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procedura penale i - Università Telematica Pegaso
INSEGNAMENTO DI PROCEDURA PENALE I LEZIONE II “LA GARANZIA DELLA GIURISDIZIONE” PROF. GIANLUCA D’AIUTO Procedura Penale I Lezione II Indice 1 La giurisdizione -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 La giurisdizione penale ordinaria e speciale --------------------------------------------------------- 4 3 Le articolazioni della giurisdizione penale ordinaria ---------------------------------------------- 7 4 La giurisdizione: merito e legittimità, cognizione ed esecuzione ------------------------------ 10 5 Il doppio grado di giurisdizione ---------------------------------------------------------------------- 12 6 La classificazione dei giudici in relazione alla giurisdizione ------------------------------------ 14 7 Giudici monocratici e giudici collegiali ------------------------------------------------------------- 17 8 Il conflitto di giurisdizione ----------------------------------------------------------------------------- 22 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 22 Procedura Penale I Lezione II 1 La giurisdizione La giurisdizione è la funzione esercitata da un organo dello Stato (giudice), che interviene, in qualità di terzo, nel corso di un procedimento, per attuare il diritto al caso concreto. Essa è esercitata da giudici ordinari, istituiti e regolati dalle leggi di ordinamento giudiziario (art. 102 comma 1 Cost.). L’attribuzione della funzione a giudici ordinari significa che la giurisdizione è ordinaria. La specificazione è valida per ogni specie di giurisdizione, per quella penale come per quella civile o amministrativa, ma assume un particolare significato se riferita alla giurisdizione penale, perché sui suoi contenuti si riverberano i riflessi del rapporto autorità-libertà. Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si è proposta un forma di giurisdizione penale profondamente diversa da quella precedentemente codificata: poiché il sistema pre-vigente prospettava il rapporto Stato-individuo in chiave autoritaria, il modello che andava a sostituirlo doveva necessariamente attingere ai valori consacrati nelle Carte fondamentali dei diritti. Si legge, infatti, nella relazione al codice, che non poteva più essere rinviato il discorso sul mutamento della impostazione di fondo che aveva caratterizzato il precedente sistema, ispirato all’ideologia fascista e che era stato oggetto di interventi di modifica su punti di notevole rilievo già pochi mesi dopo la caduta di tale regime. Ed è proprio il richiamo ai diritti della persona che consente di svincolare, già in premessa, la nozione di giurisdizione penale da quelle ipoteche sostanzialistiche, che, per il passato, ne avevano esaltato il ruolo subalterno e strumentale rispetto al diritto penale, e di inquadrarla sul piano, più saldamente articolato e determinato, della disciplina costituzionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 22 Procedura Penale I Lezione II 2 La giurisdizione penale ordinaria e speciale Essendo la giurisdizione esercitata da giudici ordinari, ne consegue che essa è una giurisdizione ordinaria. Nell’affermare ciò, il costituente ha inteso riferirsi essenzialmente alla giurisdizione penale; inoltre, tale conclusione è confermata da un’ulteriore affermazione di principio, contenuta sempre nella Carta fondamentale, secondo cui non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (art. 102). E’ evidente che il divieto è posto con riguardo alla legislazione penale perché è con riferimento ad essa che sono prospettabili giudici speciali o giudici straordinari, come, del resto, ci insegna la storia. La portata del divieto va chiarita. Sembrerebbe, infatti, affermato il principio secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna ipotesi di giurisdizione speciale, che per quanto attiene alla materia penale, si specificano nella giurisdizione della corte costituzionale (art. 134 cost.) e in quella dei tribunali militari (art. 103 Cost.) Evidentemente si tratta di specie di giurisdizione necessarie, qualificate dal carattere della eccezionalità. Il fatto che la Costituzione, pur fissando il divieto d’istituzione di forme di giurisdizione straordinaria o speciale, preveda, poi, espressamente, alcuni giudici speciali, può indurre a ritenere che, sul punto la carta fondamentale esprima posizioni contraddittorie. In realtà non vi è contraddizione, essendo evidente la portata differenziata del divieto. Si tratta, infatti, di un divieto assoluto per quel che concerne la giurisdizione straordinaria; e divieto di ulteriore proliferazione per quel che riguarda la giurisdizione speciale, nel senso che non sono ammessi casi di giurisdizione speciale diversi da quelli tassativamente previsti. Il divieto di previsione di giurisdizione straordinaria – che può essere definita quella esercitata da giudici costituiti post factum, in seguito ad eventi eccezionali e per un determinato e contingente periodo di tempo – è conseguente all’affermazione del principio della pre-costituzione del giudice rispetto al fatto che deve formare oggetto del giudizio (art. 25 Cost.) Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 22 Procedura Penale I Lezione II Il Costituente, ponendo un divieto assoluto solo con riferimento alla giurisdizione penale straordinaria, ha inteso contrapporre a quest’ultima, quindi, sia la giurisdizione penale ordinaria che la giurisdizione penale speciale. In definitiva, il nostro ordinamento riconosce plurime espressioni di giurisdizione ordinaria e nella giurisdizione speciale esercitata sia dai tribunali militari che dalla corte costituzionale integrata. Per quel che concerne, poi, le norme applicabili alla giurisdizione penale, intesa nel suo complesso, occorre aver riguardo tanto a quelle contenute nel codice, quanto alle altre, che, in funzione integrativa, sono poste dalle leggi che regolano la giurisdizione specializzata per i minorenni e la giurisdizione penale speciale. Per ciascuna forma, è la legge che, modellando le regole dell’accertamento, definisce l’ambito ed i limiti del manifestarsi della giurisdizione: la giurisdizione si esprime nella dimensione che ad essa il legislatore ha inteso riconoscere. L’affermazione non vale, certo, a sostenere che l’assenza della giurisdizione deve essere ricercata unicamente nella legge processuale ordinaria o negare che l’idea di giurisdizione contiene in se valori consacrati in fonti di rango superiore. Essa serve solo ad evidenziare che è la legge ordinaria e non quella costituzionale ad attestare la dimensione o il significato che l’ordinamento positivo intende conferire alla giurisdizione penale. Il coinvolgimento della legge che regola il procedimento penale nel discorso sulla giurisdizione non mira a comprimere in schemi riduttivamente pragmatici l’idea della giurisdizione, ma tende unicamente a dare al discorso un colore di concretezza, per rifuggire da astrazioni concettuali che, per essere avulse dalla realtà normativa, potrebbero avere il peso di mere esercitazioni dogmatiche. E’ inutile, cioè, discutere su cosa sia la giurisdizione, in genere, e la giurisdizione penale, in particolare, senza assumere come costante punto di riferimento la disciplina del procedimento penale: è in questa che inevitabilmente si ritrova l’idea di giurisdizione che ha finito per prevalere nel momento storico e nell’assetto politico-ideologico in cui è maturata la legge. E’ questa la ragione per la quale, nell’approccio alla nozione di giurisdizione penale, non si può prescindere dalla fondamentale distinzione che il codice di rito Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 22 Procedura Penale I Lezione II opera, all’interno del procedimento penale, tra procedimento per le indagini preliminari e processo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 22 Procedura Penale I Lezione II 3 Le articolazioni della giurisdizione penale ordinaria Il procedimento penale non si snoda secondo uno schema fisso: le modalità di svolgimento sono multiformi perché articolate su moduli non standardizzati, ma studiati in ragione delle specifiche peculiarità che il legislatore, di volta in volta, valorizza, per selezionare le attività dei soggetti che intervengono nei singoli momenti dell’accertamento. Non esiste, in altri termini, un procedimento penale unico che, secondo un iter costante, si snodi attraverso una serie uniforme di passaggi essenziali ed ineliminabili. L’atto di impulso è la notizia di reato – acquisita dalla polizia giudiziaria o dal magistrato del pubblico ministero – nella quale si ipotizza la commissione di un fatto penalmente rilevante. La legge impone che sia immediatamente iscritta in un apposito registro – il registro delle notizie di reato, appunto – e che da quel momento si avviino le indagini preliminari, che il magistrato del pubblico ministero - coadiuvato dalla polizia giudiziaria – gestisce in funzione delle verifiche necessarie a valutarne la fondatezza. Poiché il fatto reato riguarda un episodio circoscritto nel tempo e nello spazio, l’ufficio del pubblico ministero che svolge le indagini è quello istituito presso il giudice che, in ragione della materia, del luogo di commissione del fatto e dell’eventuale legame tra più fatti, sarà chiamato a pronunciarsi sulle determinazioni che, all’esito delle indagini, il magistrato di quell’ufficio del pubblico ministero riterrà di assumere in merito alla notizia di reato. Se la richiesta è di archiviazione degli atti l’intervento del giudice ha lo scopo di controllare che effettivamente non vi sia spazio per il promovimento dell’azione penale. Ovviamente, nel corso delle indagini, la cui durata massima è stabilita per legge, il magistrato del pubblico ministero può avvertire la necessità di sollecitare l’intervento di un giudice affinché adotti provvedimenti incidenti sulle libertà della persone nei cui confronti le indagini sono svolte. Allo stesso modo, l’intervento del giudice può essere sollecitato da chi ha interesse alla pre-acquisizione, in via d’urgenza di dati probatori, anche perché rischiano, con il passare del