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56.76 Domanda di restituzione per corse nel traffico combinato non

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56.76 Domanda di restituzione per corse nel traffico combinato non
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Divisione tasse sulla cricolazione
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
Domanda di restituzione per corse nel traffico combinato
non accompagnato (TCNA)
Mese / anno:
________________________________
Richiedente
Ditta
____________________________________________________
Cognome e nome
____________________________________________________
Strada
____________________________________________________
NPA / Luogo
____________________________________________________
Persona di contatto (e-mail)____________________________________________________
Telefono / Telefax
____________________________________________________
Numero di cliente
____________________________________________________
Indirizzo per il pagamento 1
(Posta, banca)
Contenitore d’una lunghezza tra 18 e 20 piedi (5,5 e 6,1 m)
Quantità di unità
______
à CHF 24.- importo restituito
0,00
Totale CHF __________
Contenitore d’una lunghezza superiore a 20 piedi (più di 6,1 m)
Quantità di unità
______
à CHF 37.- importo restituito
Allegare lista dei veicoli form. 56.79
0,00
Totale CHF __________
0,00
Totale complessivo CHF 2 __________
Luogo, Data
Timbro della ditta e firma
___________________________
________________________________
1 L’importo della restituzione viene per quanto possibile computato sulla TTPCP
2 Al massimo viene restituita la tassa dei veicoli impiegati nel TCNA
Tagliando per scopi ufficiali
Restituzione approvata:
________________________________
Conteggiato / restituito il:
________________________________
Firma
Form. 56.76 i V 04/04.15
vedi tergo
Spiegazioni
Le spiegazioni concernente la restituzione della TTPCP per i trasporti del percorso iniziale e finale nel
TCNA a tenore degli articoli 8 e 9 dell’Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) si possono trovare nelle corrispondenti
direttive, le quali possono essere rilevate nell’Internet (www.ttpcp.ch) oppure alla divisione tasse sulla
circolazione della Direzione generale delle dogane (DGD).
La DGD può esigere dei mezzi probatori (lettere di vettura ferroviarie, liste di trasbordo, attestazioni
dell’offerente di corse nel TCNA, ecc.). Tutti i documenti e i giustificativi importanti al fine della restituzione vanno custoditi durante cinque anni e presentati a richiesta alla DGD.
Domanda
La domanda insieme alla lista dei veicoli dev’essere presentata alla Direzione generale delle dogane
al più tardi entro un anno dalla scadenza del mese civile durante il quale è stata effettuata la corsa.
Il periodo di restituzione è il mese civile. Per ogni mese può essere presentata una sola domanda di
restituzione. Con la sua firma il richiedente certifica l’esattezza delle indicazioni date.
Trattandosi della tassa forfetaria sul traffico pesante, si farà capo alla medesima procedura.
Estratto delle basi legali
Articolo 20 capoverso 1 Legge sul traffico pesante del 19 dicembre 1997 (LTTP; RS 641.81)
Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito
profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un
rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. In caso di negligenza, la multa
può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. Sono fatti salvi
gli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). La multa minima ammonta a 100 franchi.
Ordinanza sul traffico pesante del 6 marzo 2000 (OTTP; RS 641.811)
Articolo 8
Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato
1 Su
richiesta da presentare all’Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla
tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di
una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.
2 Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbortato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla
ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l’importo seguente
a. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi 24 franchi,
b. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi 37 franchi.
3 La domanda di restituzione dev’essere presentata all’Amministrazione delle dogane unitamente alla
dichiarazione secondo l’articolo 22.
4 Per ogni periodo fiscale l’importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i
veicoli del/della richiedente impiegati nel TCNA.
Articolo 9
Corse nel TCNA: requisiti
1
Per corse iniziali e finali del TCNA s’intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di
trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del
trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro.
2 Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima
di 2,1 m o 7 piedi.
Articolo 10 Corse nel TCNA: prova
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le
corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i
gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova
circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.
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