Mediazione delegata e competenza. Nota di Diana SALONIA a
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Mediazione delegata e competenza. Nota di Diana SALONIA a
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 21.2.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). Mediazione delegata e competenza. Nota di Diana SALONIA a Tribunale di Verona, ordinanza del 27.1.2014. 1.Il caso oggetto della ordinanza 2. La mediazione delegata dal giudice e il suo rapporto con il processo civile 3. La determinazione della competenza per territorio dell'Organismo di mediazione 1. Il caso oggetto della ordinanza Il caso in esame suscita interessanti riflessioni riguardanti intanto il rapporto tra il processo civile e il procedimento di mediazione e, quindi, la determinazione della competenza per territorio dell'Organismo di mediazione. Nei fatti accadeva che, convenuto innanzi al Tribunale di Verona, l' avv. P.C. sollevava l’eccezione di continenza tra la presente causa ed un'altra già pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. In particolare, l'avv. P.C. rilevava che l'oggetto della causa pendente innanzi al Tribunale di Verona era speculare rispetto a quello della causa instaurata presso il Tribunale di Reggio Emilia1, e che il Tribunale di Reggio Emilia era quello adito preventivamente. Per contro, l’attore, avv. A.B., contestava tali eccezioni e anticipava in udienza l’intenzione di proporre regolamento di competenza. 1 Si confronti a tal proposito Cass. Civ. Sezioni Unite 23 luglio 2001 n. 10011: “Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi.. Il tribunale di Verona , a questo punto, per evitare eccessive complicazioni dell’iter del contenzioso, con conseguente lievitazione dei costi per le parti, riteneva concretamente auspicabile una soluzione conciliativa della controversia rilevando che, anche se i legali avevano già tentano inutilmente una composizione stragiudiziale della lite, le ragioni che avevano determinato l’esito negativo di tale soluzione non erano mai state correttamente spiegate. Inoltre, l’entità esosa del credito fatto valere dal convenuto creava i margini per individuare, a seguito di reciproche concessioni delle parti, una somma inferiore a quella richiesta. Infine, il giudice riteneva che una eventuale sospensione del presente procedimento non avrebbe determinato la sospensione del procedimento di mediazione delegata nel corso dello stesso e dichiarava competente a trattare il procedimento di mediazione un Organismo sito nel circondario del Tribunale di Verona. 2. La mediazione delegata dal giudice e il suo rapporto con il processo civile Il processo civile oggi sempre più di frequente intreccia le sue sorti con il procedimento di mediazione: ciò avviene non solo nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex art. 5 d. lgs 28/2010, così come modificato dal decreto “del fare”, ma anche (e non è raro) quando è l'organo giudicante a disporre l'esperimento della mediazione (delegata) dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti. Giova evidenziare che l'art. 84 d.l. n. 69/2013 ha modificato il testo originario contenuto nel d. lgs. n. 28/2010, affidando al giudice un ruolo ancor più vincolante per le parti. La precedente formulazione normativa, infatti, prevedeva che il giudice poteva solo “invitare” le parti a procedere alla mediazione, e le stesse erano poi libere di aderire all'invito o meno. Il dissenso di una parte era, dunque, condizione ostativa alla instaurazione del procedimento di mediazione facoltativa. La novella legislativa sancisce, invece, che il giudice “ può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. L'innovazione contenuta nella modifica legislativa incide fortemente sul percorso processuale poiché impone alle parti di dare avvio al procedimento di mediazione ordinato dal giudice e assimila dunque la mediazione delegata alla mediazione obbligatoria. In ogni caso è necessario tenere presente che la mediazione, anche quando costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rimane pur sempre una attività procedurale distinta e separata dalle sorti del processo, in quanto finalizzata alla composizione stragiudiziale e amichevole della controversia. Correttamente, dunque, il Tribunale di Verona nell'ordinanza in oggetto affermava : “ Deve escludersi che, in linea di principio, l’eventuale sospensione del giudizio pendente possa determinare la sospensione del procedimento di mediazione eventualmente disposto nel corso di esso, dal momento che il procedimento di mediazione, pur inserendosi nel giudizio, conserva una sua propria autonomia, ricollegabile alla sua finalità conciliativa, e non sembra pertanto poter risentire delle sorti del processo.” Quanto sopra disposto, trova conferma anche alla luce dell’art. 6, comma 2, d.Lgs. 28/2010 che, per impedire ulteriori ritardi alla procedibilità della domanda giudiziale, prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale. 3. La determinazione della competenza per territorio dell'Organismo di mediazione Occorre, infine, soffermarsi sulla problematica relativa alla competenza per territorio dell'Organismo presso cui presentare la domanda di mediazione, stante la controversa e dibattuta competenza del Tribunale di Verona. Un aspetto problematico del precedente testo del d.lgs. 28/2010 riguardava proprio il fatto che nessun limite veniva dettato circa i criteri di competenza territoriale da rispettare per instaurare il procedimento di mediazione che, dunque, poteva essere incardinato presso qualunque Organismo e in qualunque città. A seguito della citata modifica legislativa, invece, la domanda di mediazione dovrà essere presentata solo presso un Organismo che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Inoltre, con circolare 27 novembre 2013, il Ministero della Giustizia ha chiarito che è sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente si trovi anche solo una sede secondaria dell'Organismo di mediazione prescelto. Mentre era ancora vigente la disciplina originaria del d. lgs. 28/2010, autorevole dottrina con una sorta di applicazione dell'art. 669 quater c.p.c., risolveva il problema della competenza territoriale sostenendo l'attrazione del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un Organismo che avesse la propria sede nel circondario del Tribunale o nel distretto della Corte d'Appello in cui era pendente la controversia. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice affermava la competenza territoriale di un Organismo di mediazione che avesse la propria sede nel circondario del Tribunale di Verona argomentando che, poiché ai fini della determinazione della competenza, l'art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., ne consegue che eventi come la litispendenza o la continenza sono vicende processuali irrilevanti ai fini della determinazione della competenza per territorio dell'Organismo di mediazione. Inoltre, il giudice rilevava che il convenuto non aveva comunque contestato la competenza territoriale del Tribunale di Verona per la causa introdotta dall'attore ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Per queste ragioni, il giudice fissava una nuova udienza assegnando alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso un Organismo avente sede, anche secondaria, nel circondario del Tribunale di Verona.