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Regolamento delle corse e fiscalità a cura di Carlo Barlocco

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Regolamento delle corse e fiscalità a cura di Carlo Barlocco
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
IPPICA E FISCO
Regolamento delle corse
e fiscalità
Dott. Carlo Barlocco
16 novembre 2011 - Sala Convegni corso Europa 11 - Milano
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
U.N.I.R.E. (ora ASSI)
L’U.N.I.R.E (Unione Nazionale Incremento
Razze Equine) ,ente di diritto pubblico
istituito con Regio Decreto n.624 del 1932,
ha il compito istituzionale di promuovere
l’incremento
ed
il
miglioramento
qualitativo e quantitativo delle razze
equine.
.. segue
Ai sensi dell’art.14 titolo 1 capo II punto 28
della legge 111 del 15-7-2011 (G.U.164 del 167-2011) recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria l’U.N.I.R.E è stata
trasformata nell’Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico “ASSI”
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ASSI
- è sottoposta al potere di vigilanza e indirizzo del Ministero delle Politiche
Agricole
- governa tutta l’attività ippica ed organizza e definisce la programmazione
tecnica ed economica delle corse che sono lo strumento di selezione dei
cavalli migliori
- tra le proprie fonti economiche la raccolta delle scommesse ippiche ha un
ruolo primario
- è organizzata in Aree Tecniche (galoppo-trotto-cavallo da sella)
- nel 2011 in Italia, dati di fonte sito Unire aggiornati al 30 settembre, negli
ippodromi ufficiali, sono state effettuate 11.573 corse con un totale di
116.751 cavalli partenti (tra trotto e galoppo)
- quanto segue fa espresso riferimento al settore galoppo (anche se molte
sono le similitudini con il settore trotto)
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IL REGOLAMENTO DELLE CORSE
- sulla G.U.del 2-12-99 risulta pubblicato il Decreto n.449 sul riordino
dell’Unire con l’ incorporazione degli Enti Tecnici, Jockey Club, Società degli
Steeple Chase, E.n.c.a.t , (art.7). Il Regolamento delle Corse, al galoppo,
attualmente in vigore è aggiornato al 2 febbraio 2011
- ai sensi dell’art 1 è vincolante e si ritiene conosciuto dalle categorie ippiche
che sono :
Proprietari
Allenatori
Allevatori
Fantini
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DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE
Definizioni delle categorie agli effetti del Regolamento
•proprietari (art.6) :
- le persone fisiche, le società e le associazioni che abbiano ottenuto
l’autorizzazione a far correre cavalli di loro proprietà sotto il loro nome o sotto
un nome assunto
•allenatori (art.26):
- chiunque alleni cavalli,sia per conto proprio che per conto
altrui,debitamente autorizzato dal Comitato Esecutivo ai sensi dell’art.III
lett.d del Regolamento dell’Ente
•allevatori (art.4):
- è Il proprietario o l’affittuario della fattrice al momento della nascita del
prodotto
•fantino (art.48):
- chiunque sia abilitato a montare professionalmente in corsa per aver
ottenuto l’autorizzazione (patente) dal Comitato Esecutivo dell’Ente
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Inquadramento fiscale delle categorie ippiche
•Il proprietario
Se persona fisica :
- Può esercitare l’attività in forma imprenditoriale (ditta individuale) (codice Ateco 2007 – 93.12.00 attività di
club sportivi sottoclassificazione “scuderie cavalli da corsa”)
- Può essere considerato uno sportivo (il possesso di cavalli influenza lo”spesometro”-i premi vinti sono tassati
a titolo definitivo)
Difficili e pertanto da valutare caso per caso le condizioni per cui ricorre comunque l’esercizio di impresa
(art.2195 c.c.- art.55 tuir)
Se società
- Esercita attività d’impresa
•L’allenatore
Se società di allenamento :
- Esercità attività di impresa (codice Ateco 2007 – 93.19.99 altre attività sportive nca sottoclassificazione”
allenamento di animali a fini sportvi”)
Se persona fisica :
-a seconda delle effettive modalità di svolgimento potrà essere
a)Imprenditore
b)lavoratore autonomo
c)lavoratore alle dipendenze (del proprietario)
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segue
•L’allevatore :
Se persona fisica
- può essere imprenditore agricolo (codice Ateco 2007- 01.43.00)
- può essere imprenditore commerciale (codice 93.12.00)
- può essere “non imprenditore”
Se società
- può essere società agricola
- può essere società commerciale
•Il Fantino :
è
un
lavoratore
sottoclassificazione”attività
indipendenti”)
autonomo
(codice
professionali svolte
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Ateco
2007-93.19.99
da operatori sportivi
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segue
In relazione alla posizione rivestita e alla qualifica assunta sorgono in capo agli appartenenti alle
”categorie ippiche” i relativi obblighi fiscali, previdenziali e amministrativi.
