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L’ELETTORATO Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre: 1. essere cittadino italiano; 2. aver compiuto il 18° anno di età; 3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni. Capacità elettorale La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti: • • • Cittadinanza italiana = Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"]. Maggiore età = è condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età]. Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali = vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) Non sono elettori: • • • • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato". LISTE ELETTORALI Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea). L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa: • • • compimento del 18mo anno di età emigrazione o immigrazione da altro Comune perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc. Liste elettorali generali Come disposto dall'art. 5 del T.U. n.223, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali. La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale. Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla C.E.Cir. Liste elettorali sezionali La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune. Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste. Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio. Revisione delle liste elettorali Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in: • • • semestrali dinamiche ordinarie dinamiche straordinarie Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati dallo schedario: • • dell'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità: o in occasione del censimento generale della popolazione; o a seguito di ripetuti accertamenti; dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta: o al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all'estero. Mentre con la revisione semestrale si procede all'iscrizione dei minori di età, la revisione dinamica ordinaria riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali. Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio. Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio la C.E.C. procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223: • • • • • cancellazioni per decesso trasferimento di residenza in altro Comune perdita della cittadinanza italiana perdita della capacità elettorale iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età. Come detto in precedenza, le revisioni dinamiche ordinarie sono due, la normativa però prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba attuarsi una revisione dinamica, detta straordinaria, con termini abbreviati suddivisa in quattro parti: • • • • prima tornata [prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali] seconda tornata [prevista quarantacinque giorni prima della votazione ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto] iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età [prevista trenta giorni prima della data fissata per la elezione] cancellazioni per decesso [prevista quindici giorni prima della data della consultazione]. Gli adempimenti sono gli stessi delle revisioni dinamiche ordinarie, in aggiunta è solo previsto l'invio al Comune di nuova residenza di un telegramma che comunica l'avvenuta cancellazione per permettere a questi, considerati i tempi ristretti, di predisporre gli atti per l'iscrizione. Successivamente all'ultima scadenza non è più possibile variare le liste elettorali ed il Sindaco, su decisione della C.E.Cir., ammette al voto chi successivamente a tale data matura il diritto elettorale e ritira la tessera elettorale a coloro per i quali successivamente a tale data riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (art. 32-ter T.U. n.223/1967). Cancellazione dalle liste elettorali per irreperibilità anagrafica o al censimento Un cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali. Seppure in possesso di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto né ottenere il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario a corredo di accettazioni di candidature, di sottoscrizioni a sostegno di candidature, di proposte di legge di iniziativa popolare o referendum. La reiscrizione nelle liste elettorali, per ricomparsa da irreperibilità, in seguito al perfezionamento dell'iscrizione anagrafica, avviene in sede di revisione dinamica delle liste elettorali secondo il calendario previsto dalla normativa: al cittadino viene inviata una nuova tessera elettorale previo ritiro della tessera precedente che verrà conservata nel fascicolo personale dell'elettore. Se il cittadino non è in grado di produrre la tessera precedente (mancata consegna o smarrimento/furto), può egualmente ritirare la nuova rendendo all'ufficio elettorale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà spiegante la motivazione della mancata consegna. La cancellazione dalle liste di fatto annulla la tessera precedente che, in caso di successivo rinvenimento deve essere consegnata all'ufficio elettorale che provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell'elettore. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE La tenuta e L’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’ufficiale elettorale, in conformità dell’articolo 26 della legge 24 novembre 200, n. 340. L’ufficiale elettorale è in tutti i Comuni la Commissione elettorale comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.). È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune. (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270). Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000). La commissione è composta dal Sindaco e da: • • tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1) Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto. Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti. Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori: • • • a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al Segretario comunale. La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano. La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente. Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento della maggioranza dei componenti, ossia: • • tre membri, se è costituita da 4 componenti cinque membri, se è costituita da 9 componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a: • • tre, se è costituita da 4 componenti quattro, se è costituita da 9 componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n..570. Composizione e nomina La Commissione e si compone: • • del Prefetto o suo delegato, che la presiede di quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, di cui: uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. Nei circondari giudiziari che abbiano una popolazione superiore a 50000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali, in proporzione di una ogni 50000 abitanti o frazione di 50000. Le sottocommissioni sono presiedute da dipendenti del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale. I componenti delle Commissioni o delle sottocommissioni elettorali circondariali designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima o a direttore di sezione, in caso di capoluogo di provincia. I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che: • • • • non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado non siano dipendenti civili o militari della Stato in attività di servizio non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ogni commissione o sottocommissione operanti nei circondari giudiziari della provincia, ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti membri effettivi coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. La Commissione e le Sottocommissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte di appello. Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario comunale o da funzionari o da impiegati di ruolo del Comune designati dal Sindaco. Funzionamento La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale), mentre per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti (quorum funzionale). Tra le funzioni di particolare rilievo della Commissione circondariale si segnalano: • • l’esame e l’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in materia di aggiornamento delle liste elettorali. Ricorsi Ogni cittadino ha facoltà di ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. Il ricorso va presentato alla Commissione nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.