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il registro dei corpi di reato affidati in custodia a terzi

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il registro dei corpi di reato affidati in custodia a terzi
Normativa, Registri, Documentazione
Adempimenti e Gestione del Servizio
MODD 41-42-FUG
1
DISTINZIONI
• LA PRIMA DISTINZIONE DA OPERARE PER QUANTO RIGUARDA I
CORPI DI REATO E’ NATURALMENTE QUELLA TRA COSE
SEQUESTRATE «DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO (GIA’ ISCRITTI A
MOD 41)» E «AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI
• TROVIAMO GIA’ NEL CPP LA DEFINIZIONE DI «COSE SEQUESTRATE»
E SOPRATTUTTO DI «CORPO DI REATO» : ART. 253: COSE SULLE
QUALI O MEDIANTE LE QUALI E’ STATO COMMESSO IL REATO O CHE
NE COSTITUISCONO IL PRODOTTO, IL PROFITTO O IL PREZZO».
• IL CORPO DI REATO FIGURA QUINDI TRA I «MEZZI DI RICERCA DELLA
PROVA»: VI E’ PER GIURISPRUDENZA COSTANTE UN RAPPORTO DI
IMMEDIATEZZA TRA LA COSA E L’ILLECITO PENALE, IL PM NON DEVE
FORNIRE LA DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITA’ DEL SEQUESTRO
ALL’ACCERTAMENTO DEI FATTI: IL RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA
ATTRIBUISCE UNA EFFICACIA PROBATORIA DIRETTA AL CORPO DI
REATO. L’ESISTENZA DELLA FINALITA’ PROBATORIA E’ IN RE IPSA.
COSA SEQUESTRATA E CORPO DI
REATO
• DA QUANTO DETTO CONSEGUE CHE IL PROVVEDIMENTO DI
SEQUESTRO E’ LEGITTIMO SE SOLO LA COSA SEQUESTRATA E’
QUALIFICABILE DI PER SE’ COME CORPO DI REATO EX ART. 253
CPP SENZA CHE OCCORRA SPECIFICA MOTIVAZIONE SULLA
SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLE FINALITA’ PROPRIE DEL
SEQUESTRO PROBATORIO.
• NEL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO IL PM
DEVE QUINDI MOTIVARE LA CONFIGUARABILITA’ QUALE
CORPO DI REATO DELLE COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO E
NON LA NECESSITA’ DEL SEQUESTRO RISPETTO
ALL’ACCERTAMENTO DEI FATTI
• LA PRECISAZIONE NON E’ ININFLUENTE PERCHE’CI
INTRODUCE NELLA OPPORTUNA DISTINZIONE RECEPITA
ANCHE DAL SICP E CHE FORSE NEI REGISTRI CARTACEI NON
VENIVA AVVERTITA, TRA «COSA SEQUESTRATA» E «CORPO DI
REATO» MA ANCOR PRIMA DOBBIAMO SOLO BREVEMENTE
RICORDARE LA DISTINZIONE TRA SEQUESTRO PROBATORIO
PER LE COSE QUALIFICABILI COME CORPO DI REATO E
SEQUESTRO CONSERVATIVO PREVISTO DALL’ART. 316 CPP E
ANCORA, SEQUESTRO PREVENTIVO PREVISTO DALL’ART. 321
CPP, QUESTI ULTIMI DUE RICOMPRESI DAL CODICE NELLE
MISURE CAUTELARI REALI
• Il VERBALE DI SEQUESTRO COMPILATO A CURA DELL’ORGANO
CHE VI PROCEDE, DEVE CONTENERE OLTRE ALL’INDICAZIONE
DELLE COSE SEQUESTRATE E ALLE GARANZIE ADOTTATE PER
ASSICURARLE AGLI SCOPI PROCESSUALI VISTI, ANCHE IL
LUOGO DELLA CUSTODIA. GLI OGGETTI VENGONO ASSICURATI
MEDIANTE SIGILLO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO.
• IN PARTICOLARE NEL CASO IN CUI OGGETTO DI
SEQUESTRO SIANO DOCUMENTI O ATTI RICORRE L’ART.
258 CHE PREVEDE SI’ IL SEQUESTRO SUGLI ORIGINALI MA
ANCHE LA FACOLTA’ DELL’A.G. DI ESTRARRE COPIA DEI
DOCUMENTI SEQUESTRATI LASCIANDO NELLA
DISPONIBILITA’ DEL LEGITTIMO DETENTORE GLI
ORIGINALI; IN CASO CONTRARIO LA
CANCELLERIA/SEGRETERIA POTRA’ RILASCIARE ALLO
STESSO DETENTORE, COPIA CONFORME .
REGISTRI
• IL REGISTRO DEI CORPI DI REATO DEPOSITATI E CUSTODITI IN
CANCELLERIA (MOD 41) RISULTA ADDIRITTURA PREVISTO
DALL’ART. 18 N. 1 RD 28/5/1931 N. 603 E SE NE FA CENNO
NELLA CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA N. 4/1348/70 P-GDELL’1/7/1971 ISTITUTIVA INVECE DEL MOD 42 CD.
«MEMORIALE», DELLE COSE SEQUESTRATE ED AFFIDATE IN
CUSTODIA A TERZI.
• IL REGISTRO DEI CORPI DI REATO AFFIDATI IN CUSTODIA
A TERZI (MOD 42)
• PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA N.
4/1348/70 P-G- DELL’1/7/1971 NONCHE’ DALL’ART 4 DM
30/9/1989 ISTITUTIVO DEI NUOVI REGISTRI PENALI; LO
STESSO ATTIENE A TUTTI I CORPI DI REATO AFFIDATI A
TERZI E QUINDI ANCHE A QUELLI AFFIDATI A
DEPOSITERIE PUBBLICHE O COMUNQUE DETENUTE DA
P.A. QUALI LA GUARDIA DI FINANZA O LA POLIZIA CHE
COMUNQUE NON COMPORTINO IL PAGAMENTO DI
ALCUNCHE’ AL TERZO CUSTODE.
• ENTRAMBI I REGISTRI PREVEDEVANO INNANZI TUTTO LA
ISCRIZIONE DEL NOME DELLA PERSONA A CUI LE COSE
SEQUESTRATE APPARTENGONO; ATTUALMENTE I DATI DEI
SOGGETTI INTERESSATI VENGONO IMMESSI NELL’APPOSITA
SEZIONE DEL SICP FACENTE PARTE DEL QUADRO
OGGETTI/COSE SEQUESTRATE – SEZ. SOGGETTI INTERESSATI,
CHE IN EFFETTI GARANTISCE UNA ESTREMA ANALITICITA’
NELL’INDICAZIONE DI TALI SOGGETTI.
• LA STESSA DISTINZIONE TRA REPERTI ORDINARI E REPERTI DI
VALORE DI CUI ANCHE ALL’ART. 458 CP, COMPRESE LE
SOSTANZE STUPEFACENTI COME GIA’ DA TEMPO CHIARITO
DAL MIN. CON CIRCOLARE N. 2049 DEL 25/1/92, IN REALTA’
PARE ESSERE VENUTA MENO ATTESA LA UNICITA’ DI
ISCRIZIONE DEI REPERTI CD. MOBILI DEL SICP CHE DIVIDE GLI
STESSI IN PIU’ SOTTOCATEGORIE TRA LE QUALI FIGURANO
SENZ’ALTRO I CD. REPERTI DI VALORE SECONDO LA
DISTINZIONE CLASSICA.
• DI REGOLA I REPERTI DELLA STESSA SPECIE E AFFERENTI LO
STESSO PROCEDIMENTO POSSONO ESSERE ISCRITTI SOTTO LO
STESSO NUMERO , MENTRE È OPPORTUNA L’ISCRIZIONE CON
NUMERO AUTONOMO ALLORQUANDO LA COSA
SEQUESTRATA RILEVI PER UNA QUALCHE SUA INDIVIDUALITÀ.
