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MODELLO 730/2015

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MODELLO 730/2015
MODELLO
730/2015
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara
ASPETTI GENERALI
1 – Quadro A – Redditi dei terreni
2 – Quadro B – Redditi dei fabbricati
3 – Quadri C e D – Redditi di lavoro dipendente e altri redditi
4 – Quadro E – Oneri e spese
5 – Quadro F – Acconti, ritenute ed eccedenze
6 – Quadro G – Crediti d’imposta
7 – Quadro I – Imposte da compensare
1
QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI
ASPETTI GENERALI
reddito dominicale
dichiarato dal proprietario
reddito agrario
dichiarato da chi coltiva il terreno
Reddito dominicale deriva dalla proprietà, o da altro diritto reale, del terreno -> se il
proprietario o terzi coltivino o meno il terreno è irrilevante, poiché tale reddito compete, in
ogni caso, al proprietario.
Reddito agrario costituisce la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole ->
deve essere individuato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per ciascuna
coltivazione, effettivamente praticata.
2
ASPETTI GENERALI
Reddito dominicale rivalutato -> 80%;
Reddito agrario rivalutato -> 70%;
ulteriori rivalutazioni -> 2013-2014 -> 15% (5% IAP e coltivatori diretti rivalutazione);
anno 2015 -> 30% (5% Iap e coltivatori diretti rivalutazione) da considerare ai fini
dell’acconto 2015;
dal 2016 -> 7%.
REQUISITO OGGETTIVO
Il quadro A del modello 730/2015 deve necessariamente risultare compilato dal
contribuente che possiede a qualunque titolo dei terreni, se i medesimi:
sono situati nel territorio italiano;
sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
Attenzione -> i terreni che non soddisfano tali requisiti non sono produttivi di redditi
fondiari, ma redditi diversi, e, quindi, devono essere indicati nel quadro D,
rigo D4 “Redditi diversi”.
Non danno luogo a reddito dominicale e agrario (e non devono essere indicati nel
quadro A):
i terreni affittati per uso non agricolo (es.: per una cava o una miniera);
i terreni situati all'estero;
i terreni che producono redditi non determinabili catastalmente;
che, ai fini fiscali, costituiscono «redditi diversi» che devono essere annotati nel
rigo D4, del quadro D.
3
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI
Rivalutazione redditi terreni operativa solamente ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi (art. 1, comma 512 della L. 228/2012 -> Legge di stabilità 2013)
Rivalutazione reddito dominicale e reddito agrario
15%
Rivalutazione per terreni posseduti e condotti da Coltivatori
Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali
5%
IMPONIBILITÀ DEI TERRENI
reddito dominicale
no Irpef,
sostituito da Imu
reddito agrario
dichiarato dal
possessore
terreno non
affittato
sì Imu
reddito dominicale
terreno
affittato
sì Irpef
reddito agrario
dichiarato dal
conduttore
4
IMPONIBILITÀ DEI TERRENI
Reddito dominicale rivalutato 80%
Reddito agrario rivalutato 70%
Ulteriori rivalutazioni:
2013-2014: 15% (5% IAP e coltivatori diretti rivalutazione)
anno 2015: 30% (5% IAP e coltivatori diretti rivalutazione)
da considerare ai fini dell’acconto 2015
Dal 2016: 7%
CONTENUTO DEL QUADRO
Specificare:
reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una
percentuale inferiore (valore del reddito dominicale risultante dagli atti catastali);
al netto della rivalutazione dell’80% che deve essere calcolata da chi presta
assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, datore di lavoro o ente
pensionistico);
tenendo presente che:
per il 2014 -> deve essere ulteriormente rivalutato del 15% (art. 1, c. 512,legge di
stabilità 2013) ridotto al 5% per i terreni agricoli o non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap-imprenditori agricoli professionali (IAP)
iscritti nella previdenza agricola (barrando casella di colonna 10);
la rivalutazione dell’80% non si applica per i terreni concessi in affitto per usi
agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.
5
CONTENUTO DEL QUADRO
codice
1
descrizione
proprietario del terreno non concesso in affitto;
2
proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
3
proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero
4
conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5
socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società
mercato);
(reddito dominicale in col. 1 e reddito agrario in col. 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso);
partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata
6
dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole
ordinarie, reddito dominicale (col. 1), giorni e percentuale di possesso;
7
titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
10
socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L’importo va
indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.
CONTENUTO DEL QUADRO
Specificare:
reddito agrario per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una
percentuale inferiore (dato da visura catastale se coltura coincide con il catasto
oppure tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura, nonché deduzioni
fuori tariffa);
al netto della rivalutazione del 70% che deve essere calcolata da chi presta
assistenza fiscale;
tenendo presente che:
per il 2014 -> deve essere ulteriormente rivalutato del 15%, ridotto al 5% per i
terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da Iapimprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (barrando
casella di colonna 10);
la rivalutazione del 70% non si applica per i terreni concessi in affitto per
usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.
6
CONTENUTO DEL QUADRO
Regole particolari:
conduzione associata -> quota di reddito agrario inerente a percentuale di
partecipazione e a periodo di durata del contratto (come da atto sottoscritto da
tutti gli associati oppure si deve presumere ripartita in parti uguali) [ No reddito
dominicale] -> es.: reddito agrario intero terreno: € 102 - percentuale
partecipazione: 20%: rilevare € 20;
affittuari -> attività agricola nei fondi condotti in affitto -> solo reddito agrario
dalla data di effetto del contratto;
socio di società semplice, partecipante dell’impresa familiare che conduce il
fondo (titolo 5, 6, 7) e anche proprietario del terreno -> nel rigo anche il reddito
dominicale, i giorni e la percentuale di possesso.
No reddito agrario con «titolo 10» - socio di società semplice, in relazione al
reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società.
CONTENUTO DEL QUADRO
POSSESSO
Giorni -> dato obbligatorio – indica effettivo periodo di possesso espresso in giorni
(«365» per l’intero anno) durante il quale il terreno è risultato posseduto dal
dichiarante. [es.: vendita terreno in data: 19 febbraio 2014 -> giorni = «50»
(31 + 19).
Percentuale -> dato obbligatorio – indica quota effettiva di possesso espressa in
percentuale (100% se posseduto interamente) – consente di calcolare l’entità
di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della quota del terreno
posseduta.
7
CONTENUTO DEL QUADRO
CANONE D’AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO
terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone
(consentito solamente il codice titolo «2») -> rilevare l’ammontare del canone
risultante dal contratto, che deve essere rapportato al periodo specificato nella
casella «Giorni di possesso», tenendo presente che deve risultare annotato
l’intero canone d’affitto (al 100%) anche se la quota di proprietà è di entità
inferiore (es.: per il 40%).
N.B.: non sussiste la possibilità di procedere alla liquidazione dell’imposta se:
• manca l’indicazione del valore del canone d’affitto in presenza del titolo codice
«2»;
• l’indicazione del canone d’affitto in presenza del codice titolo diverso da «2».
CONTENUTO DEL QUADRO
CASI PARTICOLARI
Riportane il codice maggiormente appropriato tra i seguenti:
Codice
Descrizione
2
perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore
danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi
dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima
dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef
3
terreno in conduzione associata
4
terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni, aventi la qualifica
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due
anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni
6
se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4
8
CONTENUTO DEL QUADRO
CONTINUAZIONE (STESSO TERRENO RIGO PRECEDENTE)
Barrare la casella -> indica che si tratta del medesimo terreno del rigo precedente,
se sussiste la necessità di compilare più righi per le diverse
situazioni che si verificano per lo stesso terreno nel corso dell’anno
(variazione quota di possesso, variazione del titolo, ...), tenendo
presente che la somma dei giorni di possesso dei diversi righi per il
medesimo terreno non deve superare «365».
N.B.: se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella
del reddito agrario, si deve compilare due distinti righi, senza barrare la
casella di colonna 8 (es.: solo una parte del terreno risulta concessa
in affitto).
CONTENUTO DEL QUADRO
IMU NON DOVUTA
Specificare, sussistendo le condizioni di esenzione dall’Imu, il codice:
1 -> se si tratta di terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine di 601metri ed oltre;
2 -> se si tratta di terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine compresa tra 281
metri e 600 metri, posseduti e condotti (in comodato o in affitto) dai coltivatori diretti e
dagli Iap-imprenditori agricoli professionali;
3 -> se si ratta di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non presenti in zone montane o di collina.
N.B.: sul reddito dominicale del terreno si rendono dovute l’Irpef e le relative addizionali
anche se il terreno non risulta affittato.
