...

4 STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ``ITALIA NEL

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

4 STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ``ITALIA NEL
STATUTO
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
‘‘ITALIA NEL CUORE’’
Articolo 1
Denominazione
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia
l’associazione non riconosciuta denominata: “Italia nel Cuore”.
Articolo 1bis
L’Associazione
può
istituire
sedi
distaccate
che
prenderanno
la
denominazione dell’Associazione in aggiunta all’indicazione della zona,
quartiere, comune in cui la sede sarà stabilita (es. Italia nel Cuore – Roma Eur
al Centro).
Il riconoscimento della sede distaccata avverrà su deliberazione del Consiglio
Direttivo e l’ammissione comporterà l’adozione da parte della sede distaccata
dello statuto e del regolamento dell’Associazione.
La richiesta deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo presso la sede
dell’Associazione da un numero minimo di dieci persone, già soci
dell’Associazione, che intendono costituire la sede distaccata, sostenere
l’operato dell’Associazione e garantire l’appoggio ai progetti intrapresi
dall’Associazione stessa.
Articolo 2
Sede e Durata
L’Associazione ha sede in Roma, in Via Parma n. 9. Potrà istituire sedi
4
distaccate e secondarie in tutta Italia e la sua durata è illimitata nel tempo.
Articolo 3
Oggetto
“Italia nel Cuore’’ è una libera associazione senza scopo di lucro ispirata ai
valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi
di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà e pace presenti nella nostra Carta
Costituzionale.
“Italia nel Cuore’’ è un’associazione politica, sociale, culturale, incentrata
sull’Uomo e sulla sua inderogabile funzione di Cittadino.
“Italia nel Cuore’’ vuole porsi come veicolo per tutti coloro che si
riconoscono nel ruolo centrale di Cittadino accettandone diritti e doveri.
Doveri che consistono nell’impegno civico, sociale e politico; diritti che
consistono nel pretendere un governo attento, onesto e responsabile da parte
delle Istituzioni e servizi efficienti da parte degli Enti Pubblici.
Articolo 4
Scopi
L’Associazione si pone come finalità:
- promuovere ogni tipo di attività politica, sociale, culturale, ricreativa
tendente alla partecipazione dei Cittadini alle questioni legate alla vita politica
nazionale e internazionale, nonché all’amministrazione locale;
- predisporre, allestire, organizzare e promuovere tutte quelle manifestazioni
di carattere politico, sociale, culturale, ricreativo che possono concretizzarsi in
rappresentazioni, conferenze, proiezioni, mostre, feste e concerti;
- promuovere e realizzare, in maniera diretta o partecipata, progetti volti alla
creazione di servizi per migliorare la Vita dei Cittadini;
5
- organizzare incontri, convegni, dibattiti favorendo al massimo il
protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a
confronto;
- promuovere attività di ricerca e formazione (creazione di gruppi di studio,
corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, etc…);
- collaborare con altre Associazioni, Organizzazioni o Enti al fine di
potenziare le attività istituzionali;
- organizzare o offrire il patrocinio a iniziative promosse da altre
Associazioni, Organizzazioni o Enti;
- promuovere movimenti, comitati, gruppi (anche con altra sigla distintiva)
miranti a realizzare scopi di volta in volta determinabili;
- in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento
degli scopi che si prefigge.
Articolo 5
Associati ed Adesione all’Associazione
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni
personali di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizione sociale ne
condividono gli scopi ed accettano il presente Statuto e l’eventuale
regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio
Direttivo. Questo deve pronunciarsi sulle stesse entro il termine di tre mesi
oltre il quale le domande si intenderanno respinte.
Il richiedente, nella domanda scritta di ammissione dovrà specificare le
proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa il cui
importo e modalità di pagamento verranno fissate annualmente dal Consiglio
6
Direttivo.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.
Articolo 6
Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale
regolamento interno.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere
rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività
prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale.
Tutti i soci che abbiano compiuto quattordici anni hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento interno e
per la nomina degli organi dell’Associazione.
Tutti i soci che abbiano compiuto diciotto anni hanno diritto di essere eletti
negli organi dell’Associazione.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione
delle disponibilità personali.
Articolo 7
Sospensione ed Espulsione
In caso di comportamento in contrasto con le finalità ed i principi
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà proporre le seguenti sanzioni:
sospensione o espulsione dall’Associazione.
Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto
7
interessato abbia potuto espletare le proprie difese.
Articolo 8
Recesso e Decadenze
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la
quota associativa dovuta, riceverà avviso da parte del Consiglio Direttivo di
regolarizzare la propria posizione.
Il mancato pagamento decorsi dieci giorni dalla comunicazione da parte del
Consiglio Direttivo è da considerarsi rinuncia tacita e comporta decadenza
dalla qualità di socio e dagli organi dell’Associazione.
Il socio può recedere dall’associazione in qualunque momento mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Risorse Economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- contributi e quote associative
- donazioni e lasciti
- ogni altro tipo di entrate, purché ammesse ai sensi della normativa in materia
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio
Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità
statutarie dell’Associazione.
Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad
incremento del patrimonio associativo e non potranno, in nessun caso, essere
divise fra i soci, neanche in forma indiretta.
Articolo 10
Bilancio
8
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese
sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo e deve depositarli presso la sede dell’associazione almeno 20 gg.
prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
I bilanci devono essere approvato dall’Assemblea ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Marzo
successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 11
Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 12
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i
soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da
chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
9
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o
quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella
convocata per la modifica dello Statuto o dell’Atto Costitutivo e lo
scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 13
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo
- elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo
- delibera gli indirizzi programmatici all’Associazione
- approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo
- approva i regolamenti interni
- delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione
Articolo 14
Validità Assembleare
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita se è
presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda
convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci presenti.
Nel caso in cui si debbano votare modifiche allo Statuto o lo scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci è validamente costituita con la
presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti;
ogni Socio che abbia superato il quattordicesimo anno di età ha diritto ad un
10
voto.
È consentito il voto per delega.
La convocazione deve pervenire ai Soci con almeno cinque giorni di anticipo
mediante convocazione telefonica o telematica.
Articolo 15
Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto
dal
segretario;
(oppure
da
un
componente
dell’assemblea
appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
Articolo 16
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei
Soci fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno
quattro membri.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e
presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il
bilancio consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo opera il riconoscimento delle sedi distaccate.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci con il voto
favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto.
11
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e elegge tra i
propri componenti un Vice Presidente e un Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno
quattro dei suoi componenti
Articolo 17
Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e il
mandato è rinnovabile.
È legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli
atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Il Presidente convoca l’assemblea dei soci.
Il Presidente può conferire ai Soci deleghe ad hoc per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 18
Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo;
-
dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo
-
redige i verbali delle riunioni
-
è incaricato dell’esazione delle entrate e della tenuta ed aggiornamento
del libro dei Soci,
-
adempie in generale alle mansioni di segreteria e contabilità.
Articolo 19
Scioglimento e Devoluzione
L’eventuale
scioglimento
dell’Associazione
12
sarà
deciso
soltanto
dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 12 ed in tal caso, il patrimonio,
dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Articolo 20
Disposizioni Finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
13
Fly UP