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DIRITTO PROCESSUALE INDAGINI PRELIMINARI. La notizia di

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DIRITTO PROCESSUALE INDAGINI PRELIMINARI. La notizia di
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DIRITTO PROCESSUALE
INDAGINI PRELIMINARI.
La notizia di reato non è altro che un’informazione di un illecito
penale che arriva o alla polizia giudiziaria, o al pubblico ministero.
Le conseguenze fondamentali dell’inoltro di una notizia di reato
sono tre:
⇒ La prima è che la polizia assume compiti da polizia di sicurezza,
polizia amministrativa, a polizia giudiziaria, quindi le stesse
persone fisiche assumono una veste diversa.
⇒ La seconda conseguenza importante è che la polizia giudiziaria
ha un obbligo di informazione del pubblico ministero;
⇒ La terza è che il pubblico ministero ha il dovere di iscrivere la
notizia di reato in un apposito registro che è nella sede della
procura della repubblica.
L’argomento è affrontato nel codice di procedura penale e tra gli
articoli dedicati alle indagini preliminari, vi sono due articoli che
spiegano quali siano delle particolari notizie di reato, e cioè
l’articolo 332 che parla della denuncia (insieme ad altri articoli che
dopo vi elencherò) e l’articolo 334 che riguarda il referto (insieme
ad altri articoli relativi alle condizioni di procedibilità).
Art. 332. - Contenuto della denuncia.
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della
notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Art. 334. - Referto.
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo,
immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la
propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove
si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato
commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con
facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Come regola generale la denuncia da parte di un cittadino privato è
facoltativa, quindi un privato che assiste alla commissione di un
reato non ha un obbligo giuridico di inoltrare una denuncia.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
2
I casi in cui il privato cittadino ha questo obbligo sono limitati e
sono in massima parte individuati da norme penali del codice
oppure da leggi speciali.
Esempi:
Se una persona trova delle cose provenienti da un delitto, deve presentare una
denuncia e questo ce lo dice l’articolo 709 del codice civile.
Lo stesso avviene nel caso in cui abbia notizia di materie esplodenti in un luogo dove
lui abita, e questo lo dice l’articolo 679 del codice penale.
Altri casi sono quelli in cui il cittadino abbia notizia di un delitto contro la personalità
dello Stato punito con la pena dell’ergastolo, o abbia notizie di un sequestro di
persona a scopo di estorsione.
Ne ho elencati solo alcuni, ve ne sono altri, sono comunque casi del tutto particolari.
Diversa è la situazione per i pubblici ufficiali e gli incaricati di
pubblico servizio; la norma di riferimento in questo caso diventa
l’articolo 331 del codice di procedura penale.
Art. 331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia
per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Per questi particolari soggetti, i quali non sono definiti dalla
normativa processuale ma dalla normativa di diritto
penale
sostanziale agli articoli 357 e 358 del codice penale, vi è un
obbligo di inoltrare la denuncia del fatto che costituisce reato, e se
vengono a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o
del servizio esercitato.
Art. 357. - Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
3
Quando si dice nell’esercizio, si fa riferimento a una nozione di
carattere temporale, e quindi vuol dire mentre si sta svolgendo
l’attività che costituisce pubblico esercizio, o l’esercizio di pubblico
ufficio o di un pubblico servizio.
Quando invece il codice fa riferimento al concetto di causa, si
prescinde dal fatto che la persona stia eseguendo la propria attività
lavorativa.
Esempio:
Se un insegnante di una scuola pubblica viene a conoscenza di reati che sono stati
commessi a danno dei propri alunni, anche fuori dal contesto lavorativo, ma ne viene
a conoscenza appunto perché è un insegnante, in questo caso avrà l’obbligo di
denuncia.
Stiamo facendo riferimento sempre a reati perseguibili d’ufficio.
Una particolare categoria di pubblici ufficiali, è data dagli agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria.
Per questi particolari soggetti, in ogni caso in cui vengano a
conoscenza di una notizia di reato, per loro scatta l’obbligo della
denuncia, questo obbligo lo ricavate dall’articolo 361 secondo
comma del codice penale.
Art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la
multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha
avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Dice la norma: la pena è della di reclusione … se il colpevole è un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque
notizie di reato del quale doveva fare rapporto; quindi qui non si fa
riferimento al fatto che la notizia di reato sia stata presa a causa
dell’esercizio, ma si dice comunque.
Una particolare ipotesi di pubblico ufficiale è quella invece del
difensore.
Una volta che è stato inserito nel codice di procedura penale la
materia delle indagini difensive, esistono dei casi particolari in cui
anche il difensore della persona indagata o della persona imputata,
può assumere la veste di pubblico ufficiale.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
4
Per lui però c’è una norma ad hoc che è stata prevista dal codice,
ed è l’articolo 334 bis del codice, il quale esclude che questi
soggetti, nonostante siano pubblici ufficiali, abbiano l’obbligo di
presentare la denuncia.
Art. 334-bis. - Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva.
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai
reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
Il contenuto della denuncia viene descritto in maniera dettagliata
dall’articolo 332 del codice di procedura penale.
Art. 332. - Contenuto della denuncia.
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della
notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Si
parla di:
esposizione degli elementi essenziali del fatto,
le fonti di prova;
le generalità il domicilio e quant’altro serva ad identificare la
persona a cui il fatto è attribuito;
la persona offesa e le persone informate.
Quando viene presentata un’informativa di reato, è bene che siano
indicati, nella stessa, in maniera chiara quali ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria siano in grado di riferire la notizia, perché a volte
capita che la notizia sia inoltrata dalla persona più alta in grado, ma
questa persona non sia a conoscenza diretta dei fatti e quindi il
pubblico ministero non è posto nelle condizioni di individuare la
persona da chiamare a testimoniare.
Il referto lo trovate indicato nell’articolo 334 del codice di
procedura penale e non è altro che una particolare forma di
denuncia, presentata da un soggetto che esercita la professione
sanitaria.
L’articolo 334 stabilisce che colui che esercita la professione
sanitaria che ha portato assistenza in un contesto in cui emerga un
fatto che può essere considerato alla stregua di un reato
perseguibile d’ufficio, ha l’obbligo di presentare questa peculiare
denuncia, con una fondamentale eccezione che è data dal fatto che
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
5
l’obbligo viene meno nel caso in cui presentare il referto (presentare
questa particolare forma di denuncia), esporrebbe la persona a cui è
stata prestata assistenza a un procedimento penale.
A questo proposito, si crea un conflitto per i sanitari che
appartengono a strutture pubbliche tra queste eccezioni che vi ho
appena indicato e la loro qualifica di pubblici ufficiali, prevista
dall’articolo 331 del codice penale.
Come pubblici ufficiali, hanno sempre l’obbligo di presentare la
denuncia in relazione a un fatto che assume i caratteri di un illecito
penale di cui sono venuti a conoscenza dell’esercizio delle loro
funzioni, dall’altra parte dovrebbero essere esentati dal farlo tenuto
conto che la persona che è ricorsa ala loro assistenza potrebbe
essere sottoposta in determinati casi a un procedimento penale.
