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Regolamento Interno - Fondazione Marcello Zanetti
COMUNE DI OPPEANO PROVINCIA DI VERONA FONDAZIONE “MARCELLO ZANETTI” CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA REGOLAMENTO INTERNO PREMESSA Numerose sono le condizioni patologiche disabilitanti che, durante l’età senile, possono spingere le famiglie e/o i Servizi Sociali a richiedere l'inserimento di una persona anziana all’interno di una Casa di Riposo. La Fondazione “Marcello Zanetti”, casa d’accoglienza, di residenza e di semiresidenzialità per gli anziani, ha lo scopo di assistere tali persone mediante l’attività di personale qualificato. Indipendentemente dalla condizione di salute, fisica e mentale o dalla situazione sociale e culturale, la Fondazione si propone di ridurre le difficoltà dell’ospite con il fine di migliorare le condizioni di vita e di convivenza all’interno della Casa di Riposo, nel rispetto della sua libertà e di autonomia. Qualunque siano le condizioni di salute fisica e/o mentale, la situazione sociale o culturale, la struttura si occupa di migliorare e ridurre le difficoltà che può riscontrare l’ospite nello svolgimento della vita all’interno della Casa di Riposo, nel rispetto della sua libertà ed autonomia. I mezzi offerti dalla struttura cercano di garantire sia bisogni quotidiani sia interventi specifici individualizzati tramite attività educative, riabilitative e di socializzazione. La vita e le attività in comunità, quindi, forniscono alla persona anziana risorse sufficienti a valorizzare le proprie potenzialità in uno spazio sicuro, riconoscendo così il suo ruolo. La struttura cerca anche di rispondere a situazioni sanitarie e sociali difficili da gestire per la famiglia fornendo sostegno anche grazie all’intervento domiciliare del personale qualificato. PRATICHE D'INGRESSO Articolo 1 La Fondazione ospita prevalentemente persone anziane. Previo parere del Medico della struttura, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'inserimento di persone in età non pensionabile che si trovino in condizioni fisiche e finanziarie che non consentano loro di condurre una vita autonoma. L'assistenza agli anziani ospiti è garantita da personale qualificato come da normativa regionale vigente. La Fondazione è in Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 1 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 possesso dell'Autorizzazione al funzionamento e della Idoneità professionale del personale. Il Servizio si svolge su tutto l'arco della giornata. Articolo 2 Ai fini dell’accoglienza, è necessario inoltrare domanda alla Fondazione, presentandosi di persona per un colloquio informativo. Le richieste di accoglienza di anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti vengono raccolte dall'Ufficio di Direzione con la consulenza informale dell'Unità Operativa Interna (U.O.I.). Per quanto riguarda i criteri di accoglimento, la Fondazione si riserva di valutare, secondo la data di presentazione della domanda, le condizioni di priorità per le situazioni nell'ordine di seguito indicato per gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti: 1. persone a rischio seguite dai Servizi Sociali del Comune di Oppeano; 2. anziani residenti nel Comune di Oppeano; 3. persone provenienti dai Comuni del bacino d'utenza dell'Az.ULSS 21; 4. anziani residenti fuori del territorio dell'Az.ULSS 21; 5. persone fuori provincia. Per gli anziani non autosufficienti vengono applicate le normative regionali vigenti. Appena vi è la possibilità di accoglimento, l'Amministrazione invita l'interessato, o chi per esso, a prendere visione dell'alloggio a disposizione e a produrre l'intera documentazione di rito. Articolo 3 Al momento dell'ingresso, il richiedente o i familiari sono tenuti : - ad assumersi l'onere del pagamento della retta mensile di ospitalità, rispettando i termini per i versamenti; - a sostenere eventuali spese accessorie; - ad accettare, senza riserve, le norme del presente Regolamento e le eventuali future modifiche; - a sottostare agli indirizzi dati dalla normativa vigente per quanto riguarda la scelta del medico di base per gli anziani autosufficienti autosufficienti . e parzialmente Articolo 4 Il richiedente deve fornire tutte le notizie richieste, tramite un colloquio con il personale addetto in cui avviene la compilazione delle schede di osservazione. Eventuali false dichiarazioni o comunque non corrispondenti alla verità comportano la mancata accettazione della domanda o l'immediato allontanamento dell'ospite, se è già stato accolto, ai sensi dell'art. 50. Non saranno accolte, all'interno della struttura, persone con cause penali o pendenti in corso. Non è previsto l'inserimento di persone