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Soluzione a vita intera

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Soluzione a vita intera
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Soluzione a vita intera
Fascicolo informativo
Modello 7391 – Edizione maggio 2013
Tariffa R1A2012
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;
d) Glossario;
e) Polizza in versione fac-simile;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di
assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Allianz S.p.A.
Servizio Clienti
Retro di copertina
Allianz S.p.A.
Soluzione a vita intera
Scheda sintetica
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA
A CAPITALE RIVALUTABILE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO RIVALUTABILE
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
LA
NOTA
INFORMATIVA
PRIMA
DELLA
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle
garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota
informativa.
1
Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:
Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania).
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Società è pari a 3.613 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 149,0% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al
31/12/2012.
1.c) Denominazione del contratto
Soluzione a vita intera
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano
annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata VITARIV.
1.e) Durata
Nell'ambito del contratto a vita intera occorre distinguere tra:
ƒ durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa che è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato;
ƒ durata del periodo pagamento premi che viene stabilito dal Contraente tra un minimo di 5 anni ed un massimo
di 25 anni, tenendo conto che l’età dell’'Assicurato al termine del periodo pagamento premi non può superare i
90 anni di età computabile.
In ogni caso, a condizione che siano state pagate almeno tre annualità di premio, è possibile esercitare il diritto di
riscatto.
1.f) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo rivalutabile nella stessa misura del capitale assicurato.
Il premio minimo su base annua è di 2.500,00 euro.
2
Caratteristiche del contratto
SOLUZIONE A VITA INTERA è dedicata a chi desidera garantire in qualsiasi momento, in caso di prematura
scomparsa, un capitale ai propri cari a tutela della loro sicurezza economica ed allo stesso tempo non privarsi della
possibilità, in caso di necessità, di ritirare le somme maturate.
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Soluzione a vita intera
Scheda sintetica
Le prestazioni assicurate si rivalutano annualmente in base all'andamento della gestione separata di attivi
VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il
rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio/lungo periodo.
Si precisa che una parte di ogni premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio di mortalità
dell'Assicurato e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla
formazione del capitale assicurato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto
nella Sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili
(rivalutazione).
La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma
personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso
Capitale
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento, ai
Beneficiari designati dal Contraente, del capitale assicurato.
b) Opzioni contrattuali
Opzione da capitale
in rendita
Al termine del periodo pagamento premi, o in epoca successiva, il Contraente può
richiedere la conversione del valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge,
in:
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile, oppure;
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e
successivamente, fintanto che l'Assicurato sia in vita, oppure;
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere all'Assicurato fintanto che egli
sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato
fino a che questo è in vita.
L’opzione può essere esercitata solo alle seguenti condizioni:
ƒ l'importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euro;
ƒ l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.
I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e la
relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita.
La Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di tasso tecnico) pari al 2% annuo, che viene
attribuito, in via anticipata, nel calcolo del capitale assicurato iniziale indicato nel documento di polizza.
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società e attribuite al Contraente, restano
definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Il mancato versamento dei premi relativi alle prime tre annualità, comporta la risoluzione del contratto e la
perdita dei premi pagati che restano acquisiti alla Società.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i
meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 1 e 7 delle Condizioni speciali di
assicurazione.
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Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei
costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato
l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei
costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e
non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare
significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Gestione separata VITARIV
Ipotesi adottate
Premio annuo:
Sesso :
Età:
Tasso di rendimento degli attivi: 4,0 %
Durata:
Anno
5
10
15
5
15 anni
CPMA
10,66%
3,37%
1,56%
Durata:
Anno
5
10
15
20
2.500,00 €
qualunque
45 anni
20 anni
CPMA
13,42%
4,65%
2,26%
1,31%
Durata:
25 anni
Anno
5
10
15
20
25
CPMA
16,43%
6,10%
3,10%
1,79%
1,17%
Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV negli ultimi 5
anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso
di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed
operai.
Anno
2008
2009
2010
2011
2012
Rendimento realizzato
dalla gestione separata
VITARIV
5,02%
4,51%
4,22%
4,21%
4,03%
Rendimento minimo
riconosciuto agli
assicurati
3,72%
3,21%
2,92%
2,91%
2,73%
Rendimento medio dei
titoli di Stato
Inflazione
4,46%
3,54%
3,35%
4,89%
4,64%
3,23%
0,75%
1,55%
2,73%
2,97%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota
informativa.
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
I rappresentanti legali
Giacomo Campora – Giampaolo Viseri
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Nota informativa
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA
A CAPITALE RIVALUTABILE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO RIVALUTABILE
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto.
A
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:
„ Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania)
„ Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia)
„ Recapito telefonico: 800.68.68.68
„ Sito Internet: www.allianz.it
„ Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
„ Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398
ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n°018.
B
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato
Il pagamento dei premi deve essere effettuato entro un lasso temporale, come meglio specificato al successivo
punto 3.
Il contratto prevede una prestazione assicurativa in caso di decesso.
Più precisamente, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca si verifichi la Società si impegna a
corrispondere, ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato quale rivalutato all’ultimo
anniversario della data di decorrenza.
Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni speciali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni.
AVVERTENZA
Si segnala che il presente contratto prevede cause di esclusione e di limitazione delle garanzie secondo le
modalità e nei limiti previsti dall’articolo 5 delle Condizioni generali di assicurazione e nelle Condizioni
particolari per le assicurazioni con e senza visita medica.
Eventuali dichiarazioni false o reticenti rese dal Contraente e dell’Assicurato in fase di stipulazione del
contratto, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato
alle medesime condizioni, potrebbero compromettere il diritto alla prestazione. Si rinvia, per la disciplina
degli effetti, all’articolo 3 delle Condizioni generali di assicurazione.
Opzioni contrattuali
Al termine del periodo pagamento premi, o in epoca successiva, il Contraente può richiedere la conversione del
valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge, in:
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile, oppure;
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente,
fintanto che l'Assicurato sia in vita, oppure;
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere all'Assicurato fintanto che egli sia in vita e reversibile
totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato fino a che questo è in vita.
L’opzione può essere esercitata solo alle seguenti condizioni:
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Nota informativa
ƒ l'importo della rendita annua richiesta non può essere inferiore a 3.000,00 euro;
ƒ l'Assicurato all'epoca della conversione non può avere un’età superiore agli 85 anni di età computabile.
I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e la relativa disciplina saranno
quelli in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita.
Si precisa che il capitale liquidabile in caso di riscatto o in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della
capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e del premio relativo ai rischi demografici.
La Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di tasso tecnico) pari al 2% annuo, che viene
attribuito, in via anticipata, nel calcolo del capitale assicurato iniziale indicato nel documento di polizza.
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società e attribuite al Contraente, restano
definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
3. Premi
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato,
al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle sue abitudini di vita.
SOLUZIONE A VITA INTERA è un contratto a premi annui.
I premi debbono essere versati durante un periodo predefinito (durata di pagamento dei premi) stabilito dal
Contraente tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni, tenendo conto che l’età dell'Assicurato, al termine
del periodo pagamento premi, non può superare i 90 anni di età computabile.
Il premio annuo deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata, il primo all’atto della
sottoscrizione del contratto, i seguenti , alle scadenze pattuite, per tutta la durata del periodo di pagamento del
premio e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o
semestrali. In tal caso il pagamento del premio dovrà essere effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale della data di decorrenza.
Il frazionamento dei premi annui comporta la maggiorazione degli stessi dell'addizionale di frazionamento
(interesse di frazionamento) indicata al punto 5.1.1 relativo ai costi.
Il premio relativo al primo anno è comunque dovuto per intero
Il premio annuo si rivaluta annualmente secondo le modalità previste all'articolo 7 delle Condizioni speciali di
assicurazione.
Il Contraente deve versare un numero minimo di tre annualità di premio per maturare il diritto al riscatto
del contratto o alla riduzione della prestazione prevista in caso di decesso; in caso di mancato pagamento di
tali annualità il contratto si risolve e il Contraente perde quanto versato.