9
CONTENUTO DEL QUADRO
COLTIVATORE DIRETTO O IAP-IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
Barrare la casella -> se si tratta:
• di terreno agricolo;
• di terreno non coltivato;
• di terreno posseduto;
condotto da coltivatore diretto e da Iap-imprenditore agricolo professionale iscritto nella
previdenza agricola.
QUADRO B
REDDITI DEI FABBRICATI
10
ASPETTI GENERALI
I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più
unità immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il quadro B del modello 730, se i
medesimi beni immobili sono:
ubicati nel territorio dello Stato;
iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.
Il quadro B deve essere utilizzato:
da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, dette unità immobiliari -> il titolare della sola "nuda proprietà" non è
tenuto all’adempimento dichiarativo;
dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi
dell'art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle
pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
dai soci di società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che
producono reddito di fabbricati;
i possessori di beni immobili che non possono essere considerati rurali.
ASPETTI GENERALI
11
ASPETTI GENERALI
Dal 2012 l’Imu ha sostituito l’Ici, l’Irpef e le relative addizionali per gli immobili che non
sono interessati dalla locazione, mentre, se locati, sussiste una duplice tassazione sia ad
Imu, sia ad Irpef ed inerenti addizionali.
Al presente, l’Imu non si rende dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative
pertinenze, se accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 -> le abitazioni principali
non di lusso concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo.
Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:
superficie;
usufrutto;
uso;
diritto di abitazione;
tenendo presente che:
se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l’usufrutto è in capo ad un’altra persona,
sarà quest’ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
se il bene è concesso in comodato, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non
dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).
ABITAZIONE PRINCIPALE – REGOLE
Abitazione principale
il luogo in cui la persona risiede abitualmente (normalmente l’abitazione principale
corrisponde a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica);
per la circolare ministeriale del 30.4.1980, prot. 7/1355, la dimora abituale, in ambito
fiscale come «abitazione principale» per i vantaggi derivanti non deve necessariamente
coincidere con la residenza anagrafica, in quanto legata non a vincoli di natura formale,
ma a specifiche situazioni di fatto che si verificano in relazione al fabbricato.
quella adibita sia a dimora abituale del proprietario (o del titolare del diritto reale di
godimento), sia ad abitazione (solo) dei suoi familiari ivi residenti (il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
l’unità immobiliare, se non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da coloro
che trasferiscono la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di
ricovero o sanitari.
Per l’anno 2014 non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (una
per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) -> il reddito concorre alla formazione di
quello complessivo ai fini Irpef. Deduzione pari all’ammontare della rendita catastale
(comprese pertinenze), che deve essere calcolata da chi presta assistenza fiscale.
12
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Pertinenze dell’abitazione principale -> da indicare con codice di utilizzo «5», sono le unità
classificate o classificabili nelle categorie catastali:
C/2- cantine e soffitte;
C/6 - rimesse ed autorimesse;
C/7 - tettoie, posti auto;
che devono risultare destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
dell’abitazione principale (anche se non appartengono al medesimo fabbricato).
Per l’anno 2014 non è dovuta l’Imu:
per l’abitazione principale;
e:
per le relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
tenendo presente, quindi, che il reddito concorre alla formazione di quello complessivo ai
fini Irpef, per cui deve risultare operata la deduzione pari all’ammontare della rendita
catastale (comprese pertinenze), che deve essere calcolata da chi presta assistenza fiscale.
UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE
Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.) -> quelle adibite ad abitazione e possedute
in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale o all’esercizio di arti e professioni o
imprese commerciali, utilizzate direttamente dal possessore o da suoi familiari (coniuge,
parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) come residenza secondaria o,
comunque, tenute a propria disposizione. Sono tali:
il fabbricato tenuto a disposizione dal contribuente quando l’unità immobiliare nella
quale è situata la sua dimora abituale non è di proprietà ma è detenuta in locazione,
(escluso se il fabbricato stesso viene utilizzato come abitazione principale da un familiare
del proprietario);
l’unità destinata ad abitazione secondaria posseduta in comproprietà o acquistata in
multiproprietà;
l’unità immobiliare destinata alla locazione, ma rimasta sfitta.
Dall’anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici di utilizzo ‘2’, ‘9’,
‘10’, ‘15’) situati nello stesso comune nel quale è ubicato l’immobile adibito ad abitazione
principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e
delle relative addizionali nella misura del 50% (nella colonna 12 del quadro B “Casi
particolari Imu” deve risultare specificato il codice «3»).
13
NON SONO UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE
Non sono unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.):
le unità immobiliari che risultano date in uso gratuito ad un proprio familiare, a
condizione che lo stesso vi dimori abitualmente (deve risultare dall’iscrizione anagrafica);
le unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di
fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da
esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
le unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale da uno o più
comproprietari, (limitatamente a quelli che la utilizzano);
le unità immobiliari già utilizzate come abitazione principale da contribuenti trasferiti
temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
nonché una delle unità che vengono tenute a disposizione in Italia da contribuenti
residenti all’estero.
N.B.: a colonna 2 del quadro B non deve essere inserito il codice “2” ma, a seconda dei
casi, uno degli altri codici di utilizzo.
CASO
Pertinenza di unità immobiliare a disposizione e mod. 730
Si devono considerare unità immobiliari a disposizione quelle che risultano non locate che
sono sia adibite ad abitazione, sia possedute in aggiunta a quella considerata “principale”, in
quanto dimora abituale del possessore e/o dei suoi familiari, individuabili:
• nel coniuge;
• nei parenti entro il terzo grado;
e:
• negli affini entro il secondo grado.
Al riguardo, si rammenta che l'Imu sostituisce sia l’Irpef, sia le inerenti
addizionali dovute in relazione ai redditi dei fabbricati non locati, compresi
quelli concessi in comodato.
Tuttavia, in sede di adempimento dichiarativo, nel quadro dei “redditi dei
fabbricati” devono, comunque, risultare annotati i dati di tutti gli immobili
posseduti, per i quali sarà necessario procedere a calcolare il reddito
imponibile dei fabbricati non tenendo conto di tali immobili.
14
CASO
Caso – si consideri il caso del contribuente Paolo Rossi che possiede a Milano una
unità immobiliare a disposizione così composta:
• appartamento con rendita catastale pari a € 500,00;
• box con rendita catastale pari a € 40,00.
Dove ho sbagliato, se la procedura non è corretta?
CASO
Ai fini procedurali si deve procedere ad individuare il valore oggetto di adempimento
effettuando i seguenti calcoli:
•
per il reddito dell’appartamento a disposizione:
€ [(500,00 x 1,05) x (4 : 3)] = € 700,00;
•
per il box:
€ [40,00 x 1,05] = € 42,00;
da cui:
•
il reddito complessivo è pari a € 742,00
[€ 700,00 + € 42,00].
Dove ho sbagliato, se la procedura non è corretta?
15
CASO
Dove ho sbagliato, se la procedura non è corretta?
ASPETTI GENERALI
I canoni di locazione devono essere dichiarati indipendentemente dalla loro
percezione, eccetto il caso in cui si sia concluso il procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità.
A conclusione del procedimento può, tuttavia, essere accertato il mancato incasso di
alcuni canoni, il che consentirà di indicare, nella dichiarazione successiva, un credito
d’imposta per gli importi, comunque, versati.
In dichiarazione, il canone:
deve risultare diminuito degli oneri e delle spese di condominio, luce, acqua, gas,
portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese contrattualmente nel canone;
mentre:
devono risultare sempre comprese:
l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat;
la maggiorazione spettante in caso di sublocazione.
16
ASPETTI GENERALI
locatore persona fisica
TASSAZIONE
ORDINARIA
con
abbattimento
del canone del
5%
TASSAZIONE SOSTITUTIVA 21%/15%-10% con cedolare secca che:
sostituisce Irpef, addizionali;
imposta di registro;
imposta di bollo;
senza abbattimento del canone (deduzione forfetaria).
Detrazioni non fruibili.
CEDOLARE SECCA
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).
In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e
quella di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti
di locazione, tenendo presente, in ogni caso, che la medesima non sostituisce l’imposta di
registro per la cessione del contratto di locazione.
L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitato:
dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (es.:
usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e
professioni;
per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate
congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo, a condizione
che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali (sussistenza del
vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata);
distintamente da ciascun locatore, in caso di contitolarità dell’immobile.
17
CEDOLARE SECCA
l’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo
e un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato per abitazioni ubicate
nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988):
comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino
e Venezia e confinanti con gli stessi, nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (D.L. 102/2013), ridotta al 10% per il
quadriennio 2014-2017.
D.L. 47/2014 -> stessa aliquota applicabile ai contratti di locazione stipulati nei Comuni
per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
per il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere seguite le stesse dell’Irpef
(misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e, quindi, in
generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare
secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta
per il periodo precedente).
