rifiuto di esibizione di documenti e scritture contabili
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rifiuto di esibizione di documenti e scritture contabili
ACCERTAMENTO imposte e tasse RIFIUTO DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI Art. 52, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circ. Ag. Entrate 2.12.2000, n. 224/E Cass. SS.UU. 25.02.2000, n. 45 - Cass. 29.12.2009, n. 27556 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • DISCIPLINA DEL RIFIUTO L’art. 52 del D.P.R. 633/1972 contiene un’articolata disciplina, in materia di imposta sul valore aggiunto, concernente gli accessi, le ispezioni e le verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, il c. 5 stabilisce che i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui è “rifiutata” l’esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. La medesima disposizione chiarisce che, per rifiuto di esibizione, si intende anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all’ispezione. La questione in rilievo è se il contribuente - in sede contenziosa - possa avvalersi della documentazione non esibita nella fase istruttoria, in considerazione dell’operatività della preclusione fissata ex art. 52 , c. 5, ovvero se in ordine a detta preclusione possano trovare applicazione specifiche limitazioni o temperamenti. SCHEMA DI SINTESI In generale Il Titolo II del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 reca precise disposizioni in materia di scritture contabili per i soggetti che effettuano attività commerciali, per le Onlus, per gli enti non commerciali e per i sostituti d’imposta, indicando anche le modalità della loro tenuta. Le scritture contabili previste dalle leggi tributarie devono essere conservate fino alla scadenza dei termini per l’accertamento - normalmente entro il 31.12 del 4° anno, Termini successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione e, oltre detto termine, in caso di tenuta e di accertamento, fino a quando non avvenga la definizione dello stesso (accertamento) conservazione in sede amministrativa e/o contenziosa. Art. 22 Le medesime regole devono essere seguite per gli altri documenti fiscalmente rilevanti, nel D.P.R. senso che consentono la ricostruzione del reddito e del volume d’affari del contribuente 600/1973 stesso (es: fatture emesse e ricevute, originali lettere e telegrammi spediti e ricevuti, D.D.T., documentazione di rilievo doganale ed ogni altro documento fiscalmente rilevante). Nella dichiarazione di inizio attività devono essere indicati il luogo - o i luoghi - DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI ove risultano tenuti e conservati libri, registri, scritture e documenti contabili, aventi rilevanza ai fini fiscali (art. 35, c. 2 D.P.R. 633/1972). • In caso di variazione del luogo di tenuta e conservazione di detta documentazione, il contribuente è tenuto a presentare relativa dichiarazione di variazione, entro 30 Luogo giorni, all’Ufficio finanziario territorialmente competente. • Nel modello di dichiarazione IVA devono inoltre essere specificate le generalità e di tenuta e conservazione l’indirizzo del soggetto depositario delle scritture contabili, se diverso dal domicilio fiscale (art. 35, c. 3 D.P.R. 633/1972). Il contribuente, nel caso in cui a seguito di richiesta degli organi di controllo dichiari che le scritture sono detenute presso altro soggetto (comunemente il commercialista), deve esibire apposita attestazione con indicazione dei soggetti depositari e della specificazione della documentazione in loro possesso (art. 52, c. 10 D.P.R. 633/1972). Affidamento temporaneo delle scritture ad un terzo soggetto (es.: per la compilazione Eccezioni della dichiarazione annuale o l’effettuazione delle liquidazioni periodiche), purché tale periodo non superi i limiti fissati dall’art. 35, c. 3 D.P.R. 633/1972 (30 giorni). Legittimità RIFIUTO del rifiuto Casistiche Rifiuto • Il rifiuto è opponibile in caso di richiesta di un documento relativo a periodi d’imposta per i quali risultino decorsi i termini per l’accertamento: fanno eccezione quei documenti per i quali siano decorsi i termini per l’obbligatorietà della conserva zione, ma che esplichino ancora effetti in periodi d’imposta accertabili (es.: fattura d’acquisto di cespite in corso d’ammortamento). • Documento già in possesso della Pubblica Amministrazione (art. 6 L. 212/2000). • Casistiche differenti da quelle esposte. ingiustificato • Condotte intenzionali, mediante le quali sono sottratti all’ispezione i libri, registri e documenti. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 18.10.2012 A T I O N . 11 / 2 0 1 2 - 7 4 3 2 31 ACCERTAMENTO imposte e tasse DISCIPLINA DEL RIFIUTO PRESUPPOSTO OGGETTIVO • Preventiva richiesta di esibizione documentale da parte dell’organo accertatore • Non rientra tra le ipotesi di rifiuto, Art. 24 Costituz. quella relativa alla documentazione Cass. 19.04.2006, che non ha costituito oggetto di n. 9127 specifica richiesta in sede ispettiva C.T. R. Emilia o in fase d’indagine. Romagna, Sez. XI, 19.11.2008, n. 56 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO • Manifestazione del rifiuto • È necessario che il rifiuto promani: .. dal soggetto • Il titolare o un suo • Legale rappresenverificato: rappresentante. tante. • Amministratore. • Direttore di sede. • Ecc. ovvero .. dal terzo affidatario - comunemente il commercialista - cui risulta regolarmente affidata la documentazione da parte del contribuente. • Esclusione C.M. n. 224/2000 ELEMENTO PSICOLOGICO • Affinchè possa configurarsi il rifiuto di esibizione non è sufficiente che l’eventuale risposta negativa alla richiesta provenga da impiegati, segretari, commessi, ecc. Soggetti senza alcun potere di rappresentanza • Affinché il rifiuto - o la dichiarazione di indisponibilità della documentazione - possa consentire l’operatività della preclusione contenuta nell’art. 52, c. 5 del D.P.R. 633/1972, occorre: .. dolo • che il rifiuto si sostanzi in una attestazione dolosa, non veritiera, cosciente e volontaria che comporti la sottrazione della documentazione alla verifica Cass., SS.UU. n. 45/2000 o più specificamente • che l’attività del contribuente consista in una dolosa manifestazione di volontà volta a evitare che i verificatori abbiano in qualunque modo la possibilità di controllare e di vagliare il contenuto dei documenti richiesti. CONSEGUENZE SUL PIANO AMMINISTRATIVO • A seguito del rifiuto di esibizione e/o la sottrazione all’ispezione di libri registri e documenti è sancita l’applicabilità delle sanzioni amministrative concernenti l’omessa tenuta della contabilità. • Legittimazione all’esecuzione dell’accertamento induttivo da parte degli Uffici finanziari 32 R A T I O N . 11 / 2 0 1 2 - Cass. n. 27556/2009 Art. 9 D.Lgs. 471/1997 Violazione degli obblighi relativi alla contabilità Art. 39, c. 2, lett. c) D.P.R. 600/1973 Art. 55, c. 2 D.P.R. 633/1972 7 4 3 2 Aggiornato al 18.10.2012 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse ESCLUSIONE DELLA CONFIGURABILITÀ DEL RIFIUTO • Forza maggiore • Colpa • É esclusa una condotta dolosa diretta alla sottrazione all’ispezione documentale in caso di: .. temporanea indisponibilità degli stessi; .. per forza maggiore; .. altra causa non imputabile al contribuente o attribuibile allo stesso a titolo di colpa. • Semplice comportamento reticente del contribuente in assenza di specifiche richieste da parte dell’organo accertatore (Cass. 9.05.1997, n. 4058). • Dichiarazione, dovuta a mera negligenza, di non essere in grado di reperire, momentaneamente, la documentazione richiesta, che successivamente sarà però inviata all’Amministrazione richiedente (Cass., sent. 1.12.1999, n. 13404). • Esibizione in copia - da parte del fornitore - di fatture, regolarmente registrate e andate smarrite (C.T.C. 21.06.1994, n. 2289). • Dichiarazione dello smarrimento, distruzione o furto della documentazione richiesta, comprovata dall’esibizione della relativa Casi denuncia. che non • In seno a una pronuncia giurisprudenziale configurano (Cass. 13.03.2009, n. 6118) risulta contestata rifiuto di la verosimiglianza della denuncia di