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CONGEDI E PERMESSI

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CONGEDI E PERMESSI
I CONGEDI PARENTALI
A cura del settore Tecnico Normativo
I PERMESSI E I BENEFICI RICONOSCIUTI ........................................................................ 5
DALLA LEGGE N. 104/92 ............................................................................................................ 5
EVOLUZIONE NORMATIVA ........................................................................................................... 5
SOGGETTI AVENTI DIRITTO ....................................................................................................... 6
REFERENTE UNICO ....................................................................................................................... 7
CUMULO PIU’ PERMESSI .............................................................................................................. 7
PRESUPPOSTI OGGETTIVI ........................................................................................................... 8
SEDE DI SERVIZIO ........................................................................................................................ 8
ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ....................................................................................... 9
LAVORO NOTTURNO ..................................................................................................................... 9
MODULISTICA INPS ...................................................................................................................... 9
CONGEDI BIENNALI ................................................................................................................... 12
PER ASSISTENZA AI DISABILI ............................................................................................... 12
L’EVOLUZIONE NORMATIVA ...................................................................................................... 12
SOGGETTI AVENTI DIRITTO ..................................................................................................... 13
DURATA E FRUIZIONE ................................................................................................................ 14
INTERRUZIONE DEL CONGEDO ............................................................................................. 14
LA DOMANDA e GLI ENTI EROGATORI ................................................................................... 15
IMPORTO DELL’INDENNITA’ ...................................................................................................... 15
ASPETTO PREVIDENZIALE ......................................................................................................... 16
RIFLESSI SU ALTRI ..................................................................................................................... 17
ISTITUTI LAVORATIVI ................................................................................................................ 17
COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO ............................................................................................... 17
STRAORDINARIO CON ALTRI PERMESSI ................................................................................ 17
COMPATIBILITA’ .......................................................................................................................... 18
L’ASTENSIONE FACOLTATIVA ................................................................................................. 20
SOGGETTI BENEFICIARI ............................................................................................................ 22
E CATEGORIE ............................................................................................................................... 22
DI LAVORATORI ESCLUSI .......................................................................................................... 22
LAVORATORI BENEFICIARI ....................................................................................................... 23
ASPETTO PREVIDENZIALE ......................................................................................................... 24
L’INDENNIZZO.............................................................................................................................. 25
TFR - FERIE - ANZIANITÀ - 13^ ............................................................................................... 26
PARTO GEMELLARE ..................................................................................................................... 26
INCOMPATIBILITÀ CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA ................................................................ 27
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO e ............................................................................ 27
FIGLI CON HANDICAP GRAVE ................................................................................................ 27
CONGEDO FINO A TRE ANNI..................................................................................................... 27
DI ETÀ DEL BAMBINO................................................................................................................. 27
CONGEDO TRA I TRE E GLI OTTO ANNI ................................................................................. 27
DI ETÀ DEL BAMBINO................................................................................................................. 27
CONGEDO FINO A TRE ANNI..................................................................................................... 28
DI ETÀ DEL BAMBINO................................................................................................................. 28
CONGEDO TRA I TRE E GLI OTTO ANNI ................................................................................. 29
2
DI ETÀ DEL BAMBINO................................................................................................................. 29
COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE ......................................................................... 30
CON IL CONGEDO PER MALATTIA............................................................................................ 30
Nel caso in cui due figli si ammalano contemporaneamente................................................ 30
PROLUNGAMENTO ASTENSIONE FACOLTATIVA.............................................................. 30
DUE ORE DI PERMESSO GIORNALIERO .................................................................................. 30
CONGEDO OBBLIGATORIO ...................................................................................................... 31
DI MATERNITA’ ............................................................................................................................ 31
FLESSIBILITÀ DELL’ASTENSIONE ............................................................................................. 31
OBBLIGATORIA ............................................................................................................................ 31
PARTO PREMATURO CON RICOVERO ...................................................................................... 32
DEL NEONATO ............................................................................................................................. 32
L’ASTENSIONE ANTICIPATA/ ................................................................................................. 32
INTERDIZIONE ............................................................................................................................. 32
A CHI SPETTA .............................................................................................................................. 33
L’INDENNITÀ ................................................................................................................................ 34
INTERRUZIONE GRAVIDANZA ................................................................................................... 34
E RELATIVA INDENNITÀ ............................................................................................................ 34
RIPOSI GIORNALIERI ................................................................................................................. 34
“PER ALLATTAMENTO” ............................................................................................................... 34
ADOZIONI ..................................................................................................................................... 35
LA CONTRIBUZIONE ................................................................................................................... 35
MATERNITÀ EXTRA RAPPORTO DI LAVORO ..................................................................... 36
CONGEDO STRAORDINARIO ................................................................................................... 36
PER CURE INVALIDI ................................................................................................................... 36
CONGEDO STRAORDINARIO ................................................................................................... 37
PER DOTTORATO ......................................................................................................................... 37
3
I perm essi
della
legge 104/ 92
4
I PERMESSI E I BENEFICI RICONOSCIUTI
DALLA LEGGE N. 104/92
EVOLUZI ONE N OR M ATI VA
L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92
"Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, stabilisce quanto
segue:
3) A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il
lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione
di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto
diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con
handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente.
La recente legge n. 183/2010, meglio nota come “Collegato Lavoro”, in
attesa di una riorganizzazione generale delle aspettative, permessi e congedi, attuata dal
Decreto legislativo approvato 2010 dal Consiglio dei Ministri, ha profondamente novellato
la disciplina dei permessi di tre giorni mensili (fruibili anche ad ore) riconosciuti ai familiari
di soggetto con disabilità grave, accertata da apposita Commissione medica secondo i
principi della legge quadro sulla disabilita (la legge 104 appunto).
I punti della riforma riguardano:
- restrizione della platea dei soggetti beneficiari;
- istituzione del principio del referente unico;
- maggiore elasticità per i genitori di figlio con handicap grave;
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- venir meno del requisito della continuità, esclusività e convivenza;
- prerogative afferenti la sede di servizio.
SOGGETTI AVENTI DI R I TTO
La nuova normativa stabilisce la possibilità di chiedere la fruizione dei suddetti permessi
retribuiti al coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado, restringendo così di fatto la
platea dei soggetti beneficiari, in quanto la legge 104 faceva riferimento a parenti ed affini
entro il terzo grado.
