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www.ildirittoamministrativo.it I LIMITI DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA E IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA di Daria Proietti (Avvocato, Cultrice universitaria di diritto penale) Responsabilità civile derivante dall’attività giornalistica – diffamazione a mezzo stampa – scritto anonimo. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 19.5.2011 n. 11004 – Pres. Trifone – Rel. Spirito. (Massima) “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia”. §§§§§ La sentenza in commento attiene ad un fatto riguardante un articolo apparso nel 2001 sul quotidiano “Libero” nel quale era data notizia di una lettera anonima che accusava alcuni produttori televisivi di aver svolto attività di corruzione verso i dirigenti della RAI. Il percorso della vicenda processuale si è articolato, in sede civile, in tre gradi di giudizio con esiti differenti. In primo grado, infatti, il Tribunale di Milano accolse la richiesta risarcitoria proposta dai produttori televisivi verso la casa editrice e verso il direttore del giornale, ritenendo che la mancanza di prova circa la veridicità del contenuto dello scritto anonimo non consentisse l’applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen.. In secondo grado la decisione è stata riformata dai giudici d’appello, i quali, nell’assolvere da ogni responsabilità sia il direttore del giornale che la casa editrice, hanno ritenuto esistenti i requisiti necessari per l’operatività della scriminante cioè la veridicità, la continenza e l’interesse pubblico. La Corte d’Appello ha motivato la propria decisione mettendo in luce come l’articolo in questione non si era limitato a riportare il contenuto dello scritto ma aveva, altresì, preso in considerazione le reazioni suscitate nei dirigenti RAI (i quali avevano sporto immediatamente querela) evidenziando che si trattava di uno scritto anonimo nel quale erano narrati fatti di scarsa attendibilità e contraddetti da documenti vari. 1 www.ildirittoamministrativo.it In tal modo all’articolo giornalistico è stato accreditato il requisito della veridicità della notizia narrata e, in applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, è stato considerato non diffamante e non lesivo di alcun diritto. In conseguenza a ciò è stata quindi respinta la richiesta risarcitoria per i danni lamentati. Proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, parte ricorrente chiedeva affermarsi che l’esimente della c.d. cronaca neutrale non dovesse trovare applicazione quando la notizia, della quale si era data diffusione, fosse derivata da fonte anonima, dal momento che impediva al soggetto leso di poter agire a tutela dei propri diritti nei confronti dell’autore della diffamazione. La parte ricorrente adduceva a propria ragione che l’esimente del diritto di cronaca non potesse essere applicata quando la notizia divulgata fosse accompagnata da allusioni o espressioni insinuanti del giornalista idonee ad avvalorarne l’attendibilità e la credibilità; inoltre, nel caso di fonte anonima, l’invocazione dell’esimente in questione avrebbe comunque richiesto la prova di un oculato ed attento esame circa l’attendibilità di quanto riportato, oltre ad un controllo volto alla verifica dei fatti narrati. La Suprema Corte, cassando la sentenza di secondo grado, puntualizza che le caratteristiche dell’articolo in questione sono tali da farlo ritenere diffamatorio e causa di danni verso i soggetti coinvolti. A vedere della Corte l’articolo de quo, nel riportare il testo dello scritto anonimo ha fatto riferimento a persone identificate e/o identificabili in ragione della loro qualifica e della funzione svolta; in tal caso, non limitandosi ad esporre il contenuto della fonte anonima senza alcuna allusione a persone ma, argomentandolo in modo piuttosto dettagliato e ben contestualizzato, non v’è dubbio che ciò abbia determinato una propalazione dello scritto anonimo con ripercussioni dannose sui soggetti di cui è stata fatta menzione. Nel caso di notizia derivante da fonte anonima, questa deve essere trattata dal giornalista come qualunque altra fonte e, per poter invocare l’esimente del diritto di cronaca, è necessario che venga controllata “nella sua verità reale o putativa, intendendo con ciò che il giornalista deve per lo meno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia”. Merita attenzione ripercorrere l’iter argomentativo seguito dalla Corte che, nel riprendere il caso analogo