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GUIDA PREVIDENZIALE Le prestazioni1 La Cassa eroga le
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
GUIDA PREVIDENZIALE
Le prestazioni1
La Cassa eroga le pensioni di:
•
vecchiaia;
•
anzianità;
•
inabilità;
•
invalidità;
•
reversibilità ai superstiti del pensionato;
•
indiretta ai superstiti dell’iscritto non ancora pensionato.
La Cassa provvede inoltre alla erogazione delle seguenti indennità:
•
indennità una tantum (vedi restituzione contributi);
•
indennità di maternità.
Le pensioni e le indennità sono corrisposte a domanda.
Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e di inabilità decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello
del decesso.
Con delibera del Comitato dei Delegati dell’8 e 9 giugno 2012 è stata aggiunta
la pensione di vecchiaia agevolata in favore dei cessati (vedi paragrafi
seguenti).
Cosa è cambiato con la riforma
Dal 1° gennaio 2004, le pensioni sono:
-
interamente retributive, se maturate entro il 31 dicembre 2003;
1
Gli importi delle pensioni citati di seguito sono riferiti all’anno 2012, rivalutati rispetto al 2011 al tasso del 2,1%. Sono
soggetti a rivalutazione annua in base alla variazione dell’indice ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (cfr. art. 42 del Regolamento di esecuzione, ed in particolare il comma 2).
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Le prestazioni
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-
in parte retributive ed in parte contributive, se maturate dopo il 31
dicembre 2003 dagli associati già iscritti a tale data;
interamente contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli
iscritti dopo tale data.
Le pensioni per anno di liquidazione:
Quantità
Categoria
Importo medio
Anno
2006
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
Anno
2010
Anno
2011
Anno
2006
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
Anno
2010
Anno
2011
Vecchiaia
321
272
256
271
239
291
26.888
25.342
25.326
24.850
23.826
23.903
Vecchiaia
totalizzate
-
12
54
77
81
47
-
24.031
16.354
16.737
16.160
16.797
Anzianità
102
85
86
76
59
90
28.696
28.560
30.357
30.490
28.884
29.884
Anzianità
totalizzate
-
5
78
42
55
71
-
22.943
13.251
15.873
15.686
15.035
31
38
28
24
23
29
12.198
15.864
11.785
11.398
9.131
11.422
4
4
1
2
7.739
18.077
12.283
7.506
Indirette
Indirette
totalizzate
Reversib.
82
78
105
109
109
100
12.732
13.274
16.673
13.816
16.161
16.213
Invalidità
50
47
63
55
65
46
11.202
12.219
12.587
11.062
13.202
12.909
Inabilità
14
12
5
8
4
6
16.175
15.702
17.800
14.655
20.603
19.873
600
549
679
666
636
682
22.945
22.085
20.673
20.406
19.646
20.816
Totali
Come si calcola la quota “retributiva” - (quota A)
Viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi al 31 dicembre 2003.
La misura della quota "retributiva" è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e
contribuzione,
ad
una
percentuale
della
media
degli
ultimi
24
redditi
professionali annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati.
La misura della pensione non può essere inferiore all'80% di quella calcolata
sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini
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IRPEF negli ultimi 20 anni solari anteriori (Regolamento vigente prima del
22/6/2002).
La misura massima della quota calcolata è fissata in € 82.000,00.
La quota A calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base
della variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
Come si calcola la quota “contributiva” - (quota B)
Viene calcolata sulla contribuzione versata dal 1° gennaio 2004.
La misura della quota "contributiva" è pari all'importo determinato dalla
trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva
individuale, mediante un coefficiente di trasformazione (vedi tabella), in
relazione all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione.
La quota contributiva non ha minimali e massimali.
Tabella2
Età
Coefficiente %
Età
Coefficiente %
57
4,720
67
6,612
58
4,860
68
6,878
59
5,006
69
7,165
60
5,163
70
7,478
61
5,334
71
7,819
62
5,514
72
8,193
63
5,706
73
8,603
64
5,911
74
9,053
65
6,136
75
9,546
66
6,366
2
CNPR mantiene per il 2012 gli stessi coefficienti di rendimento.