Le nozioni di parentela ed affinità sono quelle indicate dal codice civile:
parenti di primo grado: genitori e figli;
parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), pronipoti in linea
retta;
affini di primo grado: suocero/a, nuora e genero;
affini di secondo grado: cognati;
affini di terzo grado :zii e nipoti acquisiti.
Tuttavia la legge deroga a tale restrizione, estendendo il diritto a parenti ed
affini entro il terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge siano
ultrassessantacinquenni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano
deceduti o mancanti.
Nel silenzio della legge, si considerano “patologie invalidanti”, quelle elencate nel
decreto interministeriale n. 278/2000:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
6
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario.
Nel concetto di “mancanza” si riconducono sia le assenze naturali e giuridiche in
senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), sia le situazioni
giuridiche a carattere di stabilità (divorzio, separazione legale ed abbandono) risultanti
da documentazione dell’autorità giudiziaria o da altra autorità di pubblica sicurezza.
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso
in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si troiivi nelle suesposte
condizioni.
La deroga in favore di parenti ed affini entro il terzo grado opera anche nel caso di
minore di tre anni in condizione di handicap grave.
R EFER EN TE UNI CO
La possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in
condizione di handicap grave non può essere riconosciuta a più di un lavoratore. Viene,
quindi, individuato un unico referente per ciascun disabile, non potendo tali giornate
essere godute da più beneficiari.
Unica deroga è disciplinata in favore dei genitori, anche adottivi, di figlio con handicap
grave, i quali possono alternativamente fruire dei suddetti permessi, sempre nel limite
massimo stabilito dei tre giorni.
Resta inalterato, inoltre, per i genitori di disabile minore dei tre anni di fruire, in
alternativa ai permessi ex lege 104, del prolungamento indennizzato del congedo
parentale o dei riposi orari retribuiti. Ovviamente tali tipologie sono alternative, quindi non
fruibili nell’arco dello stesso mese da parte del genitore titolare.
CUM ULO PI U’ PER M ESSI
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi,
bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta
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ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi sempre, però,
nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato
Analogamente non è preclusa la possibilità, sempre in presenza dei requisiti prescritti, che
un lavoratore in situazione di handicap grave possa fruire di tali permessi per sé stesso e
per familiare disabile che a sua volta assiste.
PR ESUP POSTI OGGETTI VI
Ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti è necessario che sussistano dei
presupposti oggettivi:
a) la persona gravemente disabile non deve essere ricoverata a tempo
pieno
Per “ricovero a tempo pieno” si intende quello presso strutture ospedaliere o simili,
pubbliche o private, che assicurano assistenza per le intere 24 ore.
Fanno eccezione a tale presupposto:
 interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori la
struttura di degenza per effettuare visite o terapie;
 ricovero a tempo pieno di disabile in stato vegetativo o terminale;
 ricovero a tempo pieno di u n minore per il quale risulti documentata
la necessità di assistenza di un familiare.
b) eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed
esclusività dell’assistenza
La nuova norma elimina la necessità della continuità ed esclusività quali presupposti ai fini
del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Così come non è più presente il requisito della convivenza necessario affinché i genitori di
figlio disabile maggiorenne potessero beneficiare di detti permessi.
SEDE DI SER VI ZI O
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona handicappata
in situazione di gravità, ha diritto, ove possibile, a scegliere la sede di lavoro più vicina
alla persona da assistere (art. 33, comma 5, legge n. 104/92). La nuova formulazione, si
basa sul principio della vicinanza al domicilio della persona da assistere e non più al
domicilio del lavoratore beneficiario dei permessi.
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ACCER TAM EN TO DELLE CONDI ZI ON I
Il lavoratore deve tempestivamente comunicare qualsiasi cambiamento che faccia
venir meno il diritto alla fruizione dei benefici previsti, con particolare riferimento a :
 eventuale ricovero a tempo pieno del disabile, laddove non si
concretizzino le fattispecie derogatorie;
 revoca del giudizio di grave condizione di disabilità da parte della
Commissione medica integrata;
 decesso del disabile;
 modifiche ai periodi di permesso richiesti, nel caso in cui, ad esempio,
due lavoratori prendano permessi per assistere la stessa persona
disabile.
Per i dipendenti del settore privato, l’INPS provvede alla verifica annuale a campione delle
situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
Per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni è istituita presso il Dipartimento della
Funzione pubblica una banca dati che raccoglie tutte le informazioni relative ai dipendenti
che fruiscono dei permessi e che ha la specifica funzione di monitorare ed effettuare
verifiche.
LAVOR O NOTTUR N O
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto gravemente disabile ai sensi della legge n. 104, che possono di
conseguenza essere esonerati.
Tale principio si applica anche al caso di pronta disponibilità notturna, che viene
equiparata al lavoro notturno.
M ODULI STI CA I N PS
L’INPS ha accorpato in un unico modello SR08-Hand 2 (domanda di permessi per
l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità), i precedenti modelli SR07-Hand1
(domanda permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità
grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di
disabilità grave).
Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i seguenti modelli:
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- SR09, Hand3, (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità);
- SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in
situazione di gravità);
- SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella
disabile in situazione di gravità);
- SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in
situazione di gravità);
- SR86. Hand 7(Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in
situazione di gravità).
10
Congedi biennali
per assistenza
a disabili
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CONGEDI BIENNALI
PER ASSISTENZA AI DISABILI
Il Decreto Legislativo di riordino della materia dei permessi,
congedi ed aspettative, approvato dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della
delega prevista dal Collegato Lavoro (legge n. 183/2010) ha recepito le numerose
sentenze della Corte Costituzionale, che, succedutesi nel corso degli anni, avevano
gradualmente ampliato la platea dei soggetti beneficiari dei congedi straordinari
retribuiti della durata massima di due anni al fine di garantire l’assistenza di un
familiare in situazione di handicap grave.
Si ritiene opportuno riportare un riepilogo di tutti
i soggetti beneficiari, partendo dalla legge n. 53
del 2000 per passare al novellato articolo 42,
quest’ultimo oggetto di numerose modifiche a
seguito di sentenze della Corte Costituzionale
che ne dichiaravano l’illegittimità nella parte in
cui non prevedeva determinati soggetti.