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:
ƒ assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato esclusivamente all'Agenzia;
ƒ bonifico bancario intestato esclusivamente all'Agenzia, fermo restando che per specifiche esigenze
procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
ƒ carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo;
ƒ RID (Rimessa Interbancaria Diretta) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di
frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del RID potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal
mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla
vendita. Il RID è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e tale
mezzo sia accettato dall’intermediario assicurativo;
ƒ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.
Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La partecipazione agli utili (rivalutazione del capitale) avviene sulla base al rendimento della gestione separata di
attivi, denominata VITARIV. La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire
agli assicurati, ottenuto diminuendo il rendimento conseguito dalla gestione separata VITARIV di un valore,
denominato rendimento trattenuto (di cui al punto 5.2.).
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Nota informativa
Il capitale assicurato viene rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto), in base ad
un tasso definito “misura annua di rivalutazione”.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la
differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale
assicurato iniziale.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa e resta definitivamente acquisita
(consolidamento annuale).
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili si rinvia
all’articolo 7 delle Condizioni speciali di assicurazione e al Regolamento della gestione separata VITARIV che
forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e
dei valori di riduzione e di riscatto.
La Società si impegna a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi, al
momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
C
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1.
Costi gravanti sul premio
Diritti di quietanza sul
5 euro
premio di
perfezionamento
Diritti di quietanza
su ogni premio
successivo al primo
Spese di emissione
1 euro
25 euro
Le spese di emissione sono comprese nel caricamento
applicato dalla Società (di seguito indicato).
Se il contratto viene stipulato previa visita medica obbligatoria dell’Assicurato, le predette spese saranno
incrementate di un importo pari a 50 euro, sommato alla differenza tra il costo per la visita medica (relativo a
fatture intestate ad Allianz S.p.A. e presentate alla stessa per il relativo pagamento) e il contributo massimo offerto
dalla Società stessa, come meglio specificato al punto successivo “Costo per la visita medica".
Costo per la visita medica
Per capitali assicurati fino a 250.000,00 euro, è sufficiente la compilazione del questionario sanitario da parte
dell’Assicurato e pertanto non è previsto alcun costo per la visita medica.
Per capitali assicurati superiori a 250.000,00 euro, è necessario che l’Assicurato si sottoponga a visita medica. Ciò
comporta la compilazione del rapporto di visita medica e l’effettuazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla
Società per l’assunzione del rischio, che variano a seconda dell’importo del capitale assicurato e dell’età
dell’Assicurato.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del capitale assicurato di cui sopra si deve considerare la somma dei
capitali assicurati per lo stesso Assicurato con altre polizze vita caso morte e miste, collettive comprese,
sottoscritte con la Società e in vigore all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
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Nota informativa
In caso di visita medica la società offre un contributo che varia in funzione dell’importo del capitale assicurato e
dell’età dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
Età all’ingresso fino al 65°anno
Importi massimi
Capitali da assicurare
Contributo
Età all’ingresso superiore al 65°anno
Importi massimi
Capitali da assicurare
Contributo
Fino a 300.000,00 euro
120,00 euro
Fino a 500.000,00 euro
265,00 euro
Oltre 300.000,00 euro
e fino a 750.000,00 euro
275,00 euro
Oltre 500.000,00 euro
390,00 euro
Oltre 750.000,00 euro
390,00 euro
Per poter usufruire del predetto contributo, le fatture relative alla visita medica (che devono essere emesse con
IVA) devono essere intestate ad Allianz S.p.A. - Largo Ugo Irneri,1 - 34123 Trieste - Partita IVA / Codice Fiscale
05032630963 e presentate alla stessa per il relativo pagamento.
Il costo per la visita medica eccedente il contributo massimo offerto dalla Società (indicato nella precedente
tabella) è a carico dell’Assicurato. L’imputazione di tale costo, nel caso in cui le fatture siano intestate ad
Allianz S.p.A., avviene tramite incremento delle spese di emissione.
AVVERTENZE:
„ nel caso in cui le fatture relative alla visita medica non siano intestate ad Allianz S.p.A., il costo per la visita
medica è a totale carico dell’Assicurato, e quest’ultimo non può usufrire del contributo;
„ il costo per la visita medica è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto l’Assicurato;
„ le spese di emissione sono quantificate in polizza ed incrementate del predetto ed eventuale importo pari alla
differenza tra il costo relativo alla visita medica e il contributo massimo offerto dalla Società. Queste spese
vengono trattenute dalla Società in caso di recesso del Contraente esercitato ai sensi del punto 11 della
presente Nota informativa.
A prescindere dal capitale assicurato, l’Assicurato di età superiore a 65 anni si dovrà sottoporre a visita medica.
Anche in questo caso si applicano le predette condizioni relative ai costi e al contributo offerto dalla Società.
L'Assicurato ha la facoltà di chiedere di essere sottoposto a visita medica, per ottenere la piena copertura
assicurativa senza periodo di carenza, anche per capitali assicurati pari o inferiori a 250.000,00 euro. In questo
caso:
„ non si applicano le predette condizioni relative ai costi e al contributo offerto dalla Società;
„ le relative fatture non dovranno essere intestate ad Allianz S.p.A. e presentate alla stessa per il relativo
pagamento;
„ i costi degli accertamenti sanitari sono a totale carico dell'Assicurato.
Caricamento
Dal premio versato la Società trattiene un caricamento variabile in funzione dell'ammontare del premio, della
durata del periodo di pagamento del premio e dell'età dell'Assicurato.
A titolo di esempio, nella Tabella A di seguito riportata si rappresentano i caricamenti relativi al premio annuo
pari a 2.500 euro, considerando un'oscillazione dei valori di costo espressi per fasce di età e durata non superiore
allo 0,2%.
I valori riportati in Tabella A tengono in considerazione gli effetti dello sconto descritto al successivo punto 6.
