orario di lavoro.
A giustificazione dell’assenza la dipendente è tenuta a presentare al Servizio Personale la
documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Modulo allegato 1 A
Combinato disposto di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 3/57 ed all’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001
Interdizione anticipata dal lavoro per maternità
La maternità anticipata è il periodo di interdizione dal lavoro che una gestante può richiedere in caso di
problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001, l’interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a, comma 1,
dell’art. 16 del medesimo D. Lgs. (2 mesi precedenti la data presunta del parto) o fino ai periodi di
astensione di cui all’art. 7, comma 6 e all’art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
d) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stadi do gravidanza;
e) quanto le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino;
f) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli artt. 7 e 12 del D. Lgs. 151/2001.
L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta dall’Azienda Sanitaria Locale, con modalità
definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto.
Il provvedimento deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
13
L’astensione dal lavoro di cui alla lettera b) e c) è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro,
d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga
l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
Nel periodo di congedo di maternità anticipata la lavoratrice ha diritto alla retribuzione totale senza
decurtazioni. La maternità anticipata non interrompe né l'anzianità di servizio, né il computo per la
maturazione delle ferie.
Per quanto concerne gli Assegnisti di Ricerca è prevista una indennità di maternità, nel periodo di
astensione obbligatoria anticipata o prorogata, solo se non iscritti ad altra forma previdenziale
obbligatoria oltre alla gestione separata INPS o non titolari di pensione: il diritto si acquisisce se
risultano almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di
maternità. Tale indennità è pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei
dodici mesi precedenti l’inizio del congedo.
Limitatamente agli Assegnisti di Ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, l’indennità di maternità
corrisposta dall’INPS è integrata dall’Ateneo fino a concorrenza dell’intero importo dell’Assegno di
Ricerca.
Così come rubricato all’art. 14 “Assenze e interruzioni” del Regolamento di Ateneo per il conferimento
ed il rinnovo di Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010,: “… la durata del rapporto si
protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a
decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione…”
artt. 6, 7, 8, 11, 12, 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 così come modificati ed integrati dall’art. 15
del Decreto-Legge 9.2.2012, n° 5 convertito, con modificazioni, in Legge 4.4.2012, n° 35
D.M. 12.07.2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Circolare INPS n° 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca
14
Congedo obbligatorio di maternità e paternità
Il congedo di maternità è l'astensione dal lavoro obbligatoria della madre lavoratrice.
La durata complessiva del congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi, così fruibili:
2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo oppure
1 mese prima del parto e 4 mesi dopo.
Nel primo caso occorre presentare all’Amministrazione, entro il 7° mese di gravidanza:
certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato,
attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
istanza di congedo di maternità.
Modulo allegato 2 B
Nel caso in cui si opti per il congedo obbligatorio di maternità, decorrente dal mese precedente il
parto, si dovrà inoltrare, entro il 7° mese di gravidanza:
certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato,
attestante lo stato di gravidanza, la data presunta del parto e la dicitura che la stessa può
lavorare fino all’ottavo mese e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante
e a quella del nascituro;
certificazione, rilasciata dal Medico del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
dell’Università, dalla quale si evince il parere favorevole all’attività lavorativa sino all’ottavo
mese;
dichiarazione, rilasciata dal Direttore del Dipartimento di afferenza della lavoratrice,
attestante che la stessa, sino all’ottavo mese di gravidanza non svolgerà attività che arrechi
pregiudizio né alla sua salute né a quella del nascituro;
presentare istanza di congedo di maternità.
Modulo allegato 3 C
Per il Personale Docente e Ricercatore, il trattamento economico, per tutta la durata del congedo di
maternità, resta invariato.
Per gli Assegnisti di Ricerca è prevista una indennità di maternità, nel periodo di astensione
obbligatoria, solo se non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria oltre alla gestione separata
INPS o non titolari di pensione: il diritto si acquisisce se risultano almeno tre mensilità di accredito
contributivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità. Tale indennità è pari all’80% del
reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo.
Limitatamente agli Assegnisti di Ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, l’indennità di maternità
corrisposta dall’INPS è integrata dall’Ateneo fino a concorrenza dell’intero importo dell’Assegno di
Ricerca.
