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"Guida al Diritto di Seguito"!
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Società Italiana degli Autori ed Editori
GUIDA AL DIRITTO DI SEGUITO Normativa comunitaria e nazionale, procedure e strumenti applicativi
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GUIDA AL DIRITTO DI SEGUITO
Normativa comunitaria e nazionale,
procedure e strumenti applicativi
Ida Baucia
Società Italiana degli Autori ed Editori
www.siae.it
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Società Italiana degli Autori ed Editori
GUIDA AL DIRITTO DI SEGUITO
Normativa comunitaria e nazionale,
procedure e strumenti applicativi
Ida Baucia
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GUIDA AL DIRITTO DI SEGUITO
Ida Baucia
Responsabile del Supporto Gestionale della Sezione OLAF (Opere Letterarie Arti
Figurative)
Il testo di “Guida al Diritto di Seguito. Normativa comunitaria e nazionale, procedure
e strumenti applicativi” è tratto dalla Tesi dal titolo “Il Diritto di Seguito. Normativa
comunitaria e nazionale, procedure e strumenti applicativi” scritta da Ida Baucia per il
conseguimento della Laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tre nell’anno
accademico 2007/2008.
© 2008 Siae
Viale della Letteratura, 30
00144 Roma RM
[email protected]
[email protected]
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GUIDA AL DIRITTO DI SEGUITO
Sommario
Introduzione
1. Capitolo primo - Cenni sul diritto d’autore e sull’ente intermediario
1.1 - La legge sul diritto d’autore e le opere delle arti visive
1.2 - Il ruolo della SIAE
2. Capitolo secondo - La Direttiva comunitaria
2.1 - Il diritto di seguito prima della Direttiva 2001/84/CE
2.2 - La Direttiva 2001/84/CE
3. Capitolo terzo - La normativa italiana di recepimento
3.1 - Il recepimento in Italia
3.2 - La legge sul diritto d’autore modificata
dal dlgs. 13 febbraio 2006 n. 118
3.3 - Il regolamento di attuazione
3.4 - La legge comunitaria 2007
3.5 - Il decreto ministeriale per la determinazione
della provvigione SIAE
4. Capitolo quarto - Gli adempimenti
4.1 - Presupposti
4.2 - Adempimenti a carico dei professionisti
4.3 - Adempimenti a carico della SIAE
4.3.1 - Adempimenti SIAE verso i professionisti
4.3.2- Adempimenti SIAE verso gli artisti
4.4 - Adempimenti a carico degli artisti
5. Capitolo quinto - Le procedure on line
5.1 - Il calcolatore del compenso
5.2 - Elenco delle dichiarazioni di vendita pubblicato on line
5.3 - Elenco degli autori non reperiti pubblicato on line
5.4 - Procedura di dichiarazione on line delle vendite
5.5 - Modulistica disponibile on line
6. Capitolo sesto - La ripartizione
6.1 - La ripartizione del diritto di seguito
7. Capitolo settimo- La tutela internazionale
7.1 - Il diritto di seguito in Europa
7.2 - La tutela delle opere italiane all’estero
Indice bibliografico
Appendice normativa
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pag. 11
pag. 13
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pag. 17
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pag. 21
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INTRODUZIONE
È recente l’approvazione delle disposizioni normative che integrano la legge sul
diritto d’autore recependo la disciplina comunitaria sulle vendite successive alla prima delle opere d’arte e manoscritti, la disciplina del “Diritto di Seguito”, che rappresenta un passo in avanti molto importante nella tutela assicurata agli artisti consentendo loro di non separarsi mai completamente dalle proprie opere e di seguirne la
fortuna.
Il presente elaborato affronta la materia dal punto di vista normativo, partendo
da alcuni cenni sulla situazione ante legem ed esaminando poi, a grandi linee, le disposizioni legislative intervenute, anche nel tentativo di spiegare le motivazioni che
hanno indotto il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi ad adottare la
disciplina vigente.
Da una seconda prospettiva il presente lavoro si propone di esaminare più dettagliatamente la materia dal punto di vista procedurale, soffermandosi sugli adempimenti a carico delle varie categorie di soggetti interessate ed illustrando concretamente le procedure da seguire per l’assolvimento del diritto. L’elaborato, infine, volge uno sguardo alla tutela internazionale, accennando alle omologhe normative vigenti negli altri Paesi dell’Unione Europea.
Nel corso della trattazione sono, peraltro, stati posti in evidenza alcuni profili di
criticità emersi e che, a tutt’oggi, rischiano di impedire il completamento del processo di armonizzazione della disciplina nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea.
Gli argomenti sono stati sviluppati con l’auspicio di fornire un utile strumento
conoscitivo e di approfondimento per coloro che non conoscono ancora bene la
materia ma desiderano essere informati, in quanto ad essa direttamente o indirettamente interessati.
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1. CAPITOLO PRIMO
Cenni sul diritto d’autore e sull’ente intermediario
1.1 - La Legge sul diritto d’autore e le opere delle arti visive
La disciplina legislativa che regola il diritto d’autore trova origine in alcune disposizioni del codice civile (artt. 2575 - 2583) e nella legge speciale n. 633 del 22 aprile 1941 (d’ora in avanti anche semplicemente LdA).
Il testo della legge 633 attualmente in vigore non è lo stesso emanato nel 1941.
Nel corso degli anni, numerosi interventi legislativi integrativi e modificativi hanno
reso sempre più attuale il testo originario della legge. Sono state recepite, in particolare, alcune normative comunitarie finalizzate ad armonizzare la disciplina sul diritto d’autore in ambito internazionale. La legge sul diritto d’autore tutela le opere
dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo
e la forma di espressione (art. 1 LdA).
Non è necessario l’adempimento di alcuna formalità amministrativa, né l’effettuazione di alcuna registrazione per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore.
Bisogna, tuttavia, distinguere l’opera come bene immateriale (come il romanzo, la
canzone, l’opera cinematografica) che appartiene all’autore, dall’opera come bene
materiale (come il libro, il CD, lo spartito musicale) che appartiene a colui che ha acquistato l’oggetto materiale in cui è incorporata l’opera, in quanto, in generale, l’opera trascende la materia e può essere riprodotta su infiniti supporti. Per le opere delle
arti visive si determina, invece, la “massima materializzazione dell’opera”1 visto che
l’opera può circolare esclusivamente con il suo supporto originale. Dal momento
della creazione dell’opera nascono, in capo all’autore, una serie di diritti esclusivi di
natura patrimoniale (che riguardano tutte le forme di sfruttamento economico
dell’opera) ed una serie di diritti morali inalienabili (diritto di rivendicare la paternità
dell’opera, di opporsi a qualsiasi modifica o deformazione che possa danneggiare il
suo onore e la sua reputazione, di decidere se e quando renderla pubblica2) che non
hanno termine di durata.
I diritti patrimoniali o di utilizzazione economica consentono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzazione della sua opera e di percepire un compenso. Durano
per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la
1
M. FABIANI, Il diritto di autore sulle successive vendite delle opere d’arte in Giornata di studio sul diritto di seguito, 2006, SIAE, Roma, pag. 15.
2
Si discute se abbia natura di diritto morale anche il ritiro dell’opera dal commercio ex art. 142 LdA.
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sua morte (art. 25 LdA). Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio e
può essere utilizzata liberamente, senza autorizzazione e senza pagamento di compensi.
In alcuni casi eccezionali e circoscritti, per venire incontro alle esigenze della
collettività, la legge prevede che l’utilizzazione dell’opera possa ritenersi lecita anche senza l’autorizzazione dell’autore, purché a questi sia riconosciuto un compenso.
Si parla, a tale riguardo, di “licenze legali” come nel caso della reprografia e del prestito nelle biblioteche pubbliche.
Nell’ambito delle arti visive, le possibilità di utilizzo delle opere sono meno incisive rispetto a quelle di altre tipologie di opere, in quanto il collegamento tra bene
immateriale e bene materiale è molto forte ed il supporto, sul quale è incorporata
l’opera, è elemento fondamentale dal quale l’opera non può trascendere. La riproduzione di un dipinto, di un disegno, ecc. ha, infatti, un’importanza marginale rispetto
all’opera originale, ed è sulla vendita dell’opera originaria che l’artista concentra la
propria attenzione, a volte senza troppo interessarsi alle altre possibilità di utilizzazione economica della stessa. La situazione è resa più difficile dalla sovrapposizione
che spesso si crea tra la figura dell’autore e quella del proprietario dell’opera d’arte.
L’artista, infatti, rimane titolare dei diritti patrimoniali anche quando l’opera è stata
ceduta (a meno che non li abbia espressamente ceduti in forma scritta insieme all’opera). I diritti morali, invece, non sono cedibili e possono essere trasmessi agli eredi secondo le regole del codice civile3. Il legame che l’artista mantiene con le proprie opere anche quando le ha cedute, si manifesta anche nel diritto di seguito, ossia nel diritto dell’autore a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima cessione
da parte dell’autore stesso (art. 144, comma 1 LdA). Il diritto di seguito presenta caratteristiche proprie dei diritti morali, in quanto è inalienabile ed irrinunciabile (art.
147 LdA), e dei diritti patrimoniali, stante il suo contenuto innegabilmente economico e la sua durata per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte (art.
148 LdA). Diversamente dagli altri diritti patrimoniali il diritto di seguito non è, però,
soggetto all’autorizzazione da parte dell’artista, che è data direttamente dalla legge
a condizione che sia corrisposto all’autore un equo compenso. Questi ultimi aspetti
(il fatto che non è necessario il consenso dell’artista e che la misura del compenso è
fissata per legge) potrebbero far rientrare anche il diritto di seguito tra le licenze legali. Il motivo ispiratore di tale tipo di protezione va ricercato nell’interesse del legislatore a che l’artista partecipi alle fortune delle proprie opere. Sono ben noti, e
molto frequenti, i casi in cui le opere dei giovani artisti a inizio carriera vengono vendute a prezzi irrisori fino a raggiungere prezzi altissimi nelle successive vendite.
Quando l’opera è venduta, l’artista è, infatti, inconsapevole di quale ne sarà il valore
futuro, che potrà aumentare anche grazie alla sua successiva attività creativa ed alla
3
Dopo la morte dell’autore tali diritti possono, infatti, essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e
dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti (art. 23 LdA).
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sua accresciuta notorietà. La legge tende, dunque, ad equilibrare la posizione degli
artisti rispetto agli altri autori, che traggono profitto da tutte le utilizzazioni delle
proprie opere. Grazie alla normativa sul diritto di seguito l’artista può godere dei benefici economici delle vendite della propria opera insieme al proprietario dell’opera
ed al professionista del mercato dell’arte.
1.2 - Il ruolo della SIAE
La SIAE è un Ente pubblico economico a base associativa che esercita in via
esclusiva l’attività di intermediazione economica dei diritti d’autore (art. 180 LdA e L.
2/2008) tra i propri associati e mandanti (ossia gli autori e gli editori) e coloro che
utilizzano le opere. La SIAE concede licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo delle
opere, riscuote i relativi compensi e li ripartisce tra gli aventi diritto. La SIAE è una
società generalista, amministra cioè tutte le tipologie di opere tutelate, incluse le
opere delle arti visive. Tramite la propria Sezione OLAF (Opere Letterarie Arti Figurative), la tutela dei diritti relativi alle opere delle arti visive è esercitata dalla SIAE
per la riproduzione su libri, riviste e giornali, poster, cartoline, cataloghi di mostre,
oggetti di merchandising, videocassette, Cd-rom, Dvd ed altri prodotti multimediali,
e per la diffusione delle opere in televisione, via etere, via cavo, via satellite ed in Internet. L’autore non perde, comunque, mai del tutto il controllo delle proprie opere
in quanto è interpellato dalla SIAE in merito a numerosi utilizzi, in particolare per le
riproduzioni su monografie, per gli oggetti di merchandising, per le riproduzioni sulle
copertine dei libri, sui poster e sulle cartoline e sul materiale pubblicitario. La SIAE,
pur non tutelando direttamente i diritti morali, agevola le azioni intentate per la relativa difesa da parte dell’artista, al quale la legge riserva in via esclusiva l’esercizio di
tali diritti in considerazione dello strettissimo legame che essi hanno con la sua personalità. Grazie al ruolo esercitato ed alla sua veste di Ente pubblico, la SIAE, in questi ultimi anni, è stata incaricata dalla legge ad incassare il diritto di reprografia (ossia di fotocopiatura dei libri), il diritto di seguito ed il diritto di prestito pubblico e
di ripartirli a tutti gli aventi diritto aderenti e non aderenti all’Ente.
La SIAE, attraverso le Società di Autori estere con le quali ha concluso contratti
di reciproca rappresentanza, amministra in Italia le opere di autori stranieri e percepisce i diritti maturati all’estero a favore di autori italiani.
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2. CAPITOLO SECONDO
La Direttiva comunitaria
2.1 - Il diritto di seguito prima della Direttiva 2001/84/CE
Il diritto di seguito è stato riconosciuto per la prima volta in Francia (da qui la
denominazione comunemente usata ancora oggi di “droit de suite”) in una legge del
1920 allo scopo di assicurare una sorta di indennizzo alle vedove ed ai parenti degli
artisti morti durante la Prima Guerra Mondiale4, ma è stato introdotto nella legge
sul diritto d’autore francese soltanto nel 1957. Nel 1921, il diritto di seguito è stato riconosciuto anche in Belgio e dopo molti anni in Germania (1965), Portogallo (1966),
Spagna (1987), Danimarca (1990) ed infine negli anni Novanta in Grecia (1993), Svezia
e Finlandia (1995). In Italia il diritto è stato introdotto già nel 1941 agli artt. 144 - 155
della legge sul diritto d’autore e, nel 1942, nel suo regolamento di attuazione (artt.
44 - 48). La normativa non aveva, tuttavia, mai trovato effettiva applicazione in quanto il sistema era macchinoso e comportava procedure burocratiche e di registrazione troppo complesse per poter essere concretamente attuate5.
Il diritto di seguito si presentava come una forma di partecipazione dell’autore
all’incremento di valore conseguito nelle vendite pubbliche successive alla prima
alienazione dell’opera. Il diritto era da calcolarsi in percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica dell’opera e sulla differenza tra il prezzo di ogni successiva vendita pubblica rispetto a quella immediatamente precedente6. La legge prevedeva, già
allora, che il diritto fosse incassato e ripartito dalla SIAE.
2.2 - La Direttiva 2001/84/CE
La Direttiva 2001/84/CE (d’ora in avanti Direttiva) del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale porta la data del 27 settembre 2001 ed è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee del 13 ottobre 2001. L’elaborazione della Direttiva
è stata lenta e laboriosa a causa delle forti opposizioni di alcuni Stati membri, sui
quali agivano le pressioni di alcune importanti lobbies di case d’asta.
La Direttiva, composta da 14 articoli preceduti da ben 30 “considerando” che ne
completano il contenuto, detta le regole che devono essere recepite dai singoli
4
M. MALLIA, Aumenta la redditività dell’opera con il diritto di seguito in Guida Normativa del Sole24ore n. 83, 2002.
5
L. CECERE, Perché una giornata di studio sul diritto di seguito in Giornata di studio sul diritto di seguito, 2006,
SIAE, Roma, p. 9.
6
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica era fissata nella misura dell’1% fino alla somma
di lire 50.000, del 2% per la somma eccedente tale prezzo e sino a lire 100.000 e nel 5% per la eccedenza ulteriore di prezzo (art. 151 LdA ). Le percentuali sul maggior valore erano così determinate: 2% per aumenti di valore non eccedenti lire 10.000; 3% per aumenti di valore superiori a lire 10.000; 4% per aumenti di valore superiori a lire 30.000; 5% per aumenti di valore superiori a lire 50.000; 6% per aumenti di valore superiori a lire
75.000; 7% per aumenti di valore superiori a lire 100.000; 8% per aumenti di valore superiori a lire 125.000; 9%
per aumenti di valore superiori a lire 150.000; 10% per aumenti di valore superiori a lire 175.000 (art. 152 LdA).
