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Scheda n. 3 REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI

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Scheda n. 3 REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI
Scheda n. 3
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
IN REGIME RETRIBUTIVO
Requisitiper il diritto
Pensioni con decorrenza entro il 1O settembre 1984
Peiisioni con decorrenza entro il 3 l dicembre 1992
Pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993
Cenni sul calcolo
O
IN REGIME CONTRIBUTIVO
Requisiti per il diritto
Cenni sul calcolo
REGIME RETRIBUTIVO
Requisitiper il diritto: pensioni con decorrenza entro il losettembre 1984
Anteriormente al l o settembre 1984, data in cui è entrata in vigore la legge 26 luglio 1984, n. 41 3, e
dalla quale, ad opera della stessa legge, è stata soppressa la CNPM (Cassa nazionale della
previdenza marinara), i lavoratori marittimi iscritti alla Gestione marittimi di detta Cassa, in base
all'art. 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658: se uomini, potevano conseguire il diritto alla pensione
di vecchiaia al compimento dell'età di 60 anni a condizione che avessero maturato venti anni di
servizio utild a pensione o che vantassero quindici anni di servizio utile a pensione, di cui almeno
uno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione
della domanda di pensione; se donne, potevano conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al
compimento dell'età di 55 anni purché in possesso degli stessi requisiti contributivi previsti per gli
uomini.
I
Ai sensi dello stesso art. 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, gli iscritti alla Gestione marittimi, a
prescindere dalla distinzione tra uomini e donne, potevano acquisire il diritto alla pensione
-W*
anticipata di vecchiaia al compimento dell'età di 50 anni, a condizione che avessero compiuto venti
anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica a bordo oppure al
raggiungimento dell'età di 55 anni, purché avessero compiuto venti anni di servizio utile a
pensione,
di cui almeno dieci al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica a bordo.
:
I lavoratori marittimi iscritti alla Gestione speciale della soppressa CNPM, in base all'art.65 della
legge 27 luglio 1967, n. 658, qualora fossero stati dispensati dal servizio: se uomini, potevano
conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 60 anni purché in possesso
di 20 anni di contribuzione oppure al compimento dell'età di 65 anni purché in possesso di dieci
anni di contribuzione; se donne, potevano conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al
compimento dell'età di 55 anni purché in possesso di venti anni di contribuzione oppure al
compimento dell'età di 60 anni purché in possesso di dieci anni di contribuzione.
La pensione di vecchiaia, in base all'art.18 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era liquidata a
domanda dell'iscritto e poteva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data
del compimento dell'età prescritta, sempreché dopo tale data lo stesso iscritto non avesse compiuto
ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, nel qual caso la pensione
avrebbe avuto decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1992
Dal l o settembre 1984, in forza dell'art. 29 della legge 26 luglio 1984, n. 413, i lavoratori marittimi
conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle norme del FPLD [l] e cioè al
compimento dell'età pensionabile, fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne, a
condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'inizio dell'assicurazione e che in favore
dell'assicurato nsultino versati o accreditati almeno quindici anni di contributi.
-
Peraltro, relativamente alle pensioni aventi decorrenza compresa tra il l o gennaio 1980 e il l o
settembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 41311984, e liquidate in applicazione delle
disposizioni della legge n. 65811967, come disposto dall'art. 17, ultimo comma numero 7) del DL
30 dicembre 1979, n. 663 [2], l'art. 58 , comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413, ha stabilito
che tali pensioni siano riliquidate, dalla originaria decorrenza, secondo le norme contenute nella
stessa legge n. 41311984.
-
Inoltre, l'art. 58, comma 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, ha disposto che per le pensioni dei
lavoratori marittimi aventi decorrenza compresa tra il l o gennaio 1980 e il l o settembre 1989, data
di scadenza del quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 41311984, circa i requisiti
richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione e le modalità per la determinazione
dell'importo della pensione, siano applicate le norme della legge 27 luglio 1967, n. 658, vigenti
presso la soppressa CNPM anteriormente al logennaio 1980, qualora per gli interessati risultino più
favorevoli delle disposizioni della legge n. 41311984.
