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Scheda di sintesi congedi per portatori di handicap

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Scheda di sintesi congedi per portatori di handicap
Piacenza, gennaio 2001
Scheda “Congedi parentali portatori di handicap”
Congedi parentali per portatori di handicap e loro familiari
(L. 53/2000, in G.U. n. 60 del 13/03/2000; L. 104/92; Circ. INPS n. 133, 17/07/2000; art. 80, L. 388/2000)
Ø
Ø Permessi per portatori di handicap che svolgono attività lavorativa (art. 33, c. 6,
L. 104/92; art. 19, lett. c), L. 53/2000) : possono usufruire alternativamente di permessi orari
(2 ore al giorno di permesso) o giornalieri (3 giorni di permesso mensile). Il tipo di
permesso richiesto (giornaliero o mensile) può essere modificato da un mese all’altro
previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata o eccezionalmente, nel
caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise non prevedibili all’atto della richiesta
(opportunamente documentate), anche durante il mese. In quest’ultimo caso, i
permessi già fruiti, giorni o ore, dovranno essere rispettivamente convertiti in ore o
giorni con arrotondamento : es. il lavoratore ha già fruito di 20 ore di permesso e,
durante il mese, vuole modificare i permessi in giorni (20 : 8 = 2,5 giorni arrotondato a
2 giorni); durante lo stesso mese potrà ancora usufruire di 1 giorno di permesso.
Ø
Ø Genitori di figli minorenni portatori di handicap (art. 33, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000) :
♦
prolungamento dell’astensione facoltativa : fino a 3 anni di età del bambino
con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo; il
prolungamento può iniziare solo dopo il decorso del normale periodo di astensione
facoltativa;
• casistica :
- solo il padre è lavoratore : prolungamento a partire dal giorno successivo
alla scadenza del proprio periodo di astensione facoltativa (6/7 mesi dalla
nascita del bambino);
- in presenza di un solo genitore (padre o madre) : prolungamento a partire
dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo di astensione
facoltativa (10/11 mesi dalla nascita del bambino);
- madre lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa : il padre può
fruire del prolungamento a partire dal giorno successivo alla scadenza del
proprio periodo di astensione facoltativa (6/7 mesi dalla fine dell’astensione
obbligatoria della madre);
- madre lavoratrice autonoma : il padre può fruire del prolungamento a partire
dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo di astensione
facoltativa (6/7 mesi dalla fine dell’astensione facoltativa della madre, quindi
12/13 mesi dalla nascita del bambino);
• documentazione : domanda all’Inps (mod. HAND1), documentazione sanitaria
attestante la grave infermità, dichiarazione annuale dalla quale risulti che il
bambino non è ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato;
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Piacenza, gennaio 2001
Scheda “Congedi parentali portatori di handicap”
♦
riposi orari (fino a 3 anni di età del bambino) : in alternativa al prolungamento
dell’astensione facoltativa è possibile la fruizione di riposi orari rapportati all’orario
di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso
contrario) fino a 3 anni di età del bambino. Tali permessi sono fruibili alternativa da
entrambi i genitori; tuttavia, i permessi fruiti durante il 1° anno di età del bambino
corrispondono ai riposi per allattamento e pertanto la fruizione degli stessi da parte
della madre non preclude la fruizione da parte del padre della normale astensione
facoltativa;
♦
permessi giornalieri (dai 3 ai 18 anni di età del bambino) : per un massimo di 3
giorni al mese, da ripartire alternativamente tra i due genitori (anche quando
l’altro fruisce della normale astensione facoltativa);
N.B. : i permessi di cui sopra spettano ad entrambi i genitori, qualora siano lavoratori
dipendenti, in maniera alternativa; i permessi sono inoltre fruibili anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto.
Ø
Ø Genitori, o familiari, di persone maggiorenni portatrici di handicap non
conviventi (art. 20, L. 53/2000) : possono fruire di 3 giorni di permesso mensile a
condizione che prestino loro assistenza con continuità ed esclusività.
• continuità : effettiva assistenza per le necessità quotidiane del soggetto portatore
di handicap;
• esclusività : il lavoratore richiedente deve essere l’unico soggetto che presta tale
assistenza alla persona portatrice di handicap;
Ø
Ø Genitori, o familiari, di persone maggiorenni portatrici di handicap conviventi
(art. 20, L. 53/2000) : possono fruire di 3 giorni di permesso mensile a condizione che in
famiglia non siano presenti altri soggetti che possano fornire la relativa assistenza.
• Casi di impossibilità all’assistenza da parte del familiare non lavoratore :
- motivi obiettivamente rilevanti (Circ. Inps n. 37/99, par. 2, lett. a));
- titolarità di pensioni che presuppongono un’incapacità al lavoro pari al 100%;
- titolarità di pensioni che presuppongono infermità superiori ai 2/3;
- età inferiore ai 18 anni;
- infermità temporanea con ricovero ospedaliero;
- infermità temporanea senza ricovero ospedaliero
documentata e suscettibile di valutazione medica;
ma
debitamente
- età superiore a 70 anni in presenza di invalidità riconosciuta di qualsiasi
grado;
- mancanza di patente di guida, se vi è necessità di trasportare il portatore di
handicap per visite mediche, terapie specifiche e simili;
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Scheda “Congedi parentali portatori di handicap”
♦
♦ Casi particolari :
• part time verticale : il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato
proporzionalmente all’orario di lavoro svolto; es. 8 giorni di lavoro su un totale di
26 giorni lavorativi teoricamente eseguibili, pertanto x : 8 = 3 (giorni di permesso) : 26,
quindi x = 24 : 26 = 0,92 gg. di permesso (con arrotondamento ad 1 giorno);
• operai agricoli a tempo determinato : vengono riconosciuti i giorni di permesso
mensili qualora tali lavoratori siano occupati con contratto stagionale di durata pari
ad almeno 1 mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni (5 in caso di
“settimana corta”) alla settimana;
Ø
Ø Genitori, o familiari, di disabili gravi (art. 80, L. 388/2000, Finanziaria 2001; Circ. Inps n. 64
del 15/03/2001) : i genitori (o, in caso di decesso di entrambi, il fratello o la sorella, purché
conviventi), anche adottivi o non conviventi, di soggetto disabile grave (minorenne o
maggiorenne) possono fruire di un congedo fino a 2 anni (frazionabile).
