Redditi da terreni - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali
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Redditi da terreni - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 Modello UNICO 2014: quadro RA - Redditi da terreni Edoardo Sesini e Donatella Cerone - Dottori commercialisti in Bergamo FISCO ADEMPIMENTO " In sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, i soggetti che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, terreni situati nel territorio dello Stato, per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, sono chiamati a compilare il quadro RA del Mod. UNICO 2014, per dichiarare i redditi dei terreni riconducibili alla categoria dei redditi fondiari (alla pari dei redditi dei fabbricati). NOVITÀ " Campi 1 e 3: i redditi dominicali e agrari devono essere indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80% e del 70% e dell’ulteriore rivalutazione del 15% prevista per il triennio 2013-2015. RIFERIMENTI " D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo I, Capo II, artt. 25-35 SOGGETTI PASSIVI " – Proprietario o titolare di altro diritto reale – Coloro i quali effettivamente coltivano il terreno SOGGETTI ESCLUSI " – – – – PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " Titolare della sola ‘‘nuda proprietà’’ Partecipante dell’impresa familiare agricola Coniuge nell’azienda coniugale Soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto – Per ogni terreno deve essere compilato un rigo tranne nell’ipotesi in cui reddito agrario e reddito dominicale siano attributi al contribuente con percentuali diverse. – In caso di acquisizione del titolo in corso d’anno, devono essere tenuti a disposizione i dati relativi al terreno che possono essere mutuati dal modello precedente se il titolo non è variato in corso d’anno: in tale ipotesi dovrà essere prestata particolare attenzione all’indicazione dei redditi non rivalutati. 30 settembre 2014 Sulla determinazione del reddito ritraibile dal possesso del terreno possono incidere alcune situazioni particolari: 1) mancata coltivazione 2) perdita per eventi naturali 3) conduzione associata 4) concessione in affitto a giovani imprenditori agricoli Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 21 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 ADEMPIMENTO " I soggetti che vantano un diritto reale su un terreno situato nel territorio dello Stato ed iscrivibile in catasto sono tenuti a darne evidenza nel quadro RA del Mod. UNICO 2014, con particolare indicazione delle informazioni relative all’utilizzo effettuato nel corso del periodo d’imposta. Redditi da dichiarare In cosa consiste I redditi correlati ai terreni sono redditi fondiari e distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari. Redditi dominicali I redditi dominicali attribuibili al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale sono costituiti dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole (art. 32, comma 2, T.U.I.R.) e si determina mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno. È del tutto irrilevante che il proprietario o terzi coltivino o meno il terreno ai fini dell’attribuzione del reddito dominicale. Costituisce un reddito figurativo, stimato catastalmente, che prescinde da quanto effettivamente percepito dal titolare del terreno in conseguenza del possesso di quest’ultimo ed è determinato in funzione: – dell’estensione del terreno – della zona di ubicazione del terreno – della coltura praticatavi. Redditi agrari I redditi agrari attribuibili ai soggetti che coltivano il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, esprimono la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Sono determinati in relazione alla coltivazione in concreto praticata, attraverso l’applicazione delle tariffe d’estimo. Non coincidenza dei redditi sul contribuente Il titolare del reddito agrario può anche non coincidere con il titolare del reddito dominicale: ad esempio, nel caso in cui il soggetto che svolge l’attività agricola sul terreno, in qualità di collaboratore familiare o socio di società semplice, non sia anche titolare del terreno su cui l’attività viene svolta. Sarà imputato il reddito: – agrario, al soggetto che lavora la terra – dominicale, al proprietario del terreno. Redditi fondiari e IMU La normativa in materia di redditi fondiari e di imposte sui medesimi deve essere coordinata con quanto previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012 in materia di IMU. In base ad un principio di alternatività, in caso di versamento dell’IMU dovuta sui terreni, la medesima è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, che non vanno applicate sul reddito dominicale solo se il terreno non risulta essere affittato. La quota di reddito dominicale deve comunque essere conteggiata in caso di esenzione da IMU del terreno ed in caso di affitto dei terreni medesimi. NOVITÀ " Novità del quadro RA 2014 I redditi dominicali e agrari devono essere indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80% e del 70% e dell’ulteriore rivalutazione del 15% prevista per il triennio 2013-2015. 