LE DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI
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LE DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI
A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell’Ufficio fiscale di Confartigianato Udine LE DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO La detrazione IRPEF sulle spese per gli interventi di recupero La detrazione IRPEF del 36% diventa un’agevolazione permanente La detrazione irpef per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stata introdotta dalla Finanziaria 1998 (L 449/1997) ed è stata successivamente prorogata in più occasioni fino a divenire dal 2012, con il Decreto Salva Italia (DL 201/2011), un’agevolazione permanente, ossia senza più termine di scadenza, stabilmente inserita nel nuovo articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) con cui sono stati confermati gli aspetti fondamentali dell’agevolazione: • la misura dell’agevolazione, pari al 36% della spesa e l’importo di 48.000 euro come limite di spesa massima complessiva (da suddividere in presenza di una pluralità di soggetti con diritto alla detrazione) su cui calcolare la detrazione per ciascuna unità immobiliare, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che si protraggono oltre l’anno; • le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze come immobili oggetto degli interventi di recupero agevolati; • la suddivisione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di pagamento con bonifico delle spese; • gli interventi cui devono riferirsi le spese per il diritto alla detrazione. Per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 la detrazione IRPEF sugli interventi di recupero aumenta al 50% Recentemente il Decreto Crescita (DL 83/2012) ha previsto che, per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero spetti nella misura del 50% (anzichè del 36%) per una spesa massima complessiva per ciascuna unità immobiliare di 96.000 euro (anziché di 48.000). La nuova misura, più conveniente, vale per i pagamenti effettuati a partire dal 26/6/2012, anche se relativi ad interventi già iniziati e a fatture già emesse in precedenza. Secondo quanto chiarito il 5/7/2012 dal sottosegretario al Ministero dell’Economia in risposta ad un’interrogazione parlamentare, la detrazione del 36% e il limite a 48.000 restano confermati per i pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012, anche se tale limite potrà essere superato con gli ulteriori pagamenti effettuati dopo tale data, tenendo conto del nuovo limite annuo di 96.000 per unità immobiliare, al netto dei pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012 e, in caso di prosecuzione dei lavori, al netto delle spese sostenute negli anni precedenti relative allo stesso intervento. Dal 1/7/2013 invece torneranno in vigore le vecchie misure (detrazione del 36% su una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare). La detrazione nella misura maggiorata del 50% è riconosciuta per gli interventi che erano già normalmente agevolati con la detrazione del 36%. Inizialmente, secondo il tenore letterale della norma, sembrava che la detrazione maggiorata non si estendesse anche all’acquisto di immobili interamente ristrutturati. Sembrava quindi che all’acquisto di immobili interamente ristrutturati venduti entro i sei mesi dall’ultimazione dei lavori dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato la ristrutturazione 1 dovessero applicarsi le regole ordinarie (detrazione del 36%, calcolata sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare nel limite di € 48.000 per unità immobiliare). In un recente studio del Notariato(129/2012 T pag.7 del 4/1/2013), invece viene sostenuta un’interpretazione meno restrittiva, che trova conferma anche nelle ultime istruzioni al modello Unico PF/2013 dove a pag 58 si legge: “se le spese per l’acquisto dell’immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, entro l’importo massimo di 96.000 euro”. In tal caso quindi la detrazione massima spettante può arrivare a 48.000 euro, importo che si raggiunge quando l’immobile ristrutturato costa almeno 384.000 euro, dato che la misura della detrazione (50%) va applicata su una base pari al 25% del costo di acquisto, base che però rileva fino a un massimo di 96.000 euro. In cosa consiste l’agevolazione L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF, ossia in uno sconto d’imposta calcolato sulle spese sostenute per i lavori agevolati nella misura del 36%, oppure 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013, e recuperato nelle dichiarazioni dei redditi (modello Unico o Mod.730), in 10 quote annuali, fino a concorrenza dell’irpef annualmente dovuta. Per le spese sostenute dal 2012 non è più prevista la facoltà per chi supera i 75 o gli 80 anni di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali, facoltà prevista invece per le spese sostenute fino al 31/12/2011. Per quali lavori spetta la detrazione L’agevolazione spetta per unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali) e relative pertinenze, situati sul territorio nazionale, iscritti al catasto o in corso di accatastamento (deve già essere stata presentata la relativa istanza). In caso di uso promiscuo dell’unità immobiliare per fini residenziali e per lo svolgimento di un’attività d’impresa o professionale la detrazione è ridotta del 50%. La detrazione spetta per i seguenti interventi: • manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali; • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici condominiali; • realizzazione o acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (in caso di acquisto la detrazione si applica esclusivamente ai costi di costruzione che a tal fine