cos`e` e come funziona l`odiosa regola del “divieto di
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cos`e` e come funziona l`odiosa regola del “divieto di
Dott. Riccardo LASCA (dato alle stampe on line l'11.11.2014) COS'E' E COME FUNZIONA L'ODIOSA REGOLA DEL “DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO” Perché i Governi di qualunque colore che si sono alternati dal 1995 non hanno più tolto questa vergognosa misura gestionale che da transitoria e prorogata, poi il Ministro Brunetta ha voluto come definitiva? La risposta esatta ed immediata al provocante quesito di cui al sottotitolo è una sola: perché in uno Stato pre-fallimentare - come quello italiano - sul fronte della spesa pubblica, non c'è spazio per il diritto e l'uguaglianza nel trattamento economico dei propri pubblici dipendenti ! E le cose stanno così ormai dal 1995. Aggiungiamoci poi che in molte PP.AA. alcuni zelanti dirigenti estendono cautelativamente (non si sa mai: vista la severità creativo-punitiva di alcune pronunce della Corte dei Conti di II non ricorribili per Cassazione, come le sentenze del Consiglio di Stato: roba da non credere, maxime dinanzi a palesissime v-i-o-l-a-z-i-o-n-i di legge da parte di alcune sentenze di dette Autorità Giudiziarie, può accadere e …. accade eccome!) la portata di tale vergognosa ed incostituzionale regola di contenimento della spesa pubblica - ormai a regime dal 2009 - anche al c.d. trattamento giuridico ininfluente sulla spesa di personale presso l'Ente, preventivata a bilancio ed impegnata per la gestione complessiva delle c.d. Risorse umane (più che “risorse” sono delle “cose” ….. aihmé “umane”!): distinguo difficile da spiegare a chi spesso non ragiona perché preso dal terrore (e relative conseguenze nefaste sulla sua persona/famiglia/patrimonio) di eventuali errori gestionali seriali. A che cosa si allude? Esattamente alle sotto riportate norme seriali pirotecniche col botto finale del 2008-2009, voluto dall'allora Ministro Brunetta del penultimo governo Berlusconi e mai tolto da nessun successivo Capo di Governo: norme che di sicuro l'OCSE non conosce e/o non ha valutato nel complimentarsi (quest'anno: 2014) con il Governo italiano per la L. 190/2012 sull'Anticorruzione: dette norme sono invero la prova provata che è lo Stato italiano ad essere il primo “c-o-r-r-o-t-t-o”, nel senso di “n-o-n i-n-t-e-g-r-o” e cioè “n-o-n l-e-g-a-l-e” e stimolante situazioni/contesti lavorativi pubblici non sereni e foschi, in quanto pieni di tensioni tra colleghi di una stessa PA o appartenenti a PP.AA. diverse! Tale regola del DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO esiste in altri paesi del Mondo a democrazia avanzata? Credo di no! Praticamente sino al 31.12.1994 quando un bravo Dirigente sindacale entrava dentro l'Ufficio di un qualunque “Capo* del Personale” di P.A. (*ma già dal 2001 non esisteva più questa figura, come non esiste oggi!) sbandierando una sentenza della Cassazione, magari anche a Sezioni Unite, sull'interpretazione da darsi ad una norma di CCNL relativa a specifico istituto1, dopo qualche consueta scaramuccia d'obbligo (cane e gatto non vanno d'accordo per definizione!) d'approccio se ne usciva con: 1 Poniamo la questione che negli EE.LL. sta sulla gratica giuridico-gestionale-giudiziaria dal 6.7.1995: il trattamento economico e giuridico della giornata festiva infrasettimanale - es. 15 Agosto - ordinamriamente lavorata da un turnista, mentre il suo collega amministrativo se ne sta a casa non lavorando ma confidando che a fine mese nessuno gli decurta per detto non lavoro 1/26 di busta paga: “è festività stabilita da legge nazionale”! Questione sulla quale negli ultimi 15 anni si sono visti pareri istituzionali e sentenze diametralmente opposti: con gran gioia dei soli Avvocati ! 1 a) una stretta di mano e magari coi ringraziamenti da parte del Capo del Personale per la segnalazione della ignorata nuova pronuncia che poneva (sino a nuova sentenza contraria di pari grado: possibile in Italia !?!) la parola fine su di un dubbio interpretativo aventi concreti risvolti giuridici ed economici per molti dipendenti amministrati; b) l'assoluta certezza che detto Capo del Personale avrebbe applicato (cioè esteso!), anche al personale della PA da lui diretta, il principio espresso dalla Cassazione nell'interpretazione della norma di CCNL relativa a detto specifico istituto oggetto della causa magari relativa a PA distante 1000km ma dello stesso Comparto, in quanto nessun Dirigente sano di mente avrebbe mai continuato ad applicare la (nuova) linea interpretativa che in detta sentenza della Cassazione aveva visto una qualche altra PA soccombere: resistere