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accordo di sospensione

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accordo di sospensione
ACCORDO DI SOSPENSIONE
REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONI
DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE
ART. 1
Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di
difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro così
come previsto dall'A.I. 21/7/1988, modificato in data 22/6/93.
Fermo restando che l'onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo, lo stesso può
avvalersi delle imprese per l'erogazione delle provvidenze.
ART. 2
Le quote a carico del Fondo Sostegno al Reddito, considerata la loro funzione
previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie
previste dal 2° comma art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166.
ART. 3
Per accedere alle provvidenze di cui all’Art.1, le imprese aderenti ad EBER devono stipulare, in
sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale 25/10/94, accordi aziendali che
stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Le provvidenze previste all’Art.1 intervengono anche in subordine ad altri ammortizzatori sociali
purché l’accordo sia redatto nelle forme e nelle modalità previste dai vigenti Regolamenti EBER.
L’adesione dell’impresa ad EBER va comprovata in sede di sottoscrizione dell’accordo
ART. 4
Le imprese sono tenute, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, ad attivare l'uso preventivo
degli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali e regionali di lavoro,
Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'accordo aziendale e nell'esame
delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione di crisi congiunturale.
ART. 5
L'accordo aziendale deve essere stipulato nel rispetto delle modalità di seguito previste:
• L'accordo di SOSPENSIONE prevede periodi di sospensione continuativa a zero ore, tali
periodi possono essere :
o Di una o più giornate consecutive
o Di una o più settimane consecutive
Gli accordi di sospensione ammettono riprese per giornate lavorative, anche non
espressamente previste in accordo.
•
L'accordo di RIDUZIONE prevede riduzioni dell'orario di lavoro, chiaramente definite
nelle modalità, a carattere orizzontale senza il raggiungimento di 40 ore continuative, per
le quali viene in ogni caso garantita al lavoratore dipendente la copertura del minimale
contributivo.
Non sono ammessi accordi che alternino periodi di sospensione a periodi di riduzione; nel caso di
compresenza delle due fattispecie vanno sottoscritti accordi distinti e specifici.
L’accordo deve prevedere, salvo proroghe, una ripresa dell’attività lavorativa di almeno una
settimana prima di attivare un ulteriore accordo di sospensione.
ART. 6
Ogni accordo aziendale deve essere sottoscritto per un periodo massimo di 13 settimane.
L’accordo va stipulato sulla base del periodo complessivo di sospensione prevista.
Eventuali proroghe devono essere all'interno del periodo massimo di 13 settimane.
Il verbale di accordo deve essere compilato in ogni singola parte prevista e le modalità di
sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere
chiaramente definite.
All’accordo va allegata la ricevuta di versamento per l’anno in corso a EBER - Fondo Sostegno al
Reddito
L’accordo deve essere sottoscritto dai lavoratori dipendenti per i quali è prevista la sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.
E' necessario comunicare a EBER i casi in cui l'accordo non sia stato utilizzato e la data di
conclusione della sospensione o riduzione se precedente il termine stabilito in accordo.
ART. 7
Gli accordi aziendali sono sottoposti ad un esame preventivo da parte del Comitato Bilaterale di
Bacino o da una commissione da questo espressamente delegata che deve assicurarsi che i contenuti
siano completi e veritieri.
Il Comitato di Bacino darà tempestiva ed efficace comunicazione alle Imprese sottoscriventi accordi
ritenuti non conformi ai regolamenti e quindi non ammessi a poter beneficiare delle prestazioni
previste.
A livello regionale viene costituita una Commissione Tecnica con il compito di analizzare le
domande pervenute. In caso di riscontro della non corretta applicazione delle procedure la
Commissione regionale rinvia l'accordo alla Commissione di bacino.
La Commissione regionale esamina esclusivamente le richieste accompagnate da accordi con il
visto di conformità del Comitato Bilaterale di Bacino, rinviando allo stesso Comitato Bilaterale di
Bacino quelle che dovessero pervenire direttamente all’EBER Regionale.
L'accordo deve essere trasmesso al Comitato Bilaterale di Bacino in originale e, una volta vistato, lo
stesso originale viene trasmesso all'EBER regionale, tramite la struttura di bacino.
ART. 8
Le parti firmatarie sono tenute a sottoscrivere l'accordo aziendale entro la data di inizio del periodo
di sospensione.
Le imprese sono tenute a trasmettere al Comitato Bilaterale di Bacino, di cui all’Art.7, l'accordo
aziendale entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo stesso.
I Bacini fanno pervenire gli accordi vistati a EBER regionale entro e non oltre il giorno 25 del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione.
ART. 9
Le quote di cui all’Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure
PER ANNO SOLARE:
ƒ
a favore dei dipendenti che:
- possono accedere alla DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI:
•
10% per un massimo di 520 per lavoratore dipendente a tempo pieno, 260 per lavoratore
dipendente part time, salvo quanto diversamente disposto dalla vigente normativa .
•
a favore dei dipendenti che:
- ricorrono alla DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
accedere a quella a requisiti normali:
•
CON REQUISITI RIDOTTI
non potendo
35% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 260
ore per singolo lavoratore dipendente part time, salvo quanto diversamente disposto
dalla vigente normativa.
