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Le detrazioni per carichi di famiglia e
Focus di pratica professionale di Roberto Chiumiento Le detrazioni per carichi di famiglia e compilazione prospetto modello Unico PF Premessa Le detrazioni definite per “carichi di famiglia” previste dall’art.12 Tuir spettano al contribuente in caso di familiari fiscalmente a proprio carico, a condizione che gli stessi non abbiano prodotto un reddito annuo superiore ad €2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili). Per gli “altri familiari”, di cui all’art.433 c.c., la normativa vigente prevede anche il rispetto dell’altra condizione, ossia la convivenza con il beneficiario della detrazione1. L’importo attribuito all’avente diritto è determinato mediante un complesso sistema di calcolo rapportato al reddito complessivo dell’anno. In pratica da un importo potenzialmente spettante, previsto dal citato art.12 del Tuir, si giunge all’importo riconosciuto sulla base di formule matematiche. Nell’ambito degli adempimenti dei sostituti d’imposta il reddito complessivo è quello riferito al rapporto di lavoro, se il lavoratore non ha provveduto a comunicare un importo differente2. Nella dichiarazione dei redditi, mediante la compilazione del relativo prospetto il contribuente, in presenza degli stessi presupposti, è tenuto a confermare e/o variare l’importo riconosciuto dal proprio datore di lavoro sul Cud, o a richiedere ex novo le detrazioni in parola, laddove titolare di altre categorie reddituali. Le condizioni per poter fruire del beneficio fiscale e l’individuazione dei familiari che possono dare diritto alla detrazione non sono mutate negli anni, tuttavia a partire dal periodo di imposta 2007 sono più rigidi i criteri di ripartizione dell’agevolazione tra i coniugi in relazione all’importo della detrazione accordata per i figli3 e l’Amministrazione Finanziaria ha intensificato i controlli sulla spettanza della detrazione, spesso incrociando i dati che i sostituti d’imposta forniscono con il modello 770, in molti casi recuperando la maggior imposta non versata a seguito del riconoscimento di indebite detrazioni4. Si ricorda che le detrazioni per carichi familiari di cui all’art.12 Tuir competono sempre dal mese in cui si verifica la condizione di spettanza (a esempio: nascita del figlio il 17 marzo 2012, beneficio spettante per 10 mesi) e fino al mese in cui cessa la medesima condizione (a esempio: separazione legale con il coniuge fiscalmente a carico avvenuta in data 15 luglio 2012, beneficio spettante per 7 mesi). Importi delle detrazioni e novità periodo d’imposta 2013 A puro titolo informativo (non determinando effetti sulla compilazione del prospetto familiari a carico del Modello Unico 2013) si evidenzia che, con decorrenza 1° gennaio 1 2 3 4 In alternativa è possibile provare il “mantenimento” mediante la dazione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che la C.M. n.95/E/00, punto 3.1. ha precisato che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in caso di richiesta degli Uffici, può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale a esempio l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo. In tal senso i chiarimenti della C.M. n.15/E/07, capitolo 1.4.9. La C.M. n.15/E/07 analizza i diversi criteri di attribuzione, dettando separate istruzioni per la situazione che prevede lo stato di genitori non legalmente ed effettivamente separati (e quindi coniugati o conviventi) e per la situazione che vede lo stato di genitori legalmente ed effettivamente separati (o di cessata convivenza) in presenza di provvedimenti in tema di affidamento di figli minori. L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. n.15/E/07 ha precisato che in sede di liquidazione dei modelli dichiarativi, verrà assunto il criterio generale del 50% pertanto sarà il contribuente che avendo richiesto in misura superiore il beneficio, dovrà fornire la prova contraria del raggiunto accordo, che peraltro si sostanzia in una semplice dichiarazione in quanto il Legislatore non ha previsto alcuna particolare forma. In ogni caso al sostituto d’imposta non è applicabile alcuna sanzione. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 32 2013, per effetto di quanto disposto dall’art.1, co.483, L. n.228/12, la misura della detrazione per i figli è stata incrementata a: €950 (in luogo di €800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati €1.220 (in luogo di €900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni Inoltre, per ogni figlio portatore di handicap le predette detrazioni “base” sono aumentate di €400 (in luogo di €220). Alla luce delle predette novità appare opportuno porre a confronto gli importi nelle due tabelle che seguono. Detrazione per i figli a carico - anno 2012 – Unico 2013 Figlio a carico Figli di età inferiore a 3 anni Detrazione teorica Detrazione spettante 95.000(*) – reddito compl.vo 95.000 (**) La detrazione non spetta se il rapporto è < 0 o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali). € 900 (*) €1.120 (*) se portatore di handicap € 800 (*) Altri figli Rapporto con il reddito € 1.020 (*) se portatore di handicap Almeno 4 figli Ulteriori €1.200 (*) In presenza di più di 3 figli spetta l’ulteriore detrazione di €200 per ciascun figlio. (**) Per ogni figlio successivo al primo importo di €95.000 è aumentato di €15.000. Detrazione per i figli a carico - anno 2013 - Unico 2014 Figlio a carico Figli di età inferiore a 3 anni Detrazione teorica 1.220 (*) € 1.620 (*) se portatore di handicap € 950 (*) Altri figli Rapporto con il reddito 95.000 (**) – reddito compl.vo 95.000 (**) € 1.350 (*) se portatore di handicap Almeno 4 figli Detrazione spettante La detrazione non spetta se il rapporto è < 0 o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali). Ulteriori € 1.200 (*) In presenza di più di 3 figli spetta l’ulteriore detrazione € 200 per ciascun figlio. (**) Per ogni figlio successivo al primo l’importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 Nessuna novità per la detrazione prevista per il coniuge a carico. Gli importi potenziali, da rapportare sempre al reddito complessivo del contribuente, ammontano a: €800 €690 €690 se il reddito complessivo non supera €15.000 se il reddito complessivo è superiore a €15.000 ma non a €40.000 se il reddito complessivo è superiore a €40.000 ma non a €80.000 Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto il beneficio effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito, mentre la detrazione di cui al punto b) La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 33 spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a €29.000 e inferiore a €35.200 la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da €10 a €30. Reddito complessivo non superiore a €15.000 da €15.001 a €29.000 da €29.001 a €29.200 da €29.201 a €34.700 da €34.701 a €35.000 da €35.001 a €35.100 da €35.101 a €35.200 da €35.201 a €40.000 da €40.001 a €80.000 oltre €80.000 Importo detrazione (euro) 800 – (110 X reddito complessivo) (*) (**) 15.000 690 700 710 720 710 700 690 690 X (80.000 – reddito complessivo) 40.000 0 (*) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di €690. (**) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali. Infine la detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di €750. Anche in questo caso, per ottenere la detrazione effettivamente spettante occorre procedere, applicando una formula: 750 x (80.000 – reddito complessivo) 80.000 Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (sia i genitori naturali che quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Si rammenta che per effetto della modifica apportata dal D.L. n.70/11, non è più necessario provvedere all’obbligo5, per i pensionati e i lavoratori dipendenti, di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni. Pertanto, una volta effettuata la prima dichiarazione di spettanza, la stessa ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedano la presentazione di una nuova comunicazione. Si ricorda che la mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente/pensionato delle sanzioni ex art.11, D.Lgs. n.471/97 (da €258 a €2.065). Si ritiene che tale sanzione non possa essere applicata laddove il contribuente provveda alla rettifica della detrazione per carichi di famiglia indebitamente fruita, mediante la compilazione del relativo prospetto, nella prima dichiarazione utile. Tale orientamento appare ragionevole, sebbene l’Amministrazione Finanziaria non si sia ancora espressa al riguardo. 