• TALE CRITERIO PARE POSSA CONTINUARE A ESSERE
RISPETTATO ANCHE CON IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE
SICP NEL QUALE L’ISCRIZIONE A CORPO DI REATO EFFETTUATA
ALLA MATERIALE CONSEGNA DEL REPERTO NELLA
CANCELLERIA DELL’UFFICIO GIUDICANTE PUO’ ACCORPARE
SOTTO UN UNICO NUMERO, PIU’ OGGETTI SIMILI E
CONTENUTI IN PARTICOLARE IN UN UNICO PLICO, ANCHE
ANDANDO A MODIFICARE L’ORIGINARIA ISCRIZIONE
EFFETTUATA DALL’UFFICIO REQUIRENTE CHE HA MAGARI
SEGUITO UN CRITERIO DI AGGREGAZIONE DELLE COSE
SEQUESTRATE, DIFFERENTE, NON AVENDO ANCORA
CONTEZZA DELLE MODALITA’ DI MATERIALE
CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI
• PARIMENTI L’ORMAI EX MOD 42 E TUTTI REPERTI CHE
TROVAVANO IN ESSI COMPIUTA ISCRIZIONE PER ESSERE
AFFIDATI IN CUSTODIA A TERZI, SONO ORMAI NEL SICP, DA
INTENDERSI RICOMPRESI NELLA TIPOLOGIA «MOBILE
REGISTRATO» CATEGORIA «VEICOLO» E NELLE SINGOLE
SOTTOCATEGORIE IN ESSO PREVISTE DAL SISTEMA.
• REGISTRI FUG:
• REGISTRO CARTACEO SINO ALL’INSTALLAZIONE SICP E TRASFERIMENTO
DATI E RUBRICA ALFABETICA: VI CONFLUISCONO TUTTE LE SOMME DI CUI
ALLA SUCCESSIVA CIRCOLARE CHE ESPRESSAMENTE IMPONE
L’ABBANDONO DEL REGISTRTO CARTACEO ALL’AVVIO DEL NUOVO SISTEMA
• CIRCOLARE DAG DEL 23/12/2008 N. 168934U:
• NE RICORDIAMO GLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI.
• 1) RIEPILOGHI SOMME PENDENTI A FINE ANNO: SI DEVONO
CONSIDERARE PENDENTI LE ISCRIZIONI FINO ALLA
COMUNICAZIONE DI EQUITALIA DELL’AVVENUTA
ASSEGNAZIONE ALL’ERARIO O ALL’AVENTE DIRITTO.
DISTINZIONE DELLE ISCRIZIONI PENDENTI RELATIVE A
PROCESSI DEFINTI CON SENTENZA IRREVOCABILE, NON NE SIA
STATA DISPOSTA LA CONFISCA, E NESSUNO NE ABBIA
RICHIESTO LA RESTITUZIONE.
• 2) INSERIRE LE SOMME OGGETTO DI SEQUESTRO E ISCRITTE A
FUG NELL’ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE
• 3) OPPORTUNA LA FORMAZIONE DI SOTTOFASCIOCLO FUG
PER TUTTA LA VICENDA DELLA SOMMA
• 4) ANNOTAZIONE DEL N. FUG SUL FASCICOLO PROCESSUALE
• UTILIZZO DEI MOD A-B-BBIS-C-D-E-F
• PARTICOLARE ATTENZIONE E’ DA PORSI SULLA TEMPISTICA
DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 150 TU SPESE DI GIUSTIZIA
ALL’AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE COMPLETA
DELL’AVVISO DELLE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCNATO
RITIRO, E ALLA COMUNICAZIONE ALL’EQUITALIA DELLA DATA
DELLA NOTIFICA, PER CONSENTIRE IL CONTEGGIO DEL
DECORSO DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL’ART. 154 CO. 2
STESSO TU, PER LA DEVOLUZIONE ALLA CASSA AMMENDE,
NONCHE’ DEI PROVVEDIMENTI DI RESTITUZIONE AD AVENTI
DIRITTO IGNOTI O IRREPERIBILI.
• NEL PROCESSO CIVILE:
• 1) ELENCO DEI DEPOSITI NON RISCOSSI DAGLI AVENTI DIRITTO
DECORSI 5 ANNI DALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO
• 2) DEPOSITI SOMME NON RISCOSSI DAI CREDITORI RIMASTI
INSODDISFATTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI EX ART. 117
CO. 4 L. FALL.
• CIRCOLARE DIREZ. GENE.LE GIUSTIZIA CIVILE UFF. I N.
0152009.U DEL 18/11/2008:
• COMUNICAZIONI ALL’EQUITALIA:
• 1) PRIMO ELENCO SOMME SEQUESTRATE PER CUI ERA
DECORSO AL 1° GENNAIO 2008 IL TERMINE DI 5 ANNI DAL
PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA, E NON SIA STATA
DISPOSTA LA CONFISCA E NESSUNO NE ABBIA RICHIESTO LA
RESTITUZIONE, NEL CASO IN CUI NON SIA STATO EMESSO
PROVVEDIMENTO IN MERITO DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE.
• ATTENZIONE ALLA MODALITA’ IMPOSTA DI ISCRIZIONE DA
RITENERSI VALIDA ANCHE CON IL SICP. IN CASO DI SEQUESTRO
DI PIU’ RISORSE IN UNO STESSO FASCICOLO, SI DEVE
ATTRIBUIRE UN DISTINTO NUMERO A CIASCUNA RISORSA.
• PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO TRA UFFICI
REQUIRENTI E GIUDICANTI SULL’ITER PROCEDIMENTALE VALE
QUANTO SI DIRA’ IN MATERIA DI CORPI DI REATO.
ADEMPIMENTI COMUNI
ART 4 DM 30/9/1989 N. 334 E CIRCOLARE N. 533 DEL
18/10/1989: ENTRAMBE LE CITATE FONTI PREVEDONO
CHE IL RIEPILOGO ANNUALE DEI REPERTI PENDENTI
INDICHI SEPARATAMENTE I REPERTI PER I QUALI SIA GIA’
INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE E
QUELLI PER CUI TALE PROVVEDIMENTO NON SUSSISTA
ANCORA.
• NELLA PRASSI APPLICATIVA DEL SERVIZIO QUELLE
APPENA CITATE RAPPRESENTANO LE NORME CHE PIU’ DI
ALTRE CONSENTONO, SE OSSERVATE DILIGENTEMENTE E
CON PUNTUALITA’, LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO
E L’ABBATTIMENTO DEL RISCHIO ANCHE DI DANNI
ERARIALI,TANTO NATURALMENTE IN PARTICOLARE PER I
REPERTI DI CUI AL MOD 42 DI CUI DI SEGUITO
RAPPRESENTIAMO LE DISPOSIZIONI DA ATTENZIONARE
PER UNA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA PENDENZA
PERIODICA .
• L’OSSERVANZA DELLE SUDDETTE NORME CONSENTE INFATTI
DI SPOSTARE SENSIBILMENTE LA RESPONSABILITA’ SUL
MAGISTRATO CHE AVEVA IN CARICO L’AFFARE E NON HA
PROVVEDUTO SUL BENE IN SEQUESTRO SIA ESSO CUSTODITO
IN CANCELLERIA CHE AFFIDATO A TERZI, TEMA CHE SARA’
MEGLIO AFFRONTATO SUCCESSIVAMENTE.
• ALLA STESSA RATIO RISPONDONO ANCHE :
• A) LA COMPILAZIONE DI UN ELENCO DELLE COSE
SEQUESTRATE DA ALLEGARE AL FASCICOLO PROCESSUALE:
QUESTO ADEMPIMENTO RIGUARDA SIA LE PROCURE CHE GLI
UFFICI GIUDICANTI EX ART. 3 CO. 2 DM 30/9/89: QUESTO
ELENCO FARA’ COMUNQUE PARTE DEL FASCICOLO FORMATO
PER IL DIBATTIMENTO AI SENSI DELL’ART. 431 CPP CHE
PREVEDE L’ALLEGAZIONE AL FASCICOLO DELLO STESSO CORPO
DI REATO.
• RAMMENTIAMO CHE NELL’INDICE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO
TRASMESSO AL PM DAL GIP EX ART. 433 CPP VANNO
ANNOTATI GLI ATTI CHE FANNO PARTE DEL FASCICOLO PER IL
DIBATTIMENTO TRA CUI L’ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE,
EX ART. 19 DM 30/9/1989.
• B) LA EVIDENTE INDICAZIONE SULLA COPERTINA DEL
NUMERO DI MOD 41 E 42 E ANCHE IN QUESTO CASO
L’INCOMBENTE, CHE RIVESTE PARTICOLARE IMPORTANZA AL
FINE DI ATTENZIONARE SULL’ESISTENZA DI UN REPERTO
CUSTODITO DA TERZI, GRAVA SU ENTRAMBI GLI UFFICI.