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Nota informativa
Tabella A - Costi gravanti sul premio (percentuale di caricamento applicata)
Sesso: qualunque
Premio lordo: 2.500,00 euro
Età
20
25
30
35
40
45
50
52
55
57
60
62
65
67
70
72
75
80
85
Età
20
25
30
35
40
45
50
52
55
57
60
62
65
67
70
72
75
Durata contrattuale
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11,41%
11,35%
11,27%
11,17%
11,05%
10,93%
10,79%
10,73%
10,66%
10,60%
10,54%
10,50%
10,44%
10,42%
10,39%
10,39%
10,45%
10,71%
11,35%
10,98%
10,92%
10,85%
10,77%
10,67%
10,57%
10,46%
10,43%
10,37%
10,34%
10,30%
10,28%
10,27%
10,27%
10,30%
10,34%
10,45%
10,92%
10,64%
10,59%
10,53%
10,46%
10,37%
10,29%
10,21%
10,18%
10,15%
10,13%
10,11%
10,12%
10,14%
10,16%
10,24%
10,32%
10,52%
11,18%
10,35%
10,30%
10,26%
10,20%
10,12%
10,05%
9,99%
9,97%
9,96%
9,96%
9,97%
9,99%
10,05%
10,10%
10,22%
10,34%
10,62%
11,50%
10,10%
10,05%
10,01%
9,95%
9,90%
9,84%
9,80%
9,79%
9,79%
9,81%
9,84%
9,88%
9,97%
10,05%
10,23%
10,39%
10,76%
11,87%
10,37%
10,34%
10,28%
10,22%
10,18%
10,14%
10,13%
10,13%
10,15%
10,19%
10,26%
10,32%
10,46%
10,57%
10,83%
11,06%
11,57%
13,03%
10,69%
10,67%
10,61%
10,56%
10,52%
10,50%
10,50%
10,53%
10,55%
10,61%
10,70%
10,78%
10,95%
11,11%
11,41%
11,69%
12,29%
10,98%
10,95%
10,91%
10,87%
10,84%
10,82%
10,86%
10,87%
10,93%
10,99%
11,11%
11,20%
11,42%
11,59%
11,95%
12,29%
12,99%
11,25%
11,24%
11,21%
11,16%
11,13%
11,14%
11,16%
11,20%
11,27%
11,34%
11,48%
11,61%
11,84%
12,05%
12,47%
12,85%
13,66%
11,50%
11,46%
11,44%
11,42%
11,40%
11,42%
11,46%
11,50%
11,59%
11,68%
11,85%
11,98%
12,25%
12,48%
12,96%
13,40%
14,29%
Durata contrattuale
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
11,74%
11,72%
11,68%
11,65%
11,66%
11,67%
11,74%
11,78%
11,89%
11,99%
12,18%
12,33%
12,63%
12,89%
13,43%
13,91%
14,89%
11,95%
11,94%
11,91%
11,90%
11,90%
11,93%
11,98%
12,06%
12,18%
12,27%
12,48%
12,65%
12,98%
13,29%
13,87%
14,40%
12,16%
12,13%
12,11%
12,10%
12,10%
12,14%
12,25%
12,30%
12,44%
12,56%
12,78%
12,97%
13,32%
13,65%
14,30%
14,85%
12,36%
12,33%
12,31%
12,28%
12,32%
12,35%
12,46%
12,54%
12,68%
12,79%
13,04%
13,25%
13,65%
13,99%
14,68%
15,28%
12,53%
12,54%
12,50%
12,49%
12,50%
12,55%
12,69%
12,76%
12,91%
13,04%
13,30%
13,52%
13,96%
14,32%
15,04%
12,70%
12,67%
12,67%
12,65%
12,66%
12,75%
12,89%
12,96%
13,13%
13,28%
13,54%
13,77%
14,22%
14,61%
15,36%
12,89%
12,90%
12,87%
12,86%
12,88%
12,95%
13,09%
13,18%
13,36%
13,51%
13,80%
14,04%
14,53%
14,94%
13,12%
13,10%
13,08%
13,08%
13,10%
13,19%
13,34%
13,44%
13,63%
13,78%
14,10%
14,35%
14,85%
15,28%
13,35%
13,34%
13,30%
13,32%
13,36%
13,45%
13,60%
13,72%
13,90%
14,07%
14,41%
14,67%
15,20%
15,63%
13,61%
13,59%
13,55%
13,57%
13,63%
13,70%
13,90%
14,00%
14,20%
14,39%
14,73%
15,01%
15,55%
13,82%
13,85%
13,84%
13,83%
13,89%
13,98%
14,18%
14,29%
14,52%
14,70%
15,06%
15,36%
15,93%
Addizionale di frazionamento
In caso di frazionamento del premio annuo, le rate in cui viene suddiviso il premio sono maggiorate
dell'addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento) secondo quanto indicato nella tabella di seguito
riportata:
Frazionamento del premio
Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Quadrimestrale
Semestrale
Pagina 5 di 12
Addizionale di frazionamento
3,50%
2,75%
2,50%
2,25%
1,75%
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Nota informativa
5.1.2. Costi per riscatto
A condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime tre annualità è possibile sia esercitare il
diritto di riscatto sia sospendere il pagamento del premio, mantenendo il contratto in vigore per un valore ridotto
(valore di riduzione). I costi applicati dalla Società in caso di riscatto sono indicati nella tabella B di seguito
riportata. Tali costi sono espressi come riduzione percentuale del capitale rivalutato in vigore al momento della
richiesta del riscatto moltiplicato per il coefficiente riportato all’art.4 delle condizioni speciali di assicurazione e
moltiplicato per il rapporto tra i premi pagati ed i premi pattuiti.
Tabella B - Costi gravanti per riscatto
Anno
riscatto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Anno
riscatto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Durata pagamento premi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5,57%
2,05%
0,00%
8,42%
4,14%
1,63%
0,00%
11,32%
6,26%
3,28%
1,34%
0,00%
14,27%
8,42%
4,96%
2,71%
1,14%
0,00%
17,28%
10,62%
6,68%
4,10%
2,31%
0,99%
0,00%
20,47%
12,93%
8,48%
5,56%
3,51%
2,01%
0,88%
0,00%
21,60%
13,93%
9,39%
6,41%
4,32%
2,79%
1,63%
0,72%
0,00%
22,62%
14,83%
10,20%
7,16%
5,03%
3,46%
2,27%
1,34%
0,60%
0,00%
23,56%
15,63%
10,93%
7,83%
5,66%
4,06%
2,84%
1,89%
1,12%
0,51%
0,00%
24,44%
16,38%
11,59%
8,44%
6,23%
4,59%
3,35%
2,37%
1,59%
0,96%
0,43%
0,00%
Durata pagamento premi
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25,26%
17,07%
12,21%
9,00%
6,74%
5,08%
3,80%
2,81%
2,01%
1,36%
0,82%
0,38%
0,00%
26,05%
17,73%
12,78%
9,52%
7,22%
5,52%
4,23%
3,21%
2,39%
1,73%
1,18%
0,72%
0,33%
0,00%
26,81%
18,35%
13,32%
10,00%
7,67%
5,94%
4,61%
3,58%
2,74%
2,06%
1,50%
1,03%
0,63%
0,29%
0,00%
27,54%
18,95%
13,84%
10,47%
8,09%
6,32%
4,98%
3,92%
3,07%
2,37%
1,80%
1,31%
0,91%
0,56%
0,26%
0,00%
28,26%
19,53%
14,33%
10,91%
8,48%
6,69%
5,32%
4,24%
3,37%
2,66%
2,07%
1,58%
1,16%
0,81%
0,50%
0,23%
0,00%
28,97%
20,10%
14,82%
11,33%
8,87%
7,04%
5,65%
4,55%
3,66%
2,94%
2,33%
1,83%
1,40%
1,04%
0,72%
0,45%
0,21%
0,00%
29,68%
20,67%
15,30%
11,75%
9,24%
7,39%
5,96%
4,84%
3,94%
3,20%
2,58%
2,07%
1,63%
1,25%
0,93%
0,65%
0,41%
0,19%
0,00%
30,40%
21,23%
15,77%
12,16%
9,61%
7,72%
6,26%
5,12%
4,20%
3,45%
2,82%
2,29%
1,84%
1,46%
1,13%
0,84%
0,59%
0,37%
0,17%
0,00%
31,12%
21,80%
16,24%
12,57%
9,97%
8,04%
6,56%
5,40%
4,46%
3,69%
3,05%
2,51%
2,05%
1,66%
1,32%
1,02%
0,76%
0,54%
0,34%
0,16%
0,00%
31,86%
22,37%
16,71%
12,97%
10,32%
8,36%
6,85%
5,67%
4,71%
3,92%
3,27%
2,72%
2,25%
1,85%
1,50%
1,20%
0,93%
0,70%
0,49%
0,31%
0,15%
0,00%
32,62%
22,95%
17,19%
13,38%
10,69%
8,68%
7,15%
5,93%
4,95%
4,15%
3,48%
2,92%
2,44%
2,03%
1,67%
1,36%
1,09%
0,85%
0,64%
0,45%
0,29%
0,14%
0,00%
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Nota informativa
5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
La Società trattiene - dal rendimento della gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento
trattenuto. Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,1 punti
percentuali per ogni punto percentuale di rendimento superiore al 6% conseguito dalla gestione separata.
Rendimento Gestione separata
fino a 6,99%
Rendimento trattenuto
da 7,00 % a 7,99%
1,40%
da 8,00 % a 8,99%
1,50%
da 9,00 % a 9,99%
1,60%
ecc.
……
1,30%
Quota parte percepita dagli intermediari
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al
prodotto è pari al 44,0%.
6. Sconti
Il contratto prevede uno sconto del 10% sui caricamenti applicabili alla parte di premio eccedente 360 euro, già
considerato nella Tabella A riportata al punto 5.1.1..
Detto sconto, a parità di premio versato, si traduce in un maggiore importo della corrispondente prestazione
assicurata. Si segnala che, qualora la durata pagamento premi sia inferiore a 10 anni, la misura dello sconto si
riduce in proporzione agli anni effettivi di durata.
7. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
I premi pagati per le assicurazioni complementari aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona - abbinate alle
assicurazioni sulla vita - sono soggetti ad imposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Detraibilità fiscale dei premi
Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad
oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene
riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi
stessi.
Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi
sopra indicati, il diritto alla detrazione d’imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che
viene appositamente indicata dalla Società.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente
a carico di quest’ultimo.
Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra
indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni
stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il
sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.
Imposta di bollo
Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono
esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.
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Nota informativa
Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:
ƒ se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva)
nella misura del 20% della differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei
premi versati. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti
negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%;
ƒ se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita
sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20% (ridotta in relazione alla percentuale di titoli di
Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%), limitatamente alla quota
parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di
determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa
applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al
punto precedente.
La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano
attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di
attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa
e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare,
direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto.
D
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni generali di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e
la decorrenza delle coperture assicurative.
9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
AVVERTENZA
La sospensione del pagamento dei premi ha l'effetto di determinare lo scioglimento del contratto, con perdita
dei premi già versati.
Si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Riscatto e Riduzione
A condizione che il Contraente abbia corrisposto almeno tre annualità di premio, il Contratto riconosce un
valore di riscatto e di riduzione. Si rinvia agli articoli 3 e 4 delle Condizioni speciali di assicurazione per le
modalità di determinazione rispettivamente dei valori di riscatto e di riduzione.
Il Contraente ha la facoltà di riattivare il presente contratto secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche
previste dall’articolo 9 delle condizioni generali e dall’articolo 5 delle Condizioni speciali di assicurazione.
I valori di riscatto e di riduzione possono risultare inferiore ai premi versati.
Il Contraente può richiedere informazioni su detti valori all'Agenzia di riferimento oppure a:
Allianz S.p.A.
Pronto Allianz - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde 800.68.68.68
Fax 02.7216.9145
Indirizzo e-mail: [email protected]
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto e
riduzione. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
11. Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.
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Nota informativa
Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata
A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A., Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi
identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di
invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il
premio da questi corrisposto, riservandosi di trattenere la parte di premio relativa al rischio assunto per il
periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto
effettivamente sostenute, di cui al precedente punto 5.1.1., e quantificate nel documento di polizza.
12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di
prescrizione
Per una indicazione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare ai
fini della liquidazione della prestazione da parte della Società, si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni generali di
assicurazione.
La società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale
termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).
Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi
ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti
dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in
lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione
della prestazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax o e.mail) a Allianz S.p.A., Pronto
Allianz - Servizio Clienti, Corso Italia n. 23, 20122 Milano, Fax 02.7216.9145, Indirizzo e.mail:
[email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax
06.42.133.745 - 06.42.133.353, Numero Verde 800.48.66.61, corredando l’esposto con copia del reclamo già
inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.
Si ricorda che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
16. Informativa in corso di contratto
La Società è tenuta ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di
assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa
con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
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Nota informativa
17. Conflitto di interessi
Nell’ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata di attivi VITARIV la Società si riserva la
facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz
S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del gruppo di
appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
■ OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad
un massimo del 50% ;
■ Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un
massimo del 30%.
La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione di
tutti i suoi portafogli di attivi ad Allianz Investment Management Milano S.p.A. (di seguito AIM Milano), società
appartenente al gruppo Allianz S.p.A., avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 Milano.
AIM Milano, nell’ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un’attività di “asset managers
selection” - ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata
VITARIV ad ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., società di gestione del risparmio
controllata da Allianz Global Investors Europe Holding GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede
legale in Italia, Piazza Velasca 7/9, 20122 Milano.
Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente Nota informativa, la banca depositaria degli attivi che
costituiscono la gestione separata VITARIV è AllianzBank Financial Advisors S.p.A., società controllata da
Allianz S.p.A., e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker soggetti del gruppo di
appartenenza di Allianz S.p.A.
La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In particolare la Società ha
identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni
di conflitto di interessi.
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla
Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione separata VITARIV.
La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai
contraenti e s’impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali
conflitti.
E
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di
versamenti, ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppo dei premi, delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono
calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente
progetto, al 4%. Il predetto tasso di rendimento è diminuito del rendimento annuo trattenuto dalla Società di cui
al punto 5.2 della presente Nota Informativa.
La misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico pari al 2% già riconosciuto nel
calcolo del capitale assicurato iniziale.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito (tasso tecnico) rappresentano le prestazioni certe che la
Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle
Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non
impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle
prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti
potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
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Nota informativa
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI
RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
-
Tasso di rendimento minimo garantito (tasso di interesse tecnico):
Età dell’Assicurato:
Periodicità di versamento:
Periodo pagamento premi:
Sesso dell’ Assicurato:
Premio annuo iniziale:
2%
45 anni
annuale
15 anni
qualunque
2.500 euro
Prestazioni in caso di sospensione pagamento
premi
Capitale in caso
anno Premio annuo
Valore di
Valore di
Valore di
di decesso
riscatto a
riduzione a fine
riduzione a
fine anno
anno
termine piano
1
2.500,00
2.500,00
52.131,22
2
2.496,00
4.996,00
52.131,22
3
2.496,00
7.492,00
52.131,22
4.430,72
7.792,39
7.792,39
4
2.496,00
9.988,00
52.131,22
6.668,88
11.528,50
11.528,50
5
2.496,00
12.484,00
52.131,22
8.977,19
15.256,17
15.256,17
6
2.496,00
14.980,00
52.131,22
11.357,18
18.975,82
18.975,82
7
2.496,00
17.476,00
52.131,22
13.809,63
22.687,64
22.687,64
8
2.496,00
19.972,00
52.131,22
16.334,73
26.391,85
26.391,85
9
2.496,00
22.468,00
52.131,22
18.931,80
30.088,65
30.088,65
10
2.496,00
24.964,00
52.131,22
21.601,14
33.778,38
33.778,38
11
2.496,00
27.460,00
52.131,22
24.342,02
37.461,31
37.461,31
12
2.496,00
29.956,00
52.131,22
27.154,37
41.137,77
41.137,77
13
2.496,00
32.452,00
52.131,22
30.037,44
44.808,05
44.808,05
14
2.496,00
34.498,00
52.131,22
32.990,49
48.472,43
48.472,43
15
2.496,00
37.444,00
52.131,22
36.012,23
52.131,22
52.131,22
I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno,
di durata del contratto. Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Cumulo dei
premi
annui
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella sopra riportata, il recupero dei premi versati non potrà avvenire, sulla base del
tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, entro il termine del periodo di pagamento premi.
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Nota informativa
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
-
Tasso di rendimento minimo garantito (tasso di interesse tecnico):
Rendimento trattenuto:
Misura annua di rivalutazione:
Età dell’Assicurato:
Periodicità di versamento:
Periodo pagamento premi:
Sesso dell’ Assicurato:
Premio annuo iniziale:
4%
1,30%
2,70%
45 anni
annuale
15 anni
qualunque
2.500 euro
Prestazioni in caso di sospensione pagamento
premi
Capitale in caso
anno Premio annuo
Valore di
Valore di
Valore di
di decesso
riscatto a
riduzione a fine
riduzione a
fine anno
anno
termine piano
1
2.500,00
2.500,00
52.490,92
2
2.513,22
5.013,22
52.853,11
3
2.530,55
7.543,77
53.217,80
4.533,54
7.973,20
8.659,02
4
2.548,00
10.091,77
53.585,00
6.864,51
11.866,68
12.799,09
5
2.565,58
12.657,35
53.954,73
9.300,04
15.804,84
16.929,87
6
2.583,27
15.240,62
54.327,02
11.843,56
19.788,48
21.051,81
7
2.601,09
17.841,71
54.701,88
14.497,77
23.818,18
25.165,14
8
2.619,03
20.460,74
55.079,32
17.264,80
27.894,55
29.270,07
9
2.637,10
23.097,84
55.459,37
20.145,90
32.018,23
33.366,86
10
2.655,29
25.753,13
55.842,04
23.143,33
36.189,95
37.455,85
11
2.673,60
28.426,73
56.227,35
26.258,34
40.410,45
41.537,37
12
2.692,04
31.118,77
56.615,32
29.492,85
44.680,48
45.611,76
13
2.710,61
33.829,38
57.005,96
32.848,09
49.000,80
49.679,34
14
2.729,31
36.558,68
57.399,30
36.325,26
53.372,17
53.740,44
15
2.748,13
39.306,81
57.795,36
39.925,02
57.795,36
57.795,36
I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno,
di durata del contratto. Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Cumulo dei
premi
annui
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente
Nota informativa.