Il periodo di flessibilità concesso può essere successivamente ridotto:
15
3. espressamente su istanza della dipendente;
4. implicitamente per fatti sopravvenuti riconducibili alla gestazione. La malattia della
dipendente NON INTERROMPE il periodo di flessibilità se la dipendente stessa
produce certificato medico, rilasciato da un ginecologo del SSN o convenzionato,
attestante che l'evento morboso non è correlato alla gestazione.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque cinque mesi di astensione obbligatoria .
Nel caso in cui il bambino nato prematuramente abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata , la madre ha facoltà di chiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post- parto ed il periodo precedente al parto , se non fruito, decorra dalla data
dell’effettivo rientro del bambino a casa.
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di
aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso
di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di
malattia a tutti gli effetti.
La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto
della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre. Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro
richiesta di congedo debitamente documentata.
artt. 16, 20 e 28 del D. Lgs. n. 151/2001
art. 2, commi 452, 453 e 454 della Legge 244/2007
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Circolare INPS n° 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca
Nascita
La dipendente è tenuta a chiedere il secondo periodo di congedo di maternità ai rispettivi Servizi del
Settore Personale Docente, entro 30 giorni dal parto, unitamente a dichiarazione sostitutiva di
certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, attestante la data di nascita del proprio figlio.
Modulo allegato 4 D
Modulo allegato 5 E
Modulo allegato 6 F
EVENTUALE Modulo allegato 7 G
Art 21 del D. Lgs. n. 151/2001
16
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o
di affidamento
Le lavoratrici che abbiano adottato un minore o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono
avvalersi del congedo di maternità.
Il congedo è riconosciuto a prescindere dall’età del bambino al momento dell’adozione/affidamento e
spetta per l’intero periodo anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore
età.
In caso di adozione nazionale, andrà usufruito durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso
del minore in famiglia; nel caso di adozione internazionale, ferma restando la fruizione della stesso
entro i primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia , il congedo potrà essere utilizzato,
totalmente o in parte, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per incontrare il minore e
per definire le pratiche adottive .
In alternativa al periodo di congedo obbligatorio di maternità/paternità, durante il periodo di
permanenza all’estero precedente l’ingresso del minore in Italia, il genitore adottivo ha comunque
diritto ad usufruire, su istanza, di un congedo non retribuito, senza diritto ad alcuna indennità (fermo
restando il trattamento economico più favorevole, in caso di fruizione di un periodo di congedo
straordinario, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/57).
Il periodo di permanenza all’estero dovrà inoltre essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la
procedura di adozione.
L’esercizio del diritto al congedo obbligatorio, già esteso al padre lavoratore adottivo o affidatario, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.341/91, viene garantito dal T.U. D.Lgs. 151/2001 in
tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta ed alle medesime condizioni.
E' ovvio che, non essendovi maternità biologica, e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il
parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi
sempre sostituirsi alla madre che non ne faccia richiesta.
Inoltre, come per i genitori naturali, il padre può comunque sostituirsi alla madre, quando la madre è
deceduta o è gravemente ammalata o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre.
Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali.
In caso di affidamento di un minore il congedo di maternità/paternità può essere usufruito entro i
primi cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi, frazionato o continuativo,
complessivamente tra i due genitori affidatari.
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:
domanda al datore di lavoro in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento
preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera: copia del provvedimento di adozione o di
affidamento;
copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente,
attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria;
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della
sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il
lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione
attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
17
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1, art 6-bis, commi 1 e 2;
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3
Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3 e art. 39
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 26, 28, 29, 34, 36, e 54
Legge 24 dicembre 2007, n 244 e
Circolare INPS n° 16 del 4 febbraio 2008
D.M. 12.07.2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Circolare INPS n° 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca
Congedi Parentali
Ne hanno diritto entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi
(elevabili a 11).
Alla madre lavoratrice spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (10 se è
diventata single).
Al padre lavoratore spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7
qualora eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, questi ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato pari a 10 mesi.
CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI)
Madre
Padre
Madre
Padre
Totale
Dipendente
Dipendente
6
7
11
Casalinga
Dipendente
0
7
7
Autonoma
Dipendente
3
7
10
Dipendente
Autonomo
6
0
6
Nel caso di parto plurimo è previsto il diritto al congedo parentale per ogni bambino.
La possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori fa sì che il
padre possa utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di
maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per
l'allattamento.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori
subordinati.
La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del
lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere
effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
Il genitore deve presentare istanza allegando:
dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la paternità o la maternità;
dichiarazione di responsabilità da cui risulti l’eventuale periodo fruito dall’altro genitore per lo
stesso figlio.
Modulo allegato 8 H
Modulo allegato 6 F


18
Relativamente al trattamento economico si applicano le condizioni del congedo straordinario per i primi
45 giorni. Pertanto, se nel medesimo anno solare non si è già fruito del congedo straordinario, durante il
periodo di congedo parentale, spetta l’intera retribuzione fino ad un massimo di 45 giorni (escluso il
primo giorno di ogni periodo per cui spetta la retribuzione ridotta di 1/3). Per il restante periodo di
congedo parentale complessivamente utilizzato dai due genitori fino al raggiungimento del termine dei 6
mesi, se goduti entro i 3 anni di vita del bambino, spetta una retribuzione pari al 30%. Il congedo
parentale goduto dal 3° all’8° anno di vita del bambino, o quello successivo ai primi sei mesi, è senza
retribuzione (salvo la disciplina del congedo straordinario, se ancora a disposizione del dipendente).
Per quanto concerne gli Assegnisti di Ricerca il diritto al congedo parentale ed al relativo trattamento
economico è riconosciuto alle lavoratrici, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito
minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità.
Il trattamento economico,indennizzabile subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro
ancora in corso di validità nel periodo in cui si collocato il congedo parentale ed alla effettiva
astensione lavorativa, è così previsto:
per la madre: 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione, percepito nei 12 mesi
precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile;
per il padre: 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione, percepito nei 12 mesi
precedenti l’insorgenza del diritto derivante da: morte o grave infermità della madre, abbandono
del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del minore al padre.
In caso di adozione o affidamento spetta, qualora sussista in capo al padre stesso il previsto
requisito contributivo nei 12 mesi precedenti l’effettivo ingresso in famiglia del minore, sempre che
la madre non ne faccia richiesta.
Così come rubricato all’art. 14 “Assenze e interruzioni” del Regolamento di Ateneo per il
conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010,: “… la
durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di
formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione…”
D.lgs. 26.03.2001 n. 151 così come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2007, n°
244
Legge 296/2006, art. 1, comma 788 (Finanziaria per l’anno 2007) (solo per Assegni di Riceerca)
D.M. 12.07.2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Circolare INPS n° 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca)
Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca
19
Congedi per malattia del figlio
(non previsto per gli Assegnisti di Ricerca)
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti
alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Per fruire dei congedi di cui sopra il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore il
decorso del periodo di ferie in godimento da parte dello stesso.
I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla 13^ mensilità.
Quanto sopra, fermo restando la possibilità di fruire del congedo straordinario di cui all’art. 37 del
Testo Unico 3/1957, nei primi 45 giorni di ogni anno solare se non già fruiti.
D.Lgs. 26.03.2001 n. 151.
Riposi orari giornalieri/Allattamento
(non previsto per gli Assegnisti di Ricerca)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro.
Nel caso di parti gemellari le ore previste per l’allattamento sono raddoppiate e possono essere
utilizzate dal padre contemporaneamente alla madre.
Il personale docente dell’Ateneo può beneficiare di detti periodi ma è tenuto al rispetto della
comunicazione al proprio diretto responsabile
Legge 05.02.1992 n. 104
D. Lgs. 151/2001
Circolare INPS n. 95bis/2006
20
ALLEGATO 1
Controlli prenatali – art. 14 D.Lgs. 151/2001
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
La sottoscritta……………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
trovandosi in stato di gravidanza alla …………………………………………………………….…..settimana
CHIEDE
Di poter fruire dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 151/2001 per
l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche
da
svolgersi
durante
l’orario
di
lavoro
nella
seguente
giornata…………………………………………………………………………………………
La sottoscritta si impegna, in esito agli esami di cui sopra, a presentare la relativa
documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura competente, attestante data e
orario di effettuazione degli stessi.
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi nel rispetto del
D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente pratica.
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
______________________
ALLEGATO 2
congedo di maternità – astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (2 mesi preparto+3 mesi post parto)
art.16 D.LGS. 151/2001
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
La sottoscritta……………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
essendo già entrata nel 7° mese di gravidanza ed essendo la data presunta del parto
prevista per il …………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere collocata in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità a decorrere dal
…………………………(2 mesi pre partum+3 mesi post partum), ai sensi dell’art. 16 del
D.Lgs. n.151/2001 ed a tal fine allega la relativa certificazione medica in originale,
rilasciata dal medico specialista (ginecologo) curante, attestante la data presunta del
parto.
La sottoscritta si impegna inoltre a presentare, entro 30 giorni dall’avvenuta nascita,
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa la data di
effettiva nascita del figlio/a così come previsto dall’art. 21 D.Lgs. 151/2001.
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi nel rispetto del
D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente pratica.
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
______________________
ALLEGATO 3
congedo di maternità flessibile– astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (1 mese pre partum+4 mesi post partum)
art.20 D.LGS. 151/2001
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
La sottoscritta……………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
essendo già entrata nel 7° mese di gravidanza ed essendo la data presunta del parto
prevista per il …………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere collocata in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità a partire dall’8 °
mese di gravidanza con decorrenza dal …………………………(1 mese pre partum+4 mesi
post partum), ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.151/2001 ed a tal fine allega
certificazione medica, rilasciata dal medico specialista (ginecologo) curante attestante
la data presunta del parto nonché quanto sotto indicato:
o
o
Certificazione del medico curante specialista (ginecologo) del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato
Certificazione del Servizio di Medicina Preventiva dell’Ateneo
attestanti entrambi che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro.
La sottoscritta si impegna inoltre a presentare, entro 30 giorni dall’avvenuta nascita,
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 relativa la data di
effettiva nascita del figlio/a così come previsto dall’art. 21 D.Lgs. 151/2001.
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi nel rispetto del
D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente pratica.
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
______________________
ALLEGATO 4
AUTOCERTIFICAZIONE NASCITA FIGLIO/A
(artt. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.)
..l.. Sottoscritta/o(cognome)…………………………………………(nome)…..…………………………………
Nata/o a………………………………………………….. Provincia…………il……………………………………………
C.F.
□□□□□□□□□□□□□□□□
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
dichiaro sotto la mia responsabilità
che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
è nato/a in _______________________________(_______________) il ____________________________
(comune di nascita)
(provincia)
(data)
Firma
______________________
Parma,…………… ......................
I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in materia di protezione dei
dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i.)
ALLEGATO 5
congedo parentale- astensione facoltativa dal lavoro (6 /7 mesi flessibili) art.32 – art.34 D.Lgs. 151/2001 – art. 31 CCNL.
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
In qualità di :
□
madre
□ padre del/della bambin…………………………………………………………..
nato/a a …………………….il……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere collocato/a in congedo parentale dal lavoro ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n.151/2001 a decorrere dal ……………………………..e fino al………………………ed a tal fine
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
□
□
l’altro genitore non usufruisce di analogo congedo parentale per il medesimo figlio presso questo
Ateneo o altri enti pubblici o privati;
l’altro genitore ha già fruito e/o sta usufruendo del congedo parentale per l medesimo figlio
presso questo Ateneo altri enti pubblici o privati come segue:
dal…………………al……………………per
un
periodo
pari
a
mesi
…….e/o
giorni
un
periodo
pari
a
mesi
…….e/o
giorni
……………………………..
dal…………………al……………………per
………………………………
di essere a conoscenza che il trattamento economico durante tale congedo è il
seguente:



Primi 30 giorni di astensione: retribuzione al 100% ( art. 31 C.C.N.L.);
Dal 2° al 6° mese successivi: retribuzione al 30% solo se usufruiti entro il compimento del 3°
anno di vita del bambino (art. 34 c.1 D.Lgs. n.151/2001);
dal 7° mese e sino al 10° e/o 11° mese :retribuiti al 30% SOLO SE il reddito è inferiore a quanto
previsto dall’art. 34 c.3 D.Lgs. n.151/2001. e s.m.i..
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
ALLEGATO 6 bis
congedo di maternità adozione nazionale– astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi)
art.26 D.LGS. 151/2001
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
In qualità di genitore adottivo del minore:
(nome-cognome)………………………..………………………nato il…………………………………………………..
