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MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. CRITERI
1 D.LGS. 114/1998. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. ADOZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. 1.- I criteri di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita previsti dall’art. 8 del d.lgs. n.114/1998 nell’ambito del territorio comunale si ispirano ai seguenti principi: - perseguire un processo di modernizzazione del sistema distributivo locale anche attraverso l’attivazione di forme di esercizio dell’attività commerciale altamente innovative all’interno dei poli funzionali specialistici individuati e delle aree commerciali integrate previste dal vigente P.R.G.; - assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive; - mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, in modo da offrire un adeguato servizio ai residenti ed alla popolazione gravitante sul comune per motivi di lavoro o turismo per l'acquisto dei beni; - promuovere l’equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse parti del territorio comunale, contribuendo a fornire servizi commerciali articolati sul piano merceologico e delle tipologie distributive, in grado di offrire un'adeguata possibilità di scelta ai consumatori anche in relazione ad acquisti più complessi; - concorrere a mantenere e sviluppare una struttura dell'offerta commerciale articolata per assi commerciali basata sul commercio diffuso, possibilmente aggregato ed integrato con medie superfici specializzate in grado di offrire risposte a specifiche esigenze dei consumatori; - svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese commerciali stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello sviluppo dell’occupazione di manodopera locale; - salvaguardare il Centro Storico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate anche attraverso opportuni interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione commerciale. Per raggiungere tali obiettivi il comune intende in via prioritaria: promuovere i nuovi insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in poli funzionali specialistici e/o aree su cui insistono prescrizioni di SUA; avviare, contestualmente agli interventi relativi a previsioni di nuove strutture di vendita di medio-grandi e grandi dimensioni sul territorio comunale, interventi per la valorizzazione commerciale del centro storico ai sensi dell’art. 8 della l.r. 14/99. 2.- le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti: a) esercizi di vicinato: sono gli esercizi commerciali di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore ai 250 mq; b) medio-piccole strutture di vendita: sono gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq di superficie di vendita; c) medio-grandi strutture di vendita: sono gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2500 mq; 2 d) grandi strutture di vendita: sono gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq; e) grandi strutture di vendita di livello superiore: sono le grandi strutture di vendita alimentare di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita; f) Centri commerciali di vicinato: si definiscono centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura; g) Centri commerciali d’attrazione di livello inferiore: si definiscono centri commerciali di attrazione di livello inferiore i centri commerciali comprensivi di medie e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per strutture alimentari e di 10.000 mq di superficie di vendita per strutture non alimentari e comunque con una superficie territoriale non superiore a 5 ettari; h) Centri commerciali d’attrazione di livello superiore: si definiscono centri commerciali di attrazione di livello superiore i centri commerciali comprensivi di medie e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente superiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per strutture alimentari e di 10.000 mq di superficie di vendita per strutture non alimentari; i) Complessi o gallerie commerciali di vicinato: si definiscono complessi commerciali di vicinato (o gallerie commerciali di vicinato) le aggregazioni di esercizi di vendita, nell’ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituite da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati allorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti; j) Area commerciale integrata: Si definisce area commerciale integrata un’area di almeno 2 ettari di superficie territoriale, prevalentemente dedicata al commercio, all’interno della quale insista una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L’area commerciale integrata comprende più strutture commerciali di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma è costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi; k) Area commerciale integrata di livello superiore: si definisce di livello superiore un’area commerciale integrata che comprenda più strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5 ettari. Tali aree (definite anche poli funzionali) sono sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica. Le modalità insediative degli esercizi, così come definite dai punti 1.3, 1.7 e 1.8 dei "criteri di pianificazione" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 23.9.1999, sono pertanto le seguenti: - singoli esercizi isolati, complessi o gallerie commerciali di vicinato; 3 - centri commerciali di vicinato; - centri commerciali d'attrazione(di livello inferiore o superiore); - aree commerciali integrate(di livello inferiore o superiore). L'autorizzazione all'apertura di medie strutture isolate o inserite all'interno di complessi o gallerie di vicinato viene rilasciata singolarmente, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e dei presenti criteri. L'autorizzazione all'apertura di un nuovo centro commerciale è unica per l'intera superficie adibita ad attività commerciali al dettaglio e contiene l'indicazione dell'articolazione del centro (n. esercizi commerciali e loro superficie di vendita, distinti fra le diverse tipologie e settori merceologici). A seguito dell'avvenuto rilascio di detta autorizzazione verranno rilasciate singole autorizzazioni alle medie e grandi strutture di vendita che si devono insediare all'interno del centro commerciale. Il rilascio di tali autorizzazioni costituisce atto dovuto, fatta salva la loro conformità a quanto previsto nell'autorizzazione all'apertura del centro ed il possesso dei requisiti soggettivi da parte del richiedente e non potranno essere trasferite al di fuori del centro commerciale autorizzato. La realizzazione di un'area commerciale integrata viene valutata unitariamente nell'ambito del piano urbanistico attuativo dell'area. Le autorizzazioni per l'apertura delle diverse attività commerciali di medie e grandi strutture di vendita previste all'interno di essa verranno rilasciate, anche in maniera disgiunta nel tempo, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico attuativo e dei presenti criteri. 