Questo conflitto viene risolto dando la prevalenza all’articolo 331
ovvero che il medico che appartiene alla struttura sanitaria pubblica
ha l’obbligo di presentare la denuncia.
Il medico che appartiene a una struttura sanitaria pubblica, è un pubblico
ufficiale, faccio riferimento al medico e può assumere rilievo anche il restante
personale sanitario; ora il fatto che una persona rivesta la qualifica di pubblico
ufficiale, non dipende dall’attività lavorativa che svolge, ma dalla funzione che
in concreto svolge.
Quindi anche chi non è medico, e anche più in generale, chi non è un
dipendente pubblico può in determinati casi assumere la veste di pubblico
ufficiale.
Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, lo ripeto,
sono delle nozioni di diritto penale sostanziale e non di diritto penale
processuale, che vengono affrontate in due articoli del codice penale l’articolo
357 e 358; sono nozioni che spesso sono di difficile applicazione soprattutto
con riferimento alla funzione amministrativa.
E allora, per sapere chi in concreto è un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio, in prima battuta dovete fare riferimento alle nozioni che sono
indicate in queste due norme del codice.
In secondo luogo dovete tener presente la vastissima casistica
giurisprudenziale che distingue soggetto per soggetto, chi può e in quali casi
assumere la nunzio e di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
E quindi sicuramente non solo il medico può assumere, nell’ambito
dell’esercizio di una professione sanitaria, la qualifica di pubblico ufficiale.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
6
Cercavo di spiegarvi il conflitto che si crea tra l’articolo 334 e l’articolo 331 del
codice di procedura penale.
Il referto non deve essere presentato nel caso in cui la persona che si
sottopone a cure da parte del sanitario, potrebbe essere sottoposto a un
procedimento penale.
Quindi questo è un caso in cui chi esercita la professione sanitaria, non ha
l’obbligo, per il fatto solo di esercitare la professione sanitaria, di presentare il
referto.
Bisogna però considerare il fatto che molte volte il sanitario non è solo una
persona che esercita questa professione, è contemporaneamente un pubblico
ufficiale.
Il conflitto allora sta nel rapporto tra l’articolo 331 che obbliga i pubblici ufficiali
a presentare la denuncia, e l’articolo 334 che con riferimento al referto pone
questo limite.
Il conflitto è risolto nel senso che chi è pubblico ufficiale e ha
conoscenza di un fatto che costituisce reato o a causa dell’esercizio
delle proprie funzioni, è comunque obbligato a presentare la denuncia.
Il medico del pronto soccorso ha l’obbligo di presentare la denuncia perché
sicuramente il medico del pronto soccorso è o pubblico ufficiale, o incaricato di
pubblico servizio.
A volte ci sono delle sentenze che gli attribuiscono la prima qualifica e altre
volte la seconda, ma in una di queste due qualifiche rientra comunque, e
perciò lui è tenuto a presentare questa particolare denuncia che noi abbiamo
denominato referto.
Nel momento in cui anche gli specializzandi, che lavorano all’interno di un
reparto, sono anche loro dei pubblici ufficiali, la figura dello specializzando
potrebbe distinguersi da quella del medico strutturato sotto il profilo della
colpa, nel senso che il livello di perizia che si richiede a un medico
specializzando è minore rispetto a quello di uno strutturato, ciò non toglie che
costoro siano comunque dei pubblici ufficiali nel momento in cui intervengono
al pronto soccorso o in un altro reparto, eseguendo l’attività sanitaria.
Ora, il codice accanto alla denuncia e al referto, disciplina le
condizioni di procedibilità, e qui arriviamo alla distinzione tra reati
perseguibili a querela, e reati perseguibili d’ufficio.
In genere il procedimento penale si instaura a prescindere dalla
volontà della persona offesa.
Vi sono determinati reati per i quali invece l’ordinamento non
prescinde dalla volontà della persona offesa, richiede che vi sia una
manifestazione di volontà perché possa essere perseguito il reato.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
7
La definizione generale di “condizioni di procedibilità” è data da atti
ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale è quella.
Sotto un certo profilo questa nozione potrebbe trarre in inganno,
nel senso che, in realtà, non è solo l’azione penale che è
condizionata, ma in linea di massima anche le indagini; le indagini
che possono essere compiute fino a quando non interviene questa
condizione di procedibilità, sono limitate a quelle che servono
per assicurare delle fonti di prova e non altre.
I reati che sono perseguibili a querela di parte e che quindi
rappresentano delle eccezioni, sono reati in cui rileva in particolare,
come lesione dell’interesse, quello di una persona fisica, come
potrebbe essere nei delitti di lesione personale, oppure reati in cui
comunque l’interesse offeso appartiene in maniera prevalente a
determinati soggetti.
Ad esempio l’ingiuria, la diffamazione sono reati che per la maggior
parte hanno una limitata offensività, ma ciò non necessariamente.
I motivi per cui lo stato può subordinare alla volontà della persona
offesa la persecuzione del reato, possono essere da un lato il
carattere bagatellare del fatto, o dall’altro il fatto che l’iniziativa
della autorità giudiziaria di perseguire il reato, possa creare un
danno alla stessa persona offesa.
L’esempio che generalmente viene fatto a proposito di questo
gruppo di reati, è quello dei reati in materia di violenza sessuale.
Ora, tutti capiamo che i reati sono particolarmente gravi, però
l’ordinamento richiede che in linea di principio e salvo eccezioni,
non si possa prescindere dalla volontà della persona offesa per
perseguire questi reati.
Per sapere quando un reato è perseguibile d’ufficio oppure è
procedibile a querela, bisogna guardare la norma
incriminatrice, perché è nella norma incriminatrice che si
dice che il reato è perseguibile a querela.
Se non è indicato che è perseguibile a querela, vale la regola
generale.
In genere uno dei due sottogruppi in cui ritroviamo i reati
procedenti a querela, sono reati bagatellari, di limitata offensività,
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
8
dove l’interesse penalistico offeso con la condotta criminosa è
modesto; questo elemento non è sufficiente per individuare la
categoria, perché da un lato vi deve essere anche una persona
offesa ben individuata a cui la legge vuole attribuire il diritto di
decidere se il reato deve essere perseguito.
Reati bagatellari in cui non sia individuabile una persona offesa ben
precisa, non sono perseguibili a querela, ma sono perseguibili
d’ufficio.
D’altro canto vi sono reati in cui non si può certo dire che la lesione
è lieve, come per esempio le gravi lesioni colpose non connesse agli
infortuni sul lavoro.
In materia infortunistica i reati di lesioni gravi e gravissime sono
perseguibili d’ufficio, non così le altre lesioni colpose.
