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Il Portolano del Lago Maggiore
regione Lombardia Lago Maggiore legislazione 86 Regione Lombardia_ Infrastrutture e mobilità Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interne REGOLAMENTO REGIONALE 26 SETTEMBRE 2002 - N- 9 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Campo d'applicazione. 1 Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente. Art. 2 Definizioni. 1 Nel presente regolamento: a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa; b) il termine «unità nautica motorizzata» o «unità nautica a motore» indica una unità nautica a propulsione meccanica; c) il termine «convoglio» indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco; d) il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore; e) il termine «convoglio spinto» indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore; f) il termine «rimorchio di fianco» indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che assicura la propulsione; g) il termine «impianto galleggiante» indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito d'istallazioni per i lavori in acqua; h) il termine «installazione galleggiante» indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi.; i) il termine «unità nautica a vela» indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore; j) il termine «unità nautica in servizio regolare» indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico; k) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana; l) il termine «unità da diporto» indica una nave, un'imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. (Legge 11 febbraio 1971, n.50 « Norme sulla navigazione da diporto » e successive integrazioni e modificazioni); m) il termine «unità nautica minore» indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; n) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima; o) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata; p) il termine «unità nautica in navigazione» o «unità nautica in rotta» indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva, né arenata; q) il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole; r) il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole; s) il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto; t) il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto; u) il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo; v) il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente; w) il termine «a valle» la direzione verso la foce; x) i termini «lato destro» e «lato sinistro» del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dalle Autorità nautiche territorialmente competenti. TITOLO II Disposizioni relative alla circolazione Art. 3 Comandante dell'unità nautica, responsabile dell'installazione galleggiante. 1 Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante. 2 Il comandante è responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “ Approvazione del regolamento per la navigazione interna” e loro successive integrazioni e modificazioni. 3 Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento. Art. 4 Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo. 1 I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento. 2 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo. Art. 5 Doveri di precauzione. 1 Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare: a) di mettere in pericolo o di molestare le persone; b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive; c) di intralciare la navigazione o la pesca; d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà. 2 Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti. Art. 6 Comportamento in circostanze di pericolo. 1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento. Art. 7 Carico e numero di persone. 1 Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse. 2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta. 3 Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa. 4 Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo. Art. 8 Utilizzazione della via navigabile. 1 La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche. 2 Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti. Art. 9 Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli. 1 È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile. 2 Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti. 3 Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti. Art. 10 Protezione dei segnali della via navigabile. 1 È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi. Art. 11 Protezione delle acque 1 È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà. 2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento. 3 Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d'altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti. Art. 12 Protezione contro le immissioni nocive. 1 I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole. Art. 13 Incidenti ed assistenza. 1 In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo. 2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso. 3 Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi. Art. 14 Unità nautiche incagliate o affondate. 1 Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della naviga- a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali, questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica; b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali, questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero. 2) Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno: a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un'altezza che lo renda visibile il più possibile. Art. 28 Unità nautiche in stazionamento. 1) Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. 2) Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni. Art. 29 Unità nautiche in servizio regolare. 1) Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari: a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero; b) di giorno, un pallone verde. 2) Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari: a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma; b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma. Art. 30 Protezione contro il moto ondoso. 1) Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari: a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo; b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quell'inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell'inferiore bianca. Art. 31 Ancoraggi pericolosi. 1) Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare: a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro ad un intervallo di almeno 1 m; b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte. 2) Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata, di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli. Art. 32 Convogli. 1) Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta: a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali; b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da regione Lombardia biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm. 2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione. Art. 22 Segnali a vista non ammessi. 1 È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. Art. 23 Fanali di soccorso. 1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni. 2 Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte. Art. 24 Lampade e riflettori. 1 È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti. 2 L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra. Art. 25 Unità nautiche motorizzate 1) Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare: a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica, se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale; b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo; c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile. 2) Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma. 3) Per le unità nautiche minori: a) fanali ordinari al posto di fanali chiari; b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore; c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri; d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore. Art. 26 Unità nautiche senza motore. 1) Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore. 2) Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati: a) Fanali ordinari al posto di fanali chiari; b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unità nautica; c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero. 3) Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi d'altre unità nautiche. Art. 27 Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore. 1) Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte: 87 legislazione zione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovranno essere avvertite senza indugio le Autorità nautiche territorialmente competenti. Art. 15 Ordinanze delle autorità. 1 I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione. 2 I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque. Art. 16 Collaborazione con le autorità di vigilanza. 1 I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti. Art. 17 Autorizzazione di manifestazioni. 1 Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso delle Autorità nautiche territorialmente competenti. 2 L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti. TITOLO III Segnalazione delle unità nautiche CAPO I Segnalazioni a vista Art. 18 Generalità. 1 Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. Art. 19 Disposizione e visibilità dei fanali. 1 I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unità nautica di testa. 2 Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell'unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m. 3 I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato. 4 I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°. Art. 20 Fanali. 1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua. 2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno: Tipo di fanale Bianco o giallo Rosso o verde chiaro 4 km 3 km ordinario 2 km 1,5 km 3 Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti: Portata minima in chilometri Intensità in candela internazionale 4 9,60 3 4,10 2 1,40 1,5 0,70 Art. 21 Tavole, bandiere e palloni. 1 Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i regione Lombardia legislazione 88 tribordo; c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile. 2) Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta: a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali; b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo; c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile. 3) La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante. 4) Le unità nautiche rimorchiate devono portare: a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato; b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m. 5) Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme. 6) Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. 7) Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme. 8) Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo. Art. 33 Convogli spinti. 1) I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare: a) Tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a circa 1,10 m dal fanale superiore; b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio; c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da ba- bordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo; d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti a circa 1,25 m uno dall'altro ad un'altezza tale da essere ben visibile; e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati; f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla. Art. 34 Rimorchi di fianco. 1) I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare: a) Sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica, se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata; b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo; c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche affiancate. Art. 35 Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose. 1) Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari: a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu; b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad un'altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati. Art. 36 Segnali supplementari d'unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata. 1) Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando ( dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare i seguenti segnali supplementari: a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad un'altezza tale da renderli visibili da tutti i lati; b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad un'altezza tale da renderli visibili da tutti i lati. 2) Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare: a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri; b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero, la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri; c) il segnale internazionale “L”, nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l'autorizzazione al passo. Art. 37 Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio. 1) Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari, due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso. Art. 38 Unità nautiche da pesca. 1) Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e modificazioni. Art. 39 Segnalazione durante le immersioni. 1) Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu). 2) In caso d'immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull'unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile. 3) Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull'unità nautica d'appoggio deve esservi una o più persone d'accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere d'altri unità nautiche innavigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve essere autorizzata dalle Autorità nautiche territorialmente competenti. CAPO II Segnalazioni acustiche delle unità nautiche Art. 40 Generalità. 1) I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 2 devono essere emessi: a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente; b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto. 2) I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni d'intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato, una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo. 3) Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico. Art. 41 Segnali acustici. 1) I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e d'altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano: a) un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»; b) un suono breve: «accosto a destra»; c) due suoni brevi: «accosto a sinistra»; d) tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»; e) quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»; f) serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione». Art. 42 Uso di segnali acustici. 1) È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. TITOLO IV Segnalazione della via navigabile Art. 43 Generalità. 1) I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 1. Art. 44 Segnalazione di particolari specchi d'acqua. 1) Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio. 2) Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto. 3) Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diame- 1) Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che s'incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali. 2) Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche. 3) In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d'attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra. Art. 54 Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali. 1) Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo. 2) Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultima. 3) In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall'obbligo di spostarsi dalla rotta dell'unità nautica sorpassata. Art. 55 Incrocio e sorpasso su fiumi e canali. 1) Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio. 2) In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo «due suoni brevi». L'altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario. 3) In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile. 4) Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio. 5) Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere: a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell'unità nautica da sorpassare; b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell'unità nautica da sorpassare. 6) L'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere: a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro; b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro. 7) Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall'unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere. a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro; b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro. 8) Se il sorpasso è impossibile sena pericolo d'abbordaggio, l'unità nautica che sta per essere sor- passato dovrà emettere cinque suoni brevi. 9) Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità, l'unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro. Art. 56 Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro. 1) Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente: a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altra; b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento. 2) Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa. 3) Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche. Art. 57 Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche. 1) Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Art. 58 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori. 1) Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale d'immersione in atto (una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale). 2) Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore. Art. 59 Moto ondoso. 1) La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso. 1) Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno, una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi». 2) Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitati a manovrare. Art. 61 Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali. 1 Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti d'unità nautiche in servizio regolare o d'unità nautiche in difficoltà. 2 Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto. 3 Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo. 4 Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori: a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra; b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra. 5 Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i regione Lombardia tro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde. 4) I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra. Art. 45 Entrata dei porti e degli imbarcaderi. 1) Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla. 2) Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla. 3) I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione. Art. 46 Segnali di riferimento. 1) Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo. Art. 47 Segnali di navigazione sul fiume Po 1) I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell'allegato 4. TITOLO V Regole di rotta e di stazionamento Art. 48 Regole generali di comportamento. 1 Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni. 2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione. 3 Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni. Art. 49 Navigazione alla deriva. 1 E' vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente. Art. 50 Rotta. 1) Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento. Art. 51 Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche. 1) In caso d'incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi: a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare; b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci; c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate; d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela; e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi. 2) I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci. Art. 52 Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali. 1) Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità. Art. 53 Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro. 89 legislazione Lago Maggiore regione Lombardia legislazione 90 seguenti segnali sonori: tre suoni prolungati. 6 Prima della fine dell'attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori: a) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra; b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra. Art. 62 Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali. 1 Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono: a) circolare nella zona rivierasca interna salvo che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. 2 È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua. 3 Il comma1, lettera a, non si applica: a) alle unità nautiche a propulsione elettrica; b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro; 4 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m. 5 Le Autorità nautiche territorialmente competenti possono limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti. Art. 63 Pratica dello sci nautico o impiego d'altre attrezzature similari. 1 La pratica dello sci nautico o l'impiego d'attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21. 2 La pratica dello sci nautico o l'impiego d'altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso. 3 Il comandante dell'unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito. 4 L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua. 5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici. 6 È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti. Art. 64 Pratica dello sci nautico o impiego d'altre attrezzature analoghe su fiumi e canali. 1 La pratica dello sci nautico o l'impiego d'altre attrezzature analoghe è autorizzato esclusivamente sui percorsi che sono segnalati. Art. 65 Navigazione in caso di scarsa visibilità. 1 Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva. 2 Le unità nautiche senza radar come pure quelle che dispongono di un radiorivelatore devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono. 3 Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio. Art. 66 Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità. 1 In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono «un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi», i convogli «due suoni prolungati», le altre unità nautiche «un suono prolungato». Questi segnali sono ripetuti almeno una volta al minuto. 2 Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto: a) rintocchi di campana continui per quattro secondi, oppure, b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve. Art. 67 Impiego del radar. 1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni. 2 La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso d'impiego del radar. Art. 68 Unità nautiche in difficoltà. 1 Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione: a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto; b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi; c) emettere una serie di suoni prolungati; d) dare mediante mezzi acustici od ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse; e) emettere una serie di rintocchi di campana; f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente. Art. 69 Stazionamento 1 I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato sostare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m. 2 Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua. 3 L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali. 4 All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. 5 Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente. 6 Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare: a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati; b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato, per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca. 7 Un convoglio in stazionamento al largo deve portare: a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio; b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio. 8 Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando: a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata; b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo. Art. 70 Stazionamento vietato su fiumi e canali. 1 Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti. Art. 71 Convogli. 1 Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio. 2 E' proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni d'ancoraggio e d'approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza. Art. 72 Passaggio sotto i ponti. 1 È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato». 2 L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati. 3 Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali: a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi; b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell'altro senso; c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita; d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzeria della campata navigabile. Art. 73 Passaggio delle conche di navigazione. 1 I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione. 2 In prossimità della conca di navigazione l'unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l'uscita d'altre unità nautiche dalla conca di navigazione. 3 Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine d'arrivo, in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca. 4 Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti. 5 Durante il riempimento o lo svuotamento della conca, l'unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti. 6 Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti. 7 Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca. 8 Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi inaffondabili. Art. 74 Entrata ed uscita dalla conca di navigazione 1 L'accesso ad una conca di navigazione è regola- tezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato. 2 Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati. 3 Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato. Art. 79 Installazioni galleggianti. 1 Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni. TITOLO VI Manifestazioni, trasporti speciali e di merci CAPO I Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso Art. 80 Manifestazioni nautiche. 1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti. 2 Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni; Art. 81 Trasporti speciali. 1 I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dalle Autorità nautiche territorialmente competenti. CAPO II Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci Art. 82 Linea d'immersione. 1 Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza. 2 Le linee d'immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima. TITOLO VII Pesca e immersioni Art. 83 Pesca. 1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati: a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione; b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione. 2 Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e d'altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata. 3 E' vietato qualsiasi tipo d'allevamento all'interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere. Art. 84 Immersioni. 1 Le immersioni subacquee sportive sono vietate: a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare; b) nelle strettoie; c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente. TITOLO VIII Disposizioni specifiche e transitorie Art. 85 Regolamenti particolari. 1 L'Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione. Art. 86 Deroghe 1 Le Autorità nautiche territorialmente competenti, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare: a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello d'attrezzi per il volo in determinati settori; b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi. Art. 87 Disposizioni finali 1 Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall'inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “Approvazione del regolamento per la navigazione interna” e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni. Art. 88 Disposizioni transitorie. 1 Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato. Art. 89 Ambito d'applicazione. 1. Le norme sulla segnaletica, di comportamento e sulla precedenza, si applicano ad ogni idrovia. Per quanto concerne gli usi demaniali delle acque lacuali che consistono anche in forme speciali di navigazione, quali sport al traino o attività subacquea, rimangono in vigore le vigenti norme. regione Lombardia to di giorno come di notte dai seguenti segnali: a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano “divieto d'accesso”; b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce verde significano “ divieto d'accesso - porte in procinto di aprirsi”; c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano “ accesso autorizzato”. 2 L'uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali: a) uno o due fanali a luce rossa significano “uscita proibita”; b) uno o due fanali a luce verde significano “uscita autorizzata”. 3 In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di navigazione e l'uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca. Art. 75 Passaggio di ponti mobili. 1 I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione. 2 In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione. 3 Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte. 4 Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra d'apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali. 5 Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali: a) uno o più fanali a luce rossa, significano “divieto di passaggio”; b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano “divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia”; c) uno più fanali a luce verde, significano “passaggio autorizzato”. Art. 76 Attraversamento su fiumi e canali. 1 Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa. 2 Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa. Art. 77 Virata. 1 Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità. 2 Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori: a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra; b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se vogliono virare alla loro sinistra. Art. 78 Segnalamento d'impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate. 1 Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare: a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato; b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quell'inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell'inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa al- 91 legislazione Lago Maggiore segnaletica legislazione 92 ALLEGATO N. 1 SEGNALETICA DELLA VIA NAVIGABILE Navigazione vietata alle unità nautiche a motore La segnaletica lungo le vie di navigazione interna deve essere conforme alle indicazioni del presente allegato. I naviganti devono attenersi agli obblighi e divieti, alle restrizioni o limitazioni, alle raccomandazioni e alle indicazioni portati a loro conoscenza mediante la segnaletica posta lungo la via navigabile. I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più corto sia di almeno 80 cm.. Quando la parte posteriore di un pannello non indica un segnale, essa deve essere dipinta con colore bianco. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. I cilindri devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un’altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm. I segnali lungo la via navigabile possono essere luminosi; se si rende necessario utilizzare segnali con fanali accoppiati posti a distanza ravvicinata, la distanza tra essi deve essere compresa tra 0,5 e 2 volte il loro diametro. I segnali devono essere individuabili sia di giorno che di notte. I segnali possono essere riassunti in un unico pannello, a condizione che non siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni singolo segnale. Limitatamente ai segnali di indicazione, le autorità competenti possono aggiungere altri segnali a condizione che il simbolo o i simboli usati non possano essere confusi con quelli compresi nell’allegato, il loro significato sia rapidamente intuibile e siano realizzati di colore bianco su pannello quadrangolare di colore blu. I segnali indicanti località, indicazioni di confine o di giurisdizione devono avere colori e simboli tali da non poter essere confusi con i segnali del presente allegato. I segnali chilometrici sono realizzati con pannelli circolari di colore bianco, del diametro minimo di cm 20, con riportato, in colore nero, il numero che indica. Navigazione vietata alle unità da diporto Divieto di sci nautico Vietata la navigazione alle barche a vela Vietata la navigazione alle barche a remi Vietata la navigazione con moto d’acqua Vietata la navigazione con tavole a vela Divieto di mettere in acqua e di levare dall’acqua le unità nautiche Divieto di passare fuori dai limiti indicati Divieto di passare, ma prepararsi a mettersi in marcia Segnali luminosi addizionali Autorizzazione ad entrare nella direzione della freccia Divieto di entrare nella direzione della freccia Segnali di obbligo Segnali di divieto Divieto di transito Il segnale può essere riferito a tutta la lunghezza della via navigabile, ad una parte di essa, a diramazioni non accessibili o vietate. Il segnale può essere indicato con il pannello, con il semaforo a luce rossa in coppia o singolo, con una o due bandiere rosse Divieto di qualsiasi tipo di sorpasso Obbligo di fermarsi Obbligo di rispettare il limite di velocità indicato ( in km/h) Obbligo di emettere un segnale sonoro Obbligo di effettuare la navigazione con particolare prudenza Obbligo di seguire la direzione indicata Divieto di sorpasso tra convogli Obbligo di dirigersi sul lato sinistro del canale Divieto di sorpassare e incrociare. Il segnale indica l’obbligo di accodarsi alle unità nautiche che precedono e acconsentire il passaggio a quelli che provengono in senso contrario Obbligo di dirigersi sul lato destro del canale Divieto di stazionamento, ovvero di ancorarsi via dove è posto il segnale Obbligo di navigare tenendo il lato sinistro del canale Divieto di dar fondo alle ancore, di trainare le ancore, i cavi e le catene Obbligo di navigare tenendo il lato destro del canale Divieto di provocare moto ondoso Obbligo di incrociare verso il lato sinistro del canale Il divieto può essere indicato dal pannello, o da due fanali sovrapposti a luce rossa e bianca, o da un pannello o bandiera con una fascia rossa superiore e una fascia bianca inferiore Divieto di ormeggio sulla riva ove è posto il segnale Divieto di virata Obbligo di incrociare verso il lato destro del canale Obbligo di dare la precedenza alle unità nautiche che transitano sulla via principale. E’ consentito immettersi nella via principale o attraversarla senza costringere le unità nautiche in navigazione sulla stessa a modificare la loro rotta o la loro velocità Larghezza massima della zona di sosta Limitazione generica della navigazione Deve essere indicata la natura della limitazione Numero massimo delle unità nautiche autorizzate a sostare fianco a fianco 2.20 Tirante d’acqua limitato Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica la profondità dell’acqua in metri Navigazione autorizzata alle unità nautiche a motore 7,50 Tirante d’aria limitato. Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica l’altezza libera in metri Navigazione autorizzata alle unità da diporto 20 Larghezza della via navigabile limitata. Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica la larghezza in metri La via navigabile si allontana dalla riva. Sul pannello deve essere indicata la distanza dalla riva in metri Autorizzazione a mettere o levare le unità nautiche dall’acqua Navigazione autorizzata alle moto d’acqua Autorizzazione a praticare lo sci nautico Segnali di raccomandazione Passaggio raccomandato Un rombo giallo o fanale a luce gialla indica che il passaggio è consentito nei due sensi. Due rombi gialli o due fanali a luce gialla, posti verticalmente o orizzontalmente, indicano che il passaggio è proibito nel senso opposto Navigazione autorizzata alle barche a vela Navigazione autorizzata alle barche a remi Autorizzazione all’uso delle tavole a vela Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore verde. La raccomandazione può essere data con due fanali a luce verde Autorizzazione a virare Posto telefonico Posto di rifornimento di acqua potabile Segnali di indicazione Rifornimento di carburante Autorizzazione a passare. L’autorizzazione può essere segnalata con uno o due fanali, verticali o orizzontali, a luce verde Presa di corrente Autorizzazione ad ancorarsi sul lato ove è posto il segnale Attraversamento di linea elettrica aerea. Può essere associato con il segnale indicante la limitazione del tirante d’aria Autorizzazione ad ormeggiarsi sul lato ove è posto il segnale Autorizzazione a stazionare ( ancoraggio o ormeggio) sul lato ove è posto il segnale Zona di sosta per convogli spinti non recanti contrassegni speciali supplementari Zona di sosta per convogli spinti recanti contrassegni speciali supplementari Il contrassegno è schematizzato all’interno della parte bianca del segnale Unità nautica in navigazione a rotta obbligata ( traghetto a fune) Unità nautica in navigazione a rotta libera (traghetto a motore) Direzione raccomandata Sbarramento o via navigabile senza uscita Le vie navigabili che si incrociano sono considerate come affluenti della via principale che si sta percorrendo Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco non recanti contrassegni speciali supplementari Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco recanti contrassegni speciali supplementari. l contrassegno è schematizzato all’interno della parte bianca del segnale La via navigabile che si sta percorrendo è considerata come affluente di quella principale che si incrocia Zona di sosta per tutti i convogli non recanti contrassegni speciali supplementari Comunicazioni radiotelefoniche sul canale indicato Zona di sosta per tutti i convogli o unità nautiche recanti contrassegni speciali supplementari. Il contrassegno è schematizzato all’interno della parte bianca del segnale Fine di un divieto o di un obbligo valido per un solo senso di navigazione, o fine di una limitazione segnaletica Segnali di restrizione e limitazione 93 legislazione Lago Maggiore segnaletica Segnalazioni di limite del canale lungo la via navigabile legislazione 94 Segnali per i laghi e vie di navigazione di grande larghezza Sistema cardinale - Segnalamento di pericoli Lato destro del canale Colore rosso Boa cilindrica o boa o palo con miraglio cilindrico rosso Fanale a luce rossa intermittente Riflettore radar Lato sinistro del canale Colore verde o bianco – i pali di legno possono rimanere del colore naturale Boa conica o boa o palo con miraglio conico (la punta rivolta in alto) Fanale a luce verde intermittente Riflettore radar Biforcazione del canale Colore a fasce orizzontali rosse e verdi Boa sferica o boa o palo con miraglio sferico a fasce rosse e verdi Fanale a luce bianca lampeggiante Riflettore radar Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti a terra Lato destro: palo con miraglio conico rosso (punta in basso), fanale a luce rossa intermittente. Lato sinistro: palo con miraglio conico verde (punta in alto), fanale a luce verde intermittente. Biforcazione: palo con miraglio costituito da un cono verde a punta in alto e un cono rosso a punta in basso, fanale a luce bianca lampeggiante Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua Lato destro: Colore a fasce orizzontali bianche e rosse Palo a fasce bianche e rosse con miraglio cilindrico rosso Fanale a luce rossa intermittente Riflettore radar Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua Lato sinistro: Colore a fasce orizzontali bianche e verdi Palo a fasce bianche e verdi con miraglio conico verde a punta in alto Fanale a luce verde intermittente Riflettore radar In generale i riflettori radar vanno posti: - a monte e a valle dei piloni dei ponti su pali o boe; - sulle linee elettriche aeree per identificare la linea stessa. Quadrante Nord Colore: nero sopra il giallo Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in alto Fanale a luce bianca lampeggiante continua (accesa e spenta trenta volte al minuto) Quadrante est Colore: nero con una fascia orizzontale gialla Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con le basi opposte Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di tre lampeggi consecutivi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per sei volte al minuto Quadrante Sud Colore: giallo sopra il nero Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in basso Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di sei lampeggi consecutivi e da successiva luce continua della durata di almeno 3 secondi seguiti da periodo di oscurità, ripetuti per tre volte al minuto Quadrante Ovest Colore: giallo con una fascia orizzontale nera Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con i vertici opposti Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di nove lampeggi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per due volte al minuto Segnale di pericolo isolato Colore: nero con più fasce orizzontali rosse Palo o boa con miraglio costituito da due sfere nere sovrapposte Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di due lampeggi periodo di oscurità regolare e ripetuti 10 volte al minuto Segnali a terra indicanti la posizione del canale Sede di transito della via navigabile sul lato destro. Fanale a luce rossa intermittente Segnale di delimitazione delle acque sicure alla navigazione Colore: fasce verticali rosse e bianche Boa sferica, palo o boa con miraglio costituito da una sfera rossa Fanale a luce bianca con cadenza di lampeggi pari alla lettera A dell’alfabeto Morse Sede di transito della via navigabile sul lato sinistro. Fanale a luce verde intermittente Iscrizioni addizionali La sede di transito abbandona la sponda destra e si dirige verso la sponda sinistra. Il segnale è collocato sulla sponda destra. Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di due lampeggi seguiti da periodo di oscurità Le indicazioni o spiegazioni complementari sono poste sotto il segnale principale La sede di transito abbandona la sponda sinistra e si dirige verso la sponda destra. Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di tre lampeggi seguiti da periodo di oscurità Le indicazioni relative alla distanza alla quale si applica la prescrizione o l’indicazione sono poste sopra il segnale principale Le frecce indicano la direzione del settore al quale si applica il segnale principale. Possono essere poste a lato del pannello e riportare all’interno la misura in metri entro la quale si applica il segnale principale Lago Maggiore ALLEGATO N.2 SEGNALI ACUSTICI DELLE UNITÀ NAUTICHE SIGNIFICATO ARTICOLO Un suono prolungato Attenzione o mantengo la rotta 41 Un suono breve Accosto a destra 41 Due suoni brevi Accosto a sinistra 41 Tre suoni brevi Faccio marcia indietro 41 Quattro suoni brevi Sono impossibilitato a manovrare 41 Serie di suoni brevi Pericolo di collisione 41 Due suoni brevi Incrocio a destra 53 - 55 Due suoni brevi dell’unità nautica incrociato Va bene, incrocia a destra 53 - 55 Un suono prolungato Segnale di passaggio di ponti 72 Due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi del sorpassante Chiedo di passare a sinistra 55 Un suono breve del sorpassato Va bene, passa a sinistra 55 Due suoni brevi del sorpassato Non va bene, passa a destra 55 Secondo caso Due suoni prolungati seguiti da un suono breve del sorpassante Due suoni brevi del sorpassato Chiedo di passare a destra Va bene, passa a destra 55 55 Un suono breve del sorpassato Impossibilità di sorpassare Non va bene, passa a sinistra 55 Cinque suoni brevi del sorpassato Non puoi sorpassarmi 55 Un suono prolungato seguito da un suono breve Viro a destra 77 Un suono prolungato seguito da sue suoni brevi Viro a sinistra 77 Tre suoni prolungati seguiti da un suono breve Sto dirigendomi a destra 61 Tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi Sto dirigendomi a sinistra 61 Sto attraversando 61 Un suono prolungato seguito da un suono breve Sto dirigendomi a destra 61 Un suono prolungato seguito da due suoni brevi Sto dirigendomi a sinistra 61 Un suono prolungato ripetuto una volta al minuto Tutte le unità nautiche 66 Un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi ripetuti una volta al minuto Unità nautiche in servizio regolare 66 Due suoni prolungati ripetuti una volta al minuto Tutti i convogli 66 - Rintocchi di campana continui per quattro secondi ripetuti una volta al minuto oppure - Un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve ripetuti una volta al minuto Unità nautiche in stazionamento 66 Unità nautica in difficoltà 68 b) Segnali d’incrocio c) Segnali di sorpasso Primo caso d) Segnali di virata e) Segnali per l’entrata e l’uscita dai porti e di atraversamento della via principale Segnali di entrata e uscita dai porti e dalle vie affluenti Segnali di attraversamento della via principale Tre suoni prolungati Prima della fine della attraversata f) Segnali in caso di scarsa visibilità g) Segnali in caso di difficoltà - Serie di suoni prolungati oppure - Tre suoni brevi, tre suoni prolungati e tre suoni brevi (SOS) oppure - Rintocchi continui di campana 95 legislazione SEGNALE segnaletica a) Segnali generali segnaletica ALLEGATO N. 3 SEGNALI A VISTA DELLE UNITÀ NAUTICHE legislazione 96 Gli schizzi riprodotti di seguito hanno unicamente carattere indicativo. La norma di riferimento è quella del regolamento. I simboli utilizzati hanno il seguente significato: Luce fissa visibile su un arco di orizzonte limitato, ma non visibile a chi guarda da un lato prestabilito. Luce fissa visibile da ogni lato. Luce fissa visibile su un arco di orizzonte limitato Luce facoltativa Bandiera o pannello Pallone Cilindro Bicono anche a base contrapposte Cono Riflettore radar Art. 25 comma 1 Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare: a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica; b) fanali chiari laterali; c) un fanale ordinario di poppa posto Art. 25 comma 1 Se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo Art. 25 comma 2 Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica a motore messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni Art. 25 comma 3 Di notte, durante la navigazione, le unita collocati uno accanto all’altro a prua Art. 25 comma 3 Di notte, durante la navigazione, le unita nautiche minori possono portare un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore Art. 25 comma 3 e Art. 26 comma 1 Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore ai sette metri e le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore Art. 26 comma 2 1 Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche a vela che possono portare un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica Art. 26 comma 2 Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono autorizzati un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua Art. 26 comma 2 Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzata una lanterna tricolore sulla punta dell’albero Art. 26 comma 3 Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato, durante la notte, un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi di altri unità nautiche Art. 28 comma 1 Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato Art. 28 comma 2 Gli impianti galleggianti, di notte, devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni Art. 29 comma 1 Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di notte, come segnale supplementare, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero Art. 29 comma 1 Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di giorno, come segnale supplementare, un pallone verde Art. 29 comma 2 Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di notte, come segnali supplementari, due fanali chiaro a luce verde visibile da ogni lato e un fanale d’albero Art. 29 comma 2 Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di giorno, come segnali supplementari, un pallone verde e un cilindro bianco Art. 30 comma 1 Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo Art. 30 comma 1 Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca Art. 31 comma 2 L’ancora è segnalata, di notte, mediante un galleggiate con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato Art. 31 comma 2 L’ancora è segnalata di giorno con corpi galleggianti gialli Art. 32 comma 1 Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta: a) due fanali chiari d’albero sovrapposti; b) fanali chiari laterali; c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa Art. 32 comma 2 Nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta: a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua; b) fanali chiari laterali; c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa Art. 32 comma 4 Le unità nautiche rimorchiate devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato Art. 32 comma 4 Le unità nautiche rimorchiate devono portare due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110 m Art. 32 comma 5 L’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile Art. 32 comma 5 Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme Art. 32 comma 7 Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme Art. 32 comma 7 Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo Art. 32 comma 8 Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo Art. 32 comma 8 Quando il convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo Art. 33 comma 1 I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare: a) Tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa. b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio. c) fanali chiari laterali. d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore Art. 33 comma 1 I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare, oltre ai segnali prescritti, un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancate Art. 33 comma 1 Nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui devono essere a luce gialla Art. 34 comma 1 I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare: a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero; se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo. c) fanali chiari laterali; d) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le unità nautiche affiancati Art. 34 comma 1 I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata Art. 35 comma 1 Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante la notte, come segnale supplementare, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu Art. 35 comma 1 Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante il giorno un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati Art. 36 comma 1 Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare, di notte, come segnali supplementari, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati Art. 36 comma 1 Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare, di giorno, come segnali supplementari, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati Art. 36 comma 2 Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di notte, come segnali supplementari, due fanali ordinari rossi, sovrapposti ad una distanza di almeno un metro, nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero Art. 36 comma 2 Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di giorno, come segnali supplementari, due palloni neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato dove si trova l’ostacolo e due biconi neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero Art. 37 comma 1 Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, come segnali supplementari, due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso Art. 39 comma 2 1 Durante le immersioni sull’unità nautica deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu) Art. 60 comma 1 Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di notte due fanali rossi sovrapposti Art. 60 comma 1 Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di giorno due palloni neri sovrapposti Art. 69 comma 6 Di notte, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato Art. 69 comma 6 Di giorno, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare un pallone nero posto ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati Art. 69 comma 7 Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio Art. 69 comma 7 Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di giorno, un pallone nero ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio Art. 69 comma 6 Di notte, per le unità nautiche minori in stazionamento al largo è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca Art. 78 comma 1 Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di notte: - sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; - sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato Art. 78 comma 1 Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di giorno: - sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato Art. 79 comma 1 Le installazioni galleggianti, di notte, devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni segnaletica Art. 32 comma 6 Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro Art. 32 comma 7 Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati ( anche se supera i 110 m di lunghezza) Art. 32 comma 7 Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. (esempio di due unità nautiche affiancati) 97 legislazione Lago Maggiore segnaletica Art. 83 comma 1 Le reti da pesca sono contrassegnate, di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione Art. 83 comma 1 Le reti da pesca sono contrassegnate di giorno con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione ALLEGATO N. 5 Esempi di utilizzazione della segnaletica ALLEGATO N. 4 Segnali di navigazione sul fiume Po Indicazione di attraversamento del canale Sede di transito del canale legislazione 98 Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda Segnale di rimando: abbandonare la sponda Segnale di prosegui: proseguire lungo la sponda Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente Indicazione di assi di attraversamento Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente Sistemazione dei segnali lungo un canale PIEMONTE, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. (Circolazione delle unità di navigazione) 1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina. 2. Alle unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa). 3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa). 4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano: a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della Provincia e dell’Ente Regione; b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci; c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non; d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate. 6. Alle unità da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa) in deroga a quanto disposto dal comma 3. Art. 2. (Norme di comportamento in navigazione) 1. Tutte le unità che governano hanno l’obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.). 2. A tutte le unità di navigazione è consentito l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse. 3. E’ vietato: a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonché l’approdo ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non; b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 13; c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti sciatori nautici; d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione, in quelle mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci; e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi ed aree appositamente concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci. 4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 13. 5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine. Art. 3. (Servizio di trasporto pubblico di linea) 1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l’uscita dal porto. 2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante. 3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili. Art. 4. (Sci nautico e altri sport al traino) 1. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato: a) per conto proprio; b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico; c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici. 2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - hotel Lido Palace). 3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme: a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole; b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto; c) sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati; d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci oppure oltre metri 150 dalla costa; e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12; f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato; g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50; h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio; i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa); l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia; m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità. 4. Chiunque intenda posizionare sulle acque piemontesi del lago Maggiore: corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, deve preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci. 5. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialità “discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard” osservano le seguenti norme: a) all’interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). All’interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità “velocità” è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata; b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva; c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne; d) per l’attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3; e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione; f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN. 6. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, della legge 20 gennaio1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sulle acque sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992). Art. 5. (Moto d’acqua e mezzi similari) 1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari motorizzati possono avvenire alle seguenti condizioni: a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole; b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa); c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando previsto per legge; d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio; e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea; regione Piemonte Regione Piemonte_legislazione 99 legislazione Lago Maggiore regione Piemonte legislazione 100_a f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100; g) è vietato il deposito delle moto d’acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali; h) è vietata la navigazione nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace). 2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all’articolo 1, comma 1, purché l’unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa). 3. All’interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. 4. All’interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. 5. Le aree di cui al comma 3, non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne. 6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l’uso agonistico. 7. E’ facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l’uso delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari nell’ambito del proprio territorio comunale. Art. 6. (Tavole a vela “windsurf”) 1. L’uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un’ora dopo l’alba al tramonto. 2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo. 3. L’impiego delle tavole a vela è vietato: a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea; b) all’interno dei porti e nelle loro vicinanze; c) entro metri 150 dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti; d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.). 4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre: a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV); b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi. Art. 7. (Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini) 1. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute. 2. L’impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, all’interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.). Art. 8. (Balneazione) 1. E’ vietata la balneazione: a) all’interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi; b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.); c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze. 2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa. 3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti. Art. 9. (Attività subacquea) 1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca; b) qualora venga utilizzata un’unità di appoggio questa deve inalberare l’apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di metri 50 dall’unità di appoggio; c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea; d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati; e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica; f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.). 2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano in caso di soccorso, nell’esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine. 3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci. Art. 10. (Locazione e noleggio) 1. Chi esercita la locazione senza conducente, di unità a motore e non, è obbligato a: a) prendere nota dell’identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse; b) accertare il possesso della patente nautica se l’unità lo prevede; c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati; d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti. 2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago. Art. 11. (Norme di comportamento degli utenti) 1. E’ vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l’unità di navigazione ai predetti dispositivi. 2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci. 3. Nelle zone portuali è vietato: a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati; b) occupare i corridoi di accesso e di uscita; c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali; d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci. 4. Nei porti e presso i pontili pubblici è obbligatorio ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti. 5. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata. Art. 12. (Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali) 1. E’ vietato: a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione; b) calare reti da pesca all’interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi; c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d’imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati. Art. 13. (Manifestazioni nautiche e sportive) 1. E’ vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d’acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci. 2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d’acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3. 3. E’ obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dal Settore regionale Navigazione interna e Merci all’atto dell’autorizzazione prevista dal comma 1. Art. 14. (Norme) 1. E’ vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E’ altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere. 2. E’ obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura. 3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura. Capo II PUBBLICITA’ Art. 15. (Informazione) 1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari. 2. Tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati a tenere a bordo dell’unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 . Capo III VIGILANZA Art. 16. (Vigilanza) 1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti viola- regione Piemonte Lago Maggiore Capo IV SANZIONI Art. 17. (Sanzioni) 1. La non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione. Capo V NORME DI RINVIO Art. 18. (Norme di rinvio) 1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all’interno di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi di legge. 2. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione, al fine di tutelare la pubblica incolumità. 3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992). Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, addì 14 aprile 2000 Enzo Ghigo 100_b legislazione zioni in materia di navigazione interna), sono compiuti: a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale; b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. regione Piemonte Istituzione della riserva naturale speciale dei canneti di Dormelletto legislazione 100_c Legge regionale 1 giugno 1993, n.16, integrata con legge regionale 25.5.2001, n.12 ART 1 (Istituzione della Riserva naturale speciale) Omissis ART 2 (confini) 1 I confini della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto, incidente sul Comune di Dormelletto, sono individuati nella planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente legge. 2 I confini della Riserva naturale speciale sono sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell’area, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta “Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto”. Le tabelle devono essere tenute in buono stato di conservazione e leggibilità. (Nota: i confini a lago sono delimitati da boe gialle sferiche) ART 3 (Finalità) Omissis ART 4 (norme vincolistiche) 1 … nella Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto è fatto divieto di usare mezzi nautici a motore: dal divieto sono esclusi i mezzi di servizio, di vigilanza, di pubblica sicurezza e di soccorso. E’ consentito comunque l’accesso a motore, a regime minimo nei limiti di velocità pari a 4 nodi, fatte salve le norme ulteriormente restrittive, fissate nei regolamenti di navigazione, lungo i corridoi individuati con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’ente di gestione dell’Area protetta. 2 La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art.12 comma 2 della legge Regionale 16 Maggio 1980, nr. 47, e cioè da un minimo di L. 25.000 a un massimo di L. 250.000 ART 5 (norme finali) 1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 Maggio 1980, n.47, alle leggi regionali 22 marzo 1990, n.12, del 14 gennaio 1992, n.4 e 21 luglio 1992, n.36, relative a: a) gestione e funzione di direzione ed amministrazione; b) personale; c) controllo; d) vincolistica e relative sanzioni; e) vigilanza; f)strumenti di pianificazione territoriale; g) finanziamenti ed entrate 2 omissis Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore comprese nella Riserva Naturale Speciale del Fondotoce (Promulgato con D.C.R. n.160-20476 del 19-121995) ART.1 Circolazione delle unità di navigazione 1 Nelle acque comprese nella Riserva Naturale Speciale di Fondotoce, istituita con L.R. 24 Aprile 1990, n. 51 i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale,alle tavole a vela e loro mezzi similari, nonchè alle unità munite di motore elettrico con potenza non superiore a 2,208 KW (3 HP) condotte esclusivamente per la pratica della pesca. 2 Alle unità a motore è consentito l’attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoruscita dallo stesso, lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una velocità non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.L’attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o per raggiungere la stessa, deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza.Tale attraversamento è vietato nelle zone riservate alla balneazione. 3 La velocità di moto d’acqua e mezzi similari, nella fase di attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua, ciò al fine di evitare che le emissioni di scarico nonché quelle acustiche abbiano a recare danno o fastidio agli altri utenti del lago. 4 Entro gli stessi limiti di velocità, di cui al comma 2, è consentita, altresì, la navigazione a motore lungo il fiume Toce, purchè questa avvenga lungo l’asse del corso d’acqua citato. 5 E’ vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo di unità, a motore e non, nelle zone a canneto, nonché la navigazione alle unità a motore lungo il rio Stronetta ed il canale di Fondotoce. 6 E’ consentita la navigazione, senza l’ausilio del motore o con motori elettrici, lungo il canale di Fondotoce ed il rio Stronetta, purchè questa avvenga lungo l’asse dei corsi d’acqua citati. 7 Le Amministrazioni locali rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l’uso delle moto d’acqua e mezzi similari nell’ambito del proprio territorio comunale facente parte della Riserva Naturale. 8 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle unità di servizio di ordine pubblico, di vigilanza, soccorso nonché a quelle utilizzate per ricerca, autorizzate dall’Ente di Gestione della Riserva ART.2 Vigilanza 1 Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della L.R. 3 agosto 1993, n.39, sono compiuti: A dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione Interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seg. Del D.P.R. 22-10-1988 n.447; B dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria C dal personale di sorveglianza previsto nell’ordinamento e pianta organica dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle riserve Naturali; D dagli Agenti di Polizia Locale, urbana e rurale, dalle Guardie di caccia e Pesca, dal Corpo Forestale dello Stato. ART.3 Sanzioni 1 chiunqueviola le disposizioni di cui alla presente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila ad un milione, di cui alla L.R. 39/93 2 L’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta Regionale. ART.4 norme di rinvio 1 attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta Regionale, la Regione si riserva di disporre eventuali particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità. 2 per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative vigenti in materia di Navigazione Interna. Conclusa il 2 dicembre 1992 Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 19931 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 1997 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana, qui di seguito denominati Stati contraenti, nell'intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all'evoluzione del traffico e della tecnica, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1 Principi 1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è libera subordinatamente all'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione e nel Regolamento annesso. 2 Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali. Art. 2 Vigilanza Gli Stati contraenti esercitano l'alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque comprese nei propri confini politici, vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione. Art. 3 Protezione dell'ambiente 1 Ferma restando l'osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia di protezione dell'ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell'ambiente nell'ambito delle attività comunque connesse con la navigazione, tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa. 2 Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adottarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la Commissione mista. 3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al Regolamento, nell'interesse della protezione dell'ambiente. Il provvedimento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista. Capitolo II: Disposizioni concernenti i natanti Art. 4 Documenti e contrassegni 1 Ai fini della presente Convenzione per natanti si intendono: i battelli, i galleggianti e simili, come meglio definiti nel Regolamento, ad esclusione dei mezzi militari. 2 Le costruzioni, le attrezzature, l'equipaggio e tutto quanto concerne le ispezioni, le visite e le prove per l'accertamento dell'idoneità tecnica, le condizioni di sicurezza e il loro mantenimento nel tempo, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Regolamento e della normativa nazionale vigente nel luogo d'iscrizione del natante o, in mancanza, in quello del suo stazionamento abituale. 3 I natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 f.t., per navigare su ambedue i laghi, devono essere muniti dei documenti e dei contrassegni previsti dalla normativa vigente nello Stato di appartenenza. Nel caso in cui detti documenti o contrassegni non siano previsti per i natanti di cui sopra dalla normativa nazionale, gli stessi, quando navigano nelle acque svizzere del lago Maggiore o del lago di Lugano, devono munirsi degli appositi contrassegni stabiliti nel Regolamento con relativo documento di rilascio. Fanno eccezione i natanti menzionati nel Regolamento. 4 I documenti ed i contrassegni rilasciati da ciascuno degli Stati contraenti sono validi senza restrizio- ni su ambedue i laghi. 5 Per i natanti che non stazionano abitualmente né in Svizzera né in Italia, lo Stato competente in materia è quello del luogo in cui il natante è messo in acqua. 6 In caso di cambiamento del luogo di stazionamento abituale del natante dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell'altro Stato, sono necessari nuovi documenti e contrassegni da rilasciare dalle competenti autorità del rispettivo Stato secondo la legislazione nazionale. Art. 5 Assicurazione 1 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3° comma secondo dell'articolo precedente è subordinato alla stipulazione di un'assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni che possono derivare dall'impiego del natante e dall'eventuale rimorchio di attrezzature sportive. 2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello Stato di appartenenza. 3 Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d'attività secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato. Capitolo III: Disposizioni concernenti i conduttori Art. 6 1 In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell'equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato contraente sul cui territorio essi hanno la propria residenza. In mancanza di tale residenza, la competenza spetta allo Stato contraente sui cui territorio il natante è immatricolato o staziona abitualmente. 2 Per poter navigare in acque diverse da quelle del Paese di appartenenza il permesso di condurre un natante è comunque necessario se: a. la potenza di propulsione è superiore a 8 kW; b. la superficie velica supera i 15 m2. 3 Il conduttore di un natante motorizzato deve aver compiuto il 14° anno di età per i motori fino a 6 kW di potenza e i 18 anni per potenze superiori, salvo che non sia prescritta un'età minima maggiore di questa nei casi previsti dal Regolamento. 4 I permessi di condurre sono validi senza restrizioni su entrambi i laghi, salvo che si tratti di permessi rilasciati al personale di natanti adibiti al trasporto professionale e pubblico di persone; in questo caso gli stessi sono validi soltanto sul lago per il quale sono stati rilasciati. 5 Il rilascio, l'aggiornamento o il ritiro del permesso sono disciplinati nel Regolamento. 6 L'aggiornamento, la modifica o il ritiro del permesso sono di competenza dello Stato contraente che ha rilasciato il documento. 7 Qualora il conduttore cambi la residenza trasferendosi sul territorio dell'altro Stato, egli deve provvedere, entro un anno dal trasferimento, a sostituire il permesso di condurre senza che sia necessaria l'effettuazione di un esame. Capitolo IV: Disposizioni concernenti la circolazione Art. 7 1 La circolazione dei natanti è sottoposta alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento. Gli Stati contraenti possono stabilire regole particolari per la navigazione dei natanti destinati a un servizio dello Stato. 2 Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui laghi Maggiore e di Lugano e che interessano le acque territoriali dei due Stati contraenti possono aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le autorità competenti di ambedue gli Stati, sentite le imprese di navigazione concessionarie. 3 L'uso degli impianti di approdo e di quelli di stazionamento sottostanno alla legislazione dello Stato contraente in cui essi si trovano. 4 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti possono temporaneamente limitare o vietare la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I divieti e le limitazioni vengono portati a conoscenza degli interessati mediante avvisi o adeguata segnaletica. 5 Le limitazioni permanenti alla navigazione o all'ammissione di determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono essere decise soltanto di comune accordo tra i Governi degli Stati contraenti. 6 La segnaletica diurna e notturna è disciplinata da ciascuno Stato contraente in conformità alle norme del Regolamento.7 I Governi degli Stati contraenti devono comunicarsi reciprocamente per conoscenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le eventuali modifiche emanati in materia di polizia dei porti e delle rade situate sul rispettivo territorio. Capitolo V: Disposizioni particolari per la navigazione del servizio regolare di linea Art. 8 Servizio regolare di linea È considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle imprese di navigazione alle quali gli Stati contraenti hanno rilasciato una concessione. Le disposizioni contenute negli atti di concessione non possono essere in contrasto né con la presente Convenzione, né col Regolamento. Art. 9 Diritto di trasporto 1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue: 2 Lago Maggiore L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 3 Lago di Lugano L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 4 Si considerano servizi pubblici di linea anche quelli effettuati dall'impresa concessionaria con propri natanti fuori dall'orario e dalle rotte abituali. Art. 10 Concessione Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposizioni a cui è sottoposto il servizio regolare di linea. L'atto è rilasciato sentite le competenti autorità dell'altro Stato contraente. Art. 11 Personale navigante delle imprese concessionarie I conduttori ed i componenti l'equipaggio dei natanti dell'impresa di navigazione concessionaria dei servizi pubblici di linea per il lago di Lugano sono sottoposti, in materia di abilitazione, alla legislazione svizzera. Questo in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 6 punti 1 e 7. Per l'impresa concessionaria dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore è invece riconosciuta la validità reciproca delle abilitazioni. Art. 12 Orari Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati dalle rispettive autorità. Gli orari, approvati dall'au- convenzione Italia Svizzera Convenzione fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano 101 legislazione Lago Maggiore convenzione Italia Svizzera legislazione 102 torità nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validità degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti. Art. 13 Trasporto agenti di sorveglianza Le imprese che esercitano un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza nell'esercizio delle loro funzioni. Capitolo VI: Disposizioni particolari concernenti la navigazione sottoposta ad autorizzazione ed il servizio di noleggio di banchina Art. 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina 1 I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di banchina, sono disciplinati dalle autorità competenti nelle proprie acque territoriali secondo la legislazione nazionale. 2 I natanti che effettuano i servizi di cui al punto precedente possono, di regola, svolgere il servizio stesso esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale autorizzazione può essere rilasciata purché il trasporto risponda ad un'esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza. 3 Un'annotazione supplementare da riportare sull'autorizzazione è necessaria per effettuare corse nelle acque territoriali dell'altro Stato. Tale annotazione viene apposta dall'autorità competente, previo assenso dell'autorità dell'altro Stato. Art. 15 Controlli e trasporto agenti di sorveglianza I funzionari dell'autorità di sorveglianza debbono essere informati su tutte le questioni riguardanti il servizio; essi hanno il libero accesso ai natanti ed il diritto al trasporto gratuito. Capitolo VII: Disposizioni relative ai controlli doganali Art. 16 1 Gli Stati contraenti provvedono affinché i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonché l'esercizio dell'attività di pesca. 2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia. Capitolo VIII: Disposizioni per la circolazione dei natanti al servizio dello Stato Art. 17 1 I natanti che espletano servizi di dogana e di polizia non debbono, di norma, oltrepassare la frontiera politica dei rispettivi Stati, salvo nei casi di deroga previsti sia da specifici accordi bilaterali sia dalle ipotesi di cui al successivo punto 2. 