Attento alla tua Azienda - SNAG Sindacato Nazionale Autonomo
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Attento alla tua Azienda - SNAG Sindacato Nazionale Autonomo
Attento alla tua Azienda Tutto quello che devi sapere per gestire al meglio la tua Edicola e per recuperare redditività SNAG – CONFCOMMERCIO – Via San Vito, 24 - Milano PREFAZIONE Lo Snag Confcommercio (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) perseguendo lo scopo di fornire sempre maggiori e dettagliate informazioni a tutta la categoria, e in ragione dell’ inserimento nel settore di nuovi colleghi o di naturali cambi generazionali, ha ritenuto utile predisporre un piccolo manuale, di comode dimensioni per una rapida consultazione, contenente una serie di delucidazioni, o se si preferisce chiarimenti, utilizzando un linguaggio “edicolese” con lo scopo di aiutare tutti gli interessati a capire meglio, ma soprattutto a usare, le normative contenute nell’Accordo Nazionale e delle sue estensioni. L’Accordo Nazionale è l’unico documento che norma e regola il rapporto di lavoro tra Editore, Distributore e rete di vendita. L’ultimo Accordo Nazionale è stato sottoscritto nel 1994 tra Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), Snag-Confcommercio, Fenagi-Confesercenti, Sinagi aff. Slc-Cgil, CislGiornalai, Uiltucs-Giornalai, scaduto nel 1999 e prorogato in quanto, in quel periodo, era in discussione la modifica della Legge sull’Editoria n. 416/1981 che prevedeva una fase di sperimentazione sul nostro territorio, inerente la vendita di quotidiani e periodici in esercizi diversi dalle tradizionali edicole. Oggi la Legge 416/1981 è stata sostituita con la Legge sull’Editoria n. 170/2001 e questo, di fatto, consente alle parti sopra indicate (per quanto riguarda la componente sindacale si è aggiunto l’Usiagi-Ugl e per quanto riguarda i distributori locali si è aggiunta l’Anadis Associazione Nazionale Distributori Stampa) di riaprire il confronto per il rinnovo dell’Accordo Nazionale stesso. L’Accordo nuovo dovrà prevedere normative più idonee al tipo di prodotto oggi sul mercato ma, potete star certi, che tutto ciò che è contenuto in questo piccolo manuale sarà previsto anche nel nuovo testo, con nuove e migliori condizioni di lavoro per i rivenditori. Non abbiamo la presunzione che questo piccolo manuale risolva i mille difficili problemi che esistono nel gestire un prodotto che ha molteplici caratteristiche ed esigenze e che giornalmente coinvolge circa 40.000 punti vendita, più tutti i distributori Locali, più tutti i Distributori Nazionali, più tutte le Aziende Editoriali. Il prodotto che noi tutti trattiamo è un prodotto talmente “fresco” e di veloce rotazione che obbliga tutti a un sempre maggiore impegno e a una migliore professionalità. Se, poi, si tiene in considerazione il numero delle testate che si editano nel nostro paese, la quantità di testate che si distribuiscono e ridistribuiscono, e che si riridistribuiscono (per la verità alcune inutili e in molti casi dannose al sistema) più il numero di copie per testate, si può immaginare che questa mole di prodotto, che arriva, si vende e si rende, può creare tensione tra i componenti della filiera (Editore, Distributore, Rivenditore) soprattutto se non ci sono regole chiare, se queste non si conoscono e se queste non si applicano. Lo scopo di questo piccolo stampato è quello di illustrare, in modo chiaro e semplice, alcune normative oggi in essere che regolano il nostro settore e che, se rispettate, possono in parte stemperare questa tensione aiutando ognuno a gestire meglio la propria azienda. Qualcuno di voi, leggendo questa prefazione, starà pensando quanto è difficile ottenere il rispetto delle normative esposte. Ed ha ragione. Una strada che aiuta molto al rispetto e all’applicazione delle normative è quella dell’unità di categoria, i colleghi devono imparare a parlarsi e, ritrovandosi tra di loro, a non ignorarsi a vicenda o vedersi concorrenti, in quanto facciamo tutti parte di un comparto che, se unito e affiatato, otterrà sempre di più. Il solista, quasi sempre, in questo settore come in altri settori del commercio, è perdente in quanto vulnerabile. L’associazionismo a qualunque sigla sindacale è, e rimane, un punto di riferimento e di forza e un grande segnale di esserci per la controparte. Tenete presente che i Sindacati Nazionali hanno il preciso compito, e il dovere, di trattare e concordare normative di carattere generale con gli editori, che si sposino con le esigenze e le peculiarità di tutto il nostro paese; sono poi le strutture locali che con la loro capacità, forza e unità devono essere in grado di vigilare e pretendere che gli accordi siano applicati e rispettati nelle loro aree di competenza. Dove non esistono strutture sindacali locali, anche in prospettiva, riteniamo utile consigliare di unirvi e di costituirvi in un gruppo che sia poi riconosciuto dalle