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Pensione di vecchiaia
•
Il diritto
iscritti al 31.12.2003:
al compimento del 65mo anno di età con almeno 30 anni di
effettiva iscrizione e contribuzione.
iscritti dal 1.1.2004:
al compimento del 65mo anno di età con almeno 5 anni di
contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 58mo
anno di età con 37 anni di anzianità contributiva, ovvero
senza limiti di età con almeno 40 anni di anzianità
contributiva (c.d. pensione di vecchiaia anticipata).
Pensione di vecchiaia agevolata
•
Il diritto
iscritti al 31.12.2003:
al compimento del 70mo anno di età con 25 anni di
effettiva iscrizione
e contribuzione
previa
cessazione
dall’iscrizione alla Cassa. Per gli iscritti al 31 dicembre
1991, l'anzianità di 25 anni è ridotta a 20 anni. (Tale
prestazione è stata deliberata dal Comitato dei Delegati dell’8 e 9
giugno 2012 e non ancora approvata dai Ministeri vigilanti).
•
La misura
Iscritti al 31.12.2003: pari alla somma della quota “retributiva” e quella
“contributiva”.
Iscritti dal 1.1.2004:
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interamente calcolata con il metodo “contributivo”.
Le prestazioni
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Pensione di anzianità – valida per i soli iscritti alla data del 31 dicembre 2003
•
Il diritto
Si consegue al raggiungimento del 58mo anno di età con almeno 37 anni di
effettiva iscrizione e contribuzione ovvero con 40 anni di effettiva iscrizione e
contribuzione, senza alcun limite di età.
La pensione di anzianità è compatibile con l'iscrizione all'Ordine o a qualsiasi
altro Albo o elenco di lavoratori autonomi, nonché con lo svolgimento di attività
di lavoro dipendente o associato.
•
La misura
La misura annua della pensione di anzianità è determinata dalla somma di due
quote: la quota “retributiva” e quella “contributiva”.
La "quota retributiva" è ridotta mediante l’applicazione di "coefficienti di
neutralizzazione" (vedi tabella) in relazione all'età alla decorrenza della
pensione, senza considerare eventuali frazioni di anno.
età
57
58
59
60
riduzione
45,9 %
41,5 %
36,8 %
31,7 %
età
61
62
63
64
riduzione
26,3 %
20,4%
14,1 %
7,3 %
Al compimento del 70mo anno di età ovvero, a domanda, nel caso di
sopraggiunta inabilità, la riduzione è limitata nella misura del 50%.
Allo stesso modo, nel caso di morte del pensionato di anzianità prima del
compimento del 70mo anno di età, la pensione di reversibilità è determinata
limitando la riduzione nella misura del 50%.
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Pensione di inabilità
•
Il diritto
Si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
-
esclusione permanente e totale della capacità all'esercizio della professione
a causa di malattia o infortunio sopraggiunti dopo l’iscrizione;
-
almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o 5 anni se l'inabilità
è causata da infortunio.
La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione
dall’Ordine e decorre dal mese successivo a quello della cancellazione.
•
La misura
La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di
vecchiaia.
E' previsto un importo minimo pari a € 13.969,39 lordi annui.
Pensione di invalidità
•
Il diritto
Si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
-
riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità
all’esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale
sopraggiunti dopo l’iscrizione;
-
almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o 5 anni se
l'invalidità è causata da infortunio.
•
La misura
iscritti alla data del 31.12.2003:
quota
la misura della pensione è pari alla somma della
“retributiva”
ridotta
al
70%,
e
di
“contributiva”.
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quella
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iscritti dall’1.1.2004:
la misura della pensione è interamente calcolata con il
metodo “contributivo”.
E' previsto un importo minimo pari a € 12.223,21 lordi annui.
Continuando l’esercizio della professione e quindi il pagamento dei contributi, il
pensionato di invalidità, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia o di anzianità, può chiederne la liquidazione in sostituzione di quella
di invalidità.
Pensione di reversibilità ed indiretta
•
Il diritto alla pensione di reversibilità
Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità sono reversibili
al coniuge ed in mancanza del coniuge ai figli minori o maggiorenni inabili a
proficuo lavoro.
Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al
compimento della durata minima legale del corso di studio e comunque non
oltre il 26° anno di età.
