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Fondiario Famiglia RATA CERTA - BTL Banca del Territorio Lombardo

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Fondiario Famiglia RATA CERTA - BTL Banca del Territorio Lombardo
FOGLIO INFORMATIVO
FONDIARIO FAMIGLIA RATA CERTA 1CASA
INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa
sede legale e amministrativa in Pompiano (Bs), Piazza S. Andrea n.12
Codice ABI 08735 - SWIFT CODE:ICRAITRRKF0
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2438.00
Iscritta all’albo delle Cooperative al n. A158955
Cod. Fisc. E Reg. Imp. di Brescia n. 00436650170
P.Iva 00561800988 – R.E.A.19714
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Anno di Fondazione 1919
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
E-mail : [email protected]
Sito internet. www.bancadelterritoriolombardo.it
Centralino: Tel. 030.94691 – Fax 030.9469301
Indirizzo PEC: [email protected]
CHE COS’È IL MUTUO FONDIARIO
Il mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale è un finanziamento a medio – lungo termine
(superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene garantito da ipoteca su immobili, finalizzato all’acquisto, costruzione o
ristrutturazione, da parte del cliente, dell’abitazione principale. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già
ottenuti per le stesse finalità.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il cliente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di
ammortamento definito al momento della stipula del contratto.
Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali,
semestrali o annuali.
Il finanziamento può essere perfezionato sotto forma di “mutuo fondiario” o di “mutuo ipotecario”.
L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale
percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione).
Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale residuo
del precedente finanziamento.
Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà.
All’atto della stipula del contratto sono previste le seguenti spese a carico del mutuatario: spese d’istruttoria, spese per
la perizia tecnica, spese notarili, tassa ipotecaria, oneri fiscali.
Allo scopo di determinare il valore dell’immobile offerto in garanzia è richiesta una perizia tecnica, redatta da un perito
conosciuto e gradito alla Banca.
La durata medio – lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
Sono inoltre previsti sgravi fiscali sugli interessi pagati alla Banca. Ulteriori informazioni su questi sgravi possono
essere reperite sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.it).
Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione
del cliente.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta
avviene.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016
(ZF/000003527)
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Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile:
lo svantaggio del tasso fisso è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato;
il rischio principale del tasso variabile è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle
rate.
Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul
tipo di tasso.
Altro
A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza
assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). in questi
casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di
sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del
rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è
un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via
unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto
medesimo.
Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere effettuato
nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera
prescelta rispetto all’euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente.
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it , presso tutte
le filiali della banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO PER L’ACQUISTO
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 10
T.A.E.G.: 9,22%
Il TAEG indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento
concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata nonché i costi relativi a servizi accessori obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo
a determinate condizioni (ad esempio le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato).
Il TAEG ha valore puramente indicativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che
questo resti immutato per tutta la durata del contratto.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio le spese notarili, le eventuali penali derivanti dalla mancata
esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non
obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni.
Importo massimo finanziabile
Durata
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
(365/366 giorni)
TASSI
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA:
8,5%
Tasso di interesse nominale annuo applicato i primi sette Minimo: 7%
anni
Valore effettivo attualmente pari a: 8,5%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,83908%
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016
(ZF/000003527)
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Fondiari Famiglia Rata Certa:
8,5%
Minimo: 7%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,83908%
MEDIA EURIBOR 6M/365 + 7 p.p. - Minimo: 7%
Le variazioni avranno cadenza semestrale, calcolata con
Tasso di interesse parametrizzato, applicato dall'ottavo
riferimento al giorno e al mese di stipula del contratto, ed il
anno
parametro di indicizzaz. sarà pari alla media del mese
solare precedente la data di variaz
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA:
8,5%
Minimo: 7%
Valore effettivo attualmente pari a: 8,5%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,5%
Tasso di interesse di preammortamento
Fondiari Famiglia Rata Certa:
8,5%
Minimo: 7%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,5%
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA:
3 punti percentuali
Fondiari Famiglia Rata Certa:
3 punti percentuali
in più del tasso corrispettivo, a decorrere dalla data di
insorgenza dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo
pagamento
Tasso di mora
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Istruttoria
1,00% Minimo: 350,00 € Massimo: 60.000,00 €
Spese stipula fuori sede
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: €
Fondiari Famiglia Rata Certa: €
500,00
Recupero spese erogazione
€
0,00
Altre spese iniziali
€
0,00
500,00
Spese per la gestione del rapporto
POSTA: €
1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
1,00
NON INVIATA: €
1,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Invio comunicazioni
Cancellazione ipoteca "procedura semplificata"
gratuita
Variazione/Restrizione/Cancellazione "ordinaria" ipoteca
€
125,00 (in caso di stipula fuori sede: + 500,00 € per
uscita funzionario)
Accollo mutuo
€
Spese istruttoria pratica di frazionamento mutuo
0,10% sul debito residuo + 300,00 € per ogni quota
frazionamento (in caso di stipula fuori sede: + 500,00 € per
uscita funzionario)
Sospensione pagamento rate / Ristrutturazione Mutuo
1,00% sul debito residuo min. 150 € (se ipotecari, 350 €)
max 60.000 € - (in caso di stipula fuori sede: + 500,00 €
per uscita funzionario)
IMPOSTA F.I.G.
