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Attento alla tua Azienda - SNAG Sindacato Nazionale Autonomo

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Attento alla tua Azienda - SNAG Sindacato Nazionale Autonomo
Attento
alla tua Azienda
Tutto quello che devi sapere
per gestire al meglio la tua Edicola
e per recuperare redditività
SNAG – CONFCOMMERCIO – Via San Vito, 24 - Milano
PREFAZIONE
Lo Snag Confcommercio (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) perseguendo lo scopo di
fornire sempre maggiori e dettagliate informazioni a tutta la categoria, e in ragione dell’
inserimento nel settore di nuovi colleghi o di naturali cambi generazionali, ha ritenuto utile
predisporre un piccolo manuale, di comode dimensioni per una rapida consultazione,
contenente una serie di delucidazioni, o se si preferisce chiarimenti, utilizzando un linguaggio
“edicolese” con lo scopo di aiutare tutti gli interessati a capire meglio, ma soprattutto a usare,
le normative contenute nell’Accordo Nazionale e delle sue estensioni.
L’Accordo Nazionale è l’unico documento che norma e regola il rapporto di lavoro tra
Editore, Distributore e rete di vendita.
L’ultimo Accordo Nazionale è stato sottoscritto nel 1994 tra Fieg (Federazione Italiana
Editori Giornali), Snag-Confcommercio, Fenagi-Confesercenti, Sinagi aff. Slc-Cgil, CislGiornalai, Uiltucs-Giornalai, scaduto nel 1999 e prorogato in quanto, in quel periodo, era in
discussione la modifica della Legge sull’Editoria n. 416/1981 che prevedeva una fase di
sperimentazione sul nostro territorio, inerente la vendita di quotidiani e periodici in esercizi
diversi dalle tradizionali edicole.
Oggi la Legge 416/1981 è stata sostituita con la Legge sull’Editoria n. 170/2001 e questo, di
fatto, consente alle parti sopra indicate (per quanto riguarda la componente sindacale si è
aggiunto l’Usiagi-Ugl e per quanto riguarda i distributori locali si è aggiunta l’Anadis Associazione Nazionale Distributori Stampa) di riaprire il confronto per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale stesso.
L’Accordo nuovo dovrà prevedere normative più idonee al tipo di prodotto oggi sul mercato
ma, potete star certi, che tutto ciò che è contenuto in questo piccolo manuale sarà previsto
anche nel nuovo testo, con nuove e migliori condizioni di lavoro per i rivenditori.
Non abbiamo la presunzione che questo piccolo manuale risolva i mille difficili problemi che
esistono nel gestire un prodotto che ha molteplici caratteristiche ed esigenze e che
giornalmente coinvolge circa 40.000 punti vendita, più tutti i distributori Locali, più tutti i
Distributori Nazionali, più tutte le Aziende Editoriali.
Il prodotto che noi tutti trattiamo è un prodotto talmente “fresco” e di veloce rotazione che
obbliga tutti a un sempre maggiore impegno e a una migliore professionalità.
Se, poi, si tiene in considerazione il numero delle testate che si editano nel nostro paese, la
quantità di testate che si distribuiscono e ridistribuiscono, e che si riridistribuiscono (per la
verità alcune inutili e in molti casi dannose al sistema) più il numero di copie per testate, si
può immaginare che questa mole di prodotto, che arriva, si vende e si rende, può creare
tensione tra i componenti della filiera (Editore, Distributore, Rivenditore) soprattutto se non ci
sono regole chiare, se queste non si conoscono e se queste non si applicano.
Lo scopo di questo piccolo stampato è quello di illustrare, in modo chiaro e semplice, alcune
normative oggi in essere che regolano il nostro settore e che, se rispettate, possono in parte
stemperare questa tensione aiutando ognuno a gestire meglio la propria azienda.
Qualcuno di voi, leggendo questa prefazione, starà pensando quanto è difficile ottenere il
rispetto delle normative esposte. Ed ha ragione.
Una strada che aiuta molto al rispetto e all’applicazione delle normative è quella dell’unità di
categoria, i colleghi devono imparare a parlarsi e, ritrovandosi tra di loro, a non ignorarsi a
vicenda o vedersi concorrenti, in quanto facciamo tutti parte di un comparto che, se unito e
affiatato, otterrà sempre di più.
Il solista, quasi sempre, in questo settore come in altri settori del commercio, è perdente in
quanto vulnerabile.
L’associazionismo a qualunque sigla sindacale è, e rimane, un punto di riferimento e di forza
e un grande segnale di esserci per la controparte.
Tenete presente che i Sindacati Nazionali hanno il preciso compito, e il dovere, di trattare e
concordare normative di carattere generale con gli editori, che si sposino con le esigenze e le
peculiarità di tutto il nostro paese; sono poi le strutture locali che con la loro capacità, forza e
unità devono essere in grado di vigilare e pretendere che gli accordi siano applicati e rispettati
nelle loro aree di competenza.