devono essere attestati dall’impresa di costruzione); • ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, in caso di stato di emergenza, dichiarato con apposito decreto; • eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità dei disabili; • prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; • prevenzione di infortuni domestici; • cablatura degli edifici; • contenimento dell’inquinamento acustico; • bonifica dell’amianto; • adozione di misure antisismiche; • opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti per l’impiego di fonti rinnovabili di energia, “anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. Per l’individuazione di alcuni degli interventi sopra elencati (quelli previsti fin dall’introduzione dell’agevolazione nel 1998) è ancora possibile fare riferimento alla circolare del Ministero delle Finanze n.57 del 24/2/1998, tuttora valida. Tale circolare in relazione ai singoli interventi agevolati richiama specifiche disposizioni normative che però vanno coordinate con le eventuali ulteriori disposizioni normative intervenute nel frattempo. L’elenco delle opere agevolabili è inoltre contenuto nella guida alle ristrutturazioni edilizie di cui è stata recentemente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione aggiornata ad agosto 2012. 2 La detrazione non spetta per le nuove costruzioni nè in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamenti (perché tutto l’intervento in tal caso si qualifica come nuova costruzione), mentre, in caso di contestuale ampliamento e ristrutturazione non preceduta da demolizione, la detrazione spetta solo con riferimento alle spese sostenute sulla parte già esistente mentre non spetta per l’ampliamento dato che questo comunque si configura come nuova costruzione (risoluzione 4 del 4/1/2011). Dal 2012 la detrazione del 36% viene riconosciuta senza più termini di scadenza anche per l’acquisto d’immobili ristrutturati. In tal caso, si ricorda, l’agevolazione spetta a favore degli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. L’acquisto deve avvenire entro 6 mesi dalla fine dei lavori e il 36% deve essere applicato su una base pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare (base che ai fini della detrazione rileva nel limite di € 48.000 per unità immobiliare) con la conseguenza che la detrazione massima spettante per singola unità non può superare 17.280 euro. A chi spetta la detrazione per gli interventi di recupero Possono fruire della detrazione i contribuenti persone fisiche, residenti e non residenti: • che possiedono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi sopra descritti (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione sull’immobile); • oppure che detengono l’immobile in base a un contratto registrato di comodato o locazione, previa acquisizione dell’assenso scritto del proprietario alla realizzazione dei lavori; • oppure ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile al momento dell’inizio lavori tenendo conto che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesta la presenza di un contratto di comodato registrato né l’assenso del proprietario ai lavori (ai fini delle imposte dirette e quindi anche ai fini dell’agevolazione in esame rientrano tra i familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado, ossia figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia suoceri, generi, nuore e cognati); e che sostengono le spese dell’intervento agevolato, come risulta da fatture e bonifici, anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario. La detrazione spetta anche agli imprenditori individuali e ai soci di società di persone (la detrazione va suddivisa in tal caso in base alla quota di partecipazione agli utili). La detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati residenziali e per le imprese spetta solo per i fabbricati patrimonio, ossia per quelli diversi dai fabbricati strumentali per natura o destinazione e diversi dagli immobili merce ossia da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (Circolare del Ministero delle Finanze n. 57del 24/02/1998). Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione (48.000 euro, oppure 96.000 euro per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013) è riferito alla singola unità immobiliare oggetto dell’intervento e va quindi suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico. La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. In tal caso l’ammontare massimo della spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, fermo restando l’ulteriore limite di spesa di 48.000 euro di cui può disporre il singolo condomino per gli eventuali interventi agevolati sulla propria singola unità abitativa (risoluzione 7 del 12/2/2010). La detrazione è riconosciuta solo ai fini IRPEF (e non anche ai fini IRES) e spetta quindi a privati, professionisti, imprese individuali e soci di società di persone, ed è riconosciuta per gli immobili residenziali (e loro pertinenze) indipendentemente dalla categoria catastale. Adempimenti richiesti per fruire della detrazione Attraverso un richiamo al decreto di attuazione con cui è stata originariamente disciplinata l’agevolazione (decreto 41/1998) vengono confermati i seguenti consueti adempimenti. Pagamento delle spese con bonifico da cui risulti la causale del versamento (per esempio pagamento fatt. n… del… per interventi di recupero del patrimonio edilizio - decreto 41/1998), il codice fiscale del 3 beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sul bonifico permane inoltre l’applicazione della ritenuta del 4%, da parte della banca o dell’ufficio postale, (per le stesse spese invece è esclusa l’applicazione della ritenuta irpef normalmente prevista per le prestazioni professionali e per i corrispettivi dovuti dai condomini in caso di appalto). Il pagamento con bonifico non è invece richiesto per oneri di urbanizzazione, diritti pagati per abilitazioni comunali e imposta di bollo. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonifico incompleto, ossia che non riporta il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente e nella causale del versamento gli estremi dell’agevolazione (per es. intervento di recupero ai sensi della L.449/1997 o del Decreto 41/1998 o dell’art.16-bis del DPR 917/1986) determina il disconoscimento dell’agevolazione (risoluzione 55 del 7/6/2012). La necessità che nel bonifico sia riportato a pena di decadenza il codice fiscale o la partita iva del beneficiario fa ritenere indirettamente che la detrazione non spetti in caso di pagamento effettuato a soggetto non residente, a meno che lo stesso non sia dotato di codice fiscale italiano (si segnala che le imprese non residenti per poter eseguire lavori nei confronti di privati su immobili situati in Italia devono prima identificarsi ai fini Iva in Italia o nominare un rappresentate fiscale); Comunicazione preventiva di inizio lavori all’ASL da effettuare, con raccomandata A/R, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell’art. 99 del Dlgs 81/2008, in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto Adempimenti soppressi la propria responsabilità il/la sottoscritto/a................................., Dal 14/5/2011, data di entrata in vigore del DL nato/a il................, a…........................, residente in……............., 70/2011, tra gli adempimenti non è più richiesta Via/Piazza..................... codice fiscale........................, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, la comunicazione preventiva al Centro Operativo DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della di Pescara dell’inizio dei lavori (i dati richiesti nel decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al vecchio modello vanno indicati direttamente nella provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000, dichiarazione dei redditi) nè l’indicazione del DICHIARA costo della manodopera sulle fatture che con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale documentano le spese. ……, ubicata nel Comune di ……………….,in via …………………… n. …, codice catastale. .… foglio ……, particella ……, sub. ……, ¾ che sono state sostenute spese per interventi di _______________________________________________ iniziati in data _________________________________ ¾ che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili ai sensi della legge 449/1997 e successive proroghe e integrazioni sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente. Documenti da conservare Con il recente provvedimento 149646 del 2 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti a conservare ed esibire, in caso di controlli, i seguenti documenti: ¾ abilitazioni amministrative richieste dalle Si allega fotocopia del documento d’identità valido. norme edilizie in relazione al tipo di lavori Data ___________Firma______________________________ effettuati (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se gli Autocertificazione da conservare in caso di interventi che non interventi, pur essendo compresi tra quelli richiedono abilitazioni amministrative agevolabili, non richiedono abilitazioni amministrative, il contribuente deve predisporre e conservare una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente (modello riportato a fianco); ¾ per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ¾ ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta; ¾ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; 4 ¾ per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; ¾ in caso di acquisto di posto auto di nuova costruzione, la dichiarazione dell’impresa attestante i costi di costruzione; ¾ comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza dei cantieri; ¾ fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; ¾ ricevute dei bonifici di pagamento. Si segnala che per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 è inoltre necessario conservare copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Sulle fatture emesse prima del 14 maggio 2011 era necessaria l’indicazione del costo della manodopera, ma con la circolare 19 del 1/6/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soppressione dell’obbligo di tale indicazione ha effetto anche per le spese sostenute prima di tale data, comprese quelle sostenute negli anni precedenti. Detrazione in caso di trasferimento dell’immobile In caso di vendita o donazione dell’immobile, la detrazione, per la parte non ancora fruita dal contribuente che ha sostenuto la spesa, è trasferita all’acquirente (se persona fisica) a partire dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo diverso accordo tra le parti che possono infatti stabilire contrattualmente nell’atto di trasferimento che la detrazione resti in capo al cedente. In assenza di una specifica clausola contrattuale che disciplini tale aspetto, la detrazione passa automaticamente all’acquirente. Il trasferimento di una quota dell’immobile, se non comporta l’unificazione della proprietà in capo ad un unico soggetto non è invece idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, dato che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Di conseguenza, se la vendita è solo di una quota dell’immobile e non del 100%, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore. In caso di morte del contribuente che ha sostenuto la spesa la detrazione è trasferita esclusivamente agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene. Di conseguenza: se l’immobile