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summa certa

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summa certa
Assicurazione mista immediata rivalutabile
a premio annuo crescente con prestazione aggiuntiva "bonus"
SUMMA CERTA
Fascicolo informativo
Edizione Ottobre 2007
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
Scheda Sintetica
Nota Informativa
Condizioni Contrattuali,
comprensive del regolamento della Gestione Speciale
Glossario
Polizza in versione facsimile
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione della polizza di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Allianz S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Allianz SE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7
Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico
del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con
formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
La stessa modalità di evidenziazione è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da
altre disposizioni di legge o regolamentari in materia di assicurazione sulla vita.
CDA166V - 406
pagina 2
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Scheda sintetica
COVERSSV - D05
pagina 3
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
SUMMA CERTA
Sommario
1
Informazioni generali
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
-
Impresa di assicurazione
Denominazione del contratto
Tipologia del contratto
Durata
Pagamento dei premi
2
Caratteristiche del contratto
3
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1 - Prestazioni assicurate (garanzia principale)
3.2 - Coperture Complementari
3.3 - Opzioni contrattuali
NEUTROV - D05
4
Costi
5
Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale
6
Diritto di ripensamento
pagina 4
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
SUMMA CERTA
Scheda Sintetica
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare
al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e
sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1
Informazioni generali
1.1 - Impresa di assicurazione
L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è:
Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera.
1.2 - Denominazione del contratto
SUMMA CERTA
1.3 - Tipologia del contratto
SUMMA CERTA è un'assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo
crescente con prestazione aggiuntiva "bonus".
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla
Società e si rivalutano ad ogni anniversario della data di decorrenza in base al
rendimento della Gestione Speciale VITARIV fissato entro il 31/12 antecedente
l'anniversario suddetto.
1.4 - Durata
La scelta della durata da parte del Contraente va effettuata in relazione agli obiettivi
perseguiti in termini di prestazioni assicurate e compatibilmente con l'età
dell'Assicurato.
In ogni caso la durata può essere fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 25 anni.
Qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, su richiesta del Contraente
è possibile esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del
contratto.
1.5 - Pagamento dei premi
Premio annuo crescente L'entità del premio, relativo alla garanzia principale non può essere inferiore a 500
euro, 250 euro, 200 euro, 150 euro, 100 euro o 50 euro, a seconda che la periodicità
di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale,
trimestrale, bimestrale o mensile. Il premio si rivaluta annualmente nella stessa misura
del capitale assicurato. A condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data
di decorrenza del contratto il Contraente ha facoltà, di rifiutare - in via definitiva - la
rivalutazione del premio, con conseguente rivalutazione inferiore delle prestazioni
assicurate.
NEUTROV - D05
pagina 5
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
2
Caratteristiche del contratto
SUMMA CERTA è una soluzione di investimento assicurativo a premio annuo, di tipo
rivalutabile, dedicata a chi ricerca - in un orizzonte temporale di medio lungo periodo la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti
dall'andamento dei mercati finanziari.
SUMMA CERTA, infatti, garantisce a scadenza contrattuale, un rendimento minimo
del 2,0% annuo composto e consolida le prestazioni rivalutate con le modalità descritte
al successivo punto 3.
Le prestazioni assicurate, liquidabili a scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato, si
incrementano di anno in anno sulla base dell'andamento della Gestione Speciale
VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha
l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo
periodo.
SUMMA CERTA prevede, inoltre, una maggiorazione (Bonus) del 20% della
prestazione sia in caso di decesso prima della scadenza contrattuale sia in caso di vita
alla scadenza contrattuale.
Progetto
Esemplificativo
Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurate dei valori di riduzione e dei
valori di riscatto si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato alla Sezione F della
Nota Informativa.
In ogni caso, la Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo
elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è
informato dell'avvenuta conclusione del contratto.
Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento assicurativo, si segnala che
una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi
demografici previsti dal contratto e che pertanto tale parte così come quella
trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del
capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
3
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1 Prestazioni assicurate (garanzia principale)
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto è previsto il pagamento ai
Beneficiari designati,
del capitale assicurato iniziale che viene annualmente rivalutato fino alla data di
scadenza;
di un "bonus", pari al 20% dell'importo di cui sopra;
b) in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il
pagamento immediato ai Beneficiari designati,
del capitale assicurato iniziale che viene annualmente rivalutato fino alla data del
decesso;
di un "bonus", pari al 20% dell'importo di cui sopra.
NEUTROV - D05
pagina 6
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Consolidamento
Il valore delle prestazioni assicurate, rimane acquisito in via definitiva senza alcuna
possibilità di riduzione negli anni successivi.
Rendimento
minimo garantito
La Società riconosce, alla scadenza contrattuale un rendimento minimo garantito nella
misura del 2,00% annuo composto.
3.2. Coperture Complementari
Il Contraente può chiedere alla Società l'abbinamento alla garanzia principale della
garanzia complementare di seguito descritta.
L'abbinamento della garanzia complementare comporta per il Contraente il
versamento di un premio annuo supplementare.
L'assicurazione complementare per il caso di morte da infortunio - forma B:
garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, un capitale che non può
essere superiore a quello previsto per la garanzia principale, ma che si raddoppia in
caso di decesso dell'Assicurato per infortunio conseguente ad incidente stradale; sia il
capitale assicurato sia il premio relativo alla garanzia complementare si
incrementano annualmente nella stessa misura del premio della garanzia
principale.
3.3. Opzioni contrattuali
Prima della scadenza contrattuale, è data facoltà al Contraente di comunicare alla
Società di volere convertire la prestazione assicurata, da corrispondersi in forma di
capitale, al netto di eventuali imposte di legge, in:
una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10
anni e successivamente fino a che l'Assicurato sia in vita;
una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima
testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso
dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita
l'altro soggetto (seconda testa).
A condizione che siano stati corrisposti tutti i premi pattuiti, è data inoltre facoltà al
Contraente di differire la scadenza del contratto, senza ulteriore corresponsione dei
premi.
In quest'ultima ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi annualmente
secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.
Si segnala che il riscatto potrebbe non consentire l'integrale recupero di tutti i
premi versati entro il termine del periodo di versamento del premio per tutte le
combinazioni di età e durata previste dal contratto.
Qualora non siano stati pagati i premi relativi alle prime tre annualità, si verifica
la risoluzione del contratto. In tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni
singolo premio pagato resta acquisito dalla Società.
Maggiori informazioni sono fornite alla Sezione B della Nota Informativa. In ogni caso
le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono
regolati negli articoli, da 1 a 7, delle Condizioni Speciali.
NEUTROV - D05
pagina 7
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
4
Costi
La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di
incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità
dettagliatamente illustrate alla sezione D della Nota Informativa.
I costi prelevati dalla Gestione Speciale VITARIV riducono l'ammontare delle
prestazioni.
Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul
contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore
sintetico "Costo percentuale medio annuo".
Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto
dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una
analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per la durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale
medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente
gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di
rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il
"Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno,
per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del
contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati
di premio durate età e sesso ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione
speciale che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della
prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture
complementari e/o accessorie ed è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di
rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo
dell'imposizione fiscale.
Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione Speciale VITARIV
Premio Annuo:
Età:
Durata:
750,00
50
15
1.500,00
50
15
Premio Annuo:
Età:
Durata:
3.000,00
50
15
Anno
Costo %
medio annuo
Anno
Costo %
medio annuo
Anno
Costo %
medio annuo
5
10
15
14,83%
6,40%
2,87%
5
10
15
14,00%
5,90%
2,52%
5
10
15
13,59%
5,66%
2,35%
Premio Annuo:
Età:
Durata:
NEUTROV - D05
Premio Annuo:
Età:
Durata:
750,00
45
20
Premio Annuo:
Età:
Durata:
1.500,00
45
20
Premio Annuo:
Età:
Durata:
3.000,00
45
20
Anno
Costo %
medio annuo
Anno
Costo %
medio annuo
Anno
Costo %
medio annuo
5
10
15
20
19,93%
9,63%
5,12%
2,67%
5
10
15
20
19,12%
9,12%
4,76%
2,40%
5
10
15
20
18,72%
8,87%
4,59%
2,27%
pagina 8
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Premio Annuo:
Età:
Durata:
750,00
40
25
Premio Annuo:
Età:
Durata:
1.500,00
40
25
Premio Annuo:
Età:
Durata:
3.000,00
40
25
Anno
Costo %
medio annuo
Anno
Costo %
medio annuo
Anno
Costo %
medio annuo
5
10
15
20
25
24,71%
12,78%
7,35%
4,34%
2,48%
5
10
15
20
25
23,92%
12,26%
6,98%
4,06%
2,26%
5
10
15
20
25
23,53%
12,00%
6,80%
3,93%
2,15%
Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata
contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in
corrispondenza del 5° anno.
5
Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale
In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione
Speciale "VITARIV" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento
attribuito ai contratti SUMMA CERTA applicando un'aliquota di partecipazione del
80% (fermo restando che il rendimento attribuito non può risultare superiore al
rendimento della Gestione Speciale diminuito di 0,80 punti percentuali).
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle
obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai.
