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Il Portolano del Lago Maggiore

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Il Portolano del Lago Maggiore
regione Lombardia
Lago Maggiore
legislazione
86
Regione Lombardia_ Infrastrutture e mobilità
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interne
REGOLAMENTO REGIONALE 26 SETTEMBRE
2002 - N- 9
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione.
1 Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della
normativa vigente.
Art. 2 Definizioni.
1 Nel presente regolamento:
a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave,
motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante,
unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di
trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;
b) il termine «unità nautica motorizzata» o «unità
nautica a motore» indica una unità nautica a propulsione meccanica;
c) il termine «convoglio» indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di
fianco;
d) il termine «convoglio rimorchiato» indica una
composizione formata da unità nautiche sprovviste
di propulsione, rimorchiata da almeno una unità
nautica a motore;
e) il termine «convoglio spinto» indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido,
spinta da almeno una unità nautica a motore;
f) il termine «rimorchio di fianco» indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che assicura
la propulsione;
g) il termine «impianto galleggiante» indica un
mezzo galleggiante quali una draga, un pontone,
una gru, fornito d'istallazioni per i lavori
in acqua;
h) il termine «installazione galleggiante» indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente
non sono destinate a spostarsi.;
i) il termine «unità nautica a vela» indica una unità
nautica concepita per la navigazione a vela. Una
unità nautica a vela che naviga a motore con o
senza vela issata è considerata come una unità
nautica a motore;
j) il termine «unità nautica in servizio regolare» indica una unità nautica che assicura un servizio di
trasporto pubblico;
k) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante
i remi oppure con un sistema di trasmissione simile
alla forza umana;
l) il termine «unità da diporto» indica una nave,
un'imbarcazione o un natante utilizzato per scopi
sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
(Legge 11 febbraio 1971, n.50 « Norme sulla navigazione da diporto » e successive integrazioni e
modificazioni);
m) il termine «unità nautica minore» indica una
unità nautica avente lunghezza non superiore a
metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
n) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unità
nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la
sua larghezza massima;
o) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata;
p) il termine «unità nautica in navigazione» o «unità nautica in rotta» indica una unità nautica che
non è direttamente né indirettamente all'ancora,
né ormeggiata a riva, né arenata;
q) il termine «notte» indica il periodo di tempo
compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;
r) il termine «giorno» indica il periodo di tempo
compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
s) il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da
quattro a dieci volte al minuto;
t) il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
u) il termine «luce cadenzata» indica una sorgente
luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
v) il termine «a monte» significa la direzione verso
la sorgente;
w) il termine «a valle» la direzione verso la foce;
x) i termini «lato destro» e «lato sinistro» del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che
guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non
è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.
TITOLO II Disposizioni relative alla circolazione
Art. 3 Comandante dell'unità nautica, responsabile dell'installazione galleggiante.
1 Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o
spinto può navigare senza che a bordo vi sia un
comandante.
2 Il comandante è responsabile dell'osservanza del
presente regolamento, delle norme contenute nel
Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno
1949, n. 631 “ Approvazione del regolamento per
la navigazione interna” e loro successive integrazioni e modificazioni.
3 Tutte le installazioni galleggianti devono essere
poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento.
Art. 4 Doveri dell'equipaggio e delle altre persone
a bordo.
1 I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento.
2 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli
ordini che le vengono impartiti dal comandante
nell'interesse della sicurezza della navigazione e
dell'ordine a bordo.
Art. 5 Doveri di precauzione.
1 Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta
alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in
special modo per evitare:
a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle
istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c) di intralciare la navigazione o la pesca;
d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2 Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.
Art. 6 Comportamento in circostanze di pericolo.
1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.
Art. 7 Carico e numero di persone.
1 Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo
libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il
limite inferiore delle marche stesse.
2 Il carico deve essere disposto in modo da non
mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica
né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3 Se il numero di persone o il carico ammissibili
non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere
caricata in modo che la sicurezza della stessa non
sia compromessa.
4 Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei
documenti di bordo.
Art. 8 Utilizzazione della via navigabile.
1 La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio
devono essere compatibili con le
caratteristiche tecniche della via navigabile e delle
sue opere idrauliche.
2 Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente
avvisare del fatto le autorità competenti.
Art. 9 Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli.
1 È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche
e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2 Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso
per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono
immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
3 Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve
immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.
Art. 10 Protezione dei segnali della via navigabile.
1 È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.
Art. 11 Protezione delle acque
1 È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il
comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli
stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.
3 Il comandante dell'unità nautica che constata la
presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d'altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire
le autorità competenti.
Art. 12 Protezione contro le immissioni nocive.
1 I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un
perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.
Art. 13 Incidenti ed assistenza.
1 In caso d'incidente, il comandante prende tutte
le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona
coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua
partecipazione all'incidente. È considerata come
coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.
3 Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza
della sua unità nautica. In caso di bisogno egli
chiede l'aiuto di terzi.
Art. 14 Unità nautiche incagliate o affondate.
1 Se una unità nautica è incagliata o affondata e se
ne risulti un pericolo per la sicurezza della naviga-
a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e
fanali laterali, questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica;
b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali
laterali, questi ultimi e il fanale di poppa possono
anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.
2) Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:
a) un cono nero con la punta verso il basso, posto
ad un'altezza che lo renda visibile il più possibile.
Art. 28 Unità nautiche in stazionamento.
1) Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad
eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o
in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce
bianca, visibile da ogni lato.
2) Quando la sicurezza della navigazione lo esige,
gli impianti galleggianti devono essere illuminati in
modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
Art. 29 Unità nautiche in servizio regolare.
1) Le unità nautiche di servizio regolare devono
portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da
ogni lato, disposto per quanto possibile un metro
più alto del fanale d'albero;
b) di giorno, un pallone verde.
2) Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali
supplementari:
a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde
visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile
un metro più alto del fanale a luce verde di cui al
punto a) del primo comma;
b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al
punto b) del primo comma.
Art. 30 Protezione contro il moto ondoso.
1) Le unità nautiche destinate a compiti speciali
(misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto
ondoso possono portare, previa autorizzazione
delle Autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile
da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca,
visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di
sotto del primo;
b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quell'inferiore. Tale bandiera
può essere sostituita da due bandiere sovrapposte,
quella superiore rossa e quell'inferiore bianca.
Art. 31 Ancoraggi pericolosi.
1) Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono
portare:
a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili
da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro ad
un intervallo di almeno 1 m;
b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.
2) Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata, di notte mediante
un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.
Art. 32 Convogli.
1) Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in
testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità
nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad
un'altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono
portare, durante la rotta:
a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un
metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e
sull'asse dell'unità nautica, il fanale inferiore posto
almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e
sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero
e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo
che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da
regione Lombardia
biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e
un diametro di base di almeno 50 cm.
2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi
equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
Art. 22 Segnali a vista non ammessi.
1 È vietato portare segnali a vista diversi da quelli
che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Art. 23 Fanali di soccorso.
1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere
chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire
la segnalazione conformemente alle prescrizioni.
2 Se i fanali di rispetto non possono essere messi in
servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige,
può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte.
Art. 24 Lampade e riflettori.
1 È vietato fare uso di lampade e di riflettori che
possono essere scambiati con i fanali prescritti.
2 L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.
Art. 25 Unità nautiche motorizzate
1) Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:
a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica, se l'unità nautica supera la
lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo
fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre
volte la distanza verticale;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e
sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere
visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile.
2) Tutte le unità nautiche motorizzate che sono
precedute da un'altra unità nautica motorizzata
messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.
3) Per le unità nautiche minori:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e
collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può
anche essere collocato nella parte posteriore;
c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a
prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche
con lunghezza inferiore a 20 metri;
d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da
ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di
poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche
essere collocato nella parte posteriore.
Art. 26 Unità nautiche senza motore.
1) Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale
può anche essere collocato nella parte posteriore.
2) Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:
a) Fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che
possono pure essere collocati uno accanto all'altro
a prua o riuniti in una lanterna bicolore,
collocata nell'asse dell'unità nautica;
c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.
3) Per le unità nautiche minori a vela che navigano
soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a
luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di
accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi d'altre unità nautiche.
Art. 27 Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore.
1) Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:
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legislazione
zione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo.
In caso d'impossibilità dovranno essere avvertite
senza indugio le Autorità nautiche territorialmente
competenti.
Art. 15 Ordinanze delle autorità.
1 I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti
dalle autorità competenti per garantire la sicurezza
del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
2 I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi
speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua
o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
Art. 16 Collaborazione con le autorità di vigilanza.
1 I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
Art. 17 Autorizzazione di manifestazioni.
1 Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre
manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso delle Autorità nautiche
territorialmente competenti.
2 L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza
dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.
TITOLO III Segnalazione delle unità nautiche
CAPO I Segnalazioni a vista
Art. 18 Generalità.
1 Le unità nautiche portano, di notte o in caso di
tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio,
ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.
Art. 19 Disposizione e visibilità dei fanali.
1 I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse
dell'unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La loro distanza
dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a
prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unità nautica di testa.
2 Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a
babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti,
sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di
112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell'unità nautica, ma
deve raggiungere almeno 1 m.
3 I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una
luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.
4 I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco
d'orizzonte di 360°.
Art. 20 Fanali.
1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo
da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.
2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara
la portata sarà di almeno:
Tipo di fanale Bianco o giallo Rosso o verde
chiaro 4 km 3 km
ordinario 2 km 1,5 km
3 Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:
Portata minima in chilometri Intensità in candela
internazionale 4 9,60 3 4,10 2 1,40 1,5 0,70
Art. 21 Tavole, bandiere e palloni.
1 Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno
disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori
devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e
le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza
di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50
cm, i palloni devono avere un diametro di almeno
50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno
60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i
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tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto
sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile.
2) Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o
nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un
convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di
rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la
rotta:
a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un
metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e
sull'asse dell'unità nautica, con il fanale inferiore
posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e
sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del
fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità
nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa
essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto
sull'asse dell'unità nautica ad un'altezza tale da essere ben visibile.
3) La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto
galleggiante.
4) Le unità nautiche rimorchiate devono portare:
a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da
ogni lato;
b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a
prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i
110m.
5) Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in
coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad
un'altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono
più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno
posti solamente sulle due unità nautiche estreme.
6) Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in
testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità
nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad
un'altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono
portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato,
in alto come in basso, di due fasce nere e bianche,
le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in
prua ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i
lati.
7) Le unità nautiche rimorchiate devono portare un
pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.
8) Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o
un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più
unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su
tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un
pallone giallo. Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate
poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.
Art. 33 Convogli spinti.
1) I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:
a) Tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità
nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti
a circa 1,10 m dal fanale superiore;
b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre
unità nautiche eventualmente affiancati in modo
che sia visibile la larghezza totale del convoglio;
c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica,
almeno un metro più bassi del fanale d'albero e
non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo
che il fanale verde non possa essere visto da ba-
bordo ed il fanale rosso non possa essere visto da
tribordo;
d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo
spintore posti a circa 1,25 m uno dall'altro ad
un'altezza tale da essere ben visibile;
e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle
altre unità nautiche eventualmente affiancati;
f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità
nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al
punto d) devono essere a luce gialla.
Art. 34 Rimorchi di fianco.
1) I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:
a) Sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro
d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica, se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m
deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro
al primo in modo che la distanza orizzontale tra i
due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale
ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica
motorizzata;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e
sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero
e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo
che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da
tribordo;
c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche
affiancate.
Art. 35 Segnali supplementari delle unità nautiche
che trasportano materie pericolose.
1) Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose,
devono portare i seguenti segnali supplementari:
a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni
lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a
quella di due fanali ordinari blu;
b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad un'altezza tale da essere
ben visibile da tutti i lati.
Art. 36 Segnali supplementari d'unità nautiche la
cui capacità di manovra è limitata.
1) Una unità nautica la cui capacità di manovra è
limitata a causa dei lavori che sta effettuando ( dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad un'altezza tale da renderli visibili da
tutti i lati;
b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed
un pallone nero, posti in verticale ad una distanza
tra di loro di almeno 1 m e messi ad un'altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.
2) Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:
a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad
una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero;
la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella
dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;
b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e
due biconi neri sovrapposti di almeno un metro
posti lato libero, la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due
metri;
c) il segnale internazionale “L”, nel caso in cui sia
necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si
fermino e chiedano l'autorizzazione al passo.
Art. 37 Segnali supplementari delle unità nautiche
in servizio di pilotaggio.
1) Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve
portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i
seguenti segnali supplementari, due fanali chiari
d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il
fanale inferiore rosso.
Art. 38 Unità nautiche da pesca.
1) Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1085 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 39 Segnalazione durante le immersioni.
1) Durante le immersioni che si svolgono da riva
deve essere mostrata una bandiera con la lettera
«A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).
2) In caso d'immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull'unità nautica, dovrà essere visibile
da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la
citata bandiera deve essere illuminata in modo che
sia ben visibile.
3) Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull'unità nautica d'appoggio deve esservi una o
più persone d'accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere d'altri unità nautiche innavigazione,
facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve essere autorizzata dalle Autorità
nautiche territorialmente
competenti.
CAPO II Segnalazioni acustiche delle unità nautiche
Art. 40 Generalità.
1) I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 2 devono essere emessi:
a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore
azionate meccanicamente o elettricamente;
b) dalle unità nautiche minori anche mediante un
clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le
unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto.
2) I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni d'intensità costante. Un suono breve
deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato, una durata di circa quattro secondi.
L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un
secondo.
3) Il segnale dato mediante rintocchi di campana
deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.
Art. 41 Segnali acustici.
1) I seguenti segnali acustici devono essere emessi
solo se la sicurezza della navigazione e d'altri
utenti della via navigabile lo esige, essi significano:
a) un suono prolungato: «attenzione» oppure
«mantengo la rotta»;
b) un suono breve: «accosto a destra»;
c) due suoni brevi: «accosto a sinistra»;
d) tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»;
e) quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»;
f) serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».
Art. 42 Uso di segnali acustici.
1) È vietato emettere segnali acustici diversi da
quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
TITOLO IV Segnalazione della via navigabile
Art. 43 Generalità.
1) I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 1.
Art. 44 Segnalazione di particolari specchi d'acqua.
1) Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di
forma sferica. Questa segnalazione può
essere completata con segnale di divieto di passaggio.
2) Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma
sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.
3) Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in
cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono
segnalati mediante boe gialle di forma sferica e
mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe
dei corridoi di partenza al largo hanno un diame-
1) Quando due unità nautiche a motore seguono
rotte che s'incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale
prescrizione è esclusa su fiumi e canali.
2) Quando due unità nautiche a motore seguono
rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.
3) In circostanze speciali, in particolare durante le
manovre d'attracco, il comandante può chiedere
di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In
tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi».
L'altra unità nautica deve allora rispondere con il
medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario
per la manovra.
Art. 54 Sorpasso delle unità nautiche a motore fra
di loro che non si trovino su fiumi o canali.
1) Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana
dalla rotta di quest'ultimo.