In questo caso siamo di fronte a reati oggettivamente gravi, ma
comunque il legislatore non vuole perseguire se non nei casi in cui
vi sia la volontà della persona offesa, qui probabilmente perché è
modesto l’elemento soggettivo del reato: si tratta di lesioni colpose
e non dolose.
Questo per dire che se si vogliono individuare due categorie
tendenziali di reati perseguibili a querela troveremo da un lato reati
di natura bagatellare quindi di modesta offensività, in cui sia
individuabile una persona offesa, e dall’altra reati la cui
persecuzione potrebbe pregiudicare gli interessi della persona
offesa; queste però sono solo due categorie tendenziali in quanto vi
sono una serie di eccezioni che è difficile fare rientrare in una di
queste due categorie.
Tutte le contravvenzioni sono perseguibili d’ufficio
La più importante condizione di procedibilità è la querela; la
differenza tra querela e denuncia sta nel fatto che la querela
contiene un qualcosa di più rispetto alla denuncia.
Mentre la denuncia contiene essenzialmente una notizia di reato,
la querela contiene anche una manifestazione di volontà del
soggetto che è persona offesa del reato, a che quel reato
venga perseguito.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
9
Quindi se io sono una persona offesa di un reato perseguibile a
querela, mi reco dalla polizia giudiziaria e descrivo un fatto che ha
le caratteristiche di un illecito penale ma non manifesto la volontà
che questo fatto sia perseguito, questo fatto non potrà essere
perseguito.
Il caso emblematico è quello del furto semplice che è perseguibile a querela mentre i furti
aggravati sono perseguibili d’ufficio.
Se una persona denuncia un furto e in questo furto non sono ravvisabili delle aggravanti che lo
rendono perseguibile d’ufficio, l’autorità giudiziaria non potrà esercitare l’azione penale per
quel fatto e qualora l’azione penale venisse esercitata, il Giudice dovrebbe pronunciare una
sentenza di proscioglimento per ragioni di diritto e cioè dichiarare di non dover più procedere o
il non luogo a procedere a seconda delle fasi del procedimento, nei confronti dell’imputato
perché l’azione non poteva essere esercitata.
Uno dei problemi che si debbono tenere presente nel caso in cui si
riceva una notizia di reato rispetto a un delitto perseguibile a
querela, è verificare se ci sia la manifestazione di volontà della
persona offesa.
La seconda caratteristica di una querela rispetto a una
denuncia è quella determinata dal soggetto che la presenta.
A presentare la querela può essere solo la persona offesa, e cioè
quel soggetto il cui interesse è stato offeso con l’azione delittuosa.
Ogni norma incriminatrice tutela diversi interessi, in alcuni casi la
norma incriminatrice tutela gli interessi di determinate persone
fisiche, oppure anche persone giuridiche.
Nel caso di persone giuridiche, deve essere questo soggetto (es.
legale rappresentante) a presentare la querela.
Nel furto in un supermercato, generalmente la persona offesa viene individuata nella società
che gestisce il supermercato.
Ora, nell’ambito delle società il soggetto che è titolare del diritto di querela, è tendenzialmente
il legale rappresentante.
Il direttore di un supermercato che non ha ricevuto una procura speciale in tal senso, non può
presentare la querela; qualora la presentasse la sua potrebbe valere non come querela, ma
esclusivamente come denuncia.
Se quindi è un reato perseguibile d’ufficio, può procedersi ugualmente, oppure sia la polizia
giudiziaria, sia il pubblico ministero non potrebbero procedere per carenza della condizione di
procedibilità.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
10
Accanto alla querela, il nostro codice prevede altre figure di
condizioni di procedibilità, le quali però hanno un ruolo molto meno
limitato nella pratica; tali figure sono:
⇒ l’istanza che è sempre una manifestazione di volontà della
persona offesa e rileva rispetto a determinati reati che sono
commessi all’estero, commessi o da cittadino italiano o da
persona straniera.
Nei primi articoli del codice di procedura penale vi si spiegano i
casi in cui un delitto compiuto all’estero, può essere perseguito
dall’autorità giudiziaria italiana; in determinati casi il codice dice
che il reato può essere perseguito solo se presentata istanza,
questa è una condizione di procedibilità.
⇒ Un’altra condizione di procedibilità, è la richiesta che invece è
presentata non dalla persona offesa del reato, ma da un’autorità
pubblica: il Ministro di Giustizia.
Per determinati reati, sia commessi all’estero, sia commessi in
territorio italiano, la legge richiede che debba essere presentata
questa particolare istanza da parte del ministro della giustizia;
anche questa è una condizione di procedibilità.
⇒ Un’ulteriore condizione di procedibilità, è la autorizzazione a
procedere, che è un atto discrezionale di cui è titolare un
determinato organo pubblico, ad esempio per i reati commessi
da ministri nell’esercizio delle loro funzioni, non si può procedere
per questi reati, come linea generale, se non vi è l’autorizzazione
a procedere da parte della camera cui il ministro appartiene.
Quindi un atto discrezionale di una particolare assemblea che ha
una duplice funzione:
• tutelare di fronte a azioni persecutorie soggetti che
rivestono particolari qualifiche come indagati;
• tutelare determinate persone offese; vi sono dei casi in cui
è necessario, per tutelare l’interesse della persona offesa,
avere l’autorizzazione a procedere, che è questa particolare
condizione di procedibilità.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
11
Nel momento in cui la polizia giudiziaria riceve una denuncia, un
referto, una querela, deve presentare un’informativa al pubblico
ministero.
Il contenuto dell’informativa, che rispecchia in linea di massima il
contenuto della denuncia, lo si trova disciplinato nell’articolo 347
del codice di procedura penale.
Art. 347. - Obbligo di riferire la notizia del reato.
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore
dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso,
quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in
forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
Debbono essere acquisiti quindi:
• gli elementi esenziali del fatto,
• le indicazioni delle fonti di prove individuate,
• le indicazioni dell’indagato ed eventualmente della persona offesa
ed eventualmente di altri soggetti che sono in grado di riferire
notizie utili,
• la data dell’acquisizione della notizia di reato.
Il significato di quest’ultimo requisito, sta nel fatto che la polizia
giudiziaria nel momento in cui riceve la notizia di reato non può
prescindere dal comunicarla al pubblico ministero e la
comunicazione deve avvenire con determinate scadenze temporali.
Tali scadenze variano a seconda dei casi e per permettere il
controllo sul rispetto di questi termini occorre quindi che la polizia
giudiziaria precisi nella nota informativa, che a volte viene chiamata
“comunicazione di notizia di reato”, quando è venuta a
conoscenza del fatto.
La regola generale è che questa comunicazione debba
avvenire senza ritardo e per iscritto.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
12
Il problema che si potrebbe porre è come determinare il termine
iniziale, fatta questa definizione abbastanza generica.
Per risolvere questo quesito occorra fare riferimento al fatto che
nell’informativa devono essere contenuti gli elementi essenziali del
fatto.