istituzioni, dagli enti territoriali, dai distributori, dagli editori, aderendo a qualunque sigla sindacale si preferisca o si ritenga essa operi secondo le proprie preferenze o pensiero, purché questa sia riconosciuta a livello nazionale. Sta a voi trovare gli uomini che vi rappresentano, ma “il sindacato” a difesa dei propri interessi si fa sul proprio territorio e anche nei confronti dei vostri fornitori giornalieri (vedi distributori locali), i quali possono essere più o meno bravi, più o meno precisi più o meno attenti alle singole esigenze. Solo così si potranno avere maggiori possibilità di essere ascoltati e si potrà pretendere di vedere risolti quotidianamente i propri problemi. Lo Snag Confcommercio ha proprie rappresentanze sparse in tutto il territorio nazionale anche in collaborazione con le Ascom (Associazione Commercianti) locali e da sempre è impegnato nella tutela degli interessi della categoria. Lo Snag Confcommercio ringrazia la redazione e i collaboratori di Azienda Edicola per l’impegno profuso nella realizzazione di questo piccolo volume e si augura che da un’attenta lettura il collega e amico edicolante ne tragga un minimo di aiuto. Nella speranza di avere usato chiarezza, che non esclude la possibilità di avere commesso errori, auguriamo buona lettura. SAPEVI CHE…………. …………se ti viene fornito un periodico e questo non ti viene messo in conto al momento dell’arrivo di fatto ti viene inviato in “conto deposito”. Tutto il prodotto che ti arriva in edicola in “conto deposito” deve permanere nella tua rivendita 60/65 giorni, non di più. Dopo 60/65 giorni dal ricevimento, questo prodotto deve esserti messo in conto sulla bolla d’arrivo del giorno della sua scadenza e contestualmente richiamato in resa. Nel caso di prodotto inviato alle edicole in “conto deposito” è bene tenere presente che nessun prodotto, per nessun motivo, può rimanere nella vostra rivendita oltre i 60/65 giorni previsti dall’Accordo Nazionale. Qualora ti venisse comunicato che, per qualunque motivo l’Editore ha deciso di prolungare la permanenza del proprio prodotto in edicola, sappi che è una prevaricazione o una forzatura. Sappiamo che molti prodotti quali: calendari, agende, diari ecc….. non vengono richiamati in resa alla loro scadenza naturale (60/65 giorni) e a questi NON RICHIAMI vengono date spiegazioni quali: disposizioni dell’Editore, scelte editoriali, deve rimanere in vendita perché… perché… perché…, sono tutte spiegazioni o motivazioni che non hanno nessun riscontro concordato. Da questa normativa sono escluse solo le pubblicazioni che fanno riferimento a servizi pubblici che saranno richiamate all’uscita del numero successivo (esempio: orari ferroviari). SAPEVI CHE ……….. ……se ti viene fatto pagare, dal tuo distributore un periodico al momento dell’arrivo questo prodotto, non deve e non può, rimanere nella tua edicola più di 30/35 giorni anche se in copertina viene riportata una periodicità superiore? In pratica se il tuo distributore ti fa pagare un periodico, conteggiandolo in bolla d’arrivo della giornata, questo prodotto indipendentemente dalla periodicità eventualmente riportata sul giornale, NON deve rimanere nella tua edicola più di 30/35 giorni. Se il distributore locale, per errore, per negligenza o per cattiva volontà, non richiama il prodotto in questione nei tempi sopra indicati, anche in assenza dell’uscita del numero seguente, di fatto si autorizza il rivenditore a forzare la resa scrivendo e conteggiando in fondo bolla la testata e le copie in questione. Ricordati bene, un periodico che si paga subito al momento dell’arrivo, può rimanere in vendita solo 30/35 giorni anche a seguito di segnalazioni o comunicati con indicazioni diverse che possano apparire sia sulla bolla d’arrivo, che per circolare o per lettera. SAPEVI CHE……… ……. l’inserto che devi compiegare o abbinare al quotidiano di riferimento ti dà diritto a un compenso di € 0,0031 per ogni inserto e a copia venduta nel caso quest’abbinamento comporti un aumento del prezzo abituale di vendita dello stesso quotidiano. La normativa prevede € 0,0155 (vecchie 30 lire) per ogni copia di inserto, senza prezzo di vendita autonomo, abbinato al quotidiano. Esempio A: per un quotidiano con prezzo di vendita al pubblico a € 0,90, all’edicolante deve essere riconosciuto € 0,0155 per ogni inserto previsto in quella giornata che non abbia un prezzo di vendita autonomo. Lo sconto deve essere fatto in bolla d’arrivo sul prezzo di cessione del quotidiano. Esempio B: per un quotidiano con prezzo di vendita al pubblico superiore a € 0,90 (vedi Repubblica + Venerdì, oppure Corsera + Io Donna) all’edicolante deve essere riconosciuto € 0,0031 (vecchie 6 lire) per ogni copia venduta. Lo sconto deve essere fatto in bolla d’arrivo sul prezzo di cessione del supplemento da abbinare al quotidiano. Esempio C: per un quotidiano abbinato a libro, cd, dvd o quant’altro € 0,0031 (vecchie 6 lire). Lo