5 Messaggio Inps n.2698/13. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 34 Limite reddituale e conseguenze dell’effetto sostitutivo Imu su Irpef ed addizionali per i redditi fondiari non locati Ai sensi dell’art.12, co.2 del Tuir sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a €2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per “reddito complessivo”, in linea generale, si deve intendere tutti i redditi che concorrono alla base imponibile Irpef su cui si applicano scaglioni di reddito e relative aliquote progressive, con le novità, per il 2012, introdotte dall’art.8, D.Lgs. n.23/116, derivanti dal c.d. “effetto sostitutivo” (vedi oltre) dell’Imu per quanto riguarda i redditi degli immobili non locati. Tuttavia, in virtù di espresse indicazioni del Legislatore, nel limite di reddito di €2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, sebbene non siano ricomprese nel reddito complessivo: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/11); il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art.13 della L. n.388/00 Finanziaria 2001); il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Come sopra accennato, la C.M. n.5/E/13 ha precisato che l’esclusione dalla base imponibile Irpef, in conseguenza dell’effetto sostitutivo di cui all’art.8, D.Lgs. n.23/11, ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Ebbene, tale chiarimento ha comportato vantaggi, per i contribuenti, nel riconoscimento della detrazione di cui all’art.12 Tuir, poiché tali redditi non devono più essere computati ai fini della verifica del superamento di €2.840,51. In pratica, con decorrenza 2012: nulla cambia per i contribuenti titolari esclusivamente di redditi derivanti da abitazione principale. Fino all’anno scorso, le detrazioni in esame erano commisurate al reddito complessivo al netto dell’abitazione principale; da quest’anno, il reddito complessivo risulta già al netto di tale importo; potrà esservi un aumento della misura delle detrazioni per i soggetti titolari di redditi derivanti da terreni non affittati e da fabbricati non locati diversi dall’abitazione principale. Infatti il reddito di cui tener conto per calcolare le suddette detrazioni fiscali risulterà inferiore a quello indicato, a parità di condizioni, negli anni scorsi. Esempio In entrambi le ipotesi, per il periodo di imposta 2012, il coniuge risulterà fiscalmente a carico del contribuente. 6 L’art.8, co.1, del D.Lgs. n.23/011 stabilisce che l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 35 Coniuge del contribuente Reddito collaborazione occasionale pari ad €2.300 Coniuge del contribuente Reddito collaborazione occasionale pari ad €2.300 Reddito immobile sfitto pari ad €840 (già rivalutato ed aumentato di 1/3) Totale €3.140 Reddito abitazione principale €620 (già rivalutato) Totale €2.920 Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia anche due figli fiscalmente a carico, questa la compilazione del prospetto familiari a carico modello Unico PF 2013. X X X CRMLCU69R25E897Q RSSLLC95C01E897A RSSMRA98C68E897l 12 12 12 100 100 Laddove il medesimo contribuente avesse tre figli, di cui l’ultimo minore di tre anni per una parte del periodo di imposta, questa la compilazione del prospetto, al fine di determinare la maggior detrazione. Si supponga che il terzo figlio sia nato il 19/03/09 e quindi il contribuente abbia diritto a 3 mesi su 12 di maggior detrazione. X X X X CRMLCU69R25E897Q RSSLLC95C01E897A RSSMRA98C68E897l RSSLLC09C19E897Z 12 12 12 12 3 100 100 100 Le regole per la ripartizione della detrazione per i figli fiscalmente a carico La vigente normativa7 distingue tra genitori non legalmente ed effettivamente separati e quelli separati o divorziati. La regola generale (intesa come presunzione giuridica di spettanza) nell’ambito di situazioni che prevedono genitori non legalmente ed effettivamente separati è la ripartizione nella misura del 50% dell’importo previsto, con la possibilità di attribuire l’intera detrazione (in caso di accordo tra i genitori) a quello che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Pertanto supponendo la spettanza per