il registro dei corpi di reato affidati in custodia a terzi
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il registro dei corpi di reato affidati in custodia a terzi
Normativa, Registri, Documentazione Adempimenti e Gestione del Servizio MODD 41-42-FUG 1 DISTINZIONI • LA PRIMA DISTINZIONE DA OPERARE PER QUANTO RIGUARDA I CORPI DI REATO E’ NATURALMENTE QUELLA TRA COSE SEQUESTRATE «DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO (GIA’ ISCRITTI A MOD 41)» E «AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI • TROVIAMO GIA’ NEL CPP LA DEFINIZIONE DI «COSE SEQUESTRATE» E SOPRATTUTTO DI «CORPO DI REATO» : ART. 253: COSE SULLE QUALI O MEDIANTE LE QUALI E’ STATO COMMESSO IL REATO O CHE NE COSTITUISCONO IL PRODOTTO, IL PROFITTO O IL PREZZO». • IL CORPO DI REATO FIGURA QUINDI TRA I «MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA»: VI E’ PER GIURISPRUDENZA COSTANTE UN RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA TRA LA COSA E L’ILLECITO PENALE, IL PM NON DEVE FORNIRE LA DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITA’ DEL SEQUESTRO ALL’ACCERTAMENTO DEI FATTI: IL RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA ATTRIBUISCE UNA EFFICACIA PROBATORIA DIRETTA AL CORPO DI REATO. L’ESISTENZA DELLA FINALITA’ PROBATORIA E’ IN RE IPSA. COSA SEQUESTRATA E CORPO DI REATO • DA QUANTO DETTO CONSEGUE CHE IL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO E’ LEGITTIMO SE SOLO LA COSA SEQUESTRATA E’ QUALIFICABILE DI PER SE’ COME CORPO DI REATO EX ART. 253 CPP SENZA CHE OCCORRA SPECIFICA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLE FINALITA’ PROPRIE DEL SEQUESTRO PROBATORIO. • NEL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO IL PM DEVE QUINDI MOTIVARE LA CONFIGUARABILITA’ QUALE CORPO DI REATO DELLE COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO E NON LA NECESSITA’ DEL SEQUESTRO RISPETTO ALL’ACCERTAMENTO DEI FATTI • LA PRECISAZIONE NON E’ ININFLUENTE PERCHE’CI INTRODUCE NELLA OPPORTUNA DISTINZIONE RECEPITA ANCHE DAL SICP E CHE FORSE NEI REGISTRI CARTACEI NON VENIVA AVVERTITA, TRA «COSA SEQUESTRATA» E «CORPO DI REATO» MA ANCOR PRIMA DOBBIAMO SOLO BREVEMENTE RICORDARE LA DISTINZIONE TRA SEQUESTRO PROBATORIO PER LE COSE QUALIFICABILI COME CORPO DI REATO E SEQUESTRO CONSERVATIVO PREVISTO DALL’ART. 316 CPP E ANCORA, SEQUESTRO PREVENTIVO PREVISTO DALL’ART. 321 CPP, QUESTI ULTIMI DUE RICOMPRESI DAL CODICE NELLE MISURE CAUTELARI REALI • Il VERBALE DI SEQUESTRO COMPILATO A CURA DELL’ORGANO CHE VI PROCEDE, DEVE CONTENERE OLTRE ALL’INDICAZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE E ALLE GARANZIE ADOTTATE PER ASSICURARLE AGLI SCOPI PROCESSUALI VISTI, ANCHE IL LUOGO DELLA CUSTODIA. GLI OGGETTI VENGONO ASSICURATI MEDIANTE SIGILLO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO. • IN PARTICOLARE NEL CASO IN CUI OGGETTO DI SEQUESTRO SIANO DOCUMENTI O ATTI RICORRE L’ART. 258 CHE PREVEDE SI’ IL SEQUESTRO SUGLI ORIGINALI MA ANCHE LA FACOLTA’ DELL’A.G. DI ESTRARRE COPIA DEI DOCUMENTI SEQUESTRATI LASCIANDO NELLA DISPONIBILITA’ DEL LEGITTIMO DETENTORE GLI ORIGINALI; IN CASO CONTRARIO LA CANCELLERIA/SEGRETERIA POTRA’ RILASCIARE ALLO STESSO DETENTORE, COPIA CONFORME . REGISTRI • IL REGISTRO DEI CORPI DI REATO DEPOSITATI E CUSTODITI IN CANCELLERIA (MOD 41) RISULTA ADDIRITTURA PREVISTO DALL’ART. 18 N. 1 RD 28/5/1931 N. 603 E SE NE FA CENNO NELLA CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA N. 4/1348/70 P-GDELL’1/7/1971 ISTITUTIVA INVECE DEL MOD 42 CD. «MEMORIALE», DELLE COSE SEQUESTRATE ED AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI. • IL REGISTRO DEI CORPI DI REATO AFFIDATI IN CUSTODIA A TERZI (MOD 42) • PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA N. 4/1348/70 P-G- DELL’1/7/1971 NONCHE’ DALL’ART 4 DM 30/9/1989 ISTITUTIVO DEI NUOVI REGISTRI PENALI; LO STESSO ATTIENE A TUTTI I CORPI DI REATO AFFIDATI A TERZI E QUINDI ANCHE A QUELLI AFFIDATI A DEPOSITERIE PUBBLICHE O COMUNQUE DETENUTE DA P.A. QUALI LA GUARDIA DI FINANZA O LA POLIZIA CHE COMUNQUE NON COMPORTINO IL PAGAMENTO DI ALCUNCHE’ AL TERZO CUSTODE. • ENTRAMBI I REGISTRI PREVEDEVANO INNANZI TUTTO LA ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA A CUI LE COSE SEQUESTRATE APPARTENGONO; ATTUALMENTE I DATI DEI SOGGETTI INTERESSATI VENGONO IMMESSI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL SICP FACENTE PARTE DEL QUADRO OGGETTI/COSE SEQUESTRATE – SEZ. SOGGETTI INTERESSATI, CHE IN EFFETTI GARANTISCE UNA ESTREMA ANALITICITA’ NELL’INDICAZIONE DI TALI SOGGETTI. • LA STESSA DISTINZIONE TRA REPERTI ORDINARI E REPERTI DI VALORE DI CUI ANCHE ALL’ART. 458 CP, COMPRESE LE SOSTANZE STUPEFACENTI COME GIA’ DA TEMPO CHIARITO DAL MIN. CON CIRCOLARE N. 2049 DEL 25/1/92, IN REALTA’ PARE ESSERE VENUTA MENO ATTESA LA UNICITA’ DI ISCRIZIONE DEI REPERTI CD. MOBILI DEL SICP CHE DIVIDE GLI STESSI IN PIU’ SOTTOCATEGORIE TRA LE QUALI FIGURANO SENZ’ALTRO I CD. REPERTI DI VALORE SECONDO LA DISTINZIONE CLASSICA. • DI REGOLA I REPERTI DELLA STESSA SPECIE E AFFERENTI LO STESSO PROCEDIMENTO POSSONO ESSERE ISCRITTI SOTTO LO STESSO NUMERO , MENTRE È OPPORTUNA L’ISCRIZIONE CON NUMERO AUTONOMO ALLORQUANDO LA COSA SEQUESTRATA RILEVI PER UNA QUALCHE SUA INDIVIDUALITÀ. • TALE CRITERIO PARE POSSA CONTINUARE A ESSERE RISPETTATO ANCHE CON IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE SICP NEL QUALE L’ISCRIZIONE A CORPO DI REATO EFFETTUATA ALLA MATERIALE CONSEGNA DEL REPERTO NELLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO GIUDICANTE PUO’ ACCORPARE SOTTO UN UNICO NUMERO, PIU’ OGGETTI SIMILI E CONTENUTI IN PARTICOLARE IN UN UNICO PLICO, ANCHE ANDANDO A MODIFICARE L’ORIGINARIA ISCRIZIONE EFFETTUATA DALL’UFFICIO REQUIRENTE CHE HA MAGARI SEGUITO UN CRITERIO DI AGGREGAZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE, DIFFERENTE, NON AVENDO ANCORA CONTEZZA DELLE MODALITA’ DI MATERIALE CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI • PARIMENTI L’ORMAI EX MOD 42 E TUTTI REPERTI CHE TROVAVANO IN ESSI COMPIUTA ISCRIZIONE PER ESSERE AFFIDATI IN CUSTODIA A TERZI, SONO ORMAI NEL SICP, DA INTENDERSI RICOMPRESI NELLA TIPOLOGIA «MOBILE REGISTRATO» CATEGORIA «VEICOLO» E NELLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE IN ESSO PREVISTE DAL SISTEMA. • REGISTRI FUG: • REGISTRO CARTACEO SINO ALL’INSTALLAZIONE SICP E TRASFERIMENTO DATI E RUBRICA ALFABETICA: VI CONFLUISCONO TUTTE LE SOMME DI CUI ALLA SUCCESSIVA CIRCOLARE CHE ESPRESSAMENTE IMPONE L’ABBANDONO DEL REGISTRTO CARTACEO ALL’AVVIO DEL NUOVO SISTEMA • CIRCOLARE DAG DEL 23/12/2008 N. 168934U: • NE RICORDIAMO GLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI. • 1) RIEPILOGHI SOMME PENDENTI A FINE ANNO: SI DEVONO CONSIDERARE PENDENTI LE ISCRIZIONI FINO ALLA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA DELL’AVVENUTA ASSEGNAZIONE ALL’ERARIO O ALL’AVENTE DIRITTO. DISTINZIONE DELLE ISCRIZIONI PENDENTI RELATIVE A PROCESSI DEFINTI CON SENTENZA IRREVOCABILE, NON NE SIA STATA DISPOSTA LA CONFISCA, E NESSUNO NE ABBIA RICHIESTO LA RESTITUZIONE. • 2) INSERIRE LE SOMME OGGETTO DI SEQUESTRO E ISCRITTE A FUG NELL’ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE • 3) OPPORTUNA LA FORMAZIONE DI SOTTOFASCIOCLO FUG PER TUTTA LA VICENDA DELLA SOMMA • 4) ANNOTAZIONE DEL N. FUG SUL FASCICOLO PROCESSUALE • UTILIZZO DEI MOD A-B-BBIS-C-D-E-F • PARTICOLARE ATTENZIONE E’ DA PORSI SULLA TEMPISTICA DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 150 TU SPESE DI GIUSTIZIA ALL’AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE COMPLETA DELL’AVVISO DELLE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCNATO RITIRO, E ALLA COMUNICAZIONE ALL’EQUITALIA DELLA DATA DELLA NOTIFICA, PER CONSENTIRE IL CONTEGGIO DEL DECORSO DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL’ART. 154 CO. 2 STESSO TU, PER LA DEVOLUZIONE ALLA CASSA AMMENDE, NONCHE’ DEI PROVVEDIMENTI DI RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO IGNOTI O IRREPERIBILI. • NEL PROCESSO CIVILE: • 1) ELENCO DEI DEPOSITI NON RISCOSSI DAGLI AVENTI DIRITTO DECORSI 5 ANNI DALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO • 2) DEPOSITI SOMME NON RISCOSSI DAI CREDITORI RIMASTI INSODDISFATTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI EX ART. 117 CO. 4 L. FALL. • CIRCOLARE DIREZ. GENE.LE GIUSTIZIA CIVILE UFF. I N. 0152009.U DEL 18/11/2008: • COMUNICAZIONI ALL’EQUITALIA: • 1) PRIMO ELENCO SOMME SEQUESTRATE PER CUI ERA DECORSO AL 1° GENNAIO 2008 IL TERMINE DI 5 ANNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA, E NON SIA STATA DISPOSTA LA CONFISCA E NESSUNO NE ABBIA RICHIESTO LA RESTITUZIONE, NEL CASO IN CUI NON SIA STATO EMESSO PROVVEDIMENTO IN MERITO DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE. • ATTENZIONE ALLA MODALITA’ IMPOSTA DI ISCRIZIONE DA RITENERSI VALIDA ANCHE CON IL SICP. IN CASO DI SEQUESTRO DI PIU’ RISORSE IN UNO STESSO FASCICOLO, SI DEVE ATTRIBUIRE UN DISTINTO NUMERO A CIASCUNA RISORSA. • PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO TRA UFFICI REQUIRENTI E GIUDICANTI SULL’ITER PROCEDIMENTALE VALE QUANTO SI DIRA’ IN MATERIA DI CORPI DI REATO. ADEMPIMENTI COMUNI ART 4 DM 30/9/1989 N. 334 E CIRCOLARE N. 533 DEL 18/10/1989: ENTRAMBE LE CITATE FONTI PREVEDONO CHE IL RIEPILOGO ANNUALE DEI REPERTI PENDENTI INDICHI SEPARATAMENTE I REPERTI PER I QUALI SIA GIA’ INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE E QUELLI PER CUI TALE PROVVEDIMENTO NON SUSSISTA ANCORA. • NELLA PRASSI APPLICATIVA DEL SERVIZIO QUELLE APPENA CITATE RAPPRESENTANO LE NORME CHE PIU’ DI ALTRE CONSENTONO, SE OSSERVATE DILIGENTEMENTE E CON PUNTUALITA’, LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO E L’ABBATTIMENTO DEL RISCHIO ANCHE DI DANNI ERARIALI,TANTO NATURALMENTE IN PARTICOLARE PER I REPERTI DI CUI AL MOD 42 DI CUI DI SEGUITO RAPPRESENTIAMO LE DISPOSIZIONI DA ATTENZIONARE PER UNA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA PENDENZA PERIODICA . • L’OSSERVANZA DELLE SUDDETTE NORME CONSENTE INFATTI DI SPOSTARE SENSIBILMENTE LA RESPONSABILITA’ SUL MAGISTRATO CHE AVEVA IN CARICO L’AFFARE E NON HA PROVVEDUTO SUL BENE IN SEQUESTRO SIA ESSO CUSTODITO IN CANCELLERIA CHE AFFIDATO A TERZI, TEMA CHE SARA’ MEGLIO AFFRONTATO SUCCESSIVAMENTE. • ALLA STESSA RATIO RISPONDONO ANCHE : • A) LA COMPILAZIONE DI UN ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE DA ALLEGARE AL FASCICOLO PROCESSUALE: QUESTO ADEMPIMENTO RIGUARDA SIA LE PROCURE CHE GLI UFFICI GIUDICANTI EX ART. 3 CO. 2 DM 30/9/89: QUESTO ELENCO FARA’ COMUNQUE PARTE DEL FASCICOLO FORMATO PER IL DIBATTIMENTO AI SENSI DELL’ART. 431 CPP CHE PREVEDE L’ALLEGAZIONE AL FASCICOLO DELLO STESSO CORPO DI REATO. • RAMMENTIAMO CHE NELL’INDICE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO TRASMESSO AL PM DAL GIP EX ART. 433 CPP VANNO ANNOTATI GLI ATTI CHE FANNO PARTE DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO TRA CUI L’ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE, EX ART. 19 DM 30/9/1989. • B) LA EVIDENTE INDICAZIONE SULLA COPERTINA