Nel momento in cui si venga ad individuare un fatto che sotto
l’aspetto oggettivo e soggettivo abbia l’apparenza di un illecito
penale, scatta l’obbligo di informativa al PM.
Occorre inoltre tenere presente che la polizia giudiziaria non deve
solo limitarsi solo a ricevere passivamente le notizie di reato, ma le
può anche acquisire di propria iniziativa, e che quindi nel momento
in cui ha il sospetto che possa esser stato commesso un reato, si
deve anche attivare per approfondire la questione, quindi valutare
se ci sono gli estremi di un reato rispetto al quale inoltrare la
comunicazione al pubblico ministero.
Nell’articolo 347 sono previsti anche altri termini oltre a questo di
carattere generale.
Ricordiamo che quando a seguito di sequestri, la notizia di reato
deve essere comunicare entro le 48 ore ed in effetti questo prevede
l’articolo 347, ed in generale ciò è previsto nei casi in cui siano
compiuti degli atti in cui è prevista la possibilità di assistenza da
parte del difensore.
Vi sono poi determinati reati particolarmente gravi rispetto ai quali
il codice all’articolo 347 richiede che la comunicazione avvenga
immediatamente.
All’articolo 407 del codice di procedura penale, si trovano i reati per
cui questa comunicazione deve avvenire immediatamente, così
come immediatamente deve avvenire la comunicazione nel caso in
cui sia stato eseguito un arresto o un fermo.
Art. 407. - Termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare
diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
13
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro
collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal Giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
Quando una persona viene arrestata esistono innanzitutto degli
obblighi che sono posti immediatamente a carico della polizia
giudiziaria.
Tra questi obblighi vi sono quello di comunicare immediatamente
l’avvenuto arresto o fermo al pubblico ministero, e di mettere entro
un determinato termine di 24 ore, la persona a disposizione del
pubblico ministero.
Successivamente si instaura un procedimento volto a convalidare
il fermo o l’arresto, ma questo è un procedimento in cui è previsto
l’intervento del Giudice; la convalida è prevista in caso di arresto,
o fermo, però è un atto del Giudice.
Quindi il termine generale per cui la notizia di reato deve
semplicemente essere comunicata senza ritardo è previsto
nell’articolo 347, e sempre all’interno dell’articolo 347, in
determinate ipotesi disciplinari, vi sono dei termini più stringenti.
Abbiamo visto essere 3 i casi di comunicazione:
1) senza ritardo come regola generale;
2) entro 48 ore per atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore;
3) immediatamente per determinati reati particolarmente gravi.
mAnsa
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Esiste una regola generale che vale nell’ambito delle indagini
preliminari, che viene individuata dall’articolo 329 del codice che ci
dice quali atti sono conoscibili da parte dell’indagato, e in quale
momento.
Art. 329. - Obbligo del segreto.
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli
atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di
necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può
ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
Ora, l’articolo 329, a proposito dell’obbligo del segreto
investigativo, dice: “gli atti di indagini compiute dal PM e dalla PG,
sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa
avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini
preliminari”; quindi non dice fino a quando l’imputato non ne viene
a conoscenza, ma fino a quando non ne possa avere conoscenza,
quindi parliamo di conoscibilità astratta.
La regola è che rispetto agli atti delle indagini preliminari vi
è un obbligo di segreto investigativo, cioè questi atti non
devono essere divulgati.
Si pone una deroga per quegli atti i quali siano conoscibili dalla
persona qui identificata come imputato, ma che sarebbe più
opportuno chiamare di indagato, perché durante le indagini non è
ancora stata esercitata l’azione penale.
Esistono due tipi di atti conoscibili, e li trovate indicati negli articoli
364 e 365 del codice di procedura penale.
L’articolo 364 parla di interrogatori, confronti e ispezioni e
rispetto a questi atti prevede una procedura la quale permette al
difensore di conoscere che dovrà essere compiuto l’atto,
tendenzialmente prima del compimento dell’atto stesso
Questi generalmente vengono denominati con un’espressione
generica, “atti garantiti”.
mAnsa
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Gli atti garantiti previsti all’art. 364 sono quindi l’interrogatorio,
il confronto e l’ispezione.
È comunque previsto, nel caso in cui l’avviso possa compromettere
l’esecuzione dell’atto stesso e fermo restando il diritto del difensore
ad assistere al compimento dell’atto, di poter ridurre il termine
entro il quale il difensore deve essere avvisato.
Tale eccezione si trova al 5° comma: “Nei casi di assoluta urgenza
quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa
pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il PM
può concedere a interrogatorio all’ispezione o a confronto anche
prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo
e comunque tempestivamente. L’avviso può essere del tutto
omesso quando il PM procede a ispezione e vi è fondato motivo di
ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano
essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore
d'intervenire”.
La caratteristica quindi è che il difensore ha il diritto alla facoltà di
assistere e si dice facoltà perché non è obbligatoria la presenza.
Ci sono anche altri atti in cui il difensore ha diritto di assistere e la
differenza rispetto ai precedenti è che in questi atti non c’è il
problema del previo avviso ai difensori.
Si tratta di atti a sorpresa e la finalità a cui tende l’atto, verrebbe
frustrata nel caso in cui prima di andare a compiere l’atto il
difensore fosse avvisato che lo si sta per compierlo.
In tali atti, la persona viene informata, nel momento in cui viene
compiuto l’atto stesso, che ha la facoltà di fare assistere un
difensore all’esecuzione dell’atto.
Gli “atti a sorpresa” in cui non occorre previo avviso sono le
perquisizioni e i sequestri, e sono indicati nell’articolo 365.
Riepilogando: la regola generale nelle indagini è quella del segreto
investigativo, il segreto investigativo cade per degli atti che sono conoscibili da
parte dell’indagato.
Gli atti conoscibili dall’indagato sono quelli disciplinati dagli articoli 364 e 365
e sono tutti atti in cui il difensore ha facoltà di assistere.
La differenza fra queste due categorie di atti sta nel fatto che in certi atti il
difensore tendenzialmente non deve avere solo la facoltà di assistere, ma deve
mAnsa
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essere anche preventivamente avvisato, salvo l’ipotesi prevista al comma 5
indicata prima, e sono gli atti cosiddetti “atti garantiti” previsti all’ articolo
364 (interrogatorio, confronto e ispezione).
Altri atti in cui il difensore ha la facoltà di assistere, ma non deve essere
previamente avvisato, sono i cosiddetti “atti a sorpresa” previsti dall’articolo
365 (perquisizioni e sequestri).
L’ispezione è un atto descrittivo che rientra nella categoria dell’articolo 364,
cioè un atto in cui non solo il difensore ha la facoltà di assistere, ma
tendenzialmente deve essere avvisato prima del compimento.
La perquisizione è il classico atto a sorpresa, in cui il difensore ha la facoltà di
assistere, ma non deve essere in precedenza avvisato.
Quando si dice facoltà di assistere, si intende che abbia il diritto di poter
partecipare al compimento dell’atto e dire facoltà o diritto non cambia molto in
questo caso, basta che non si fraintenda nel senso che deve essere
obbligatoriamente presente.
Vi sono degli atti che compie la polizia giudiziaria in cui, da un lato
il difensore ha facoltà di assistere, dall’altro vi è l’obbligo da parte
della polizia giudiziaria, di ottenere la presenza del difensore.
Il caso più importante è quando la polizia giudiziaria assume
informazioni da parte di una persona indagata.
Il codice prevede che nel momento in cui venga compiuto un atto in
cui è prevista la possibilità per il difensore di presenziare, debba
essere inoltrata la cosiddetta “informazione di garanzia” che è
disciplinata nell’articolo 369.
Art. 369. - Informazione di garanzia.
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per
posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del
luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il
pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.
L’articolo 369 dice che solo quando si deve compiere un atto al
quale il difensore ha diritto di assistere deve essere inviata
l’informazione di garanzia che deve contenere determinati elementi.
L’informazione di garanzia non contiene un’imputazione vera e
propria ma contiene solo l’indicazione delle norme di legge violate,
la data e il luogo del fatto, e prevede che la persona abbia il diritto
di nominare il proprio difensore di fiducia.
mAnsa
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Il codice dice che quando si deve compiere un atto a cui il difensore
deve assistere si deve comunicare l’informazione di garanzia; gli
atti a cui il difensore ha la facoltà o il diritto di assistere sono le
perquisizioni ed i sequestri.
Ma la perquisizione e il sequestro sono degli atti a sorpresa che non
possono essere preceduti dall’informazione di garanzia.
Si è stabilito quindi che non devono essere preceduti però devono
essere contestuali e quindi, nel momento in cui il PM dispone una
perquisizione o dispone un sequestro, l’atto che deve essere
preparato deve contenere non solo gli elementi essenziali della
perquisizione e del sequestro, ma deve contenere anche tutti gli
elementi essenziali di una informazione di garanzia.
La corte di Cassazione, ha detto che nel momento in cui viene
compiuta una perquisizione e un sequestro è previsto, a
prescindere dal fatto che sia comunicata un’informazione di
garanzia, che alla persona presente sia spiegato che ha la facoltà di
nominare un difensore di fiducia ed eventualmente gli viene
nominato un difensore d’ufficio.
⇒ Nel caso in cui la persona sottoposta a perquisizione o che
subisce il sequestro sia presente, non c’è bisogno di inoltrare
una informazione di garanzia ma occorre invitarla a nominare un
difensore di fiducia ed in alternativa gli si nomina un difensore
d’ufficio.
Quando si dice che un sequestro o una perquisizione sono nulli
perché non preceduti da un’informazione di garanzia, in realtà si
commette
un
errore
perché
gli
elementi
essenziali
dell’informazione di garanzia sono già previsti da norme relative
alla perquisizione e al sequestro; ciò che di garantistico c’è
all’interno di un’informazione di garanzia, è già presente in quelle
norme che prevedono la perquisizione e il sequestro e non c’è
bisogno di ripetere l’informazione di garanzia.
⇒ Nel caso invece in cui la persona sottoposta a perquisizione o che
subisce il sequestro non sia presente, l’informazione di
garanzia gli deve essere comunicata tempestivamente e
successivamente, all’avvenuta esecuzione dell’atto.
mAnsa
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Riassumendo: vi sono degli atti a sorpresa quali perquisizione e sequestro.
Vi è una norma del codice che prevede l’informazione di garanzia ma il
problema diventa che se deve essere compiuta una perquisizione o un
sequestro l’informazione di garanzia data preventivamente renderebbe vano
l’atto di perquisizione o sequestro perché se una persona viene avvisata,
potrebbe inquinare le prove.
È quindi Escluso che l’informazione di garanzia debba precedere la
perquisizione o il sequestro.
La soluzione che potrebbe essere possibile è che l’informazione di garanzia
venga comunicata contestualmente all’atto di perquisizione o sequestro.
Questa soluzione è stata però superata da una lettura di carattere sostanziale
delle norme che riguardano l’informazione di garanzia e riguardano le
perquisizioni e i sequestri.
Visto infatti che il contenuto essenziale dell’informazione di garanzia è
avvertire la persona che può nominare un difensore di fiducia, quando viene
compiuta una perquisizione o sequestro, se la persona è presente gli viene già
dato questo avviso.
Diviene ovvio che in questi casi non è necessaria l’informazione di garanzia.
Nell’ipotesi in cui la persona non sia presente, una volta compiuto l’atto di
perquisizione o sequestro, dovrà essere inoltrata l’informazione di garanzia.
La ricostruzione fatta della materia è contenuta in una sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione Penale che è la sentenza Mariano.
Nel momento in cui il pubblico ministero dice alla PG che sta
procedendo nei confronti di Tizio per il reato di cui l’articolo xxx del
codice penale ecc…., la invita a far dichiarare alla persona indagata
un domicilio; la PG convoca la persona, spiega che è indagata per il
reato di cui a questo articolo, e lo invita a dichiarare il domicilio.
La PG non è tenuta a dare informazioni ulteriori sul reato per cui si
procede.
Il momento della dichiarazione di domicilio non è un momento in
cui la persona indagata deve essere informata sul contenuto
sostanziale dell’indagine che gli viene rivolta così come non lo è
nemmeno nel momento in cui la PG assume delle dichiarazioni con
l’articolo 350 dalla parte dell’indagato.
Prima comunque di approfondire tale problematica concludiamo il
discorso sul segreto investigativo.
mAnsa
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Si è detto che la regola generale è che gli atti sono segreti, con
l’eccezione di alcuni atti che sono conoscibili (interrogatorio, ispezione,
confronto, perquisizione, sequestro).
È previsto, una volta che sono stati individuati quali siano gli atti
conoscibili, che questi atti una volta che sono stati compiuti col
relativo verbale, siano depositati presso la segreteria del PM entro il
terzo giorno successivo e, se non è stato dato avviso del
compimento dell’atto, il difensore deve essere avvisato di questo.
L’avviso di deposito deve essere notificato e questo per mettere il
difensore nella possibilità di controllare il contenuto dell’atto.
Eccezionalmente, il pubblico ministero può segretare degli atti di
indagini conoscibili con il consenso dell’indagato oppure per
esigenze investigative.
Quindi, la regola è che gli atti sono segreti, ed eccezione alla regola è che ci
sono degli atti conoscibili rispetto a cui non c’è invece questa segretezza ed
eccezione dell’eccezione che vi sono dei casi in cui il pubblico ministero in
presenza di determinati presupposti, può segretare l’atto.
Quando si segreta l’atto che significa che non si può rivelare
il contenuto dello stesso.
Vi sono dei casi particolari in cui il pubblico ministero può avere
l’esigenza che la persona che ha sentito, non solo non riveli il
contenuto dell’atto ma non riveli i fatti di cui si è parlato e di cui lui
è a conoscenza e che siano rilevanti rispetto alle indagini.
