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La normativa sulla sicurezza nel lavoro

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La normativa sulla sicurezza nel lavoro
Prequisiti
Prima di affrontare l'unità E5 devi conoscere
i seguenti argomenti:
• l'imprenditore commerciale
• il contratto
• l'operatore economico impresa
• il rapporto di lavoro
• lo Statuto dei lavoratori
• i nuovi contratti di lavoro
Competenze
Alla fine dell'unità E5 devi:
• esporre i concetti appresi utilizzando
una corretta terminologia giuridica
ed economica
• individuare l'evoluzione della normativa
sulla sicurezza sul lavoro
• riproporre il problema della sicurezza
nella Costituzione
• analizzare le lacune del Codice civile
in materia di sicurezza sul lavoro
• descrivere le innovazioni e i limiti
dello Statuto dei lavoratori in materia
di sicurezza
La normativa
sulla sicurezza
nel lavoro
• comprendere l'importanza di un modello
partecipato della sicurezza
• spiegare i princìpi cardine del Testo unico
in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro del 2008
• analizzare il principio della prevenzione
e le modalità per gestirlo
• cogliere il motivo per cui la valutazione
dei rischi e la redazione del documento
di sicurezza non sono delegabili
E5.1 L'evoluzione della normativa sulla sicurezza
E5.2 IL principio della prevenzione
E5.3 Gli obblighi del datore di lavoro
E5.4 Gli obblighi del lavoratore
E5.5 L'informazione, la formazione e l'addestramento
E5.6 L'assicurazione contro gli infortuni e il danno non patrimoniale
• descrivere l'obbligo di informare
del datore di lavoro
• definire le funzioni del preposto
• individuare la figura del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
• spiegare come il lavoratore deve
contribuire all'adempimento degli obblighi
in tema di tutela della sicurezza
• distinguere fra informazione, formazione
e addestramento
• elencare le categorie a cui l'assicurazione
obbligatoria è stata estesa nel 2000
• sottolineare che cosa si intende
per «infortunio in itinere»
• spiegare perché il danno non patrimoniale
viene determinato dal giudice invia
equitativa
E5.1 L'evoluzione della normativa
sulla sicurezza
La sicurezza sul lavoro. Abbiamo già evidenziato come, fino a pochi
decenni fa, il problema della sicurezza sul lavoro fosse gravemente sottovalutato.
La sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di svariati interventi legislativi, che si sono susseguiti nel corso del tempo con un unico obiettivo:
garantire e migliorare le condizioni in termini di salute e di sicurezza dei
lavoratori.
La sicurezza nella Costituzione... La tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore trova il suo fondamento nella Costituzione. In particolare:
• l'art. 32 Cost. stabilisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti»;
• l'art. 41 Cost. afferma che «l'iniziativa economica privata è libera», ma
«non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
Tutta la normativa che andiamo ad analizzare è stata plasmata sulla base di
questi princìpi costituzionali.
• ...e nel Codice civile. L'art. 2087 ce. stabilisce che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Analizziamo il contenuto dell'articolo.
Anzitutto il datore di lavoro deve tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti, tramite l'adozione e il mantenimento dei presidi antinfortunistici che
devono preservare i lavoratori da eventuali rischi.
In secondo luogo, la norma impone l'obbligo per il datore di lavoro di adeguare gli strumenti di protezione ai progressi tecnologici, sempre per assicurare una maggiore protezione dei dipendenti.
Il datore di lavoro deve, inoltre, impartire le istruzioni indispensabili per
far conoscere ai dipendenti i rischi connessi alla mancata attuazione delle
disposizioni e deve anche vigilare sull'applicazione delle norme in materia di
sicurezza.
La normativa prevista dal Codice civile ha dimostrato, nel corso del tempo,
alcune lacune rappresentate:
« dal suo carattere individualistico, nel senso che mira a tutelare soprattutto
la posizione del singolo lavoratore e a tralasciare l'interesse collettivo alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro nel suo complesso;
« dalla sua natura principalmente risarcitoria nei confronti del lavoratore danneggiato e, di conseguenza, dall'assenza di una vera politica di prevenzione.