furto. esibizione • Nel caso in specie era - invero - denunciato il furto di una valigetta c.d. “24 ore”, per cui Furto della è stata contestata inverosimiglianza in ordine documentazione al fatto che la valigetta in questione potesse e contenuto contenere una rilevante mole di documentazione. della denuncia • Nel caso di furto, spetta al contribuente attivarsi per la ricostruzione del contenuto della documentazione e in merito alla denuncia è richiesta la precisa indicazione del contenuto della documentazione oggetto di furto (Cass. 16.09.2006, n. 13605). Conseguenze del rifiuto di esibizione Tavola “Rifiuto” di esibizione di libri, registri e documenti • Sanzione amministrativa • Accertamento induttivo Scritture rilevanti Inutilizzabilità a favore del contribuente in sede processuale Derivanti da • Rifiuto • Omessa tenuta • Sottrazione all’ispezione • Registri previsti dal D.P.R. 633/1972. • Scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 C.C. • Scriture previste dalle leggi in tema di imposte dirette. Atteggiamento cosciente e volontario R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 18.10.2012 A T I O N . 11 / 2 0 1 2 - 7 4 3 2 33 ACCERTAMENTO imposte e tasse Dichiarazione di tenuta delle scritture contabili Esempio Dr. Rag. Giovanni Bianchi - Ragioniere commercialista Via Milano, n. 50 - 25100 Brescia - Tel. 030-00112233 - Fax 030-00112244 Si dichiara che i sottoindicati libri contabili della ditta: Dati identificativi ditta Alfa S.n.c. di Mario Rossi .............................................................................................. Via ..........................................................................................., n. .................. Cap ....................... Comune ......................................................... Prov. ............... Codice fiscale ............................................................. P. IVA ..................................................................................................................... Brescia Milano 50 sono tenuti da questo studio professionale in ...................................................., Via ..................................................., n. .............. Lo studio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ................ alle ................ e dalle ................ alle ................ La documentazione sarà esibita su richiesta degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge. Libri e registri contabili Libri sociali(1) Libro dei soci Libro verbali assemblee Libro del consiglio di amministrazione Libro giornale Libro inventari Registro beni ammortizzabili Registro IVA acquisti Registro IVA vendite Registro IVA corrispettivi Registro IVA riepilogativo Da esibire ad ogni richiesta degli organi preposti ai controlli Luogo e data, ............................. Giovanni Bianchi ................................................... Timbro e firma del dichiarante Il Codice Civile indica i soggetti deputati alla tenuta dei libri sociali, ma non prevede l’obbligo di custodia degli stessi presso la sede legale della società. Nel caso in cui, tuttavia, siano tenuti in un luogo diverso, è consigliabile farsi rilasciare dal soggetto depositario apposita attestazione avente ad oggetto l’elenco dei libri depositati e il relativo luogo di conservazione (attestazione da tenere presso la sede della società). Nota (1) RATIO ENTI LOCALI Il servizio dedicato a Enti locali e pubblici Ć Circolare mensile per lÊaggiornamento amministrativo, contabile e fiscale dei Revisori e degli operatori degli Enti locali. Ć Contiene novità, approfondimenti, adempimenti ed un pratico scadenzario; è arricchita da numerosi esempi e moduli scaricabili in formato Microsoft Word. Sistema Per visionare una copia dimostrativa collegarsi al sito www.ratio.it ed accedere allÊarea Ratio Enti Locali o contattare il Servizio Clienti al n. 0376-77.51.30 Centro Studi Castelli 34 R A T I O N . 11 / 2 0 1 2 - 7 4 3 2 Aggiornato al 18.10.2012 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata