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LE DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI

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LE DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI
A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell’Ufficio fiscale
di Confartigianato Udine
LE DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI
RECUPERO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione IRPEF sulle spese per gli interventi di recupero
La detrazione IRPEF del 36% diventa un’agevolazione permanente
La detrazione irpef per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è
stata introdotta dalla Finanziaria 1998 (L 449/1997) ed è stata successivamente prorogata in più occasioni
fino a divenire dal 2012, con il Decreto Salva Italia (DL 201/2011), un’agevolazione permanente, ossia
senza più termine di scadenza, stabilmente inserita nel nuovo articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (DPR 917/1986) con cui sono stati confermati gli aspetti fondamentali dell’agevolazione:
• la misura dell’agevolazione, pari al 36% della spesa e l’importo di 48.000 euro come limite di spesa
massima complessiva (da suddividere in presenza di una pluralità di soggetti con diritto alla detrazione)
su cui calcolare la detrazione per ciascuna unità immobiliare, considerando anche le spese sostenute in
anni precedenti in caso di lavori che si protraggono oltre l’anno;
• le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze come immobili
oggetto degli interventi di recupero agevolati;
• la suddivisione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di pagamento
con bonifico delle spese;
• gli interventi cui devono riferirsi le spese per il diritto alla detrazione.
Per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 la detrazione IRPEF sugli interventi di recupero
aumenta al 50%
Recentemente il Decreto Crescita (DL 83/2012) ha previsto che, per le spese sostenute dal 26/6/2012 al
30/6/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero spetti nella misura del 50% (anzichè del 36%)
per una spesa massima complessiva per ciascuna unità immobiliare di 96.000 euro (anziché di 48.000). La
nuova misura, più conveniente, vale per i pagamenti effettuati a partire dal 26/6/2012, anche se relativi ad
interventi già iniziati e a fatture già emesse in precedenza.
Secondo quanto chiarito il 5/7/2012 dal sottosegretario al Ministero dell’Economia in risposta ad
un’interrogazione parlamentare, la detrazione del 36% e il limite a 48.000 restano confermati per i
pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012, anche se tale limite potrà essere superato con gli ulteriori
pagamenti effettuati dopo tale data, tenendo conto del nuovo limite annuo di 96.000 per unità immobiliare,
al netto dei pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012 e, in caso di prosecuzione dei lavori, al netto delle
spese sostenute negli anni precedenti relative allo stesso intervento.
Dal 1/7/2013 invece torneranno in vigore le vecchie misure (detrazione del 36% su una spesa massima di
48.000 euro per unità immobiliare).
La detrazione nella misura maggiorata del 50% è riconosciuta per gli interventi che erano già normalmente
agevolati con la detrazione del 36%. Inizialmente, secondo il tenore letterale della norma, sembrava che la
detrazione maggiorata non si estendesse anche all’acquisto di immobili interamente ristrutturati. Sembrava
quindi che all’acquisto di immobili interamente ristrutturati venduti entro i sei mesi dall’ultimazione dei
lavori dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato la ristrutturazione
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dovessero applicarsi le regole ordinarie (detrazione del 36%, calcolata sul 25% del prezzo dell’unità
immobiliare nel limite di € 48.000 per unità immobiliare). In un recente studio del Notariato(129/2012 T
pag.7 del 4/1/2013), invece viene sostenuta un’interpretazione meno restrittiva, che trova conferma anche
nelle ultime istruzioni al modello Unico PF/2013 dove a pag 58 si legge: “se le spese per l’acquisto
dell’immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura
del 50 per cento, entro l’importo massimo di 96.000 euro”. In tal caso quindi la detrazione massima
spettante può arrivare a 48.000 euro, importo che si raggiunge quando l’immobile ristrutturato costa almeno
384.000 euro, dato che la misura della detrazione (50%) va applicata su una base pari al 25% del costo di
acquisto, base che però rileva fino a un massimo di 96.000 euro.
In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF, ossia in uno sconto d’imposta calcolato sulle spese
sostenute per i lavori agevolati nella misura del 36%, oppure 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 al
30/6/2013, e recuperato nelle dichiarazioni dei redditi (modello Unico o Mod.730), in 10 quote annuali,
fino a concorrenza dell’irpef annualmente dovuta.
Per le spese sostenute dal 2012 non è più prevista la facoltà per chi supera i 75 o gli 80 anni di ripartire la
detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali, facoltà prevista invece per le spese sostenute fino al
31/12/2011.