I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali
riconosciuti.
•
La misura della pensione di reversibilità
E’ pari al 60% della pensione erogata al defunto con una maggiorazione del
20% per ogni figlio minore o maggiorenne inabile fino ad un massimo del
100%.
In mancanza del coniuge la pensione spetta, nella misura del 60% di quella
erogata al defunto, al primo figlio, con una maggiorazione del 20% per ogni
altro figlio fino al massimo del 100%.
•
Il diritto alla pensione indiretta
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Spetta ai superstiti previsti per la pensione di reversibilità, a condizione che
l'iscritto, al momento del decesso, abbia compiuto almeno 10 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione alla Cassa, o 5 anni se il decesso è causato da
infortunio.
•
La misura della pensione indiretta
E’ calcolata come la pensione di vecchiaia e su tale importo sono applicate le
percentuali indicate per la pensione di reversibilità.
E' previsto un importo minimo pari a € 10.477,04 lordi annui.
Rivalutazione delle pensioni
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 sono perequate, con
decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della variazione
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT:
-
nella misura del 100% per le fasce di importo sino a tre volte il minimo
dell'anno precedente (per il 2012 sino a € 32.321,02);
-
nella misura del 90% per le fasce di importo da tre a cinque volte il
minimo (per il 2012 da € 32.3212,03 a € 53.868,37);
-
nella misura del 75% per le fasce di importo superiore a cinque volte il
minimo (per il 2012 da € 53.868,38 in poi).
Le pensioni di importo superiore a € 82.000,00, maturate prima del 31
dicembre 2003, non sono assoggettate alla perequazione.
Nelle stesse misure e con le stesse modalità sono perequate le quote
retributive delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 in poi.
Gli importi delle pensioni o quote di pensione contributive sono perequati dal
1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT, nella misura intera.
Restituzione contributi e indennità una tantum
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Le prestazioni
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Gli iscritti prima del 1° gennaio 2004 che hanno compiuto 65 anni di età e che
cessano dall'iscrizione senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione
possono, a domanda, ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
I contributi versati fino al 31 dicembre 2003 sono capitalizzati al tasso
dell'interesse legale vigente al momento della domanda e comunque non
superiore al 5% annuo, calcolato dal 1° gennaio successivo alla data dei
pagamenti.
Per i contributi versati successivamente al 2003, è restituito il montante
risultante nella posizione contributiva individuale.
La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto previsti per le pensioni
indirette che non hanno diritto alla pensione indiretta per la mancanza dei
requisiti contributivi. Se l'importo spettante ai superstiti non raggiunge la
somma di € 10.477,04, l’importo è integrato, a titolo di indennità una tantum,
fino a concorrenza di tale somma.
Indennità di maternità
E’ corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi. E' corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico ed in
caso di adozione o affidamento in preadozione.
L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale (entro
un minimo e un massimo stabiliti annualmente).
Quale reddito professionale si considera quello percepito e dichiarato come
reddito di lavoro autonomo nel 2° anno precedente la data dell’evento.
Erogazioni assistenziali
La Cassa eroga i seguenti trattamenti di assistenza:
-
assegno per l’assistenza ai figli minori disabili gravi;
-
sussidio a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica
sul bilancio familiare;
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-
borsa di tirocinio formativo;
-
prestito d’onore.
La Cassa ha inoltre stipulato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio
per l’erogazione di mutui a tassi agevolati in favore dei propri iscritti.
Il mutuo può essere concesso per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazione o
studio.
L’importo richiesto è finanziato entro il limite:
-
dell'80% del valore cauzionale di perizia dell'immobile in caso di acquisto;
-
dell'80% del costo di costruzione (ivi compreso quello dell'area) o della
spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione,
ristrutturazione, riparazione, trasformazione e recupero dell'immobile
oggetto del finanziamento.
La Previra Invest sim, società partecipata dalla Cassa Ragionieri, ha, tra i
propri prodotti anche un mutuo appositamente studiato per i professionisti.
Assistenza sanitaria integrativa
La Cassa ragionieri ha sottoscritto una polizza sanitaria con la compagnia di
assicurazioni Unisalute S.p.A., a copertura dei Grandi Interventi Chirurgici e
Gravi Eventi Morbosi e una polizza di Assistenza Socio sanitaria Long Term
Care a favore dei propri iscritti.
