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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI Eretta in

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI Eretta in
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Eretta in Ente Morale con R. D. 24 giugno 1923, n. 1371
Viale Castro Pretorio 116
00185 Roma
e-mail: [email protected]
Pec: [email protected]
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
(Versione approvata dal Consiglio Direttivo Centrale nella riunione del 26 Giugno 2014 con le
modifiche del 26 novembre 2014)
Per l’applicazione dello Statuto Sociale approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica il 10.03.1986 n. 127 e aggiornato con le modifiche deliberate
Congresso Nazionale Straordinario del 29 Novembre 2012 depositate al n. 304/82
del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma.
1
INDICE
Indice
Art. 1
Pag. 2
TITOLO I
Pag. 6
GESTIONE FINANZIARIA
CAPITOLO I
Bilancio di Previsione
Esercizio finanziario e bilancio di
previsione
Art. 2
Esercizio suppletivo
Pag. 6
Art. 3
Mezzi finanziari
Pag. 7
Art. 4
Classificazione delle entrate
Pag. 7
Art. 5
Classificazione delle spese
Pag. 7
Art. 6
Gestione unitaria
Pag. 8
Art. 7
Impostazione del bilancio di
previsione e pareggio finanziario
Pag. 8
Art. 8
Fondo di riserva ed avanzo di
amministrazione
Pag. 8
Art. 9
Predisposizione, deliberazione ed
approvazione del bilancio di
previsione
Pag. 9
Art. 10
Variazioni di bilancio
Pag. 10
Art. 11
CAPITOLO II
Pag. 10
ENTRATE
Accertamento delle Entrate
Art. 12
Riscossione delle entrate
Pag. 11
Art. 13
Versamento delle entrate
Pag. 11
Art. 14
CAPITOLO III
Pag. 12
SPESE
2
Gestione delle spese
Art. 15
Assunzione di impegni
Pag. 12
Art. 16
Spese a carico di più esercizi
Pag. 13
Art. 17
Registrazione degli impegni di
spesa
Pag. 13
Art. 18
Liquidazione della spesa
Pag. 14
Art. 19
Ordinazione della spesa
Pag. 14
Art. 20
Mandati di pagamento
Pag. 15
Art. 21
Modalità di estinzione dei mandati
di pagamento
Pag. 15
Art. 22
Documentazione dei mandati di
pagamento
Pag. 16
Art. 23
Gestione di spesa
Pag. 16
Art. 24
CAPITOLO IV
Pag. 17
CONTO CONSUNTIVO
Predisposizione, deliberazione ed
approvazione del conto
consuntivo
Art. 25
Conto finanziario
Pag. 18
Art. 26
Stato di capitali e conto
economico
Pag. 18
Art. 27
Riaccertamento dei residui
Pag. 19
Art. 28
Trasferimento dei residui
Pag. 19
Art. 29
TITOLO II
Pag. 19
GESTIONE PATRIMONIALE
Patrimonio dell’Associazione
Art. 30
Inventario beni immobili
3
Pag. 20
Art. 31
Piante e planimetrie
Pag. 20
Art. 32
Inventario generale dei beni
mobili
Pag. 20
Art. 33
Norme generali sui beni mobili
Pag. 21
Art. 34
Chiusura degli inventari
Pag. 22
Art. 35
Radiazione dei beni mobile
inventariati
Pag. 22
Art. 36
Inventario ed amministrazione dei
titoli di rendita
Pag. 23
Art. 37
Valutazione beni immobili
Pag. 23
Art. 38
Svalutazioni, ammortamenti e
rivalutazioni
Pag. 23
Art. 39
Automezzi
Pag. 24
Art. 40
TITOLO III
Pag. 24
CONTRATTI
Oggetti e forma dei contratti (non
immobiliari)
Art. 41
Manutenzione dei beni immobili
Pag. 25
Art. 42
Controlli sulla esecuzione dei
lavori delle forniture e dei servizi
Pag. 25
Art. 43
TITOLO IV
Pag. 26
Federazioni Provinciali
Beni immobili in dotazione alle
Federazioni provinciali
Art. 44
TITOLO V
Pag. 26
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Scritture contabili
Art. 45
Rinvio alle norme di contabilità
4
Pag. 27
generale dello Stato
Art. 46
Entrata in vigore ed effetti
transitori
5
Pag. 27
Titolo I
Gestione finanziaria
Capitolo I
Bilancio di Previsione
Art. 1
Esercizio finanziario e bilancio di previsione.
