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Sentenza del Tribunale di Trento del 15 maggio 2012

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Sentenza del Tribunale di Trento del 15 maggio 2012
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in
data 21.1.2011
d a
B.P.
rappresentato e difeso dagli avv. ti G. M. ed E. V. ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. G. R., in …
ricorrente
c o n t r o
S. s.p.a.
rappresentata e difesa dagli avv. ti A. P. e M. R. ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo, in …
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In principale:
1) accertare e dichiarare l’illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del
ricorrente presso il C. O. P. con decorrenza dall’1.3.2010 e, per l’effetto, disporre
l’annullamento del trasferimento stesso, ordinando l’immediata reintegra del
ricorrente presso il precedente posto di lavoro;
2) condannare S. s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
patito e patiendo, ai sensi degli artt. 1218, 1223, 2043, 2059 e 2103 cod.civ.,
conseguente al trasferimento disposto illegittimamente nei confronti del ricorrente
nella misura quantificata in narrativa in € 29.377,00, ovvero nella misura,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia da codesto tribunale;
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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3) condannare S. s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
ai sensi degli artt. 1218, 1223, 2043, 2059 e 2103 cod.civ., quantificato
forfetariamente in € 2.000,00 per ogni ulteriore mese di permanenza presso lo
stabilimento di Trento;
4) accertare e dichiarare l’illegittimità della revoca dell’incarico di coordinatore di
servizio, nonché il conseguente demansionamento e, per l’effetto, disporre
l’annullamento del provvedimento di revoca, ordinando l’immediata reintegra del
ricorrente nelle precedenti mansioni ricoperte in qualità di coordinatore di servizio
e l’assegnazione del ricorrente alle mansioni proprie del settimo livello di cui al
CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica Privata e dell’Installazione di
Impianti, a far data dal 20.7.2009, ovvero da quella ritenuta di giustizia;
5) condannare S.s.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal sig. B.
ai sensi degli artt. 1218, 1223, 2043, 2059 e 2103 cod.civ., per il demansionamento
subito, nella misura quantificata in narrativa, pari ad € 50.000,00, ovvero nella
misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia da codesto tribunale, anche alla
luce della gravità delle conseguenze psicofisiche documentate;
6) condannare S.s.p.a. a corrispondere al sig. B. ogni voce e componente
retributiva
e
contributiva,
maturata
e
non
corrisposta,
conseguente
all’assegnazione alla mansioni proprie del settimo livello di cui al CCNL per gli
addetti all’Industria Metalmeccanica Privata e dell’Installazione di Impianti, con
decorrenza dal 20.7.2009, ovvero dalla data ritenuta di giustizia;
7) ) condannare S.s.p.a., ai sensi
degli artt.
2043, 2059 e 2087 cod.civ., al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e patiendo, in
conseguenza al demansionamento e dei continui atti persecutori subito dal
ricorrente, nella misura quantificata in narrativa pari ad € 928,91 per il danno
patrimoniale ed € 50.000,00 per quello non patrimoniale, ovvero nella misura
maggiore o minore, ritenuta di giustizia da codesto tribunale;
8) condannare S. s.p.a. ad approntare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del ricorrente;
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9) spese, onorari e diritti interamente rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
“In via principale:
rigettare le domande tutte, formulate dal ricorrente, siccome inammissibili e,
comunque, infondate in fatto ed illegittime in diritto e comunque non provate.
In via subordinata:
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società resistente in ordine alla
domanda di risarcimento del danno biologico, comunque riducendo le pretese
risarcitorie del ricorrente.
Sempre in via subordinata:
dichiarare non dovuto alcun risarcimento in favore del ricorrente, ai sensi dell’art.
1127, primo e secondo comma cod.civ..
In ogni caso:
condannare il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore della società
resistente”
PREMESSA
Il ricorso risulta depositato in data 21.1.2011.
Ne consegue che:
1)
Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53
co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui “nell'udienza il
giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia
sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare
complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame)
“il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il
deposito della sentenza”;
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infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si
applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del
disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008.
Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art.
429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies
cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte,
in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”.
2)
Trova, altresì, applicazione la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art.
52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui
all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”;
infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi
successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura
civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai
giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.
MOTIVAZIONE
le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente, che lavora dal 4.5.2006 alle dipendenze della società convenuta con la
qualifica di 6° livello CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica Privata e
dell’Installazione di Impianti, lamenta:
1) l’errato inquadramento, sostenendo di aver svolto nel periodo 20.7.200926.1.2010 le mansioni direttive di coordinatore di servizio presso l’aeroporto di
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Treviso, riconducibili al 7° livello, e conseguendo così il diritto alla promozione
automatica ex art. 2103 cod.civ.;
2) l’illegittimità del trasferimento presso il c.o. di Trento disposto nei suoi
confronti dalla società datrice a decorrere dall’1.3.2010;
3) il demansionamento assertamente subito allorquando gli venne affidato, quale
“figura professionale con competenze elettrico strumentali”, il “compito di
implementare il sistema di telecontrollo previsto nella nostra offerta di servizio,
dando supporto al contract manager signor N. Z., anche in riferimento alle
attività presso l’Ospedale di Trento dalle ditte esterne incaricate per i lavori
elettrici”, che si è concretizzato in attività meramente esecutive quali mansioni
di “segreteria, richiesta di preventivi, fissazione di appuntamenti, riordino e
stampa di documenti”;
4) di essere rimasto vittima di un “atteggiamento ostile e vessatorio da parte dei
colleghi e dei superiori gerarchici” (che ascrive ad un’ipotesi di mobbing) ed in
particolare:
a) venendo privato dell’automezzo di servizio a far data dal 7.4.2009;
b) venendo collocato, dopo la cessazione di fatto delle mansioni presso l’aeroporto
di Treviso, presso la sede di Venezia-Mestre, in una postazione di lavoro isolata,
collocata presso i servizi igienici e sovente utilizzata da terze persone, anche
senza preavviso;
c) subendo il demansionamento descritto sub 3);
d) ricevendo, in data 13.9.2010, una contestazione disciplinare rivelatasi prima
facie infondata, tanto da non essere seguita dalla relativa sanzione;
e) vedendosi revocato un permesso di uscita per far fronte ad esigenze aziendali
urgenti, poi rivelatesi inesistenti.
