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Le detrazioni per carichi di famiglia e

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Le detrazioni per carichi di famiglia e
Focus di pratica professionale
di Roberto Chiumiento
Le detrazioni per carichi di famiglia e compilazione prospetto
modello Unico PF
Premessa
Le detrazioni definite per “carichi di famiglia” previste dall’art.12 Tuir spettano al
contribuente in caso di familiari fiscalmente a proprio carico, a condizione che gli stessi non
abbiano prodotto un reddito annuo superiore ad €2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).
Per gli “altri familiari”, di cui all’art.433 c.c., la normativa vigente prevede anche il rispetto
dell’altra condizione, ossia la convivenza con il beneficiario della detrazione1.
L’importo attribuito all’avente diritto è determinato mediante un complesso sistema di
calcolo rapportato al reddito complessivo dell’anno. In pratica da un importo
potenzialmente spettante, previsto dal citato art.12 del Tuir, si giunge all’importo
riconosciuto sulla base di formule matematiche. Nell’ambito degli adempimenti dei
sostituti d’imposta il reddito complessivo è quello riferito al rapporto di lavoro, se il
lavoratore non ha provveduto a comunicare un importo differente2.
Nella dichiarazione dei redditi, mediante la compilazione del relativo prospetto il
contribuente, in presenza degli stessi presupposti, è tenuto a confermare e/o variare
l’importo riconosciuto dal proprio datore di lavoro sul Cud, o a richiedere ex novo le
detrazioni in parola, laddove titolare di altre categorie reddituali.
Le condizioni per poter fruire del beneficio fiscale e l’individuazione dei familiari che
possono dare diritto alla detrazione non sono mutate negli anni, tuttavia a partire dal
periodo di imposta 2007 sono più rigidi i criteri di ripartizione dell’agevolazione tra i
coniugi in relazione all’importo della detrazione accordata per i figli3 e l’Amministrazione
Finanziaria ha intensificato i controlli sulla spettanza della detrazione, spesso incrociando
i dati che i sostituti d’imposta forniscono con il modello 770, in molti casi recuperando la
maggior imposta non versata a seguito del riconoscimento di indebite detrazioni4.
Si ricorda che le detrazioni per carichi familiari di cui all’art.12 Tuir competono sempre dal
mese in cui si verifica la condizione di spettanza (a esempio: nascita del figlio il 17 marzo
2012, beneficio spettante per 10 mesi) e fino al mese in cui cessa la medesima
condizione (a esempio: separazione legale con il coniuge fiscalmente a carico avvenuta
in data 15 luglio 2012, beneficio spettante per 7 mesi).
Importi delle detrazioni e novità periodo d’imposta 2013
A puro titolo informativo (non determinando effetti sulla compilazione del prospetto
familiari a carico del Modello Unico 2013) si evidenzia che, con decorrenza 1° gennaio
1
2
3
4
In alternativa è possibile provare il “mantenimento” mediante la dazione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che la C.M. n.95/E/00, punto 3.1. ha precisato che il contribuente, per poter fruire della detrazione
per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria, in caso di richiesta degli Uffici, può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale a esempio
l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
In tal senso i chiarimenti della C.M. n.15/E/07, capitolo 1.4.9.
La C.M. n.15/E/07 analizza i diversi criteri di attribuzione, dettando separate istruzioni per la situazione che prevede lo stato di
genitori non legalmente ed effettivamente separati (e quindi coniugati o conviventi) e per la situazione che vede lo stato di genitori
legalmente ed effettivamente separati (o di cessata convivenza) in presenza di provvedimenti in tema di affidamento di figli minori.
L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. n.15/E/07 ha precisato che in sede di liquidazione dei modelli dichiarativi, verrà assunto il
criterio generale del 50% pertanto sarà il contribuente che avendo richiesto in misura superiore il beneficio, dovrà fornire la prova
contraria del raggiunto accordo, che peraltro si sostanzia in una semplice dichiarazione in quanto il Legislatore non ha previsto
alcuna particolare forma. In ogni caso al sostituto d’imposta non è applicabile alcuna sanzione.