DEL NUMERO DI MOD 41 E 42 E ANCHE IN QUESTO CASO L’INCOMBENTE, CHE RIVESTE PARTICOLARE IMPORTANZA AL FINE DI ATTENZIONARE SULL’ESISTENZA DI UN REPERTO CUSTODITO DA TERZI, GRAVA SU ENTRAMBI GLI UFFICI. OBBLIGHI DI CUSTODIA E VIGILANZA SUL SERVIZIO • CONSIDERATA LA REGOLA LA CUSTODIA DEL REPERTO IN CANCELLERIA, ESSA SUBISCE OVVIAMENTE NUMEROSE DEROGHE ALLORQUANDO I REPERTI STESSI PER DIMENSIONI O NATURA NON POSSANO ESSERE CUSTODITI NEI LOCALI DI UFFICIO MA IN LUOGHI DIVERSI, IL CHE DA LUOGO ALLA NOMINA DI UN CUSTODE SU CUI INCOMBONO I DOVERI DELLA CUSTODIA; A VERBALE, IL CUSTODE DEVE ESSERE AVVISATO NON SOLO DI TALI OBBLIGHI MA ANCHE DI QUELLO DI PRESENTARE LA COSA A OGNI RICHIESTA DELL’A.G. PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE I REPERTI CUSTODITI IN CANCELLERIA, GIA’ UNA CIRCOLARE MIN. GIUSTIZIA DEL 17/12/1997, METTENDO IN EVIDENZA LE NOVITA’ SUL SERVIZIO DEI CORPI DI REATO A SEGUITO DEL NUOVO CPP, RILEVAVA LA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA VIGILANZA A CUI, SIN DAL 1900, ERANO TENUTI I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA CON ISPEZIONI SEMESTRALI SULLA CORRETTA CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI, SIA A FINI PREVENTIVI CHE PROBATORI • CIO’ IN QUANTO IL NUOVO CPP ALL’ART. 259 DISPONE CHE LA CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE AVVVENGA NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE O PRESSO LA SEGRETERIA DEL PM: PER QUANTO NON SIA A TUTT’OGGI INTERVENUTO IL PREVISTO REGOLAMENTO SULLA CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE PRESSO IL PM E QUESTE CONTINUINO A ESSERE CUSTODITE IN TRIBUNALE, CIO’ NON SIGNIFICA CHE IL PM NON NE ABBIA LA DISPONIBILITA’ E IL NUOVO CPP INTENDENDO SEPARARE NETTAMENTE GLI AMBITI FUNZIONALI DEL GIUDICE E PM ABBIA RESO ORMAI INATTUALE QUEL POTERE ISPETTIVO DEL PM SULLA GESTIONE DELL’INTERO SERVIZIO • PROPRIO IN PREVISIONE DELLE FUNZIONI PREVENTIVE O SOPRATTUTTO PROBATORIE DEL SEQUESTRO PENALE DI CUI PARLIAMO, OLTRE CHE ALLA EVENTUALE FUTURA CONFISCA O RESTITUZIONE ALL’ AVENTE DIRITTO, LE COSE SEQUESTRATE DEVONO ESSERE CUSTODITE IN CANCELLERIA IN LOCALI E CON MODALITA’ CHE NE GARANTISCANO LA LORO UTILIZZABILITA’, IL LORO VALORE ECONOMICO E FUNZIONALE ALL’INTERESSE DELLO STATO O DELL’ AVENTE DIRITTO. • I LOCALI DA ADIBIRE A CORPI DI REATO DEVONO PERTANTO ESSERE DOTATI DI IMPIANTI DI SICUREZZA, (PORTE DI ACCESSO BLINDATE) ANTI INTRUSIONE (GRATE E VETRI ANTISFONDAMENTO) ANTIINCENDIO E DI DEUMIDIFICAZIONE • A NORMA. FONDAMENTALE APPARE PER LA GESTIONE CORRETTA DEL SERVIZIO L’ORDINE NELLA CUSTODIA DEI REPERTI E LA VISIBILITA’ DEI CARTELLINI IDIENTIFICATIVI DEI REPERTI CON N. R.G. DEL PROCEDIMENTO, DEL REGISTRO CORPI DI REATO E DESCRIZIONE CONTENUTO. • CENNO A PARTE MERITA LA CONSERVAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI CHE NEI REGISTRI CARTACEI ORMAI NON PIU’ IN USO VENIVANO REPERTATI QUALI CORPI DI REATO DI VALORE. • PROPRIO TALE QUALIFICAZIONE OLTRE AL RISCHIO DI EVENTUALE SOTTRAZIONE, RENDE NECESSARIA UNA MAGGIORE DILIGENZA NELLA CUSTODIA. • TUTTAVIA LA SPESSO SCARSA DISPONIBILITA’ DI LOCALI SUFFICIENTI A CUSTODIRE SPESSO INGENTI QUANTITATIVI DI REPERTI ANCHE DI QUESTO TIPO, FA’ SI CHE SIA INDISPENSABILE IL RICORSO A QUANTO CONSENTITO DALL’ ART. 87 DEL DPR 309/90 IL QUALE AL N. 2 COSI’ RECITA • «QUANDO IL DECRETO DI SEQUESTRO O DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO EFFETTUATO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NON E’ PIU’ ASSOGGETTABILE A RIESAME, L’ A.G. DISPONE IL PRELIEVO DI UNO O PIU’ CAMPIONI DETERMINANDONE L’ENTITA’CON L’OSSERVANZA DELLE FORMALITA’ DI CUI ALL’ ART. 364 CPP E ORDINA LA DISTRUZIONE DELLA RESIDUA PARTE DI SOSTANZE». • UTILE APPARE IN TAL SENSO UNA DIRETTIVA DISPOSITIVA DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA A TUTTI GLI ORGANI DI PG O CHE COMUNQUE PROCEDANO AL SEQUESTRO, DI EFFETTUARE A MONTE LA CAMPIONATURA E DISTRUZIONE DELLA RESIDUA PARTE. • PERMANE L’OBBLIGO DI REDIGERE IL VERBALE DI VERIFICA PER GLI OGGETTI PREZIOSI COME TALI DA INTENDERSI QUELLI INDICATI NELL’ART. 458 C.P. (MONETE E CARTE PUBBLICO CREDITO ECC) CON LE MODALITA’ DELL’ART. 261 CPP. • UGUALMENTE DEVE PROCEDERSI IN CASO IN CUI I SIGILLI DEI CORPI DI REATO ANCHE NON DI VALORE APPAIANO ROTTI O ALTERATI . GESTIONE DEL SERVIZIO • CONTROLLO PERIODICO DELLA CORRISPONDENZA CON LO STATO DEL PROCEDIMENTO E LA REALTA’ PROCESSUALE: L’ADEMPIMENTO PROBABILMENTE IMPRESCINDIBILE PER UNA GESTIONE CORRETTA DELL’INTERO SERVIZIO CHE SI IMPONE A CARICO DELL’UFFICIO CORPI DI REATO, E’ QUELLO DELLA PERIODICA VERIFICA DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO A CUI IL REPERTO ATTIENE: • 1) ALMENO UNA VOLTA L’ANNO PERTANTO, SE NON POSSIBILE CON CADENZA SEMESTRALE, L’UFFICIO DEVE PROVVEDERE ALLA VERIFICA ATTRAVERSO L’ORMAI UNICO SISTEMA INFORMATICO COGNIZIONE PENALE (SICP) DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO. • 2) ACQUISIZIONE PER LE POSIZIONI PROCESSUALI DEFINITE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, DEL TITOLO CHE ABBIA DISPOSTO SUL REPERTO (SENTENZA) O IN CASO DI OMISSIONE, ATTIVAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE , DEL CANALE DELL’INCIDENTE DI ESECUZIONE PER LA DISPOSIZIONE IN ORDINE AL REPERTO. • ENTRAMBI GLI ADEMPIMENTI RAPPRESENTANO UNA ADEGUATA OSSERVANZA DEI DOVERI IMPOSTI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA/CANCELLERIA PER LA CORRETTA GESTIONE DEL SERVIZIO E GARANTISCONO PER L’ESONERO DA