• la richiesta di congedo può essere presentata dalla madre lavoratrice o, in
alternativa, dal padre lavoratore; tuttavia il congedo può essere fruito in parte dalla
madre lavoratrice e in parte dal padre lavoratore, nel rispetto del limite massimo
previsto. La domanda deve essere presentata all’Inps in 2 copie mediante il
mod. hand 4 (mod. hand 5 per fratelli e sorelle); una copia, con l’attestazione di
ricezione, viene restituita dall’Inps all’interessato per la consegna della stessa al
datore di lavoro.
• la fruizione del congedo inizia entro 60 giorni dalla richiesta;
• il limite di 2 anni è riferito al soggetto disabile da assistere;
• lo stato di gravità dell’handicap deve essere accertato da almeno 5 anni;
• trattamento economico e contributivo : chi usufruisce di tale congedo ha diritto
ad un’indennità mensile a carico dell’Inps pari all’intera ultima retribuzione
percepita (massimale di L. 70.000.000 annui, L. 191.780 giornaliere, rivalutati dal
2002) ed ha diritto all’intero accredito figurativo della contribuzione ai fini
pensionistici. Tale indennità deve essere anticipata dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità e sul modello
DM10/2 devono essere utilizzati i seguenti codici :
- L070 (“Ind. Cong. Art. 80 L. 388/2000”) : importo dell’indennità da indicare nel
quadro D;
- CS01 (“Cong. Straord.”) : n. dei dipendenti ai quali si riferisce tale indennità da
indicare nei quadri B-C;
- M070 (“Rest. Cong. Straord.”) : importo da restituire, per trasformazione delle
giornate di congedo in ferie o permessi di altro genere, da indicare nei quadri
B-C;
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Scheda “Congedi parentali portatori di handicap”
• cumulabilità con altri congedi : tale congedo viene attratto nell’alveo del
congedo per gravi motivi di famiglia (ex art. 4, L. 53/2000); inoltre, durante la
fruizione di tale tipologia di congedo, l’altro coniuge non ha diritto alla fruizione dei
3 giorni di permesso mensile (ex L. 104/92);
Congedi parentali per portatori di handicap
Soggetti
beneficiari
portatori di
handicap che
svolgono attività
lavorativa
genitori di figli
minorenni
portatori di
handicap
Tipo di congedo
riposi orari
permessi giornalieri
(3 giorni al mese)
prolungamento dell’astensione
facoltativa (con diritto all’indennità
pari al 30% della retribuzione)
Genitori, o
familiari, di
persone
maggiorenni
portatrici di
handicap
conviventi
Genitori (o, in
mancanza,
fratelli o sorelle
conviventi) di
disabili gravi
Condizioni
la tipologia di permesso
può essere modificata
durante il mese solo nel
caso in cui sopraggiungano
esigenze improvvise non
prevedibili all’atto della
richiesta (opportunamente
documentate)
La fruizione delle due
tipologie di permessi
è alternativa
Il prolungamento può
iniziare solo dopo il
decorso del normale
periodo di astensione
facoltativa
fino a 3 anni di età
del bambino
fruibili alternativamente da
entrambi i genitori
Fonte
normativa
art. 33, c. 6,
L. 104/92
art. 19, lett. c),
L. 53/2000
art. 33,
L. 104/92
art. 20,
L. 53/2000
riposi orari
permessi giornalieri
(3 giorni al mese)
Genitori, o
familiari, di
persone
maggiorenni
portatrici di
handicap non
conviventi
Documentazione e
adempimenti
da 3 a 18 anni di età
del bambino
L’assistenza prestata deve avere carattere di
continuità ed esclusività
art. 20,
L. 53/2000
permessi giornalieri
(3 giorni al mese)
In famiglia non devono essere presenti altri
soggetti in grado di garantire la relativa assistenza
congedo (ex art. 4, L. 53/2000)
fino a 2 anni (frazionabili) con
diritto ad un’indennità mensile
(pari all’ultima retribuzione
percepita) a carico dell’Inps ed
all’accredito
figurativo
dei
contributi
La richiesta di congedo può essere
presentata, alternativamente dalla
madre lavoratrice o dal padre
Lo stato di gravità
art. 80,
lavoratore, all’Inps mediante il
dell’handicap
L.
388/2000
modello hand 4 (mod. hand 5 per i
deve essere
fratelli e le sorelle). Il congedo
Circ. Inps n.64,
accertato da
verrà fruito, disgiuntamente, entro
15/03/2001
almeno 5 anni
60 giorni dalla richiesta e la
relativa indennità dovrà essere
anticipata dal datore di lavoro .
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