L’EVOLUZI ONE NOR M ATI VA
L’articolo 20 della legge n. 53/2000, sulla tutela della maternità e dei
congedi parentali, aveva stabilito che i permessi in oggetto spettassero ai familiari
lavoratori, con rapporto di natura pubblica o privata, che assistevano in via
esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap,
ancorché non convivente, purché lo stesso non fosse ricoverato a tempo pieno in
istituti specializzati.
Successivamente, il Testo Unico per la tutela della paternità e maternità ha
ulteriormente disciplinato la materia, determinando però di fatto un restringimento
della platea dei soggetti destinatari alla fruizione dei permessi in oggetto, ai soli
genitori di figli con handicap grave.
Per questo motivo si è reso necessario l’intervento della Consulta, che
con più sentenze ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in
oggetto, estendendo la fruibilità dei congedi straordinari:
12
•
alle sorelle e fratelli ( sentenza n. 233 del 2005)
•
al coniuge (sentenza n. 158 del 2007)
•
l figlio convivente di soggetto con grave disabilità (sentenza n. 19 del
(2009)
SOGGETTI AVENTI DI R I TTO
Ad oggi i permessi retribuiti per congedi straordinari spettano in ordine di
priorità :
1) al coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la
stessa;
2) al genitore (naturale, adottivo o affidatario) lavoratore anche quando
l’altro genitore non ne abbia diritto (perché magari non è un lavoratore), a
prescindere dall’età del figlio portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
- il figlio potatore di handicap non sia coniugato o , nel caso lo sia, non
conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio con handicap non presti attività lavorativa o sia
lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio con handicap abbia espressamente rinunciato a godere
per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
3) ai fratelli o sorelle purché conviventi con il soggetto portatore di
handicap grave, nel caso in cui riverifichino le seguenti due condizioni:
- il disabile non sia coniugato o se coniugato non conviva con il coniuge
oppure, laddove sia coniugato e conviva con il coniuge, il coniuge non presti attività
lavorativa o sia lavoratore autonomo e abbia espressamente rinunciato a godere
per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
-
entrambi i genitori del disabile siano deceduti o a loro volta totalmente
inabili.
4) al figlio convivente con la persona colpita da handicap grave, nel caso
in cui si verifichino le seguenti quattro condizioni:
- il genitore portatore di handicap non sia coniugato o non conviva col
coniuge se coniugato oppure, laddove sia coniugato e conviva, il coniuge non presti
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attività lavorativa o sia lavoratore autonomo e abbia espressamente rinunciato a
godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
-
entrambi i genitori del disabile siano deceduti o a loro volta totalmente
inabili;
- il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi
oppure laddove abbia altri figli conviventi questi non prestino attività lavorativa o
siano lavoratori autonomi ed abbiano espressamente rinunciato a godere del
suddetto congedo;
- il portatore di handicap grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno
di essi ovvero qualora sia convivente questi non prestino attività lavorativa o siano
lavoratori autonomi ed abbiano espressamente rinunciato a godere del suddetto
congedo.
DUR ATA E FR UI ZI ONE
Il diritto a fruire di tale tipologia di congedo è esercitatile per un periodo
massimo individuale di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e può essere
utilizzato in maniera frazionata o continuativa. Costituiscono anche il limite
complessivo fruibile , tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata.
Nel caso di più soggetti portatori di handicap non è possibile per lo stesso
lavoratore fruire del raddoppio il congedo straordinario concedibile nel limite
massimo di due anni. La fruibilità di ulteriori periodi biennali è ipotizzabile per un
altro eventuale soggetto avente diritto.
I periodi di congedo possono essere frazionati a giorni interi, settimane o
mesi. Se la fruizione avviene in modo frazionato, ai fini del computo del periodo
massimo di due anni, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.
Tra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato e la domenica o
escludendo i periodi di ferie, compresi quelli cadenti subito prima o subito dopo; in
tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di
congedo.
INTERRUZIONE DEL CONGEDO
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Il verificarsi di altri eventi, durante il congedo, che di per sé potrebbero
giustificare un’astensione dal lavoro, non determina l’interruzione del congedo.
In caso di malattia o maternità, tuttavia, è fatta salva la volontà del
lavoratore di interrompere la fruizione del congedo straordinario. In tal caso, la
possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo di congedo
straordinario è subordinata alla presentazione di una nuova domanda.
Poiché la fruizione del congedo determina una sospensione del rapporto di
lavoro, nel caso di interruzione dello stesso per malattia o maternità l’indennità per
questi due eventi non è riconoscibile se sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio
della sospensione.
LA DOM ANDA e GLI EN TI ER OGATOR I
Possono usufruire dei congedi retribuiti i lavoratori dipendenti, sia del settore
privato che pubblico. Anche ai lavoratori a tempo determinato compete tale
beneficio, ovviamente entro la durata del rapporto stesso. Ne restano esclusi i
lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio e gli agricoli giornalieri.
I dipendenti del settore privato devono presentare apposita domanda
all’INPS che eroga l’indennità tramite il datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dell’indennità di maternità. Il datore di lavoro potrà
successivamente conguagliare gli importi anticipati nell’ambito della denuncia
contributiva mensile. Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con nota del
29.9.2010. evidenziando la natura assistenziale del congedo straordinario, ha
chiarito che la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per
il congedo straordinario è prevista indipendentemente dall’ente pensionistico a cui
il datore di lavoro versa la contribuzione IVS (msg. INPS n.31250/2010).
I dipendenti del settore pubblico , invece devono presentare la domanda
all’Amministrazione/datore di lavoro, cui compete l’onere di pagare l’indennità ed i
contributi previdenziali, senza alcun coinvolgimento dell’Inpdap.
I M P OR TO DELL’I NDEN NI TA’
L’indennità percepita dal soggetto che fruisce dei suddetti periodi di congedo
straordinario, corrisposta dal datore di lavoro, è pari all’ultima retribuzione
(comprensiva dei ratei di tredicesima, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, premi,
ecc…) nel limite massimo annuo di euro 44.276,33 per il 2011 (rivalutabile).
L’art. 42, del D.lgs, nel riconoscere il diritto alla liquidazione dell’indennità
economica riconosce anche la copertura figurativa del periodo di congedo. Secondo
l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro la prevista indennità deve
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rappresentare il “tetto massimo complessivo annuo” dell’onere relativo al
beneficio e che lo stesso deve essere ripartito fra indennità economica ed
accredito figurativo.