è dato in affitto o comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto gli eredi proprietari non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento; se l’immobile è lasciato libero, ossia è un’unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; in caso di più eredi, se uno solo abita nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri eredi non ne hanno più la disponibilità; in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest’ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione (in quanto non erede) nè possono fruirne gli eredi (per es. figli), in quanto non detengono il bene. Se le spese per l’intervento agevolato sono state sostenute dal detentore persona diversa dal possessore, ad esempio sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, anche in caso di vendita o donazione il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al suo familiare convivente che ha sostenuto i costi. Il beneficio rimane inoltre in capo al conduttore o al comodatario anche qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. La detrazione del 36-50% è cumulabile con altre agevolazioni? In presenza di altre agevolazioni la detrazione per gli interventi di recupero spetta solo sulle spese effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da eventuali contributi, con obbligo di assoggettare a tassazione separata, nel modello 730 o Unico, il contributo eventualmente ricevuto in anni successivi per spese detratte in precedenti periodi d’imposta. 5 La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55%), con la conseguenza che se gli interventi rientrino in entrambe le agevolazioni, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi. La detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico La detrazione del 55% istituita dalla Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) per agevolare gli interventi di risparmio energetico è stata prorogata dal Decreto Crescita (DL 83/2012) alle spese sostenute fino al 30/6/2013. Dal 1/7/2013 invece le spese per il conseguimento di risparmio energetico non potranno più fruire della detrazione del 55% ma potranno comunque fruire della detrazione del 36%. Per quali spese spetta la detrazione del 55% La detrazione fiscale del 55% è spetta sulle spese sostenute fino al 30/06/2013 su edifici di qualsiasi categoria catastale per gli interventi riportati nella scheda che segue. INTERVENTI SU CUI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55% Interventi di riqualificazione energetica di interi edifici Art.1 comma 344 L.296/2006 detrazione massima: €100.000 spesa massima: € 181.818,18 Interventi sugli involucri di edifici Art.1 comma 345 L.296/2006 detrazione massima: € 60.000 spesa massima: € 109.090,91 Installazione di pannelli solari Art.1 comma 346 L.296/2006 detrazione massima: € 60.000 spesa massima: € 109.090,91 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Art.1 comma 347 L.296/2006 detrazione massima: € 30.000 spesa massima: € 54.545,45 Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi che migliori l’efficienza energetica dell’edificio comportando un indice di prestazione energetica della climatizzazione invernale: inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori delle tabelle dell’allegato C al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; non superiore ai valori pubblicati nelle tabelle dell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 per gli interventi iniziati dal 2008 in poi. Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre e infissi, che comportino valori di trasmittanza non superiori: ai valori della tabella dell’allegato D al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; ai valori delle tabelle dell’allegato B al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modifiche per gli interventi iniziati dal 2008 in poi. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole. Sostituzione integrale o parziale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l’agevolazione dal 2008 è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per i lavori ultimati dall’11 ottobre 2009 la detrazione è riconosciuta anche per la sostituzione di caldaie a condensazione ad aria. Nel 2012 l’agevolazione è estesa dall’art.4, comma 4 del DL 201/2011 anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore diretti alla produzione di acqua calda sanitaria. La tipologia delle spese ammesse alla detrazione e le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli interventi per accedere all’agevolazione sono contenute nel decreto interministeriale del Ministro delle Finanze e di quello dello Sviluppo Economico del 19/2/2007, modificato dal DM 26/10/2007 e coordinato con il DM 7/4/2008 e con il DM 6/8/2009, reperibile sul sito dell’ENEA www.enea.it. Il rispetto di tali caratteristiche tecniche deve essere attestato con asseverazione di un tecnico abilitato o, nei casi d esonero dalla stessa, dai certificati dei produttori. 6 Se sono attuati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma se gli interventi sono riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili (ad esempio coibentazione di pareti esterne, inquadrabile sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali) il contribuente può applicare una sola agevolazione. Per gli interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, come l’installazione dei pannelli solari, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella relativa alla riqualificazione energetica dell’edificio (circ. Agenzia Entrate n.36 del 31/5/2007). Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Gli interventi devono essere effettuati su edifici esistenti. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Invece in caso di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento dell’edificio esistente, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte già esistente che in caso di sostituzione della caldaia o di installazione di pannelli solari va calcolata cob criteri proporzionali (risoluzione Agenzia Entrate del 4/1/2011 n.4) e comunque non spetta per la riqualificazione energetica globale dell’edificio (circolare Agenzia Entrate del 1/7/2010 n.39). L’immobile su cui si effettuano interventi agevolabili diversi dall’installazione di pannelli solari deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento. La detrazione inoltre non spetta per la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi. Con la risoluzione 215 del 12/8/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione del 55% è usufruibile anche in relazione ad immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua, a condizione che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento come richiesto dalla norma per l’accesso all’agevolazione). Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento, con conseguente aumento del numero delle unità immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. A chi spetta la detrazione del 55% Possono fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti che possiedono (proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione sull’immobile) o che detengono (in comodato registrato, locazione o leasing) l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi sopra descritti e che sostengono le relative spese, e i familiari con essi conviventi al momento dell’inizio lavori (ai fini delle imposte dirette e quindi anche ai fini dell’agevolazione in esame rientrano tra i familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e va quindi suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico. La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali (per esempio impianto centralizzato di riscaldamento) o comunque per la riqualificazione energetica prevista dal comma 344 il limite si riferisce all’intero edificio. Per gli altri interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione spetta a privati, professionisti, imprese e società, indipendentemente dalla loro natura giuridica ed è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Per le imprese la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti e direttamente utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale mentre è esclusa per gli immobili merce (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303 del 15/7/2008) e per gli immobili patrimonio (risoluzione 7 dell’Agenzia delle Entrate n. 340 del 1/8/2008). Di conseguenza per un’impresa non è possibile fruire della detrazione per gli immobili dati in affitto, anche se l’impresa svolge attività di locazione immobiliare. Ha diritto all’agevolazione anche il contribuente che realizza l’intervento di riqualificazione energetica finanziandolo mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing mentre non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. Come viene recuperata la detrazione del 55% La detrazione viene recuperata in quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi (modello Unico o modello 730) a partire da quella relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni singola quota l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la somma eventualmente eccedente va persa. La detrazione deve essere ripartita: per le spese sostenute nel 2007 in 3 quote pari importo; per le spese sostenute nel 2008 in un numero di quote pari importo da un minimo di 3 ad un massimo di 10 su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione; per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 in 5 quote annuali di pari importo; per le spese sostenute nel 2011, nel 2012 e nel primo semestre 2013 in 10 quote annuali di pari importo. Per individuare il primo periodo d’imposta in cui fruire della detrazione è necessario considerare: per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (privati, enti non commerciali, professionisti) l’anno in cui le spese sono pagate con bonifico bancario o postale, (principio di cassa); per i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), che sostengono spese su immobili strumentali, il periodo d’imposta in cui le spese sono imputabili in base al principio di competenza (prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti). Il contribuente che non è in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, perchè l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta a condizione che attesti con autocertificazione che i lavori non sono ultimati (art.4 comma 1 quater decreto 19/2/2007). Quali sono gli adempimenti per fruire della detrazione del 55% In linea generale, gli adempimenti prescritti a carico dei soggetti che intendono usufruire della detrazione del 55% ricalcano quelli previsti per l’agevolazione del 36% (comunicazione all’ASL, pagamento con bonifico ecc…). In aggiunta a tali adempimenti devono essere poi rispettati ulteriori obblighi appositamente previsti dalla normativa per la detrazione del 55% (asseverazione di un tecnico abilitato, certificazione energetica dell’edificio, comunicazione all’ENEA, comunicazione all’Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei lavori oltre l’anno). Comunicazione alla ASL La comunicazione preventiva di inizio lavori all’ASL va effettuata con raccomandata A/R se prevista dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri. Si segnala che ai sensi dell’art.99 del Dlgs 81/2008 la comunicazione dell’inizio lavori alla ASL è necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. Assenso del proprietario Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da chi detiene l’immobile in locazione o comodato è necessario che tale soggetto si faccia rilasciare dal proprietario dell’immobile una dichiarazione di assenso ai lavori (la dichiarazione di assenso non è necessaria per le spese sostenute dai familiari conviventi del proprietario). Pagamento con bonifico Per chi non sostiene la spesa in qualità di imprenditore (privato, professionista ecc.) il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (per esempio pagamento fatt. n… del… per interventi di riqualificazione energetica legge 296/2006), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sul bonifico è prevista l’applicazione della ritenuta del 4%, da parte della banca o dell’ufficio postale. 