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Sentenza n. 13212/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 909/2012 N. R.G. 909/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Enrico Consolandi dott. Guido Vannicelli Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2012 promossa da: ANGELO MASSIMO PIOMBO (C.F. PMBNLM59T27L675P), con il patrocinio dell’avv. CERESI LIONEL e dell’avv. BACCARINI MARCO (BCCMRC74D22F205J) VIA SERBELLONI, 13 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Serbelloni, 13 20122 MILANOpresso il difensore avv. CERESI LIONEL ATTORE/I contro MASSIMO PIOMBO SRL (C.F. 06963420960), con il patrocinio dell’avv. CASIRAGHI CLAUDIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANOpresso il difensore avv. CASIRAGHI CLAUDIO CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1dFuvAD 1 di 3 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 13212/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 909/2012 Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore agisce in qualità di socio della società convenuta (titolare di una quota di partecipazione pari al 35% del capitale sociale) e in tale veste impugna la delibera assembleare 3.11.11 con cui egli stesso è stato escluso dalla compagine sociale per "giusta causa", ai sensi dell'art 27 dello statuto sociale e 2473bis cc, in ragione di motivi analiticamente indicati nel verbale della relativa assemblea - motivi comunque riferibili, in estrema sintesi, a lamentate condotte di concorrenza asseritamente poste in essere dall'odierno attore, in aperta violazione di espressa previsione statutaria. A supporto della impugnazione proposta l'attore contesta in via preliminare un vizio nel corretto svolgimento della procedura assembleare, consistente nel rifiuto opposto dal Presidente dell'Assemblea alla richiesta di rinvio dei lavori da lui stesso avanzata sull'espresso presupposto di non essere sufficientemente informato sull'oggetto posto in deliberazione - contestazione che il Collegio ritiene pienamente fondata. Al riguardo fondatamente la parte richiama autorevole e diffuso orientamento dottrinale volto a riconoscere senzaltro piena applicabilità analogica alla srl del "diritto di rinvio" espressamente previsto ex art 2374 cc in materia di spa. In realtà, anche a prescindere da ogni formale automatismo, deve senzaltro reputarsi comune ad entrambi i menzionati tipi sociali, in via di principio, l'esigenza imprescindibile di garantire una partecipazione informata ai lavori assembleari quale elemento essenziale per la rituale formazione di una "volontà comune" vincolante per tutti i soci. Fuori dubbio in particolare che una tale esigenza di fondo debba reputarsi tanto più giustificata (e dunque cogente in un'ottica di corretta esecuzione del patto sociale) laddove si discuta (come nel caso di specie) addirittura di una eventuale esclusione ex art 2473 bis ovvero di una determinazione che viene ad incidere direttamente sulla posizione personale del singolo socio e insieme a modificare profondamente gli equilibri interni all'ente (profili evidentemente convergenti nel caso di specie in cui sostanzialmente compaiono due soli soci), per di più sulla base di una "attribuzione di colpa" che come tale impone, quale principio giuridico immanente ed imprescindibile di un sistema di rapporti quale quello societario che trova pieno riconoscimento e tutela nell'ordinamento, puntuale contestazione di addebiti e adeguato spazio di risposta. Muovendo da tali considerazioni di principio e venendo quindi alla peculiare vicenda in esame, si deve osservare che, quand'anche i termini di fondo del conflitto che ha portato alla convocazione della assemblea 3.11.11 fossero già emersi nei rapporti tra i soci e in formali comunicazioni dell'AU nei confronti del Piombo in data 17 e 18 ottobre '11, è peraltro vero che (per quanto risulta in atti) solo in sede assembleare, attraverso la lettura di un verbale predisposto, risultano definitivamente precisati gli addebiti rivolti al socio Massimo Piombo, nella specie con ampio e rilevante riferimento a fatti e circostanze anche successivi alle menzionate comunicazioni 17 e 18 ottobre: in tal senso deve reputarsi manifestamente incongruente la pretesa del Presidente dell'Assemblea di giustificare proprio in ragione di tali comunicazioni il rigetto nel merito della richiesta di rinvio formulata dal socio Piombo - con indebita violazione dunque del diritto del socio istante a far valere adeguatamente le proprie ragioni ai fini di una rituale formazione della volontà assembleare. Tale valutazione, di carattere necessariamente preliminare, appare senzaltro assorbente di tutti gli ulteriori profili di merito discussi tra le parti e come tale giustifica di per sè l'accoglimento della domanda in esame. pagina http://bit.ly/1dFuvAD 2 di 3 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c MOTIVI DELLA DECISIONE Sentenza n. 13212/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 909/2012 Alla soccombenza della convenuta segue condanna della società alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Milano, 18 ottobre 2013 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1dFuvAD 3 di 3 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla per le ragioni di cui in motivazione la delibera di esclusione del socio Massimo Piombo assunta dalla assemblea della società MASSIMO POMBO srl in data 3.11.11; condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in un importo complessivo di euro 450,00 per spese ed euro 15.000,00 per onorari oltre iva e cpa