Come regola generale quindi se una persona è sottoposta a un
interrogatorio e gli vengono chieste delle informazioni, non può
rivelare il contenuto delle domande che ha ricevuto o delle risposte
che ha fornito ma, sempre come regola generale, la persona
informata dei fatti, potrebbe raccontare in giro quello che sa di
quell’omicidio.
L’eccezione alla regola generale si trova all’articolo 391 quinquis e
che dice: “Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di
indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare
alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto
dell’indagine”.
mAnsa
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Art. 391-quinquies - Potere di segretazione del pubblico ministero.
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto
motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno
conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le
dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
In questo caso il segreto non riguarda solo il contenuto specifico
dell’atto ma è ben più esteso perché riguarda l’intero fatto storico
che è rilevante per le indagini e può avere la durata limitata nel
tempo di due mesi.
Non è corretto dire che con l’informazione di garanzia cessa l’obbligo di
segretezza rispetto agli atti delle indagini.
Ricordiamo infatti che l’articolo 329, dice per quanto riguarda gli atti
dell’indagine, fino a quanto l’indagato non ne possa venire a conoscenza.
Ora, con l’informazione di garanzia, l’indagato è a conoscenza dell’indagine ma
non è a conoscenza di tutti gli atti dell’indagine.
Se ad esempio nel corso dell’indagine viene compiuta una individuazione
fotografica, l’individuazione fotografica non è un atto conoscibile in quanto non
è uno degli atti previsti negli articoli 164 e 165.
Questo atto l’indagato non lo può conoscere, nel momento in cui c’è
un’informazione di garanzia e non lo può conoscere perché non è un atto
conoscibile.
Lo conoscerà nel momento in cui, al termine delle indagini con l’avviso di
conclusione delle indagini, cosiddetto avviso previsto dall’articolo 415 bis,
verranno depositati tutti gli atti e questa circostanza gli verrà comunicata.
In questo momento cessa l’obbligo di segretezza.
Quello che si vuole evidenziare è che ci sono degli atti rispetto a cui
l’indagato non ha il diritto di venirne a conoscenza; questi atti sono
da considerarsi, durante le indagini, segreti.
L’indagato verrà a conoscenza di tutti gli atti dell’indagine quando il
pubblico ministero deciderà o di inoltrare un avviso di conclusione
delle indagini che rappresenta la premessa per eventuali capi di
imputazione
nei
suoi
confronti,
oppure
quando
chiede
l’archiviazione.
L’obbligo di segretezza è correlato alla conoscibilità e la
conoscibilità si ha in due momenti:
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
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⇒ per determinati atti si ha a seguito del loro stesso compimento o
addirittura prima e sono gli atti che già abbiamo visto
(interrogatorio, ispezione, confronto, perquisizione, sequestro);
⇒ per altri può non aversi sino alla chiusura delle indagini.
Il diritto di accesso non riguarda gli atti di indagine, riguarda gli atti
amministrativi non gli atti di contenuto penale.
Se vi è un atto amministrativo segue la regola degli atti amministrativi, se
l’atto è invece un atto di indagine compiuto come polizia giudiziaria, la regola
del diritto di accesso non si applica.
Se si hanno atti complessi, dico che sarebbe meglio non fare atti complessi che
contengono contemporaneamente notizie che hanno interesse amministrativo
e notizie che hanno un interesse penalistico perché, a quel punto, occorre fare
degli omissis oppure la persona ne verrà a conoscenza.
È importante acquisire la seguente terminologia:
sommarie informazioni sono le dichiarazioni che la persona
indagata rende alla polizia giudiziaria;
interrogatorio sono le dichiarazioni che la persona indagata
rende al PM;
esame sono le dichiarazioni che la persona imputata rende
davanti al Giudice nel dibattimento;
L’articolo 350 tratta delle SOMMARIE INFORMAZIONI dell’indagato e
riguarda quindi i casi in cui la polizia giudiziaria sente una persona
indagata.
Per inciso, non è previsto che le sommarie informazioni siano date
ad un possibile testimone perché si diventa testimone solo nel
dibattimento.
All’interno di questo articolo sono previste tre ipotesi diverse che
hanno una diversa disciplina.
La prima ipotesi è quella in cui la persona sottoposta all’indagine
può essere sentita a sommarie informazioni da parte della polizia
giudiziaria solo nel caso in cui non sia detenuta.
Se la persona è detenuta la PG non può sentirla.
Detenuta è anche una persona sottoposta a una misura
precautelare e cioè è in quella fase intermedia che sussiste tra
l’arresto o il fermo e la condanna.
Una persona privata della libertà non può essere sentita dalla PG.
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
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Il primo comma dell’articolo 350 dice che quando la PG sente
questa persona, questa persona ha diritto di essere assistita da
un difensore; non solo ha il diritto ad essere assistita da un
difensore, ma c’è l’obbligo della presenza di un difensore.
Quindi una persona indagata la PG non la può sentire se
non vi sia il difensore.
Questa è la differenza tra le sommarie informazioni acquisite
come polizia giudiziaria e l’interrogatorio dell’indagato eseguito
da parte del pubblico ministero.
Quindi se l’indagato è interrogato dal pubblico ministero, può
ipoteticamente, non essere assistito dal difensore senza che
questa situazione determini alcuna nullità.
Se la PG sente una persona indagata senza difensore
commettete una nullità di ordine generale che potrà essere fatta
rilevare nelle fasi successive del processo.
La seconda regola fondamentale è data dal fatto che l’articolo
350 richiama espressamente solo l’articolo 64 e non l’articolo 65
del codice di procedura penale; l’articolo 64 è quella norma che
indica gli avvisi che voi dovete dare alla persona che viene
sentita.
Non è previsto quindi che a pena di nullità la PG indichi gli
elementi di prova, il fatto che viene attribuito e via dicendo, non
è questo un requisito delle sommarie informazioni previste dalla
polizia giudiziaria.
Nella pratica, spesso il fatto viene precisato ma non è
obbligatorio farlo e questo perché l’articolo 350 richiama il 64
ma non l’articolo 65.
L’altro punto importante è che l’operatore di polizia giudiziaria
può sentire una persona indagata o di sua iniziativa o su delega
del pubblico ministero con la particolarità che le sommarie
informazioni della PG hanno bisogno dell’assistenza del
difensore, l’interrogatorio del PM non ne ha bisogno.
Questo avviene perché, in generale, l’attività di investigazione
del pubblico ministero può essere delegata alla polizia giudiziaria.
mAnsa
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Se il pubblico ministero decide di delegare l’interrogatorio
dell’indagato, come avviene abbastanza spesso, sarà obbligatoria
o la presenza del difensore.
Questo lo dice l’articolo 370 che riguarda gli atti diretti delegati.
Art. 370. - Atti diretti e atti delegati.
