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Regime di trasparenza fiscale applicato alle società
BILANCIO & REDDITO D’IMPRESA T R A S PA R E N Z A F I S C A L E REGIME di TRASPARENZA FISCALE APPLICATO alle SOCIETÀ a RISTRETTA BASE PROPRIETARIA Il regime della trasparenza fiscale può essere applicato anche alle «piccole» S.r.l. Analisi dei requisiti per esercitare l’opzione, delle cause di esclusione dal regime, dell’imputazione delle perdite e delle relative scritture contabili. di Paolo Meneghetti ✽ e Alessandro Perini a disciplina del regime di trasparenza, riservata alle società a responsabilità limitata ed alle cooperative con una ristretta base proprietaria, costituite esclusivamente da persone fisiche, è contenuta nell’art. 116, commi 1 e 2 del Tuir [CFF ➋ 5216]. Il meccanismo di funzionamento del regime di tassazione è analogo a quello previsto dall’art. 115 del Tuir [CFF ➋ 5215], per le altre società di capitali. I chiarimenti forniti in relazione alla «grande trasparenza» dalla C.M. 22 novembre 2004, n. 49 dell’Agenzia delle Entrate sono estensibili anche alla disciplina della «piccola trasparenza» in tutti i casi in cui alle società a ristretta base partecipativa risultino applicabili le regole di trasparenza delle società di capitali previste dall’art. 115 citato. Come per queste ultime, la quota di reddito (o perdita) della società a responsabilità limitata (o della cooperativa) viene imputata in capo al socio, a prescindere dal fatto che questi percepisca effettivamente tale quota di utili: in tal modo, al momento della loro distribuzione non opererà la tassazione ordinaria (40 per cento del dividendo distribuito per le partecipazioni qualificate, ovvero la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento nel caso di possesso di partecipazioni non qualificate). L AMBITO SOGGETTIVO e OPERAZIONI sulle PARTECIPAZIONI L’ambito soggettivo (C.M. 49/2004, par. 3.3) interessa le società a responsabilità limitata e le società cooperative aventi un volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore e partecipate da una compagine sociale com- posta esclusivamente da soci persone fisiche in numero non superiore a 10 ovvero a 20 nel caso di società cooperative. Per il calcolo dell’ammontare dei ricavi si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi del periodo precedente, inclusi gli eventuali adeguamenti a parametri, studi di settore e al concordato preventivo, e a prescindere da eventuali futuri accertamenti di maggiori ricavi. Quest’ultimo rappresenta un chiarimento di notevole importanza in quanto eventuali avvisi di accertamento operati dall’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente l’esercizio dell’opzione o le annualità stesse per le quali è stata esercitata avrebbero potuto rettificare l’ammontare dei ricavi dichiarati con la conseguenza dell’insorgere di una causa di inammissibilità al regime. Il superamento della soglia di 5.164.569 euro (per tutti gli studi di settore approvati fino ad oggi la soglia è la stessa) comporta la decadenza del regime a partire dall’esercizio successivo a quello del superamento stesso. Nel caso in cui la società sia stata costituita nel corso dell’anno, potrà comunque optare per la trasparenza, e, non essendovi ricavi nell’anno precedente cui fare riferimento, occorrerà ragguagliare i ricavi dell’annualità in corso ai 12 mesi. Ad esempio, se una società neocostituita dichiarerà ricavi effettivi pari a 4.000.000 euro con il primo periodo d’imposta 1° maggio 2004 - 31 dicembre 2004, il ragguaglio ad anno corrisponderà ad avere dichiarato 6.857.000 euro e pertanto la stessa società decadrà dal regime di trasparenza a decorrere dal periodo d’imposta 2005. L’applicabilità della trasparenza prevista dall’art. 116 ✽ dottore commercialista e revisore contabile in Mantova. 