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Paesi membri affinché il diritto di seguito sia introdotto nelle legislazioni nazionali
in maniera uniforme, per non incidere sulle condizioni di concorrenza nel mercato
dell’arte e senza causare fenomeni di delocalizzazione delle vendite. La normativa
comunitaria sancisce, definitivamente, il principio in base al quale il calcolo del diritto di seguito va effettuato sul prezzo di vendita dell’opera e non sul plusvalore, come, ad esempio, era previsto nella precedente normativa italiana. Con il principio di
inalienabilità del diritto, inoltre, il legislatore comunitario ha voluto impedire che
l’autore, sotto la spinta di possibili pressioni contingenti di natura economica e nell’impossibilità di prevedere l’eventuale futuro successo della sua opera, potesse inavvedutamente spogliarsi del diritto. La Direttiva prevede, anche alcune deroghe, di
cui i legislatori nazionali possono avvalersi, frutto del compromesso raggiunto nell’ambito della procedura di conciliazione:
a) individuazione di un prezzo minimo di vendita, sul quale applicare il diritto di
seguito, pari a € 3.000,007. Al di sotto di tale importo le vendite sono esentate dal
pagamento del compenso, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire soglie nazionali inferiori per la promozione degli interessi dei giovani artisti le cui opere circolano a prezzi più contenuti. Questa apertura è dovuta al fatto che alcuni paesi avevano già adottato soglie inferiori oppure non le prevedevano affatto.
b) fissazione di un lungo periodo di tempo entro il quale recepire la normativa.
Gli Stati membri dovevano, infatti, adeguarsi alla normativa europea entro il 31 dicembre 2005.
c) riconoscimento ad alcuni paesi di un periodo di transizione nel quale limitare il
diritto di seguito alle sole opere degli artisti viventi. Alcuni Stati, come il Regno Unito, l’Irlanda, l’Olanda e l’Austria, che alla data di entrata in vigore della Direttiva non
prevedevano ancora il diritto di seguito, possono adottare la norma solo nei confronti delle opere di artisti viventi fino al 31 dicembre 2009, con possibile ulteriore
proroga, al verificarsi di certe condizioni, fino al 31 dicembre 2011.
d) fissazione di un “plafond” massimo di compenso per ciascuna vendita pari a
€ 12.500,00.
La Direttiva ha, inoltre, concesso agli Stati membri alcune opzioni:
a) facoltà di esentare il diritto di seguito sulle vendite effettuate dal venditore
che abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima, purché
il prezzo di vendita sia inferiore a € 10.000,008;
b) facoltà di disporre che l’intermediario o l’acquirente siano obbligati in via
esclusiva o solidale con il venditore al pagamento del compenso9.
c) facoltà di accordare gli stessi benefici anche agli autori che non hanno la cittadinanza ma che hanno residenza abituale nel territorio10.
d) facoltà di applicare la percentuale del 5%11 invece che del 4% sulla prima fascia
di prezzo di vendita12.
7
La soglia minima di € 3.000,00 è stata fedelmente recepita nella normativa italiana (art. 150 LdA).
8
L’opzione prevista dall’art. 1 comma 3 è stata integralmente riportata all’art. 144 LdA.
9
L’opzione prevista dall’art. 1 comma 4 è stata integralmente riportata all’art. 152 LdA.
10
La LdA riconosce il diritto di seguito anche agli autori residenti abituali (art. 146 LdA) avvalendosi dell’opzione prevista dall’art. 7 comma 3.
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La Direttiva comunitaria costituisce un notevole passo in avanti nella tutela riconosciuta agli artisti, garantendo loro la partecipazione economica al successo delle
opere e ristabilendo l’equilibrio con la situazione economica degli altri autori. La
completa armonizzazione della protezione non può, tuttavia, dirsi raggiunta a causa
della eccessiva flessibilità della norma, per le troppe opzioni previste, ed a causa dei
lunghi tempi di adeguamento. Anche la percentuale IVA da applicare sulle vendite
delle opere delle arti visive, diversa da Paese a Paese nell’ambito dell’Unione Europea, può costituire un concreto freno alla realizzazione dello spirito di armonizzazione sancito dalla Direttiva, così come denunciato in più occasioni da molti operatori del mercato dell’arte. L’aliquota IVA prevista dal regime fiscale italiano è, infatti,
pari al 20% ed è di gran lunga superiore a quella adottata negli altri Paesi. Il regime
fiscale francese, ad esempio, prevede l’aliquota IVA nella misura del 5,5%, il regime
tedesco e quello spagnolo applicano, invece, l’IVA in ragione del 7%.
Un ulteriore scoglio da superare è quello della concorrenza con i Paesi extraeuropei nei quali il diritto di seguito non è riconosciuto, primo tra tutti gli Stati Uniti
d’America. Il solo Stato americano che prevede tale diritto è, infatti, la California.
Nel 1992 il Copyright Office, dopo aver accantonato il progetto di legge presentato
da Ted Kennedy sul diritto di seguito, prometteva il riesame della questione dopo il
completamento del processo di armonizzazione13 in Europa.
È, pertanto, auspicabile che, alla scadenza dei termini fissati dalla Direttiva per la
completa armonizzazione, anche gli Stati Uniti possano avviarsi al riconoscimento
del diritto di seguito. A ciò spinti anche dagli interessi degli artisti americani che, per
effetto del principio di reciprocità materiale, potranno godere degli effetti del diritto di seguito sulle vendite delle proprie opere in Europa solo quando il diritto sarà
introdotto anche nel loro Paese.
11
Il legislatore italiano ha optato per la percentuale più bassa del 4% in luogo del 5% (art. 150 LdA) avvalendosi
dell’opzione prevista dall’art. 4 comma 2.
12
Le altre percentuali sono: 3% per la parte del prezzo compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00; 1% per la
parte del prezzo compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00; 0,5% per la parte del prezzo compresa tra
€ 350.000,01 e € 500.000,00; 0,25% per la parte del prezzo superiore a € 500.000,00.
13
M. MALLIA, Aumenta la redditività dell’opera con il diritto di seguito in Guida Normativa del Sole24ore n. 83,
2002.
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3. CAPITOLO TERZO
La normativa italiana di recepimento
3.1 - Il recepimento in Italia
La Direttiva 2001/84/CE ha fissato al 1° gennaio 2006 la data di introduzione del
diritto di seguito nei Paesi dell’Unione Europea. L’Italia già lo contemplava nella propria legge sul diritto d’autore, ma nella forma di una partecipazione dell’autore all’incremento di valore.
Con la Legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 3914 il Governo è stato, quindi, delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva.
Il decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 11815 ha recepito la Direttiva, apportando sostanziali modifiche agli articoli 144-155, all’art. 172 ed all’art. 182-bis della
legge sul diritto d’autore. Bisognerà, tuttavia, aspettare ancora quasi due anni per
avere il nuovo regolamento attuativo con regole aderenti alla legge nella nuova
stesura.
Il DPR 29 dicembre 2007 n. 27516 ha modificato gli artt. 44-48 del regolamento
esecutivo della Legge sul diritto d’autore ed è entrato in vigore il 5 marzo 2008.
L’art. 11 della Legge 25 febbraio 2008, n. 3417 (Legge comunitaria 2007)” ha modificato l’art. 150, comma 2, lettera a) della legge sul diritto d’autore, che prevedeva
una sorta di “franchigia” nel primo scaglione di prezzi di vendita delle opere, sanando un’anomalia tutta italiana presente nella normativa nazionale.
Il decreto ministeriale del 23 aprile 2008 ha, infine, fissato la provvigione spettante alla SIAE a copertura dei costi per la gestione del servizio, completando il quadro legislativo nazionale.
3.2 - La legge sul diritto d’autore modificata dal dlgs. 13 febbraio 2006, n. 118
La sezione VI del Capo II del Titolo III della legge 633/41, così come modificata
dal dlgs. 13 febbraio 2006 n. 118, è intitolata “Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti”18. Già dalla rubrica emerge, dunque, il diverso
contenuto della norma che non si basa più sull’aumento di prezzo delle opere, ma
sul loro prezzo di vendita.
A) Oggetto del diritto. - L’art. 144 stabilisce che gli autori di opere d’arte e di
14
“Disposizioni per l’andamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Leg-
15
“Attuazione della Direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendi-
ge comunitaria 2001”.
te dell’originale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 71 del 25 marzo 2006 ed entrato in vigore il 9 aprile 2006).
16
“Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 ed entrato in vigore il 5 marzo 2008).
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manoscritti abbiano diritto a ricevere un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore. Il diritto si applica, infatti, anche allorquando, l’opera è venduta a prezzo inferiore rispetto a quello
precedente o originario.
B) Fattispecie rilevante e soggetti obbligati. - Viene considerata come vendita “la
vendita comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte,
come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere
d’arte”. La disciplina non si applica, quindi, alle vendite effettuate direttamente tra
privati. L’art. 152 impone l’obbligo di pagamento in capo al venditore, fermo restando
l’obbligo solidale degli altri soggetti, ossia dell’acquirente e dell’intermediario. Quindi c’è un soggetto obbligato in via principale, ossia il venditore, e più soggetti obbligati in via solidale, ossia l’acquirente e l’intermediario.
L’ultimo comma dell’art. 144 stabilisce che il diritto di seguito “non si applica alle
vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di
tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salvo prova contraria
fornita dal venditore”. Si considera, quindi, prima vendita, ai fini dell’esenzione dal
pagamento del diritto di seguito, la vendita dell’opera il cui precedente acquisto è
stato effettuato direttamente dall’artista (e non dagli eredi) entro tre anni prima.
L’onere di fornire la prova che la vendita è avvenuta entro tre anni dall’acquisto spetta al venditore, altrimenti la vendita viene automaticamente considerata come effettuata oltre tale termine. Tale presunzione è stata introdotta dal legislatore italiano al fine di evitare condotte elusive da parte dei venditori nell’applicazione di questo diritto19.
Il limite di prezzo di € 10.000,00 deve intendersi riferito alla vendita che il venditore effettua successivamente all’acquisto diretto dall’autore.
C) Le opere d’arte a cui si applica il diritto. - L’art. 145 fa una elencazione non
esaustiva delle opere per le quali è dovuto il diritto di seguito, ossia gli originali
delle opere delle arti figurative: “come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le
fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite
dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali”. Sono, altresì, considerate come originali “le copie delle opere delle arti figurative prodotte
in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità purché siano numerate,
firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore”. I manoscritti, esclusi dalla
Direttiva, sono contemplati nella legge italiana in quanto presenti nella precedente
stesura.
D) Beneficiari. - Il diritto di seguito “è riconosciuto anche agli autori e ai loro
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008 - Suppl. Ordinario n. 54 - entrata in vigore il 21
marzo 2008).
18 La precedente stesura della LdA prevedeva, invece, il titolo “Diritti dell’autore sull’aumento di valore delle
opere delle arti figurative”.
19 Cfr. Relazione Illustrativa del decreto legislativo recante le modifiche da apportare alla legge d’autore in esecuzione della Direttiva 2001/84/CE sul diritto di seguito.
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aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione Europea, solo ove la legislazione di
tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e
dei loro aventi causa”20 (art. 146). Beneficiano del diritto di seguito anche “gli autori
di paesi non facenti parte dell’Unione Europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia”.
La relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo che ha modificato la
legge sul diritto d’autore indica la ratio, che ha spinto il legislatore nazionale ad avvalersi della facoltà di riservare agli autori residenti lo stesso trattamento previsto
per gli autori cittadini italiani, ossia quella di “agevolare i numerosi artisti stranieri,
alcuni dei quali anche di notevole prestigio, che risiedono nel nostro paese e che risultano ormai integrati nella vita artistica italiana”21. Ai fini dell’applicazione del diritto
di seguito dovrà, pertanto, essere considerato l’elemento oggettivo della permanenza in un luogo: tale permanenza potrà, peraltro, anche essere di breve periodo se integrata e sostenuta dall’elemento soggettivo della serietà dell’intento di fare propria
l’appartenenza al luogo di stabilimento attraverso, per esempio, l’acquisizione della
sensibilità artistica, delle tecniche creative e del linguaggio espressivo che caratterizzano la scuola pittorica e l’identità artistica e culturale italiana.
E) Durata. - Gli artt. 147 e 148 stabiliscono che il diritto di seguito “non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente”, e che, analogamente agli altri diritti di utilizzazione economica, “dura per tutta la vita dell’autore
e fino a 70 anni dopo la sua morte”. Il fatto che il diritto sia irrinunciabile ed inalienabile mira ad evitare che l’artista, in particolare se alle prime armi, si spogli di ogni diritto sulla sua opera non potendo prevederne i futuri successi. In assenza di eredi entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini
istituzionali.
F) Soglia di applicazione. - L’art. 150 indica la soglia a partire dalla quale è dovuto
il compenso e la fissa in misura pari ad € 3.000,00.
G) Calcolo del compenso. - La determinazione del compenso deve essere effettuata calcolando percentuali decrescenti rapportate a fasce di prezzi di vendita di
valore crescente. La percentuale iniziale del 4%22, fissata dall’art. 150, comma 2, lett.
a) colpiva la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,01 ed € 50.000,00. La
formulazione prevista dal legislatore italiano per il calcolo del compenso su tale prima fascia di prezzo di vendita presentava un’evidente anomalia con quanto indicato
dalla Direttiva, la quale stabiliva, invece, che la percentuale del 4% ovvero del 5%
fosse da calcolarsi sul prezzo di vendita da € 0,01 a € 50.000,00.
Tale discrepanza è stata poi sanata dalla legge 25 febbraio 2008, n. 3423. Conseguentemente il diritto di seguito è stato calcolato diversamente a seconda che la
vendita sia stata effettuata prima o dopo la data di entrata in vigore di tale legge,
20
L’art. 7 comma 2 della Direttiva prevede che la Commissione pubblichi e tenga costantemente aggiornato
l’elenco dei paesi che riconoscono il diritto di seguito ai cittadini dei paesi della Comunità Europea. Tale
elenco, tuttavia, non risulta ad oggi ancora pubblicato.
21
Cfr. Relazione Illustrativa del decreto legislativo recante le modifiche da apportare alla legge d’autore in esecuzione della Direttiva 2001/84/CE sul diritto di seguito.
22
L’Italia ha, dunque, scelto di adottare la percentuale minima iniziale del 4%, anche se la Direttiva aveva dato
23
L’argomento è ulteriormente trattato al Cap. 3.4.
facoltà agli Stati membri di applicare la percentuale del 4% oppure del 5%.
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ossia il 21 marzo 2008. Per le vendite avvenute fino al 20 marzo la percentuale del
4% è stata, infatti, calcolata sulla parte di prezzo da € 3.000,01 a € 50.000,00, mentre per le vendite effettuate a partire dal 21 marzo 2008 in poi la percentuale del 4%
è stata e sarà calcolata sulla parte di prezzo di vendita da € 0,01 a € 50.000,00.
Le altre percentuali sono: 3% sulla parte di prezzo compresa tra € 50.000,01 e
€ 200.000,00; 1% sulla parte del prezzo compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
0,5% sulla parte del prezzo compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00 e, infine,
0,25% sulla parte del prezzo superiore a € 500.000,00. L’importo massimo del compenso per ciascuna vendita non può essere superiore a € 12.500,00. L’art. 151 precisa
che il prezzo su cui calcolare le percentuali è al netto di IVA.
H) Obblighi del venditore. - L’obbligo “di prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE)” è a carico dei soggetti
che operano professionalmente nel mercato dell’arte e che intervengono alla vendita successiva alla prima in qualità di venditori, acquirenti o intermediari (art. 152), i
quali hanno l’onere di denunciare la vendita mediante dichiarazione alla SIAE, secondo quanto fissato dal regolamento (art. 153).
I) Controlli. - L’art. 153 attribuisce ampi poteri di controllo alla SIAE, la quale può
richiedere al soggetto obbligato, entro i tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni necessarie a garanzia della corretta applicazione del diritto anche mediante esibizione dei documenti.
Al fine di prevenire ed accertare le violazioni di legge, il legislatore italiano ha
ulteriormente ampliato la sfera di azione esercitata dalla SIAE attribuendole poteri
di vigilanza anche sulle case d’asta, sulle gallerie e in genere su qualsiasi soggetto che
eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti24. Uno specifico regime sanzionatorio è, inoltre, previsto all’art. 172 (ved. succ. punto N).
L) Obblighi della SIAE. - L’art. 154 fissa degli obblighi anche a carico della SIAE
secondo le modalità pratiche dettate dal regolamento. In particolare, la SIAE deve
comunicare agli aventi diritto (autori o loro aventi causa) l’avvenuta vendita e l’avvenuto incasso del compenso loro spettante e deve pubblicare, nel proprio sito
web istituzionale, l’elenco degli aventi diritto che non hanno ancora rivendicato il
compenso.
