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Scheda di sintesi congedi per portatori di handicap
Piacenza, gennaio 2001 Scheda “Congedi parentali portatori di handicap” Congedi parentali per portatori di handicap e loro familiari (L. 53/2000, in G.U. n. 60 del 13/03/2000; L. 104/92; Circ. INPS n. 133, 17/07/2000; art. 80, L. 388/2000) Ø Ø Permessi per portatori di handicap che svolgono attività lavorativa (art. 33, c. 6, L. 104/92; art. 19, lett. c), L. 53/2000) : possono usufruire alternativamente di permessi orari (2 ore al giorno di permesso) o giornalieri (3 giorni di permesso mensile). Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o mensile) può essere modificato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata o eccezionalmente, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise non prevedibili all’atto della richiesta (opportunamente documentate), anche durante il mese. In quest’ultimo caso, i permessi già fruiti, giorni o ore, dovranno essere rispettivamente convertiti in ore o giorni con arrotondamento : es. il lavoratore ha già fruito di 20 ore di permesso e, durante il mese, vuole modificare i permessi in giorni (20 : 8 = 2,5 giorni arrotondato a 2 giorni); durante lo stesso mese potrà ancora usufruire di 1 giorno di permesso. Ø Ø Genitori di figli minorenni portatori di handicap (art. 33, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000) : ♦ prolungamento dell’astensione facoltativa : fino a 3 anni di età del bambino con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo; il prolungamento può iniziare solo dopo il decorso del normale periodo di astensione facoltativa; • casistica : - solo il padre è lavoratore : prolungamento a partire dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo di astensione facoltativa (6/7 mesi dalla nascita del bambino); - in presenza di un solo genitore (padre o madre) : prolungamento a partire dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo di astensione facoltativa (10/11 mesi dalla nascita del bambino); - madre lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa : il padre può fruire del prolungamento a partire dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo di astensione facoltativa (6/7 mesi dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre); - madre lavoratrice autonoma : il padre può fruire del prolungamento a partire dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo di astensione facoltativa (6/7 mesi dalla fine dell’astensione facoltativa della madre, quindi 12/13 mesi dalla nascita del bambino); • documentazione : domanda all’Inps (mod. HAND1), documentazione sanitaria attestante la grave infermità, dichiarazione annuale dalla quale risulti che il bambino non è ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato; Pag. 1 Piacenza, gennaio 2001 Scheda “Congedi parentali portatori di handicap” ♦ riposi orari (fino a 3 anni di età del bambino) : in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa è possibile la fruizione di riposi orari rapportati all’orario di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario) fino a 3 anni di età del bambino. Tali permessi sono fruibili alternativa da entrambi i genitori; tuttavia, i permessi fruiti durante il 1° anno di età del bambino corrispondono ai riposi per allattamento e pertanto la fruizione degli stessi da parte della madre non preclude la fruizione da parte del padre della normale astensione facoltativa; ♦ permessi giornalieri (dai 3 ai 18 anni di età del bambino) : per un massimo di 3 giorni al mese, da ripartire alternativamente tra i due genitori (anche quando l’altro fruisce della normale astensione facoltativa); N.B. : i permessi di cui sopra spettano ad entrambi i genitori, qualora siano lavoratori dipendenti, in maniera alternativa; i permessi sono inoltre fruibili anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ø Ø Genitori, o familiari, di persone maggiorenni portatrici di handicap non conviventi (art. 20, L. 53/2000) : possono fruire di 3 giorni di permesso mensile a condizione che prestino loro assistenza con continuità ed esclusività. • continuità : effettiva assistenza per le necessità quotidiane del soggetto portatore di handicap; • esclusività : il lavoratore richiedente deve essere l’unico soggetto che presta tale assistenza alla persona portatrice di handicap; Ø Ø Genitori, o familiari, di persone maggiorenni portatrici di handicap conviventi (art. 20, L. 53/2000) : possono fruire di 3 giorni di permesso mensile a condizione che in famiglia non siano presenti altri soggetti che possano fornire la relativa assistenza. • Casi di impossibilità all’assistenza da parte del familiare non lavoratore : - motivi obiettivamente rilevanti (Circ. Inps n. 37/99, par. 2, lett. a)); - titolarità di pensioni che presuppongono un’incapacità al lavoro pari al 100%; - titolarità di pensioni che presuppongono infermità superiori ai 2/3; - età inferiore ai 18 anni; - infermità temporanea con ricovero ospedaliero; - infermità temporanea senza ricovero ospedaliero documentata e suscettibile di valutazione medica; ma debitamente - età superiore a 70 anni in presenza di invalidità riconosciuta di qualsiasi grado; - mancanza di patente di guida, se vi è necessità di trasportare il