1)
in ordine alla domanda di inquadramento superiore (7° livello), di corresponsione
delle conseguenti differenze retributive e di assegnazione a mansioni equivalenti al
livello di inquadramento accertato
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Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex plurimis, di recente,
Cass. 31.12.2009, n. 28284; Cass. 30.10.2008, n. 26234; Cass. 30.10.2008, 26233;
Cass. 22.8.2007, n. 17896; Cass. 6.3.2007, n. 5128; Cass. 21.8.2006, n. 18214; Cass.
9.3.2004, n.4791; Cass. 20.2.2004, n.3446; Cass. 19.2.2004, n.3443; Cass. 19.2.2004,
n.3271; Cass. 12.2.2004, n.2731; Cass. 5.2.2004, n.2164; Cass. 21.10.2003, n.15751;
Cass. 26.3.2003, n.4508; Cass. 22.11.2001, n.14806; Cass.20.11.2000, n.14981;
Cass.20.11.2000, n.14973; Cass.26.7.2000, n.9822; Cass.21.7.2000, n.9614;) la
determinazione, da parte del giudice di merito, dell’inquadramento dovuto al
lavoratore postula:
A)
l’individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole
categorie o qualifiche alla stregua della disciplina del rapporto,
B)
l’accertamento delle mansioni effettivamente svolte,
C)
la comparazione di dette mansioni con le previsioni della disciplina del
rapporto;
ciò significa che l’inquadramento del lavoratore dipendente deve essere operato sulla
base delle mansioni e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria degli
inquadramenti, raffrontate con le mansioni espletate in concreto dal lavoratore
interessato.
ad A)
L’art. 1 del titolo II Titolo (Classificazione del personale e particolari tipologie di
lavoratori) prevede che:
al 6° livello appartengono “i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con
specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare
preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro
impartite”;
al 7° livello appartengono “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella
declaratoria della 6ª categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a
seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di
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coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che
svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali”, nonché “i lavoratori che svolgono con
carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa,
professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e
responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa,
per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e
progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati
per la definizione degli obiettivi dell’impresa”.
Gli elementi distintivi del 7° livello rispetto al 6° livello possono essere così
individuati:
a) le funzioni direttive devono consistere nel coordinamento di servizi o uffici
fondamentali dell’azienda;
b) le mansioni devono consistere in attività di alta specializzazione e rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Quindi, al fine di stabilire se la ricorrente svolgesse mansioni riconducibili al 7°
livello, occorre accertare se la sua attività lavorativa, prestata nel periodo 20.7.200926.1.2010 quale coordinatore di servizio presso l’aeroporto di Treviso, consisteva nel
coordinamento di servizi o uffici fondamentali dell’azienda e/o in mansioni di alta
specializzazione e rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione
degli obiettivi aziendali.
a B)
Risulta per tabulas (doc. 2 fasc. ric.) che in data 20.7.2009 venne conferito al
ricorrente l’incarico di “coordinatore del servizio di gestione e manutenzione
integrata della struttura aeroportuale di Treviso per Sa. s.p.a. per la manutenzione
impianti elettrici e speciali, impianti meccanici, gestione servizio energia”.
L’allegazione di parte convenuta – secondo cui il valore dei servizi da svolgere presso
l’aeroporto di Treviso ammontava ad € 200.000,00 all’anno (rispetto al valore
dell’intero contratto di appalto stipulato con SA. s.p.a., gestore degli aeroporti di
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Venezia e di Treviso, di € 1.700.000,00) e le funzioni di coordinatore del servizio di
gestione e manutenzione dell’aeroporto di Treviso veniva esercitato nei confronti di
sei lavoratori – trova conferma, oltre che nell’interrogatorio libero del ricorrente
limitatamente alla seconda circostanza (“E’ vero che i lavoratori S. stabilmente
occupati presso l'aeroporto di Treviso erano sei”), anche nelle deposizioni dei testi Z.
e C. (che hanno confermato integralmente i capitoli di prova offerti dalla società
convenuta nei quali sono state dedotte entrambe le circostanze).
a C)
Il ricorrente fonda la propria pretesa volta all’inquadramento nel 7° livello nel fatto di
aver svolto funzioni di coordinatore di servizio.
L’assunto non può essere condiviso:
come si evince dalle declaratorie dettate dalla contrattazione collettiva lo svolgimento
di funzioni direttive o di coordinamento costituisce un elemento comune al 6° ed al 7°
livello;
di contro ciò che contraddistingue il livello superiore è la circostanza per cui l’attività
direttiva o di coordinamento riguarda servizi o uffici fondamentali dell’azienda o
consiste in mansioni di alta specializzazione e rilevante importanza ai fini dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
l’esiguo valore dei servizi che S. era tenuto a svolgere in favore di SA. s.p.a. presso
l’aeroporto di Treviso ed il ristretto numero degli addetti sottoposto al coordinamento
del ricorrente escludono che l’attività svolta dal ricorrente presso l’aeroporto di
Treviso riguardasse servizi o uffici fondamentali per l’azienda o le sue mansioni
fossero di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli
obiettivi aziendali.
Quindi la domanda del ricorrente rivolta ad ottenere l’inquadramento nel 7° livello
non è fondata.
2)
in ordine all’impugnazione del trasferimento disposto a far data dall’1.3.2010
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Il ricorrente eccepisce l’illegittimità, per difetto delle necessarie ragioni tecniche,
organizzative e produttive, del suo trasferimento presso “il centro operativo di
Trento”, con il “compito di implementare il sistema di telecontrollo previsto nella
nostra offerta di servizio, dando supporto al contract manager signor N. anche
riferimento alle attività svolte presso l'ospedale delle ditte esterne incaricate per i
lavori elettrici”.