La tutela dell'integrità psicofisica
del lavoratore trova il suo fondamento
nella Costituzione
La normativa prevista dal Codice civile
presenta alcune lacune in materia
di sicurezza sul lavoro
Articolo 32
Costituzione della Repubblica italiana
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Articolo 2087
Codice civile
L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Per colmare queste lacune del Codice civile e per rafforzare, sul piano collettivo, la posizione dei lavoratori è intervenuto lo Statuto dei lavoratori.
• Lo Statuto dei lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori del 1970 (d'ora in poi
Statuto), come si è visto, ha l'obiettivo primario di rafforzare la tutela dei lavoratori in ogni ambito del rapporto di lavoro ( E3.3).
Rispetto al problema della sicurezza, si afferma che i lavoratori, «mediante
loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica» (art. 9 Statuto).
Da un'attenta lettura della norma emerge che lo Statuto dei lavoratori ha
consolidato la tutela del diritto alla salute tramite l'introduzione:
• di un diritto di controllo dei lavoratori che, attraverso gli organismi che li
rappresentano, possono verificare se il datore di lavoro garantisce l'applicazione e il rispetto delle norme di legge previste per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
Lo Statuto dei lavoratori ha riconosciuto
alle rappresentanze sindacali un diritto
di controllo e di promozione della tutela
della salute e della sicurezza
Articolo 9
Statuto dei lavoratori
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità fisica.
Una normativa più articolata e severa
in materia di sicurezza sul lavoro ha ridotto
il numero degli incidenti, ma non ha
modificato nella sostanza il bilancio
sociale degli infortuni.
• di un potere di promozione che le rappresentanze esercitano, al fine di
garantire ai lavoratori di svolgere la loro attività in ambienti salubri e in assenza di rischi per la loro salute. Tale attività si concretizza nella possibilità
di ricercare, elaborare e attuare misure ulteriori rispetto a quelle previste
dal legislatore.
Lo Statuto dei lavoratori ha accresciuto l'importanza del diritto alla salute psicofisica del singolo lavoratore, ma si è dimostrato incapace di specificare in
modo dettagliato gli obblighi da rispettare in tema di sicurezza.
Il d. Ig. n. 626/1994 è passato
da una normativa basata sull'intervento
riparatorio a una disciplina incentrata
sulla prevenzione e sull'informazione
> La svolta della «626»... Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
Attuazione delle direttive [...] riguardanti il miglioramento in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (d'ora in poi d. lg. n.
626/1994) ha rappresentato un'autentica svolta nella normativa in materia di
sicurezza.
Il d. lg. n. 626/1994, nel linguaggio corrente «la 626», ha invertito totalmente la rotta, passando da una normativa basata sull'intervento riparatorio a
una disciplina incentrata sulla prevenzione e sull'informazione.
Il d. Ig. n. 626/1994 ha introdotto
il modello partecipato della sicurezza
...e il modello partecipato della sicurezza. Anzitutto il d. lg. n. 626/1994
ha cercato di creare un ambiente lavorativo più sicuro, puntando sulla riduzione al minimo dei rischi alla fonte, attraverso un'attività di prevenzione e di
programmazione.
Per raggiungere questo scopo, il d. lg. n. 626/1994 ha introdotto il «modello partecipato della sicurezza». In base a tale modello l'obbligo di garantire
il rispetto della sicurezza sui posti di lavoro grava non solo sul datore di lavoro, sui dirigenti e sugli organismi di controllo già presenti nella disciplina
precedente, ma anche su nuovi soggetti:
* il servizio di prevenzione e protezione e il suo responsabile;
* il medico competente;
* i lavoratori;
* il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Quando le normative sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro erano di là da venire: un operaio
durante il montaggio della struttura
dell'Empire State Building (1930).
Si tratta, quindi, di un modello assolutamente nuovo, basato sulla collaborazione di soggetti prima ignorati che, nella sfera delle rispettive responsabilità,
diventano obbligati a dare attuazione al principio di prevenzione.