2) Una unità nautica viene considerata come unità
nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un
altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultima.
3) In seguito ad un ulteriore cambiamento della
posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come
unità nautica incrociante, e di conseguenza non
può ritenersi dispensata dall'obbligo di spostarsi
dalla rotta dell'unità nautica sorpassata.
Art. 55 Incrocio e sorpasso su fiumi e canali.
1) Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2) In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve
tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non
è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio
destra su destra delle unità nautiche, emettendo a
tempo «due suoni brevi». L'altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
3) In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le
unità nautiche devono sempre allontanarsi da
quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di
un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
4) Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l'unità nautica in
ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia
transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il
pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare
una strettoia devono emettere un segnale sonoro
prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.
5) Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la
sua velocità chi sorpassa deve emettere:
a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi
se vuole passare a sinistra dell'unità nautica da sorpassare;
b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve
se vuole passare a destra dell'unità nautica da sorpassare.
6) L'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal
suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal
suo lato destro.
7) Quando il sorpasso non è possibile dal lato
chiesto dall'unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere.
a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal
suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal
suo lato destro.
8) Se il sorpasso è impossibile sena pericolo d'abbordaggio, l'unità nautica che sta per essere sor-
passato dovrà emettere cinque suoni brevi.
9) Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità, l'unità nautica che si accinge a sorpassare
non emette alcun segnale sonoro.
Art. 56 Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro.
1) Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra in maniera tale che un pericolo
di collisione non possa essere escluso, una delle
due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente:
a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un
lato differente, quella che riceve il vento da sinistra
deve allontanarsi dalla rotta dell'altra;
b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo
stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.
2) Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.
3) Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se
non ostacolano altre unità nautiche.
Art. 57 Comportamento delle unità nautiche che
devono allontanarsi da altre unità nautiche.
1) Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime
lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.
Art. 58 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori.
1) Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale d'immersione in atto (una bandiera con la lettera «A»
del codice internazionale).
2) Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o
canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.
Art. 59 Moto ondoso.
1) La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere
idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta
la maggior distanza possibile dalle unità nautiche
che portano i segnali di protezione contro il moto
ondoso.
1) Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare
si devono agitare con movimento semicircolare
verso il basso di giorno, una bandiera rossa e di
notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente
visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi
sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni
neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno
dall'altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno
deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico
costituito da «quattro suoni brevi».
2) Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da
quelle impossibilitati a manovrare.
Art. 61 Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali.
1 Le unità nautiche che escono da un porto hanno
la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che
non si tratti d'unità nautiche in servizio regolare o
d'unità nautiche in difficoltà.
2 Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.
3 Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che
vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.
4 Le unità nautiche che devono entrare o uscire da
porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se
si stanno dirigendo alla loro destra;
b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se
si stanno dirigendo alla loro sinistra.
5 Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i
regione Lombardia
tro doppio delle altre; la parte superiore della boa
sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.
4) I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi,
sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante
boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a
luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
Art. 45 Entrata dei porti e degli imbarcaderi.
1) Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e
canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso
di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito
un faro supplementare di direzione a luce gialla.
2) Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere
collocato un faro di direzione a luce gialla.
3) I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere
a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del
faro di direzione.
Art. 46 Segnali di riferimento.
1) Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità
si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.
Art. 47 Segnali di navigazione sul fiume Po
1) I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono
riprodotti nell'allegato 4.
TITOLO V Regole di rotta e di stazionamento
Art. 48 Regole generali di comportamento.
1 Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in modo da poterla controllare in ogni
momento e non creare pericoli alla navigazione.
Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in
maniera da non generare confusione sulle proprie
intenzioni.
2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono
creare pericolo di collisione.
3 Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro,
per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di
bevande alcoliche o per altre ragioni.
Art. 49 Navigazione alla deriva.
1 E' vietata la navigazione alla deriva, cioè senza
conducente.
Art. 50 Rotta.
1) Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale
non si possono discostare senza motivo. La rotta
deve essere tenuta libera per le unità nautiche in
servizio regolare in avvicinamento.
Art. 51 Unità nautiche tenute ad allontanarsi da
altre unità nautiche.
1) In caso d'incrocio o di sorpasso, con esclusione
dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:
a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in
servizio regolare;
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità
nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche
per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed
idoneamente segnalate;
d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in
servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di
quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci
e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.
2) I convogli rimorchiati sono considerati come
unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.
Art. 52 Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali.
1) Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e
canali godono sempre di priorità.
Art. 53 Incrocio delle unità nautiche a motore fra
di loro.
89
legislazione
Lago Maggiore
regione Lombardia
legislazione
90
seguenti segnali sonori: tre suoni prolungati.
6 Prima della fine dell'attraversata le unità nautiche
devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) un suono prolungato seguito da un suono breve
se si dirigono alla loro destra;
b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi
se si dirigono alla loro sinistra.
Art. 62 Navigazione in prossimità delle rive, con
esclusione di fiumi e canali.
1 Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, le
unità nautiche a motore non possono:
a) circolare nella zona rivierasca interna salvo che
vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi
devono scegliere la via più breve;
b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in
prossimità delle rive interne ed esterne.
2 È considerata come zona rivierasca interna, lo
specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla
riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio
d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di
piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle
costruzioni erette nell'acqua.
3 Il comma1, lettera a, non si applica:
a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;
b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al
lavoro;
4 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere,
da queste, una distanza di almeno 25 m.
5 Le Autorità nautiche territorialmente competenti
possono limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si
toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.
Art. 63 Pratica dello sci nautico o impiego d'altre
attrezzature similari.
1 La pratica dello sci nautico o l'impiego d'attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con
buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e
al più tardi fino alle ore 21.
2 La pratica dello sci nautico o l'impiego d'altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come
luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3 Il comandante dell'unità nautica che rimorchia
deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo
sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a
svolgere questo compito.
4 L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50
m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo
di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.
5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
6 È vietato rimorchiare attrezzature per il volo
(aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione delle
Autorità nautiche territorialmente competenti.
Art. 64 Pratica dello sci nautico o impiego d'altre
attrezzature analoghe su fiumi e canali.
1 La pratica dello sci nautico o l'impiego d'altre attrezzature analoghe è autorizzato esclusivamente
sui percorsi che sono segnalati.
Art. 65 Navigazione in caso di scarsa visibilità.
1 Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il
tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.
2 Le unità nautiche senza radar come pure quelle
che dispongono di un radiorivelatore devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni
necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse
devono sostare se le circostanze lo richiedono.
3 Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in
grado di vedere o sentire il comandante; qualora
ciò non sia possibile è necessario che vi sia
un'istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.
Art. 66 Segnali acustici durante la rotta in caso di
scarsa visibilità.
1 In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità
nautiche in servizio regolare emettono «un suono
prolungato seguito da quattro suoni brevi», i convogli «due suoni prolungati», le altre unità nautiche «un suono prolungato». Questi segnali sono ripetuti almeno una volta al minuto.
2 Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con
i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:
a) rintocchi di campana continui per quattro secondi, oppure,
b) un suono breve seguito da un suono prolungato
ed un altro breve.
Art. 67 Impiego del radar.
1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.
2 La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche
e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e
prua supera i 15 m, non è necessaria in caso d'impiego del radar.
Art. 68 Unità nautiche in difficoltà.
1 Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà
può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali
luminosi rossi;
c) emettere una serie di suoni prolungati;
d) dare mediante mezzi acustici od ottici il segnale
composto dal gruppo (SOS) del codice morse;
e) emettere una serie di rintocchi di campana;
f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto
verso il basso delle braccia allargate lateralmente.
Art. 69 Stazionamento
1 I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da
non ostacolare la navigazione. È vietato sostare
nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.
2 Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio
provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello
dell'acqua.
3 L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come
tali.
4 All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od
ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.
5 Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi
autorizzati e con a bordo un servizio di guardia
permanente.
6 Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:
a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza
tale da renderlo visibile da tutti i lati;
b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in
prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due
metri di quello a prua, visibili da ogni lato, per le
unità minori è consentito un solo fanale ordinario
a luce bianca.
7 Un convoglio in stazionamento al largo deve
portare:
a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da
renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche
esterne in testa e in coda al convoglio;
b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su
ogni unità nautica formante il convoglio.
8 Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono
obbligatorie quando:
a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;
b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori
dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.
Art. 70 Stazionamento vietato su fiumi e canali.
1 Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei
passi navigabili come pure in prossimità e sotto i
ponti.
Art. 71 Convogli.
1 Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono
avere una potenza sufficiente per assicurare la
buona manovrabilità del convoglio.
2 E' proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni d'ancoraggio e d'approdo prima che
il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche
e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.
Art. 72 Passaggio sotto i ponti.
1 È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e
nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte,
l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del
ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora
la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità
nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».
2 L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo
stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
3 Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai
seguenti segnali:
a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di
colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la navigazione è
autorizzata nei due sensi;
b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in
verticale insieme a due rombi di colore giallo posti
in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell'altro senso;
c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;
d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del
ponte indica la mezzeria della campata navigabile.
Art. 73 Passaggio delle conche di navigazione.
1 I comandanti devono attenersi alle istruzioni che
vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza
della navigazione.
2 In prossimità della conca di navigazione l'unità
nautica deve rallentare; se non è possibile entrare
immediatamente nella conca di navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale
con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in
posizione tale da non ostacolare in alcun modo
l'uscita d'altre unità nautiche dalla conca di navigazione.
3 Il passaggio della conca di navigazione si effettua
nell'ordine d'arrivo, in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.
4 Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i
dispositivi di protezione e le altre unità nautiche
presenti.
5 Durante il riempimento o lo svuotamento della
conca, l'unità nautica deve essere ormeggiata per
non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
6 Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.
7 Le unità nautiche che portano merci pericolose
devono effettuare singolarmente il passaggio della
conca.
8 Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare
parabordi inaffondabili.
Art. 74 Entrata ed uscita dalla conca di navigazione
1 L'accesso ad una conca di navigazione è regola-
tezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.
2 Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale
da essere visibili da tutti i lati.
3 Qualora i segnali non possano essere applicati su
una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più
appropriato.
Art. 79 Installazioni galleggianti.
1 Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
TITOLO VI Manifestazioni, trasporti speciali e di
merci
CAPO I Manifestazioni e trasporti sottoposti a
permesso
Art. 80 Manifestazioni nautiche.
1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti.
2 Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la
navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni;
Art. 81 Trasporti speciali.
1 I trasporti mediante unità nautiche o convogli
che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.
CAPO II Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci
Art. 82 Linea d'immersione.
1 Le unità nautiche destinate al trasporto di merci,
compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su
ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa di
circa un sesto della loro lunghezza.
2 Le linee d'immersione devono essere pitturate in
maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro
o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere
collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.
TITOLO VII Pesca e immersioni
Art. 83 Pesca.
1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la
pesca devono essere posizionate in modo da non
recare intralcio alla navigazione e se si estendono
nel canale navigabile o in prossimità dello stesso
sono contrassegnati:
a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero
sufficiente ad indicarne la posizione;
b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero
sufficiente ad indicarne la posizione.
2 Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri,
come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca,
di nasse e d'altri attrezzi per la pesca è consentita
solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
3 E' vietato qualsiasi tipo d'allevamento all'interno
di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi
acquei in genere.
Art. 84 Immersioni.
1 Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;
b) nelle strettoie;
c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.
TITOLO VIII Disposizioni specifiche e transitorie
Art. 85 Regolamenti particolari.
1 L'Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che
non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della
navigazione.
Art. 86 Deroghe
1 Le Autorità nautiche territorialmente competenti,
quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne
sono pregiudicati, può autorizzare:
a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici
e quello d'attrezzi per il volo in determinati settori;
b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto
gli stessi.
Art. 87 Disposizioni finali
1 Per tutto quanto non è espressamente disposto
dal presente regolamento, nonché per le sanzioni
amministrative determinate dall'inosservanza delle
norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28
giugno 1949, n.
631 “Approvazione del regolamento per la navigazione interna” e della legge 27 dicembre 1977, n.
1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.
Art. 88 Disposizioni transitorie.
1 Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi
segnali saranno tolti immediatamente, qualora in
base al presente regolamento dovessero avere un
altro significato.
Art. 89 Ambito d'applicazione.
1. Le norme sulla segnaletica, di comportamento e
sulla precedenza, si applicano ad ogni idrovia. Per
quanto concerne gli usi demaniali delle acque lacuali che consistono anche in forme speciali di navigazione, quali sport al traino o attività subacquea, rimangono in vigore le vigenti norme.
regione Lombardia
to di giorno come di notte dai seguenti segnali:
a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano “divieto d'accesso”;
b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce verde significano “ divieto
d'accesso - porte in procinto di aprirsi”;
c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde
sovrapposti significano “ accesso autorizzato”.
2 L'uscita da una conca di navigazione è regolato
di giorno come di notte dai seguenti segnali:
a) uno o due fanali a luce rossa significano “uscita
proibita”;
b) uno o due fanali a luce verde significano “uscita
autorizzata”.
3 In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di
navigazione e l'uscita dalla stessa sono proibiti
senza ordine del manovratore di conca.
Art. 75 Passaggio di ponti mobili.
1 I comandanti devono attenersi alle istruzioni che
vengono loro impartite dal manovratore del ponte
mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2 In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo
di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione.
3 Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.
4 Il manovratore del ponte autorizza il passaggio
solamente quando è completamente conclusa la
manovra d'apertura; la manovra di chiusura
del ponte deve essere iniziata dopo che l'unità
nautica è completamente passata oltre il ponte ed i
suoi meccanismi di movimentazione verticali o
orizzontali.
5 Il passaggio del ponte mobile può essere regolato
dai seguenti segnali:
a) uno o più fanali a luce rossa, significano “divieto
di passaggio”;
b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde
alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra
quello a luce verde, significano “divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia”;
c) uno più fanali a luce verde, significano “passaggio autorizzato”.
Art. 76 Attraversamento su fiumi e canali.
1 Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale
devono tenersi lontani da quelli in discesa o in
ascesa.
2 Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per
passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai
convogli una distanza di almeno 200 m quando
queste sono in discesa e di almeno 100 m quando
sono in ascesa.
Art. 77 Virata.
1 Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere
altre unità nautiche a modificare bruscamente la
loro rotta o la loro velocità.
2 Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) un suono prolungato seguito da un suono breve
se vogliono virare alla loro destra;
b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi
se vogliono virare alla loro sinistra.
Art. 78 Segnalamento d'impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche
incagliate o affondate.
1 Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:
a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1
m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca;
sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un
fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;
b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e
quell'inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell'inferiore
bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa al-
91
legislazione
Lago Maggiore
segnaletica
legislazione
92
ALLEGATO N. 1
SEGNALETICA DELLA VIA NAVIGABILE
Navigazione vietata alle unità nautiche a motore
La segnaletica lungo le vie di navigazione interna deve essere conforme alle
indicazioni del presente allegato.
I naviganti devono attenersi agli obblighi e divieti, alle restrizioni o limitazioni, alle raccomandazioni e alle indicazioni portati a loro conoscenza mediante la segnaletica posta lungo la via navigabile.
