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Il Presidente della Repubblica

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Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
Capo dello Stato e forma di governo
• Nei sistemi parlamentari il Capo dello
Stato è un organo di non facile
definizione:
• può assumere ruoli politico-costituzionali
differenti, che oscillano tra i due estremi
dell'organo di garanzia costituzionale e
all’organo governante.
dell'organo di garanzia
costituzionale
• Secondo la prima prospettiva, il
Presidente della Repubblica (o il Re
nelle monarchie parlamentari) dovrebbe
restare rigorosamente estraneo alle scelte
che riguardano l'indirizzo politico
• i suoi poteri dovrebbero servire a garantire
il corretto funzionamento del sistema
costituzionale
organo governante
• amplia la sfera di intervento del Presidente
della Repubblica che, tutte le volte in cui la
politica dei partiti non sa trovare una
soluzione ai grandi problemi (formazione
dei Governi, ricorso ad elezioni anticipate,
ecc.),
dovrebbe assumere il ruolo di decisore
politico di ultima istanza.
Il Presidente della Repubblica
nella forma di governo italiana
• Innanzitutto occorre considerare il ruolo
che quest'organo è chiamato a svolgere
nella nostra forma di governo di tipo
parlamentare
Ma, la Costituzione non dice quale deve essere il
complessivo ruolo del Presidente della
Repubblica.
• Essa, infatti, si limita:
• a fissare alcune caratteristiche dell'organo, e cioè l'ampia
rappresentatività che deriva dalle modalità di elezione che lo
sganciano dalla maggioranza;
• ad attribuirgli alcuni poteri, di cui i più rilevanti sono nominare il
Presidente del Consiglio, sciogliere anticipatamente il Parlamento,
rinviare le leggi, nominare ad alcune alte cariche, ecc.;
• e) a porre alcuni sicuri limiti all'esercizio degli stessi poteri, che
consistono principalmente nell'obbligo che i suoi atti siano
controfirmati (art. 89) dal Governo (che esercita così un controllo
sull'attività del Capo dello Stato, il quale perciò non può « in totale
contrapposizione al Governo ed alla maggioranza) e nella necessità
che il ( «governo dopo la sua nomina si presenti in Parlamento per
ottenere la fiducia (art. 94), impedendo così la formazione di
"Governi presidenziali", nominati dal Capo dello Stato contro il
Parlamento;
• a sancire e garantire la sua irresponsabilità politica (art. 89).
Perciò i poteri del Capo dello Stato
sono "a fisarmonica",
• … si espandono in certe fasi politiche e si
contraggono in altre.
– Tutto ciò, ancor più delle caratteristiche
umane delle singole persone che hanno
rivestito la carica, può spiegare il differente
grado di "interventismo" nella vita politicocostituzionale dei vari Presidenti.
Dall'immagine del garante-imparziale di
Einaudi, a quella del tutore attivo di un certo
assetto della forma di governo di Scalfaro
L'elezione del Presidente della Repubblica
•
•
•
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ,
integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli (tre per ogni Regione, ad
eccezione della Val d'Aosta che ne ha uno solo), in modo da garantire la
rappresentanza delle minoranze (art. 83.1 Cost.).
La presenza dei delegati regionali dovrebbe rafforzare la caratterizzazione del
Presidente della Repubblica come "rappresentante dell'unità nazionale" (art. 87
Cost.).
I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall'art. 84
Cost.: la cittadinanza italiana, il compimento del cinquantesimo anno di età ed il
godimento dei diritti civili e politici.
•
Inoltre, la Costituzione dispone espressamente l'incompatibilità dell'ufficio di
Presidente della Repubblica con qualsiasi altra carica.
•
All'elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima
della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune
e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente (art. 85.2). Analoga iniziativa
è assunta dal Presidente della Camera entro 15 giorni, nelle ipotesi di impedimento
permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica (art. 86.2). Nel
caso in cui le Camere siano sciolte, o se manchino meno di tre mesi
•
requisiti
• L'elezione del Presidente della Repubblica
avviene a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea; dopo il
terzo scrutinio, è richiesta solo la maggioranza
assoluta, cioè il voto favorevole della metà più
uno degli aventi diritto al voto.
• Il quorum elevato dovrebbe servire a evitare che
il Presidente sia espressione della sola
maggioranza politica
• prima di essere immesso nell'esercizio delle sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al
Parlamento in seduta comune
• Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura
per un periodo di sette anni.
• La cessazione dalla carica presidenziale avviene per:
• conclusione del mandato (la prassi politica ha sempre escluso la
possibilità di rielezione del Presidente della Repubblica, anche se
manca un esplicito divieto costituzionale);
• morte;
• impedimento permanente;
• dimissioni;
• decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità;
• destituzione, disposta per effetto alla sentenza di condanna
pronunciata dalla Corte costituzionale per i reati di alto tradimento e
di attentato alla Costituzione
• Nei casi di dimissioni, scadenza naturale del mandato, impedimento
permanente, il Presidente della Repubblica diviene di diritto
senatore a vita, a meno che non vi rinunci .