OBBLIGHI DI CUSTODIA E VIGILANZA
SUL SERVIZIO
• CONSIDERATA LA REGOLA LA CUSTODIA DEL REPERTO IN
CANCELLERIA, ESSA SUBISCE OVVIAMENTE NUMEROSE
DEROGHE ALLORQUANDO I REPERTI STESSI PER DIMENSIONI
O NATURA NON POSSANO ESSERE CUSTODITI NEI LOCALI DI
UFFICIO MA IN LUOGHI DIVERSI, IL CHE DA LUOGO ALLA
NOMINA DI UN CUSTODE SU CUI INCOMBONO I DOVERI
DELLA CUSTODIA; A VERBALE, IL CUSTODE DEVE ESSERE
AVVISATO NON SOLO DI TALI OBBLIGHI MA ANCHE DI QUELLO
DI PRESENTARE LA COSA A OGNI RICHIESTA DELL’A.G.
PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE I REPERTI
CUSTODITI IN CANCELLERIA, GIA’ UNA CIRCOLARE MIN.
GIUSTIZIA DEL 17/12/1997, METTENDO IN EVIDENZA LE
NOVITA’ SUL SERVIZIO DEI CORPI DI REATO A SEGUITO
DEL NUOVO CPP, RILEVAVA LA INTERVENUTA
ABROGAZIONE DELLA VIGILANZA A CUI, SIN DAL 1900,
ERANO TENUTI I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA CON
ISPEZIONI SEMESTRALI SULLA CORRETTA CUSTODIA E
CONSERVAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI, SIA A FINI
PREVENTIVI CHE PROBATORI
• CIO’ IN QUANTO IL NUOVO CPP ALL’ART. 259 DISPONE CHE LA
CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE AVVVENGA NELLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE O PRESSO LA SEGRETERIA DEL
PM: PER QUANTO NON SIA A TUTT’OGGI INTERVENUTO IL
PREVISTO REGOLAMENTO SULLA CUSTODIA DELLE COSE
SEQUESTRATE PRESSO IL PM E QUESTE CONTINUINO A ESSERE
CUSTODITE IN TRIBUNALE, CIO’ NON SIGNIFICA CHE IL PM
NON NE ABBIA LA DISPONIBILITA’ E IL NUOVO CPP
INTENDENDO SEPARARE NETTAMENTE GLI AMBITI
FUNZIONALI DEL GIUDICE E PM ABBIA RESO ORMAI
INATTUALE QUEL POTERE ISPETTIVO DEL PM SULLA GESTIONE
DELL’INTERO SERVIZIO
• PROPRIO IN PREVISIONE DELLE FUNZIONI PREVENTIVE O
SOPRATTUTTO PROBATORIE DEL SEQUESTRO PENALE DI CUI
PARLIAMO, OLTRE CHE ALLA EVENTUALE FUTURA CONFISCA O
RESTITUZIONE ALL’ AVENTE DIRITTO, LE COSE SEQUESTRATE
DEVONO ESSERE CUSTODITE IN CANCELLERIA IN LOCALI E
CON MODALITA’ CHE NE GARANTISCANO LA LORO
UTILIZZABILITA’, IL LORO VALORE ECONOMICO E FUNZIONALE
ALL’INTERESSE DELLO STATO O DELL’ AVENTE DIRITTO.
• I LOCALI DA ADIBIRE A CORPI DI REATO DEVONO PERTANTO
ESSERE DOTATI DI IMPIANTI DI SICUREZZA, (PORTE DI
ACCESSO BLINDATE) ANTI INTRUSIONE (GRATE E VETRI
ANTISFONDAMENTO) ANTIINCENDIO E DI DEUMIDIFICAZIONE
• A NORMA. FONDAMENTALE APPARE PER LA GESTIONE
CORRETTA DEL SERVIZIO L’ORDINE NELLA CUSTODIA DEI
REPERTI E LA VISIBILITA’ DEI CARTELLINI IDIENTIFICATIVI DEI
REPERTI CON N. R.G. DEL PROCEDIMENTO, DEL REGISTRO
CORPI DI REATO E DESCRIZIONE CONTENUTO.
• CENNO A PARTE MERITA LA CONSERVAZIONE DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI CHE NEI REGISTRI CARTACEI ORMAI
NON PIU’ IN USO VENIVANO REPERTATI QUALI CORPI DI
REATO DI VALORE.
• PROPRIO TALE QUALIFICAZIONE OLTRE AL RISCHIO DI
EVENTUALE SOTTRAZIONE, RENDE NECESSARIA UNA
MAGGIORE DILIGENZA NELLA CUSTODIA.
• TUTTAVIA LA SPESSO SCARSA DISPONIBILITA’ DI LOCALI
SUFFICIENTI A CUSTODIRE SPESSO INGENTI QUANTITATIVI DI
REPERTI ANCHE DI QUESTO TIPO, FA’ SI CHE SIA
INDISPENSABILE IL RICORSO A QUANTO CONSENTITO DALL’
ART. 87 DEL DPR 309/90 IL QUALE AL N. 2 COSI’ RECITA
• «QUANDO IL DECRETO DI SEQUESTRO O DI CONVALIDA DEL
SEQUESTRO EFFETTUATO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NON E’
PIU’ ASSOGGETTABILE A RIESAME, L’ A.G. DISPONE IL
PRELIEVO DI UNO O PIU’ CAMPIONI DETERMINANDONE
L’ENTITA’CON L’OSSERVANZA DELLE FORMALITA’ DI CUI ALL’
ART. 364 CPP E ORDINA LA DISTRUZIONE DELLA RESIDUA
PARTE DI SOSTANZE».
• UTILE APPARE IN TAL SENSO UNA DIRETTIVA DISPOSITIVA
DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA A TUTTI GLI ORGANI DI
PG O CHE COMUNQUE PROCEDANO AL SEQUESTRO, DI
EFFETTUARE A MONTE LA CAMPIONATURA E DISTRUZIONE
DELLA RESIDUA PARTE.
• PERMANE L’OBBLIGO DI REDIGERE IL VERBALE DI VERIFICA
PER GLI OGGETTI PREZIOSI COME TALI DA INTENDERSI QUELLI
INDICATI NELL’ART. 458 C.P. (MONETE E CARTE PUBBLICO
CREDITO ECC) CON LE MODALITA’ DELL’ART. 261 CPP.
• UGUALMENTE DEVE PROCEDERSI IN CASO IN CUI I SIGILLI DEI
CORPI DI REATO ANCHE NON DI VALORE APPAIANO ROTTI O
ALTERATI .
GESTIONE DEL SERVIZIO
• CONTROLLO PERIODICO DELLA CORRISPONDENZA CON LO STATO
DEL PROCEDIMENTO E LA REALTA’ PROCESSUALE: L’ADEMPIMENTO
PROBABILMENTE IMPRESCINDIBILE PER UNA GESTIONE CORRETTA
DELL’INTERO SERVIZIO CHE SI IMPONE A CARICO DELL’UFFICIO
CORPI DI REATO, E’ QUELLO DELLA PERIODICA VERIFICA DELLO
STATO DEL PROCEDIMENTO A CUI IL REPERTO ATTIENE:
• 1) ALMENO UNA VOLTA L’ANNO PERTANTO, SE NON POSSIBILE CON
CADENZA SEMESTRALE, L’UFFICIO DEVE PROVVEDERE ALLA
VERIFICA ATTRAVERSO L’ORMAI UNICO SISTEMA INFORMATICO
COGNIZIONE PENALE (SICP) DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO.
• 2) ACQUISIZIONE PER LE POSIZIONI PROCESSUALI DEFINITE CON
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, DEL TITOLO CHE ABBIA
DISPOSTO SUL REPERTO (SENTENZA) O IN CASO DI OMISSIONE,
ATTIVAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE , DEL CANALE
DELL’INCIDENTE DI ESECUZIONE PER LA DISPOSIZIONE IN ORDINE
AL REPERTO.
• ENTRAMBI GLI ADEMPIMENTI RAPPRESENTANO UNA
ADEGUATA OSSERVANZA DEI DOVERI IMPOSTI AGLI UFFICI DI
SEGRETERIA/CANCELLERIA PER LA CORRETTA GESTIONE DEL
SERVIZIO E GARANTISCONO PER L’ESONERO DA
RESPONSABILITA’ CONTABILE A CARICO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO.
• GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E DI MERA ESECUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE SUL REPERTO
(DISTRUZIONE, RESTITUZIONE E VENDITA) INTANTO POSSONO
DIRSI PROFICUAMENTE COMPIUTI, SE LA CANCELLERIA
OSSERVARA’ SEMPRE UNA ESTREMA TEMPESTIVITA’ NEL
PORLI IN ESSERE.
LA CIRCOLARE N. 311496 DEL 16/3/2006 E’ PARTICOLARMENTE
CHIARIFICATRICE IN MATERIA; DALLA STESSA EVINCIAMO CHE
OCCORRE PARTIRE INNANZI TUTTO DALLA SEGUENTE
DISTINZIONE:
REPERTI ISCRITTI A MOD 42 DALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA:
1) SE IL PM DECIDE NEL CORSO DELLE I.P. SUL REPERTO
ORDINANDONE LA RESTITUZIONE O LA VENDITA EX ART. 151
DPR 115/02 ART. 260 CPP E ART. 83 ATT. CPP: IL REPERTO
RIMANE PENDENTE FINO ALL’ESECUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE O VENDITA; PER LA SOLA
RESTITUZIONE TUTTAVIA, ALLA LUCE DELL’ART. 150 TU SPESE
• DI GIUSTIZIA LA PENDENZA E’ DETERMINATA DALLA RITUALE
COMUNICAZIONE ALL’AVENTE DIRITTO E AL CUSTODE CON
L’ESPRESSO AVVERTIMENTO AL 1° CHE LE SPESE DI CUSTODIA
SARANNO A SUO CARICO IN OGNI CASO, DECORSI I 30 GG. EX
ART. 150 4° CO. TU.
• 2) SE IL PM PROMUOVE L’AZIONE PENALE O RICHIEDR
ARCHIVIAZIONE E HA COMUNQUE EMESSO
PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE SUL REPERTO,
QUEST’ULTIMO DEVE ESSERE ANNOTATO SULLA COPERTINA
DEL FASCICOLO E SULL’ELENCO DELLE COSE SEQUESTRATE.
• 3) SE IL PM PROMUOVE L’AZIONE PENALE O CHIEDE
L’ARCHIVIAZIONE SENZA AVER PROVVEDUTO SUL REPERTO,
L’UFFICIO GIUDICANTE UNA VOLTA RICEVUTO IL FASCICOLO,
DEVE ISCRIVERE IL REPERTO A MOD 42 COMUNICAR E IL N.
RELATIVO ALL’UFFICIO DI PROCURA CHE SOLO COSI’ POTRA’
DISCARICARE DALLA PENDENZAIL REPERTO .
• E’ GIURISPRUDENZA ORMAI CONSOLIDATA DELLA
CASSAZIONE CHE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
AL GIP, SE IL PM NON ABBIA PROVVEDUTO AL DISSEQUESTRO,
VI DEBBA PROVVEDERE IL GIP, DISPONENDO LA CONFISCA O
LA RESTITUZIONE CON IL PROVVEDIMENTO DI
ARCHIVIAZIONE.
IN PARTICOLARE: I DIVERSI PROVVEDIMENTI DI
DESTINAZIONE DEI REPERTI E RELATIVA ESECUZIONE
• DAL VERSANTE DEL GIUDICE E NON QUINDI DEL PM, DI
REGOLA LE MOTIVAZIONI CHE NEL MERITO ATTENGANO ALLA
NECESSITA’ DI MANTENERE LA COSA SOTTO SEQUESTRO FINO
ALLA SENTENZA CHE DISPONE DEFINITIVAMENTE DELLA
VICENDA PROCESSUALE, NON SONO DIFFERENTI ATTENENDO
A PROFILI GIURISDIZIONALI COME TALI RIENTRANTI NELLA
PIENA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE; NON SONO
VALUTABILI I N QUESTA SEDE PER QUANTO L’ATTENZIONE CHE
IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE IL
MINISTERO DELL’ECONOMIA STA ATTRIBUENDO DI RECENTE
ALLE PREDETTE SCELTE, ATTRAVERSO LE ISPEZIONI DELL’IGF,
NON SEMBRA TENER CONTO DI TALE AUTONOMIA.
TUTTAVIA, PRIMA DELLA SENTENZA O ANCHE
CONTESTUALMENTE AD ESSA, SI PUO’ VERIFICARE LA GIA’
DEFINITIVA ELIMINAZIONE DEL REPERTO PER:
1) TRASFERIMENTO PER COMPETENZA AD ALTRA AUTORITA’
COMPRESA L’IPOTESI DI TRASFERIMENTO AL GIUDICE
DELL’IMPUGNAZIONE
2) DISTRUZIONE DISPOSTA ANCHE PRIMA DELLA SENTENZA
POICHE’ TRATTASI DI BENE DETERIORABILE
3) RESTITUZIONE ALL’AVENTE DIRITTO, SIA ESSA DISPOSTA SU
ISTANZA STESSA DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE
DELL’AVENTE DIRITTO, O DI UFFICIO DAL GIUDICE, CHE IN
ENTRAMBI I CASI RITENGA NON PIU’ NECESSARIO IL
SEQUESTRO AI FINI PENALI O CONSERVATIVI (ART. 84 DISP.
ATT. CPP)
4) CASI PARTICOLARI DI CONSEGNA
NEI CASI 2) 3) E 4) SI PROVVEDE CON ORDINANZA, IL PM
INVECE DISPONE CON DECRETO MOTIVATO. IN ORDINE AL
PROFILO DELLE SPESE DI CUSTODIA E AL PAGAMENTO DELLE
STESSE CHE E’ CONDIZIONE PER LA RESTITUZIONE , SI E’
PREFERITO TRATTARNE NEL 3° STEP RELATIVO AI PROFILI DI
RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE.
• BREVEMENTE:
• 1) DISTRUZIONE: PUO’ AVVENIRE ANCHE PRIMA DELLA
SENTENZA PER LE COSE DETERIORABILI; IN SENTENZA: DEVE
ESSERE ORDINATA A SEGUITO DI CONFISCA, CHE E’ L’ISTITUTO
PER CUI LA PROPRIETA’ DELLA COSA SEQUESTRATA PASSA
ALLO STATO, PER LE COSE LA CUI FABBRICAZION E USO,
PORTO O DETENZIONE COSTITUISCE REATO;
• PER LE SOSTANZE STUPEFANCENTI, LE SPESE DI DISTRUZIONE
SONO A CARICO DEL CONDANNATO; SI RAMMENTA LA
DISPOSIZIONE DELL’ART. 87 DPR 309/90 SULL’EVENTUALE
PREVENTIVA CAMPIONATURA E DISTRUZIONE; LA
DISTRUZIONE AVVIENE AD OPERA STRUTTURE PUBBLICHE
DOTATE DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO, ALLA PRESENZA DI
INCARICATO DI POG DELEGATO.
• PER IL MATERIALE ESPLODENTE SI E’ DIFRONTE A UN CASO DI
DISTRUZIONE OBBLIGATORIA: ESSA E’ RIMESSA ALLA
DIREZIONE DELL’ARTIGLIERIA DELL’ESERCITO O ALLA P.S.O A
ENTI SPECIALIZZATI O ANCORA ALL’ORGANO DI PG. SU
DECRETO DEL PM IN CASO DI ASSOLUTA URGENZA.
• PER I RIFIUTI TOSSICI OCCORRE RICORRERE A DITTE
SPECIALIZZATE NEL SETTORE PREVIA OPPORTUNA
RICERCA DI MERCATO SULLE CONDIZIONI PIU’
VANTAGGIOSE IN MERITO ASLLE SPESE.
• 3) RESTITUZIONI: OVVIAMENTE L’ESECUZIONE DELLA
RESTITUZIONE LADDOVE ABBIA PER OGGETTO COSE IN
CUSTODIA IN CANCELLERIA, NON PROVOCA PROBLEMI
PRATICI DI SORTA ESSENDO SOLO NECESSARIO
INDIVIDUARE E PROCEDERE AL CORRETTO
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA CHE PROVVEDE AL
RITIRO E IN CUI FAVORE ESSA E’ STATA DISPOSTA.