I rappresentanti legali
Giacomo Campora – Giampaolo Viseri
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Soluzione a vita intera
Condizioni di assicurazione
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA
A CAPITALE RIVALUTABILE ED A PREMIO ANNUO TEMPORANEO RIVALUTABILE
1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto e Obblighi della Società
Il presente contratto ha ad oggetto l’erogazione di una prestazione in caso di decesso di cui all’articolo 1 delle
Condizioni speciali di assicurazione.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.
Art. 2 - Pagamento del premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio
annuo da versarsi in via anticipata all’atto della sottoscrizione del contratto e, alle scadenze pattuite, per tutta la
durata del periodo di pagamento del premio e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato. La durata del
pagamento dei premi è fissata dal Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, tra un minimo di 5
anni ed un massimo di 25 anni, tenendo conto che l’età dell'Assicurato, al termine del periodo pagamento premi,
non può superare i 90 anni di età computabile.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o
semestrali. In tal caso il pagamento dovrà essere effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, bimestrale,
trimestrale, quadrimestrale o semestrale della data di decorrenza.
Il frazionamento dei premi annui comporta la maggiorazione degli stessi dell'addizionale di frazionamento
(interesse di frazionamento).
Il premio minimo su base annua è di 2.500,00 euro.
Il premio annuo si rivaluta annualmente secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:
ƒ assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato esclusivamente all'Agenzia;
ƒ bonifico bancario intestato esclusivamente all'Agenzia, fermo restando che per specifiche esigenze
procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
ƒ carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo;
ƒ RID (Rimessa Interbancaria Diretta) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di
frazionamento mensile o trimestrale. Si segnala che l'obbligatorietà del RID potrà essere estesa a
frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli
intermediari preposti alla vendita. Il RID è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora tale
servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall’intermediario assicurativo;
ƒ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.
Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.
Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le
reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle
medesime condizioni, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e1893 del Codice Civile,
l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, del
capitale assicurato.
Art. 4 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione
A condizione che sia stato versato il primo premio annuo (anche in forma di prima rata mensile, bimestrale,
trimestrale, quadrimestrale o semestrale), il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui
vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell’Assicurato, se
persona diversa dal Contraente).
A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato in
polizza quale data di decorrenza.
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Soluzione a vita intera
Condizioni di assicurazione
Art. 5 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei
cambiamenti di professione dell'Assicurato.
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
ƒ dolo del Contraente o del Beneficiario;
ƒ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
ƒ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obblighi verso lo Stato
italiano;
ƒ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare
di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
ƒ suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei
primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
In questi casi, la Società corrisponde ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari alla somma dei
versamenti effettuati al netto di eventuali imposte e diritti, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se
quest’ultimo superiore all'importo suddetto.
Art. 6 - Durata
La durata del contratto è a vita intera.
Art. 7 - Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.
Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata
A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A., Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi
identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di
invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il
premio da questi corrisposto, riservandosi di trattenere la parte di premio relativa al rischio assunto per il
periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto
effettivamente sostenute e quantificate nel documento di polizza.
Art. 8 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la
risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un capitale
assicurato ridotto, determinato secondo i criteri di calcolo e la tabella di cui all’art. 4 delle Condizioni Speciali.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la
Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 9 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione
In deroga a quanto previsto dall’articolo precedente, entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non
pagata, la società concede al Contraente la facoltà di riattivare la garanzia, mediante pagamento delle rate di
premio arretrate aumentate degli interessi legali.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del
Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la
riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del
giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non
pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.
Art. 10 - Riscatto
Il Contraente, dopo aver pagato almeno 3 annualità di premio, può risolvere anticipatamente il contratto e
chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo di cui all’articolo 3
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Soluzione a vita intera
Condizioni di assicurazione
delle Condizioni speciali di assicurazione. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. La relativa
richiesta deve essere inoltrata in forma scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A., Ufficio
Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano.
Art. 11 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come
previsto dall’art. 1921 del codice civile.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto
alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente,
purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle
somme con tali polizze assicurate.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti
casi (art. 1921 del codice civile):
ƒ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al
potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
ƒ dopo la morte del Contraente;
ƒ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato
per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei
Beneficiari.
Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio
nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso
dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
Art. 12 - Prestiti
Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di
riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.
Art. 13 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti effettuati dalla Società dovranno essere preventivamente consegnati all'Agenzia di
riferimento ovvero inviati alla Società stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad
individuare gli aventi diritto.
La documentazione da consegnare è la seguente:
in caso di riscatto e di erogazione della rendita
ƒ copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il
Contraente non è una persona fisica;
ƒ qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente, fotocopia di un valido documento d’identità
dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione)
allo scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo;
ƒ richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente contenente gli estremi per l’accredito del pagamento,
formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo
completo tutte le informazioni necessarie;
ƒ documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire
con periodicità annuale in caso di erogazione della rendita di opzione.
in caso di decesso dell’Assicurato
ƒ certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
ƒ richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari, unitamente a copia di un valido documento di
identificazione di ciascuno di essi, contenente gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata
preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le
informazioni necessarie;
ƒ certificato medico attestante la causa del decesso;
ƒ qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto
dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, nel quale viene indicato se il
Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, le loro complete generalità e
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Soluzione a vita intera
Condizioni di assicurazione
capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata e l'atto di
notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non
è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, le loro complete generalità e capacità di
agire;
ƒ qualora uno dei Beneficiari risulti minore o incapace, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia
autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minori o incapaci a riscuotere la
somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale
reimpiego della somma stessa.
La Società, a fronte di particolari esigenze istruttorie per la verifica dell’esistenza dell’obbligazione di pagamento
e l’individuazione degli aventi diritto, ha la facoltà di richiedere un'ulteriore documentazione.
Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
La Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza
di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data
di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di
riscatto o decesso dell’Assicurato. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli
aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della
documentazione completa.
Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme
assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su
appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del
creditore o vincolatario.
Art. 15 - Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da
quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione,
l’importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di
rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società, in virtù dei contratti di assicurazione sulla
vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla
riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).
Art. 17 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art. 18 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di
domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art. 19 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
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Soluzione a vita intera
Condizioni di assicurazione
2
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Prestazioni assicurate
In base alle Condizioni Generali e Speciali del presente contratto, la Società si impegna a corrispondere il capitale
assicurato alla morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga. Il capitale assicurato ed il premio - i cui importi
iniziali sono indicati in polizza - si rivaluteranno annualmente nella misura e con le modalità stabilite dalla
successiva Clausola di Rivalutazione.
A fronte delle prestazioni assicurate, il contraente deve versare un premio annuo secondo la rateazione indicata in
polizza, a partire dalla data di decorrenza del contratto e per la durata di pagamento premi. Nel caso in cui, prima
del termine di tale periodo, si verifichi il decesso dell'Assicurato, le rate di premio ancora dovute non dovranno
più essere corrisposte.
Le prestazioni sopra menzionate possono essere modificate dalle Condizioni Particolari richiamate nella polizza.
La Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di tasso tecnico) pari al 2% annuo, che viene
attribuito, in via anticipata, nel calcolo del capitale assicurato iniziale.
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente dalla Società e attribuite al Contraente, restano
definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale).