Nonostante la svolta apportata dal d. lg. n. 626/1994, negli seconda metà
anni Novanta gli infortuni sul lavoro sono diminuiti di poco rispetto agli investimenti fatti per migliorare la sicurezza. Non è stato sufficiente migliorare e
rendere più sicuri i macchinari, così come non lo è stato migliorare le tecniche di lavorazione. Gli studiosi concordano sul fatto che è venuta a mancare
un'efficace politica di formazione.
Nella seconda metà degli anni Novanta
gli infortuni sono diminuiti di poco,
soprattutto a causa della carenza
di formazione
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È sulla
scia di questa necessità di formazione, sempre più sentita tra i lavoratori, che
si innesta il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
un articolo
La sicurezza nel settore edilizio
L'edilizia rappresenta, da sempre, il settore
dove gli infortuni e Le morti sul lavoro raggiungono «cifre da brivido».
L'articolo riprodotto (Enzo Perez, Il Mattino,
30 ottobre 1993) fa riferimento alla realtà
napoletana, in cui le normative sulla sicurezza sono spesso ignorate. L'articolo è del 1993
ma resta di drammatica attualità.
1 Infortuni sul lavoro, in città e in provincia
[di Napoli]. Sono decine di migliaia, un elenco
da campo di battaglia, un numero che, purtroppo, nonostante i progressi delle tecnologie, non accenna a diminuire. E resta così una
dolorosa «costante» che ripropone Le stesse
cifre di dolori, di lutti, di forzato abbandono dell'attività, come se nulla insegnassero
l'esperienza, il senso di responsabilità, il rispetto delle normative che devono garantire
La sicurezza, ma anche tutti i controlli [...].
2 Ed infine un quadro delle malattie correlate ai rischi da lavoro: tumori (fattori: amianto, olii particolari); silicosi (silicio, amianto);
asma e dermatiti (cemento e resine); broncopatie croniche (polveri irritanti, cemento)
[...] malattie articolari (carico da lavoro).
3 L'Ispettorato provinciale del lavoro di
Napoli [...] dovrebbe tenere testa a tutto
quello che concerne vigilanza e controllo del
mercato occupazionale della provincia [...]
soprattutto per quanto concerne L'affidamento ed esecuzione degli appalti.
Il Testo unico in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
del 2008 ha riformato la normativa,
sottolineando l'importanza
della formazione nei luoghi
di lavoro
nei luoghi di lavoro o Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi ài
lavoro del 2008 (d'ora in poi T. U. sicurezza).
Il T. U. sicurezza ha riordinato e riformato la normativa in vigore, incorporando il già citato d. lg. n. 626/1994, per introdurre una nuova visione del
problema basata sull'importanza della formazione nei luoghi di lavoro e sulla
necessità di verificare, in un momento successivo, l'efficacia dei comportamenti tenuti dai vari soggetti, al fine di garantire che l'ambiente lavorativo
non presenti rischi per la salute dei lavoratori.
Il T. U. sicurezza (modificato nel 2009) rappresenta un passo importante
verso la piena attuazione all'art. 32 Cost, perché estende il suo campo di applicazione sia a tutti i lavoratori (autonomi e subordinati) sia a tutti i settori
di attività pubblici e privati. Infatti l'art. 2 T.U. sicurezza definisce «lavoratore» colui che, «indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato».
E5.2 Il principio della prevenzione
Il principio della prevenzione rappresenta
il punto focale attorno a cui ruota
il T.U. sicurezza
La prevenzione è il complesso
delle misure necessarie per diminuire
i rischi professionali
VIETATO L'ACCESSO
Ai NON ADDETTI
Al LAVORI
La ditta n o n risponde di eventuali
d a n n i a persone o cose
La segnaletica di sicurezza aziendale
e da cantiere è molto ricca, forse superiore
a quella stradale. Comprende segnali
di avvertimento (triangolari a fondo giallo),
segnali di divieto (circolari con bordo rosso),
segnali di prescrizione (circolari a fondo
azzurro), segnali di salvataggio (quadrati
a fondo verde) e segnali per attrezzature
antincendio (quadrati a fondo rosso).
