...

NOTA INFORMATIVA Benefici economici di cui alla legge n

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

NOTA INFORMATIVA Benefici economici di cui alla legge n
NOTA INFORMATIVA
Benefici economici di cui alla legge n. 539 del 1950 – Attribuzione e “riassorbimento”.
L’art. 1 della legge 15.7.1950, n. 539 estende i benefici economici spettanti ai mutilati ed agli
invalidi di guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio, così come individuati all’art. 3
della legge medesima. La norma continua a trovare applicazione per il solo “comparto
sicurezza e difesa”, ai sensi dell’art. 70 del decreto legge 28.6.2008, n. 112, convertito in
legge 6.8.2008, n. 133.
Il beneficio consiste nell’attribuzione degli scatti di anzianità, così come previsti dagli articoli
43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922 per i mutilati ed invalidi di guerra. In detta norma il
beneficio era definito come una “abbreviazione” agli “effetti del collocamento nei quadri di
classificazione” di due o di un anno, secondo che la o le infermità acclarate come fatti di
guerra fossero ascrivibili alle prime sei o alle ultime due categorie previste dalla tabella “A”
annessa al D.P.R. 20.5.1917, n. 876.
Con specifico riferimento al personale del Corpo Forestale dello Stato con trattamento
economico dirigenziale in regime di classi e scatti, il beneficio viene attribuito, a domanda,
mediante un anticipo dello scatto stipendiale (definito anche aumento dell’anzianità).
L’aumento stipendiale è pari al 2,50% o all’1,25% del trattamento stipendiale medesimo, a
seconda che le infermità contratte in servizio siano ascrivibili alle prime 6 categorie, ovvero
alla VII ed VIII categoria del D.P.R. 30.12.1981, n. 834, che ha modificato la legge n.
137/1942.
Sebbene né la legge n. 539 del 1950, né le richiamate norme di attribuzione dei benefici
combattentistici prevedano alcun “riassorbimento”, il Servizio del Personale, interpreta
autonomamente ed arbitrariamente la norma nel senso di ritenersi obbligato a riassorbire i
predetti benefici, dopo un anno o due anni dall'attribuzione, a seconda della categoria cui
l'infermità è ascrivibile. Il riassorbimento comporta che il beneficio economico non è stabile
(cessa di essere corrisposto dopo al massimo un biennio) e non produce effetti sul trattamento
pensionistico.
Molteplici considerazioni inducono a considerare erroneo ed illegittimo il riassorbimento dei
suddetti benefici economici operato dall'Amministrazione:
1. Preliminarmente, né la legge 539 del 1950, né le norme da quest’ultima richiamate, aventi
ad oggetto i benefici per i mutilati ed invalidi di guerra, contemplano in alcun punto un
eventuale riassorbimento del beneficio in questione, ed è da escludere che qualsiasi
successivo regolamento ministeriale ovvero circolare interna possa aver legittimamente
derogato a disposizioni aventi natura e forza di legge. Oltretutto, una simile, arbitraria
interpretazione delle norme si pone in contrasto con le finalità delle stesse, consistenti nel
fornire un sussidio economico ai dipendenti che hanno contratto infermità per causa di
servizio, i cui effetti sono permanenti.
2. In secondo luogo, l’impossibilità di procedere al riassorbimento dei benefici in questione
è stata più volte ed in diverse occasioni ribadita dal Consiglio di Stato con molteplici
pareri e da diverse amministrazioni interessate dalla problematica in questione, che hanno
emanato apposite circolari. In particolare il Consiglio di Stato ha affermato che i benefici
di cui si discute, “riflettendo scelte di ordine generale del Legislatore nazionale, non
possono essere affidati per l’an, il quantum e il quomodo alle valutazioni inevitabilmente
settoriali del legislatore del singolo comparto di contrattazione collettiva, ma implicano
una disciplina uniforme per l’intero settore del pubblico impiego" e ha altresì sancito che
gli scatti non sono da riassorbire. “atteso che, non essendo la riassorbibilità
espressamente precisata, deve ritenersi che la ratio legis sia nel senso del carattere
duraturo e permanente del beneficio stesso”. Il Consiglio di Stato ha, altresì, precisato che