Sulla base di tale impostazione l’ammontare dell’indennità economica deve
essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito
dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno
nell’ordinamento di appartenenza (nel Fpld è pari al 33%).
L’ammontare massimo dell’indennità risulterà quindi dal rapporto tra €
44.276,33 ed il coefficiente relativo all’aliquota del 33% di 1,33.
ES. 44.276,33: 1,33 = € 33.290,47 (indennità da erogare)
€ 44.276,33 – 33.290,47 = € 10.985,86 (costo della contribuzione figurativa)
(I NP S circ. 14/ 2007; 38/ 2009; 36/ 2009).
Per i lavoratori del settore pubblico non si dovrà detrarre l’importo della
contribuzione figurativa in quanto l’Amministrazione/datore di lavoro cui compete
l’erogazione dell’indennità pagherà i contributi relativamente alla retribuzione
percepita dal lavoratore.(INPDAP nota op. 2/2009).
Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l’indennità è rapportata a
mesi e giorni in misura proporzionale.
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno (o a tempo parziale orizzontale)
la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata X 12 e divisa per 365
giorni (solo in caso di anno bisestile per 366 giorni).
Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale verticale gli enti previdenziali
si esprimono diversamente:
• L’INPS (circ. 64/2001) ribadisce che la retribuzione percepita nel mese
stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti(compresi quelli
festivi);
• L’INPDAP fa meramente riferimento al diritto del soggetto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, quella cioè riferita
al mese lavorativo precedente l’inizio del congedo.
ASPETTO PR EVI DENZI ALE
I periodi di fruizione dei suddetti congedi sono utili per il diritto e la misura di
tutte le tipologie di pensione. L’accredito avviene su richiesta degli interessati.
Per i dipendenti privati si tratta di accredito di contribuzione figurativa (INPS
circolare 85/2002), per quelli pubblici le Amministrazioni effettuano il versamento
contributivo effettivo (INPDAP circ. 2/2002).
16
Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, il contributi figurativo è
rapportata a mesi e giorni in misura proporzionale.
R I FLESSI SU ALTR I
I STI TUTI LAVOR ATI VI
Il periodo di congedo straordinario non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio
(buonuscita) né del trattamento di fine rapporto (TFR) Dir. Cen. Prestazioni Previdenziali;
Inpdap circolari 2/2002 e 31/2004).
Non produce effetti sulla maturazione delle ferie, né della tredicesima
mensilità.
In merito alla maturazione delle ferie, l’INPDAP precisa che la contrattazione
collettiva può derogare in melius la normativa di riferimento.
COM P ATI BI LI TÀ DEL CON GEDO
STR AOR DI NAR I O CON ALTR I PER M ESSI
L’art. 42, comme 5, del D.Lgs. prevede, tra l’altro, che durante il periodo di
congedo in esame non sia possibile fruire dei permessi riconosciuti ai sensi della
legge n. 104/ 92.
L’utilizzo del congedo straordinario anche in maniera frazionata da parte di
un soggetto preclude la possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso ex lege
104 nello stesso mese. (Circ. INPS 64/2001 – parere Funzione Pubblica n. 1 del 6
febbraio 2007)
Significa anche che non è possibile, prima o dopo la fruizione di un periodo
di congedo straordinario che si riferisca ad una sola parte del mese, richiedere
nell’ambito dello stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92.
Nel caso di fruizione, nell’ambito dello stesso mese -prima del godimento di
un periodo di congedo straordinario- di permessi di cui alla legge da ultimo citata, i
giorni di permesso utilizzati ai sensi della legge 104 saranno conteggiati, come
"congedo straordinario”.
E’ comunque fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso di richiedere al
datore di lavoro la trasformazione delle suddette giornate di assenza in "ferie" o
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permessi di altro genere, retribuiti o meno: in ogni caso le indennità a carico INPS
per le giornate come sopra non riconoscibili saranno recuperate per il tramite del
datore di lavoro.
Tuttavia, per l’assistenza allo stesso figlio portatore di handicap
grave (accertato ai sensi della legge 104) i genitori possono , alternativamente
fra loro, fruire del congedo straordinario e dei permessi ex lege 104, purchè non
ricadano negli stessi giorni.
COM P ATI BI LI TA’
L’indennità per congedo straordinario è compatibile con la percezione
dell’assegno ordinario di invalidità .
Infatti, l’indennità erogata a titolo di congedo straordinario
ha
natura
sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe
percepito se non vi
fosse stato impedito dalla necessità di assistere il portatore di handicap.
Il congedo straordinario biennale può essere concesso anche ad un genitore,
nello stesso periodo in cui l’altro fruisca del congedo di maternità o del congedo
parentale per il medesimo figlio (INPS – mess. N. 22912/2007).
Fruizione delle varie tipologie di permessi tra genitori
padre
permessi ex
art. 33 L.104
m adre
congedo straordinario
biennale
congedo
straordinario biennale
permessi ex
art. 33 L.104
congedo
straordinario biennale
congedo per cause ed
eventi particolari
congedo per cause ed
eventi particolari
congedo straordinario
biennale
congedo parentale
(ex ast. facoltativa)
congedo straordinario
congedo straordinario
biennale
congedo parentale
(ex ast. facoltativa)
Fruizione
contem poranea
SI
Ma non negli stessi giorni
SI
Ma non negli stessi giorni
SI
SI
SI
SI
18
congedo malattia
figlio
congedo straordinario
congedo straordinario
NO
congedo malattia
figlio
NO
Ovviamente c’è incompatibilità del suddetto beneficio durante i periodi di
percezione dell’indennità di m obilità , poiché non vi è esercizio dell’attività
lavorativa.
19
I congedi
parentali
L’ASTENSIONE FACOLTATIVA
O
ltre al periodo di astensione obbligatoria i genitori lavoratori dipendenti, nei
primi 8 anni di vita del bambino, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un
periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili ad 11
mesi e fruibili anche contemporaneamente con le modalità appresso indicate
(ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001).
20
Con le stesse modalità dei genitori naturali, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al
congedo parentale entro gli 8 anni di ingresso del bambino in famiglia, e comunque non
oltre il compimento della maggiore età.
O
gni genitore può fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi di astensione, con il limite di dieci mesi tra i due genitori.