sconto deve essere fatto in bolla d’arrivo sul prodotto allegato o abbinato al quotidiano. SAPEVI CHE…… …..l’estratto conto settimanale che ti invia il Distributore Locale non può comprendere, nella somma da pagare nient’altro che il fornito e il reso delle pubblicazioni quotidiane e periodiche. L’estratto conto settimanale che ricevi dal tuo distributore deve contenere sette giorni di merce fornita e sette giorni di merce resa inerente alle sole pubblicazioni periodiche. L’estratto conto editoriale non deve contenere nessun altra somma di merce fornita o richiami di bolle o fatture riferenti ad altri prodotti forniti dal distributore locale (es.: schede telefoniche, fatture di prodotti con Iva, biglietti delle lotterie, libri, piantine o altro…). La commistione o il richiamo sull’estratto conto settimanale tra la fornitura di prodotti periodici e altri prodotti, di qualunque natura, può avvenire SOLO con il tuo consenso che dovrai comunicare al tuo distributore. SAPEVI CHE……… …… è un tuo diritto richiedere, una volta al mese, il tabulato delle pubblicazioni che ti ha inviato il tuo distributore locale in conto deposito giacenti presso la tua edicola? Il tabulato deve essere nominativo e contenere il fornito del tuo punto vendita. Deve riportare il titolo delle testate che ti sono state inviate, il numero delle copie che ai ricevuto, il prezzo di copertina e il prezzo di cessione di ogni pubblicazione, la data dell’invio e la data in cui la pubblicazione verrà chiamata in resa. Questo ti risulterà molto utile per controllare il periodo di permanenza delle pubblicazioni presso la tue edicola, che non deve superare i 60/65 giorni, così come ti risulterà utile per conoscere l’ammontare del conto deposito giacente nel tuo esercizio ma soprattutto individuare se una pubblicazione è già stata richiamata in resa o se sta per scadere. SAPEVI CHE…… ……. i buoni sconto devono essere richiamati in resa dal tuo distributore locale con decadenza settimanale? (Accordo Nazionale - Articolo 9 – ultimo capoverso) I buoni sconto che ritiri dai clienti a fronte di promozioni editoriali debbono essere richiamati dal tuo distributore locale settimanalmente. SAPEVI CHE …… ….. nel caso di cessazione di una pubblicazione il distributore deve richiamare la stessa entro 10 giorni dal termine della sua periodicità? Tieni presente che qualora il distributore locale non richiamasse tali pubblicazioni, ai la ha facoltà di inviare immediatamente in resa le copie in questione (ovviamente aggiungendo tali pubblicazioni in bolla resa) - Accordo Nazionale - Articolo 10 penultimo capoverso e meglio chiarito e specificato dalla Commissione art. 5 del 10 dicembre 2003. SAPEVI CHE………… ……….. la sospensione della fornitura di quotidiani e periodici, da parte del distributore locale, al punto di vendita non può essere operata in caso di mancato pagamento di addebiti non concordati e non riconducibili alla vendita delle pubblicazioni. Pare inoltre opportuno richiamare il principio in base al quale, in ogni caso di sospensione delle forniture, l’editore o per esso l’impresa di distribuzione locale deve provvedere al ritiro della resa effettiva relativa alle pubblicazioni consegnate al punto di vendita come previsto dall’Accordo Nazionale - Articolo 7 - punto 2. SAPEVI CHE…….. …….. si riconosce comunque la facoltà al rivenditore di rendere immediatamente (per immediatamente si intende il giorno successivo al ricevimento) al distributore locale il prodotto editoriale ritenuto invendibile in quanto palesemente deteriorato o danneggiato. Verbale di commissione art. 5 del 7 maggio 1998 punto 3 - penultimo capoverso. Milano – sede Fieg. SAPEVI CHE…… ……..gli estratti conto che ricevi settimanalmente dalla tua agenzia di distribuzione devono riportare, separatamente in fondo al documento, il totale delle forniture e delle rese tra prodotti Fieg e altri? Esempio: Fornito Fieg Reso Fieg Fornito altri Reso Altri € 500,00 € 50,00 € 300,00 € 200,00 Tot. da pagare € 550,00 Questo metodo di fatturazione è stato preteso da tutte le Organizzazioni Sindacali, e sottoscritto anche dalla Fieg, con lo scopo di mettere in condizione il rivenditore in condizione di avere un minimo di riscontro sulle proprie forniture e valutare se queste sono bilanciate e proporzionate alle proprie vendite. In pratica il Distributore locale deve porre in essere dei piani di vendita mirati per ogni punto vendita che prevedano un equilibrata fornitura delle pubblicazioni. Certamente l’applicazione del piano di vendita mirato su ogni edicola richiede un impegno costante e preciso da parte delle agenzie di distribuzione. Con varie giustificazioni più o meno plausibili e alcune bugie, nella maggior parte dei casi, però, non viene tenuta in considerazione questa normativa, con il risultato che molte rivendite soffrono di pesanti squilibri nelle forniture e preoccupanti squilibri nei propri conti correnti bancari. Il