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All 4_contratto veterinario canile

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All 4_contratto veterinario canile
All. 4
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA E
DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE COMUNALE
DI VIA SAN SALVATORE N. 32, RIMINI CIG. N. 5870097D46
L’anno duemila....... addì ..................................... del mese di .............................. nella Residenza
comunale con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge
TRA
il Comune di Rimini C.F. 00304260409 in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Dott.
Enrico Bronzetti nella sua qualità di Dirigente del Settore Demografico, Cimiteriale e Decentramento,
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. …. del …….
E
il Dott. Vergoni Fabio, nato a Civitavecchia il 25 marzo 1960, C.F.VRGFBA60C25C773L e residente a
Rimini in via Flavia Casadei, 4 iscritta all'albo dei medici veterinari della Provincia di Rimini con
numero;
PREMESSO
−
che è necessario assicurare l'assistenza medico veterinaria agli animali ospitati presso il Canile
Comunale di Rimini ed a quelli che necessitano di cure urgenti quando recuperati e privi di
proprietario ovvero il cui proprietario sia momentaneamente irrintracciabile;
−
che con determinazione dirigenziale n. 1123 del 24.07.2014 sono stati approvati gli atti per
l'indizione di una procedura comparativa per l'individuazione di un medico veterinario per la
gestione e assistenza sanitaria medico – veterinaria e servizi correlati presso il canile comunale di
Rimini
−
che il Dott. Vergoni Fabio, è risultato aggiudicatario del servizio, giusta determinazione
dirigenziale n.1422. del.16 .09.2014 con la quale si è proceduto anche all'impegno definitivo della
spesa;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende la gestione e l’organizzazione della assistenza sanitaria medico veterinaria presso il
Canile Comunale di Rimini – via San Salvatore n. 32 – e dei servizi ad essa correlati.
Il servizio dovrà essere eseguito ogni giorno con precisione, secondo gli orari ed il programma di esecuzione
decisi concordemente tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale.
La gestione della assistenza sanitaria medico veterinaria presso la struttura di ricovero e delle attività ad
essa correlate dovrà essere improntata al rispetto dei seguenti principi:
garantire il rispetto dell’attuale normativa in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di
igiene delle strutture del canile;
garantire tutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie
alla salute ed al benessere degli animali ospitati; è inoltre richiesta una specifica competenza nella
valutazione di tipo comportamentale degli animali, che potrà essere posseduta direttamente
dall'incaricato o, in difetto, dovrà essere garantita attraverso forme di collaborazione con medici
veterinari specializzati in tale ambito;
garantire l’assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria agli animali ospitati con l’ausilio degli
ambulatori veterinari situati nel territorio del Comune di Rimini per situazioni che potrebbero
determinare pregiudizio alla loro salute ed al loro benessere, anche oltre gli orari di presenza ordinaria
del Medico Veterinario incaricato;
garantire adeguate condizioni igienico/sanitarie della struttura;
garantire la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di
quella degli operatori e l’adozione di qualsiasi procedura scientifica, di possibile applicazione, in base
anche alla professionalità degli operatori, volta alla rieducazione dei soggetti recuperabili.
Si precisa che sono a carico del medico veterinario:
il trasporto degli animali dalla struttura di ricovero agli ambulatori privati in caso di necessità di cura,
visite esami specialistici;
la valutazione di tipo comportamentale degli animali ricoverati, quando necessaria per la composizione
dei gruppi nei box di lunga degenza e, in ogni caso, sugli animali ricoverati per aggressività non
controllata, per morsicatura o che manifestano comportamenti pericolosi per se stessi, per gli altri
animali o per gli operatori;
Considerato che è vigente la convenzione tra il Comune di Rimini, i Comuni di Bellaria Igea Marina,
Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio per la gestione integrata dei servizi a tutela degli
animali d’affezione i servizi di cui sopra si intendono estesi anche agli animali, ricoverati presso la struttura di
S. Salvatore di proprietà dei Comuni convenzionati, fermo restando che, a norma dell’articolo 1 comma 2
della convenzione medesima resta esclusa l’erogazione dell’assistenza veterinaria agli animali recuperati e il
loro ricovero per il periodo di osservazione, che dovrà avvenire presso strutture individuate dai singoli
comuni.
2) DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nell’ambito di quanto stabilito al punto 1) il medico incaricato dovrà assicurare:
a)
l’istituzione di una Direzione Sanitaria che coordinerà tutti gli aspetti sanitari della
struttura, nonché di assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico degli animali;
b)
Un’idonea assistenza medico veterinaria per gli animali, cani e gatti, ricoverati nel
canile comunale, in orari definiti e concordati con l’Amministrazione Comunale e comunque
per un minimo di 25 ore settimanali complessive di presenza presso la struttura di ricovero;
c)
L’incaricato è tenuto a garantire, con cadenza almeno settimanale, la valutazione di
tipo comportamentale degli animali ricoverati, effettuandola direttamente o per il tramite di altri
medici veterinari esperti in tale ambito, quando necessaria per la composizione dei gruppi nei
box di lunga degenza e, in ogni caso, sugli animali ricoverati per aggressività non controllata,
per morsicatura o che manifestano comportamenti pericolosi per se stessi, per gli altri animali
o per gli operatori, anche al fine di strutturare un percorso di recupero finalizzato all'adozione;
d)
L’assistenza veterinaria urgente e straordinaria, con l’ausilio degli ambulatori
veterinari situati nel territorio del Comune di Rimini nella fascia oraria (diurna e notturna) in cui
il medico non è presente presso la struttura di ricovero e nei giorni festivi per: 1) gli animali
già ricoverati nel canile permanente 2) per quelli di nuovo ingresso nella struttura di ricovero 3)
per quelli recuperati, per i quali non sia possibile addivenire all’identificazione del proprietario,
qualora necessaria per non pregiudicare la salute e la futura guarigione dell’animale;
e)
Il trasporto degli animali dalla struttura di ricovero agli ambulatori veterinari privati
per gli accertamenti e/o visite ritenute necessarie;
f) Il servizio di assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria, da effettuarsi con l'ausilio
degli ambulatori situati sul territorio del Comune di Rimini o nei comuni ad esso limitrofi, verrà
organizzato con la collaborazione dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rimini
quale organismo in grado di coinvolgere tutti i professionisti interessati con criteri di
imparzialità e rotazione; resta tuttavia inteso che, qualora le tariffe praticate presso gli
ambulatori veterinari situati sul territorio del Comune di Rimini, siano superiori al minimo
tariffario l'incaricato potrà avvalersi di qualsiasi altra struttura, a propria libera scelta;
L’assistenza medico veterinaria per i cani e i gatti ricoverati nelle strutture pubbliche sarà finalizzata al
mantenimento della loro salute, del benessere psico /fisico degli animali ospitati e al rispetto della salute
pubblica e dovrà consistere in:
visita sanitaria di ingresso comprendente le seguenti modalità operative: visita clinica ed
ogni terapia necessaria per garantire la vita e la salute dell'animale; segnalamento ed
identificazione; compilazione della scheda sanitaria, accertamenti diagnostici ritenuti
necessari; eventuale ricovero in caso di mancata identificazione del proprietario;
valutazione comportamentale dell'animale;
mantenimento di un adeguato stato di salute e di benessere degli animali ricoverati
valutando tutti i trattamenti terapeutici (clinici e chirurgici) necessari in corso di patologia;
trattamenti endoparassitari mirati nei confronti di parassiti intestinali ovvero trattamenti
antielmintici secondo i protocolli scientifici stabiliti per ogni medicinale autorizzato;
trattamenti terapeutici e/o profilattici nei confronti di parassiti ematici, se ritenuti necessari
in base ad esigenze epidemiologiche;
profilassi indiretta nei confronti delle comuni malattie infettive;
composizione dei gruppi di soggetti compatibili in base ad esigenze fisiologiche ed
etologiche; valutazione del tipo di alimentazione degli animali secondo necessità
fisiologiche e di salute
sterilizzazioni chirurgiche
scopo di limitazione delle nascite o terapeutiche, in
coordinamento e collaborazione con il Servizio Veterinario ASL
prevenzione e controllo delle ectoparassitosi disponendo trattamenti di disinfestazione
ambientale ed eventuali trattamenti individuali;