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: €
Fondiari Famiglia Rata Certa: €
0,00
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
€
IMPOSTA D.P.R. 601
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: €
Fondiari Famiglia Rata Certa: €
0,00
0,00
ALIQUOTA F.I.G.
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: €
Fondiari Famiglia Rata Certa: €
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
ALIQUOTA D.P.R. 601 (per i finanziamenti per i quali è FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: 0,25%
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stata esercitata l'opzione)
Fondiari Famiglia Rata Certa: 0,25%
Spese per avvisi
€
Spese per decurtazione
0%
0,00
Spese per est.anticipata rata
0%
Spese est. ant. mutuo
0%
Recupero Spese incasso rata / GENERICHE
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: €
Fondiari Famiglia Rata Certa: €
2,60
Spese aggiuntive rata in mora
€
0,00
Spese per primo sollecito
€
0,00
Spese per secondo sollecito
€
0,00
SPESE EST. ANT. MUTUO FISSE
€
0,00
SPESE FISSE DECURTAZIONE
€
0,00
TRASPARENZA DOCUMENTAZIONE PERIODICA
€
2,60
1,00
Le comunichiamo che il presente documento di sintesi non verrà più inviato se le condizioni economiche in vigore a fine anno non
saranno cambiate rispetto alla comunicazione precedente. Lei potrà, comunque, in qualsiasi momento, ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore richiedendolo alla filiale presso la quale intrattiene il presente
rapporto e, qualora abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiederlo in qualsiasi momento tramite il servizio di
Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
TRASPARENZA DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI
€
0,00
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA:
FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Fondiari Famiglia Rata Certa:
FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
La rata del piano di ammort.francese prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decresc.All'inizio
si pagano soprattutto interessi;a mano a mano che il
capitale viene restituito,l'ammont.degli interessi diminuisce
e la quota capit.aumenta.
Tipologia di rata in caso di tasso variabile
Inizialmente costante: la somma tra quota capit.e
inter.rimane uguale sino alla prima variaz.di tasso. In
seguito la quota capit.rimane predeterm.sulla base del
piano di ammort.iniz. e la quota inter.verrà determin.sulla
base della variaz.del param.di rif
Tipologia di rata in caso di tasso fisso
Costante: la somma tra quota capitale e quota interesse
rimane uguale per tutta la durata del mutuo
Periodicità delle rate
FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA:
MENSILE
Fondiari Famiglia Rata Certa:
MENSILE
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
Valore
01.05.2016
-0,139%
01.04.2016
-0,136%
01.03.2016
-0,113%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato
interesse Durata
del Importo
finanziamento (anni)
mensile
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016
della
per
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rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
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8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
10
15
20
25
capitale
di:
100.000,00
€ 1.239,86
€
984,74
€
867,82
€
805,23
€ 2% dopo 2 anni
€
€
€
€
1.239,86
984,74
867,82
805,23
del 2% dopo 2 anni
€
€
€
€
1.239,86
984,74
867,82
805,23
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadelterritoriolombardo.it ).