'
Dal l o settembre 1984, in base all'art. 29, coimna 1, e all'art. 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
ai lavoratori marittimi facenti parte del personale navigante, è riconosciuta la possibilità di ottenere
la pensione anticipata di vecchiaia. I1 relativo diritto si consegue al compimento dell'età di 55 anni,
a condizione che, escludendo i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, si
facciano valefe 1040 settimane di contnbuzione, di cui almeno 520 settimane di contribuzione 1 f t c i
corrispondente ad effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica a
bordo. La pensione anticipata di vecchiaia è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia
ed è reversibile ai superstiti. In base all'art. 36, comrni 1 e 4, della legge 26 luglio 1984, n. 413:
- i periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le norme dell'AG0, sono utili ai fini del
conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione anticipata di vecchiaia
di cui al citato articolo 31, soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno
dato luogo all'accreditamento figurativo sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile
soggetta ad obbligo assicurativo o con imbarco per il quale risulti l'iscrizione preventiva o la
regolarizzazione contributiva in base agli articoli 47 e 52 della stessa legge 26 luglio 1984, n. 41 3;
- la pensione anticipata di vecchiaia liquidata ai sensi dell'art. 3 1 della legge 26 luglio 1984, n. 41 3,
con la sola utilizzazione dei contributi marittimi, al verificarsi delle condizioni per l'acquisizione
del diritto a pensione in base alle norme AGO (compimento del sessantesimo anno di età, o
raggiungimento di 1820 contributi settimanali, o riconoscimento dello stato di inabilità o di
invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222), è riliquidata a domanda in base alle norme
del FPLD prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa.
La pensione, sia essa di vecchiaia o anticipata di vecchiaia, è liquidabile a domanda dell'interessato
e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale lo stesso assicurato, in possesso
degli altri requisiti richiesti, compie l'età necessaria per conseguire il diritto alla pensione o, su
richiesta del medesimo, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata
la domanda [3].
Pensioni con decorrenza dal logennaio 1993
In tema di età pensionabile e di limiti di servizio per il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, con il DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, sono state emanate nuove norme che hanno
cominciato a spiegare efficacia dopo il 31 dicembre 1992. Le innovazioni introdstte dal DLgs n.
50311992, dispongono:
.
- con l'art. 1 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503: l'innalzamento graduale del requisito dell'età
pensionabile dal l o gennaio 1994 fino a raggiungere il limite dei 65 anni per gli uomini e quello dei
60 anni per le donne; alcune deroghe a tale innalzamento; la ulteriore condizione della necessaria
cessazione del rapporto di lavoro per conseguire il diritto alla pensione. Peraltro, per i lavoratori
occupati in attività particolarmente usuranti, in base all'art. 2, del DLgs 11 agosto 1993, il. 374, il
limite di età pensionabile è ridotto di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività,
fino a un massimo di 60 mesi;
- con l'art. 5, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503: la conferma esplicita dei limiti di età,
di 55 anni, previsti dall'art. 3 1 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per il conseguimento del diritto
alla pensione anticipata di vecchiaia da parte dei lavoratori marittimi facenti parte del personale
navigante. Successivamente, con l'art. 59, comma35, della legge 27 dicembre 1997, 11. 449, la
conferma dell'età pensionabile, di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne, previsti al 31
dicembre 1992 per i piloti del pilotaggio marittimo e per i marittimi abilitati al pilotaggio, di cui
all'art. 4, comma 2 lettera C)e comma 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413;
- con l'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1.992, n. 503: l'innalzamento graduale dei requisiti
dell'anzianità assicurativa e di quella contributiva da 15 a 20 anni e alcune deroghe a tale
innalzamento. Tale innalzamento non comporta modifiche al preesistente requisito contributivo
richiesto dall'art. 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per il conseguimento del diritto alla
pensione anticipata di vecchiaia. Peraltro, per i lavoratori occupati in attività particolarmente
usuranti, in base all'art. 2, del DLgs 11 agosto 1993, n. 374, il limite di anzianità contributiva viene
ridotto di un anno per ogni dieci di occupazione nelle predette attività, fino a un massimo di 24
mesi.
Relativament~ai requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, la legge 8
agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha distinto i lavoratori già assicurati alla
data del 3 1 dicembre 1995 da quelli che iniziano a lavorare dopo tale data.
Per i primi, l'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, 11. 335, ha confermato i requisiti già
previsti dalla normativa del regime retributivo.
Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 3 1 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva
a tale data, l'art. l , comn~i1.9e 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto i nuovi requisiti
del "regime contributivo".
L'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha inoltre previsto che i lavoratori assicurati
prima del l o gennaio 1996, i quali possano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 15
anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 31 dicembre 1995, hanno la facoltà di optare per conseguire il
diritto alla pensione con gli stessi requisiti stabiliti dall'art. 1, cornma 20, delle legge 8 agosto 1995,
n. 335, per i lavoratori assunti, per la prima volta, dopo il 3 1 dicembre 1995.