RESPONSABILITA’ CONTABILE A CARICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO. • GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E DI MERA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE SUL REPERTO (DISTRUZIONE, RESTITUZIONE E VENDITA) INTANTO POSSONO DIRSI PROFICUAMENTE COMPIUTI, SE LA CANCELLERIA OSSERVARA’ SEMPRE UNA ESTREMA TEMPESTIVITA’ NEL PORLI IN ESSERE. LA CIRCOLARE N. 311496 DEL 16/3/2006 E’ PARTICOLARMENTE CHIARIFICATRICE IN MATERIA; DALLA STESSA EVINCIAMO CHE OCCORRE PARTIRE INNANZI TUTTO DALLA SEGUENTE DISTINZIONE: REPERTI ISCRITTI A MOD 42 DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA: 1) SE IL PM DECIDE NEL CORSO DELLE I.P. SUL REPERTO ORDINANDONE LA RESTITUZIONE O LA VENDITA EX ART. 151 DPR 115/02 ART. 260 CPP E ART. 83 ATT. CPP: IL REPERTO RIMANE PENDENTE FINO ALL’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE O VENDITA; PER LA SOLA RESTITUZIONE TUTTAVIA, ALLA LUCE DELL’ART. 150 TU SPESE • DI GIUSTIZIA LA PENDENZA E’ DETERMINATA DALLA RITUALE COMUNICAZIONE ALL’AVENTE DIRITTO E AL CUSTODE CON L’ESPRESSO AVVERTIMENTO AL 1° CHE LE SPESE DI CUSTODIA SARANNO A SUO CARICO IN OGNI CASO, DECORSI I 30 GG. EX ART. 150 4° CO. TU. • 2) SE IL PM PROMUOVE L’AZIONE PENALE O RICHIEDR ARCHIVIAZIONE E HA COMUNQUE EMESSO PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE SUL REPERTO, QUEST’ULTIMO DEVE ESSERE ANNOTATO SULLA COPERTINA DEL FASCICOLO E SULL’ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE. • 3) SE IL PM PROMUOVE L’AZIONE PENALE O CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE SENZA AVER PROVVEDUTO SUL REPERTO, L’UFFICIO GIUDICANTE UNA VOLTA RICEVUTO IL FASCICOLO, DEVE ISCRIVERE IL REPERTO A MOD 42 COMUNICAR E IL N. RELATIVO ALL’UFFICIO DI PROCURA CHE SOLO COSI’ POTRA’ DISCARICARE DALLA PENDENZAIL REPERTO . • E’ GIURISPRUDENZA ORMAI CONSOLIDATA DELLA CASSAZIONE CHE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL GIP, SE IL PM NON ABBIA PROVVEDUTO AL DISSEQUESTRO, VI DEBBA PROVVEDERE IL GIP, DISPONENDO LA CONFISCA O LA RESTITUZIONE CON IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE. IN PARTICOLARE: I DIVERSI PROVVEDIMENTI DI DESTINAZIONE DEI REPERTI E RELATIVA ESECUZIONE • DAL VERSANTE DEL GIUDICE E NON QUINDI DEL PM, DI REGOLA LE MOTIVAZIONI CHE NEL MERITO ATTENGANO ALLA NECESSITA’ DI MANTENERE LA COSA SOTTO SEQUESTRO FINO ALLA SENTENZA CHE DISPONE DEFINITIVAMENTE DELLA VICENDA PROCESSUALE, NON SONO DIFFERENTI ATTENENDO A PROFILI GIURISDIZIONALI COME TALI RIENTRANTI NELLA PIENA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE; NON SONO VALUTABILI I N QUESTA SEDE PER QUANTO L’ATTENZIONE CHE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA STA ATTRIBUENDO DI RECENTE ALLE PREDETTE SCELTE, ATTRAVERSO LE ISPEZIONI DELL’IGF, NON SEMBRA TENER CONTO DI TALE AUTONOMIA. TUTTAVIA, PRIMA DELLA SENTENZA O ANCHE CONTESTUALMENTE AD ESSA, SI PUO’ VERIFICARE LA GIA’ DEFINITIVA ELIMINAZIONE DEL REPERTO PER: 1) TRASFERIMENTO PER COMPETENZA AD ALTRA AUTORITA’ COMPRESA L’IPOTESI DI TRASFERIMENTO AL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE 2) DISTRUZIONE DISPOSTA ANCHE PRIMA DELLA SENTENZA POICHE’ TRATTASI DI BENE DETERIORABILE 3) RESTITUZIONE ALL’AVENTE DIRITTO, SIA ESSA DISPOSTA SU ISTANZA STESSA DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE DELL’AVENTE DIRITTO, O DI UFFICIO DAL GIUDICE, CHE IN ENTRAMBI I CASI RITENGA NON PIU’ NECESSARIO IL SEQUESTRO AI FINI PENALI O CONSERVATIVI (ART. 84 DISP. ATT. CPP) 4) CASI PARTICOLARI DI CONSEGNA NEI CASI 2) 3) E 4) SI PROVVEDE CON ORDINANZA, IL PM INVECE DISPONE CON DECRETO MOTIVATO. IN ORDINE AL PROFILO DELLE SPESE DI CUSTODIA E AL PAGAMENTO DELLE STESSE CHE E’ CONDIZIONE PER LA RESTITUZIONE , SI E’ PREFERITO TRATTARNE NEL 3° STEP RELATIVO AI PROFILI DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE. • BREVEMENTE: • 1) DISTRUZIONE: PUO’ AVVENIRE ANCHE PRIMA DELLA SENTENZA PER LE COSE DETERIORABILI; IN SENTENZA: DEVE ESSERE ORDINATA A SEGUITO DI CONFISCA, CHE E’ L’ISTITUTO PER CUI LA PROPRIETA’ DELLA COSA SEQUESTRATA PASSA ALLO STATO, PER LE COSE LA CUI FABBRICAZION E USO, PORTO O DETENZIONE COSTITUISCE REATO; • PER LE SOSTANZE STUPEFANCENTI, LE SPESE DI DISTRUZIONE SONO A CARICO DEL CONDANNATO; SI RAMMENTA LA DISPOSIZIONE DELL’ART. 87 DPR 309/90 SULL’EVENTUALE PREVENTIVA CAMPIONATURA E DISTRUZIONE; LA DISTRUZIONE AVVIENE AD OPERA STRUTTURE PUBBLICHE DOTATE DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO, ALLA PRESENZA DI INCARICATO DI POG DELEGATO. • PER IL MATERIALE ESPLODENTE SI E’ DIFRONTE A UN CASO DI DISTRUZIONE OBBLIGATORIA: ESSA E’ RIMESSA ALLA DIREZIONE DELL’ARTIGLIERIA DELL’ESERCITO O ALLA P.S.O A ENTI SPECIALIZZATI O ANCORA ALL’ORGANO DI PG. SU DECRETO DEL PM IN CASO DI ASSOLUTA URGENZA. • PER I RIFIUTI TOSSICI OCCORRE RICORRERE A DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PREVIA OPPORTUNA RICERCA DI MERCATO SULLE CONDIZIONI PIU’ VANTAGGIOSE IN MERITO ASLLE SPESE. • 3) RESTITUZIONI: OVVIAMENTE L’ESECUZIONE DELLA RESTITUZIONE LADDOVE ABBIA PER OGGETTO COSE IN CUSTODIA IN CANCELLERIA, NON PROVOCA PROBLEMI PRATICI DI SORTA ESSENDO SOLO NECESSARIO INDIVIDUARE E PROCEDERE AL CORRETTO RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA CHE PROVVEDE AL RITIRO E IN CUI FAVORE ESSA E’ STATA DISPOSTA. • NELL’IPOTESI DI COSA IN ONEROSA CUSTODIA A TERZI, RAMMENTIAMO BREVEMENTE IN QUESTA SEDE IL TENORE E LA RATIO DELL’ART. 151 TU SULLE SPESE DI GIUSTIZIA, CHE SE RENDE SUPERFLUO IL RICORSO