56.76 Domanda di restituzione per corse nel traffico combinato non
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56.76 Domanda di restituzione per corse nel traffico combinato non
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Divisione tasse sulla cricolazione Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) Domanda di restituzione per corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) Mese / anno: ________________________________ Richiedente Ditta ____________________________________________________ Cognome e nome ____________________________________________________ Strada ____________________________________________________ NPA / Luogo ____________________________________________________ Persona di contatto (e-mail)____________________________________________________ Telefono / Telefax ____________________________________________________ Numero di cliente ____________________________________________________ Indirizzo per il pagamento 1 (Posta, banca) Contenitore d’una lunghezza tra 18 e 20 piedi (5,5 e 6,1 m) Quantità di unità ______ à CHF 24.- importo restituito 0,00 Totale CHF __________ Contenitore d’una lunghezza superiore a 20 piedi (più di 6,1 m) Quantità di unità ______ à CHF 37.- importo restituito Allegare lista dei veicoli form. 56.79 0,00 Totale CHF __________ 0,00 Totale complessivo CHF 2 __________ Luogo, Data Timbro della ditta e firma ___________________________ ________________________________ 1 L’importo della restituzione viene per quanto possibile computato sulla TTPCP 2 Al massimo viene restituita la tassa dei veicoli impiegati nel TCNA Tagliando per scopi ufficiali Restituzione approvata: ________________________________ Conteggiato / restituito il: ________________________________ Firma Form. 56.76 i V 04/04.15 vedi tergo Spiegazioni Le spiegazioni concernente la restituzione della TTPCP per i trasporti del percorso iniziale e finale nel TCNA a tenore degli articoli 8 e 9 dell’Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) si possono trovare nelle corrispondenti direttive, le quali possono essere rilevate nell’Internet (www.ttpcp.ch) oppure alla divisione tasse sulla circolazione della Direzione generale delle dogane (DGD). La DGD può esigere dei mezzi probatori (lettere di vettura ferroviarie, liste di trasbordo, attestazioni dell’offerente di corse nel TCNA, ecc.). Tutti i documenti e i giustificativi importanti al fine della restituzione vanno custoditi durante cinque anni e presentati a richiesta alla DGD. Domanda La domanda insieme alla lista dei veicoli dev’essere presentata alla Direzione generale delle dogane al più tardi entro un anno dalla scadenza del mese civile durante il quale è stata effettuata la corsa. Il periodo di restituzione è il mese civile. Per ogni mese può essere presentata una sola domanda di restituzione. Con la sua firma il richiedente certifica l’esattezza delle indicazioni date. Trattandosi della tassa forfetaria sul traffico pesante, si farà capo alla medesima procedura. Estratto delle basi legali Articolo 20 capoverso 1 Legge sul traffico pesante del 19 dicembre 1997 (LTTP; RS 641.81) Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). La multa minima ammonta a 100 franchi. Ordinanza sul traffico pesante del 6 marzo 2000 (OTTP; RS 641.811) Articolo 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato 1 Su richiesta da presentare all’Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. 2 Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbortato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l’importo seguente a. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi 24 franchi, b. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi 37 franchi. 3 La domanda di restituzione dev’essere presentata all’Amministrazione delle dogane unitamente alla dichiarazione secondo l’articolo 22. 4 Per ogni periodo fiscale l’importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del/della richiedente impiegati nel TCNA. Articolo 9 Corse nel TCNA: requisiti 1 Per corse iniziali e finali del TCNA s’intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro. 2 Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi. Articolo 10 Corse nel TCNA: prova Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.