ostinatamente, aprendo nuovi contenziosi presso la propria PA, averebbe significato non solo far perdere altre cause al sistema allargato del Pubblico Impiego italiano (la c.d. Azienda Pubblico Impiego: la più grande in assoluto in Italia con 3.500.000 di dipendenti), ma anche soccombere pure nelle spese di lite per evidente temerarietà della resistenza dinanzi a siffatta Gr. di Cass.! Insomma: resistere cocciutamente/ostinatamente, per il noto principio che la sentenza fa “stato solo tra le parti”2, avrebbe significato produrre alla propria PA anche un vero e proprio danno erariale in quanto “errare humanum est, perseverare autem 3 diabolicum”* (* sia consentito: “stupidum”!) . Ebbene, il sano modus procedendi appena esposto sub lett. b) andava e va tutt'ora (anche se non più praticabile) sotto il nome di ESTENSIONE DEL GIUDICATO. Vediamoli allora i suddetti extra-vaganti ed incostituzionali fuochi d'artificio normativi col brunettiano botto finale … atecnico del 2008-2009 (v. infra sub T06): T00) L'odioso DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO in esame risale, nella sua prima edizione, al 1994. Infatti, la legge collegata alla manovra di bilancio (legge 23 dicembre 1994, n. 724) stabiliva tale divieto per l’anno 1995 (art. 22, comma 34): “34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.” T01) Per il triennio 1996-1998 la medesima disposizione è stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 1, comma 45): “45. Per il triennio 1996-1998 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.” T02) Per il triennio 1999-2001 il divieto è stato riproposto dall’art. 24 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”): “ARTICOLO N.24 - Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego. 1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, di 2 V. art. 2909 c.c..: c.d. cosa giudicata. 3 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.: “La locuzione latina errare humanum est, perseverare autem diabolicum, tradotta letteralmente, significa "commettere errori è umano, ma perseverare [nell'errore] è diabolico". La frase è entrata nel linguaggio comune, come aforisma con il quale si cerca d'attenuare una colpa, un errore, purché sporadico e non ripetuto. Sostanzialmente essa si rifà (anche se non letteralmente) a un'espressione di sant'Agostino, anche se esistono diversi antecedenti in latino precristiano.” L'aggettivo “stupidum” è un neologismo latino maccheronico di cui ci si scusa sin d'ora: ma rende bene il concetto anche ai non avvezzi al “latinorum” come il buon Renzo Tramaglino dinanzi al Dott. Azzeccagarbugli di mazoniana memoria! 2 adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.” T03) Per il triennio 2002-2004 ha provveduto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), rubricato “(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)” : “3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.” T04) La disposizione è stata riproposta - per il periodo 2005-2007 - con l’art. 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005): > versione comma 132 cit. in G.Uff. “132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.” > versione comma 132 cit. post. articolo 14-septiesdecies (*) del D.L. 30 giugno 2005, n. 115: “Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.” (* : ARTICOLO N.14 septiesdeciesModifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1) Art. 14-septiedecies. 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica," sono soppresse. (1) Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, in sede di conversione. ) T05) La disposizione è stata semplicemente prorogata al 31.12.2008 dall'art. 25 del DL. 31 dicembre 2007 n. 248 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 302), decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.): “ARTICOLO N.25 Divieto di estensione del giudicato. 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all’estensione, in applicazione dell’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche (1) . 1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero (1) . 