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Istruzioni generali sull`utilizzo dei moduli E
Istruzioni generali sull’utilizzo dei moduli E Le seguenti indicazioni riguardano sia l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) sia l’accordo AELS riveduto (Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Il contenuto dei moduli è identico in tutte le lingue della CE. I moduli utilizzati in Svizzera sono disponibili nelle tre lingue ufficiali. Definizioni Stato Stati membri della CE, Stati membri dell’AELS e la Svizzera Stato competente Stato in cui ha la sua sede l’organo d’assicurazione competente. Organo (d’assicurazione) competente - Organo d’assicurazione presso cui la persona è assicurata al momento della richiesta di prestazioni, o - organo d’assicurazione da parte del quale la persona ha o avrebbe diritto a prestazioni, se essa o i suoi familiari abitassero nello Stato in cui l’organo ha la sua sede, o - organo d’assicurazione designato dall’autorità competente dello Stato in questione. Organo (d’assicurazione) del luogo di residenza Organo (d’assicurazione) del luogo di soggiorno Familiari Organo d’assicurazione competente per la concessione di prestazioni nel luogo di residenza della persona assicurata. Organo d’assicurazione competente per la concessione di prestazioni nel luogo di soggiorno della persona assicurata. Familiari senza attività lucrativa. 1 E 001: Informazioni generali E 001 Scambio di informazioni Questo modulo può essere utilizzato sia in aggiunta ad altri moduli sia per lo scambio di informazioni, in modo particolare per domandare o comunicare informazioni, per richiedere un modulo o per trasmettere un rapporto. E 101 – 103: Determinazione della legislazione applicabile E 101 Certificato relativo alla legislazione applicabile Il modulo attesta la legislazione applicabile in caso di distacco fino a 12 mesi, accordi speciali e attività simultanee in più Stati. In caso di distacco dalla Svizzera in un altro Stato la cassa di compensazione AVS competente rilascia il modulo, che serve quale certificato per gli organi d’assicurazione sociale dell’altro Stato (vedi promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nella Comunità europea e in Svizzera“). La cassa di compensazione AVS competente deve compilare il modulo anche quando in caso di attività concomitanti in più Stati è applicabile la legislazione svizzera (per la determinazione della legislazione applicabile in questi casi ci si può rivolgere agli organi esteri designati a questo scopo). E 102 Proroga del distacco o dell’attività autonoma Dopo 12 mesi il distacco o l’attività autonoma possono essere prolungati di altri 12 mesi. ll prolungamento deve essere richiesto prima della scadenza del primo termine di 12 mesi. Su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, l’autorità competente dello Stato in cui si svolge l’attività temporanea, dopo una verifica, dà la sua autorizzazione mediante questo modulo (v. promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nella Comunità europea e in Svizzera“). In caso di distacco dalla Svizzera in un altro Stato il datore di lavoro in Svizzera o il lavoratore autonomo devono inoltrare questo modulo all’organo designato dello Stato in cui è esercitata l’attività temporanea. Gli organi designati sono elencati alla voce “Avvertenze” del modulo. Il modulo certifica che la persona assicurata continua a essere soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza. E 103 Esercizio del diritto di opzione relativamente alla legislazione applicabile Questo modulo viene rilasciato dall’autorità d’assicurazione sociale competente e serve al personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari ed ai domestici privati al loro servizio per certificare che hanno optato per l’applicazione della legislazione dello Stato che li ha inviati, di cui hanno la cittadinanza. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile. Gli agenti ausiliari della Comunità europea possono optare per l’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui svolgono la loro attività, di quello in cui erano assicurati in precedenza o di quello di cui hanno la cittadinanza. Questo diritto di opzione può essere esercitato una sola volta e diventa effettivo con l’entrata in servizio. Vanno inviati un esemplare al datore di lavoro e due all’organo dello Stato per la cui legislazione si è optato. L’elenco degli organi designati è riportato alla voce “Istruzioni”. 