È, altresì, previsto che il pagamento dei diritti sia effettuato dalla SIAE al netto
della provvigione ad essa spettante per le spese di gestione del servizio prestato25.
La legge stabilisce, inoltre, che i compensi non corrisposti in mancanza di rivendicazione degli interessati rimangano a disposizione degli aventi diritto presso la SIAE
per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data di esigibilità fissata dal regolamento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione i compensi sono devoluti all’Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e
24
Art. 182-bis LdA.
25
Tale provvigione è stata fissata nella misura del 22% per il triennio dal 9 aprile 2006 al 8 aprile 2009 dal successivo decreto ministeriale del 23 aprile 2008.
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scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali,
con gli interessi legali maturati dalla data di percezione delle somme ed al netto
della provvigione spettante alla SIAE.
Per ben due volte, dunque, la legge individua l’ENAP come Ente destinatario
di somme che non possono essere corrisposte ai diretti beneficiari. La prima volta nell’art. 149, che stabilisce che, in assenza di eredi entro il sesto grado, il diritto
sia devoluto a tale organismo e la seconda volta, nell’art. 154, che attribuisce all’ENAP i compensi non rivendicati allo scadere dei termini fissati dalla LdA e dal
regolamento.
M) Opere anonime e pseudonime, - L’art. 155 stabilisce che le norme sul diritto di
seguito “sono applicabili anche alle opere anonime e pseudonime”, intendendo come
tali le opere di autori di cui non si conosce l’identità e di autori che utilizzano lo
pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale come equivalente al
proprio nome vero26.
N) Sanzioni. - L’art. 172, comma 3 detta il regime sanzionatorio contro le violazioni della disciplina del diritto di seguito. Le violazioni del secondo comma dell’art.
152 (mancato pagamento del compenso alla SIAE) e dell’art. 153 (mancata dichiarazione di vendita alla SIAE ed inottemperanza all’obbligo di fornire informazioni alla
SIAE, entro 3 anni dalla transazione, anche previa esibizione della documentazione
relativa alle vendite) determinano la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi fino ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da
€ 1.034,00 fino a € 5.165,00. Si tratta di provvedimenti molto forti che escludono
che ai trasgressori sia comminata la sola sanzione amministrativa, come era, invece,
previsto nella precedente stesura della LdA, e che denotano il profondo interesse
del legislatore a che la disciplina del diritto di seguito sia rispettata integralmente.
L’art. 182-bis amplia ulteriormente i poteri assegnati alla SIAE dalla legge in ragione
del riconoscimento del suo ruolo di Ente pubblico economico, stabilendo che, al fine di prevenire ed accertare le violazioni alla legge, in materia di diritto di seguito, la
SIAE è incaricata di effettuare attività di vigilanza sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o
di manoscritti.
3.3 - Il regolamento di attuazione
Gli articoli dal 44 al 48 del regolamento di esecuzione27 della LdA sono stati modificati dal DPR 29 dicembre 2007, n. 27528. Il nuovo regolamento è entrato in vigore
il 5 marzo 2008, con circa due anni di ritardo rispetto alla legge sul diritto di seguito
ma, nel periodo di transizione, sono rimaste valide le norme precedenti per le parti
compatibili con la legge novellata.
26
Art. 8 LdA.
27
Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
28
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008.
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Sono qui di seguito esemplificati i nodi tematici più significativi:
A) Obblighi del soggetto tenuto al pagamento del diritto di seguito - il soggetto è
obbligato a:
1) presentare alla SIAE la dichiarazione dell’avvenuta vendita29 e pagare il compenso dovuto entro il termine di 90 giorni dalla vendita (art. 44);
2) indicare nella dichiarazione (art. 45):
- nome e domicilio del dichiarante, nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta e, se conosciuto, anche il suo domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita
al netto dell’IVA e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l’opera nonché, qualora indicati nell’esemplare dell’opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell’opera e la data di creazione. La dichiarazione può essere effettuata anche per via telematica utilizzando le procedure predisposte dalla SIAE;
- se l’opera ha dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la
firma), qualora la vendita si riferisca a copie di opere delle arti figurative prodotte in
numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, che siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore30;
- se l’opera è pseudonima o anonima e, in tal caso riportare anche le misure
dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione ed ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. Può, inoltre, accompagnare la dichiarazione con
fotografie dell’opera o altra documentazione idonea a meglio identificarla.
B) Obblighi della SIAE (artt. 46, 47 e 48) - la SIAE è obbligata a:
- restituire al dichiarante una copia della dichiarazione da questa ricevuta, con
l’indicazione della data di ricezione (art. 46);
- tenere un elenco anagrafico di aventi diritto con le loro generalità ed il loro
domicilio, anche avvalendosi della collaborazione dell’ENAP31 e degli stessi aventi diritto (art. 46);
- comunicare per iscritto agli aventi diritto le avvenute vendite e l’ammontare
dei compensi relativi al trimestre precedente (art. 47);
- pubblicare nel sito internet, entro il mese successivo ad ogni trimestre, l’elenco
delle dichiarazioni di vendita e dei compensi32 (art. 47);
- pubblicare l’elenco degli aventi diritto, che non hanno rivendicato il compenso,
nel sito internet entro il mese successivo a ciascun trimestre33 e in Gazzetta Ufficiale
con cadenza semestrale (art. 47);
- versare i compensi agli interessati entro 60 giorni dalla data di comunicazione
delle vendite o dalla data di pubblicazione dell’elenco degli autori non noti, trascorsi i termini per le correzioni (art. 48);
- versare i compensi agli aventi diritto non cittadini italiani per il tramite delle
Società di gestione collettiva dei loro Paesi34 (art. 48).
C) Interventi dei beneficiari - Gli aventi diritto, a loro volta, devono:
29
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è previsto dall’art. 153 della LdA.
30
Questi esemplari sono considerati opere d’arte ed originali dall’art. 145 della LdA.
31
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
32
Tale elenco risulta pubblicato per la prima volta il 30 aprile 2008 nel sito www.siae.it.
33
Tale elenco risulta pubblicato per la prima volata il 30 aprile 2008 nel sito www.siae.it.
34
A tale scopo, la SIAE deve preventivamente stipulare accordi di rappresentanza con le Società Autori che
amministrano il diritto di seguito nei paesi esteri.
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23
- fornire alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di
quest’ultimo (art. 46);
- rivendicare i propri compensi entro cinque anni dal sessantesimo giorno dalla
data della comunicazione fatta dalla SIAE, o, in caso di autori non noti, dalla data di
pubblicazione dell’elenco (art. 47);
- segnalare alla SIAE eventuali errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della SIAE o, nel caso di autori
non noti, dalla data di pubblicazione dell’elenco degli autori che non hanno rivendicato il compenso (art. 48).
3.4 - La legge comunitaria 2007
La legge 25 febbraio 2008, n. 3435 contiene, all’art. 11, la modifica all’art. 150, comma 2 lett. a) LdA.
Con la sostituzione delle parole “compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro”
con le parole “fino a 50.000,00 euro;” è stata corretta l’erronea trasposizione della
Direttiva 2001/84/CE nella parte in cui si concedeva una sorta di “franchigia” nella
prima fascia di calcolo del diritto di seguito, con riflessi sul computo totale. L’art. 150
LdA prevedeva, infatti, che l’aliquota del 4% fosse da calcolarsi sulla parte del prezzo
di vendita compresa tra € 3.000,00 e € 50.000,00, escludendo così, ai fini dell’applicazione del diritto di seguito, la parte di prezzo compresa tra € 0,01 e € 2.999,99.
L’art. 11 della “Legge comunitaria” ha sanato la situazione, uniformando la norma
alla Direttiva comunitaria, mediante l’introduzione del diverso criterio che consente
di calcolare il compenso sull’intero importo. Le nuove disposizioni sono entrate in
vigore il 21 marzo 2008 e, pertanto, sono state applicate alle vendite effettuate a
partire da tale data. Nel periodo antecedente sono rimaste valide le precedenti modalità di calcolo, in quanto applicabili in quel tempo.
Il calcolatore automatico36 del diritto di seguito, attivo nel sito web della SIAE
www.siae.it, ha facilitato il computo dei compensi che, per la prima fascia del prezzo
di vendita, era da effettuarsi in relazione alla data di effettuazione della transazione:
per le vendite effettuate dal 9 aprile 200637 al 20 marzo 2008 in base alla precedente normativa mentre, per le vendite concluse dal 21 marzo 200838 in poi in base alle
nuove disposizioni di legge.
3.5 - Decreto ministeriale per la determinazione della provvigione SIAE
Il decreto ministeriale del 23 aprile 2008 fissa la misura della provvigione spettante alla SIAE per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del diritto
di seguito. La norma stabilisce che per tali attività “è riconosciuta alla SIAE, a
35
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
(Legge comunitaria 2007)”, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo
2008, Suppl. Ordinario n. 54 ed entrata in vigore il 21 marzo 2008.
36
L’argomento è ulteriormente trattato al Capitolo 5.1.
37
Data di entrata in vigore del dlgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
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decorrere dal 9 aprile 2006 e fino all’ 8 aprile 2009, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 22% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
L’art. 154 LdA prevedeva, infatti, che i compensi per diritto di seguito fossero
corrisposti agli aventi diritto al netto della provvigione spettante alla SIAE, ma rimandava al successivo decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la determinazione della misura di tale percentuale.
L’emanazione del decreto è stata preceduta:
- da un’indagine effettuata dalla SIAE per individuare i presunti costi ed oneri
per il servizio 39;
- dai lavori di un apposito Gruppo di lavoro costituito con atto della Direzione
Generale per i Beni Librari, gli Istituti culturali ed il Diritto d’Autore di data 11 febbraio 200840.
Allo scadere del triennio che va dal 9 aprile 2006 all’ 8 aprile 200941, la misura
della provvigione della SIAE sarà oggetto di revisione ed in tale occasione si terrà
conto dei costi sostenuti e documentati e degli incassi conseguiti. Il decreto che fissa la provvigione della SIAE rappresenta l’ultimo atto compiuto dal legislatore italiano a completamento del quadro normativo italiano in materia di diritto di seguito.
38
Data di entrata in vigore della Legge comunitaria.
39
L’art. 154 LdA stabiliva, infatti, che il decreto fosse emanato “sentita la SIAE”.
40
Il Gruppo di lavoro era composto da rappresentanti del MiBAC (Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti culturali ed il Diritto d’Autore), della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria), della SIAE e del Comitato Consultivo permanente per il diritto d’autore.
41
Così come previsto dall’art. 154, comma n. 1 LdA, il quale cita che il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
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4. CAPITOLO QUARTO
Gli adempimenti
4.1 - Presupposti
La nuova normativa sancisce a carico dei soggetti (professionisti, SIAE e beneficiari), che sono interessati a vario titolo alla vendita, una serie di obblighi che si concretizzano in specifici adempimenti da seguire al verificarsi dei seguenti presupposti:
A) Opere per le quali è dovuto il diritto di seguito (art. 145 LdA):
1) gli originali delle opere delle arti figurative (elencazione non esaustiva) come:
quadri, “collages”, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi,
ceramiche, opere in vetro, fotografie;
2) gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore
stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali;
3) le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità purché siano numerate, firmate o altrimenti
debitamente autorizzate dall’autore.
B) Autori delle opere soggette al diritto di seguito (art. 146 LdA):
1) italiani;
2) cittadini della Comunità europea;
3) extracomunitari, nei limiti in cui la legislazione dei rispettivi paesi di origine
preveda il diritto di seguito a favore degli autori cittadini italiani e dei loro
aventi causa;
4) extracomunitari abitualmente residenti in Italia.
C) Beneficiari del diritto di seguito (art. 149 LdA):
1) gli autori di cui al punto B)
2) gli aventi causa degli autori di cui al punto B), ossia gli eredi degli autori individuati secondo le norme del codice civile;
3) l’ENAP (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici), in difetto di successori entro il sesto grado.
D) Vendite alle quali si applica il diritto di seguito (art. 144 LdA): ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore, che comporti l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte (gallerie, case d’asta o qualsiasi commerciante
26
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d’arte). Il diritto è dovuto anche quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore più di tre anni prima di tale vendita ed il prezzo di vendita sia superiore a € 10.000,00. Detto limite di prezzo deve intendersi riferito alla vendita
che il proprietario effettua successivamente all’acquisto diretto dall’autore. La vendita si presume sempre effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria
fornita dal venditore.
E) Durata del diritto di seguito(art. 148 LdA): il diritto dura tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
F) Rinunce (art. 147 LdA.): i beneficiari non possono rinunciare al diritto né cederlo ad altri, nemmeno preventivamente.
G) Soggetti obbligati al pagamento del diritto (art. 152 LdA): le gallerie, le Case
d’asta, i mercanti d’arte, gli operatori on line, gli operatori di rete televisiva e, più in
generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
H) Prezzo minimo di vendita ai fini del pagamento del diritto di seguito (art. 150 LdA):
il compenso è dovuto solo se il prezzo di vendita è pari o superiore a € 3.000,00.
4.2 - Adempimenti a carico dei professionisti
Se si verificano i presupposti indicati nel paragrafo precedente, sorgono in capo
ai professionisti del mercato dell’arte una serie di obblighi di legge finalizzati al riconoscimento, a favore dell’autore, del diritto sulle vendite successive alla prima delle
sue opere:
- obbligo di prelevare e di trattenere il compenso dal prezzo di vendita;
- obbligo di versare il relativo importo alla SIAE nei termini previsti dal regolamento;
- obbligo di denunciare le vendite delle opere d’arte e dei manoscritti il cui prezzo sia pari o superiore a € 3.000,00;
- obbligo di fornire la prova che l’opera è stata acquistata direttamente dall’artista entro i tre anni dalla vendita, per poter considerare tale vendita non soggetta al pagamento del diritto di seguito;
- obbligo di fornire alla SIAE, su richiesta e per un periodo di 3 anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento del compenso,
anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita.
Tali obblighi si concretizzano in un certo numero adempimenti previsti dal regolamento attuativo della LdA che i professionisti del mercato dell’arte sono tenuti a
seguire utilizzando le procedure avviate dalla SIAE.
Va premesso che il soggetto obbligato al pagamento è il venditore, tuttavia, il
pagamento del compenso e le formalità da seguire sono a carico dello stesso venditore in via primaria, dell’acquirente o dell’intermediario in via sussidiaria.
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27
Gli adempimenti di legge a carico dei professionisti possono essere così
esemplificati:
A) Dichiarazione di vendita - il professionista deve denunciare le vendite di prezzo pari o superiore a € 3.000,00, presentando alla SIAE, per ciascuna transazione,
una dichiarazione nel termine di 90 giorni dalla data di effettuazione della vendita:
a) contenente i seguenti dati:
- nome, cognome e domicilio del dichiarante;
- nome dell’autore dell’opera o del manoscritto e, se conosciuto, domicilio dell’autore;
- prezzo di vendita al netto dell’IVA;
- genere artistico (ove identificabile);
- titolo dell’opera e data di creazione, se conosciuti;
- per le copie, anche la presenza di segni distintivi particolari (numero di stampa,
data e firma);
- per le opere pseudonime o anonime, anche le misure dell’esemplare, una succinta descrizione e ogni elemento necessario per la sua individuazione. Per tali
opere, la dichiarazione può essere accompagnata da fotografie o da altra documentazione.
b) effettuata secondo le seguenti modalità:
- on line, utilizzando la procedura informatica42 (procedura web DDS) messa a disposizione dalla SIAE, previa sottoscrizione di un “Accordo”43, e con conseguente regolarizzazione dei compensi con MAV bancario (unica modalità di pagamento consentita in questo caso);
- mediante consegna a mano presso gli uffici periferici della SIAE attivi su tutto
il territorio nazionale, utilizzando il Modello DDS0144, da presentarsi in duplice
copia ed effettuando, in questo caso, il pagamento contestuale dei compensi:
• in contanti;
• con assegno bancario;
• con bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie dell’ufficio SIAE
competente;
ovvero
• con POS, negli uffici SIAE ove tale modalità è consentita.
- mediante spedizione postale (in duplice copia):
• all’ufficio periferico SIAE competente nel territorio
ovvero
• agli uffici della Direzione Generale SIAE (Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma).
