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Il procedimento legislativo in pps

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Il procedimento legislativo in pps
REGIONE PUGLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE
Il procedimento legislativo
e regolamentare
di iniziativa del
Governo regionale
IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA GIUNTA REGIONALE
Il procedimento legislativo e
regolamentare di iniziativa del
Governo regionale è disciplinato
dal nuovo Regolamento interno,
adottato con delibera di G.R. n.
2484/2010.
2
Il nuovo Regolamento interno sostituisce la
precedente disciplina risalente al 1993 (d.g.r. n.
726/93)
adeguando
l’istituzione
regionale
all’evoluzione del quadro normativo e quindi:
 all’innovazione del sistema di ripartizione della
competenza
legislativa
operata
(legge
costituzionale 3/2001);
 al nuovo assetto istituzionale regionale (GAIA);
 all’avvio del processo di semplificazione
normativa e procedimentale (e la conseguente
delegificazione che ha lasciato spazio allo
strumento Regolamento nella disciplina di intere
materie e procedure).
3
IL SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE
Il regolamento definisce espressamente le
competenze del Servizio Legislativo della
Giunta
Regionale,
qualificata
come
“struttura tecnica di supporto al Presidente
e
alla
Giunta
Regionale
per
il
coordinamento della iniziativa legislativa e
regolamentare ad essi attribuita”.
4
Compiti del Servizio Legislativo della G.R.
In ordine al procedimento di formazione delle leggi e dei
regolamenti regionali, al Servizio Legislativo sono attributi i
seguenti compiti:
 predisporre gli schemi di disegni di legge di iniziativa del
Presidente della Giunta Regionale;
 predisporre gli schemi di regolamenti di iniziativa del
Presidente della Giunta Regionale;
 assistere, ove richiesto, il Presidente e gli Assessori durante
l’iter procedimentale dell’attività legislativa presso le
Commissioni Consiliari e il Consiglio Regionale;
 assicurare, ove richiesta, l’assistenza tecnica alle strutture
regionali nella predisposizione delle iniziative legislative e
regolamentari fornendo informazioni e documentazioni
sulla legislazione regionale, statale e comunitaria nella
materia di interesse.
5
LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Il procedimento legislativo di
iniziativa del Governo regionale,
descritto dal Regolamento interno
in 15 articoli, si svolge attraverso
diverse fasi.
6
Lo schema di disegno di legge
L’Assessorato competente, o il Servizio
Legislativo per il Presidente della G.R.,
predispongono lo schema di disegno di
legge, che deve essere corredato da una
relazione tecnica esplicativa.
7
La relazione tecnica
La relazione tecnica esplicativa, a pena di
irricevibilità, deve contenere:
 le motivazioni della normativa proposta e gli
obiettivi che con essa si intendono perseguire;
 una esposizione sintetica del contenuto dei
singoli articoli che compongono il testo;
 la quantificazione degli oneri e la relativa
copertura finanziaria.
8
La relazione tecnica (segue)
Qualora il disegno di legge non comporti nuove
o maggiori spese o minori entrate, la
relazione tecnica deve contenere la dicitura:
“il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie
di cui all’art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n.
28”.
9
Il referto tecnico
Nel caso lo schema di disegno di legge
comporti nuove o maggiori spese, ovvero
riduzioni di gettito di entrate, l’Assessorato
proponente deve redigere anche il referto
tecnico, ai sensi dell’art. 34, comma 4 della
L.R. 16 novembre 2001, n. 28.
10
Contenuti del referto tecnico
Nel referto tecnico deve essere quantificata
l’entità degli oneri recati da ciascuna
disposizione e individuata la relativa
copertura finanziaria. Devono inoltre essere
specificati:
 per la spesa corrente e le minori entrate, gli
oneri annuali necessari alla attuazione delle
norme;
 per le spese in conto capitale, la modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell’onere complessivo previsto
in relazione agli obiettivi fissati.
11
Il referto tecnico in materia di personale
Per le disposizioni legislative in
materia di personale, il referto
tecnico deve contenere il costo
unitario nonché i dati sul numero
dei destinatari e sugli automatismi
diretti
e
indiretti
che
ne
conseguono fino alla loro completa
attuazione.
12
Verifica del Servizio Bilancio e Ragioneria
Per gli schemi di disegni di legge che
comportino nuove o maggiori spese
ovvero minori entrate il referto
tecnico deve essere trasmesso al
Servizio Bilancio e Ragioneria per la
verifica di competenza.
13
Visto del Servizio Ragioneria
Il Servizio Bilancio e Ragioneria effettua
la verifica del referto tecnico, dopodiché
vi appone il visto e lo ritrasmette
all’Assessorato competente.
Il referto tecnico, così vistato, é allegato
allo schema di disegno di legge da
sottoporre alla Giunta Regionale per la
presa d’atto.
14
Richiesta di iscrizione all’O.d.G.