Sostiene l’infondatezza dei motivi addotti dalla società datrice a giustificazione del
suo trasferimento e specificati nella lettera dell’8.2,.010 (“impossibilità di continuare
ad utilizzare la Sua prestazione lavorativa sulla commessa SA.: a fronte delle
problematiche gestionali inerenti il servizio da Lei coordinato dal luglio 2009 presso
l'aeroporto di Treviso e, altresì, della riduzione dello stesso con riferimento alla
parte inerente la “manutenzione dei sistemi AVL (luci di pista)…” nonché
“aggiudicazione della gara novennale dell'ospedale Santa Chiara di Trento:
necessità di inserimento di una figura professionale con competenze elettrico
strumentali, quali quelle da Lei possedute (diploma di perito industriale capotecnico
con specializzazione in elettronica, realizzazione di impianti elettrici, progettazione e
preventivazione degli stessi, esperienza come impiegata tecnico) con il compito di
incrementare il sistema di telecontrollo”) a seguito della richiesta formulata in tal
senso dal ricorrente con lettera del 4.2.2010.
In ordine al primo aspetto afferma “la mancanza di piani di riduzione o
ristrutturazione della commessa in cui era precedentemente impiegato, nella quale
nessuna problematica gestionali gli è mai stata comunicata”;
quanto al secondo, espone “di essere qualificato, specializzato e formato nel settore
dell’elettrotecnica e non nell’ambito dell'elettronica (mentre l’elettrotecnica ha come
scopo principale la progettazione delle macchine elettriche, l’elettronica si occupa
dell'elaborazione dei segnali elettrici e della trasmissione delle informazioni)”.
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In forza dell’art. 2103 co.1 ult. parte cod.civ. il lavoratore “non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un’altra, se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive”;
secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 2.1.2001, n.
27; Cass. 18.11.1998, n. 11634; Cass.26.1.1995, n.909; Cass.9.6.1993, n.6408;
Cass.11.8.1992,
n.9487;
Cass.21.8.191,
n.9011;
Cass.
17.6.1991,
n.6832;
Cass.19.6.1987, n.5432; Cass.8.1.1987, n.55; Cass.10.12.1986, n.7355; Cass.
14.6.1985, n. 3580; Cass.16.1.1979, n.331;) tale norma impone che il trasferimento di
del lavoratore trovi la sua diretta giustificazione esclusivamente in un criterio di
gestione aziendale seria e tecnicamente corretta in modo che le ragioni tecniche,
organizzative e produttive, che devono collegarsi in un rapporto di causa-effetto con
il trasferimento, possano essere (dal datore di lavoro) dimostrate ex post nella loro
effettività e serietà;
invece il giudice non può sindacare sotto il profilo dell'opportunità l'esercizio del
potere dispositivo del datore di lavoro in ordine al luogo di adempimento della
prestazione lavorativa in quanto detto potere può estrinsecarsi nella scelta tra più
soluzioni organizzative, che siano tutte egualmente ragionevoli, senza che
l'inevitabilità del trasferimento del lavoratore, determinata dall'inutilizzabilità della
sua prestazione lavorativa nel posto di provenienza perché soppresso e dalla vacanza
del posto ove lo stesso sia trasferito, costituisca requisito di legittimità del suo
provvedimento.
--Occorre in primo luogo evidenziare che il ricorrente non è stato trasferito
direttamente dall’unità produttiva di S. presso l’aeroporto di Treviso al c. o. S. di
Trento;
infatti è pacifico che in precedenza, nel dicembre 2009, era stato trasferito per facta
concludentia dall’unità produttiva S. presso l’aeroporto di Treviso agli uffici della
sede di Marghera.
A)
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La società convenuta ha giustificato il trasferimento del ricorrente dall’unità
produttiva S. presso l’aeroporto di Treviso agli uffici della sede di Marghera,
adducendo l’impossibilità di continuare ad utilizzare le prestazioni di lavoro del
ricorrente, attesa l’insorgenza di “problematiche gestionali inerenti il servizio”
coordinato dal ricorrente in ragione dei contrasti operativi insorti tra il ricorrente ed il
personale della società appaltante SA. s.p.a. e culminati con la richiesta rivolta da
quest’ultima a S. di procedere alla sostituzione del ricorrente (oltre alla riduzione del
servizio medesimo con riferimento alla manutenzione dei sistemi AVL - luci fuori
pista).
La sussistenza di siffatta esigenza organizzativa trova un adeguato riscontro
documentale:
in ordine ai contrasti operativi tra il ricorrente ed il personale della società
committente SA. s.p.a. nella corrispondenza per e-mail di cui alle comunicazioni sub
doc. da 8 a 19 fasc. conv.;
in ordine alla richiesta, formulata dalla società committente SA. s.p.a., di sostituzione
del ricorrente nel ruolo di coordinatore del servizio, nella comunicazione del
22.10.2009 sub doc. 20 fasc. conv., in cui Pastro Fabio, per conto di SA. s.p.a.,
rinnova “la richiesta di sostituzione del sig. B. in quanto persona non gradita”
(inoltre il ricorrente, che nell’atto introduttivo – pag.8 – aveva sostenuto che “nessuna
problematica gestionali gli è mai stata comunicata”, tuttavia in sede di interrogatorio
libero ha ammesso che gli venne “comunicato dal signor Cottica, il quale era il
contract manager coordinatore dei servizi nonché mio diretto superiore, che la
committente mi aveva considerato persona non gradita”; ancora, il teste Z., direttore
operativo dell’unità di business nord-est, ha confermato che “SI. ricevette da P. F.,
che era il referente della stazione appaltante, la richiesta di cui al doc. 20”; il teste
Cottica, contract manager dell’appalto di servizi di gestione e manutenzione degli
aeroporti di Venezia Treviso, ha confermato “di aver ricevuto la mail 22.10.2009 da
parte del referente del committente di cui al doc. 20 che mi viene esibito”).
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In proposito occorre rilevare che nel capitolato dell’appalto (pag. 5), stipulato da SA.
s.p.a. quale appaltante-committente e da S. quale appaltatore-assuntore (doc. 36), era
previsto che “considerata la specificità dei luoghi dove debbono essere erogati alcuni
servizi, il personale dell'assuntore deve comunque essere gradito al committente”;
inoltre il teste Co. ha precisato che “quella esercitata nel caso di specie dalla
committente era una facoltà attribuitale nel contratto e nel capitolato di appalto che
riconosco nel doc. 36 che mi viene esibito”.