L’esercizio finanziario dell’Associazione e degli Organi provinciali e sezionali ha
inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, nel quale
sono indicate le entrate che si presume di accertare e le spese che possono essere
impegnate nell’anno. Essa comprende tutte le operazioni inerenti alle entrate ed alle
spese iscritte nel bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché quelle altre
operazioni che comportino modificazioni nel patrimonio dell’Associazione in
conseguenza dell’esercizio di bilancio.
E’ vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Art. 2
Esercizio suppletivo.
Per le riscossioni ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese
impegnate entro il termine dell’esercizio finanziario, la chiusura dei conti è protratta,
se necessario, fino al 31 gennaio successivo. Dopo tale data non è consentito
effettuare alcuna operazione di riscossione e di pagamento in conto della competenza
dell’esercizio scaduto.
La protrazione del termine non è ammessa per le Federazioni e le Sezioni, le quali
devono chiudere i conti improrogabilmente il 31 dicembre.
E’ vietato assumere impegni durante l’esercizio suppletivo in conto dell’esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre.
6
Art. 3
Mezzi finanziari (art. 12 Statuto)
Gli Organi centrali, provinciali e sezionali provvedono alla realizzazione dei fini
dell’Associazione:
a) con le quote e con ogni altro contributo volontario dei soci;
b) con il ricavato di eventuali iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate
sociali;
c) con eventuali contributi o sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali, degli Enti
pubblici e dei privati;
d) con eventuali lasciti o donazioni;
e) con le rendite del patrimonio associativo.
Art. 4
Classificazione delle entrate.
Le entrate sono classificate come segue:
Titolo I – Entrate correnti
Titolo II – Entrate in conto capitale
Titolo III – Gestioni speciali
Titolo IV – Partite di giro
Ciascun titolo è ripartito in categorie, secondo la natura delle entrate, in capitoli,
secondo il rispettivo oggetto, e, qualora si renda necessario, in articoli.
Art. 5
Classificazione delle spese.
Le spese sono classificate come segue:
7
Titolo I – Uscite correnti
Titolo II – Uscite in conto capitale
Titolo III – Gestioni speciali
Titolo IV – Partite di giro.
Ciascun titolo è ripartito in categorie, secondo la natura delle entrate, in capitoli,
secondo il rispettivo oggetto, e, qualora si renda necessario, in articoli.
Art. 6
Gestione unitaria.
La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione nella sua organizzazione
prevista dal vigente Statuto è unica, ed unico è il suo bilancio di previsione ed il
conto consuntivo, ai quali vengono allegati i dati riassuntivi desunti dai bilanci
preventivi e dai conti consuntivi delle Federazioni e delle Sezioni al fine di meglio
documentarne l’attività.
Art. 7
Impostazione del bilancio di previsione e pareggio finanziario.
Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro integrale importo, senza
alcuna riduzione per eventuali correlative spese di riscossione o di qualsiasi altra
natura. Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio per l’intero ammontare,
senza riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.
Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo
ammontare, entro i limiti del complessivo ammontare delle entrate previste.
Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta, l’eventuale presunto avanzo o
disavanzo di amministrazione dell’esercizio immediatamente precedente a quello cui
il bilancio si riferisce.
Il bilancio deve risultare in pareggio finanziario.
Art. 8
Fondo di riserva ed avanzo di amministrazione.
8
Nel bilancio di previsione può essere iscritto un fondo di riserva, da utilizzare per
fronteggiare le spese impreviste, nonché le maggiori spese che dovessero verificarsi
durante l’esercizio.
L’eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato solo dopo
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, quello cui si riferisce
il bilancio di previsione.
Art. 9
Predisposizione, deliberazione ed approvazione del bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione sarà predisposto, tenendo conto degli accertamenti d’entrata
e degli impegni di spesa relativi all’esercizio in corso e compilato sugli appositi
modelli. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli
dell’esercizio in corso, aggiornati questi ultimi sulla base delle intervenute variazioni.
Le risultanze della previsione classificate per titolo, categorie, capitoli ed articoli
saranno esposte in un riepilogo alla fine delle entrate e delle spese.
SEDE CENTRALE
il bilancio di previsione è preparato in base all’art. 26 dello Statuto, dalla Giunta
Esecutiva.
Il bilancio, corredato da una relazione del Presidente Nazionale illustrante i
programmi particolareggiati delle attività ed i motivi delle eventuali variazioni negli
stanziamenti, sarà presentato al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà redigere la
propria relazione.