Dove non esistono strutture sindacali locali, anche in prospettiva, riteniamo utile consigliare
di unirvi e di costituirvi in un gruppo che sia poi riconosciuto dalle istituzioni, dagli enti
territoriali, dai distributori, dagli editori, aderendo a qualunque sigla sindacale si preferisca o
si ritenga essa operi secondo le proprie preferenze o pensiero, purché questa sia riconosciuta a
livello nazionale.
Sta a voi trovare gli uomini che vi rappresentano, ma “il sindacato” a difesa dei propri
interessi si fa sul proprio territorio e anche nei confronti dei vostri fornitori giornalieri (vedi
distributori locali), i quali possono essere più o meno bravi, più o meno precisi più o meno
attenti alle singole esigenze.
Solo così si potranno avere maggiori possibilità di essere ascoltati e si potrà pretendere di
vedere risolti quotidianamente i propri problemi.
Lo Snag Confcommercio ha proprie rappresentanze sparse in tutto il territorio nazionale
anche in collaborazione con le Ascom (Associazione Commercianti) locali e da sempre è
impegnato nella tutela degli interessi della categoria.
Lo Snag Confcommercio ringrazia la redazione e i collaboratori di Azienda Edicola per
l’impegno profuso nella realizzazione di questo piccolo volume e si augura che da un’attenta
lettura il collega e amico edicolante ne tragga un minimo di aiuto.
Nella speranza di avere usato chiarezza, che non esclude la possibilità di avere commesso
errori, auguriamo buona lettura.
SAPEVI CHE………….
…………se ti viene fornito un periodico e questo non ti viene messo
in conto al momento dell’arrivo di fatto ti viene inviato in “conto
deposito”.
Tutto il prodotto che ti arriva in edicola in “conto deposito” deve
permanere nella tua rivendita 60/65 giorni, non di più.
Dopo 60/65 giorni dal ricevimento, questo prodotto deve esserti messo
in conto sulla bolla d’arrivo del giorno della sua scadenza e
contestualmente richiamato in resa.
Nel caso di prodotto inviato alle edicole in “conto deposito” è bene tenere presente che
nessun prodotto, per nessun motivo, può rimanere nella vostra rivendita oltre i 60/65 giorni
previsti dall’Accordo Nazionale. Qualora ti venisse comunicato che, per qualunque motivo
l’Editore ha deciso di prolungare la permanenza del proprio prodotto in edicola, sappi che è
una prevaricazione o una forzatura. Sappiamo che molti prodotti quali: calendari, agende,
diari ecc….. non vengono richiamati in resa alla loro scadenza naturale (60/65 giorni) e a
questi NON RICHIAMI vengono date spiegazioni quali: disposizioni dell’Editore, scelte
editoriali, deve rimanere in vendita perché… perché… perché…, sono tutte spiegazioni o
motivazioni che non hanno nessun riscontro concordato. Da questa normativa sono escluse
solo le pubblicazioni che fanno riferimento a servizi pubblici che saranno richiamate
all’uscita del numero successivo (esempio: orari ferroviari).
SAPEVI CHE ………..
……se ti viene fatto pagare, dal tuo distributore un periodico al
momento dell’arrivo questo prodotto, non deve e non può, rimanere
nella tua edicola più di 30/35 giorni anche se in copertina viene
riportata una periodicità superiore?
In pratica se il tuo distributore ti fa pagare un periodico, conteggiandolo in bolla d’arrivo
della giornata, questo prodotto indipendentemente dalla periodicità eventualmente riportata
sul giornale, NON deve rimanere nella tua edicola più di 30/35 giorni.
Se il distributore locale, per errore, per negligenza o per cattiva volontà, non richiama il
prodotto in questione nei tempi sopra indicati, anche in assenza dell’uscita del numero
seguente, di fatto si autorizza il rivenditore a forzare la resa scrivendo e conteggiando in
fondo bolla la testata e le copie in questione.
Ricordati bene, un periodico che si paga subito al momento dell’arrivo, può rimanere in
vendita solo 30/35 giorni anche a seguito di segnalazioni o comunicati con indicazioni
diverse che possano apparire sia sulla bolla d’arrivo, che per circolare o per lettera.
SAPEVI CHE………
……. l’inserto che devi compiegare o abbinare al quotidiano di
riferimento ti dà diritto a un compenso di € 0,0031 per ogni inserto e a
copia venduta nel caso quest’abbinamento comporti un aumento del
prezzo abituale di vendita dello stesso quotidiano.
La normativa prevede € 0,0155 (vecchie 30 lire) per ogni copia di inserto, senza prezzo di
vendita autonomo, abbinato al quotidiano.
Esempio A:
per un quotidiano con prezzo di vendita al pubblico a € 0,90, all’edicolante
deve essere riconosciuto € 0,0155 per ogni inserto previsto in quella
giornata che non abbia un prezzo di vendita autonomo. Lo sconto deve
essere fatto in bolla d’arrivo sul prezzo di cessione del quotidiano.
Esempio B:
per un quotidiano con prezzo di vendita al pubblico superiore a € 0,90 (vedi
Repubblica + Venerdì, oppure Corsera + Io Donna) all’edicolante deve
essere riconosciuto € 0,0031 (vecchie 6 lire) per ogni copia venduta.