Anno
Rendimento realizzato
dalla Gestione Speciale
VITARIV
2002
2003
2004
2005
2006
5,06%
4,83%
4,85%
4,65%
4,66%
Rendimento attribuito
4,05%
3,86%
3,88%
3,72%
3,73%
Rendimento medio
dei Titoli di Stato e
delle obbligazioni
4,67%
3,73%
3,59%
3,16%
3,86%
Inflazione
2,50%
2,50%
2,00%
1,70%
2,00%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
NEUTROV - D05
pagina 9
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
6
Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la
Sezione E della Nota informativa.
******
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Scheda sintetica.
I rappresentanti legali
NEUTROV - D05
pagina 10
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Nota Informativa
COVERNIV - D05
pagina 11
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
SUMMA CERTA
Sommario
A
Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. - Informazioni generali
2. - Conflitto di interessi
B
Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3.
4.
5.
6.
C
-
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Premi
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Opzioni di contratto
Informazioni sulla Gestione Speciale
7. - Gestione Speciale
D
Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale
8. - Costi
9. - Misure e modalità di eventuali sconti
10. - Regime fiscale
E
F
NEUTROV - D05
Altre informazioni sul contratto
11.
12.
13.
14.
15.
-
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
-
Modalità di perfezionamento del contratto
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Riscatto e riduzione
Diritto di recesso
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle
prestazioni
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Diritto proprio dei Beneficiari designati
Prescrizione
Legge applicabile al contratto
Lingua in cui è redatto il contratto
Reclami
Ulteriore informativa disponibile
Informativa in corso di contratto
Comunicazioni del Contraente alla Società
Progetto esemplificativo delle prestazioni
pagina 12
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
SUMMA CERTA
Nota Informativa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni
preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le
caratteristiche di SUMMA CERTA - assicurazione mista immediata rivalutabile a
premio annuo crescente con prestazione aggiuntiva "bonus" - che fa parte della più
generale categoria delle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili.
In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di
fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su SUMMA CERTA prima di sottoscrivere la
relativa polizza.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
dell'ISVAP.
A
Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. - Informazioni generali
L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è:
Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede
legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 - Trieste (Italia) ed uffici in:
- Milano - 20122, Corso Italia, 23
- Torino - 10121, Via Alfieri, 22
- Trieste - 34123, Largo Ugo Irneri, 1
Recapito telefonico: 800.68.68.68
Sito Internet: www.allianz.it
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21
dicembre 2005 n. 2398.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è:
KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.
2. - Conflitto di interessi
Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla Gestione Speciale "VITARIV"
(di cui alla successiva Sezione C) la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di
OICR istituiti e promossi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e
non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da
società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito
indicati:
OICR armonizzati istituiti o gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz
S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di
Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.
NEUTROV - D05
pagina 13
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
La Società si riserva, inoltre, la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale
delle attività che costituiscono la Gestione Speciale VITARIV a società specializzate
nella gestione del risparmio (SGR), anche del Gruppo di appartenenza di Allianz
S.p.A.. Alla data di redazione della presente Nota Informativa il servizio di gestione
patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione Speciale VITARIV è delegata a
Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del
Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A..
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri
proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno
integralmente attribuiti alla Gestione Speciale VITARIV.
Si precisa, inoltre, che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca
depositaria degli attivi che costituiscono la Gestione Speciale VITARIV è Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A., società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., e
che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker società del
Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A..
La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo
da non recare pregiudizio ai Contratti e si impegna ad ottenere per i Contratti stessi il
miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
B
Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. - Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1. Durata
La scelta della durata da parte del Contraente va effettuata in relazione agli obiettivi
perseguiti in termini di prestazioni assicurate e compatibilmente con l'età
dell'Assicurato. In ogni caso la durata può essere fissata tra un minimo di 5 ed un
massimo di 25 anni.
Qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, su richiesta del Contraente
è possibile esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del
contratto di cui al punto 13.
3.2. Prestazioni (garanzia principale)
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto è previsto il pagamento ai
Beneficiari designati,
del capitale assicurato iniziale che viene annualmente rivalutato fino alla data di
scadenza;
di un "bonus", pari al 20% dell'importo di cui sopra;
b) in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il
pagamento immediato ai Beneficiari designati,
del capitale assicurato iniziale che viene annualmente rivalutato fino alla data del
decesso;
di un "bonus", pari al 20% dell'importo di cui sopra.
Rendimento
minimo garantito
NEUTROV - D05
La Società riconosce, alla scadenza contrattuale un rendimento minimo garantito nella
misura del 2,00% annuo composto.
pagina 14
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento assicurativo, si segnala che
una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi
demografici previsti dal contratto e che pertanto tale parte così come quella
trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del
capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
3.3. Coperture Complementari
Il Contraente può chiedere alla Società l'abbinamento alla garanzia principale della
garanzia complementare di seguito descritta.
L'abbinamento della garanzia complementare comporta per il Contraente il
versamento di un premio annuo supplementare.
L'assicurazione complementare per il caso di morte da infortunio - forma B:
garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, un capitale che non può
essere superiore a quello previsto per la garanzia principale, ma che si raddoppia in
caso di decesso dell'Assicurato per infortunio conseguente ad incidente stradale; sia il
capitale assicurato sia il premio relativo alla garanzia complementare si
incrementano annualmente nella stessa misura del premio della garanzia
principale.
Carenza
L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato
si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari
richiesti dalla Società.
Nel caso in cui l'Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e
sempreché la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli
accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi durante il
quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - in caso di
decesso dell'Assicurato - a restituire il premio versato al netto delle imposte
relative all'eventuale garanzia complementare.
Solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per
conseguenza diretta di infortunio o di malattie infettive acute (espressamente
indicate nelle Condizioni di Assicurazione) la Società corrisponde integralmente la
prestazione assicurata.
Qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a sindrome di immunodeficienza
acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, viene applicato un
periodo di carenza di:
5 anni, nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica;
7 anni, nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia
rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad
accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività;
durante il quale la Società non corrisponde la prestazione assicurata, ma, qualora
il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, restituisce una somma
pari all'ammontare dei premi versati al netto delle eventuali imposte, con il limite
massimo del capitale assicurato per il caso di decesso dell'Assicurato.
Esclusioni
In ogni caso la Società non garantisce la prestazione assicurata, qualora il decesso
dell'Assicurato sia dovuto a:
dolo del Contraente o dei Beneficiari designati;
partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
NEUTROV - D05
pagina 15
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non
derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato
al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell'equipaggio;
suicidio, se avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione
o, trascorso detto periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione
dell'assicurazione.
Assunzione del rischio
L'ulteriore presupposto per la corretta assunzione del rischio da parte della Società
comporta il preventivo accertamento:
delle condizioni di salute dell'Assicurato, da effettuarsi mediante l'esame del
questionario sanitario compilato dall'Assicurato o la sottoposizione dello stesso
alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla
Società;
delle abitudini di vita dell'Assicurato (consumo di tabacco, professione, attività
sportive praticate, viaggi all'estero, ecc.).
Premio
annuo crescente
4. - Premi
L'entità del premio, relativo alla garanzia principale non può essere inferiore a 500
euro, 250 euro, 200 euro, 150 euro, 100 euro o 50 euro, a seconda che la periodicità
di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale,
trimestrale, bimestrale o mensile.
Il pagamento del premio in forma frazionata secondo una rateazione semestrale,
quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile comporta la corresponsione da parte
del Contraente di un interesse di frazionamento indicato al punto 8.1.1.
Il premio si rivaluta annualmente nella stessa misura del capitale assicurato.
A condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del
contratto il Contraente ha facoltà, di rifiutare - in via definitiva - la rivalutazione del
premio, con conseguente rivalutazione inferiore delle prestazioni assicurate come
indicato al punto 5.
Qualora non siano stati pagati i premi relativi alle prime tre annualità, si verifica la
risoluzione del contratto. In tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo
premio pagato resta acquisito dalla Società.
Peraltro, qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, il contratto
rimane in vigore con prestazioni inferiori, pari al valore di riduzione, determinabile
in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Modalità di pagamento I premi possono essere pagati con le seguenti modalità:
assegno bancario o circolare non trasferibile;
bonifico bancario a favore della Società o dell'Agenzia interessata
altra forma bancaria da concordare con il Contraente.
fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.
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COPIA PER L'AGENZIA
5. - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a SUMMA CERTA avviene in
base al rendimento della Gestione Speciale VITARIV, fermo quanto previsto alla
successiva Sezione C.
A) Misura annua di rivalutazione
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la Società dichiara entro il 31
dicembre di ogni anno la "misura annua di rivalutazione". La misura annua di
rivalutazione, che non potrà in ogni caso essere negativa, si ottiene moltiplicando il
rendimento realizzato ogni anno dalla gestione speciale VITARIV per l'aliquota di
partecipazione dell'80%, fermo restando che detta misura non può risultare
superiore al rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV diminuito di
0,80 punti percentuali.
B) Modalità di rivalutazione del Capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato alla decorrenza
dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso
per la misura annua di rivalutazione fissata entro il 31/12 antecedente l'anniversario
suddetto.
Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato riconosciuto dalla Società è in ogni
caso pari al maggiore tra:
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità
suindicate;
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità
suindicate, utilizzando in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua
di rivalutazione minima garantita a scadenza, pari al 2%.
C) Rifiuto della rivalutazione del premio
A condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del
contratto il Contraente ha facoltà, una volta sola nel corso della durata
contrattuale, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Tale
richiesta deve essere fatta con preavviso scritto di almeno tre mesi rispetto
all'anniversario della data di decorrenza della polizza.