ALLA VENDITA IN CASO DI MANCATO RITIRO PER NEGLIGENZA DELL’AVENTE DIRITTO, A CUI E’ STATO REGOLARMENTE NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE CON L’ESPRESSA PREVISIONE CHE LE SPESE SARANNO COMUNQUE • A SUO CARICO DECORSI I 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE , IMPONE INVECE IL RICORSO AL DIVERSO PROVVEDIMENTO DI VENDITA DA PARTE DEL GIUDICE , IN CASO IN CUI L’AVENTE DIRITTO SIA IGNOTO, IRREPERIBILE O ABBIA ESPRESSAMDENTE RINUNCIATO AL RITIRO, E CIO’ VALE ANCHE PER I CORPI DI REATO CUSTODITI IN CANCELLERIA E NON RITIRATI. • SE, ANCORA IN SUBORDINE, LA VENDITA DOVESSE RILEVARSI SVANTAGGIOSA O IMPOSSIBILE, IL GIUDICE ORDINERA’ LA DISTRUZIONE (VD. P.TO 2). • 4) CASI PARTICOLARI: CONSEGNA: A)COSE DI INTERESSE ARTISTICO STORICO O SCIENTIFICO: AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER DESTINAZIONE A MUSEO CRIMINALE O ENTI CON SCOPI AFFINI B) VALUTA ESTERA FALSIFICATA E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA FALSIFICAZIONE: ALL’INTERPOL PRESSO MINISTERO INTERNO ATTRAVERSO I CC CHE NE CURANO IL TRASPORTO C) ARMI: CONSEGNATE ALLA DIREZIONE ARTIGLIERIA COMPETENTE PER TERRITORIO TRAMITE ARMA INCARICATA DEL TRASPORTO, PREVIA COMUNICAZIONE DI APPOSITO ELENCO AL MINISTERO GIUSTIZIA CHE NE PUO’ DISPORRE IL VERSAMENTO AL MUSEO CRIMINALE E DI ANALOGO AVVISO ALL’ISTITUTO DI POLIZIA SCIENTIFICA DI ROMA PER EVENTUALI SCOPI DIDATTICI DEL TUTTO TRANSITORI (PER LE SOLE ARMI DA SPARO). • SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE MILITARE IN TUTTI I CASI IN CUI CURINO IL TRASPORTO DI REPERTI PER LA DISTRUZIONE: NOTA MINISTERO GIUSTIZIA N. 119825U DEL 18/9/2007: SONO DA CONSIDERARSI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA IN QUANTO CONNESSE ALL’ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI E NON POSSONO QUINDI ESSERE IMPUTATE ALLE SPESE DI GIUSTIZIA. • SPESE SOSTENUTE PER LA DISTRUZIONE DEL REPERTO OPERATA DA CC O ALTRI ORGANI DI PG: NOTA MINISTERO GIUSTIZIA N. 1/759/44/U DEL 20/1/2003: RIENTRANO IN QUELLE «STRAORDINARIE» EX ART. 70 TU SPESE DI GISUTIZIA, E IN QUANTO TALI RIPETIBILI A CARICO DEL CONDANNATO. • NON PARE NECESSARIO SOFFERMARSI SULLE MODALITA’ OPERATIVE DELLA VENDITA CHE DI REGOLA VIENE PRECEDUTA DALLA RICHIESTA DI UNA STIMA SUL VALORE ATTULAE DEL MEZZO IN PARTICOLARE SE IN ONEROSA CUSTODIA, ALLO STESSO IVG DELEGATO ALLA VENDITA. • ANCORA: DI REGOLA E’ LO STESSO IVG A FISSARE I DUE INCANTI DI CUI IL SECONDO SENZA PREZZO BASE E AL MIGLIOR PREZZO DI REALIZZO. • A SEGUITO DELLA STIMA IL CANCELLIERE FA ISTANZA AL GIUDICE AI SENSI DELL’ART. 151 TU SPESE DI GIUSTIZIA PERCHE’ AUTORIZZI LA VENDITA ALL’ASTA PUBBLICA , DISPONGA CHE IL BANDO VENGA PUBBLICATO ALMENO 10 GG. PRIMA DELLA VENDITA MEDIANTE AFFISSIONE NELL’ALBO DEL TRIBUNALE E IN QUELLO DEI GIUDICI DI PACE, ED EVENTUALMENTE DISPORRE NELLA STESSA ORDINANZA LA DISTRUZIONE IN CASO IL BENE RIMANGA INVENDUTO. • DELL’ORDINANZA DI VENDITA VIENE DATA COMUNICAZIONE AL PM, AL PG E AL MINISTERO ATTESTANDO LA INSUSSISTENZA DI QUALSIVOGLIA VALORE ARTISTICO O INTERESSE SCIENTIFICO DEL BENE DI CUI SI DISPONE LA VENDITA. • SEGUONO INVIO ORDINANZA DI VENDITA PER L’AFFISSIONE ALBI UFFICI GIUDIZIARI MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO. • IN ALLEGATO AL VERBALE DI VENDITA IN CASO DI ESITO POSITIVO DELL’ASTA, L’IVG DEVE ALLEGARE DELLA BOLLETTA MOD 8/B DELLE SOMME INCASSATE DALL’IVG SULLA VENDITA. • DEL TUTTO PECULIARE ALLA RATIO DEL LEGISLATORE E’ STATA LA PROCEDURA DI VENDITA DISPOSTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 311 DEL 2004, RELATIVA A TUTTI QUELI BENI IMMATRICOLATI PRIMA DEL 1/1/2000 E CUSTODITI DA OLTRE 2 ANNI AL 1 LUGLIO 2002, PER CUI E’ INTERVENUTO INNNANZI TUTTO IL DISSEQUESTRO E L’AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE NON ABBIA PROVVEDUTO AL RITIRO. • LA FONTE PRINCIPALE RELATIVA ALA DESCRITTA PROCEDURA E’ IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 26/9/2005. TUTTA L’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL’ART. 2 DETTO DECRETO DIRIGENZIALE, E’ OGGETTO DI PER SE’ DI VERIFICA ISPETTIVA ANCHE DA PARTE DELL’IGF DEL MINISTERO TESORO. Prassi applicative e organizzative: raccordo e coordinamento tra Uffici Requirenti e Uffici Giudicanti MODD 41-42-FUG 2 • ABBIAMO IN APERTURA FATTO RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 4 DM 334 DEL 30/9/89 RIPRESI DALLA CIRCOLARE N. 533 DELLO STESSO ANNO, E DELL’IMPORTANZA DI TALE ADEMPIMENTO PER LA CORRETTA GESTIONE DEL SERVIZIO E LA DIMOSTRAZIONE DI TALE RILEVANZA E’ DATA DAL SUCCESSIVO ART. 5 STESSO DM CHE PREVEDE UN OBBLIGO DI VIGILANZA SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELL’ART. 4, DA PARTE DEL CAPO UFFICIO E TALE OBBLIGO VIENE CORRETTAMENTE ADEMPIUTO ATTRAVERSO: • A) L’INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO MOD 42 • B) LA REDAZIONE DELLA PENDENZA CON LA DISTINZIONE DI CUI ALL’ART. 4 A FINE ANNO • C) LA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SOLLECITA ISCRIZIONE DEI REPERTI A MOD 42, MISURE TALI CHE SCONGIURINO OLTRE AL RITARDO, ANCHE L’OMISSIONE DI ISCRIZIONI E QUINDI DEL SUCCESSIVO MONITORAGGIO DI REPERTI CUSTODITI DA TERZI. • CI APPRESTIAMO QUINDI, SULLA BASE DI QUESTE ULTIME CONSIDERAZIONI, AD ANALIZZARE E A PROVARE A INDIVIDUARE LE MISURE ORGANIZZATIVE CHE PERMETTANO QUESTA VIGILANZA A GARANZIA NON SOLO DELLA CORRETTA GESTIONE DEL SERVIZIO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO CHE EVITINO IL PROLUNGARSI DELLA CUSTODIA ONEROSA E