Lo sconto deve essere fatto in bolla d’arrivo sul prezzo di cessione del
supplemento da abbinare al quotidiano.
Esempio C:
per un quotidiano abbinato a libro, cd, dvd o quant’altro € 0,0031 (vecchie
6 lire).
Lo sconto deve essere fatto in bolla d’arrivo sul prodotto allegato o abbinato al
quotidiano.
SAPEVI CHE……
…..l’estratto conto settimanale che ti invia il Distributore Locale non
può comprendere, nella somma da pagare nient’altro che il fornito e il
reso delle pubblicazioni quotidiane e periodiche.
L’estratto conto settimanale che ricevi dal tuo distributore deve contenere sette giorni di
merce fornita e sette giorni di merce resa inerente alle sole pubblicazioni periodiche.
L’estratto conto editoriale
non deve contenere nessun altra somma di merce fornita o
richiami di bolle o fatture riferenti ad altri prodotti forniti dal distributore locale (es.: schede
telefoniche, fatture di prodotti con Iva, biglietti delle lotterie, libri, piantine o altro…).
La commistione o il richiamo sull’estratto conto settimanale tra la fornitura di prodotti
periodici e altri prodotti, di qualunque natura, può avvenire SOLO con il tuo consenso che
dovrai comunicare al tuo distributore.
SAPEVI CHE………
…… è un tuo diritto richiedere, una volta al mese, il tabulato delle
pubblicazioni che ti ha inviato il tuo distributore locale in conto
deposito giacenti presso la tua edicola?
Il tabulato deve essere nominativo e contenere il fornito del tuo punto vendita.
Deve riportare il titolo delle testate che ti sono state inviate, il numero delle copie che ai
ricevuto, il prezzo di copertina e il prezzo di cessione di ogni pubblicazione, la data dell’invio
e la data in cui la pubblicazione verrà chiamata in resa.
Questo ti risulterà molto utile per controllare il periodo di permanenza delle pubblicazioni
presso la tue edicola, che non deve superare i 60/65 giorni, così come ti risulterà utile per
conoscere l’ammontare del conto deposito giacente nel tuo esercizio ma soprattutto
individuare se una pubblicazione è già stata richiamata in resa o se sta per scadere.
SAPEVI CHE……
……. i buoni sconto devono essere richiamati in resa dal tuo
distributore locale con decadenza settimanale?
(Accordo Nazionale - Articolo 9 – ultimo capoverso)
I buoni sconto che ritiri dai clienti a fronte di promozioni editoriali debbono essere
richiamati dal tuo distributore locale settimanalmente.
SAPEVI CHE ……
….. nel caso di cessazione di una pubblicazione il distributore deve
richiamare la stessa entro 10 giorni dal termine della sua periodicità?
Tieni presente che qualora il distributore locale non richiamasse tali pubblicazioni, ai la ha
facoltà di inviare immediatamente in resa le copie in questione (ovviamente aggiungendo tali
pubblicazioni in bolla resa) - Accordo Nazionale - Articolo 10 penultimo capoverso e meglio
chiarito e specificato dalla Commissione art. 5 del 10 dicembre 2003.
SAPEVI CHE…………
……….. la sospensione della fornitura di quotidiani e periodici, da
parte del distributore locale, al punto di vendita non può essere operata
in caso di mancato pagamento di addebiti non concordati e non
riconducibili alla vendita delle pubblicazioni.
Pare inoltre opportuno richiamare il principio in base al quale, in ogni
caso di sospensione delle forniture, l’editore o per esso l’impresa di
distribuzione locale deve provvedere al ritiro della resa effettiva
relativa alle pubblicazioni consegnate al punto di vendita come
previsto dall’Accordo Nazionale - Articolo 7 - punto 2.
SAPEVI CHE……..
…….. si riconosce comunque la facoltà al rivenditore di rendere
immediatamente (per immediatamente si intende il giorno successivo
al ricevimento) al distributore locale il prodotto editoriale ritenuto
invendibile in quanto palesemente deteriorato o danneggiato.
Verbale di commissione art. 5 del 7 maggio 1998 punto 3 - penultimo capoverso.
Milano – sede Fieg.
SAPEVI CHE……
……..gli estratti conto che ricevi settimanalmente dalla tua agenzia di
distribuzione devono riportare, separatamente in fondo al documento,
il totale delle forniture e delle rese tra prodotti Fieg e altri?
Esempio:
Fornito Fieg
Reso Fieg
Fornito altri
Reso Altri
€ 500,00
€
50,00
€ 300,00
€
200,00
Tot. da pagare
€
550,00
Questo metodo di fatturazione è stato preteso da tutte le Organizzazioni Sindacali, e
sottoscritto anche dalla Fieg, con lo scopo di mettere in condizione il rivenditore in
condizione di avere un minimo di riscontro sulle proprie forniture e valutare se queste sono
bilanciate e proporzionate alle proprie vendite.
In pratica il Distributore locale deve porre in essere dei piani di vendita mirati per ogni
punto vendita che prevedano un equilibrata fornitura delle pubblicazioni.