In tal caso il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo
stesso:
a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come
appresso definito, per la misura della rivalutazione annua di cui al precedente punto
A, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data
di decorrenza e il numero degli anni di durata dell'assicurazione;
b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato
nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già
definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A.
Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente
assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo
anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo
anno di assicurazione.
Anche nel caso di rifiuto di rivalutazione del premio, il capitale assicurato alla
scadenza contrattuale sarà in ogni caso pari al maggiore tra:
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data, come sopra descritto;
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COPIA PER L'AGENZIA
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data, come sopra descritto,
sostituendo però alla misura di rivalutazione di cui al punto A, la misura annua di
rivalutazione minima garantita a scadenza, pari al 2%.
Consolidamento
Il valore delle prestazioni assicurate, rimane acquisito in via definitiva senza alcuna
possibilità di riduzione negli anni successivi.
Progetto
Esemplificativo
Per illustrare gli sviluppi dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di
riduzione e di riscatto si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato alla Sezione F
della Nota Informativa.
La Società consegna il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al
più tardi, al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
6. - Opzioni di contratto
Prima della scadenza contrattuale, è data facoltà al Contraente di comunicare alla
Società di volere convertire la prestazione assicurata, da corrispondersi in forma di
capitale, al netto di eventuali imposte di legge, in:
una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10
anni e successivamente fino a che l'Assicurato sia in vita;
una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima
testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso
dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita
l'altro soggetto (seconda testa).
A condizione che siano stati corrisposti tutti i premi pattuiti, è data inoltre facoltà al
Contraente di differire la scadenza del contratto, senza ulteriore corresponsione dei
premi. In quest'ultima ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi
annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.
La Società fornisce per iscritto al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione (per
l'opzione di Differimento al più tardi, entro sessanta giorni prima della scadenza del
contratto) una descrizione sintetica delle opzioni sopra indicate, con evidenza dei
relativi costi e condizioni economiche.
Il Contraente potrà esercitare le suddette opzioni mediante apposito modulo di richiesta
compilato in agenzia ovvero con lettera indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita Via Alfieri, 22 - 10121 Torino (Italia) che pervenga alla Società almeno sessanta
giorni prima della data in cui potranno essere esercitate le suddette opzioni.
C
Informazioni sulla Gestione Speciale
7.
a)
b)
c)
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- Gestione Speciale
denominazione: VITARIV.
valuta di denominazione: euro
finalità della Gestione Speciale: VITARIV ha come obiettivo il conseguimento di
un rendimento annuo stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato,
nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai
contratti ad essa collegati;
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COPIA PER L'AGENZIA
d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: annuale,
l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre
dell'anno successivo;
e) composizione della Gestione Speciale: VITARIV investe prevalentemente in
strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività
finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.
I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani,
organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio
rientrante nel c.d. "investement grade", secondo le scale di valutazione attribuite da
primarie Agenzie di rating;
f) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti o
emessi da altri soggetti del medesimo gruppo: la Società si riserva di investire in
strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di
appartenenza di Allianz S.p.A. nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo di
appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
obbligazioni, azioni e altri attivi emessi da società appartenenti al Gruppo di
appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.
g) stile di Gestione adottato: lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la
sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.
La Gestione Speciale VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di
una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della
gestione ed i risultati conseguiti.
Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, il servizio di
gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione Speciale è delegato a
Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio Gruppo
di appartenenza di Allianz S.p.A..
Si segnala inoltre che, alla stessa data, la Gestione Speciale VITARIV è certificata
dalla società di revisione KPMG S.p.A.
Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della Gestione Speciale
contenuto nelle Condizioni Contrattuali.
Ferme le prestazioni assicurate di cui al punto 3 della presente Nota Informativa,
la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la
Gestione Speciale VITARIV con una Gestione Speciale di nuova costituzione cui
sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.
In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione
unitamente al regolamento della nuova Gestione Speciale.
D
Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale
8. - Costi
8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1. Costi gravanti sul premio
I costi gravanti sul premio risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato,
della durata contrattuale e dell'importo dei premi.
Di seguito sono riportati, in forma tabellare, i costi espressi per fasce di età.
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COPIA PER L'AGENZIA
In ogni caso la Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica
combinazione delle variabili anzidette nel Progetto esemplificativo elaborato in forma
personalizzata. Si segnala che i costi indicati nelle tabelle, in virtù del meccanismo di
sconto di cui al successivo punto 9 potrebbero risultare significativamente inferiori.
Costi gravanti sul premio (percentuali)
Fasce di età (sesso maschile)
Durata
(anni) 18-44 45-50 51-54 55-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-74
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10,2
10,7
11,1
11,5
11,9
12,3
12,8
13,3
13,9
14,4
15,0
15,6
16,2
16,9
17,5
17,9
18,4
18,8
19,3
19,8
20,3
10,2
10,7
11,1
11,6
12,0
12,3
12,8
13,4
13,9
14,5
15,1
15,7
16,3
17,0
17,7
18,1
18,6
19,0
19,5
20,0
20,6
10,3
10,7
11,2
11,6
12,0
12,4
12,9
13,5
14,0
14,6
15,2
15,9
16,5
17,2
17,9
18,4
18,8
19,3
19,8
20,3
20,8
10,3
10,7
11,2
11,6
12,1
12,5
13,0
13,6
14,1
14,7
15,4
16,0
16,7
17,4
18,1
18,6
19,0
19,5
20,0
20,6
21,1
10,3
10,8
11,2
11,7
12,1
12,5
13,1
13,6
14,2
14,8
15,5
16,1
16,8
17,5
18,2
18,7
19,2
19,7
20,2
20,8
21,4
10,3
10,8
11,3
11,7
12,2
12,6
13,1
13,7
14,3
14,9
15,6
16,3
17,0
17,7
18,5
19,0
19,4
19,9
20,5
21,0
10,3
10,8
11,3
11,8
12,2
12,7
13,2
13,8
14,4
15,1
15,7
16,4
17,2
17,9
18,7
19,2
19,7
20,2
10,4
10,9
11,4
11,8
12,3
12,7
13,3
13,9
14,9
15,2
15,9
16,6
17,4
18,2
19,0
19,5
10,4
10,9
11,4
11,9
12,4
12,8
13,4
14,1
14,7
15,4
16,1
16,9
17,7
18,5
10,4
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,6
14,2
14,9
15,6
16,4
17,2
10,5
11,0
11,6
12,1
12,6
13,1
13,8
14,4
15,2
15,9
10,6
11,2
11,7
12,3
12,9
13,4
14,1
75
10,6
11,2
11,8
12,4
13,0
13,5
In aggiunta ai costi della tabella sopra riportata la Società trattiene un importo di 5
euro.
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COPIA PER L'AGENZIA
Costi gravanti sul premio (percentuali)
Fasce di età (sesso femminile)
Durata
(anni) 18-51 52-57 58-61 62-64 65-66 67-68 69-70 71-72 73-74
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10,2
10,7
11,1
11,5
11,9
12,3
12,8
13,3
13,9
14,4
15,0
15,6
16,2
16,9
17,5
17,9
18,4
18,8
19,3
19,8
20,3
10,2
10,7
11,1
11,6
12,0
12,3
12,8
13,4
13,9
14,5
15,1
15,7
16,3
17,0
17,7
18,1
18,6
19,0
19,5
20,0
20,6
10,3
10,7
11,2
11,6
12,0
12,4
12,9
13,5
14,0
14,6
15,2
15,9
16,5
17,2
17,9
18,4
18,8
19,3
19,8
20,3
10,3
10,7
11,2
11,6
12,1
12,5
13,0
13,6
14,1
14,7
15,4
16,0
16,7
17,4
18,1
18,6
19,0
10,3
10,8
11,2
11,7
12,1
12,5
13,1
13,6
14,2
14,8
15,5
16,1
16,8
17,5
18,2
10,3
10,8
11,3
11,7
12,2
12,6
13,1
13,7
14,3
14,9
15,6
16,3
17,0
10,3
10,8
11,3
11,8
12,2
12,7
13,2
13,8
14,4
15,1
15,7
10,4
10,9
11,4
11,8
12,3
12,7
13,3
13,9
14,6
10,4
10,9
11,4
11,9
12,4
12,8
13,4
75
10,4
10,9
11,4
11,9
12,5
12,9
In aggiunta ai costi della tabella sopra riportata la Società trattiene un importo di 5
euro.
Le spese di emissione del contratto (applicabili in caso di recesso) sono quantificate in
25 euro.
Interessi di frazionamento
Il premio può essere versato in forma frazionata secondo una rateazione semestrale,
quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile.
La rateazione del premio comporta la corresponsione da parte del Contraente di un
interesse di frazionamento indicato nella tabella di seguito riportata.
cadenza pagamento
annua
semestrale
quadrimestrale
trimestrale
bimestrale
mensile
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premio minimo (euro)
interesse frazionamento
500
250
200
150
100
50
0%
1,75%
2,25%
2,50%
2,75%
3,50%
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
8.1.2. Costi per riscatto
Di seguito sono riportati in forma tabellare le percentuali di riduzione della prestazione
per le diverse durate residue espresse in anni.
