Comments
Transcript
4 STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ``ITALIA NEL
STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ‘‘ITALIA NEL CUORE’’ Articolo 1 Denominazione E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l’associazione non riconosciuta denominata: “Italia nel Cuore”. Articolo 1bis L’Associazione può istituire sedi distaccate che prenderanno la denominazione dell’Associazione in aggiunta all’indicazione della zona, quartiere, comune in cui la sede sarà stabilita (es. Italia nel Cuore – Roma Eur al Centro). Il riconoscimento della sede distaccata avverrà su deliberazione del Consiglio Direttivo e l’ammissione comporterà l’adozione da parte della sede distaccata dello statuto e del regolamento dell’Associazione. La richiesta deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione da un numero minimo di dieci persone, già soci dell’Associazione, che intendono costituire la sede distaccata, sostenere l’operato dell’Associazione e garantire l’appoggio ai progetti intrapresi dall’Associazione stessa. Articolo 2 Sede e Durata L’Associazione ha sede in Roma, in Via Parma n. 9. Potrà istituire sedi 4 distaccate e secondarie in tutta Italia e la sua durata è illimitata nel tempo. Articolo 3 Oggetto “Italia nel Cuore’’ è una libera associazione senza scopo di lucro ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà e pace presenti nella nostra Carta Costituzionale. “Italia nel Cuore’’ è un’associazione politica, sociale, culturale, incentrata sull’Uomo e sulla sua inderogabile funzione di Cittadino. “Italia nel Cuore’’ vuole porsi come veicolo per tutti coloro che si riconoscono nel ruolo centrale di Cittadino accettandone diritti e doveri. Doveri che consistono nell’impegno civico, sociale e politico; diritti che consistono nel pretendere un governo attento, onesto e responsabile da parte delle Istituzioni e servizi efficienti da parte degli Enti Pubblici. Articolo 4 Scopi L’Associazione si pone come finalità: - promuovere ogni tipo di attività politica, sociale, culturale, ricreativa tendente alla partecipazione dei Cittadini alle questioni legate alla vita politica nazionale e internazionale, nonché all’amministrazione locale; - predisporre, allestire, organizzare e promuovere tutte quelle manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, ricreativo che possono concretizzarsi in rappresentazioni, conferenze, proiezioni, mostre, feste e concerti; - promuovere e realizzare, in maniera diretta o partecipata, progetti volti alla creazione di servizi per migliorare la Vita dei Cittadini; 5 - organizzare incontri, convegni, dibattiti favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto; - promuovere attività di ricerca e formazione (creazione di gruppi di studio, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, etc…); - collaborare con altre Associazioni, Organizzazioni o Enti al fine di potenziare le attività istituzionali; - organizzare o offrire il patrocinio a iniziative promosse da altre Associazioni, Organizzazioni o Enti; - promuovere movimenti, comitati, gruppi (anche con altra sigla distintiva) miranti a realizzare scopi di volta in volta determinabili; - in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge. Articolo 5 Associati ed Adesione all’Associazione L’Associazione è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni personali di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizione sociale ne condividono gli scopi ed accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Questo deve pronunciarsi sulle stesse entro il termine di tre mesi oltre il quale le domande si intenderanno respinte. Il richiedente, nella domanda scritta di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa il cui importo e modalità di pagamento verranno fissate annualmente dal Consiglio 6 Direttivo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Articolo 6 Diritti e Doveri dei Soci Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale. Tutti i soci che abbiano compiuto quattordici anni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi dell’Associazione. Tutti i soci che abbiano compiuto diciotto anni hanno diritto di essere eletti negli organi dell’Associazione. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Articolo 7 Sospensione ed Espulsione In caso di comportamento in contrasto con le finalità ed i principi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà proporre le seguenti sanzioni: sospensione o espulsione dall’Associazione. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto 7 interessato abbia potuto espletare le proprie difese. Articolo 8 Recesso e Decadenze Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa dovuta, riceverà avviso da parte del Consiglio Direttivo di regolarizzare la propria posizione. Il mancato pagamento decorsi dieci giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio Direttivo è da considerarsi rinuncia tacita e comporta decadenza dalla qualità di socio e dagli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’associazione in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Articolo 9 Risorse Economiche Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: - contributi e quote associative - donazioni e lasciti - ogni altro tipo di entrate, purché ammesse ai sensi della normativa in materia Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo e non potranno, in nessun caso, essere divise fra i soci, neanche in forma indiretta. Articolo 10 Bilancio 8 I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il Consiglio Direttivo deve redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e deve depositarli presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni socio. I bilanci devono essere approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Marzo successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Articolo 11 Organi Sociali Sono organi dell’Associazione: - Assemblea dei Soci - Consiglio Direttivo - Presidente Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Articolo 12 Assemblea L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; 9 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o dell’Atto Costitutivo e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Articolo 13 Compiti dell’Assemblea L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio Direttivo - elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo - delibera gli indirizzi programmatici all’Associazione - approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo - approva i regolamenti interni - delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione Articolo 14 Validità Assembleare In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Nel caso in cui si debbano votare modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti; ogni Socio che abbia superato il quattordicesimo anno di età ha diritto ad un 10 voto. È consentito il voto per delega. La convocazione deve pervenire ai Soci con almeno cinque giorni di anticipo mediante convocazione telefonica o telematica. Articolo 15 Verbalizzazione Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). Articolo 16 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo opera il riconoscimento delle sedi distaccate. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto. 11 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e elegge tra i propri componenti un Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno quattro dei suoi componenti Articolo 17 Presidente Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile. È legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Il Presidente convoca l’assemblea dei soci. Il Presidente può conferire ai Soci deleghe ad hoc per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Articolo 18 Segretario Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo; - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo - redige i verbali delle riunioni - è incaricato dell’esazione delle entrate e della tenuta ed aggiornamento del libro dei Soci, - adempie in generale alle mansioni di segreteria e contabilità. Articolo 19 Scioglimento e Devoluzione L’eventuale scioglimento dell’Associazione 12 sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 12 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. Articolo 20 Disposizioni Finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 13