La nozione di prevenzione. Il principio della prevenzione rappresenta il
punto focale attorno a cui ruota il T. U. sicurezza.
La legge vuole garantire un modello organizzativo, in ambito aziendale,
diretto a prevenire tutti i possibili rischi connessi all'attività lavorativa. L'art. 2
T. U. sicurezza definisce la prevenzione come «il complesso delle disposizioni
o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno».
La gestione della prevenzione. Al fine di attuare una corretta gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l'art. 15 T. U. sicurezza individua le misure
generali obbligatorie di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:
• «la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza»;
• «la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro»;
• «l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo»;
• «il rispetto dei princìpi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione», di grande importanza è che
questo deve «ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo»;
• «la riduzione dei rischi alla fonte»;
• «la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso»;
» «la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio»;
« «l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro»;
• «la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale»;
• «il controllo sanitario dei lavoratori»;
• «l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona» con conseguente spostamento ad altra
mansione;
• «l'informazione e formazione adeguate» per i lavoratori, per i dirigenti e i
preposti (•E5.3), per i rappresentanti dei lavoratori e per i lavoratori stessi;
« la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
• «la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione
di codici di condotta»;
• «le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato»;
« «l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza»;
« «la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti».
È evidente come questa lista, tanto lunga quanto importante, preveda un sistema di obblighi che coinvolge non solo il datore di lavoro ma diversi soggetti, fra cui i lavoratori stessi.
Per una corretta prevenzione nei luoghi
di lavoro, il T.U. sicurezza individua
le misure generali obbligatorie
di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori
E53 Gli obblighi del datore di lavoro
La valutazione dei rischi. Obbligo fondamentale del datore di lavoro è
quello di effettuare la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della
prestazione lavorativa, per individuare le fonti di pericolo e il danno che ne
potrebbe derivare.
La valutazione «anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro» deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
«compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari»,
quelli «riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza», nonché quelli «connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi» (art. 28
T.U. sicurezza).
Obbligo fondamentale del datore di lavoro
è quello di effettuare la valutazione
dei rischi
La redazione del documento per la sicurezza. A tal fine il datore di lavoro
deve redigere un «documento per la sicurezza», da custodire presso l'azienda, che deve contenere, secondo quanto stabilisce l'art. 28 T.U. sicurezza, i
seguenti requisiti;
« una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attività lavorativa;
• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;
• le modalità e i tempi per la realizzazione del programma di sicurezza;
• «l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio»;
Il datore di lavoro deve redigere
un documento per la sicurezza
La valutazione dei rischi e la redazione
del documento di sicurezza spettano
al datore di lavoro e non sono delegabili
« «l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».
Va precisato che la valutazione dei rischi e la redazione del documento di
sicurezza sono di stretta competenza del datore di lavoro e non sono delegabili.
Sul datore di lavoro gravano altri obblighi
delegabili
Gli altri obblighi delegabili. Accanto alle funzioni non delegabili, appena
descritte, sul datore di lavoro gravano altri obblighi delegabili.
In particolare, il datore di lavoro, insieme ai dirigenti, deve:
• nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
• tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• inviare i lavoratori alla visita medica;
» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
« adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
» informare il lavoratori, nel più breve tempo possibile, dell'esposizione al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
« permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
» adempiere gli obblighi di formazione e informazione.
Il datore di lavoro deve fornire al servizio
di prevenzione e protezione e al medico
competente una serie di informazioni
in tema di sicurezza e prevenzione
L'obbligo di informare. Va premesso che il servizio di prevenzione e protezione costituisce l'«msieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali» (art. 3 TU. sicurezza). Il datore di lavoro deve fornire sia al servizio
di prevenzione e protezione sia al medico competente tutte le informazioni
circa:
* la natura dei rischi;
* l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
» la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
• i dati da comunicare all'Inail (Istituto nazionale per la sicurezza infortuni
sul lavoro) e all'Ipsema (Istituto previdenza per il sistema marittimo), oltre
a quelli relativi alle malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli
organi di vigilanza.