2 Tessera europea d’assicurazione malattia, E 104 - 128: Assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni Tessera europea d’ass. malattia Tessera europea d’assicurazione malattia Dal 1.01.2006 il modulo E 111 concernente il diritto a prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato è sostituito dalla tessera europea d’assicurazione malattia. Da questa data gli assicurati possono dimostrare il diritto a prestazioni in natura in caso di cure in Svizzera unicamente con la nuova tessera. In casi eccezionali possono presentare un attestato sostitutivo provvisorio equivalente. Se un assicurato si ammala o subisce un infortunio durante un soggiorno temporaneo in uno Stato diverso da quello competente, ha diritto alle prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico tenendo conto del tipo di prestazioni e della presumibile durata del soggiorno. Il diritto a prestazioni in natura non sussiste però se lo scopo del soggiorno è di farsi dispensare cure. La tessera europea d’assicurazione malattia viene rilasciata in Svizzera dall’assicuratore malattie competente. La sua validità è limitata ad un determinato periodo. Negli Stati CE/AELS l’assicurato può rivolgersi direttamente al fornitore di prestazioni senza dapprima contattare l’organo d’assicurazione del luogo di soggiorno. Il fornitore di prestazioni è tenuto a considerare la tessera europea d’assicurazione malattia (eventualmente il certificato sostitutivo) alla stregua dell’attestato nazionale. Di regola l’organo d’assicurazione del Paese di soggiorno assume i costi della cura nel quadro dell’aiuto reciproco e chiede successivamente il rimborso, tramite l’organo di collegamento, all’assicurazione malattie o all’assicurazione infortuni competente in Svizzera. La partecipazione ai costi dipende dalle disposizioni del Paese in cui sono prestate le cure e deve essere pagata sul posto. In compenso essa non va pagata in Svizzera. E 104 Attestato concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza In questo modulo vengono riportati i periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza accumulati sul territorio di uno Stato. Se un lavoratore subordinato intraprende un’attività in un Paese del quale non adempie i requisiti per il diritto a ricevere prestazioni in caso di malattia, maternità e morte (assegno), gli vengono riconosciuti i periodi assicurativi accumulati in altri Stati. In Svizzera questo attestato viene rilasciato dall’assicuratore competente. E 105 Attestato riguardante i familiari del lavoratore subordinato o autonomo da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro in caso di inabilità al lavoro Soppresso il 01.04.2006. 3 E 106 Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in un Paese diverso da quello competente Il modulo è rilasciato dall’assicuratore-malattie competente. Il salariato e i suoi familiari che risiedono in uno Stato diverso da quello competente possono ricevere tutte le prestazioni in natura dell’assicurazione malattie nel luogo di residenza a carico dell’organo d’assicurazione competente. Il modulo E 106 va utilizzato anche quando i familiari di un disoccupato non vivono con quest’ultimo, bensì in un altro Paese. La persona assicurata che dispone di questo modulo compilato può farsi registrare quale avente diritto presso l’organo d’assicurazione malattie/maternità del Paese di residenza (gli organi d’assicurazione sono elencati nel modulo alla voce “Istruzioni”). E 107 Domanda di attestato di diritto a prestazioni in natura L’organo d’assicurazione malattie che ha ricevuto una domanda di prestazioni per malattia o maternità necessita di questo modulo per richiedere i documenti necessari alla fornitura della prestazione, quali, ad esempio, il modulo E 104 (riassunto dei periodi di assicurazione) o i moduli E 106, E 109, la tessera europea d’assicurazione malattia o il certificato sostitutivo. E 108 Notifica della sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia e maternità Con questo modulo l’organo d’assicurazione malattie competente comunica all’organo del luogo di residenza del lavoratore subordinato o dei familiari che il diritto a ricevere prestazioni in caso di malattia o maternità è sospeso o soppresso e che l’attestato emesso in precedenza non è più valido. E 109 Attestato per l’iscrizione dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi e per la tenuta degli inventari Questo modulo viene rilasciato affinché i familiari che non vivono nello stesso Stato della persona che esercita un’attività lucrativa possano ricevere nel loro luogo Stato di residenza, a carico dell’assicurazione malattie competente, le prestazioni dell’assicurazione malattie/maternità previste dalla legislazione del luogo. Il lavoratore invia due esemplari del modulo ai suoi familiari, che li presentano il più presto possibile all’organo d’assicurazione malattie/maternità del luogo di residenza. L’elenco degli organi è riportato alla voce “Istruzioni” del modulo. E 110 Attestato per lavoratori subordinati addetti ai trasporti internazionali Soppresso il 31.05.2004. E 111 Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura durante la dimora in uno Stato membro Soppresso il 31.12.2004. 