Tuttavia tale limite è aumentato di 1 mese, quindi fino ad 11 mesi complessivi, in
favore del padre lavoratore che fruisca dei suddetti congedi per un periodo, anche se
frazionato, non inferiore ai tre mesi.
I 10 mesi di congedo spettano, in capo allo stesso soggetto, anche nel caso vi sia un solo
genitore (morte dei coniuge, abbandono o affidamento esclusivo sono le fattispecie
tipiche).
La condizione di “genitore solo” rileva anche se si sia verificata successivamente al periodo
massimo di fruizione (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma ovviamente nel calcolo dei
10 mesi massimi vengono conteggiati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i
genitori.
La condizione di “genitore solo” è soddisfatta anche nel caso in cui l’altro genitore sia
colpito da grave infermità.
Invece, la mera condizione di “ragazza madre” o di “genitore single” di per sé non
soddisfa la suddetta condizione, ma è necessario che vi sia stato il non riconoscimento
della prole da parte dell’altro genitore.
tavola sinottica m esi fruibili per attività
madre
Lavoratrice
dipendente
casalinga
E’
Lavoratrice
autonoma
Lavoratrice
dipendente
padre
Lavoratore
dipendente
Lavoratore
dipendente
Lavoratore
dipendente
Lavoratore
autonomo
madre
padre
0
7
3
7
6
0
6
7
possibile la contemporanea fruizione dell’astensione facoltativa tra i due genitori.
Il padre può utilizzarla anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e
durante i periodi in cui la stessa beneficia dei riposi per allattamento (INPS circ. 109/2000;
INPDAP circ. 49/2000).
Nell’ipotesi in cui, a seguito di un periodo di congedo parentale il lavoratore o la
lavoratrice fruiscano immediatamente dopo di un periodo di ferie o di malattia, alla ripresa
21
dell’attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra
il periodo di congedo e le ferie/malattia non si computano in conto congedo parentale.
Esempio:
da messaggio INPS n. 28379/2006
1^ settimana corta: congedo parentale;
2^ settimana corta: ferie;
3^ settimana corta: ripresa attività lavorativa il lunedì
In questo caso le giornate di sabato e domenica ricadenti fra la prima e la seconda settimana e fra
la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale
Viceversa, allorquando i due eventi si susseguono senza interruzione (esempio :
congedo+ferie+congedo) le giornate di sabato e festivi che si collocano immediatamente
dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo vengono
computati in conto congedo parentale.
SOGGETTI BEN EFI CI AR I
E CATEGOR I E
DI LAVOR ATOR I ESCLUSI
E’
riconosciuta l’astensione facoltativa anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia
diritto, per esempio se la madre è casalinga, lavoratrice autonoma, disoccupata o
lavoratrice a domicilio il padre può fruire di sei o sette mesi di congedo.
Sono, invece, esclusi dalla fruizione dell’astensione facoltativa i padri:
•
lavoratori a domicilio,
•
lavoratori domestici
•
lavoratori autonomi.
Analogamente tra le madri restano, escluse:
•
lavoratrici a domicilio,
•
addette ai LSU
•
lavoratrici domestiche.
22
LAVOR ATOR I BENEFI CI AR I
L
e categorie di lavoratori che possono beneficiare del congedo sono:

Lavoratrici/ lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in
essere.

Lavoratrici/ lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato
(O.T.D.) alle seguenti condizioni:

se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono
necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che
sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;

se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino
successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore
(iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno
precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di
lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

Lavoratrici autonome le lavoratrici madri autonome (artigiane – commercianti –
coltivatrici dirette – colone – mezzadre – imprenditrici agricole professionali) che
chiedono il congedo parentale si devono astenere effettivamente dall’attività.
La domanda di congedo parentale e la dichiarazione vanni presentate all’INPS prima
dell’inizio del congedo (in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi successivi
alla data della domanda. L’erogazione dell’indennizzo è subordinato all’avvenuto
pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto
precedentemente all’inizio del congedo richiesto.
Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi.
In caso di fruizione del congedo da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice
autonoma e padre, solo se lavoratore dipendente) il limite massimo complessivo di
fruizione del periodo, tra i due, è pari a 10 mesi (non più di 3 per la madre e non più di
7 per il padre).
La madre ed il padre (quest’ultimo dipendente), possono fruire del congedo parentale
anche contemporaneamente ed il padre (dipendente) lo può utilizzare anche durante il
23
periodo in cui la madre usufruisce della indennità all’80% dopo il parto. In caso di
adozione o affidamento, il congedo parentale ed il relativo trattamento economico
spettano, per un periodo complessivo di 3 mesi, fino a 12 anni di età del bambino
adottato/affidato, è purchè il congedo sia fruito entro il primo anno dall’ingresso in
famiglia del minore.
ASPETTO PR EVI DENZI ALE
Per le artigiane e commercianti la sospensione dell’obbligo IVS e l’accredito della
contribuzione figurativa possono avvenire solo per mesi interi, privi cioè di attività
lavorativa.
Esempio: per un congedo parentale dal 2 agosto al 1°
novembre, la sospensione e l’accredito potranno essere
effettuati per i soli mesi di settembre e di ottobre.
 Lavoratrici/ lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95), possono
richiedere il congedo parentale a condizione che:
•
•
•
•
siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie
assim ilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad
altra forma di previdenza obbligatoria; (gli altri lavoratori iscritti alla gestione
separata Legge 335/95, non hanno diritto al congedo parentale)
possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai
fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca
il congedo parentale;
vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto all’astensione facoltativa al padre parasubordinato occorre
che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti
l’insorgenza delle seguenti situazioni:
•
morte o grave infermità della madre;
24
•
abbandono del figlio della madre;
affidamento esclusivo del bambino al padre;
adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

Lavoratrici precarie del Com parto Scuola :
•
•
Il Ministero dell’Economia (con
nota del 24/03/2009) ha chiarito che la lavoratrice appartenente a tale comparto
che, pur avendo accettato un contratto a tempo determinato non abbia potuto
assumere servizio perché in astensione obbligatoria, ha diritto a fruire senza
soluzione di continuità dell’astensione facoltativa, purchè nell’ambito di validità del
contratto di lavoro.
L’I NDEN NI ZZO
Lavoratori dipendenti
I
l congedo per astensione facoltativa è indennizzato per un importo pari al 30%
della retribuzione percepita nel mese o periodo lavorato precedente l’inizio
dell’astensione ed è coperto da contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita
del bambino e per un periodo massimo complessivo tra genitori di sei mesi.