I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più
corto sia di almeno 80 cm..
Quando la parte posteriore di un pannello non indica un segnale, essa deve
essere dipinta con colore bianco.
I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. I cilindri devono avere
un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono
avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un’altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere
un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.
I segnali lungo la via navigabile possono essere luminosi; se si rende necessario utilizzare segnali con fanali accoppiati posti a distanza ravvicinata, la distanza tra essi deve essere compresa tra 0,5 e 2 volte il loro diametro.
I segnali devono essere individuabili sia di giorno che di notte.
I segnali possono essere riassunti in un unico pannello, a condizione che non
siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni singolo segnale.
Limitatamente ai segnali di indicazione, le autorità competenti possono aggiungere altri segnali a condizione che il simbolo o i simboli usati non possano essere confusi con quelli compresi nell’allegato, il loro significato sia rapidamente intuibile e siano realizzati di colore bianco su pannello quadrangolare di colore blu.
I segnali indicanti località, indicazioni di confine o di giurisdizione devono
avere colori e simboli tali da non poter essere confusi con i segnali del presente allegato.
I segnali chilometrici sono realizzati con pannelli circolari di colore bianco,
del diametro minimo di cm 20, con riportato, in colore nero, il numero che
indica.
Navigazione vietata alle unità da diporto
Divieto di sci nautico
Vietata la navigazione alle barche a vela
Vietata la navigazione alle barche a remi
Vietata la navigazione con moto d’acqua
Vietata la navigazione con tavole a vela
Divieto di mettere in acqua e di levare dall’acqua le unità
nautiche
Divieto di passare fuori dai limiti indicati
Divieto di passare, ma prepararsi a mettersi in marcia
Segnali luminosi addizionali
Autorizzazione ad entrare nella direzione della freccia
Divieto di entrare nella direzione della freccia
Segnali di obbligo
Segnali di divieto
Divieto di transito Il segnale può essere riferito a tutta la
lunghezza della via navigabile, ad una parte di essa, a diramazioni non accessibili o vietate. Il segnale può essere
indicato con il pannello, con il semaforo a luce rossa in
coppia o singolo, con una o due bandiere rosse
Divieto di qualsiasi tipo di sorpasso
Obbligo di fermarsi
Obbligo di rispettare il limite di velocità indicato ( in km/h)
Obbligo di emettere un segnale sonoro
Obbligo di effettuare la navigazione con particolare prudenza
Obbligo di seguire la direzione indicata
Divieto di sorpasso tra convogli
Obbligo di dirigersi sul lato sinistro del canale
Divieto di sorpassare e incrociare. Il segnale indica l’obbligo di accodarsi alle unità nautiche che precedono e acconsentire il passaggio a quelli che provengono in senso
contrario
Obbligo di dirigersi sul lato destro del canale
Divieto di stazionamento, ovvero di ancorarsi
via dove è posto il segnale
Obbligo di navigare tenendo il lato sinistro del canale
Divieto di dar fondo alle ancore, di trainare le ancore, i
cavi e le catene
Obbligo di navigare tenendo il lato destro del canale
Divieto di provocare moto ondoso
Obbligo di incrociare verso il lato sinistro del canale
Il divieto può essere indicato dal pannello, o da due fanali
sovrapposti a luce rossa e bianca, o da un pannello o bandiera con una fascia rossa superiore e una fascia bianca
inferiore
Divieto di ormeggio sulla riva ove è posto il segnale
Divieto di virata
Obbligo di incrociare verso il lato destro del canale
Obbligo di dare la precedenza alle unità nautiche che
transitano sulla via principale. E’ consentito immettersi
nella via principale o attraversarla senza costringere le
unità nautiche in navigazione sulla stessa a modificare la
loro rotta o la loro velocità
Larghezza massima della zona di sosta
Limitazione generica della navigazione
Deve essere indicata la natura della limitazione
Numero massimo delle unità nautiche autorizzate a sostare fianco a fianco
2.20
Tirante d’acqua limitato Sul pannello deve essere indicata
la cifra che indica la profondità dell’acqua in metri
Navigazione autorizzata alle unità nautiche a motore
7,50
Tirante d’aria limitato. Sul pannello deve essere indicata la
cifra che indica l’altezza libera in metri
Navigazione autorizzata alle unità da diporto
20
Larghezza della via navigabile limitata. Sul pannello deve
essere indicata la cifra che indica la larghezza in metri
La via navigabile si allontana dalla riva. Sul pannello deve
essere indicata la distanza dalla riva in metri
Autorizzazione a mettere o levare le unità nautiche dall’acqua
Navigazione autorizzata alle moto d’acqua
Autorizzazione a praticare lo sci nautico
Segnali di raccomandazione
Passaggio raccomandato
Un rombo giallo o fanale a luce gialla indica che il passaggio è consentito nei due sensi. Due rombi gialli o due
fanali a luce gialla, posti verticalmente o orizzontalmente,
indicano che il passaggio è proibito nel senso opposto
Navigazione autorizzata alle barche a vela
Navigazione autorizzata alle barche a remi
Autorizzazione all’uso delle tavole a vela
Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con
il colore verde. La raccomandazione può essere data con
due fanali a luce verde
Autorizzazione a virare
Posto telefonico
Posto di rifornimento di acqua potabile
Segnali di indicazione
Rifornimento di carburante
Autorizzazione a passare.
L’autorizzazione può essere segnalata con uno o due fanali, verticali o orizzontali, a luce verde
Presa di corrente
Autorizzazione ad ancorarsi sul lato ove è posto il segnale
Attraversamento di linea elettrica aerea. Può essere associato con il segnale indicante la limitazione del tirante
d’aria
Autorizzazione ad ormeggiarsi sul lato ove è posto il segnale
Autorizzazione a stazionare ( ancoraggio o ormeggio) sul
lato ove è posto il segnale
Zona di sosta per convogli spinti non recanti contrassegni
speciali supplementari
Zona di sosta per convogli spinti recanti contrassegni speciali supplementari
Il contrassegno è schematizzato all’interno della parte
bianca del segnale
Unità nautica in navigazione a rotta obbligata ( traghetto a
fune)
Unità nautica in navigazione a rotta libera (traghetto a motore)
Direzione raccomandata
Sbarramento o via navigabile senza uscita
Le vie navigabili che si incrociano sono considerate come
affluenti della via principale che si sta percorrendo
Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco non recanti contrassegni speciali supplementari
Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco recanti
contrassegni speciali supplementari. l contrassegno è
schematizzato all’interno della parte bianca del segnale
La via navigabile che si sta percorrendo è considerata come affluente di quella principale che si incrocia
Zona di sosta per tutti i convogli non recanti contrassegni
speciali supplementari
Comunicazioni radiotelefoniche sul canale indicato
Zona di sosta per tutti i convogli o unità nautiche recanti
contrassegni speciali supplementari. Il contrassegno è
schematizzato all’interno della parte bianca del segnale
Fine di un divieto o di un obbligo valido per un solo senso
di navigazione, o fine di una limitazione
segnaletica
Segnali di restrizione e limitazione
93
legislazione
Lago Maggiore
segnaletica
Segnalazioni di limite del canale lungo la via navigabile
legislazione
94
Segnali per i laghi e vie di navigazione di grande larghezza
Sistema cardinale - Segnalamento di pericoli
Lato destro del canale
Colore rosso
Boa cilindrica o boa o palo con miraglio cilindrico rosso
Fanale a luce rossa intermittente
Riflettore radar
Lato sinistro del canale
Colore verde o bianco – i pali di legno possono rimanere
del colore naturale
Boa conica o boa o palo con miraglio conico (la punta rivolta in alto)
Fanale a luce verde intermittente
Riflettore radar
Biforcazione del canale
Colore a fasce orizzontali rosse e verdi
Boa sferica o boa o palo con miraglio sferico a fasce rosse
e verdi Fanale a luce bianca lampeggiante
Riflettore radar
Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti a terra
Lato destro: palo con miraglio conico rosso (punta in basso), fanale a luce rossa intermittente.
Lato sinistro: palo con miraglio conico verde (punta in alto), fanale a luce verde intermittente.
Biforcazione: palo con miraglio costituito da un cono verde a punta in alto e un cono rosso a punta in basso, fanale
a luce bianca lampeggiante
Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua
Lato destro:
Colore a fasce orizzontali bianche e rosse
Palo a fasce bianche e rosse con miraglio cilindrico rosso
Fanale a luce rossa intermittente
Riflettore radar
Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua
Lato sinistro:
Colore a fasce orizzontali bianche e verdi
Palo a fasce bianche e verdi con miraglio conico verde a
punta in alto
Fanale a luce verde intermittente
Riflettore radar
In generale i riflettori radar vanno posti:
- a monte e a valle dei piloni dei ponti su pali o boe;
- sulle linee elettriche aeree per identificare la linea stessa.
Quadrante Nord
Colore: nero sopra il giallo
Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in
alto
Fanale a luce bianca lampeggiante continua (accesa e spenta trenta volte al
minuto)
Quadrante est
Colore: nero con una fascia orizzontale gialla
Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con le basi opposte
Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di tre lampeggi consecutivi seguiti
da periodo di oscurità ripetuti per sei volte al minuto
Quadrante Sud
Colore: giallo sopra il nero
Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in
basso
Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di sei lampeggi consecutivi e da
successiva luce continua della durata di almeno 3 secondi seguiti da periodo
di oscurità, ripetuti per tre volte al minuto
Quadrante Ovest
Colore: giallo con una fascia orizzontale nera
Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con i vertici
opposti
Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di nove lampeggi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per due volte al minuto
Segnale di pericolo isolato
Colore: nero con più fasce orizzontali rosse Palo o boa
con miraglio costituito da due sfere nere sovrapposte Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di due lampeggi
periodo di oscurità regolare e ripetuti 10 volte al minuto
Segnali a terra indicanti la posizione del canale
Sede di transito della via navigabile sul lato destro.
Fanale a luce rossa intermittente
Segnale di delimitazione delle acque sicure alla navigazione
Colore: fasce verticali rosse e bianche Boa sferica, palo o
boa con miraglio costituito da una sfera rossa Fanale a luce bianca con cadenza di lampeggi pari alla lettera A dell’alfabeto Morse
Sede di transito della via navigabile sul lato sinistro.
Fanale a luce verde intermittente
Iscrizioni addizionali
La sede di transito abbandona la sponda destra e si dirige
verso la sponda sinistra.
Il segnale è collocato sulla sponda destra.
Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di due lampeggi
seguiti da periodo di oscurità
Le indicazioni o spiegazioni complementari sono poste
sotto il segnale principale
La sede di transito abbandona la sponda sinistra e si dirige
verso la sponda destra.
Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di tre lampeggi
seguiti da periodo di oscurità
Le indicazioni relative alla distanza alla quale si applica la
prescrizione o l’indicazione sono poste sopra il segnale
principale
Le frecce indicano la direzione del settore al quale si applica il segnale principale. Possono essere poste a lato del
pannello e riportare all’interno la misura in metri entro la
quale si applica il segnale principale
Lago Maggiore
ALLEGATO N.2
SEGNALI ACUSTICI DELLE UNITÀ NAUTICHE
SIGNIFICATO
ARTICOLO
Un suono prolungato
Attenzione o mantengo la rotta
41
Un suono breve
Accosto a destra
41
Due suoni brevi
Accosto a sinistra
41
Tre suoni brevi
Faccio marcia indietro
41
Quattro suoni brevi
Sono impossibilitato a manovrare
41
Serie di suoni brevi
Pericolo di collisione
41
Due suoni brevi
Incrocio a destra
53 - 55
Due suoni brevi dell’unità nautica incrociato
Va bene, incrocia a destra
53 - 55
Un suono prolungato
Segnale di passaggio di ponti
72
Due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi del sorpassante
Chiedo di passare a sinistra
55
Un suono breve del sorpassato
Va bene, passa a sinistra
55
Due suoni brevi del sorpassato
Non va bene, passa a destra
55
Secondo caso
Due suoni prolungati seguiti da un suono breve del sorpassante
Due suoni brevi del sorpassato
Chiedo di passare a destra
Va bene, passa a destra
55
55
Un suono breve del sorpassato
Impossibilità di sorpassare
Non va bene, passa a sinistra
55
Cinque suoni brevi del sorpassato
Non puoi sorpassarmi
55
Un suono prolungato seguito da un suono breve
Viro a destra
77
Un suono prolungato seguito da sue suoni brevi
Viro a sinistra
77
Tre suoni prolungati seguiti da un suono breve
Sto dirigendomi a destra
61
Tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi
Sto dirigendomi a sinistra
61
Sto attraversando
61
Un suono prolungato seguito da un suono breve
Sto dirigendomi a destra
61
Un suono prolungato seguito da due suoni brevi
Sto dirigendomi a sinistra
61
Un suono prolungato ripetuto una volta al minuto
Tutte le unità nautiche
66
Un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi ripetuti
una volta al minuto
Unità nautiche in servizio regolare
66
Due suoni prolungati ripetuti una volta al minuto
Tutti i convogli
66
- Rintocchi di campana continui per quattro secondi ripetuti
una volta al minuto oppure
- Un suono breve seguito da un suono prolungato ed
un altro breve ripetuti una volta al minuto
Unità nautiche in stazionamento
66
Unità nautica in difficoltà
68
b) Segnali d’incrocio
c) Segnali di sorpasso
Primo caso
d) Segnali di virata
e) Segnali per l’entrata e l’uscita dai porti
e di atraversamento della via principale
Segnali di entrata e uscita dai porti e dalle vie affluenti
Segnali di attraversamento della via principale
Tre suoni prolungati
Prima della fine della attraversata
f) Segnali in caso di scarsa visibilità
g) Segnali in caso di difficoltà
- Serie di suoni prolungati oppure
- Tre suoni brevi, tre suoni prolungati e tre suoni brevi (SOS)
oppure
- Rintocchi continui di campana
95
legislazione
SEGNALE
segnaletica
a) Segnali generali
segnaletica
ALLEGATO N. 3
SEGNALI A VISTA DELLE UNITÀ NAUTICHE
legislazione
96
Gli schizzi riprodotti di seguito hanno unicamente carattere indicativo. La norma di riferimento è quella del regolamento. I simboli utilizzati hanno il seguente significato:
Luce fissa visibile su un arco di orizzonte limitato, ma non
visibile a chi guarda da un lato prestabilito.
Luce fissa visibile da ogni lato.