2 Sul lago di Lugano i natanti italiani di dogana e di polizia possono, per esigenze di servizio, oltrepassare la propria frontiera politica per trasferirsi dal bacino di Porto Ceresio a quello di Porlezza e viceversa. Sempre per esigenze di servizio i natanti della dogana e di polizia hanno la facoltà di trasferirsi sia dal bacino di Porto Ceresio sia da quello di Porlezza nelle acque italiane prospicenti il comune di Campione d'Italia e viceversa. Tali trasferimenti possono aver luogo soltanto di giorno e senza soste nelle acque svizzere, previa comunicazione alla Direzione delle dogane svizzere a Lugano da dare al più tardi un giorno prima della loro effettuazione. Alle medesime condizioni può aver luogo sul lago di Lugano il passaggio degli agenti italiani di dogana e di polizia su natanti privati. 3 I natanti di cui al punto precedente non possono approdare in territorio svizzero, salvo casi di forza maggiore; gli agenti italiani di dogana e di polizia non possono comunque effettuare atti di potestà nelle acque territoriali svizzere. Capitolo IX: Commissione consultiva mista Art. 18 1 Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è costituita una commissione consultiva mista. 2 Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 3 I compiti della commissione consistono principalmente nel: a. vigilare affinché vengano applicati la presente Convenzione e il Regolamento; b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche e integrazioni del Regolamento; c. facilitare i rapporti fra le autorità degli Stati contraenti incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni previste nella presente Convenzione e nel Regolamento; d. risolvere le eventuali difficoltà risultanti dall'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento, formulando proposte ai Governi degli Stati contraenti; e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione. Capitolo X: Esecuzione della Convenzione e del Regolamento Art. 19 1 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento sul proprio territorio. 2 Le autorità competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali diretti sulle questioni che riguardano l'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le misure amministrative previste dal proprio ordinamento. Capitolo XI: Clausola d'arbitrato Art. 20 Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possono essere composte dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte, se gli Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di uno di essi, ad un tribunale arbitrale. La composizione, le funzioni e le regole di procedura del tribunale arbitrale sono stabilite in un allegato alla presente Convenzione. Capitolo XII: Disposizioni finali Art. 21 Entrata in vigore 1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell'avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti. 2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione che comunque rimarrà in vigore per un anno a decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 19232 fra la Svizzera e l'Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Adolf Ogi Per il Governo della Repubblica italiana: Giancarlo Tesini Allegato concernente l’arbitrato 1 La procedura d'arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più diligente. 3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l'altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi. 4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell'arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa. 5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati. 6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo. 7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell'arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio. l'effettiva autorità di comando sul natante. 3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili. Art. 3 Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo 1 I membri dell'equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore nell'ambito delle sue attribuzioni e contribuire all'osservanza del presente regolamento. 2 Ogni persona che si trovi a bordo è tenuta ad osservare gli ordini impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo. Art. 4 Dovere generale di vigilanza 1 Anche in assenza di prescrizioni particolari nel presente regolamento, il conduttore deve prendere tutte le misure di precauzione che sono richieste dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare: a. di mettere in pericolo o di molestare le persone; b. di causare danni ad altri natanti, alle proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive; c. di intralciare la navigazione o la pesca; d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà. 2 Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e deve adattare la rotta alle condizioni locali. Art. 5 Comportamento in circostanze particolari Per evitare un pericolo imminente, il conduttore deve prendere le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento. Art. 6 Portata dei natanti 1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui esistano marche d'immersione o di bordo libero, il natante non deve essere caricato in modo da immergersi da fermo oltre il limite inferiore delle marche stesse. 2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta. 3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore a 12 anni possono essere contati come due adulti; su quelle con portata massima di due persone possono prendere posto un adulto e due ragazzi di età inferiore a 12 anni. 4 Nel caso in cui il numero di persone o il carico ammissibili non siano stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo da non compromettere la sicurezza. 5 Le autorità competenti per l'assegnazione della portata dei battelli per passeggeri da indicare nelle licenze applicano le regole previste dalla loro rispettiva normativa nazionale. 6 Sui natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, sia in servizio regolare di linea sia da noleggio, è affissa in luogo ben visibile una targa indicante la portata massima assegnata dall'autorità competente. Art. 7 Documenti di bordo Se per un natante è prescritta una licenza o è necessario un documento analogo, questi documenti devono trovarsi a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente. Art. 8 Protezione dei segnali della via navigabile È proibito ormeggiarsi ai segnali della via navigabile, danneggiarli e renderli inadatti alla loro destinazione e funzione. Qualora un natante abbia spostato o danneggiato un segnale o un impianto di segnalazione della via navigabile, il conduttore deve avvertirne senza indugio la polizia. Lo stesso obbligo incombe ai conduttori che abbiano constatato eventuali guasti o danni ai segnali e agli impianti di segnalazione della via navigabile. Art. 9 Danni causati alle opere d'arte Qualora un natante danneggi un'opera d'arte (ponti, moli, ecc.), il conduttore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia. Art. 10 Protezione delle acque 1 È vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d'inquinamento delle acque. 2 È considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua che possa risultare di nocumento agli organismi in essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati inquinanti i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti. 3 Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d'inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da evitare o contenere il pericolo o l'inquinamento e comunque avvertirne senza indugio la polizia o l'autorità competente. 4 Il conduttore che constati la presenza in acqua di carburante in quantità apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque è tenuto ad avvertirne la polizia o l'autorità competente. Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive I rumori, il fumo, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il normale funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole. Art. 12 Salvataggio ed assistenza 1 In caso d'incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo. 2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso. 3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi. 4 Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia. 5 Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l'interessato al più presto possibile. Art. 13 Battelli incagliati o affondati Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso è tenuto ad esporre i segnali previsti agli articoli 29 e 31 e a prendere immediatamente la misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia. Art. 14 Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile Le autorità possono far rimuovere i natanti incagliati o affondati come pure altri oggetti che mettono in pericolo o intralciano la navigazione, a spese del proprietario o del detentore o di chi ha provocato l'ostacolo, sempre che le persone interessate non vi provvedano loro stesse entro un adeguato termine a loro accordato. L'autorità può rinunciare a fissare un termine quando esiste un pericolo immediato. Art. 15 Ordini particolari delle autorità 1 I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli ordini particolari dell'autorità competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficoltà alla navigazione. 2 I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque. Art. 16 Controllo Durante le operazioni di controllo i conduttori di natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti. Sezione 2.2.: Contrassegni dei natanti e marche d'immissione Art. 17 Contrassegni dei natanti convenzione Italia Svizzera Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano Visto l'articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra la Svizzera e l'Italia relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano vengono emanate le disposizioni seguenti: Capitolo 1: Disposizioni generali e definizioni Art. 1 Nel presente regolamento: a. il termine «natante» indica un battello, un'imbarcazione, un galleggiante mobile o un impianto destinato a spostarsi sull'acqua; b. il termine «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica; c. il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un battello a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti le regole di rotta, è considerato come un battello a motore; d. il termine «battello a remi» indica un natante mosso soltanto mediante i remi. Sono assimilati ai battelli a remi quelli azionati soltanto dalla forza umana, ad esempio i «pedalo»; e. il termine «battello in servizio regolare di linea» indica un natante adibito al servizio di trasporto passeggeri esercitato da un'impresa di navigazione titolare di concessione rilasciata dai due Stati contraenti; f. il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante destinato esclusivamente al trasporto merci; g. il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora o ormeggiato alla riva, o incagliato; h. il termine «battello in navigazione» indica un natante che non è in stazionamento (all'ancora, ormeggiato a riva), né incagliato; i. il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro; k. il termine «tavola a vela» indica un corpo galleggiante avente uno scafo chiuso sul quale è fissato a snodo un albero munito di vela ruotabile su 360° e sprovvisto di timone; l. il termine «impianto galleggiante» indica un natante attrezzato, quale una draga, un pontone, una gru, adibito ad effettuare lavori in acqua; m. il termine «impianto fisso galleggiante» indica qualsiasi costruzione galleggiante destinata normalmente a rimanere ferma (stabilimenti balneari, imbarcatoi, rimesse per battelli e simili); n. il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole; o. il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso fra il sorgere e il tramonto del sole; p. il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta a intervalli di almeno 40 volte al minuto; q. il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto, con la durata di accensione nettamente inferiore a quella di spegnimento; r. il termine «suono breve» indica un suono della durata di circa un secondo; il termine «suono prolungato» indica un suono della durata di circa quattro secondi; l'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo; s. il termine «serie di suoni brevissimi» indica una serie di almeno sei suoni della durata di circa 1/4 di secondo ciascuno separati da pause di circa 1/4 di secondo; t. il termine «zona rivierasca interna» indica lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; u. il termine «zona rivierasca esterna» indica lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m dalla riva. Capitolo 2: Disposizioni relative alla circolazione Sezione 2.1.: Generalità Art. 2 Conduttore 1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneità necessaria o dell'abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile. 2 È considerato conduttore la persona che detiene 103 legislazione Lago Maggiore convenzione Italia Svizzera legislazione 104 1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente, salvo i casi previsti dall'articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo. 2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili. 3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro. 4 L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali. 5 Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni: a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea; b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m; c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela; d. i natanti da competizione a remi. I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore. Art. 18 Marche o targhe di costruzione 1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti: a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo; b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, - il numero di costruzione. 2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev'essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo. Art. 19 Marche di massima immersione 1 I battelli per passeggeri e gli impianti galleggianti devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione, poste sulle fiancate a circa metà lunghezza dello scafo. I battelli per il trasporto di merci devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a circa un sesto della loro lunghezza. 2 Le marche di massima immersione devono avere una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima. Sezione 2.3.: Segnalazione dei battelli Art. 20 Generalità I natanti portano di notte i fanali e di giorno i pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 1. Art. 21 Fanali 1 I fanali prescritti saranno collocati in modo da essere ben visibili. Salvo disposizioni contrarie, essi devono essere visibili su tutto l'arco dell'orizzonte ed emettere una luce uniforme e continua. 2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno: Genere di fanaleBianco o giallo Rosso o verde a luce forte 6 km a luce media 4 km 3 km a luce ridotta 2 km 1,5 km Portata Intensità minima in km in candele 6 38 4 10 3 4,1 2 1,4 1,5 0,7 Art. 22 Pannelli, bandiere e palloni 1 I pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. I pannelli e le bandiere avranno il lato minore non inferiore a 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 60 cm per i battelli in servizio regolare di linea la cui lunghezza sia superiore a 15 m e 30 cm per gli altri natanti. 2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione. Art. 23 Segnali visivi non ammessi 1 È vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. 2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che ciò non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento. 3 È vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilità o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento. Art. 24 Fanali di rispetto 1 Quando i fanali di segnalazione prescritti nel presente regolamento non funzionano, essi devono essere sostituiti immediatamente con fanali di rispetto che abbiano caratteristiche il più possibilmente simili a quelle dei fanali prescritti. 2 Qualora i fanali di rispetto non possano essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale a luce ridotta di colore bianco visibile sull'intero orizzonte sarà sistemato in loro vece. Art. 25 Lampade e riflettori È vietato fare uso di lampade e di riflettori: a. che possano essere confusi con i fanali prescritti; b. che provochino abbagliamento e mettano in pericolo oppure ostacolino la navigazione. Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna 1 I battelli a motore devono portare: a. un fanale di via a luce forte di color bianco, visibile solo sopra un arco di orizzonte di 225°, fissato in modo da proiettare la sua luce per 112° 30' da ciascun lato del battello (cioè dalla prora fino a 22° 30' a poppavia del traverso di ciascun lato) e sistemato sul piano longitudinale, nella metà avanti del battello ad un'altezza di almeno 3 m sulla linea di galleggiamento di massima immersione; b. due fanali laterali di via a luce media, di cui quello a destra di colore verde e quello a sinistra di colore rosso. Ciascuno di essi deve essere visibile solo su di un arco di orizzonte di 112° 30', cioè dalla prora fino a 22° 30' a poppavia del traverso. Tali fanali devono essere sistemati alla stessa altezza e debbono trovarsi sulla stessa perpendicolare al piano longitudinale del battello. Inoltre devono essere sistemati a non meno di 1 m al disotto del fanale di via bianco di cui alla precedente lettera a. I fanali verde e rosso debbono essere schermati, quando è necessario, verso l'interno del battello in modo tale che la luce verde non possa essere scorta da sinistra e la luce rossa non possa essere scorta da destra; c. un fanale di poppa a luce ridotta di colore bianco, visibile solo su un arco di orizzonte di 135°, sistemato sul piano longitudinale in modo che proietti la sua luce per 67° 30' a destra e per 67° 30' a sinistra. Qualora ciò non sia possibile in relazione alle particolari sistemazioni del ponte, potrà essere collocato fuori dello stesso piano. 2 Sulle imbarcazioni a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 15 m sono pure autorizzati: a. fanali a luce media al posto di fanali a luce forte; b. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'imbarcazione, invece del fanale di prua e di quello di poppa; c. la distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse del natante deve essere almeno di 0,5 m; d. inoltre, se la potenza di propulsione è inferiore a 6 kW le imbarcazioni possono portare un unico fanale a luce ridotta di colore bianco visibile su tutto l'arco d'orizzonte. Art. 27 Segnali dei battelli senza propulsione meccanica durante la navigazione notturna 1 I battelli a vela e a remi che navigano isolati e tutti i natanti rimorchiati devono mostrare un fanale a luce ridotta di colore bianco. 2 I battelli a vela, al posto del solo fanale a luce ridotta di colore bianco possono portare: - i fanali laterali ed il fanale di poppa previsti all'articolo 26 punto 1 lettere b e c. Questa segnalazione può inoltre essere completata con due fanali sovrapposti, sistemati sulla sommità dell'albero, il segnale superiore sarà rosso e quello inferiore verde; - oppure un unico fanale combinato (lanterna tricolore), sistemato sulla sommità dell'albero. Art. 28 Battelli in servizio regolare di linea I battelli in servizio regolare di linea devono portare: a. di notte, oltre ai fanali prescritti all'articolo 26 punto 1, un fanale a luce media di colore verde, disposto per quanto possibile 1 m più alto del fanale di via e visibile su tutto l'orizzonte; b. di giorno, un pallone verde. Art. 29 Battelli in stazionamento 1 I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l'arco dell'orizzonte. 2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta. Art. 30 Protezione contro il moto ondoso e il risucchio I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che intendono essere protetti dal moto ondoso e dal risucchio devono portare, previo assenso delle autorità competenti: a. di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale a luce ridotta di colore rosso e un fanale a luce ridotta di colore bianco disposto circa 1 m al disotto del primo; b. di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca. Art. 31 Segnalazione di natanti ormeggiati all'ancora 1 Nel caso in cui dei natanti siano costretti ad ancorarsi in maniera tale da costituire un pericolo per la navigazione, gli stessi devono portare: a. di notte, un fanale a luce ridotta di colore bianco disposto almeno 1 m al disopra del fanale bianco prescritto all'articolo 29; b. di giorno, due bandiere bianche sovrapposte. 2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ubicazione dell'ancora sarà inoltre segnalata, di notte con una luce bianca, di giorno con una boa gialla. Art. 32 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari 1 I battelli della polizia possono portare un fanale a luce intermittente blu quando svolgono interventi urgenti. Previa autorizzazione dell'autorità competente, i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare lo stesso fanale a luce intermittente blu durante gli interventi urgenti. 2 Se un battello della polizia, dei servizi di sorveglianza della frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà di colore blu). Art. 33 Imbarcazioni per la pesca 1 Le imbarcazioni per la pesca professionale devono portare durante la posa ed il ritiro delle reti: a. di notte un fanale a luce ridotta di colore giallo; b. di giorno un pallone giallo. 2 Le imbarcazioni che effettuano la pesca sportiva di giorno con attrezzi a traino portano un pallone bianco. Art. 34 Segnalazione di attività subacquea 1 Le immersioni che si svolgono da riva devono es- nale supplementare di direzione a luce gialla. 2 Gli scali d'attracco di battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di visibilità ridotta mediante uno o più fanali a luce rossa. Inoltre può essere collocato un fanale di direzione a luce gialla. 3 Previo accordo con l'autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, possono essere segnalati nello stesso modo. 4 I fanali menzionati ai punti 1 e 2 possono essere a luce intermittente. Art. 40 Segnali di riferimento In presenza di foschia e con visibilità ridotta si possono emettere, mediante istallazioni fisse, i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fanali a luce intermittente di colore giallo. Art. 41 Segnali d'avviso di tempesta Nel caso che vengano istituiti sistemi di avviso di tempesta, i relativi segnali dovranno essere i seguenti: - segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) da emettere, il più presto possibile, in caso di pericolo dovuto all'avvicinarsi più o meno prossimo di venti di tempesta; - segnale di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) da emettere in caso di pericolo imminente di tempesta. Sezione 2.6 Regole di rotta e di stazionamento Art. 42 Regole generali di comportamento 1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione. Egli deve eseguire ogni manovra tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni. 2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericoli di collisione. Art. 43 Regole particolari 1 I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all'interno di una fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti di motore. 2 Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da competizioni, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela e simili purché sprovvisti di motore. Art. 44 Comportamento nei confronti dei natanti della polizia e dei servizi ausiliari Tutti i natanti devono scostarsi dalla rotta di quelli recanti il fanale blu a luce intermittente previsto all'articolo 32 punto 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all'articolo 36 punto 3 e, se necessario, ridurre la loro velocità o fermarsi. Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli In caso d'incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all'articolo 44, devono scostarsi: a. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea; b. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di merci; c. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33; d. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33, dai battelli a vela; e. ogni battello a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33, dai battelli a remi. Art. 46 Situazioni di rotte opposte e di rotte incrociate Ferme restando le priorità stabilite all'articolo 45 valgono le seguenti regole: a. quando due battelli a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuno di essi deve accostare a dritta in modo da pas- sare sulla sinistra dell'altro. Però quando un battello non può stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza; b. quando due battelli a motore navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, il battello che vede l'altro sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'altro. Art. 47 Battello che ne raggiunge un altro ed esegue il sorpasso 1 Ferme restando le priorità stabilite all'articolo 45, un battello che ne raggiunge un altro deve lasciar libera la rotta al battello raggiunto. 2 Un battello deve essere considerato come un battello che ne raggiunge un altro, quando si avvicina all'altro venendo da una direzione di più di 22° 30' a poppavia del traverso di questo ultimo, che si trova cioè, relativamente al battello che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere nessuno dei fanali laterali di questo ultimo. 3 Quando un battello non può stabilire con certezza se sta raggiungendo un altro, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza. 4 Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra i due battelli potrà far considerare il battello che raggiunge l'altro come uno che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti regole ed esonerarlo dall'obbligo di lasciare libera la rotta al battello raggiunto fino a che non l'abbia oltrepassato. Art. 48 Comportamento dei battelli a vela fra di loro 1 Quando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro, in modo da rischiare l'abbordaggio, uno di essi deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altro, nel modo seguente: a. quando ciascuno di essi prende il vento da lati diversi, il battello che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altro; b. quando tutti e due i battelli hanno il vento dallo stesso lato, il battello che è sopravento deve lasciare libera la rotta al battello che è sottovento; c. se un battello con il vento sulla sinistra vede un battello sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altro ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta a quest'ultimo. 2 Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa. Art. 49 Comportamento dei natanti che devono scostarsi da altri natanti 1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo da consentire loro di proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all'articolo 28, e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca professionale. 2 Per quanto possibile: a. le imbarcazioni da diporto devono mantenere le distanze previste al punto.1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con attrezzi al traino e che portano il segnale previsto all'articolo 33 punto 2; b. i battelli per il trasporto di merci devono tenersi ad una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni per la pesca professionale che portano il segnale previsto all'articolo 33 punto 1. In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli articoli 45-47 senza restrizioni. Art. 50 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 34. Art. 51 Comportamento per evitare il moto ondoso Ogni natante deve ridurre la velocità in misura adeguata e mantenere la maggiore distanza possibile dai natanti che, per proteggersi dagli effetti del moto ondoso, portano i segnali prescritti all'articolo 30. convenzione Italia Svizzera sere segnalate da un pannello secondo la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). 2 In caso di immersioni effettuate al largo, il segnale di cui al punto 1 dovrà essere visibile su tutto l'arco dell'orizzonte; di notte e in caso di visibilità ridotta il citato segnale deve essere illuminato in modo da essere ben visibile. Sezione 2.4.: Segnalazione acustica dei natanti Art. 35 Generalità 1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di necessità, i segnali acustici previsti nel presente regolamento. 2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui significato è riportato nell'allegato 2, devono essere emessi: a. dai battelli a motore, eccettuate le imbarcazioni da diporto, mediante sorgenti sonore ad azione meccanica od elettrica; b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto. 3 Per garantire l'udibilità dei segnali acustici, le sorgenti sonore debbono essere collocate ad un'altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi in avanti per quanto possibile anche indietro. Art. 36 Uso dei segnali acustici 1 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. 2 Il segnale emesso mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su di un oggetto metallico. 3 I natanti della polizia e quelli di altri servizi autorizzati possono fare uso, durane gli interventi urgenti, di una sorgente sonora a due suoni alternati oppure di una sirena. 4 È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. Sezione 2.5 Segnalazione della via navigabile Art. 37 Generalità 1 Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile o disposti sulle rive, così come riportati nell'allegato 3. 2 L'autorità competente fissa l'ubicazione ed il tipo dei segnali da posare. Art. 38 Segnalazione di taluni specchi d'acqua 1 Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante il pannello A. 1. 2 Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per determinate categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da pannelli indicanti la natura del divieto (A. 2, A. 3 oppure A. 4). 3 Nelle zone rivierasche, gli specchi d'acqua e i corridoi riservati alla partenza e all'arrivo dello sci nautico sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e, sulla riva, mediante il pannello E. 5. Nei corridoi, le boe al largo hanno un diametro doppio di quello delle altre boe, la sommità della boa sinistra, vista dal largo, dev'essere dipinta di rosso, quella della boa destra, dipinta di verde. 4 I passaggi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di colore rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di colore verde di forma conica, oppure mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra. 5 I passaggi navigabili possono essere segnalati mediante pannelli A. 11 oppure Art. 39 Accesso ai porti e agli imbarcatoi 1 Gli accessi ai porti aperti al traffico generale sono segnalati di notte e in caso di visibilità ridotta, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un fanale a luce verde, su quello di sinistra mediante un fanale a luce rossa. È consentito di collocare un fa- 105 legislazione Lago Maggiore convenzione Italia Svizzera legislazione 106 Art. 52 Natanti impossibilitati a manovrare 1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera rossa o un fanale a luce rossa all'approssimarsi di altri natanti. Essi possono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi». 2 Gli altri natanti devono scostarsi da quelli impossibilitati a manovrare. Art. 53 Porti e pontili di approdo 1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficoltà devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati». 2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto. 3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, né ormeggiarsi a detti pontili. Art. 54 Navigazione in prossimità della riva 1 I battelli a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e delle imbarcazioni che effettuano la pesca professionale, possono percorrere la zona rivierasca interna soltanto per approdare, partire, stazionare o per attraversare passaggi stretti. Durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve e non superare la velocità di 10 km/h. 2 È vietato navigare nelle zone protette e nelle zone di vegetazione acquatica, quali i canneti, i giuncheti e le ninfee. I governi degli Stati contraenti possono prescrivere una distanza minima. Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari 1 La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è consentita solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21. 2 Nelle zone rivierasche è vietata la pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe, salvo che nei corridoi riservati per la partenza e l'arrivo ufficialmente autorizzati e negli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso. 3 Il conduttore del natante che effettua il traino dev'essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito. 4 Il natante che effettua il traino e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua. 5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici. 6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari). 