Tabella esemplificativa di determinazione dei costi di riscatto
Ipotesi
prodotto
durata
Prestazione assicurata anno 1
i = tasso di int. tecnico riconosciuto
sulle prestazioni iniziali
Tasso di rivalutazione
Aliquota di partecipazione
r = tasso di sconto per riscatto
summa certa
25
10.000,00
0,00%
4,00%
80,00%
0,75%
Sviluppo delle prestazioni
Durata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Prestazione
assicurata
a fine anno
10.000,00
10.320,00
10.650,24
10.991,04
11.342,76
11.705,73
12.080,31
12.466,88
12.865,82
13.277,52
13.702,41
14.140,88
14.593,39
15.060,38
15.542,31
16.039,67
16.552,93
17.082,63
17.629,27
18.193,41
18.775,60
19.376,42
19.996,46
20.636,35
21.296,71
di 62
Costi per riscatto
Prestazione
ridotta
a fine anno
Riscatto
a fine anno
Durata
residua
0,00
0,00
586,35
829,01
1.272,23
1.607,03
1.973,57
2.374,23
2.811,62
3.288,47
3.807,73
4.372,54
4.986,28
5.652,50
6.375,05
7.158,01
8.005,74
8.922,87
9.914,38
10.985,55
12.142,03
13.389,81
14.735,32
16.185,37
21.296,71
0,00
0,00
497,47
708,62
1.095,63
1.394,34
1.725,21
2.091,02
2.494,80
2.939,80
3.429,53
3.967,79
4.558,64
5.206,49
5.916,07
6.692,48
7.541,21
8.468,17
9.479,72
10.582,71
11.784,49
13.093,00
14.516,75
16.064,89
21.296,71
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
stampata in data: 20/09/2007
Valori
assoluti
00,00
00,00
88,88
120,39
176,60
212,69
248,36
283,22
316,82
348,67
378,19
404,76
427,63
446,01
458,98
465,53
464,53
454,71
434,67
402,85
357,53
296,81
218,57
120,49
0,00
Valori
percentuali
100,00%
100,00%
15,16%
14,52%
13,88%
13,24%
12,58%
11,93%
11,27%
10,60%
9,93%
9,26%
8,58%
7,89%
7,20%
6,50%
5,80%
5,10%
4,38%
3,67%
2,94%
2,22%
1,48%
0,74%
0,00%
COPIA PER L'AGENZIA
8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale
In base a quanto indicato al precedente punto 5, ai fini della rivalutazione della
prestazione assicurata la Società trattiene una parte del rendimento della Gestione
Speciale VITARIV (rendimento trattenuto), in misura pari al 20,00% del rendimento
stesso.
In ogni caso, il rendimento trattenuto non può risultare inferiore a 0,80 punti
percentuali.
9. Misure e modalità di eventuali sconti
SUMMA CERTA prevede uno sconto del 10% per la parte di premio che supera i
360 euro; qualora la durata n (numero anni) dell'assicurazione sia inferiore a dieci
anni, lo sconto si riduce in proporzione agli anni mancanti al decimo anno (n/10).
In virtù dello sconto sul premio, i caricamenti gravanti sul premio stesso di cui alle
tabelle del punto 8.1.1. si riducono in maniera sensibile.
Riportiamo di seguito una esemplificazione dell'impatto dello sconto sui caricamenti
suddetti:
Sesso Maschile
Premio
Fascia di età
1.000 euro
45-50 anni
Durata
15
costo percentuale
gravante sul premio
non scontato
15,1%
costo percentuale
gravante sul premio
scontato
8,98%
Sesso Femminile
Premio
Fascia di età
1.000 euro
18-51 anni
Durata
15
costo percentuale
gravante sul premio
non scontato
15,0%
costo percentuale
gravante sul premio
scontato
8,91%
10. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Diversamente i premi pagati per le assicurazioni complementari aventi ad oggetto i
rischi di danni alla persona - eventualmente abbinate alle assicurazioni sulla vita - sono
soggetti ad imposta nella misura del 2,5%.
Detraibilità fiscale
dei premi
Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali
le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente
(in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta
annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del
19% dei premi stessi.
Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata
alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta
esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata
dalla Società.
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COPIA PER L'AGENZIA
Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del
pagamento del premio; nel caso in cui tale soggetto sia:
il Contraente, la detrazione spetta sempreché l'Assicurato - se persona diversa - sia
fiscalmente a carico del Contraente stesso;
persona diversa dal Contraente, la detrazione spetta a condizione che il Contraente
e l'Assicurato risultino fiscalmente a carico della persona che sopporta il suddetto
onere.
Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per
le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le
assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1
gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il
sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.
In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo delle assicurazioni sulla vita di
"puro rischio" risulta inferiore ai premi pagati.
Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le
assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del
risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.
Tassazione delle
somme assicurate
Le somme liquidate, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:
se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente
pari al 12,50%, sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare
dei premi corrisposti dal Contraente (al netto dell'eventuale componente indicata
dalla Società per le coperture di rischio); qualora l'avente diritto percepisca le
somme liquidate nell'esercizio di un'attività commerciale la liquidazione sarà
effettuata al lordo di ogni imposizione fiscale. Se i proventi sono corrisposti a
persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione
sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale la Società non applica la
predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una
dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Tale normativa si applica anche agli
importi liquidati a titolo di riscatto;
se corrisposte in forma di rendita vitalizia a seguito di conversione del capitale
maturato, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al
12,50%, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita rivalutata e quello
della rata di rendita iniziale calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari
(considerando anche il rendimento riconosciuto sotto forma di tasso tecnico a tale
data). La rendita iniziale è determinata previa applicazione, al momento della
conversione del capitale maturato in rendita, dell'imposta sostitutiva del 12,50%,
sulla differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto
dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio).
E
Altre informazioni sul contratto
11.Modalità di perfezionamento del contratto
11.1. Conclusione
Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire
nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del
Contraente (nonché dell'Assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo
provvede contestualmente al pagamento del premio.
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stampata in data: 20/09/2007
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11.2. Decorrenza
A condizione che sia stato pagato il premio pattuito, la garanzia assicurativa ha effetto
dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli
eventuali periodi di carenza previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
12.Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi in
ogni momento con i seguenti effetti:
qualora non siano stati pagati i premi relativi alle prime tre annualità, si verifica la
risoluzione del contratto; in tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo
premio pagato resta acquisito dalla Società;
qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, il contratto si scioglie
mediante il riconoscimento di un valore di riscatto calcolato in base alle condizioni
contrattuali.
Peraltro, qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane
in vigore con prestazioni inferiori, pari al valore di riduzione, determinabile in base a
quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.
Il contratto può essere riattivato nel termine di un anno dalla scadenza della prima rata
di premio non pagata, mediante il versamento degli importi arretrati, aumentati degli
interessi previsti dalle Condizioni Contrattuali.
Trascorsi sei mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica da parte della Società
dello stato di salute dell'Assicurato.
13.Riscatto e riduzione
In caso di interruzione del pagamento dei premi, a condizione che siano state pagate
almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto
da corrispondersi a scadenza o in caso di premorienza dell'Assicurato; in questo caso
decade il diritto alla prestazione aggiuntiva "Bonus".
Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale quale risulta rivalutato
all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata,
per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed
il numero dei premi annui pattuiti e scontando il risultato così ottenuto per il periodo
di tempo che intercorre fra la data di sospensione di pagamento dei premi e la scadenza
del contratto. Il tasso annuo di interesse, ai fini dello sconto, è del 2%, qualora siano
state corrisposte almeno cinque annualità di premio, e del 2,75% qualora il numero dei
premi annui corrisposti sia inferiore a cinque. Il capitale così determinato verrà
rivalutato secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, il contratto, su esplicita
richiesta del Contraente, é riscattabile.
Il valore di riscatto si ottiene scontando al tasso annuo dello 0,75% il capitale ridotto,
come sopra definito, quale risulta alla data di richiesta di riscatto, per il periodo di
tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del
contratto.
Il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la
liquidazione del valore di riscatto mediante apposito modulo di richiesta compilato in
agenzia ovvero con lettera indirizzata a:
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino (Italia).
In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di
riscatto e di riduzione a:
Allianz S.p.A.
Servizio Clienti - Pronto Allianz
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
N. Tel.: 800.68.68.68
Fax: 02.7216.9212
email: [email protected]
che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Si segnala che il riscatto potrebbe non consentire l'integrale recupero di tutti i premi
versati entro il termine del periodo di versamento del premio per tutte le
combinazioni di età e durata previste dal contratto.
Si rinvia al Progetto Esemplificativo Personalizzato, di cui alla successiva Sezione F,
per l'illustrazione puntuale dell'evoluzione dei valori di riduzione e dei valori di
riscatto.
14.Diritto di recesso
Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso
entro un termine di 30 giorni.
Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla
Società - con lettera raccomandata indirizzata a:
Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino (Italia)
contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e
cognome del Contraente).
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società
provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al
periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per
l'emissione del contratto, di cui al punto 8.1.1, quantificate in 25 euro.
15.Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni Contrattuali.
16.Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù
dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
17.Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della
designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso
dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
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stampata in data: 20/09/2007
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18.Prescrizione
Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di
assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi
si fondano.
19.Legge applicabile al contratto
Al presente contratto si applica la legge italiana.
20.Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
21.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto alla Società:
Allianz S.p.A.