IL VERIFICARSI DI DANNI ERARIALI, CON RIFERIMENTO ALLE TRE INDICAZIONI DATE DALLA MINISTERIALE DEL 16/3/2006 NONCHE’ AD ALTRE POSSIBILI PRASSI ORGANIZZATIVE TENUTO CONTO DELLE POTENZIALITA’ DI COORDINAMENTO OFFERTE PROPRIO DAGLI APPLICATIVI INFORMATICI QUALI IL SICP STESSO • A) INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL MOD 42: FONDAMENTALE APPARE LA COSTITUZIONE ANCHE NEGLI UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI DI UN RESPONSABILE CHE GESTISCA IL SERVIZIO SEGUENDO TUTTO L’ITER DEL REPERTO IN SEQUESTRO E POSSIBILMENTE SIA ASSEGNATO AD ALTRI SERVIZI ANALOGHI E COMUNQUE IN MODO AUTONOMO RISPETTO ALLE CANCELLERIE/SEGRETERIE CHE SEGUONO INVECE IL PROCESSO; IMPRESCINDIBILE INOLTRE, PER UNA EFFICIENTE GESTIONE E’ LA FORMAZIONE DI UN AUTONOMO FASCICOLO CHE SEGUA, IN PARTICOLARE PER IL MOD 42, TUTTO IL CICLO DI VITA DEL REPERTOE IN CUI FAR CONFLUIRE IN COPIA TUTTI GLI ATTI INERENTI, DAL VERBALE DI SEQUESTRO AL PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE, ALL’ESECUZIONE DELLO STESSO E AI RELATIVI ESITI • B) FORMAZIONE DELLA RASSEGNA DEI REPERTI PENDENTI CON DISTINZIONE TRA QUELLI CON PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE E QUELLI CHE NE SONO PRIVI; LA RASSEGNA ANNUALE FIRMATA DAL RESPONSABILE, DEVE ESSERE INVIATA AL CAPO DELL’UFFICIO PER RENDERE CONCRETA E FATTIVA LA VIGILANZA; SOPRATTUTTO NEL MOD 42, TALE ADEMPIMENTO NON PUO’ LIMITARSI ALLA SEMPLICE REDAZIONE DELLA STESSA MA DEVE CONSISTERE NEL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI OGNI ISCRIZIONE PENDENTE, SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO E DEL REPERTO STESSO; L’UNIFICAZIONE NEL SICP DEI REGISTRI PENALI COMPRESO IL MOD 41 E 42, CONSENTE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CORPI DI REATO DI VERIFICARE AUTONOMAMENTE LO STATO DEL PROCEDIMENTO DI CUI SI E’ APPENA DETTO • C) CIO’ CHE MAGGIORMANTE PERO’ E’ IN GRADO DI GARANTIRE FUNZIONALITA’ ED EFFICIENZA AL SERVIZIO, SONO LE MODALITA’ E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CHE IN PARTICOLARE IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEVE IMPARTIRE E VERIFICARE, PERCHE’ SIA ESTREMAMENTE EFFICIENTE IL COORDINAMENTO TRA UFFICIO REQUIRENTE E UFFICIO GIUDICANTE E, ALL’INTERNO DEGLI STESSI, TRA SEGRETERIE/CANCELLERIE E UFFICIO CORPI DI REATO/MOD 42; QUESTO PER GARANTIRE SENZA DISFUNZIONI, RITARDO O OMISSIONI, CHE TUTTI I VERBALI DI SEQUESTRO SIANO TRASMESSI ALL’UFFICIO CORPI DI REATO PER L’ANNOTAZIONE NEI RELATIVI REGISTRI. • PROBABILMENTE LA STRUTTURA E LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEI CORPI DI REATO CUSTODITI IN CANCELLERIA (MOD 41) PREVISTA DAL SICP FACILITA IL NECESSARIO COORDINAMENTO TRA UFFICI DI PROCURA E TRIBUNALE PERCHE’ LA CUSTODIA DEL REPERTO E’ ANCORA ACCENTRATA SOLO PRESSO IL TRIBUNALE E L’ISCRIZIONE A CORPO DI REATO, AL MOMENTO DELLA MATERIALE CONSEGNA DA PARTE DEGLI ORGANI DI PG SEQUESTANTI, E’ POSSIBILE SOLO SE LA PROCURA HA CARICATO L’OGGETTO QUALE BENE SEQUESTRATO. • PURTROPPO CIO’ NON E’ ALTRETTANTO FACILE PER I BENI AFFIDATI IN ONEROSA CUSTODIA IN CUI E’ PIU’ ALTO IL RISCHIO DI DANNI ERARIALI, IN QUANTO MANCA LA MATERIALE APPRENSIONE DELL’OGGETTO IN SEQUESTRO DA PARTE DELLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO GIUDICANTE. • PER QUANTO ATTIENE IN PARTICOLARE AL BENE SEQUESTRATO E AFFIDATO IN ONEROSA CUSTODIA (MOD 42) L’OBBLIGO DI APPOSIZIONE COMUNQUE SUL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO E SUL FASCICOLO ANCHE IN CASO DI ARCHIVIAZIONE, DEL N. DI MOD 42 DELLA PROCURA, COSTITUISCE GIA’ UN VALIDO INDICATORE PER SCONGIURARE OMISSIONI NELL’ISCRIZIOINE DEL REPERTO IN ONEROSA CUSTODIA. • FONDAMENTALE E’ IN SINTESI NON SOLO L’ATTENZIONE CHE I DIRIGENTI PONGONO NEL NECESARIO COORDINAMENTO TRA UFFICI REQUIRENTI E GIUDICANTI MA ANCHE TRA SEGRETERIE/CANCELLERIE E UFFICIO MOD 42 POICHE’ DEVONO ESSERE IMPARTITE NON SOLO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CHIARE IN MERITO MA OCCORRE SENSIBILIZZARE SULLA DELICATEZZA E IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO STESSO, TUTTO IL PERSONALE ANCHE SE NON DIRETTAMENTE ASSEGNATO AL SERVIZIO IN QUESTIONE. Profili di Responsabilità per danno erariale tra magistrati, personale amministrativo e organi di PG MODD 41-42-FUG 3 • RESTITUZIONI: • OPPORTUNAMENTE REINTRODOTTO CON LA LEGGE 168 DEL 17/8/2005 L’ORIGINARIO IMPIANTO RELATIVO ALLE SPESE DI CUSTODIA ALLORQUANDO DEBBA PROCEDERSI ALLA RESTITUZIONE DEL BENE IN SEQUESTRO, MA ANALIZZIAMONE I SINGOLI CASI: • LA RESTITUZIONE E’ CONDIZIONATA AL PREVIO PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA NEI CASI DI SENTENZA DI CONDANNA: OVVIAMENTE NON PUO’ ESSERE A DETTO PAGAMENTO CONDIZIONATA ALLORCHE’ CI SIA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, N.D.P O PROVVEDIMENTO DI • ARCHIVIAZIONE O NELL’IPOTESI IN CUI LE COSE APPARTENGANO A PERSONA DIVERSA DALL’IMPUTATO CONDANNATO O IN ULTIMO, QUANDO IL DECRETO DI SEQUESTRO E’ STATO REVOCATO IN SEDE DI RIESAME. • SEMPRE LE SPESE DI CUSTODIA SONO A CARICO DELL’AVENTE DIRITTO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE: QUESTO OVVIAMENTE QUALUNQUE SIA LA SENTENZA CHE HA CHIUSO IL GIUDIZIO, E VIGE ANCHE NEI CONFRONTI DI AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DIVERSO DALL’IMPUTATO. • PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE QUINDI IL COMMA 4 DELL’ART. 150 TU SPESE DI GIUSTIZIA CHE IMPONE DI RENDERE EDOTTO IN OGNI CASO L’AVENTE DIRITTO