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria
per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i
confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza
necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e
373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga
di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico
ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3
ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli
specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
L’articolo 370 dice che possono essere delegati anche gli
interrogatori cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che
si trovi in uno stato di libertà con l’assistenza necessaria del
difensore.
Riepilogando nelle sommarie informazioni dell’indagato:
⇒ non c’è l’obbligo di contestare l’addebito come previsto
dall’articolo 65,
⇒ è obbligatorio dare tutti gli avvisi previsti dall’articolo 64,
⇒ è obbligatoria la presenza di un difensore
⇒ non può essere sentito dalla PG nel caso in cui la persona sia in
stato detentivo.
L’articolo 350 regola altri due generi di dichiarazioni che vengono
acquisite dalla polizia giudiziaria.
Il secondo genere di dichiarazioni sono le DICHIARAZIONI
SPONTANEE.
La differenza tra una dichiarazione spontanea e le sommarie
informazioni sta nel fatto che:
• nelle sommarie informazioni vi sono delle domande e delle
risposte con verbalizzazione tanto delle domande quanto delle
risposte
spontanee
dichiarazioni
sono
dichiarazioni
rese
• le
unilateralmente da parte della persona indagata e non è previsto
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
24
che venga dato a questa persona alcun avviso e non è previsto
che ci sia l’assistenza di un difensore.
Si tratta quindi di dichiarazioni che questa persona rende senza
essere garantito davanti alla polizia giudiziaria e che hanno nel
processo una limitata utilizzazione in quanto possono servire solo
per le contestazioni al dibattimento.
Se, nel corso dell’esame dibattimentale, una persona che è
imputata racconta una determinata versione del fatto e
precedentemente, davanti alla polizia giudiziaria sentita a
spontanee dichiarazioni ne aveva riferita un’altra, può essergli
contestata questa precedente versione e gli può essere contestata
anche se non aveva assistito il difensore.
Il terzo genere di dichiarazioni sono le notizie che
vengono date nell’immediatezza del fatto alla polizia
giudiziaria e che servono alla stessa solo per proseguire le
indagini e non all’interno del procedimento per redigere degli
atti che hanno una certa utilizzabilità come prova.
In questo caso non si distingue se la persona sia libera o
detenuta ma si tratta di dichiarazioni che non possono essere
mai utilizzate nel corso del procedimento; il codice nell’articolo
350 ne vieta anche la documentazione.
Si tratta di informazioni che, nel momento del contatto tra la
polizia giudiziaria e la persona indagata, possono servire alla
polizia giudiziaria per proseguire nell’immediatezza le indagini.
È fondamentale tenere distinte queste tre categorie di atti.
Supponiamo che la persona che è indagata diventi poi imputata e
nei suoi confronti venga celebrato il processo e vi sia la possibilità
che questa persona rimanga contumace e cioè non si presenti al
processo pur se regolarmente citata, oppure vi è la possibilità che
questa persona, pur presentandosi al processo, non voglia
rispondere alle domande.
Mentre per determinate categorie di soggetti (gli imputati in
procedimento connesso o collegato, quelli presi in considerazione
dall’articolo 210) è previsto che possono diventare testimoni,
l’imputato di un reato, l’imputato semplice, non può mai
mAnsa
7 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc
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essere obbligato a deporre nel processo; non può essere mai
obbligato a subire l’esame che quindi non è mai obbligatorio.
Nel caso in cui questa persona non si sottoponga all’esame perché
non voglia o perché addirittura è rimasto contumace, si pone il
problema dell’utilizzazione delle dichiarazioni che questa persona ha
reso nel corso delle indagini.
Questo problema lo risolve l’articolo 513 comma 1° del codice di
procedura penale.
Art. 513. - Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare.
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte,
che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria
su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali
dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di
parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria
internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è
possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la
disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei
verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.
L’articolo 513 prevede che nel caso in cui non sia possibile
procedere all’esame dell’imputato, a richiesta di parte, il Giudice
dispone che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato al
PM o alla polizia giudiziaria su delega del PM.
Questo significa che viene acquisito il fascicolo del dibattimento e
sono utilizzati per la decisione, le dichiarazioni rese dall’imputato al
PM o alla polizia giudiziaria su delega del PM.
Attenzione, non le dichiarazioni ricevute dalla polizia giudiziaria
senza delegadel PM.
La differenza sta proprio nel fatto che
⇒ se si tratta di dichiarazioni che la PG riceve avendo avuto la
delega del PM, queste dichiarazioni un domani al dibattimento
saranno sicuramente utilizzabili perché, o l’imputato è presente,
rende l’esame e qualora renda dichiarazioni difformi rispetto a
quelle rese davanti a voi potranno essere fatte delle
contestazioni, oppure l’imputato non si presenta oppure non
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vuole rendere l’esame e, su richiesta di parte, queste
dichiarazioni potranno essere acquisite.
⇒ se si tratta di dichiarazioni che la PG riceve senza delega del PM,
non è prevista la possibilità che queste dichiarazioni, nel caso
dell’imputato contumace o che non si vuole sottoporre all’esame,
entrino nel fascicolo del dibattimento e siano utilizzabili per la
decisione.
C’è da dire anche che, nel caso in cui la persona non scelga il
dibattimento, quindi non scelga il processo ordinario ma scelga i riti
alternativi del patteggiamento o del giudizio abbreviato (i riti
alternativi in linea di massima si sostanziano nel fatto che il Giudice
può acquisire l’intero fascicolo del PM), tutte le dichiarazioni rese e
utilizzabili, nel senso che non sono affette da una patologia, prese
dall’indagato nel corso dell’indagine diventano utilizzabili.
Nel caso del patteggiamento e nel giudizio abbreviato, le
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ed addirittura le
dichiarazioni spontanee entrano tra il materiale probatorio
che il Giudice può utilizzare ai fini della decisione.
Questo in deroga ai principi del processo accusatorio e la deroga è
giustificata dal consenso dell’imputato.
In questi due riti, un aspetto particolare è dato dal fatto che
l’imputato dice di essere d’accordo affinché il Giudice utilizzi per la
decisione tutta l’indagine.
Quindi l’attività di indagine diventa riconoscibile dal Giudice e da lui
può essere utilizzata.
Non potrebbe essere utilizzata solo l’attività di polizia giudiziaria
affetta da delle nullità di ordine generale che sono le nullità più
gravi.
E tra le nullità più gravi, c’è sicuramente una nullità determinata dal
fatto che un atto per cui è prevista l’assistanza del difensore, viene
compiuto senza l’assistenza del difensore.
Quindi, se la polizia giudiziaria compie le sommarie informazioni
dell’indagato senza il difensore, commette un atto nullo; questo
atto nullo non diventerà utilizzabile mai, nemmeno nel caso in cui
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l’indagato, l’imputato
alternativo.
accetti
di
essere
giudicato
con
il
rito
Questo può corrispondere anche ad una strategia processuale perché se la
polizia giudiziaria compie degli atti nulli che nella sostanza evidenziano la
responsabilità dell’imputato ma hanno queste patologie, il difensore potrebbe
consigliare al suo cliente di intraprendere un rito alternativo e il Giudice
avrebbe degli atti che, nella sostanza proverebbero la colpevolezza
dell’imputato ma che non possono essere utilizzati e a quel punto il Giudice
pronuncerà una sentenza di assoluzione.