Luce fissa visibile su un arco di orizzonte limitato
Luce facoltativa
Bandiera o pannello
Pallone
Cilindro
Bicono anche a base contrapposte
Cono
Riflettore radar
Art. 25 comma 1
Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare: a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e
sull’asse dell’unità nautica; b) fanali chiari laterali; c) un
fanale ordinario di poppa posto
Art. 25 comma 1
Se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo
Art. 25 comma 2
Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da
un’altra unità nautica a motore messa di rinforzo devono
conservare le segnalazioni
Art. 25 comma 3
Di notte, durante la navigazione, le unita collocati uno accanto all’altro a prua
Art. 25 comma 3
Di notte, durante la navigazione, le unita nautiche minori
possono portare un fanale a luce bianca visibile da ogni
lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche
essere collocato nella parte posteriore
Art. 25 comma 3 e Art. 26 comma 1
Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori
con una lunghezza inferiore ai sette metri e le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere
collocato nella parte posteriore
Art. 26 comma 2 1
Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche a vela
che possono portare un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica
Art. 26 comma 2
Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a
vela che navigano soltanto a vela, sono autorizzati un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua
Art. 26 comma 2
Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a
vela che navigano soltanto a vela, è autorizzata una lanterna tricolore sulla punta dell’albero
Art. 26 comma 3
Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a
vela, è autorizzato, durante la notte, un fanale ordinario a
luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi di altri unità nautiche
Art. 28 comma 1
Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione
di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un
fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato
Art. 28 comma 2
Gli impianti galleggianti, di notte, devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni
Art. 29 comma 1
Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di
notte, come segnale supplementare, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero
Art. 29 comma 1
Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di
giorno, come segnale supplementare, un pallone verde
Art. 29 comma 2
Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di notte, come segnali supplementari, due fanali chiaro a luce verde visibile da ogni lato e un fanale d’albero
Art. 29 comma 2
Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di giorno, come segnali supplementari, un pallone verde e un cilindro bianco
Art. 30 comma 1
Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare di notte, un fanale ordinario a luce
rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce
bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di
sotto del primo
Art. 30 comma 1
Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, di giorno, una bandiera, rossa per
la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte,
quella superiore rossa e quella inferiore bianca
Art. 31 comma 2
L’ancora è segnalata, di notte, mediante un galleggiate con
riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile
da ogni lato
Art. 31 comma 2
L’ancora è segnalata di giorno con corpi galleggianti gialli
Art. 32 comma 1
Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste
di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a
un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono
portare, durante la rotta: a) due fanali chiari d’albero sovrapposti; b) fanali chiari laterali; c) un fanale ordinario a
luce gialla di poppa
Art. 32 comma 2
Nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa
più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità
nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o
no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la
rotta: a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un
metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua; b) fanali
chiari laterali; c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa
Art. 32 comma 4
Le unità nautiche rimorchiate devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato
Art. 32 comma 4
Le unità nautiche rimorchiate devono portare due fanali
ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa,
se la lunghezza supera i 110 m
Art. 32 comma 5
L’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio
devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile
Art. 32 comma 5
Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati i fanali
vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme
Art. 32 comma 7
Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone
giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme
Art. 32 comma 7
Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone
giallo
Art. 32 comma 8
Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche
motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su
ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo
Art. 32 comma 8
Quando il convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve
portare un pallone giallo
Art. 33 comma 1
I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare:
a) Tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica
di testa. b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre
unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia
visibile la larghezza totale del convoglio. c) fanali chiari
laterali. d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo
spintore
Art. 33 comma 1
I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare,
oltre ai segnali prescritti, un fanale ordinario a luce bianca
di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancate
Art. 33 comma 1
Nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica
motorizzata i tre fanali di poppa di cui devono essere a luce gialla
Art. 34 comma 1
I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare: a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro
d’albero; se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m
deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo. c) fanali chiari laterali; d) un fanale ordinario a luce
bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le
unità nautiche affiancati
Art. 34 comma 1
I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto
del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata
Art. 35 comma 1
Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante la notte, come segnale supplementare, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali
ordinari blu
Art. 35 comma 1
Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante il giorno un cono blu con la
punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere
ben visibile da tutti i lati
Art. 36 comma 1
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a
causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi,
di boe ecc) deve portare, di notte, come segnali supplementari, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza
tale da renderli visibili da tutti i lati
Art. 36 comma 1
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a
causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di
boe ecc) deve portare, di giorno, come segnali supplementari, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti
in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati
Art. 36 comma 2
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a
causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla
navigazione deve portare, di notte, come segnali supplementari, due fanali ordinari rossi, sovrapposti ad una distanza di almeno un metro, nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un
metro, nel lato libero
Art. 36 comma 2
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a
causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla
navigazione deve portare, di giorno, come segnali supplementari, due palloni neri, sovrapposti di almeno un metro,
nel lato dove si trova l’ostacolo e due biconi neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero
Art. 37 comma 1
Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare
durante la rotta, sia di notte che di giorno, come segnali
supplementari, due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso
Art. 39 comma 2 1
Durante le immersioni sull’unità nautica deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato
asta bianca e l’altra metà blu)
Art. 60 comma 1
Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di
notte due fanali rossi sovrapposti
Art. 60 comma 1
Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di
giorno due palloni neri sovrapposti
Art. 69 comma 6
Di notte, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e
l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a
prua, visibili da ogni lato
Art. 69 comma 6
Di giorno, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare un pallone nero posto ad un’altezza tale da
renderlo visibile da tutti i lati
Art. 69 comma 7
Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di
notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio
Art. 69 comma 7
Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di
giorno, un pallone nero ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati sulle unità nautiche esterne in testa e in
coda al convoglio
Art. 69 comma 6
Di notte, per le unità nautiche minori in stazionamento al
largo è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca
Art. 78 comma 1
Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di notte: - sul lato o sui
lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce
rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; - sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato
Art. 78 comma 1
Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate
o affondate devono portare di giorno: - sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore
è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e
bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato
Art. 79 comma 1
Le installazioni galleggianti, di notte, devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni
segnaletica
Art. 32 comma 6
Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste
di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a
un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono
portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto
come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro
Art. 32 comma 7
Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone
giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati ( anche se supera i 110 m di lunghezza)
Art. 32 comma 7
Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone
giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. (esempio di due unità nautiche affiancati)
97
legislazione
Lago Maggiore
segnaletica
Art. 83 comma 1
Le reti da pesca sono contrassegnate, di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione
Art. 83 comma 1
Le reti da pesca sono contrassegnate di giorno con corpi
galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione
ALLEGATO N. 5
Esempi di utilizzazione della segnaletica
ALLEGATO N. 4
Segnali di navigazione sul fiume Po
Indicazione di attraversamento del canale
Sede di transito del canale
legislazione
98
Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda
Segnale di rimando: abbandonare la sponda
Segnale di prosegui: proseguire lungo la sponda
Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente
Indicazione di assi di attraversamento
Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare
immediatamente
Sistemazione dei segnali lungo un canale
PIEMONTE, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. (Circolazione delle unità di navigazione)
1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di
metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita
soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono
essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina.
2. Alle unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più
breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione
non può superare il limite massimo di 45 km/h (25
nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente
dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi,
per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).
4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle
unità di navigazione di regolare la velocità del
mezzo in modo da non costituire pericolo per le
persone e per le altre unità, tenendo conto della
densità del traffico, della visibilità e dello stato del
lago.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano:
a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle
unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili
del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze
dell’Ordine, della Provincia e dell’Ente Regione;
b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;
c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
6. Alle unità da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento
della velocità massima di 45
km/h (25 nodi circa) in deroga a quanto disposto
dal comma 3.
Art. 2. (Norme di comportamento in navigazione)
1. Tutte le unità che governano hanno l’obbligo di
tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio
pubblico di linea nonché di osservare particolare
prudenza in prossimità degli scali del servizio di
trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle
scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle
aree lacuali destinate per specifiche attività (sci
nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. A tutte le unità di navigazione è consentito l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto
pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle
unità stesse.
3. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti
nonché l’approdo ai pontili delle unità in servizio
pubblico di linea e non;
b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di
pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50
le unità trainanti sciatori nautici;
d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate
alla balneazione, in quelle mantenute a canneto
ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dal Settore regionale
Navigazione interna e Merci;
e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi
ed aree appositamente concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. Non è consentita la navigazione ad unità da
competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica
(FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 13.
5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio
della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della
Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine.
Art. 3. (Servizio di trasporto pubblico di linea)
1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita
e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l’uscita
dal porto.
2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed
in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.
3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.
Art. 4. (Sci nautico e altri sport al traino)
1. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed
altri sodalizi nautici.
2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di
Carciano - hotel Lido Palace).
3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore
8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle
acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia
dalle isole;
b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone
esperte del nuoto;
c) sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un
numero massimo di occupanti pari alla portata
dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti
vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono
avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi
corridoi di lancio concessi dal Settore regionale
Navigazione interna e Merci oppure oltre metri
150 dalla costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il
mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere
inferiore a metri 12;
f) le unità adibite allo sci nautico devono essere
munite di dispositivo per l’inversione della marcia
e per la messa in folle del motore nonché devono
essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto
soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve
essere inferiore a metri 50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h
(25 nodi circa);
l) le unità adibite allo sci nautico devono essere
munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
m) il conduttore deve avere con sé patente nautica
valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato
sull’unità.
4. Chiunque intenda posizionare sulle acque piemontesi del lago Maggiore: corridoi di lancio,
trampolini di salto, campi di slalom, deve preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci.
5. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli
altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialità
“discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard” osservano le seguenti
norme:
a) all’interno di apposite aree concesse dal Settore
regionale Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso
il superamento della velocità massima di 45 km/h
(25 nodi circa). All’interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di
relativa certificazione e condotte da persone in
possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci
nautico specialità “velocità” è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;
b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per
lo svolgimento dell’attività sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere
situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate
alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di
trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono
essere opportunamente segnalate anche nelle ore
notturne;
d) per l’attività agonistica e di addestramento svolta
al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le
norme di cui al comma 3;
e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte
al registro nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con sé patente nautica
valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.
6. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, della legge
20 gennaio1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sulle
acque sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con
allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre
1992).
Art. 5. (Moto d’acqua e mezzi similari)
1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri
mezzi similari motorizzati possono avvenire alle
seguenti condizioni:
a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri
150 sia dalla costa sia dalle
isole;
b) ad una velocità massima non superiore a 30
km/h (16 nodi circa);
c) i conduttori delle unità devono essere muniti di
patente nautica quando previsto per legge;
d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di
salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;
regione Piemonte
Regione Piemonte_legislazione
99
legislazione
Lago Maggiore
regione Piemonte
legislazione
100_a
f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;
g) è vietato il deposito delle moto d’acqua e unità
similari su spiaggia o su aree demaniali;
h) è vietata la navigazione nello specchio d’acqua
compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace).
2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all’articolo 1, comma 1, purché l’unità sia condotta ad
una velocità tale da non permettere che il tubo di
scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga
dall’acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).
3. All’interno di apposite aree concesse dal Settore
regionale Navigazione interna e Merci alla FIM,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree
valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità.
4. All’interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per
lo svolgimento dell’attività sportiva.
5. Le aree di cui al comma 3, non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità
delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto
pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne.
6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni
rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l’uso agonistico.
7. E’ facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a
regolamentare, con norme più restrittive, l’uso delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari nell’ambito del proprio territorio comunale.
Art. 6. (Tavole a vela “windsurf”)
1. L’uso delle tavole a vela è consentito solo di
giorno e con buona visibilità da un’ora dopo l’alba
al tramonto.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo
da non creare situazioni di pericolo o di intralcio
alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di
loro sempre una distanza di almeno metri 10. I
conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone
o animali a bordo.
3. L’impiego delle tavole a vela è vietato:
a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto
pubblico di linea;
b) all’interno dei porti e nelle loro vicinanze;
c) entro metri 150 dalla riva nelle zone occupate
dai bagnanti;
d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività
(sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).
4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);
b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
Art. 7. (Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini)
1. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con
lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di
stare sedute.
2. L’impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è
vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto
pubblico di linea, all’interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).
Art. 8. (Balneazione)
1. E’ vietata la balneazione:
a) all’interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;
b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci
nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.);
c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.
2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre
metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di
appoggio ed indossare calottina rossa.
3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai
bagnanti.
Art. 9. (Attività subacquea)
1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale
bianca;
b) qualora venga utilizzata un’unità di appoggio questa deve inalberare l’apposita bandiera; il subacqueo è
tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di metri 50
dall’unità di appoggio;
c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità
in servizio di trasporto pubblico di linea;
d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici
e privati;
e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate
alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e
nelle zone di
protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita,
ecc.).
2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non
si applicano in caso di soccorso, nell’esercizio dei
compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del
Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non
si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione
interna e Merci.
Art. 10. (Locazione e noleggio)
1. Chi esercita la locazione senza conducente, di unità
a motore e non, è obbligato a:
a) prendere nota dell’identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;
b) accertare il possesso della patente nautica se l’unità
lo prevede;
c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;
d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti.
2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono
tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di
navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago.
Art. 11. (Norme di comportamento degli utenti)
1. E’ vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento
diurni o notturni nonché ormeggiare l’unità di navigazione ai predetti dispositivi.
2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento
deve immediatamente avvertire il Settore regionale
Navigazione interna e Merci.
3. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità
di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici sulle opere
portuali;
d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza
le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. Nei porti e presso i pontili pubblici è obbligatorio
ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in
andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo
per i quali sono stati costruiti.
5. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi
deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di
sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa
vigente per la categoria di unità impiegata in relazione
alla navigazione effettuata.
Art. 12. (Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle
strutture portuali)
1. E’ vietato:
a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla
nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili
e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
b) calare reti da pesca all’interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;
c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d’imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.
Art. 13. (Manifestazioni nautiche e sportive)
1. E’ vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del
lago o interessante lo specchio d’acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata
dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti
lo specchio d’acqua lacuale possono essere effettuate
in deroga ai disposti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e
3.
3. E’ obbligatorio rispettare le disposizioni impartite
dal Settore regionale Navigazione interna e Merci all’atto dell’autorizzazione prevista dal comma 1.
Art. 14. (Norme)
1. E’ vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui
di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in
ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante,
anche se diluita. E’ altresì vietato abbandonare relitti di
unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di
qualsiasi genere.
2. E’ obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i
motori delle unità di navigazione e gli impianti delle
stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine
di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento
devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di
altra natura.
Capo II PUBBLICITA’
Art. 15. (Informazione)
1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte
presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti,
sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli
stabilimenti balneari.
2. Tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati a tenere a bordo dell’unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 .
Capo III VIGILANZA
Art. 16. (Vigilanza)
1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai
sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti viola-
regione Piemonte
Lago Maggiore
Capo IV SANZIONI
Art. 17. (Sanzioni)
1. La non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi della l.r.
39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo
di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.
Capo V NORME DI RINVIO
Art. 18. (Norme di rinvio)
1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel
sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del
lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative
regionali vigenti all’interno di Parchi e Riserve Naturali
istituiti ai sensi di legge.
2. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente responsabile del Settore regionale Navigazione
interna e Merci, si riserva di intervenire sugli aspetti di
cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori
prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione,
al fine di tutelare la pubblica incolumità.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di
navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997,
n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra
l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione
sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati,
fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992).
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo
100_b
legislazione
zioni in materia di navigazione interna), sono compiuti:
a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in
materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a
cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai
sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
regione Piemonte
Istituzione della riserva naturale speciale
dei canneti di Dormelletto
legislazione
100_c
Legge regionale 1 giugno 1993, n.16, integrata con
legge regionale 25.5.2001, n.12
ART 1
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
Omissis
ART 2
(confini)
1 I confini della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto, incidente sul Comune di Dormelletto, sono individuati nella planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente
legge.