Servizio Clienti - Pronto Allianz
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
N. Tel.: 800.68.68.68
Fax: 02.7216.9145
email: [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (Italia)
telefono 06.42.133.1
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
22.Ulteriore informativa disponibile
La Società si impegna, su richiesta del Cliente, in fase precontrattuale a consegnare
unitamente alla normale documentazione anche l'ultimo rendiconto annuale della
Gestione Speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione
Speciale stessa, comunque disponibili anche sul sito della Società:
www.allianzsubalpina.it.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
23.Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali
variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della
Gestione Speciale VITARIV, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa
successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna inoltre a comunicare, annualmente ed entro sessanta giorni dalla
data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni
assicurate, al Contraente il rendiconto annuale della posizione assicurativa, contenente
le seguenti informazioni:
cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
del rendiconto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di
riferimento del rendiconto annuale precedente;
dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale;
valore di riscatto maturato alla data di riferimento del rendiconto annuale;
tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale, aliquota di
retrocessione riconosciuta, rendimenti minimi trattenuti dalla Società e tasso annuo
di rivalutazione delle prestazioni.
24.Comunicazioni del Contraente alla Società
Il Contraente potrà contattare la Società per qualsiasi comunicazione sulla base di
quanto indicato alla Sezione A, punto 1.
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stampata in data: 20/09/2007
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F
Progetto esemplificativo delle prestazioni
La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo dei premi,
delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto previsti dal contratto.
L'elaborazione è stata predisposta in base ad una predefinita combinazione di premio,
durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.
In ogni caso si segnala che tutti i valori indicati nelle tabelle sotto riportate non
tengono conto degli effetti inflattivi che dovessero verificarsi nel corso del tempo e
non corrispondono dunque ai valori reali (cioè al netto del tasso di inflazione)
ottenibili al momento della corresponsione delle prestazioni.
Si ricorda inoltre che i valori delle prestazioni assicurate indicati nel seguito del
Progetto Esemplificativo sono da considerare al lordo degli oneri fiscali. Per maggiori
dettagli al riguardo si rinvia al punto 10 della Nota Informativa.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito
riportati sono stati calcolati sulla base di due differenti valori:
a) Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente a scadenza e pari al
2,00%;
b) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di
redazione del presente progetto, al 4%. Il predetto tasso di rendimento annuo viene
diminuito del rendimento annuo trattenuto dalla Società di cui al precedente punto
5.
Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e riscatto in base a:
A) Tasso di rendimento minimo garantito
Tasso di rendimento minimo garantito a scadenza: 2,00%
Premio annuo iniziale: 1.500,00 Euro
Età e sesso dell'Assicurato: 45 anni Maschio
Durata: 20 anni
Capitale minimo garantito alla scadenza:
38.403,92 euro
Le segnaliamo che il valore sopra riportato, sviluppato in base al tasso di rendimento
minimo garantito, rappresenta la prestazione certa che la Società è tenuta a
corrispondere a scadenza, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei
premi, in base alle condizioni di polizza. Detto valore non tiene pertanto conto di
ipotesi su future partecipazioni agli utili.
Il solo tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito a scadenza potrebbe non
consentire il recupero di tutti i premi versati entro il termine del periodo di versamento
del premio per tutte le combinazioni di età e durata previste dal contratto.
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B) Ipotesi di rendimento finanziario
Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
Premio annuo iniziale: 1.500,00 Euro
Aliquota di retrocessione: 80%
Rendimento trattenuto: 0,80%
Misura annua di rivalutazione: 3,20%
Età e sesso dell'Assicurato: 45 anni Maschio
Durata: 20 anni
Ipotesi di rendimento
finanziario del 4,00%
Prestaz. in caso sospensione del pag. dei premi
Fine
Anno
Premio
annuo
lordo
Cumulo
premi
annui lordi
Capitale in
caso di
decesso
a fine anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.500,00
1.548,00
1.597,54
1.648,66
1.701,41
1.755,86
1.812,05
1.870,03
1.929,87
1.991,63
2.055,36
2.121,13
2.189,01
2.259,06
2.331,35
2.405,95
2.482,94
2.562,40
2.644,39
2.729,01
1.500,00
3.048,00
4.645,54
6.294,19
7.995,61
9.751,47
11.563,51
13.433,55
15.363,42
17.355,05
19.410,41
21.531,54
23.720,55
25.979,61
28.310,96
30.716,91
33.199,85
35.762,25
38.406,64
41.135,65
26.671,77
27.525,26
28.406,07
29.315,07
30.253,15
31.221,25
32.220,33
33.251,38
34.315,43
35.413,52
36.546,75
37.716,25
38.923,17
40.168,71
41.454,11
42.780,64
44.149,62
45.562,41
47.020,40
48.525,06
Valore
di riscatto
a fine anno
1.910,66
2.721,63
4.186,50
5.327,91
6.592,18
7.989,98
9.532,86
11.233,25
13.104,58
15.161,31
17.419,02
19.894,51
22.605,88
25.572.61
28.815,69
32.357,69
36.222,92
48.525,06
Val. di riduz. Val. di riduzione
a fine anno
a scadenza
2.169,45
3.067,26
4.683,03
5.915,45
7.264,65
8.739,50
10.349,49
12.104,76
14.016,15
16.095,23
18.354,35
20.806,72
23.466,41
26.348,47
29.468,91
32.844,87
36.494,60
48.525,06
3.591,08
5.077,22
7.511,42
9.193,98
10.940,84
12.753,89
14.635,09
16.586,44
18.609,98
20.707,83
22.882,16
25.135,17
27.469,15
29.886,43
32.389,42
34.980,58
37.662,42
48.525,06
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono
meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti
alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno
effettivamente. Pertanto i risultati conseguibili dalla Gestione Speciale VITARIV
potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento ISVAP impiegate.
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******
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota informativa.
I rappresentanti legali
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
PB02DIV - D05
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Condizioni contrattuali
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Sommario
Condizioni generali di assicurazione
Condizioni speciali di assicurazione
Elenco dei documenti da prodursi per la liquidazione
di polizza di assicurazione sulla vita in caso di sinistro
ed in ogni altra ipotesi di pagamento da parte della società
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Condizioni generali di assicurazione sulla vita
Art. 1 - Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa
firmate.
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità)
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il
contratto non é contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o
dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in
base all'età reale, dei capitali assicurati.
Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di
premio, alle ore 24 del giorno in cui:
la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti
inviato per iscritto comunicazioni del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può
entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte é coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali
e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
É escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da
obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata,
su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non
autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso,
se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione
o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione
dell'assicurazione.
In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al
momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se
maturato per un importo superiore.
Art. 5 - Pagamento del premio
Il premio é calcolato in annualità anticipate.
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa
dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'agenzia cui é assegnata la
polizza.
Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, é dovuto per intero.
Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni
dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla
Società.
Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in
vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella
delle Condizioni Speciali.
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione,
salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun
caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza ne provveduto
all'incasso a domicilio.
Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione
Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha
comunque il diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate
aumentate degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo
dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può
richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto
del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero
suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione
non può essere riattivata.
Art. 8 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare
tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente;
dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto
alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono
l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche -salvo quelle
disposte per testamento- debbono essere comunicate per iscritto alla Società e
diventano efficaci dal momento in cui la Società stessa ne ha fatto annotazione
sull'originale di polizza.
Il Contraente, a tale scopo, deve presentare la polizza alla Società.
Art. 9 - Riscatto
Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può mediante
dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del
relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle
Condizioni Speciali.
La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.
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COPIA PER L'AGENZIA
Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di
sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei
premi.
Art. 10 - Prestiti
Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società,
nei limiti del valore di riscatto maturato.
La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.
Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o
comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale
di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito, richiedono
l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 12 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti da effettuare da parte della Società debbono essere
preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva
esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; é comunque
necessario il certificato di nascita dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal
momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera
raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
certificato di morte;
atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, all'Ufficio Volontaria
Giurisdizione della Pretura o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove
viene indicato, sempreché l'assicurato non risulti persona diversa dal Contraente,
se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano
eventualmente i Beneficiari, la loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di
testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto
testamento è l'ultimo da ritenersi valido.
Per capitali inferiori a 5.000 Euro potrà essere considerata valida anche la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli
stessi elementi sopraindicati;
relazione medica sulle cause del decesso;
ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria
dalla Società.
Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento
entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di
polizza e delle eventuali appendici.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a
favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia, della Società.
Art. 13 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed
aventi diritto.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Condizioni speciali
SUMMA CERTA
Assicurazione mista immediata rivalutabile a premio annuo,
con prestazione aggiuntiva "bonus"
Prestazioni
In base alle Condizioni di Assicurazione del presente contratto, la Società si impegna a
corrispondere il capitale assicurato al termine del contratto se l'assicurato sarà in vita,
oppure immediatamente in caso di sua premorienza.
Il capitale assicurato ed il premio - i cui importi iniziali sono indicati in polizza - si
rivaluteranno annualmente nella misura e con le modalità stabilite dalla clausola di
rivalutazione.
Inoltre, a condizione che la polizza si trovi al corrente con il pagamento dei premi, al
verificarsi dell'evento assicurato verrà corrisposto - oltre al capitale assicurato - una
prestazione aggiuntiva "bonus" nella misura di seguito indicata:
in caso di premorienza dell'assicurato un ulteriore 20% del capitale assicurato;
in caso di esistenza in vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale un ulteriore
20% del capitale assicurato.