Il bilancio sarà, quindi, sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo centrale
entro e non oltre il 30 Novembre successivo.
FEDERAZIONI E SEZIONI
Il bilancio di previsione è predisposto dalle Federazioni e dalle Sezioni in base agli
art. 54 e 77 del Regolamento.
Tale bilancio, corredato da una relazione amministrativa compilata dalla Presidenza
Provinciale e da quella Sezionale, sarà sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci,
i quali relazioneranno al riguardo per iscritto.
9
Successivamente il bilancio della Federazione comprensivo dei bilanci sezionali sarà
sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo Provinciale entro il mese di
Ottobre e tempestivamente inviato alla Sede Centrale con i bilanci sezionali allegati.
Art. 10
Variazioni di bilancio.
I provvedimento di variazioni al bilancio di previsione, formulati dalla Giunta
Esecutiva Nazionale e da quella delle Federazioni, accompagnati da apposita
relazione del Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all’approvazione del consiglio
direttivo centrale per la Sede Centrale e del Consiglio direttivo provinciale per le
Federazioni.
Qualora, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, si verifichi una nuova
entrata, la cui causale non sia compresa tra le voci di bilancio, è istituito apposito
capitolo con deliberazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio direttivo centrale
per la Sede Centrale e del Consiglio direttivo provinciale per le Federazioni.
Gli storni da capitolo a capitolo e le variazioni da articolo ad articolo dello stesso
capitolo sono proposti dalla Giunta Esecutiva nazionale e da quella delle Federazioni.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestioni dei residui e
quelle di competenza e viceversa.
Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati
provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
Capitolo II
ENTRATE
Art. 11
Accertamento delle entrate.
L’accertamento delle entrate si effettua sulla base di titoli idonei a produrle.
Le entrate accertate devono essere imputate alle rispettive voci del bilancio di
previsione e riportate in apposito registro o schedario.
10
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono i
residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.
Art. 12
Riscossione delle entrate.
Le entrate vengono registrate mediante reversali d’incasso emesse a favore di un
Istituto di credito.
Le reversali devono essere firmate congiuntamente dal Presidente dell’Associazione e
dal Capo Ufficio Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento, dai loro
delegati.
Esse sono numerate progressivamente per ciascun anno e devono contenere:
1) il numero d’ordine progressivo per ciascun esercizio;
2) l’indicazione dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono;
3) il capitolo e, ove esista, l’articolo al quale è imputata l’entrata relativa;
4) il cognome e nome del debitore o la denominazione dell’Ente debitore;
5) l’importo in cifre o in lettere della somma da riscuotere;
6) l’oggetto dell’entrata;
7) la data di emissione;
8) il timbro dell’ufficio.
Art. 13
Versamento delle entrate.
Le entrate introitate dall’Associazione per qualsiasi titolo devono essere versate sul
conto corrente bancario non oltre il terzo giorno della loro riscossione. I versamenti
da parte dei terzi a favore dell’Associazione debbono, preferibilmente, essere
effettuati direttamente sul c/c bancario o postale se superiori ai limiti di legge,
obbligatoriamente.
11
Capitolo III
SPESE
Art. 14
Gestione delle spese.
La gestione delle spese si effettua attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione,
dell’ordinazione e del pagamento.
Le spese non possono in nessun caso essere impegnate né ordinate oltre i limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
Art. 15
Assunzione di impegni.
Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli del bilancio sono assunti con
deliberazione delle Giunta Esecutiva nazionale.
La Giunta Esecutiva tuttavia, può delegare il potere di assumere impegni al
Presidente nazionale:
1) senza limiti di importo, quando si tratti di spese derivanti da obblighi di legge, da
convenzioni, da contratti o, comunque, da altri provvedimenti deliberati dalla Giunta
Esecutiva;
2) per importi non superiori ad € 10.000,00 (diecimila), quando si tratti di spese
diverse da quelle indicate al numero 1) ed escluso qualsiasi atto inerente a:
a) oneri pluriennali o di carattere straordinario, salvo quanto è stabilito nel
successivo numero 3);
b) spese pluriennali;
c) acquisto o alienazione di beni di uso durevole, nonché migliorie al patrimonio
esistente;
d) accettazione di lasciti, donazioni ed oneri connessi con lasciti e donazioni;
e) anticipazioni attive o passive;
f) ipoteche o mutui ipotecari;
12
3) per contratti di affitto di durata non superiore a nove anni, il cui importo non
ecceda la somma di € 10.000,00 (diecimila).