tempo, di disperdersi o di inquinarsi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 22 Procedura Penale I Lezione II La durata delle indagini sarà minima nel caso in cui il reato viene scoperto nel momento stesso della sua commissione e ricorre una di quelle condizioni che la legge individua come flagranza di un areato. In questa ipotesi il magistrato del pubblico ministero, formulando la imputazione a carico del soggetto sorpreso in flagranza di reato, potrà adire rapidamente (giudizio direttissimo) il giudice perché decida in una udienza pubblica. E’ questo un modo per pervenire subito al processo, che si connota della rappresentazione del fatto al giudice, il quale, terzo estraneo alle ragioni delle parti, lo ricostruisce, sulla base di ciò che emerge dall’assunzione dei mezzi di prova addotti dalle parti stesse o ammessi d’ufficio per negare o affermare il giudizio di responsabilità per l’imputazione. La sua sentenza, per iniziativa del magistrato del pubblico ministero e delle altre parti, può essere sottoposta a controllo di altri giudici, mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Le indagini preliminari si concludono ancora in tempi rapidi ogni volta il magistrato del pubblico ministero ritiene che i risultati conseguiti denunziano un grado di evidenza tale da consentire, senza ulteriori indugi, la formulazione dell’imputazione e, quindi, il dibattimento (giudizio immediato). Al di fuori di queste ipotesi, che si delineano come alternative a quella ordinaria, il magistrato del pubblico ministero, sempre che, ovviamente, non debba richiedere al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione della notizia di reato, gli inoltra richiesta di rinvio a giudizio, dopo aver contestato il fatto al suo presunto autore. Il giudice dispone il rinvio a giudizio all’esito di un’udienza (l’udienza preliminare) quando non si orienta per il non luogo a procedere. L’iter ordinario prevede, a questo punto, ancora il giudizio pubblico, al quale si può pervenire, ancora attraverso una citazione diretta, da parte del magistrato del pubblico ministero, quando debba procedere per i reati di competenza del giudice di pace, mediante la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria oppure il ricorso immediato al giudice della persona offesa, per i reati procedibili a querela. Il giudizio pubblico può non essere necessario perché si giunge ad una definizione anticipata del procedimento penale, attraverso il ricorso a procedure ancora alternative, che si risolvono in un giudizio non pubblico (giudizio abbreviato) o si compendiano in una condanna senza giudizio (decreto penale di condanna, non opposto, applicazione di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 22 Procedura Penale I Lezione II pena su richiesta delle parti) o nella definizione in via amministrativa della questione (oblazione). Se viene pronunciata la sentenza di condanna ed essa acquista carattere di definitività, si apre un ulteriore spazio di giurisdizione, che può avere ad oggetto o il solo titolo esecutivo, ogni volta si controverta della validità formale del provvedimento che deve essere eseguito, o il profilo rieducativo o risocializzante della fase dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La dimensione dell’iter accertativo impone il ricorso a ben precisi termini per indicare, differenziandoli, i singoli segmenti del procedimento penale. Il codice ricorre, in proposito, ai termini grado, fase e stato. Il grado designa il frazionato, successivo, ma eventuale evolvere dell’accertamento, connotato dai controlli ai quali la legge consente sia sottoposto un provvedimento del giudice. Così, alla decisone resa, sull’imputazione formulata dal magistrato del pubblico ministero, dal giudice investito della decisione (giudice del primo grado) può seguire il controllo di altro giudice, sollecitato come giudice dell’appello (giudice di secondo grado) e l’ulteriore controllo sulla legittimità della decisione del giudice dell’appello – ma anche, a volte, sulla legittimità della decisione resa in prima istanza – da parte della corte di cassazione (giudice del terzo grado). La fase è ogni singolo momento, produttivo di effetti autonomi, del grado del procedimento. Così nell’ambito del primo grado, in via ordinaria, si delineano la fase delle indagini preliminari, la fase dell’udienza preliminare, la fase del giudizio, scindibile, a sua volta, nelle fasi del pre-dibattimento, del dibattimento e del post–dibattimento. Lo stato designa ciascuno dei momenti in cui si articola lo sviluppo del procedimento penale. Al pari del termine grado, il termine stato è utilizzato per segnalare la carenza di preclusioni al compimento di attività il cui espletamento è consentito in qualsivoglia momento dell’intero iter accertativo e per evidenziare, sotto il profilo evolutivo dell’accertamento, che vicende tra loro originariamente distinte sono suscettibili di trattazione unitaria. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 22 Procedura Penale I Lezione II 4 La giurisdizione: merito e legittimità, cognizione ed esecuzione I termini merito e legittimità indicano le distinte forme dell’intervento giurisdizionale, che concorrono a dare conto delle modalità di articolazione dell’intero accertamento. Merito è il fatto, inteso nella completezza delle sue componenti soggettive ed oggettive, costituente l’oggetto della decisone che il giudice è chiamato a rendere tanto sulla richiesta di archiviazione della notizia di reato quanto sull’imputazione. La legittimità è il profilo legale di una pronuncia giurisdizionale di cui si chiede la verifica per accertare che sia stata resa nel rispetto delle regole che governano l’accertamento del fatto. In definitiva con il termine legittimità si designa il contenuto di una verifica che si sollecita in applicazione della legge, mentre il termine merito evoca il giudizio sul fatto, nel momento in cui viene formulato e quando il giudizio è sottoposto al controllo di un altro giudice. La disposizione trova riscontro sul piano dell’evoluzione dell’accertamento, posto che: 1) ci si occupa del merito a partire dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro sino alla pronuncia di archiviazione, se il magistrato del pubblico ministero ritiene di non promuovere l’azione penale, oppure, se è promossa l’azione penale, sino alla sentenza che conclude il grado di appello; 2) mentre la giurisdizione di legittimità si attiva con l’intervento di un giudice – la suprema corte di cassazione – cui è devoluto il compito di controllare, in via incidentale, che, nel corso di svolgimento del merito, o in via consequenziale, all’esito dello stesso, non è stata commessa una violazione di legge. La giurisdizione penale, inoltre, può avere ad oggetto il fatto, sotto il duplice profilo del suo accertamento (merito) e della legalità dell’accertamento (legittimità), così come può interessarsi dei profili applicativi della sanzione penale, una volta che Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 22 Procedura Penale I Lezione II essa sia stata irrogata in via definitiva. Di qui, la distinzione tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione di esecuzione. La giurisdizione di cognizione è la garanzia che si assicura per tutta la durata del procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della decisione del giudice. La formazione del giudicato penale – che si consolida per effetto dell’irrevocabilità della decisione del giudice – segna la linea di demarcazione tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione di esecuzione. La giurisdizione di esecuzione è la garanzia predisposta per verificare la legittimità del titolo esecutivo, per realizzare la finalità rieducativa e risocializzante della pena e per consentire il controllo sul perdurare delle condizioni previste dalla legge per la sottoposizione del soggetto a misure di sicurezza. La giurisdizione sul titolo esecutivo ha ad oggetto le questioni che possono insorgere sulla validità del provvedimento divenuto irrevocabile ed è esercitata, in linea di principio, dallo stesso giudice che l’ha emesso. Ciò vuol dire che la giurisdizione sul titolo esecutivo non è svolta da giudici diversi da quelli competenti a conoscere il fatto e si propone come garanzia ulteriore rispetto a quella che si assicura nel corso della giurisdizione cognitiva. Funzionalmente preposto all’esercizio della giurisdizione esecutiva è lo stesso giudice della cognizione, il quale, dopo aver giudicato il fatto, ne verifica la corrispondenza al modello legale di titolo esecutivo. La giurisdizione che si assicura nel corso dell’esecuzione della pena o delle misure di sicurezza è gestita invece dalla magistratura di sorveglianza, alla quale afferiscono il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 22 Procedura Penale I Lezione II 5 Il doppio grado di giurisdizione L’articolazione per gradi del procedimento penale presuppone che esso si espanda nella sua massima estensione. Quello che risulta indefettibile è solo il primo grado, perché, una volta avviato, con la notizia di reato, il procedimento deve necessariamente sfociare in una pronuncia del giudice, che assume la forma della sentenza, se è promossa l’azione penale, oppure del decreto o dell’ordinanza, se è accolta la richiesta di archiviazione. La puntualizzazione è utile per comprendere che, in ogni caso, il procedimento penale si sviluppa per la durata di un grado, anche quando il magistrato del pubblico ministero ritenga di dover promuovere l’azione penale. La conclusione con provvedimento di archiviazione degli atti segna, comunque, la definizione del primo grado del procedimento penale. Gli ulteriori gradi sono meramente, eventuali, nel senso che si svolgono se ed in quanto la sentenza sull’imputazione sia sottoposta, mediante impugnazione, al controllo del giudice di appello o al controllo della corte di cassazione. Il grado di cassazione – che può preludere ad un ulteriore grado d merito, qualora la corte di cassazione annulli con rinvio – si svolge se ed in quanto sia sottoposta ad impugnazione la sentenza di appello o, per saltum, la sentenza