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part-time d.ssa C. Figliola DDGn203-2013
Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore : STAFF D.G. Servizio : ORGANI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE Ufficio : SEGRETERIA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE N. 203 DEL 27 Giugno 2013 OGGETTO : Dipendente Dott.ssa Carmela Figliola – Profilo professionale “Funzionario Amministrativo Contabile” Cat. D3. Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale. IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000; VISTO l’art.22 comma 1°, del Regolamento di Contabilita’ Comunale approvato con atto di C.C. n. 144 del 20/09/1996, come modificato dalla Deliberazione Consiliare n.96/98; VISTA la Determinazione del Sindaco n. 19 del 31.01.2012 relativa alla nomina dei Dirigenti Comunali; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 31/12/2012, con la quale è stata definita la nuova struttura organizzativa comunale; VISTA la Determinazione n. 43 dell’01/02/2012 con la quale il Segretario/Direttore Generale ha conferito l’incarico di titolare di posizione organizzativa alla Dott.ssa Anna Asaro; VISTA l’istanza presentata in data 21.05.2013 prot. gen. 33372 con la quale la dott.ssa Figliola Carmela dipendente a tempo indeterminato, profilo professionale “Funzionario Amministrativo Contabile” Cat. D3, chiede la proroga del proprio rapporto di lavoro in regime di part-time al 66% (24 ore settimanali) ulteriore periodo a decorrere dal 01.10.2013; VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 24.04.2009 con la quale, a decorrere dal 01.10.2009 e fino al 30.09.2011 il rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Figliola Carmela è stato prorogato a tempo parziale con impegno orario settimanale pari al 66% (24 ore settimanali) dell’orario di lavoro a tempo pieno; VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 216 del 26.07.2011 con la quale, a decorrere dal 01.10.2011 e fino al 30.09.2013 il rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Figliola Carmela è stato prorogato a tempo parziale con impegno orario settimanale pari al 66% (24 ore settimanali) dell’orario di lavoro a tempo pieno; VISTO l’art. 60 del vigente regolamento di organizzazione; VISTI gli artt. 4,5, e 6 del CCNL 14.09.2000 del comparto Regioni e Autonomie Locali; RILEVATO che l’istanza avanzata dalla dipendente in parola è formalmente accoglibile stante che la proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale: a) non comporta alcun conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dalla dipendente; b) non determina, in relazione alle mansioni e alla categoria di inquadramento ricoperta dalla richiedente alcun pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa; c) rispetta il limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, prevista del 2° comma dell’art. 4 del CCNL 14.09.2000; VISTO l’art. 92 del D.Lgs n. 267/2000; VISTI gli artt. 4 e 6 del CCNL 14.09.2000 e successive modifiche e integrazioni; Tutto ciò premesso e considerato: D E T E R M I N A 1) Di prorogare per un ulteriore biennio, con decorrenza 01.10.2013 e fino al 30.09.2015, il rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente dott.ssa Figliola Carmela, Funzionario Amministrativo Contabile” Cat. D3 nella misura del 66% dell’orario di lavoro a tempo pieno, ossia con prestazione lavorativa di 24 (ventiquattro) ore settimanali; 2) Di stabilire che il dirigente del settore, ove la dott.ssa Figliola Carmela presta servizio, concorderà con la dipendente il tipo di articolazione oraria della prestazione lavorativa e la sua distribuzione nell’arco della settimana; 3) Di stabilire, che a seguito della superiore preintesa, il dirigente del V settore “Organizzazione e Sviluppo del Personale”, acquisite le informazioni di cui al punto 2), stipulerà, così come previsto dall’art. 4, comma 13, del CCNL 14.09.2000, il nuovo contratto individuale di lavoro a tempo parziale pari a 24 (ventiquattro) ore settimanali che regolamenti, tra l’altro, la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporanea dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno, il relativo trattamento economico, specificando che, il ritorno a tempo pieno della dipendente dott.ssa Figliola Carmela, cos’ come disciplinato dall’art. 4, comma 14, del CCNL 14.09.2000, potrà avvenire alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico; 4) Di incaricare il dirigente del V settore “Organizzazione e Sviluppo del Personale”, dell’esecuzione del presente provvedimento; 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio messi comunali per la notifica agli interessati. Il segretario/direttore generale (Marascia)