Per quali lavori spetta la detrazione
L’agevolazione spetta per unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali) e
relative pertinenze, situati sul territorio nazionale, iscritti al catasto o in corso di accatastamento (deve già
essere stata presentata la relativa istanza). In caso di uso promiscuo dell’unità immobiliare per fini
residenziali e per lo svolgimento di un’attività d’impresa o professionale la detrazione è ridotta del 50%.
La detrazione spetta per i seguenti interventi:
• manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali;
• manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione, sia sulle singole unità immobiliari
che sulle parti comuni degli edifici condominiali;
• realizzazione o acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (in caso di acquisto la
detrazione si applica esclusivamente ai costi di costruzione che a tal fine devono essere attestati
dall’impresa di costruzione);
• ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, in caso di stato di emergenza, dichiarato con
apposito decreto;
• eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità dei disabili;
• prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
• prevenzione di infortuni domestici;
• cablatura degli edifici;
• contenimento dell’inquinamento acustico;
• bonifica dell’amianto;
• adozione di misure antisismiche;
• opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti per
l’impiego di fonti rinnovabili di energia, “anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione
della normativa vigente in materia”.
Per l’individuazione di alcuni degli interventi sopra elencati (quelli previsti fin dall’introduzione
dell’agevolazione nel 1998) è ancora possibile fare riferimento alla circolare del Ministero delle Finanze
n.57 del 24/2/1998, tuttora valida. Tale circolare in relazione ai singoli interventi agevolati richiama
specifiche disposizioni normative che però vanno coordinate con le eventuali ulteriori disposizioni
normative intervenute nel frattempo. L’elenco delle opere agevolabili è inoltre contenuto nella guida alle
ristrutturazioni edilizie di cui è stata recentemente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione
aggiornata ad agosto 2012.
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La detrazione non spetta per le nuove costruzioni nè in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamenti
(perché tutto l’intervento in tal caso si qualifica come nuova costruzione), mentre, in caso di contestuale
ampliamento e ristrutturazione non preceduta da demolizione, la detrazione spetta solo con riferimento alle
spese sostenute sulla parte già esistente mentre non spetta per l’ampliamento dato che questo comunque si
configura come nuova costruzione (risoluzione 4 del 4/1/2011).
Dal 2012 la detrazione del 36% viene riconosciuta senza più termini di scadenza anche per l’acquisto
d’immobili ristrutturati. In tal caso, si ricorda, l’agevolazione spetta a favore degli acquirenti di unità
immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
L’acquisto deve avvenire entro 6 mesi dalla fine dei lavori e il 36% deve essere applicato su una base pari al
25% del prezzo dell’unità immobiliare (base che ai fini della detrazione rileva nel limite di € 48.000 per
unità immobiliare) con la conseguenza che la detrazione massima spettante per singola unità non può
superare 17.280 euro.
A chi spetta la detrazione per gli interventi di recupero
Possono fruire della detrazione i contribuenti persone fisiche, residenti e non residenti:
• che possiedono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi sopra descritti (proprietari, nudi
proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione sull’immobile);
• oppure che detengono l’immobile in base a un contratto registrato di comodato o locazione, previa
acquisizione dell’assenso scritto del proprietario alla realizzazione dei lavori;
• oppure ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile al momento dell’inizio lavori
tenendo conto che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesta la presenza di un contratto
di comodato registrato né l’assenso del proprietario ai lavori (ai fini delle imposte dirette e quindi anche
ai fini dell’agevolazione in esame rientrano tra i familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado, ossia
figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia suoceri, generi, nuore
e cognati);
e che sostengono le spese dell’intervento agevolato, come risulta da fatture e bonifici, anche se le
abilitazioni comunali sono intestate al proprietario.
La detrazione spetta anche agli imprenditori individuali e ai soci di società di persone (la detrazione va
suddivisa in tal caso in base alla quota di partecipazione agli utili).
La detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati residenziali e per le imprese spetta solo per i
fabbricati patrimonio, ossia per quelli diversi dai fabbricati strumentali per natura o destinazione e diversi
dagli immobili merce ossia da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
(Circolare del Ministero delle Finanze n. 57del 24/02/1998).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione (48.000 euro, oppure 96.000 euro per le spese
sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013) è riferito alla singola unità immobiliare oggetto dell’intervento e va
quindi suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all’onere da ciascuno effettivamente
sostenuto e rimasto a carico.