4 E 112 Attestato riguardante il mantenimento dell’assicurazione malattia e maternità delle prestazioni in corso Agli assicurati ed ai loro familiari che stanno beneficiando di prestazioni per malattia o maternità da parte dell’assicuratore-malattie competente questo modulo serve per chiedere il trasferimento temporaneo o definitivo della residenza o per un soggiorno di cura in un altro Stato. Esso viene compilato dall’assicuratore malattie competente. Le prestazioni vengono fornite secondo le prescrizioni legali cui è soggetto l’organo d’assicurazione malattie del luogo di residenza o di soggiorno. La durata della concessione delle prestazioni dipende tuttavia dalla legislazione dello Stato competente. E 113 Ricovero ospedaliero – notifica di entrata e di uscita Soppresso il 31.05.2004. E 114 Concessione di protesi, di grandi apparecchi ecc. Soppresso il 31.05.2004. E 115 Domanda di prestazioni in denaro per inabilità al lavoro Questo modulo concerne i lavoratori subordinati ed i disoccupati che si trovano in uno Stato diverso da quello competente durante un periodo di inabilità al lavoro. L’organo d’assicurazione del luogo di residenza o di soggiorno compila il documento e lo invia all’organo d’assicurazione competente. E 116 Rapporto medico in caso di inabilità al lavoro per malattia e maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale Questo modulo è un rapporto medico semplificato. Esso viene compilato dal medico di fiducia dello stesso organo d’assicurazione che ha rilasciato il modulo E 115 e viene allegato al medesimo in una busta chiusa. E 117 Concessione di prestazioni in denaro in caso di maternità e di inabilità al lavoro Per mezzo di questo modulo l’organo d’assicurazione competente comunica all’organo d’assicurazione del luogo di residenza o di soggiorno, che ha compilato il modulo E 115, la sua decisione riguardo alla concessione di prestazioni in denaro alla persona che ne ha fatto richiesta. Qualora la domanda venga respinta, va allegato anche il modulo E 118. E 118 Notifica di non riconoscimento o di cessazione dell'inabilità al lavoro Questo modulo viene compilato dall’organo d’assicurazione del luogo di residenza o di soggiorno oppure dall’organo d’assicurazione competente. Se il documento è stato compilato dall’organo del luogo di residenza o di soggiorno, un esemplare va trasmesso al datore di lavoro ed uno all’organo competente. Se invece è stato riempito dall’organo competente il secondo esemplare va trasmesso all’organo del luogo di residenza o di soggiorno. Sul formulario sono indicati i rimedi giuridici per i diversi Stati. 5 E 119 Attestato riguardante il diritto dei disoccupati e dei loro familiari alle prestazioni pecuniarie dell'assicurazione malattia/maternità Per mezzo di questo attestato, i disoccupati ed i familiari che abitano con loro sul territorio di uno Stato diverso da quello competente possono beneficiare di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione malattie secondo la legislazione del Paese di residenza. Il modulo deve essere inoltre utilizzato dai disoccupati che, con l’autorizzazione dell’organo d’assicurazione competente, si recano in un altro Stato per cercare lavoro. Questo documento deve essere accompagnato dal modulo E 303/3. Gli organi d’assicurazione sono elencati nel modulo alla voce “Istruzioni”. Questo attestato vale soltanto per le prestazioni pecuniarie. Occorre inoltrare la tessera europea d’assicurazione malattia riguarda le prestazioni in natura. E 120 Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per i richiedenti la pensione o rendita e per i loro familiari Questo modulo deve essere utilizzato dai lavoratori subordinati e autonomi la cui richiesta di pensione o rendita è pendente presso l’organo competente e il cui diritto a prestazioni è cessato in base alla legislazione dello Stato competente in quanto ultimo luogo di lavoro. Con questo documento i richiedenti la pensione o rendita e i loro familiari possono beneficiare di prestazioni in natura dell’assicurazione malattie/maternità dello Stato di residenza. E 121 Attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari e per la tenuta degli inventari I titolari di una pensione o rendita svizzera residenti in uno Stato che, conformemente alla sua legislazione, non versa loro alcuna pensione