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Incontro_aggiornamento 2012_10_18
LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NON SIGNIFICANO ASSENZA DI CRITERI PROGRAMMATORI E PROCEDURALI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE P.G.T. S.C.I.A. STRUMENTO S.U.A.P. TELEMATICO NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE COMUNALI PRINCIPIO GENERALE .. . .. . . . . . . .. .. . Si applica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) a: ATTIVITÀ ECONOMICHE (art. 1) ATTIVITÀ DI SERVIZI (art. 2) ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN ZONE NON SOGGETTE A TUTELA (art. 2) ESERCIZI DI VICINATO (art. 3) SPACCI INTERNI (art. 4) APPARECCHI AUTOMATICI (art. 5) VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (art. 6) VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE (art. 7) ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO (art. 10) ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI (art. 11) AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO (art. 12) ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO (art. 13) ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE (art. 14) ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (art. 15) ATTIVITÀ DI ESTETISTA (art. 16) ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA (art. 17) .. AUTORIZZAZIONE NECESSARIA PER: ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN ZONE SOGGETTE A TUTELA . COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE .. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO .. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE . . PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE SALA GIOCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Art. 2) L’APERTURA E IL TRASFERIMENTO DI SEDE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE: Sono soggetti ad autorizzazione solo nelle zone assoggettate a tutela Sono soggetti a Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) nelle zone non sottoposte a tutela I SUBENTRI, LE VARIAZIONI, LE CESSAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE: Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Restano fermi i presupposti richiesti per il rilascio delle licenze di polizia (TULPS) il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (Art. 8 - requisiti morali) SONO OSTATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ tutte le misure di sicurezza personale sia detentive che non detentive SONO OSTATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO le infrazioni alle norme sui giochi solo se punite penalmente DIVIETO D’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PER 5 ANNI PER I REATI DI CUI ALL’ART. 71 COMMA 1 E ANCHE COMMA 2 .. . IL QUINQUENNIO DI DIVIETO DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DECORRE dal pagamento della pena pecuniaria dall’esaurimento della libertà vigilata dal passaggio in giudicato del provvedimento NEL CASO DI SOLA PENA PECUNIARIA A SEGUITO D’INDULTO IL QUINQUENNIO DECORRE dal momento in cui è terminata l’espiazione della pena detentiva (non dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna) REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (Art. 8 - requisiti professionali) Riformulato l’art. 71 comma 6 lettera b) del DLgs 59/2010: IL REQUISITO PROFESSIONALE (ESPERIENZA LAVORATIVA) VA RICONOSCIUTO ANCHE AL SOGGETTO ESERCENTE IN PROPRIO sia titolare d’impresa individuale che legale rappresentante di società Aggiunto l’art. 71 comma 6-bis del DLgs 59/2010: È AMMISSIBILE IL RICORSO A UN PREPOSTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI sia per le ditte individuali che per le società REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (Art. 8 - requisiti professionali) Resta requisito professionale valido . . . L’ESSERE STATI ISCRITTI AL REC: per tabelle alimentari per attività di somministrazione nella sezione speciale imprese turistiche (RIT) Requisiti professionali necessari per l’esercizio di attività di vendita: LIMITATAMENTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA non per la vendita di mangimi SOLTANTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO non per la vendita all’ingrosso REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (Art. 8 - requisiti professionali) . Requisiti professionali NON sono necessari per: . . .. . . VENDITA IN SPACCI INTERNI SOMMINISTRAZIONE AGLI ALLOGGIATI IN ATTIVITÀ RICETTIVE (L 287/91 art. 3 comma 6b) MENSE E SPACCI ANNESSI A CIRCOLI E ENTI (L 287/91 art. 3 comma 6e) SOMMINISTRAZIONE DIRETTA A DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI (L 287/91 art. 3 comma 6f) SOMMINISTRAZIONE IN SCUOLE, OSPEDALI, COMUNITÀ RELIGIOSE, STABILIMENTI MILITARI (L 287/91 art. 3 comma 6g) NEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO (L 287/91 art. 3 comma 6 h) SOMMINISTRAZIONE IN CIRCOLI PRIVATI DI CUI AL DPR 235/2001 IN TUTTI I CASI ANCHE SE L’ATTIVITÀ È AFFIDATA IN GESTIONE A TERZI Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità ESERCIZIO CONGIUNTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO . . (Art. 8 comma 2 lettera c) Possibile esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio L’intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni di entrambe le discipline (normalmente quelle rilevanti sono per il dettaglio) ACCONCIATORI ED ESTETISTI . . . (Art. 15 e art. 16) Inizio attività sottoposto a S.C.I.A. I responsabili tecnici vanno iscritti al REA Il Comune verifica i requisiti (per effetto dell’abrogazione dell’art. 2 della L 161/1963) COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. . .. . .. .. PGT per ammissibilità urbanistica Criteri medie strutture di