l’intero anno, per un figlio di età superiore a tre anni la detrazione annua potenzialmente spettante per ogni genitore, per l’anno 2012, è di €400 ed è questo l’importo di riferimento anche per i datori di lavoro in caso di dichiarazione di spettanza resa dal lavoratore dipendente, avente diritto. Resta fermo che l’importo di partenza sarà rideterminato con le previste formule per rapportarlo al reddito complessivo annuo del dipendente. Differente la gestione della detrazione in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché in questo caso, il beneficio spetta per intero al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, invece, nella misura del 50% tra i genitori. La C.M. n.15/E/07, chiarendo la non “limpida” formulazione della norma, ha stabilito che, anche per i genitori separati, non si può pervenire ad un accordo di ripartizione libero8 e in pratica in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, la prima regola è quella di 7 8 Art.12, co.1, lett. c) Tuir. Ad esempio nella misura del 70% ad un genitore e 30% all’altro. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 36 attribuire l’agevolazione per intero al genitore affidatario e l’accordo (solo eventuale) potrà prevedere l’attribuzione della detrazione al genitore che ne può effettivamente fruire9. L’incapienza dell’imposta lorda di uno dei coniugi è analiticamente contemplata dal Legislatore nell’ipotesi di separazione o divorzio, in quanto vengono previsti precisi adempimenti per il “trasferimento” del beneficio dal soggetto affidatario all’altro soggetto, quando il primo - a causa di una imposta insufficiente - non è in grado di fruire del beneficio. La norma prevede che la detrazione possa essere fruita dal non affidatario e poi riversata all’avente diritto. Anche in questo caso la circolare fornisce alcuni principi qui riassunti: la rinuncia al beneficio non opera automaticamente e necessita di una intesa tra i genitori i quali devono reciprocamente rendersi note le proprie condizioni reddituali; l’intesa non è obbligatoria, pertanto il genitore affidatario e non “capiente” potrebbe anche non addivenire all’accordo e non consentire il “passaggio” della detrazione; l’incapienza potrebbe essere totale o parziale ma, in caso di accordo, l’importo della detrazione è trasferito per “intero”. Infine in caso di assenza del coniuge l’art.12 del Tuir, prevede che il contribuente, nell’ipotesi in cui l’altro genitore fosse mancante perché deceduto o non avesse riconosciuto il figlio10, possa fruire della detrazione per il coniuge a carico in riferimento al primo figlio, se più conveniente. Il confronto ai fini della scelta deve essere effettuato in riferimento agli importi effettivi di detrazione dopo aver applicate le formule previste. Esempio A esempio, un contribuente con due figli a carico e €40.000 di reddito, avrà una detrazione potenziale di €1.600. Calcolo: €1.600,00 X (110.000-40.000/110.000) = 1.600,00 X 0,6363 = €1.018,00 (detrazione effettiva). Pertanto, il primo figlio gli attribuirebbe una detrazione pari a €509, ma considerato che per i redditi fino a €40.000 la detrazione attribuita per il coniuge a carico è pari a €690, il contribuente avrà più convenienza a ricorrere, per il primo figlio, a detto importo, ottenendo un maggior beneficio fiscale per €181. Questa la compilazione del prospetto familiari a carico del Modello Unico PF 2013, supponendo che il contribuente sia rimasto vedovo, del coniuge fiscalmente a proprio carico, nell’agosto 2012 e abbia due figli. X X X X CRMLCU69R25E897Q RSSLLC95C01E897A RSSLLC95C01E897A RSSMRA98C68E897l 8 8 4 12 100 C 100 In alcun modo sarà possibile riconoscere la detrazione spettante per il coniuge (se superiore) nell’ipotesi di separazione legale o divorzio. Un'interpretazione estensiva della nozione "mancanza di coniuge", che arrivi a ricomprendere il contribuente separato o divorziato con affidamento della prole, non può trovare accoglimento11. Non è possibile, quindi, alcuna equiparazione delle due distinte situazioni che trovano la loro 9 10 11 La C.M. n.34/E/08, punto 1.2 ha chiarito che, nell’ipotesi di coniugi separati, la detrazione può essere attribuita all’altro genitore (sempre in presenza di incapienza) a