• NELL’IPOTESI DI COSA IN ONEROSA CUSTODIA A TERZI,
RAMMENTIAMO BREVEMENTE IN QUESTA SEDE IL TENORE E
LA RATIO DELL’ART. 151 TU SULLE SPESE DI GIUSTIZIA, CHE SE
RENDE SUPERFLUO IL RICORSO ALLA VENDITA IN CASO DI
MANCATO RITIRO PER NEGLIGENZA DELL’AVENTE DIRITTO, A
CUI E’ STATO REGOLARMENTE NOTIFICATO IL
PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE CON L’ESPRESSA
PREVISIONE CHE LE SPESE SARANNO COMUNQUE
• A SUO CARICO DECORSI I 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE ,
IMPONE INVECE IL RICORSO AL DIVERSO PROVVEDIMENTO DI
VENDITA DA PARTE DEL GIUDICE , IN CASO IN CUI L’AVENTE
DIRITTO SIA IGNOTO, IRREPERIBILE O ABBIA
ESPRESSAMDENTE RINUNCIATO AL RITIRO, E CIO’ VALE ANCHE
PER I CORPI DI REATO CUSTODITI IN CANCELLERIA E NON
RITIRATI.
• SE, ANCORA IN SUBORDINE, LA VENDITA DOVESSE RILEVARSI
SVANTAGGIOSA O IMPOSSIBILE, IL GIUDICE ORDINERA’ LA
DISTRUZIONE (VD. P.TO 2).
• 4) CASI PARTICOLARI: CONSEGNA: A)COSE DI INTERESSE ARTISTICO
STORICO O SCIENTIFICO: AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER
DESTINAZIONE A MUSEO CRIMINALE O ENTI CON SCOPI AFFINI B)
VALUTA ESTERA FALSIFICATA E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA
FALSIFICAZIONE: ALL’INTERPOL PRESSO MINISTERO INTERNO
ATTRAVERSO I CC CHE NE CURANO IL TRASPORTO C) ARMI:
CONSEGNATE ALLA DIREZIONE ARTIGLIERIA COMPETENTE PER
TERRITORIO TRAMITE ARMA INCARICATA DEL TRASPORTO, PREVIA
COMUNICAZIONE DI APPOSITO ELENCO AL MINISTERO GIUSTIZIA
CHE NE PUO’ DISPORRE IL VERSAMENTO AL MUSEO CRIMINALE E
DI ANALOGO AVVISO ALL’ISTITUTO DI POLIZIA SCIENTIFICA DI
ROMA PER EVENTUALI SCOPI DIDATTICI DEL TUTTO TRANSITORI
(PER LE SOLE ARMI DA SPARO).
• SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE MILITARE IN TUTTI I CASI
IN CUI CURINO IL TRASPORTO DI REPERTI PER LA
DISTRUZIONE: NOTA MINISTERO GIUSTIZIA N. 119825U DEL
18/9/2007: SONO DA CONSIDERARSI A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA IN QUANTO
CONNESSE ALL’ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI
ISTITUZIONALI E NON POSSONO QUINDI ESSERE IMPUTATE
ALLE SPESE DI GIUSTIZIA.
• SPESE SOSTENUTE PER LA DISTRUZIONE DEL REPERTO
OPERATA DA CC O ALTRI ORGANI DI PG: NOTA MINISTERO
GIUSTIZIA N. 1/759/44/U DEL 20/1/2003: RIENTRANO IN
QUELLE «STRAORDINARIE» EX ART. 70 TU SPESE DI GISUTIZIA,
E IN QUANTO TALI RIPETIBILI A CARICO DEL CONDANNATO.
• NON PARE NECESSARIO SOFFERMARSI SULLE MODALITA’
OPERATIVE DELLA VENDITA CHE DI REGOLA VIENE PRECEDUTA
DALLA RICHIESTA DI UNA STIMA SUL VALORE ATTULAE DEL
MEZZO IN PARTICOLARE SE IN ONEROSA CUSTODIA, ALLO
STESSO IVG DELEGATO ALLA VENDITA.
• ANCORA: DI REGOLA E’ LO STESSO IVG A FISSARE I DUE
INCANTI DI CUI IL SECONDO SENZA PREZZO BASE E AL
MIGLIOR PREZZO DI REALIZZO.
• A SEGUITO DELLA STIMA IL CANCELLIERE FA ISTANZA AL
GIUDICE AI SENSI DELL’ART. 151 TU SPESE DI GIUSTIZIA
PERCHE’ AUTORIZZI LA VENDITA ALL’ASTA PUBBLICA ,
DISPONGA CHE IL BANDO VENGA PUBBLICATO ALMENO
10 GG. PRIMA DELLA VENDITA MEDIANTE AFFISSIONE
NELL’ALBO DEL TRIBUNALE E IN QUELLO DEI GIUDICI DI
PACE, ED EVENTUALMENTE DISPORRE NELLA STESSA
ORDINANZA LA DISTRUZIONE IN CASO IL BENE RIMANGA
INVENDUTO.
• DELL’ORDINANZA DI VENDITA VIENE DATA
COMUNICAZIONE AL PM, AL PG E AL MINISTERO
ATTESTANDO LA INSUSSISTENZA DI QUALSIVOGLIA
VALORE ARTISTICO O INTERESSE SCIENTIFICO DEL BENE
DI CUI SI DISPONE LA VENDITA.
• SEGUONO INVIO ORDINANZA DI VENDITA PER
L’AFFISSIONE ALBI UFFICI GIUDIZIARI MEDIANTE
UFFICIALE GIUDIZIARIO.
• IN ALLEGATO AL VERBALE DI VENDITA IN CASO DI ESITO
POSITIVO DELL’ASTA, L’IVG DEVE ALLEGARE DELLA
BOLLETTA MOD 8/B DELLE SOMME INCASSATE DALL’IVG
SULLA VENDITA.
• DEL TUTTO PECULIARE ALLA RATIO DEL LEGISLATORE E’ STATA LA
PROCEDURA DI VENDITA DISPOSTA DALLA LEGGE FINANZIARIA
311 DEL 2004, RELATIVA A TUTTI QUELI BENI IMMATRICOLATI
PRIMA DEL 1/1/2000 E CUSTODITI DA OLTRE 2 ANNI AL 1 LUGLIO
2002, PER CUI E’ INTERVENUTO INNNANZI TUTTO IL
DISSEQUESTRO E L’AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE NON
ABBIA PROVVEDUTO AL RITIRO.
• LA FONTE PRINCIPALE RELATIVA ALA DESCRITTA PROCEDURA E’
IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 26/9/2005. TUTTA L’ATTIVITA’
DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL’ART. 2 DETTO DECRETO
DIRIGENZIALE, E’ OGGETTO DI PER SE’ DI VERIFICA ISPETTIVA
ANCHE DA PARTE DELL’IGF DEL MINISTERO TESORO.
Prassi applicative e organizzative: raccordo
e coordinamento tra
Uffici Requirenti e Uffici Giudicanti
MODD 41-42-FUG
2
• ABBIAMO IN APERTURA FATTO RIFERIMENTO AGLI
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 4 DM 334 DEL 30/9/89 RIPRESI
DALLA CIRCOLARE N. 533 DELLO STESSO ANNO, E
DELL’IMPORTANZA DI TALE ADEMPIMENTO PER LA CORRETTA
GESTIONE DEL SERVIZIO E LA DIMOSTRAZIONE DI TALE
RILEVANZA E’ DATA DAL SUCCESSIVO ART. 5 STESSO DM CHE
PREVEDE UN OBBLIGO DI VIGILANZA SULLA CORRETTA
OSSERVANZA DELL’ART. 4, DA PARTE DEL CAPO UFFICIO E TALE
OBBLIGO VIENE CORRETTAMENTE ADEMPIUTO ATTRAVERSO:
• A) L’INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DELLA
TENUTA DEL REGISTRO MOD 42
• B) LA REDAZIONE DELLA PENDENZA CON LA DISTINZIONE
DI CUI ALL’ART. 4 A FINE ANNO
• C) LA PREDISPOSIZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER
LA SOLLECITA ISCRIZIONE DEI REPERTI A MOD 42,
MISURE TALI CHE SCONGIURINO OLTRE AL RITARDO,
ANCHE L’OMISSIONE DI ISCRIZIONI E QUINDI DEL
SUCCESSIVO MONITORAGGIO DI REPERTI CUSTODITI DA
TERZI.