o rendita ed i loro familiari hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie svizzera cui sono affiliati. Questo vale anche per i familiari, sia che convivano o no. Per questo motivo i titolari di una pensione o rendita svizzera ed i loro familiari devono essere assicurati presso la stessa cassa malati. Su richiesta del titolare di una rendita o pensione, la cassa malati competente in Svizzera compila la parte A (quadri 1, 2, 5, 6 e 7). Di regola, la cassa malati trasmette il modulo alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) a Ginevra che compila la parte A (quadri 3 e 4) se il beneficiario di una rendita ha diritto ad una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità AVS/AI (1 pilastro svizzero). Se il beneficiario di una rendita ha soltanto diritto ad una rendita (pensione) della cassa pensioni (previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPP, 2 pilastro svizzero), l’istituzione debitrice ai sensi dei quadri 3 e 4 del modulo E 121 è l’istituto di previdenza cui era affiliato il suo ultimo datore di lavoro. Se il beneficiario di rendita ha diritto soltanto a una rendita dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare, della compilazione dei quadri 3 e 4 della parte A del modulo sono competenti l’assicuratore-infortuni competente, rispettivamente la Cassa nazionale di assicurazione conto gli infortuni (CNA). Da ultimo, il titolare riceve due esemplari del modulo, che vanno presentati all’organo competente del luogo di residenza. Quest’ultimo, tramite uno degli esemplari, conferma l’iscrizione all’assicuratore malattie competente o lo informa del motivo della mancata iscrizione. Il secondo esemplare resta in possesso dell’organo del luogo di residenza. 6 Se il titolare di pensione o rendita presenta un modulo incompleto o non lo presenta affatto, l’organo del luogo di residenza lo richiede alla cassa malati competente, che compila i punti 1, 2, 5, 6 e 7 della parte A e ne fa eventualmente compilare i p. 3 e 4 dalla CSC. Fino alla ricezione del documento compilato, l’organo del luogo di residenza può tuttavia iscrivere provvisoriamente il titolare di pensione o rendita sulla base di documenti da lui riconosciuti (tessera dell'assicurazione malattie, giustificativo dell'ultimo versamento della rendita). E 123 Attestato concernente il diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali Il modulo deve essere compilato dall’organo d’assicurazione contro gli infortuni competente. Attesta che le persone che risiedono o soggiornano sul territorio di un Paese diverso da quello in cui sono assicurati, in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, hanno diritto a prestazioni in natura in quel Paese a carico dell’organo d’assicurazione contro gli infortuni competente (organi competenti: v. “Istruzioni”). E 124 Domande di assegni in caso di morte Se il richiedente non abita nello Stato competente, la domanda di assegni in caso di morte può essere inoltrata sia all’organo d’assicurazione competente sia all’organo d’assicurazione del luogo di residenza (in Svizzera: Istituzione comune LAMal a Soletta). I documenti da allegare variano da Paese a Paese (v. “Istruzioni” nel modulo). Il diritto svizzero non prevede assegni in caso di decesso. E 125 Conto individuale delle spese effettive Questo modulo viene compilato dall’organo d’assicurazione del luogo di residenza o di soggiorno qualora il rimborso venga effettuato su notifica dei costi effettivi (in caso di prestazioni secondo i moduli E 106, E 112, E 120, E 123 e la tessera europea d’assicurazione malattia o il certificato sostitutivo). E 126 Tariffe per il rimborso delle prestazioni in natura Il modulo viene compilato dall’organo d’assicurazione malattie competente, quando una persona assicurata, che durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato ha beneficiato di cure senza rivolgersi all’organo d’assicurazione del luogo di soggiorno, presenta al suo ritorno le relative fatture. Per mezzo di questo documento l’organo competente chiede all’organo del luogo di soggiorno di dichiarare che importo avrebbe rimborsato nel quadro dell’assistenza reciproca internazionale alla persona assicurata, se questa si fosse rivolta ad esso. Non appena ricevuta la risposta, l’organo competente rimborsa alla persona assicurata l’importo comunicatogli. Se l’organo che avrebbe dovuto fornire le prestazioni in natura nel quadro dell’assistenza reciproca internazionale è sconosciuto, il modulo può essere indirizzato all’organo di collegamento del Paese di soggiorno (organi di collegamento: v. “Istruzioni” nel modulo). E 127 Segnalazione dei forfait mensili Questo modulo viene rilasciato quando i costi vengono rimborsati sotto forma di forfait. Le prestazioni in questione sono quelle fornite secondo i moduli E 109 ed E 121. Il documento viene compilato dall’organo d’assicurazione del luogo di residenza e trasmesso tramite l’organo di collegamento dello Stato competente all’organo d’assicurazione competente. 