in grado di deambulare che possono mettere a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri, essendo la Casa di Riposo una struttura non dotata di servizio portineria. Altresì non possono essere accolti anziani con patologie psichiatriche incompatibili con la vita comunitaria (violenti, aggressivi...). Articolo 5 All'atto dell'accoglimento l'anziano o i familiari sono tenuti a: - firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni in relazione al presente Regolamento e alle condizioni economiche; - concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta di ospitalità; - compilare in ogni loro parte i moduli consegnati dall'Ufficio di Direzione; - sostenere un colloquio informativo con il personale addetto. La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti non permetterà l’accoglienza dell'anziano. Articolo 6 La Fondazione ha facoltà di accogliere l'anziano per un periodo di prova della durata di 30 giorni prima dell'inserimento definitivo. Il pagamento della retta di ospitalità decorre dal giorno di accoglimento stabilito. Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 2 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 Articolo 7 Se l'anziano non si presentasse in tale data, verrà posta a carico ugualmente la completa retta di ospitalità. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presentasse entro cinque giorni dalla comunicazione di presentazione, la domanda di ammissione sarà considerata decaduta. DEPOSITO CAUZIONALE Articolo 8 All'atto dell'ingresso dell’anziano in posto definitivo deve essere versato un deposito cauzionale infruttifero, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. Gli ospiti accolti in regime di retta maggiorata, cioè in condizione di non autosufficienza in posto autorizzato senza quota di rilievo sanitario regionale, non sono tenuti al versamento della cauzione. Tale deposito verrà restituito integralmente all'anziano nel momento in cui cessi la sua permanenza in struttura, o al familiare che ha effettuato il versamento in caso di decesso, senza alcuna maggiorazione e previa regolarizzazione della retta di ospitalità eventualmente insoluta. Negli altri casi il deposito sarà restituito agli eredi aventi diritto, oppure previa presentazione di idoneo atto sostitutivo di notorietà in caso di incertezza nell’identificazione. RETTA DI OSPITALITA' Articolo 9 L'ammontare della retta di ospitalità viene determinato dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno, ed è stabilita in occasione della stesura del Bilancio di Previsione, comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La retta è dovuta per tutti i giorni di degenza compreso il giorno di accoglienza. Compatibilmente a cause di forza maggiore, l’accoglienza deve avvenire in mattinata entro le ore 10. La retta giornaliera non è dovuta per giorno di dimissione, sempre che abbia corso nella mattinata. Nel caso di dimissione dopo le ore 10 sarà dovuta la retta intera. La prenotazione del posto è pari alla retta definita per la tipologia di ospite alla quale viene applicata la riduzione del 10% con esclusione di franchigia avviene per versamento della retta dovuta per i giorni di assenza (Art.13) ed è gestita in termini di sovrapprezzo. Ogni variazione dell'ammontare della retta di ospitalità verrà comunicata e notificata ad ogni anziano ospite o a chi si è assunto, per esso, l'impegno di pagamento, ai sensi dell'art. 10. Dette variazioni verranno, inoltre, comunicate al Presidente del Comitato degli Anziani Ospiti e/o dei Familiari, qualora i suddetti organismi siano stati attivati. Articolo 10 Prima dell'accoglimento l'Amministrazione comunica all'interessato, o a chi per esso si è assunto l'impegno, l'ammontare della retta di ospitalità in vigore in relazione alla categoria di appartenenza dell'anziano stesso risultante dalla compilazione delle schede regionali vigenti. Le classificazioni sono: autosufficiente, parzialmente autosufficiente, non autosufficiente accreditato, non autosufficiente privato, disabile accreditato e disabile privato. L'ammontare della retta di ospitalità dovrà essere accreditata su c/c bancario entro i primi cinque giorni del mese di competenza. La contabilità mensile sarà emessa a costo completo, mentre a fine anno verrà effettuato il conguaglio per la corretta imputazione della retta maturata, ovvero a cessazione del rapporto con la Fondazione per dimissione o decesso. Articolo 11 Per gli ospiti assistiti dai Comuni e da Aziende Sanitarie, che intervengono in assenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., la Fondazione si rende garante della gestione della pensione dell'anziano a mezzo di delega a funzionario dell'Ufficio di Direzione. Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 3 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 Articolo 12 La retta di ospitalità comprende: vitto, alloggio, assistenza di base (igiene e cura della persona), servizio di podologia, servizio di parrucchiera, assistenza sanitaria-infermieristica con servizio di prenotazione per visite specialistiche o esami, interventi di fisioterapia, sostegno psicologico, attività con la logopedista, attività di animazione, uscite, gite, materiale sanitario, materiale per incontinenti e pulizia dei locali. Articolo 13 Per periodi di assenza temporanea in ospedale o altro, a partire dal 3° giorno, si prevede una riduzione pari al 10 % della retta dovuta per la classificazione di appartenenza, con esclusione degli ospiti non autosufficienti privati per i quali si applica la riduzione del 20%. I giorni di uscita e di entrata sono considerati giorni di presenza. Articolo 14 Gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, in caso di aggravamento delle condizioni fisiche, saranno sottoposti a visita medica da parte del Coordinatore Sanitario della Struttura e in seguito si provvederà alla variazione della retta di ospitalità. Articolo 15 Per variazione della retta, l’ospite può esercitare il diritto di recesso che deve essere comunicato all'Ufficio di Direzione entro sette giorni dalla data in cui l'anziano, o chi per esso, viene a conoscenza della variazione. L’ospite provvede autonomamente a liberare il posto letto assegnato e trovare una nuova sistemazione al di fuori della Fondazione. Se entro i suddetti termini l'interessato non inoltra domanda di recesso, è tenuto al pagamento della retta di ospitalità attribuita. Articolo 16 In caso di rinuncia, salvo quanto previsto dal precedente articolo, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio di Direzione almeno con sette giorni di anticipo ed è tenuto al pagamento della retta di ospitalità fino allo scadere del settimo giorno. Articolo 17 In caso di decesso dell'anziano i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta di ospitalità concordata fino alla data del decesso. ALLOGGIO Articolo 18 Ogni anziano, al momento dell'accoglimento, viene alloggiato nell'ambiente concordato con l'Ufficio di Direzione. L'anziano può personalizzare l'alloggio assegnato con oggetti di proprietà, purchè in sintonia con l'ambiente. Articolo 19 L'anziano, al ricevimento dell'alloggio, si impegna a: - osservare le regole di igiene dell'ambiente; - mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste della Fondazione al fine di garantirne l'adeguato utilizzo; - segnalare al personale addetto l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. Sono vietate le riparazioni e le manomissioni effettuate da persone non autorizzate dall'Ufficio di Direzione; - consentire al personale e a qualsiasi altra persona autorizzata dall'Ufficio di Direzione di entrare nell'alloggio per provvedere al riordino, alle pulizie, ai controlli e alle riparazioni. L'anziano potrà soggiornare liberamente nella stanza da letto a esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale. A sua volta dovrà così osservare l'ordine delle cose di sua proprietà; non potrà tenere in stanza cibi, bevande e animali, in quanto non compatibili con le vigenti norme igieniche. Dovrà rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non fare rumore e a non parlare a voce alta durante le ore considerate di riposo. L'anziano può frequentare liberamente, in Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 4 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 qualsiasi ora del giorno, gli ambienti della Casa di Riposo messi a disposizione: cappella, sale di soggiorno, locali per le attività occupazionali, palestra, giardino ed utilizzare l'attrezzatura ivi predisposta. Inoltre dovrà ritenersi responsabile dell'uso dell'ambiente evitando deterioramenti, curando l'ordine, la pulizia, l'igiene. Verrà garantito eventuale servizio fuori orario a seguito di ritardi motivati. Non si può asportare dalla sala da pranzo cibo di nessun genere, stoviglie, posateria o altra attrezzatura. Salvo occasioni particolari, per assicurare il trattamento dietetico previsto, non si può portare in tavola cibo di nessun genere. Articolo 20 L'ospite è tenuto a risarcire l'Amministrazione per i danni arrecati dovuti alla propria incuria o trascuratezza. ORARI VITTO Articolo 21 Il menù giornaliero viene predisposto dal personale addetto in collaborazione con il Medico. L'anziano, o chi per esso, può far presente al personale infermieristico alcune particolari esigenze o abitudini di alimentazione Articolo 22 Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica e concordate con l'Ufficio di Direzione per la spesa da sostenere, la quale, detratta la quota parte per un pasto normale, rimarrà a carico dell'interessato. Articolo 23 I pasti sono serviti, di norma, in sala ristorante al piano terra e in sale da pranzo/soggiorno ai piani nei seguenti orari: Colazione: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Piano terra e primo piano dalle ore 7,30 alle ore 8.30 Secondo piano Articolo 24 L'anziano gode di massima libertà nel rispetto degli orari e delle disposizioni previste dal presente articolo, salvo limitazioni imposte dal suo stato psicofisico. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante e della U.O.I. L'ospite può entrare ed uscire liberamente dalla Casa di Riposo avvisando degli spostamenti il personale in servizio e può ricevere visite, negli appositi spazi predisposti, durante gli orari di visita affissi nella bacheca destinata all'Albo dei Familiari. I familiari possono accedere alla stanza del loro congiunto previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione. Le visite al di fuori degli orari fissati sono soggette ad autorizzazione preventiva. Articolo 25 Dalle ore 21.00 alle ore 7.30 gli anziani non possono essere assenti dalla Casa di Riposo senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione. ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA Pranzo: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Piano terra e primo piano dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Secondo piano Cena: dalle ore 18.30 alle ore 19.30 Piano terra e primo piano dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Secondo piano Il pasto può essere consumato nella propria camera a seguito di disposizioni stabilite durante l’U.O.I.. Articolo 26 Nella struttura vengono trattati dati sensibili che sono protetti in ottemperanza alla normativa della privacy con apposito Regolamento. Il servizio di assistenza medico specialistica per gli anziani non autosufficienti è garantita dall'A.ULSS 21 in base ad apposita convenzione. Gli anziani autosufficienti, all'atto dell'accoglimento in Istituto, saranno invece Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 5 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 posti a carico del medico di base come da normative vigenti. L'anziano potrà mantenere il proprio medico curante ma, in questo caso, la Fondazione non si assume alcuna responsabilità diretta al riguardo. l'assistenza infermieristica praticata agli anziani da persone non autorizzate dall'Ufficio di Direzione. Nei casi di ricovero ospedaliero la struttura è esonerata dal prestare la propria assistenza agli anziani ivi alloggiati. Articolo 27 Per quanto riguarda l'assistenza medico sanitaria, la Fondazione: - mette a disposizione dei signori Medici il proprio ambulatorio; - affida le prestazioni di carattere infermieristico a personale abilitato a termini di legge. Il suddetto personale, inoltre, provvederà a: - chiamare, in caso di necessità, il medico dell'interessato; - prestare all'ammalato, su prescrizione medica, le cure necessarie; - interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei farmaci prescritti dal medico; - organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale di un ammalato (vedi art 34 del regolamento); - interessarsi affinchè l'ammalato segua le prescrizioni del medico, anche quelle relative alla dieta; - avvisare le persone indicate sulla scheda personale in caso di deliberata non osservanza da parte dell'ammalato delle prescrizioni mediche, e in caso di pericolo di vita o gravi infermità che richiedano provvedimenti urgenti. I familiari, per notizie riguardanti la salute dell'anziano, dovranno rivolgersi esclusivamente al personale infermieristico e al Medico. Le visite agli anziani ammalati sono sempre permesse, a condizione che i visitatori siano molto discreti, non arrechino disturbo agli anziani, non portino farmaci, cibi e bevande e non fumino nelle stanze. Articolo 29 Al momento dell'accoglimento, l'interessato è tenuto a versare la quota stabilita dall'Amministrazione all'inizio di ogni anno quale anticipazione per l'approvvigionamento dei farmaci da parte della Casa di Riposo nel caso in cui l'anziano stia seguendo una terapia farmacologica. Periodicamente la Fondazione rendiconterà dettagliatamente con le relative giustificazioni all'interessato l'utilizzo del denaro depositato. Una volta esaurita la somma inizialmente versata sarà l'Ufficio di Direzione a richiedere analoga quota a copertura delle spese vive. Articolo 28 La Fondazione non si assume alcun onere per prestazioni medicoinfermieristiche specialistiche ed ospedaliere a favore degli anziani, e declina ogni responsabilità per Articolo 30 Al momento dell'accoglimento, l'interessato dovrà sottoscrivere