fatto di porre attenzione alle forniture e alle rese riportate in estratto conto, suddivise come sopra evidenziato, dà modo al rivenditore di poter intervenire presso il distributore (è auspicabile un intervento tramite le Organizzazioni Sindacali che operano nell’area di riferimento) perché esso bilanci meglio eventuali storture. Proviamo, a migliore chiarezza, a leggere i dati in un’ottica di collaborazione tra punto vendita e Agenzia di distribuzione. Se i prodotti forniti Fieg danno un totale di 500,00 euro e le rese degli stessi prodotti Fieg nell’arco della distribuzione settimanale sono di 50,00 euro è evidente che una resa del 10%, su questo tipo di prodotto, generalmente ritenuto di maggior vendita e di incasso, fa presumere che la rivendita in questione è sottoservita rischiando molti esauriti. Viceversa, se per il prodotto “altri” il suo fornito è di 300,00 euro con una resa di 200,00 euro per lo stesso periodo, è facile presupporre che al punto vendita venga inviato materiale eccedente, e di scarsa vendita, in quanto la percentuale di resa è del 67%. In tutte e due i casi è indispensabile intervenire presso il distributore perché provveda a riequilibrare le forniture. Nel primo caso è impensabile lavorare sulla costanza del sottoservito e del rischio esauriti, e nel secondo caso è impensabile movimentare prodotto ad alta percentuale di resa che impegna spazio, tempo e fatica senza un ritorno economico. Tenendo presente che, comunque, il distributore locale DEVE applicare il piano vendita (che in edicolese vuol dire adeguare le forniture) la risoluzione del proporzionale sulle forniture è un buon passo avanti. SAPEVI CHE….. …… l’Accordo Nazionale, tutt’ora vigente, proibisce che ti venga richiesto dal distributore locale, qualunque tipo di costo aggiuntivo? Il punto vendita non deve subire e pagare alcun tipo di richiesta avanzata dalle Agenzie di distribuzione che prevedano costi per il rivenditore. Eventuali voci di costi aggiuntivi, riportati o in estratto conto o in bolla d’arrivo, sono irregolari, così come sono irregolari contratti fatti sottoscrivere dalle Agenzie di distribuzione che prevedono pagamenti di importi in forma percentualizzata fissando preventivamente il raggiungimento di fatturati. SAPEVI CHE…….. ………la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’art. 5 del vigente Accordo Nazionale ha raccomandato, alle Agenzie di Distribuzione, che gli inserti consegnati nella stessa giornata in cui devono essere diffusi vengano assemblati in forma distinta rispetto alle altre pubblicazioni periodiche? Questa raccomandazione è stata sottoscritta anche dai rappresentanti dei distributori locali il 6 febbraio 2001 in sede Fieg a Milano. Non ci risulta, tuttavia, che sia mai stata messa in pratica, eppure ha una sua logica operativa, sia per il rivenditore che non deve tutte le mattine fare una caccia al tesoro tra la merce ricevuta, avendo poco tempo per individuare cosa e a chi và abbinato l’inserto, sia per l’utente finale che non rischia al mattino presto di allontanarsi dal punto vendita senza l’inserto abbinato al suo quotidiano dando poi la colpa al rivenditore di inefficienza. SAPEVI CHE…….. ……..qualora il distributore locale ti dovesse richiedere delle forme di garanzia, in termini economici, queste possono essere rilasciate SOLO per una durata non superiore agli otto mesi? Se il distributore locale dovesse avanzare una richiesta mirata ad ottenere una forma di garanzia di natura economica, a copertura delle forniture, sappi che questa DEVE essere di natura temporale e non può essere trattenuta dall’Agenzia stessa per un periodo superiore agli otto mesi dalla data di rilascio così come non può essere di entità superiore al valore (presunto se non si ha uno storico e l’edicola è di nuova attivazione) della somma di tre settimane di fatturato netto. Tutte le forme di garanzia oggi in essere, che non rispettano quanto sopra esposto, vanno restituite all’emittente se sono scaduti i termini temporali e adeguate se non rispettano l’entità. Ovviamente se il punto vendita risulta costantemente preciso e regolare nei pagamenti. SAPEVI CHE…… ……in ragione del fatto che la Legge sull’Editoria 170/2001 vieta l’esposizione al pubblico del prodotto pornografico e che tale prodotto potrebbe determinare, per il rivenditore, problemi di natura penale, è legittimo ritenere che il rivenditore possa rappresentare al proprio distributore locale il non interesse a detenere tale tipo di prodotto. In pratica se un punto vendita, per le ragioni sopra esposte o perché la propria rivendita è ubicata in una posizione vicino ad asili, scuole, chiese o quant’anche questo tipo di prodotto non avesse mercato in quell’area o ancora, per una questione morale, il rivenditore non lo volesse trattare, è sufficiente una comunicazione scritta al proprio distributore locale perché quest’ultimo azzeri questo tipo di fornitura al punto vendita che ne ha fatto richiesta. Questa procedura è stata ampiamente discussa e condivisa anche dalla Federazione Italiana Editori. SAPEVI CHE….. ……..devi rispettare tutte le normative contenute nell’Accordo Nazionale comprese le decisioni sottoscritte nell’ambito della Commissione art. 5 che hanno valore su tutto il territorio nazionale? Al rispetto delle normative sopra citate si devono attenere tutte le parti della filiera – editori, distributori e rivenditori. Questi doveri e diritti delle parti riguardano esclusivamente i prodotti quotidiani e periodici e non i prodotti editoriali in genere. Pertanto, tutto quello che, più o meno forzatamente, ti viene fornito e non risulta essere nè quotidiano nè periodico non sei obbligato a trattenerlo presso il tuo punto vendita. Una pubblicazione quotidiana o periodica è tale se riporta la registrazione presso il Tribunale (completare). SAPEVI CHE…… …….. l’orario di apertura al pubblico delle rivendite è regolato dall’Accordo Nazionale e non dal Comune o dalle Istituzioni? L’orario di apertura al pubblico delle edicole non dovrà essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal Lunedì al Sabato ed almeno sino alle ore 13 della Domenica. Le chiusure domenicali potranno essere esercitate con decadenza quattordicinale e fino ad un massimo del 50% delle rivendite, questo al fine di salvaguardare le esigenze di vendita nelle singole zone. Non è consentita la chiusura domenicale nelle località in cui vi è un solo punto vendita ove non avvenga l’affidamento integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio. In merito agli orari di apertura e chiusura dei punti vendita e in merito alle chiusure domenicali i comuni o chiunque altro non ha facoltà di intervento. SAPEVI CHE…… ……..le chiusure estive (ferie) possono essere esercitate sino ad un massimo di 18 giorni consecutivi a cavallo del 16 agosto, fino al limite del 50% delle rivendite esistenti nei vari comuni e nel caso di fruizione delle chiusure estive in altro periodo, le stesse possono essere esercitate fino ad un massimo di 17 giorni consecutivi. Non è consentita la chiusura per ferie nelle località (inteso come comune) in cui vi è una sola edicola al fine di salvaguardare le esigenze di vendita ad eccezione che vengano affidate tutte le pubblicazioni, per il periodo di chiusura, ad altro esercizio. I periodi di turnazione ferie vengono stabiliti da un’apposita Commissione Nazionale che fissa le date (periodi) di svolgimento. Tali periodi vanno stabiliti entro il 31 ottobre di ogni anno e si riferiscono alle ferie dell’anno successivo. Una volta stabiliti i periodi feriali (generalmente vengono individuati due periodi da godersi in due turni) questi vengono comunicati alle commissioni provinciali affinché queste scelgano il periodo più idoneo in quell’area distributiva. Le commissioni provinciali sono costituite in forma paritetica tra la Federazione Italiana Editori Giornali (rappresentanti o referenti locali) e le Organizzazioni Sindacali (rappresentanti o delegati locali) firmatarie dell’Accordo Nazionale, unitamente alle Aziende di distribuzione locali interessate. Il periodo scelto dalle commissioni provinciali, tenute presenti la volontà e le esigenze della rete di vendita nell’area distributiva in questione, viene comunicato alla commissione nazionale entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Tenete presente che, in ambito provinciale, nè i rappresentanti editoriali nè i rappresentanti delle agenzie di distribuzione possono imporre periodi non concordati con le Organizzazioni Sindacali. Durante il periodo coincidente con le chiusure estive è sospeso l’esercizio facoltativo delle chiusure domenicali. La commissione fisserà anche le date di svolgimento delle chiusure feriali per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruire del periodo estivo. SAPEVI CHE…... ……le Aziende Editoriali aderenti alla F.I.E.G. si sono impegnate ad armonizzare ed adeguare costantemente il flusso delle forniture alle reali esigenze del mercato, predisponendo piani distributivi ed utilizzando le strutture ritenute più rispondenti. Oltre che dalla Fieg, l’Accordo Nazionale è stato sottoscritto anche dall’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana). Quando la Fieg ha discusso, concordato e sottoscritto l’Accordo Nazionale nel 1994 ha operato, per delega, anche a nome dei Distributori Nazionali il che vuol dire che tutti i quotidiani e periodici che vi pervengono dal distributore locale devono essere “armonizzati e adeguati” alle reali Vostre esigenze. SAPEVI CHE…... ……… le Aziende Editoriali si sono impegnate a fornire ai rivenditori il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti di vendita, senza con ciò trascurare l’esigenza di contenere i costi e la resa in limiti compatibili con le scelte compiute dalle singole aziende. Ad effettuare, di norma, le forniture dei periodici in forma