di primo grado. La precisazione vale a chiarire che quando interviene nel corso del primo o del secondo grado, perché, ad esempio, si ricorre avverso un provvedimento in materia di libertà personale, la corte viene investita della cognizione solo in via incidentale. Il suo giudizio, in tal caso, esaurisce solo un momento, quello appunto, dell’impugnazione incidentale, di un grado di procedimento penale, che in quanto produttivo di effetti autonomi prende il nome di fase. Chiarito il significato in cui va assunta la terminologia del codice, bisogna stabilire se l’accertamento debba percorrere un iter che necessariamente si snodi attraverso due gradi giurisdizione di merito (principio del doppio grado di giurisdizione). Nell’impianto costituzionale non si rinvengono prescrizioni relative ai momenti evolutivi della funzione giurisdizionale penale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 22 Procedura Penale I Lezione II La costituzione si limita a stabilire che contro le sentenze – oltre che contro i provvedimenti sulla libertà personale – degli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, potendosi derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra (art. 111 comma 7 cost.). Si prevede, cioè, con carattere di inderogabilità, il solo controllo di conformità alla legge della decisione che definisce il procedimento penale, ad opera di un giudice di legittimità. Il codice ammette la possibilità di proporre appello avverso tutte le sentenze di primo grado, con le sole eccezioni previste dall’art 593 commi 2 e 3 c.p.p. Limiti all’appello sono previsti, altresì, per le decisioni rese in alternativa al modello ordinario di accertamento e con le forme del giudizio abbreviato (art. 443). Ma, anche sentenze non appellabili sono ricorribili per cassazione, dal momento che non sono soggette a ricorso soltanto le sentenze sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568), che, peraltro, pure viene risolto, con procedura differenziata, dalla suprema corte di cassazione (art. 32). L’appellabilità della quasi totalità delle sentenze emesse a conclusione del primo grado, la ricorribilità avverso le sentenze pronunciate in grado di appello e, comunque, anche di quelle inappellabili o non appellate per scelta di chi ha interesse alla impugnazione e gravate di ricorso per cassazione per saltum (art. 569) caratterizzano il sistema come improntato al principio del doppio grado di giurisdizione e, nella maggior parte dei casi, al principio del doppio grado di giurisdizione di merito. È ovvio che il passaggio dall’uno all’altro grado non è condizione essenziale per la definizione del procedimento penale, nel senso che i gradi d’impugnazione avverso la decisione emessa dal primo giudice sono previsti come ulteriori sviluppi solo eventuali del procedimento penale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 22 Procedura Penale I Lezione II 6 La classificazione dei giudici in relazione alla giurisdizione Una volta affermato, in linea di principio, che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che è la legge a regolare i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (artt. 101 e 102 comma 3 Cost.), il legislatore costituente si è trovato ad affrontare il difficile compito di conciliare le contrapposte esigenze, della massima rappresentatività e della professionalità. Rivendicare alla sovranità popolare la prerogativa dell’amministrazione ella giustizia significa concepire una funzione che sia accessibile a tutti. Riservare alla legge la regolamentazione dell’esercizio della funzione vuol dire, però, anche, attribuire quest’ultima a soggetti particolarmente esperti nel campo giuridico, altamente qualificati e, quindi, professionalmente capaci. E’ per questo, che accanto a prescrizioni del tipo di quella intesa a stabilire che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, non manca la previsione che, su designazione del consiglio superiore della magistratura, possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (art. 106 Cost.) o la previsione che è ammessa la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari (art. 106 Cost.), fermo restando il principio che la legge deve assicurare l’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia (art. 108 Cost.). In aderenza a tali prescrizioni, le leggi di ordinamento giudiziario ricomprendono nell’ordine giudiziario tanto la magistratura togata, quanto la magistratura laica, composta da distinte figure di magistrati onorari che, nella materia penale, s’identificano nei giudici di pace, nei giudici onorari di tribunale, negli esperti del tribunale per i minorenni e delle sezioni di corte di appello per i minorenni e nei giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 22 Procedura Penale I Lezione II Il possesso dei requisiti di stato, astrattamente previsti per il valido esercizio della funzione giurisdizionale, è requisito normativamente richiesto perché possa parlarsi, agli effetti della legge processuale penale, di giudice di capace. Per capacità si potrebbe intendere tanto il possesso