La controfirma ministeriale
La Costituzione stabilisce che "nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità" ed
aggiunge che "gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri" (art. 89).
• La controfirma è, quindi, la firma apposta da un membro
del Governo sull'atto adottato e sottoscritto dal Presidente
della Repubblica; essa è requisito di validità dell'atto e
la sua apposizione rende irresponsabile il Presidente per
l'atto adottato, trasferendo la relativa responsabilità in
capo al Governo.
Gli atti del presidente
• atti che sono formalmente adottati dal Capo dello Stato,
anche se il loro contenuto è deciso sostanzialmente dal
Governo (ed. atti formalmente presidenziali e
sostanzialmente governativi);
• (b) gli atti che non solo sono adottati formalmente dal
Presidente della Repubblica, ma i cui contenuti sono
sostanzialmente decisi dallo stesso Presidente
• (ed. atti formalmente e sostanzialmente
presidenziali); (e) gli atti formalmente adottati dal
Presidente della Repubblica, il cui contenuto è deciso
dall'accordo tra Presidente della Repubblica e Governo
(ed. atti complessi eguali).
La soluzione delle crisi di Governo: nomina del
Presidente del Consiglio
• Per la soluzione delle crisi di Governo, il Capo dello Stato dispone di due
poteri: il potere di nomina del Presidente del Consiglio (art. 92), ed il potere
di sciogliere anticipatamente il Parlamento, senza aspettare la fine naturale
della legislatura (art. 88).
• La rilevanza che essi assumono nel funzionamento concreto della forma di
governo varia considerevolmente a seconda degli equilibri politicoistituzionali che si affermano.
• Nel parlamentarismo maggioritario, l'atto presidenziale di nomina del
Premier e l'atto di scioglimento del Parlamento costituiscono una ratifica di
decisioni sostanziali prese da altri: nella prima ipotesi, è il corpo elettorale
che sostanzialmente sceglie la maggioranza; nella seconda ipotesi, è il
Governo che propone lo scioglimento.
• Viceversa, nei sistemi parlamentari in cui maggioranze e Governi si
formano dopo le elezioni, attraverso accordi tra i partiti, senza l'intervento
del corpo elettorale, e con possibilità di mutamenti di Governi e persino di
maggioranze nel corso della legislatura, i poteri presidenziali di nomina del
Presidente del Consiglio e di scioglimento anticipato assumono una
funzione politico-costituzionale diversa. In questi sistemi il problema cruciale
è quello di fare in modo che si formino le maggioranze; che queste siano
capaci di esprimere un Governo e che questo abbia un certo grado di
stabilità.
La funzione di intermediazione
politica dal diritto costituzionale:
• La Costituzione attribuisce al Presidente della
Repubblica la nomina del Presidente del
Consiglio,
• ma al contempo precisa che il Governo entro
dieci giorni dalla sua formazione deve
presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia.
• Quest'ultimo vincolo esclude che il Capo dello
Stato possa nominare "suoi" Governi, anche
contro la volontà del Parlamento.
La funzione di intermediazione
politica dal sistema politico:
• Il sistema politico pluripartitico con
coalizioni post-elettorali, tipico di una gran
parte dell'esperienza italiana,
faceva sì che
il Governo potesse formarsi attraverso
laboriose trattative Ira i partiti fra cui si
costruivano delicati equilibri.
La soluzione delle crisi: lo scioglimento anticipato
del Parlamento
• il potere di scioglimento anticipato del Parlamento.
• Se ci limitiamo a leggere la disposizione costituzionale
sullo scioglimento anticipato (art. 88), vediamo che:
• il Capo dello Stato può sciogliere entrambe le Camere o
anche una sola di esse;
• prima di sciogliere le Camere deve sentire i loro
Presidenti, che esprimono perciò un parere al riguardo,
ritenuto unanimemente obbligatorio ma non vincolante
• il potere di scioglimento anticipato non può essere
esercitato negli ultimi sei mesi del mandato
presidenziale, salvo che essi coincidano in tutto o in
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (si parla a
proposito di semestre bianco).