assemblata. A fornire i numeri arretrati delle pubblicazioni a durata predeterminata (*) tramite l’impresa di distribuzione locale abituale. Se la richiesta viene soddisfatta integralmente, gli arretrati saranno ceduti in conto assoluto. Accordo Nazionale - Articolo 6 – Impegni delle Aziende Editoriali – 2° capoverso. * Enciclopedie, raccolte a fascicoli ecc……. SAPEVI CHE…... ……...le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione. La vendita stessa deve avvenire tutti i giorni tranne che nelle seguenti ricorrenze: - 1 gennaio, lunedì di Pasqua, 16 agosto, 25 e 26 dicembre (chiusura totale); - il pomeriggio di tutte le domeniche, non prima delle ore 13, del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno (*), del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre e il mattino del 2 maggio con apertura entro le ore 12.00. Accordo Nazionale - Articolo 2 – Agibilità della rete di vendita - 3° e 4° capoverso. * festività ripristinata dopo la firma dell’Accordo Nazionale. SAPEVI CHE…... ………le Aziende Editoriali si sono impegnate ad intervenire tempestivamente presso le Aziende di distribuzione locale in caso di forniture che risultassero inadeguate (per difetto o per eccesso) e, comunque ad adoperarsi per il funzionamento del servizio sulla base dei criteri esposti all’art. 4. Accordo Nazionale - Articolo 4 - Distribuzione delle pubblicazioni Le organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di consultazione che consentano alle organizzazioni dei rivenditori di esprimere pareri e formulare richieste che - sulla base di documentate rilevazioni - si propongano di armonizzare i programmi elaborati dalle singole imprese con la potenzialità effettiva del mercato attraverso l’ottimizzazione dei “piani di vendita”. SAPEVI CHE…... ……..le Aziende Editoriali si sono impegnate ad operare affinché i quotidiani siano distribuiti nei tempi ottimali per la messa in vendita e, comunque, contemporaneamente ai rivenditori dislocati nella stessa zona di diffusione. Criteri analoghi debbono essere adottati (anche attraverso un calendario di massima delle uscite) nella distribuzione dei periodici, con il fermo proposito di uniformare i tempi di fornitura nella stessa zona di diffusione. Accordo Nazionale - Articolo 6 – Impegni delle Aziende Editoriali – 5° capoverso. SAPEVI CHE…... ……..i compensi da riconoscere alla rete di vendita sono i seguenti così come prevede l’art. 9 dell’Accordo Nazionale? Le Aziende editoriali praticheranno alla rete di rivendita la percentuale di sconto del 19% sul prezzo defiscalizzato per la vendita delle loro pubblicazioni, ad eccezione del primo numero delle pubblicazioni di nuova uscita, per le enciclopedie esclusivamente alfabetiche e composte di soli fascicoli cartacei destinate a essere rilegate in volumi e le relative copertine e raccoglitori, per le pubblicazioni senza periodicità, per i numeri unici, per le pubblicazioni che contengono sotto rilegatura più fascicoli arretrati; per i libri facenti parte di collane periodiche e per le collane monografiche qualora siano vendute anche da esercizi commerciali in possesso di licenza libraria. In tali casi vi sarà uno sconto supplementare del 5%. In relazione ai casi di mantenimento del ritiro delle pubblicazioni al banco previsti all’art. 6, punto 3, le Aziende editoriali praticheranno ai rivenditori interessati la percentuale di sconto del 20% fatto salvo lo sconto supplementare del 5%, come sopra previsto. SAPEVI CHE…... ……..hai diritto a percepire un’ulteriore sconto sulla vendita di quotidiani e periodici così come sotto riportato? In termini pratici questo ulteriore sconto viene praticato nel mese di dicembre di ogni anno alla rete di vendita e viene definito “sovrasconto di Natale”. Le Aziende editoriali praticheranno, inoltre, i seguenti sovrasconti sul prezzo defiscalizzato nelle occasioni sotto specificate: - quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto de 8 %; - periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%; - periodici quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, o comunque per l’ultimo numero dell’anno, sovrasconto del 3%. Le Aziende editoriali comunicheranno alle organizzazioni dei rivenditori i numeri sui quali verranno applicati gli sconti di cui sopra. Le maggiorazioni di sconto sopra indicate saranno versate direttamente alla rete di vendita o, dietro delega singola, alle organizzazioni locali dei rivenditori aderenti alle strutture firmatarie del presente accordo. Le maggiorazioni di sconto saranno liquidate con l’estratto conto del mese di dicembre e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Accordo Nazionale - Articolo 9 – Compensi per la vendita delle pubblicazioni - 3° capoverso. SAPEVI CHE….. ……...tutte le pubblicazioni bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali nonché i supplementi devono esserti distribuiti in conto deposito? Qualora ciò non avvenisse il