Gli atti di delega devono indicare anche i capitoli di bilancio sui quali il Presidente
Nazionale può assumere impegni.
Gli atti di delega devono essere a tempo determinato e non possono superare, in
nessun caso, la durata di tre anni, salvo rinnovo.
Essi perdono la loro efficacia ogni qualvolta si proceda alla nomina di un nuovo
Presidente.
Art. 16
Spese a carico di più esercizi.
Gli impegni di spesa devono riferirsi all’anno finanziario in corso. Tuttavia, quando
ricorrano particolari circostanze, essi possono essere ripartiti in più anni finanziari. In
tal caso, la relativa deliberazione deve indicare l’onere di competenza di ciascun
anno. I pagamenti derivanti dagli impegni suddetti devono essere contenuti nei limiti
degli impegni assunti nei singoli anni finanziari.
Art. 17
Registrazione degli impegni di spesa.
Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati a cura
della Presidenza, unitamente ai documenti giustificativi, al Capo Ufficio
Amministrativo. Questo provvede alla registrazione dell’impegno sull’apposito
registro o schedario previa verifica delle regolarità della documentazione e
dell’imputazione delle spese alla competenza o ai residui, nel limite della
disponibilità del capitolo di pertinenza.
Gli atti, di cui sia riconosciuta la regolarità, sono muniti di apposita annotazione,
contenente gli estremi della registrazione d’impegno, che viene firmata dal capo
Ufficio Amministrativo e vistata dal Presidente.
Gli atti che non sono ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi dal
Capo Ufficio Amministrativo, accompagnati da apposita relazione, all’Ufficio di
Presidenza per la regolarizzazione.
13
Art. 18
Liquidazione della spesa.
La liquidazione della spesa è effettuata dal competente Ufficio Amministrativo,
previo accertamento dell’esistenza dell’impegno e della regolarità della fornitura di
beni, opere, servizi sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il
diritto dei creditori.
La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni altra competenza
spettante al personale centrale e periferico, è effettuata dall’Ufficio Amministrativo
mediante note di pagamento collettive od individuali, firmate dal Capo Ufficio
Amministrativo e vistate dal Presidente, in ogni singolo foglio da allegarsi
all’ordinativo di pagamento.
L’ordinativo di pagamento viene emesso al lordo di tutte le ritenute erariali,
previdenziali ed assistenziali che vengono introitate, mediante contestuale emissione
delle reversali d’incasso, negli appositi capitoli del Titolo VII delle entrate. Tali
ritenute sono versate con la dovuta tempestività agli Enti creditori, con imputazione
ai corrispondenti capitoli del Titolo IV delle spese.
Art. 19
Ordinazione della spesa.
Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente art. 18 viene ordinato con
mandati firmati congiuntamente dal Presidente dell’Associazione e dal Capo Ufficio
Amministrativo o in caso di assenza o di impedimento dai loro delegati, previa
verifica:
a) della corrispondenza della somma indicata nel mandato con quella impegnata e
liquidata;
b) della esatta imputazione del capitolo e, ove esista, all’articolo di spesa in conto
competenza o in conto residui;
c) della regolarità della documentazione.
I mandati sono tratti dal conto bancario intestato all'Associazione ed emessi
direttamente a favore dei creditori.
14
Art. 20
Mandati di pagamento.
I mandati di pagamento devono contenere:
1) il numero d’ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario;
2) l’indicazione dell’esercizio finanziario;
3) il capitolo e, ove esista, l’articolo al quale è imputata la spesa in conto di
competenza o in conto residui;
4) gli estremi degli atti con i quali è stata deliberata la spesa ed è stato preso
l’impegno;
5) la somma da pagare indicata in cifra ed in lettere;
6) cognome e nome del creditore ed eventualmente le persone autorizzate a riscuotere
per suo conto ed a rilasciare quietanza;
7) le modalità di estinzione ai sensi del successivo art. 21;
8) l’oggetto della spesa;
9) la data di emissione;
10) le firme delle persone autorizzate ad ordinare il pagamento;
11) il timbro dell’ufficio.
Art. 21
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento.
I mandati sono resi esigibili:
1) con accreditamento in conto corrente a favore del creditore; in tal caso, deve
essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dalla banca con
l’indicazione della data e del numero di versamento;
2) o con assegno non trasferibile all’ordine del creditore; in tal caso, oltre alla matrice
dell’assegno dovrà essere allegata al mandato una ricevuta firmata dal creditore.
15
Art. 22
Documentazione dei mandati di pagamento.
Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi:
1) dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture e dei
servizi;
2) dai documenti attestanti la liquidazione della spesa;
3) dai buoni di carico e scarico quando si tratti di beni inventariabili o da assumersi in
carico nei registri di magazzino;
4) dalla copia degli atti di impegno;
5) dalle note di stipendio di cui al secondo comma del precedente art. 18;
6) da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
La documentazione della spesa, su cui devono essere riportati gli estremi del titolo al
quale essa si riferisce, è trattenuta dall’Ufficio Amministrativo, dopo la firma del
mandato, per essere allegata a quest’ultimo successivamente alla sua estinzione.
Art. 23
Gestione di spesa.
La gestione di cassa e quella del preventivo sono seguite e controllate dall’Ufficio
Amministrativo sulla base del libro giornale di cassa e dei libri mastro finanziari.
Nel libro giornale di cassa sono registrati in ordine cronologico le riscossioni ed i
pagamenti in base ai rispettivi titoli emessi.
Alla fine di ciascun mese si chiudono le scritture, le cui risultanze devono trovare
riscontro nella situazione di cassa.
Nei libri mastro, uno per l’entrata ed uno per la spesa, ad ogni capitolo ed articolo
risultante dal preventivo, sia per la competenza che per i residui, viene aperto un
conto nel quale si annotano cronologicamente le riscossioni ed i pagamenti, in modo
da poter confrontare l’ammontare di essi con i fondi stanziati in bilancio.
16
Capitolo IV
CONTO CONSUNTIVO
Art. 24
Predisposizione, deliberazione ed approvazione del conto consuntivo.
Il conto consuntivo si compone del conto finanziario, del conto patrimoniale e del
conto economico.
SEDE CENTRALE
Il conto consuntivo è preparato, in base all’art. 26 dello Statuto, dalla Giunta
Esecutiva.
Il conto consuntivo corredato da una relazione amministrativa del Presidente
Nazionale intesa ad illustrare gli aspetti più salienti delle gestioni cui si riferisce,
viene presentato al Collegio dei Sindaci che redige la propria relazione.
Il conto consuntivo, quindi, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo
centrale entro e non oltre il 30 Giugno.
La Sede Centrale provvederà a completare il conto consuntivo con uno specchio
riassuntivo delle entrate e delle spese desunte dai conti consuntivi delle Federazioni,
che verrà, poi, trasmesso agli organi di vigilanza per le determinazioni di
competenza.
FEDERAZIONI
Il conto consuntivo è predisposto dalla Federazione in base all’art. 53 del
Regolamento.
Tale conto corredato da un resoconto morale finanziario compilato dalla Presidenza
provinciale sarà sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci, i quali relazioneranno
al riguardo per iscritto.
Successivamente il conto stesso sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio
Direttivo Provinciale in una delle adunanze ordinarie del primo trimestre, tenendo
presente nella data da fissare per detta approvazione che tale conto deve essere
inviato alla Sede Centrale entro e non oltre il 31 Marzo successivo.
17
Art.25
Conto finanziario.
Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per
la spesa, distintamente per titoli, per categorie, per capitoli ed eventualmente per
articoli, ripartitamente per competenze e per residui.
Per la competenza sono indicati:
1) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l’anno e le previsioni
definitive;
2) le somme accertate e quelle impegnate;
3) le somme riscosse e quelle pagate;
4) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
Dal conto finanziario e dai suoi allegati deve inoltre risultare:
1) la consistenza dei fondi di tesoreria all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i
pagamenti complessivamente fatti nell’anno in conto competenza ed in conto residui
ed i saldi alla chiusura dell’esercizio;
2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine
dell’esercizio;
3) l’avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Art. 26
Stato di capitali e conto economico.
Lo stato dei capitali comprende la situazione patrimoniale e la situazione
amministrativa.
La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi che compongono il
patrimonio al principio dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci
dell’attivo e del passivo durante l’anno, comprese le eventuali variazioni di natura
non finanziaria e la consistenza alla fine dell’esercizio.
La situazione amministrativa pone in evidenza il fondo di cassa, la consistenza dei
residui attivi e passivi all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso del
medesimo e la consistenza di tali elementi alla fine dell’esercizio.
18
Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti
durante l’esercizio finanziario.
Art. 27
Riaccertamento dei residui.
Annualmente si provvede a riaccertare i residui attivi e passivi, previa verifica delle
singole partite. Le eventuali variazioni sono proposte dall’Ufficio Amministrativo
prima della formazione del conto consuntivo e deliberate dalla Giunta Esecutiva
nazionale.