La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. In tal caso
l’ammontare massimo della spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione deve essere riferito a
ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, fermo restando l’ulteriore limite di spesa di
48.000 euro di cui può disporre il singolo condomino per gli eventuali interventi agevolati sulla propria
singola unità abitativa (risoluzione 7 del 12/2/2010).
La detrazione è riconosciuta solo ai fini IRPEF (e non anche ai fini IRES) e spetta quindi a privati,
professionisti, imprese individuali e soci di società di persone, ed è riconosciuta per gli immobili
residenziali (e loro pertinenze) indipendentemente dalla categoria catastale.
Adempimenti richiesti per fruire della detrazione
Attraverso un richiamo al decreto di attuazione con cui è stata originariamente disciplinata l’agevolazione
(decreto 41/1998) vengono confermati i seguenti consueti adempimenti.
Pagamento delle spese con bonifico da cui risulti la causale del versamento (per esempio pagamento fatt.
n… del… per interventi di recupero del patrimonio edilizio - decreto 41/1998), il codice fiscale del
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beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sul
bonifico permane inoltre l’applicazione della ritenuta del 4%, da parte della banca o dell’ufficio postale,
(per le stesse spese invece è esclusa l’applicazione della ritenuta irpef normalmente prevista per le
prestazioni professionali e per i corrispettivi dovuti dai condomini in caso di appalto). Il pagamento con
bonifico non è invece richiesto per oneri di urbanizzazione, diritti pagati per abilitazioni comunali e
imposta di bollo. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonifico incompleto, ossia che
non riporta il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del
soggetto percipiente e nella causale del versamento gli estremi dell’agevolazione (per es. intervento di
recupero ai sensi della L.449/1997 o del Decreto 41/1998 o dell’art.16-bis del DPR 917/1986) determina il
disconoscimento dell’agevolazione (risoluzione 55 del 7/6/2012). La necessità che nel bonifico sia riportato
a pena di decadenza il codice fiscale o la partita iva del beneficiario fa ritenere indirettamente che la
detrazione non spetti in caso di pagamento effettuato a soggetto non residente, a meno che lo stesso non sia
dotato di codice fiscale italiano (si segnala che le imprese non residenti per poter eseguire lavori nei
confronti di privati su immobili situati in Italia devono prima identificarsi ai fini Iva in Italia o nominare un
rappresentate fiscale);
Comunicazione preventiva di inizio lavori all’ASL da effettuare, con raccomandata A/R, quando richiesta
dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell’art. 99 del Dlgs 81/2008, in presenza,
anche non contemporanea, di più imprese nel
cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200
uomini/giorni.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto
Adempimenti soppressi
la propria responsabilità il/la sottoscritto/a.................................,
Dal 14/5/2011, data di entrata in vigore del DL
nato/a il................, a…........................, residente in…….............,
70/2011, tra gli adempimenti non è più richiesta
Via/Piazza.....................
codice
fiscale........................,
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76,
la comunicazione preventiva al Centro Operativo
DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
di Pescara dell’inizio dei lavori (i dati richiesti nel
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
vecchio modello vanno indicati direttamente nella
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000,
dichiarazione dei redditi) nè l’indicazione del
DICHIARA
costo della manodopera sulle fatture che
con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale
documentano le spese.
……, ubicata nel Comune di ……………….,in via
…………………… n. …, codice catastale. .… foglio ……,
particella ……, sub. ……,
¾ che sono state sostenute spese per interventi di
_______________________________________________
iniziati in data _________________________________
¾ che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili
ai sensi della legge 449/1997 e successive proroghe e
integrazioni sebbene non necessitino di alcun titolo
abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.