3 (1) Comma aggiunto dalla legge 28 febbraio 2008 n.31, in sede di conversione.” T06 botto finale del Ministro Brunetta) art. 41, comma 6 del DL 207/2008 (c.d. Milleproroghe) convertito in legge dalla L. 14/2009 (NB l'art. 41 è così beffardamente rubricato: “Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013”): “6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.” Botto finale, questo riportato sub T06, espresso dal Legislatore con l'ormai consueto quanto risibile slang da bar: invero nel mondo del diritto una regola prorogata senza termine finale non è una una regola transitoria “prorogata”, ma è regola messa “a regime”; ma sorvoliamo con gli insegnamenti del divino Dante Alighieri: "Non ti curar di lor, ma guarda e passa" (Dante, Inferno, canto III, v.51). Però il Governo del Ministro Brunetta è passato, ma sta di fatto che nell'Inferno ci siamo rimasti Noi, dipendenti pubblici, in quanto i successivi Governi nulla hanno fatto per eliminare tale ignominia dall'ordinamento del Pubblico Impiego. Che si trattasse e si tratti tutt'ora di norma obbrobriosa e dannosa per l'Erario lo dice anche il dibattito parlamentare e non solo chi scrive, leggere per credere i seguenti passaggi degli uffici legislativi nel 2007: “L’art. 78 dell’A.S. 1817 (disegno di legge finanziaria per il 2008) prevedeva la proroga di tale divieto per tutto il triennio 2008-2010. Tale articolo è stato tuttavia soppresso durante l’esame parlamentare del provvedimento. A tal proposito, si ricorda che nel parere favorevole con osservazioni approvato in sede consultiva sull'A.S. 1817, la 2ª Commissione del Senato aveva chiesto la soppressione del suddetto art. 78, "in considerazione del fatto che da un lato si incide su diritti di cui potrebbero beneficiare altri dipendenti della pubblica amministrazione, e dall’altro non si considera che in tale ambito le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e efficaci, e che pertanto non vi sarebbe risparmio di spesa, in rapporto alle prevedibili successive condanne, anche per spese, onorari, interessi e rivalutazioni" (seduta del 10 ottobre 2007). [Nda LASCA: però un po’ di saggezza serpeggia in Parlamento!] Da più parti, nel corso dell'esame in Commissione, erano giunte critiche all'art. 78, che da un lato veniva considerato una palese ingiustizia nei confronti di cittadini privi di sentenza per situazioni identiche e, dall'altra, si sosteneva, non avrebbe recato alcun vantaggio alle finanze pubbliche, ma anzi un grave danno perché avrebbe moltiplicato le cause in cui l'amministrazione sarebbe risultata soccombente (cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione giustizia del Senato del 9 ottobre 2007).” Il dibattito parlamentare testé accennato è la riprova che detto assurdo divieto di estensione del giudicato, vigente dal 1995, è stato ed è dolosamente voluto da tutti i Governi, contro (cioè in accanimento) gli odiati dipendenti pubblici, con grave quanto futuro sicuro nocumento per l'Erario e sul punto in Italia c'è un grande quanto inspiegabile silenzio: della Stampa, anche quella che vende milioni di libri e copie per scritti contro i pubblici dipendenti, come della Dottrina tutta, sia quella “laica” sia quella, attentissima, “togata” !!! Contestualizziamo e concretizziamo per quanti non avessero ancora le idee chiare. Quindi, dal 1995, se accade che in una PA di 1000 dipendenti uno di essi, uno solo ma facoltoso economicamente, poniamo un infermiere di una ASL, si decide a spendere 20.000€. in avvocati per avere la meglio, sino alla Cassazione (e/o fermandosi anche al I o II grado di giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro in caso di inerzia difensiva della PA: in tal caso spenderà meno, ma sotto i 6.000€. di spesa non scende; privilegio che pochi lavoratori dipendenti hanno in Italia, visto che lo stipendio ormai non basta neppure per “campare” ordinariamente!), contro il suo Ente datoriale sulla spettanza di un dato trattamento economico ad es. per certe sue mansioni ritenute da indennizzarsi economicamente ai sensi del CCNL e … vince, ottenendo la condanna della sua PA a pagargli a tale titolo in arretrato (nei limiti della prescrizione) e maxime a regime sino alla 4 cessazione del rapporto di lavo e/o cambio di profilo professionale un bella somma ….., che ne è del trattamento economico dei suoi restanti 400 colleghi infermieri che hanno il suo stesso profilo e svolgono le sue stesse mansioni? Semplice: non vengono trattati allo stesso modo e se vogliono avere detto trattamento economico migliorativo devono anch'essi spendere dai 20.000€. ai 6.000€. in cause ed ottenere, tra 10 anni, una sentenza identica (e sarà identica al 99% dei casi !!!) definitiva di condanna nei confronti della sua PA, che soccomberà inequivocabilmente e spenderà per interessi ed Avvocati in una inutile quanto temeraria resistenza giudiziaria (impostale dal “divieto di estensione del giudicato”) ben più di quanto avrebbe speso se avesse esteso quel primo giudicato che la vedeva sicuramente soccombente. Quindi avremo al lavoro in detta supposta4 ASL, due tipi di infermieri: a) un tipo, coincidente con l'unico facoltoso, vittorioso in Cassazione, che lavora sereno e col sorriso lungo le corsie del suo reparto; b) un secondo tipo, cui