Il premio per le coperture assicurative degli iscritti è a totale carico della
Cassa.
E’ possibile inoltre l’adesione, individuale e facoltativa, da parte dei pensionati
attivi CNPR, dei praticanti iscritti a CNPR e dei dipendenti, con onere a proprio
carico.
La nuova polizza a tutela della salute degli associati prevede oltre al piano Base
un piano Integrativo, per l’ampliamento delle coperture assicurative a tutte le
forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, e per le prestazioni
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extraospedaliere
(spese
per
parto,
cesareo
e
non,
day-hospital,
visite
specialistiche ecc…). L’adesione al piano Integrativo è facoltativa e su base
individuale, con onere a carico del singolo assicurato.
Tutte le coperture assicurative, del piano Base e del piano Integrativo,
potranno essere estese, su richiesta, al nucleo familiare, a proprio carico..
•
Ricongiunzione, riscatto e totalizzazione
E’ possibile cumulare all’anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa,
anche i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, ai fini del
conseguimento di un’unica pensione o per incrementare l’importo della
pensione.
Ricongiunzione
Consente di accentrare i periodi di contribuzione presso diverse gestioni
previdenziali per il conseguimento del diritto e della misura di un’unica
pensione.
La ricongiunzione avviene su domanda, non vincolante.
Riscatto
E’ possibile riscattare i periodi:
-
del corso legale di laurea o laurea breve, utili per l’iscrizione all’Albo
professionale;
-
di praticantato;
-
del servizio militare o equipollenti;
-
di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione.
I periodi possono essere riscattati, a domanda, mediante il pagamento della
riserva matematica calcolata con le tabelle predisposte per la ricongiunzione
dei periodi assicurativi.
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Riscatto in 120 rate senza interessi
I neo iscritti possono riscattare i periodi previsti pagando il relativo onere in
120 rate mensili, senza interessi.
La Cassa ha recepito, per gli iscritti dal 1° gennaio 2004, alcune agevolazioni
introdotte per la previdenza pubblica dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e,
in particolare, la possibilità di versare gli oneri di riscatto, per i periodi del
corso legale di laurea, di praticantato, di servizio militare e quelli scoperti di
contribuzione per intervenuta prescrizione, senza l'aggravio degli interessi
dovuti nel caso di pagamento rateale.
Tale agevolazione si applica esclusivamente alle domande presentate a
decorrere dal 1° gennaio 2008 dagli iscritti da data successiva al 31 dicembre
2003.
L'obiettivo e' migliorare il tasso di sostituzione delle pensioni dei giovani, ai
quali la pensione sarà liquidata interamente con il sistema di calcolo
contributivo.
Le somme versate confluiscono nella posizione contributiva individuale degli
iscritti e vengono rivalutate con riferimento alle rispettive date di versamento.
Totalizzazione
•
L’istituto
Consente a chi è stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi
periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto ad un'unica pensione.
Ogni singola gestione liquida la propria quota di pensione in “pro rata”. Il
pagamento di tutte le quote viene effettuato dall’Inps.
•
Destinatari
La totalizzazione può riguardare tutti i periodi assicurativi maturati come
lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata (co.co.co), dai liberi
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professionisti iscritti alla loro Cassa di previdenza e dagli iscritti alle forme
assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
•
Prestazioni
Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione sono:
-
la pensione di vecchiaia al compimento del 65mo anno di età con 20 anni di
anzianità contributiva;
-
la pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva prescindendo
dall’età;
•
-
la pensione di inabilità;
-
la pensione indiretta ai superstiti.
Condizioni
E’ possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.
•
Totalizzazione e ricongiunzione
La totalizzazione e la ricongiunzione sono istituti alternativi e pertanto
incompatibili tra loro. L’accettazione della ricongiunzione mediante pagamento
integrale o parziale dell’onere comporta l’irrevocabilità della domanda e la
decadenza dal diritto a richiedere la totalizzazione.
•
Reversibilità della pensione totalizzata
Le pensioni liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
•
Esercizio del diritto
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda da
presentare all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’assicurato
è, ovvero è stato, iscritto.
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