Il professionista può avvalersi di una delle suddette due modalità solo ove gli sia
impossibile utilizzare la procedura on line ovvero consegnare a mano la dichiarazione.
In entrambi i casi, l’unica modalità di pagamento prevista dalla SIAE è il versamento con bonifico bancario.
42
La procedura per la dichiarazione di vendita per via telematica è trattata al Cap. 5.4.
43
Il testo dell’“Accordo” per avvalersi della procedura per la dichiarazione di vendita per via telematica è scaricabile dal sito web istituzionale della SIAE www.siae.it.
44
Il modello DDS01 è scaricabile dal sito web istituzionale della SIAE www.siae.it.
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La dichiarazione deve essere accompagnata dalla attestazione di avvenuto pagamento del compenso.
B) Calcolo del compenso - per determinare il compenso, che non può essere comunque superiore a € 12.500,00, il professionista deve:
1) utilizzare come base di calcolo il prezzo di vendita al netto di IVA;
2) applicare la percentuale corrispondente alle cinque fasce di prezzo di vendita
fissate dall’art. 150 LdA:
- 4% sulla parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,0045;
- 3% sulla parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
- 1% sulla parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
- 0,5% sulla parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 e
€ 500.000,00;
- 0,25% sulla parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00.
Per determinare correttamente l’importo dovuto, il professionista può anche avvalersi del calcolatore automatico reso disponibile dalla SIAE nel proprio sito web
istituzionale www.siae.it 46.
C) Pagamento del compenso - il professionista deve effettuare il pagamento del
compenso entro e non oltre 90 giorni dalla vendita.
D) Esibizione della prova - Il diritto di seguito non si applica alle vendite quando
il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima
di tali vendite ed il prezzo di vendita non sia superiore a € 10.000,00 (art. 144 LdA).
Spetta al professionista l’onere di fornire la prova che l’opera sia stata effettivamente acquistata dall’artista entro il citato termine, mediante esibizione di idonea documentazione (ad esempio fattura d’acquisto o analoga ricevuta). In assenza di altra
documentazione, può essere ritenuta idonea anche l’esplicita dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’artista. In mancanza di prove, la vendita viene automaticamente
considerata come effettuata oltre il termine previsto e, quindi, sottoposta al pagamento del compenso.
E) Accertamenti e controlli - I professionisti che operano nel mercato dell’arte
devono agevolare le operazioni di verifica poste in essere dagli operatori della SIAE
muniti di tessera di riconoscimento rilasciata da tale Ente, volte ad accertare che il
diritto di seguito sia debitamente corrisposto ovvero che non sia da corrispondere.
In particolare, i professionisti devono rendersi disponibili alle attività di:
1) Censimento - Ai professionisti è, infatti, richiesto di fornire informazioni circa
l’attività professionale svolta nella vendita di opere d’arte e manoscritti e di sottoscrivere il “Modulo per il censimento dei professionisti”, contenente i propri dati
identificativi e fiscali ed i propri recapiti, compilato dall’incaricato della SIAE. Tale
modulo è redatto in triplice copia, una delle quali è restituita al professionista.
Se il professionista si avvale della procedura web DDS47 attivata dalla SIAE nel
45
Per le transazioni avvenute dal 9 aprile 2006 al 20 marzo 2008, la percentuale del 4% va calcolata sulla parte
di prezzo di vendita compresa tra euro 3.000,00 e euro 50.000,00, mentre per le transazioni effettuate a
partire dal 21 marzo 2008 (data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2008, n. 34) in poi, la medesima
percentuale va calcolata sull’intero importo del prezzo di vendita da € 0,01 a € 50.000,00.
46
L’argomento è trattato al Cap. 5.1.
47
L’argomento è trattato al Cap. 5.4.
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proprio sito internet www.siae.it , può effettuare la dichiarazione dei propri dati direttamente on line.
2) Controllo della documentazione - Ogni volta che la SIAE lo ritenga necessario
e ne faccia esplicita richiesta, entro tre anni dalle avvenute vendite, i professionisti
debbono esibire alla Società stessa la documentazione comprovante le transazioni
per le quali è stato o non è stato corrisposto il compenso.
La SIAE, infatti, è tenuta a fare accertamenti per verificare se il diritto di seguito
è stato correttamente calcolato e pagato, se i pagamenti sono stati effettuati con le
modalità e nei tempi stabiliti, se le vendite di fatto non sottoposte al diritto di seguito sono effettivamente in punto di diritto da considerare esenti dal pagamento
ed ogni altro tipo di controllo mirato al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla legge.
Il mancato pagamento del compenso, la mancata dichiarazione di vendita alla
SIAE e l’inottemperanza all’obbligo di fornire informazioni alla SIAE entro 3 anni
dalla transazione determinano la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi fino ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da € 1.034,00
fino a € 5.165,00.
F) Territorialità - Come si è visto, il professionista del mercato dell’arte ha 90
giorni di tempo per dichiarare la vendita dell’opera d’arte successiva alla prima e per
corrispondere il diritto di seguito. Nessun problema si pone se la vendita avviene in
Italia a cura di un professionista del mercato dell’arte che opera nel territorio nazionale. Diversa è la situazione se la vendita è effettuata in Italia da un professionista
che svolge la sua attività continuativa all’estero. È questo il caso, ad esempio, delle
vendite che avvengono nell’ambito di fiere, mostre ed esposizioni dove i galleristi
nazionali ed esteri espongono e mettono in vendita un certo numero di opere d’arte. Al termine della Fiera i professionisti continuano la propria attività presso le rispettive sedi.
Il professionista che ha venduto le opere nell’ambito di una Fiera che si tiene nel
territorio nazionale, se svolge la sua attività in Italia, può dichiarare la vendita e corrispondere il diritto di seguito nei tempi stabiliti dalla legge presso una delle Sedi
della SIAE ovvero direttamente on line, mentre se opera all’estero potrebbe avere
difficoltà nel corrispondere il diritto di seguito o potrebbe eludere la norma.
Nella prima fase di applicazione della norma, alcune situazioni, come quella in
esame, non sono state ancora proceduralizzate dalla SIAE, in quanto la normativa si
potrebbe prestare a diverse interpretazioni. La legge sul diritto d’autore indica che il
diritto di seguito debba essere corrisposto nel luogo in cui avviene la vendita. La
trattativa finalizzata alla vendita, tuttavia, potrebbe avere inizio in un Paese, ad
esempio nell’ambito di una manifestazione, e completarsi in un altro Paese dove il
professionista ha la propria sede di attività.
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La SIAE, vista la difficoltà di controllare tali transazioni, sta conducendo un sondaggio a livello internazionale per valutare se sia praticabile la possibilità che l’intermediario corrisponda il compenso nel Paese in cui svolge abitualmente la propria attività professionale. La SIAE, quindi, una volta accertata l’avvenuta vendita di un’opera d’arte in Italia da parte di un professionista estero, si limiterebbe a darne comunicazione alla Società estera del Paese dove il professionista esercita la propria attività e questa si occuperebbe, poi, di incassare il compenso e di ripartirlo agli autori
nazionali o alle Società estere per conto degli artisti propri membri.
Per le vendite che hanno luogo all’estero e che vedono la partecipazione di un
professionista che esercita la propria attività abituale in Italia, il diritto di seguito
dovrebbe, analogamente, essere versato alla SIAE per poi essere da questa corrisposto agli aventi diritto nazionali e/o alle Società di Autori consorelle. Questo procedimento agevolerebbe anche le fasi di controllo e di verifica, che risulterebbero indubbiamente facilitate se svolte dalle Società che operano nello stesso territorio di
attività del professionista.
4.3 - Adempimenti a carico della SIAE
La normativa vigente ha posto in capo alla SIAE una serie di obblighi sia nei confronti dei professionisti d’arte che dei beneficiari del diritto di seguito, che si concretizzano in specifici adempimenti da seguire:
A) Gli obblighi della SIAE nei confronti dei professionisti del mercato dell’arte riguardano:
1) l’acquisizione delle dichiarazioni delle vendite soggette a diritto di seguito;
2) l’incasso dei compensi;
3) la vigilanza e il controllo sull’attività dei professionisti del mercato dell’arte
connessa al diritto di seguito.
B) Gli obblighi della SIAE nei confronti dei beneficiari del diritto di seguito riguardano:
1) la comunicazione per iscritto delle avvenute vendite ai beneficiari;
2) la tenuta di un elenco contenente i dati anagrafici di autori e dei loro aventi
causa da utilizzare per la ripartizione e liquidazione dei diritti;
3) la pubblicazione nel proprio sito web dell’elenco delle vendite delle opere;
4) la pubblicazione nel proprio sito web e nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco
degli autori che non hanno rivendicato i diritti;
5) il pagamento dei compensi ai beneficiari, trascorsi i termini previsti per eventuali correzioni;
6) la devoluzione all’ENAP dei compensi non rivendicati, trascorsi i termini di decorrenza previsti dalla legge.
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Gli adempimenti a carico della SIAE coinvolgono sia i propri uffici periferici48 distribuiti su tutto il territorio nazionale, che gli uffici centrali della propria Direzione
Generale49.
Gli uffici della rete territoriale della SIAE, proprio in ragione della loro capillare
presenza nel Paese, svolgono un ruolo attivo essenzialmente nei confronti dei professionisti del mercato dell’arte, con i quali interagiscono ai fini dell’acquisizione delle dichiarazioni di vendita e del pagamento del diritto, e nei confronti dei quali svolgono attività di vigilanza e controllo.
Il rapporto con i beneficiari dei diritti è, invece, tenuto dagli uffici centrali della
SIAE, che coordinano tutte le attività di gestione del diritto di seguito, elaborano i
dati di tutte le transazioni di cui sono collettori finali e provvedono all’attribuzione
ed al pagamento dei compensi ai diretti interessati.
4.3.1 - Adempimenti SIAE verso i professionisti
A) Censimento - Il primo contatto con i professionisti (Case d’Asta, Gallerie d’Arte e intermediari del mercato dell’arte) viene avviato dagli incaricati della rete periferica della SIAE, i quali dopo una preliminare indagine sul territorio della propria
circoscrizione, fissano un incontro con gli stessi per acquisire tutti i dati necessari relativi alla loro attività professionale. Al professionista viene richiesto di sottoscrivere il Modulo per il censimento dei professionisti contenente i suoi dati identificativi e
fiscali ed i suoi recapiti. Tale modulo è redatto in triplice copia, una delle quali viene
restituita con il timbro di ricevuta. Le rimanenti due copie, trattenute dall’incaricato
della SIAE, sono destinate una all’archivio del punto periferico (agente mandatario) e
l’altra della Sede SIAE di competenza.
Gli operatori della SIAE, una volta effettuato il censimento, provvedono a registrare i dati riportati in detto Modulo nella procedura informatica (procedura web
DDS).
Il professionista può effettuare la registrazione dei propri dati direttamente on
line avvalendosi, quindi, della medesima procedura web DDS con accesso dal sito internet della SIAE www.siae.it.
In questo caso, il punto periferico della SIAE non ha l’onere di censire il professionista in quanto i suoi dati sono già presenti nella procedura informatica, ma può,
ugualmente entrare in contatto con lo stesso per fornire informazioni in materia di
diritto di seguito e prendere conoscenza di problematiche specifiche.
B) Informativa - Come già detto, il primo incontro tra l’incaricato della SIAE ed il
professionista del mercato dell’arte rappresenta un momento importante per il successivo rapporto di collaborazione tra in due soggetti e costituisce occasione utile
per il professionista per acquisire ogni informazione sulla normativa in materia di
48
Per poter individuare l’ufficio SIAE competente per territorio, è possibile consultare il sito internet istituzio-
49
La Direzione Generale della SIAE si trova in Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma
nale della SIAE: www.siae.it
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diritto di seguito e sulle concrete procedure attuative.
Già al momento di tale incontro, infatti, per fini di censimento o informativi
l’operatore della SIAE fornisce al professionista:
- sintetica informazione sul diritto di seguito;
- adeguata informazione circa l’obbligo di dichiarare le vendite;
- l’invito ad effettuare le dichiarazioni di vendita secondo la modalità prescelta
(on line, oppure con spedizione postale o presentazione a mano) e ad effettuare i relativi pagamenti;
- l’invito a sottoscrivere un “Accordo” con la SIAE per poter usufruire della procedura web DDS per le dichiarazioni di vendita per via telematica50;
- un congruo numero di Moduli “Dichiarazione di Vendita” (Modello DDS01)51,
qualora il professionista non si avvalga della procedura di dichiarazione on line;
- una copia della “Guida introduttiva al Diritto di Seguito”.
C) Accordo per la procedura web DDS - La sottoscrizione dell’“Accordo”52 con la
SIAE consente al professionista di effettuare on line le dichiarazioni delle vendite
soggette al diritto di seguito, utilizzando la procedura web DDS53 con ingresso dal sito web della SIAE www.siae.it. In tale procedura convergono tutte le informazioni
inerenti le transazioni che danno luogo al riconoscimento del diritto di seguito a
partire dall’anagrafica dei professionisti (dati preliminarmente inseriti dalla SIAE a
seguito dell’attività di censimento o direttamente dagli stessi professionisti) fino ai
dati relativi ai pagamenti dei compensi ai beneficiari. Anche nei casi residuali, nei
quali il professionista preferisca optare per i metodi tradizionali di presentazione
delle dichiarazioni (invio per posta o consegna a mano), è l’operatore della SIAE che
cura l’inserimento nella procedura informatica dei dati delle dichiarazioni e dei giustificativi di pagamento ricevuti.
Il professionista può in ogni momento sottoscrivere l’“Accordo” e anche dopo
averlo sottoscritto ha facoltà di seguire anche i metodi tradizionali di presentazione
delle dichiarazioni, ove non potesse utilizzare la procedura on line. Una volta dichiarata la vendita secondo il metodo prescelto, tuttavia, anche la regolarizzazione del
diritto di seguito deve avvenire in base alla specifica modalità di pagamento prevista
(ad esempio: la procedura di dichiarazione on line comporta quale unica modalità di
pagamento il MAV bancario).
D) Acquisizione delle dichiarazioni di vendita - La SIAE riceve le dichiarazioni di
vendita delle opere soggette a diritto di seguito dai professionisti secondo le modalità da questi prescelte. La dichiarazione può essere effettuata :
1) on line54. In questo caso la SIAE dispone di tutti i dati in tempo reale direttamente nel proprio sistema informatico. L’unica modalità di pagamento consentita
per la dichiarazione on line è, come detto, con MAV bancario scaricabile anch’esso
dalla procedura web del DDS. La quietanza rilasciata dalla SIAE viene prodotta
50
Cfr. successiva lett. C).
51
Il Modello DDS01 è pubblicato nel sito della SIAE www.siae.it.
52
Il testo dell’”Accordo” è pubblicato nel sito della SIAE www.siae.it.
53
La procedura web DDS è illustrata al Capitolo 5.4.
54
Mediante inserimento diretto dei dati nella procedura web del DDS.
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nell’ambito della medesima procedura informatica;
2) mediante consegna a mano presso i punti periferici della SIAE. La presentazione della dichiarazione, in questo caso, deve essere effettuata con il Modello DDS0155
ed il pagamento dei compensi deve essere contestuale. Il dichiarante può effettuare
il pagamento scegliendo una delle seguenti opzioni:
- in contanti;
- con assegno bancario;
- con bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie del punto periferico;
- con POS, nei punti SIAE in cui questa modalità è prevista.
L’Ufficio periferico che riceve la dichiarazione ed il pagamento del diritto di seguito inserisce i dati di dichiarazione nella procedura web del DDS. A fronte del pagamento del compenso dovuto, l’ufficio SIAE emette e consegna al professionista la
quietanza ad esso intestata.
3) mediante spedizione postale. Tale modalità di presentazione della dichiarazione è utilizzabile qualora il professionista non possa avvalersi delle procedure on line
e non possa consegnare a mano la dichiarazione. L’invio per posta della dichiarazione di vendita mediante il Modello DDS01 può essere effettuata:
- all’indirizzo dell’ufficio periferico competente nel territorio
oppure
- all’indirizzo della Direzione Generale della SIAE (SIAE Sezione OLAF- Ripartizione Diritto di Seguito - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma).