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2013, per effetto di quanto disposto dall’art.1, co.483, L. n.228/12, la misura della
detrazione per i figli è stata incrementata a:
€950

(in luogo di €800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi o affidati
€1.220

(in luogo di €900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
Inoltre, per ogni figlio portatore di handicap le predette detrazioni “base” sono aumentate
di €400 (in luogo di €220).
Alla luce delle predette novità appare opportuno porre a confronto gli importi nelle due
tabelle che seguono.
Detrazione per i figli a carico - anno 2012 – Unico 2013
Figlio
a carico
Figli di età
inferiore a
3 anni
Detrazione teorica
Detrazione spettante
95.000(*) – reddito compl.vo
95.000 (**)
La detrazione non spetta
se il rapporto è < 0 o
uguale a 1.
Negli altri casi, la
detrazione spetta
in
proporzione al rapporto
risultante (assunto nelle
prime 4 cifre decimali).
€ 900 (*)
€1.120 (*) se
portatore di handicap
€ 800 (*)
Altri figli
Rapporto con il reddito
€ 1.020 (*) se
portatore di handicap
Almeno 4 figli
Ulteriori €1.200
(*) In presenza di più di 3 figli spetta l’ulteriore detrazione di €200 per ciascun figlio.
(**) Per ogni figlio successivo al primo importo di €95.000 è aumentato di €15.000.
Detrazione per i figli a carico - anno 2013 - Unico 2014
Figlio
a carico
Figli di età
inferiore a
3 anni
Detrazione teorica
1.220 (*)
€ 1.620 (*) se
portatore di handicap
€ 950 (*)
Altri figli
Rapporto con il reddito
95.000 (**) – reddito compl.vo
95.000 (**)
€ 1.350 (*) se
portatore di handicap
Almeno 4 figli
Detrazione spettante
La detrazione non spetta
se il rapporto è < 0 o
uguale a 1.
Negli
altri
casi,
la
detrazione
spetta
in
proporzione al rapporto
risultante (assunto nelle
prime 4 cifre decimali).
Ulteriori € 1.200
(*) In presenza di più di 3 figli spetta l’ulteriore detrazione € 200 per ciascun figlio.
(**) Per ogni figlio successivo al primo l’importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000
Nessuna novità per la detrazione prevista per il coniuge a carico. Gli importi potenziali, da
rapportare sempre al reddito complessivo del contribuente, ammontano a:
€800
€690
€690



se il reddito complessivo non supera €15.000
se il reddito complessivo è superiore a €15.000 ma non a €40.000
se il reddito complessivo è superiore a €40.000 ma non a €80.000
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto il beneficio effettivamente
spettante diminuisce all’aumentare del reddito, mentre la detrazione di cui al punto b)
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spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore
a €29.000 e inferiore a €35.200 la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia
da €10 a €30.
Reddito complessivo
non superiore a €15.000
da €15.001 a €29.000
da €29.001 a €29.200
da €29.201 a €34.700
da €34.701 a €35.000
da €35.001 a €35.100
da €35.101 a €35.200
da €35.201 a €40.000
da €40.001 a €80.000
oltre €80.000
Importo detrazione (euro)
800 – (110 X reddito complessivo) (*) (**)
15.000
690
700
710
720
710
700
690
690 X (80.000 – reddito complessivo)
40.000
0
(*) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di €690.
(**) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.
Infine la detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di €750.
Anche in questo caso, per ottenere la detrazione effettivamente spettante occorre
procedere, applicando una formula:
750 x (80.000 – reddito complessivo)
80.000
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che
convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
 il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 i discendenti dei figli;
 i genitori (sia i genitori naturali che quelli adottivi);
 i generi e le nuore;
 il suocero e la suocera;
 i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
 i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Si rammenta che per effetto della modifica apportata dal D.L. n.70/11, non è più
necessario provvedere all’obbligo5, per i pensionati e i lavoratori dipendenti, di
comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni.
Pertanto, una volta effettuata la prima dichiarazione di spettanza, la stessa ha effetto
anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che
richiedano la presentazione di una nuova comunicazione. Si ricorda che la mancata
comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente/pensionato delle
sanzioni ex art.11, D.Lgs. n.471/97 (da €258 a €2.065). Si ritiene che tale sanzione non
possa essere applicata laddove il contribuente provveda alla rettifica della detrazione per
carichi di famiglia indebitamente fruita, mediante la compilazione del relativo prospetto,
nella prima dichiarazione utile. Tale orientamento appare ragionevole, sebbene
l’Amministrazione Finanziaria non si sia ancora espressa al riguardo.