Art. 28
Trasferimento dei residui.
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli
dell’esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo e con
l’indicazione dell’esercizio dal quale essi derivano.
Titolo II
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 29
Patrimonio dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è unico ed è costituito dai beni mobili ed immobili o
diritti azioni o ragioni appartenenti ad essa a qualsiasi titolo e dovunque esistenti e,in
genere, da tutti gli altri elementi attivi facenti capo all’Associazione ed aventi
contenuto economico.
La gestione patrimoniale, regolata dal presente titolo, concerne i beni immobili ed i
beni mobili inventariabili.
I beni immobili ed i beni mobili inventariabili sono descritti in separati registri e
schede che possono essere compilati anche meccano graficamente.
19
Art. 30
Inventario dei beni immobili.
L’inventario dei beni immobili è tenuto dall’Ufficio Amministrativo e contiene i
seguenti elementi:
1) il luogo, la denominazione e la qualità del bene;
2) i dati catastali, l’estimo e la rendita imponibile;
3) i titoli di provenienza;
4) l’estensione;
5) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
6) le servitù, i pesi, gli oneri di cui eventualmente sono gravati;
7) gli eventuali redditi, l’uso cui sono destinati e l’ufficio ed organo cui sono affidati;
8) l’indicazione se si tratti di bene fruttifero o infruttifero.
Art. 31
Piante e planimetrie.
Le piante e le planimetrie degli immobili, le mappe catastali, gli schemi degli
impianti e tutti gli altri documenti utili alla ricognizione, all’attestazione della
proprietà ed alla valutazione di ciascun immobile, devono essere conservati ed
aggiornati dall’Ufficio Amministrativo.
Art.32
Inventario generale dei beni mobili.
L’inventario generale dei beni mobili tenuto dalla Sede Centrale e dalle Federazioni
contiene:
1) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura
e specie;
2) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto;
3) la data di presa in carico;
20
4) la provenienza;
5) l’indicazione del luogo e dei locali in cui si trovano gli oggetti;
6) la classificazione, ove possibile, dello stato d’uso;
7) il valore al prezzo d’acquisto, ovvero di stima o di mercato, quando i beni siano
pervenuti all’Associazione per altro titolo;
8) gli estremi del discarico.
L’Ufficio Amministrativo cura la tenuta dell’inventario generale ripartendolo in:
1) inventario di mobilio, degli arredi, degli oggetti e delle macchine di ufficio in
dotazione;
2) inventario della biblioteca;
3) inventario degli automezzi e dei veicoli in dotazione.
Art. 33
Norme generali sui beni mobili.
Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano devono essere dati in
consegna ad agenti responsabili per mezzo di inventari particolari.
Gli agenti responsabili sono:
1) il consegnatario relativamente ai beni in dotazione alla Sede Centrale;
2) i segretari delle Federazioni provinciali relativamente ai beni in dotazione alle
Federazioni stesse ;
3) i segretari delle Sezioni relativamente ai beni in dotazione alle Sezioni stesse;
4) chiunque altro riceva in consegna o in custodia beni dell’Associazione.
Gli inventari di cui al primo comma sono redatti in duplice esemplare di cui uno
conservato dall’agente responsabile e l’altro dall’Ufficio Amministrativo a corredo
dell’inventario generale prescritto dal precedente articolo.
Gli agenti sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, fino a che
non abbiano ottenuto regolare discarico.
I beni vengono iscritti nei rispettivi inventari, a cura degli agenti responsabili, sulla
base di buoni di carico emessi in triplice esemplare ed inviati all’Ufficio
21
Amministrativo, il quale, assegnato il numero dell’inventario generale di cui al
precedente articolo, restituisce all’agente un esemplare munito di visto.
In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna dei beni ha luogo previa
materiale ricognizione, e deve risultare da apposito processo verbale, redatto da un
delegato del Presidente Nazionale e dal Segretario per le Federazioni, e sottoscritto
dal delegato medesimo, nonché dall’agente cessante e da quello subentrante.
Art. 34
Chiusura degli inventari.
Gli inventari sono chiusi alla fine di ogni esercizio per la determinazione delle
singole consistenze. Ai fini della formazione della situazione patrimoniale. A tale
scopo le variazioni inventariali dell’anno sono comunicate dagli agenti responsabili
all’Ufficio Amministrativo entro il 31 Gennaio dell’anno successivo.
Almeno ogni cinque anni si procede alla ricognizione dei beni inventariati, alla fine
della rilevazione degli eventuali beni non più utilizzabili.