Certamente l’applicazione del piano di vendita mirato su ogni edicola richiede un impegno
costante e preciso da parte delle agenzie di distribuzione.
Con varie giustificazioni più o meno plausibili e alcune bugie, nella maggior parte dei casi,
però, non viene tenuta in considerazione questa normativa, con il risultato che molte
rivendite soffrono di pesanti squilibri nelle forniture e preoccupanti squilibri nei propri conti
correnti bancari.
Il fatto di porre attenzione alle forniture e alle rese riportate in estratto conto, suddivise come
sopra evidenziato, dà modo al rivenditore di poter intervenire presso il distributore (è
auspicabile un intervento tramite le Organizzazioni Sindacali che operano nell’area di
riferimento) perché esso bilanci meglio eventuali storture.
Proviamo, a migliore chiarezza, a leggere i dati in un’ottica di collaborazione tra punto
vendita e Agenzia di distribuzione.
Se i prodotti forniti Fieg danno un totale di 500,00 euro e le rese degli stessi prodotti Fieg
nell’arco della distribuzione settimanale sono di 50,00 euro è evidente che una resa del 10%,
su questo tipo di prodotto, generalmente
ritenuto di maggior vendita e di incasso, fa
presumere che la rivendita in questione è sottoservita rischiando molti esauriti.
Viceversa, se per il prodotto “altri” il suo fornito è di 300,00 euro con una resa di 200,00
euro per lo stesso periodo, è facile presupporre che al punto vendita venga inviato materiale
eccedente, e di scarsa vendita, in quanto la percentuale di resa è del 67%.
In tutte e due i casi è indispensabile intervenire presso il distributore perché provveda a
riequilibrare le forniture.
Nel primo caso è impensabile lavorare sulla costanza del sottoservito e del rischio esauriti, e
nel secondo caso è impensabile movimentare prodotto ad alta percentuale di resa che
impegna spazio, tempo e fatica senza un ritorno economico.
Tenendo presente che, comunque, il distributore locale DEVE applicare il piano vendita (che
in edicolese vuol dire adeguare le forniture) la risoluzione del proporzionale sulle forniture è
un buon passo avanti.
SAPEVI CHE…..
…… l’Accordo Nazionale, tutt’ora vigente, proibisce che ti venga
richiesto dal distributore locale, qualunque tipo di costo aggiuntivo?
Il punto vendita non deve subire e pagare alcun tipo di richiesta avanzata dalle Agenzie di
distribuzione che prevedano costi per il rivenditore.
Eventuali voci di costi aggiuntivi, riportati o in estratto conto o in bolla d’arrivo, sono
irregolari, così come sono irregolari contratti fatti sottoscrivere dalle Agenzie di
distribuzione che prevedono pagamenti di importi in forma percentualizzata fissando
preventivamente il raggiungimento di fatturati.
SAPEVI CHE……..
………la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’art. 5 del
vigente Accordo Nazionale ha raccomandato, alle Agenzie di
Distribuzione, che gli inserti consegnati nella stessa giornata in cui
devono essere diffusi vengano assemblati in forma distinta rispetto
alle altre pubblicazioni periodiche?
Questa raccomandazione è stata sottoscritta anche dai rappresentanti dei distributori locali il
6 febbraio 2001 in sede Fieg a Milano.
Non ci risulta, tuttavia, che sia mai stata messa in pratica, eppure ha una sua logica
operativa, sia per il rivenditore che non deve tutte le mattine fare una caccia al tesoro tra la
merce ricevuta, avendo poco tempo per individuare cosa e a chi và abbinato l’inserto, sia per
l’utente finale che non rischia al mattino presto di allontanarsi dal punto vendita senza
l’inserto abbinato al suo quotidiano dando poi la colpa al rivenditore di inefficienza.
SAPEVI CHE……..
……..qualora il distributore locale ti dovesse richiedere delle forme di
garanzia, in termini economici, queste possono essere rilasciate SOLO
per una durata non superiore agli otto mesi?
Se il distributore locale dovesse avanzare una richiesta mirata ad ottenere una forma di
garanzia di natura economica, a copertura delle forniture, sappi che questa DEVE essere di
natura temporale e non può essere trattenuta dall’Agenzia stessa per un periodo superiore
agli otto mesi dalla data di rilascio così come non può essere di entità superiore al valore
(presunto se non si ha uno storico e l’edicola è di nuova attivazione) della somma di tre
settimane di fatturato netto.
Tutte le forme di garanzia oggi in essere, che non rispettano quanto sopra esposto, vanno
restituite all’emittente se sono scaduti i termini temporali e adeguate se non rispettano
l’entità.
Ovviamente se il punto vendita risulta costantemente preciso e regolare nei pagamenti.
SAPEVI CHE……
……in ragione del fatto che la Legge sull’Editoria 170/2001 vieta
l’esposizione al pubblico del prodotto pornografico e che tale prodotto
potrebbe determinare, per il rivenditore, problemi di natura penale, è
legittimo ritenere che il rivenditore possa rappresentare al proprio
distributore locale il non interesse a detenere tale tipo di prodotto.
