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2011 05 27 SOSPENSIONE CAUTELARE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare UN APETTO DI RILEVANTE CRITICITÀ: LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DOCENTE Fabrizio Manca Dirigente coordinatore Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema Il decreto legislativo n. 150 del 2009 nulla dispone in ordine alla sospensione cautelare del lavoratore prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema Tuttavia l’articolo 69, introducendo nel decreto legislativo n. 165 del 2001 il nuovo regime dei rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (di cui all’articolo 55-ter), fa salva la possibilità di adottare “la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema Sennonché, l’articolo 72 del decreto Brunetta, espungendo dall’ordinamento gli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 297 del 1994, travolge anche l’articolo 506, come riformulato dal decreto legge n. 147 del 2007, che disciplinava la sospensione cautelare del personale docente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema Nei confronti di detto personale, stante il rinvio della contrattualizzazione dei profili disciplinari del relativo rapporto di lavoro, si applicavano gli articoli 91-99 del D.P.R. n. 3 del 1957, in virtù dell’esplicito rinvio operato dal citato articolo 506, D.Lgsl. n. 297 del 1994, nonché la legislazione successiva applicabile a tutti i pubblici dipendenti, tuttora vigente, concernente i casi di sospensione obbligatoria. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema L’abrogazione della disciplina speciale fa venir meno i riferimenti giuridici specifici sui quali si basavano gli strumenti cautelari speciali attivabili nei confronti del personale docente ed educativo, soprattutto con riferimento alle ipotesi di sospensione determinata da gravi e urgenti motivi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema Con il grave rischio di compromettere le finalità stesse dell’azione disciplinare in ambito scolastico, dove la repressione delle condotte antidoverose dell’insegnante è principalmente preordinata alla tutela dei valori fondamentali che la funzione educativa deve salvaguardare. Non dimentichiamo, infatti, che la necessità di preservare il rapporto fiduciario tra utente e istituzione che eroga il servizio, è per la comunità scolastica un esigenza insopprimibile. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema Ma tale rapporto fiduciario, in presenza di comportamenti gravemente contrari ai doveri d’ufficio, rischierebbe di incrinarsi laddove venisse confermata la permanenza in servizio e, dunque, la possibilità di agire, di colui che di tali addebiti è chiamato a rispondere. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente L’origine del problema In effetti, tutela del “buon andamento” del servizio di istruzione, ai sensi dell’art. 97 Cost. Esigenza di assicurare massima protezione ai beniinteressi sottesi al regolare e corretto esercizio della funzione educativa Giustificano in capo all’Amministrazione il potere di adottare, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, provvedimenti di sospensione cautelare dall’esercizio delle funzioni Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema I principi costituzionali che presiedono al sistema educativo impongono, dunque, di verificare se all’interno dell’ordinamento giuridico esistano o meno dei referenti normativi che possano giustificare la permanenza del potere di sospensione cautelare in capo all’Amministrazione, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’articolo 506, più volte citato. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema In assenza di norme, legislative o contrattuali, specifiche, si deve ricorrere ai principi gius-lavoristici La sospensione cautelare come espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e come rifiuto legittimo della prestazione lavorativa: articoli 2086 e 1206 (mora del creditore) del codice civile Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema Da tali principi ne discende che: 1) la sussistenza di disposizioni ad hoc non è una condizione necessaria per riconoscere in capo al datore di lavoro pubblico il potere di sospensione cautelare, dovendosi ricondurre tale potere nel più ampio potere organizzativo e direttivo a questi riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 Cost. e 2086 codice civile; 2) in assenza delle medesime disposizioni, gli effetti di una sospensione cautelare che si riveli ingiustificata possono essere regolati dalla normativa civilistica sul contratto e, specificamente, dall’articolo 1206 del codice civile. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema Di conseguenza, l’abrogazione dell’articolo 506 del D.Lgsl. n. 297 del 1994, non determina l’impossibilità giuridica di sospendere cautelativamente il personale docente ed educativo, perché i relativi provvedimenti sono espressione del potere organizzativo e direttivo dell’Amministrazione, costituzionalmente garantito; ma neppure di definirne presupposti, effetti e limiti, in quanto essi sono rinvenibili nelle norme generali sul contratto. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema Presupposti sostanziali le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione; il rilievo dell’interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell’ambiente scolastico. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema Presupposti sostanziali Questa impostazione trova un supporto interpretativo nella lettera del primo comma dell’articolo 55-ter del D.Lgsl. n. 165 del 2001, come novellato dal D.Lgsl. n. 150 del 2009 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema Presupposti sostanziali a) la gravità dell’infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del dipendente; b) la contestuale pendenza di un procedimento penale; c) la particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente; d) la non sufficienza degli esiti dell’istruttoria disciplinare a motivare l’irrogazione della sanzione. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola La sospensione cautelare del docente La soluzione del problema Presupposti sostanziali contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il settore privato, non è ammesso il ricorso alla sospensione o alle altre misure cautelari prima e a prescindere dall’attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola Sospensione cautelare obbligatoria del docente: necessità o meno della convalida Il dirigente scolastico riceve dalla locale stazione dei Carabinieri la comunicazione che nei confronti di un insegnante, indagata per un determinato reato (non specificato), è stata emessa dal competente giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione temporanea dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Quali provvedimenti deve assumere il dirigente scolastico nei confronti della docente? Riferimenti normativi Articoli 287, 289, 308 c.p.p. Soluzione la sospensione cautelare dal servizio consegue all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, aderendo ad apposita richiesta del pubblico ministero procedente, ha disposto la misura interdittiva della sospensione temporanea dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, prevista dall’articolo 289 c.p.p. Il secondo comma di detto articolo specifica che, qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1, c.p.p.. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. L’interdizione può riguardare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività pubbliche e, quanto alla durata, l’articolo 308, comma 2, c.p.p., dispone che la misura cautelare perde di efficacia quando sono decorsi due mesi dall’inizio della sua esecuzione. Si tratta, dunque, di sospensione cautelare dal servizio prevista da norma di legge imperativa, applicabile, senza eccezioni, a tutti i dipendenti pubblici. La stessa, sotto il profilo della gestione giuridico ed economica del rapporto di lavoro, è, inoltre, finalizzata a regolarizzare il periodo di mancata prestazione lavorativa da parte del dipendente. È corretto, dunque, ritenere che siamo fuori dalle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio facoltativa disposta dal dirigente scolastico al ricorrere dei presupposti individuati dalla circolare di questo Dipartimento, alle quali soltanto si deve applicare il meccanismo della convalida. Pertanto, l’adozione del provvedimento cautelare spetta unicamente al dirigente scolastico che ha ricevuto la comunicazione dell’ordinanza con cui è stata disposta la misura interdittiva, senza necessità di convalida da parte del competente direttore generale dell’USR. Inoltre, poiché la condotta contestata in sede penale potrebbe avere verosimilmente rilevanza disciplinare, è opportuno che il dirigente scolastico comunichi anche all’UPD l’avvenuta adozione della sospensione cautelare dal servizio del docente, trasmettendo gli atti presupposti in suo possesso entro cinque giorni dalla notizia del provvedimento giudiziario. L’UPD avrà cura di acquisire notizie più dettagliate dall’Autorità giudiziaria e se queste sono sufficienti per aprire il procedimento disciplinare contesterà gli addebiti e adotterà le determinazioni conclusive con le modalità e i tempi previsti dalle nuove disposizioni. In caso contrario, o qualora l’istruttoria finalizzata all’accertamento del fatto addebitato risulti complessa, il procedimento disciplinare può essere sospeso, in attesa della conclusione di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter, D.Lgs. 165/01. (Circolare n. 88/2010, paragrafo “C”, pagine 9 e 10). Una volta venuta meno la efficacia della misura interdittiva, l’Amministrazione potrà, con decisione discrezionale, valutare, in ragione della gravità del reato imputato, se sussistano esigenze cautelari che sconsiglino comunque la riammissione in servizio della docente fino alla definizione dell’accertamento penale. In caso affermativo, la sospensione cautelare dal servizio, che avrà questa volta natura facoltativa, ove sia disposta d’urgenza dal dirigente scolastico, dovrà essere trasmessa al competente direttore generale dell’USR per la convalida. Profili sistematici È utile ricordare che i casi di sospensione cautelare obbligatoria previsti da norme generali, applicabili a tutti i dipendenti pubblici (ivi compresi i docenti), sono contenute in leggi antecedenti alla riforma (articolo 15, legge 19 marzo 1990, n. 55; articolo 289 c.p.p.; articoli 59 e 94, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e, da ultimo, articolo 4, legge 27 marzo 2001, n. 97) e sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i singoli comparti. Dunque, la convalida della sospensione cautelare dal servizio disposta dal dirigente scolastico non è necessaria quando è disposta nei confronti del docente: - colpito da misura restrittiva della libertà personale; - sottoposto a