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 La novità riguarda, pertanto, la sola compilazione dei campi 1 e 3 del quadro RA, non avendo alcun impatto sul calcolo dei redditi, che rimane inalterato rispetto a quanto già precedentemente effettuato. La rivalutazione non sarà più evidente nei dati esposti nel quadro RA, ma dovrà comunque essere applicata ai fini della determinazione dei redditi fondiari. L’ulteriore rivalutazione trova sempre applicazione, anche nelle ipotesi in cui non deve essere applicata la rivalutazione principale, come, ad esempio, nel caso di locazione a giovani agricoltori. Tale ulteriore rivalutazione può essere ridotta al 5% in presenza di locazione a IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). Coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali e agrari Per il triennio 2013-2015, è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 512, Legge 24 dicembre 2012, n. 228) la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari nella misura del 15%, aliquota da applicarsi sul valore risultante dalla rivalutazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario. Di tali percentuali di rivalutazione si doveva già tenere conto in sede di versamento degli acconti dovuti in relazione al periodo d’imposta 2013. SOGGETTI PASSIVI " I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti ai quali devono essere imputati, ossia i soggetti che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. SOGGETTI ESCLUSI " In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola ‘‘nuda proprietà’’ non deve dichiarare il terreno. Allo stesso modo, risultano esclusi: il partecipante dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. Non producono redditi fondiari e sono, quindi, esclusi: – i terreni detenuti per l’esercizio dell’impresa (c.d. ‘‘strumentali’’) che non producono reddito fondiario – i terreni dati in affitto per uso diverso da quello agricolo (ad esempio: cave, campeggi, riserve di caccia) il cui reddito deve essere ricondotto alla categoria dei redditi diversi – i terreni, i parchi, i giardini di pubblico interesse, che non producono redditi – i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani. PROCEDURE " Compilazione del modello Il quadro RA non è stato oggetto di notevoli variazioni nei modelli 2014: risulta essere composto ancora da 8 righi, di cui i primi 7 suddivisi in 13 colonne da utilizzare per fornire i dettagli relativi ai terreni e l’ultimo rigo per riepilogare i totali rilevanti per i calcoli. Per ogni terreno (o comunque gruppo di terreni di una stessa partita catastale) deve essere utilizzato di norma un rigo. Unica eccezione in tale senso è relativa al caso in cui reddito agrario e reddito dominicale siano attributi al contribuente con percentuali diverse. Laddove il contribuente fosse chiamato a dichiarare più di 7 terreni o comunque avesse necessità di più di sette righi per dichiarare i propri terreni, sarebbe tenuto a compilare un ulteriore quadro aggiuntivo, numerando la casella ‘‘MOD. N. ... ’’ posta in alto a destra del modello. Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 23 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 Guida alla compilazione: righi da RA1 a RA7 Colonna 1 - Reddito dominicale non rivalutato Si tratta di indicare il reddito dominicale cosı̀ come risultante dagli atti catastali. Si deve prestare particolare attenzione al fatto che, per quest’anno, ossia in relazione al periodo d’imposta 2013, tale dato differisce da quanto indicato nello scorso modello di dichiarazione in quanto dovrà essere indicato al netto della rivalutazione dell’80%. Nel caso in cui il contribuente avesse lo scorso anno compilato il Modello 730 potrebbe indicare il medesimo reddito relativo allo stesso terreno, in quanto in tale Modello già non era esposta la rivalutazione. Colonna 2 - Titolo Deve essere compilata con un codice che evidenzia il titolo in base al quale il contribuente è tenuto a dichiarare il proprio diritto reale sul terreno. Il codice può essere tratto dal seguente schema di sintesi: SCHEMA DI SINTESI 1 - Proprietario del