ASPETTI GENERALI
Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito
complessivo solo:
per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione;
per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (es.: valore I.S.E.E. e
assegni per il nucleo familiare).
Reddito dei fabbricati -> è costituito dal reddito medio ordinario derivante da ciascuna
unità immobiliare urbana ed è desumibile dagli atti catastali (visure catastali) -> rendita
catastale.
Rivalutazione del 5% -> deve essere effettuata da chi presta assistenza fiscale. Se il
reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB-Redditi dei fabbricati del mod. Unico
2015 l’importo di colonna 1 deve essere indicato al netto della rivalutazione del 5%.
Immobili di interesse storico e artistico -> rendita catastale al 50%.
18
CONTENUTO DEL QUADRO
Specificare:
valore della rendita per intero (al 100%) anche se il bene è posseduto al 50% -> compresa
quella dell’abitazione principale e delle sue pertinenze;
per i fabbricati non censiti -> rendita catastale presunta (fabbricati similari già censiti
esistenti nella stessa zona, costituita da più comuni aventi caratteristiche socio economiche
e infrastrutturali omogenee, o stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio
dello stesso comune);
nuova rendita -> se la rendita è stata aggiornata (se notificata perviene nel marzo 2015
esplica effetti dal periodo d’imposta 2015 (quindi, nel mod. 730/2016).
N.B.:
il dato è obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo (l’omissione non consente la
liquidazione delle imposte – solo nel caso particolare “3” può non essere indicato).
CONTENUTO DEL QUADRO
Fabbricati non locati -> nel quadro B indicare i dati di tutti gli immobili posseduti -> IMU
sostituisce l’Irpef e le addizionali regionali e comunali dovute per i redditi dei fabbricati non
locati -> compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Sono previste alcune eccezioni:
immobili per i quali sussiste l’esenzione totale dall’Imu -> nei comuni che hanno disposto
l’esenzione per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il
primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (nella colonna “Casi particolari
Imu” deve essere indicato il codice 1);
immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova
l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu -> concorrono alla
formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%
(nella colonna “Casi particolari Imu” deve essere indicato il codice 3).
19
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 1 -> unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, intendendo per tale
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto
reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado) dimorano abitualmente, nonché quella posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da coloro che trasferiscono la propria dimora abituale, a seguito di ricovero
permanente, in istituti di lunga degenza o sanitari se la stessa non risulta locata.
Indicazione di più fabbricati con codice di utilizzo «1» -> consentita se la somma dei giorni
di possesso non supera 365. In difetto non è possibile liquidare le imposte;
Unità immobiliare in parte utilizzata come abitazione e in parte concessa in locazione ->
nella colonna 2 deve essere indicato il codice di utilizzo «11» o «12».
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 2 -> unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.);
Codice 3 -> unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga” oppure
concessa in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti di cui al
codice 8 -> se opzione per il regime della cedolare secca deve essere sia barrata la
casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l’assistenza
fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;
Codice 4 -> unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo
canone) -> se opzione per il regime della cedolare secca deve essere sia barrata la
casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l’assistenza
fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;
20
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 5 -> unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina,
ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita, intendendo per tali le unità
immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizi dell’abitazione
principale (anche se in diverso fabbricato).
Se la pertinenza risulta assoggettata ad Imu -> specificare nella colonna 12 il codice «2abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2014».
N.B.:
nel quadro solo un immobile con il codice 1 -> più codici 5, per cui se il contribuente
possiede un box e una cantina di pertinenza, compete, per entrambi, la deduzione per
abitazione principale (non valido codice 5 se manca il fabbricato con il codice 1).
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 8 -> utilizzabile per:
unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta intensità abitativa e concessa in
locazione a canone “concordato” (L. 431/98 art. 2, c. 3 e art. 5, c. 2 e art. 8) su accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
degli inquilini più rappresentative a livello nazionale
immobile, dato in locazione a canone “concordato”, situato in uno dei comuni per i
quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato
di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (solo se si è optato per la
cedolare secca).
N.B.: la deduzione del 30%, se compilata la sezione II e l’imposta sostitutiva del 10%, se barrata
la casella di colonna 11 e se compilata la sezione II, deve essere calcolata da chi presta l’assistenza
fiscale.
21
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 9 -> immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17:
unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non
utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o
se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale)
nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse
collettive, ecc.), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia
superiore a € 25,82 (se locato, specificare rendita totale, codice utilizzo 3, 4 o 8 a seconda del tipo di
contratto di locazione, il canone dell’intero condominio e come percentuale di possesso i millesimi di
proprietà).
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 10 -> abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a
condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica
oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o
più comproprietari diversi dal dichiarante;
Codice 11 -> immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte
concesso in locazione in regime di libero mercato o “patti in deroga”. Nel
caso di opzione per il regime della cedolare secca -> barrare la casella di
colonna 11 e compilare la sezione II.
Chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta
sostitutiva del 21%;
22
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 12 -> immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a canone “concordato”, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa
oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza.
Detto può essere indicato solo se il contribuente ha optato per la cedolare secca
(compilare la sezione II).
Nel caso di:
applicazione della tassazione ordinaria, chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare la
riduzione del 30% del reddito;
opzione per il regime della cedolare secca deve essere barrata la casella di colonna 11
e chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta
sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10%.
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 14 -> immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o
con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni
principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5
dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009 (compilare la sezione II).
Nel caso di:
applicazione della tassazione ordinaria, chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare la
riduzione del 30% del reddito;
opzione per il regime della cedolare secca deve essere barrata la casella di colonna 11
e chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta
sostitutiva con l’aliquota agevolata del 21%.
23
CONTENUTO DEL QUADRO
Per ciascun fabbricato è necessario specificare l’effettivo codice di utilizzo:
Codice 15 -> immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o
con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni
principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5
dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
Codice 16 -> reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef
(fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito deve essere riportato nella colonna 1,
senza indicare i giorni e la percentuale di possesso;
Codice 17 -> reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini
Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito deve essere riportato nella
colonna 1, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso.
CONTENUTO DEL QUADRO
POSSESSO
Giorni -> dato obbligatorio – indica effettivo periodo di possesso espresso in giorni («365» per
l’intero anno) durante il quale il bene è risultato posseduto dal dichiarante. [es.:
vendita terreno in data: 19 febbraio 2014 -> giorni = «50» (31 + 19), tenendo
presente che il reddito dei fabbricati di nuova costruzione deve costituire oggetto di
adempimento dichiarativo a decorrere dalla data in cui il fabbricato è diventato
idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Percentuale -> dato obbligatorio – indica quota effettiva di possesso espressa in percentuale
(100% se posseduto interamente) – consente di calcolare l’entità di reddito
attribuibile al dichiarante in ragione della quota del terreno posseduta.
24
CONTENUTO DEL QUADRO
CODICE CANONE -> deve essere compilato se risulta dato in locazione, specificando
il codice corrispondenti alla percentuale del canone che viene annotato nella
successiva colonna 6:
codice
descrizione
1
95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria
2
75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il
fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano
e Burano
3
100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca
4
65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile
è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al D.Lgs. 22.1.2004 n.42
CONTENUTO DEL QUADRO
da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione specificando:
il 95% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 1,
il 75% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2;
il 100% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3;
il 65% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4;
tenendo presente che se il fabbricato è stato concesso in locazione solo per una parte
dell’anno, il canone annuo deve essere indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata
della locazione.
valore riferito al periodo indicato ed all’intero immobile indipendentemente dalla quota
di possesso (codice 1) -> per un canone annuo di € 20.000 fissato per un bene locato per 6
mesi, l’importo (dedotto il 5%) sarà pari a € 9.500 (semestre di locazione per intero
immobile), anche se la percentuale di possesso annotata a colonna 4 è diversa dal 100%.
25
CONTENUTO DEL QUADRO
ammontare del canone -> deve essere individuato calcolando l’eventuale rivalutazione
automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di
sublocazione meno spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore,
riscaldamento e simili, se comprese nel canone;
comproprietà -> rilevare canone per intero indipendentemente da quota di possesso;
immobile posseduto in comproprietà da 3 soggetti -> se dato in locazione da 2 al terzo:
indicare solo la propria quota annua di locazione e in colonna 7 annotare il codice “5”;
canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni -> da non dichiarare se il
procedimento di convalida di sfratto per morosità risulta concluso entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi -> rendita catastale soggetta a tassazione.
immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (L.
9/2007) -> indicare canone di locazione e in colonna 7 il codice “6”.