rivenditore o le Organizzazioni Sindacali possono segnalare in forma scritta al Distributore locale o all’Editore le pubblicazioni che andavano inviate in conto deposito e pagate al ritiro della resa e, in occasione del primo estratto conto, il distributore locale dovrà provvedere a riaccreditare a tutti i rivenditori serviti quanto erroneamente addebitato. SAPEVI CHE….. ………se ti sei dimenticato di rendere una pubblicazione della quale non esce o non uscirà il numero successivo ed il distributore locale non ha fatto il “richiamo resa finale” puoi chiedere al tuo distributore locale che questo avvenga? Non essendoci il numero seguente di una pubblicazione è evidente che, nel caso l’edicolante non avesse reso il numero chiamato in resa, per qualunque motivo, rischia di perdere dei soldi in quanto non ha possibilità di renderlo con il numero successivo. Per tale ragione è stato concordato che un secondo “richiamo finale” deve avvenire a distanza di 30 giorni dal normale richiamo resa per questo tipo di periodici. SAPEVI CHE….. …….. è possibile inserire fra i costi dell’esercizio l’ammontare delle pubblicazioni editoriali scadute, senza possibilità di resa in quanto dimenticate dopo le varie fasi di chiamata in resa e non più accettate dal Vostro Distributore Locale. Quando una pubblicazione, per mille motivi, non viene resa o non viene accettata dal Vostro Distributore in quanto troppo vecchia perché già regolarmente richiamata e si è costretti a buttarla, è possibile almeno fiscalmente recuperare la perdita. Per poter scontare fra le spese sostenute della tua edicola il valore delle pubblicazioni che andrete a distruggere, bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate, e per conoscenza al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, a mezzo raccomandata RR, la data, il luogo e la quantità delle pubblicazioni che si vogliono distruggere. Detta comunicazione deve pervenire alle sopra indicate istituzioni almeno 5 giorni prima della data effettiva della distruzione della merce. Copia di questa comunicazione deve essere conservata e fatta valere quale documento contabile giustificativo ai fini della deduzione nella compilazione della tua denuncia dei redditi. Si riporta fac-simile della lettera da inviare sia all’Agenzia delle Entrate che al Comando della Guardia di Finanza, trattenendo copia per uso personale: Edicola (ragione sociale completa)________________________________________________________________________________ Via ________________________________________________________________________________________________________ Città___________________________________________________________________________________________________________ Data __________________________________________ Spett.le Agenzia delle Entrate di ___________________________________________________________________ e p.c. Comando Guardia di Finanza di _____________________________________________________________________________ OGGETTO: PUBBLICAZIONI EDITORIALI DA DISTRUGGERE Ai sensi dell'art.2 commi 2 e 4 del OPR 10/11/97 n. 441, Vi comunico che il giorno ____________________________________ alle ore _____________ (presso il mio domicilio situato in via_______________________________ provvederò a distruggere le seguenti pubblicazioni: NUMERO COPIE TITOLO PREZZO UNITARIO IN EURO TOTALE VALORE MERCE AL PREZZO DI COPERTINA TOTALE VALORE MERCE AL PREZZO D’ACQUISTO (scontato al 19% sul 98% del prezzo di copertina) PREZZO TOTALE IN EURO SAPEVI CHE….. ……..anche l’edicola esclusiva, che vende solo prodotti editoriali, può aprire la partita Iva deducendo così l’Iva pagata sulle fatture dei fornitori (bollette telefono, luce, acquisti di materiale vario, riparazioni edicola ecc…. ecc….) Chi è titolare di partita Iva, anche se vende solo prodotti editoriali, in base a quanto stabilito dal DM 9 aprile 1993 e dalle circolari ministeriali n. 100/E del 24 aprile 1996 e n. 328/E del 24 dicembre 1997, può recuperare l’IVA sulle spese sostenute nello svolgimento dell’attività. Le fatture dei vari fornitori devono essere registrate su un apposito registro acquisti. L’IVA a credito risultante dalla dichiarazione IVA di fine esercizio, può essere portata in compensazione con altre imposte. L’apertura della posizione Iva facilita la vendita di prodotti non editoriali consentiti dalla Legge Bersani. SAPEVI CHE….. ……..il reddito tassabile viene quantificato rilevando l’ammontare degli aggi spettanti sugli estratti conti di acquisto dei prodotti editoriali e sottraendo da detto valore le spese di gestione sostenute (affitto, luce, telefono, spese varie ecc….). Sul reddito così ottenuto va pagata l’Irpef in base agli scaglioni progressivi d’imposta. SAPEVI CHE….. ………le giacenze di magazzino per le rivendite di prodotti editoriali non sono considerate ai fini della determinazione del reddito. Limitatamente ai prodotti editoriali, ai fini della determinazione del