7 E 128 Attestazione del diritto alle prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro Soppresso il 31.05.2004. E 201 - 215: Assicurazione pensioni E 201 Attestato concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione o dei periodi di residenza Questo attestato viene compilato dall’organo d’assicurazione competente dello Stato in cui era assicurato il richiedente. Se per l’assicurazione volontaria o prolungata facoltativamente nei rami assicurativi vecchiaia, morte e invalidità la legislazione di uno Stato richiede la totalizzazione di determinati periodi di assicurazione o di residenza, quelli accumulati secondo la legislazione di altri Stati vanno attestati sul modulo. E 202 Istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia Il modulo va compilato dall’organo d’assicurazione dello Stato destinatario della domanda di una pensione di vecchiaia. Nel caso in cui la domanda di una pensione di vecchiaia sia inoltrata in Svizzera e vi siano periodi d’assicurazione compiuti in un altro Stato, la cassa di compensazione AVS competente compila il modulo nonché i fogli aggiuntivi e trasmette un duplicato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di Ginevra. Inoltre vanno compilati anche i moduli E 205 ed E 207. In qualità di istituzione d’istruttoria, la CSC firma il modulo e trasmette ad ogni organo d’assicurazione degli Stati interessati una copia dei moduli inoltrati. La presentazione di una richiesta di prestazioni presso l’organo di uno Stato comporta il contemporaneo accertamento delle prestazioni spettanti al richiedente secondo la legislazione di tutti gli Stati interessati di cui egli adempie le condizioni di diritto. Quanto detto non vale se il richiedente desidera che l’accertamento delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati venga rinviato. E 203 Istruttoria di una domanda di pensione per superstiti Il modulo è compilato dall’organo d’assicurazione dello Stato destinatario della domanda di pensione per superstiti. Nel caso in cui la domanda di una pensione per superstiti sia inoltrata in Svizzera e vi siano periodi d’assicurazione compiuti in un altro Stato, la cassa di compensazione AVS competente compila il modulo nonché i fogli aggiuntivi e trasmette un duplicato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di Ginevra. Inoltre vanno compilati anche i moduli E 205 ed E 207. In qualità di istituzione d’istruttoria, la CSC firma il modulo e trasmette ad ogni organo d’assicurazione degli Stati interessati una copia dei moduli inoltrati. 8 La presentazione di una richiesta di prestazioni presso l’organo di uno Stato comporta il contemporaneo accertamento delle prestazioni spettanti al richiedente secondo la legislazione di tutti gli Stati interessati di cui egli adempie le condizioni di diritto. Quanto detto non vale se il richiedente desidera che l’accertamento delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati venga rinviato. E 204 Istruttoria di una domanda di pensione d'invalidità Il modulo è compilato dall’organo d’assicurazione dello Stato destinatario della domanda di pensione d’invalidità. Nel caso in cui la domanda di una pensione d’invalidità sia inoltrata in Svizzera e vi siano periodi d’assicurazione compiuti in un altro Stato, l’ufficio AI competente compila il modulo laddove gli è possibile e lo trasmette subito, unitamente agli altri allegati di rilievo, alla cassa di compensazione AVS competente per la fissazione della pensione. Questa compila i moduli E 205 ed E 207 e li trasmette insieme al modulo E 204 alla CSC. Allo stesso tempo, l’ufficio AI fa compilare anche il modulo E 213 (rapporto medico) e lo trasmette alla CSC. In qualità di istituzione d’istruttoria, la CSC trasmette ad ogni organo d’assicurazione degli Stati interessati una copia dei moduli inoltrati. Dopo l’emanazione della decisione la cassa di compensazione AVS completa il modulo E 204 e lo trasmette con una copia della decisione alla CSC. La presentazione di una richiesta di prestazioni presso l’organo di uno Stato comporta il contemporaneo accertamento delle prestazioni spettanti al richiedente secondo la legislazione di tutti gli Stati interessati di cui egli adempie le condizioni di diritto. Quanto detto non vale se il richiedente desidera che l’accertamento delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati venga rinviato. E 205 Attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera Il riepilogo della carriera assicurativa presenta notevoli differenze a seconda dello Stato. Per questo motivo v’è un modulo E 205 diverso per ogni Stato (E 205 D per la Germania, E 205 F per la Francia, E 205 I per l’Italia ecc.). Ogni Stato alla cui legislazione è stata soggetta una persona con un’attività lavorativa indica in questo modulo i periodi assicurativi da quella compiuti ai sensi della Sua legislazione. Nel caso in cui vi fossero periodi d’assicurazione compiuti in Svizzera e in un altro Stato, la cassa di compensazione AVS competente attesta sul modulo i periodi d’assicurazione compiuti in Svizzera. Questo documento va allegato al modulo E 202, E 203 o E 204 e quindi trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di Ginevra. La CSC trasmette a tutti gli organi d’assicurazione degli Stati interessati una copia del modulo. Ad essa va allegato il modulo E 207 con i dati concernenti il percorso occupazionale della persona assicurata. E 207 Informazioni riguardanti la carriera del lavoratore Il modulo va compilato in base alle indicazioni fornite dalla persona assicurata sul suo percorso occupazionale. I dati relativi a tipo, periodo e luogo delle occupazioni sono volti a facilitare agli Stati interessati la compilazione del modulo E 205 concernente la carriera assicurativa. 9 Qualora una persona assicurata inoltri una richiesta di rendita in Svizzera e abbia compiuto periodi d’assicurazione in uno altro Stato, essa può compilare personalmente il modulo e inoltrarlo insieme agli attestati di lavoro di cui dispone alla cassa di compensazione AVS. Questa lo trasmette unitamente agli altri moduli alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), la quale trasmette a sua volta una copia del modulo a tutti gli organi d’assicurazione degli Stati interessati. E 210 Notifica di decisione relativa ad una domanda di pensione Questo modulo viene compilato dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di Ginevra, qualora abbia ricevuto i moduli E 202, E 203 o E 204 da parte di un’istituzione d’istruttoria di un altro Stato. Per mezzo di questo modulo la CSC comunica all’istituzione d’istruttoria la propria decisione relativa alla domanda di una pensione di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità allegando una copia della decisione. E 211 Riepilogo delle decisioni Su questo modulo, destinato alla persona che ha richiesto la pensione e redatto nella sua lingua, l’istituzione d’istruttoria riassume le decisioni definitive emesse dagli organi d’assicurazione interessati e invia il documento al richiedente allegando le decisioni. Gli organi interessati vengono informati tramite un duplicato. Il termine di ricorso per il richiedente comincia a decorrere dal momento della ricezione del riepilogo delle decisioni. E 213 Perizia medica particolareggiata Nel corso degli accertamenti legati ad una richiesta di una pensione d’invalidità, questo modulo serve agli organi d’assicurazione degli Stati interessati, alle cui prescrizioni legali era soggetto il richiedente, per esprimere la propria opinione in merito al suo grado d’invalidità. Esso viene compilato anche quando un organo d’assicurazione chiede una perizia medica su una persona che risiede in uno Stato diverso da quello competente. E 215 Rapporto amministrativo sulla situazione di un titolare di pensione Qualora il titolare di una pensione che risiede o soggiorna in uno Stato diverso da quello in cui l’organo d’assicurazione competente ha la propria sede ne faccia richiesta, l’organo d’assicurazione del luogo di residenza compila questo modulo. E 401 - 411: assegni familiari E 401 Attestato concernente la composizione della famiglia per la concessione delle prestazioni familiari L’autorità competente in materia di stato civile nel Paese di residenza dei familiari o un altro organo designato da quest’ultima (p.es. controllo abitanti del Comune di residenza) attesta la composizione della famiglia con questo modulo. Esso è necessario per la richiesta di prestazioni familiari (p. es. assegni per figli) presso l’organo d’assicurazione competente, se questo si trova in un altro Stato. 