Fondiario Famiglia RATA CERTA - BTL Banca del Territorio Lombardo
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Fondiario Famiglia RATA CERTA - BTL Banca del Territorio Lombardo
FOGLIO INFORMATIVO FONDIARIO FAMIGLIA RATA CERTA 1CASA INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa sede legale e amministrativa in Pompiano (Bs), Piazza S. Andrea n.12 Codice ABI 08735 - SWIFT CODE:ICRAITRRKF0 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2438.00 Iscritta all’albo delle Cooperative al n. A158955 Cod. Fisc. E Reg. Imp. di Brescia n. 00436650170 P.Iva 00561800988 – R.E.A.19714 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Anno di Fondazione 1919 Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti E-mail : [email protected] Sito internet. www.bancadelterritoriolombardo.it Centralino: Tel. 030.94691 – Fax 030.9469301 Indirizzo PEC: [email protected] CHE COS’È IL MUTUO FONDIARIO Il mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene garantito da ipoteca su immobili, finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione, da parte del cliente, dell’abitazione principale. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Per abitazione principale si intende quella nella quale il cliente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto. Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il finanziamento può essere perfezionato sotto forma di “mutuo fondiario” o di “mutuo ipotecario”. L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento. Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà. All’atto della stipula del contratto sono previste le seguenti spese a carico del mutuatario: spese d’istruttoria, spese per la perizia tecnica, spese notarili, tassa ipotecaria, oneri fiscali. Allo scopo di determinare il valore dell’immobile offerto in garanzia è richiesta una perizia tecnica, redatta da un perito conosciuto e gradito alla Banca. La durata medio – lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). Sono inoltre previsti sgravi fiscali sugli interessi pagati alla Banca. Ulteriori informazioni su questi sgravi possono essere reperite sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.it). Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso misto Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 1 di 8 Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile: lo svantaggio del tasso fisso è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato; il rischio principale del tasso variabile è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso. Altro A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). in questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo. Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera prescelta rispetto all’euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it , presso tutte le filiali della banca. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: € 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 10 T.A.E.G.: 9,22% Il TAEG indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata nonché i costi relativi a servizi accessori obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni (ad esempio le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato). Il TAEG ha valore puramente indicativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio le spese notarili, le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni. Importo massimo finanziabile Durata Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365/366 giorni) TASSI FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: 8,5% Tasso di interesse nominale annuo applicato i primi sette Minimo: 7% anni Valore effettivo attualmente pari a: 8,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,83908% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 2 di 8 Fondiari Famiglia Rata Certa: 8,5% Minimo: 7% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,83908% MEDIA EURIBOR 6M/365 + 7 p.p. - Minimo: 7% Le variazioni avranno cadenza semestrale, calcolata con Tasso di interesse parametrizzato, applicato dall'ottavo riferimento al giorno e al mese di stipula del contratto, ed il anno parametro di indicizzaz. sarà pari alla media del mese solare precedente la data di variaz FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: 8,5% Minimo: 7% Valore effettivo attualmente pari a: 8,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,5% Tasso di interesse di preammortamento Fondiari Famiglia Rata Certa: 8,5% Minimo: 7% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,5% FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: 3 punti percentuali Fondiari Famiglia Rata Certa: 3 punti percentuali in più del tasso corrispettivo, a decorrere dalla data di insorgenza dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento Tasso di mora SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria 1,00% Minimo: 350,00 € Massimo: 60.000,00 € Spese stipula fuori sede FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: € Fondiari Famiglia Rata Certa: € 500,00 Recupero spese erogazione € 0,00 Altre spese iniziali € 0,00 500,00 Spese per la gestione del rapporto POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 NON INVIATA: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Invio comunicazioni Cancellazione ipoteca "procedura semplificata" gratuita Variazione/Restrizione/Cancellazione "ordinaria" ipoteca € 125,00 (in caso di stipula fuori sede: + 500,00 € per uscita funzionario) Accollo mutuo € Spese istruttoria pratica di frazionamento mutuo 0,10% sul debito residuo + 300,00 € per ogni quota frazionamento (in caso di stipula fuori sede: + 500,00 € per uscita funzionario) Sospensione pagamento rate / Ristrutturazione Mutuo 1,00% sul debito residuo min. 150 € (se ipotecari, 350 €) max 60.000 € - (in caso di stipula fuori sede: + 500,00 € per uscita funzionario) IMPOSTA F.I.G. FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: € Fondiari Famiglia Rata Certa: € 0,00 INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE € IMPOSTA D.P.R. 601 FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: € Fondiari Famiglia Rata Certa: € 0,00 0,00 ALIQUOTA F.I.G. FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: € Fondiari Famiglia Rata Certa: € 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 ALIQUOTA D.P.R. 601 (per i finanziamenti per i quali è FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: 0,25% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 3 di 8 stata esercitata l'opzione) Fondiari Famiglia Rata Certa: 0,25% Spese per avvisi € Spese per decurtazione 0% 0,00 Spese per est.anticipata rata 0% Spese est. ant. mutuo 0% Recupero Spese incasso rata / GENERICHE FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: € Fondiari Famiglia Rata Certa: € 2,60 Spese aggiuntive rata in mora € 0,00 Spese per primo sollecito € 0,00 Spese per secondo sollecito € 0,00 SPESE EST. ANT. MUTUO FISSE € 0,00 SPESE FISSE DECURTAZIONE € 0,00 TRASPARENZA DOCUMENTAZIONE PERIODICA € 2,60 1,00 Le comunichiamo che il presente documento di sintesi non verrà più inviato se le condizioni economiche in vigore a fine anno non saranno cambiate rispetto alla comunicazione precedente. Lei potrà, comunque, in qualsiasi momento, ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore richiedendolo alla filiale presso la quale intrattiene il presente rapporto e, qualora abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiederlo in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. TRASPARENZA DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI € 0,00 PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Fondiari Famiglia Rata Certa: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. La rata del piano di ammort.francese prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decresc.All'inizio si pagano soprattutto interessi;a mano a mano che il capitale viene restituito,l'ammont.degli interessi diminuisce e la quota capit.aumenta. Tipologia di rata in caso di tasso variabile Inizialmente costante: la somma tra quota capit.e inter.rimane uguale sino alla prima variaz.di tasso. In seguito la quota capit.rimane predeterm.sulla base del piano di ammort.iniz. e la quota inter.verrà determin.sulla base della variaz.del param.di rif Tipologia di rata in caso di tasso fisso Costante: la somma tra quota capitale e quota interesse rimane uguale per tutta la durata del mutuo Periodicità delle rate FOND. FAMIGLIA RATA CERTA 1 CASA: MENSILE Fondiari Famiglia Rata Certa: MENSILE ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.05.2016 -0,139% 01.04.2016 -0,136% 01.03.2016 -0,113% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di applicato interesse Durata del Importo finanziamento (anni) mensile FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 della per (ZF/000003527) rata Se il tasso di Se il tasso di un interesse aumenta del interesse diminuisce Pagina 4 di 8 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 10 15 20 25 capitale di: 100.000,00 € 1.239,86 € 984,74 € 867,82 € 805,23 € 2% dopo 2 anni € € € € 1.239,86 984,74 867,82 805,23 del 2% dopo 2 anni € € € € 1.239,86 984,74 867,82 805,23 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadelterritoriolombardo.it ). SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente Nel caso in cui fosse richiesta obbligatoriamente, saranno sottoposti al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alla Banca. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza più conveniente senza che vengano variate le condizioni economiche del mutuo. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Perizia tecnica Adempimenti notarili Assicurazione immobile Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) Se acquistati attraverso la banca/intermediario Spese a carico del cliente Spese a carico del cliente Spese a carico del cliente Spese a carico del cliente Spese a carico del cliente TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria di norma entro 60 giorni di calendario dalla presentazione della documentazione completa Disponibilità dell'importo Al massimo, entro l'undicesimo successivo all'iscrizione dell'ipoteca giorno lavorativo ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 5 di 8 Estinzione anticipata o decurtazione Il cliente, fuori dai casi di cui all’articolo 120-ter del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 0 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore allo 0% del debito residuo. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell’art.40-bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Per ulteriori informazioni consultare il relativo foglio informativo alla sezione MUTUI. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (con lettera indirizzata per posta ordinaria a BTL - Banca del Territorio Lombardo Cred. Coop. - Soc. Coop - Ufficio Reclami - Piazza S. Andrea, 12 – 25030 Pompiano (Bs) oppure inviata all’indirizzo di PEC [email protected] , o per posta elettronica alla casella [email protected] o a mezzo fax al n. 030/9469305) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere eventualmente al giudice, deve, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi in alternativa, ad uno degli organismi di seguito elencati per esperire all’obbligatorio tentativo di mediazione che consiste in una procedura assistita da un conciliatore indipendente volta al raggiungimento di un accordo fra le parti: - - - Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è organismo indipendente ed imparziale costituito per dirimere le controversie tra il cliente e la banca scaturite da operazioni, di importo inferiore ad Euro 100.000, e servizi bancari, con l’esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure alla stessa BCC. Conciliatore Bancario Finanziario: è un'associazione abilitata alla risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra il cliente e la banca. Il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario è consultabile sul sito internet www.conciliatorebancario.it. oppure uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso, l’accesso alle richiamate soluzioni “stragiudiziali” non pregiudica al Cliente la possibilità di ricorrere successivamente anche al giudice. LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Ipoteca Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi.. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’ espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per mutui a tasso variabile)/ Parametro determinare il tasso di interesse. di riferimento (per i mutui a tasso fisso) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 6 di 8 Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’ immobile da ipotecare. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Piano di ammortamento “tedesco” Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale (TAEG) sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla preammortamento data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle (TEGM) Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria corrispondente al mutuo richiesto, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori 4 p.p. (ottenendo così il tasso soglia) e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore (la differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali). Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 7 di 8 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/05/2016 (ZF/000003527) Pagina 8 di 8