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Ricerca sul beneficio d`escussione del socio di SNC

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Ricerca sul beneficio d`escussione del socio di SNC
Ricerca sul beneficio d’escussione del socio di SNC
All’esito di un pignoramento mobiliare negativo contro una società in nome collettivo e stante
un’esecuzione immobiliare promossa da terzi sui beni della stessa (valutati nella dichiarazione
resa dall’UG di valore di 5.000.000,00.- e ipotecati e pignorati per Euro 2.801.358,18.-) è
possibile agire esecutivamente nei confronti dei soci?
Ai sensi dell’art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
L’art. 2304 c.c. stabilisce, poi, che i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non
possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
Pertanto, nella società in nome collettivo ciascun socio ha una responsabilità personale e illimitata
sussidiaria rispetto a quello della società. Segnatamente, il creditore sociale deve primariamente
escutere il patrimonio sociale e, solo ed esclusivamente in caso di insufficienza di esso, può agire
sui beni personali del socio.
Il beneficio di escussione automatico costituisce una caratteristica della società in nome collettivo
che la differenzia dalla società semplice, per la quale è applicabile l’art. 2268 c.c. a norma del quale
il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in
liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore
possa agevolmente soddisfarsi.
Dunque, nella società semplice il creditore sociale è legittimato a chiedere direttamente al singolo
socio illimitatamente responsabile l’accertamento e l’adempimento dell’intera prestazione, senza
necessità di convenire prima la società, salva la facoltà di questi di opporre il beneficio di
escussione con onere, però, di indicare i beni sociali sui quali agire.
La responsabilità del socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo (e in
accomandita semplice, stante il rinvio di cui all’art. 2315 c.c.) si atteggia, pertanto, diversamente da
quello di una società semplice e un tanto si rileva altresì in giurisprudenza.
Infatti, sia la giurisprudenza di merito e sia quella di legittimità sottolineano come, nel caso di
società in nome collettivo, sia necessario verificare con certezza l’incapienza del patrimonio
societario prima di procedere all’esecuzione nei confronti del socio. L'onere della preventiva
escussione di cui all'art. 2304 c.c. deve ritenersi assolto solo quando il creditore sociale accerti
l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale o a seguito di un'infruttuosa azione esecutiva,
oppure quando, indipendentemente dall'azione esecutiva, provi l'inesistenza o l'insufficienza del
patrimonio sociale al soddisfacimento totale o parziale del credito.
Non è necessario e nemmeno sufficiente, pertanto, aver esercitato un'azione esecutiva nei confronti
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della società debitrice per agire contro i soci illimitatamente responsabili ex art. 2304 c.c.: da un
lato, infatti, l’esito negativo di un pignoramento dei diritti di una società in nome collettivo è
inidoneo a far ritenere certa l’incapienza del patrimonio dello stesso, dall’altro, se (e solo se) il
creditore dimostri "aliunde", con certezza, l'incapienza del patrimonio sociale per la soddisfazione,
anche parziale, del credito vantato, può agire contro il socio, senza preventiva escussione della
società.
Addirittura si ritiene che non sia sufficiente dimostrare che la società debitrice è fallita per poter
agire contro i soci illimitatamente responsabili.
La giurisprudenza, pertanto, ritiene condizioni di procedibilità, ai fini dell’esperimento dell’azione
esecutiva nei confronti del socio, il definitivo accertamento del debito sociale e l’infruttuosa o
inutile escussione del patrimonio della società.
Si rileva, poi, che il "beneficium excussionis" previsto dall’art. 2304 c.c. deve essere coordinato con
quanto previsto, in tema di società semplici, dall'art. 2268 c.c., applicabile alla società in nome
collettivo in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2293 c.c.: pertanto, il socio di società in nome
collettivo, per sottrarre il proprio patrimonio personale all'esecuzione, dovrà, anch’esso, indicare al
creditore i beni su cui quest'ultimo possa agevolmente soddisfarsi.
Si noti, peraltro, che il beneficio di escussione ha efficacia limitata alla fase esecutiva e non
impedisce, dunque, al creditore di agire immediatamente in sede di cognizione verso il socio per
munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti.
A tal proposito si segnala che il titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) formatosi nei
confronti di una società di persone è valido anche nei confronti del socio illimitatamente
responsabile.
Si precisa, infine, che anche la semplice intimazione tramite precetto di pagamento di un debito
sociale può giustificare la proposizione dell’opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per far valere il
beneficio di escussione.
Alla luce di un tanto, nel caso di specie, se non vi è certezza riguardo l’incapienza del patrimonio
societario, l’esecuzione promossa nei confronti dei singoli soci potrebbe essere oggetto di fondata
opposizione da parte di questi ultimi per violazione del beneficio di escussione di cui all’art. 2304
c.c.
Giurisprudenza di riferimento
Sulla necessità di certezza dell’incapienza del patrimonio sociale:
Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2011, n. 5136
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L'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo
a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni
sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del
socio che gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 c.c.
Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2011, n. 5136
Ai sensi dell'art. 2304 c.c., il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una
società in nome collettivo se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La possibilità di
aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, all’infruttuosità dell'esecuzione esperita sui
beni della s.n.c.
Tribunale Milano, sez. III, 09/04/2009, n. 20806
Non è necessario l'esercizio di un'azione esecutiva nei confronti della società debitrice per agire
contro i soci illimitatamente responsabili ex art. 2304 c.c. se (e solo se) il creditore dimostri
"aliunde", con certezza, l'incapienza del patrimonio sociale per la soddisfazione, anche parziale, del
credito vantato (sez. I, sent. n. 4606 del 1983). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,
peraltro, il grado di certezza con cui il creditore deve dimostrare l'incapienza del patrimonio sociale
della società debitrice è sensibilmente elevato se si considera che non è sufficiente, ad esempio,
dimostrare che la società debitrice è fallita per potere agire contro i soci illimitatamente
responsabili, ma è necessario produrre gli "stati" attivo e passivo della società, risultanti dagli
accertamenti del giudice fallimentare, perché il giudice possa verificare se sussistano margini di
soddisfazione del credito vantato, prima di agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Tribunale Torino, 21/05/2004
Il titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) formatosi nei confronti di una società di
persone è valido anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (nella specie socio
accomandatario all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione, poi receduto), giacché ricorre una
situazione assimilabile a quella di cui all'art. 477 c.p.c. che consente di porre in esecuzione il titolo
in confronto di soggetto diversa da quello contro cui si è formato. Al socio accomandatario compete
tuttavia ai sensi dell'art. 2304 c.c. il "beneficium excussionis", che ben può essere fatto valere dal
socio in fase esecutiva e che impedisce al creditore sociale di procedere coattivamente a carico del
socio senza aver preventivamente agito infruttuosamente sul patrimonio sociale o - perlomeno senza aver fornito la prova a suo carico circa l'insufficienza del patrimonio della società per la
realizzazione del credito.
Corte appello Milano, 29/11/2002
L'onere della preventiva escussione di cui all'art. 2304 c.c. deve ritenersi assolto allorquando il
creditore sociale accerti l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale o a seguito di
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un'infruttuosa azione esecutiva, oppure quando, indipendentemente dall'azione esecutiva, provi
l'inesistenza o l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento totale o parziale del credito.
Corte appello Cagliari, 06/05/2002
Sono condizioni di procedibilità ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del socio
accomandatario, il definitivo accertamento del debito sociale e l'infruttuosa, o inutile, escussione del
patrimonio della società.
Tribunale Bologna, 26/09/1994
Il creditore di una società in nome collettivo può rivalersi sui beni del singolo socio senza che sia
necessario l'infruttuoso esperimento del "beneficium excussionis", qualora il patrimonio sociale,
parte del quale risulta gravata da un'ipoteca per debito sociale, sia incapace di soddisfare le pretese
creditorie vantate nei confronti della società.
Tribunale Pavia, 26/06/1993
In tema di proponibilità dell'azione ex art. 2304 c.c., qualora il liquidatore che attesti per iscritto di
non essere in grado di soddisfare la massa debitoria, se non sollecitando ulteriori apporti a carico
dei soci, prospetta un'oggettiva situazione patrimoniale della società di per sè invocabile dal
creditore come prova idonea e sufficiente della non necessarietà della previa escussione del
patrimonio sociale.
Tribunale Pavia, 26/06/1993
Ai fini della proponibilità dell'azione di cui all'art. 2304 c.c., in forza del quale il creditore sociale è
legittimato a far valere, in primo luogo, la responsabilità sussidiaria del socio, ciò che veramente
rileva è la circostanza che il creditore fornisca una fondata e convincente dimostrazione
dell'impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito escutendo il patrimonio sociale.
Tribunale Bologna, 18/12/1990
Il socio accomandatario non può sottrarsi alla responsabilità per le obbligazioni sociali quando il
creditore, anche senza agire "in executivis", dimostri altrimenti l'insufficienza del patrimonio
sociale a realizzare seppure parzialmente il credito.
Cassazione civile, sez. lav., 15/12/1990, n. 11921
Il "beneficium excussionis" si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome
collettivo (art. 2304 c.c.) o di società semplice (art. 2268) - la cui disciplina si applica anche alle
società di fatto - poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal
socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del
pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può
agevolmente soddisfarsi.
Comm. trib. centr., sez. XIII, 26/06/1989, n. 4502
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Il "beneficium excussionis" previsto a favore dei soci di società in nome collettivo dall'art. 2304 c.c.
deve essere coordinato con quanto previsto, in tema di società semplici, dall'art. 2268 c.c.,
applicabile alla società in nome collettivo in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2293 c.c. Pertanto il
socio di società in nome collettivo, per sottrarre il proprio patrimonio personale all'esecuzione,
dovrà indicare al creditore i beni su cui quest'ultimo possa agevolmente soddisfarsi.