3.- I presenti criteri vengono di norma verificati ogni tre anni sulla base del monitoraggio dell’evoluzione della rete di vendita locale e provinciale nel periodo, dell’evoluzione socioeconomica registrata nel periodo a scala locale, dell’evoluzione degli impatti sulla rete di vendita locale registrati a seguito delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita concesse sul territorio comunale, degli standards di servizio offerti ai consumatori dalla rete di vendita locale. 4.- Per quanto riguarda il primo triennio, sulla base delle valutazioni di idoneità e maturità degli strumenti urbanistici di riferimento e delle prescrizioni alla graduazione degli interventi sulle aree idonee all’inserimento di medio-grandi e grandi strutture di vendita fornite dalla Conferenza dei Servizi provinciale, il Comune definisce le possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali di medio-grandi e grandi dimensioni nei limiti delle quantità previste dal vigente P.R.G. così come adeguato ai sensi del d.lgs. 114/98 e della l.r. 14/99 nelle aree n. 1, 2 e 3 di cui alla determinazione di Conferenza dei Servizi Provinciale espressa nella seduta del 20 giugno 2000. 5.- L’apertura, il trasferimento di sede, l’estensione dei settori merceologici di cui all’art. 5.1 del d.lgs. n.114/1998, l’ampliamento della superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti dimensionali di cui all’art. 4.1 lettera e) del d.lgs. n.114/1998 sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione comunale sulla base dei criteri di cui al presente atto deliberativo. I settori merceologici di riferimento sono i seguenti: a) settore alimentare; b) settore non alimentare. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie o estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita sia necessario l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione edilizia, facendo riferimento in ciascuna delle due istanze alla domanda collegata. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita. 4 6.- Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita è subordinato: a) alla presentazione della domanda per medie strutture di vendita su apposito modello ministeriale denominato "Mod.COM 2", pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1999-Serie Generale- n. 94; b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto tecnico esplicativo dell'iniziativa nel suo complesso, da allegare al modello ministeriale di cui sopra; c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'art. 5 del d.lgs. n.114/1998; d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso ed ai regolamenti edilizi; e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria; f) al rispetto del regolamento comunale d'igiene. Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato: a) alla verifica dell'esistenza progettuale degli standards di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia; b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita; c) alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impatto acustico. 7.- A tale fine il progetto tecnico esplicativo dell'iniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto; b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita e settori merceologici di ciascun esercizio commerciale, ecc.); c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare, con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta eventualmente in alimentare e non alimentare -, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico; d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per categoria di veicolo (autoveicoli; motoveicoli; cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci. Al progetto tecnico esplicativo devono inoltre essere allegati: a) cartografia, in scala adeguata, con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità della zona e delle previsioni in termini di viabilità e parcheggi derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente; descrizione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata; b) planimetria dei locali di vendita, con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi ed indicazione della superficie del lotto in cui insiste, della superficie coperta dell'edificio in cui è collocata, della superficie destinata a verde ed a parcheggio di pertinenza, ecc. c) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione. Per le medio-grandi strutture di vendita di cui al punto 1.4, lettera b), della deliberazione del consiglio regionale 23 settembre 1999, n.1253 (cioè per gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 5 1.500 mq e fino a 2.500 mq di superficie di vendita nei comuni aventi popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) il progetto tecnico esplicativo, oltre agli elementi sopra indicati, dovrà contenere i seguenti ulteriori elementi: a) descrizione della rete viaria in essere, dei flussi di traffico esistenti, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo; b) previsioni dei flussi di traffico a seguito dell'apertura della nuova struttura ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento; c) studio di impatto acustico. Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi. 7.bis - Apertura di medie strutture di vendita L'autorizzazione all'apertura di nuove medie strutture di vendita è concessa nelle aree considerate urbanisticamente idonee per quella tipologia di struttura, quando siano rispettati gli standards e i vincoli di carattere urbanistico. Per quanto riguarda il settore alimentare inoltre, nel corso del primo triennio di applicazione dei seguenti criteri, si prevede l’apertura di una sola nuova autorizzazione per struttura di vendita di medio-piccole dimensioni. 