In entrambi i casi, la dichiarazione deve essere accompagnata dalla attestazione
di avvenuto pagamento del compenso mediante bonifico bancario56. L’ufficio SIAE
che riceve la dichiarazione provvede ad inserirne i dati nella procedura web DDS ed
effettua le operazioni di “conciliazione” tra i dati della dichiarazione e quelli del pagamento. Anche in questo caso l’ufficio SIAE emette quietanza e la spedisce all’indirizzo dell’intestatario.
E) Vigilanza e controllo - L’attività di vigilanza e di controllo sui professionisti del
mercato dell’arte, al fine di assicurare il pagamento del diritto di seguito, può essere
effettuata dalla SIAE in qualsiasi momento entro tre anni dalla data di effettuazione
della vendita (art. 153, comma 2 LdA). La SIAE, infatti, ha poteri ispettivi e di controllo presso i locali dove viene svolta l’attività delle Case d’Asta, Gallerie e, in genere, di
qualsiasi altro soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte
o di manoscritti (art. 182-bis, comma 1, lett. d-ter LdA).
La SIAE può pretendere dal professionista, entro il suddetto periodo di tempo,
ogni informazione inerente la vendita ed anche l’esibizione di idonea documentazione. La SIAE ha, quindi, accesso ai documenti contabili e fiscali (quali a titolo esemplificativo: il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro del margine,
la prima nota cassa, il registro in conto vendita, il registro IVA, l’inventario) conservati
55
Il Modello DDS01 è pubblicato nel sito istituzionale della SIAE www.siae.it.
56
Le coordinate bancarie della SIAE da utilizzare sono reperibili nel sito istituzionale della SIAE www.siae.it .
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sia presso i locali del professionista che del rispettivo commercialista o legale.
Tutte le operazioni compiute durante il controllo sono annotate nel Processo
Verbale Mod. 97/DDS redatto dagli incaricati della SIAE, nel quale è anche specificato che questi hanno mostrato la propria tessera di riconoscimento e l’incarico di
controllo ed hanno edotto il professionista dei motivi del controllo.
L’attività di accertamento viene espletata, in linea di massima dagli incaricati degli uffici periferici della SIAE, ma può essere effettuata anche da quelli degli uffici
direzionali. In ogni caso gli incaricati della SIAE devono essere provvisti di tessera di
riconoscimento rilasciata dalla Società e di incarico di controllo (Mod. 352 DDS).
L’attività di controllo deve essere sempre espletata secondo i principi di informazione, trasparenza, collaborazione e buona fede.
4.3.2 - Adempimenti SIAE verso gli artisti
A) Anagrafica - Analogamente a quanto avviene nei confronti dei professionisti
con l’attività di “censimento”, volta a individuare gli operatori del mercato dell’arte,
la SIAE deve effettuare un’intensa attività anche per poter raggiungere gli autori o i
loro aventi causa destinatari dei compensi. Nessun problema sorge nei confronti degli artisti o dei loro aventi causa aderenti alla SIAE o ad una delle Società consorelle
con le quali la SIAE è collegata da rapporti di reciproca rappresentanza, in quanto tali soggetti sono direttamente o indirettamente noti alla Società e sono, quindi, facilmente raggiungibili.
Il problema si pone, invece, con gli aventi diritto che non sono né associati né
mandanti e non sono, pertanto, noti alla SIAE.
Non tutti gli artisti aderiscono, infatti, alla SIAE o ad altra Società estera ad essa
collegata, e la SIAE deve corrispondere, per legge, i compensi a tutti gli aventi diritto
aderenti e non aderenti.
La SIAE, una volta individuato l’artista, ricerca il contatto con questi avvalendosi
anche dell’ausilio dell’ENAP57, che è tenuto a mettere a sua disposizione i dati anagrafici e gli indirizzi dei propri iscritti, fornendo anche notizia di ogni ulteriore successiva variazione di tali dati.
La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito web istituzionale l’elenco degli artisti
non reperiti che hanno maturato diritti in occasione della vendita delle proprie opere, affinché gli stessi possano rivolgersi direttamente alla SIAE per ottenere il compenso loro spettante.
È, tuttavia, necessario che i suddetti beneficiari di diritti forniscano alla SIAE le
proprie generalità ed il proprio indirizzo nonché le dovute informazioni circa le modalità attraverso le quali ricevere il pagamento dei compensi.
Agli interessati è richiesto, infatti, di inviare alla SIAE per posta58, i seguenti
57
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori, scultori, musicisti , scrittori ed autori drammatici.
58
Al seguente indirizzo: SIAE - Sezione OLAF - Ripartizione Diritto di Seguito - Viale della Letteratura, 30 00144 Roma.
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moduli59 compilati e sottoscritti, accompagnati dalla fotocopia del proprio documento di identificazione:
- Mod. DS/A (scheda anagrafica);
- Mod. DS/B (modalità di pagamento);
- Mod. C (consenso al trattamento dei dati personali).
Qualora l’artista risulti deceduto, saranno i sui eredi ad inviare i seguenti documenti, anch’essi accompagnati dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identificazione:
- Mod. DS/AS (scheda anagrafica);
- Mod. DS/BS (modalità di pagamento);
- Mod. DS/ES (dichiarazione sostitutiva);
- Copia autenticata del verbale di pubblicazione dell’eventuale testamento (recante timbro e firma originale) da cui risulti che lo stesso non è stato impugnato né opposto;
- Mod. C (consenso al trattamento dei dati personali).
I dati contenuti nei documenti sopra elencati vengono registrati nell’archivio informatizzato degli aderenti alla SIAE, che viene così implementato con le nuove figure di “amministrati per il diritto di seguito”. Si tratta di soggetti che, pur non avendo conferito alla SIAE mandato per la gestione delle proprie opere, sono ugualmente amministrati dalla Società, ma limitatamente al diritto di seguito.
B) Comunicazione di avvenuta vendita - Entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre di ogni anno, la SIAE invia una comunicazione agli artisti o ai loro aventi causa registrati nel proprio archivio anagrafico e li informa circa le avvenute vendite
delle loro opere che risultano dichiarate nei trimestri precedenti e per le quali è stato corrisposto dai professionisti il diritto di seguito, specificando anche l’ammontare
dei proventi percepiti. Analoga comunicazione viene inviata alle Società di Autori
estere relativamente alle vendite delle opere dei loro iscritti. Nel seguente prospetto sono riepilogati i termini per l’invio delle comunicazioni:
trimestre
in cui avviene la dichiarazione
1 gennaio - 31 marzo
1 aprile - 30 giugno
1 luglio - 30 settembre
1 ottobre - 31 dicembre
mese entro il quale la SIAE
invia la comunicazione
aprile
luglio
ottobre
gennaio
C) Elenco delle vendite - La SIAE, contestualmente all’invio delle comunicazioni
di avvenuta vendita, pubblica nel proprio sito internet istituzionale (www.siae.it)
l’elenco di tutte le vendite effettuate nel trimestre precedente, che sono state dichiarate alla SIAE e per le quali è stato corrisposto il diritto di seguito. Nell’elenco
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I moduli sono scaricabili dal sito web della SIAE www.siae.it.
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sono riportati i nominativi degli artisti delle opere, i titoli di dette opere se conosciuti, i professionisti che hanno corrisposto i compensi, le date di effettuazione delle vendite e gli importi pagati alla SIAE a titolo di diritto di seguito.
D) Elenco degli artisti che non hanno rivendicato il compenso - La SIAE pubblica,
in pari data60, nel proprio sito internet (www.siae.it) l’elenco degli artisti beneficiari
di compensi per diritto di seguito che non hanno rivendicato il compenso. Questo
elenco riporta i nominativi degli artisti non noti alla SIAE, con l’indicazione dei dettagli delle vendite dichiarate e per le quali i professionisti del mercato dell’arte hanno corrisposto il diritto di seguito.
Gli artisti o i loro aventi causa, una volta riconosciutisi, possono richiedere alla
SIAE il versamento dei diritti di propria spettanza seguendo le procedure di riconoscimento indicate nel precedente paragrafo A), ossia inviando alla Società i Modelli
DS/A, DS/B e C (per gli artisti) ovvero i Modelli DS/AS, DS/BS, DS/ES e C e copia
autenticata dell’eventuale testamento (per gli aventi causa), unitamente alla fotocopia dei documenti di identificazione.
E) Pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’elenco degli artisti che non hanno
rivendicato il compenso - La SIAE pubblica, inoltre, con cadenza semestrale, nella
Gazzetta Ufficiale l’elenco degli artisti che non hanno rivendicato il compenso, le
cui opere sono state vendute e per le quali i professionisti del mercato dell’arte hanno corrisposto alla SIAE il diritto di seguito.
F) Pagamento dei compensi ai beneficiari - Una volta trascorsi i termini previsti
per eventuali correzioni, ossia 60 giorni dalla data della comunicazione di avvenuta
vendita, ovvero dalla data della pubblicazione degli elenchi di cui ai paragrafi C) e
D), la SIAE avvia le operazioni di pagamento dei diritti, seguendo le modalità indicate dagli interessati con i Moduli DS/B e DS/BS.
I compensi vengono corrisposti ai beneficiari al netto della provvigione spettante alla SIAE per le spese di gestione, che il decreto ministeriale del 23 aprile 2008 ha
fissato per il triennio 2006/2008 nella misura del 22%, e delle ritenute fiscali.
G) Certificazione fiscale - La SIAE invia ai soggetti, ai quali ha corrisposto diritti,
la relativa certificazione fiscale, secondo le modalità previste dalla legge.
4.4 - Adempimenti a carico degli artisti
Gli artisti o i loro aventi causa sono i destinatari dei compensi incassati dalla
SIAE a titolo di diritto di seguito. Come già detto, nessun problema sussiste, ai fini
del pagamento dei compensi, quando gli aventi diritto aderiscono alla SIAE o ad altra Società di Autori estera ad essa collegata. In questi casi, infatti, la SIAE già dispone direttamente (quando gli interessati sono propri aderenti) o indirettamente
(quando gli interessati sono iscritti ad una Società estera) dei recapiti e di ogni altra
60
Ossia nella stessa data delle comunicazioni di vendita ed della pubblicazione dell’elenco delle vendite nel
sito istituzionale della SIAE.
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notizia necessaria per effettuare i pagamenti. La SIAE, nei termini fissati dal Regolamento d’esecuzione (art. 47), ossia entro il mese successivo al trimestre di dichiarazione delle vendite, può, quindi, trasmettere la comunicazione di avvenuta vendita
ai propri associati e mandanti ed alle Società estere per conto dei loro iscritti, attingendo le informazioni dai propri archivi e pubblicando nel contempo, nel proprio sito web (www.siae.it), l’elenco degli artisti di cui non possiede i recapiti.
I soggetti non associati o mandanti, che non sono quindi noti alla SIAE, per poter
beneficiare dei diritti loro spettanti devono curare alcune formalità, che consistono nel:
A) dichiararsi seguendo le procedure di riconoscimento predisposte dalla SIAE. Gli
interessati sono tenuti a comunicare alla SIAE le proprie generalità e le modalità con
cui ricevere i compensi, mediante l’invio di alcuni moduli che sono scaricabili dal sito web www.siae.it.
I moduli che riguardano gli artisti sono:
- Mod. DS/A (scheda anagrafica);
- Mod. DS/B (modalità di pagamento);
- Mod. C (consenso al trattamento dei dati personali);
I moduli che riguardano gli eredi degli artisti, invece, sono:
- Mod. DS/AS (scheda anagrafica);
- Mod. DS/BS (modalità di pagamento);
- Mod. DS/ES (dichiarazione sostitutiva);
- Mod. C (consenso al trattamento dei dati personali).
- Copia autenticata del verbale di pubblicazione dell’eventuale testamento (recante timbro e firma originale) da cui risulti che lo stesso non è stato impugnato né opposto.
La documentazione sopra descritta, accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, deve essere inviata alla SIAE per posta (all’indirizzo della
SIAE - Sezione OLAF - Ripartizione Diritto di Seguito - Viale della Letteratura 30 00143 Roma).
B) rivendicare i compensi per le vendite delle opere che figurano negli elenchi
pubblicati dalla SIAE con cadenza trimestrale nel sito web www.siae.it e semestralmente nella Gazzetta Ufficiale. La rivendicazione può essere fatta in ogni momento
purché entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dal sessantesimo giorno dalla
data della prima pubblicazione. Trascorso tale termine l’artista o il suo avente causa
non ha più diritto a ricevere i compensi, che vengono versati dalla SIAE all’ENAP.
I soggetti associati/mandanti e non associati/mandanti devono, inoltre:
C) comunicare alla SIAE ogni variazione in merito al proprio recapito ed ai propri
dati bancari. In tal modo il database della SIAE è tenuto costantemente aggiornato e
gli aventi diritto possono ricevere regolarmente le comunicazioni delle avvenute
vendite e percepire i compensi senza ritardi o disguidi.
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D) segnalare alla SIAE ogni eventuale errore materiale che possa essere riscontrato nelle comunicazioni di avvenuta vendita ovvero negli elenchi pubblicati dalla Società. Il beneficiario ha 60 giorni di tempo, a decorrere dalla data della comunicazione di avvenuta vendita da parte della SIAE, ovvero dalla data di pubblicazione degli
elenchi, per poter effettuare le segnalazioni.
E) segnalare alla SIAE le eventuali vendite soggette al pagamento del diritto di
seguito, di cui hanno notizia, ma che non risultano dichiarate. Sulla base delle segnalazioni ricevute la SIAE può effettuare i dovuti controlli, esercitando i poteri conferitile dalla legge.
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5. CAPITOLO QUINTO
Le procedure
5.1 - Il calcolatore del compenso
La SIAE ha reso disponibile nel proprio sito web www.siae.it il “calcolatore del
compenso”, ossia una procedura che consente di determinare l’importo dovuto per
diritto di seguito semplicemente inserendo il prezzo di vendita nello spazio previsto
e premendo il tasto “Calcola”. Il prezzo di vendita da digitare è quello al netto dell’IVA (base imponibile).
La procedura consente il computo del diritto di seguito distintamente per le
vendite che hanno avuto luogo dal 9 aprile 2006 al 20 marzo 2008 e per quelle effettuate a partire dal 21 marzo 2008, in ragione della diversa modalità di calcolo della prima fascia di prezzo relativa alle vendite effettuate rispettivamente prima e dopo l’entrata in vigore della Legge comunitaria 200761.
La procedura è disponibile per tutti e vi si accede dal sito web della SIAE
www.siae.it senza uso di credenziali personali, seguendo il percorso: “Diritto di Seguito” (nell’Area “Per chi utilizza le opere”) - “Calcola il compenso”. Le videate riportate in questa e nelle pagine seguenti mostrano le due opzioni di calcolo.
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L’argomento è trattato al Capitolo 3.4.
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5.2 - Elenco delle dichiarazioni di vendita pubblicato on line
L’elenco delle dichiarazioni relative alle vendite62 comunicate alla SIAE e per le
quali è stato corrisposto il diritto di seguito è consultabile, senza far uso di credenziali di accesso, nel sito web della SIAE www.siae.it seguendo il percorso: “Diritto di
Seguito” (nell’Area “Per chi utilizza le opere”) - “Ripartizione” - “Elenco dichiarazioni
di vendita”.
All’elenco si può accedere anche seguendo il percorso alternativo: “Ripartizione
Diritto di Seguito” (nella Sezione “Avvisi” dell’Home Page) -“Elenco dichiarazioni di
vendita”.
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L’argomento è trattato al Capitolo 4.3.2 sub C).
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L’ elenco è stato pubblicato per la prima volta il 30 aprile 2008 per le vendite effettuate dal 9 aprile 200663 al 31 marzo 200864 e, per la seconda volta, il 31 luglio
2008 per le vendite effettuate nel trimestre precedente.
La ricerca può essere effettuata per: 1) autore; 2) data di vendita; 3) titolo opera;
4) importo vendita; 5) dichiarante.
1) Ricerca per Autore - La ricerca per autore si effettua digitando anche solo la
parte iniziale del cognome dell’autore nello spazio “Autore”. Viene proposta la lista
degli autori il cui cognome inizia con le lettere digitate. Si seleziona quindi il cognome individuato e si preme il tasto “Cerca”.
63
Data di entrata in vigore del dlgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
64
Per la pubblicazione dell’elenco si è dovuto, infatti, aspettare l’entrata in vigore del regolamento attuativo
(DPR 29 dicembre 2007, n. 275) avvenuta il 5 marzo 2008.