portatore di handicap per visite mediche, terapie specifiche e simili; Pag. 2 Piacenza, gennaio 2001 Scheda “Congedi parentali portatori di handicap” ♦ ♦ Casi particolari : • part time verticale : il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente all’orario di lavoro svolto; es. 8 giorni di lavoro su un totale di 26 giorni lavorativi teoricamente eseguibili, pertanto x : 8 = 3 (giorni di permesso) : 26, quindi x = 24 : 26 = 0,92 gg. di permesso (con arrotondamento ad 1 giorno); • operai agricoli a tempo determinato : vengono riconosciuti i giorni di permesso mensili qualora tali lavoratori siano occupati con contratto stagionale di durata pari ad almeno 1 mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni (5 in caso di “settimana corta”) alla settimana; Ø Ø Genitori, o familiari, di disabili gravi (art. 80, L. 388/2000, Finanziaria 2001; Circ. Inps n. 64 del 15/03/2001) : i genitori (o, in caso di decesso di entrambi, il fratello o la sorella, purché conviventi), anche adottivi o non conviventi, di soggetto disabile grave (minorenne o maggiorenne) possono fruire di un congedo fino a 2 anni (frazionabile). • la richiesta di congedo può essere presentata dalla madre lavoratrice o, in alternativa, dal padre lavoratore; tuttavia il congedo può essere fruito in parte dalla madre lavoratrice e in parte dal padre lavoratore, nel rispetto del limite massimo previsto. La domanda deve essere presentata all’Inps in 2 copie mediante il mod. hand 4 (mod. hand 5 per fratelli e sorelle); una copia, con l’attestazione di ricezione, viene restituita dall’Inps all’interessato per la consegna della stessa al datore di lavoro. • la fruizione del congedo inizia entro 60 giorni dalla richiesta; • il limite di 2 anni è riferito al soggetto disabile da assistere; • lo stato di gravità dell’handicap deve essere accertato da almeno 5 anni; • trattamento economico e contributivo : chi usufruisce di tale congedo ha diritto ad un’indennità mensile a carico dell’Inps pari all’intera ultima retribuzione percepita (massimale di L. 70.000.000 annui, L. 191.780 giornaliere, rivalutati dal 2002) ed ha diritto all’intero accredito figurativo della contribuzione ai fini pensionistici. Tale indennità deve essere anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità e sul modello DM10/2 devono essere utilizzati i seguenti codici : - L070 (“Ind. Cong. Art. 80 L. 388/2000”) : importo dell’indennità da indicare nel quadro D; - CS01 (“Cong. Straord.”) : n. dei dipendenti ai quali si riferisce tale indennità da indicare nei quadri B-C; - M070 (“Rest. Cong. Straord.”) : importo da restituire, per trasformazione delle giornate di congedo in ferie o permessi di altro genere, da indicare nei quadri B-C; Pag. 3 Piacenza, gennaio 2001 Scheda “Congedi parentali portatori di handicap” • cumulabilità con altri congedi : tale congedo viene attratto nell’alveo del congedo per gravi motivi di famiglia (ex art. 4, L. 53/2000); inoltre, durante la fruizione di tale tipologia di congedo, l’altro coniuge non ha diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile (ex L. 104/92); Congedi parentali per portatori di handicap Soggetti beneficiari portatori di handicap che svolgono attività lavorativa genitori di figli minorenni portatori di handicap Tipo di congedo riposi orari permessi giornalieri (3 giorni al mese) prolungamento dell’astensione facoltativa (con diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione) Genitori, o familiari, di persone maggiorenni portatrici di handicap conviventi Genitori (o, in mancanza, fratelli o sorelle conviventi) di disabili gravi Condizioni la tipologia di permesso può essere modificata durante il mese solo nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise non prevedibili all’atto della richiesta (opportunamente documentate) La fruizione delle due tipologie di permessi è alternativa Il prolungamento può iniziare solo dopo il decorso del normale periodo di astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino fruibili alternativamente da entrambi i genitori Fonte normativa art. 33, c. 6, L. 104/92 art. 19, lett. c), L. 53/2000 art. 33, L. 104/92 art. 20, L. 53/2000 riposi orari permessi giornalieri (3 giorni al mese) Genitori, o familiari, di persone maggiorenni portatrici di handicap non conviventi Documentazione e adempimenti da 3 a 18 anni di età del bambino L’assistenza prestata deve avere carattere di continuità ed esclusività art. 20, L. 53/2000 permessi giornalieri (3 giorni al mese) In famiglia non devono essere presenti altri soggetti in grado di garantire la relativa assistenza congedo (ex art. 4, L. 53/2000) fino a 2 anni (frazionabili) con diritto ad un’indennità mensile (pari all’ultima retribuzione percepita) a carico dell’Inps ed all’accredito figurativo dei contributi La richiesta di congedo può essere presentata, alternativamente dalla madre lavoratrice o dal padre Lo stato di gravità art. 80, lavoratore, all’Inps mediante il dell’handicap L. 388/2000 modello hand 4 (mod. hand 5 per i deve essere fratelli e le sorelle). Il congedo Circ. Inps n.64, accertato da verrà fruito, disgiuntamente, entro 15/03/2001 almeno 5 anni 60 giorni dalla richiesta e la relativa indennità dovrà essere anticipata dal datore di lavoro . Pag. 4