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Messaggio Inps n.2698/13.
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Limite reddituale e conseguenze dell’effetto sostitutivo Imu su Irpef ed addizionali
per i redditi fondiari non locati
Ai sensi dell’art.12, co.2 del Tuir sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri
della famiglia che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
€2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Per “reddito complessivo”, in linea generale, si deve intendere tutti i redditi che
concorrono alla base imponibile Irpef su cui si applicano scaglioni di reddito e relative
aliquote progressive, con le novità, per il 2012, introdotte dall’art.8, D.Lgs. n.23/116,
derivanti dal c.d. “effetto sostitutivo” (vedi oltre) dell’Imu per quanto riguarda i redditi degli
immobili non locati.
Tuttavia, in virtù di espresse indicazioni del Legislatore, nel limite di reddito di €2.840,51
che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono
essere computate anche le seguenti somme, sebbene non siano ricomprese nel reddito
complessivo:
 le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze
diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente
da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in
altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo
da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso
di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità (art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/11);
 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in
applicazione del regime per le nuove attività produttive (art.13 della L. n.388/00 Finanziaria 2001);
 il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Come sopra accennato, la C.M. n.5/E/13 ha precisato che l’esclusione dalla base
imponibile Irpef, in conseguenza dell’effetto sostitutivo di cui all’art.8, D.Lgs. n.23/11, ha
effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle
deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Ebbene, tale chiarimento
ha comportato vantaggi, per i contribuenti, nel riconoscimento della detrazione di cui
all’art.12 Tuir, poiché tali redditi non devono più essere computati ai fini della verifica del
superamento di €2.840,51.
In pratica, con decorrenza 2012:
 nulla cambia per i contribuenti titolari esclusivamente di redditi derivanti da abitazione
principale. Fino all’anno scorso, le detrazioni in esame erano commisurate al reddito
complessivo al netto dell’abitazione principale; da quest’anno, il reddito complessivo
risulta già al netto di tale importo;
 potrà esservi un aumento della misura delle detrazioni per i soggetti titolari di redditi
derivanti da terreni non affittati e da fabbricati non locati diversi dall’abitazione
principale. Infatti il reddito di cui tener conto per calcolare le suddette detrazioni fiscali
risulterà inferiore a quello indicato, a parità di condizioni, negli anni scorsi.
Esempio
In entrambi le ipotesi, per il periodo di imposta 2012, il coniuge risulterà fiscalmente a
carico del contribuente.
6
L’art.8, co.1, del D.Lgs. n.23/011 stabilisce che l’Imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”.
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Coniuge del contribuente
 Reddito collaborazione occasionale pari
ad €2.300
Coniuge del contribuente
 Reddito collaborazione occasionale pari ad
€2.300
 Reddito immobile sfitto pari ad €840 (già
rivalutato ed aumentato di 1/3)
 Totale €3.140
 Reddito abitazione principale €620 (già
rivalutato)
 Totale €2.920
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia anche due figli fiscalmente a carico, questa la
compilazione del prospetto familiari a carico modello Unico PF 2013.
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X
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RSSMRA98C68E897l
12
12
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100
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Laddove il medesimo contribuente avesse tre figli, di cui l’ultimo minore di tre anni per
una parte del periodo di imposta, questa la compilazione del prospetto, al fine di
determinare la maggior detrazione. Si supponga che il terzo figlio sia nato il 19/03/09 e
quindi il contribuente abbia diritto a 3 mesi su 12 di maggior detrazione.
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RSSLLC95C01E897A
RSSMRA98C68E897l
RSSLLC09C19E897Z
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12
12
12
3
100
100
100
Le regole per la ripartizione della detrazione per i figli fiscalmente a carico
La vigente normativa7 distingue tra genitori non legalmente ed effettivamente separati e
quelli separati o divorziati.
La regola generale (intesa come presunzione giuridica di spettanza) nell’ambito di
situazioni che prevedono genitori non legalmente ed effettivamente separati è la
ripartizione nella misura del 50% dell’importo previsto, con la possibilità di attribuire
l’intera detrazione (in caso di accordo tra i genitori) a quello che possiede un reddito
complessivo di ammontare più elevato.