-Tutti sono potenziali percettori dei premi erogati dall’Assi nella misura fissata dall’art.97 del
Regolamento
85% (dell’allocazione complessiva) ai proprietari dei primi 4 cavalli arrivati (42,5% al primo18,7%al secondo,10,2% al terzo,5,1% al quarto)
10% all’allenatore (con identica suddivisione tra i primi quattro)
5% al fantino (come sopra)
-Le misure delle “provvidenze”per gli allevatori sono fissate dall’art.98
-Ogni cavallo partecipante alle corse se vince o si piazza nei primi tre, per tutta la durata della
sua carriera,permette al proprio allevatore di vincere il relativo premio.
La ritenuta su detti premi (4%) troverà applicazione a titolo di acconto o definitiva a seconda
della posizione fiscale di ciascuno.
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REGOLAMENTO DELLE CORSE E FISCALITA’
-Alcune disposizioni regolamentari interagiscono
con la fiscalità, in particolar modo dei proprietari
che esercitano l’attività di scuderia in forma
d’impresa
-In pressoché totale assenza di prassi e
giurisprudenza i comportamenti degli operatori
sono spesso difformi
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CASISTICHE FISCALI TIPICHE
-art.22 - vendita con riserva sui premi
-art.88 –89 – reclamazione e complemento a
premio
-art. 8
- autorizzazione a far correre
(concessione colori)
Art.28 bis – società di allenamento
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Art.22 – VENDITA CON RISERVA SUI PREMI
-riguarda ipotesi di compravendita ordinaria di cavalli
-l’articolo 22 del Regolamento non contiene una definizione
esplicita della riserva
-essa deve essere indicata sul “passaggio di proprietà”in somma
certa
-segue il cavallo per tutta la carriera fino ad esaurimento
-può sommarsi ad altre e/o essere posta più volte
-può essere rinunciata dal proprietario
-l’acquirente di un cavallo acquistato con riserva deve
trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non
appena gli siano accreditati (nella prassi ciò si verifica
direttamente per il tramite delle società di corse)
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NATURA DELLA RISERVA
-la vendita con riserva è un contratto perfezionato e
concluso con la consegna del cavallo (art.1470 c.c.e
seguenti)
-il cedente acquisisce un diritto di credito sui premi,di
importo pari alla riserva fissata, che il cavallo venduto
potrà vincere nel prosieguo della carriera agonistica
-il cavallo può essere rivenduto a terzi ma con
l’indicazione della riserva eventualmente esistente a
favore del primo venditore
-la riserva potrebbe non essere incassata mai o solo in
parte essendo legata all’alea dei risultati
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ALMENO 2 TESI SULLA NATURA DELLA
RISERVA AL MOMENTO DELLA SUA
MATURAZIONE
a) Costituisce integrazione del prezzo
b) Costituisce un diritto di credito sul premio
avendo la caratteristica di obbligazione
accessoria con efficacia reale
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IMPLICAZIONI AI FINI I.V.A.
Se si aderisce alla tesi sub a) :
•cedente
- se è imprenditore emette fattura ai sensi dell’art.26 c.1° (con lo stesso
trattamento iva della fattura originaria). Il momento impositivo coincide con
la maturazione della riserva (se conosciuto) o con il suo incasso
- se è proprietario non imprenditore emette una dichiarazione di vendita
integrativa
-destinatario della fattura (o della dichiarazione di vendita) :
- sarà il soggetto “inciso”dalla riserva che potrebbe essere anche diverso
dall’originale acquirente del cavallo
-Se si aderisce alla tesi sub b):
-La maturazione e l’incasso della riserva sono estranei al tributo
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IMPLICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE
DIRETTE
Se si considera la riserva integrazione del prezzo :
•per il cedente :
- se matura nell’anno della vendita concorre al calcolo della
plusvalenza o minusvalenza
- se matura in anni successivi costituirà una ulteriore
plusvalenza o una sopravvenienza attiva in caso di rilevazione
precedente di una minusvalenza
•per l’acquirente:
- costituirà un incremento di valore del”bene cavallo”
(se si tratta di acquirente successivo al primo i documenti di
carico risulteranno emessi da due soggetti diversi)
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..segue
Se si considera la riserva “credito sui premi”:
•per il cedente:
- componente positiva di reddito (riserve premio a favore)
- contabilmente si rileva il credito per competenza alla
maturazione e lo si storna al momento dell’incasso.