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Il sistema mostra l’elenco delle vendite dichiarate alla SIAE e per le quali la SIAE
ha incassato il diritto di seguito che si riferiscono alle opere dell’autore selezionato.
2) Ricerca per data di vendita - La ricerca della vendita dell’opera può essere effettuata anche per data di vendita. In questo caso la data può essere digitata direttamente nell’apposito spazio “Data Vendita” ovvero può essere selezionata dal menu
“a tendina”.
Premendo il tasto “Cerca” viene visualizzato l’elenco delle vendite dichiarate alla
SIAE e per le quali la SIAE ha incassato il diritto di seguito che sono state effettuate
nella data selezionata.
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3) Ricerca per titolo - La ricerca può essere effettuata, inoltre, digitando anche
solo una parte del titolo nello spazio “Titolo opera”.
In questo caso il sistema mostra l’elenco di tutte le transazioni dichiarate alla
SIAE per opere nel cui titolo è presente la parola o le lettere digitate. Questo tipo di
ricerca può non essere esaustiva in quanto l’inserimento del titolo non è obbligatoriamente richiesto dalla procedura di dichiarazione.
4) Ricerca per importo di vendita - Riportando negli spazi “Importo di Vendita
Min e Max” l’importo minimo o massimo a cui si presume sia stata venduta l’opera,
ovvero entrambi, si ottiene l’elenco delle vendite effettuate nella fascia di importo
selezionato.
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5) Ricerca per dichiarante - Altra opzione di ricerca proposta dalla procedura è
quella per dichiarante. Premendo sulla freccia (v) a fianco dello spazio “Dichiarante”
viene proposto l’elenco di tutti i professionisti che hanno presentato le dichiarazioni
di vendita e che hanno effettuato i relativi pagamenti. Dopo aver selezionato il nominativo prescelto si preme il tasto “Cerca”. Il sistema, a questo punto, mostra tutte
le vendite dichiarate nel trimestre di riferimento dal professionista selezionato.
Sono possibili anche ricerche incrociate sulla base della combinazione di più elementi di ricerca.
All’esito di ogni tipologia di ricerca, la procedura propone per ciascuna vendita i
seguenti dati: autore, titolo, genere artistico, data di vendita, numero di protocollo
attribuito alla dichiarazione, importo di vendita e importo del compenso versato alla SIAE (su tale ultimo importo dovranno poi essere calcolate la provvigione spettante alla SIAE e la ritenuta di legge).
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5.3 - Elenco degli autori non reperiti pubblicato on line
L’elenco degli autori che non hanno ancora rivendicato il compenso è consultabile, senza far uso di credenziali personali, nel sito web della SIAE www.siae.it seguendo il percorso: Per chi utilizza le opere/Diritto di Seguito/Ripartizione/Elenco
degli autori non reperiti.
È sufficiente selezionare, in una delle caselle contraddistinte dalle lettere dell’alfabeto, la prima lettera del cognome dell’autore e premere il tasto “Cerca” per visualizzare l’elenco degli artisti che risultano beneficiari di compensi per diritto di seguito il cui cognome inizia con tale lettera.
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Se si inserisce, invece, parte del cognome nel successivo spazio e si preme il tasto
“Cerca” si ottiene l’elenco degli autori nel cui cognome figurano le lettere digitate:
Se non si inserisce alcun riferimento e si attiva soltanto il tasto “Cerca”, si visualizza l’elenco completo degli autori che devono percepire compensi per diritto di
seguito e che non li hanno ancora rivendicati.
Per ogni autore che figura nell’elenco sono riportati tutti i titoli delle opere vendute e dichiarate e per le quali è stato corrisposto il diritto di seguito con i seguenti
dati: titolo dell’opera, genere artistico, data di vendita, numero di protocollo attribuito alla dichiarazione, importo della vendita, importo del compenso corrisposto
alla SIAE (da tale ultimo importo devono essere poi detratte la provvigione SIAE e la
ritenuta di legge).
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5.4 - Procedura di dichiarazione on line delle vendite
La gestione del diritto di seguito, come si evince da quanto finora osservato, è
espletata dalla SIAE, in massima parte, con l’ausilio di metodiche informatiche.
Tutte le informazioni e i dati riguardanti le vendite delle opere d’arte o manoscritti soggette al diritto di seguito confluiscono nella procedura web DDS accessibile dal sito internet della SIAE www.siae.it.
Le dichiarazioni di vendita possono essere effettuate per via telematica direttamente dai professionisti dopo aver firmato un “Accordo” con la SIAE. Se le dichiarazioni di vendita sono, invece, effettuate con metodi tradizionali, quali consegna a
mano ovvero per posta, è la SIAE stessa che, una volta ricevute le dichiarazioni e le
attestazioni di avvenuto pagamento, provvede ad effettuare le registrazioni nella
procedura web DDS.
Le procedure on line esemplificate nelle pagine seguenti riguardano l’insieme
delle operazioni effettuate direttamente nella procedura web DDS dai professionisti
del mercato dell’arte (di seguito chiamati Utenti).
I nomi che sono visibili nelle videate a seguire sono di fantasia, mentre quelli che
si riferiscono a persone reali sono stati opportunamente oscurati.
La procedura, sia nel contenuto che nella veste grafica, è soggetta a variazioni
che tengono conto delle esigenze dell’utenza e della necessità di uniformare tutti i
servizi on line forniti dalla SIAE.
A) Login - Dopo aver sottoscritto l’”Accordo”, l’Utente riceve dalla SIAE le credenziali di accesso alla procedura web DDS, ossia il Codice Utente, il Codice di Sicurezza e la Password.
I primi due (Codice Utente e Codice di Sicurezza) sono forniti dalla SIAE per email o personalmente, mentre la Password viene inviata per posta.
I tre componenti sono necessari esclusivamente al primo accesso al sistema per
via telematica al fine dell’attivazione dell’account.
L’Utente può richiedere l’abilitazione alla procedura per più incaricati che ricevono distinte credenziali di accesso riferite tutte allo stesso Utente che ha sottoscritto l’“Accordo”.
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B) Menu - L’Utente, dopo avere digitato Codice Utente e Password, attiva il pulsante “Accedi” ed ha accesso alla procedura.
La prima videata mostra nella parte centrale alcune avvertenze e comunicazioni
rivolte agli Utenti circa aggiornamenti e variazioni del programma ed il riepilogo
delle ultime operazioni effettuate. Nella parte destra l’Utente, accedendo all’area di
assistenza tecnica, può inviare richieste e-mail al gruppo che si occupa della manutenzione dell’applicativo. Inoltre, digitando “Cambio password” può modificare la
propria password di accesso prima della scadenza dei 180 giorni di validità. Nella
parte alta della videata è presente, infine, il menu con le seguenti funzioni alle quali
l’Utente può accedere direttamente: 1) Dichiarazione; 2) Acquisizione semplificata; 3)
Pagamenti; 4) Documentazione; 5) Opzioni. Da queste funzioni si accede ad altre sotto funzioni.
1) Dichiarazione - La prima funzione “Dichiarazione” consente l’inserimento dei
dati relativi alla vendita dell’opera d’arte o manoscritto, iniziando con l’anagrafica
dell’autore. Digitando “Dichiarazione” si accede alle sottofunzioni “Nuova” e “ Lista.
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1.1 Nuova - Le operazioni di registrazione della dichiarazione di vendita si attivano selezionando “Nuova”. Si apre, quindi, una videata che, a seconda che l’autore sia
identificato ovvero sia anonimo, offre due opzioni:
a) dichiarazione con autore identificato (riquadro celeste).
b) dichiarazione con autore anonimo (riquadro verde).
Se il nominativo dell’autore dell’opera è conosciuto, si seleziona il riquadro celeste e si attiva il tasto “Avanti”. L’Utente può identificare l’autore direttamente nell’elenco degli autori disponibili nel programma, ovvero ne può inserire uno nuovo.
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La ricerca dell’autore nell’elenco proposto può essere effettuata inserendo nell’apposito spazio il cognome dell’autore (anche parziale) e, se noto, anche il nome.
La videata seguente mostra, a titolo esemplificativo, che dopo avere digitato alcune
lettere nello spazio riservato al cognome dell’autore, l’Utente può vedere la lista degli autori il cui cognome inizia con tali lettere. La lista degli autori comprende oltre
ai nominativi presenti negli archivi SIAE, anche quelli che sono stati inseriti direttamente dagli Utenti al momento della registrazione on line della dichiarazione. I nominativi inseriti dagli Utenti sono, successivamente, “validati” dalla SIAE dopo gli opportuni accertamenti da parte della Società.
Gli autori presenti nella lista e non “validati” dalla SIAE sono contrassegnati dal
segno mentre quelli “validati” dalla SIAE sono contrassegnati dal segno . L’utente può visualizzare in dettaglio i dati relativi agli autori presenti nella lista attivando
il tasto .
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L’Utente, come già detto, può inserire il nominativo di un nuovo autore se questo
non è già presente nella lista ovvero è presente ma i dati che sono stati registrati non
corrispondono con quelli della vendita per la quale sta effettuando la dichiarazione.
L’inserimento inizia con l’attivazione del pulsante “Nuovo Autore”
Il sistema propone, a questo punto, la seguente videata relativa ai dati anagrafici
dell’autore. Alcuni dati devono essere obbligatoriamente forniti, come il cognome
dell’autore, altri sono facoltativi, in quanto potrebbero non essere noti al dichiarante. L’Utente dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi al nuovo autore
preme il tasto “Salva”.
All’esito della registrazione, l’Utente può verificare se la transazione è stata effettuata debitamente e se il nuovo autore è stato aggiunto nella lista. In caso affermativo apparirà la scritta “Autore inserito in archivio con successo” e sarà riproposta la lista con il nuovo nominativo, altrimenti saranno specificati i motivi del
mancato perfezionamento della transazione (come, ad esempio, l’assenza di un dato obbligatorio).
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L’inserimento del nuovo nominativo dovrà, come detto, essere successivamente
“validato” dalla SIAE.
Si passa, quindi, all’acquisizione dei dati relativi alla transazione.
Alla videata seguente si accede anche dal riquadro verde relativo alla dichiarazione con autore anonimo sub 1.1 “Nuova”. La pagina risulta suddivisa in tre sezioni:
a) dati del venditore;
b) dati della vendita;
c) dati dell’opera.
L’Utente che effettua la dichiarazione, il cui nominativo viene automaticamente
riportato in cima alla pagina, indica in quale veste ha partecipato alla vendita, selezionando una delle tre opzioni: venditore, intermediario, acquirente.
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a) Dati del Venditore - Il Dichiarante inserisce, quindi, nella prima sezione, i dati
relativi al venditore, ossia le generalità ed il domicilio di tale soggetto. Tali dati non
sono, tuttavia, obbligatori.
b) Dati della Vendita - Nella seconda sezione l’Utente inserisce i dati relativi alla
vendita. Alcuni dati sono obbligatori come si evince dagli asterischi presenti, anche
qui, a fianco della nomenclatura, mentre altri sono opzionali.
I dati della vendita richiesti dal sistema sono:
- data della vendita (obbligatorio);
- luogo della vendita;
- prezzo di vendita (obbligatorio);
- prezzo di vendita al netto di imposta ossia al netto di IVA (obbligatorio). Tale
importo costituisce la base imponibile su cui si calcola il diritto di seguito;
- regime IVA. Questo dato riguarda il regime IVA al quale il Dichiarante è assoggettato. Il sistema propone le seguenti due opzioni: provvisorio e definitivo:
l’Utente seleziona “Definitivo” se al momento della dichiarazione è certo dell’aliquota da applicare, mentre seleziona “Provvisorio” se non è certo di tale aliquota. In tale ultimo caso dovrà effettuare un’ulteriore dichiarazione per la comunicazione definitiva del regime IVA e della base imponibile.
c) Dati dell’opera - L’Utente inserisce, infine, nella terza sezione i dati relativi all’opera oggetto di vendita.
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I dati dell’opera richiesti dalla procedura sono i seguenti:
- titolo;
- descrizione sintetica (dato obbligatorio se il titolo è mancante);
- genere artistico (dato obbligatorio). Attivando “da selezionare” il sistema propone la seguente lista di generi artistici tra i quali selezionare quello riferito
all’opera venduta;
- anno di creazione;
- esemplare. Il sistema propone due opzioni: originale o copia;
- misure: altezza/lunghezza/profondità (espressi in centimetri);
- segni distintivi particolari (quali, a titolo esemplificativo, numero della stampa,
data, firma). Questo campo è obbligatorio solo per le opere non originali (ad
esempio i multipli d’arte).
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Terminata la compilazione dei campi, il sistema propone la videata seguente che
contiene il riepilogo dei dati di dichiarazione inseriti e l’importo dovuto a titolo di
diritto di seguito.
L’Utente, a questo punto, può:
- modificare i dati della dichiarazione attraverso la funzione “Dettaglio”;
- inviare dei file attraverso la funzione “Allegati”;
- cancellare completamente la dichiarazione digitando “Cancella”;
- inviare la dichiarazione alla SIAE premendo il tasto “Invio dichiarazione”.
L’Utente, per poter proseguire, deve attivare la casella relativa alla dichiarazione di
assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati registrati e quella relativa all’informativa sulla “privacy”, per poi premere il tasto “Conferma invio”.
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A questo punto viene proposta la seguente videata contenente l’informazione
che “la dichiarazione è stata inviata alla SIAE” ed i dati riassuntivi della dichiarazione.
N.B. La dichiarazione risulta effettuata ma è in attesa di definizione del pagamento.
1.2 Lista - Selezionando “Lista” dalla funzione “Dichiarazione” è possibile rivedere le
dichiarazioni effettuate. L’Utente, a tale scopo, attiva la freccia posta nel campo “Status”, seleziona una delle seguenti tipologie di status dell’opera ed attiva il tasto “Cerca”:
- Da inviare (dichiarazioni ancora in sospeso);
- Inviata in attesa di definizione del pagamento (dichiarazioni inviate a SIAE ma
per le quali non è stato ancora effettuato il pagamento) ;
- In pagamento (dichiarazioni in corso di pagamento in quanto già inserite nei
pacchetti pagamento65);
- In attesa di dichiarazione definitiva (dichiarazioni per le quali non si ha ancora
certezza sull’aliquota IVA da applicare);
- Pagata (dichiarazioni definitivamente concluse).
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I pacchetti pagamento sono trattati al succ. pf 3.2.
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2) Acquisizione semplificata - È questa la seconda funzione presente nel menu,
dalla quale si accede alle sottofunzioni “Invio multiplo” e “Area provvisoria”:
2.1 Invio multiplo - Il sistema consente all’Utente di comunicare i dati delle vendite inviando file multimediali (non più di quattro file per volta) che utilizzano software compatibili con il sistema della SIAE. L’Utente, in questo caso, attiva la funzione “Sfoglia”, seleziona i file da allegare e ne effettua il trasferimento nella procedura
web DDS premendo il pulsante “Acquisizione file”. Il file deve essere realizzato rispettando il tracciato record fissato dalla SIAE e deve essere di tipo TXT:
2.2 Area Provvisoria - I dati caricati sono, in un primo momento, trasferiti in
un’area provvisoria visionabile dall’Utente per singola dichiarazione. Se i dati sono riconosciuti validi sono trasferiti definitivamente nella banca dati.
Per rendere definitive le dichiarazioni l’Utente preme il pulsante “Da Provvisorie
a Definitive”.
3) Pagamenti - Da questa funzione presente nel menu si accede alle sottofunzioni “ Dichiarazioni da pagare” e “Pacchetti pagamento” .
3.1 Dichiarazioni da pagare - l’Utente, dopo aver digitato “Dichiarazioni da
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pagare” può prendere visione delle dichiarazioni già registrate nel sistema e raggrupparle in uno o più pacchetti pagamento. La creazione del pacchetto pagamento può
avvenire in base ad uno dei criteri suggeriti dal sistema. Dopo aver attivato la freccia
nello spazio “Crea un pacchetto con” vengono mostrate le seguenti opzioni:
- Tutte le dichiarazioni;
- Di importo non superiore a 5.000 euro;
- Di importo non superiore a 10.000 euro;
- Di importo non superiore a 30.000 euro;
- Di importo non superiore a 100.000 euro.