Pertanto supponendo la spettanza per l’intero anno, per un figlio di età superiore a tre
anni la detrazione annua potenzialmente spettante per ogni genitore, per l’anno 2012, è
di €400 ed è questo l’importo di riferimento anche per i datori di lavoro in caso di
dichiarazione di spettanza resa dal lavoratore dipendente, avente diritto. Resta fermo che
l’importo di partenza sarà rideterminato con le previste formule per rapportarlo al reddito
complessivo annuo del dipendente.
Differente la gestione della detrazione in caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché in questo
caso, il beneficio spetta per intero al genitore affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, invece, nella misura del 50% tra i genitori.
La C.M. n.15/E/07, chiarendo la non “limpida” formulazione della norma, ha stabilito che,
anche per i genitori separati, non si può pervenire ad un accordo di ripartizione libero8 e in
pratica in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, la prima regola è quella di
7
8
Art.12, co.1, lett. c) Tuir.
Ad esempio nella misura del 70% ad un genitore e 30% all’altro.
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attribuire l’agevolazione per intero al genitore affidatario e l’accordo (solo eventuale) potrà
prevedere l’attribuzione della detrazione al genitore che ne può effettivamente fruire9.
L’incapienza dell’imposta lorda di uno dei coniugi è analiticamente contemplata dal
Legislatore nell’ipotesi di separazione o divorzio, in quanto vengono previsti precisi
adempimenti per il “trasferimento” del beneficio dal soggetto affidatario all’altro soggetto,
quando il primo - a causa di una imposta insufficiente - non è in grado di fruire del
beneficio. La norma prevede che la detrazione possa essere fruita dal non affidatario e
poi riversata all’avente diritto. Anche in questo caso la circolare fornisce alcuni principi qui
riassunti:
 la rinuncia al beneficio non opera automaticamente e necessita di una intesa tra i
genitori i quali devono reciprocamente rendersi note le proprie condizioni reddituali;
 l’intesa non è obbligatoria, pertanto il genitore affidatario e non “capiente” potrebbe
anche non addivenire all’accordo e non consentire il “passaggio” della detrazione;
 l’incapienza potrebbe essere totale o parziale ma, in caso di accordo, l’importo della
detrazione è trasferito per “intero”.
Infine in caso di assenza del coniuge l’art.12 del Tuir, prevede che il contribuente,
nell’ipotesi in cui l’altro genitore fosse mancante perché deceduto o non avesse
riconosciuto il figlio10, possa fruire della detrazione per il coniuge a carico in riferimento al
primo figlio, se più conveniente. Il confronto ai fini della scelta deve essere effettuato in
riferimento agli importi effettivi di detrazione dopo aver applicate le formule previste.
Esempio
A esempio, un contribuente con due figli a carico e €40.000 di reddito, avrà una
detrazione potenziale di €1.600.
Calcolo: €1.600,00 X (110.000-40.000/110.000) = 1.600,00 X 0,6363 = €1.018,00
(detrazione effettiva).
Pertanto, il primo figlio gli attribuirebbe una detrazione pari a €509, ma considerato che
per i redditi fino a €40.000 la detrazione attribuita per il coniuge a carico è pari a €690, il
contribuente avrà più convenienza a ricorrere, per il primo figlio, a detto importo,
ottenendo un maggior beneficio fiscale per €181.
Questa la compilazione del prospetto familiari a carico del Modello Unico PF 2013,
supponendo che il contribuente sia rimasto vedovo, del coniuge fiscalmente a proprio
carico, nell’agosto 2012 e abbia due figli.
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4
12
100
C
100
In alcun modo sarà possibile riconoscere la detrazione spettante per il coniuge (se
superiore) nell’ipotesi di separazione legale o divorzio. Un'interpretazione estensiva della
nozione "mancanza di coniuge", che arrivi a ricomprendere il contribuente separato o
divorziato con affidamento della prole, non può trovare accoglimento11. Non è possibile,
quindi, alcuna equiparazione delle due distinte situazioni che trovano la loro
9
10
11
La C.M. n.34/E/08, punto 1.2 ha chiarito che, nell’ipotesi di coniugi separati, la detrazione può essere attribuita all’altro genitore
(sempre in presenza di incapienza) a prescindere dall’entità del reddito complessivo di quest’ultimo. In pratica il genitore
beneficiario potrà avere un reddito inferiore rispetto a quello incapiente.