Art. 35
Radiazione dei beni mobili inventariati.
Alla radiazione dei beni mobili inventariati si procede sulla base di apposita relazione
dell’Ufficio Amministrativo:
1) con provvedimento del Presidente Nazionale o di persona da lui delegata per la
Sede Centrale e dal Segretario per le Federazioni quando si tratti di beni il cui valore
complessivo d’inventario, al momento della proposta di radiazione non superi €
1.000,00 (mille euro) per le Federazioni ed € 5.000,00 (cinquemila euro) per la Sede
Centrale;
2) quando si tratti di beni il cui valore di inventario, al momento della proposta di
scarico superi € 1.000,00 (mille euro) per le Federazioni provinciali ed € 5.000,00
(cinquemila euro) per la Sede Centrale, la radiazione viene disposta con deliberazione
delle rispettive Giunte Esecutive;
3) in ogni caso le proposte devono essere formulate su richiesta dei singoli agenti
responsabili e corredate dai verbali di scarico per perdita o distruzione del bene, ove
si sia verificata una di tale ipotesi;
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4) nel provvedimento di radiazione deve farsi anche constatare l’eventuale obbligo di
reintegrazione o di risarcimento a carico del consegnatario o di altri responsabili;
5) copia del provvedimento di radiazione deve essere comunicata all’agente
responsabile, all’Ufficio Amministrativo per le conseguenti operazioni di scarico;
6) in caso di perdita di valore di beni inventariati dipendente da cause accidentali, o
comunque diverse dal deterioramento di uso l’agente responsabile è tenuto a darne
immediata comunicazione all’Ufficio Amministrativo.
Art. 36
Inventario ed amministrazione dei titoli di rendita.
L’Ufficio Amministrativo cura l’inventario dei titoli di rendita.
Art. 37
Valutazione dei beni immobili.
I beni immobili si valutano in base alla spesa sostenuta dall’Associazione per
l’acquisto o per la costruzione. Ove l’immobile sia pervenuto all’Associazione per
altro titolo, il suo valore è determinato in base a stima eseguita dall’Agenzia Entrate
Sezione Territorio.
Nelle valutazioni sono comprese le spese notarili e fiscali inerenti all’acquisto della
proprietà dei beni, nonché quello di accatastamento per gli immobili di nuova
costruzione.
Art. 38
Svalutazioni, ammortamenti e rivalutazioni.
La variazione del valore del patrimonio per svalutazione e ammortamento si apporta
iscrivendo nella parte passiva del conto patrimoniale:
1) per i beni mobili di lunga durata, un “fondo ammortamento mobili” da
incrementare anno per anno di una quota risultante dall’applicazione delle norme
fiscali e civilistiche vigenti;
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2) per i beni immobili, un “fondo ammortamento immobili” da incrementare anno per
anno di una quota risultante dall’applicazione delle norme fiscali e civilistiche
vigenti, iscritto nella situazione patrimoniale alla corrispondente posta attiva.
Le rivalutazioni di immobili sono consentite, sempre che compatibili con le nuove
norme fiscali, solo quando esse si rendono necessarie per una migliore definizione
della consistenza dell’attivo patrimoniale. In corrispondenza del maggior valore
attribuito agli immobili, viene perequato il fondo di cui al numero 2 del precedente
comma.
Art. 39
Automezzi.
Il consegnatario per la Sede Centrale e gli altri responsabili per le Federazioni
provinciali controllano il movimento degli automezzi in uso presso i rispettivi uffici, i
rifornimenti ed i consumi dei carburanti e dei lubrificanti occorrenti.
Ogni automezzo è fornito di apposito libretto di marcia, con l’indicazione di tutti gli
accessori in dotazione; su di esso, sotto la responsabilità dell’ufficio o della persona
cui l’automezzo è affidato, si annotano le percorrenze giornaliere, i rifornimenti di
carburanti o lubrificanti, il cambio delle gomme ed ogni riparazione o servizio
effettuati all’automezzo.
Titolo III
CONTRATTI
Art. 40
Oggetti e forma dei contratti (non immobiliari).
Agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, ai lavori ed
ai servizi occorrenti all’Associazione si provvede con contratti da stipularsi in forma
pubblica o privata, in conformità delle disposizioni di legge ed o secondo la funzione
dell’atto, oppure mediante obbligazioni stese in calce al capitolato, o mediante atti
separati di obbligazione sottoscritti da chi presenta l’offerta, ovvero mediante
scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio quando siano conclusi atti
di commercio con aziende pubbliche e private.
