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Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato da marzo 2012

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Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato da marzo 2012
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
1
OGGETTO
CONCORSO PUBBLICO IN UNA DISCIPLINA EQUIPOLLENTE
QUESITO
(posto in data 7 dicembre 2015)
Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato da marzo 2012 presso
una pubblica amministrazione. Mi occupo di cure palliative, disciplina
medicina interna (quando sono stato assunto il ministero non aveva
ancora riconosciuto la disciplina cure palliative).
A breve parteciperò presso altra azienda a un concorso pubblico per
dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina cure palliative.
Se vincessi il concorso dovrei chiedere aspettativa alla mia attuale
azienda durante i mesi di prova presso la nuova azienda? I miei
superiori mi hanno avvisato che accettando il nuovo incarico
probabilmente perderò l'anzianità maturata fino ad ora ai fini
dello scatto dello stipendio del quinto anno (che dovrebbe avvenire
a Marzo 2017). È corretto? Anche se le due discipline in questione sono
equipollenti?
RISPOSTA
(inviata in data 12 dicembre 2015)
In caso di assunzione presso altra azienda quale vincitore di concorso
il dirigente ha diritto all’aspettativa per il superamento del periodo
di prova ai sensi dell’articolo 14 comma 9 del CCNL 1998_2001.
Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell’articolo 14 comma 1
del CCNL 1998_2001, i dirigenti che abbiano superato il periodo
di prova nella medesima qualifica e disciplina presso la stessa o altra
azienda del comparto. Il periodo di prova è invece necessario laddove
nel passaggio ad altra azienda vi sia un cambiamento della disciplina
o della qualifica e nel caso di conferimento di un incarico di struttura
complessa, incarico che è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi
sulla base di quanto disposto dal comma 7-ter dell’articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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Per quanto concerne l’anzianità professionale per il riconoscimento
di benefici economici e di carriera quali l’attribuzione della fascia
superiore dell’indennità di esclusività, l’attribuzione della retribuzione
di posizione minima contrattuale unificata, il calcolo del quinquennio
necessario, previa valutazione positiva del collegio tecnico, per il conferimento di un incarico professionale tra quelli indicati alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, o di un incarico
di struttura semplice, anche in caso di trasferimento ad altra azienda
quale vincitore di concorso, sempre che tra i differenti periodi
di servizio non vi sia soluzione di continuità, questa è calcolata come
somma dei periodi prestati nelle diverse aziende.
Ai fini del computo dell’anzianità professionale si applica quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 12 del CCNL 1998_2001, secondo
biennio economico, che stabilisce due diversi criteri:
1) ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata si considerano soltanto i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, anche se in aziende o enti diversi del
comparto; tra i quali non vi sia soluzione di continuità;
2) ai fini dell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità
di esclusività si considerano sia i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato che i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche
in aziende o enti diversi del comparto, sempre senza soluzione
di continuità.
Per quanto concerne la disciplina di appartenenza l’equipollenza tra
cure palliative e medicina interna assicura la cumulabilità dei periodi
di anzianità professionale maturati nei due diversi rapporti lavorativi
nelle due diverse discipline.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
articolo 14
Periodo di prova
1. obbligo del periodo di prova
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica
di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa o altra azienda o
ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o
disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi,
possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso
altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla
prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata
unificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
9. diritto all’aspettativa per il superamento del periodo di prova
Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per
motivi personali senza diritto alla retribuzione. In caso di mancato
superamento dello stesso ovvero in caso di recesso il dirigente
rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra
amministrazione di diverso comparto
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
SECONDO BIENNIO ECONOMICO
articolo 12
Disposizioni particolari
3. criteri di computo dell’anzianità professionale
Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere:
a) ai fini del compimento del quinquennio di attività necessario per
l’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata spettante al superamento dei cinque anni di anzianità ,
l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN,
a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se
prestato in aziende o enti diversi del comparto;
b) ai fini dell’equiparazione e dell’attribuzione della fascia superiore
dell’indennità di esclusività l’anzianità complessiva, con rapporto
di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata
alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità
anche in aziende ed enti diversi del comparto .
CCNL 2006_2009
articolo 15
Disposizioni particolari
1. computo dei periodi di servizio con incarico a tempo determinato
Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento
dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’articolo 27,
comma 1 lettere b) e c) del CCNL 1998_2001, rientrano i periodi
svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, purché senza
soluzione di continuità.
2. conferma del comma 3 dell’articolo 12 del CCNL 1998_2001
Resta fermo quanto previsto dall’articolo12, comma 3 del CCNL
1998_2001, secondo biennio economico, in merito all’esperienza
professionale computabile per i fini ivi previsti.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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