Documenti da conservare Con il recente
provvedimento 149646 del 2 novembre 2011
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per fruire
della detrazione i contribuenti sono tenuti a
conservare ed esibire, in caso di controlli, i
seguenti documenti:
¾ abilitazioni amministrative richieste dalle
Si allega fotocopia del documento d’identità valido.
norme edilizie in relazione al tipo di lavori
Data ___________Firma______________________________
effettuati (concessione, autorizzazione o
comunicazione di inizio lavori); se gli
Autocertificazione da conservare in caso di interventi che non
interventi, pur essendo compresi tra quelli
richiedono abilitazioni amministrative
agevolabili, non richiedono abilitazioni
amministrative,
il contribuente deve
predisporre e conservare una dichiarazione
sostitutiva d’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con allegata fotocopia di un documento
di riconoscimento, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai
sensi della normativa edilizia vigente (modello riportato a fianco);
¾ per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
¾ ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
¾ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti
comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
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¾ per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di
consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
¾ in caso di acquisto di posto auto di nuova costruzione, la dichiarazione dell’impresa attestante i costi di
costruzione;
¾ comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, quando richiesta dalle norme in materia di
sicurezza dei cantieri;
¾ fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
¾ ricevute dei bonifici di pagamento.
Si segnala che per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 è inoltre necessario conservare copia della
ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara.
Sulle fatture emesse prima del 14 maggio 2011 era necessaria l’indicazione del costo della manodopera, ma
con la circolare 19 del 1/6/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soppressione dell’obbligo di tale
indicazione ha effetto anche per le spese sostenute prima di tale data, comprese quelle sostenute negli anni
precedenti.
Detrazione in caso di trasferimento dell’immobile
In caso di vendita o donazione dell’immobile, la detrazione, per la parte non ancora fruita dal contribuente
che ha sostenuto la spesa, è trasferita all’acquirente (se persona fisica) a partire dall’anno d’imposta in cui è
avvenuto il trasferimento del bene, salvo diverso accordo tra le parti che possono infatti stabilire
contrattualmente nell’atto di trasferimento che la detrazione resti in capo al cedente. In assenza di una
specifica clausola contrattuale che disciplini tale aspetto,
la detrazione passa automaticamente
all’acquirente.
Il trasferimento di una quota dell’immobile, se non comporta l’unificazione della proprietà in capo ad un
unico soggetto non è invece idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, dato
che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Di conseguenza, se la
vendita è solo di una quota dell’immobile e non del 100%, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al
venditore.
In caso di morte del contribuente che ha sostenuto la spesa la detrazione è trasferita esclusivamente agli
eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene. Di conseguenza:
ƒ se l’immobile è dato in affitto o comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto gli eredi
proprietari non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento;
ƒ se l’immobile è lasciato libero, ossia è un’unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in
parti uguali agli eredi;
ƒ in caso di più eredi, se uno solo abita nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo,
poiché gli altri eredi non ne hanno più la disponibilità;
ƒ in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione,
venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest’ultimo non può fruire delle residue
quote di detrazione (in quanto non erede) nè possono fruirne gli eredi (per es. figli), in quanto non
detengono il bene.
Se le spese per l’intervento agevolato sono state sostenute dal detentore persona diversa dal possessore, ad
esempio sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, anche in caso di vendita o donazione il
diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al suo familiare
convivente che ha sostenuto i costi. Il beneficio rimane inoltre in capo al conduttore o al comodatario anche
qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.
La detrazione del 36-50% è cumulabile con altre agevolazioni?
In presenza di altre agevolazioni la detrazione per gli interventi di recupero spetta solo sulle spese
effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da eventuali contributi, con obbligo di
assoggettare a tassazione separata, nel modello 730 o Unico, il contributo eventualmente ricevuto in anni
successivi per spese detratte in precedenti periodi d’imposta.
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La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per
i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55%), con la
conseguenza che se gli interventi rientrino in entrambe le agevolazioni, il contribuente potrà fruire, per le
medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente
previsti in relazione a ciascuno di essi.
La detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico
La detrazione del 55% istituita dalla Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) per agevolare gli interventi di
risparmio energetico è stata prorogata dal Decreto Crescita (DL 83/2012) alle spese sostenute fino al
30/6/2013. Dal 1/7/2013 invece le spese per il conseguimento di risparmio energetico non potranno più
fruire della detrazione del 55% ma potranno comunque fruire della detrazione del 36%.
Per quali spese spetta la detrazione del 55%
La detrazione fiscale del 55% è spetta sulle spese sostenute fino al 30/06/2013 su edifici di qualsiasi
categoria catastale per gli interventi riportati nella scheda che segue.