Dal 28 marzo 2000, in deroga alle norme sull'età pensionabile è possibile prolungare, a domanda, il
rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi da parte dei lavoratori che
usufniiscono del corrispondente periodo di congedo per la formazione [4].
Cenni sul calcolo
Relativamente alla misura della pensione di vecchiaia:
- ai titolari di pensione con decorrenza compresa tra il l o gennaio 1980 e il l o settembre 1989,
termine di scadenza del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio
1984, n. 413, ai sensi dell'art. 58 , comma 2, della stessa legge 26 luglio 1984, n. 413, per la
determinazione dell'importo della pensione si applicano le regole per il calcolo stabilite dalla legge
27 luglio 1967, n. 658, se risultino più favorevoli di quelle previste dalla legge n. 41311984. La
disposizione sulla eventuale riliquidazione di cui al citato art. 58, comma 2, della legge n. 41311984,
si applica anche alle pensioni anticipate di vecchiaia con decorrenza compresa tra il 1" gennaio
1980 e il 1" settembre 1989;
- per le pensioni anticipate di vecchiaia attribuite e liquidate con decorrenza successiva al 3 1 agosto
1984 in base all'ai-t. 3 1 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è prevista la possibilità che siano
riliquidate, a domanda del relativo titolare, al verificarsi delle condizioni e in applicazione delle
modalità stabilite dall'art. 36, comma 4, delle legge 26 luglio 1984, n.413;
per i lavoratori assicurati che al 3 1 dicembre 1995 possano far valere almeno 18 anni di anzianità
contributiva, in base all'art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, 11. 335, occorre fare
riferimento alle regole sul calcolo retributivo;
- per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 3 1 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data,
in base all'art. 1, commi da 6 a 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, occorre riferirsi alle regole sul
calcolo contributivo;
- per i lavoratori che al 3 1 dicembre 1995 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore ai
18 anni, in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ammontare della pensione
è costituita da due quote determinate con modalità differenti: la prima, relativa alle anzianità
contributive acquisite fino al 31 dicembre 1995, è calcolata con le regole del sistema retributivo,
mentre l'altra, relativa alle anzianità maturate dal 1" gennaio 1996, è calcolata con le regole del
sistema contributivo;
'
- per i lavoratori, assicurati anteriormente al 1" gennaio 1996, i quali, in possesso dei necessari
requisiti (15 anni di anzianità contributiva di cui almeno cinque dopo il 3 1 dicembre 1995), ai sensi
dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, optino per ottenere la liquidazione della
pensione secondo il sistema contributivo, si applicano le regole previste dal DLgs 30 aprile 1997, n.
180, per il caicolo a seguito di opzione per il contributivo.
Ai fini del calcolo retributivo delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1" gennaio 2000, in base
all'art. 1, cornrni da 2 a 5, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, nei confronti degli assicurati che
hanno esercitato la facoltà di protrarre il rapporto di lavoro superando l'età pensionabile ma non
oltre i 65 anni di età, per ogni anno di tale prolungamento:
- nel caso in cui gli interessati abbiano chiesto di continuare il rapporto di lavoro in base all'art. 4
della legge n. 90311977 o in base all'art. 6 del DL n. 79111981, convertito con modificazioni nelle
legge n. 5411982, è stabilito che in loro favore l'aliquota di rendimento sia aumentata, per gli
uomini di un punto percentuale fino al compimento dei 65 anni di età, e per le donne, di un punto
percentuale fino ai 60 di età e di mezzo punto percentuale fino al compimento dei 65 anni.
L'aumento di un punto o di mezzo punto percentuale è attribuito sino a quando non venga raggiunta
la massima anzianità contributiva utile (40 anni). Oltre tale limite, spetta la maggiorazione di cui
all'art. 6 della legge 40711990. I1 trattamento pensionistico così determinato non può peraltro
risultare di ammontare superiore a quello della retribuzione pensionabile;
- qualora gli interessati abbiano chiesto di continuare il rapporto di lavoro oltre la massima anzianità
contributiva utile (40 anni) in base all'art. 6 della legge n. 40711990, integrato dall'art. 1, comma 2,
del DLgs. n. 50311992, è previsto che sia ad essi liquidato, a domanda, una maggiorazione della
pensione di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge n.
15511981, per gli anni di contribuzione ulteriore rispetto ai 40 anni.
Per le pensioni con decorrenza dal 1" gennaio 2000, liquidabili con le regole del sistema retributivo,
le anzidette disposizioni, all'infuori di quella concernente le donne che protraggono il rapporto di
lavoro oltre il 60" anno di età, perdono efficacia in quanto dalla stessa data l'età pensionabile risulta
già elevata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, per cui non sussiste più la differenza
tra l'età pensionabile e tali limiti.