10 E 402 Certificato di prosecuzione degli studi per la concessione delle prestazioni familiari La prima parte di questo certificato viene compilata dall’organo d’assicurazione competente per la concessione delle prestazioni familiari. Nella seconda parte la scuola/l’università conferma la prosecuzione degli studi e ritorna il modulo all’organo d’assicurazione. E 403 Certificato di apprendistato e/o formazione professionale per la concessione delle prestazioni familiari La prima parte di questo certificato viene compilata dall’organo d’assicurazione competente per la concessione delle prestazioni familiari. Nella seconda parte, l’impresa o l’istituto incaricata/o dell’apprendistato/della formazione e l’organo incaricato del loro controllo ne confermano lo svolgimento e ritornano il modulo all’organo d’assicurazione. E 404 Certificato medico per la concessione delle prestazioni familiari L’organo d’assicurazione competente per la concessione delle prestazioni familiari compila la prima parte del modulo. La seconda parte viene completata dall’organo d’assicurazione malattie dello Stato di residenza dei familiari, affinché l’organo competente possa verificare se sono soddisfatte le condizioni per il diritto a prestazioni familiari conformemente alla legislazione cui è soggetto. E 405 Certificato relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo oppure relativo ai casi di lavoro successivo in più Stati membri, fra le date di pagamento previste dalla legislazione di tali Stati Questo formulario serve, da un lato, per disciplinare il concorso di prestazioni familiari in caso di attività successive in più Stati; dall’altro certifica i periodi di assicurazione compiuti in altri Stati che vanno considerati per la determinazione del diritto a prestazioni familiari nel nuovo Paese di lavoro. E 406 Certificato di visite mediche postnatali Questo modulo è destinato unicamente all’organo d’assicurazione francese competente per la concessione delle prestazioni familiari. Esso certifica che il bambino è stato sottoposto alle visite mediche postatali previste dalla legislazione francese. E 407 Certificato medico per la concessione di assegni familiari speciali o degli assegni familiari maggiorati per i figli minorati Mediante questo modulo, la cui seconda parte viene compilata dal medico designato dall’organo d’assicurazione del luogo di residenza, l’organo d’assicurazione competente verifica se sussista il diritto agli assegni familiari speciali previsti dalla sua legislazione per i figli minorati. E 411 Domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari In caso di problemi legati alla cumulazione di prestazioni, questo modulo dovrebbe permettere all’organo d’assicurazione competente di accertare se il versamento di prestazioni familiari impostogli dalla sua legislazione può essere sospeso, sussistendo un concorso di diritti a causa di un’attività lavorativa nello Stato di residenza della famiglia. Il modulo viene compilato dall’organo competente e trasmesso all’organo d’assicurazione del luogo di residenza dei familiari, che lo completa (v. elenco degli organismi di collegamento). Se sulla base delle informazioni fornitegli dall’organo del luogo di residenza l’or11 gano competente accerta che nello Stato di residenza dei familiari viene esercitata un’attività lavorativa che dà diritto a prestazioni familiari, esso può sospendere il versamento delle prestazioni. Se però le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza sono inferiori rispetto a quelle versate dall’organo competente, quest’ultimo, se del caso, paga un assegno per coprire la differenza. Per calcolare la differenza tra i due importi, l’organo competente calcola l’ammontare delle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza dei familiari in base al tasso di conversione valido in quel momento. Le liste dei tassi di conversione possono essere consultate sul seguente sito Internet: http://www.assicurazionisociali.admin.ch, rubrica Internazionale, Messaggi. E 601 - 602: Prestazioni speciali a carattere non contributivo E 601 Domanda di informazioni riguardanti l'importo dei redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (prestazioni speciali a carattere non contributivo) Se l’organo d’assicurazione competente (p.es., in Svizzera, gli uffici di esecuzione PC), per stabilire le prestazioni speciali a carattere non contributivo, vuole sapere a quanto ammontano le entrate del richiedente in uno Stato diverso da quello competente, chiede all’organo dello Stato in questione di completare questo modulo. E 602 Attestato concernente la totalizzazione dei periodi di impiego, di attività autonoma o di residenza (prestazioni speciali a carattere non contributivo) Affinché l’organo d’assicurazione competente possa accertare il diritto a prestazioni speciali a carattere non contributivo, l’organo d’assicurazione dell’ultimo Paese alla cui legislazione il richiedente era stato soggetto ne indica su questo modulo i periodi di impiego, di attività autonoma o di residenza compiuti sul suo territorio. 01.04.2006 Cn/Hbr 12