• CI APPRESTIAMO QUINDI, SULLA BASE DI QUESTE ULTIME
CONSIDERAZIONI, AD ANALIZZARE E A PROVARE A
INDIVIDUARE LE MISURE ORGANIZZATIVE CHE PERMETTANO
QUESTA VIGILANZA A GARANZIA NON SOLO DELLA CORRETTA
GESTIONE DEL SERVIZIO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO CHE
EVITINO IL PROLUNGARSI DELLA CUSTODIA ONEROSA E IL
VERIFICARSI DI DANNI ERARIALI, CON RIFERIMENTO ALLE TRE
INDICAZIONI DATE DALLA MINISTERIALE DEL 16/3/2006
NONCHE’ AD ALTRE POSSIBILI PRASSI ORGANIZZATIVE
TENUTO CONTO DELLE POTENZIALITA’ DI COORDINAMENTO
OFFERTE PROPRIO DAGLI APPLICATIVI INFORMATICI QUALI IL
SICP STESSO
• A) INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL MOD 42:
FONDAMENTALE APPARE LA COSTITUZIONE ANCHE NEGLI UFFICI DI
PICCOLE DIMENSIONI DI UN RESPONSABILE CHE GESTISCA IL
SERVIZIO SEGUENDO TUTTO L’ITER DEL REPERTO IN SEQUESTRO E
POSSIBILMENTE SIA ASSEGNATO AD ALTRI SERVIZI ANALOGHI E
COMUNQUE IN MODO AUTONOMO RISPETTO ALLE
CANCELLERIE/SEGRETERIE CHE SEGUONO INVECE IL PROCESSO;
IMPRESCINDIBILE INOLTRE, PER UNA EFFICIENTE GESTIONE E’ LA
FORMAZIONE DI UN AUTONOMO FASCICOLO CHE SEGUA, IN
PARTICOLARE PER IL MOD 42, TUTTO IL CICLO DI VITA DEL
REPERTOE IN CUI FAR CONFLUIRE IN COPIA TUTTI GLI ATTI
INERENTI, DAL VERBALE DI SEQUESTRO AL PROVVEDIMENTO DI
DISPOSIZIONE, ALL’ESECUZIONE DELLO STESSO E AI RELATIVI ESITI
• B) FORMAZIONE DELLA RASSEGNA DEI REPERTI PENDENTI
CON DISTINZIONE TRA QUELLI CON PROVVEDIMENTO DI
DESTINAZIONE E QUELLI CHE NE SONO PRIVI; LA RASSEGNA
ANNUALE FIRMATA DAL RESPONSABILE, DEVE ESSERE INVIATA
AL CAPO DELL’UFFICIO PER RENDERE CONCRETA E FATTIVA LA
VIGILANZA; SOPRATTUTTO NEL MOD 42, TALE ADEMPIMENTO
NON PUO’ LIMITARSI ALLA SEMPLICE REDAZIONE DELLA
STESSA MA DEVE CONSISTERE NEL MONITORAGGIO E
CONTROLLO DI OGNI ISCRIZIONE PENDENTE, SULLO STATO
DEL PROCEDIMENTO E DEL REPERTO STESSO; L’UNIFICAZIONE
NEL SICP DEI REGISTRI PENALI COMPRESO IL MOD 41 E 42,
CONSENTE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CORPI DI REATO DI
VERIFICARE AUTONOMAMENTE LO STATO DEL
PROCEDIMENTO DI CUI SI E’ APPENA DETTO
• C) CIO’ CHE MAGGIORMANTE PERO’ E’ IN GRADO DI
GARANTIRE FUNZIONALITA’ ED EFFICIENZA AL SERVIZIO,
SONO LE MODALITA’ E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CHE IN
PARTICOLARE IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEVE
IMPARTIRE E VERIFICARE, PERCHE’ SIA ESTREMAMENTE
EFFICIENTE IL COORDINAMENTO TRA UFFICIO REQUIRENTE E
UFFICIO GIUDICANTE E, ALL’INTERNO DEGLI STESSI, TRA
SEGRETERIE/CANCELLERIE E UFFICIO CORPI DI REATO/MOD
42; QUESTO PER GARANTIRE SENZA DISFUNZIONI, RITARDO O
OMISSIONI, CHE TUTTI I VERBALI DI SEQUESTRO SIANO
TRASMESSI ALL’UFFICIO CORPI DI REATO PER L’ANNOTAZIONE
NEI RELATIVI REGISTRI.
• PROBABILMENTE LA STRUTTURA E LE MODALITA’ DI
ISCRIZIONE DEI CORPI DI REATO CUSTODITI IN CANCELLERIA
(MOD 41) PREVISTA DAL SICP FACILITA IL NECESSARIO
COORDINAMENTO TRA UFFICI DI PROCURA E TRIBUNALE
PERCHE’ LA CUSTODIA DEL REPERTO E’ ANCORA ACCENTRATA
SOLO PRESSO IL TRIBUNALE E L’ISCRIZIONE A CORPO DI
REATO, AL MOMENTO DELLA MATERIALE CONSEGNA DA
PARTE DEGLI ORGANI DI PG SEQUESTANTI, E’ POSSIBILE SOLO
SE LA PROCURA HA CARICATO L’OGGETTO QUALE BENE
SEQUESTRATO.
• PURTROPPO CIO’ NON E’ ALTRETTANTO FACILE PER I BENI
AFFIDATI IN ONEROSA CUSTODIA IN CUI E’ PIU’ ALTO IL
RISCHIO DI DANNI ERARIALI, IN QUANTO MANCA LA
MATERIALE APPRENSIONE DELL’OGGETTO IN SEQUESTRO DA
PARTE DELLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO GIUDICANTE.
• PER QUANTO ATTIENE IN PARTICOLARE AL BENE
SEQUESTRATO E AFFIDATO IN ONEROSA CUSTODIA (MOD 42)
L’OBBLIGO DI APPOSIZIONE COMUNQUE SUL FASCICOLO PER
IL DIBATTIMENTO E SUL FASCICOLO ANCHE IN CASO DI
ARCHIVIAZIONE, DEL N. DI MOD 42 DELLA PROCURA,
COSTITUISCE GIA’ UN VALIDO INDICATORE PER SCONGIURARE
OMISSIONI NELL’ISCRIZIOINE DEL REPERTO IN ONEROSA
CUSTODIA.
• FONDAMENTALE E’ IN SINTESI NON SOLO L’ATTENZIONE
CHE I DIRIGENTI PONGONO NEL NECESARIO
COORDINAMENTO TRA UFFICI REQUIRENTI E GIUDICANTI
MA ANCHE TRA SEGRETERIE/CANCELLERIE E UFFICIO
MOD 42 POICHE’ DEVONO ESSERE IMPARTITE NON SOLO
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CHIARE IN MERITO MA
OCCORRE SENSIBILIZZARE SULLA DELICATEZZA E
IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO STESSO, TUTTO IL
PERSONALE ANCHE SE NON DIRETTAMENTE ASSEGNATO
AL SERVIZIO IN QUESTIONE.
Profili di Responsabilità per danno erariale
tra magistrati, personale amministrativo e
organi di PG
MODD 41-42-FUG
3
• RESTITUZIONI:
• OPPORTUNAMENTE REINTRODOTTO CON LA LEGGE 168 DEL
17/8/2005 L’ORIGINARIO IMPIANTO RELATIVO ALLE SPESE DI
CUSTODIA ALLORQUANDO DEBBA PROCEDERSI ALLA
RESTITUZIONE DEL BENE IN SEQUESTRO, MA
ANALIZZIAMONE I SINGOLI CASI:
• LA RESTITUZIONE E’ CONDIZIONATA AL PREVIO PAGAMENTO
DELLE SPESE DI CUSTODIA NEI CASI DI SENTENZA DI
CONDANNA: OVVIAMENTE NON PUO’ ESSERE A DETTO
PAGAMENTO CONDIZIONATA ALLORCHE’ CI SIA SENTENZA DI
PROSCIOGLIMENTO, N.D.P O PROVVEDIMENTO DI
• ARCHIVIAZIONE O NELL’IPOTESI IN CUI LE COSE
APPARTENGANO A PERSONA DIVERSA DALL’IMPUTATO
CONDANNATO O IN ULTIMO, QUANDO IL DECRETO DI
SEQUESTRO E’ STATO REVOCATO IN SEDE DI RIESAME.
