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Ricerca sul beneficio d`escussione del socio di SNC
Ricerca sul beneficio d’escussione del socio di SNC All’esito di un pignoramento mobiliare negativo contro una società in nome collettivo e stante un’esecuzione immobiliare promossa da terzi sui beni della stessa (valutati nella dichiarazione resa dall’UG di valore di 5.000.000,00.- e ipotecati e pignorati per Euro 2.801.358,18.-) è possibile agire esecutivamente nei confronti dei soci? Ai sensi dell’art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’art. 2304 c.c. stabilisce, poi, che i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Pertanto, nella società in nome collettivo ciascun socio ha una responsabilità personale e illimitata sussidiaria rispetto a quello della società. Segnatamente, il creditore sociale deve primariamente escutere il patrimonio sociale e, solo ed esclusivamente in caso di insufficienza di esso, può agire sui beni personali del socio. Il beneficio di escussione automatico costituisce una caratteristica della società in nome collettivo che la differenzia dalla società semplice, per la quale è applicabile l’art. 2268 c.c. a norma del quale il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Dunque, nella società semplice il creditore sociale è legittimato a chiedere direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile l’accertamento e l’adempimento dell’intera prestazione, senza necessità di convenire prima la società, salva la facoltà di questi di opporre il beneficio di escussione con onere, però, di indicare i beni sociali sui quali agire. La responsabilità del socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo (e in accomandita semplice, stante il rinvio di cui all’art. 2315 c.c.) si atteggia, pertanto, diversamente da quello di una società semplice e un tanto si rileva altresì in giurisprudenza. Infatti, sia la giurisprudenza di merito e sia quella di legittimità sottolineano come, nel caso di società in nome collettivo, sia necessario verificare con certezza l’incapienza del patrimonio societario prima di procedere all’esecuzione nei confronti del socio. L'onere della preventiva escussione di cui all'art. 2304 c.c. deve ritenersi assolto solo quando il creditore sociale accerti l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale o a seguito di un'infruttuosa azione esecutiva, oppure quando, indipendentemente dall'azione esecutiva, provi l'inesistenza o l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento totale o parziale del credito. Non è necessario e nemmeno sufficiente, pertanto, aver esercitato un'azione esecutiva nei confronti 1 della società debitrice per agire contro i soci illimitatamente responsabili ex art. 2304 c.c.: da un lato, infatti, l’esito negativo di un pignoramento dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l’incapienza del patrimonio dello stesso, dall’altro, se (e solo se) il creditore dimostri "aliunde", con certezza, l'incapienza del patrimonio sociale per la soddisfazione, anche parziale, del credito vantato, può agire contro il socio, senza preventiva escussione della società. Addirittura si ritiene che non sia sufficiente dimostrare che la società debitrice è fallita per poter agire contro i soci illimitatamente responsabili. La giurisprudenza, pertanto, ritiene condizioni di procedibilità, ai fini dell’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti del socio, il definitivo accertamento del debito sociale e l’infruttuosa o inutile escussione del patrimonio della società. Si rileva, poi, che il "beneficium excussionis" previsto dall’art. 2304 c.c. deve essere coordinato con quanto previsto, in tema di società semplici, dall'art. 2268 c.c., applicabile alla società in nome collettivo in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2293 c.c.: pertanto, il socio di società in nome collettivo, per sottrarre il proprio patrimonio personale all'esecuzione, dovrà, anch’esso, indicare al creditore i beni su cui quest'ultimo possa agevolmente soddisfarsi. Si noti, peraltro, che il beneficio di escussione ha efficacia limitata alla fase esecutiva e non impedisce, dunque, al creditore di agire immediatamente in sede di cognizione verso il socio per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti. A tal proposito si segnala che il titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) formatosi nei confronti di una società di persone è valido anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile. Si precisa, infine, che anche la semplice intimazione tramite precetto di pagamento di un debito sociale può giustificare la proposizione dell’opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di escussione. Alla luce di un tanto, nel caso di specie, se non vi è certezza riguardo l’incapienza del patrimonio societario, l’esecuzione promossa nei confronti dei singoli soci potrebbe essere oggetto di fondata opposizione da parte di questi ultimi per violazione del beneficio di escussione di cui all’art. 2304 c.c. Giurisprudenza di riferimento Sulla necessità di certezza dell’incapienza del patrimonio sociale: Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2011, n. 5136 2 L'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 c.c. Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2011, n. 5136 Ai sensi dell'art. 2304 c.c., il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una società in nome collettivo se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, all’infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della s.n.c. Tribunale Milano, sez. III, 09/04/2009, n. 20806 Non è necessario l'esercizio di un'azione esecutiva nei confronti della società debitrice per agire contro i soci illimitatamente responsabili ex art. 2304 c.c. se (e solo se) il creditore dimostri "aliunde", con certezza, l'incapienza del patrimonio sociale per la soddisfazione, anche parziale, del credito vantato (sez. I, sent. n. 4606 del 1983). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, peraltro, il grado di certezza con cui il creditore deve dimostrare l'incapienza del patrimonio sociale della società debitrice è sensibilmente elevato se si considera che non è sufficiente, ad esempio, dimostrare che la società debitrice è fallita per potere agire contro i soci illimitatamente responsabili, ma è necessario produrre gli "stati" attivo e passivo della società, risultanti dagli accertamenti del giudice fallimentare, perché il giudice possa verificare se sussistano margini di soddisfazione del credito vantato, prima di agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Tribunale Torino, 21/05/2004 Il titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) formatosi nei confronti di una società di persone è valido anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (nella specie socio accomandatario all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione, poi receduto), giacché ricorre una situazione assimilabile a quella di cui all'art. 477 c.p.c. che consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetto diversa da quello contro cui si è formato. Al socio accomandatario compete tuttavia ai sensi dell'art. 2304 c.c. il "beneficium excussionis", che ben può essere fatto valere dal socio in fase esecutiva e che impedisce al creditore sociale di procedere coattivamente a carico del socio senza aver preventivamente agito infruttuosamente sul patrimonio sociale o - perlomeno senza aver fornito la prova a suo carico circa l'insufficienza del patrimonio della società per la realizzazione del credito. Corte appello Milano, 29/11/2002 L'onere della preventiva escussione di cui all'art. 2304 c.c. deve ritenersi assolto allorquando il creditore sociale accerti l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale o a seguito di 3 un'infruttuosa azione esecutiva, oppure quando, indipendentemente dall'azione esecutiva, provi l'inesistenza o l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento totale o parziale del credito. Corte appello Cagliari, 06/05/2002 Sono condizioni di procedibilità ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del socio accomandatario, il definitivo accertamento del debito sociale e l'infruttuosa, o inutile, escussione del patrimonio della società. Tribunale Bologna, 26/09/1994 Il creditore di una società in nome collettivo può rivalersi sui beni del singolo socio senza che sia necessario l'infruttuoso esperimento del "beneficium excussionis", qualora il patrimonio sociale, parte del quale risulta gravata da un'ipoteca per debito sociale, sia incapace di soddisfare le pretese creditorie vantate nei confronti della società. Tribunale Pavia, 26/06/1993 In tema di proponibilità dell'azione ex art. 2304 c.c., qualora il liquidatore che attesti per iscritto di non essere in grado di soddisfare la massa debitoria, se non sollecitando ulteriori apporti a carico dei soci, prospetta un'oggettiva situazione patrimoniale della società di per sè invocabile dal creditore come prova idonea e sufficiente della non necessarietà della previa escussione del patrimonio sociale. Tribunale Pavia, 26/06/1993 Ai fini della proponibilità dell'azione di cui all'art. 2304 c.c., in forza del quale il creditore sociale è legittimato a far valere, in primo luogo, la responsabilità sussidiaria del socio, ciò che veramente rileva è la circostanza che il creditore fornisca una fondata e convincente dimostrazione dell'impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito escutendo il patrimonio sociale. Tribunale Bologna, 18/12/1990 Il socio accomandatario non può sottrarsi alla responsabilità per le obbligazioni sociali quando il creditore, anche senza agire "in executivis", dimostri altrimenti l'insufficienza del patrimonio sociale a realizzare seppure parzialmente il credito. Cassazione civile, sez. lav., 15/12/1990, n. 11921 Il "beneficium excussionis" si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c.c.) o di società semplice (art. 2268) - la cui disciplina si applica anche alle società di fatto - poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Comm. trib. centr., sez. XIII, 26/06/1989, n. 4502 4 Il "beneficium excussionis" previsto a favore dei soci di società in nome collettivo dall'art. 2304 c.c. deve essere coordinato con quanto previsto, in tema di società semplici, dall'art. 2268 c.c., applicabile alla società in nome collettivo in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2293 c.c. Pertanto il socio di società in nome collettivo, per sottrarre il proprio patrimonio personale all'esecuzione, dovrà indicare al creditore i beni su cui quest'ultimo possa agevolmente soddisfarsi. Tribunale Verona, 28/03/1987 La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c., perché il creditore possa pretendere il pagamento dai singoli