INTERVENTI SU CUI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55%
Interventi di riqualificazione energetica di
interi edifici Art.1 comma 344 L.296/2006
detrazione massima: €100.000
spesa massima:
€ 181.818,18
Interventi sugli involucri di edifici
Art.1 comma 345 L.296/2006
detrazione massima: € 60.000
spesa massima:
€ 109.090,91
Installazione di pannelli solari
Art.1 comma 346 L.296/2006
detrazione massima: € 60.000
spesa massima:
€ 109.090,91
Interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale
Art.1 comma 347 L.296/2006
detrazione massima: € 30.000
spesa massima:
€ 54.545,45
Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi che migliori
l’efficienza energetica dell’edificio comportando un indice di prestazione
energetica della climatizzazione invernale:
ƒ inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori delle tabelle dell’allegato C
al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007;
ƒ non superiore ai valori pubblicati nelle tabelle dell'allegato A del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 per gli
interventi iniziati dal 2008 in poi.
Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari, relativi a
"strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache
verticali" e a finestre e infissi, che comportino valori di trasmittanza non
superiori:
ƒ ai valori della tabella dell’allegato D al decreto attuativo del 19/2/2007
per gli interventi iniziati nel 2007;
ƒ ai valori delle tabelle dell’allegato B al decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modifiche per gli
interventi iniziati dal 2008 in poi.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, scuole.
Sostituzione integrale o parziale con caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione; l’agevolazione dal 2008 è
ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento
con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa
entalpia.
Per i lavori ultimati dall’11 ottobre 2009 la detrazione è riconosciuta anche
per la sostituzione di caldaie a condensazione ad aria.
Nel 2012 l’agevolazione è estesa dall’art.4, comma 4 del DL 201/2011
anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore diretti alla produzione di acqua calda sanitaria.
La tipologia delle spese ammesse alla detrazione e le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate
dagli interventi per accedere all’agevolazione sono contenute nel decreto interministeriale del Ministro delle
Finanze e di quello dello Sviluppo Economico del 19/2/2007, modificato dal DM 26/10/2007 e coordinato
con il DM 7/4/2008 e con il DM 6/8/2009, reperibile sul sito dell’ENEA www.enea.it. Il rispetto di tali
caratteristiche tecniche deve essere attestato con asseverazione di un tecnico abilitato o, nei casi d esonero
dalla stessa, dai certificati dei produttori.
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Se sono attuati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla
somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma se gli interventi sono riconducibili a
due diverse fattispecie agevolabili (ad esempio coibentazione di pareti esterne, inquadrabile sia nell’ambito
della riqualificazione energetica dell’edificio sia nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali)
il contribuente può applicare una sola agevolazione. Per gli interventi di risparmio energetico agevolabili
che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, come l’installazione dei pannelli solari, la
detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella relativa alla riqualificazione energetica
dell’edificio (circ. Agenzia Entrate n.36 del 31/5/2007).
Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati
in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener
conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Gli interventi devono essere effettuati su edifici esistenti. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate
in corso di costruzione dell’immobile. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può
accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di
nuova costruzione. Invece in caso di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento dell’edificio
esistente, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte già esistente che in caso di
sostituzione della caldaia o di installazione di pannelli solari va calcolata cob criteri proporzionali
(risoluzione Agenzia Entrate del 4/1/2011 n.4) e comunque non spetta per la riqualificazione energetica
globale dell’edificio (circolare Agenzia Entrate del 1/7/2010 n.39).
L’immobile su cui si effettuano interventi agevolabili diversi dall’installazione di pannelli solari deve
essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento. La
detrazione inoltre non spetta per la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi.
Con la risoluzione 215 del 12/8/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione del 55% è
usufruibile anche in relazione ad immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e
scaldacqua, a condizione che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali
raggiungano almeno la soglia dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento
come richiesto dalla norma per l’accesso all’agevolazione).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento, con conseguente aumento del numero delle
unità immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico
centralizzato a servizio delle suddette unità.
A chi spetta la detrazione del 55%
Possono fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti che possiedono (proprietari,
usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione sull’immobile) o che detengono (in comodato registrato,
locazione o leasing) l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi sopra descritti e che sostengono
le relative spese, e i familiari con essi conviventi al momento dell’inizio lavori (ai fini delle imposte dirette
e quindi anche ai fini dell’agevolazione in esame rientrano tra i familiari il coniuge, i parenti entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo grado).
Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e va quindi
suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all’onere da ciascuno effettivamente sostenuto
e rimasto a carico.
La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Per gli
interventi sulle parti comuni condominiali (per esempio impianto centralizzato di riscaldamento) o
comunque per la riqualificazione energetica prevista dal comma 344 il limite si riferisce all’intero edificio.