Il "bonus" non viene riconosciuto in caso di riduzione e riscatto.
Il premio annuo dovrà essere corrisposto - unitamente agli accessori - nella rateazione
indicata in polizza, a partire dalla data di decorrenza del contratto e per la durata
stabilita.
Nel caso in cui, prima del termine di tale periodo si verifichi il decesso
dell'Assicurato, le rate di premio ancora dovute non dovranno più essere
corrisposte.
Le prestazioni sopra menzionate possono essere modificate ed integrate dalle
Condizioni e dalle Assicurazioni Complementari espressamente richiamate nella
polizza.
Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato ed il
premio annuo verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità previste dalla
"Clausola di Rivalutazione".
La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza
del contratto.
Art. 2 - Prestazione aggiuntiva "BONUS"
A condizione che la polizza si trovi al corrente con la corresponsione dei premi al
verificarsi dell'evento assicurato, oltre al capitale rivalutato verrà corrisposta una
prestazione aggiuntiva, denominata bonus, il cui ammontare, in relazione all'evento, é
il seguente:
a) in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, un importo pari
al 20% del capitale rivalutato maturato a tale momento;
b) in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, un importo
pari al 20% del capitale rivalutato a tale epoca.
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COPIA PER L'AGENZIA
Art. 3 - Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte
almeno tre annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori
premi, per la garanzia del capitale ridotto successivamente definito, garantito in
caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto o di sua
premorienza.
Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale quale risulta rivalutato
all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata,
per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed
il numero dei premi annui pattuiti e scontando il risultato così ottenuto per il periodo
di tempo che intercorre fra la data di sospensione di pagamento dei premi e la scadenza
del contratto. Il tasso annuo di interesse, ai fini dello sconto, è del 2%, qualora siano
state corrisposte almeno cinque annualità di premio, e del 2,75% qualora il numero dei
premi annui corrisposti sia inferiore a cinque. Qualora siano state corrisposte almeno
cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato secondo quanto previsto
dalla "Clausola di Rivalutazione", ad ogni anniversario della data di decorrenza del
contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei
premi. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio il
capitale ridotto verrà rivalutato secondo quanto previsto dalla "Clausola di
Rivalutazione" a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.
La prestazione aggiuntiva bonus non dà luogo a valori di riduzione.
Art. 4 - Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, il contratto, su esplicita
richiesta del Contraente, é riscattabile.
Il valore di riscatto si ottiene scontando al tasso annuo dello 0,75% il capitale ridotto,
quale risulta alla data di richiesta di riscatto, per il periodo di tempo che intercorre tra
la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto.
Art. 5 - Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali, l'assicurazione, risoluta
o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni
dalla data di scadenza, può essere riattivata entro un anno dalla data di scadenza
della prima rata di premio rimasta insoluta.
La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati,
aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione
nonché in base al periodo di tempo intercorso tra la relativa data di scadenza e
quella di riattivazione.
Il saggio annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale della rivalutazione
applicata alla polizza, a norma della clausola di rivalutazione, all'inizio dell'anno
assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio
legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi,
effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai
valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata
l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle
Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
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Art. 6 - Opzioni
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale
rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere
convertito, al netto delle imposte di legge, in una delle seguenti forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato,
oppure;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni
e successivamente, fintanto che l'Assicurato sia in vita, oppure;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere all'Assicurato fintanto che
egli sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente
designato.
La conversione in rendita può avvenire solo a condizione che:
l'importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000 euro;
l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita vitalizia
saranno quelli definiti all'epoca della conversione del capitale in rendita.
In ogni caso, la disciplina della rendita vitalizia sarà definita dalla Società all'epoca
della conversione del capitale in rendita. Resta inteso che la rendita vitalizia non potrà
essere riscattata durante il periodo di godimento.
Art. 7 - Differimento Automatico
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto e purché siano stati
corrisposti tutti i premi pattuiti, la Società si obbliga, previa richiesta da parte del
Contraente, a differire la scadenza della polizza, senza ulteriore corresponsione di
premi, in base alle condizioni vigenti al momento della richiesta.
Clausola di rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle
quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella
misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo
quanto previsto dal Regolamento "VITARIV", attività di importo non inferiore alle
relative riserve matematiche.
A) Misura annua di rivalutazione
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la "misura annua di
rivalutazione" da attribuire al contratto. Tale misura si ottiene moltiplicando il
rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale VITARIV per
l'aliquota di partecipazione dell'80%, fermo restando che detta misura non può
risultare superiore al rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV diminuito
di 0,80 punti percentuali.
In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Rivalutabile non
può essere inferiore a 0%.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato, quale risulta alla
decorrenza dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del
capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata, a norma del punto A),
entro il 31/12 antecedente l'anniversario suddetto.
Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato sarà in ogni caso pari al maggiore tra:
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COPIA PER L'AGENZIA
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità
suindicate;
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità
suindicate, utilizzando in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua
di rivalutazione minima garantita a scadenza, pari al 2%.
C) Rivalutazione del premio
A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di
cui al precedente punto B, determinato in base all'età dell'Assicurato e alla durata
dell'assicurazione fissate alla decorrenza del contratto, viene aumentato nella stessa
misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.
D) Rifiuto della rivalutazione del premio
A condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del
contratto il Contraente ha facoltà, una volta sola nel corso della durata
contrattuale, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Tale
richiesta deve essere fatta con preavviso scritto di almeno tre mesi rispetto
all'anniversario della data di decorrenza della polizza.
Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del
premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, che cade
dopo almeno 5 anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente
verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:
a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come
appresso definito, per la misura della rivalutazione annua di cui al precedente punto
A, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data
di decorrenza e il numero degli anni di durata dell'assicurazione;
b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato
nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già
definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A.
Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente
assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo
anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo
anno di assicurazione.
Anche nel caso di rifiuto di rivalutazione del premio, il capitale assicurato alla
scadenza contrattuale sarà in ogni caso pari al maggiore tra:
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data, come sopra descritto;
il Capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data, come sopra descritto,
sostituendo però alla misura di rivalutazione di cui al punto A, la misura annua di
rivalutazione minima garantita a scadenza, pari al 2%.
E) Sostituzione della gestione speciale di riferimento
Ferme le prestazioni assicurate, la Società si riserva di sostituire, nel corso della
durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di
nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale Rivalutabile.
In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione
unitamente al Regolamento della nuova gestione speciale.
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stampata in data: 20/09/2007
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3
REGOLAMENTO VITARIV (di provenienza Vitariv Allianz Subalpina)
Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle
altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome: "GESTIONE
SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" VITARIV (di provenienza Vitariv
Allianz Subalpina) ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche
costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al
rendimento di VITARIV.
La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26/3/1987,
e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
Art. 2
La Gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una
Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta
la rispondenza di VITARIV al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al
VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3, e la
adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società
sulla base delle riserve matematiche.
Art. 3
Il rendimento annuo di VITARIV, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene
rapportando il risultato finanziario di VITARIV di competenza di quell'esercizio, al
valore medio di VITARIV stesso.
Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di
competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di
competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali, al netto delle spese
specifiche per gli investimenti e delle spese per l'attività di revisione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di
iscrizione delle corrispondenti attività nel VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i
beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel
VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei
depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli
investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al
valore di iscrizione nel VITARIV.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l'esercizio relativo alla
certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 4
La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si
rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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Elenco dei documenti da prodursi per la liquidazione di polizze di
assicurazione sulla vita in caso di sinistro ed in ogni altra ipotesi dì
pagamento da parte della Società
1 - Documenti da produrre in caso di sinistro:
compilazione del Mod.V1000 (disponibile presso l'agenzia di competenza);
originale di polizza;
certificato di nascita dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in
carta semplice;
certificato di morte dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in
carta semplice;
relazione sulla causa di morte redatta dal medico curante;
copia cartella clinica, se il decesso è avvenuto in ospedale o in seguito a
malattia;
atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi
all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due
testimoni, sul quale viene indicato, sempreché l'Assicurato non risulti persona
diversa dal Contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e
quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di
testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve
riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da
ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e
capacità di agire; per capitali non superiori a 10.000 euro potrà essere
considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che
dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
Per i beneficiari minori d'età o comunque incapaci dovrà essere indicato da chi
sono rappresentati legalmente, allegando copia fotostatica del documento
d'identità e del codice fiscale del soggetto che assume la legale rappresentanza;
copia autenticata del testamento, se esiste;
se tra gli aventi diritto vi fossero dei minori d'età o incapaci, occorrerà anche il
decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la legale rappresentanza del minore o
dell'incapace a riscuotere la somma spettante ed a rilasciare quietanza
liberatoria.
Tale decreto dovrà inoltre precisare se l'incasso della somma viene autorizzato
con o senza obbligo di reimpiego e, in ogni caso, con esonero della Società da
ogni responsabilità circa la destinazione di tale somma;
copia fotostatica documento d'identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
Se la morte è conseguente ad infortunio occorrerà altresì:
copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
copia del verbale di necroscopia.