l’istituzione di un servizio, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Rimini che consenta di attivare gli ambulatori veterinari situati nel Comune di
Rimini per l’assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria, qualora si presentasse
la necessità;
idonei interventi, anche a mezzo di ambulatori veterinari situati nel territorio del Comune di
Rimini disponibili ad accogliere urgentemente gli animali presso le loro strutture nel caso
che gli animali ricoverati o di nuova introduzione necessitino di cure urgenti per la loro
sopravvivenza al di fuori dell'orario di presenza del medico veterinario presso la struttura;
l’assistenza medico veterinaria, analogamente agli altri animali ricoverati presso le strutture
comunali, ai gatti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell’art.29 della Legge R.le
27/00, ancorchè ricoverati sotto forma di affido temporaneo;
Nell’ambito di quanto stabilito nei precedenti articoli il Comune di Rimini dovrà garantire:
la presenza di personale qualificato per la contenzione degli animali ricoverati nelle strutture
per favorire le prestazioni da parte del medico veterinario incaricato dell’assistenza zooiatrica;
l’istituzione di un sistema di vigilanza presso le colonie feline randagie che consenta di attivare
il medico veterinario incaricato ad erogare l’assistenza per il controllo sanitario, qualora fosse
necessario, e di trasferire i soggetti bisognosi di cure dalla sede delle colonie fino agli
ambulatori veterinari sopra indicati;
l’istituzione di un servizio che consenta di trasferire tutti i dati riferiti alle schede cliniche degli
animali ricoverati nelle strutture su supporto informatico;
la presenza di personale addestrato per effettuare gli interventi di disinfezione e disinfestazione
della struttura (comprese le parti esterne dei box), sia ordinari che d’urgenza (compreso il taglio
dell’erba, qualora necessario), secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria;
la presenza di personale addestrato in grado di collaborare con il medico veterinario per la
formazione dei gruppi di animali;
la presenza di personale idoneo per la somministrazione agli animali delle cure necessarie,
secondo le prescrizioni medico veterinarie, fatte salve eventuali somministrazioni di
competenza esclusiva di medici veterinari;
la presenza di personale idoneo per le pulizie e l’igienizzazione di tutti i reparti del canile,
compreso l’ambiente dedicato all’ambulatorio;
la presenza e l’efficienza di tutte le attrezzature necessarie per mantenere le strutture in idonee
condizioni igieniche;
la fornitura dei farmaci e dei presidi medici necessari all'erogazione delle prestazioni sopra
elencate.
Per lo svolgimento delle attività il Comune di Rimini mette a disposizione l’ambulatorio e le attrezzature della
struttura di ricovero site in via San Salvatore n. 32.
L'incaricato, in quanto responsabile della Direzione Sanitaria del Canile Comunale di S. Salvatore, potrà
dare disposizioni riguardo a tutte le attività svolte all'interno della struttura, siano esse riferite alla pulizia ed
al decoro degli ambienti interni, di quelli esterni e dei box, alla custodia degli animali, all'apertura ed
all'ingresso degli utenti e dei volontari, al recupero e ricovero degli animali e a quant'altro afferente alle
attività istituzionali in materia di controllo e tutela della popolazione felina e canina che coinvolgono
direttamente la struttura comunale.
Nello svolgimento delle sue attività il Direttore Sanitario sarà tenuto a confrontarsi con il Responsabile dei
servizi della Cooperativa incaricata del servizio di recupero e con il Responsabile dell'associazione incaricata
della gestione dei servizi all'interno della struttura, con il funzionario comunale responsabile e con l’Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di Rimini, al fine di concordare linee guida, modalità operative e/o
soluzioni a specifiche problematiche che dovessero insorgere durante la gestione.
3) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE
L'incaricato si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità connessa allo svolgimento delle attività
di cui alla presente convenzione, a gestire i rifiuti sanitari secondo le prescrizioni di legge vigenti,
assicurando anche la corretta tenuta dei registri e l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie.
