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Mediazione delegata e competenza. Nota di Diana SALONIA a

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Mediazione delegata e competenza. Nota di Diana SALONIA a
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 21.2.2014
La Nuova Procedura Civile, 2, 2014
Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe
BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato
cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona
CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla
Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato
T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo
FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla
GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA
(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile)
- Stefano SCHIRO’ (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla
Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro
dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio
ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).
Mediazione delegata e competenza.
Nota di Diana SALONIA a Tribunale di Verona, ordinanza del 27.1.2014.
1.Il caso oggetto della ordinanza 2. La mediazione delegata dal giudice e il suo rapporto con il
processo civile 3. La determinazione della competenza per territorio dell'Organismo di
mediazione
1. Il caso oggetto della ordinanza
Il caso in esame suscita interessanti riflessioni riguardanti intanto il rapporto
tra il processo civile e il procedimento di mediazione e, quindi, la
determinazione della competenza per territorio dell'Organismo di mediazione.
Nei fatti accadeva che, convenuto innanzi al Tribunale di Verona, l' avv. P.C.
sollevava l’eccezione di continenza tra la presente causa ed un'altra già
pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. In particolare,
l'avv. P.C. rilevava che l'oggetto della causa pendente innanzi al Tribunale di
Verona era speculare rispetto a quello della causa instaurata presso il Tribunale
di Reggio Emilia1, e che il Tribunale di Reggio Emilia era quello adito
preventivamente.
Per contro, l’attore, avv. A.B., contestava tali eccezioni e anticipava in udienza
l’intenzione di proporre regolamento di competenza.
1
Si confronti a tal proposito Cass. Civ. Sezioni Unite 23 luglio 2001 n. 10011: “Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la
continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza
soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come
nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in
relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi..
Il tribunale di Verona , a questo punto, per evitare eccessive complicazioni
dell’iter del contenzioso, con conseguente lievitazione dei costi per le parti,
riteneva concretamente auspicabile una soluzione conciliativa della
controversia rilevando che, anche se i legali avevano già tentano inutilmente
una composizione stragiudiziale della lite, le ragioni che avevano determinato
l’esito negativo di tale soluzione non erano mai state correttamente spiegate.
Inoltre, l’entità esosa del credito fatto valere dal convenuto creava i margini
per individuare, a seguito di reciproche concessioni delle parti, una somma
inferiore a quella richiesta.
Infine, il giudice riteneva che una eventuale sospensione del presente
procedimento non avrebbe determinato la sospensione del procedimento di
mediazione delegata nel corso dello stesso e dichiarava competente a trattare
il procedimento di mediazione un Organismo sito nel circondario del Tribunale
di Verona.
2. La mediazione delegata dal giudice e il suo rapporto con il
processo civile
Il processo civile oggi sempre più di frequente intreccia le sue sorti con il
procedimento di mediazione: ciò avviene non solo nelle materie in cui la
mediazione è obbligatoria ex art. 5 d. lgs 28/2010, così come modificato dal
decreto “del fare”, ma anche (e non è raro) quando è l'organo giudicante a
disporre l'esperimento della mediazione (delegata) dopo aver valutato la
natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti.
Giova evidenziare che l'art. 84 d.l. n. 69/2013 ha modificato il testo originario
contenuto nel d. lgs. n. 28/2010, affidando al giudice un ruolo ancor più
vincolante per le parti.
La precedente formulazione normativa, infatti, prevedeva che il giudice poteva
solo “invitare” le parti a procedere alla mediazione, e le stesse erano poi libere
di aderire all'invito o meno. Il dissenso di una parte era, dunque, condizione
ostativa alla instaurazione del procedimento di mediazione facoltativa.
La novella legislativa sancisce, invece, che il giudice “ può disporre
l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di appello”.
L'innovazione contenuta nella modifica legislativa incide fortemente sul
percorso processuale poiché impone alle parti di dare avvio al procedimento di
mediazione ordinato dal giudice e assimila dunque la mediazione delegata alla
mediazione obbligatoria.
In ogni caso è necessario tenere presente che la mediazione, anche quando
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rimane pur
sempre una attività procedurale distinta e separata dalle sorti del processo, in
quanto finalizzata alla composizione stragiudiziale e amichevole della
controversia.
Correttamente, dunque, il Tribunale di Verona nell'ordinanza in oggetto
affermava : “ Deve escludersi che, in linea di principio, l’eventuale sospensione
del giudizio pendente possa determinare la sospensione del procedimento di
mediazione eventualmente disposto nel corso di esso, dal momento che il
procedimento di mediazione, pur inserendosi nel giudizio, conserva una sua
propria autonomia, ricollegabile alla sua finalità conciliativa, e non sembra
pertanto poter risentire delle sorti del processo.”
Quanto sopra disposto, trova conferma anche alla luce dell’art. 6, comma 2,
d.Lgs. 28/2010 che, per
impedire ulteriori ritardi alla procedibilità della
domanda giudiziale, prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione
non è soggetto alla sospensione feriale.
3. La determinazione della competenza per territorio dell'Organismo
di mediazione
Occorre, infine, soffermarsi sulla problematica relativa alla competenza per
territorio dell'Organismo presso cui presentare la domanda di mediazione,
stante la controversa e dibattuta competenza del Tribunale di Verona.
Un aspetto problematico del precedente testo del d.lgs. 28/2010 riguardava
proprio il fatto che nessun limite veniva dettato circa i criteri di competenza
territoriale da rispettare per instaurare il procedimento di mediazione che,
dunque, poteva essere incardinato presso qualunque Organismo e in
qualunque città.
A seguito della citata modifica legislativa, invece, la domanda di mediazione
dovrà essere presentata solo presso un Organismo che abbia la propria sede
nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Inoltre, con circolare 27 novembre 2013, il Ministero della Giustizia ha chiarito
che è sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente
si trovi anche solo una sede secondaria dell'Organismo di mediazione
prescelto.
Mentre era ancora vigente la disciplina originaria del d. lgs. 28/2010,
autorevole dottrina con una sorta di applicazione dell'art. 669 quater c.p.c.,
risolveva il problema della competenza territoriale sostenendo l'attrazione del
luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un Organismo
che avesse la propria sede nel circondario del Tribunale o nel distretto della
Corte d'Appello in cui era pendente la controversia.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice affermava la competenza territoriale di
un Organismo di mediazione che avesse la propria sede nel circondario del
Tribunale di Verona argomentando che, poiché ai fini della determinazione della
competenza, l'art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo a criteri
diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., ne
consegue che eventi come la litispendenza o la continenza sono vicende
processuali irrilevanti ai fini della determinazione della competenza per
territorio dell'Organismo di mediazione.
Inoltre, il giudice rilevava che il convenuto non aveva comunque contestato la
competenza territoriale del Tribunale di Verona per la causa introdotta
dall'attore ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Per queste ragioni, il giudice fissava una nuova udienza assegnando alle parti
un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
presso un Organismo avente sede, anche secondaria, nel circondario del
Tribunale di Verona.
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