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rifiuto di esibizione di documenti e scritture contabili

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rifiuto di esibizione di documenti e scritture contabili
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
RIFIUTO DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI
E SCRITTURE CONTABILI
Art. 52, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circ. Ag. Entrate 2.12.2000, n. 224/E
Cass. SS.UU. 25.02.2000, n. 45 - Cass. 29.12.2009, n. 27556
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• DISCIPLINA DEL RIFIUTO
L’art. 52 del D.P.R. 633/1972 contiene un’articolata disciplina, in materia di imposta sul valore
aggiunto, concernente gli accessi, le ispezioni e le verifiche da parte dell’Amministrazione
finanziaria. In particolare, il c. 5 stabilisce che i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui
è “rifiutata” l’esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente
ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. La medesima disposizione
chiarisce che, per rifiuto di esibizione, si intende anche la dichiarazione di non possedere
i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all’ispezione. La questione in
rilievo è se il contribuente - in sede contenziosa - possa avvalersi della documentazione non
esibita nella fase istruttoria, in considerazione dell’operatività della preclusione fissata ex
art. 52 , c. 5, ovvero se in ordine a detta preclusione possano trovare applicazione specifiche
limitazioni o temperamenti.
SCHEMA DI SINTESI
 In generale
Il Titolo II del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 reca precise disposizioni in materia di scritture contabili per i soggetti che effettuano attività
 commerciali, per le Onlus, per gli enti non commerciali e per i sostituti d’imposta,
indicando anche le modalità della loro tenuta.
Le scritture contabili previste dalle leggi tributarie devono essere conservate fino alla
scadenza dei termini per l’accertamento - normalmente entro il 31.12 del 4° anno,
Termini
successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione e, oltre detto termine, in caso

di tenuta e
di accertamento, fino a quando non avvenga la definizione dello stesso (accertamento)
conservazione
in sede amministrativa e/o contenziosa.

Art. 22
Le medesime regole devono essere seguite per gli altri documenti fiscalmente rilevanti, nel
D.P.R.
senso che consentono la ricostruzione del reddito e del volume d’affari del contribuente
600/1973
 stesso (es: fatture emesse e ricevute, originali lettere e telegrammi spediti e ricevuti,
D.D.T., documentazione di rilievo doganale ed ogni altro documento fiscalmente rilevante).
Nella dichiarazione di inizio attività devono essere indicati il luogo - o i luoghi -
DOCUMENTI
E SCRITTURE
CONTABILI
 ove risultano tenuti e conservati libri, registri, scritture e documenti contabili, aventi
rilevanza ai fini fiscali (art. 35, c. 2 D.P.R. 633/1972).
• In caso di variazione del luogo di tenuta e conservazione di detta documentazione,
il contribuente è tenuto a presentare relativa dichiarazione di variazione, entro 30
Luogo
giorni, all’Ufficio finanziario territorialmente competente.
 • Nel modello di dichiarazione IVA devono inoltre essere specificate le generalità e
 di tenuta e
conservazione
l’indirizzo del soggetto depositario delle scritture contabili, se diverso dal domicilio
fiscale (art. 35, c. 3 D.P.R. 633/1972).
Il contribuente, nel caso in cui a seguito di richiesta degli organi di controllo dichiari
che le scritture sono detenute presso altro soggetto (comunemente il commercialista),
 deve esibire apposita attestazione con indicazione dei soggetti depositari e della
specificazione della documentazione in loro possesso (art. 52, c. 10 D.P.R. 633/1972).
Affidamento temporaneo delle scritture ad un terzo soggetto (es.: per la compilazione
 Eccezioni
 della dichiarazione annuale o l’effettuazione delle liquidazioni periodiche), purché
tale periodo non superi i limiti fissati dall’art. 35, c. 3 D.P.R. 633/1972 (30 giorni).