7.ter - Ampliamento della superficie di vendita L'ampliamento di medie strutture di vendita entro i limiti della propria tipologia dimensionale, può essere concesso nel rispetto degli standard urbanistici e con le seguenti modalità: − per le strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq del settore non alimentare, nel limite di detta superficie; − per le strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq del settore alimentare, fino ad un massimo del 20% della superficie autorizzata, purché entro il limite predetto; - per le medie strutture aventi una superficie di vendita da 1.500 a 2.500 mq, l’ampliamento concedibile non può superare i limiti del 20% fissati dalla Conferenza provinciale dei servizi nella seduta conclusiva del 20 giugno 2000; - all’interno di un piano di valorizzazione approvato ai sensi dell'art. 8 della l.r. n.14/1999. 7.quater - Estensione di settore merceologico L’estensione di un nuovo settore merceologico di cui all’art. 5.1 del d.lgs. n.114/1998, in una media struttura di vendita, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e può essere concessa solo in caso di accorpamento o di concentrazione di altra media struttura di vendita, già autorizzata per il nuovo settore richiesto; 7.quinquies – Trasferimento Il trasferimento di una autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita è concesso nei seguenti limiti: - nelle aree considerate urbanisticamente idonee per la tipologia di struttura in oggetto nel rispetto dei vincoli urbanistici e di viabilità previsti; - all’interno di aree per progetti di valorizzazione commerciale se strutture di medio-piccole dimensioni. 8.- Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo settore 6 merceologico e tipologia dimensionale. L'istruttoria si ritiene conclusa quando il comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso. In caso di domande concorrenti nello stesso comune o nella stessa area territoriale di riferimento, per l'apertura di una media struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità per l'esame delle domande: a.1) per il settore alimentare l'autorizzazione è concessa prioritariamente a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente; a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti nel medesimo settore non alimentare e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall’aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dall’iscrizione all’I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado. In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della l.r. 5 luglio 1999, n 14. b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento nei limiti e con le modalità fissati dal precedente art. 17 ter; c) ampliamento di medie strutture esistenti, nei limiti e con le modalità fissati dal precedente art. 17 ter; d) nuova apertura di una media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2); e) nuova apertura di media struttura. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12.4 della l.r. 5 luglio 1999, n.14, in caso di parità tra le domande concorrenti nei settori merceologici sopra indicati si tiene conto altresì dei seguenti elementi: a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura di vendita e nei comuni confinanti; b) numero totale di occupati previsto nella struttura; c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi; d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale; e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il comune individua la domanda prioritaria. 9.- In attuazione dell'art. 13 della l.r. 5 luglio 1999, n.14 costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione: a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq; 7 b) all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a). Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n.114/1998; 2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 24 della l. 11 giugno 1971, n.426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; 3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento; 4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n.114/1998, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione. In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento. 10.- Definizioni tipologiche e modalità autorizzative: 10..1 Centro commerciale Si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali ad es. servizi bancari, servizi alle persone, etc.). 10.2 Superficie di vendita di un esercizio commerciale Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi per i quali non é previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti all’esposizione di merci. Non costituisce superficie di vendita inoltre la mostra non aperta al pubblico, cioè la superficie espositiva alla quale il pubblico non può accedere direttamente. 10.3 Superficie di vendita di un centro commerciale Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 10.4 Per quanto riguarda le procedure autorizzative ed i requisiti urbanistici, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva. 10.5 Per quanto riguarda i complessi commerciali di vicinato non si considera la superficie di vendita complessiva dei singoli esercizi commerciali. Per quanto concerne le procedure autorizzative ed i requisiti urbanistici dei complessi commerciali di vicinato si applicano con riferimento ai singoli esercizi. 10.6 Salvo diverse specifiche disposizioni contenute nella normativa urbanistica, dal punto di vista della collocazione, dell’organizzazione insediativa, dell’accessibilità e degli effetti sul territorio, le aree commerciali integrate sono da considerarsi unitariamente nell’ambito di un 8 Piano Urbanistico Attuativo. Le procedure autorizzative, nonché le dotazioni pertinenziali (ad esempio di parcheggi) sono invece riferite agli interventi realizzativi delle singole unità edilizie, tenendo conto delle diverse tipologie commerciali in esse insediate e di quanto previsto al comma precedente. 11.- Validità dell'autorizzazione La validità dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento di sede o ampliamento di una media struttura di vendita, ai fini dell'attivazione dell'esercizio o del suo ampliamento, è di 365 giorni dalla data del suo rilascio. Trascorso tale termine senza che sia stato attivato l'esercizio, l'autorizzazione viene revocata. Eventuali proroghe all'attivazione dell'esercizio sono concesse dal comune solo in presenza di cause di forza maggiore, specificatamente documentate.