L’Utente, scelta l’opzione, aziona il pulsante “Ins” e prende visione del riepilogo
dei dati contenuti nel pacchetto pagamento appena costituito, che rimane ancora
allo stato provvisorio. L’Utente, infatti, può ancora cancellare alcune o tutte le dichiarazioni contenute nel pacchetto premendo il tasto “Can” presente a fianco di
ciascuna dichiarazione.
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3.2 Pacchetti pagamento - L’Utente, attivando “Pacchetti pagamenti” può vedere
la situazione dei suoi pacchetti pagamento, suddivisi per stato di pagamento:
- Pagamento annullato;
- Pagamento effettuato;
- Pagamento in attesa di conferma.
Selezionando “Pagamento in attesa di conferma”, l’Utente può prendere visione
dei M.A.V (pagamento Mediante Avviso) riferiti ai rispettivi pacchetti.
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L’Utente può, infine, scaricare il M.A.V. relativo al pacchetto per il quale vuole
effettuare il pagamento66, sul quale figurano tutti i dati necessari a tal fine. Nella
somma totale da corrispondere, indicata nella quietanza, è anche incluso l’importo
di € 1,81 per rivalsa bollo (il bollo è dovuto per ciascuna quietanza).
L’Utente, dopo aver effettuato il pagamento con il MAV (presso uno sportello
bancario ovvero on line seguendo le procedure di home banking concordate con il
proprio istituto bancario), potrà stampare la quietanza rilasciata dalla SIAE, accedendo a “Pagamento effettuato”.
3) Documentazione - Dalla funzione “Documentazione” presente nel menu, si accede, selezionando “Manuale”, al manuale contenente le istruzioni per l’utilizzo della
procedura web DDS (manuale di front office).
4) Opzioni - L’ Utente per cambiare i propri dati (quali l’indirizzo e-mail o password) accede all’ultima funzione “Opzioni” del menu e da qui alla sottofunzione
“Cambio password”. Inserisce, quindi, i nuovi dati e preme il tasto “Salva”.
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Il pagamento con MAV bancario è l’unica modalità di versamento consentita per le dichiarazioni effettuate
con la procedura web DDS.
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5.5 - Modulistica disponibile on line
I seguenti moduli predisposti dalla SIAE sono scaricabili dal sito istituzionale
della SIAE www.siae.it:
2) - “Accordo” per l’utilizzo delle procedure on line (accordo che il professionista
deve stipulare per poter utilizzare la procedura per la dichiarazione delle vendite per
via telematica). Per visualizzare e scaricare il testo dell’accordo si accede all’Area “Per
chi utilizza le opere”, si digita “Diritto di Seguito” e, successivamente “Servizi On Line”;
3) - Modulo DDS01 - dichiarazione di vendita (utilizzato dal professionista per dichiarare alla SIAE le vendite delle opere, seguendo i modi tradizionali di trasmissione: per posta ovvero mediante consegna a mano). Per visualizzare e scaricare il modulo DDS01 si accede all’Area “Per chi utilizza le opere” e si digita “Diritto di Seguito”;
4) - Modd. DS/A, DS/B, C - procedura di riconoscimento artisti (utilizzati dagli
artisti, i cui nominativi figurano negli elenchi pubblicati dalla SIAE, per rivendicare i
diritti ad essi spettanti). Per visualizzare e scaricare i moduli si accede all’Area “Avvisi” dell’Home Page digitando “Ripartizione Diritto di Seguito” e seguendo poi il percorso: “Procedura di riconoscimento” - “Modulistica autore”;
5) - Modd. DS/AS, DS/BS, C, DS/ES - procedura di riconoscimento eredi (utilizzati dagli eredi degli artisti, i cui nominativi figurano negli elenchi pubblicati dalla
SIAE, per rivendicare i diritti ad essi spettanti). Per visualizzare e scaricare i moduli si
accede all’Area “Avvisi” dell’Home Page digitando “Ripartizione Diritto di Seguito” e
seguendo poi il percorso: “Procedura di riconoscimento” - “Modulistica erede”;
6) - Domande frequenti (FAQ) - Nel sito è riportata una serie di domande frequenti sul diritto di seguito con le relative risposte fornite dalla SIAE. Queste domande e risposte, numerate e divise per argomento, vengono integrate ed aggiornate costantemente dalla SIAE. Per accedere alle FAQ si segue il percorso: Diritto di
Seguito (dall’Area “Per chi utilizza le opere”) - Domande e Risposte.
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6. CAPITOLO SESTO
La ripartizione
6.1 - La ripartizione del diritto di seguito
La SIAE, decorsi i termini di legge per eventuali correzioni (ossia 60 giorni dalla
data della comunicazione di avvenuta vendita ovvero dalla data della pubblicazione
degli elenchi nel proprio sito internet) avvia una serie di operazioni contabili ed amministrative finalizzate al pagamento dei compensi ai diretti interessati.
A) Categorie di aventi diritto - I destinatari dei compensi corrisposti alla SIAE per
le vendite di opere d’arte e manoscritti che risultano dichiarate alla Società devono
necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie:
1) associati;
2) mandanti;
3) amministrati per il diritto di seguito;
4) iscritti a Società di Autori estere.
Alla prima categoria di aventi diritto, ossia agli associati, appartengono gli artisti
italiani o di paesi membri dell’Unione Europea che sono iscritti alla SIAE per la tutela dei diritti intermediati da tale Ente. Essi partecipano alla vita sociale della Società.
Alla seconda categoria di aventi diritto, ossia ai mandanti, appartengono, invece,
gli artisti con cittadinanza o nazionalità in un Paese non aderente all’Unione Europea, gli eredi degli artisti e gli artisti, che pur in possesso dei requisiti previsti per
l’associazione, preferiscono non instaurare un rapporto associativo con la SIAE ma
affidare a tale Società un mandato di durata quadriennale e rinnovabile.
Alla terza categoria, ossia agli amministrati per il diritto di seguito, appartengono gli artisti o i loro eredi che non aderiscono né alla SIAE né ad altra Società consorella e che non sono legati alla SIAE da un rapporto di mandato, ma che hanno rivendicato i compensi seguendo le procedure di riconoscimento67. Questa tipologia
di avente diritto è, quindi, amministrata dalla SIAE limitatamente al solo diritto di
seguito.
Alla quarta e ultima categoria appartengono, infine, gli artisti o i loro eredi che
sono iscritti a Società estere con le quali la SIAE ha stipulato un contratto di rappresentanza. A questi soggetti, la SIAE corrisponde i compensi non direttamente, ma
per il tramite della Società di Autori di appartenenza. I dati relativi a questi aventi
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Le procedure di riconoscimento degli aventi diritto sono trattate al Capitolo 4.4. sub A).
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diritto (ossia i loro dati anagrafici e la Società di Autori di cui sono membri) sono reperiti dalla SIAE negli archivi internazionali degli autori ovvero sono corrisposti dalla
SIAE su specifica rivendicazione da parte delle Società di Autori estere interessate.
IPI (Interested Party Information), ad esempio, è un archivio anagrafico internazionale utilizzato anche dalla SIAE in cui le più importanti Società Autori immettono i dati dei propri iscritti.
B) Provvigione SIAE - I compensi per diritto di seguito sono corrisposti al netto
della provvigione spettante alla SIAE per la gestione del servizio, ossia per le attività
di accertamento, riscossione e ripartizione del diritto di seguito. Nel triennio compreso tra il 9 aprile 2006 e l’ 8 aprile 2009 la provvigione è fissata nella misura del
22% dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008.
C) Date di pagamento - La SIAE, già con la comunicazione di avvenuta vendita,
trasmette al beneficiario il rendiconto analitico sul quale sono riportati i dati delle
vendite dichiarate e gli importi da corrispondere. Il pagamento dei compensi viene,
poi, effettuato tenendo conto delle eventuali rettifiche richieste dagli interessati nei
termini prescritti dalla legge. Per gli aventi diritto che, invece, hanno rivendicato i
compensi a seguito della pubblicazione degli elenchi da parte della SIAE, il pagamento avviene in base ai dati pubblicati salvo eventuali correzioni resesi necessarie a
seguito delle segnalazioni degli interessati. La SIAE effettua il pagamento dei compensi con cadenza trimestrale nei mesi di:
- luglio per le vendite regolarmente dichiarate alla SIAE che hanno avuto luogo
nel primo trimestre (dal 1 gennaio al 31 marzo), che sono state comunicate ai beneficiari e pubblicate nel sito della SIAE entro il mese di aprile;
- ottobre per le vendite regolarmente dichiarate alla SIAE che hanno avuto luogo nel secondo trimestre (dal 1 aprile al 30 giugno), che sono state comunicate ai beneficiari e pubblicate nel sito della SIAE entro il mese di luglio;
- gennaio per le vendite regolarmente dichiarate alla SIAE che hanno avuto luogo nel terzo trimestre di ogni anno (dal 1 luglio al 30 settembre), che sono state comunicate agli interessati e pubblicate nel sito della SIAE entro il mese di ottobre;
- aprile per le vendite regolarmente dichiarate alla SIAE che hanno avuto luogo
nel quarto trimestre (dal 1 ottobre al 31 dicembre), che sono state comunicate ai beneficiari e pubblicate nel sito della SIAE entro il mese di gennaio.
D) Modalità di pagamento
1) Associati/mandanti/amministrati - Il pagamento dei compensi a favore di associati, mandanti ed amministrati viene effettuata dalla SIAE secondo le modalità da
questi richieste (nell’ambito della procedura di riconoscimento per gli amministrati
ovvero secondo le modalità già note alla SIAE per quanto riguarda i sui associati e
mandanti).
Il pagamento dei compensi ai beneficiari può essere effettuato:
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a) con bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie già fornite;
b) con assegno bancario da inviare all’indirizzo dell’avente diritto;
ovvero:
c) in contanti presso lo sportello bancario interno alla Sede della Direzione Generale della SIAE (Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma).
2) Società estere - Per i pagamenti agli aventi diritto iscritti alle Società di Autori
estere vengono utilizzate le modalità di pagamento indicate nei contratti di reciproca rappresentanza stipulati con la SIAE.
Per i beneficiari residenti all’estero, la normativa fiscale vigente in Italia prevede,
sugli importi corrisposti per diritto d’autore, l’applicazione della ritenuta d’imposta
nella misura del 22,50% per gli autori e del 30% per gli eredi. Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni concluse tra l’Italia ed alcuni Paesi esteri (tra i
quali Austria, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo,
Russia, Spagna) consentono di assoggettare i compensi spettanti agli aventi diritto
residenti in tali Paesi all’imposta in misura ridotta ovvero a nessuna imposta. La SIAE
richiede, quindi, alle Società di Autori estere che operano nei Paesi con i quali sono
in essere le Convenzioni contro la doppia imposizione alcuni documenti necessari ai
fini dell’applicazione ai diritti dei loro associati del regime di aliquota ridotta o di
esenzione d’imposta:
- idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali attestante la
residenza e la domiciliazione fiscale;
- dichiarazione attestante l’inesistenza in Italia di stabile organizzazione o base
operante nel campo del diritto d’autore.
E) Oneri fiscali - La SIAE corrisponde agli aventi diritto i compensi per diritto di
seguito al netto della ritenuta d’acconto come previsto dalla normativa vigente ed
invia annualmente ai soggetti interessati la prevista certificazione fiscale per i compensi complessivamente corrisposti in ogni anno solare.
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7. CAPITOLO SETTIMO
La tutela internazionale
7.1 - Il diritto di seguito in Europa
La Direttiva 2001/84/CE ha indicato agli Stati membri (che nel 2001 erano 15) la
data entro la quale adottare la normativa sul diritto di seguito nella propria legislazione interna, concedendo, tuttavia, ad alcuni Stati la facoltà di avvalersi di specifiche deroghe prima di recepire la norma nella sua pienezza di contenuto.
Gli 11 Stati membri (tra i quali l’Italia), che alla data di entrata in vigore della Direttiva avevano già una normativa interna che prevedeva l’istituto del diritto di seguito, dovevano adeguarsi alla normativa a partire dal 1° gennaio 2006, mentre altri
Stati come il Regno Unito, l’Irlanda, l’Olanda e l’Austria potevano beneficiare di proroghe per quanto riguarda il riconoscimento del diritto agli eredi (fino al 31 dicembre 2009 con possibili slittamenti, a particolari condizioni, fino al 31 dicembre 2011).
L’Unione europea, dopo il 2001, si è ulteriormente allargata includendo molti
Paesi dell’Est e ad oggi raggruppa complessivamente 27 Paesi. Oltre ai Paesi membri
dell’Unione europea, altri 3 Stati europei, non membri ma appartenenti all’area economica europea, hanno recepito la norma sul diritto di seguito nella rispettiva legislazione nazionale: l’Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein68. Anche se con alcuni ritardi iniziali dovuti a specifiche difficoltà interne di alcuni Paesi, il diritto di seguito
può dirsi oggi generalmente riconosciuto a favore degli artisti viventi e nella maggior parte dei casi anche a favore degli eredi.
Esistono, tuttavia, alcune differenze tra le normative nazionali di recepimento in
quanto la Direttiva ha concesso agli Stati membri la facoltà di avvalersi di specifiche
opzioni per quanto riguarda l’individuazione del prezzo minimo di vendita e la possibilità di esentare, entro certe condizioni, le prime vendite dal pagamento del diritto,
lasciando, inoltre, libera la scelta di applicare la percentuale minima sulla prima fascia di prezzo di vendita nella misura del 4% ovvero del 5%.
Il Memo del 12 febbraio 2007 fornito dalla Società European Visual Artists
(EVA)69, all’esito dell’elaborazione di un questionario indirizzato alle Società aderenti
a tale organizzazione, ed aggiornato il 3 febbraio 2009, ha evidenziato le principali
differenze tra le normative nazionali dei 30 Paesi europei:
Austria - Il diritto di seguito è stato introdotto in questo Paese a partire dal 1°
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EVA è l’organizzazione che raggruppa le principali Società di Autori europee che tutelano le opere delle arti
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visive, a cui aderisce anche la SIAE.
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gennaio 2006 a favore solo degli artisti viventi. La norma si applica a tutte le opere
originali create dall’artista ovvero alle opere prodotte dall’artista in edizione limitata sotto la sua responsabilità. Il prezzo minimo di vendita su cui riconoscere il diritto
di seguito è di € 3.000,00 e la percentuale sul primo scaglione di prezzo di vendita è
fissata nella misura del 4%. La prima vendita effettuata entro 3 anni dall’acquisto diretto dall’artista è esente da diritti ma solo se di prezzo inferiore a € 10.000,00.
Belgio - La nuova normativa sul diritto di seguito è stata adottata il 4 dicembre
2006. Valgono le stesse tipologie di opere indicate dalla Direttiva. La soglia minima
di prezzo di vendita di € 1.250,00 sul quale riconoscere il diritto di seguito è stata
portata da un successivo decreto ad € 2.000,00. La percentuale sul primo scaglione
di prezzo di vendita è del 4%. È stata recepita l’esenzione per la prima vendita dell’opera (se effettuata entro 3 anni dall’acquisto e con prezzo di vendita non superiore
a € 10.000,00). Sono incluse le opere di artisti deceduti.
Bulgaria - La legge sul diritto d’autore, che riconosceva il diritto di seguito già
dal 1993, ha ripreso la stessa definizione della Direttiva. Il prezzo minimo di vendita su cui riconoscere il diritto di seguito è di € 300,01. Sui prezzi di vendita fino ad
€ 3.000,00 si applica la percentuale del 5% e su quelli di valore superiore la percentuale del 4%.
Cipro - La norma del 2006 riporta la stessa definizione della Direttiva. La soglia
minima di prezzo di vendita è fissata in € 3.000,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%.
Danimarca - Il recepimento è avvenuto in data 1 gennaio 2006. Le opere tutelate
includono anche le opere d’arte applicata, le opere d’oreficeria e d’argenteria e le
opere in ceramica. Sono, invece, espressamente escluse le opere d’arte applicata
prodotte in copie identiche e le opere di architettura. La soglia minima di prezzo di
vendita è fissata in € 300,00 e la percentuale minima è fissata in misura del 5%.
Estonia - Il recepimento della Direttiva è avvenuto il 31 maggio 2006. La soglia
minima di prezzo di vendita è fissata in circa € 19,23 e la percentuale minima è in misura del 5%.
Finlandia - La normativa, entrata in vigore il 5 maggio 2006, presenta la medesima elencazione di opere della Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è pari
a € 255,00 e la percentuale da applicare sulla fascia iniziale è del 5%. Non sono previste esenzioni.