Legittimità
RIFIUTO
 del rifiuto
Casistiche
Rifiuto
• Il rifiuto è opponibile in caso di richiesta di un documento relativo a periodi d’imposta per i quali risultino decorsi i termini per l’accertamento: fanno eccezione quei
documenti per i quali siano decorsi i termini per l’obbligatorietà della conserva zione, ma che esplichino ancora effetti in periodi d’imposta accertabili (es.: fattura
d’acquisto di cespite in corso d’ammortamento).
• Documento già in possesso della Pubblica Amministrazione (art. 6 L. 212/2000).
• Casistiche differenti da quelle esposte.
 ingiustificato  • Condotte intenzionali, mediante le quali sono sottratti all’ispezione i libri, registri
e documenti.
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imposte e tasse
DISCIPLINA DEL RIFIUTO
PRESUPPOSTO
OGGETTIVO
• Preventiva
richiesta
di esibizione
documentale da
parte dell’organo
accertatore
• Non rientra tra le ipotesi di rifiuto, Art. 24 Costituz.
quella relativa alla documentazione Cass. 19.04.2006,
che non ha costituito oggetto di
n. 9127
specifica richiesta in sede ispettiva
C.T. R. Emilia
o in fase d’indagine.
Romagna, Sez. XI,
19.11.2008, n. 56
PRESUPPOSTO
SOGGETTIVO
• Manifestazione
del rifiuto
• È necessario che il rifiuto promani:
.. dal soggetto • Il titolare o un suo • Legale rappresenverificato:
rappresentante.
tante.
• Amministratore.
• Direttore di sede.
• Ecc.
ovvero
.. dal terzo affidatario - comunemente il commercialista
- cui risulta regolarmente affidata la documentazione
da parte del contribuente.
• Esclusione
C.M. n. 224/2000
ELEMENTO PSICOLOGICO
• Affinchè possa configurarsi il rifiuto
di esibizione non è sufficiente che
l’eventuale risposta negativa alla
richiesta provenga da impiegati,
segretari, commessi, ecc.
Soggetti senza
alcun potere
di rappresentanza
• Affinché il rifiuto - o la dichiarazione di indisponibilità della documentazione
- possa consentire l’operatività della preclusione contenuta nell’art. 52, c. 5 del
D.P.R. 633/1972, occorre:
.. dolo • che il rifiuto si sostanzi in una attestazione dolosa,
non veritiera, cosciente e volontaria che comporti
la sottrazione della documentazione alla verifica
Cass., SS.UU.
n. 45/2000
o più specificamente
• che l’attività del contribuente consista in una dolosa manifestazione di volontà volta a evitare
che i verificatori abbiano in qualunque modo
la possibilità di controllare e di vagliare il
contenuto dei documenti richiesti.
CONSEGUENZE
SUL PIANO
AMMINISTRATIVO
• A seguito del rifiuto di esibizione e/o la sottrazione
all’ispezione di libri registri e documenti è sancita l’applicabilità delle sanzioni amministrative
concernenti l’omessa tenuta della contabilità.
• Legittimazione all’esecuzione dell’accertamento
induttivo da parte degli Uffici finanziari
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Cass.
n. 27556/2009
Art. 9 D.Lgs. 471/1997
Violazione degli obblighi
relativi alla contabilità
Art. 39, c. 2, lett. c)
D.P.R. 600/1973
Art. 55, c. 2 D.P.R. 633/1972
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ESCLUSIONE
DELLA
CONFIGURABILITÀ
DEL RIFIUTO
• Forza
maggiore
• Colpa
• É esclusa una condotta dolosa diretta alla sottrazione all’ispezione
documentale in caso di:
.. temporanea indisponibilità degli stessi;
.. per forza maggiore;
.. altra causa non imputabile al contribuente o attribuibile allo
stesso a titolo di colpa.
• Semplice comportamento reticente del contribuente in assenza
di specifiche richieste da parte dell’organo accertatore (Cass.