8 I soggetti operanti nell’ambito dell’attività d’impresa potranno invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.). Comunicazione all’Agenzia delle Entrate del protrarsi dei lavori oltre l’anno I contribuenti che effettuano interventi con lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello di ultimazione lavori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello approvato con provvedimento del 6/5/2009 scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate ww.agenziaentrate.it. Il modello deve essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla fine dell’anno in cui sono state sostenute le spese per comunicare le spese sostenute a partire dal 2009. Se i si protraggono per più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. La comunicazione all’agenzia delle Entrate non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: per lavori iniziati e conclusi nel medesimo anno; per l’anno o gli anni in cui non sono sostenute spese anche se i lavori sono già iniziati; per le spese sostenute prima del 2009. Indicazione in fattura del costo della manodopera Tale indicazione era necessaria per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011, ma con la circolare 19 del 1/6/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soppressione dell’obbligo di tale indicazione (disposta dal DL 70/2011) abbia effetto anche per le spese sostenute prima del 14/5/2011, comprese quelle sostenute negli anni precedenti. Asseverazione di un tecnico abilitato Per fruire della detrazione del 55% l’intervento deve rispondere a determinati requisiti tecnici e tale rispondenza deve risultare da un'asseverazione di un tecnico abilitato. L'asseverazione per: ¾ la sostituzione di finestre e infissi; ¾ l’installazione di caldaie con potenza non superiore a 100 kw; può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/8/2009 in vigore dall’11/10/2009 sono state introdotte le seguenti semplificazioni: 1) non viene più richiesta l’asseverazione del tecnico abilitato quando: ¾ è presente l’asseverazione del direttore lavori, prevista dal D.Lgs. n. 192/2005, che attesta la Modello per comunicare all’Agenzia delle conformità dei lavori al progetto; Entrate il protrarsi dei lavori oltre l’anno ¾ l’asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall’art. 28 della Legge n.10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori; 2) non è più richiesto che la certificazione (sostitutiva dell’asseverazione) dei produttori delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti degli stessi. 9 Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell’edificio Occorre poi la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell’edificio non è più richiesto: ¾ per i lavori ultimati dal 1° gennaio 2008 in poi relativi alla: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari installazione di pannelli solari (semplificazione, introdotta con la finanziaria 2008, che comporta che per tali interventi va inviato all’ENEA soltanto l’Allegato F); ¾ per i lavori ultimati dal 15 agosto 2009 in poi relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (semplificazione introdotta con l’art.31 della Legge 23.7.2009, n. 99 con la conseguenza che per tali interventi quindi non va più inviato all’ENEA l’Allegato A, ma soltanto l’Allegato E). Comunicazione all’ENEA Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data del collaudo) il contribuente deve inviare in via telematica all’ENEA, utilizzando la modulistica allegata al Decreto interministeriale del 19/2/2007, i dati contenuti nell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi che lo richiedono (Allegato A ) e la scheda informativa dei lavori eseguiti (Allegato E oppure, per le finestre e i pannelli solari, Allegato F) contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell’immobile, la tipologia dell’intervento, il risparmio annuo di energia previsto, il costo dell’intervento al netto delle spese professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali. L'asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata. L’invio della documentazione va effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it che rilascia una ricevuta informatica inviandola al mittente via e-mail. Si può inviare la documentazione con raccomandata semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA. In tal caso l’indirizzo cui inviare la documentazione indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Obbligo di conservazione dei documenti È previsto infine l’obbligo di conservare ed esibire in caso di controlli, pena la decadenza dall’agevolazione, la documentazione relativa all’intervento (asseverazione redatta dal tecnico abilitato; la documentazione trasmessa all’ENEA con la ricevuta del relativo invio; le fatture e le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento relative alle spese sostenute; la copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore). A chi spetta la detrazione del 55% quando l’immobile cambia proprietà In caso di trasferimento dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento agevolato valgono le stesse regole già evidenziate a pag. 7 con riferimento alla detrazione del 36%. Così in caso di vendita o donazione dell’immobile, la detrazione, per la parte non ancora fruita dal contribuente che ha sostenuto la spesa, è trasferita all’acquirente a partire dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo diverso accordo tra le parti che possono infatti stabilire contrattualmente nell’atto di trasferimento che la detrazione resti in capo al cedente. In assenza di una specifica clausola contrattuale che disciplini tale aspetto, la detrazione passa automaticamente all’acquirente. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (ossia a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile a propria abitazione principale (Circ. Agenzia Entrate 24 del 10/6/2004, risposta 1.1). 10 Se le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal detentore persona diversa dal possessore, ad esempio sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al suo familiare convivente che ha sostenuto i costi. Il beneficio rimane inoltre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. La detrazione del 55% è cumulabile con altre agevolazioni? La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (art.10 DM 19/2/2007). Dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 l’agevolazione non è cumulabile neanche con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali per l’efficienza energetica. Con riferimento agli impianti fotovoltaici l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 207 del 20/5/2008 ha escluso la possibilità di fruire della detrazione del 55% per la realizzazione di pannelli fotovoltaici dato che questi ultimi sono diretti alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale. Con il decreto 6/8/2009 è stato inoltre specificato che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe incentivanti. Dove trovare ulteriori informazioni sulla detrazione del 55% Per ulteriori informazioni sulla detrazione del 55% è possibile consultare anche: – il sito dell'ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it; – il sito dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it sotto la voce agevolazioni, dove è possibile scaricare anche una guida aggiornata ad agosto 2012. Udine, 28 febbraio 2013 11 Spett.le Azienda per i Servizi Sanitari N. …. Via ___________________ n.____ _____________________________ COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI Il sottoscritto _____________________ nato a___________________il __________ in qualità di ____________ (proprietario, usufruttuario, inquilino), residente a_______________ , via ______________ n___, codice fiscale ___________________, al fine di usufruire della detrazione IRPEF del (del 36%, o del 55%) delle spese sostenute per i lavori inerenti, l’immobile sito in (indirizzo preciso) ________________________________________________________________________________ ai sensi dell’art.99 del D.Lgs.81/2008 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ COMUNICA La data di inizio dei lavori: __________________(giorno – mese –anno) La durata presunta dei lavori _________________ (in giorni) La natura dell’opera da realizzare: (precisare tutti i lavori da eseguire)_________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ¾ Committente: (se diverso dal dichiarante indicare oltre a nome e cognome il codice fiscale e indirizzo) _______________________________________________________________ ¾ Coordinatore: per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (se presente indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo) Coordinatore: per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione ________________________________________________________________________ ¾ dell’opera (se presente indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo) ________________________________________________________________________ ¾ Responsabile dei lavori (se diverso dal dichiarante indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo) _______________________________________________ Imprese esecutrici: (indicare la ditta con relativo indirizzo, codice fiscale e partita Iva)_____________________________________________________________________ ¾ Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere ______________________________ ¾ Ammontare complessivo presunto dei lavori _____________________________________ Si dichiara inoltre che la ditta esecutrice dei lavori sopradescritti ha rilasciato apposita dichiarazione (di cui si allega copia) attestante l’osservanza di tutti gli obblighi della normativa in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva del lavoro Distinti saluti Data,________ Firma __________________________________ 12 DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE Il sottoscritto__________________________________________________ nato il_____________ a _______________________________Codice fiscale__________________________in qualità di Titolare Rappresentante legale dell’impresa __________________________________P.IVA______________________________ con sede a_________________________in Via/Piazza_______________________CAP_________ nell’interesse del sig.____________________________committente dei _______________________________________________________________________ lavori di sull’unità immobiliare sita in Via/Piazza_______________n.____ nel Comune di_______________________ dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei suddetti lavori. Dichiara inoltre di aver adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione dei lavori. Luogo e data Timbro e Firma _________________________ _________________________ 13