SCIOGLIMENTI ANTICIPATI E DURATA DELLE
LEGISLATURE
Legislatura
Periodo
Durata
Quinta legislatura
1968-1972
4 anni
Sesta legislatura
1972-1976
4 anni
Settima legislatura
1976-1979
3 anni
Ottava legislatura
1979-1983
4 anni
Nona legislatura
1983-1987
4 anni
Decima legislatura
1987-1992
4 anni e 10 mesi
Undicesima legislatura
1992-1994
2 anni
Dodicesima legislatura
1994-1996
2 anni
Tredicesima legislatura
1996-2001
5 anni
Quattordicesima legislatura
2001-2006
5 anni
2006-2008
2 anni
Quindicesima legislatura
Sedicesima legislatura
2008-
Ci sono varie classificazioni dei
poteri del presidente
• La necessità di descrivere, seppur in modo
sintetico, i numerosi poteri presidenziali
enumerati in Costituzione, comporta la necessità
di raggrupparli secondo uno dei possibili criteri
adottabili:
• quello rappresentato dalla natura del potere
esercitato,
• quello della appartenenza sostanziale del potere
al Presidente o ad altro organo,
• quello della incidenza del potere sul
funzionamento dei vari organi costituzionali o di
rilievo costituzionale;
Atti formalmente e sostanzialmente
presidenziali
• Gli atti formalmente e sostanzialmente
presidenziali sono i seguenti:
• a) gli atti di nomina, cioè gli atti con i quali il
Presidente della Repubblica nomina:
• - cinque senatori a vita (art. 59.2 Cost).;
• -un terzo dei giudici costituzionali (art. 135.1
Cost.).
• b) il rinvio delle leggi. Il Presidente della
Repubblica con un messaggio motivato può
rinviare una legge alle Camere
Atti formalmente presidenziali e
sostanzialmente governativi
• Gli atti formalmente presidenziali e
sostanzialmente governativi sono i seguenti:
• a) emanazione degli atti governativi aventi
valore di legge, e cioè dei decreti-legge e dei
decreti legislativi
• nonché dei regolamenti del Governo
• e) la promulgazione della legge è attribuita al
Capo dello Stato,
• d) la ratifica dei trattati internazionali
• e) la concessione della grazia e la
commutazione delle pene (art. 87 Cost.),
Ci sono varie classificazioni dei
poteri del presidente
• rispetto al Parlamento
• rispetto al corpo elettorale
• rispetto al Governo
• rispetto alla magistratura
• rispetto alla Corte costituzionale
I requisiti per l'elezione.
• Secondo le disposizioni dell'art. 84 Cost.,
può essere eletto alla carica di Presidente
della Repubblica italiana ogni cittadino in
possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana;
• compimento dei cinquanta anni;
• godimento dei diritti civili e politici.
In Europa
• L'elezione del Presidente a opera del
Parlamento caratterizza le repubbliche
parlamentari (oltre all'Italia: Estonia, Grecia,
Lettonia, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Ungheria);
• un caso particolare è quello della Germania,
dove il Presidente viene eletto da un'assemblea
federale composta dai deputati e da membri
eletti dai Parlamenti dei Lànder.
• In Bulgaria e Romania, anch'esse repubbliche
parlamentari, il Capo dello Stato è invece eletto
direttamente dal popolo.
nelle forme di governo semipresidenziali
• Anche nelle forme di governo semipresidenziali
si ha l'elezione diretta del Capo dello Stato da
parte dei cittadini.
• Generalmente il sistema elettorale adottato è
quello a doppio turno con ballottaggio [Austria,
Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Portogallo);
in questo caso, nel secondo turno di elezione, i
cittadini sono chiamati a scegliere tra i due
candidati che hanno ottenuto maggiori consensi
nel primo turno.
• In Slovenia è previsto il sistema maggioritario a
turno unico.
Capo dello Stato e
altri organi che fanno parte del potere esecutivo
.
• Solo, infatti, tenendo presente come
quest'organo si colloca attualmente nel
complessivo quadro costituzionale può
evitarsi il rischio di ricostruzioni anche
fortemente inesatte, fondate su erronee
letture delle singole disposizioni
costituzionali.
Dal Re al Presidente
• il Presidente della Repubblica appare ancora
titolare di alcuni poteri che rappresentano veri e
propri residui storici
• (ad es., il potere di grazia, il comando delle
Forze armate, l'autorizzazione alla
presentazione alle Camere dei disegni di legge
del Governo, per non parlare del potere in tema
di amnistia ed indulto di cui il Presidente
disponeva fino alla legge cost. 1/1992 )
rapporti con Parlamento e Governo
•
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•
alcuni fra i poteri del Presidente della Repubblica accentuano
la possibilità che esso svolga un ruolo rilevante: si pensi, ad
es.,
alla nomina del Governo prima della fiducia parlamentare,
al potere di scioglimento anticipato delle Camere,
alla possibilità di rinviare una legge al Parlamento
manifestando i dubbi sorti in sede di promulgazione,
agli analoghi poteri in tema di attività normativa del Governo,
al potere di messaggio alle Camere,
alla presidenza di due organi collegiali importanti come il (
Consiglio Superiore della magistratura ed il Consiglio supremo
di difesa.
posizione complessiva
• la sua posizione complessiva resta quella
del Presidente di una Repubblica
parlamentare, massimo garante del
corretto ed efficace svolgimento dei
processi istituzionali posti in essere dai
diversi organi e soggetti cui la Costituzione
affida funzioni di indirizzo politico o di
garanzia.
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