Per gli altri interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna
delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La detrazione spetta a privati, professionisti, imprese e società, indipendentemente dalla loro natura
giuridica ed è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile.
Per le imprese la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti
e direttamente utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale mentre è esclusa per gli immobili merce
(risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303 del 15/7/2008) e per gli immobili patrimonio (risoluzione
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dell’Agenzia delle Entrate n. 340 del 1/8/2008). Di conseguenza per un’impresa non è possibile fruire della
detrazione per gli immobili dati in affitto, anche se l’impresa svolge attività di locazione immobiliare.
Ha diritto all’agevolazione anche il contribuente che realizza l’intervento di riqualificazione energetica
finanziandolo mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione spetta al contribuente stesso
(utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing mentre non assumono rilievo ai fini
della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
Come viene recuperata la detrazione del 55%
La detrazione viene recuperata in quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi (modello Unico o modello
730) a partire da quella relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni singola quota
l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione
dei redditi, con la conseguenza che la somma eventualmente eccedente va persa.
La detrazione deve essere ripartita:
ƒ per le spese sostenute nel 2007 in 3 quote pari importo;
ƒ per le spese sostenute nel 2008 in un numero di quote pari importo da un minimo di 3 ad un massimo
di 10 su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione;
ƒ per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 in 5 quote annuali di pari importo;
ƒ per le spese sostenute nel 2011, nel 2012 e nel primo semestre 2013 in 10 quote annuali di pari importo.
Per individuare il primo periodo d’imposta in cui fruire della detrazione è necessario considerare:
ƒ per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (privati, enti non commerciali, professionisti) l’anno in cui
le spese sono pagate con bonifico bancario o postale, (principio di cassa);
ƒ per i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), che sostengono spese
su immobili strumentali, il periodo d’imposta in cui le spese sono imputabili in base al principio di
competenza (prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti).
Il contribuente che non è in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento della detrazione
in sede di dichiarazione dei redditi, perchè l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della
detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta a condizione che attesti con
autocertificazione che i lavori non sono ultimati (art.4 comma 1 quater decreto 19/2/2007).
Quali sono gli adempimenti per fruire della detrazione del 55%
In linea generale, gli adempimenti prescritti a carico dei soggetti che intendono usufruire della detrazione del
55% ricalcano quelli previsti per l’agevolazione del 36% (comunicazione all’ASL, pagamento con bonifico
ecc…). In aggiunta a tali adempimenti devono essere poi rispettati ulteriori obblighi appositamente previsti
dalla normativa per la detrazione del 55% (asseverazione di un tecnico abilitato, certificazione energetica
dell’edificio, comunicazione all’ENEA, comunicazione all’Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei
lavori oltre l’anno).
Comunicazione alla ASL
La comunicazione preventiva di inizio lavori all’ASL va effettuata con raccomandata A/R se prevista dalle
norme in materia di sicurezza sui cantieri. Si segnala che ai sensi dell’art.99 del Dlgs 81/2008 la
comunicazione dell’inizio lavori alla ASL è necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più
imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni.
Assenso del proprietario
Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da chi detiene l’immobile in locazione o comodato è necessario che
tale soggetto si faccia rilasciare dal proprietario dell’immobile una dichiarazione di assenso ai lavori (la
dichiarazione di assenso non è necessaria per le spese sostenute dai familiari conviventi del proprietario).
Pagamento con bonifico
Per chi non sostiene la spesa in qualità di imprenditore (privato, professionista ecc.) il pagamento delle
spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento (per esempio pagamento fatt. n… del… per interventi di riqualificazione energetica legge
296/2006), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale
del soggetto percipiente. Sul bonifico è prevista l’applicazione della ritenuta del 4%, da parte della banca
o dell’ufficio postale.
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I soggetti operanti nell’ambito dell’attività d’impresa potranno invece eseguire il pagamento delle spese
anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.).
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate del protrarsi dei lavori oltre l’anno
I contribuenti che effettuano interventi con lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono
iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello di ultimazione lavori
devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello approvato con provvedimento del 6/5/2009
scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate ww.agenziaentrate.it. Il modello deve essere
trasmesso, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla fine dell’anno in cui sono state sostenute le
spese per comunicare le spese sostenute a partire dal 2009. Se i si protraggono per più periodi d’imposta,
deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
La comunicazione all’agenzia delle Entrate non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
ƒ per lavori iniziati e conclusi nel medesimo anno;
ƒ per l’anno o gli anni in cui non sono sostenute spese anche se i lavori sono già iniziati;
ƒ per le spese sostenute prima del 2009.