2 I confini della Riserva naturale speciale sono sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell’area, in modo che siano visibili da ogni
punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta “Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dei Canneti di
Dormelletto”. Le tabelle devono essere tenute in
buono stato di conservazione e leggibilità.
(Nota: i confini a lago sono delimitati da boe gialle
sferiche)
ART 3
(Finalità)
Omissis
ART 4
(norme vincolistiche)
1 … nella Riserva naturale speciale dei Canneti di
Dormelletto è fatto divieto di usare mezzi nautici a
motore: dal divieto sono esclusi i mezzi di servizio,
di vigilanza, di pubblica sicurezza e di soccorso. E’
consentito comunque l’accesso a motore, a regime
minimo nei limiti di velocità pari a 4 nodi, fatte salve le norme ulteriormente restrittive, fissate nei regolamenti di navigazione, lungo i corridoi individuati con deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’ente di gestione dell’Area protetta.
2 La violazione di cui al comma 1 comporta la
sanzione amministrativa prevista dall’art.12 comma 2 della legge Regionale 16 Maggio 1980,
nr. 47, e cioè da un minimo di L. 25.000 a un massimo di L. 250.000
ART 5
(norme finali)
1 Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge si applicano le norme di cui alla
legge regionale 16 Maggio 1980, n.47, alle leggi
regionali 22 marzo 1990, n.12, del 14 gennaio
1992, n.4 e 21 luglio 1992, n.36, relative a:
a) gestione e funzione di direzione ed amministrazione; b) personale; c) controllo; d) vincolistica e
relative sanzioni; e) vigilanza; f)strumenti di pianificazione territoriale; g) finanziamenti ed entrate
2 omissis
Disposizioni e prescrizioni per la navigazione
sulle acque piemontesi del lago Maggiore comprese nella
Riserva Naturale Speciale del Fondotoce
(Promulgato con D.C.R. n.160-20476 del 19-121995)
ART.1 Circolazione delle unità di navigazione
1 Nelle acque comprese nella Riserva Naturale
Speciale di Fondotoce, istituita con L.R. 24 Aprile
1990, n. 51 i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a
vela, a remi, a pedale,alle tavole a vela e loro mezzi similari, nonchè alle unità munite di motore
elettrico con potenza non superiore a 2,208 KW (3
HP) condotte esclusivamente per la pratica della
pesca.
2 Alle unità a motore è consentito l’attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoruscita dallo stesso, lungo una
linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una
velocità non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo.L’attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla
confluenza del fiume Toce o per raggiungere la
stessa, deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza.Tale attraversamento è vietato nelle zone riservate alla balneazione.
3 La velocità di moto d’acqua e mezzi similari,
nella fase di attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella
spinta propulsiva, emerga dall’acqua, ciò al fine di
evitare che le emissioni di scarico nonché quelle
acustiche abbiano a recare danno o fastidio agli altri utenti del lago.
4 Entro gli stessi limiti di velocità, di cui al comma
2, è consentita, altresì, la navigazione a motore
lungo il fiume Toce, purchè questa avvenga lungo
l’asse del corso d’acqua citato.
5 E’ vietata la navigazione e lo stazionamento con
qualsiasi tipo di unità, a motore e non, nelle zone
a canneto, nonché la navigazione alle unità a motore lungo il rio Stronetta ed il canale di Fondotoce.
6 E’ consentita la navigazione, senza l’ausilio del
motore o con motori elettrici, lungo il canale di
Fondotoce ed il rio Stronetta, purchè questa avvenga lungo l’asse dei corsi d’acqua citati.
7 Le Amministrazioni locali rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l’uso
delle moto d’acqua e mezzi similari nell’ambito
del proprio territorio comunale facente parte della
Riserva Naturale.
8 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si
applicano alle unità di servizio di ordine pubblico,
di vigilanza, soccorso nonché a quelle utilizzate
per ricerca, autorizzate dall’Ente di Gestione della
Riserva
ART.2 Vigilanza
1 Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della L.R. 3 agosto 1993, n.39, sono compiuti:
A dal personale regionale assegnato alle funzioni
in materia di Navigazione Interna, nei limiti del
servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive
attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seg. Del
D.P.R. 22-10-1988 n.447;
B dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
C dal personale di sorveglianza previsto nell’ordinamento e pianta organica dell’Ente di Gestione
dei Parchi e delle riserve Naturali;
D dagli Agenti di Polizia Locale, urbana e rurale,
dalle Guardie di caccia e Pesca, dal Corpo Forestale dello Stato.
ART.3 Sanzioni
1 chiunqueviola le disposizioni di cui alla presente
normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila ad
un milione, di cui alla L.R. 39/93
2 L’Autorità competente a ricevere il rapporto di
cui all’art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689
ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il
Presidente della Giunta Regionale.
ART.4 norme di rinvio
1 attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta Regionale, la Regione si riserva
di disporre eventuali particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità.
2 per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative vigenti in materia di
Navigazione Interna.
Conclusa il 2 dicembre 1992
Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre
19931
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1°
giugno 1997
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica italiana, qui di seguito denominati Stati contraenti, nell'intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e
sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all'evoluzione del traffico e della tecnica, hanno convenuto
quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Principi
1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è
libera subordinatamente all'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione e nel
Regolamento annesso.
2 Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali.
Art. 2 Vigilanza
Gli Stati contraenti esercitano l'alta sorveglianza in
materia di navigazione sulle acque comprese nei
propri confini politici, vigilando sul rispetto delle
norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione.
Art. 3 Protezione dell'ambiente
1 Ferma restando l'osservanza delle convenzioni
esistenti o future in materia di protezione dell'ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono
adottare le misure adeguate per la salvaguardia
dell'ambiente nell'ambito delle attività comunque
connesse con la navigazione, tenuto conto delle
esigenze della navigazione stessa.
2 Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adottarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la
Commissione mista.
3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al
Regolamento, nell'interesse della protezione dell'ambiente.
Il provvedimento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista.
Capitolo II: Disposizioni concernenti i natanti
Art. 4 Documenti e contrassegni
1 Ai fini della presente Convenzione per natanti si
intendono: i battelli, i galleggianti e simili, come
meglio definiti nel Regolamento, ad esclusione dei
mezzi militari.
2 Le costruzioni, le attrezzature, l'equipaggio e tutto quanto concerne le ispezioni, le visite e le prove
per l'accertamento dell'idoneità tecnica, le condizioni di sicurezza e il loro mantenimento nel tempo, dovranno essere conformi alle prescrizioni del
Regolamento e della normativa nazionale vigente
nel luogo d'iscrizione del natante o, in mancanza,
in quello del suo stazionamento abituale.
3 I natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 f.t.,
per navigare su ambedue i laghi, devono essere
muniti dei documenti e dei contrassegni previsti
dalla normativa vigente nello Stato di appartenenza.
Nel caso in cui detti documenti o contrassegni non
siano previsti per i natanti di cui sopra dalla normativa nazionale, gli stessi, quando navigano nelle
acque svizzere del lago Maggiore o del lago di Lugano, devono munirsi degli appositi contrassegni
stabiliti nel Regolamento con relativo documento
di rilascio. Fanno eccezione i natanti menzionati
nel Regolamento.
4 I documenti ed i contrassegni rilasciati da ciascuno degli Stati contraenti sono validi senza restrizio-
ni su ambedue i laghi.
5 Per i natanti che non stazionano abitualmente né
in Svizzera né in Italia, lo Stato competente in materia è quello del luogo in cui il natante è messo in
acqua.
6 In caso di cambiamento del luogo di stazionamento abituale del natante dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell'altro Stato, sono
necessari nuovi documenti e contrassegni da rilasciare dalle competenti autorità del rispettivo Stato
secondo la legislazione nazionale.
Art. 5 Assicurazione
1 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3° comma
secondo dell'articolo precedente è subordinato alla stipulazione di un'assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni che possono derivare
dall'impiego del natante e dall'eventuale rimorchio di attrezzature sportive.
2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente
dello Stato di appartenenza.
3 Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere
reciprocamente i certificati rilasciati dalle compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d'attività secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato.
Capitolo III: Disposizioni concernenti i conduttori
Art. 6
1 In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell'equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle
disposizioni della legislazione nazionale dello Stato
contraente sul cui territorio essi hanno la propria residenza. In mancanza di tale residenza, la competenza spetta allo Stato contraente sui cui territorio il
natante è immatricolato o staziona abitualmente.
2 Per poter navigare in acque diverse da quelle del
Paese di appartenenza il permesso di condurre un
natante è comunque necessario se:
a. la potenza di propulsione è superiore a 8 kW;
b. la superficie velica supera i 15 m2.
3 Il conduttore di un natante motorizzato deve
aver compiuto il 14° anno di età per i motori fino a
6 kW di potenza e i 18 anni per potenze superiori,
salvo che non sia prescritta un'età minima maggiore di questa nei casi previsti dal Regolamento.
4 I permessi di condurre sono validi senza restrizioni su entrambi i laghi, salvo che si tratti di permessi rilasciati al personale di natanti adibiti al trasporto professionale e pubblico di persone; in questo caso gli stessi sono validi soltanto sul lago per il
quale sono stati rilasciati.
5 Il rilascio, l'aggiornamento o il ritiro del permesso sono disciplinati nel Regolamento.
6 L'aggiornamento, la modifica o il ritiro del permesso sono di competenza dello Stato contraente
che ha rilasciato il documento.
7 Qualora il conduttore cambi la residenza trasferendosi sul territorio dell'altro Stato, egli deve
provvedere, entro un anno dal trasferimento, a sostituire il permesso di condurre senza che sia necessaria l'effettuazione di un esame.
Capitolo IV: Disposizioni concernenti la circolazione
Art. 7
1 La circolazione dei natanti è sottoposta alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento.
Gli Stati contraenti possono stabilire regole particolari per la navigazione dei natanti destinati a un
servizio dello Stato.
2 Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui
laghi Maggiore e di Lugano e che interessano le
acque territoriali dei due Stati contraenti possono
aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le
autorità competenti di ambedue gli Stati, sentite le
imprese di navigazione concessionarie.
3 L'uso degli impianti di approdo e di quelli di stazionamento sottostanno alla legislazione dello Stato contraente in cui essi si trovano.
4 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati
contraenti possono temporaneamente limitare o
vietare la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I
divieti e le limitazioni vengono portati a conoscenza degli interessati mediante avvisi o adeguata segnaletica.
5 Le limitazioni permanenti alla navigazione o all'ammissione di determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono essere decise
soltanto di comune accordo tra i Governi degli Stati contraenti.
6 La segnaletica diurna e notturna è disciplinata da
ciascuno Stato contraente in conformità alle norme
del Regolamento.7 I Governi degli Stati contraenti
devono comunicarsi reciprocamente per conoscenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le
eventuali modifiche emanati in materia di polizia
dei porti e delle rade situate sul rispettivo territorio.
Capitolo V:
Disposizioni particolari per la navigazione del servizio regolare di linea
Art. 8 Servizio regolare di linea
È considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle imprese di navigazione alle quali gli
Stati contraenti hanno rilasciato una concessione.
Le disposizioni contenute negli atti di concessione
non possono essere in contrasto né con la presente
Convenzione, né col Regolamento.
Art. 9 Diritto di trasporto
1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con
servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue:
2 Lago Maggiore
L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di
linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in
quello svizzero, da un'impresa italiana munita di
atto di concessione italiano alla quale la Svizzera
si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino.
3 Lago di Lugano
L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di
linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in
quello italiano, da un'impresa svizzera munita di
atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si
impegna a rilasciare la concessione per il proprio
bacino.
4 Si considerano servizi pubblici di linea anche
quelli effettuati dall'impresa concessionaria con
propri natanti fuori dall'orario e dalle rotte abituali.
Art. 10 Concessione
Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposizioni a cui è sottoposto il servizio regolare di linea. L'atto è rilasciato
sentite le competenti autorità dell'altro Stato contraente.
Art. 11 Personale navigante delle imprese concessionarie
I conduttori ed i componenti l'equipaggio dei natanti dell'impresa di navigazione concessionaria
dei servizi pubblici di linea per il lago di Lugano
sono sottoposti, in materia di abilitazione, alla legislazione svizzera. Questo in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 6 punti 1 e 7. Per
l'impresa concessionaria dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore è invece riconosciuta la validità reciproca delle abilitazioni.
Art. 12 Orari
Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati
contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati
dalle rispettive autorità. Gli orari, approvati dall'au-
convenzione Italia Svizzera
Convenzione fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina
della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
101
legislazione
Lago Maggiore
convenzione Italia Svizzera
legislazione
102
torità nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validità degli
stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in
tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti.
Art. 13 Trasporto agenti di sorveglianza
Le imprese che esercitano un servizio pubblico di
navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza nell'esercizio delle loro funzioni.
Capitolo VI:
Disposizioni particolari concernenti la navigazione sottoposta ad autorizzazione ed il servizio di
noleggio di banchina
Art. 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione
e servizi di noleggio di banchina
1 I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione
o permesso oppure di noleggio di banchina, sono
disciplinati dalle autorità competenti nelle proprie
acque territoriali secondo la legislazione nazionale.
2 I natanti che effettuano i servizi di cui al punto
precedente possono, di regola, svolgere il servizio
stesso esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale autorizzazione può essere rilasciata purché il trasporto risponda ad un'esigenza effettiva e
previo accertamento che le imprese pubbliche di
navigazione non subiscano una notevole concorrenza.
3 Un'annotazione supplementare da riportare sull'autorizzazione è necessaria per effettuare corse
nelle acque territoriali dell'altro Stato. Tale annotazione viene apposta dall'autorità competente, previo assenso dell'autorità dell'altro Stato.
Art. 15 Controlli e trasporto agenti di sorveglianza
I funzionari dell'autorità di sorveglianza debbono
essere informati su tutte le questioni riguardanti il
servizio; essi hanno il libero accesso ai natanti ed il
diritto al trasporto gratuito.
Capitolo VII: Disposizioni relative ai controlli doganali
Art. 16
1 Gli Stati contraenti provvedono affinché i servizi
di dogana e di polizia siano espletati in modo da
consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonché l'esercizio dell'attività di pesca.
2 Le disposizioni della presente Convenzione non
pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.
Capitolo VIII:
Disposizioni per la circolazione dei natanti al servizio dello Stato
Art. 17
1 I natanti che espletano servizi di dogana e di polizia non debbono, di norma, oltrepassare la frontiera politica dei rispettivi Stati, salvo nei casi di deroga previsti sia da specifici accordi bilaterali sia
dalle ipotesi di cui al successivo punto 2.