Con ingresso ufficiale nella famiglia a decorrere dal………………………………………………………
CHIEDE
di essere fruire del congedo di maternità/paternità obbligatorio dal lavoro per il
periodo sotto indicato:
dal…………………………………………..al…………………………………………………………………………………..
dal ………………………………………….al……………………………………………………………………………………
a tal fine allega quanto segue:
□ certificazione del Tribunale dei minori competente che attesti la trascrizione del
provvedimento di adozione (in originale o copia conforme autenticata);
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
______________________
ALLEGATO 6 ter
congedo di maternità adozione internazionale– astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi)
art.26 D.LGS. 151/2001
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
In qualità di genitore adottivo del minore:
(nome-cognome)………………………..………………………nato il…………………………………………………..
Con ingresso ufficiale nella famiglia a decorrere dal………………………………………………………
CHIEDE
di essere fruire del congedo di maternità/paternità obbligatorio dal lavoro per il
periodo sotto indicato:
dal…………………………………………..al…………………………………………………………………………………..
dal ………………………………………….al……………………………………………………………………………………
a tal fine allega quanto segue:
□
Certificazione del Tribunale dei minori competente che attesti la trascrizione del
provvedimento di adozione (in originale o copia conforme autenticata);
□
nel caso in cui si fruisca del congedo prima dell’ingresso del minore in Italia la
certificazione dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione che riporti la
durata del periodo di permanenza all’estero (originale o in copia conforme).
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
______________________
ALLEGATO 6 quater
congedo di maternità affido– astensione obbligatoria dal lavoro (3 mesi)
art.26 D.LGS. 151/2001
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Parma
__________________________
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
In qualità di genitore affidatario del minore:
(nome-cognome)………………………..………………………nato il…………………………………………………..
Con ingresso ufficiale nella famiglia a decorrere dal………………………………………………………
CHIEDE
di essere fruire del congedo di maternità/paternità obbligatorio dal lavoro per il
periodo sotto indicato:
dal…………………………………………..al…………………………………………………………………………………..
dal ………………………………………….al……………………………………………………………………………………
a tal fine allega quanto segue:
□ certificazione ufficiale che attesti il provvedimento di affidamento (in originale o
copia conforme autenticata);
Parma, __________________
Firma
________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
______________________
ALLEGATO 7
Oggetto: richiesta di congedo per malattia del figlio art. 47 – D.Lgs. 151/2011
Il/la Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il……………………………………………
in servizio presso………………………………………………………………………………………………………………
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………….
Madre/padre del minore …………………………………nato/a…………………………il……………………….
CHIEDE
□
di essere collocato/a in congedo per malattia del figlio di età non superiore ai
tre anni* per il periodo dal ……………………………al……………………………….. ai sensi
dall'art. 47, c.1 del D.Lgs. 151/2001;
□
di essere collocato/a in congedo per malattia del figlio, nel limite di 5 giorni
all’anno, la cui età è compresa fra i tre e gli otto anni** per il periodo dal
……………………………al……………………………….. ai sensi dall'art. 47, c.2 del D.Lgs.
151/2001;
ed allega a tal fine certificato di malattia rilasciato da un medico Specialista del
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato attestante tale malattia, inoltre,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dell’art. 46
e 47 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo .
* Solo nel corso dei primi 3 anni di vita del bambino e per i primi 30 giorni di malattia, anche frazionati, per ogni anno,
vengono interamente retribuiti.
** I 5 giorni di congedo non sono retribuiti.
Data……………….
FIRMA
………….……………………………..
VISTO PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
ALLLEGATO 8
Oggetto: richiesta di riposi/allattamento ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 151/2001 - T.U. sulla maternità e paternità
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………
nata a………………………………………………….. Provincia……………. il…………………………………………
in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………..
Area ………………………………………………………………………………………categoria…………………………..
Madre/padre di_________________________nato/a________________ il_________
□
□
avendo un orario di lavoro giornaliero non inferiore alle 6 ore
avendo un orario di lavoro giornaliero inferiore alle 6 ore
COMUNICA
che intende beneficiare dei riposi giornalieri previsti dall'art. 39 del D.gls 151/2001
secondo lo schema sotto indicato:
dalle ore_________________ alle ore_________________
dei seguenti giorni: □ lun.
□ mart.
□ Merc.
□ Giov.