prescindere dall’entità del reddito complessivo di quest’ultimo. In pratica il genitore beneficiario potrà avere un reddito inferiore rispetto a quello incapiente. Oppure nella ipotesi in cui il figlio è adottato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o, qualora sposato si è effettivamente e legalmente separato. Si veda la sentenza della Corte di cassazione sez. trib. n.1541/03. E anche la sentenza della Corte di cassazione n.7125/94 la quale sancisce che: “….altro è la mancanza di un genitore o di un coniuge, altro è l' esistenza di un coniuge separato. Questa diversità è del resto nella natura delle cose, oltre che nella legge.” La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 37 giustificazione nella insindacabile scelta discrezionale del Legislatore di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato. Tabella di riepilogo spettanza detrazione per figli e recenti orientamenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate - detrazione per quatto o più figli Riepilogando i criteri di ripartizione della detrazione per i figli, di cui all’art.12, co.1, lett. c) Tuir c.d. “base”, pare opportuno proporre la seguente tabella. Si ricorda che l’ulteriore detrazione di cui all’art.12, co.1-bis Tuir, pari ad €1.200 (€600 in caso di coniuge non fiscalmente a carico) spetta unitariamente nell’ipotesi di almeno quattro figli fiscalmente a carico, senza alcun incremento all’aumentare del numero dei figli e senza dover rapportare l’importo spettante, in relazione al periodo temporale. A esempio la nascita del quarto figlio avvenuta nel novembre 2012, consente l’attribuzione del beneficio in misura piena. Di recente l’Amministrazione Finanziaria, con la C.M. n.19/E/12, punto 4.2, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui un solo genitore abbia il requisito previsto dalla norma (essere genitore di quattro o più figli) a esso spetta la detrazione nella misura di €1.200. Il caso riguardava una coppia di cui un coniuge, avente già due figli da un precedente matrimonio, ha avuto dal secondo matrimonio altri due figli. Stato genitori Coniugati Separati Non coniugati “conviventi” Ripartizione detrazione “base” 50% tra i genitori oppure, a scelta e previo accordo: 100% al genitore con reddito complessivo più alto 100% al genitore affidatario 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso oppure, a scelta e di comune accordo: 100% al genitore con reddito complessivo più alto oppure, in caso di incapienza di uno dei genitori 100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito in presenza di un provvedimento per l’affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori separati in assenza di un provvedimento per l’affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori coniugati Con riguardo alla scelta di attribuire la detrazione per figli a carico al genitore con il reddito più alto, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.20/E/11, punto 5.1 ha chiarito che: “la detrazione per figli a carico di cui all’art.12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa”. Da quanto sopra si evince quindi che, a esempio: per una coppia con 2 figli l’attribuzione della detrazione per figli a carico secondo una delle possibili modalità sopra illustrate va operata obbligatoriamente nella medesima misura per entrambi i figli. Diversamente, nel caso in cui un genitore abbia: un figlio nato da una prima relazione; un secondo figlio nato da una nuova relazione La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 38 la misura della detrazione per figli a carico (in accordo con l’altro genitore) può essere scelta, con modalità differenti. Esempio Un contribuente, attualmente coniugato, indica nel prospetto familiari a carico di Unico 2013: l’attuale coniuge fiscalmente a carico; i due figli fiscalmente a carico al 50%, con l’ex coniuge; il figlio (terzo) nato dal secondo matrimonio, fiscalmente a carico al 100%. In questo caso le percentuali di spettanza possono essere differenti. X X X X c.f. coniuge c.f. primo figlio c.f. secondo figlio c.f. terzo figlio da altro matrimonio La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata 12 12 12 12 50 50 100 La Circolare Tributaria n.19 del 13 maggio 2013 39