una delle misure interdittiva previste dall’articolo 289 del c.p.p.; - destinatario dei provvedimenti indicati dall’articolo 15, commi 1 e 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”; - condannato, anche in via non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, comma 1 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), del codice penale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. Per il personale ATA, tutte le ipotesi sopra richiamate, sono previste dall’articolo 97 del CCNL, Comparto Scuola, 2006-2009. Profili sistematici Fuori dalle ipotesi di cui sopra, la sospensione cautelare dal servizio è facoltativa, qualora ricorra una situazione di gravità tale da giustificare, astrattamente e con valutazione ex ante, il licenziamento del docente (destituzione), e fatto comunque salvo l’esito del procedimento disciplinare o penale (cfr., Circolare n. 88/2010, Cap. F, pag. 23). Del pari è facoltativa la sospensione cautelare dal servizio che segua a quella già disposta obbligatoriamente in seguito a provvedimento cautelare o interdittivo adottato dall’autorità giudiziaria, quando gli effetti di quest’ultimo siano cessati e si ritenga comunque necessario, data la gravità del reato, preservare il buon andamento dell’attività scolastica, impedendo il reintegro del dipendente fino alla definizione del procedimento penale o disciplinare a suo carico. Se sussistono esigenze di particolare urgenza, la misura cautelare può essere disposta dal dirigente scolastico, ma il provvedimento provvisoriamente adottato perde automaticamente efficacia se entro i successivi dieci giorni il direttore generale dell’USR, organo titolare in via definitiva del potere cautelare, non ha provveduto alla sua convalida o lo ha revocato (cfr., Circolare n. 88/2010, Cap. F, pag. 23). Pertanto, nei riguardi del personale docente e ATA, la necessità della convalida della determinazione dirigenziale, sorge solo con riferimento ai provvedimenti cautelari di natura facoltativa. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza procedimenti disciplinari scuola Sospensione cautelare di personale docente e ATA: convalida, titolare del potere, ammissibilità della delega Può il direttore generale dell’USR delegare la convalida del provvedimento di sospensione cautelare del docente o del personale ATA al dirigente dell’UPD? Il problema si è posto con riferimento agli USR che, sulla base dei rispettivi decreti di organizzazione, hanno istituito gli UPD presso le loro articolazioni territoriali provinciali. Riferimenti normativi Artt. 16 e 17, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Circolare n. 88 del 2010, Dipartimento istruzione Soluzione Come chiarito nella circolare n. 88 del 2010, il potere di sospensione cautelare spetta al direttore generale dell’USR. Ciò in ragione del fatto che la necessità di allontanare il docente o il personale ATA dal contesto scolastico, sorge quando vengono commesse infrazioni gravi che spesso integrano condotte penalmente rilevanti, tali da giustificare in sede disciplinare una reazione sanzionatoria particolarmente incisiva e finanche di tipo espulsivo. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, ove improrogabili e motivate esigenze cautelari lo richiedano, la medesima circolare riconosce in capo al dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro ai sensi del codice civile, la possibilità di disporre la misura cautelare, con provvedimento provvisorio soggetto a convalida da parte del predetto direttore generale. Qualora, entro dieci giorni dal ricevimento, quest’ultimo organo non proceda alla convalida o disponga la revoca, il provvedimento di sospensione cautelare diviene inefficace e il lavoratore ha il diritto al reintegro immediato nel posto di lavoro, con il riconoscimento del trattamento economico integrale e salve le azioni a tutela dei diritti eventualmente lesi previste dalle disposizioni di legge vigenti. Il potere cautelare del direttore generale dell’USR rientra nei compiti e nelle funzioni degli organi titolari di uffici di livello dirigenziale generale, previsti in via generale dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il successivo articolo 17, nel disciplinare le funzioni dei dirigenti di secondo livello, al comma 1, lettera c), dispone che i medesimi svolgano anche «tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali». Applicata al caso di specie, quest’ultima norma, dunque, riconosce al direttore generale la facoltà di delegare al dirigente dell’UPD anche il potere di convalida del provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del personale docente e ATA. La delega, necessariamente disposta con atto scritto, deve essere specifica e adeguatamente motivata. Possono giustificare il ricorso alla delega, in questi casi, ragioni di efficienza, efficacia e funzionalità nell’esercizio del potere cautelare, eventualmente anche dipendenti dalla vicinanza fisica dell’UPD ai luoghi in cui si verifica l’esigenza cautelare di allontanamento provvisorio del dipendente dal contesto lavorativo. Per espressa indicazione dettata dalla Circolare n. 88 del 2010, la delega in questione non è ammessa nel caso che il provvedimento cautelare riguardi il dirigente scolastico. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Nucleo di assistenza per il supporto giuridico agli organi disciplinari (direttore generale USR, dirigente scolastico e Uffici per i procedimenti disciplinari) [email protected]