In pratica se un punto vendita, per le ragioni sopra esposte o perché la propria rivendita è
ubicata in una posizione vicino ad asili, scuole, chiese o quant’anche questo tipo di prodotto
non avesse mercato in quell’area o ancora, per una questione morale, il rivenditore non lo
volesse trattare, è sufficiente una comunicazione scritta al proprio distributore locale perché
quest’ultimo azzeri questo tipo di fornitura al punto vendita che ne ha fatto richiesta.
Questa procedura è stata ampiamente discussa e condivisa anche dalla Federazione Italiana
Editori.
SAPEVI CHE…..
……..devi rispettare tutte le normative contenute nell’Accordo
Nazionale comprese le decisioni sottoscritte nell’ambito della
Commissione art. 5 che hanno valore su tutto il territorio nazionale?
Al rispetto delle normative sopra citate si devono attenere tutte le parti della filiera – editori,
distributori e rivenditori.
Questi doveri e diritti delle parti riguardano esclusivamente i prodotti quotidiani e periodici e
non i prodotti editoriali in genere.
Pertanto, tutto quello che, più o meno forzatamente, ti viene fornito e non risulta essere nè
quotidiano nè periodico non sei obbligato a trattenerlo presso il tuo punto vendita.
Una pubblicazione quotidiana o periodica è tale se riporta la registrazione presso il
Tribunale (completare).
SAPEVI CHE……
…….. l’orario di apertura al pubblico delle rivendite è regolato
dall’Accordo Nazionale e non dal Comune o dalle Istituzioni?
L’orario di apertura al pubblico delle edicole non dovrà essere inferiore alle 12 ore
giornaliere dal Lunedì al Sabato ed almeno sino alle ore 13 della Domenica.
Le chiusure domenicali potranno essere esercitate con decadenza quattordicinale e fino ad un
massimo del 50% delle rivendite, questo al fine di salvaguardare le esigenze di vendita nelle
singole zone.
Non è consentita la chiusura domenicale nelle località in cui vi è un solo punto vendita ove
non avvenga l’affidamento integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio.
In merito agli orari di apertura e chiusura dei punti vendita e in merito alle chiusure
domenicali i comuni o chiunque altro non ha facoltà di intervento.
SAPEVI CHE……
……..le chiusure estive (ferie) possono essere esercitate sino ad un
massimo di 18 giorni consecutivi a cavallo del 16 agosto, fino al
limite del 50% delle rivendite esistenti nei vari comuni e nel caso di
fruizione delle chiusure estive in altro periodo, le stesse possono
essere esercitate fino ad un massimo di 17 giorni consecutivi.
Non è consentita la chiusura per ferie nelle località (inteso come
comune) in cui vi è una sola edicola al fine di salvaguardare le
esigenze di vendita ad eccezione che vengano affidate tutte le
pubblicazioni, per il periodo di chiusura, ad altro esercizio.
I periodi di turnazione ferie vengono stabiliti da un’apposita Commissione Nazionale che
fissa le date (periodi) di svolgimento. Tali periodi vanno stabiliti entro il 31 ottobre di ogni
anno e si riferiscono alle ferie dell’anno successivo.
Una volta stabiliti i periodi feriali (generalmente vengono individuati due periodi da godersi
in due turni) questi vengono comunicati alle commissioni provinciali affinché queste scelgano
il periodo più idoneo in quell’area distributiva.
Le commissioni provinciali sono costituite in forma paritetica tra la Federazione Italiana
Editori Giornali (rappresentanti o referenti locali) e le Organizzazioni Sindacali
(rappresentanti o delegati locali) firmatarie dell’Accordo Nazionale, unitamente alle Aziende
di distribuzione locali interessate.
Il periodo scelto dalle commissioni provinciali, tenute presenti la volontà e le esigenze della
rete di vendita nell’area distributiva in questione, viene comunicato alla commissione
nazionale entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Tenete presente che, in ambito provinciale, nè i rappresentanti editoriali nè i rappresentanti
delle agenzie di distribuzione possono imporre periodi non concordati con le Organizzazioni
Sindacali.
Durante il periodo coincidente con le chiusure estive è sospeso l’esercizio facoltativo delle
chiusure domenicali.
La commissione fisserà anche le date di svolgimento delle chiusure feriali per le località di
interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruire del periodo estivo.
SAPEVI CHE…...
……le Aziende Editoriali aderenti alla F.I.E.G. si sono impegnate ad
armonizzare ed adeguare costantemente il flusso delle forniture alle
reali esigenze del mercato, predisponendo piani distributivi ed
utilizzando le strutture ritenute più rispondenti.
Oltre che dalla Fieg, l’Accordo Nazionale è stato sottoscritto anche dall’Uspi (Unione
Stampa Periodica Italiana).
Quando la Fieg ha discusso, concordato e sottoscritto l’Accordo Nazionale nel 1994 ha
operato, per delega, anche a nome dei Distributori Nazionali il che vuol dire che tutti i
quotidiani e periodici che vi pervengono dal distributore locale devono essere “armonizzati e
adeguati” alle reali Vostre esigenze.