Il preposto sovrintende all'attività
lavorativa e garantisce l'attuazione
delle direttive ricevute
Il preposto. Come si è visto, il d. lg. n. 626/1994 ha introdotto il modello
partecipato della sicurezza per cui, accanto al datore di lavoro, diversi soggetti
collaborano al fine di garantire il rispetto della sicurezza sui posti di lavoro.
Fra questi c'è il preposto, cioè una «persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori» (art. 3 T. U. sicurezza).
L'art. 19 T. U. sicurezza stabilisce che il preposto deve:
• «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori e
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti»;
• «verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico»;
• «richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa»;
• «informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione»;
• evitare di «richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato»;
• «segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante
il lavoro»;
• frequentare appositi corsi di formazione.
Gli obblighi del preposto
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio di
prevenzione e protezione dei rischi è un importante organismo aziendale,
con a capo un responsabile, nominato dal datore di lavoro, che risponde per il
coordinamento del servizio di prevenzione.
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione o all'interno dell'azienda oppure incarica persone o servizi esterni.
Il responsabile dei servizi deve possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti e individuati dal T. U. sicurezza.
Sostanzialmente il servizio di prevenzione svolge una funzione di ausilio
tecnico nei confronti del datore di lavoro rispetto alla valutazione dei rischi,
alla programmazione della sicurezza e alla progettazione della formazione.
Il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione deve coordinare il servizio
stesso
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è prevista dallo Statuto dei lavoratori. Il
rappresentante, che viene eletto 0 designato dai lavoratori in tutte le aziende,
Il rappresentante dei lavoratori svolge
funzioni di consulenza in merito
alla valutazione dei rischi
e alla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione
deve tutelare i lavoratori rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Oltre a essere consultato dal datore di lavoro nei casi già visti, il rappresentante viene consultato in merito alla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione e all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Il medico competente. Il medico, che collabora con il datore di lavoro nel
valutare i rischi, é nominato dallo stesso imprenditore per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti individuati dal T. U. sicurezza.
Il medico deve essere in possesso dei requisiti formativi e professionali
richiesti. Può svolgere la sua opera in qualità di:
• dipendente o collaboratore di una struttura esterna (pubblica o privata)
convenzionata con l'imprenditore;
• libero professionista;
• dipendente del datore di lavoro.
Il medico collabora con il datore
di lavoro, che lo ha nominato,
ai fini della valutazione dei rischi
E5.4 Gli obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve contribuire
all'adempimento degli obblighi in tema
di tutela della sicurezza e della salute
Il lavoratore e la salute sul lavoro. Il lavoratore deve contribuire, insieme
agli altri soggetti, all'adempimento degli obblighi in tema di tutela della sicurezza e della salute.
L'art. 20 T. U. sicurezza stabilisce che «ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro».
Gli obblighi. In particolare, i lavoratori devono:
• «contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro»;
« «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale»;
• «utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza»;
• «utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione»;
» «segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza»;
• «non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo»;
• «non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori»;
» «partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro»;
» «sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo 0
comunque disposti dal medico competente».
Se svolgono la loro attività in aziende in appalto ( Dl.l), i lavoratori devono
esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
loro generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Questo obbligo vale anche
per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la loro attività nello stesso luogo di lavoro.
La violazione di questi obblighi da parte dei lavoratori comporta l'erogazione di sanzioni, anche penali.
E5.5 L'informazione, la formazione
e l'addestramento
L'informazione è il complesso
delle attività dirette a fornire conoscenze
utili all'identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi in ambiente
di lavoro
L'informazione. Abbiamo visto che uno degli obiettivi del T. U. sicurezza è
quello di sviluppare una cultura della formazione e dell'informazione nei luoghi di lavoro, al fine di creare le condizioni necessarie perché i singoli possano contribuire ad assicurare la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro.