reddito tassabile non si considerano le rimanenze in quanto il rivenditore, in base al contratto estimatorio, non acquista il bene ma si impegna a venderlo oppure a restituirlo qualora rimanga invenduto entro un certo lasso di tempo. SAPEVI CHE….. …………l’edicolante in quanto impresa individuale, ai fini previdenziali deve essere iscritto nella gestione commercianti e quindi ai fini pensionistici dovrà versare un contributo minimo annuale oltre la quota percentuale sulla parte di reddito eccedente il minimale. Importanti innovazioni legislative sono intervenute con la L. 2/8/1990 n. 233. Infatti per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali l’importo viene determinato, per il reddito d’impresa, mediante l’applicazione di una quota percentuale. SAPEVI CHE…... ……….l’edicola può essere data in gestione mediante regolare contratto registrato di affittanza d’azienda. L’atto di affittanza dovrà essere redatto dal notaio. Chi dà in gestione l’unica edicola posseduta, non deve più tenere le scritture contabili, in quanto perde la qualifica di imprenditore. Ciò comporta l’annotazione sulla licenza del nome dell’affittuario risultante in atto e la relativa comunicazione ai distributori affinché gli e/c vengano intestati al gerente. SAPEVI CHE…... ……..i Comuni non possono autorizzare nuove aperture di punti vendita esclusivi se prima non hanno approvato un piano di localizzazione delle rivendite? In base all’art. 6 del decreto legislativo n. 170 del 2001 i Comuni debbono provvedere alla predisposizione del Piano di Localizzazione dei punti esclusivi di vendita ossia di quelli autorizzati alla vendita di quotidiani e di periodici. La nuova normativa introdotta con il decreto legislativo di cui sopra non consente, a differenza di quella precedente, alcuna possibilità transitoria (in attesa della definizione dei piani comunali) di rilasciare nuove autorizzazioni. SAPEVI CHE…... …….la nuova normativa in materia di vendita di quotidiani e periodici vieta l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico L’art. 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001 contiene una disposizione molto restrittiva per quanto riguarda la vendita di materiale pornografico; infatti la norma proibisce anche la sola esposizione e, pertanto, il rivenditore deve tenere questo tipo di pubblicazioni al riparo, in modo che le stesse non siano visibili dai clienti. Una particolarità: a oggi non esiste una disposizione, in materia di commercio, che sanzioni il rivenditore che espone pubblicazioni a carattere pornografico, cioè una norma di carattere amministrativa che punisca specificatamente il rivenditore che espone le pubblicazioni pornografiche. Tali norme devono essere ancora emanate dalle Regioni ma, nel frattempo, esiste un cosiddetto “vuoto di legge” in materia. SAPEVI CHE…... ……….esiste un metodo che può tutelare il rivenditore nei casi di differenza negli arrivi o nelle rese delle pubblicazioni, riscontrate dal distributore locale. E’ opportuno premettere che la modalità di consegna delle pubblicazioni ed il ritiro delle rese, è attività che si fonda sulla reciproca fiducia tra il rivenditore e il distributore locale. Occorre altresì aggiungere che in tale contesto l’errore, commesso da una parte o dall’altra, può ogni tanto accadere; tuttavia quando con eccessiva frequenza vengono segnalate, da parte del distributore locale o da parte del rivenditore, differenze tra quanto indicato nelle rispettive bolle e quanto contenuto nei pacchi d’arrivo o in quelli resa, il rivenditore può adeguatamente tutelarsi, inviando al distributore locale una raccomandata con ricevuta di ritorno del seguente tenore: “Spett. Distributore Locale, in considerazione delle continue differenze da Voi riscontrate nelle mie rese (oppure da me riscontrate nelle Vostre consegne) tali da determinare un danno economico ingiustificato per la mia azienda Vi comunico che a partire dal giorno (indicare una data a circa 15 giorni da quella di spedizione della raccomandata) è mia intenzione far controllare in mia presenza, dal Vostro incaricato al ritiro della resa (o alla consegna della nuova merce) il contenuto di quanto da me consegnato (o ricevuto)”. Nel giorno indicato nella raccomandata sarà opportuno che il rivenditore sia affiancato da un’altra persona che possa confermare l’eventuale rifiuto dell’incaricato della Agenzia di distribuzione locale ad effettuare i controlli legittimamente pretesi dal rivenditore stesso. Questa procedura nel caso venga eseguita correttamente anche dal distributore locale consentirà, ovviamente, di eliminare ogni contestazione; qualora invece il distributore locale non dovesse accedere a quanto richiesto dal rivenditore, lo stesso potrà in ogni sede far valere le proprie ragioni evidenziando il rifiuto del distributore locale (o dei suoi incaricati) di voler procedere alle contestuali verifiche di quanto consegnato o di quanto reso.