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito
in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente
Nel caso in cui fosse richiesta obbligatoriamente, saranno sottoposti al cliente almeno due preventivi di due differenti
gruppi assicurativi non riconducibili alla Banca.
Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza più conveniente senza che vengano variate le
condizioni economiche del mutuo.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Adempimenti notarili
Assicurazione immobile
Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata
pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore
per i quali non è stata esercitata l’opzione
dell’imposta sostitutiva)
Imposta di bollo sul contratto (per
finanziamenti di durata pari o inferiore a 18
mesi o di durata superiore per i quali non è
stata
esercitata
l’opzione
dell’imposta
sostitutiva)
Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Spese a carico del cliente
Spese a carico del cliente
Spese a carico del cliente
Spese a carico del cliente
Spese a carico del cliente
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
di norma entro 60 giorni di calendario dalla presentazione
della documentazione completa
Disponibilità dell'importo
Al massimo, entro l'undicesimo
successivo all'iscrizione dell'ipoteca
giorno
lavorativo
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
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Estinzione anticipata o decurtazione
Il cliente, fuori dai casi di cui all’articolo 120-ter del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo
ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto
o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 0 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito
dal contratto, che non potrà essere superiore allo 0% del debito residuo.
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.40-bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente,
entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio,
acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di
permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita
domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il
nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Per ulteriori informazioni consultare il relativo foglio
informativo alla sezione MUTUI.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data
dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (con lettera indirizzata per posta ordinaria a BTL - Banca del
Territorio Lombardo Cred. Coop. - Soc. Coop - Ufficio Reclami - Piazza S. Andrea, 12 – 25030 Pompiano (Bs)
oppure inviata all’indirizzo di PEC [email protected] , o per posta elettronica alla casella
[email protected] o a mezzo fax al n. 030/9469305) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere eventualmente al
giudice, deve, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi in alternativa, ad uno degli organismi di seguito
elencati per esperire all’obbligatorio tentativo di mediazione che consiste in una procedura assistita da un conciliatore
indipendente volta al raggiungimento di un accordo fra le parti:
-
-
-
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è organismo indipendente ed imparziale costituito per dirimere le
controversie tra il cliente e la banca scaturite da operazioni, di importo inferiore ad Euro 100.000, e servizi
bancari, con l’esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e conoscere
l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere
informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure alla stessa BCC.
Conciliatore Bancario Finanziario: è un'associazione abilitata alla risoluzione delle controversie che
dovessero sorgere tra il cliente e la banca. Il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario è consultabile
sul sito internet www.conciliatorebancario.it.
oppure uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
In ogni caso, l’accesso alle richiamate soluzioni “stragiudiziali” non pregiudica al Cliente la possibilità di ricorrere
successivamente anche al giudice.
LEGENDA
Accollo
Imposta sostitutiva
Ipoteca
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito
al creditore.
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,.
sull'ammontare del finanziamento nel caso di:
- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola
ad abitazione principale;
- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché
generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.
L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri
casi..
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare
il suo debito, il creditore può ottenere l’ espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile)/ Parametro determinare il tasso di interesse.
di riferimento (per i mutui a tasso
fisso)
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Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’ immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare
degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento “italiano”
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il
periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento “tedesco”
Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè
all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi
ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal
capitale.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata
del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero
delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate
Rimborso in un’unica soluzione
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
(TAEG)
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Tasso
di
interesse
di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
preammortamento
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
(TEGM)
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
il TEGM della categoria corrispondente al mutuo richiesto, aumentarlo di un
quarto, aggiungere un margine di ulteriori 4 p.p. (ottenendo così il tasso soglia)
e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore (la
differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non può superare gli otto punti
percentuali).
Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007
Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti
MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O
PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA
LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA
GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.
II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.
Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7,
comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:
a) contratti di mutuo a tasso variabile
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
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(ZF/000003527)
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• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
d) per i contratti di mutuo a tasso misto
• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate
secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure
massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso
variabile.
• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure
massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda
che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a
tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da
considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto
c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.
Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra
indicate sono ridotte come segue:
1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25
punti percentuali - 0,25%;
3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti
percentuali - 0,15%.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016
(ZF/000003527)
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