soci, illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito. Cassazione civile, sez. I, 13/03/1987, n. 2647 La dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo non costituisce di per sè prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti dei soci che hanno goduto del beneficium excussionis, ma è necessario che il creditore provi di non potersi soddisfare sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale, all'uopo producendo gli stati attivo e passivo della società, risultante dagli accertamenti del giudice fallimentare. Cassazione civile, sez. I, 20/09/1984, n. 4810 La responsabilità sussidiaria dei soci di una società in nome collettivo, la quale comporta, ai sensi dell'art. 2304 c.c., che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera anche nel caso di fallimento della società, nel senso che non è sufficiente il solo fatto della dichiarazione di fallimento perché il creditore della società possa agire contro il singolo socio (che non sia stato a sua volta dichiarato fallito), ma è necessario che egli dimostri di non potersi soddisfare, in tutto o in parte, nel procedimento concorsuale. Tribunale Bologna, 04/10/1983 Il beneficio di escussione sancito dagli art. 2304 e 2315 c.c. a favore del socio accomandatario non va inteso in senso rigoroso come obbligo del creditore di esperire, previamente, procedure esecutive infruttuose sul patrimonio della società essendo equiparabile a tale situazione la verosimile inutilità dell'esperimento di detta azione esecutiva. Cassazione civile, sez. I, 08/07/1983, n. 4606 In una società in accomandita semplice il creditore sociale ben può rivalersi direttamente sui beni dei soci illimitatamente responsabili senza esercitare la preventiva escussione del patrimonio sociale qualora il patrimonio stesso risulti comunque oggettivamente incapace di soddisfare le pretese 5 creditorie vantate verso la società. Sull’efficacia del beneficio d’escussione limitatamente alla fase esecutiva: Tribunale S.Maria Capua V., 10/04/2010 Il socio, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in nome collettivo, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione ex art. 2304 c.c. della società anche se la stessa è in liquidazione non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento. Cassazione civile, sez. I, 16/01/2009, n. 1040 Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Cassazione civile, sez. lav., 12/08/2004, n. 15713 Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente. Tribunale Alba, 26/02/2001 L'onere di preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall'art. 2304 c.c. non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione nei confronti del socio al fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo e di iscrivere ipoteca giudiziale nei suoi confronti, per poter così agire prontamente contro questi nel caso che l'esercizio dell'azione esecutiva contro la società si riveli infruttuoso. Cassazione civile, sez. I, 26/11/1999, n. 13183 Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo 6 avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Cassazione civile, sez. I, 26/06/1992, n. 8011 Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera a favore dei soci illimitatamente responsabili della società collettiva regolare unicamente in sede esecutiva, potendo il creditore chiedere la prestazione al socio, stragiudizialmente o nel processo di cognizione, per provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 c.c., o per garantirsi il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento della società. Sulla valenza del titolo ottenuto solo contro la società: Cassazione civile, sez. III, 06/10/2004, n. 19946 La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale; ne consegue che in caso di opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamente procedere all'accertamento della sua effettiva qualità. (Nella specie la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva omesso di considerare i fatti allegati dal ricorrente per dimostrare di aver perduto la qualità di socio). Tribunale Torino, 21/05/2004 Il titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) formatosi nei confronti di una società di persone è valido anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (nella specie socio accomandatario all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione, poi receduto), giacché ricorre una situazione assimilabile a quella di cui all'art. 477 c.p.c. che consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetto diversa da quello contro cui si è formato. Al socio accomandatario compete tuttavia ai sensi dell'art. 2304 c.c. il "beneficium excussionis", che ben può essere fatto valere dal socio in fase esecutiva e che impedisce al creditore sociale di procedere coattivamente a carico del socio senza aver preventivamente agito infruttuosamente sul patrimonio sociale o - perlomeno senza aver fornito la prova a suo carico circa l'insufficienza del patrimonio della società per la 7 realizzazione del credito. Cassazione civile, sez. III, 17/01/2003, n. 613 La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. Cassazione civile, sez. III, 14/06/1999, n. 5884 Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477, comma 1, c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali. (Nell'affermare tali principi la S.C., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui). 8