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La deliberazione di addivenire al contratto, la determinazione delle modalità
essenziali di esso e la scelta del sistema da seguire sono riservati alla competenza
della Giunta Esecutiva nazionale salvo quanto disposto dall’art. 15 del presente
regolamento.
I contratti devono avere termine e durata certa e non possono essere stipulati con
oneri continuativi per l’Associazione se non per ragioni di assoluta convenienza e
necessità da indicarsi nella relativa deliberazione.
Art. 41
Manutenzione di beni immobili.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili sono deliberati
dalla Giunta Esecutiva nazionale.
I provvedimenti dispositivi di tali lavori sono adottati sulla base di perizie e
preventivi predisposti dai servizi amministrativi.
Ai fini della buona conservazione e utilizzazione degli immobili di proprietà
dell’Associazione, adibiti a sedi delle Federazioni, i Presidenti possono disporre, sulla
base di preventivi ed entro i limiti delle somme disponibili sui propri bilanci, lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obbligo di darne immediata
comunicazione alla Sede Centrale allegando dettagliata documentazione.
Con le modalità di cui al precedente comma si dispone, altresì, per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati per la sede degli uffici
anzidetti, ove tali oneri incombano sul locatario per effetto dei relativi contratti.
Art. 42
Controlli sulla esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi.
I lavori e le forniture dati in appalto o eseguiti in economia sono soggetti a collaudo
parziale o finale.
Il collaudo finale dei lavori o delle forniture è fatto da agenti incaricati dal Presidente
Nazionale.
Il collaudo non può essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato
l’esecuzione dei lavori.
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Titolo IV
FEDERAZIONI PROVINCIALI
Art. 43
Beni mobili in dotazione alle Federazioni Provinciali.
I beni mobili in dotazione alla Federazione provinciale sono affidati in custodia al
consiglio direttivo provinciale, il quale cura la tenuta degli inventari e dei registri
occorrenti con l’osservanza degli adempimenti prescritti dai precedenti articoli 33,
34, 39,40.
I relativi stampati riguardano:
1) inventario del mobilio degli arredi, degli oggetti e delle macchine d’ufficio
acquistati direttamente o avuti in dotazione dalla Sede Centrale;
2) inventario della biblioteca;
3) inventario degli automezzi;
4) le assunzione a carico dei beni indicati nei punti 1), 2) e 3) devono essere effettuate
mediante compilazione in triplice copia del prescritto bollettino inventariale.
5) gli eventuali beni mobili forniti dalla Sede Centrale sono assunti in carico senza
valutazione.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44
Scritture contabili.
Per gli adempimenti stabiliti dal presente regolamento, è prescritta tassativamente la
tenuta delle seguenti scritture:
1) libro giornale di cassa, per la registrazione in ordine cronologico elle riscossione e
dei pagamenti in base ai rispettivi titoli emessi dalle varie Banche;
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2) il libro mastro delle entrate, nel quale in ogni capitolo ed articolo, distintamente
per la competenza e per i residui, si annotano le riscossioni effettuate nel corso
dell’esercizio;
3) il libro mastro delle spese, nel quale per ogni capitolo ed articolo, distintamente
per la competenza e per i residui, si annotano i pagamenti effettuati nel corso
dell’esercizio;
4) registro carico e scarico tessere, distintivi, Statuto sociali, regolamenti e varie;
5) registro degli automezzi;
6) partitario Federazioni – Debitori e creditori (solo per la Sede Centrale);
7) inventario dei beni immobili;
8) inventario generale dei beni mobili;
9) inventario dei titoli di rendita;
10) inventario degli automezzi.
L’istituzione e la tenuta di eventuali altri registri e scritture contabili, che risultassero
necessari ed utili per l’espletamento dei servizi di amministrazione e contabilità, e per
la relativa documentazione della Sede Centrale, le Federazioni provinciali devono
essere autorizzati dalla Sede Centrale.
Art. 45
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato.
Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano, ove possibile, le
norme della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 46
Entrata in vigore ed effetti transitori.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2014 ed annulla e sostituisce tutti i
precedenti.
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I rapporti contrattuali già costituiti, nonché le gare in corso di svolgimento, restano
regolarti dalle norme vigenti all’atto della stipulazione dei relativi contatti e delle
indizione delle gare medesime.
Inoltre, si da tempo fino al 31 dicembre 2014 alle diverse strutture territoriali e
Centrali per adeguarsi integralmente alle disposizioni sopra riportate.
28
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