Nel restante periodo di astensione facoltativa l’indennità, sempre nella misura del
30% della retribuzione, spetta solo nell’ipotesi di reddito individuale lordo inferiore a
2,5 volte il trattamento minimo INPS (per l’anno 2011 il limite di reddito
individuale da non superare è pari ad euro 15.191,47) . In tal caso la contribuzione
figurativa è limitata ad un valore pari al doppio dell’assegno sociale.
In questo caso è possibile l’integrazione tramite versamenti volontari o riscatto.
Il reddito da valutare è quello assoggettabile ad Irpef al lordo di qualsiasi
detrazione, m a al netto dei contributi previdenziali , e con esclusione:
•
della casa di abitazione,
•
del TFR,
•
delle competenze arretrate soggette a tassazione separata,
•
della stessa indennità per maternità facoltativa,
•
dei redditi esenti (pensione di
accompagnamento, invalidità civili)
•
dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi bancari o postali, frutti di
obbligazioni).
guerra,
rendite
Inail,
indennità
di
Il reddito si intende al lordo di qualsiasi detrazione, ma al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
25
Lavoratori parasubordinati
L’importo dell’indennità corrisponde al 30% di 1/365 del reddito derivante da lavoro
percepito nei mesi presi a riferimento per accertare la sussistenza del requisito
contributivo.
Lavoratrici autonom e
Il periodo massimo di congedo per le lavoratrici autonome, fruibile anche in modo
frazionato, è di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino. L’indennità è pari al 30%
della retribuzione convenzionale.
Se la madre, lavoratrice autonom a, fruisce del proprio congedo di tre mesi,
l’indennizzabilità del congedo parentale per il padre (lavoratore dipendente) è al
massimo di 3 mesi fino al compimento dei tre anni di vita del bambino.
Successivamente fino ad 8 anni il residuo periodo è indennizzabile in favore del padre
lavoratore dipendente, solo subordinatamente a determinate condizioni di reddito.
Se durante il primo anno il padre ha fruito di congedo parentale per più di tre mesi,
l’indennità alla madre lavoratrice autonoma spetta per un periodo più limitato (fino
ad un massimo di 6 mesi tra i due genitori).
Genitori adottivi e affidatari
L’indennità, nella misura del 30%, è prevista soltanto nei primi tre anni di vita del
bambino.
TFR - FER I E - ANZI AN I TÀ - 13^
I
suddetti periodi non concorrono alla maturazione delle ferie e della tredicesima
mensilità, mentre devono essere conteggiati nell’anzianità di servizio (Cons. di
Stato sent. N. 5797/2007) ed ai fini del trattamento di fine rapporto (Cassazione
sentenza n.214/93).
PAR TO GEM ELLAR E
In caso di parto gemellare o plurigemellare il genitore ha diritto a fruire del numero
di mesi previsti, per ogni bimbo nato.
L’indennità del 30% spetta per un intero anno senza limiti reddituali.
26
I NCOM PATI BI LI TÀ CON L’ATTI VI TÀ LAVOR ATI VA
Durante il periodo di fruizione del congedo i lavoratori non possono assolutamente
lavorare pena il licenziamento (se dipendenti) e la ripetizione di quanto
indebitamente percepito a titolo di indennità.
L’incompatibilità sussiste anche se il nuovo impiego contribuisce ad una migliore
organizzazione familiare (Cassazione sent. N. 16207/2008).
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO e
FIGLI CON HANDICAP GRAVE
Settore lavoro privato I NP S circ. n. 15 del 23/ 01/ 2001
CON GEDO FI N O A TR E ANN I
DI ETÀ DEL BAM BI NO
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno facoltà di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni senza percezione della
retribuzione.
Non è previsto nessun limite di durata complessiva.
Aspetti previdenziali
Il periodo è coperto dall’ accredito della relativa contribuzione figurativa.
CON GEDO TR A I TR E E GLI OTTO AN NI
DI ETÀ DEL BAM BI NO
27
Per i figli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad
astenersi dal lavoro, per malattia del bambino, per un periodo massimo di 5 giorni
lavorativi all’anno per ciascun figlio.
Anche in questo caso non c’è corresponsione di alcuna retribuzione.
Aspetti previdenziali
Qualunque sia l’importo della retribuzione percepita dal lavoratore, il valore
retributivo da attribuire alla contribuzione figurativa è limitato al doppio del valore
dell’assegno sociale, con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti
volontari.
Genitori adottivi
Tale possibilità spetta anche ai genitori adottivi o affidatari.
Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia un’età compresa tra i
6 ed i 12 anni, il diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 5 giorni l’anno,
può esercitarsi nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Con nota n. 33/2008, il Ministero del Lavoro ha
precisato che l’intervallo temporale “fra i tre e gli otto
anni” deve intendersi dal giorno successivo al
compimento del terzo anno di età e compreso il
giorno di compimento dell’ottavo anno di età.
settore lavoro pubblico (I npdap circ. 49 del 27/ 11/ 2000)
CON GEDO FI N O A TR E ANN I
DI ETÀ DEL BAM BI NO
L’attuale disciplina consente l’astensione dal lavoro alternativamente ad entrambi i
genitori, anche adottivi o affidatari ed anche nel caso in cui l’altro genitore non ne
abbia diritto, per un periodo retribuito pari a trenta giorni annui.
28
In tal caso, le Amministrazioni dovranno corrispondere all’INPDAP la contribuzione
obbligatoria commisurata alla retribuzione erogata al lavoratore in congedo.
P eriodi eccedenti i 30 giorni annui
Gli eventuali periodi eccedenti il suddetto limite sono senza assegni, ma comunque
computati nell’anzianità di servizio e coperti da contribuzione figurativa.
Questi ultimi periodi rilevano diversamente ai fini dei trattamenti di fine servizio:
- per le indennità di buonuscita erogabile ai dipendenti statali, sono riscattabili;
- per le indennità premio di fine servizio (IPS) erogabile ai dipendenti degli Enti
Locali, non sono in alcun modo valutabili.