Il venir meno del gradimento del committente verso il ricorrente ha effettivamente
determinato l’impossibilità per S. di utilizzare le prestazioni del ricorrente quale
coordinatore del servizio di gestione e manutenzione integrata della struttura
aeroportuale di Treviso, di talché il trasferimento del ricorrente da Treviso a Mestre
appare giustificato.
Occorre in proposito ricordare che ad avviso della Suprema Corte (ex multis Cass.
6.7.2011, n. 14875 Cass. 23.2.2007, n. 4265; Cass. 12.12.2002, n. 17786; Cass.
9.3.2001, n. 3525;) le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, che
ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. consentono l'esercizio del potere dell' imprenditore di
disporre il trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva, possono essere
ravvisate anche in relazione a situazioni soggettive connesse al comportamento del
dipendente qualora tale condotta abbia prodotto conseguenze valutabili alla stregua di
un criterio oggettivo e rilevanti come elementi di disorganizzazione e disfunzione
dell'unità produttiva; quindi il trasferimento del dipendente può essere legittimato
anche dalla sussistenza di una situazione di incompatibilità fra questo ed i suoi
colleghi, collaboratori o referenti di altre ditte, quando tale incompatibilità,
determinando conseguenze (quali tensione nei rapporti personali o contrasti
nell'ambiente di lavoro) che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e
disfunzione nell'unità produttiva, realizzi un'obiettiva esigenza aziendale di modifica
del luogo di lavoro;
nel caso in esame le relazioni personali tra il ricorrente ed i referenti dell’impresa
appaltante-committente erano talmente deteriorate da indurre i secondi ad esercitare
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la facoltà, loro attribuita da una specifica previsione del contratto di appalto, di
considerare persona non gradita il ricorrente, ponendo così quest’ultimo
nell’impossibilità di svolgere il ruolo di coordinatore del servizio e la società
convenuta S. nell’impossibilità di utilizzare le prestazioni del ricorrente in tale ruolo;
ciò costituisce in tutta evidenza una causa, oggettivamente apprezzabile, di
disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva alla quale il trasferimento del
ricorrente appare idonea a farvi fronte, consentendo il conferimento ad altri delle
mansioni di coordinatore e l’utilizzo aliunde delle prestazioni lavorative del
ricorrente.
Quindi l’impugnazione del trasferimento del ricorrente dall’unità produttiva presso
l’aeroporto di Treviso agli uffici della sede di Marghera non è fondata.
B)
In ordine al suo trasferimento dagli uffici della sede di Mestre al centro operativo S.
di Trento, disposto dalla società datrice con effetto dall’1.3.2010, il ricorrente non
contesta l’avvenuta aggiudicazione nel gennaio 20101 della commessa novennale
inerente l’ospedale Santa Chiara di Trento, nell’ambito della quale
si era reso
necessario l’inserimento di una figura professionale con competenze elettrico
strumentali ed incaricato di implementare il sistema di telecontrollo previsto
nell’offerta e di supportare il contract manager nei rapporti con le ditte esterne
incaricate dell’ esecuzione dei lavori elettrici.
Tuttavia nell’atto introduttivo (pag. 4 e 10) ha sostenuto che le mansioni, che la
società datrice all’atto del trasferimento a Trento gli ha chiesto di svolgere,
riguarderebbero “una competenza che non gli appartiene” (essendo egli “qualificato,
specializzato e formato nel settore dell’elettrotecnica e non nell’ambito
dell'elettronica (mentre l’elettrotecnica ha come scopo principale la progettazione
delle macchine elettriche, l’elettronica si occupa dell'elaborazione dei segnali
elettrici e della trasmissione delle informazioni)”), tant’è vero che “durante i primi
mesi di lavoro presso il centro operativo di Trento il sig. B. è rimasto per lo più
inoperante…”.
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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In realtà successivamente, in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha modificato
profondamente queste allegazioni: “Una volta arrivato a Trento, mi è stato affidato il
compito di esaminare il progetto redatto dalla ditta appaltatrice A.I.T., che aveva
per oggetto la ristrutturazione del sistema di telecontrollo gli ospedali S. Chiara,
Villa Igea e Cavalese, degli ambulatori di Pozza di Fassa e della sede centrale
dell’A.(A.). Io riscontrai dei notevoli errori di progettazione e per questo effettuavo
delle comunicazioni all’ing. Z. che era il contract manager della commessa…Da
marzo a giugno 2010 ho esaminato la progettazione predisposta dalla ditta
appaltatrice, il che ha comportato ben quattro revisioni prima di iniziare i lavori; i
lavori sono iniziati in agosto presso la sede dell’A. Nelle intenzioni di S. io avrei
dovuto dirigere i lavori di esecuzione…”;
quindi, a detta dello stesso ricorrente, egli fu pienamente in grado di svolgere le
mansioni che S. gli affidò quando egli venne trasferito a Trento;
se ne desume agevolmente che quelle mansioni non erano affatto estranee alla sue
competenze e che egli non rimase affatto inoperante presso il centro operativo di
Trento.
Ulteriori conferme di tali circostanze si rinvengono nelle deposizioni dei testi D. P.,
assistente tecnico al contract coordinator R. (“Il ricorrente mi venne indicato da S.
come il responsabile della gestione del sistema di telecontrollo dell’A. e delle sue
strutture ospedaliere… Il ricorrente era il referente di S. per quanto concerne
l'esecuzione dei lavori. Nel prosieguo fu anche referente di S. per la gestione del
sistema una volta ristrutturato … Io ho partecipato a delle riunioni dedicate al
telecontrollo alle quali prendevano parte rappresentanti dell’A., l’ing. Z., B., B. e
N.”) e Z. N., contract manager della commessa gestione multiservice immobili A. e
responsabile del centro operativo di Trento (“Per quanto mi venne comunicato da S.