del c.d. diritto di intervista, rammenta l’opinione valsa in giurisprudenza secondo cui l’esimente del diritto di cronaca non possa essere applicato solo in quanto il giornalista riporti “alla lettera” il testo di un’intervista diffamatoria, in quanto ha comunque il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite. Sul punto, a seguito di un vivace dibattito giurisprudenziale nel quale si è cercato di sciogliere il quesito se il limite della verità oggettiva abbia ad oggetto il fatto narrato dall’intervistato o l’intervista in sè considerata, la Cassazione è giunta a ritenere, secondo un 2 www.ildirittoamministrativo.it orientamento più garantista, che il limite della verità del fatto vada riferito non al contenuto dell’intervista ma al fatto che l’intervista sia realizzata e che i concetti e le parole riportate siano rispondenti alle dichiarazioni dell’intervistato. La scriminante del diritto di cronaca non scatta automaticamente solo in quanto il giornalista riporta fedelmente il pensiero dell’intervistato; tuttavia, quando la rilevanza dei soggetti coinvolti è tale che l’intervista in sè diventa un evento di pubblico interesse la scriminante viene integrata anche se il giornalista non ha verificato la corrispondenza al vero delle dichiarazioni dell’intervistato. In ogni caso è necessaria da parte del giudice una valutazione del contesto complessivo nel quale sono riportate le dichiarazioni diffamatorie al fine di verificare se il giornalista abbia assunto la prospettiva di un terzo osservatore dei fatti o sia stato soltanto un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria 1. Tuttavia, se nel caso del diritto di intervista la fonte è di per sè certa ed è qualificata dall’identità dell’intervistato che rende edotto il lettore che il giornalista non risponde della veridicità di quanto riportato, ciò non può in egual modo valere per il caso dello scritto anonimo. Nel caso in questione ciò non è possibile in quanto, una volta assolto il giornalista da ogni responsabilità, l’anonimia della fonte impedirebbe al soggetto leso di potersi rivalere nei confronti di un non ben identificato autore. Inoltre, nel caso della diffamazione realizzata mediante intervista, il requisito della pertinenza/pubblico interesse è in grado di svolgere un ruolo centrale, tanto da realizzare una “reductio ad unum”2 dei tre criteri guida del diritto di cronaca. Ciò in quanto il criterio della pertinenza/interesse pubblico è sia in condizione di rendere superfluo l’elemento della veridicità rispetto a quanto riferito dall’intervistato e sia da assorbire l’altro elemento, cioè quello della continenza del linguaggio utilizzato3. Altrettanto non può certo affermarsi nel caso di diffamazione compiuta mediante scritto anonimo. La Giurisprudenza penale ha infatti affermato non sussistere l’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico ed insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte4. In conclusione, ritornando al caso che ci occupa, la terza sezione civile della Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello non si sia adeguata ai principi enunciati in materia di diritto di cronaca e che abbia confuso la verità del fatto in sè (cioè l’esistenza 1 Roberto Garofoli, Manuale di diritto penale, 2010, 617 ss. Roberto Garofoli, op. cit,620; Dello Iacovo, Diffamazione a mezzo stampa e diritto di intervista del giornalista, in www.lexfor.it. 3 Roberto Garofoli, op. cit; Dello Iacovo,op.cit. 4 Cass. Pen. sent. n. 46528 del 2.12.2008; Cass. Pen. Sent. n.5545 del 5.3.1992. 2 3 www.ildirittoamministrativo.it e la circolazione della lettera anonima) con la verità del contenuto della lettera violando, in tal modo, le disposizioni degli artt. 595 e 51 cp.. Del tutto irrilevante appare la circostanza riportata dalla Corte di secondo grado circa il fatto che l’articolo non si sia limitato a riprodurre lo scritto anonimo ma abbia riferito anche delle reazioni suscitate in RAI; così come la circostanza secondo cui le perplessità ed il sospetto dalle quali il lettore medio può essere affetto non sarebbero da ricondurre alle modalità di confezione dell’articolo “ma sono da ricondurre, semmai, al contesto stesso in cui si sarebbe collocata (se vera) la vicenda oggetto dello scritto anonimo”. A fronte di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso proposto e, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha dettato il seguente principio: “in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia”. Pubblicato il 4 ottobre 2011 4