terreno non concesso in affitto 2 - Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) 3 - Proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libera determinazione del canone (regime di libero mercato) 4 - Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario 7 - Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare 8 - Titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare 9 - Titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria Colonna 3 - Reddito agrario non rivalutato Si tratta di indicare il reddito dominicale cosı̀ come risultante dagli atti catastali. Allo stesso modo di quanto indicato in relazione alla colonna 1, prestare attenzione ad indicare il valore al netto della rivalutazione, in questo caso del 70%. Colonne 4 e 5 - Giorni e percentuale di possesso Si devono indicare il periodo di possesso del terreno (in proprietà o in affitto) espresso in giorni. Se il possesso si è protratto per tutto l’anno, si indicano 365 giorni ed in ogni caso, con riferimento allo stesso terreno, la somma dei giorni indicati dovrà ovviamente essere 365. Nel caso di contratto di affitto, il periodo deve essere computato a partire dalla data di effetto del contratto. In caso di modifiche in corso d’anno, si rimanda anche alle istruzioni per la compilazione di colonna 8. Relativamente alla percentuale di possesso da indicare, dovrà essere sempre riferita ai redditi dichiarati nelle ulteriori colonne del medesimo rigo. Colonna 6 - Canone di affitto in regime vincolistico In presenza di un contratto di locazione di fondo agricolo in regime di determinazione legale del canone (Legge 3 maggio 1982, n. 203) e, logicamente, in presenza del Codice ‘‘2’’ nella casella titolo, il locatore può dichiarare il canone di locazione in luogo del reddito dominicale qualora il primo ammonti ad un importo inferiore all’80% del secondo. Il reddito agrario rimane comunque di competenza dell’affittuario. Occorrerà, quindi, confrontare il canone annuo risultante dal contratto con l’80% del reddito dominicale rivalutato dell’80%: – se il canone risulta essere l’importo più basso, potrà essere dichiarato questo – altrimenti, si potrà dichiarare il reddito dominicale. 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 Colonna 7 - Casi particolari Si rimanda all’apposita sezione ‘‘Casi particolari’’ in calce al presente intervento. Colonna 8 - Continuazione La barratura della casella posta a colonna 8 indica che i dati indicati nel rigo seguente si riferiscono al medesimo terreno indicato nel rigo in cui la barratura è apposta. Attenzione La colonna 8 non deve essere barrata qualora la compilazione di due righi per lo stesso terreno sia dovuta alle diverse percentuali di possesso per i redditi dominicale e agrario (rif. ‘‘Non coincidenza dei redditi sul contribuente’’). Colonna 9 - IMU non dovuta Rammentando quanto riportato al paragrafo ‘‘Redditi fondiari e IMU’’, la casella dovrà essere compilata in presenza di un terreno esente da IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In tale caso, il terreno sconterà, comunque, l’IRPEF e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. La casella deve essere compilata con un codice: Compila 1 Per i terreni esenti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni ricadenti in aree montane o di collina (art. 15, Legge 27 dicembre 1977, n. 984). 2 Per i terreni per i quali non è dovuta l’IMU per l’anno 2013 (D.L. 30 novembre 2013, n. 133): terreni agricoli e non coltivati (art. 13, comma 5, D.L. n. 201/2011), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP. Colonna 10 - Coltivatore diretto IAP Limitatamente ai terreni agricoli e per quelli coltivati e posseduti da IAP (Imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è ridotta dal 15% al 5%. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, si ritiene che la rivalutazione del 5% sul reddito agrario si applichi ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno (Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E). Inoltre, in caso di coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità dei diritti, la rivalutazione del 5% dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti. La colonna deve essere barrata allo scopo di mettere in evidenza lo status di collaboratore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza, per riconoscere le agevolazioni spettanti a tale categoria ossia la rivalutazione al 5% dei redditi dei terreni, in luogo di quella del 15%. Attenzione Si dovrà prestare particolare attenzione nel caso di variazione durante l’anno, con due sostanziali casistiche: – variazione soggettiva: il contribuente ha assunto o perso lo status di IAP nel corso dell’anno e, quindi, dovrà avere cura di compilare due distinti righi (barrando la casella di colonna 8 Continuazione) e barrando la casella di colonna 10 Coltivatore diretto IAP solo con riferimento al periodo in cui poteva vantare tale status – variazione oggettiva: se variano le condizioni relative al terreno ma non quella soggettiva di IAP, la casella di colonna 10 Coltivatore diretto IAP dovrà essere barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5%). Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 25 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 Colonna 11 - Reddito dominicale imponibile La quota imponibile del reddito dominicale di ciascun terreno per il contribuente deve essere determinata in base ai dati inseriti nelle colonne precedenti. La quota imponibile potrà essere calcolata in relazione al terreno affittato ovvero non affittato, ma esente dall’IMU. Al reddito dominicale dovrà quindi essere applicata la rivalutazione dell’80%, la rivalutazione del 15% ed infine rapportato al numero di giorni ed alla percentuale di possesso nel corso dell’anno. Colonna 12 - Reddito agrario imponibile La quota imponibile del reddito agrario di ciascun terreno per il contribuente deve essere determinata in base ai dati inseriti nelle colonne precedenti. Colonna 13 - Reddito dominicale non imponibile La quota non imponibile del reddito dominicale di ciascun terreno per il contribuente deve essere determinata in base ai dati inseriti nelle colonne precedenti. La quota imponibile potrà essere calcolata in relazione al terreno non affittato e non esente dall’IMU. ESEMPIO Un esempio di compilazione dei redditi collegati al mero possesso di un terreno: Reddito Rivalutazione Proporzione ai giorni Proporzione al possesso Reddito Dominicale 100 207 207,00 207,00 (100 x 1,80 x 1,15) (207/ 365 x 365) (207,00 x 100%) 207 Agrario 150 293 293,00 293,00 (150 x 1,70 x 1,15) (293/ 365 x 365) (293,00 x 100%) 293 Compila Attenzione - rigo RA11 Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5. L’importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, colonna 2. Se è stato compilato più di un quadro RA, occorre riportare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1). SCADE " Sanzioni 26 Per le persone fisiche, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dalla legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 3, D.Lgs. n. 471/1997). Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 CASI PARTICOLARI " SCHEMA DI SINTESI In colonna 7 è prevista una casella che deve essere compilata solo in determinate situazioni, previste dalle stesse istruzioni, in quanto influiscono sulla determinazione del reddito. Codice 1) Mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell’intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale caso, il reddito dominicale è ridotto al 30%, mentre il reddito agrario è completamente annullato. Codice 2) Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato, ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione, i redditi dominicale e agrario non vanno considerati ai fini dell’IRPEF. Codice 3) Terreno in conduzione associata da parte di più soggetti che si suddividono il reddito in base ad un contratto o ai conferimenti effettuati. Codice 4) Terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a 5 anni. Codice 5) Ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al Codice 1 e al Codice 4. Codice 6) Ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al Codice 2 e al Codice 4. Nei casi indicati dai Codici 1) e 2) sono previste anche ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti in dette ipotesi: – il prodotto ordinario preso a base per calcolare il 30% del prodotto mancato deve coincidere con quello denunciato all’Agenzia del Territorio (ex Ufficio tecnico erariale) per la determinazione della tariffa d’estimo – l’evento dannoso deve riscontrarsi nel medesimo anno del raccolto – l’evento dannoso deve essere denunciato entro i 3 mesi successivi all’accaduto (ad esempio: tromba d’aria). Se la perdita del raccolto non dipende da un unico episodio, bensı̀ da una concatenazione di eventi (ad esempio: gelate o siccità), la dichiarazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In presenza del Codice 4), il reddito dominicale non dovrà subire la maggiorazione dell’80%, ma solo del 15% (ridotto al 5% se è poi barrata la colonna 10). Il reddito agrario viene dichiarato dall’affittuario, anch’esso senza maggiorazione del 70%. Pratica Fiscale e Professionale n. 24 del 16 giugno 2014 27