vendita Programma pluriennale per il settore commercio Esercizi di vicinato: S.C.I.A. Medie strutture di vendita: autorizzazione (soltanto per nuove aperture) Grandi strutture di vendita: autorizzazione a seguito di conferenza di servizi Delegato anche per impresa individuale Vendita congiunta dettaglio e ingrosso Programmazione senza più vincoli merceologici? Medie strutture di vendita: nessun vincolo oltre a quelli urbanistici? DETTAGLIO E INGROSSO SVOLTI CONGIUNTAMENTE PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. . .. . .. . PGT per ammissibilità urbanistica Criteri medie strutture di vendita Normativa regionale per grandi strutture di vendita Esercizi di vicinato: S.C.I.A. Medie strutture di vendita: domanda e rilascio autorizzazione Grandi strutture di vendita: conferenza di servizi Ammissibilità del commercio congiunto per tutte le tipologie Considerazione della superficie riservata alla vendita per entrambe le attività Le deroghe previste dalla legge regionale per alcune categorie (auto, ferramenta, colorifici, etc.) restano vigenti? PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. . .. . . . . PUBBLICI ESERCIZI PGT per ammissibilità urbanistica Criteri di programmazione comunale Apertura/trasferimento in zone sottoposte a programmazione: domanda e rilascio autorizzazione Apertura/trasferimento in altre zone: S.C.I.A. Subentri, variazioni, ampliamenti, cessazioni: S.C.I.A. In assenza di programmazione l’attività può essere iniziata con S.C.I.A. Requisito professionale non necessario per somministrazione nei confronti di una cerchia determinata di persone Anche la SCIA svolge le funzioni di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del TULPS, previa verifica della sussistenza delle condizioni del TULPS da parte del Comune Adeguamento modulistica S.C.I.A. della Regione Lombardia? COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. . .. . . .. . .. Individuazione delle aree mercatali e dei posteggi isolati Regolamento comunale di mercato Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante Itinerante, inizio attività: domanda e rilascio autorizzazione Itinerante, altre azioni: S.C.I.A. Ambulante su posteggio, inizio attività: messa a bando del posteggio libero, domanda, rilascio autorizzazione Ambulante su posteggio, altre azioni: S.C.I.A. Concessioni di posteggio prorogate fino al 2017 (8/5 – 5/7) La carte d’esercizio (e presto le attestazioni) vanno compilate telematicamente (Ddg 2613/2012) Conversione telematica di tutte le carte d’esercizio da portale MUTA entro il 31/12/2012 Nuovi criteri di assegnazione dei posteggi? Attestazione telematica? RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. . .. . . PGT per ammissibilità urbanistica Piano di localizzazione ottimale dei punti rivendita esclusivi Liberalizzazione per punti rivendita non esclusivi (in fase transitoria con delibera di Giunta) Punti vendita esclusivi: istanza e rilascio di autorizzazione Punti vendita non esclusivi: S.C.I.A. (con allegata dichiarazione) Definitivamente acquisita la liberalizzazione dei pdv non esclusivi La liberalizzazione dovrebbe valere anche per i pdv esclusivi? PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. . . .. . ACCONCIATORI ED ESTETISTI PGT per ammissibilità urbanistica (artigianato di servizio) Regolamento comunale S.C.I.A. Un responsabile tecnico per ogni esercizio con obbligo di presenza Iscrizione al REA-Camera di Commercio del responsabile tecnico Definitivamente attribuiti al Comune i compiti di accertamenti dei requisiti professionali Nella fase attuale la Regione Lombardia non ha avviato i corsi per l’ottenimento del requisito professionale PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE . . .. .. SALE GIOCHI PGT per ammissibilità urbanistica (terziario, ma meglio voce specifica) Criteri di insediamento per sale giochi (facoltativi) Autorizzazione Rispetto dei parametri numerici di cui al Decreto 27/7/2011 Sentenza TAR Brescia 1484/2012 La regolamentazione degli orari: -deve perseguire la sicurezza pubblica -deve contemplare un bilanciamento tra valori sensibili (salute e iniziativa economica privata), sulla scorta di indagini sulla realtà sociale con l’acquisizione di dati su tendenze e abitudini dei soggetti coinvolti -necessita di riferimenti a indicatori statistici e dati numerici sui fenomeni -necessita di pianificazione territorialmente estesa . Possibilità di disciplina comunale? PROGRAMMAZIONE PROCEDURE NOVITÀ PROBLEMATICHE .. .. .. . . CIRCOLI PRIVATI PGT per ammissibilità urbanistica Criteri di programmazione comunale S.C.I.A. Per associazioni non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali in zone sottoposte a tutela: autorizzazione. Non è mai obbligatorio il possesso dei requisiti professionali È obbligatorio il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del DLgs 59/2001 È necessaria la comunicazione al questore (art. 86 comma 2 TULPS) Adeguamento modulistica S.C.I.A. della Regione Lombardia? DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L 24 marzo 2012, n. 27 DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L 24 settembre 2011, n. 148 DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214 ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI AI PRINCIPI DELLA LIBERA CONCORRENZA 30 settembre 2012 ABROGAZIONE DELLE NORME CONTRARIE AI PRINCIPI DELLA LIBERA CONCORRENZA 31 dicembre 2012 30 settembre 2012 PRINCIPIO SECONDO CUI L’INIZIATIVA E L’ATTIVITÀ ECONOMICA PRIVATA SONO LIBERE DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 DL convertito con modificazioni dalla L 14/09/2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216) Testo in vigore dal giorno 11 agosto 2012 ART. 3 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 30 settembre 2012 PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 DL convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011, n. 214 (in S.O. n. 276 della G.U. 27/12/2011, n. 300) Testo in vigore dal giorno 25 marzo 2012 ART. 31 Esercizi commerciali 2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012. 