Indicazione in fattura del costo della manodopera
Tale indicazione era necessaria per le fatture emesse
fino al 13 maggio 2011, ma con la circolare 19 del
1/6/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
soppressione dell’obbligo di tale indicazione (disposta
dal DL 70/2011) abbia effetto anche per le spese
sostenute prima del 14/5/2011, comprese quelle
sostenute negli anni precedenti.
Asseverazione di un tecnico abilitato
Per fruire della detrazione del 55% l’intervento deve
rispondere a determinati requisiti tecnici e tale
rispondenza deve risultare da un'asseverazione di un
tecnico abilitato.
L'asseverazione per:
¾ la sostituzione di finestre e infissi;
¾ l’installazione di caldaie con potenza non
superiore a 100 kw;
può essere sostituita da una certificazione dei
produttori che attesti il rispetto dei requisiti.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 6/8/2009 in vigore dall’11/10/2009 sono
state introdotte le seguenti semplificazioni:
1) non viene più richiesta l’asseverazione del tecnico
abilitato quando:
¾ è presente l’asseverazione del direttore lavori,
prevista dal D.Lgs. n. 192/2005, che attesta la
Modello per comunicare all’Agenzia delle
conformità dei lavori al progetto;
Entrate il protrarsi dei lavori oltre l’anno
¾ l’asseverazione è esplicitata nella relazione
tecnica prevista dall’art. 28 della Legge n.10/91,
attestante che il progetto rispetta le prescrizioni
per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa
legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di
inizio dei lavori;
2) non è più richiesto che la certificazione (sostitutiva dell’asseverazione) dei produttori delle finestre, degli
infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia corredata dalla certificazione dei singoli
componenti degli stessi.
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Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell’edificio
Occorre poi la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica
predisposto da un professionista abilitato. L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
dell’edificio non è più richiesto:
¾ per i lavori ultimati dal 1° gennaio 2008 in poi relativi alla:
ƒ sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
ƒ installazione di pannelli solari
(semplificazione, introdotta con la finanziaria 2008, che comporta che per tali interventi va inviato
all’ENEA soltanto l’Allegato F);
¾ per i lavori ultimati dal 15 agosto 2009 in poi relativi alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale (semplificazione introdotta con l’art.31 della Legge 23.7.2009, n. 99 con
la conseguenza che per tali interventi quindi non va più inviato all’ENEA l’Allegato A, ma soltanto
l’Allegato E).
Comunicazione all’ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data del collaudo) il contribuente deve inviare in via telematica
all’ENEA, utilizzando la modulistica allegata al Decreto interministeriale del 19/2/2007, i dati contenuti
nell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi che lo richiedono (Allegato A ) e la
scheda informativa dei lavori eseguiti (Allegato E oppure, per le finestre e i pannelli solari, Allegato F)
contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell’immobile, la
tipologia dell’intervento, il risparmio annuo di energia previsto, il costo dell’intervento al netto delle spese
professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali.
L'asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata.
L’invio della documentazione va effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it che
rilascia una ricevuta informatica inviandola al mittente via e-mail.
Si può inviare la documentazione con raccomandata semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal
termine dei lavori, solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi
resi disponibili dall’ENEA. In tal caso l’indirizzo cui inviare la documentazione indicato il riferimento:
Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123
Santa Maria di Galeria (Roma).
Obbligo di conservazione dei documenti
È previsto infine l’obbligo di conservare ed esibire in caso di controlli, pena la decadenza dall’agevolazione,
la documentazione relativa all’intervento (asseverazione redatta dal tecnico abilitato; la documentazione
trasmessa all’ENEA con la ricevuta del relativo invio; le fatture e le ricevute fiscali o le quietanze di
pagamento relative alle spese sostenute; la copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da
soggetti non imprenditori; la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle
spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; la dichiarazione del possessore
di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore).