il ricorrente venne a Trento a svolgere le mansioni di responsabile della verifica del
progetto esecutivo predisposto da A. I. T., di direzione dei lavori di installazione e di
gestione del sistema di telecontrollo… Quanto precisato nella comunicazione
26.8.2010 – “… Dopo una prima fase in cui è stata svolta l'attività di controllo e
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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progettazione e seguita dalla ditta A. I. T. (sopralluoghi in campo, riunioni di
coordinamento, revisione del progetto esecutivo, supporto all'implementazione delle
logiche di funzionamento, interfaccia con il fornitore dello S. T.S.. ), avrà la
responsabilità, in stretto coordinamento con il contract manager e con il contract
coordinator, della direzione dei lavori relativi alla realizzazione degli impianti di
telecontrollo di pertinenza degli immobili di proprietà dell’A. …” – costituisce ciò
che era stato indicato al ricorrente fin dal suo arrivo a Trento”);
risulta, quindi, smentito l’assunto del ricorrente (pag. 7 dell’atto introduttivo),
secondo cui “nonostante l’estrema urgenza con cui è stato disposto il trasferimento,
le funzioni del sig. B. (sono) state determinate soltanto sei mesi dal trasferimento
dello stesso”.
In definitiva anche il trasferimento del ricorrente dagli uffici della sede di Marghera
al centro operativo di Trento era diretto a soddisfare effettive esigenze di carattere
tecnico ed organizzativo, di talché l’impugnazione proposta dal ricorrente non è
fondata neppure in parte qua.
3)
in ordine al presunto demansionamento lamentato dal ricorrente
Il ricorrente sostiene che a seguito del trasferimento presso il centro operativo di
Trento “nessuna delle mansioni di responsabilità precedentemente ricoperte, in
qualità di coordinatore di servizio, è stata mantenuta presso il nuovo posto di
lavoro”;
evidenzia che nell’organigramma predisposto per l’esecuzione dell’appalto stipulato
con la A. è prevista una sola figura di coordinamento, quella del contract coordinator
R.;
--Com’è noto, l’art. 2103 cod.civ. impone al datore di lavoro di adibire il prestatore
“alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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E’ pure noto il rigore, con cui la Suprema Corte (ex plurimis, di recente, Cass.S.U.
24.11.2006, n. 25033; Cass. 8.6.2009, n. 13173; Cass. 2.5.2006, n. 10091; Cass.
12.1.2006, n. 425;
Cass. 12.4.2005, n. 7453; Cass. 11.4.2005, n. 7351; Cass.
23.3.2005, n. 6326;) interpreta il precetto, statuendo che l’equivalenza tra le nuove
mansioni e quelle precedenti – la quale condiziona la legittimità dell’esercizio
datoriale dello ius variandi – deve essere verificata sia sul piano oggettivo, ossia
sotto il profilo dell’inclusione nella stessa area professionale e salariale delle
mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al
quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini nel senso che
le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall’interessato
durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi;
conseguentemente, nel condurre l’indagine in ordine all’equivalenza non è sufficiente
il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare se le nuove
mansioni siano aderenti alla specifica competenza del prestatore, salvaguardandone il
livello professionale acquisito e garantendo l’utilizzo ed anzi l’accrescimento delle
capacità professionali possedute, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della
capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze;
in un tale contesto non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con una riduzione
delle stesse, si traduce automaticamente in una “dequalificazione professionale”,
incombendo al giudice accertare, di volta in volta, se l’effettuata “sottrazione” di
mansioni sia tale, per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del
lavoratore e per la sua collocazione nell’ambito aziendale, da comportare un
abbassamento
del
globale
livello
delle
prestazioni
del
lavoratore,
una
sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguente
impoverimento della sua professionalità;
a tal fine il giudice di merito deve ricostruire l’anamnesi lavorativa del prestatore,
verificando i contenuti concreti delle mansioni precedenti e di quelle nuove.
--I)
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16
Risulta per tabulas (doc. 1) che il ricorrente è stato assunto da S. s.p.a. in data
4.5.2006 con inquadramento di impiegato di 6° livello CCNL per gli addetti
all’industria metalmeccanica privata e dell’installazione di impianti e con mansioni
di impiegato tecnico addetto alla gestione della commessa di lavoro “Comune di
Venezia”.
Il teste Z., direttore operativo dell’unità di business Nord Est, ha dichiarato: “Nel
primo periodo del rapporto di lavoro il ricorrente operò presso l'ufficio tecnico di
Mestre; effettuava sopralluoghi presso le strutture o già gestite da S. od oggetto di
gare d'appalto, nei quali esaminava in particolare impianti elettrici. Altri tecnici
esaminavano la parte termica. Il ricorrente compilava delle schede di sopralluogo.
Successivamente venne inviato a supporto della struttura operativa S. presso
l'ospedale di San Donà dove era in corso l'aggiornamento del censimento delle
apparecchiature elettriche…”.
II)
Con il conferimento, in data 20.7.2009, dell’incarico di coordinatore del servizio di
gestione e manutenzione integrata della struttura aeroportuale di Treviso della
manutenzione impianti elettrici e speciali, impianti meccanici e gestione servizio
energia, al ricorrente vennero affidate, come emerge dal contenuto dell’atto di
conferimento (doc. 2 fasc. ric.), la gestione quotidiana dei servizi e delle risorse
umane nonché la responsabilità dei rapporti con i supervisori del servizio (che, alla
luce dell’ organigramma sub doc. 3 fasc. ric., erano il “coordinatore del servizio” ed
il “gestore del contratto”);
più concretamente, alla luce del contenuto dell'atto di conferimento (doc. 3 fasc. ric.),
il ruolo affidatogli consisteva in:
 effettuare quotidianamente un sopralluogo per rilevare anomalie da segnalare al
coordinatore del servizio ed al gestore del contratto;
 assicurarsi quotidianamente che le porte delle vie di esodo fossero libere ed
apribili immediatamente;
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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 assicurarsi quotidianamente che le vie di fuga fossero libere da ostacoli e che i
magneti delle porte tagliafuoco fossero regolarmente funzionanti;
 processa mento ed evasione delle segnalazioni inoltrate dal call center;
 caricamento delle informazioni richieste in merito alla gestione dei servizi sul
sistema informatico,
 aggiornamento dell'anagrafica,
 effettuare
verifiche ispettive giornaliere e settimanali sulla rispondenza dei
servizi svolti alle indicazioni del capitolato, all'offerta, alla normativa vigente ed
alle indicazioni dei piani di manutenzione e di qualità,
 verificare quotidianamente la conformità dell'abbigliamento,
 interfaccia con i supervisori del servizio,
 elaborazione delle richieste di intervento comunicandole al gestore del contratto
ed informazione delle maestranze e delle ditte subappaltatrici sulle modalità di
esecuzione di interventi extra canone,
 effettuare verifiche in materia di sicurezza dell'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, della realizzazione di opere provvisionali e metodologie
per lavorazioni in sicurezza,
 aggiornamento delle scritture presenti
 formulare indicazioni proposte al gestore del contratto.