SULL’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE SPESE DECORSI I 30 GG DALLA COMUNICAZIONE: SOLO L’OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SPOSTA L’ONERE DELLE SPESE DI CUSTODIA DALL’ERARIO ALL’AVENTE DIRITTO. • CIO’ CONSENTE, DECORSI I 30 GG. DI NON RICORRERE SUBITO E NECESSARIAMENTE ALLA VENDITA, POICHE’ LO SPOSTAMENTO DELL’ONERE DELLE SPESE FA SI’ CHE NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA STATO E CUSTODE, DI CARATTERE PUBBLICISTICO, SI SOSTITUISCA SOLO QUELLO TRA AVENTE DIRITTO E CUSTODE • PERMANE L’OBBLIGO DELLA VENDITA NEL CASO IN CUI L’AVENTE DIRITTO SIA IGNOTO O IRREPERIBILE. IN TAL CASO LA CANCELLERIA DEVE SENZA INDUGIO PRESENTARE GLI ATTI AL MAGISTRATO E QUESTI DEVE ORDINARE LA VENDITA. • PER I BENI ISCRITTI A MOD 41 CIOE’ IN CUSTODIA DELLA CANCELLERIA, AL MANCATO RITIRO DELL’AVENTE DIRITTO SE CONOSCIUTO. DEI BENI INVENDUTI, PREVIO ELENCO DEVE DISPORSI LA DISTRUZIONE O LA VENDITA. • TUTTO CIO’ E’ PREVISTO DALL’ART. 151 TU. • DISTRUZIONI: ECCETTO CHE PER LE DISTRUZIONE DEI REPERTI CUSTODITI IN CANCELLERIA CHE PUO’ AVVENIRE DA PARTE DELLA CANCELLERIA STESSA O DEGLI ORGANI DI PG O DI ORGANI A CIO’ DEPUTATI E NE ABBIAMO GIA’ ANALIZZATI DEI CASI, MA CHE COMUNQUE NON RECANO IN SE’ IL RISCHIO DI DANNO ERARIALE, PER I BENI IN ONEROSA CUSTODIA E’ FONDAMENTALE IL COINVOLGIMENTO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE DEGLI ORGANI DI PG DI REGOLA INCARICATI DELLA DISTRUZIONE; TALE COINVOLGIMENTO, SUI TEMPI DI DISTRUZIONE IN PARTICOLARE PER I REPERTI IN ONEROSA • CUSTODIA PASSA INNANZI TUTTO ATTRAVERSO DIRETTIVE IMPARTITE DAI CAPI DEGLI UFFICI, PER SENSIBILIZZARE TALI ORGANI SPESSO IGNARI DELLE SUCCESSIVE IMPLICAZIONI CONTABILI DA RITARDO NELLA ESECUZIONE. • NELLA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ABBIAMO FATTO CENNO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE INTERCORRENTI PER IL TRASPORTO E LA DISTRUZIONE: • MISSIONE PERSONALE MILITARE: CIRCOLARE 119825U DAG 18/9/2007. • DISTRUZIONE AD OPERA DEI CC: NOTA MIN. GIUST. 20/1/2003 N. 1/759/44U • SOGGETTI COINVOLTI E REPSONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE DA INDEBITO PROLUNGAMENTO CUSTODIA ONEROSA: • 1) MAGISTRATI • 2) FUNZIONARIO DEL SERVIZIO CORPI DI REATO/MOD 42 • 3) ORGANI DI PG SEQUESTRANTI • LA CONSEGUENZA DANNOSA PER L’ERARIO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA SOLO ALLE SEGUENTI SITUAZIONI: • 1) MANCATO DISSEQUESTRO COSE SOTTO SEQUESTRO PROBATORIO QUANDO LO STESSO NON SIA PIU’ NECESSARIO AI FINI DELLA PROVA: QUESTO CASO COINVOLGE TUTTAVIA VALUTAZIONI DEL TUTTO DISCREZIONALI DA PARTE DEL MAGISTRATO • 2) MANCATA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DESTINAZIONE A PROCESSO CONCLUSO: QUESTO E’ AL CONTRARIO IL CASO PIU’ IMMEDIATO E OGGETTIVO DI DANNO ERARIALE E DI RESPONSABILITA’ DEL MAGISTRATO • 3) MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DESTINAZIONE E CIO’ RIGUARDA ANCHE LE IPOTESI DI RITARDO CON CUI IL FASCIOLO VIENE RESTITUITO AL GIUDICE DI I° GRADO DAL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE. QUESTO E’ UN CHIARO CASO DI RESPONSABILITA’ PER GLI OPERATORI DELLA CANCELLERIA. • 4) INERZIA DELLA PERSONA INTERESSATA ALLA RESTITUZIONE NEL CASO IN CUI NON SIA STATO RESO EDOTTO DELLE CONSEGUENZE E CIOE’ CHE LE SPESE SUCCCESSIVE AL 30° GIORNO SONO A SUO CARICO: ANCHE IN QUESTO CASO LA RESPONSABILITA’ E’ DELLA CANCELLERIA CHE PROVVEDE ALLE COMUNICAZIONI; • 5) OMESSA ISCRIZIONE A MOD 42 DELLE COSE SEQUESTRATE AFFIDATE A TERZI: ANCHE IN QUESTO CASO LA RESPONSABILITA’ NON PUO’ CHE GRAVARE SULLA CANCELLERIA E SUL DIRIGENTE PER OMESSA VIGILANZA E SOPRATTUTTO NEL CASO IN CUI ABBIA OMESSO DI IMPARTIRE DIRETTIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. • L’AVER PREVISTO IL MOD 42 PRESSO LA PROCURA E PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI E’ INDICATIVO DELLA NECESSITA’ DI TENERE SOTTO CONTROLLO IL BENE IN OGNI STATO DEL PROCESSO. CIO’ GIUSTIFICA CHE IL BENE ISCRITTO IN PROCURA NON DEVE ESSERE CONSIDERATO PIU’ PENDENTE UNA VOLTA ESERCITATA L’AZIONE PENALE DAL PM: SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ CON L’ISCRIZIONE NELL’UFFICIO GIUDICANTE CORRISPONDENTE SI ELIMINA LA PENDENZA NELL’UFFICIO REQUIRENTE • RICHIAMIAMO IN QUESTA SEDE QUANTO GIA’ DETTO NEL PARAGRAFO GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE DIVERSE IPOTESI DI DESTINAZIONE DEL BENE I N SEQUESTRO IN PARTICOLARE SU QUELLI AFFIDATI A TERZI. • IN CONCRETO SI POSSONO QUI RIFERIRE ESPERIENZE IN ORDINE ALLE VERIFICHE ISPETTIVE E ALLE CONSEGUENTI DENUNCE PER DANNO ERARIALEPROMOSSE DAI DIVERSI ORGANI COMPETENTI, RELATIVE IN PARTICOLARE AL PROLUNGARSI INDEBITO DELLA CUSTODIA ONEROSA. • L’ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DEL MINISTERO DEL TESORO PROVVEDE AI SENSI IN PARTICOLARE DELL’ART. 60 CO. 5 D.TO L.VO 165/01° ART. 14 CO-. 