2 Sul lago di Lugano i natanti italiani di dogana e
di polizia possono, per esigenze di servizio, oltrepassare la propria frontiera politica per trasferirsi
dal bacino di Porto Ceresio a quello di Porlezza e
viceversa. Sempre per esigenze di servizio i natanti
della dogana e di polizia hanno la facoltà di trasferirsi sia dal bacino di Porto Ceresio sia da quello di
Porlezza nelle acque italiane prospicenti il comune di Campione d'Italia e viceversa. Tali trasferimenti possono aver luogo soltanto di giorno e senza soste nelle acque svizzere, previa comunicazione alla Direzione delle dogane svizzere a Lugano
da dare al più tardi un giorno prima della loro effettuazione.
Alle medesime condizioni può aver luogo sul lago
di Lugano il passaggio degli agenti italiani di dogana e di polizia su natanti privati.
3 I natanti di cui al punto precedente non possono
approdare in territorio svizzero, salvo casi di forza
maggiore; gli agenti italiani di dogana e di polizia
non possono comunque effettuare atti di potestà
nelle acque territoriali svizzere.
Capitolo IX: Commissione consultiva mista
Art. 18
1 Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è costituita una commissione consultiva mista.
2 Ogni Parte contraente nomina i membri della
propria delegazione il cui numero non deve essere
superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
3 I compiti della commissione consistono principalmente nel:
a. vigilare affinché vengano applicati la presente
Convenzione e il Regolamento;
b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche e integrazioni del Regolamento;
c. facilitare i rapporti fra le autorità degli Stati contraenti incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni
previste nella presente Convenzione e nel Regolamento;
d. risolvere le eventuali difficoltà risultanti dall'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento, formulando proposte ai Governi degli
Stati contraenti;
e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione.
Capitolo X: Esecuzione della Convenzione e del
Regolamento
Art. 19
1 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle disposizioni
della presente Convenzione e del Regolamento sul
proprio territorio.
2 Le autorità competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali diretti sulle questioni
che riguardano l'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento.
3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6
punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della
presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le
misure amministrative previste dal proprio ordinamento.
Capitolo XI: Clausola d'arbitrato
Art. 20
Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti
l'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione che non possono essere composte
dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte, se gli Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di uno di essi, ad un tribunale
arbitrale. La composizione, le funzioni e le regole
di procedura del tribunale arbitrale sono stabilite in
un allegato alla presente Convenzione.
Capitolo XII: Disposizioni finali
Art. 21 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che
segue la reciproca comunicazione formale dell'avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti.
2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione che comunque rimarrà in vigore per un anno a decorrere
da tale data.
3 La presente Convenzione abroga la Convenzione
del 22 ottobre 19232 fra la Svizzera e l'Italia per la
navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in
due esemplari in lingua italiana.
Per il Consiglio federale svizzero: Adolf Ogi
Per il Governo della Repubblica italiana: Giancarlo Tesini
Allegato concernente l’arbitrato
1 La procedura d'arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.
Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I
due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente.
Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina
del secondo arbitro non è ancora stato designato il
terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più diligente.
3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una
delle due Parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale,
l'altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte
internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di
due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso
questo termine, egli si rivolge al Presidente della
Corte internazionale di giustizia che procede a
questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti
in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell'arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano
della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa.
5 Le disposizioni precedenti si applicano anche
nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati.
6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del
diritto internazionale ed in particolare del presente
accordo.
7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda
la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi
membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale
di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del
tribunale. Esse si assumono le spese dell'arbitro
che hanno nominato e quelle per il presidente in
parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.
l'effettiva autorità di comando sul natante.
3 Non possono condurre natanti coloro che non
siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.
Art. 3 Doveri dell'equipaggio e delle altre persone
a bordo
1 I membri dell'equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore nell'ambito delle
sue attribuzioni e contribuire all'osservanza del
presente regolamento.
2 Ogni persona che si trovi a bordo è tenuta ad osservare gli ordini impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.
Art. 4 Dovere generale di vigilanza
1 Anche in assenza di prescrizioni particolari nel
presente regolamento, il conduttore deve prendere
tutte le misure di precauzione che sono richieste
dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare:
a. di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b. di causare danni ad altri natanti, alle proprietà
altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle
istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c. di intralciare la navigazione o la pesca;
d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2 Il conduttore deve accertarsi che la navigazione
sia possibile senza pericolo e deve adattare la rotta
alle condizioni locali.
Art. 5 Comportamento in circostanze particolari
Per evitare un pericolo imminente, il conduttore
deve prendere le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.
Art. 6 Portata dei natanti
1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati.
Nel caso in cui esistano marche d'immersione o di
bordo libero, il natante non deve essere caricato in
modo da immergersi da fermo oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2 Il carico deve essere disposto in modo da non
mettere in pericolo la sicurezza del natante né da
ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio
lo permette, tre ragazzi di età inferiore a 12 anni
possono essere contati come due adulti; su quelle
con portata massima di due persone possono prendere posto un adulto e due ragazzi di età inferiore
a 12 anni.
4 Nel caso in cui il numero di persone o il carico
ammissibili non siano stati fissati, il natante dovrà
essere caricato in modo da non compromettere la
sicurezza.
5 Le autorità competenti per l'assegnazione della
portata dei battelli per passeggeri da indicare nelle
licenze applicano le regole previste dalla loro rispettiva normativa nazionale.
6 Sui natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, sia in servizio regolare di linea sia da noleggio,
è affissa in luogo ben visibile una targa indicante la
portata massima assegnata dall'autorità competente.
Art. 7 Documenti di bordo
Se per un natante è prescritta una licenza o è necessario un documento analogo, questi documenti
devono trovarsi a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.
Art. 8 Protezione dei segnali della via navigabile
È proibito ormeggiarsi ai segnali della via navigabile, danneggiarli e renderli inadatti alla loro destinazione e funzione.
Qualora un natante abbia spostato o danneggiato
un segnale o un impianto di segnalazione della via
navigabile, il conduttore deve avvertirne senza indugio la polizia. Lo stesso obbligo incombe ai conduttori che abbiano constatato eventuali guasti o
danni ai segnali e agli impianti di segnalazione
della via navigabile.
Art. 9 Danni causati alle opere d'arte
Qualora un natante danneggi un'opera d'arte (ponti, moli, ecc.), il conduttore ha l'obbligo di darne
immediata comunicazione alla polizia.
Art. 10 Protezione delle acque
1 È vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d'inquinamento delle
acque.
2 È considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua
che possa risultare di nocumento agli organismi in
essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o
possibili. In particolare sono considerati inquinanti
i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti.
3 Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d'inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da
evitare o contenere il pericolo o l'inquinamento e
comunque avvertirne senza indugio la polizia o
l'autorità competente.
4 Il conduttore che constati la presenza in acqua di
carburante in quantità apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque è tenuto ad avvertirne
la polizia o l'autorità competente.
Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive
I rumori, il fumo, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il
normale funzionamento di un natante utilizzato
secondo le regole.
Art. 12 Salvataggio ed assistenza
1 In caso d'incidente il conduttore prende tutte le
misure necessarie per la protezione o il salvataggio
delle persone a bordo.
2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona
coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui
comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.
3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella
misura compatibile con la sicurezza del proprio
natante. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di
terzi.
4 Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia.
5 Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l'interessato al più presto
possibile.
Art. 13 Battelli incagliati o affondati
Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso
è tenuto ad esporre i segnali previsti agli articoli 29
e 31 e a prendere immediatamente la misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.
Art. 14 Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile
Le autorità possono far rimuovere i natanti incagliati o affondati come pure altri oggetti che mettono in pericolo o intralciano la navigazione, a spese
del proprietario o del detentore o di chi ha provocato l'ostacolo, sempre che le persone interessate
non vi provvedano loro stesse entro un adeguato
termine a loro accordato. L'autorità può rinunciare
a fissare un termine quando esiste un pericolo immediato.
Art. 15 Ordini particolari delle autorità
1 I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di
impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli
ordini particolari dell'autorità competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficoltà
alla navigazione.
2 I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di
impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque.
Art. 16 Controllo
Durante le operazioni di controllo i conduttori di
natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
Sezione 2.2.: Contrassegni dei natanti e marche
d'immissione
Art. 17 Contrassegni dei natanti
convenzione Italia Svizzera
Regolamento internazionale per la navigazione
sui laghi Maggiore e di Lugano
Visto l'articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra la Svizzera e l'Italia relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
vengono emanate le disposizioni seguenti:
Capitolo 1: Disposizioni generali e definizioni
Art. 1
Nel presente regolamento:
a. il termine «natante» indica un battello, un'imbarcazione, un galleggiante mobile o un impianto
destinato a spostarsi sull'acqua;
b. il termine «battello a motore» indica un natante
a propulsione meccanica;
c. il termine «battello a vela» indica un natante
concepito per la navigazione a vela. Un battello a
vela che naviga a motore con o senza vela issata,
ai sensi delle prescrizioni concernenti le regole di
rotta, è considerato come un battello a motore;
d. il termine «battello a remi» indica un natante
mosso soltanto mediante i remi. Sono assimilati ai
battelli a remi quelli azionati soltanto dalla forza
umana, ad esempio i «pedalo»;
e. il termine «battello in servizio regolare di linea»
indica un natante adibito al servizio di trasporto
passeggeri esercitato da un'impresa di navigazione
titolare di concessione rilasciata dai due Stati contraenti;
f. il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante destinato esclusivamente al trasporto
merci;
g. il termine «battello in stazionamento» indica un
natante che si trova direttamente o indirettamente
all'ancora o ormeggiato alla riva, o incagliato;
h. il termine «battello in navigazione» indica un
natante che non è in stazionamento (all'ancora, ormeggiato a riva), né incagliato;
i. il termine «imbarcazione da diporto» indica un
natante utilizzato per scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro;
k. il termine «tavola a vela» indica un corpo galleggiante avente uno scafo chiuso sul quale è fissato a
snodo un albero munito di vela ruotabile su 360° e
sprovvisto di timone;
l. il termine «impianto galleggiante» indica un natante attrezzato, quale una draga, un pontone, una
gru, adibito ad effettuare lavori in acqua;
m. il termine «impianto fisso galleggiante» indica
qualsiasi costruzione galleggiante destinata normalmente a rimanere ferma (stabilimenti balneari,
imbarcatoi, rimesse per battelli e simili);
n. il termine «notte» indica il periodo di tempo
compreso fra il tramonto e il sorgere del sole;
o. il termine «giorno» indica il periodo di tempo
compreso fra il sorgere e il tramonto del sole;
p. il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta a intervalli di almeno 40 volte al minuto;
q. il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto, con la durata di accensione nettamente inferiore a quella di spegnimento;
r. il termine «suono breve» indica un suono della
durata di circa un secondo;
il termine «suono prolungato» indica un suono
della durata di circa quattro secondi; l'intervallo tra
due suoni successivi è di circa un secondo;
s. il termine «serie di suoni brevissimi» indica una
serie di almeno sei suoni della durata di circa 1/4
di secondo ciascuno separati da pause di circa 1/4
di secondo;
t. il termine «zona rivierasca interna» indica lo
specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla
riva;
u. il termine «zona rivierasca esterna» indica lo
specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m dalla riva.
Capitolo 2: Disposizioni relative alla circolazione
Sezione 2.1.: Generalità
Art. 2 Conduttore
1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneità necessaria o dell'abilitazione, ove prescritta. Ogni
impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.
2 È considerato conduttore la persona che detiene
103
legislazione
Lago Maggiore
convenzione Italia Svizzera
legislazione
104
1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente, salvo i casi
previsti dall'articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.
2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato
del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.
3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm
di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m,
almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e
lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere
chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.
4 L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali.
5 Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni:
a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;
b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m;
c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti
simili non provvisti di motore, nonché le tavole a
vela;
d. i natanti da competizione a remi.
I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa
seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d
devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.
Art. 18 Marche o targhe di costruzione
1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in
maniera indelebile devono essere apposti:
a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore
ed il tipo;
b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore
ed il tipo, - il numero di costruzione.
2 Queste indicazioni possono essere stampate su
una targhetta, la quale dev'essere fissata mediante
saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.
Art. 19 Marche di massima immersione
1 I battelli per passeggeri e gli impianti galleggianti
devono portare, su ogni lato, marche di massima
immersione, poste sulle fiancate a circa metà lunghezza dello scafo. I battelli per il trasporto di merci devono portare, su ogni lato, marche di massima
immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a circa un sesto
della loro lunghezza.
2 Le marche di massima immersione devono avere
una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo
scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda
all'immersione massima.
Sezione 2.3.: Segnalazione dei battelli
Art. 20 Generalità
I natanti portano di notte i fanali e di giorno i pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 1.
Art. 21 Fanali
1 I fanali prescritti saranno collocati in modo da
essere ben visibili. Salvo disposizioni contrarie, essi devono essere visibili su tutto l'arco dell'orizzonte ed emettere una luce uniforme e continua.
2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara
la portata sarà di almeno:
Genere di fanaleBianco o giallo Rosso o verde
a luce forte
6 km
a luce media
4 km
3 km
a luce ridotta
2 km
1,5 km
Portata
Intensità
minima in km in candele
6
38
4
10
3
4,1
2
1,4
1,5
0,7
Art. 22 Pannelli, bandiere e palloni
1 I pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro
colori devono essere facilmente riconoscibili. I
pannelli e le bandiere avranno il lato minore non
inferiore a 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 60 cm per i battelli in servizio regolare di linea la cui lunghezza sia superiore a 15
m e 30 cm per gli altri natanti.
2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi
equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
Art. 23 Segnali visivi non ammessi
1 È vietato portare segnali visivi diversi da quelli
che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che ciò
non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento.
3 È vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilità o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.
Art. 24 Fanali di rispetto
1 Quando i fanali di segnalazione prescritti nel
presente regolamento non funzionano, essi devono essere sostituiti immediatamente con fanali di
rispetto che abbiano caratteristiche il più possibilmente simili a quelle dei fanali prescritti.
2 Qualora i fanali di rispetto non possano essere
messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza
lo esige, un fanale a luce ridotta di colore bianco
visibile sull'intero orizzonte sarà sistemato in loro
vece.
Art. 25 Lampade e riflettori
È vietato fare uso di lampade e di riflettori:
a. che possano essere confusi con i fanali prescritti;
b. che provochino abbagliamento e mettano in pericolo oppure ostacolino la navigazione.
Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna
1 I battelli a motore devono portare:
a. un fanale di via a luce forte di color bianco, visibile solo sopra un arco di orizzonte di 225°, fissato
in modo da proiettare la sua luce per 112° 30' da
ciascun lato del battello (cioè dalla prora fino a 22°
30' a poppavia del traverso di ciascun lato) e sistemato sul piano longitudinale, nella metà avanti del
battello ad un'altezza di almeno 3 m sulla linea di
galleggiamento di massima immersione;
b. due fanali laterali di via a luce media, di cui
quello a destra di colore verde e quello a sinistra di
colore rosso. Ciascuno di essi deve essere visibile
solo su di un arco di orizzonte di 112° 30', cioè
dalla prora fino a 22° 30' a poppavia del traverso.
Tali fanali devono essere sistemati alla stessa altezza e debbono trovarsi sulla stessa perpendicolare
al piano longitudinale del battello. Inoltre devono
essere sistemati a non meno di 1 m al disotto del
fanale di via bianco di cui alla precedente lettera a.