• a favore dei dipendenti che:
- NON HANNO DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
• 50% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 260
ore per singolo lavoratore dipendente part time.
Le ore coperte da altro ammortizzatore sociale, se rilevate, concorrono al raggiungimento di detti
massimali, eventuali eccedenze sono neutre.
Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore
dipendente.
ART. 10 (TETTI TRIENNALI) - ABROGATO
ART. 11 (TICKET) - ABROGATO
ART. 12
Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi
residui di ferie, con esclusione del periodo di chiusura collettiva, di permessi e di flessibilità
contrattualmente prevista.
Sono esclusi in ogni caso dalla copertura di intervento i periodi feriali identificati nelle due
settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.
ART. 13
Le imprese aderenti ad EBER, a fronte di uno o più strumenti concorrenti ed alternativi a quelli
offerti dal Fondo Sostegno al Reddito di EBER, sono tenute ad utilizzare quello che offre ai
lavoratori dipendenti posti in sospensione o riduzione, le migliori coperture retributive e
previdenziali.
L’intervento del Fondo è incompatibile con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo
matrimoniale e, per gli stessi periodi, con ogni altra forma di sostegno al reddito di matrice sia
pubblica che mutualistica privata.
L'intervento non è previsto per i periodi di sospensione in cui il dipendente svolga altra attività
lavorativa.
Le festività sono escluse dal contributo EBER.
ART. 14
I lavoratori dipendenti sono tenuti alla sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il
diritto alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all’indennità con requisiti normali o
all’indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato diritto alla disoccupazione.
Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori dipendenti, devono essere fornite dagli stessi agli
uffici paghe delle imprese, contestualmente alla firma dell’accordo e comunque entro e non oltre 30
giorni.
Sulla base dell’indicazione riportata in autocertificazione dal lavoratore dipendente, viene imputata,
per ogni singolo caso, la percentuale di contributo individuata.
L'Autocertificazione deve essere trasmessa a EBER in originale, compilata in ogni singola parte
prevista e fare riferimento all'intero periodo a cui si riferisce la richiesta.
EBER ritiene perfezionata la pratica con l’invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori
dipendenti interessati e solo successivamente provvede all’erogazione del contributo.
EBER può dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità
di quanto dichiarato dal lavoratore dipendente.
EBER può liquidare le prestazioni richieste, sulla base delle informazioni in proprio possesso anche
in contrasto con i contenuti delle autocertificazioni.
Gli interessati possono richiedere ad EBER la riliquidazione delle prestazioni erogate qualora le
prestazioni INPS prese a riferimento per le liquidazioni risultino contrastanti con le effettive
prestazioni ricevute dall’Istituto.
ART. 15
EBER - Fondo di Sostegno al Reddito stanzia, ogni anno, gli importi per le specifiche voci di spesa
sulla base delle disponibilità di bilancio.
ART. 16
Il modello di richiesta del contributo deve essere compilato in ogni singola parte prevista ed essere
completato dalla seguente documentazione:
• Autocertificazioni sottoscritte dai lavoratori dipendenti (se non già allegate al verbale di
accordo)
• Foglio presenze
• Ricevute di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito
La percentuale utilizzata per il calcolo del contributo deve coincidere con l'indicazione riportata in
Autocertificazione dal lavoratore dipendente relativa alla domanda di disoccupazione.
E' responsabilità dell'impresa verificare la coerenza dei conteggi con l'autocertificazione del
lavoratore dipendente.
EBER può dare corso a verifiche sulla congruità degli elementi e dei presupposti che sottostanno
alla richiesta di prestazioni presentate.
Il periodo e i nominativi dei dipendenti riportati nella richiesta di contributo devono riferirsi
unicamente all'accordo di pertinenza.
ART. 17
I modelli per la richiesta delle provvidenze, completi in tutte le loro parti e allegati, devono essere
mensilmente inoltrati a EBER - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese, entro il
termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana
in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora non pervenga alcun conteggio l’accordo si ritiene inutilizzato.
Si fissa come data di presentazione delle richieste la data di ricezione presso EBER della
documentazione completa in tutte le sue parti e allegati.
ART. 18
EBER - Fondo Sostegno al Reddito, in presenza di accordo di sospensione già vistato dal bacino di
provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine
del mese successivo a quello di presentazione delle richieste.
Le quote vengono corrisposte tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario,
direttamente alle imprese interessate che sollevano EBER per gli impegni assunti, e sono tenute a
riconoscerle immediatamente ai lavoratori dipendenti interessati. L'indicazione esatta e completa
delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione per dare corso all'erogazione delle
provvidenze.
ART. 19
Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica
comporta il blocco dell'erogazione del contributo e il mancato perfezionamento entro 90 (novanta)
giorni dalla loro presentazione e comunque prima della chiusura dell’esercizio di competenza
comporta l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto di ogni provvidenza.
E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della
completezza e correttezza della stessa.
L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione
su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.
ART. 20
Il presente regolamento entra in vigore in data 1 Gennaio 2009.
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