CONTENUTO DEL QUADRO
Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (box,
cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita -> per ciascuna unità immobiliare
(abitazione e pertinenza) -> rilevare la relativa quota del canone.
Calcolo -> ripartire il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità
immobiliare, applicando la seguente formula:
canone totale x singola rendita
Quota proporzionale del canone = ----------------------------------------------------Esempio -> rendita catastale:
totale delle rendite
dell’abitazione rivalutata del 5% -> € 450
caso
della pertinenza rivalutata del 5%-> €
50
canone di locazione totale ->
€ 10.000
Quota canone abitazione: [(10.000 x 450) : (450 + 50)] = € 9.000
Quota canone pertinenza: [(10.000 x 50) : (450 + 50)] = € 1.000
26
CONTENUTO DEL QUADRO
Casi particolari: annotare uno dei seguenti codici:
Codice 1 -> immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi
calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del
Comune attestante la distruzione o l’inagibilità -> indicare codice “9” in colonna 2;
Codice 3 -> immobile è inagibile per altre cause chiesta la revisione della rendita ->
indicare codice “9” in colonna 2 “Utilizzo”;
Codice 4 -> immobile ad uso abitativo concesso in locazione con canoni non percepiti, in
tutto o in parte, e procedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi -> se il canone di locazione è stato
percepito solo per una parte dell’anno: compilare un unico rigo, rilevando in colonna 6 la
quota di canone effettivamente percepita e in colonna 7 il codice 4 -> se non è stato
percepito alcun canone: assoggettare a tassazione la rendita catastale;
CONTENUTO DEL QUADRO
Casi particolari: annotare uno dei seguenti codici:
Codice 5 -> immobile è posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più
comproprietari per la propria quota -> in colonna 6 indicare solo la quota del canone
annuo che compete al contribuente;
Codice 6 -> immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio,
se è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (L. 8.2.2007, n. 9).
Canoni di locazione derivanti dall’affitto di immobili situati all’estero -> redditi diversi ai sensi
dell’art. 67 lettera f, del Tuir. -> se il Paese estero in cui è ubicato l’immobile:
assoggetta ad imposizione il reddito -> dichiarare tale reddito nel rigo D4 (redditi diversi),
senza alcuna deduzione di spesa -> compete il credito per le imposte pagate all’estero;
non assoggetta ad imposizione il reddito -> dichiarare l’entità del canone percepito
ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.
27
CONTENUTO DEL QUADRO
Continuazione – medesimo immobile rigo precedente -> barrare la casella per indicare che si
tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente, se è necessario compilare più righi per
diverse situazioni avvenute nell’anno per il medesimo immobile (es.: variazione quota di
possesso, codice di utilizzo, ecc.) -> in colonna 3 (periodo di possesso) il numero dei giorni di
competenza.
Per liquidazione delle imposte in presenza della barra -> deve trattarsi del medesimo bene
del rigo precedente (stessa rendita catastale) e la somma dei giorni dei righi collegati non
deve risultare superiore a 365.
Errato barrare la casella di collegamento per box o cantina pertinenziali con rendita catastale
autonoma -> sono unità immobiliare distinte dall’abitazione che devono essere rilevate
separatamente su rigo con utilizzo “5”, se box o cantina di pertinenza dell’abitazione principale
o “9”, se casi non rientranti nei codici di utilizzo da “1” a “17”.
CONTENUTO DEL QUADRO
Codice comune -> (dato obbligatorio) rilevare il codice catastale del
comune nel quale è ubicata l’unità immobiliare, tenendo presente che
se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale
deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il
fabbricato viene indicato.
N.B.: l’omissione non consente la liquidazione dell’imposta.
28
CONTENUTO DEL QUADRO
Cedolare secca -> barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare
secca sulle locazioni -> compilare solo se in colonna 2 è stato indicato uno dei seguenti codici:
3-canone libero;
4-equo canone;
8-canone concordato agevolato;
11-locazione parziale abitazione principale con canone libero;
12-locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato;
14-locazione agevolata immobile situato in Abruzzo.
Chi presta l’assistenza fiscale -> deve calcolare sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con
l’aliquota del 21% o del 10%.
Se è stata barrata questa casella -> necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati
relativi ai contratti di locazione.
CONTENUTO DEL QUADRO
Casi particolari IMU -> codici riguardanti l’applicazione dell’Imu:
1-fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze -> esente dall’Imu (o non è
dovuta l’imposta per il 2014), ma assoggettato alle imposte sui redditi -> dovute l’Irpef e le relative
addizionali anche se non è concesso in locazione;
2-abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2014 (abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -> sul relativo reddito non sono dovute Irpef e
addizionali in quanto sostituite dall’Imu – codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali
assoggettate ad Imu;
3-immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale
è ubicato l’immobile adibito ad abitazione principale -> reddito concorre alla formazione della base
imponibile dell’Irpef e relative addizionali nella misura del 50% (compresi fabbricati rurali adibiti ad
abitazione principale pur non presenti nel quadro B).
29
CONTENUTO DEL QUADRO
Specificare il numero del rigo
nel quale sono stati annotati i
dati dell’unità immobiliare
locata – se locazione di più
porzioni dello stesso immobile,
al quale è attribuita un’unica
rendita catastale, compilare
più righi della sezione II con il
riferimento al medesimo rigo
della sezione I.
Specificare, se
compilati più
modelli, il
numero di
quello sul
quale sono
stati riportati i
dati
dell’immobile
locato.
Estremi del contratto:
3-registrazione del contratto presso
un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
3P registrazione telematica tramite
Siria;
3T-registrazione telematica tramite
altre applicazioni (Locazioni Web,
Contratti online, modello RLI);
3A e 3B codici utilizzati negli anni
passati presso gli uffici.
CONTENUTO DEL QUADRO
Contratti non superiori
a 30 giorni -> Barrare la
casella se il contratto, in
quanto per tale tipologia
è previsto l’obbligo di
registrazione solo in
caso d’uso -> se barrata
non devono essere
compilate le colonne da
3a6
Anno di presentazione
dichiarazione ICI/IMU->
da compilare solo per
fruire della detrazione del
30% del reddito prevista
nel caso di contratti a
canone concordato
(codici 8 o 12 nella
colonna “Utilizzo” della
sezione I).
Stato di emergenza -> Barrare per
contratti di locazione a canone
“concordato”, con l’opzione per la
cedolare secca, stipulata nei comuni
per i quali è stato deliberato, negli
ultimi cinque anni precedenti il 28
maggio 2014, lo stato di emergenza
a seguito del verificarsi di eventi
calamitosi
(codice utilizzo 8 o 12).
30
QUADRO C
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
QUADRO C – considerazioni da CU 2015 (a cui si rinvia)
31
ASPETTI GENERALI
Il QUADRO C, che riguarda i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2014 (i cui dati possono essere
ricavati dalla Certificazione Unica 2015 rilasciata dal sostituto d’imposta oppure dalla
certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto), risulta
suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione I - redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari,
indicano anche le somme percepite per l’incremento della produttività);
Sezione II - altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati
nella sezione I;
Sezione III - ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro
sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
Sezione IV - addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi
indicati nelle Sezioni I e II;
Sezione V - bonus Irpef;
Sezione VI - reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici, contributo di
solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.
NOVITÀ
32
NOVITÀ
Dati da considerare ai fini della corretta compilazione (da certificazione
unica 2015):
Addizionali -> unificata la data di riferimento al 1.1 dell’anno d’imposta ai fini del
calcolo (art. 8 del D.Lgs. 175/2014), tenendo presente che la
variazione della residenza ha effetto dal 60° giorno: il trasferimento
dal 3.11.2013 genera un differente domicilio al 1.1.2015 rispetto a
quello del 1.1.2014.
Contributo di solidarietà -> onere deducibile da riportare a rigo C15.
Detassazione incremento produttività: in vigore fino al 2014 (salvo eventuali
ulteriori proroghe) max € 3.000 per redditi fino a € 40.000 ->
Obbligo compilazione C4 per corretto conteggio «bonus € 80».
Lavoratori frontalieri -> codice «4» - limite esente € 6.700, rigo C1 al lordo
dell’esenzione.
NOVITÀ
Dati da considerare ai fini della corretta compilazione (da certificazione unica
2015):
Bonus IRPEF -> rigo C14 per corretto calcolo del bonus, specificare:
- codice 1, se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus
- codice 2, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus o non lo ha
erogato - oppure il datore non riveste qualifica di sostituto d’imposta
Nell’ipotesi di presenza di più «Certificazioni Uniche 2015»:
non conguagliate:
- codice 1, se in almeno una CU-punto 119 è indicato il codice 1;
- codice 2, se tutte le CU con codice 2.