Art. 2 - Limitazioni ed esclusioni
Per le cause di esclusione e di limitazione delle prestazioni si rinvia rispettivamente all'articolo 5 delle Condizioni
generali di assicurazione e alle Condizioni particolari per le assicurazioni con e senza visita medica.
Art. 3 - Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione
anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto si determina con modalità
diverse a seconda che l'esercizio del diritto di riscatto venga effettuato nel corso del periodo pagamento premi o
successivamente al termine del periodo stesso.
Il valore di riscatto nel corso del periodo pagamento premi si ottiene:
1. moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto, ridotto nella proporzione in
cui il numero dei premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, per il
coefficiente riportato nella tabella rappresentata al successivo articolo 4, preso in corrispondenza dell'età
raggiunta dall'Assicurato in quel momento;
2. detraendo dall'ammontare così ottenuto un' importo corrispondente al 75% dell'ultimo premio annuo netto interamente o parzialmente versato - ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti
con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del periodo pagamento premi sia inferiore a 10 anni, l'importo di cui al punto 2. viene ridotto a
tanti decimi quanti sono gli anni di durata del periodo pagamento premi.
Il valore di riscatto successivamente al termine del periodo pagamento premi si ottiene:
- moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato
nella tabella riportata al successivo articolo 4, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel
momento.
Per età non intere i coefficienti della tabella rappresentata al successivo articolo 4 si calcolano per interpolazione
lineare.
Art. 4 - Riduzione
In caso di sospensione del pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di
premio l'assicurazione resta in vigore, senza ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto che sarà
determinato dividendo il valore di riscatto - calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi ai
sensi del precedente articolo 3 - per il coefficiente riportato nella tabella di seguito rappresentata, preso in
corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato allo stesso momento.
Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni
anniversario della data di decorrenza dell'assicurazione successiva alla data di sospensione del pagamento dei
premi. Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il
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Condizioni di assicurazione
capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella di seguito
rappresentata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.
TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO
(coefficienti espressi per 1.000 unità di capitale assicurato)
Età
raggiunta
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Coefficiente
331,2080
337,2660
343,4090
349,6670
356,0290
362,4980
369,1020
375,8240
382,6690
389,6180
396,6900
403,8660
411,1640
418,5920
426,1600
433,8940
441,8110
449,9010
458,1630
466,6070
475,2020
483,9530
492,8630
501,9170
511,1080
520,4150
529,8490
539,3900
549,0550
558,7960
568,5960
578,4690
588,4300
598,5080
608,6850
618,9310
629,2010
Età
raggiunta
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Coefficiente
639,4960
649,7910
660,0840
670,3580
680,6030
690,8000
700,9480
711,0380
721,0650
731,0150
740,8780
750,6330
760,2920
769,8950
779,4200
788,8750
798,1540
807,3770
816,4980
825,5360
834,4290
843,1300
851,5870
859,9020
868,0170
875,8720
883,4320
890,5550
897,2970
903,6610
909,6620
915,2570
920,4730
925,4260
930,1680
934,7470
639,4960
Art. 5 - Riattivazione
In deroga allo specifico articolo delle Condizioni generali di assicurazione, l'assicurazione, risolta o ridotta per
mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro
un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.
La riattivazione, come previsto dall’art 9 delle Condizioni generali di assicurazione, viene concessa dietro il
pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione
nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per tasso annuo di
riattivazione si intende il tasso che si ottiene moltiplicando per 1,02 la misura percentuale della rivalutazione
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applicata al contratto, a norma della "Clausola di Rivalutazione", all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna
rata arretrata si riferisce, e sommando al risultato così ottenuto 2 punti percentuali, con un minimo comunque del
tasso legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai
commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si
fosse verificata l'interruzione del periodo pagamento premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle
Condizioni generali di assicurazione in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Art. 6 - Opzioni
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del periodo pagamento premi o in epoca successiva, il
valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita,oppure;
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia
fino a che l’Assicurato sia in vita, oppure;
ƒ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste - quella dell’Assicurato (prima testa) e quella di un secondo
soggetto assicurato (seconda testa) - da corrispondersi fino al decesso dell’Assicurato (prima testa) e
successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa).
In ogni caso la conversione del valore di riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:
ƒ l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
ƒ l’Assicurato, all’epoca della conversione, non superi gli 85 anni di età computabile.
I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e la relativa disciplina saranno
quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto totale in rendita.
La rendita non può essere riscattata durante il periodo di godimento.
La richiesta di conversione in rendita deve essere effettuata mediante richiesta scritta indirizzata alla Società:
Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.
Art. 7 - Clausola di Rivalutazione
Il presente contratto riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni sulla base delle condizioni sotto indicate.
A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata di attivi VITARIV,
attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una
rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.
A. Misura annua di rivalutazione
La Società, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata
VITARIV, determinato con i criteri indicati al punto 3 del relativo Regolamento.
Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto diminuendo il rendimento conseguito dalla gestione
separata di un valore denominato rendimento trattenuto pari ad 1,3 punti percentuali. Il rendimento trattenuto
verrà aumentato di 0,1 punti percentuali per ogni punto percentuale di rendimento superiore al 6% conseguito
dalla Gestione separata.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la
differenza fra il rendimento attribuito come sopra calcolato ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo
della prestazione iniziale.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
B. Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale viene rivalutato secondo la misura annua di rivalutazione
determinata, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.
Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si
considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato.
Ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo delle eventuali precedenti rivalutazioni.
L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.
C. Rivalutazione del capitale ridotto
Ad ogni anniversario della data di decorrenza successiva o coincidente con la data di riduzione, il capitale ridotto quale determinato ai sensi del precedente articolo 4 - viene rivalutato, sulla base della misura annua di
rivalutazione, di cui al precedente punto A.
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D. Rivalutazione del premio
A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto ad ogni anniversario della data di decorrenza,
determinato in base all'età dell'Assicurato e alla durata del contratto fissate alla decorrenza del contratto, viene
aumentato nella stessa misura annua di rivalutazione del capitale, di cui al punto A.
E. Rinuncia alla rivalutazione del premio
Il Contraente ha la facoltà di rinunciare - in via definitiva - alla rivalutazione del premio a partire dal quinto
anniversario della data di decorrenza del contratto.
La richiesta di rinuncia alla rivalutazione deve essere effettuata mediante richiesta scritta indirizzata alla Società:
Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.
La rinuncia ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza della polizza immediatamente successivo alla data
di ricevimento, da parte della Società, della rinuncia stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un
preavviso di almeno 3 mesi.
Ai fini della rinuncia alla rivalutazione del premio si fa riferimento al "capitale iniziale riproporzionato",
intendendosi per tale il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio
annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede la data di effetto della rinuncia ed il premio annuo netto dovuto
nel primo anno di contratto.
Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinunciare alla rivalutazione del premio, il capitale assicurato:
I) alla data di effetto della rinuncia è pari al capitale assicurato iniziale, rivalutato fino a tale data in base alla
misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - relativa a ciascun anno, e ridotto dell'importo ottenuto
riproporzionando - in funzione del rapporto esistente fra gli anni mancanti al termine del periodo pagamento
premi e il numero degli anni di durata del periodo pagamento premi - il prodotto tra il "capitale iniziale
riproporzionato" e la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, relativa alla data di effetto della
rinuncia.
II) ad ogni anniversario della data di decorrenza successivo alla data di effetto della rinuncia, è pari al
capitale all'anniversario della data di decorrenza precedente, calcolato secondo le modalità indicate al presente
comma - oppure in base al precedente comma I, nel caso del primo anniversario della data di decorrenza
successivo alla data di effetto della rinuncia - rivalutato per un anno in base alla misura annua di rivalutazione,
di cui al punto A. Detto capitale viene ridotto dell'importo ottenuto riproporzionando - in funzione del rapporto
esistente fra gli anni mancanti al termine del periodo pagamento premi e il numero degli anni di durata del
periodo pagamento premi- il prodotto tra il "capitale iniziale riproporzionato" e la suddetta misura annua di
rivalutazione.