SAPEVI CHE…...
……… le Aziende Editoriali si sono impegnate a fornire ai rivenditori
il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali dei
singoli punti di vendita, senza con ciò trascurare l’esigenza di
contenere i costi e la resa in limiti compatibili con le scelte compiute
dalle singole aziende. Ad effettuare, di norma, le forniture dei
periodici in forma assemblata. A fornire i numeri arretrati delle
pubblicazioni a durata predeterminata (*) tramite l’impresa di
distribuzione locale abituale. Se la richiesta viene soddisfatta
integralmente, gli arretrati saranno ceduti in conto assoluto.
Accordo Nazionale - Articolo 6 – Impegni delle Aziende Editoriali – 2° capoverso.
* Enciclopedie, raccolte a fascicoli ecc…….
SAPEVI CHE…...
……...le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il
loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da
favorire lo sviluppo della loro diffusione.
La vendita stessa deve avvenire tutti i giorni tranne che nelle seguenti
ricorrenze:
- 1 gennaio, lunedì di Pasqua, 16 agosto, 25 e 26 dicembre (chiusura
totale);
- il pomeriggio di tutte le domeniche, non prima delle ore 13, del 6
gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno (*), del 15
agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre e il mattino del 2 maggio
con apertura entro le ore 12.00.
Accordo Nazionale - Articolo 2 – Agibilità della rete di vendita - 3° e 4° capoverso.
* festività ripristinata dopo la firma dell’Accordo Nazionale.
SAPEVI CHE…...
………le Aziende Editoriali si sono impegnate ad intervenire
tempestivamente presso le Aziende di distribuzione locale in caso di
forniture che risultassero inadeguate (per difetto o per eccesso) e,
comunque ad adoperarsi per il funzionamento del servizio sulla base
dei criteri esposti all’art. 4.
Accordo Nazionale - Articolo 4 - Distribuzione delle pubblicazioni
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di stabilire un più organico
raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di
consultazione che consentano alle organizzazioni dei rivenditori di esprimere pareri e
formulare richieste che - sulla base di documentate rilevazioni - si propongano di
armonizzare i programmi elaborati dalle singole imprese con la potenzialità effettiva del
mercato attraverso l’ottimizzazione dei “piani di vendita”.
SAPEVI CHE…...
……..le Aziende Editoriali si sono impegnate ad operare affinché i
quotidiani siano distribuiti nei tempi ottimali per la messa in vendita e,
comunque, contemporaneamente ai rivenditori dislocati nella stessa
zona di diffusione.
Criteri analoghi debbono essere adottati (anche attraverso un
calendario di massima delle uscite) nella distribuzione dei periodici,
con il fermo proposito di uniformare i tempi di fornitura nella stessa
zona di diffusione.
Accordo Nazionale - Articolo 6 – Impegni delle Aziende Editoriali – 5° capoverso.
SAPEVI CHE…...
……..i compensi da riconoscere alla rete di vendita sono i seguenti
così come prevede l’art. 9 dell’Accordo Nazionale?
Le Aziende editoriali praticheranno alla rete di rivendita la percentuale di sconto del 19% sul
prezzo defiscalizzato per la vendita delle loro pubblicazioni, ad eccezione del primo numero
delle pubblicazioni di nuova uscita, per le enciclopedie esclusivamente alfabetiche e
composte di soli fascicoli cartacei destinate a essere rilegate in volumi e le relative copertine
e raccoglitori, per le pubblicazioni senza periodicità, per i numeri unici, per le pubblicazioni
che contengono sotto rilegatura più fascicoli arretrati; per i libri facenti parte di collane
periodiche e per le collane monografiche qualora siano vendute anche da esercizi
commerciali in possesso di licenza libraria.
In tali casi vi sarà uno sconto supplementare del 5%. In relazione ai casi di mantenimento del
ritiro delle pubblicazioni al banco previsti all’art. 6, punto 3, le Aziende editoriali
praticheranno ai rivenditori interessati la percentuale di sconto del 20% fatto salvo lo sconto
supplementare del 5%, come sopra previsto.
SAPEVI CHE…...
……..hai diritto a percepire un’ulteriore sconto sulla vendita di
quotidiani e periodici così come sotto riportato?
In termini pratici questo ulteriore sconto viene praticato nel mese di
dicembre di ogni anno alla rete di vendita e viene definito
“sovrasconto di Natale”.
Le Aziende editoriali praticheranno, inoltre, i seguenti sovrasconti sul prezzo defiscalizzato
nelle occasioni sotto specificate:
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto de 8 %;
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%;
- periodici quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel mese di
dicembre, o comunque per l’ultimo numero dell’anno, sovrasconto del 3%.
Le Aziende editoriali comunicheranno alle organizzazioni dei rivenditori i numeri sui quali
verranno applicati gli sconti di cui sopra.
Le maggiorazioni di sconto sopra indicate saranno versate direttamente alla rete di vendita o,
dietro delega singola, alle organizzazioni locali dei rivenditori aderenti alle strutture
firmatarie del presente accordo. Le maggiorazioni di sconto saranno liquidate con l’estratto
conto del mese di dicembre e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Accordo Nazionale - Articolo 9 – Compensi per la vendita delle pubblicazioni - 3° capoverso.