Si è già ritenuto sub 1) che tali mansioni sono riconducibili al livello (6°), in cui è
inquadrato il ricorrente (e non già nel 7°, come preteso dal ricorrente), in quanto
l’esiguo valore dei servizi che S. era tenuto a svolgere in favore di SA. s.p.a. presso
l’aeroporto di Treviso ed il ristretto numero degli addetti sottoposto al coordinamento
del ricorrente escludono che l’attività svolta dal ricorrente presso l’aeroporto di
Treviso riguardasse servizi o uffici fondamentali per l’azienda o le sue mansioni
fossero di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli
obiettivi aziendali.
III)
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A seguito del trasferimento presso il centro operativo di Trento, a far data
dall’1.3.2010, a detta di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di
interrogatorio libero, egli ha svolto le seguenti mansioni: ““Una volta arrivato a
Trento, mi è stato affidato il compito di esaminare il progetto redatto dalla ditta
appaltatrice A. I. T., che
aveva per oggetto la ristrutturazione del sistema di
telecontrollo gli ospedali S. Chiara, Villa Igea e Cavalese, degli ambulatori di Pozza
di Fassa e della sede centrale dell’A. (A.). Io riscontrai dei notevoli errori di
progettazione e per questo effettuavo delle comunicazioni all’ing. Z. che era il
contract manager della commessa. Con la ditta appaltatrice io avevo il potere di
trattare le questioni di ordine tecnico. Se vi erano dei riflessi di carattere economico
io dovevo riferire all’ing. Z. dato che non avevo poteri in merito. Da marzo a giugno
2010 ho esaminato la progettazione predisposta dalla ditta appaltatrice, il che ha
comportato ben quattro revisioni prima di iniziare i lavori; i lavori sono iniziati in
agosto presso la sede dell’A.. Nelle intenzioni di SI. io avrei dovuto dirigere i lavori
di esecuzione…”.
Ulteriori elementi di fatto emergono dalla deposizione del contract manager Z. N.:
“Per quanto mi venne comunicato da S. il ricorrente venne a Trento a svolgere le
mansioni di responsabile della verifica del progetto esecutivo predisposto da Alpiq
In Tec, di direzione dei lavori di installazione e di gestione del sistema di
telecontrollo… Quanto precisato nella comunicazione 26.8.2010 – “… Dopo una
prima fase in cui è stata svolta l'attività di controllo e progettazione e seguita dalla
ditta Alpiq In Tec (sopralluoghi in campo, riunioni di coordinamento, revisione del
progetto esecutivo, supporto all'implementazione delle logiche di funzionamento,
interfaccia con il fornitore dello S. T. S.), avrà la responsabilità, in stretto
coordinamento con il contract manager e con il contract coordinator, della
direzione dei lavori relativi alla realizzazione degli impianti di telecontrollo di
pertinenza degli immobili di proprietà dell’A. …” – costituisce ciò che era stato
indicato al ricorrente fin dal suo arrivo a Trento”;
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
19
infine l’assistente tecnico D. P. ha dichiarato: “Il ricorrente mi venne indicato da S.
come il responsabile della gestione del sistema di telecontrollo dell’A. e delle sue
strutture ospedaliere. Io ho iniziato a lavorare quando stava per cominciare la fase
di esecuzione del progetto di ristrutturazione di detto sistema. Il ricorrente era il
referente di S. per quanto concerne l'esecuzione dei lavori. Nel prosieguo fu anche
referente di S., per la gestione del sistema una volta ristrutturato… io non mi
occupavo direttamente del telecontrollo; quando mi dovevo relazionare con gli
addetti al telecontrollo mi rapportavo con il ricorrente; quando avevo un problema
pratico con Bertan… Io ho partecipato a delle riunioni dedicate al telecontrollo alle
quali prendevano parte rappresentanti dell’A., l’ing. Z., B., B. e N.”.
--a)
Per quanto concerne il contenuto tecnico-professionale, le mansioni svolte dal
ricorrente, quale responsabile della verifica del progetto esecutivo predisposto da A.
I.T. e della direzione dei lavori di installazione e di gestione del sistema di
telecontrollo presso l’A., appaiono addirittura più qualificanti rispetto a quelle svolte
in precedenza quale coordinatore del servizio di gestione e manutenzione integrata
della struttura aeroportuale di Treviso:
lo stesso ricorrente ha riferito che la verifica del progetto esecutivo predisposto da A.
I. T. ha richiesto addirittura quattro revisioni;
la direzione dei lavori di realizzazione degli impianti di telecontrollo afferenti le
strutture sanitarie di A. comporta una continua relazione con la committente A. e con
le ditte subappaltatrici.
Di contro le prestazioni svolte presso la struttura aeroportuale di Treviso consistevano
prevalentemente in compiti di controllo e verifica; solo in caso di necessità erano
effettuati interventi volti all’esecuzione di opere.
b)
Per quanto concerne il profilo gerarchico-funzionale, solo in apparenza, indotta dalla
la separazione fisica della struttura cui il ricorrente era preposto rispetto alle altre
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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coinvolte nella stessa commessa, le mansioni svolte presso la struttura aeroportuale di
Treviso sembrano più qualificanti rispetto a quelle di responsabile della verifica del
progetto esecutivo predisposto da Alpiq In Tec, della direzione dei lavori di
installazione e di gestione del sistema di telecontrollo presso l’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento:
quanto ai vincoli gerarchici, mentre in precedenza il ricorrente rispondeva al
coordinatore del servizio ed al gestore del
contratto (come si desume
dall’organigramma sub doc. 3 fasc. ric.), presso il centro operativo di Trento egli è
subordinato al contract manager ing. Z. ed al contract coordinator R.;
anche a Trento egli gode di autonomia e discrezionalità tecnica come si evince da
quanto da lui stesso dichiarato: “Le uniche autorizzazioni che richiedevo all’ing.