Francia - La nuova normativa è stata adottata il 22 marzo 2006 e si riferisce alle
stesse opere individuate dalla Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è stata
fissata in € 750,00 dal decreto del l9 maggio 2007 e la percentuale della prima fascia di prezzo di vendita è pari al 4%.
Germania - La trasposizione della Direttiva nella normativa nazionale è avvenuta
il 16 novembre 2007. Tra le opere soggette al diritto di seguito figurano anche le
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opere fotografiche. La soglia minima di prezzo di vendita è fissata in € 400,00 e la
percentuale da applicare sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%.
Grecia - La normativa sul diritto di seguito è stata adottata l’11 gennaio 2007. La
definizione delle opere è la stessa della Direttiva. Non è prevista alcuna soglia minima di prezzo di vendita e la percentuale del primo scaglione di prezzo di vendita è
pari al 5%.
Irlanda - Il diritto di seguito è stato introdotto il 13 giugno 2006 e riguarda
solo le opere originali di artisti viventi. La soglia minima di prezzo di vendita è di
€ 3.000,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è fissata nel 4%.
Islanda - La norma si riferisce alle stesse opere della Direttiva. Non è prevista alcuna soglia minima di prezzo di vendita. Sul prezzo di vendita inferiore a € 3.000,00
si applica la percentuale del 10%, mentre sul prezzo di vendita tra € 3.000.01 e
50.000,00 si applica quella del 5%.
Italia - La legge sul diritto d’autore è stata modificata con effetto dal 9 aprile
2006. Il quadro legislativo italiano in materia di diritto di seguito è stato completato
con l’emanazione del decreto ministeriale del 23 aprile 2008. La normativa si applica
alle opere indicate nella Direttiva alle quali sono, tuttavia, aggiunti gli originali dei
manoscritti. La soglia minima di prezzo di vendita è fissata in € 3.000,00. La percentuale da calcolare sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%. È prevista l’esenzione per le prime vendite, se effettuate entro i tre anni dall’acquisto diretto dal
venditore e ad un prezzo inferiore a € 10.000,00.
Lettonia - L’ultima modifica alla legge sul diritto d’autore che ha introdotto il diritto di seguito risale al 2004. La legge si applica solo alle opere originali. Non è prevista alcuna soglia minima di esenzione e la percentuale sulla prima fascia di prezzo
di vendita è del 5%.
Liechtenstein - La legge sul diritto di seguito è del 2005 e riguarda le stesse opere citate nella Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è di € 2.975,00 e la
percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è fissata nel 4%. Sono esentate le
prime vendite effettuate entro 3 anni dall’acquisto dall’artista, se di prezzo inferiore
a € 10.000,00.
Lituania - La Direttiva è stata recepita nella legge sul diritto d’autore, che già
prevedeva il diritto di seguito, nell’ottobre 2006. Sono incluse le opere d’arte originali (opere delle arti visive, delle arti applicate e opere fotografiche) ed i manoscritti
di opere letterarie e musicali. La soglia minima di prezzo di vendita è di € 300,00 e
la percentuale da applicare sulla prima fascia di prezzo di vendita tra € 300,00 e
€ 3.000,00 è del 5%, mentre sulla fascia tra € 3.000,01 e € 50.000,00 è del 4%.
Lussemburgo - La legge sul diritto d’autore è stata implementata il 18 aprile 2004
ma il regolamento attuativo è del 25 agosto 2006. Sono contemplate le medesime
opere indicate nella Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è di € 3.000,00
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e la percentuale da applicare sulla prima fascia di prezzo di vendita è fissata nel 4%.
Sono esentate le prime vendite al di sotto di € 10.000, se effettuate entro i tre anni
dall’acquisto dall’artista. Gli eredi sono esclusi fino al 31.12.2009, in quanto, sebbene
il diritto di seguito fosse contemplato in Lussemburgo già prima della Direttiva, nessun regolamento era stato emanato.
Malta - Il diritto di seguito è stato introdotto nel 2006. La definizione di opere
soggette al pagamento del compenso è la stessa indicata dalla Direttiva. La soglia
minima di prezzo di vendita è stabilita nella misura di € 1.500,00 e la percentuale da
applicare sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%. Esenzioni sono previste per
le prime vendite fino a tre anni dall’acquisto dall’artista e con prezzo massimo di
vendita di € 10.000,00. Sono escluse fino al 31.12.2009 le opere di artisti deceduti
ed è stata già richiesta la proroga per tale esclusione fino al 31.12.2011.
Norvegia - Il recepimento della Direttiva nella legge sul diritto d’autore porta la
data del 1° gennaio 2007. Le opere sono le stesse indicate dalla Direttiva. Il limite minimo di prezzo di vendita è di € 3.000,00 e la percentuale per la prima fascia di
prezzo di vendita è pari al 5%.
Paesi Bassi - La norma è stata introdotta in data 1 aprile 2006. Le opere soggette
comprendono anche i collages, i disegni, le litografie, la tappezzeria, la ceramica, gli
oggetti di vetro e fotografie se originali dell’artista o copie considerate come opere
d’arte originali. La soglia minima di prezzo di vendita è di € 3.000,00 e la percentuale da applicare sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%. Sono escluse dal
computo del diritto di seguito le prime vendite (effettuate entro tre anni dall’acquisto dall’autore e di prezzo inferiore a € 10.000,00) e le opere di artisti deceduti.
Polonia - Il diritto di seguito è stato introdotto nel 2006 e riguarda anche i manoscritti di opere letterarie e musicali. La soglia minima di prezzo di vendita è fissata
in € 100,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 5%.
Portogallo - L’implementazione è avvenuta in agosto 2006. Le opere sono le
stesse indicate dalla Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è fissata in
€ 3.000,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%.
Regno Unito - Il diritto di seguito è stato introdotto il 14 febbraio 2006 e riguarda le stesse opere della Direttiva . La soglia minima di prezzo di vendita è fissata in
€ 1.000,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 4%. Sono
esentate le prime vendite, se effettuate entro 3 anni dall’acquisto dall’artista ed a
prezzo inferiore a € 10.000,00. Sono escluse, fino al 2010, le opere di artisti deceduti. È in atto una consultazione sull’impatto economico della norma e sull’eventuale prolungamento dell’esclusione delle opere di artisti deceduti.
Repubblica Ceca - La Direttiva è stata recepita nella legge sul diritto di seguito in
aprile 2006 e riguarda oltre alle opere indicate nella Direttiva, anche i gioielli d’arte.
La soglia minima è di € 1.500,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di ven-
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dita è pari al 4%. Sono esentate le prime vendite, se effettuate entro i tre anni dall’acquisto dall’artista ed a prezzo inferiore a € 10.000,00.
Romania - La legge che ha introdotto il diritto di seguito è del 23 giugno 2004 e
riguarda solo le opere originali dell’artista. La soglia minima di prezzo di vendita è
fissata in € 300,00 e la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 5%.
Slovacchia - La normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 ma le ultime modifiche sono avvenute il 1° marzo 2007. Sono incluse le opere originali così come definite dalla Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è fissata in € 1.000,00 e
la percentuale sulla prima fascia di prezzo di vendita è del 5%.
Slovenia - La legge sul diritto d’autore è stata modificata nel febbraio 2006. Il diritto di seguito riguarda le opere d’arte indicate dalla Direttiva escluse le litografie.
Non è prevista alcuna soglia di esenzione e la percentuale da applicare sulla prima
fascia è del 4%.
Spagna - Il diritto di seguito è riconosciuto in Spagna dal 1987 ma il recepimento
della Direttiva nella normativa nazionale non è stato ancora attuato.
Svezia - La norma è entrata in vigore il 1° luglio 2007 e riguarda le stesse categorie di opere previste dalla Direttiva. La soglia minima di prezzo di vendita è di
circa € 220,00 e la percentuale da applicare sulla prima fascia di prezzo di vendita
è del 5%.
Ungheria - Il diritto di seguito è stato introdotto il 1° gennaio 2006 e riguarda anche le opere dell’arte grafica e dell’arte applicata numerate e firmate dall’artista. La
soglia minima di prezzo di vendita è fissata in € 19,00 e la percentuale sulla prima
fascia è del 5%.
Le principali differenze tra le normative nazionali sono le seguenti70:
1) Prime vendite - esenzione relativa alla prima vendita dell’opera d’arte effettuata
entro 3 anni dall’acquisto dall’artista ad un prezzo pari o inferiore a € 10.000,00: 9 Paesi .
2) Artisti deceduti - Paesi che non riconosceranno prima del 2010 il diritto di seguito a favore degli eredi degli artisti: 6.
3) Soglia minima di prezzo di vendita - Il prezzo minimo su cui calcolare il diritto
di seguito varia da € 0,01 ad € 3.000,00:
- nessun minimo
4 Paesi
- fino ad € 499,00
10 Paesi
- da € 500,00 ad € 1.499,00
4 Paesi
- da € 1.500,00 ad € 2.999,00
4 Paesi
- € 3.000,00
8 Paesi
4) Percentuale da calcolare sul primo scaglione di prezzi di vendita fino a
€ 50,000,00 :
- 4%: 18 Paesi
- 5%: 12 Paesi
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Il diritto di seguito, come si può ben vedere dai dati sopra esposti, è stato ormai
introdotto nei termini previsti dalla Direttiva in tutti i Paesi dell’Unione europea, ma
le troppe eccezioni ed opzioni concesse dalla Direttiva non hanno consentito di raggiungere la completa armonizzazione della tutela.
La disparità di trattamento tra le opere di artisti viventi e quelle di artisti deceduti dovrà, comunque, essere definitivamente eliminata alla scadenza del lungo periodo di transizione preteso dalla Gran Bretagna e riconosciuto dalla Direttiva nei
confronti di alcuni Paesi.
La maggiore attenzione al processo di omogeneizzazione dei regimi fiscali (aliquote IVA) vigenti nei Paesi dell’Unione Europea, in materia di vendita di opere d’arte, potrà, inoltre, contribuire al raggiungimento di uno dei principali obiettivi della
Direttiva, che è quello di evitare gli effetti distorsivi del mercato dell’arte, quali la
delocalizzazione delle vendite delle opere d’arte verso i Paesi dove le transazioni risultano più convenienti sia per i venditori che per gli acquirenti.
La completa armonizzazione della normativa sul diritto di seguito potrà, quindi,
dirsi attuata quando anche gli aspetti fiscali risulteranno omogenei.
7.2 - La tutela delle opere italiane all’estero
Le vendite di opere d’arte che hanno luogo in un Paese che riconosce il diritto di
seguito sono, ovviamente, soggette alla specifica normativa di tale Paese. Alcune
opere, come si è visto, sono soggette al diritto di seguito in alcuni Paesi ma non in
altri a seconda delle opzioni previste dalla Direttiva di cui si è avvalso il legislatore
nazionale.
Il medesimo trattamento riservato ai cittadini nazionali deve, comunque, essere
assicurato anche agli autori cittadini di un altro Stato dell’Unione europea in base al
principio di parità di trattamento ed ai cittadini dei Paesi extraeuropei in base al
principio di reciprocità.
Le opere di autori italiani sono, quindi, tutelate per quanto riguarda il diritto di
seguito in tutti i Paesi dell’Unione europea che hanno introdotto tale istituto ed anche nei Paesi extraeuropei in cui il diritto di seguito è in vigore e con i quali l’Italia ha
rapporti di reciprocità.
La gestione del diritto di seguito viene generalmente demandata dagli Stati a
specifici organismi di gestione collettiva in quanto ben difficilmente i singoli autori
potrebbero essere in grado di tutelare i propri interessi con un’attività individuale.
Tali organismi possono coincidere con le Società di Autori che già intermediano i diritti di riproduzione a favore degli artisti, ma possono anche essere organismi appositamente costituiti per gestire il diritto di seguito che hanno, comunque, bisogno di ricevere
il formale riconoscimento e lo specifico incarico da parte delle Autorità dello Stato.
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Le Società di gestione collettiva che si occupano di corrispondere il diritto di seguito agli autori nazionali incontrerebbero indubbiamente forti difficoltà ad assicurare i pagamenti nei confronti degli autori esteri, specie se poco noti e non facilmente reperibili. Tali Società, analogamente con quanto avviene per i diritti di riproduzione, stipulano dunque con le altre Società estere contratti di reciproca rappresentanza per poter corrispondere i compensi agli aventi diritto esteri per il tramite
della Società di appartenenza.
La SIAE è già collegata a molte Società Autori straniere che amministrano i diritti
di riproduzione delle opere delle arti visive, grazie ai contratti conclusi per la reciproca rappresentanza dei repertori dei propri aderenti. I contratti vigenti sono stati,
quindi, estesi anche al diritto di seguito ed altri ne sono stati stipulati o lo saranno
prossimamente fino a coprire tutti i territori in cui il diritto è riconosciuto ed in cui
esiste una rappresentanza organizzata. La SIAE, quindi, attraverso una rete articolata
di Società consorelle, può assicurare agli artisti italiani il dovuto compenso quando
le loro opere sono oggetto di vendita all’estero alle condizioni previste dalle normative nazionali.
La SIAE amministra il diritto di seguito in Italia ex lege a favore degli artisti o dei
loro aventi causa associati/mandanti e non associati/mandanti e, analogamente, in
forza dei poteri conferiti dalla legge (art. 180 LdA) ed a seguito dei contratti stipulati, percepisce i diritti maturati all’estero a favore sia dei propri associati/mandanti
che dei non associati/mandanti.
I beneficiari dei compensi per diritto di seguito provenienti dall’estero che sono
associati o mandanti SIAE ricevono direttamente dalla SIAE i rendiconti analitici ed
il pagamento dei diritti. I beneficiari che, invece, non aderiscono alla SIAE devono
seguire le medesime procedure di riconoscimento previste per l’incasso dei diritti
maturati in Italia, inviando alla SIAE la documentazione descritta nel Capitolo 4.4
sub A).
Tali aventi diritto non aderenti alla SIAE rientrano, come detto, nella categoria
degli “amministrati” ed in tale qualità sono acquisiti negli archivi dell’Ente, fermo restando che in qualsiasi momento tali soggetti possono optare per l’adesione alla Società al fine di ottenere la piena tutela assicurata dalla medesima relativamente a
tutti i diritti amministrati ed intermediati71.
71
Tale argomento è trattato nel Capitolo 1.2.
75
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2008 Overview of the European situation in visual arts in Atti Assemblea Generale
CIAGP08-2849 Tokyo, 23-24 giugno 2008 http://cisac.org
- Ubertazzi L.C.
2004 La legge sul diritto d’autore, 3° ed., CEDAM, Padova
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- Van De Wiel S.
2008 Resale rights in Europe, a brief overview in Atti Assemblea Generale CIAGP082849 Tokyo, 23-24 giugno 2008 http://cisac.org
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INDICE NORMATIVO
Direttiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto
dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale del 27 settembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 13 ottobre 2001.
Legge 1° marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’andamento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001”.
Decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118 “Attuazione della Direttiva 2001/84/CE
relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 71 del 25 marzo 2006).
DPR 29 dicembre 2007 n. 275 “Regolamento recante disposizioni modificative del capo
IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento
per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
19 febbraio 2008).
Legge 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008 - Suppl. Ordinario n. 54.
Decreto ministeriale del 23 aprile 2008 relativo alla provvigione spettante alla SIAE per
l’espletamento delle attività di gestione del diritto di seguito.
La normativa nazionale è consultabile nel sito web della SIAE digitando:
http://www.siae.it/bg.asp?click_level=1400.0300&link_page=bg_DA_Nazionale.htm&
level=1400.0300#doc o seguendo il percorso: La SIAE/Biblioteca Giuridica/Diritto
d’Autore e Diritti connessi/Normativa nazionale.
La Direttiva comunitaria è consultabile nel sito web della SIAE digitando:
http://www.siae.it/bg.asp?click_level=1400.0300.0300&link_page=bg_DA_DirittoCo
munitario.htm o seguendo il percorso: La SIAE/Biblioteca Giuridica/Diritto d’Autore
e Diritti connessi/Diritto Comunitario.
Grafica e impaginazione: Digitalia Lab srl - Roma
Stampa: Grafica Giorgetti srl - Roma
Finito di stampare nel mese di novembre 2008
Ultimi aggiornamenti effettuati nel mese di marzo 2009 solo sull’edizione on line.
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