di requisiti essenziali per assumere la funzione, quanto l’idoneità a svolgerla. Accanto ad una capacità astratta, vista come investitura della funzione e come permanenza della stessa nel corso del suo esercizio, ben potrebbe ritenersi che si delinei un livello concreto di capacità, verificabile in occasione della trattazione del singolo affare, come idoneità specifica ad occuparsi di esso. Da questo punto di vista, per la verità, non si dovrebbe ignorare, pure, un problema di capacità a conoscere la controversia, ad apprezzarne le implicazioni culturali, ad affrontare le questioni di diritto che propone, a risolverle in maniera accettabile, in aderenza alle regole dell’interpretazione giuridica. Ma, è proprio il riferimento alle modalità di risoluzione del caso concreto che dà la misura della relatività della distinzione tra capacità astratta e capacità concreta, dal momento che quella sull’idoneità a giudicare il fatto specifico non è, e non può essere, indagine esperibile per ogni processo, ma si presume in via astratta, ricavandosi proprio dal possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione della titolarità della funzione giurisdizionale. Ciò vuol dire che la capacità del giudice – intesa come idoneità a valutare la controversia sottoposta al suo esame e ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge processuale penale – è, per legge, presunta, in via assoluta: non può formare oggetto di discussione nel corso di trattazione del processo e gli eventuali aspetti patologici della stessa rilevano solo, al di fuori del processo, ai fini dell’eventuale responsabilità civile, per colpa grave. Premesso che la giurisdizione penale si distingue in giurisdizione di cognizione e di esecuzione e in giurisdizione di merito e di legittimità e, per ciascuna sfera, si articola per fasi e per gradi, si può proporre, per la giurisdizione penale ordinaria, una duplice classificazione, a seconda che si assuma, come punto di aggregazione, l’oggetto della giurisdizione o l’evoluzione dell’accertamento giurisdizionale. La giurisdizione di cognizione può essere esercitata nei due gradi di merito e nel grado di legittimità. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 22 Procedura Penale I Lezione II I giudici del primo grado sono: Il giudice di pace; Il tribunale ordinario, monocratico e collegiale; La corte di assise; Il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale ordinario; Il tribunale per i minorenni; Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni; Il giudice del tribunale per i minorenni, incaricato di svolgere l’udienza preliminare. I giudici del grado di appello sono: Il tribunale ordinario in composizione monocratica, rispetto al giudice di pace; La corte di appello, rispetto al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell’udienza preliminare e al tribunale ordinario (monocratico e collegiale); La corte di assise di appello, rispetto alla corte di assise; La sezione di corte di appello per i minorenni, rispetto al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell’udienza preliminare e al tribunale per i minorenni. I giudice del grado di legittimità è la suprema corte di cassazione. La giurisdizione della fase dell’esecuzione – esclusa quella avente ad oggetto il solo titolo esecutivo, riservata ai giudici della cognizione di merito – è svolta, nel primo grado, dal magistrato di sorveglianza, dal magistrato di sorveglianza per i minorenni e dal tribunale di sorveglianza, che nel procedimento a carico di minorenni è lo stesso tribunale per i minorenni; nel grado di appello, dal tribunale di sorveglianza; nel grado di legittimità, dalla suprema carte di cassazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 22 Procedura Penale I Lezione II 7 Giudici monocratici e giudici collegiali La funzione giurisdizionale è, a volte, esercitata, da giudici monocratici. Sono giudici monocratici: il giudice di pace, il tribunale ordinario in composizione monocratica, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale ordinario, il giudice del tribunale per i minorenni incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, il magistrato di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza per i minorenni. Il giudice di pace è un magistrato onorario nominato, all’esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità espresso dal consiglio giudiziario integrato, con decreto del ministro della giustizia, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura. La nomina ha durata di quattro anni e può essere confermata per il successivo quadriennio. Il tribunale ordinario in composizione monocratica, più semplicemente tribunale monocratico, è giudice di primo grado, competente per tutti i reati che la legge non devolve alla competenza della corte di assise e non riserva espressamente alla cognizione dello stesso tribunale ordinario in composizione collegiale. E’, altresì, giudice di appello avverso le sentenze e i provvedimenti penali del giudice di pace. Il giudice del tribunale monocratico può essere un giudice togato o un giudice onorario. Il giudice onorario è nominato con decreto del ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio. Il giudice per le indagini preliminari è un giudice abilitato ad una plurima competenza funzionale: a. è l’organo della giurisdizione deputato ad adottare i provvedimenti che gli vengono richiesti nel corso della fase delle indagini preliminari dal magistrato del pubblico ministero, dall’indagato e dal suo difensore e dagli altri soggetti legittimati; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 22 Procedura Penale I Lezione II b. è, al pari del tribunale ordinario, della corte di assise e del tribunale per i minorenni, giudice di primo grado, quante volte il procedimento penale trovi definizione attraverso un rito alternativo al giudizio. E’ un giudice togato, monocratico, inserito nell’organico di ciascuno degli uffici giudicanti cui afferisce, vale a dire il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Nei tribunali ordinari di maggiori dimensioni un presidente di sezione dirige la sezione dei giudici per le indagini preliminari. Negli altri tribunali ordinari e nei tribunali per i minorenni, l’organizzazione del lavoro dei giudici per le indagini preliminari è attribuita al più anziano di essi. Il giudice dell’udienza preliminare è un giudice dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario che, nel corso della fase precedente l’udienza, non abbia adottato provvedimenti diversi da quelli che sono espressamente consentiti, perché non comportanti valutazioni sul merito dell’imputazione. La giurisdizione della fase esecutiva – destinata ai detenuti e agli internati (imputati o condannati che siano) per tutta la durata della detenzione o dell’internamento in istituto, e, in genere, ai condannati, per la concedibilità dei benefici, previsti dalla riforma penitenziaria in attuazione della finalità di risocializzazione dei detenuti, e per l’effettuabilità dei controlli che si richiedono in ossequio al principio della finalità rieducativa della pena (art. 27 cost.) – è esercitata dalla magistratura di sorveglianza, costituita dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza è organo giurisdizionale togato, monocratico, preposto all’adozione di provvedimenti che la legge espressamente gli riserva. Svolge una giurisdizione meramente soggettiva, quante volte interviene come garante della legalità, oppure oggettiva, se i suoi provvedimenti scaturiscono da forme procedimentali che assicurano il contraddittorio tra le parti interessate. Nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le attribuzioni del magistrato di sorveglianza sono esercitate da un magistrato addetto al tribunale per i minorenni, denominato, appunto, magistrato di sorveglianza per i minorenni. La competenza di tale organo giurisdizionale – come del resto, quella del tribunale per i minorenni, allorché esercita le funzioni di tribunale di sorveglianza – cessa al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato. Sono, invece, giudici collegiali: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 22 Procedura Penale I Lezione II il tribunale ordinario in composizione collegiale; il tribunale per i minorenni; il giudice del tribunale per i minorenni, incaricato di svolgere l’udienza preliminare; il tribunale di sorveglianza; la corte di assise; la corte di appello; la sezione di corte di appello cui è devoluta la cognizione delle impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale per i minorenni; la corte di assise di appello; la corte suprema di cassazione. Il tribunale ordinario, quando è in composizione collegiale, vale a dire nei casi espressamente previsti dalla legge, giudica con il numero invariabile di tre giudici. Così ad esempio, sull’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali giudica sempre in composizione collegiale. La competenza a conoscere dei reati commessi dai minori di anni diciotto appartiene al tribunale per i minorenni, che esercita, unitamente al magistrato di sorveglianza per i minorenni, anche le attribuzioni della magistratura di sorveglianza. Il tribunale per i minorenni è giudice collegiale, composto da due magistrati togati e da due giudici onorari, un uomo e una donna, in qualità di esperti, ed è istituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Nei limiti delle competenze determinate dalle norme sul procedimento penale a carico dei minorenni, ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, in relazione ai reati commessi dai minori. Nell’ambito del tribunale per i minorenni, il giudice deputato a svolgere l’udienza preliminare è organo collegiale, composto da un magistrato togato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, in qualità di esperti. Il tribunale di sorveglianza è formato da due magistrati togati e due onorari in qualità di esperti. E’ istituito in ogni distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 22 Procedura Penale I Lezione II La corte di assise è composta da due magistrati togati e da sei giudici popolari ed esercita la giurisdizione penale in primo grado in relazione ai reati devoluti alla sua competenza dal codice e nell’ambito della propria circoscrizione giudiziaria, cui si dà il nome circolo. E’ convocata per sessioni, nel senso che non è costituita in permanenza, ma, per consentire l’avvicendamento dei giudici popolari, si compone per periodi di tempo occorrenti per la trattazione di gruppi di processi che, di volta in volta, formano il ruolo delle udienze dibattimentali. I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. La corte di appello è giudice collegiale di secondo grado, istituito nei capoluoghi di distretto indicati in apposita tabella annessa alla legge di ordinamento giudiziario. Giudica – con il numero invariabile di tre magistrati togati – sull’impugnazione di merito (appello), proposta contro le decisioni pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario, dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice dell’udienza preliminare. Esercita, inoltre, altre funzioni, ad essa devolute dal codice: delibera, ad esempio, in tema di estradizione per l’estero. Ad un’apposita sezione di Corte di appello è devoluta la cognizione delle impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale per i minorenni e sono, altresì, demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. La sezione per i minorenni giudica con il numero invariabile di cinque votanti, perché ai tre magistrati togati della sezione si aggiungono due giudici onorari, un uomo e una donna, in qualità di esperti. In ogni distretto di corte di appello – distretto è termine che designa la circoscrizione giudiziaria della corte di appello, vale a dire la parte del territorio su cui la corte di appello esercita la propria giurisdizione – sono istituite una o più corti di assise di appello. La corte di assise di appello è composta da due magistrati togati e da sei giudici popolari. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 22 Procedura Penale I Lezione II I giudici popolari esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione. Pure la Corte di assise di appello, come la corte di assise, è convocata per sessioni. La corte di assise di appello giudica sull’impugnazione di merito, proposta contro le decisioni e gli altri provvedimenti resi dalla corte di assise. La corte di cassazione è giudice collegiale di legittimità, con sede in Roma e con giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. Quale organo supremo di giustizia, assicura la esatta osservanza e la uniforme interpretazione della legge, la unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Regola, inoltre, i conflitti di competenza e di attribuzione ed adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte di cassazione è costituta in sezioni singole, ma può decidere anche a sezioni unite. Giudica, in ciascuna sezione, col numero invariabile di cinque magistrati togati, a sezioni unite, col numero invariabile di nove. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 22 Procedura Penale I Lezione II 8 Il conflitto di giurisdizione Il conflitto di giurisdizione si configura sia come disaccordo manifestato da uno o più giudici ordinari e il giudice penale militare – che ritengano di dovere prendere cognizione contemporaneamente dello stesso reato o di doversi astenere dall’esaminarlo – sia come rifiuto, del giudice penale ordinario o del giudice penale militare, dell’affermazione di competenza o della declaratoria d’incompetenza degli organi che concorrono alla deliberazione della messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica innanzi alla corte costituzionale integrata. Una volta fissate le regole per disciplinare i rapporti tra la giurisdizione penale ordinaria e le giurisdizioni penali speciali, il legislatore non poteva fare a meno d’indicare anche i meccanismi idonei a risolvere ogni eventuale diversità di vedute tra i titolari delle distinte funzioni giurisdizionali, suscettibili di dar luogo ad un vero e proprio conflitto. Il conflitto di giurisdizione viene genericamente individuato nella situazione che si verifica quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Va chiarito che quando si richiama ad “uno o più giudici speciali” che possono configgere con uno o più giudici ordinari, il legislatore intende riferirsi soltanto agli organi della giustizia militare e alla corte costituzionale integrata, che sono gli unici ad essere investiti della funzione giurisdizionale speciale, in materia penale. La competenza a risolvere il conflitto di giurisdizione interessante la corte costituzionale integrata è attribuita alla corte costituzionale non integrata. Per quanto concerne la procedura incidentale per la risoluzione del conflitto di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e giudice penale militare, si applicano le stese regole valevoli per il caso in cui si verifichi un disaccordo tra due o più giudici ordinari in ordine alla legittimazione a conoscere di un reato attribuito alla stessa persona, vale a dire allorché si profili un conflitto di competenza. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 22