Per informazione si intende il «complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro».
Secondo l'art. 36 T. U..sicurezza il datore di lavoro deve provvedere affinché
ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:
• «sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della
impresa in generale»;
• «sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro»;
» «sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure in tema di
primo soccorso e prevenzione incendi»;
» «sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione
e protezione, e del medico competente».
• La formazione. Attraverso la formazione si devono trasferire ai lavoratori
le «conoscenze e le procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi» (art. 3 T. U. sicurezza).
L'art. 36 T. U. sicurezza stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che
ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente in tema di:
« «concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza»;
« «rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda».
Obblighi di formazione sono previsti anche per i dirigenti e i preposti.
Per quanto riguarda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, egli
«ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi» (art. 36 T. U. sicurezza).
Sia la formazione sia l'informazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori, in termini di contenuti e di linguaggio. In particolare, se la
formazione riguarda lavoratori immigrati, bisogna prima verificare che questi
comprendano la lingua.
Attraverso la formazione si devono
trasferire ai lavoratori le conoscenze
utili per svolgere in sicurezza le varie
mansioni aziendali
L'addestramento. L'addestramento è il «complesso delle attività dirette a
fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale» oltre alle «procedure
di lavoro» (art. 3 T. U. sicurezza).
Sempre l'art. 36 T.U. sicurezza stabilisce che la formazione e l'addestramento specifico avvengono al momento:
• «della costituzione del rapporto di lavoro 0 dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro»;
• «del trasferimento 0 cambiamento di mansioni», «della introduzione di
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi».
Dell'addestramento, che si svolge sui luogo di lavoro, se ne occupa una persona esperta.
L'addestramento è il complesso
delle attività dirette a fare apprendere
ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature
e macchine
E5.6 L'assicurazione contro gli infortuni
e il danno non patrimoniale
• L'assicurazione sociale obbligatoria. La legge tutela i lavoratori dai rischi Anche i'addestramento degli apprendisti
nell'ambiente di lavoro, introducendo un sistema di assicurazioni sociali ob- è regolato dal T.U. sicurezza.
La legge tutela i lavoratori attraverso
un sistema di assicurazioni sociali
obbligatorie, gestito dall'Inani, contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
La riforma del 2000 ha esteso
l'assicurazione sociale obbligatoria
bligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo
sistema viene gestito dall'Inail (Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro).
L'obbligo dell'assicurazione grava sul datore di lavoro, sia pubblico sia privato, per i lavoratori addetti a particolari mansioni indicate come potenzialmente pericolose e appartenenti a qualsiasi settore lavorativo.
La normativa è stata profondamente modificata da un decreto legislativo
del 2000, che contiene disposizioni speciali relative a determinate categorie
di lavoratori (medici, lavoratori domestici, badanti).
Con la riforma del 2000 l'assicurazione obbligatoria è stata estesa:
» ai lavoratori parasubordinati;
• ai lavoratori dell'area dirigenziale;
• agli sportivi professionisti;
• ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari.
La riforma del 2000 ha introdotto
la fattispecie di infortunio in itinere
L'infortunio in itinere. Non solo. La riforma del 2000 ha introdotto la
fattispecie di «infortunio in itinere», per cui l'assicurazione è stata estesa agli
infortuni occorsi:
• durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro;
• durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
• durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente la mensa
aziendale.
Sono esclusi gli infortuni direttamente causati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. L'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta patente di guida.
Il danno non patrimoniale subito
dal lavoratore deve essere risarcito
Il danno non patrimoniale... Come abbiamo visto nel Volume primo, il
danno non patrimoniale consiste in un dolore fisico o in un turbamento psicologico della persona: anche il lavoratore può subire un danno non patrimoniale, che deve essere adeguatamente risarcito.
Come sappiamo ( Volume primo F1.8) esistono tre figure di danno non
patrimoniale:
« il danno morale;
• il danno biologico;
• il danno esistenziale.