SAPEVI CHE…..
……...tutte le pubblicazioni bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali
nonché i supplementi devono esserti distribuiti in conto deposito?
Qualora ciò non avvenisse il rivenditore o le Organizzazioni Sindacali possono segnalare in
forma scritta al Distributore locale o all’Editore le pubblicazioni che andavano inviate in
conto deposito e pagate al ritiro della resa e, in occasione del primo estratto conto, il
distributore locale dovrà provvedere a riaccreditare a tutti i rivenditori serviti quanto
erroneamente addebitato.
SAPEVI CHE…..
………se ti sei dimenticato di rendere una pubblicazione della quale
non esce o non uscirà il numero successivo ed il distributore locale
non ha fatto il “richiamo resa finale” puoi chiedere al tuo distributore
locale che questo avvenga?
Non essendoci il numero seguente di una pubblicazione è evidente che, nel caso l’edicolante
non avesse reso il numero chiamato in resa, per qualunque motivo, rischia di perdere dei
soldi in quanto non ha possibilità di renderlo con il numero successivo.
Per tale ragione è stato concordato che un secondo “richiamo finale” deve avvenire a
distanza di 30 giorni dal normale richiamo resa per questo tipo di periodici.
SAPEVI CHE…..
…….. è possibile inserire fra i costi dell’esercizio l’ammontare delle
pubblicazioni editoriali scadute, senza possibilità di resa in quanto
dimenticate dopo le varie fasi di chiamata in resa e non più accettate
dal Vostro Distributore Locale.
Quando una pubblicazione, per mille motivi, non viene resa o non viene accettata dal Vostro
Distributore in quanto troppo vecchia perché già regolarmente richiamata e si è costretti a
buttarla, è possibile almeno fiscalmente recuperare la perdita.
Per poter scontare fra le spese sostenute della tua edicola il valore delle pubblicazioni che
andrete a distruggere, bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate, e per conoscenza al
Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, a mezzo raccomandata RR, la
data, il luogo e la quantità delle pubblicazioni che si vogliono distruggere. Detta
comunicazione deve pervenire alle sopra indicate istituzioni almeno 5 giorni prima della
data effettiva della distruzione della merce. Copia di questa comunicazione deve essere
conservata e fatta valere quale documento contabile giustificativo ai fini della deduzione
nella compilazione della tua denuncia dei redditi.
Si riporta fac-simile della lettera da inviare sia all’Agenzia delle Entrate che al Comando
della Guardia di Finanza, trattenendo copia per uso personale:
Edicola (ragione sociale completa)________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________________________
Città___________________________________________________________________________________________________________
Data __________________________________________
Spett.le Agenzia delle Entrate di ___________________________________________________________________
e p.c. Comando Guardia di Finanza di _____________________________________________________________________________
OGGETTO: PUBBLICAZIONI EDITORIALI DA DISTRUGGERE
Ai sensi dell'art.2 commi 2 e 4 del OPR 10/11/97 n. 441, Vi comunico che il giorno ____________________________________
alle ore _____________ (presso il mio domicilio situato in via_______________________________ provvederò a
distruggere le seguenti pubblicazioni:
NUMERO
COPIE
TITOLO
PREZZO
UNITARIO IN
EURO
TOTALE VALORE MERCE AL PREZZO DI COPERTINA
TOTALE VALORE MERCE AL PREZZO D’ACQUISTO
(scontato al 19% sul 98% del prezzo di copertina)
PREZZO
TOTALE IN
EURO
SAPEVI CHE…..
……..anche l’edicola esclusiva, che vende solo prodotti editoriali, può
aprire la partita Iva deducendo così l’Iva pagata sulle fatture dei
fornitori (bollette telefono, luce, acquisti di materiale vario,
riparazioni edicola ecc…. ecc….)
Chi è titolare di partita Iva, anche se vende solo prodotti editoriali, in base a quanto stabilito
dal DM 9 aprile 1993 e dalle circolari ministeriali n. 100/E del 24 aprile 1996 e n. 328/E del
24 dicembre 1997, può recuperare l’IVA sulle spese sostenute nello svolgimento dell’attività.
Le fatture dei vari fornitori devono essere registrate su un apposito registro acquisti.
L’IVA a credito risultante dalla dichiarazione IVA di fine esercizio, può essere portata in
compensazione con altre imposte.
L’apertura della posizione Iva facilita la vendita di prodotti non editoriali consentiti dalla
Legge Bersani.
SAPEVI CHE…..
……..il reddito tassabile viene quantificato rilevando l’ammontare
degli aggi spettanti sugli estratti conti di acquisto dei prodotti
editoriali e sottraendo da detto valore le spese di gestione sostenute
(affitto, luce, telefono, spese varie ecc….).
Sul reddito così ottenuto va pagata l’Irpef in base agli scaglioni
progressivi d’imposta.
SAPEVI CHE…..
………le giacenze di magazzino per le rivendite di prodotti editoriali
non sono considerate ai fini della determinazione del reddito.