A colonna 2 somma degli importi al punto 120 CU non conguagliati.
conguagliate (tutti i precedenti modelli):
- a colonna 1 e 2 devono essere annotati il codice presente nel punto 119 e l’importo
di campo 120 della CU di conguaglio.
conguagliate solo alcune -> vedere «non conguagliate».
33
CONTENUTO DEL QUADRO
Nella casella «casi particolari» deve essere indicato uno dei seguenti codici:
1, se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori
dipendenti che rientrano in Italia dall’estero -> i redditi di lavoro dipendente
concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le
lavoratrici e del 30% per i lavoratori;
2, se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e
ricercatori, che sono venuti a svolgere la loro attività in Italia
(conseguentemente sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato) -> redditi
di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
agevolata -> se il datore di lavoro non ha riconosciuto l’agevolazione: reddito di lavoro
dipendente deve essere indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%,
al 20% o al 30%);
3, se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza
complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati
-> nei righi da C1 a C3 deve essere riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato
della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
CONTENUTO DEL QUADRO
Col. 1 (Tipologia reddito) -> indicare uno dei seguenti
codici che identifica il reddito (la compilazione di questa
colonna è obbligatoria):
1, redditi di pensione;
2, redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché
trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli
corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs.
252/2005);
3, compensi percepiti per lavori socialmente utili in
regime agevolato;
4, redditi di lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da persone residenti nel territorio dello Stato.
Col. 2 -> se reddito di lavoro
dipendente, compensi per
lavori socialmente utili o
redditi prodotti in zone di
frontiera, riportare il codice
indicato nel punto 2 della
Certificazione Unica (‘1’
contratto a tempo
indeterminato,‘2’ contratto a
tempo determinato).
34
QUADRO D
REDDITI DIVERSI
QUADRO D – ALTRI REDDITI
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una
detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro -> l’entità
del reddito , di regola, è specificato nel punto 4 o nel punto 5 della
certificazione unica 2015.
35
QUADRO D – ALTRI REDDITI
Altri redditi:
assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale
né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli
alimentari, ecc.;
compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali
per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti
che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR);
compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza;
indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite
per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché
quelle percepite dai giudici costituzionali;
rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR).
QUADRO D – ALTRI REDDITI
36
QUADRO D – ALTRI REDDITI – TABELLA RACCORDO
QUADRO D – ALTRI REDDITI
Rigo D1 -> Utili ed altri proventi equiparati (compresi «Dividenti o utili derivanti da
partecipazioni qualificate -> soggette a tassazione nella misura del 49,72%), riguarda gli utili
e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti
commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società
emittente o desumibili da altra documentazione.
Rilevare anche gli utili e i proventi:
derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui
l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre
persone o aziende a un’operazione economica, che implica la condivisione di utili e
perdite);
conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche
concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del
capitale o l’inizio della liquidazione.
No dichiarazione per le Partecipazioni NON qualificate: assoggettate a tassazione a titolo di
imposta del 26% (20% se incassate entro il 30.6.2014).
37
QUADRO E
ONERI E SPESE
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
NOVITÀ 2014
Premi assicurativi (limite di detraibilità) -> € 530 se a copertura di rischio morte
o invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice spesa «36»); € 1.291,14 se
copre rischio di non autosufficienza (righi da E8 a E12, codice spesa «37»);
Eliminata detrazione SSN premi RC auto.
Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici -> detrazione
elevata al 26% per importi compresi tra € 30 e € 30.000/anno (righi da E8 a E12,
codice «42»);
Erogazioni liberali alle ONLUS -> detrazione elevata al 26% con limite massimo
di € 2.065 (righi da E8 a E12, codice «41»).
38
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Spese sanitarie rimborsate -> non rilevare le spese sanitarie sostenute nel
2014 che nello stesso anno sono state :
risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla
persona arrecati da terzi;
rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore
di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine
esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti
aziendali, e che, fino all’importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito
a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (vedere punto 163 della CU.
Se nel punto 164 della CU -> quota di contributi sanitari eccedente limite di €
3.615,20, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente
rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota).
Possono, invece, essere indicate le spese sanitarie rimborsate per effetto di
premi di assicurazioni sanitarie versati (per i quali non spetta la detrazione
d’imposta del 19%);
rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di
lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza
trattenuta a carico del dipendente (punto 166 della Certificazione Unica).
39
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Spese sanitarie (E1) -> rilevare importo complessivo delle spese sostenute per:
prestazioni chirurgiche, comprendenti:
• l’anestesia;
• l’acquisto del plasma sanguigno necessario per l’operazione;
• le rette di degenza compresa, come specifica la Circ. Min. 122 del 1/6/99, la
differenza di classe dovuta al numero dei letti della camera del malato e alla
presenza del bagno nella stessa (escluse le spese di pernottamento dei
parenti del malato, gli addebiti per l’utilizzo di apparecchi telefonici o televisivi
installati nella stanza di ricovero e le spese per i bisogni non essenziali del
malato);
• i medicinali utilizzati per l’intervento;
mentre non sono detraibili le spese di trasporto in ambulanza;
prestazioni di chirurgia estetica -> detraibili solo per eliminare deformità
funzionali o estetiche particolarmente deturpanti;
analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni (compreso l’importo
del ticket eventualmente pagato) per esami di laboratorio, elettrocardiogrammi
ed elettroencefalogrammi, Tac, laser, ecografia, chiroterapia, ginnastica
correttiva e per la riabilitazione, sedute di fisioterapia, dialisi, cobaltoterapia,
ecc.;
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Spese sanitarie (E1) -> rilevare importo complessivo delle spese
sostenute per:
prestazioni specialistiche, rese da un medico che ha conseguito la
specializzazione (comprese quelle rese dagli odontoiatri per la cura delle
malattie della bocca e dei denti, se la specializzazione e la diagnosi
risultano dalla carta intestata, dalla parcella o dalla ricevuta,
rilasciata dal medico specialista);
prestazione sanitarie per finalità terapeutiche rese da psicologi e
psicoterapeuti (circ. 20/e del 13/05/2011) -> detraibili senza
prescrizione medica, perché ritenute
equiparabili alle prestazioni
sanitarie rese da un medico;
prestazioni rese da un biologo nutrizionista -> detraibili, a condizione
che dalla certificazione del corrispettivo risulti la specifica attività
professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa -> non è
necessaria la prescrizione medica (circ. 11/e del 21/05/2014);
spese mediche per perizie medico legali;
mentre non solo detraibili le prestazioni rese dall’osteopata, in quanto
non rientrante tra le figure sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.
40
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Spese sanitarie (E1) -> rilevare importo complessivo delle spese
sostenute per:
l’acquisto (o l’affitto) di protesi sanitarie quali
• apparecchi auditivi per non udenti;
• apparecchi ortopedici e arti artificiali (esclusi quelli per deambulazione
-> rigo E3);
• lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate
con metalli preziosi) e liquidi per lenti a contatto;
• protesi dentarie ed apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di
difetti della masticazione;
• protesi fonetiche.
• stimolatori cardiaci;
prestazioni rese da un medico generico, comprese le visite e le
cure di medicina omeopatica;
ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad un intervento chirurgico;
acquisto di medicinali, certificato da fattura o da scontrino fiscale
parlante (natura e quantità dei prodotti acquistati, codice alfanumerico
della qualità, nonché il codice fiscale del destinatario;
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Spese sanitarie (E1) -> rilevare importo complessivo delle spese sostenute per:
acquisto o affitto di attrezzature sanitarie (apparecchio per l’aerosol e per la
misurazione della pressione sanguigna);
acquisto di dispositivi medici di vario tipo , come a titolo di mera indicazione:
• ausili per disabili, quali cateteri, sacche per urine, padelle, ecc.;
• cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, contenitori campioni (urine, feci),
lancette per il prelievo di sangue capillare (misurazione della glicemia);
• materassi ortopedici, materassi antidecubito e pannoloni per incontinenza;
• penna pungidito;
• prodotti ortopedici;
• prodotti per dentiere, quali creme adesive e compresse disinfettanti;
• siringhe, strisce e/o strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
• strisce e/o strumenti per la determinazione del colesterolo e del glucosio;
• termometri;
• test di autodiagnosi.