Siamo abituati a pensare che il contraddittorio sia qualsiasi atto in cui sia
presente il difensore; non è così.
Il contraddittorio forte in cui il difensore ha il diritto di porre domande esiste
tendenzialmente al dibattimento, non prima.
Il difensore è presente negli atti che voi dovete compiere per garantire che
questi atti siano compiuti nel rispetto delle norme previste dal codice, non per
altro.
Quindi, eventualmente, il difensore potrà presentare un’istanza, chiedere che a
verbale sia messa una sua dichiarazione, ma non ha il diritto di rivolgere lui
delle domande.
Potrà eventualmente sollecitare voi a porre una domanda ma non ha il diritto
di porre lui delle domande.
Quindi, eventualmente, voi potete sentire quello che il difensore vorrebbe
sapere e se lo giudicate rilevante potete porre la domanda, ma lui non ha il
diritto di porre domande.
L’articolo 351 è la norma che riguarda le dichiarazioni rese davanti
alla PG da parte di una persona informata dei fatti o da una persona
indagata in procedimento connesso o collegato.
Ricapitoliamo alcune circostanze relative all’articolo 351 perché
quello di importante che dovevamo dire rispetto a queste norme
l’abbiamo già detto nelle lezioni precedente.
⇒ Punto a) la persona che è davanti a voi come possibile testimone
ha l’obbligo di dire la verità.
⇒ Punto b) non commette reato se non dice la verità e questo
perché il codice prevede come reato le false informazioni davanti
al PM e il reato di falsa testimonianza davanti al Giudice ma non
prevede il reato di falsa testimonianza davanti alla polizia
giudiziaria.
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⇒ Punto c) può comunque commettere un reato e commette il
reato di favoreggiamento nei confronti della persona che viene
indagata.
Diciamo quindi che, tendenzialmente, una persona sentita dalla PG
pur avendo l’obbligo di dire la verità non commette un reato se non
riferisce la verità e in secondo luogo può commettere un reato
qualora commette il reato di favoreggiamento nei confronti della
persona che viene indagata.
Rispetto alle sommarie informazioni della polizia giudiziaria queste
vengono utilizzante nel dibattimento quando avvengono delle
contestazioni e cioè quando la persona renda al dibattimento delle
dichiarazioni diverse rispetto a quelle che sono state rese durante le
indagini davanti alla PG con due precisazioni:
⇒ la prima precisazione è che questa contestazione vale ai fini
della credibilità
⇒ la seconda precisazione è che se il teste non cambia la sua
versione rispetto a quella resa precedentemente la
contestazione non vale come prova dei fatti.
L’identificazione è l’atto mediante il quale la polizia giudiziaria
procede alla identificazione della persona sottoposta alle indagini.
C’è una norma che spesso non viene applicata che indica tutte le
domande che dovrebbero farsi; si trova all’articolo 21 delle
disposizioni d’attuazione (dopo il codice di procedura penale ci sono
le disposizioni d’attuazione).
Tali disposizioni molto spesso sono solo in apparenza meno
importanti rispetto a quelle contenute nel codice.
21 Notizie da chiedere all`imputato nel primo atto cui egli è presente
1. Quando procede a norma dell`art. 66 del Codice, il giudice o il pubblico ministero invita l`imputato o la persona
sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono
le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri
processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all`estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha
esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.
Vediamo ora la dichiarazione o elezione del domicilio.
La norma fondamentale che la PG deve tenere presente, è:
l’articolo 349 che dice come si compie un’identificazione.
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Sulla dichiarazione
l’articolo 161.
o
elezione
del
domicilio,
importantissimo
Art. 161. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati
nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di
persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio
dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere
domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione
di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di
garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di
inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto
è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che
deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della
dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore
dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e
trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e
3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che,
per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo
dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
La persona a cui deve essere fatto dichiarare o eleggere un
domicilio ai fini delle rettifiche deve essere avvisata mediante gli
avvertimenti elencati nell’articolo 161 primo comma.
Questi avvertimenti prevedono in sostanza che a questa persona
venga comunicato che:
⇒ si stanno svolgendo indagini nei suoi confronti;
⇒ ha l’obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio
⇒ nel caso in cui non venga dichiarato o eletto un domicilio oppure
questo domicilio diventerà in un secondo momento non veritiero,
gli atti verranno notificati al difensore.
è importante ricordare che vanno dati gli avvisi perché nel caso non
fossero dati la dichiarazione o elezione di domicilio è inidonea.
Se la dichiarazione o elezione di domicilio sono inidonee, allora il
Giudice non le potrà sfruttare per le notifiche e se non le potrà
sfruttare il Giudice, le eventuali notificazioni fate successivamente
potrebbero essere nulle.
Gli avvisi da dare sono quelli del primo comma dell’articolo 161 e
non tutti gli avvisi previsti nell’articolo 161, anche quelli nel
secondo comma che non riguardano questa ipotesi.
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Esempio: chiedo alla persona di dichiarare o eleggere un domicilio, non gli do gli avvertimenti.
La persona dice “Dichiaro domicilio presso la mia abitazione sita in Padova in via Nazaret” e
indica il numero.
Successivamente questa persona cambia la propria residenza, allora secondo la regola
generale della dichiarazione o elezione del domicilio, siccome la persona non ha comunicato il
trasferimento di residenza come segreteria del pubblico ministero, farò successive notifiche
presso il difensore.
Si arriva al dibattimento e davanti al Giudice, il difensore che conosce gli atti dirà che la polizia
giudiziaria nel momento in cui ha fatto dichiarare o eleggere il domicilio si era dimenticata di
dare gli avvisi.
Una dichiarazione o elezione compiuta in questi casi non è valida e le conseguenze sono che
successivamente sono state sbagliate tutte le notifiche perché è stata sbagliata la notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini, la notifica del decreto di citazione a giudizio e via
dicendo.
La conseguenza ultima è che il Giudice chiude il fascicolo, dichiara nullo tutto e restituisce gli
atti al pubblico ministero.
Se un indagato si rifiuta di dare le sue generalità davanti alla PG
commette due reati:
⇒ se dà generalità false commette il reato di cui agli articoli 495 o
496 del codice penale.
⇒ se si rifiuta di rispondere commette una contravvenzione che è il
reato di cui all’articolo 651 del codice penale.
Art. 495. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali
proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità
della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un
imputato all'autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia
giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una
decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di
autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Art. 496. - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della
propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale , o a persona incaricata di un pubblico
servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 516.
Art. 651. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria
identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a euro 206.
FINE
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