L'importo delle pensioni calcolate con la formula retributiva, se inferiore all'ammontare del
trattamento minimo vigente, è suscettibile di essere integrato secondo le regole sul trattamento
minimo di pensione.
IN REGIME CONTRIBUTIVO
Requisiti per il diritto
Le disposizioni dell'art. 1, commi 19 e 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico, per i lavoratori, individuati nel c o m a 18 dell'art. 2 della stessa legge, privi di
anzianità contributiva al 3 1 dicembre 1995 e assunti per la prima volta dopo tale data, stabiliscono
che:
- i trattamenti pensionistici siano liquidati esclusivamente secondo il sistema di calcolo coiltributivo
basato sulla capitalizzazione dei contributi accreditati;
la pensione di vecchiaia sostituisca con un unico trattamento le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità previste dalla normativa del regime retributivo;
-
- il diritto alla nuova pensione di vecchiaia possa essere conseguito:
a) previa risoluzione del rapporto di lavoro;
b) al raggiungimento di una età anagrafica compresa tra 57 e 65 anni, con almeno 5 anni di
contribuzione effettiva e sempre che l'ammontare del trattamento non sia inferiore a 1,2 volte
l'importo dell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
a prescinder$ dall'età anagrafica, al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, fermo
restando che l'ammontare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Ai fini del
computo dei 40 anni non si considerano l'anzianità contributiva da riscatto di periodi di studio e
quella da prosecuzione volontaria, mentre si computa, con la maggiorazione del 50 per cento,
l'anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro prestati prima del 18" anno di età;
a prescindere dall'ammontare del trattamento, quando siano compiuti i 65 anni di età, fermo
restando il requisito minimo di 5 anni di contribuzione.
Cenni sul calcolo
Per le pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con le regole del sistema contributivo, va
anche tenuto presento che:
- in base all'art. 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori ai quali si applica la
normativa sulle attività usuranti, disciplinata dal DLgs 11 agosto 1993, 11. 374, possono optare tra
l'anticipo dell'età pensionabile fino ad un anno per ottenere la pensione e l'applicazione del
coefficiente di trasformazione correlato all'età anagrafica all'atto del pensionamento aumentato di
un anno ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti;
- in base all'art. 1, comma 40 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le lavoratrici con uno o più figli
hanno la possibilità di anticipare fino al massimo di un anno l'accesso al pensionamento o, in
alternativa, la possibilità di ottenere l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo a una
età superiore, fino al massimo di due anni, rispetto a quella posseduta all'atto del pensionamento.
Alle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo, a norma dell'art. 1, comma 16
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano le disposizioni sul trattamento minimo di
pensione.
P
-
[l] RDL 14 aprile 1939, n. 636
Art. 9. (nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 4 apnle 1952, n. 218, e modificato dall'art. 60 della legge 30 aprile
1969, n. 153).
"L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55O anno di età per le donne quando
siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in di lui favore almeno:
- 180 contributi mensili di cui alla tabella A, owero;
- 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero;
- 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2 ovvero;
- 2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini owero;
- 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini,
owero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché
risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci
anni precedenti la domanda di pensionamento;
Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse
tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi
in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.
I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi
lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra,
ridotti di un terzo.
[2] DL 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge l O giugno 1977,
n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n.
33.
Art. 17.
In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a
decorrere dal lo gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa
nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle
assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dalllINPS.
I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi
dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.
Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i
contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti
nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione
previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le
sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che
seguono:
1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per
ciascuna unità navale, previa l'istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;
2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità
mensile, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;
3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi delle disposizioni concernenti i privilegi
speciali e le garanzie, sia di ordine assistenziale che processuale, previsti dalla normativa
vigente nella Cassa nazionale previdenza marinara;
4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e
delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita
della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale
data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate;
5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti l'emissione di ordini di pagamento e la
riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la
previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31
dicembre 1979;
6) resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione dal versamento delle addizionali
contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio
1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;
7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la
previdenza marinara, continuano ad essere -determinate e corrisposte, in attesa del
riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.
.
'
[3] Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica).
Art. 6. Decorrenza delle pensioni di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non
risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del
mese succes~ivoa quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale
decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
[4] Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioniper il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).
Art. 8. Prolungamento dell'età pensionabile.
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a
richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle
disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere
comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data
prevista per il pensionamento.
Art. 5 Congedi per la formazione.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio
1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro
per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o fiazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è curnulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal
medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. I1 datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di
h i z i o n e del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono awalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso,
che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. I1 lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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