41
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
Documentazione inerente alle spese mediche di cui ai righi E1, E2, E3, E4 E
E25:
spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali -> onere certificato da
fattura o da scontrino fiscale parlante con specificato natura e quantità dei
prodotti acquistati, codice alfanumerico identificativo della qualità e codice
fiscale del destinatario;
spese per
protesi sanitarie -> copia fatture, ricevute o quietanze e
corrispondente prescrizione del medico curante o dell’esercente arti ausiliarie
della professione sanitaria, abilitato a intrattenere rapporti diretti con il paziente
(o con autocertificazione se il documento non è rilasciato direttamente
dall’esercente l’arte ausiliaria, la cui sottoscrizione può anche non essere
autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore per attestare la necessità e la causa per la quale è stata acquistata
la protesi per il contribuente stesso o per i familiari a carico);
spese per sussidi tecnici e informatici -> copia fatture, ricevute o quietanze e
corrispondente prescrizione del medico curante attestante che quel sussidio
tende a facilitare l’autosufficienza e/o la possibilità di integrazione del
soggetto riconosciuto portatore di handicap.
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico (E2) ->
riguardanti le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari
non fiscalmente a carico e che non trovano capienza nell’imposta da
questi dovuta -> tetto massimo di detraibilità pari a € 6.197,48.
Rilevare l’intero importo delle spese mediche -> il Caf o il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale procederà a
calcolare la detrazione spettante riducendo l’importo derivante dalla
somma delle spese di cui ai righi E1 ed E2 della franchigia di €
129,11.
Sussiste la possibilità di ripartire in quattro quote annuali
costanti e di pari importo, se l’ammontare complessivo delle
spese sostenute nell’anno, di cui ai righi E1, E2 ed E3, risulta di
entità superiore a € 15.494,71.
Barrare l’apposita casella, in modo che il soggetto che presta
l’assistenza fiscale possa procedere ad operare la rateizzazione
e, di conseguenza, la detrazione spettante.
42
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
Spese
sanitarie per persone con disabilità (E3) -> rilevare l’importo
complessivo delle spese sostenute per i mezzi necessari per
l’accompagnamento,
la
deambulazione,
la
locomozione,
il
sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
La detrazione compete a tutti i soggetti portatori di handicap, le cui impedite
capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica
rilasciata dalla Commissione medica.
Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento da
Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Si tratta delle spese sostenute per:
• l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale;
• il trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap
(spesa di accompagnamento).
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
Spese veicoli per persone con disabilità (E4) -> spese sostenute per
l’acquisto:
• di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle
persone con disabilità;
• di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti,
sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da
avere
determinato
il
riconoscimento
dell’indennità
di
accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione, nel limite di spesa di € 18.075,99 euro, che compete
per un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via
esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità,
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il
veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di € 18.075,99 deve essere detratto l’eventuale
rimborso dell’assicurazione, mentre in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo
prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe
stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata.
43
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
Spese per l’acquisto di cani guida (E5) -> spesa sostenuta dai non vedenti per
l’acquisto del cane guida.
La detrazione, che spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con
riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, può essere ripartita in
quattro rate annuali di pari importo.
Spese sanitarie rateizzate in precedenza (E6) -> rigo riservato ai
contribuenti che negli anni 2011 e/o 2012 e/o 2013 hanno sostenuto
spese sanitarie superiori a € 15.493,71 euro ed hanno scelto la
rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Indicare, in col. 2, l’importo delle spese di cui è stata chiesta la
rateizzazione e in col. 1 il numero della rata di cui si intende fruire.
Se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730 -> per le
spese sostenute nel 2013 l’importo da indicare nella colonna 2 è
desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2014, mentre nella casella
delle rate deve essere indicato il numero 2, mentre per quelle sostenute nel
2011 e/o nel 2012 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal
rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2014.
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE
Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E12 -> rilevare
gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione
pagati nel 2014 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da
enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla
detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente,
tenendo presente che se il contributo risulta erogato in un periodo d’imposta
successivo alla fruizione della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi > l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione
separata a titolo di “onere rimborsato”.
Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
-> rilevare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di
immobili adibiti ad abitazione principale, intendendo per tale quella nella quale il
contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (la detrazione spetta al
contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è
adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo
grado e affini entro il secondo grado).
44
ALTRE SPESE - RIGHI DA E8 A E12 – DETRAZIONE 19% - 26%
DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO
45
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
DETRAZIONE D’IMPOSTA 36%, 41%, 50% o 65%
Nella sezione III A del quadro E devono essere indicate le spese sostenute nell’anno 2014 o
negli anni precedenti.
La detrazione d’imposta, che deve essere calcolata da chi presta l’assistenza
fiscale, è pari al:
50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al
30 settembre 2006;
36% per le spese sostenute nel 2005, nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre
2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006, dal 2007 al 2011 e dal 1°
gennaio al 25 giugno 2012.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta
l’assistenza fiscale, tenendo presente che coloro che, avendone diritto, negli
anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire
secondo tale rateazione.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite - riferito alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori - di:
€ 48.000 per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
€ 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.
46
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
La detrazione compete, come regola, in relazione alle spese sostenute per:
interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici
residenziali;
interventi di restauro e risanamento conservativo;
interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici,
all’esecuzione di opere interne;
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune;
ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla
prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere
architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui devono risultare:
causale del versamento (per le spese sostenute dal 1.1.2012 -> l’art. 16-bis del Tuir);
codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Inoltre, specificazione nei righi della sezione III B di:
dati catastali identificativi dell’immobile;
estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio,
contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
nonché conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti giustificativi
della spesa come fatture e ricevute fiscali.
Detrazione spettante anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già
realizzati -> esclusivamente in relazione alle spese sostenute per la realizzazione,
con specifica attestazione rilasciata dal venditore (in dichiarazione dei redditi -> dati
catastali del bene).
47
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
TRASFERIMENTO DETRAZIONE
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di
detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente
persona fisica o al donatario.
Nella situazione di morte del titolare il diritto alla detrazione, la stessa si
trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e
diretta del bene.
La cessazione dello stato di locazione o comodato, nell’ipotesi in cui le spese sono
state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, non fa venir meno il diritto alla
detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ
Per le spese sostenute
dal 4 agosto al 31 dicembre 2014
per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica (art. 16-bis, comma 1, lettera i, del Tuir), le cui procedure
autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite:
ad abitazione principale (contribuente o suoi familiari dimorano abitualmente) ;
ad attività produttive;
compete una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo
di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.
Per beneficiare di questa maggior percentuale di
detrazione è necessario indicare il codice ‘4’ nella colonna
2 dei righi da E41 a E44.
48
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
Compilare la colonna 2 solo per le spese sostenute nel 2006 o nel 2012 e per le spese
sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche nel 2013 o nel 2014,
specificando uno dei seguenti codici:
• 1 - spese relative a fatture emesse dall’1.1 al 30.9.2006 (detrazione del 41%);
• 2 - spese relative a fatture emesse dall’1.10 al 31.12.2006 o in data antecedente
all’1.1.2006 e spese sostenute dall’ 1.1 al 25.6.2012 (detrazione del 36%);
• 3 - spese sostenute dal 26.6 al 31.12.2012 (detrazione del 50%);
• 4 - spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2014 per interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
Esempio di compilazione – da istruzioni modello 730 / 2015
49
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
Esempio di compilazione – da istruzioni modello 730 / 2015 (segue)
SPESE SOSTENUTE PER L’ARREDO DEGLI IMMOBILI
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), viene
anche riconosciuta una detrazione del 50% in relazione alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta,
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione.
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SPESE SOSTENUTE PER L’ARREDO DEGLI IMMOBILI
La detrazione compete solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i
seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari
residenziali;
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei
mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli
finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia
e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Bonus mobili
Detrazione 50%
importo massimo spesa
€ 10.000
rateizzata in
10 rate annuali
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BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
INTERVENTI DI RIFERIMENTO
Agenzia delle entrate -> circolare 18.9.2013, n. 29 -> “bonus arredamento”
collegato a interventi di:
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
manutenzione straordinaria effettuati su singole unità immobiliari residenziali e
sulle parti comuni di edificio residenziale;
restauro e risanamento conservativo effettuati su singole unità immobiliari
residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle
parti comuni di edificio residenziale;
interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato
a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine
dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
CONDIZIONI PER IL BONUS
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni, mentre non è
fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di
quelle per l’arredo dell’immobile.
L’inizio dei lavori può essere dimostrata:
da eventuali abilitazioni amministrative;
dalla comunicazione preventiva all’Asl;
quando la stessa è obbligatoria, mentre per gli interventi che non necessitano di
comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
Nel caso di un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del
portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota,
solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse.
Il bonus non si considera possibile, invece, se vengono acquistati beni per arredare il
proprio immobile.
52
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
CARATTERISTICHE
Estensione ai grandi elettrodomestici di classe energetica uguale o
superiore alla A+ (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, congelatori,
asciugatrici, stufe elettriche, etc.), ai forni e alle altre apparecchiature, per
le quali è prevista l’etichetta energetica, di classe energetica uguale o
superiore alla A.