I fanali verde e rosso debbono essere schermati,
quando è necessario, verso l'interno del battello in
modo tale che la luce verde non possa essere scorta da sinistra e la luce rossa non possa essere scorta
da destra;
c. un fanale di poppa a luce ridotta di colore bianco, visibile solo su un arco di orizzonte di 135°, sistemato sul piano longitudinale in modo che proietti la sua luce per 67° 30' a destra e per 67° 30' a
sinistra. Qualora ciò non sia possibile in relazione
alle particolari sistemazioni del ponte, potrà essere
collocato fuori dello stesso piano.
2 Sulle imbarcazioni a propulsione meccanica di
lunghezza inferiore ai 15 m sono pure autorizzati:
a. fanali a luce media al posto di fanali a luce forte;
b. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e
collocato nell'asse dell'imbarcazione, invece del
fanale di prua e di quello di poppa;
c. la distanza dal punto d'intersezione della linea
dei fanali laterali con l'asse del natante deve essere
almeno di 0,5 m;
d. inoltre, se la potenza di propulsione è inferiore a
6 kW le imbarcazioni possono portare un unico fanale a luce ridotta di colore bianco visibile su tutto
l'arco d'orizzonte.
Art. 27 Segnali dei battelli senza propulsione meccanica durante la navigazione notturna
1 I battelli a vela e a remi che navigano isolati e
tutti i natanti rimorchiati devono mostrare un fanale a luce ridotta di colore bianco.
2 I battelli a vela, al posto del solo fanale a luce ridotta di colore bianco possono portare:
- i fanali laterali ed il fanale di poppa previsti all'articolo 26 punto 1 lettere b e c. Questa segnalazione può inoltre essere completata con due fanali sovrapposti, sistemati sulla sommità dell'albero, il segnale superiore sarà rosso e quello inferiore verde;
- oppure un unico fanale combinato (lanterna tricolore), sistemato sulla sommità dell'albero.
Art. 28 Battelli in servizio regolare di linea
I battelli in servizio regolare di linea devono portare:
a. di notte, oltre ai fanali prescritti all'articolo 26
punto 1, un fanale a luce media di colore verde,
disposto per quanto possibile 1 m più alto del fanale di via e visibile su tutto l'orizzonte;
b. di giorno, un pallone verde.
Art. 29 Battelli in stazionamento
1 I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l'arco dell'orizzonte.
2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige,
gli impianti galleggianti devono essere illuminati in
modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta.
Art. 30 Protezione contro il moto ondoso e il risucchio
I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni,
ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che intendono essere protetti dal moto ondoso e dal risucchio devono portare, previo assenso delle autorità competenti:
a. di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale a luce
ridotta di colore rosso e un fanale a luce ridotta di
colore bianco disposto circa 1 m al disotto del primo;
b. di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera
può essere sostituita da due bandiere sovrapposte,
quella superiore rossa e quella inferiore bianca.
Art. 31 Segnalazione di natanti ormeggiati all'ancora
1 Nel caso in cui dei natanti siano costretti ad ancorarsi in maniera tale da costituire un pericolo per
la navigazione, gli stessi devono portare:
a. di notte, un fanale a luce ridotta di colore bianco
disposto almeno 1 m al disopra del fanale bianco
prescritto all'articolo 29;
b. di giorno, due bandiere bianche sovrapposte.
2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ubicazione dell'ancora sarà inoltre segnalata,
di notte con una luce bianca, di giorno con una
boa gialla.
Art. 32 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari
1 I battelli della polizia possono portare un fanale
a luce intermittente blu quando svolgono interventi urgenti. Previa autorizzazione dell'autorità competente, i battelli dei pompieri, dei servizi per la
lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare lo stesso fanale a luce intermittente blu durante gli interventi urgenti.
2 Se un battello della polizia, dei servizi di sorveglianza della frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, deve esporre la bandiera corrispondente alla
lettera «K» del codice internazionale dei segnali
(metà lato asta di colore giallo, l'altra metà di colore blu).
Art. 33 Imbarcazioni per la pesca
1 Le imbarcazioni per la pesca professionale devono portare durante la posa ed il ritiro delle reti:
a. di notte un fanale a luce ridotta di colore giallo;
b. di giorno un pallone giallo.
2 Le imbarcazioni che effettuano la pesca sportiva
di giorno con attrezzi a traino portano un pallone
bianco.
Art. 34 Segnalazione di attività subacquea
1 Le immersioni che si svolgono da riva devono es-
nale supplementare di direzione a luce gialla.
2 Gli scali d'attracco di battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di visibilità ridotta mediante uno o più fanali a luce rossa. Inoltre può essere collocato un fanale di direzione a luce gialla.
3 Previo accordo con l'autorità competente, anche
i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, possono essere segnalati nello
stesso modo.
4 I fanali menzionati ai punti 1 e 2 possono essere
a luce intermittente.
Art. 40 Segnali di riferimento
In presenza di foschia e con visibilità ridotta si possono emettere, mediante istallazioni fisse, i segnali
acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i
fanali a luce intermittente di colore giallo.
Art. 41 Segnali d'avviso di tempesta
Nel caso che vengano istituiti sistemi di avviso di
tempesta, i relativi segnali dovranno essere i seguenti:
- segnale di prudenza (luce arancione intermittente
con circa 40 accensioni al minuto) da emettere, il
più presto possibile, in caso di pericolo dovuto all'avvicinarsi più o meno prossimo di venti di tempesta;
- segnale di tempesta (luce arancione intermittente
con circa 90 accensioni al minuto) da emettere in
caso di pericolo imminente di tempesta.
Sezione 2.6 Regole di rotta e di stazionamento
Art. 42 Regole generali di comportamento
1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante
in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai
suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione. Egli deve eseguire ogni manovra tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni.
2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono
creare pericoli di collisione.
Art. 43 Regole particolari
1 I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a
2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i
canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all'interno di
una fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti di motore.
2 Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da competizioni, le canoe, i caiacchi, i
sandolini, le tavole a vela e simili purché sprovvisti
di motore.
Art. 44 Comportamento nei confronti dei natanti
della polizia e dei servizi ausiliari
Tutti i natanti devono scostarsi dalla rotta di quelli
recanti il fanale blu a luce intermittente previsto all'articolo 32 punto 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all'articolo 36 punto 3 e, se necessario, ridurre la loro velocità o fermarsi.
Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli
In caso d'incrocio o di sorpasso, ad eccezione di
quanto disposto all'articolo 44, devono scostarsi:
a. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea;
b. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di
merci;
c. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di
merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33;
d. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di
merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33, dai
battelli a vela;
e. ogni battello a motore, ad eccezione dei battelli
in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca
professionale recanti i segnali previsti all'articolo
33, dai battelli a remi.
Art. 46 Situazioni di rotte opposte e di rotte incrociate
Ferme restando le priorità stabilite all'articolo 45
valgono le seguenti regole:
a. quando due battelli a motore si vanno incontro
con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in
modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuno di essi deve accostare a dritta in modo da pas-
sare sulla sinistra dell'altro. Però quando un battello non può stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed
agire di conseguenza;
b. quando due battelli a motore navigano con rotte
che s'incrociano in modo da implicare rischio di
abbordaggio, il battello che vede l'altro sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'altro.
Art. 47 Battello che ne raggiunge un altro ed esegue il sorpasso
1 Ferme restando le priorità stabilite all'articolo 45,
un battello che ne raggiunge un altro deve lasciar
libera la rotta al battello raggiunto.
2 Un battello deve essere considerato come un
battello che ne raggiunge un altro, quando si avvicina all'altro venendo da una direzione di più di
22° 30' a poppavia del traverso di questo ultimo,
che si trova cioè, relativamente al battello che sta
raggiungendo, in posizione tale che di notte non
potrebbe scorgere nessuno dei fanali laterali di
questo ultimo.
3 Quando un battello non può stabilire con certezza se sta raggiungendo un altro, deve ritenere che
questa situazione si stia verificando ed agire di
conseguenza.
4 Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento
tra i due battelli potrà far considerare il battello che
raggiunge l'altro come uno che ne incrocia la rotta
ai termini delle presenti regole ed esonerarlo dall'obbligo di lasciare libera la rotta al battello raggiunto fino a che non l'abbia oltrepassato.
Art. 48 Comportamento dei battelli a vela fra di
loro
1 Quando due battelli a vela si avvicinano l'uno
all'altro, in modo da rischiare l'abbordaggio, uno
di essi deve manovrare per lasciare libera la rotta
all'altro, nel modo seguente:
a. quando ciascuno di essi prende il vento da lati
diversi, il battello che ha il vento sulla sinistra deve
lasciare libera la rotta all'altro;
b. quando tutti e due i battelli hanno il vento dallo
stesso lato, il battello che è sopravento deve lasciare libera la rotta al battello che è sottovento;
c. se un battello con il vento sulla sinistra vede un
battello sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altro ha il vento sulla sinistra o sulla dritta
deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta
a quest'ultimo.
2 Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il
boma della randa.
Art. 49 Comportamento dei natanti che devono
scostarsi da altri natanti
1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario
in modo da consentire loro di proseguire la rotta e
manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di
almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all'articolo
28, e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca
professionale.
2 Per quanto possibile:
a. le imbarcazioni da diporto devono mantenere le
distanze previste al punto.1 anche nei confronti
delle imbarcazioni che praticano la pesca con attrezzi al traino e che portano il segnale previsto all'articolo 33 punto 2;
b. i battelli per il trasporto di merci devono tenersi
ad una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni per la pesca professionale che portano il segnale previsto all'articolo 33 punto 1.
In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli articoli 45-47 senza restrizioni.
Art. 50 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori
Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 34.
Art. 51 Comportamento per evitare il moto ondoso
Ogni natante deve ridurre la velocità in misura
adeguata e mantenere la maggiore distanza possibile dai natanti che, per proteggersi dagli effetti del
moto ondoso, portano i segnali prescritti all'articolo 30.
convenzione Italia Svizzera
sere segnalate da un pannello secondo la lettera
«A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta di colore
bianco e l'altra metà di colore blu).
2 In caso di immersioni effettuate al largo, il segnale di cui al punto 1 dovrà essere visibile su tutto
l'arco dell'orizzonte; di notte e in caso di visibilità
ridotta il citato segnale deve essere illuminato in
modo da essere ben visibile.
Sezione 2.4.: Segnalazione acustica dei natanti
Art. 35 Generalità
1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di
necessità, i segnali acustici previsti nel presente regolamento.
2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui
significato è riportato nell'allegato 2, devono essere emessi:
a. dai battelli a motore, eccettuate le imbarcazioni
da diporto, mediante sorgenti sonore ad azione
meccanica od elettrica;
b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo
oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i
battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è
sufficiente un semplice fischietto.
3 Per garantire l'udibilità dei segnali acustici, le
sorgenti sonore debbono essere collocate ad un'altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi
in avanti per quanto possibile anche indietro.
Art. 36 Uso dei segnali acustici
1 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante.
2 Il segnale emesso mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi.
Esso può essere sostituito da colpi battuti su di un
oggetto metallico.
3 I natanti della polizia e quelli di altri servizi autorizzati possono fare uso, durane gli interventi urgenti, di una sorgente sonora a due suoni alternati
oppure di una sirena.
4 È vietato emettere segnali acustici diversi da
quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Sezione 2.5 Segnalazione della via navigabile
Art. 37 Generalità
1 Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, i conduttori devono attenersi
alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile o disposti sulle
rive, così come riportati nell'allegato 3.
2 L'autorità competente fissa l'ubicazione ed il tipo
dei segnali da posare.
Art. 38 Segnalazione di taluni specchi d'acqua
1 Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di
forma sferica. Questa segnalazione può essere
completata mediante il pannello A. 1.
2 Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per determinate categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e
da pannelli indicanti la natura del divieto (A. 2, A.
3 oppure A. 4).
3 Nelle zone rivierasche, gli specchi d'acqua e i
corridoi riservati alla partenza e all'arrivo dello sci
nautico sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e, sulla riva, mediante il pannello E. 5.
Nei corridoi, le boe al largo hanno un diametro
doppio di quello delle altre boe, la sommità della
boa sinistra, vista dal largo, dev'essere dipinta di
rosso, quella della boa destra, dipinta di verde.
4 I passaggi navigabili per l'accesso ai porti ed alle
foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati,
visti dal largo, a sinistra mediante boe di colore
rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di
colore verde di forma conica, oppure mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e
verde a destra.
5 I passaggi navigabili possono essere segnalati
mediante pannelli A. 11 oppure
Art. 39 Accesso ai porti e agli imbarcatoi
1 Gli accessi ai porti aperti al traffico generale sono
segnalati di notte e in caso di visibilità ridotta, sul
molo di destra, visto dal largo, mediante un fanale
a luce verde, su quello di sinistra mediante un fanale a luce rossa. È consentito di collocare un fa-
105
legislazione
Lago Maggiore
convenzione Italia Svizzera
legislazione
106
Art. 52 Natanti impossibilitati a manovrare
1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera rossa o un fanale a luce rossa all'approssimarsi di altri natanti. Essi possono inoltre
emettere un segnale acustico costituito da «quattro
suoni brevi».
2 Gli altri natanti devono scostarsi da quelli impossibilitati a manovrare.
Art. 53 Porti e pontili di approdo
1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si
tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficoltà devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il
segnale acustico «tre suoni prolungati».
2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.
3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da ostacolare la manovra dei
battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in
partenza, né ormeggiarsi a detti pontili.
Art. 54 Navigazione in prossimità della riva
1 I battelli a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e delle imbarcazioni che effettuano la pesca professionale, possono percorrere
la zona rivierasca interna soltanto per approdare,
partire, stazionare o per attraversare passaggi stretti.
Durante queste manovre essi devono scegliere la
via più breve e non superare la velocità di 10 km/h.
2 È vietato navigare nelle zone protette e nelle zone di vegetazione acquatica, quali i canneti, i giuncheti e le ninfee.
I governi degli Stati contraenti possono prescrivere
una distanza minima.
Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre
attrezzature similari
1 La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è consentita solo di giorno e con
buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e
al più tardi fino alle ore 21.
2 Nelle zone rivierasche è vietata la pratica dello
sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe,
salvo che nei corridoi riservati per la partenza e
l'arrivo ufficialmente autorizzati e negli specchi
d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3 Il conduttore del natante che effettua il traino dev'essere accompagnato da una persona incaricata
di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
4 Il natante che effettua il traino e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50
m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino
non deve essere elastico e non deve essere trainato
a vuoto nell'acqua.
5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il
volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari).
7 Speciali deroghe potranno essere concesse dall'autorità competente.
Art. 56 Navigazione in caso di visibilità ridotta
1 In caso di visibilità ridotta (nebbia, nevischio,
ecc.) i natanti che non possono emettere i segnali
ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono di bussola non devono intraprendere la navigazione. Se tale caso si verifica nel corso della navigazione, questi natanti devono raggiungere un
porto o avvicinarsi alla riva nel più breve tempo
possibile.