30 IL SOLE 24 ORE N° 1 - 24 gennaio 2005 BILANCIO & REDDITO D’IMPRESA T R A S PA R E N Z A F I S C A L E Esempio Socio Rossi Socio Verdi Socio Bianchi 40% ➤ ➤ ha dichiarato in Unico 2004 ricavi inferiori a € 5.164.569 SOCIETÀ ALFA S.R.L. ➤ 35% ➤ del Tuir, non è subordinata al possesso di determinate percentuali di diritti di voto o di partecipazione agli utili (par. 3.4), ma al semplice requisito della qualità di socio. A condizione che il reddito non venga trasferito a soggetti estranei alla compagine sociale, eventuali negozi limitativi di tali diritti, quali ad esempio il pegno o l’usufrutto, non determinano la inapplicabilità o la decadenza del regime di trasparenza. L’esercizio di attività d’impresa da parte del socio non impedisce di poter esercitare l’opzione: anzi, in tal caso, sarà ottimizzabile la gestione delle perdite eventualmente prodotte sommandole algebricamente con gli utili da trasparenza o viceversa. La C.M. 49/2004, par. 3.10, chiarisce anche la decorrenza da assegnare all’operazione di cessione di quote, ricordando che il sistema di cui all’art. 5, comma 2, Tuir [CFF ➋ 5105], posticipa l’effetto delle cessioni stesse se non muta la compagine societaria. Pertanto, solo se con l’ingresso del socio muta la compagine societaria, la cessione avrà effetto immediato, viceversa l’effetto sarà posticipato al periodo d’imposta successivo. Tale disposizione è ispirata ad evidenti ragioni di cautela fiscale, per evitare che la cessione di quote in prossimità della chiusura del periodo d’imposta venga utilizzata per canalizzare l’imputazione del reddito imponibile sui soci che liquidano l’Irpef, con applicazione di aliquote progressive comparativamente più basse. Permane comunque il dubbio sulla questione, non affrontata dall’Amministrazione finanziaria, dell’efficacia di operazioni di cessione che, pur non modificando la compagine societaria, coinvolgono anche la quota capitale, oltre alla variazione di partecipazione all’utile. N° 1 - 24 gennaio 2005 ➤ 25% può optare per la trasparenza per il triennio 2004-2005-2006 CAUSE di ESCLUSIONE dal REGIME Ai sensi dell’art. 116, comma 1, secondo periodo del Tuir il possesso o l’acquisto di partecipazioni che si qualificano per la participation exemption preclude alle società a ristretta base proprietaria la possibilità di esercitare l’opzione e, ove la stessa fosse già esercitata, determina la decadenza dal regime. La C.M. 49/2004 ricorda che il disposto dell’art. 14, D.M. 23 aprile 2004 [CFF ➋ 6038], fa salva l’ipotesi di possesso o di acquisto di partecipazioni «per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo». Gli esempi forniti dall’Agenzia sono relativi ai soli consorzi previsti per legge (Conai, Coou, Polieco); invece, per le frequenti partecipazioni nei consorzi export o confidi, la circolare conferma l’irrilevanza del possesso ai fini della trasparenza solo nel caso in cui tali partecipazioni siano incedibili o rimborsabili solo in base al valore nominale. A questo punto molte S.r.l. vedono preclusa la strada della trasparenza in quanto tali consorzi sono spesso costituiti nella forma della società cooperativa nella quale la liquidazione della quota è fatta al valore nominale, ma tali quote possono essere cedute se autorizzate dagli amministratori (art. 2530, Codice civile). Le partecipazioni detenute dalla partecipata che non si qualificano ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 87 del Tuir [CFF ➋ 5187] per il fatto che non sono ancora maturati i requisiti richiesti non costituiscono immediata causa di decadenza dal regime. Pertanto, l’efficacia dell’opzione non viene meno dall’inizio del periodo d’imposta in cui si acquisisce tale partecipazione, ma solo dall’inizio del periodo in cui il requisito dell’esenzione si perfeziona. IL SOLE 24 ORE 31 BILANCIO & REDDITO D’IMPRESA T R A S PA