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
MOBILI – INDIVIDUAZIONE BENI
Tra i mobili si devono ritenere compresi:
apparecchi di illuminazione;
armadi e cassettiere;
comodini;
credenze;
divani;
letti e materassi;
librerie;
poltrone;
scrivanie;
sedie e tavoli;
mentre non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di porte, pavimentazioni,
tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.
53
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
ATTENZIONE
mobili finalizzati all’arredo e grandi elettrodomestici
no detrazione per acquisto mobili usati
esempio
acquisto mobili da rigattiere / antiquario
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
ELETTRODOMESTICI – INDIVIDUAZIONE BENI
Tra gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i
forni), come rilevabile dall’etichetta energetica (o se privi, a condizione che
per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo) si comprendono:
apparecchi di cottura;
apparecchi elettrici di riscaldamento e per il condizionamento;
congelatori e frigoriferi;
forni a microonde;
lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici;
piastre riscaldanti elettriche;
radiatori elettrici;
stufe elettriche;
ventilatori elettrici.
54
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per esigenze di semplificazione risulta consentito effettuare il
pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito.
In questo caso, la data di pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo
della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella
ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul
conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni
bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la
documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici,
ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di
credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le
fatture di acquisto dei beni con l’usuale specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Se i pagamenti vengono effettuati con bonifico bancario o postale, deve
necessariamente indicato (come per i lavori di ristrutturazione):
la causale del versamento (uguale a quella dei bonifici relativi ai lavori
di ristrutturazione);
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico risulta effettuato.
Si rammenta, come detto, che le spese sostenute devono essere
«documentate» conservando:
– la ricevuta del bonifico;
– la ricevuta di avvenuta transazione (per carta di credito o di debito);
– documentazione di addebito sul conto corrente;
– fattura di acquisto dei beni, riportante la natura, la qualità e la quantità
dei beni e dei servizi acquistati.
55
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Compete la detrazione bonus mobili e grandi elettrodomestici
per un contribuente persona fisica che ha eseguito lavori in
casa per il miglioramento delle prestazioni energetiche con
detrazione fiscale del 65%?
No -> tale tipo di agevolazione non consente di accedere al bonus
mobili
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Spetta la detrazione bonus mobili e grandi elettrodomestici
per un contribuente persona fisica che ha acquistato una casa
ristrutturata da una impresa?
SI!
La detrazione compete anche per gli acquisti di beni immobili ristrutturati
da imprese di costruzione e cooperative purché l’acquisto o l’assegnazione
risulti posta in essere
entro 6 (18 mesi dal 2015) mesi dal termine dei lavori
56
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
Nella SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio
energetico (detrazione d’imposta del 55 o 65%) devono essere indicate
le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche
rurale.
La detrazione d’imposta, che verrà calcolata da chi presta l’assistenza
fiscale, è pari al:
55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5
giugno 2013;
65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
In questa sezione devono essere indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014
per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di
qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione d’imposta è pari al 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1°
gennaio al 5 giugno 2013 e del 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014,
da ripartire, come regola, ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite
massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).
Di regola, per le spese sostenute:
nel 2009 e nel 2010 -> detrazione da ripartire in cinque rate annuali;
nel 2008 -> le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso
di rideterminazione del numero delle rate (cinque).
57
DETRAZIONI SULLE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
RISPARMIO ENERGETICO QUALIFICATO
DETRAZIONI SULLE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
SPESE DETRAIBILI
Le spese ammesse in detrazione per gli interventi di risparmio energetico
comprendono:
costi per i lavori edili;
costi per prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento e acquisire
la certificazione energetica richiesta;
spese relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di
impianti di climatizzazione e spese per la realizzazione delle opere murarie ad essi
collegati per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio;
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono
detraibili le spese riguardanti:
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi
opachi costituenti l’involucro edilizio;
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre,
comprensive degli infissi;
interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di
acqua calda.
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DETRAZIONI SULLE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici
residenziali per i quali compete l’agevolazione fiscale per:
– interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo
della detrazione fiscale è di € 100.000);
– interventi sugli involucri degli edifici (valore massimo della detrazione fiscale è
di € 60.000);
– installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione fiscale è di €
60.000);
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della
detrazione fiscale è di € 30.000).
DETRAZIONI SULLE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto d’intervento,
siano essi residenti o meno in Italia:
persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali);
associazioni tra professionisti;
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal punto di vista della titolarità del diritto, gli interessati sono:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
condominio, per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
I contribuenti non titolari di reddito d’impresa per potere fruire della detrazione devono
effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risultino:
– causale del versamento;
– codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– codice fiscale o numero di partita iva del soggetto a favore del quale il bonifico è stato
effettuato, tenendo presente che i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati
dall’obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale.
Il contribuente deve essere in possesso di:
– certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
– ricevuta di invio effettuato tramite internet all’Enea;
– fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi;
– per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta di bonifico bancario o
postale.
DETRAZIONI PER GLI INQUILLINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE
La SEZIONE V riguarda le detrazioni per gli inquilini con contratto di
locazione di immobili adibiti ad abitazione principale che vengono
riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo
(aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).
La detrazione deve essere calcolata da chi presta l’assistenza fiscale
(vedere slide successiva), tenendo presente che:
se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle
detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari
tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale deve riconoscere un
credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza
nell’imposta;
le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di
scegliere quella a lui più favorevole;
se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse,
può beneficiare di più detrazioni.
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DETRAZIONI PER GLI INQUILLINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE
ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei
cani guida
-> barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di €
516,46 euro.
La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non
anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a
prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente
sostenuta.
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ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Rigo E82 - Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani
Si tratta delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35
anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli
di proprietà dei genitori).
La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni
spetta entro il limite
di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro
annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00
euro).
Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni
per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di
reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota
della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Rigo E83 - Altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti
righi contraddistinte dal relativo codice.
In particolare, deve essere specificato con il codice:
1 - l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di
istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento
della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo
quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
2 - l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali
Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei
donatori di midollo osseo.
Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione
nei limiti del 30% dell’imposta lorda.
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QUADRO F
Acconti, ritenute ed eccedenze
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QUADRO F
Nel quadro F devono essere rilevati:
i versamenti di acconto e i saldi relativi all’Irpef, alle addizionali regionale e
comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i
crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l’Irpef e per le addizionali
regionale e comunale e il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di
natura finanziaria;
le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
gli importi dell’acconto Irpef, dell’addizionale comunale all’Irpef e della cedolare
secca sulle locazioni per il 2015, che il contribuente può chiedere di trattenere
in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della
dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle
imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
i dati da indicare nel modello integrativo;
le soglie di esenzione dell’addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
gli altri dati (es.: ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento
presso terzi).
QUADRO F – SEZIONE I
Nella sezione I del quadro F devono essere rilevati gli importi dei versamenti di acconto relativi
all’anno 2014, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.
Si devono distinguere due diverse situazioni:
lavoratori dipendenti che hanno usufruito dell’assistenza fiscale nel 2014 tramite un Caf o il
sostituto d’imposta;
contribuenti che nel 2014 hanno presentato il modello UNICO;
tenendo presene che, in entrambi i casi, si devono indicare solo gli importi degli eventuali acconti
Irpef; nel primo caso trattenuti direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico, rilevabili
dai punti da 31 a 38 (da 51 a 58 per il coniuge) della Certificazione Unica, nel secondo caso
indicati sul Mod. F24.
N.B.: i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare
ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento
alla propria Irpef, alla propria addizionale comunale e alla propria cedolare secca.
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QUADRO F – SEZIONE II
Nella sezione II del quadro F devono essere rilevate le «altre ritenute subite» e specificamente:
le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse
da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2015 (come ad esempio, quelle
relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari e quelle
effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire come incentivo
all’allevamento).
il totale dell’addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione
Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive
dilettantistiche;
il totale dell’addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione
Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive
dilettantistiche;
le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato;
l’addizionale regionale all’Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in
regime agevolato.
QUADRO F – SEZIONE III
Nella sezione III del quadro F devono essere rilevate le «eccedenze dell’Irpef e
della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni» tra cui:
l’eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013;
l’eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il
modello F24;
l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura
finanziaria;
l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in
compensazione con il modello F24;
l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione
relativa ai redditi 2013;
l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in
compensazione con il modello F24;
e nel rigo F4 i diversi dettagli (codice + ammontare dell’eccedenza).