2 - Documenti da produrre in caso di riscatto:
Compilazione del Mod.V1000 (disponibile presso l'agenzia di competenza);
originale di polizza;
copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del Contraente o
del legale rappresentante se la contraenza è assunta da persona giuridica.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
3 - Documenti da produrre in caso di riscatto per scadenza contrattuale:
Opzione di capitale
Compilazione del Mod. V1000 (disponibile presso l'agenzia di competenza);
originale di polizza;
copia fotostatica documento d'identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
se tra gli aventi diritto vi fossero dei minori d'età o incapaci, occorrerà anche il
decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la legale rappresentanza del minore o
dell'incapace a riscuotere la somma spettante ed a rilasciare quietanza
liberatoria.
Tale decreto dovrà inoltre precisare se l'incasso della somma viene autorizzato
con o senza obbligo di reimpiego e, in ogni caso, con esonero della Società da
ogni responsabilità circa la destinazione di tale somma.
Opzione di rendita
Compilazione del Mod. V1000 (disponibile presso l'agenzia di competenza);
copia fotostatica documento d'identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
se tra gli aventi diritto vi fossero dei minori d'età o incapaci, occorrerà anche il
decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la legale rappresentanza del minore o
dell'incapace a riscuotere la somma spettante ed a rilasciare quietanza
liberatoria.
Tale decreto dovrà inoltre precisare se l'incasso della somma viene autorizzato
con o senza obbligo di reimpiego e, in ogni caso, con esonero della Società da
ogni responsabilità circa la destinazione di tale somma.
4 - Documenti da produrre in caso di prestito:
Vedi punto 2 (caso di riscatto).
La Società si riserva di richiedere una ulteriore documentazione a fronte di particolari
esigenze istruttorie.
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stampata in data: 20/09/2007
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Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni dalla
conclusione del contratto.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione
scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:
ALLIANZ S.p.A.
Ufficio Vita - Via Alfieri 22 - 10121 Torino (Italia)
contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante
dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera
raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a
rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
La Società si riserva il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il
quale il contratto ha avuto effetto, nonchè le spese sostenute per l'emissione del
contratto, quantificate in 25 Euro.
Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è esclusivamente
quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche
che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Condizioni per le assicurazioni senza visita medica
Relativamente al capitale assicurato in caso di morte
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena
copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita
medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il
presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga
delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso
dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e
la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia
corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare
dei premi versati.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della
suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a
partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite.
La Compagnia, non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del
contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà
pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in
vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo,
poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e
B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare,
febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva,
parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata,
encefalite postvaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per
infortunio (fermo quanto disposto all'art. 4 delle Condizioni Generali di
polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come
conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i
primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il
capitale assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in
caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il
diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi
versati al netto di accessori ed imposte.
Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il
valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.
Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito
nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di
uno o più precedenti contratti.
Qualora il premio dovuto per il perfezionamento venga incassato all'atto della
sottoscrizione della polizza, il periodo di carenza si computa dalla data di
decorrenza della polizza o, se posteriore, dalla data di incasso.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Condizioni di assicurazione complementare morte per infortunio
Forma "A" - garanzia di un capitale in caso di infortunio mortale
Forma "B" - garanzia di un doppio capitale in caso di infortunio mortale
conseguente ad incidente stradale
Art. 1 - Definizione di infortunio
Per infortunio s'intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca all'assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili.
(Per infortunio conseguente ad incidente stradale va inteso quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici
in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate).
Questa assicurazione complementare garantisce il caso di infortunio che causi la morte
dell'Assicurato entro i successivi 12 mesi.
Art. 2 - Estensione delle garanzie
La garanzia è pienamente operante nei casi di decesso causato da:
inspirazioni causali di emanazioni improvvise di gas o vapori;
assorbimenti, per errore, di sostanze venefiche;
colpi di sole;
congelamenti o annegamenti od infezioni che siano diretta conseguenza di un
infortunio;
infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà
umana o per legittima difesa nonchè quelli sofferti dallo stesso - semprechè
involontariamente coinvolto - in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di
atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.
La garanzia vale per tutti i casi di morte da infortunio per i quali l'Assicurato fruisce
dell'assicurazione principale sulla vita, ad eccezione dei casi di decesso dovuti a
partecipazione a corse motoristiche - salvo che si tratti di gare di regolarità pura
patrocinate dall'ACI o dalla FMI - scommesse, gare e relative prove ed allenamenti; a
trattamenti medici o chirurgici che non siano in connessione con un infortunio; a
tentativi di suicidio o di mutilazione volontaria; a movimenti tellurici od eruzioni
vulcaniche; a guerre, insurrezioni, risse (salvo i casi di legittima difesa); nonchè dei
casi di decesso che siano una conseguenza diretta od indiretta di radiazioni provocate
dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o di trasmutazioni del nucleo
dell'atomo; è pure esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie
azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni
determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di
allucinogeni.
Nelle assicurazioni stipulate "senza visita medica" il capitale garantito
dall'assicurazione complementare infortuni verrà corrisposto dalla Società anche se il
decesso si dovesse verificare entro il periodo di "carenza".
Art. 3 - Estinzione dell'assicurazione
Questa assicurazione complementare si estingue:
nei casi di sospensione, cessazione od esonero - per qualsiasi motivo - del
pagamento dei premi;
quando è trascorsa la durata stabilita in polizza per il pagamento dei premi;
alla scadenza dell'annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età
dell'assicurato.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Art. 4 - Pagamento del capitale assicurato
Fermo restando quanto previsto dalle "condizioni generali" che riguardano
l'assicurazione principale sulla vita, la Società pagherà il capitale garantito da questa
assicurazione complementare dopo che l'infortunio le sarà stato notificato nei modi qui
sotto precisati.
La comunicazione dell'infortunio dovrà, mediante lettera raccomandata, essere inviata
alla Società - pena la decadenza da ogni diritto - entro gli otto giorni successivi alla
morte o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora, le cause, le circostanze e gli
eventuali testimoni dell'infortunio e comprovare che la morte è conseguente ad
infortunio.
Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed
autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a dare le informazioni che fossero
richieste.
Art. 5 - Richiamo alle condizioni dell'assicurazione principale
Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono - in quanto applicabili le condizioni della assicurazione sulla vita (assicurazione principale) e le norme di
legge in materia.
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Glossario
COVERGLV - D05
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Glossario
Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e
che costituisce parte integrante dello stesso;
Assicurato: soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto;
Beneficiari: soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto;
Carenza: periodo durante il quale non operano (rimangono temporaneamente sospese)
le garanzie assicurative previste dal contratto;
Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è
impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;
Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di
assicurazione;
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il
premio;
Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del
pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata - in forma di
capitale o di rendita - al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;
Costi: oneri economici posti a carico del Contraente;
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce
ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento
del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;
Decorrenza: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto;
Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di
riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;
Esclusioni: rischi per i quali non operano le garanzie assicurative previste dal
contratto;
Gestione Speciale: Vitariv (di provenienza Vitariv Allianz Subalpina) speciale forma
di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di
attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;
Indice ISTAT: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati;
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;
Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la
Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza, e che
contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche
assicurative e finanziarie di quest'ultimo;
Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni
assicurate;
Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la
Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;
Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;
Polizza mista: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento delle
prestazioni assicurate sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia
in caso di sua premorienza;
Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle
prestazioni beneficia del rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti
nella propria Gestione Speciale;
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;
Rendita vitalizia: rendita da corrispondersi fino a che l'Assicurato sia in vita;
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Riscatto: facoltà del Contraente di sciogliere anticipatamente il contratto e di
richiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal
contratto alla data della richiesta;
Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società
per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di
una quota di rendimento della Gestione Speciale secondo la misura e le modalità
stabilite dalle Condizioni Contrattuali;
Rendimento minimo garantito: rendimento minimo che la Società garantisce sulle
prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali;
Scheda Sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni
dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della
sottoscrizione della polizza e che descrive le principali caratteristiche del contratto con
particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai
costi;
Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale opera la garanzia assicurativa;
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
PB02DIV - D05
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Polizza N.
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
PB02DIV - D05
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Polizza di assicurazione sulla vita N.
Prodotto:
Contraente
Indirizzo:
C.A.P.:
Città:
Codice Fiscale o partita I.V.A.:
Assicurato
Codice Fiscale:
Data di nascita:
Età computabile:
Forma assicurativa
e prestazioni relative
Capitale iniziale assicurato
Durata assicurazione:
anni
Decorrenza assicurazione:
Scadenza assicurazione:
Beneficiari in caso di vita dell'Assicurato:
Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato:
Premio vita annuo iniziale
Durata pagamento premi:
anni
da pagarsi in rate:
(Quando il premio è frazionato, le singole rate vanno aumentate degli interessi di frazionamento)
scadenti il:
l'ultima volta il:
Condizioni particolari valide:
Nessuna
Condizioni delle Assicurazioni Complementari valide:
Nessuna
DATGEN1 - N05
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Perfezionamento
Premio Vita
Spese di polizza
Totale premio di perfezionamento
Componente del premio rilevante ai fini della detraibilità fiscale IRPEF, fermo restando l'importo
massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore:
(per maggiori delucidazioni al riguardo si veda la Nota Informativa).