L'incaricato si impegna inoltre a garantire un corretto rapporto con le associazioni di Volontariato operanti sul
territorio riminese che perseguono finalità di tutela della popolazione canina e felina e che hanno provveduto
ad ottenere formale riconoscimento presso il Comune secondo le indicazioni stabilite dalla Legge.
Si precisa che l’incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini (art. 2, comma 2) approvato, ai sensi dell’art. 54,
comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con deliberazione di G.C. n. 13 del 28/01/2014.
La violazione di tali prescrizioni potrà comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto negoziale ai
sensi del successivo art.9.
4) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche L'affidatario si impegna, in particolare a:effettuare tutti i
movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa di cui al punto
1., con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in
ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
1) riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente
contratto;
2) a comunicare al Comune di Rimini gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette
giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi;
3) ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;
4) a trasmettere al Comune di Rimini copia dei contratti di cui al precedente punto 4);
5) a rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e succ. mod. anche se non espressamente
indicati nel presente articolo.
L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rimini ed alla Prefettura – Ufficio
territoriale di Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 5
CONTROLLI ED INADEMPIENZE
Eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa
regolarizzazione.
In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di avviare la procedura per la risoluzione del contratto prevista all'art. 9.
IL Dott. Vergoni Fabio garantisce l’accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale del
Comune di Rimini addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali.
Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.
ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, della durata di 15 mesi, avrà inizio dal 01.10.2014 sino al 31.12.2015 e potrà essere
prorogato per il tempo tecnico necessario allo svolgimento delle procedure di gara alle stesse condizioni in
essere alla data di scadenza del contratto, fino ad un massimo di 180 giorni.
ART. 7
COMPENSO
Per l’esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, ivi incluse le prestazioni garantite dagli
ambulatori veterinari situati nel territorio del Comune di Rimini, è riconosciuto il compenso di 39.375,00 più
cassa previdenziale del 2% (€ 787,50) e Iva 22% (8.835,75), per una spesa complessiva di € 48.998,25;
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni che si rendessero
necessarie per garantire un’efficace controllo del territorio o per l’adozione di politiche di tutela degli animali.
Per tali prestazioni aggiuntive potranno essere stabiliti compensi preventivamente concordati tra le parti.
ART. 8
TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE.
Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, intestate all'Amministrazione Comunale di Rimini, Servizio
Controllo Popolazione Canina ed ivi trasmesse.
Il pagamento delle fatture avverrà entro il 60* giorno dalla data di ricevimento delle stesse. All'atto del
pagamento verranno operate le ritenute di legge.
ART. 9
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE
Qualora la professionista non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto ovvero
si riscontrassero inefficienze nel servizio, dopo tre contestazioni inviate per iscritto a mezzo raccomandata
a.r., alle quali non venissero fornite adeguate giustificazioni, l'Amministrazione avrà facoltà di rescindere il
contratto, con preavviso da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni.
In tal caso saranno dovuti i compensi maturati fino alla data di recesso senza che la professionista possa
vantare alcuna richiesta a titolo di risarcimento per la rescissione anticipata del contratto.
ART. 10
REVISIONE DEL PREZZO
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni per tutta la durata del contratto.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà devoluta all’autorità
giudiziaria competente.
In ogni caso, durante le more del giudizio, la professionista non deve interrompere il servizio.
ART. 12
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AI REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile ovvero al vigente
regolamento comunale dei contratti e degli appalti.
Al presente contratto viene allegato il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riportante anche
i costi stimati per la sicurezza, ammontanti ad € 300,00, già compresi nel compenso complessivo di cui
all'articolo 7.
Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi come appresso.
PER IL COMUNE DI RIMINI
Dott. Enrico Bronzetti
IL PROFESSIONISTA
Dott. ___________________
Per approvazione espressa:
articolo 3 “Responsabilità organizzative ed operative”;
articolo 4 “tracciabilità dei flussi finanziari”
articolo 5 “Controlli e inadempienze”
articolo 09 “Clausola risolutiva espressa e clausola penale”
articolo 10 “Revisione del prezzo”
PER IL COMUNE DI RIMINI
IL PROFESSIONISTA
Dott. Enrico Bronzetti
Dott. ___________________
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