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3
CONDIZIONI PARTICOLARI
Assicurazioni senza visita medica
Premesso che l'Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo
di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero
derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di
assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal
perfezionamento del contratto e il Contraente abbia regolarmente versato i premi, la Società
corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto
delle spese.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel
testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e
durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
La Società non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e
pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza
diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo,
difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite,
encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero
emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo,
mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto
dall'articolo 5 delle Condizioni generali di assicurazione) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della polizza e sia
dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il
capitale assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, sempreché il Contraente abbia regolarmente versato i premi o abbia maturato un valore di
riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto delle spese.
Nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta.
La predetta limitazione si applica anche qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti
contratti.
Il periodo di carenza si computa dalla data dell'incasso totale del premio di perfezionamento.
Assicurazioni con visita medica
Per contratti con capitale assicurato superiore a 250.000 (duecentocinquantamila) euro, l'Assicurato deve
in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla
Società e pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).
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Data ultimo aggiornamento: 31/12/2011
4
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA VITARIV
Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività
della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:
a) la denominazione della gestione separata è VITARIV;
b) la valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro;
c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è
annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.
All’interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di rendimento
mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino
all’ultimo giorno del mese di calendario;
d) l’obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e
di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull’evoluzione dei tassi di interesse,
considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi
di attività, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni
assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata.
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
In particolare:
i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del
patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi
da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante
nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo
azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.
L’area geografica di riferimento è prevalentemente l’Area Euro.
L’investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20%
del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari
non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio
della gestione separata.
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;
ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di
appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:
„ OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.:
fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;
„ Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.:
fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.
Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere
operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare
operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio
agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;
iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di
ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;
e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela;
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f)
il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per
i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell’adeguamento dello stesso alla normativa
primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di
quelle meno favorevoli per l’assicurato;
h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all’attività di verifica contabile
effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività
della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
i)
il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o
di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio
della gestione;
j)
il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il
risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti
dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili
realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli
derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi
con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze
vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel
periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per
l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto
fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una
attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di
osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La
giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al
valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo
in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da
una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto
economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all’interno del periodo
di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo
specifico mese di calendario;
k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro
previsto dalla normativa vigente;
l)
Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in
termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire
l’interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione
della gestione separata VITARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla
Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa
per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili
collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora
sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;
m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
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Glossario
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
Addizionale di frazionamento
Maggiorazione del premio prevista a fronte della rateizzazione dello stesso.
Appendice
Documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello
stesso.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni
previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso,
e che riceve la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono sospese e quindi non sono efficaci. Il
periodo di carenza intercorre dal momento della conclusione del contratto e può essere di sei mesi di 5 o 7 anni.
Qualora l'evento assicurato si verifichi in tale periodo la Società corrisponde una prestazione inferiore.
Caricamento
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione, Per il presente contratto è dato da Condizioni
generali, speciali e particolari.
Conflitto di interessi
Insieme delle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie
gestite dalla società.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il
potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire nel corso del tempo, in
quanto gli incrementi del capitale assicurato restano definitivamente acquisiti.
Decorrenza
Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio.
La data di decorrenza è indicata nel documento di polizza.
Documento di polizza (o Polizza)
Documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto, che è a vita intera, la durata contrattuale
coincide con la vita dell’Assicurato.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di
versamento dei premi annui previsto dal contratto stesso.
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Soluzione a vita intera
Glossario
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società.
Età computabile
Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le
frazioni d'anno superiori a sei mesi.
Età in anni interi
Età in anni interi determinata arrotondando per difetto le frazioni d'anno.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
Gestione separata VITARIV
Portafoglio di attivi gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si
rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Premio annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente a fronte delle prestazioni assicurate.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.
Riattivazione
Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei
premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene mediante il versamento dei premi non
pagati maggiorati degli interessi legali.
Rendimento minimo garantito
Rendimento minimo finanziario, che la Società riconosce alle prestazioni assicurate in via anticipata (sotto forma
di tasso tecnico) nel calcolo del capitale assicurato iniziale indicato in polizza.
Riduzione (o valore di riduzione)
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di
sospendere il pagamento dei premi annui, determinata secondo le modalità indicate nelle Condizioni di
assicurazione.
Riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato
risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell’Assicurato) e per il quale viene
prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
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Allianz S.p.A.
Soluzione a vita intera
[Contraente]
Polizza N. [numero]
Tariffa R1A2012
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
[N. polizza]
Pa gina lasciata i nte nzionalme nte bia nca
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Polizza di assicurazione sulla vita N. [N. polizza]
Prodotto: Soluzione a vita intera
Contraente [COGNOME NOME]
Indirizzo: [indirizzo]
C.A.P.: [cap] Città: [città]
Codice Fiscale o partita I.V.A.: [codice fiscale]
Assicurato [COGNOME NOME]
Codice Fiscale: [codice fiscale]
Data di nascita: [data]
Forma assicurativa e
criteri di investimento
Età computabile: [età]
■ Assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale e premio riv. (Tar.R1A2012)
Capitale iniziale assicurato
Euro……….*__.___,__*
Beneficiari in caso di morte dell’Assicurato:
[Beneficiari]
Premio vita annuo iniziale
Durata pagamento premi: [durata]
Euro.......... *__.___,__*
da pagarsi in rate: [rateizzazione]
(Quando il premio è frazionato, le singole rate vanno aumentate dell'addizionale di frazionamento)
scadenti il: [scadenze]
l'ultima volta il: [scadenza]
Condizioni particolari valide:
Nessuna
Perfezionamento Premio Vita
Euro………..*__.____,__*
Spese di polizza
Euro………..*__.____,__*
Totale premio di perfezionamento
Euro………..*__.____,__*
Componente del premio rilevante ai fini della detraibilità fiscale IRPEF, fermo restando l'importo massimo di
Euro………..*__.____,__*
detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore:
(per maggiori delucidazioni al riguardo si veda la Nota Informativa).
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[N. polizza]
AVVERTENZE:
Si ricorda che l'efficacia contrattuale è subordinata al pagamento del premio e alla regolare
sottoscrizione della polizza; del buon esito delle verifiche relativamente all'incasso del premio e della
regolarità della sottoscrizione verrà fornita al Contraente una tempestiva informazione da parte
della Società con apposita comunicazione.
Qualora non ricevesse tale comunicazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione il Contraente è
invitato a contattare Pronto Allianz - Servizio Clienti al Numero Verde 800.68.68.68.
Periodicità e Mezzi di pagamento del premio
Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo rivalutabile, da versarsi in via
anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto ed alle scadenze pattuite indicate nel
documento di polizza.
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:
„ assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato esclusivamente all'Agenzia;
„ bonifico bancario intestato esclusivamente all'Agenzia, fermo restando che per specifiche esigenze
procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
„ carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo;
„ RID (Rimessa Interbancaria Diretta) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di
frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del RID potrà essere estesa a frazionamenti
diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli
intermediari preposti alla vendita. Il RID è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora
tale servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall’intermediario assicurativo;
„ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.
Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.
DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con
lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste;
contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare
il rimborso.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale
risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al
Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto
per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di polizza del contratto
effettivamente sostenute e quantificate nel documento di polizza.
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[N. polizza]
Profilo Sanitario
In conformità a quanto dichiarato dall'Assicurato si prende atto che lo stesso:
„
„
„
„
„
„
„
presenta i seguenti valori di statura e peso: cm ______ kg ________ ;
non ha mai sofferto e non soffre di malattie gravi o comunque significative;
non è mai stato ricoverato e non prevede un prossimo ricovero (anche in day hospital)
in ospedali, case di cura o simili per interventi chirurgici o per semplici accertamenti
sanitari;
nell’ultimo anno non si è sottoposto ad esami specialistici che abbiano rilevato
situazioni anomale;
non ha mai fatto e non fa uso di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci;
non ha mai fatto e non fa uso quotidiano di più di 3 bicchieri di vino (corrispondenti a
circa mezza bottiglia) oppure di ¾ di litro di birra alcolica oppure 3 bicchierini di
superalcolici oppure 3 aperitivi alcolici?”
non ha mai fumato o non fuma più di 20 sigarette al giorno.