□ Ven.
dalle ore_________________ alle ore_________________
dei seguenti giorni: □ lun.
□ mart.
□ Merc.
□ Giov.
□ Ven.
dalle ore_________________ alle ore_________________
dei seguenti giorni: □ lun.
□ mart.
□ Merc.
□ Giov.
□ Ven.
dalle ore_________________ alle ore_________________
dei seguenti giorni: □ lun.
□ mart.
□ Merc.
□ Giov.
□ Ven.
dalle ore_________________ alle ore_________________
dei seguenti giorni: □ lun.
□ mart.
□ Merc.
□ Giov.
□ Ven.
□
□
per un totale complessivo settimanale di nr. 10 ore
per un totale complessivo settimanale di nr. 5 ore
Data_________
Firma_____________________________
VISTO PER PRESA VISIONE
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Allegato 1 A
Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi
PARMA
_l_ sottoscritt_ …………..……………………………………………………………, nat_ a
.................................................................................., il .............................................., in qualità di
........................................................................................................, presso il Dipartimento /Centro
................................................................................................................................................. di questo
Ateneo,
CHIEDE:
che ……. venga concesso un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 10.1.1957, n°
3,
a
far
tempo
dal
………………………….
e
sino
al
……………………..,
per
…………………………………………………………………………………………………………………
Parma,
____________________
VISTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Allegato 2 B
(modulo 7° mese)
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di
PARMA
La sottoscritta …………..……………………………………………………………, nat_ a
.................................................................................., il .............................................., in qualità di
........................................................................................................, presso il Dipartimento /Centro
................................................................................................................................................. di questo
Ateneo,
CHIEDE:
di essere collocata in congedo di maternità, ai sensi dell'art. 16 del D. Legislativo 26.03.2001, n°
151, a far tempo dal ………………………….., essendo la data presunta del parto il giorno
……………………………….
La sottoscritta allega alla presente il certificato medico attestante la data presunta del parto.
Parma, .........................................
............................................................
Allegato 3 C
(modulo 8° mese)
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di
PARMA
La sottoscritta …………..……………………………………………………………, nat_ a
.................................................................................., il .............................................., in qualità di
........................................................................................................, presso il Dipartimento /Centro
................................................................................................................................................. di questo
Ateneo, trovandosi al 7° mese di gravidanza
CHIEDE:
di essere collocata in congedo di maternità, ai sensi dell'art. 20 del D. Legislativo 26.03.2001, n°
151,
a
far
tempo
dal
............................,
essendo
la
data
presunta
del
parto
giorno....................................................
La sottoscritta allega alla presente:
certificato attestante la data presunta del parto;
certificato dello specialista;
certificato del Direttore della struttura.
Parma, .........................................
............................................................
il
Allegato 4 D
(modulo 3 mesi dopo il parto)
Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di
PARMA
_l_ sottoscritt_ …………..……………………………………………………………, nat_ a
.................................................................................., il .............................................., in qualità di
........................................................................................................, presso il Dipartimento /Centro
................................................................................................................................................. di questo
Ateneo,
CHIEDE:
di essere collocat_ in congedo di maternità, ai sensi dell'art. 16 del D. Legislativo 26.03.2001, n°
151, a far tempo dal .........................., per i tre mesi successivi al parto, essendo ..l.. propri.. figli..
nat.. il .............................., come da autocertificazione allegata.
Parma, .........................................
............................................................
Allegato 5 E
(modulo 4 mesi dopo il parto)
Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi
PARMA
_l_ sottoscritt_ …………..……………………………………………………………, nat_ a
.................................................................................., il .............................................., in qualità di
........................................................................................................, presso il Dipartimento /Centro
................................................................................................................................................. di questo
Ateneo,
CHIEDE:
di essere collocat_ in congedo di maternità, ai sensi dell'art. 20 del D. Legislativo 26.03.2001, n°
151, a far tempo dal _____________, per i quattro mesi successivi al parto, essendo _l_ propri_
figli_ nat_ il ____________, come da autocertificazione allegata.
Parma, __________________
____________________
Allegato 6 F
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e successive integrazioni e modificazioni)
_ sottoscritt_ …………..……………………………………………………………, nat_ a
.................................................................................., il .............................................., residente in
……………………………………………………………………..................., tel. …………………………...,
DICHIARA
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Quanto sopra consapevole che: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei
casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.” “Fermo
retando quanto previsto dall’art.76 , qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
□ di autorizzare □ non autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs 30.06.2003, n° 196.