Limitatamente ai prodotti editoriali, ai fini della determinazione del reddito tassabile non si
considerano le rimanenze in quanto il rivenditore, in base al contratto estimatorio, non
acquista il bene ma si impegna a venderlo oppure a restituirlo qualora rimanga invenduto
entro un certo lasso di tempo.
SAPEVI CHE…..
…………l’edicolante
in
quanto
impresa
individuale,
ai
fini
previdenziali deve essere iscritto nella gestione commercianti e quindi
ai fini pensionistici dovrà versare un contributo minimo annuale oltre
la quota percentuale sulla parte di reddito eccedente il minimale.
Importanti innovazioni legislative sono intervenute con la L. 2/8/1990 n. 233. Infatti per il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali l’importo viene determinato, per il
reddito d’impresa, mediante l’applicazione di una quota percentuale.
SAPEVI CHE…...
……….l’edicola può essere data in gestione mediante regolare
contratto registrato di affittanza d’azienda.
L’atto di affittanza dovrà essere redatto dal notaio. Chi dà in gestione l’unica edicola
posseduta, non deve più tenere le scritture contabili, in quanto perde la qualifica di
imprenditore.
Ciò comporta l’annotazione sulla licenza del nome dell’affittuario risultante in atto e la
relativa comunicazione ai distributori affinché gli e/c vengano intestati al gerente.
SAPEVI CHE…...
……..i Comuni non possono autorizzare nuove aperture di punti
vendita esclusivi se prima non hanno approvato un piano di
localizzazione delle rivendite?
In base all’art. 6 del decreto legislativo n. 170 del 2001 i Comuni debbono provvedere alla
predisposizione del Piano di Localizzazione dei punti esclusivi di vendita ossia di quelli
autorizzati alla vendita di quotidiani e di periodici.
La nuova normativa introdotta con il decreto legislativo di cui sopra non consente, a
differenza di quella precedente, alcuna possibilità transitoria (in attesa della definizione dei
piani comunali) di rilasciare nuove autorizzazioni.
SAPEVI CHE…...
…….la nuova normativa in materia di vendita di quotidiani e periodici
vieta l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale
pornografico
L’art. 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001 contiene una disposizione molto restrittiva per
quanto riguarda la vendita di materiale pornografico; infatti la norma proibisce anche la
sola esposizione e, pertanto, il rivenditore deve tenere questo tipo di pubblicazioni al riparo,
in modo che le stesse non siano visibili dai clienti.
Una particolarità: a oggi non esiste una disposizione, in materia di commercio, che sanzioni
il rivenditore che espone pubblicazioni a carattere pornografico, cioè una norma di carattere
amministrativa che punisca specificatamente il rivenditore che espone le pubblicazioni
pornografiche.
Tali norme devono essere ancora emanate dalle Regioni ma, nel frattempo, esiste un
cosiddetto “vuoto di legge” in materia.
SAPEVI CHE…...
……….esiste un metodo che può tutelare il rivenditore nei casi di
differenza negli arrivi o nelle rese delle pubblicazioni, riscontrate dal
distributore locale.
E’ opportuno premettere che la modalità di consegna delle pubblicazioni ed il ritiro delle
rese, è attività che si fonda sulla reciproca fiducia tra il rivenditore e il distributore locale.
Occorre altresì aggiungere che in tale contesto l’errore, commesso da una parte o dall’altra,
può ogni tanto accadere; tuttavia quando con eccessiva frequenza vengono segnalate, da
parte del distributore locale o da parte del rivenditore, differenze tra quanto indicato nelle
rispettive bolle e quanto contenuto nei pacchi d’arrivo o in quelli resa, il rivenditore può
adeguatamente tutelarsi, inviando al distributore locale una raccomandata con ricevuta di
ritorno del seguente tenore:
“Spett. Distributore Locale, in considerazione delle continue differenze da Voi riscontrate
nelle mie rese (oppure da me riscontrate nelle Vostre consegne) tali da determinare un danno
economico ingiustificato per la mia azienda Vi comunico che a partire dal giorno (indicare
una data a circa 15 giorni da quella di spedizione della raccomandata) è mia intenzione far
controllare in mia presenza, dal Vostro incaricato al ritiro della resa (o alla consegna della
nuova merce) il contenuto di quanto da me consegnato (o ricevuto)”.
Nel giorno indicato nella raccomandata sarà opportuno che il rivenditore sia affiancato da
un’altra persona che possa confermare l’eventuale rifiuto dell’incaricato della Agenzia di
distribuzione locale ad effettuare i controlli legittimamente pretesi dal rivenditore stesso.
Questa procedura nel caso venga eseguita correttamente anche dal distributore locale
consentirà, ovviamente, di eliminare ogni contestazione; qualora invece il distributore locale
non dovesse accedere a quanto richiesto dal rivenditore, lo stesso potrà in ogni sede far
valere le proprie ragioni evidenziando il rifiuto del distributore locale (o dei suoi incaricati)
di voler procedere alle contestuali verifiche di quanto consegnato o di quanto reso.
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