Per malattie gravi o significative s'intendono:
Neoplasie maligne di qualsiasi tipo, Lesioni precancerose, Displasie, Leucemie, Linfomi, Mielomi.
Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi; Malattie immunopatologiche:
immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa,
porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti. Malattie delle ossa e
delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite. Malattie
dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi,
emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave
obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed
ipertensione arteriosa. Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado
moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia
continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi,
pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare.
Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90
(nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare,
blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite,
cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o
insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi. Malattie
dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV
e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica,
malattia fibrocistica. Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica (anche di grado
lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica. Malattie del sistema nervoso centrale e periferico:
vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, m. di Parkinson, malattia del
motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie
muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze,
postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down. Malattie
degli organi di senso: cecità completa, emicecità, glaucoma, nevrite ottica retrobulbare, edema
papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa,
otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o
insufficientemente corretta da protesi acustiche. Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma
ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche.
Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica
o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia
essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato
asportazione di milza, emofilie.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie
gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
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[N. polizza]
Profilo Professionale
Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
Acrobata; Attore/Artista esposto anche a rischi speciali; Circo equestre; Guardia del corpo; Agente di
custodia; Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza; Guardia municipale, giurata,
notturna (anche armata); Carabiniere; Polizia; Esercito; Agente/Piazzista/Rappresentante di
commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi; Commerciante all'ingrosso,
in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici); Autista di autocarri e/o motocarri
che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico; Aviazione civile; Aeronautica
militare; Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare; Operaio
o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto);
Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare; Collaudatore
di auto e moto; Insegnante di qualsiasi sport; Marina mercantile; Marina militare; Vigile del fuoco;
Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera; Operaio di cementifici; Professionista
sportivo; Guida alpina; Sommozzatore/Palombaro; Speleologo; Titolare o dipendente con lavoro
manuale in cava e uso di esplodenti; Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale; Titolare o
dipendente in cantieri edili con lavoro manuale; Titolare o dipendente con lavoro manuale in strade,
gallerie, pozzi e simili con uso di esplodenti.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella
garanzia assicurativa.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile in
merito alle comunicazioni da rendere all'impresa in caso di modifiche di professione dell'Assicurato
eventualmente intervenute in corso di contratto.
Si prende atto che l'assicurato ha dichiarato di non esercitare nessuna delle professioni sopra
elencate.
Si precisa che le garanzie assicurative sono operanti senza limiti territoriali; a tal fine si prende atto
che l'assicurato ha dichiarato di non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a
6 mesi.
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[N. polizza]
Profilo Sportivo
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
Alpinismo con scalate isolate fino al terzo grado effettuate isolatamente; Alpinismo con scalate
isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente; Alpinismo con scalate oltre il terzo grado
effettuate isolatamente; Arrampicata libera (free climbing); Guida alpina; Arti marziali (in genere);
Lotta (nelle sue varie forme); Pugilato dilettantistico; Atletica pesante; bungee Jumping; Canoa
fluviale; Kayak; Torrentismo; Rafting; Hydrospeed; Kitesurf; Sport aerei (in genere); Football
americano; Rugby; Bob; Guidoslitta; Immersioni subacquee non in apnea; Paracadutismo;
Parapendio; Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e
relative prove; Salto dal trampolino con sci e idroscì; Sci acrobatico; Snowboard acrobatico; Sci
alpinismo; Sci estremo; Vela di altura.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi
incluse nella garanzia assicurativa.
E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante
da qualunque cambiamento relativo alle attività sportive praticate, purché intervenuto
successivamente alla stipulazione del presente contratto.
Si prende atto che l'assicurato ha dichiarato di non praticare nessuna delle attività sportive sopra
elencate.
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[N. polizza]
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull’uso degli stessi e
sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. n.196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.
Utilizzo dei dati I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro
personali richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz
per scopi assicurativi1 S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
„ dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o
accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
„ ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione
anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione
a distanza.
Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente
necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente
necessari per valutarne l’adeguatezza al loro profilo.
Per i servizi ed i prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” - strettamente strumentali
all’erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione
dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed
alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati
personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come
autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker
assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Il consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è
disponibile gratuitamente chiedendolo a Allianz S.p.A. – Servizio Clienti – Pronto Allianz, C.so Italia n. 23 - 20122
Milano (Italia) o al numero verde 800686868.
Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti assicurativi richiesti, in
tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge,
come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.
Modalità d’uso I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli
dei dati stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare,
della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.
La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad
altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od
organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della
Società e svolgono la funzione del “responsabile” o dell’ “incaricato” del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale
autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti,
mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione,
consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici,
autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela
giudiziaria; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali
indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari,
società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati
dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell’ambito delle
rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e
gratuitamente chiedendolo a Allianz S.p.A. – Servizio Clienti – Pronto Allianz, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano (Italia) o al
numero verde 800686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più
dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da
parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per
la ridistribuzione del rischio.
La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle
operazioni poste in essere dai suddetti soggetti, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno
essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.
I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento secondo quanto disposto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il
blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l’integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di
opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o
delle ricerche di mercato; negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo).
Per l’esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Allianz S.p.A. – Servizio Clienti – Pronto Allianz,
C.so Italia n. 23 - 20122 Milano (Italia) o al numero verde 800686868, fax 02.7216.9145, indirizzo di posta elettronica:
[email protected] (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
Il Contraente
L’Assicurato (se persona diversa)
per consenso
per consenso
Data: _________________ __________________________________ _________________________________
1Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per
la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative
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[N. polizza]
Il sottoscritto dichiara che è stato consegnato a sue mani il Fascicolo informativo
Mod. 7391 Edizione maggio 2013
contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione comprensive del
Regolamento della gestione separata, il Glossario e la Polizza in versione fac-simile.
Il sottoscritto dichiara inoltre che è stato consegnato a sue mani il progetto esemplificativo in forma
personalizzata.
Il Contraente
(o Legale Rappresentante)
__________________________________________
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo
informativo nonché le eventuali condizioni particolari e le clausole contenute nella presente polizza; dichiara
inoltre che il presente documento non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione
dello stesso.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919
del Codice Civile.
Il sottoscritto Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che
possono o potrebbero averlo curato o visitato e le altre persone a cui il beneficiario caso morte, anche dopo il
verificarsi dell’evento, si rivolgesse per acquisire ogni informazione e documentazione, poiché le stesse sono
essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto
assicurativo vita sottoscritto, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante.
Il sottoscritto conferma tutte le dichiarazioni da Lui rese nella polizza e negli eventuali documenti sanitari e di
altro genere da Lui firmati, dichiara che, da allora sino alla data odierna, le Sue condizioni di salute sono
rimaste immutate e di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza e riconosce che le stesse sono
state elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Società.
Il sottoscritto prende atto che:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste
per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alle prestazioni previste dal contratto;
b) prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto di cui sopra deve verificare l'esattezza delle
dichiarazioni relative al suo stato di salute ed alle sue abitudini di vita riportate in polizza all'interno delle
sezioni "profilo sanitario", "profilo professionale" e "profilo sportivo";
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a
visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Il presente documento è composto da N. [num] pagine.
Il Contraente
(o Legale Rappresentante)
__________________________________________
Allianz S.p.A.
L’Assicurato
(se diverso dal Contraente)
__________________________________________
Questo documento è Agenzia : [Nome Agenzia]
stato emesso da elaborato in : [luogo]
__________________________________________
[data]
Dichiarazione di perfezionamento
Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro __.______,__
è stato incassato salvo buon fine in data [DATA] ed attesto l’autenticità delle firme che precedono.
L’Agente
(o il suo incaricato)
________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 9 di 9
Pa gina lasciata i nte nzionalme nte bia nca
Pagina bianca
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