l'attribuzione del beneficio deve avvenire d'ufficio e che la domanda degli interessati ha
solo funzione di costituire in mora l'Amministrazione.
3. Sulla scorta delle dette indicazioni del Consiglio di Stato, diverse Amministrazioni, quali
ad esempio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle
Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione hanno emanato apposite Circolari, con le quali è
stato espressamente affermato che “il beneficio in argomento non è riassorbibile e,
conseguentemente, per il fatto di non essere correlato ad una determinata anzianità, il
corrispondente valore economico deve essere portato sempre in aggiunta alle posizioni
stipendiali conseguite da ciascun interessato per motivi di anzianità”. Risulta, inoltre, che
diverse Amministrazioni, interessate dalla medesima tematica, quali l’Arma dei
Carabinieri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non riassorbono il beneficio
economico in questione, il quale viene erogato stabilmente e definitivamente nella
medesima misura.
4. Anche il Ministero dell’Interno, con circolare Prot. 333-G/9813.C.Bis 40 1994, aveva
espressamente comunicato a tutti gli uffici che “i miglioramenti derivanti dalle citate
normative (L. 15.7.1950, n. 539) … confluiranno nella Retribuzione Individuale di
Anzianità e non verranno riassorbiti negli incrementi intervenuti successivamente su tale
elemento retributivo”; né risultano essere mai intervenute successivamente circolari
abrogative o modificative di quella del 1994, anche se risulta che lo stesso Ministero
dell’Interno, oggi, incoerentemente applica il riassorbimento del beneficio, nei soli
confronti del personale con trattamento economico dirigenziale. Oltre a ciò, nessun
“riassorbimento” viene applicato nei confronti del restante personale che, a differenza di
quello dirigente, non progredisce in regime di classi e scatti, ma fruisce del regime
tabellare connesso alla qualifica di appartenenza, con evidente disparità di trattamento e
sperequazione in danno del personale con trattamento economico dirigenziale, che invece
subisce l'assorbimento.
5. Da ultimo, il TAR Lazio di Roma, investito della medesima questione relativa alla
legittimità del “riassorbimento”, con sentenza del 7.10.2004, passata in giudicato, ha
avuto modo di riconoscere che “la temporaneità dell’erogazione, cui consegue
l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con
il fine in senso lato, indennitario perseguito dal legislatore” ed ha accolto il ricorso di
alcuni dipendenti (militari delle Forze armate) che avevano impugnato l'avvenuto
riassorbimento dei detti benefici economici. Nel medesimo senso si è appena pronunciato
ben due volte il Consiglio di Stato, nel corso del 2009, con riferimento alla richiesta di una
dipendente della Polizia di Stato.
Per le tematiche sopra esposte è stato formulata apposita richiesta di parere all'Avv. Massimo
Zhara Buda, consulente del DIRFOR, il quale, nostro tramite, consiglia a tutti gli interessati
(funzionari con trattamento economico dirigenziale in regime di classi e scatti, in servizio o in
quiescenza), che abbiano riportato infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, di
inoltrare preliminarmente apposita istanza all'Amministrazione, al fine di conoscere, in
relazione alla patologia sofferta e riconosciuta dipendente da causa di servizio: a) se siano
stati attribuiti i benefici economici di cui alla legge n. 539/50 e b) se gli stessi vengano ancora
corrisposti, o siano stati, invece riassorbiti con l'attribuzione dei successivi miglioramenti
retributivi.
Alla luce delle risposte che verranno fornite, il Sindacato si impegna a sostenere le più
opportune iniziative giudiziali, individuali o collettive in favore dei propri iscritti, per
garantire a tutti gli aventi diritto l'effettività dell'attribuzione del beneficio in questione ed il
mantenimento dello stesso nel trattamento economico complessivo, anche di quiescenza.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, l'Avv. Zhara Buda rimane a disposizione degli
iscritti ai seguenti recapiti telefonici 06 3296457 (ore pomeridiane) e 333 4274738 (anche di
mattina).
Fly UP