appartengono i restanti 399 infermieri non facoltosi, ...arrabbiati …e lavoranti con un animo non predisposto al meglio per l'espletamento delle mansioni ordinarie e tanto meno per la c.d. performance da cui trarre un trattamento economico aggiuntivo per il maggior sudore speso / maggior prodotto erogato alla PA nel lasso di tempo ordinario pari a 36h/sett. Per 52 settimane all'anno. Altro che strette di mano: oggi il Dirigente sindacale uscirà dall'Ufficio del Capo del Personale, in molti casi, anche se avendo in mano una sentenza della Cass. a SS.UU., con il fegato gonfio e tanta rabbia anche lui come i lavoratori rappresentati: contro chi? Contro una legge/regola assurda ancora in vigore che neppure il Premier Renzi, paladino della Trasparenza (solo per chi dice Lui?), ha ancora modificato nonostante i suoi grandi intenti riformatori del Pubblico Impiego. Incominci con poco, allora, dando segni di civiltà democratica eliminando l'odiosa regola del divieto di estensione del giudicato! Bel contesto lavorativo eh? Ringraziamo tutti i Governi che hanno messo e non ancora tolto detto vergognoso divieto di estensione del giudicato. Indubbiamente non si tratta di un bel contesto lavorativo e quello che più sconcerta è che è stato - come sopra ampiamente dimostrato sul piano dell'evoluzione diacronica - dolosamente voluto da tutti i Governi che si sono avvicendati dal 1995 ad oggi: che siano tutti, indistintamente, ostili ai pubblici dipendenti che si meritano di essere trattati come cittadini di serie B? Resta solo da segnalare, chiudendo la trattazione, che come qualunque sentenza, non solo di Cassazione, che passi in giudicato e massimamente ben scritta, quanto a motivazioni in punto di diritto, la quale affermi un dato trattamento giuridico che non comporta per la PA un maggior esborso di pubblico denaro rispetto a quello preventivato ed impegnato (si pensi ad esempio al senso da dare a locuzioni contrattuali del tipo “...con diritto a riposo compensativo.” senza specificazione se ...ad una intera giornata o per equivalente, etc. ), a giudizio dello scrivente detta sentenza: a) non sconta il divieto de quo in quanto esso è limitato alle sentenze che comportano per la PA un maggiore esborso quanto a spesa di personale, rispetto a quella preventivata e vagliata dalla Legge finanziaria/di stabilità / Bilancio della Regione/ E.L., etc.; b) è sicuramente meritevole d'estensione allorché ciò non comporti, direttamente e/o 4 Tale aggettivo (partecipio passato aggettivante: “supposta”) con “ASL” per l'esempio in trattazione ... suona maledettamente bene, maxime per i restanti 399 infermieri che non si possono permettere di fare causa alla loro PA ed avere gli stessi benefici economici del collega infermiere facoltoso ! 5 indirettamente, per la PA un maggiore esborso quanto a spesa di personale, rispetto a quella preventivata e vagliata dalla Legge finanziaria/di stabilità / Bilancio della Regione/ E.L., etc.. I giuristi più raffinati, poi, non mancheranno di: a) rilevare come l'art. 25 del DL 248/2007, ha introdotto una bella deroga solo per alcuni dipendenti privilegiati e per questione specifica ….tutta loro: comunque è il Legislatore che l'ha voluto; b) il Legislatore, tra Gennaio ed Agosto del 2005, ha inizialmente delegato immanentemente tale potere di deroga al Ministro della Funzione Pubblica (v. incipit del comma 132 cit. sub T04 prima versione in Guff.), poi ad Agosto ha tolto a detto Ministro siffatto potere eliminando l'incipit “Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ” (v. sub T04 il nuovo incipit del cit. comma 132 privo di detto “Salvo....”): per cui oggi solo la Legge può derogare all'operatività di siffatto assurdo divieto di estensione del giudicato; c) ragionare sulla sorte, oggi 2014, della disposizione di cui alla legge 144/1999 per cui “La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.” considerato che il capolavoro-proroga del Ministro Brunetta di cui al art. 41, comma 6 del DL 207/2008 (c.d. Milleproroghe) convertito in legge dalla L. 14/2009 richiama, nel porlo a regime, esattamente e solo il comma 132 dell'art. 1 della L. 311/2004? Chi scrive ritiene che il saggio passaggio citato della L. 144/1999 sia ancora in vigore per “la ragion (di Stato/erariale) che nol consente” di ritenerlo abrogato, ma la strada è ardua e pochissimi dirigenti accetteranno una siffatta saggia sopravvivenza normativa, però non infrequentemente dimostrata dalla Magistratura contabile negli ultimi anni. Avendo trattato del c.d. “Divieto di estensione del giudicato” non mi resta che congedarmi, dagli addetti ai lavori e dai colleghi lavoratori pubblici, con un bel “Giudicate Voi !” 6