Oppure nella ipotesi in cui il figlio è adottato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o, qualora sposato si è effettivamente e
legalmente separato.
Si veda la sentenza della Corte di cassazione sez. trib. n.1541/03. E anche la sentenza della Corte di cassazione n.7125/94 la
quale sancisce che: “….altro è la mancanza di un genitore o di un coniuge, altro è l' esistenza di un coniuge separato. Questa
diversità è del resto nella natura delle cose, oltre che nella legge.”
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giustificazione nella insindacabile scelta discrezionale del Legislatore di non collocare il
primo dei figli a carico al posto del coniuge separato.
Tabella di riepilogo spettanza detrazione per figli e recenti orientamenti di prassi
dell’Agenzia delle Entrate - detrazione per quatto o più figli Riepilogando i criteri di ripartizione della detrazione per i figli, di cui all’art.12, co.1, lett. c)
Tuir c.d. “base”, pare opportuno proporre la seguente tabella. Si ricorda che l’ulteriore
detrazione di cui all’art.12, co.1-bis Tuir, pari ad €1.200 (€600 in caso di coniuge non
fiscalmente a carico) spetta unitariamente nell’ipotesi di almeno quattro figli fiscalmente a
carico, senza alcun incremento all’aumentare del numero dei figli e senza dover
rapportare l’importo spettante, in relazione al periodo temporale. A esempio la nascita del
quarto figlio avvenuta nel novembre 2012, consente l’attribuzione del beneficio in misura
piena.
Di recente l’Amministrazione Finanziaria, con la C.M. n.19/E/12, punto 4.2, ha chiarito
che, nell’ipotesi in cui un solo genitore abbia il requisito previsto dalla norma (essere
genitore di quattro o più figli) a esso spetta la detrazione nella misura di €1.200. Il caso
riguardava una coppia di cui un coniuge, avente già due figli da un precedente
matrimonio, ha avuto dal secondo matrimonio altri due figli.
Stato
genitori
Coniugati
Separati
Non
coniugati
“conviventi”
Ripartizione detrazione “base”
 50% tra i genitori
oppure, a scelta e previo accordo:
 100% al genitore con reddito complessivo più alto
 100% al genitore affidatario
 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso
oppure, a scelta e di comune accordo:
 100% al genitore con reddito complessivo più alto
oppure, in caso di incapienza di uno dei genitori
 100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito
 in presenza di un provvedimento per l’affidamento dei figli è applicabile quanto
previsto per i genitori separati
 in assenza di un provvedimento per l’affidamento dei figli è applicabile quanto
previsto per i genitori coniugati
Con riguardo alla scelta di attribuire la detrazione per figli a carico al genitore con il
reddito più alto, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.20/E/11, punto 5.1 ha chiarito che:
“la detrazione per figli a carico di cui all’art.12 del Tuir deve essere considerata
unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione
della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente
tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori,
la detrazione può essere applicata in misura diversa”.
Da quanto sopra si evince quindi che, a esempio:
per una coppia con 2 figli l’attribuzione della detrazione per figli a carico secondo una
delle possibili modalità sopra illustrate va operata obbligatoriamente nella medesima
misura per entrambi i figli.
Diversamente, nel caso in cui un genitore abbia:
 un figlio nato da una prima relazione;
 un secondo figlio nato da una nuova relazione
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la misura della detrazione per figli a carico (in accordo con l’altro genitore) può essere
scelta, con modalità differenti.
Esempio
Un contribuente, attualmente coniugato, indica nel prospetto familiari a carico di Unico
2013:
 l’attuale coniuge fiscalmente a carico;
 i due figli fiscalmente a carico al 50%, con l’ex coniuge;
 il figlio (terzo) nato dal secondo matrimonio, fiscalmente a carico al 100%.
In questo caso le percentuali di spettanza possono essere differenti.
X
X
X
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c.f. coniuge
c.f. primo figlio
c.f. secondo figlio
c.f. terzo figlio da altro matrimonio
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12
50
50
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