Zambon erano quelle riguardanti l'utilizzo di mezzi di trasporto e del personale
necessario allo svolgimento delle mie mansioni. Con la ditta appaltatrice io avevo il
potere di trattare le questioni di ordine tecnico”;
quanto agli aspetti funzionali, il coordinamento di soli sei addetti non comporta una
autorevolezza maggiore di quella richiesta nel trattare con i rappresentanti tecnici
dell’Amministrazione sanitaria committente e con le ditte subappaltatrici incaricate
della redazione del progetto e dell’esecuzione del sistema di telecontrollo presso l’A.
di Trento;
infine la responsabilità connessa alla progettazione, esecuzione e gestione di opere
all’interno di una struttura sanitaria non è di certo inferiore a quella che comporta lo
svolgimento di servizio in ambito aeroportuale.
--Il ricorrente sostiene di essere rimasto vittima di un demansionamento allorquando il
contract manager ing. Z. gli comunicò, con mail del 22.9.2010, che “per garantire
una maggiore operatività ed incisività delle azioni di S. nello svolgimento delle
attività di cantiere… si è convenuto che il sig. B. sarà la prima interfaccia nei
confronti del subappaltatore A.”;
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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nel corso del suo interrogatorio libero ha dichiarato: “Nelle intenzioni di S. io avrei
dovuto dirigere i lavori di esecuzione. Io ho richiesto copia dell'autorizzazione
dell’A. al subappalto ed il documento di valutazione dei rischi di interferenze (DURI)
all’ing. Z.; quest'ultimo non mi diede risposta, ma l’ing. Baruzzo, responsabile
dell'ufficio tecnico di Mestre, mi comunicò che era stato sostituito nell'incarico di
direzione lavori con il signor B. F.; mi venne comunicato oralmente alla presenza del
contract coordinator R. e di tale N., collaboratore di B,”.
Quanto riferito dal ricorrente confligge nettamente con quanto dichiarato dai testi Z.
e N.:
entrambi hanno confermato la ricezione della comunicazione del 14.9.2010 (doc. 32
fasc. conv.) con cui il responsabile commerciale di A. I. T. si è espresso in questi
termini: “… siamo con la presente a confermarVi il ns. disagio e disappunto per il
comportamento non collaborativo, per usare un eufemismo, del responsabile da Voi
designato, per le attività in oggetto, identificato nella persona del sig. P. B.. I recenti
comportamenti poco ortodossi, oltre ad innescare una normale reazione di antipatia
e fastidio, comportano la reale impossibilità di guardare al futuro svolgersi delle
attività lavorative con coesione
di intenti e proficua collaborazione, elementi
indispensabili per raggiungere i difficili obiettivi temporali ed esecutivi che i
programmi comuni imporrebbero. Riteniamo pertanto improrogabile un Vs. concreto
intervento atto a modificare la criticità dell'attuale situazione…”;
inoltre il contract manager ing. Z.
ha aggiunto che “una volta ricevuta
comunicazione 14.9.2010, io interpellai l'ufficio tecnico di Mestre, in particolare N. e
B.; vi fu un incontro in cui noi tre incontrammo i responsabili di Alpiq In Tec, i quali
ribadirono le grosse difficoltà nel rapportarsi con il ricorrente. Decidemmo quindi
l’innesto di B.”; ha quindi confermato di aver proceduto ad affiancare a . nei rapporti
con il fornitore A.I.T. il B.; inoltre ha precisato che quest’ultimo si è occupato “in
particolare delle attività di cantiere che comportavano frequenti rapporti con A. I.
T.”, mentre il ricorrente ha curato la “gestione di quanto realizzato” ed ha continuato
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
22
“a partecipare ai collaudi, a tenere i rapporti con il fornitore TAC Schneider ed a
seguire il progetto”;
il teste N. ha ulteriormente precisato: “Attraverso l’inserimento di B. si è fatto in
modo di ridurre il più possibile i rapporti diretti tra A. I. T. e B. Una volta che B. si
era relazionato con A. I. T. , si rivolgeva a B. ed a me quale suo referente…”.
La sottrazione al ricorrente del solo ruolo di referente di S. nei rapporti con il
fornitore A. I. T. non produce effetti dequalificanti dato che non qualsiasi riduzione
delle mansioni è in grado di pregiudicare la professionalità del lavoratore;
d’altra parte tale sottrazione costituisce una diretta conseguenza della condotta del
ricorrente, il quale, per la seconda volta, si è rivelato incapace di intrattenere serene e
proficue relazioni con i partners commerciali di S.
Quindi la domanda, proposta dal ricorrente, di risarcimento del danno da
dequalificazione deve essere rigettata.
4)
in ordine al presunto mobbing lamentato dal ricorrente
Il ricorrente afferma di essere rimasto vittima di un “atteggiamento ostile e
vessatorio da parte dei colleghi e dei superiori gerarchici” (che ascrive ad un’ipotesi
di mobbing), in particolare:
a) venendo privato dell’automezzo di servizio a far data dal 7.4.2009;
b) venendo collocato, dopo la cessazione di fatto delle mansioni presso l’aeroporto
di Treviso, presso la sede di Venezia-Mestre, in una postazione di lavoro isolata,
collocata presso i servizi igienici e sovente utilizzata da terze persone, anche
senza preavviso;
c) subendo il demansionamento descritto sub 3);
d) ricevendo, in data 13.9.2010, una contestazione disciplinare rivelatasi prima
facie infondata, tanto da non essere seguita dalla relativa sanzione;
e) vedendosi revocato un permesso di uscita per far fronte ad esigenze aziendali
urgenti, poi rivelatesi inesistenti.
--Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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Secondo una nozione elaborata dalla psicologia del lavoro il mobbing è definito come
una
situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante
progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto
persecutorio, da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di
parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità;
più schematicamente si è ritenuto che sette siano i criteri fondamentali per
l’individuazione del fenomeno:
1) l’ambiente lavorativo
2) la frequenza
3) la durata
4) il tipo di azioni
5) il dislivello tra gli antagonisti
6) l’andamento a fasi successive
7) l’intento persecutorio.
I requisiti della ripetitività o sistematicità dei singoli atti e la loro funzionalità alla
persecuzione in danno alla persona di un lavoratore si rinvengono, pur in costanza del
persistente silenzio del legislatore statale italiano, anche in testi più propriamente di
contenuto giuridico.
La Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 359 del 19.12.2003 – dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio
11.7.2002, n.16
(Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di
lavoro) – ha ricordato che:
“… la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell’etologia per
designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti
vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte
dei componenti del gruppo di lavoro in cui inserito o dal suo capo, caratterizzati da
un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di
escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali
comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte commissive o,
in ipotesi, omissive che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in
semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni agli altri, la duplice
peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o
irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali
elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e
talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione ed emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di
individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali
conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso.
Infatti, una serie di condotte, in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing, può
determinare: l'insorgenza del destinatario di disturbi di vario tipo ed, a volte, di
patologie psicologiche, complessivamente indicati come sindrome da stress
postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi
confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente:
dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di
tipo psicologico medico, di cui si è detto sopra; l'adozione, da parte della vittima, di
altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla
persecuzione ed emarginazione.”.
Nello stesso senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. S.U. 4.5.2004,
n. 8438; Cass. 17.9.2009, n. 20046; Cass. 17.2.2009, n. 3785; Cass. 9.9.2008, n.
22893; Cass. 9.9.2008, n. 22858; Cass. 29.5.2005, n. 19053;), secondo cui per
“mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore
gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore
nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili
che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da
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Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011
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cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con
effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità;
ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto,
rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente
sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il
pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
In ordine ai criteri che il giudice deve seguire nell’accertamento dei fatti è stata
evidenziata (Cass. 22893/2008 cit.) la necessità sia di attribuire rilievo ad ogni
elemento in cui si sarebbe manifestata la condotta di mobbing, sia di formulare una
valutazione non già limitata al piano atomistico, bensì elevata al fatto nella sua
articolata complessità e nella sua strutturale unitarietà.
--ad a)
il venir meno della disponibilità dell’autovettura di servizio (oltre ad essere stata
giustificata dalla società datrice con la modificazione delle mansioni affidate al
ricorrente, le quali non richiedevano più l’utilizzo di un veicolo) risale ad epoca
(7.4.2009) precedente il conferimento dell’incarico di coordinatore dei servizi di
manutenzione di gestione presso la stazione aeroportuale di Treviso che lo stesso
ricorrente
ha
ritenuto
particolarmente
qualificazioni
(tanto
da
integrare
l’assegnazione di mansioni superiori) e, quindi, interrompe l’asserito nesso
teleologico tra le condotte vessatorie lamentate;
a b)
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il trasferimento del ricorrente dalla stazione aeroportuale di Treviso agli uffici della
sede di Mestre è stato, come si è visto sub 2), la conseguenza della decisione del
committente SA. s.p.a. di considerare B. persona non gradita;
tale circostanza e la temporaneità della nuova condizione lavorativa (durata poco più
di un paio di mesi, essendo intervenuto, a far data dall’1.3.2010, il trasferimento a
Trento) escludono la natura vessatoria della condotta tenuta nell’occasione dalla
società convenuta;
a c)
in proposito appare sufficiente richiamare quanto statuito sub 3);
a d)
la contestazione del 13.9.2010 non ha avuto seguito stante l’impossibilità di risalire i
siti visitati dal ricorrente in ragione del documentato divieto per il gestore di
conservare informazioni di questo tipo (doc. 35); peraltro rimane l’indubbia
anomalia di un lavoratore che, senza apparente giustificazione, effettui consumi per
€ 8.387,88 nell’arco di sei mesi;
quindi né la contestazione né la successiva rinuncia della datrice a proseguire
nell’azione disciplinare appaiono così pretestuosi da dissimulare un atteggiamento
vessatori;
ad e)
la vicenda della revoca di un giorno di ferie già assegnato al fine di imporre al
ricorrente di partecipare ad una riunione aziendale poi non tenutasi è chiaramente
illustrata dal teste N.: “A proposito della revoca delle ferie nel settembre 2010,
ricordo che in occasione della consueta riunione settimanale il ricorrente non era
stato presente, il che mi aveva creato delle difficoltà, essendo egli il referente per il
telecontrollo nell'ambito della commessa A.. A tali riunioni partecipavano, oltre al
ricorrente ed a me, i rappresentanti delle altre due società in associazione
temporanea di imprese (ATI). Nel settembre 2010 erano state programmate, oltre
alla consueta riunione interna ATI settimanale per il 23, anche una riunione con la
committente A., riunioni alle quali riteneva necessario presenziasse anche B.. Per
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tale ragione l'autorizzazione alle ferie venne revocata. La riunione del 22 si tenne,
mentre quella del 23 no in quanto al termine della riunione con l’A. il 22 noi
dell’ATI decidemmo che, essendoci già visti e parlati, non fosse necessario riunirsi
anche il giorno successivo”.
Certamente non si è trattato di una gentilezza nei confronti del ricorrente, dato che
l’eventualità dopo la riunione con l’A. non fosse necessario tenere anche la consueta
riunione settimanale era forse agevolmente prevedibile; tuttavia ciò non appare
sufficiente per considerare la revoca di una giornata di ferie espressione di un
atteggiamento persecutorio nei suoi confronti.
In definitiva la domanda, proposta dal ricorrente, di risarcimento dei danni da
mobbing non può essere accolta.
in ordine alle spese
La spese non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del
giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente.
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle
spese di giudizio liquidate nella somma di € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.N.P.A..
Trento, 15 maggio 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Tiziana Oss Cazzador
IL GIUDICE
dott. Giorgio Flaim
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