CON GEDO TR A I TR E E GLI OTTO AN NI
DI ETÀ DEL BAM BI NO
Fino agli otto anni del figlio, invece, i genitori hanno diritto ad un congedo pari a 5
giorni l’anno ciascuno e per ciascun figlio. In caso di ciascun figlio il periodo
massimo complessivo per entrambi i genitori è pari a 10 giorni. La lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti ad autocertificare che l’altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo.
Durante tali assenze non hanno diritto ad alcuna retribuzione.
Aspetti previdenziali
Il periodo è comunque coperto da contribuzione figurativa utile ai fini del trattamento
quiescenza ed è valutabile nell’anzianità di servizio ai fini della progressione della
carriera.
Per i trattamenti di fine servizio vale lo stesso principio sopra esposto.
Fino a 3 anni del bambino diritto a 30
giorni l’anno retribuiti e coperti da
contribuzione effettiva utili per la pensione
e per il trattamento di fine rapporto
La certificazione
La malattia del bambino deve essere documentata da apposito certificato medico
rilasciato da specialista del SSN o da medico convenzionato, non più da un medico
di fiducia del genitore, come in precedenza (Art. 47 D.Lgs. 151/2001)
29
COM P ATI BI LI TÀ DEL CON GEDO P AR EN TALE
CON I L CONGEDO PER M ALATTI A
La disciplina legislativa impone che il padre e la madre non siano assenti
contemporaneamente dal lavoro per lo stesso motivo di cura della malattia del
figlio. Quindi, il padre lavoratore può chiedere il congedo per malattia del figlio
durante il congedo parentale richiesto dalla madre per qualsiasi altro evento
diverso.
Nel caso in cui due figli si am m alano contem poraneam ente
I genitori possono utilizzare contemporaneamente il congedo, dichiarando il
diverso motivo dell’astensione (la malattia dell'una/o e la malattia dell'altra/o)
PROLUNGAMENTO ASTENSIONE FACOLTATIVA
I
genitori hanno diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro per figlio minore fino al compimento dell’ottavo anno di vita riconosciuto in
condizione di handicap grave, a condizione che lo stesso non sia ricoverato, per
un periodo massimo di tre anni, comprensivi dei 10/11 mesi dell’astensione
facoltativa.
Tali periodi sono utili ai fini pensionistici e sono coperti da contribuzione figurativa.
DUE OR E DI PER M ESSO GI OR NALI ER O
In alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa, i genitori possono fruire
fino al compimento dei tre anni di vita del bambino oltre che di due ore di permesso
giornaliero retribuito, che rientrano nel regime della contribuzione ordinaria, anche
dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92.
Successivamente al terzo anno di vita resta la fruibilità dei tre giorni di permesso ex
lege 104 oppure del prolungamento del congedo parentale.
Tipologie permessi per assistenza figli con handicap grave
Età figlio
Prolungamento
ast. fac.
Due ore riposo
giornaliero
Permessi ex lege
104 (3 giorni
mensili)
30
Fino a 3 anni
Superiore ai 3 anni
SI
SI
SI
NO
SI
SI
CONGEDO OBBLIGATORIO
DI MATERNITA’
È il periodo di cinque mesi in cui la lavoratrice ha l’obbligo di assentarsi dal lavoro per
gravidanza e puerperio o per l’adozione/affidamento di un bambino.
L’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001 (TU sulla maternità) prevede l’obbligatorietà
dell’astensione dal lavoro per le lavoratrici gestanti:
a) Nei due mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla nascita del bambino;
b) 3 mesi successivi al parto.
FLESSI BI LI TÀ DELL’ASTENSI ONE
OBBLI GATOR I A
Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla gestione separata (a progetto,
associate in partecipazione ecc.) con adeguata certificazione medica, possono ritardare di
31
un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della “flessibilità” e
prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
PAR TO PR EM ATUR O CON R I COVER O
DEL NEONATO
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 116/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 16 lettera c) del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 “nella parte in
cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura
sanitaria pubblica o privata, che la madre possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente
con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo
obbligatorio che le spetta, o parte di esso a far tempo dalla data d’ingresso del bambino
nella casa familiare”.
La vicenda riguarda una signora che rispetto alla data di nascita presunta prevista per il
1° luglio aveva, invece, partorito il 25 marzo: in seguito al parto la bambina era stata
ricoverata in terapia intensiva fino all’8 agosto. Vale a dire per quasi l’intera durata
dell’astensione obbligatoria della madre, ante e post partum.
L’INPS in base all’articolo 16 del D.Lgs 151/01 ha, comunque, posto la madre in congedo
obbligatorio a decorrere dalla data del parto. La lavoratrice aveva tuttavia inoltrato
richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione a decorrere dalla data presunta
del parto oppure dall’ingresso del neonato in famiglia, offrendo al datore di lavoro la
propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto la
richiesta.
Con la sentenza in oggetto la suprema Corte ha affermato l’ importante principio, secondo
il quale la norma sulla tutela della maternità e nel caso di specie il congedo obbligatorio,ha
senza dubbio il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente
susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il
lavoro ma, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre
e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più prioritariamente biologici, ma
anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo
della personalità del bambino.
Si rimane, ora, in attesa dell’intervento del legislatore volto all’integrazione della norma
censurata secondo la decisione della Corte Costituzionale.
Resta inteso che anche in carenza di interventi legislativi l’INPS non può non tener conto
della pronuncia in argomento in quanto un eventuale contenzioso vedrebbe comunque
l’Istituto quale parte soccombente.
L’ASTENSIONE ANTICIPATA/
INTERDIZIONE
32
In caso di grave rischio per la salute della madre e del nascituro la lavoratrice ha diritto
all’astensione anticipata dal lavoro (con indennità) prima del settimo mese di gravidanza.
Per ottenerla deve presentare la domanda, corredata dalla certificazione medica rilasciata
dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per residenza.
A CHI SPETTA
• Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio,
alle colf e alle badanti).
• Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in
partecipazione ecc.), che non sono iscritte ad altri fondi previdenziali e hanno almeno tre
mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata (dello 0,72%) nei 12 mesi precedenti il
periodo indennizzabile. Le libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono
usufruire del congedo per maternità e l’effettiva astensione dal lavoro è requisito
indispensabile per ottenere l’indennità.
• Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole
professionali, artigiane e commercianti). Queste categorie non hanno l'obbligo di
astensione dal lavoro.
• Al padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata, in alternativa alla
madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono
ecc.).