L’Assessore proponente (o il Presidente
G.R. nel caso l’iniziativa parta dal
Presidente)
trasmette
al
Servizio
Controlli Regolarità Amministrativa lo
schema di disegno di legge corredato, a
pena di irricevibilità, dalla relazione e dal
referto tecnico vistato dalla Ragioneria,
chiedendone l’iscrizione all’ordine del
giorno ai fini della presa d’atto da parte
della Giunta Regionale.
15
La presa d’atto
La presa d’atto è un’azione preliminare
ad ogni valutazione di ordine tecnico.
Attraverso la presa d’atto la Giunta
Regionale esprime la volontà politica
di intervenire con una iniziativa
normativa per disciplinare una
determinata materia.
16
Osservazioni e modifiche dello s.d.l.
La presa d’atto da parte della Giunta Regionale
costituisce anche notifica del testo dello
schema di disegno di legge agli Assessori al
fine
della
proposizione
di
eventuali
osservazioni.
Infatti ciascun Assessorato può proporre
modifiche all’articolato di cui la Giunta
Regionale ha preso atto, trasmettendole al
Servizio Legislativo della Giunta Regionale e
all’Assessorato proponente entro dieci giorni
dalla data della presa d’atto.
17
Trasmissione dello s.d.l.
Dopo la presa d’atto da parte della Governo
regionale, il Segretariato Generale della
Giunta trasmette copia dello schema di
disegno di legge al Servizio Legislativo della
Giunta Regionale per l’esame ed il parere,
nonché al Servizio Bilancio e Ragioneria, al
Servizio
Personale,
al
Servizio
Programmazione e Politiche dei Fondi
strutturali e al Servizio proponente.
18
L’ANALISI TECNICO NORMATIVA E IL DRAFTING
L’esame degli schemi di disegni di legge effettuato
dal Servizio Legislativo della Giunta Regionale
consiste nella verifica Tecnico-Normativa (ATN) ed
è così articolato:
1. analisi di legittimità che comprende la verifica:
 della competenza legislativa della Regione nella
materia oggetto dello schema di disegno di legge;
 del rispetto del dettato Costituzionale;
 dell’esistenza, nella stessa materia, di pronunce
della Corte Costituzionale inerenti a leggi anche di
altre Regioni;
 della compatibilità con lo Statuto regionale.
19
L’analisi tecnico normativa e il drafting (segue)
2. analisi della struttura del testo normativo
consistente nella verifica:
 delle partizioni e dei rinvii interni presenti
nell’articolato;
 della forma con cui sono presentate le
modifiche testuali e/o le abrogazioni, anche
al fine di evitare formule modificative o
abrogative con efficacia retroattiva;
 della coerenza dell’articolato con le regole in
materia di scrittura (drafting) del testo
normativo.
20
L’analisi tecnico normativa e il drafting (segue)
3. analisi delle procedure consistente:
 nella verifica di ciascuna procedura attraverso
la scomposizione delle fasi espressamente
previste dal testo in esame;
 nella individuazione del soggetto titolare di
ciascuna procedura, verificando se l’esercizio
delle funzioni attribuite interferisce con la
competenza di altri soggetti.
21
I Rilievi sullo schema del disegno di legge
In caso di rilievi, il Servizio Legislativo redige
apposita
nota
che
viene
trasmessa
all’Assessorato proponente.
L’Assessorato proponente, sulla base delle
osservazioni formulate dal Servizio Legislativo
e dagli altri Assessorati, provvede alla
rielaborazione della propria relazione e dello
schema del disegno di legge e trasmette il nuovo
testo al Servizio Legislativo che provvederà al
suo riesame.
22
Iscrizione del disegno di legge all’O.d.G.
Definiti la relazione e l’articolato, il Servizio
Legislativo della Giunta Regionale richiede
l’iscrizione del “disegno di legge” all’ordine
del giorno per l’approvazione da parte della
Giunta Regionale.
Dopo l’approvazione, il disegno di legge
viene
trasmesso
alla
Commissione
consiliare competente e segue il proprio
iter legis.
23
PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE
Una volta approvato dal Consiglio Regionale, il
Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale provvede a trasmette copia dell’atto
normativo al Servizio Legislativo il quale, ai fini
della pubblicazione della legge nel bollettino
ufficiale della Regione, provvederà alla
redazione delle note e all’indicazione dei lavori
preparatori.
24
INCONTRI DI LAVORO
Nell’ipotesi di schemi di disegni di legge coinvolgenti
materie attribuite alla competenza di più Servizi, il
Servizio Legislativo promuove incontri di lavoro cui
partecipano i Servizi interessati.
In questo caso il Servizio Legislativo redige la relazione
in ordine alle motivazioni della normativa proposta e
agli obiettivi che con essa si intendono perseguire;
mentre, per la parte di rispettiva competenza,
ciascuno dei Servizi interessati deve provvede
all’esposizione sintetica del contenuto dei singoli
articoli che compongono il testo, alla quantificazione
degli oneri, all’indicazione della relativa copertura
finanziaria e al referto tecnico.