9.05.1997, n. 4058).
• Dichiarazione, dovuta a mera negligenza, di non essere in grado
di reperire, momentaneamente, la documentazione richiesta,
che successivamente sarà però inviata all’Amministrazione
richiedente (Cass., sent. 1.12.1999, n. 13404).
• Esibizione in copia - da parte del fornitore - di fatture, regolarmente registrate e andate smarrite (C.T.C. 21.06.1994, n. 2289).
• Dichiarazione dello smarrimento, distruzione o furto della documentazione richiesta, comprovata dall’esibizione della relativa
Casi
denuncia.
che non
• In seno a una pronuncia giurisprudenziale
configurano
(Cass. 13.03.2009, n. 6118) risulta contestata
rifiuto di
la verosimiglianza della denuncia di furto.
esibizione
• Nel caso in specie era - invero - denunciato
il furto di una valigetta c.d. “24 ore”, per cui
Furto della
è stata contestata inverosimiglianza in ordine
documentazione al fatto che la valigetta in questione potesse
e contenuto
contenere una rilevante mole di documentazione.
della denuncia • Nel caso di furto, spetta al contribuente attivarsi per la ricostruzione del contenuto della
documentazione e in merito alla denuncia è
richiesta la precisa indicazione del contenuto
della documentazione oggetto di furto (Cass.
16.09.2006, n. 13605).
Conseguenze del rifiuto di esibizione
Tavola
“Rifiuto” di esibizione di libri,
registri e documenti
• Sanzione amministrativa
• Accertamento induttivo
Scritture rilevanti
Inutilizzabilità a favore
del contribuente in sede
processuale
Derivanti da
• Rifiuto
• Omessa tenuta
• Sottrazione
all’ispezione
• Registri previsti dal D.P.R.
633/1972.
• Scritture contabili obbligatorie
ex art. 2214 C.C.
• Scriture previste dalle leggi in
tema di imposte dirette.
Atteggiamento
cosciente
e volontario
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imposte e tasse
Dichiarazione di tenuta delle scritture contabili
Esempio
Dr. Rag. Giovanni Bianchi - Ragioniere commercialista
Via Milano, n. 50 - 25100 Brescia - Tel. 030-00112233 - Fax 030-00112244
Si dichiara che i sottoindicati libri contabili della ditta:
Dati identificativi ditta
Alfa S.n.c. di Mario Rossi
..............................................................................................
Via ..........................................................................................., n. ..................
Cap ....................... Comune ......................................................... Prov. ............... Codice fiscale .............................................................
P. IVA .....................................................................................................................
Brescia
Milano
50
sono tenuti da questo studio professionale in ....................................................,
Via ...................................................,
n. ..............
Lo studio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ................ alle ................ e dalle ................ alle ................
La documentazione sarà esibita su richiesta degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge.
Libri e registri contabili
Libri sociali(1)







 Libro dei soci
 Libro verbali assemblee
 Libro del consiglio di amministrazione
Libro giornale
Libro inventari
Registro beni ammortizzabili
Registro IVA acquisti
Registro IVA vendite
Registro IVA corrispettivi
Registro IVA riepilogativo
Da esibire ad ogni richiesta degli organi preposti ai controlli
Luogo e data, .............................
Giovanni Bianchi
...................................................
Timbro e firma del dichiarante
Il Codice Civile indica i soggetti deputati alla tenuta dei libri sociali, ma non prevede l’obbligo di custodia degli
stessi presso la sede legale della società. Nel caso in cui, tuttavia, siano tenuti in un luogo diverso, è consigliabile
farsi rilasciare dal soggetto depositario apposita attestazione avente ad oggetto l’elenco dei libri depositati e il relativo luogo di conservazione (attestazione da tenere presso la sede della società).
Nota
(1)
RATIO ENTI LOCALI
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contabile e fiscale dei Revisori e degli operatori
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