• SEMPRE LE SPESE DI CUSTODIA SONO A CARICO DELL’AVENTE
DIRITTO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI 30 GG. DALLA
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DISSEQUESTRO E
RESTITUZIONE: QUESTO OVVIAMENTE QUALUNQUE SIA LA
SENTENZA CHE HA CHIUSO IL GIUDIZIO, E VIGE ANCHE NEI
CONFRONTI DI AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DIVERSO
DALL’IMPUTATO.
• PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE QUINDI IL COMMA 4
DELL’ART. 150 TU SPESE DI GIUSTIZIA CHE IMPONE DI
RENDERE EDOTTO IN OGNI CASO L’AVENTE DIRITTO
SULL’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE SPESE DECORSI I 30 GG
DALLA COMUNICAZIONE: SOLO L’OSSERVANZA DI TALE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SPOSTA L’ONERE DELLE SPESE
DI CUSTODIA DALL’ERARIO ALL’AVENTE DIRITTO.
• CIO’ CONSENTE, DECORSI I 30 GG. DI NON RICORRERE SUBITO
E NECESSARIAMENTE ALLA VENDITA, POICHE’ LO
SPOSTAMENTO DELL’ONERE DELLE SPESE FA SI’ CHE NEL
RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA STATO E CUSTODE, DI
CARATTERE PUBBLICISTICO, SI SOSTITUISCA SOLO QUELLO
TRA AVENTE DIRITTO E CUSTODE
• PERMANE L’OBBLIGO DELLA VENDITA NEL CASO IN CUI
L’AVENTE DIRITTO SIA IGNOTO O IRREPERIBILE. IN TAL CASO
LA CANCELLERIA DEVE SENZA INDUGIO PRESENTARE GLI ATTI
AL MAGISTRATO E QUESTI DEVE ORDINARE LA VENDITA.
• PER I BENI ISCRITTI A MOD 41 CIOE’ IN CUSTODIA DELLA
CANCELLERIA, AL MANCATO RITIRO DELL’AVENTE DIRITTO SE
CONOSCIUTO. DEI BENI INVENDUTI, PREVIO ELENCO DEVE
DISPORSI LA DISTRUZIONE O LA VENDITA.
• TUTTO CIO’ E’ PREVISTO DALL’ART. 151 TU.
• DISTRUZIONI: ECCETTO CHE PER LE DISTRUZIONE DEI REPERTI
CUSTODITI IN CANCELLERIA CHE PUO’ AVVENIRE DA PARTE
DELLA CANCELLERIA STESSA O DEGLI ORGANI DI PG O DI
ORGANI A CIO’ DEPUTATI E NE ABBIAMO GIA’ ANALIZZATI DEI
CASI, MA CHE COMUNQUE NON RECANO IN SE’ IL RISCHIO DI
DANNO ERARIALE, PER I BENI IN ONEROSA CUSTODIA E’
FONDAMENTALE IL COINVOLGIMENTO RESPONSABILE E
CONSAPEVOLE DEGLI ORGANI DI PG DI REGOLA INCARICATI
DELLA DISTRUZIONE; TALE COINVOLGIMENTO, SUI TEMPI DI
DISTRUZIONE IN PARTICOLARE PER I REPERTI IN ONEROSA
• CUSTODIA PASSA INNANZI TUTTO ATTRAVERSO
DIRETTIVE IMPARTITE DAI CAPI DEGLI UFFICI, PER
SENSIBILIZZARE TALI ORGANI SPESSO IGNARI DELLE
SUCCESSIVE IMPLICAZIONI CONTABILI DA RITARDO NELLA
ESECUZIONE.
• NELLA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ABBIAMO FATTO CENNO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE
INTERCORRENTI PER IL TRASPORTO E LA DISTRUZIONE:
• MISSIONE PERSONALE MILITARE: CIRCOLARE 119825U
DAG 18/9/2007.
• DISTRUZIONE AD OPERA DEI CC: NOTA MIN. GIUST.
20/1/2003 N. 1/759/44U
• SOGGETTI COINVOLTI E REPSONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE
DA INDEBITO PROLUNGAMENTO CUSTODIA ONEROSA:
• 1) MAGISTRATI
• 2) FUNZIONARIO DEL SERVIZIO CORPI DI REATO/MOD 42
• 3) ORGANI DI PG SEQUESTRANTI
• LA CONSEGUENZA DANNOSA PER L’ERARIO PUO’ ESSERE
ATTRIBUITA SOLO ALLE SEGUENTI SITUAZIONI:
• 1) MANCATO DISSEQUESTRO COSE SOTTO SEQUESTRO
PROBATORIO QUANDO LO STESSO NON SIA PIU’ NECESSARIO AI
FINI DELLA PROVA: QUESTO CASO COINVOLGE TUTTAVIA
VALUTAZIONI DEL TUTTO DISCREZIONALI DA PARTE DEL
MAGISTRATO
• 2) MANCATA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI
DESTINAZIONE A PROCESSO CONCLUSO: QUESTO E’ AL
CONTRARIO IL CASO PIU’ IMMEDIATO E OGGETTIVO DI
DANNO ERARIALE E DI RESPONSABILITA’ DEL MAGISTRATO
• 3) MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DI DESTINAZIONE E CIO’ RIGUARDA ANCHE LE IPOTESI DI
RITARDO CON CUI IL FASCIOLO VIENE RESTITUITO AL GIUDICE
DI I° GRADO DAL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE. QUESTO E’
UN CHIARO CASO DI RESPONSABILITA’ PER GLI OPERATORI
DELLA CANCELLERIA.
• 4) INERZIA DELLA PERSONA INTERESSATA ALLA RESTITUZIONE
NEL CASO IN CUI NON SIA STATO RESO EDOTTO DELLE
CONSEGUENZE E CIOE’ CHE LE SPESE SUCCCESSIVE AL 30°
GIORNO SONO A SUO CARICO: ANCHE IN QUESTO CASO LA
RESPONSABILITA’ E’ DELLA CANCELLERIA CHE PROVVEDE ALLE
COMUNICAZIONI;
• 5) OMESSA ISCRIZIONE A MOD 42 DELLE COSE SEQUESTRATE
AFFIDATE A TERZI: ANCHE IN QUESTO CASO LA
RESPONSABILITA’ NON PUO’ CHE GRAVARE SULLA
CANCELLERIA E SUL DIRIGENTE PER OMESSA VIGILANZA E
SOPRATTUTTO NEL CASO IN CUI ABBIA OMESSO DI IMPARTIRE
DIRETTIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
• L’AVER PREVISTO IL MOD 42 PRESSO LA PROCURA E
PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI E’ INDICATIVO DELLA
NECESSITA’ DI TENERE SOTTO CONTROLLO IL BENE IN
OGNI STATO DEL PROCESSO. CIO’ GIUSTIFICA CHE IL
BENE ISCRITTO IN PROCURA NON DEVE ESSERE
CONSIDERATO PIU’ PENDENTE UNA VOLTA ESERCITATA
L’AZIONE PENALE DAL PM: SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA’ CON L’ISCRIZIONE NELL’UFFICIO
GIUDICANTE CORRISPONDENTE SI ELIMINA LA
PENDENZA NELL’UFFICIO REQUIRENTE
• RICHIAMIAMO IN QUESTA SEDE QUANTO GIA’ DETTO NEL
PARAGRAFO GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE DIVERSE IPOTESI
DI DESTINAZIONE DEL BENE I N SEQUESTRO IN PARTICOLARE
SU QUELLI AFFIDATI A TERZI.
• IN CONCRETO SI POSSONO QUI RIFERIRE ESPERIENZE IN
ORDINE ALLE VERIFICHE ISPETTIVE E ALLE CONSEGUENTI
DENUNCE PER DANNO ERARIALEPROMOSSE DAI DIVERSI
ORGANI COMPETENTI, RELATIVE IN PARTICOLARE AL
PROLUNGARSI INDEBITO DELLA CUSTODIA ONEROSA.
• L’ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DEL MINISTERO DEL
TESORO PROVVEDE AI SENSI IN PARTICOLARE DELL’ART. 60 CO.
5 D.TO L.VO 165/01° ART. 14 CO-. 1 LETT. D L. 196/09, A
VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI NEI CONFRONTI DI
TUTTE LE PP.AA.