1 LETT. D L. 196/09, A VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PP.AA. • INNANZI TUTTO SI PUO’ RIFERIRE PER ESPERIENZA PERSONALE CHE IL RILEVAMENTO FATTO DALL’IGF E’ COMPIUTO CON UN SISTEMA ASSOLUTAMENTE AUTOMATICO E DI TIPO MATEMATICO CHE RILEVA IL DANNO DAL GIORNO SUCCESSIVO AL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE SUL MEZZO O BENE IN SEQUESTRO, NON RILEVANDO IN ALCUN MODO IL TEMPO SIA PUR MINIMO NECESARIO SIA PER LE RSTITUZIONI, CHE PER LE DISTRUZIONI E ANCOR PIU’ OVVIAMENTE PER LE VENDITE. • TALE ARCO TEMPORALE VIENE PERALTRO INSPIEGABILMENTE E SOPRATTUTTO SEMPLICISTICAMENTE ADDEBITATO AL MAGISTRATO CHE TESTUALMENTE «SE AVESSE DECISO PRIMA, AVREBBE POTUTO RIDURRE LA CUSTODIA». • PERALTRO VA CRITICAMENTE SOSTENUTO CHE LA DISCREZIONALITA’ DEL MAGISTRATO NEL DECIDERE SUL DISSEQUESTRO E SUL BENE IN GENERALE SIA DI NATURA INDUBBIAMENTE GIURISDIZIONALE, RESA SU ISTANZA DI PARTE O A FINE GIUDIZIO, E NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI RILIEVO ISPETTIVO COME TALE DI NATURA AMMINISTRATIVO-CONTABILE. • CERTAMENTE QUELLO CHE RILEVA AI FINI DEL DANNO ERARIALE E’ LA MANCATA DECISIONE SULLA ISTANZA DI PARTE, DI RESTITUZIONE O LA MANCATA DECISIONE SUL REPERTO COMUNQUE IN SENTENZA, ED E’ QUESTA SENZ’ALTRO UNA DELLE CAUSE PIU’ FREQUENTI DI DANNO ERARIALE. INDICATA AL P.TO 2 PIU’ SOPRA. • SI PUO’ ASSISTERE PERTANTO A RILIEVO DI DANNO ERARIALE SU VALUTAZIONI NON ADEGUATAMENTE GIUSITIFICATE. • NON VI E’ DUBBIO CHE ALTRO NODO CRUCIALE DA ATTENZIONARE PER LA TEMPISTICA, E’ QUELLO DI CUI ALL’ART. 151 TU SPESE DI GIUSTIZIA: IN QUESTO CASO SOLLECITA DEVE ESSERE LA SOTTOPOSIZIONE DEGLI ATTI AL MAGISTRATO DA PARTE DEL CANCELLIERE, PERCHE’ DISPONGA LA VENDITA ALLORQUANDO, IN SEDE DI NOTIFICA ALL’AVENTE DIRITTO DEL PROVVEDIMENTO E DELL’AVVISO SULLE SPESE DI CUI ALL’ART. 150 N. 4 STESSO TU, ESSO RISULTI IRREPERIBILE O SIA COMUNQUE IGNOTO; PARIMENTI IL TERMINE DI 60 GG DAL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA VENDITA, ALLA VENDITA STESSA, DEVE ESSERE RISPETTATO ATTESE LE MODALITA’ DELLA VENDITA. • L’INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE APPAIONO VALUTATE IN MODO MOLTO PIU’ REALISTICO E • RAGIONATO DALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO GIUSTIZIA, LIDDOVE IN PARTICOLARE VENGONO DI REGOLA CONCESSI E APPREZZATI MARGINI DI TEMPO PER L’ESECUZIONE DELLE DISTRUZIONI-RESTITUZIONI E VENDITA CHE ALLO STATO INVECE IN VIRTU’ DI UN RIGIDO AUTOMATISMO DI CALCOLO, NON VENGONO RICONOSCIUTI DALL’ISPETTORATO DEL MINISTERO DEL TESORO. • PERALTRO SI TENDE COMUNQUE A RIDURRE NELL’ALVEO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SIANO ESSI MAGISTRATI O PERSONALE AMMINISTRATIVO, LO SCENARIO IN CUI ACCERTARE LE RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE; FINO AD OGGI INFATTI NON E’ STATO MAI CONSIDERATO IL PESO CHE SULL’INDEBITO PROLUNGARSI DELLA ONEROSA • CUSTODIA, HA INVECE IL COMPORTAMENTO PIU’ O MENO SOLLECITO DEGLI ORGANI DI PG A CUI VIENE DEMANDATA UFFICIALMENTE L’ATTIVITA’ DI RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DEL REPERTO IN ONEROSA CUSOTDIA. • PIU’ CHE OPPORTUNO APPARE UN INTERVENTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TALI ORGANI SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’UFFICIO INTERESSATO DA PARTE DEL CAPO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO, CON UNA DIRETTA RESPONSABILIZZAZIONE DI TALI ORGANI NELA CAUSAZIONE DEL DANNO ERARIALE. • PER QUANTO IN PARTICOLARE IL SERVIZIO DEI BENI IN ONEROSA CUSTODIA SIA SISTEMATICAMENTE IL PIU’ ATTENZIONATO IN SEDE DI QUALSIVOGLIA VERIFICA ISPETTIVA AMMINISTRATIVOCONTABILE, QUELLO CHE PIU’ RILEVA AI FINI DI SCONGIURARE OGNI IPOTESI DI DANNO ERARIALE, E’ IL COORDINAMENTO MASSIMO TRA UFFICI, LA TEMPESTIVITA’ NELLA CIRCOLAZIONE DELLE COMUNICAZIONI E LA SOLLECITUDINE NEL MONITORAGGIO DEI BENI IN SEQUESTRO, ANCHE CON CADENZA TEMPORALE SEMESTRALE/ANNUALE A SECONDA DELL’ENTITA’ DELLE ISCRIZIONI E SOPRATTUTTO DELLE PENDENZE, POTENDOSI AD ESEMPIO LIMITARE IL MONITORAGGIO SEMESTRALE ALLE PENDENZE MENO RECENTI E QUELLO ANNUALE ALLE ISCRIZIONI PENDENTI PIU’ RECENTI. PARTICOLARI PROBLEMATICHE LEGATE ALLE MODALITA’ DI ISCRIZIONI A SICP • CIO’ CHE MAGGIORMENTE HA MODIFICATO IL COMPORTAMENTO E LE MODALITA’ OPERATIVE DELLE SEGRETERIE E CANCELLERIE GIUDIZIARIE CON L’UTILIZZO DEL SICP , QUALE REGISTRO INTEGRATO DI TUTTA LA VICENDA DEL PROCESSO PENALE COMPRESE LE COSE IN SEQUESTRO, E’ INNANZI TUTTO IL COLLEGAMENTO INFORMATICO DELL’ISCRIZIONE TRA UFFICI REQUIRENTI E UFFICI GIUDICANTI: • 1) PER I CORPI DI REATO CUSTODITI IN CANCELLERIA L’EVENTUALE OMESSA ISCRIZIONE DA PARTE DELLA PROCURA • IMPEDISCE LA PRESA IN CARICO DEL TRIBUNALE E CIO’ DETERMINA UNA NECESSARIA REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DEL PRIMO UFFICIO • 2) PER I MEZZI IN ONEROSA CUSTODIA L’OMISSIONE INIZIALE DELL’UFFICIO REQUIRENTE PUO’ INVECE CAUSARE UNA INCOLPEVOLE OMESSA ISCRIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE NEL CASO IN CUI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE NON RISULTI EVIDENZIATO CON APPOSITO ELENCO O NON SIA RIPORTATO IL N. DEL REPERTO/BENE SEQUESTRATO SULLA COPERTINA DEL FASCICOLO; IN TAL CASO IL BENE STESSO NON SAREBBE OGGETTO DI ALCUN MONITORAGGIO E AVREBBE COME UNICA CONSEGUENZA, L’INEVITABILE INDEBITO PROLUNGARSI DELLA ONEROSA CUSTODIA. • ALTRA PROBLEMATICA DA ATTENZIONARE E’ QUELLA DEL RACCORDO DEI DATI INSERITI A SICP DALL’ISCRIZIONE DEL REPERTO ALLA SUA ELIMINAZIONE E I DATI STATISTICI ANNUALI RICHIESTI DALLA DIREZIONE GENERALE DI STATISITICA ATTRAVERSO I MODELLI DA INVIARE TELEMATICAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE WEBSTAT GIUSTIZIA, DENOMINATI A: REPERTI DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO B: COSE IN SEQUESTRO AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI C) PROSPETTO DELLE VENDITE. • TUTTI I DATI RICHIESTI IN REALTA’ SONO RICOMPRESI TRA QUELLI INSERITI A SICP PER CUI LA LORO ESTRAZIONE DOVREBBE RISULTARE AUTOMATICA ALMENO QUANDO IL REGISTRO SARA’ POPOLATO SOLO DI REPERTI CHE HANNO TROVATO ORIGINARIA ISCRIZIONE NEL REGISTRO INFORMATICO STESSO.