DATGEN2 - N05
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stampata in data: 20/09/2007
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Profilo sanitario
In conformità a quanto dichiarato dall'Assicurato si prende atto che lo stesso:
non soffre e non ha mai sofferto di malattie gravi o comunque significative;
non è mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque
significative;
non ha subito interventi chirurgici significativi;
non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti e non è affetto da tossicodipendenza o
alcolismo.
Per malattie gravi o significative s'intendono:
Neoplasie maligne di qualsiasi tipo, Leucemie, Linfomi, Mielomi, Malattie della pelle, quali
micosi fungoide - psoriasi di cute, articolazioni ed organi interni; Malattie immunopatologiche,
quali immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV) - lupus eritematoso sistemico - poliartrite
nodosa - porpore - sclerodermia - artrite reumatoide - connettiviti sistemiche e vasculiti;
Malattie delle ossa e delle articolazioni, quali artrosi severa deformante - morbo di Pott - morbo
di Sudeck - osteomielite; Malattie dismetaboliche, quali diabete insorto da oltre 10 anni glicogenosi - lipoidosi - emocromatosi - colesterolemia superiore a 280 mg - trigliceridemia
superiore a 300 mg - grave obesità - sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di
obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa; Malattie dell'apparato respiratorio, quali
insufficienza respiratoria dal grado moderato in su - bronchite cronica con enfisema - asma
bronchiale severo - malattia fibrocistica - sarcoidosi - mucoviscidosi - asma allergico con
pregresse crisi che abbiano comportato ricoveri - pneumotorace spontaneo - asportazione di
polmone o parte di esso - ipertensione polmonare; Malattie dell'apparato cardiovascolare, quali
ipertensione arteriosa con valori superiori a 160/100, nonostante trattamento - fibrillazione
atriale permanente - tachicardia parossistica ventricolare - blocco atrio/ventricolare di qualsiasi
tipo - blocco completo di branca sx - endo o pericardite - cardiopatia ischemica e/o dilatativa scompenso cardiaco - infarto - valvulopatie con stenosi e/o insufficienza, anche se di grado
moderato - arteriopatie sistemiche - aneurismi; Malattie dell'apparato digerente, quali rettocolite
ulcerosa - epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata - cirrosi epatica - fegato policistico pancreatite cronica - malattia fibrocistica; Malattie dell'apparato uro-genitale, quali insufficienza
renale cronica, anche di grado lieve - malformazioni renali - adenoma prostatico; Malattie del
sistema nervoso centrale e periferico, quali vasculopatia cerebrale - aneurismi - ictus con o senza
residue paralisi - m. di Parkinson - malattia del motoneurone - miastenia grave - sclerosi a
placche - malattie demielinizzanti in genere - distrofie muscolari di ogni tipo - epilessia parziale
o generalizzata - morbo di Alzheimer o altre demenze - postumi di meningo/encefalite - psicosi
di qualsiasi tipo - sindrome di Down; Malattie degli organi di senso, quali cecità completa emicecità - cataratta bilaterale, in atto o operata senza successo - glaucoma - cheratocono in atto
- nevrite ottica retrobulbare - edema papillare - retinopatie, qualunque sia la causa - riduzione
severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, ovvero otomastoidite cronica complicata - malattia
di Meniere - colesteatoma - sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche;
Malattie delle ghiandole endocrine, quali adenoma ipofisario di qualsiasi tipo - patologie
tiroidee rilevanti - iper o ipoparatiroidismo - affezioni surrenaliche; Malattie del sangue e degli
organi emolinfopoietici, quali talassemia maior - anemia aplastica o sferocitica o autoimmune emoglobinuria parossistica - policitemia vera - piastrinosi semplice - trombocitopenia essenziale
- gammopatia monoclonale - amiloidosi - ipersplenismo - malattie che abbiano comportato
asportazione di milza - emofilie.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette
malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
PROSAN1 - N05
pagina 57
di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Profilo professionale
Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
Acrobata; Attore/Artista esposto anche a rischi speciali; Circo equestre; Guardia del corpo;
Agente di custodia; Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza; Guardia
municipale, giurata, notturna (anche armata); Carabiniere; Polizia;
Esercito;
Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti
pericolosi; Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili
e tossici); Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o
senza carico e scarico; Aviazione civile; Aeronautica militare; Chimico/Fisico occupato in
fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare; Operaio o altro personale a contatto con
materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto); Operaio o altro personale addetto
agli impianti per la produzione di energia nucleare; Collaudatore di auto e moto; Insegnante di
qualsiasi sport; Marina mercantile; Marina militare; Vigile del fuoco; Operaio o altro personale
occupato nell'industria petrolifera; Operaio di cementifici; Professionista sportivo; Guida
alpina; Sommozzatore/Palombaro; Speleologo; Titolare o dipendente con lavoro manuale in
cava e uso di esplodenti; Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale; Titolare o
dipendente in cantieri edili con lavoro manuale; Titolare o dipendente con lavoro manuale in
strade, gallerie, pozzi e simili con uso di esplodenti.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse
nella garanzia assicurativa.
E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio
derivante da qualunque cambiamento, relativo all'attività professionale, purché intervenuto
successivamente alla stipulazione del presente contratto.
Si prende atto che l'assicurato ha dichiarato di non esercitare nessuna delle professioni
sopra elencate.
Si precisa che le garanzie assicurative sono operanti senza limiti territoriali; a tal fine si prende
atto che l'assicurato ha dichiarato di non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata
superiore a 6 mesi.
PROPRO1 - N05
pagina 58
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Profilo sportivo
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
Alpinismo con scalate isolate fino al terzo grado effettuate isolatamente; Alpinismo con scalate
isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente; Alpinismo con scalate oltre il terzo grado
effettuate isolatamente; Arrampicata libera (free climbing); Guida alpina; Arti marziali (in
genere); Lotta (nelle sue varie forme); Pugilato dilettantistico; Atletica pesante; Bungee
Jumping; Canoa fluviale; Kayak; Torrentismo; Rafting; Hydrospeed; Kitesurf; Sport aerei (in
genere); Football americano; Rugby; Bob; Guidoslitta; Immersioni subacquee non in apnea;
Paracadutismo; Parapendio; Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni
non di regolarità pura e relative prove; Salto dal trampolino con sci e idroscì; Sci acrobatico;
Snowboard acrobatico; Sci alpinismo; Sci estremo; Vela di altura.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da
considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio
derivante da qualunque cambiamento relativo alle attività sportive praticate, purché intervenuto
successivamente alla stipulazione del presente contratto.
Si prende atto che l'assicurato ha dichiarato di non praticare nessuna delle attività sportive
sopra elencate.
PROSPO1 - N05
pagina 59
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stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
Utilizzo dei dati
personali
per scopi assicurativi1
Modalità d'uso
dei dati
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui
diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.
n. 196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.
I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro
richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz
S.p.A., da Società del Gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o
accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione
anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a
distanza.
Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente
necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari
per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.
Per i servizi ed i prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali
all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione
dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali
ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei
dati personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come
autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker
assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è
disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia n. 23 - 20122
Milano o al numero verde 800686868.
Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o
in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come
previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.
I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire
agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche
cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.
La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad
altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od
organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della
Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali
agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali,
periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di
servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e
società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di
informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei
dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito
delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e
gratuitamente chiedendolo a Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al
numero verde 800686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più
dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati
da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo
richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.
I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono
utilizzati. Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi
al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse;
il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della
vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).
Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto
Allianz, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, indirizzo di posta elettronica:
[email protected] (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
Il Contraente
L'Assicurato (se persona diversa)
per consenso
per consenso
Data:
1 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la
prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
ISVAP05V - O07
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di 62
stampata in data: 20/09/2007
COPIA PER L'AGENZIA
Il sottoscritto dichiara che è stato consegnato a sue mani il presente Fascicolo informativo,
composto da N. 62 pagine.
Il sottoscritto dichiara inoltre che è stato consegnato a sue mani il progetto esemplificativo in forma
personalizzata.
Il Contraente
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le Condizioni Generali, Speciali e particolari, nonché le
altre condizioni e clausole contenute nel presente Fascicolo informativo; dichiara inoltre che il presente
documento non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi
dell'art. 1919 del Codice Civile.
Il sottoscritto conferma tutte le dichiarazioni da Lui rese nella polizza e negli eventuali documenti sanitari
e di altro genere da Lui firmati, dichiara che, da allora sino alla data odierna, le Sue condizioni di salute
sono rimaste immutate e di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza e riconosce che le
stesse sono state elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Società.
Il sottoscritto prende atto che:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
relativa alle garanzie complementari previste dal contratto;
b) prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto di cui sopra deve verificare l'esattezza delle
dichiarazioni relative al suo stato di salute riportate in polizza all'interno della sezione "Profilo
sanitario";
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Il Contraente
Allianz S.p.A.
L'Assicurato
(se diverso dal Contraente)
Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice
Civile:
per i contratti che prevedono il rischio morte, le condizioni particolari statuenti il periodo di carenza.
Il Contraente
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Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Società, ovvero
all'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio
alla Società è rappresentata dall'indicazione, riportata di seguito, dell'importo pagato e dall'apposizione della
firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione del premio.
Dichiarazione di perfezionamento
Dichiaro che il premio di perfezionamento di
è stato incassato salvo buon fine in data
ed attesto l'autenticità delle firme che precedono.
L'Agente
(o il suo incaricato)
M713004 - D05
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stampata in data: 20/09/2007
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