II danno morale consiste in una condizione
di sofferenza personale del lavoratore
1 ...il danno morale... Il danno morale, utilizzato spesso come sinonimo
di danno non patrimoniale, consiste nella già citata condizione di sofferenza
personale, di turbamento psicologico e di dolore fisico, che affligge un lavoratore in conseguenza di un infortunio sul lavoro.
Il danno biologico è arrecato all'integrità
psicofisica del lavoratore
...il danno biologico... Col danno biologico si considera la lesione dell'integrità psicofisica della lavoratore, che diventa un bene protetto in quanto tale,
a prescindere dal fatto che tale lesione produca o meno una diminuzione della
capacità di guadagno del lavoratore stesso.
Il danno biologico può consistere:
« nell'invalidità fisica;
• nella sofferenza psichica;
» nel danno estetico;
» nel danno alla sfera sessuale;
• nel danno alla vita di relazione.
...il danno esistenziale. Il danno esistenziale si ha quando un fatto provoca al lavoratore una serie di conseguenze, spesso prive di rilievo patrimoniale,
ma tali da modificare in modo significativo la qualità della sua vita.
Il danno esistenziale incide sulla dignità personale del lavoratore e può
derivare da eventi quali:
« il demansionamento: si ha tutte le volte in cui un lavoratore viene adibito a
mansioni inferiori rispetto alle abituali oppure subisce uno svuotamento
delle mansioni assegnategli;
• le molestie sessuali: il danno derivante da molestie sessuali, che colpisce
soprattutto ma non esclusivamente le lavoratrici, costituisce una palese
violazione dei diritti e della dignità della persona;
• il mobbing: è una forma di persecuzione psicologica posta in essere o da
parte dei colleghi di lavoro (mobbing orizzontale) o da parte del datore di
lavoro e dei suoi collaboratori (mobbing verticale), che può causare una
vera e propria compromissione dello stato di salute psicofìsica del lavoratore.
Il risarcimento in via equitativa. Il danno non patrimoniale (danno morale, danno biologico e danno esistenziale) non può essere oggetto di valutazione strettamente economica e non può essere provato nel suo preciso
ammontare; in conseguenza di ciò può solo essere riparato mediante una
somma di denaro determinata dal giudice «in via equitativa». Per esempio,
è impossibile quantificare il dolore sopportato da una persona in un letto di
ospedale a seguito di un incidente sul lavoro o la frustrazione che provoca il
subire per molto tempo il mobbing.
un film
Delitto d'amore
Regia: Luigi Comencini, Italia, 1974
Attori: Stefania Sandrelli, Giuliano Gemma,
Brizio Montinaro
Durata: 98 minuti
Una scena del film.
Delitto d'amore è ambientato nella zona industriale dell'hinterland milanese durante gli
anni Settanta.
Carmela (Stefania Sandrelli), emigrata in
Lombardia con i genitori dalla Sicilia, si
innamora di Nullo (Giuliano Gemma), un
operaio lombardo suo compagno di lavoro. La fabbrica è alienante e, soprattutto,
fortemente nociva perché manca qualsiasi
Il danno esistenziale per il lavoratore
può nascere da demansionamento,
molestie sessuali e mobbing
Il danno non patrimoniale non può essere
provato nel suo preciso ammontare
e viene liquidato dal giudice in via
equitativa
protezione contro le micidiali esalazione
chimiche. I due giovani si scoprono molto
diversi per educazione e mentalità: Nullo è
di idee vagamente comuniste, mentre Carmela è inibita da una religiosità arcaica e
superstiziosa. Il contrasto di caratteri viene esasperato dalle condizioni ambientali
non certo facili. Carmela si ammala a causa
delle condizioni del lavoro e muore, anche
per l'inadeguatezza delle cure. Non sono
sufficienti sindacati e tribunali: Nullo crede in una sola legge e la applica, uccidendo l'imprenditore colpevole della morte di
Carmela.
La trama può erroneamente far pensare al
«solito fumettone»; in realtà la bravura di
Gemma e della Sandrelli rende il film ricco
di momenti espressivi e di un forte impegno
sociale.
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