Parma, _____________________
il dichiarante
____________________
Allegato 7 G
Al
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Parma
43100 - PARMA
OGGETTO: Aumento anticipato di stipendio.
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ___________
________________________________________ prov._____ il _______________________,
in servizio presso l’Università degli Studi di Parma in qualità di ___________________________,
CHIEDE
che gli venga attribuito lo scatto anticipato di stipendio in seguito alla nascita del figlio/a
avvenuta il ________________.
All’uopo dichiara che il coniuge ______ è dipendente statale.
Allega alla presente:
___Autocertificazione
della composizione del nucleo famigliare e della nascita del
figlio_______________________________________________________________________
Parma, ___________________
______________________
(firma)
DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE TITOLARE DI RAPPORTO DI IMPIEGO
PUBBLICO
Il sottoscritto/La sottoscritta ________________________________________________________
coniuge di
__________________________________________.
DICHIARA
con la presente, sotto la propria responsabilità penalmente sanzionabile, di non aver chiesto, o
ottenuto,
l’aumento
biennale
anticipato
per
la
nascita
del
figlio
________________________________. S’impegna inoltre a non chiedere in avvenire la
concessione del beneficio.
In fede.
Parma, _____________________
__________________________________________
(firma)
Allegato 8 H
Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi
PARMA
La sottoscritta _______________________________________, nata a ____________________, il
_____________, con la qualifica di ______________________________presso la Facoltà di
________________________________________________________________,
con
afferenza
al_____________________________________________________________________________________
C H I E D E:
che le venga concesso un periodo di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Legislativo 26.03.2001,
n° 151, a far tempo dal _______________, per la durata di giorni ____, essendo _l_ propri_ figli_ nat_ il
____________, come risulta dall’autocertificazione allegata.
D I C H I A R A I N O L T R E:
che l’altro genitore ________________________________________________ nato/a a
____________________________________
il
_________________,
dipendente
dell’Ente/Azienda ___________________________________________, Via/Piazza (ind.
Azienda)
_________________________________________________________________,
Comune_____________________________________ Tel. _____________________________,
□ ha usufruito di congedo parentale per mesi ________ e giorni ________ di cui mesi
___________ giorni _____________ retribuito al _____________%;
□ non ha usufruito di congedo parentale;
che l’altro genitore _____________________________________________, nato/a a
_______________________________ il ________________, non ha diritto ad usufruire del
congedo parentale in quanto:
□ lavoratore autonomo _________________________________ (specificare);
□ non lavoratore;
di essere genitore solo.
Parma,
____________________
INDICE
Introduzione- disposizioni comuni
Normativa di riferimento
pag.2
Definizioni
pag.2
Divieto di discriminazioni
pag.2
Comunicazione relativa lo stato di gravidanza
pag.3
PARTE I - Personale tecnico amministrativo
Uffici di riferimento
pag.3
Controlli prenatali
pag.4
Interdizione anticipata del lavoro per maternità
pag.4
Congedo obbligatorio di maternità e paternità
pag.5
Nascita
pag.6
Congedi parentali
pag.7
Congedo di maternità paternità in caso di adozione/affidamento
pag.8
Congedi per malattia del figlio
pag.9
Riposi orari giornalieri/allattamento
pag.10
Trattamento previdenziale
pag.11
PARTE II
Personale Docente di 1^ fascia e di 2^ fascia, Personale Ricercatore e
Assegnisti di ricerca.
Uffici di riferimento
pag.12
Controlli prenatali
pag.13
21
Interdizione anticipata dal lavoro per maternità
pag.13
Congedo obbligatorio di maternità e paternità
pag.15
Nascita
pag.16
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione/affidamento
pag.17
Congedi parentali
pag.18
Congedi per malattia del figlio
pag.20
Riposi orari giornalieri/allattamento
pag.20
MODULISTICA
22
Interdizione anticipata dal lavoro per maternità
pag.13
Congedo obbligatorio di maternità e paternità
pag.15
Nascita
pag.16
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione/affidamento
pag.17
Congedi parentali
pag.18
Congedi per malattia del figlio
pag.20
Riposi orari giornalieri/allattamento
pag.20
MODULISTICA
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