• Alla madre disoccupata che abbia cessato di lavorare, a condizione che tra la data di
sospensione/assenza dal lavoro senza retribuzione o cessazione del rapporto di lavoro e
l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni.
In caso contrario, se cioè sono trascorsi più di 60 giorni, l'indennità spetta solo nei
seguenti casi:
- se la lavoratrice ha diritto, all'inizio del periodo di congedo di maternità, all'indennità di
disoccupazione, ordinaria o speciale. Spetta anche a chi non usufruisca concretamente di
questa indennità, ma possa comunque far valere il suo diritto teorico alla prestazione (per
esempio nel caso in cui la domanda relativa all'indennità di disoccupazione non sia stata
presentata nei termini previsti);
- se la lavoratrice ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che, al momento dell'astensione
obbligatoria dal lavoro, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto.
Inoltre nel biennio precedente tale periodo devono risultare versati a favore della
lavoratrice almeno 26 contributi settimanali ai fini dell'assicurazione di maternità (è il caso,
ad esempio, delle lavoratrici con qualifica di apprendista);
33
- se la lavoratrice percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o
straordinario, a carico dell'Inps;
- se la lavoratrice è in mobilità.
In tutti i casi l'indennità di maternità va a sostituire il beneficio economico che la
lavoratrice sta già percependo.
L’I NDEN NI TÀ
L’indennità, a carico dell’Inps, è anticipata dal datore di lavoro, e corrisponde all’80% della
retribuzione media giornaliera o del reddito (in caso di lavoro autonomo o di libera
professione).
I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, possono garantire l’intera retribuzione
impegnando il datore di lavoro a corrispondere la differenza.
I N TER R UZI ON E GR AVI DANZA
E R ELATI VA I N DEN NI TÀ
L’Inps, con messaggio n.9042 , fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione, in termini
di parto o di aborto, dell’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza avvenuta in
coincidenza del 180° giorno dall’inizio della gestazione (art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026).
L’interruzione della gravidanza, che si verifica a decorrere dal 180° giorno (compreso)
dall’inizio della gestazione è da considerare parto. Ne deriva, il riconoscimento del diritto
al congedo di maternità e del correlativo trattamento economico previdenziale.
Invece, si considera aborto, con successivo diritto all’indennità di malattia,
l’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifica entro il 179° giorno
dall’inizio della gestazione.
La data d’inizio della gestazione, utile a stabilire se l’evento interruttivo si sia verificato
prima, in coincidenza o dopo il 180° giorno, è individuata conteggiando a ritroso 300 giorni
dalla data presunta del parto, senza includere nel computo stesso tale ultima data.
R I P OSI GI OR N ALI ER I
“PER ALLATTAM EN TO”
34
L’art. 39 del suddetto Testo Unico prevede per le lavoratrici madri dipendenti, una volta
rientrate a lavoro, la possibilità di fruire di 2 ore giornaliere di permesso retribuito fino al
compimento del 1° anno di vita del bambino. Le due ore si intendono per turni di lavoro
che superano le 6 ore giornaliere, in caso contrario il riposo si riduce di un’ora.
La predetta fattispecie è riconosciuta anche ai genitori adottivi, i quali possono fruirne
entro il primo anno di ingresso del minore in famiglia.
Tale possibilità è estesa, in subordine, al padre, lavoratore dipendente, solo nel caso in cui
la madre:
- sia lavoratrice dipendente, ma decida di non avvalersene;
- non sia lavoratrice dipendente;
- sia gravemente impossibilitata a fruirne per patologia;
- sia deceduta;
- non abbia l’affidamento dei figli.
Nel caso di parto plurimo le 2 ore si moltiplicano per il numero di figli (cd. Permessi
aggiuntivi).
A seguito di interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, l’INPS riconosce in caso di
parto plurimo e di madre lavoratrice non dipendente, la possibilità in capo al padre, purchè
lavoratore dipendente, di fruire dei permessi orari aggiuntivi.
ADOZI ONI
in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque
mesi dall’ingresso del bambino in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni
internazionali) e senza limiti di età del bambino. Il congedo spetta al padre se la madre
lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere
anche per i periodi di permanenza all’estero.
LA CON TR I BUZI ONE
Il periodo di congedo di maternità è coperto da contribuzione “figurativa” ed è utile ai fini
del raggiungimento del diritto alla pensione.
35
MATERNITÀ EXTRA RAPPORTO DI LAVORO
Le lavoratrici dipendenti possono, a domanda, chiedere l’accredito figurativo del periodo
corrispondente all’astensione obbligatoria (5 mesi) per ogni maternità verificatasi al di
fuori del rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere almeno 5 anni (260
settimane) di contribuzione effettiva da lavoro dipendente.
Nel caso delle lavoratrici agricole dipendenti il requisito del quinquennio si perfeziona in
presenza di almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi e di almeno 310 giornate coperte da
contribuzione obbligatoria (giorni 62, quelli cioè richiesti dalla normativa per
l’autorizzazione ai versamenti volontari X 5 anni).
Le pensionate, che non avevano chiesto l’accredito del suddetto periodo, possono
presentarlo solo se alla data del 27 aprile 2001 (entrata in vigore del TU 151/2001) erano
in attività di servizio.
I 5 anni di contribuzione effettiva possono essere perfezionati anche con il cumulo di
periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario. Tuttavia, tale principio trova
applicazione solo a domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata
in vigore dei nuovi regolamenti comunitari. Per tutte le domande antecedenti sussiste il
precedente vincolo, ai fini del perfezionamento del quinquennio di contribuzione effettiva,
di sola contribuzione italiana.
CONGEDO STRAORDINARIO
PER CURE INVALIDI
Il nuovo Decreto legislativo, attuativo della delega contenuta nel Collegato Lavoro (legge
n. 183/2010) attribuisce 30 giorni annui di congedo straordinario per cure a tutti i
lavoratori dipendenti che hanno avuto il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50%.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente,
accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN da cui risulti la
necessità della cura per l’infermità invalidante riconosciuta.
Durante tale congedo il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il
regime economico delle assenze per malattia.
Il periodo così fruito non rientra nel computo del periodo di comporto (periodo massimoo0
di conservazione del posto di lavoro durante la malattia).
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CONGEDO STRAORDINARIO
PER DOTTORATO
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può essere collocato a
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso e può usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a
questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due
anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
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