31 dicembre 2012 . DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI ATTUATIVI DEL DL 1/2012 ABROGATE Norme con limiti numerici, autorizzazioni, licenze nulla osta o preventivi atti per avvio di un’attività economica Norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, se non per finalità pubbliche Disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con norme limitative della concorrenza . . SE VI SONO DISPOSIZIONI CON DIVIETI, RESTRIZIONI, ONERI E CONDIZIONI ALL’ACCESSO E ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SONO DA APPLICARSI IN SENSO TASSATIVO, RESTRITTIVO E PROPORZIONATO ALLE FINALITÀ PUBBLICHE UNICI LIMITI POSSIBILI ALLA LIBERA CONCORRENZA per evitare danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico-culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica 31 dicembre 2012 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1 convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. del 3 Aprile 2012, n. 79) ART. 1 Comma 1 Abrogazione norme restrittive Comma 3 Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti Comma 4 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1 ART. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà d’iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. [SEGUE] DL 1/2012 - Art. 1: Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese [SEGUITO] 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica. 3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’art. 34 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di 30 giorni dalla ricezione , anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso s’intende rilasciato positivamente. [SEGUE] DL 1/2012 - Art. 1: Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese [SEGUITO] 4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 4-bis. All’art. 3, comma 1, alinea, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 4-ter. All’art. 31, comma 2, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del DLgs 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del DLgs 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E PROGRAMMATORIE IN CONTRASTO CON LE NORME DEI DECRETI DELLO STATO DAL 2013 L’ADEGUAMENTO COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELLA VIRTUOSITÀ DEGLI ENTI NECESSITÀ DI VERIFICARE E RIVEDERE I REGOLAMENTI E I PIANI Eliminare elementi limitativi della concorrenza (numeri, distanze, superfici minime e parametri discriminatori) Definire linee di programmazione a tutela della salute, dell’ambiente naturale e urbano, del paesaggio, del patrimonio artistico-culturale, della sicurezza, della libertà, della dignità Aggiornare i procedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L 30/07/2010, n. 122 (G.U. del 3 febbraio 2012, n. 28) CAPO III Disposizioni in materia d’inquinamento acustico Art. 4 Semplificazione della documentazione d’impatto acustico Esenta dall’obbligo di presentazione della documentazione d’impatto acustico imprese con attività poco rumorose, come vendita al dettaglio, parrucchieri, palestre, vari tipi di laboratori artigianali, etc. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE per attività come ristoranti, pizzerie, mense, palestre, attività culturali e di spettacolo, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali CHE COSA FARE: predisporre adeguata documentazione di previsione d’impatto acustico oppure semplificazione burocratica in fatto d’inquinamento acustico con la possibilità di autocertificare che la propria attività NON supera i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Comune MODALITÀ: presentazione telematica tramite S.U.A.P. (art. 5) se vengono superati i limiti REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI Disposto legislativo DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n. 122 . . Gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione: alla dimensione e al settore in cui opera l’impresa alla complessità dell’attività e rischio . . La semplificazione agisce sui seguenti elementi: eliminazione, riduzione o semplificazione delle procedure in relazione alla dimensione e all’attività esercitata informatizzazione estensione dell’autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati e delle agenzie per le imprese . REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI S.C.I.A. (art. 4) Per le attività dell’allegato 1 l’istanza è presentata tramite S.C.I.A. al S.U.A.P. Classificazione delle attività in base alle caratteristiche dell’impresa A) a basso rischio: viene eliminato il parere di conformità. Tramite S.C.I.A., con tempi certi per tutte le imprese B) a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni (art. 10 tramite S.U.A.P.) .. CONTROLLI DA VVFF a campione su attività a basso e medio rischio con sopralluogo su attività ad alto rischio PREVENZIONE INCENDI DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 2012 Pubblicato il 29 agosto 2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione Come da art. 2 comma 7 del DPR n. 151 Anche attraverso S.U.A.P. (art. 2) . . . . . . . . Nel decreto vengono definiti gli elementi essenziali in: Istanza valutazione del progetto S.C.I.A. Attestazione rinnovo periodico Istanza di deroga Voltura Nulla osta di fattibilità Modulistica Modalità di presentazione