25
LEGGI DI BILANCIO
Per le norme a rilievo finanziario contenute
nelle leggi di bilancio, di variazione di
bilancio, di assestamento e di rendiconto
resta al Servizio Bilancio e Ragioneria la
competenza in ordine alla redazione della
relazione e del referto tecnico.
26
PROPOSTE DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente della Giunta Regionale trasmette copia
delle proposte di legge ricevute dal Presidente del
Consiglio Regionale agli Assessori competenti per
materia e al Servizio Legislativo della Giunta
Regionale che esamina le proposte così come
descritto per gli schemi di disegni di legge.
Gli Assessori competenti, sentito il Servizio
Legislativo
della
Giunta
Regionale,
le
sottopongono entro trenta giorni dalla ricezione
all’esame della Giunta che delibera il proprio
indirizzo in ordine alle proposte.
27
GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO
L’iter di formazione dei regolamenti della Giunta
Regionale, di cui all’art. 44 comma 2 dello
Statuto, segue le stesse disposizioni dettate per
gli schemi dei disegni di legge.
Il comma 3 dell’art. 44 dello Statuto prevede anche
una procedura di urgenza.
28
IL PROCEDIMENTO REGOLAMENTARE ORDINARIO
Il
Servizio proponente trasmette al Servizio
Controlli regolarità amministrativa lo schema di
deliberazione approvativa del regolamento;
Verificata la regolarità formale il Servizio Controlli
regolarità amministrativa trasmette a sua volta lo
schema di deliberazione al Segretario Generale
della Giunta Regionale per l’iscrizione all’ordine
del giorno.
29
Il parere della Commissione consiliare competente
Dopo l’approvazione della Giunta, il Segretario
Generale trasmette l’atto al Consiglio Regionale
affinché la Commissione consiliare competente
esprima il proprio parere sullo stesso (in modo
espresso o per decorrenza del termine).
Acquisito il parere del Consiglio Regionale, il
Servizio proponente trasmette lo schema di atto
deliberativo di adozione del regolamento al
Servizio Controlli regolarità amministrativa,
comprensivo, ove accolte, delle modifiche
eventualmente
suggerite
dalle
competenti
Commissioni Consiliari.
30
Esame dell’articolato regolamentare
Il Servizio Controlli regolarità amministrativa
trasmette l’atto al Servizio Legislativo della
Giunta Regionale per l’esame.
Il Servizio Legislativo esamina esclusivamente
l’articolato regolamentare allegato allo schema
di deliberazione effettuando, come per gli s.d.l.,
l’analisi tecnico normativa e l’analisi del drafting
normativo.
31
Iscrizione dello schema di regolamento all’o.d.g.
Dopo l’esame, nel caso non vi siano osservazioni
sul testo proposto, il Servizio Legislativo della
Giunta Regionale comunica direttamente al
Servizio Controlli regolarità amministrativa il
proprio parere favorevole all’iscrizione dello
schema di regolamento all’ordine del giorno dei
lavori della Giunta Regionale.
32
Osservazioni sullo schema di regolamento
Nel caso il Servizio Legislativo effettui
eventuali osservazioni sul regolamento, le
comunica all’Assessorato proponente.
Raggiunta l’intesa sul testo definitivo,
l’Assessorato proponente lo trasmette al
Servizio Controlli regolarità amministrativa
per l’iscrizione dello schema di regolamento
all’ordine del giorno dei lavori della Giunta
Regionale.
33
IL PROCEDIMENTO REGOLAMENTARE URGENTE
In caso di urgenza, il Servizio proponente
trasmette al Servizio Controlli regolarità
amministrativa lo schema di deliberazione
approvativa del regolamento, contenente la
specificazione che “trattasi di procedura di cui
all’art. 44, comma 3, dello Statuto”.
Verificata la regolarità formale, il Servizio
Controlli regolarità amministrativa trasmette lo
schema di deliberazione al Segretario Generale
della Giunta Regionale per l’iscrizione all’ordine
del giorno.
34
Promulgazione e pubblicazione del regolamento
Nel procedimento regolamentare urgente,
subito dopo l’approvazione della Giunta
Regionale, lo schema di regolamento viene
promulgato, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e comincia ad
esplicare i propri effetti.
35
Parere delle Commissioni consiliari
Solo dopo la pubblicazione, il Segretario Generale
della Giunta Regionale trasmette l’atto al
Consiglio Regionale affinché tale Organo
esprima il proprio parere sullo stesso (in modo
espresso o per decorrenza del termine).
Nel caso in cui le Commissioni Consiliari
competenti esprimano un parere ed esso venga
accolto dall’Assessorato proponente, si apre una
nuova procedura per l’eventuale adeguamento
del regolamento urgente originario.
36
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