A chi spetta la detrazione del 55% quando l’immobile cambia proprietà
In caso di trasferimento dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento agevolato valgono le stesse
regole già evidenziate a pag. 7 con riferimento alla detrazione del 36%. Così in caso di vendita o
donazione dell’immobile, la detrazione, per la parte non ancora fruita dal contribuente che ha sostenuto la
spesa, è trasferita all’acquirente a partire dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento del bene,
salvo diverso accordo tra le parti che possono infatti stabilire contrattualmente nell’atto di trasferimento che
la detrazione resti in capo al cedente. In assenza di una specifica clausola contrattuale che disciplini tale
aspetto, la detrazione passa automaticamente all’acquirente.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (ossia a chi ne può disporre
a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile a
propria abitazione principale (Circ. Agenzia Entrate 24 del 10/6/2004, risposta 1.1).
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Se le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal detentore persona diversa dal possessore, ad esempio
sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e
continua a spettare al detentore o al suo familiare convivente che ha sostenuto i costi. Il beneficio rimane
inoltre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.
La detrazione del 55% è cumulabile con altre agevolazioni?
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi
interventi (art.10 DM 19/2/2007). Dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08
l’agevolazione non è cumulabile neanche con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali per
l’efficienza energetica.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 207 del 20/5/2008 ha
escluso la possibilità di fruire della detrazione del 55% per la realizzazione di pannelli fotovoltaici dato che
questi ultimi sono diretti alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del fabbisogno di energia
per la climatizzazione invernale. Con il decreto 6/8/2009 è stato inoltre specificato che la detrazione del
55% non è cumulabile con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle
tariffe incentivanti.
Dove trovare ulteriori informazioni sulla detrazione del 55%
Per ulteriori informazioni sulla detrazione del 55% è possibile consultare anche:
– il sito dell'ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it;
– il sito dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it sotto la voce agevolazioni, dove è
possibile scaricare anche una guida aggiornata ad agosto 2012.
Udine, 28 febbraio 2013
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Spett.le
Azienda per i Servizi Sanitari N. ….
Via ___________________ n.____
_____________________________
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Il sottoscritto _____________________ nato a___________________il __________ in qualità di ____________
(proprietario, usufruttuario, inquilino), residente a_______________ , via ______________ n___, codice fiscale
___________________, al fine di usufruire della detrazione IRPEF del (del 36%, o del 55%) delle spese sostenute per
i
lavori
inerenti,
l’immobile
sito
in
(indirizzo
preciso)
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.99 del D.Lgs.81/2008
¾
¾
¾
¾
¾
COMUNICA
La data di inizio dei lavori: __________________(giorno – mese –anno)
La durata presunta dei lavori _________________ (in giorni)
La natura dell’opera da realizzare: (precisare tutti i lavori da eseguire)_________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¾ Committente: (se diverso dal dichiarante indicare oltre a nome e cognome il codice fiscale e indirizzo)
_______________________________________________________________
¾ Coordinatore: per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (se presente
indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo) Coordinatore: per quanto riguarda la sicurezza
e
la
salute
durante
la
realizzazione
________________________________________________________________________
¾ dell’opera
(se presente indicare
oltre a nome
cognome il
codice fiscale e indirizzo)
________________________________________________________________________
¾ Responsabile dei lavori (se diverso dal dichiarante indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e
indirizzo) _______________________________________________ Imprese esecutrici: (indicare la ditta
con
relativo
indirizzo,
codice
fiscale
e
partita
Iva)_____________________________________________________________________
¾ Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere ______________________________
¾ Ammontare complessivo presunto dei lavori _____________________________________
Si dichiara inoltre che la ditta esecutrice dei lavori sopradescritti ha rilasciato apposita dichiarazione (di cui
si allega copia) attestante l’osservanza di tutti gli obblighi della normativa in materia di sicurezza del lavoro
e in materia contributiva del lavoro
Distinti saluti
Data,________
Firma __________________________________
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DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE
Il sottoscritto__________________________________________________ nato il_____________
a
_______________________________Codice fiscale__________________________in qualità di
Titolare
Rappresentante legale
dell’impresa __________________________________P.IVA______________________________
con sede a_________________________in Via/Piazza_______________________CAP_________
nell’interesse
del
sig.____________________________committente
dei
_______________________________________________________________________
lavori
di
sull’unità
immobiliare sita in Via/Piazza_______________n.____ nel Comune di_______________________
dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei suddetti lavori.
Dichiara inoltre di aver adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti dei propri dipendenti utilizzati
nell’esecuzione dei lavori.
Luogo e data
Timbro e Firma
_________________________
_________________________
13
Fly UP