l'autorizzazione qualora il medico curante ritenga opportuno l'utilizzo di "sistemi di sicurezza" specifici per la tutela e l'integrità fisica degli anziani. Articolo 31 Su indicazione dell' U.O.I. possono rendersi necessari l'utilizzo di ausilii per anziani parzialmente autosufficienti o totalmente non autosufficienti. Articolo 32 Le protesi e/o ausili di proprietà già in dotazione all'anziano non autosufficiente possono essere utilizzati dallo stesso all'interno della struttura e verranno restituiti ai familiari al momento delle dimissioni o del decesso del congiunto. Articolo 33 L'anziano che segue una specifica terapia farmacologica al momento dell'accoglimento deve provvedere ad avere un'adeguata fornitura dei farmaci prescritti almeno per i primi cinque giorni, al fine di permettere l'approvvigionamento da parte della Fondazione. Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 6 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 Articolo 34 Nel caso in cui l'anziano debba sottoporsi a visite specialistiche e/o ad accertamenti sanitari presso strutture ospedaliere o socio-sanitarie, il personale infermieristico della Fondazione, su indicazioni del Medico, potrà provvedere alla prenotazione della visita e dell'ambulanza presso le associazioni di volontariato abilitate a svolgere questo servizio sul territorio. Il costo del trasporto sarà esclusivamente a carico dell'interessato, il quale sarà sempre avvisato in anticipo. Qualora la Fondazione stipuli accordi firmati con particolari Associazioni di volontariato per il trasporto, sarà utile informare gli utenti, o chi per essi, di eventuali facilitazioni tramite una specifica adesione. ATTIVITA' CULTURALI, OCCUPAZIONALI E DEL TEMPO LIBERO Articolo 35 Sarà compito dei familiari accompagnare l'anziano in caso di visite programmate presso le strutture ospedaliere o socio-sanitarie o di ricoveri d'urgenza, in quanto la Fondazione non è tenuto ad utilizzare il proprio personale per seguire l'anziano durante il trasporto e per il tempo necessario alle suddette visite. Articolo 39 L'anziano, nel momento dell'accoglimento, deve disporre di un corredo personale sufficiente, nelle quantità e tipi indicati nell'apposita scheda consegnata all'atto dell'accettazione della domanda. Articolo 36 L'anziano e i familiari possono usufruire del servizio di ambulatorio solo nell'orario previsto, salvo i casi d'urgenza. SERVIZIO DI RIABILITAZIONE Articolo 37 La Fondazione assicura il servizio di riabilitazione mediante professionisti, dipendenti o in regime di libera professione o altro, quali: fisioterapista, logopedista e psicologa. Gli interventi vengono eseguiti su prescrizione specialistica o nell’ambito dell’autonomia di ciascun profilo professionale, mediante l'uso di attrezzature di possesso della Fondazione. Articolo 38 L'anziano è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno. Potrà occupare il proprio tempo in attività ricreative, culturali e occupazionali che verranno organizzate dall’Educatore professionale. L'anziano potrà dedicarsi ad attività occupazionali sia all'interno che all'esterno della struttura, previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione. SERVIZIO DI GUARDAROBA Articolo 40 Al momento dell’ingresso, l’ospite deve essere dotato di tutti i capi consigliati dalla scheda, di cui all’art.39, i quali devono essere conformi al trattamento con attrezzatura meccanico/industriale. La struttura garantisce un servizio di guardaroba e lavanderia (bucato, stiratura e rammendo). Gli anziani non possono fare il bucato in camera da letto ma, qualora lo desiderassero (ospiti autosufficienti) è possibile l’organizzazione di locali idonei in lavanderia. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l'eventuale danneggiamento di capi non idonei al lavaggio in lavatrice ed essiccazione meccanica. Pertanto, i familiari devono provvedere direttamente al trattamento dei capi delicati che, comunque, desiderano sia a corredo dell’ospite. Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 7 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 SERVIZIO DI PODOLOGIA Articolo 41 La Fondazione assicura ed assume l'onere per interventi podologici di base mediante Professionista convenzionato. La struttura è dotata di necessaria strumentazione. Materiali necessari per interventi particolari sono a carico del professionista. SERVIZIO DI PARRUCCHIERA Articolo 42 La Fondazione assicura ed assume l'onere del servizio di parrucchiera, mediante prestatore d'opera convenzionato (lavaggio, taglio e piega). E' a carico dell'interessato l'onere per interventi particolari richiesti dallo stesso. SERVIZI VARI Articolo 43 Nelle varie stanze è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi di proprietà, purchè l'uso non arrechi disturbo ai compagni di stanza dell'interessato. Essi potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata. L’anziano possessore di apparecchio RADIO-TV è tenuto a versare direttamente alla RAI il canone di abbonamento, salvo eventuali disposizioni. Gli apparecchi audiovisivi, che si trovano negli ambienti comuni, sono a disposizione degli anziani che potranno usufruirne negli orari consentiti. E' vietata la riparazione o la manomissione di detti apparecchi da parte di persone non autorizzate dall'Ufficio di Direzione. Inoltre: - non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla capienza; - non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano; - è sconsigliato l'uso degli ascensori a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie; - deve essere data la precedenza al personale in servizio nel caso di accompagnamento degli anziani ospiti. RAPPORTI CON IL PERSONALE Articolo 45 I rapporti tra il personale e gli ospiti dovranno essere caratterizzati da rispetto reciproco ed esprimersi nelle forme di una corretta educazione, al fine di creare un clima di cordiale collaborazione. L'ospite e i suoi familiari: - non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore; - nel caso di eventuali inadempienze da parte del personale, l'interessato deve astenersi dall'avanzare contestazione direttamente al personale, ma deve segnalare il fatto esclusivamente all'Ufficio di Direzione, che provvederà ad intervenire nelle modalità adeguate al caso; - devono astenersi dall'erogare di qualsiasi tipo di compenso. Articolo 44 L'uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare non si deve bloccare il pulsante quando segna "occupato". Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 8 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 NORME DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI Articolo 46 L'anziano è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti della Fondazione presi nell'interesse generale della comunità. Articolo 47 L’anziano ha il divieto di: - stendere alle finestre capi di biancheria; - tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre; - utilizzare fornelli elettrici o stufe a fiamma libera; - usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri anziani; - gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle finestre; - vuotare nel water, bidè o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere alle condutture; - fumare nei locali dove non è consentito. I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati. L'ammontare e la natura del danno saranno preventivamente notificati all'interessato. Articolo 48 Ogni anziano deve evitare, con il massimo impegno, tutto ciò che può disturbare gli altri anziani. E' vietato portare via, da sale e locali, oggetti e arredamenti senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione. Non si devono raccogliere rifiuti dai cestini. Sia all'interno che all'esterno della Casa di Riposo l'anziano è tenuto a mantenere un comportamento civile e decoroso in modo tale da non compromettere la propria dignità e il buon nome dell'Istituto. Articolo 49 E' fatto divieto di tenere nelle stanze cibi e bevande. Qualora i familiari volessero portare in dono cibi e bevande devono consegnarli al personale in servizio, che provvederà alla custodia e alla corretta distribuzione all'interessato. Il personale addetto all'assistenza è autorizzato a controllare settimanalmente gli armadi e i comodini di ogni stanza e ad eliminare eventuali generi alimentari deteriorati. Articolo 50 Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, della permanenza in Istituto dell'anziano. CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE Articolo 51 La Fondazione non assume responsabilità alcuna per oggetti e valori di proprietà degli anziani tenuti nelle relative stanze e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli anziani e alle loro cose. Articolo 52 Eventuali quote destinate alle spese personali, da lasciare agli anziani non autosufficienti, possono essere custodite e/o gestite dall'Ufficio di Direzione. Articolo 53 La Fondazione non risponde della condotta degli anziani, all'esterno della Casa di Riposo, e declina ogni responsabilità in merito. DIMISSIONI, ALLONTANAMENTO E DECESSO DELL'ANZIANO Articolo 54 L'interessato può dare disdetta dell'alloggio con un preavviso di sette giorni tramite raccomandata o mediante semplice richiesta scritta da consegnare direttamente all'Ufficio di Direzione. Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 9 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 Articolo 55 La Fondazione può allontanare l'anziano con provvedimento di urgenza, qualora questi: A. tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria; B. commetta gravi infrazioni del Regolamento Interno; C. sia moroso nel pagamento della retta di un mese; D. commetta reato perseguibile per il Codice Penale. Rispetto ai punti A. e B. la Fondazione si riserva di sentire il parere dell'U.O.I. Nel provvedimento di allontanamento si indicheranno anche le modalità con cui dovrà essere eseguito. Articolo 56 In caso di decesso dell'anziano, i parenti dovranno mettere l'Ufficio di Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. In caso contrario la Fondazione, trascorsi i trenta giorni, darà avvio alle procedure per l'ammortamento dei beni secondo le modalità previste dalla Legge 31.10.1942 n.1423. L'Ufficio di Direzione si riserva in questa occasione e nell'ambito delle eventuali somme di denaro affidate in custodia, di dare la precedenza alla liquidazione di tutte le pendenze a carico del defunto verso questo Istituto che fossero ancora esistenti e di esigere, nei modi di legge, la liquidazione integrativa dagli eredi o aventi diritto, qualora le somme non fossero sufficienti. RAPPORTI CON L'AMBIENTE ESTERNO Articolo 57 La Fondazione favorisce i rapporti dell'anziano con la realtà esterna, aiutandolo a mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente di residenza. L'anziano è libero di: - ricevere presso la Casa di Riposo familiari, parenti ed amici; - uscire in paese, avvertendo il personale in servizio dei propri spostamenti; - recarsi al paese di provenienza o altro luogo accompagnato da familiari o altra persona previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione. Per necessità organizzative della Fondazione, l'anziano è tenuto ad uniformarsi alle seguenti modalità: 1. l'anziano che desideri recarsi per qualche giorno al paese di provenienza o in altro luogo, dovrà darne comunicazione preventiva (almeno tre giorni prima) all'Ufficio di Direzione precisando il periodo di assenza; 2. al ritorno l'anziano, o chi per esso, dovrà notificare il proprio rientro in ambulatorio; 3. l'anziano ha il dovere di avvisare tempestivamente l'Ufficio di Direzione qualora sia impossibilitato a rientrare nella data prevista. 4. l’anziano è invitato ad intervenire sui propri visitatori, parenti o conoscenti, per la tenuta di un comportamento consono all’ambiente: rispetto dei luoghi, delle persone e delle cose. Qualora non vi fosse esito positivo, la Fondazione si riserva la facoltà di intervenire con la limitazione degli accessi oppure con l’allontanamento dalla struttura delle persone che arrecano disagio e tensioni. SUDDIVISIONE IN CATEGORIE Articolo 58 Esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo della retta di ospitalità, nonchè per motivi organizzativi, gli anziani vengono suddivisi convenzionalmente nelle seguenti categorie: A. autosufficienti; B. parzialmente autosufficienti; C. non autosufficienti accreditati; D. non autosufficienti privati E. disabile accreditati; F. disabile privato. Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 10 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006 SANZIONI Articolo 59 L'anziano che non si attenga a quanto previsto dal presente Regolamento è soggetto al richiamo in privato da parte dell'Ufficio di Direzione. Qualora perduri un comportamento non conforme alla normativa, può essere sottoposto a richiamo formale ed infine allontanato, ai sensi dell'art.55. Articolo 62 Copia del presente Regolamento dovrà essere data in visione, al momento della domanda di ricovero, e sottoscritta al momento dell'accoglimento dai familiari. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni tenute al pagamento della retta di ospitalità, dovrà essere prodotto il formale atto d'impegno. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento ai Regolamenti Pubblici di carattere generale e alle leggi dello Stato che saranno emanate in materia. NORME FINALI Articolo 60 Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro Familiari è costituito ed operativo dal 30.09.2003 e funziona con un proprio regolamento. Ciascuno può segnalare i propri quesiti ed eventuali proposte atte a migliorare la qualità di vita degli ospiti, in uno spirito di collaborazione. Articolo 61 Con apposita separata norma viene dichiarata la Carta dei Servizi e dei Diritti dell'Anziano all’interno della Fondazione. Firma dell’Ospite o del Famigliare che sottoscrive l’Impegnativa di ingresso Data ___________________ Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR) Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected] Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233 www.fondazionemarcellozanetti.it Regolamento Interno Pagina 11 di 11 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006