- le riserve non maturate sarebbe opportuno che fossero
appostate tra i conti d’ordine e/o menzionate in nota integrativa
•per l’acquirente:
- incremento di valore del cavallo (soluzione forse preferibile)
- componente negativa di reddito (ris.premio a terzi)
- storno parziale della componente positiva “premi al traguardo”
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UN CASO PARTICOLARE
è la vendita esclusivamente con riserva
-si verifica in modo non infrequente nelle vendite di puledri di livello più modesto da
parte degli allevatori che preferiscono,anche in riferimento alla possibilità di incassare
in futuro “premi all’allevatore”, l’alea della monetizzazione della riserva al sicuro costo
del prosieguo del mantenimento o, ancor più oneroso, dell’invio in allenamento dei
prodotti”invenduti” che dopo qualche mese diventa indispensabile per la salvaguardia
del “capitale cavallo da corsa”
-per l’ allevatore il puledro rappresenta un bene la cui produzione e/o commercio
rientra nell’ambito della propria attività
-l’imposta sul valore aggiunto dovrebbe (condizionale d’obbligo) trovare applicazione
ai sensi dell’art.2 comma 4
-la base imponibile, su cui calcolare l’iva, in questo caso, ai sensi dell’art.14, potrebbe
ragionevolmente essere individuata nell’importo della riserva
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ART.89 – Complemento a premio nelle corse a reclamare
-Le”reclamare”sono corse ove i cavalli partecipanti possono, nei 5 minuti successivi
alla convalida dell’ordine di arrivo,essere acquistati mediante offerta segreta e
pertanto rappresentano anche un canale alternativo per la compravendita
-il prezzo base per la reclamazione è stabilito dalle condizioni di corsa e può essere
diverso, proprio in funzione delle stesse, per ogni cavallo partecipante
-l’offerta per l’aggiudicazione del cavallo deve essere almeno pari al prezzo base
maggiorato della differenza tra il premio spettante al primo classificato e quello
effettivamente vinto dal cavallo che si intende reclamare
-tale differenza è denominata”complemento a premio”
-il proprietario, che pur avendo iscritto il cavallo a reclamare, non intendesse poi
cederlo può difenderlo con una propria offerta altrettanto segreta
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EFFETTI DELL’ESITO DELL’ASTA(segreta)
•se c’è stata aggiudicazione:
L’acquirente :
- salderà il prezzo base (oltre iva se dovuta) al proprietario venditore;
- verserà l’importo del complemento e quello dell’eventuale sovraprezzo
(senza assogettamento a IVA) all’ASSI tramite la società di corse
Il venditore (che ha accettato la vendita o difeso senza successo il cavallo):
- emetterà fattura (con iva a seconda dei casi) o dichiarazione di vendita e
percepirà interamente il premio eventualmente vinto
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segue
•se il venditore ha difeso il cavallo e non c’è
stata aggiudicazione :
- perderà il premio vinto in tutto o in parte
- verserà all’ASSI l’eventuale eccedenza della
propria offerta a difesa rispetto al premio stesso
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Conseguenze ai fini reddituali
•l’acquirente :
- contabilizzerà il complemento ed il sovraprezzo ad incremento del costo del
cavallo
•Il cedente
- rileverà la plusvalenza o la minusvalenza
•il cedente che ha difeso il cavallo e lo ha “ricomperato”
-imputerà il complemento ad incremento del valore del cavallo(soluzione
preferibile)oppure contabilizzerà il complemento quale costo d’esercizio.
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Art.8 – La concessione colori
-E’ l’autorizzazione a far correre cavalli di proprietà in ippodromi riconosciuti rilasciata
dall’ASSI
-Ogni proprietario autorizzato ha una giubba (colori) propria che non potrà essere
adottata da altra scuderia
-le “combinazioni”colori (giubba-maniche-berretto) sono fissate per regolamento
-La concessione comporta un costo per il rilascio ed uno per il rinnovo (che dal 2009
ha validità triennale)
-Sia il costo del rilascio che quello del rinnovo sono fuori campo iva
-La concessione ha natura di costo pluriennale
-Il rinnovo è un costo di esercizio da riscontare contabilmente per competenza (quello
in scadenza il 31-12 sarà valido per il triennio 2012-2013-2014)
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Art.28 bis – Le società di allenamento
-con l’introduzione dell’art.28 bis è stato consentito che l’attività di
allenamento di cavalli da corsa possa essere svolta anche in forma societaria
di qualunque tipo a condizione che :
a)uno o più allenatori professionisti detengano almeno il 75% del capitale
sociale
b)gli allenatori soci rivestano la qualifica di amministratori
c)nella denominazione o ragione sociale oltre all’espressione ”società di
allenamento” compaia il nome degli allenatori partecipanti
-Ricorrendo ulteriori condizioni le società di allenamento possono anche
ottenere la ”concessione colori” ed esercitare l’attività di scuderia con cavalli
di proprietà.
-La ritenuta del 4% sui premi percepiti dalle società di allenamento,siano essi
premi all’allenatore o premi al traguardo (se autorizzate) è sempre a titolo di
acconto
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