2 I natanti, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e fermarsi se le circostanze lo richiedono.
3 Sui battelli nei quali la distanza tra timoneria e
prua è superiore a 15 m e quando le condizioni di
visibilità lo richiedono deve essere posta una vedetta. Essa deve essere in grado di comunicare con
il conduttore.
Art. 57 Segnali acustici durante la navigazione in
caso di visibilità ridotta
In caso di tempo con visibilità ridotta, i battelli in
servizio regolare di linea devono emettere «due
suoni prolungati»; gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali devono essere ripetuti almeno una volta al minuto.
Art. 58 Impiego del radar
1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore è in grado di utilizzare l'appareccho e di interpretarne le
informazioni.
2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 56 punto
3 non è necessaria in caso di impiego del radar.
3 L'impiego del radar non esenta dall'osservanza
di tutte le norme del presente regolamento.
Art. 59 Natanti in difficoltà
Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
a. agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
b. lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali
luminosi rossi;
c. emettere una serie di suoni prolungati;
d. dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale
composto dal gruppo ... - - - ... (SOS) del codice
morse;
e. emettere una serie di rintocchi di campana;
f. eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto
verso il basso delle braccia allargate lateralmente.
Art. 60 Stazionamento
1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere
scelto in maniera da non ostacolare la navigazione.
2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche
conto del moto ondoso provocato dai natanti in
navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.
3 L'ancoraggio è vietato in prossimità delle reti e
degli attrezzi della pesca professionale segnalati
come tali.
Sezione 2.7 Disposizioni particolari
Art. 61 Navigazione sotto il ponte di Melide e allo
stretto di Lavena
1 La navigazione alle arcate del ponte diga di Melide e allo stretto di Lavena è regolata da speciale
segnaletica, sia diurna che notturna.
2 L'arcata centrale del ponte di Melide è riservata
esclusivamente ai battelli in servizio regolare di linea. Gli altri natanti transiteranno sotto le altre.
Art. 62 Precedenza nello stretto di Lavena
Nello stretto di Lavena i natanti diretti a Ponte Tresa
hanno la precedenza su quelli che ne provengono.
In ogni caso i battelli in servizio regolare di linea
hanno sempre la precedenza sugli altri natanti.
Sezione 2.8 Disposizioni complementari
2.8.1 Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Art. 63 Manifestazioni nautiche
1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre
manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente.
2 L'autorizzazione viene accordata soltanto se la
manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca
o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari.
3 Contemporaneamente all'autorizzazione della
manifestazione nautica l'autorità competente può
concedere deroghe alle disposizioni del presente
regolamento, a condizione che la sicurezza della
navigazione non ne sia compromessa.
Art. 64 Trasporti speciali
I trasporti mediante battelli o convogli che non
possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono
sottoposti a permesso da parte dell'autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie.
Art. 65 Trasporti di merci e di rifiuti in genere che
possono provocare l'inquinamento delle acque
Sono vietati i trasporti che possono provocare inquinamento delle acque nel senso precisato al
punto 2 dell'articolo 10, a meno che non siano rispettate le prescrizioni a questo proposito emanate
dalla commissione mista.
2.8.2 Regole per la pesca e per le attività subacquee
Art. 66 Pesca professionale
1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la
pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati:
- di giorno mediante corpi galleggianti, di cui una
metà è rossa e l'altra metà è bianca;
- di notte mediante fanali a luce bianca.
2 In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi
pontili d'approdo, la posa di reti, di nasse e di altri
attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione.
Art. 67 Immersioni
Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate:
a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare di linea;
b. nelle strettoie;
c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente;
e. sotto le arcate del ponte-diga di Melide e nello
stretto di Lavena come pure nelle loro immediate
vicinanze.
2.8.3 Battelli per passeggeri
Art. 68 Imbarco e sbarco dei passeggeri
1 I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l'imbarco
dei passeggeri, soltanto ai pontili all'uopo autorizzati dalle competenti autorità.
2 Il conduttore di un battello per passeggeri può
permettere l'imbarco e lo sbarco soltanto dopo
aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in
modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul
pontile possa svolgersi senza pericolo.
3 I passeggeri possono utilizzare, per l'imbarco e
lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale
scopo.
Art. 69 Incroci di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilità ridotta
1 In caso di visibilità ridotta l'incrocio delle rotte
dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere
effettuato nei porti o ai pontili d'approdo. A tale
scopo le imprese di navigazione devono fissare
preventivamente per ciascun periodo d'orario gli
scali d'incrocio.
2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non
possono avere luogo negli scali prefissati secondo
il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni:
a. quando il battello arriva in un punto dove, secondo l'orario, deve aver luogo un incrocio, userà
la massima precauzione, diminuendo la velocità e
arrestando anche, all'occorrenza, il motore per
ascoltare; allorché avrà riconosciuto la posizione
dell'altro battello, e avrà la certezza che esso passa
a sufficiente distanza, darà il segnale regolamentare di incrocio e riprenderà la velocità normale;
b. nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e
non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di
collisione sia passato.
Art. 70 Sicurezza ed ordine a bordo ed ai pontili
1 È vietato sostare sui pontili. Le persone in attesa
d'imbarco non possono accedere al pontile d'approdo prima che il battello abbia terminato le operazioni d'attracco e non devono creare ostacoli alle operazioni d'imbarco e di sbarco. Ferma restando la competenza del conduttore di impartire ordini conformemente all'articolo 3, i viaggiatori sono
tenuti anche ad attenersi alle istruzioni del personale addetto ai pontili.
2 Devono essere escluse dal trasporto quelle persone dalle quali ci si può attendere pericolo per il
servizio di navigazione oppure un comportamento
molesto nei riguardi dei rimanenti passeggeri.
3 Le merci devono essere caricate in modo da non
costituire pericolo e non creare disagio ai passeggeri.
Capitolo 3: Disposizioni di ammissione
Sezione 3.1 Conduttori
Art. 71 Indicazioni che devono figurare nel permesso di condurre
Il permesso di condurre deve contenere almeno le
mili (p. es., casette o abitazioni galleggianti, ristoranti, ecc.), ove ammessi dalle vigenti normative
nazionali, devono essere permanentemente collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da
trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e
smaltimento.
8 Il rumore di un natante, misurato secondo le norme di cui all'allegato 5, non deve superare 72 dB
(A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati
per ridurre il rumore eccessivo a bordo.
Capitolo 5: Impianti per la navigazione
Art. 75 Generalità
1 Gli impianti destinati alla navigazione devono
essere costruiti, equipaggiati e mantenuti tenendo
conto della sicurezza della navigazione e delle
norme del presente regolamento.
2 Le boe di ormeggio devono avere caratteristiche
tali da non essere confuse con quelle che segnalano la via navigabile.
Art. 76 Distanze
I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano essi destinati, come pure le altre
istallazioni fisse in acqua o galleggianti, devono
trovarsi a distanza adeguata, comunque non inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio
regolare di linea.
Capitolo 6: Disposizioni speciali
Art. 77 Deroghe
1 I battelli delle autorità, quelli di istituti scientifici
e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati
dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 37
e 38 (segnalazione della via navigabile), 54 (navigazione in prossimità della riva) e 60 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente
richiesto dall'espletamento dei loro compiti.
2 Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia e dell'amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non ne risulti pregiudicata la sicurezza
della navigazione.
Art. 78 Disposizioni transitorie
1 La segnalazione della via navigabile sinora in vigore, se non corrisponde a quella riprodotta nell'allegato 3, deve essere sostituita entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, i segnali
esistenti conservano il loro significato; questi saranno sostituiti immediatamente, qualora in base
al presente regolamento dovessero assumere un altro significato.
2 Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, tutti i natanti dovranno uniformarsi alle
disposizioni contenute all'articolo 74.
Art. 79 Disposizioni finali
Il presente regolamento abroga il Regolamento internazionale del 22 ottobre 1923.
(n.d.a.) La segnaletica (allegati 1-2-3) è simile a
quella allegata alla legislazione della Lombardia.
Per specifiche esatte potete visionare il sito web
www.admin.ch/ch/i/rs/0_747_225_1/ani1.html.
Lo stesso vale per i modelli.
Allegato 4
(art. 72)
Documenti internazionali
Certificati e carte internazionali di capacità rilasciate da Paesi terzi (esclusi l’Italia e la Svizzera in
quanto Parti contraenti)
a. I rispettivi certificati (modello 1) sono rilasciati
da un’autorità oppure dalle organizzazioni che
quest’ultima ha abilitato a tale effetto. In taluni Stati, l’autorità non si occupa della navigazione da diporto. In questo caso, una carta internazionale di
capacità (modello 2) viene rilasciata al posto del
certificato di capacità, da parte di organizzazioni
qualificate.
b. I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati. Se né il francese né l’inglese sono lingue
ufficiali, una di queste lingue deve essere utilizzata
in ogni caso, oltre alla lingua ufficiale, almeno nel
titolo. I documenti indicano, nell’angolo superiore
destro della prima pagina, la lettera o il gruppo di
lettere di distinzione del Paese d’emissione.
c. Per essere valevoli, i documenti devono essere
compilati in modo completo.
Non sono ammesse caselle interamente o parzialmente vuote.
Allegato 5
(art. 74 cpv. 8)
Misurazione del rumore causato dai battelli a motore
1. Condizioni di funzionamento del battello
Il rumore è misurato al passaggio del battello a
vuoto e con l'organo di propulsione funzionante
alla sua potenza massima. Se, tuttavia, il rumore
più intenso si produce a un regime inferiore, le misurazioni saranno eseguite a questo regime.
Durante i percorsi in cui si effettuano le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di
servizio prolungato devono funzionare normalmente. L'organo di propulsione sarà portato nelle
sue condizioni normali di funzionamento prima
dell’inizio delle misurazioni.
2. Apparecchi e unità di misura
Per le misurazioni del rumore eseguite dalla commissione per l'esame di tipo ed in occasione delle
ispezioni per l'ammissione, saranno impiegati solo
i fonometri di precisione o sistemi di misurazioni
equivalenti che soddisfano alla raccomandazione
n. 651 classe 1 della Commissione elettrotecnica
internazionale (CEI).
Le misurazioni saranno eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A ed i tempi
di «risposta rapida».
Prima di ogni serie di misurazioni, gli apparecchi
saranno verificati servendosi di una sorgente sonora campione. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni anno dall'autorità competente.
3. Luogo delle misurazioni
Le misurazioni del rumore saranno effettuate da un
luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d'acqua.
Fino ad una distanza di 25 m non ci dev'essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro.
Inoltre, fino ad una distanza di 50 m dal microfono
non ci dev'essere alcun ostacolo importante che
presenti una superficie riflettente di grande dimensione, quale un edificio, una parete rocciosa o altro.
4. Rumori perturbatori e influenza del vento
Sul luogo delle misurazioni, i rumori ambientali e
gli eventuali movimenti dell'ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore da misurare dal battello in
rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento
sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione
sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec.
Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il
battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono.
5. Percorsi di prova, posizione del microfono
Il percorso di prova deve essere segnalato mediante boe. Il punto di partenza deve trovarsi ad una distanza sufficientemente grande, in modo che sia
garantito un funzionamento regolare dell'organo
di propulsione nel momento in cui il battello passa
davanti al microfono. Il microfono verrà piazzato
da 2 a 6 m al di sopra della superficie dell'acqua e
sarà orientato perpendicolarmente al percorso di
prova. La sua altezza in rapporto alla superficie riflettente solida sulla quale è piazzato deve essere
da 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il
bordo esterno del battello ed il microfono sarà di
25 m.
6. Numero delle misurazioni a livello sonoro determinante
Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo
misurato durante ogni passaggio arrotondato al più
vicino valore intero. Il valore massimo misurato è
quello valido.
Qualora il risultato superasse il livello massimo
ammissibile sarà eseguita un'altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal
caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.
Per tener conto dell'imprecisione degli apparecchi,
i risultati ottenuti durante le misurazioni devono
essere abbassati di 1 dB (A).
convenzione Italia Svizzera
indicazioni seguenti:
a. cognome e nome, fotocopia, domicilio, data di
nascita e firma del titolare del permesso di condurre;
b. categoria;
c. condizioni e decisioni dell'autorità;
d. autorità che ha rilasciato il permesso, luogo e
data dell'emissione.
3.1.1 Documenti internazionali e stranieri
Art. 72 Riconoscimento dei documenti
1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli
Stati contraenti è autorizzato a condurre:
a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia
nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato o di una carta internazionale di
idoneità in cui si attesta che egli è in possesso del
corrispondente permesso nazionale di condurre;
b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli
contraenti, se da uno dei documenti menzionati
alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a
condurre tale natante nel suo Paese.
2 Il certificato e la carta internazionale di idoneità
devono essere compilati conformemente al modello annesso alla risoluzione n. 14 del Gruppo di lavoro per la navigazione interna della Commissione
economica europea (CEE), come riprodotto nell'allegato 4.
Sezione 3.2 Natanti
Art. 73 Indicazioni che devono figurare sulle licenze di navigazione o sui documenti-contrassegni
1 La licenza di navigazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. tipo di natante e nome del costruttore;
b. contrassegni o nome del natante;
c. luogo di iscrizione del natante o luogo di stazionamento abituale dello stesso;
d. lunghezza e larghezza, misurata fuori tutto;
e. persone imbarcabili o portata;
f. tipo, marca e potenza del motore;
g. superficie velica;
h. equipaggio minimo (soltanto per battelli per passeggeri e per quelli adibiti al trasporto di merci come pure per gli impianti galleggianti);
i. condizioni e obblighi disposti dall'autorità;
k. nome e domicilio del proprietario o del detentore;
l. autorità che l'ha rilasciata, luogo e data dell'emissione.
2 Il documento-contrassegno deve contenere almeno le indicazioni di cui al punto 1 lettere a, b, f,
g, k e l.
Capitolo 4: Misure particolari anti inquinamento
Art. 74 Disposizioni sulla costruzione
1 I natanti devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento delle acque, nel senso precisato
nel punto 2 del precedente articolo 10.
2 Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare e
di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per raccogliere le materie fecali, le acque
usate ed i rifiuti o disporre di adeguati sistemi di
trattamento delle acque, tenuto conto delle disposizioni vigenti nei due Stati.
3 Per il recupero dell'olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato (ghiotta). Quest'ultimo non è necessario
se sulle parti anteriore o posteriore del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo
di olio o di carburante in altre parti del natante.
4 Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai
punti 2 e 3 devono essere concepiti in modo da
consentire l'eliminazione a terra del contenuto.
5 I natanti debbono essere muniti di serbatoi di
contenimento dei liquidi che possono provocare
inquinamento delle acque isolati ed indipendenti
dal fasciame esterno. Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C, purché ubicati in posizione tale da garantire la massima sicurezza in caso di collisione.
6 Il carburante impiegato non deve contenere più
del 2 per cento di olio in volume (miscela 1:50).
Nessun prodotto di condensazione proveniente
dal carter dell'albero motore deve potersi disperdere in acqua. L'olio dev'essere biodegradabile.
7 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione e si-
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legislazione
Lago Maggiore
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