7 Speciali deroghe potranno essere concesse dall'autorità competente. Art. 56 Navigazione in caso di visibilità ridotta 1 In caso di visibilità ridotta (nebbia, nevischio, ecc.) i natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono di bussola non devono intraprendere la navigazione. Se tale caso si verifica nel corso della navigazione, questi natanti devono raggiungere un porto o avvicinarsi alla riva nel più breve tempo possibile. 2 I natanti, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e fermarsi se le circostanze lo richiedono. 3 Sui battelli nei quali la distanza tra timoneria e prua è superiore a 15 m e quando le condizioni di visibilità lo richiedono deve essere posta una vedetta. Essa deve essere in grado di comunicare con il conduttore. Art. 57 Segnali acustici durante la navigazione in caso di visibilità ridotta In caso di tempo con visibilità ridotta, i battelli in servizio regolare di linea devono emettere «due suoni prolungati»; gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali devono essere ripetuti almeno una volta al minuto. Art. 58 Impiego del radar 1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore è in grado di utilizzare l'appareccho e di interpretarne le informazioni. 2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 56 punto 3 non è necessaria in caso di impiego del radar. 3 L'impiego del radar non esenta dall'osservanza di tutte le norme del presente regolamento. Art. 59 Natanti in difficoltà Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione: a. agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto; b. lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi; c. emettere una serie di suoni prolungati; d. dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo ... - - - ... (SOS) del codice morse; e. emettere una serie di rintocchi di campana; f. eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente. Art. 60 Stazionamento 1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere scelto in maniera da non ostacolare la navigazione. 2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche conto del moto ondoso provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua. 3 L'ancoraggio è vietato in prossimità delle reti e degli attrezzi della pesca professionale segnalati come tali. Sezione 2.7 Disposizioni particolari Art. 61 Navigazione sotto il ponte di Melide e allo stretto di Lavena 1 La navigazione alle arcate del ponte diga di Melide e allo stretto di Lavena è regolata da speciale segnaletica, sia diurna che notturna. 2 L'arcata centrale del ponte di Melide è riservata esclusivamente ai battelli in servizio regolare di linea. Gli altri natanti transiteranno sotto le altre. Art. 62 Precedenza nello stretto di Lavena Nello stretto di Lavena i natanti diretti a Ponte Tresa hanno la precedenza su quelli che ne provengono. In ogni caso i battelli in servizio regolare di linea hanno sempre la precedenza sugli altri natanti. Sezione 2.8 Disposizioni complementari 2.8.1 Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso Art. 63 Manifestazioni nautiche 1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente. 2 L'autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari. 3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa. Art. 64 Trasporti speciali I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell'autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie. Art. 65 Trasporti di merci e di rifiuti in genere che possono provocare l'inquinamento delle acque Sono vietati i trasporti che possono provocare inquinamento delle acque nel senso precisato al punto 2 dell'articolo 10, a meno che non siano rispettate le prescrizioni a questo proposito emanate dalla commissione mista. 2.8.2 Regole per la pesca e per le attività subacquee Art. 66 Pesca professionale 1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati: - di giorno mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l'altra metà è bianca; - di notte mediante fanali a luce bianca. 2 In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d'approdo, la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione. Art. 67 Immersioni Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate: a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare di linea; b. nelle strettoie; c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente; e. sotto le arcate del ponte-diga di Melide e nello stretto di Lavena come pure nelle loro immediate vicinanze. 2.8.3 Battelli per passeggeri Art. 68 Imbarco e sbarco dei passeggeri 1 I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, soltanto ai pontili all'uopo autorizzati dalle competenti autorità. 2 Il conduttore di un battello per passeggeri può permettere l'imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul pontile possa svolgersi senza pericolo. 3 I passeggeri possono utilizzare, per l'imbarco e lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale scopo. Art. 69 Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta 1 In caso di visibilità ridotta l'incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d'approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d'orario gli scali d'incrocio. 2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni: a. quando il battello arriva in un punto dove, secondo l'orario, deve aver luogo un incrocio, userà la massima precauzione, diminuendo la velocità e arrestando anche, all'occorrenza, il motore per ascoltare; allorché avrà riconosciuto la posizione dell'altro battello, e avrà la certezza che esso passa a sufficiente distanza, darà il segnale regolamentare di incrocio e riprenderà la velocità normale; b. nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di collisione sia passato. Art. 70 Sicurezza ed ordine a bordo ed ai pontili 1 È vietato sostare sui pontili. Le persone in attesa d'imbarco non possono accedere al pontile d'approdo prima che il battello abbia terminato le operazioni d'attracco e non devono creare ostacoli alle operazioni d'imbarco e di sbarco. Ferma restando la competenza del conduttore di impartire ordini conformemente all'articolo 3, i viaggiatori sono tenuti anche ad attenersi alle istruzioni del personale addetto ai pontili. 2 Devono essere escluse dal trasporto quelle persone dalle quali ci si può attendere pericolo per il servizio di navigazione oppure un comportamento molesto nei riguardi dei rimanenti passeggeri. 3 Le merci devono essere caricate in modo da non costituire pericolo e non creare disagio ai passeggeri. Capitolo 3: Disposizioni di ammissione Sezione 3.1 Conduttori Art. 71 Indicazioni che devono figurare nel permesso di condurre Il permesso di condurre deve contenere almeno le mili (p. es., casette o abitazioni galleggianti, ristoranti, ecc.), ove ammessi dalle vigenti normative nazionali, devono essere permanentemente collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento. 8 Il rumore di un natante, misurato secondo le norme di cui all'allegato 5, non deve superare 72 dB (A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo. Capitolo 5: Impianti per la navigazione Art. 75 Generalità 1 Gli impianti destinati alla navigazione devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti tenendo conto della sicurezza della navigazione e delle norme del presente regolamento. 2 Le boe di ormeggio devono avere caratteristiche tali da non essere confuse con quelle che segnalano la via navigabile. Art. 76 Distanze I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano essi destinati, come pure le altre istallazioni fisse in acqua o galleggianti, devono trovarsi a distanza adeguata, comunque non inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio regolare di linea. Capitolo 6: Disposizioni speciali Art. 77 Deroghe 1 I battelli delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 37 e 38 (segnalazione della via navigabile), 54 (navigazione in prossimità della riva) e 60 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall'espletamento dei loro compiti. 2 Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia e dell'amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non ne risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione. Art. 78 Disposizioni transitorie 1 La segnalazione della via navigabile sinora in vigore, se non corrisponde a quella riprodotta nell'allegato 3, deve essere sostituita entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, i segnali esistenti conservano il loro significato; questi saranno sostituiti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero assumere un altro significato. 2 Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, tutti i natanti dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute all'articolo 74. Art. 79 Disposizioni finali Il presente regolamento abroga il Regolamento internazionale del 22 ottobre 1923. (n.d.a.) La segnaletica (allegati 1-2-3) è simile a quella allegata alla legislazione della Lombardia. Per specifiche esatte potete visionare il sito web www.admin.ch/ch/i/rs/0_747_225_1/ani1.html. Lo stesso vale per i modelli. Allegato 4 (art. 72) Documenti internazionali Certificati e carte internazionali di capacità rilasciate da Paesi terzi (esclusi l’Italia e la Svizzera in quanto Parti contraenti) a. I rispettivi certificati (modello 1) sono rilasciati da un’autorità oppure dalle organizzazioni che quest’ultima ha abilitato a tale effetto. In taluni Stati, l’autorità non si occupa della navigazione da diporto. In questo caso, una carta internazionale di capacità (modello 2) viene rilasciata al posto del certificato di capacità, da parte di organizzazioni qualificate. b. I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati. Se né il francese né l’inglese sono lingue ufficiali, una di queste lingue deve essere utilizzata in ogni caso, oltre alla lingua ufficiale, almeno nel titolo. I documenti indicano, nell’angolo superiore destro della prima pagina, la lettera o il gruppo di lettere di distinzione del Paese d’emissione. c. Per essere valevoli, i documenti devono essere compilati in modo completo. Non sono ammesse caselle interamente o parzialmente vuote. Allegato 5 (art. 74 cpv. 8) Misurazione del rumore causato dai battelli a motore 1. Condizioni di funzionamento del battello Il rumore è misurato al passaggio del battello a vuoto e con l'organo di propulsione funzionante alla sua potenza massima. Se, tuttavia, il rumore più intenso si produce a un regime inferiore, le misurazioni saranno eseguite a questo regime. Durante i percorsi in cui si effettuano le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente. L'organo di propulsione sarà portato nelle sue condizioni normali di funzionamento prima dell’inizio delle misurazioni. 2. Apparecchi e unità di misura Per le misurazioni del rumore eseguite dalla commissione per l'esame di tipo ed in occasione delle ispezioni per l'ammissione, saranno impiegati solo i fonometri di precisione o sistemi di misurazioni equivalenti che soddisfano alla raccomandazione n. 651 classe 1 della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Le misurazioni saranno eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A ed i tempi di «risposta rapida». Prima di ogni serie di misurazioni, gli apparecchi saranno verificati servendosi di una sorgente sonora campione. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni anno dall'autorità competente. 3. Luogo delle misurazioni Le misurazioni del rumore saranno effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d'acqua. Fino ad una distanza di 25 m non ci dev'essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino ad una distanza di 50 m dal microfono non ci dev'essere alcun ostacolo importante che presenti una superficie riflettente di grande dimensione, quale un edificio, una parete rocciosa o altro. 4. Rumori perturbatori e influenza del vento Sul luogo delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell'ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore da misurare dal battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec. Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono. 5. Percorsi di prova, posizione del microfono Il percorso di prova deve essere segnalato mediante boe. Il punto di partenza deve trovarsi ad una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell'organo di propulsione nel momento in cui il battello passa davanti al microfono. Il microfono verrà piazzato da 2 a 6 m al di sopra della superficie dell'acqua e sarà orientato perpendicolarmente al percorso di prova. La sua altezza in rapporto alla superficie riflettente solida sulla quale è piazzato deve essere da 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno del battello ed il microfono sarà di 25 m. 6. Numero delle misurazioni a livello sonoro determinante Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido. Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile sarà eseguita un'altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti. Per tener conto dell'imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A). convenzione Italia Svizzera indicazioni seguenti: a. cognome e nome, fotocopia, domicilio, data di nascita e firma del titolare del permesso di condurre; b. categoria; c. condizioni e decisioni dell'autorità; d. autorità che ha rilasciato il permesso, luogo e data dell'emissione. 3.1.1 Documenti internazionali e stranieri Art. 72 Riconoscimento dei documenti 1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre: a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato o di una carta internazionale di idoneità in cui si attesta che egli è in possesso del corrispondente permesso nazionale di condurre; b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese. 2 Il certificato e la carta internazionale di idoneità devono essere compilati conformemente al modello annesso alla risoluzione n. 14 del Gruppo di lavoro per la navigazione interna della Commissione economica europea (CEE), come riprodotto nell'allegato 4. Sezione 3.2 Natanti Art. 73 Indicazioni che devono figurare sulle licenze di navigazione o sui documenti-contrassegni 1 La licenza di navigazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. tipo di natante e nome del costruttore; b. contrassegni o nome del natante; c. luogo di iscrizione del natante o luogo di stazionamento abituale dello stesso; d. lunghezza e larghezza, misurata fuori tutto; e. persone imbarcabili o portata; f. tipo, marca e potenza del motore; g. superficie velica; h. equipaggio minimo (soltanto per battelli per passeggeri e per quelli adibiti al trasporto di merci come pure per gli impianti galleggianti); i. condizioni e obblighi disposti dall'autorità; k. nome e domicilio del proprietario o del detentore; l. autorità che l'ha rilasciata, luogo e data dell'emissione. 2 Il documento-contrassegno deve contenere almeno le indicazioni di cui al punto 1 lettere a, b, f, g, k e l. Capitolo 4: Misure particolari anti inquinamento Art. 74 Disposizioni sulla costruzione 1 I natanti devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento delle acque, nel senso precisato nel punto 2 del precedente articolo 10. 2 Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare e di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per raccogliere le materie fecali, le acque usate ed i rifiuti o disporre di adeguati sistemi di trattamento delle acque, tenuto conto delle disposizioni vigenti nei due Stati. 3 Per il recupero dell'olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato (ghiotta). Quest'ultimo non è necessario se sulle parti anteriore o posteriore del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo di olio o di carburante in altre parti del natante. 4 Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai punti 2 e 3 devono essere concepiti in modo da consentire l'eliminazione a terra del contenuto. 5 I natanti debbono essere muniti di serbatoi di contenimento dei liquidi che possono provocare inquinamento delle acque isolati ed indipendenti dal fasciame esterno. Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C, purché ubicati in posizione tale da garantire la massima sicurezza in caso di collisione. 6 Il carburante impiegato non deve contenere più del 2 per cento di olio in volume (miscela 1:50). Nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter dell'albero motore deve potersi disperdere in acqua. L'olio dev'essere biodegradabile. 7 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione e si- 107 legislazione Lago Maggiore