Tribunale Verona, 28/03/1987
La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c., perché il creditore
possa pretendere il pagamento dai singoli soci, illimitatamente responsabili, non comporta la
necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società,
tale necessità venendo meno quando risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza di
quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito.
Cassazione civile, sez. I, 13/03/1987, n. 2647
La dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo non costituisce di per sè prova
dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti dei soci che
hanno goduto del beneficium excussionis, ma è necessario che il creditore provi di non potersi
soddisfare sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale, all'uopo producendo gli stati
attivo e passivo della società, risultante dagli accertamenti del giudice fallimentare.
Cassazione civile, sez. I, 20/09/1984, n. 4810
La responsabilità sussidiaria dei soci di una società in nome collettivo, la quale comporta, ai sensi
dell'art. 2304 c.c., che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se
non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera anche nel caso di fallimento della società, nel
senso che non è sufficiente il solo fatto della dichiarazione di fallimento perché il creditore della
società possa agire contro il singolo socio (che non sia stato a sua volta dichiarato fallito), ma è
necessario che egli dimostri di non potersi soddisfare, in tutto o in parte, nel procedimento
concorsuale.
Tribunale Bologna, 04/10/1983
Il beneficio di escussione sancito dagli art. 2304 e 2315 c.c. a favore del socio accomandatario non
va inteso in senso rigoroso come obbligo del creditore di esperire, previamente, procedure esecutive
infruttuose sul patrimonio della società essendo equiparabile a tale situazione la verosimile inutilità
dell'esperimento di detta azione esecutiva.
Cassazione civile, sez. I, 08/07/1983, n. 4606
In una società in accomandita semplice il creditore sociale ben può rivalersi direttamente sui beni
dei soci illimitatamente responsabili senza esercitare la preventiva escussione del patrimonio sociale
qualora il patrimonio stesso risulti comunque oggettivamente incapace di soddisfare le pretese
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creditorie vantate verso la società.
Sull’efficacia del beneficio d’escussione limitatamente alla fase esecutiva:
Tribunale S.Maria Capua V., 10/04/2010
Il socio, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in nome collettivo,
può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva
escussione ex art. 2304 c.c. della società anche se la stessa è in liquidazione non appena gli sia
notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento.
Cassazione civile, sez. I, 16/01/2009, n. 1040
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva,
nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo
avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in
sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter
iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro
il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o
insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
Cassazione civile, sez. lav., 12/08/2004, n. 15713
Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone,
in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non
dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il
creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito
infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di
cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter
iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via
esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente.
Tribunale Alba, 26/02/2001
L'onere di preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall'art. 2304 c.c. non impedisce al
creditore di agire in sede di cognizione nei confronti del socio al fine di munirsi di uno specifico
titolo esecutivo e di iscrivere ipoteca giudiziale nei suoi confronti, per poter così agire prontamente
contro questi nel caso che l'esercizio dell'azione esecutiva contro la società si riveli infruttuoso.
Cassazione civile, sez. I, 26/11/1999, n. 13183
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva,
nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo
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avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in
sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter
iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro
il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o
insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
Cassazione civile, sez. I, 26/06/1992, n. 8011
Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera a favore dei soci
illimitatamente responsabili della società collettiva regolare unicamente in sede esecutiva, potendo
il creditore chiedere la prestazione al socio, stragiudizialmente o nel processo di cognizione, per
provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 c.c., o per garantirsi
il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento
della società.
Sulla valenza del titolo ottenuto solo contro la società:
Cassazione civile, sez. III, 06/10/2004, n. 19946
La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di
persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto
dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale; ne consegue che in caso di
opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamente
procedere all'accertamento della sua effettiva qualità. (Nella specie la S.C. ha cassato per difetto di
motivazione la sentenza di merito che aveva omesso di considerare i fatti allegati dal ricorrente per
dimostrare di aver perduto la qualità di socio).
Tribunale Torino, 21/05/2004
Il titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) formatosi nei confronti di una società di
persone è valido anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (nella specie socio
accomandatario all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione, poi receduto), giacché ricorre una
situazione assimilabile a quella di cui all'art. 477 c.p.c. che consente di porre in esecuzione il titolo
in confronto di soggetto diversa da quello contro cui si è formato. Al socio accomandatario compete
tuttavia ai sensi dell'art. 2304 c.c. il "beneficium excussionis", che ben può essere fatto valere dal
socio in fase esecutiva e che impedisce al creditore sociale di procedere coattivamente a carico del
socio senza aver preventivamente agito infruttuosamente sul patrimonio sociale o - perlomeno senza aver fornito la prova a suo carico circa l'insufficienza del patrimonio della società per la
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realizzazione del credito.
Cassazione civile, sez. III, 17/01/2003, n. 613
La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di
persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto
dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi
ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in
esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Cassazione civile, sez. III, 14/06/1999, n. 5884
Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di
persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa,
poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art.
477, comma 1, c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla
persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva
necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di
socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del
quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua
qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali. (Nell'affermare tali principi la S.C., nel
giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la
sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi,
ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un
decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).
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