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QUADRO F – SEZIONE IV
Nella sezione IV del quadro F devono essere rilevate le «ritenute e
gli acconti sospesi per eventi eccezionali» che necessariamente
devono essere dalla certificazione unica 2015.
QUADRO F – SEZIONE V
Nella sezione V del quadro F devono essere rilevate le «misure
degli acconti per l’anno 2015 e la rateazione del saldo 2014».
QUADRO F – SEZIONE VI
Nella sezione VI del quadro F devono essere rilevate:
al «Rigo F7 – Esenzioni anno 2014»;
la soglia esenzione saldo 2014 deliberata dal comune per l’anno;
l’esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2014, indicando il codice «1» in
presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile e il codice «2
in presenza di altre agevolazioni (caselle non alternative e, quindi, non
possono risultare compilate contemporaneamente);
al «rigo F8 – Esenzioni anno 2015»:
la soglia esenzione acconto 2015 deliberata dal comune con riferimento
all’anno 2014;
l’esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2015, indicando il codice
«1» in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile
e il codice «2 in presenza di altre agevolazioni (caselle non alternative
e, quindi, non possono risultare compilate contemporaneamente).
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QUADRO F – SEZIONE VII
La sezione VII del quadro F è riservata ai contribuenti che
presentano il Mod. 730/2015 integrativo e che hanno indicato il
codice ‘1’ nella casella “730 integrativo” presente nel
frontespizio.
QUADRO F – SEZIONE VIII
La sezione VIII del quadro F riguarda le «detrazioni incapienti
rimborsate», la «restituzione bonus» e il «pignoramento presso
terzi» per i quali è necessario indicare le entità e i riferimenti.
Quadro G
Crediti d’imposta
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QUADRO G – SEZ. I - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI
Il rigo G1 deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno maturato un credito
d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
L’imposta di registro può essere recuperata:
• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul secondo atto di acquisto, nel
qual caso il credito d’imposta non può essere utilizzato per compensare l’Iva
dovuta in relazione all’acquisto della nuova abitazione (solamente in caso di
cessione fra privati, soggetta ad imposta di registro, si può recuperare il credito
in sede di rogito);
• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni
e donazioni, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione
del credito;
• in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da
presentare in data successiva a quella in cui avviene il nuovo acquisto;
• in compensazione con le somme dovute utilizzando il modello F24.
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QUADRO G – SEZ. I - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI
Per la corretta redazione del rigo G1 si pone in rilievo che deve essere annotato:
in colonna 1, il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha
trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
[rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014];
in colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato nel 2014, che spetta ai
soggetti che nel periodo compreso tra il 1°
° gennaio 2014 e la data di
presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo
delle agevolazioni prima casa e che:
l’acquisto è avvenuto entro un anno dalla vendita di altro immobile
acquistato beneficiando delle agevolazioni prima casa;
non sono venuti meno dal beneficio prima casa;
in colonna 3, il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel
modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione e
nella successiva il «di cui compensato».
QUADRO G – SEZ. I - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI
Nel rigo G2 deve essere rilevato l’ammontare del credito d’imposta spettante per
le imposte versate sui canoni di locazione d’immobili ad uso abitativo scaduti e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del provvedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Tale credito d’imposta, che è stato disposto dal c. 5 dell’art. 8 della L. 9.12.1998,
n.431, è pari alle imposte versate sui canoni non percepiti negli anni precedenti.
Per individuare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte
pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione
dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto
nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di
locazione non riscossi.
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QUADRO G – SEZ. II - CREDITO D’IMPOSTA REINTEGRO FONDI
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari hanno la
possibilità di richiedere, per esigenze particolari come l’acquisto della prima casa
o una grave malattia, un’anticipazione delle somme relative alla posizione
individuale maturata. Su tali cifre viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi
momento mediante contribuzioni anche annuali che eccedano il limite di €
5.164,57, al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto
dell’anticipazione.
La reintegrazione, che può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni
periodiche, consente di rilevare - sulle somme che eccedono il limite di € 5.165,00
- un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione.
QUADRO G – SEZ. II - CREDITO D’IMPOSTA REINTEGRO FONDI
I dati da rilevare nel rigo G3 sono:
l’anno anticipazione, o, meglio, l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione
delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata;
il reintegro totale/parziale, rilevando il codice 1 se l’anticipazione è stata
reintegrata totalmente o il codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata
parzialmente;
la somma reintegrata, che è stata versata nel 2014 per reintegrare
l’anticipazione percepita;
il residuo precedente dichiarazione o, meglio, il credito d’imposta che non ha
trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione indicato
nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014;
il credito anno 2014 spettante con riferimento alla somma reintegrata, nonché
l’entità utilizzata in compensazione nel modello F24 fino alla data di
presentazione della dichiarazione.
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QUADRO G – SEZ. III - REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
La sezione III del quadro G può essere compilata dai contribuenti che hanno
percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo
definitivo per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere un
credito d’imposta.
Sono definitive le imposte divenute irripetibili, in quanto non pagate in acconto, in
via provvisoria o quelle per le quali sia prevista la possibilità di rimborso.
Le imposte che si possono indicare nella sezione in esame sono quelle divenute
definitive a partire dal 2014 fino al termine di presentazione della presente
dichiarazione.
N.B.: possono riguardare redditi prodotti negli anni precedenti.
QUADRO G – SEZ. IV - REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
La sezione IV del quadro G è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6
aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita
domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un
credito d’imposta:
per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o
ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti;
per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella
distrutta.
Il credito d’imposta è stato riconosciuto per l’abitazione principale ed è
utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata
sostenuta e ai successivi.
N.B.: se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione
principale sia delle parti comuni dell’immobile, devono essere
compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.
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QUADRO G – SEZ. V – INCREMENTO OCCUPAZIONE
Nel rigo G7 del quadro G deve essere indicato l’importo residuo inerente al credito
d’imposta istituito dall’art.1, commi da 539 a 547, della L. 24.12.2007, n. 244 a
favore dei datori di lavoro che,
nel periodo compreso tra il 1°
° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008,
hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad es. colf e badanti) con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
I dati da rilevare sono:
il credito residuo della precedente dichiarazione (rigo 132 del prospetto di
liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014);
e l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.
QUADRO G – SEZ. VI – CRDITO D’IMPOSTA PER MEDIAZIONI
Il rigo G8 della sezione VI, consente alle parti che si sono avvalse della mediazione di
conteggiare un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto ai soggetti
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 del D.Lgs. 5 marzo 2010, n.
28).
In caso di:
- successo della mediazione, il credito viene riconosciuto entro il limite di € 500,00;
- insuccesso della mediazione, il credito viene riconosciuto entro il limite di €
2.500,00;
che viene certificato dalla comunicazione inviata all’interessato dal Ministero della
giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il credito d’imposta, che deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi, è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione, e può essere utilizzato in compensazione mediante il mod. F24 oppure
da parte dei contribuenti non titolari d’impresa o di lavoro autonomo, in
diminuzione dell’imposte sui redditi.
72
QUADRO G – SEZ. VII – CRDITO D’IMPOSTA EROGAZIONI CULTURA
Il rigo G9 della sezione VII, riguarda l’importo delle erogazioni liberali in denaro
effettuate:
• a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici;
• a sostegno degli istituiti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei,
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
• per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle
esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza
scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Per tali erogazioni liberali viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65%,
tenendo presente che spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile
in tre quote annuali di pari importo.
La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Mod. 730-3) è fruibile negli
anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Quadro I
Imposte da compensare
73
REGOLE GENERALI OPERATIVE
Il quadro I del mod. 730/2015 è riservato ai contribuenti che intendono
utilizzare l’eventuale credito risultante dallo stesso per pagare le imposte
dovute nel 2014, mediante compensazione nel mod. F24.
Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene, nel mese di luglio da
parte del sostituto d’imposta il rimborso degli importi, per la parte
corrispondente all’importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il
pagamento delle altre imposte mediante compensazione nel mod. F24.
REGOLE GENERALI OPERATIVE
Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1°
ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento
F24 non più alla banca o all’ufficio postale, ma, direttamente o tramite un
intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della
compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.
I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di
zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere
presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a
disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
L’utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari.
Rigo I1 - casella 1 -> indicare l’ammontare delle imposte che si intende
versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730.
74
REGOLE GENERALI OPERATIVE
Se dalla dichiarazione risulta:
un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del
credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta;
un credito che risulta inferiore all’importo indicato nella casella 1, il
contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a
versare la differenza (sempre con il mod. F24).
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si
intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito
che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso
l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione
per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con
quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2015
consegnato al contribuente da chi
presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il
coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo,
all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la
compilazione del modello F24.
75
Fly UP