R E N Z A F I S C A L E Le ulteriori cause di esclusione dalla trasparenza (par. 3.5.2) sono l’opzione della partecipata per il consolidato nazionale o mondiale e l’assoggettamento della partecipata alle procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5 del Tuir [CFF ➋ 5201]. IMPUTAZIONE delle PERDITE della PARTECIPATA Per espressa previsione dell’art. 116, le perdite fiscali delle società a responsabilità limitata sono imputabili al socio persona fisica con le stesse regole previste per la «grande trasparenza» dell’art. 115. Una particolarità riguarda l’assegnazione delle perdite maturate nel periodo di efficacia dell’opzione. L’importo trasferibile ai soci incontra, anche in questo caso, il limite della quota di patrimonio netto di spettanza del socio. Sono richiamate le norme dell’art. 8, comma 3 del Tuir [CFF ➋ 5108] circa le perdite delle società personali in contabilità ordinaria. La perdita assegnata al socio potrà dunque essere da questi utilizzata solo a compensazione di altri redditi di impresa (individuale, partecipazione in società personali o in altre S.r.l. trasparenti) posseduti, a prescindere dal tipo di contabilità adottata dall’impresa stessa. L’eventuale eccedenza che risulta dopo questa compensazione interna con altri redditi di impresa è riportabile a nuovo dal contribuente, sempre per utilizzi nell’ambito dei redditi di impresa, nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Se la S.r.l. trasparente si trova nei primi tre esercizi di vita, la perdita eccedente del socio può riportarsi senza limite temporale. Le perdite delle S.r.l. trasparenti non potranno dunque essere utilizzate, come quelle delle società personali in contabilità ordinaria, per ridurre redditi di categorie diverse dal reddito di impresa, quali redditi di lavoro autonomo, o di capitali, fondiari, ecc. Le perdite della S.r.l. trasparente, maturate prima dell’avvio del sistema, possono essere decurtate interamente dalla partecipata prima di quantificare il reddito da assegnare ai soci, e nel limite dello stesso reddito prodotto, sicché eventuali eccedenze saranno riportate a nuovo. SCRITTURE CONTABILI In presenza dell’opzione per la trasparenza fiscale, le scritture contabili della società partecipata possono essere considerate con riferimento ai seguenti elementi: 1) imputazione ai soci partecipanti della quota-parte di reddito; 2) eliminazione della fiscalità differita pregressa. Nel caso indicato al punto 1), al momento dell’imputazione ai soci della loro quota-parte di reddito imponibile non è necessaria alcuna scrittura contabile. La situazione deve essere comunque illustrata nella nota integrativa del bilancio della partecipata, spiegando l’opzione e le sue conseguenze sul carico fiscale della società stessa. Ovviamente diversa conclusione si deve trarre in merito alla distribuzione del dividendo. Scritture contabili – Partecipata Utile d’esercizio a Soci c/dividendo Soci c/dividendo a Banca Scritture contabili – Partecipante imprenditore individuale Credito vs. part. per dividendi a Utili da partecipazioni Banca a Credito vs. part. per dividendi Nel caso indicato al punto 2), al momento del passaggio al regime della trasparenza, la società deve «annullare» le poste patrimoniali relative alla fisca- lità differita (ad es. fiscalità differita iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2003): Scrittura contabile – Annullamento delle imposte anticipate Sopravvenienze passive a Imposte anticipate Scrittura contabile – Annullamento delle imposte differite passive Fondo imposte differite a Sopravvenienze attive Nel prospetto della fiscalità differita, da riportare in nota integrativa, andrà evidenziato l’annullamento 32 della fiscalità differita pregressa, che non è più utilizzabile dalla società trasparente. IL SOLE 24 ORE N° 1 - 24 gennaio 2005