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Sentenza n. 13212/2013 pubbl. il 23/10/2013
RG n. 909/2012
N. R.G. 909/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Enrico Consolandi
dott. Guido Vannicelli
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2012 promossa da:
ANGELO MASSIMO PIOMBO (C.F. PMBNLM59T27L675P), con il patrocinio dell’avv. CERESI
LIONEL e dell’avv. BACCARINI MARCO (BCCMRC74D22F205J) VIA SERBELLONI, 13 20122
MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Serbelloni, 13 20122 MILANOpresso il difensore avv.
CERESI LIONEL
ATTORE/I
contro
MASSIMO PIOMBO SRL (C.F. 06963420960), con il patrocinio dell’avv. CASIRAGHI CLAUDIO
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANOpresso il
difensore avv. CASIRAGHI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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http://bit.ly/1dFuvAD
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Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 13212/2013 pubbl. il 23/10/2013
RG n. 909/2012
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore agisce in qualità di socio della società convenuta
(titolare di una quota di partecipazione pari al 35% del capitale sociale) e in tale veste impugna la
delibera assembleare 3.11.11 con cui egli stesso è stato escluso dalla compagine sociale per "giusta
causa", ai sensi dell'art 27 dello statuto sociale e 2473bis cc, in ragione di motivi analiticamente indicati
nel verbale della relativa assemblea - motivi comunque riferibili, in estrema sintesi, a lamentate
condotte di concorrenza asseritamente poste in essere dall'odierno attore, in aperta violazione di
espressa previsione statutaria.
A supporto della impugnazione proposta l'attore contesta in via preliminare un vizio nel corretto
svolgimento della procedura assembleare, consistente nel rifiuto opposto dal Presidente dell'Assemblea
alla richiesta di rinvio dei lavori da lui stesso avanzata sull'espresso presupposto di non essere
sufficientemente informato sull'oggetto posto in deliberazione - contestazione che il Collegio ritiene
pienamente fondata.
Al riguardo fondatamente la parte richiama autorevole e diffuso orientamento dottrinale volto a
riconoscere senzaltro piena applicabilità analogica alla srl del "diritto di rinvio" espressamente previsto
ex art 2374 cc in materia di spa. In realtà, anche a prescindere da ogni formale automatismo, deve
senzaltro reputarsi comune ad entrambi i menzionati tipi sociali, in via di principio, l'esigenza
imprescindibile di garantire una partecipazione informata ai lavori assembleari quale elemento
essenziale per la rituale formazione di una "volontà comune" vincolante per tutti i soci. Fuori dubbio in
particolare che una tale esigenza di fondo debba reputarsi tanto più giustificata (e dunque cogente in
un'ottica di corretta esecuzione del patto sociale) laddove si discuta (come nel caso di specie)
addirittura di una eventuale esclusione ex art 2473 bis ovvero di una determinazione che viene ad
incidere direttamente sulla posizione personale del singolo socio e insieme a modificare profondamente
gli equilibri interni all'ente (profili evidentemente convergenti nel caso di specie in cui sostanzialmente
compaiono due soli soci), per di più sulla base di una "attribuzione di colpa" che come tale impone,
quale principio giuridico immanente ed imprescindibile di un sistema di rapporti quale quello societario
che trova pieno riconoscimento e tutela nell'ordinamento, puntuale contestazione di addebiti e
adeguato spazio di risposta.
Muovendo da tali considerazioni di principio e venendo quindi alla peculiare vicenda in esame, si deve
osservare che, quand'anche i termini di fondo del conflitto che ha portato alla convocazione della
assemblea 3.11.11 fossero già emersi nei rapporti tra i soci e in formali comunicazioni dell'AU nei
confronti del Piombo in data 17 e 18 ottobre '11, è peraltro vero che (per quanto risulta in atti) solo in
sede assembleare, attraverso la lettura di un verbale predisposto, risultano definitivamente precisati gli
addebiti rivolti al socio Massimo Piombo, nella specie con ampio e rilevante riferimento a fatti e
circostanze anche successivi alle menzionate comunicazioni 17 e 18 ottobre: in tal senso deve reputarsi
manifestamente incongruente la pretesa del Presidente dell'Assemblea di giustificare proprio in ragione
di tali comunicazioni il rigetto nel merito della richiesta di rinvio formulata dal socio Piombo - con
indebita violazione dunque del diritto del socio istante a far valere adeguatamente le proprie ragioni ai
fini di una rituale formazione della volontà assembleare.
Tale valutazione, di carattere necessariamente preliminare, appare senzaltro assorbente di tutti gli
ulteriori profili di merito discussi tra le parti e come tale giustifica di per sè l'accoglimento della
domanda in esame.
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Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza n. 13212/2013 pubbl. il 23/10/2013
RG n. 909/2012
Alla soccombenza della convenuta segue condanna della società alla integrale rifusione delle spese di
lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Milano, 18 ottobre 2013
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello
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Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
annulla per le ragioni di cui in motivazione la delibera di esclusione del socio Massimo Piombo assunta
dalla assemblea della società MASSIMO POMBO srl in data 3.11.11;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in
un importo complessivo di euro 450,00 per spese ed euro 15.000,00 per onorari oltre iva e cpa
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