• INNANZI TUTTO SI PUO’ RIFERIRE PER ESPERIENZA
PERSONALE CHE IL RILEVAMENTO FATTO DALL’IGF E’
COMPIUTO CON UN SISTEMA ASSOLUTAMENTE AUTOMATICO
E DI TIPO MATEMATICO CHE RILEVA IL DANNO DAL GIORNO
SUCCESSIVO AL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE SUL MEZZO
O BENE IN SEQUESTRO, NON RILEVANDO IN ALCUN MODO IL
TEMPO SIA PUR MINIMO NECESARIO SIA PER LE RSTITUZIONI,
CHE PER LE DISTRUZIONI E ANCOR PIU’ OVVIAMENTE PER LE
VENDITE.
• TALE ARCO TEMPORALE VIENE PERALTRO INSPIEGABILMENTE
E SOPRATTUTTO SEMPLICISTICAMENTE ADDEBITATO AL
MAGISTRATO CHE TESTUALMENTE «SE AVESSE DECISO
PRIMA, AVREBBE POTUTO RIDURRE LA CUSTODIA».
• PERALTRO VA CRITICAMENTE SOSTENUTO CHE LA
DISCREZIONALITA’ DEL MAGISTRATO NEL DECIDERE SUL
DISSEQUESTRO E SUL BENE IN GENERALE SIA DI NATURA
INDUBBIAMENTE GIURISDIZIONALE, RESA SU ISTANZA DI
PARTE O A FINE GIUDIZIO, E NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI
RILIEVO ISPETTIVO COME TALE DI NATURA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE.
• CERTAMENTE QUELLO CHE RILEVA AI FINI DEL DANNO
ERARIALE E’ LA MANCATA DECISIONE SULLA ISTANZA DI
PARTE, DI RESTITUZIONE O LA MANCATA DECISIONE SUL
REPERTO COMUNQUE IN SENTENZA, ED E’ QUESTA
SENZ’ALTRO UNA DELLE CAUSE PIU’ FREQUENTI DI
DANNO ERARIALE. INDICATA AL P.TO 2 PIU’ SOPRA.
• SI PUO’ ASSISTERE PERTANTO A RILIEVO DI DANNO
ERARIALE SU VALUTAZIONI NON ADEGUATAMENTE
GIUSITIFICATE.
• NON VI E’ DUBBIO CHE ALTRO NODO CRUCIALE DA ATTENZIONARE
PER LA TEMPISTICA, E’ QUELLO DI CUI ALL’ART. 151 TU SPESE DI
GIUSTIZIA: IN QUESTO CASO SOLLECITA DEVE ESSERE LA
SOTTOPOSIZIONE DEGLI ATTI AL MAGISTRATO DA PARTE DEL
CANCELLIERE, PERCHE’ DISPONGA LA VENDITA ALLORQUANDO, IN
SEDE DI NOTIFICA ALL’AVENTE DIRITTO DEL PROVVEDIMENTO E
DELL’AVVISO SULLE SPESE DI CUI ALL’ART. 150 N. 4 STESSO TU, ESSO
RISULTI IRREPERIBILE O SIA COMUNQUE IGNOTO; PARIMENTI IL
TERMINE DI 60 GG DAL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA
VENDITA, ALLA VENDITA STESSA, DEVE ESSERE RISPETTATO ATTESE
LE MODALITA’ DELLA VENDITA.
• L’INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE
APPAIONO VALUTATE IN MODO MOLTO PIU’ REALISTICO E
• RAGIONATO DALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO
GIUSTIZIA, LIDDOVE IN PARTICOLARE VENGONO DI REGOLA
CONCESSI E APPREZZATI MARGINI DI TEMPO PER
L’ESECUZIONE DELLE DISTRUZIONI-RESTITUZIONI E VENDITA
CHE ALLO STATO INVECE IN VIRTU’ DI UN RIGIDO
AUTOMATISMO DI CALCOLO, NON VENGONO RICONOSCIUTI
DALL’ISPETTORATO DEL MINISTERO DEL TESORO.
• PERALTRO SI TENDE COMUNQUE A RIDURRE NELL’ALVEO DEL
PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SIANO ESSI MAGISTRATI
O PERSONALE AMMINISTRATIVO, LO SCENARIO IN CUI
ACCERTARE LE RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE; FINO
AD OGGI INFATTI NON E’ STATO MAI CONSIDERATO IL PESO
CHE SULL’INDEBITO PROLUNGARSI DELLA ONEROSA
• CUSTODIA, HA INVECE IL COMPORTAMENTO PIU’ O
MENO SOLLECITO DEGLI ORGANI DI PG A CUI VIENE
DEMANDATA
UFFICIALMENTE
L’ATTIVITA’
DI
RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DEL REPERTO IN
ONEROSA CUSOTDIA.
• PIU’ CHE OPPORTUNO APPARE UN INTERVENTO ALLA
SENSIBILIZZAZIONE DI TALI ORGANI SU TUTTO IL
TERRITORIO DELL’UFFICIO INTERESSATO DA PARTE DEL
CAPO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO, CON UNA DIRETTA
RESPONSABILIZZAZIONE DI TALI ORGANI
NELA
CAUSAZIONE DEL DANNO ERARIALE.
• PER QUANTO IN PARTICOLARE IL SERVIZIO DEI BENI IN ONEROSA
CUSTODIA SIA SISTEMATICAMENTE IL PIU’ ATTENZIONATO IN SEDE
DI QUALSIVOGLIA VERIFICA ISPETTIVA AMMINISTRATIVOCONTABILE, QUELLO CHE PIU’ RILEVA AI FINI DI SCONGIURARE
OGNI IPOTESI DI DANNO ERARIALE, E’ IL COORDINAMENTO
MASSIMO TRA UFFICI, LA TEMPESTIVITA’ NELLA CIRCOLAZIONE
DELLE COMUNICAZIONI E LA SOLLECITUDINE NEL MONITORAGGIO
DEI BENI IN SEQUESTRO, ANCHE CON CADENZA TEMPORALE
SEMESTRALE/ANNUALE A SECONDA DELL’ENTITA’ DELLE ISCRIZIONI
E SOPRATTUTTO DELLE PENDENZE, POTENDOSI AD ESEMPIO
LIMITARE IL MONITORAGGIO SEMESTRALE ALLE PENDENZE MENO
RECENTI E QUELLO ANNUALE ALLE ISCRIZIONI PENDENTI PIU’
RECENTI.
PARTICOLARI PROBLEMATICHE LEGATE
ALLE MODALITA’ DI ISCRIZIONI A SICP
• CIO’ CHE MAGGIORMENTE HA MODIFICATO IL
COMPORTAMENTO E LE MODALITA’ OPERATIVE DELLE
SEGRETERIE E CANCELLERIE GIUDIZIARIE CON L’UTILIZZO DEL
SICP , QUALE REGISTRO INTEGRATO DI TUTTA LA VICENDA DEL
PROCESSO PENALE COMPRESE LE COSE IN SEQUESTRO, E’
INNANZI TUTTO IL COLLEGAMENTO INFORMATICO
DELL’ISCRIZIONE TRA UFFICI REQUIRENTI E UFFICI GIUDICANTI:
• 1) PER I CORPI DI REATO CUSTODITI IN CANCELLERIA
L’EVENTUALE OMESSA ISCRIZIONE DA PARTE DELLA PROCURA
• IMPEDISCE LA PRESA IN CARICO DEL TRIBUNALE E CIO’
DETERMINA UNA NECESSARIA REGOLARIZZAZIONE DA PARTE
DEL PRIMO UFFICIO
• 2) PER I MEZZI IN ONEROSA CUSTODIA L’OMISSIONE INIZIALE
DELL’UFFICIO REQUIRENTE PUO’ INVECE CAUSARE UNA
INCOLPEVOLE OMESSA ISCRIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE
NEL CASO IN CUI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE NON
RISULTI EVIDENZIATO CON APPOSITO ELENCO O NON SIA
RIPORTATO IL N. DEL REPERTO/BENE SEQUESTRATO SULLA
COPERTINA DEL FASCICOLO; IN TAL CASO IL BENE STESSO
NON SAREBBE OGGETTO DI ALCUN MONITORAGGIO E
AVREBBE COME UNICA CONSEGUENZA, L’INEVITABILE
INDEBITO PROLUNGARSI DELLA ONEROSA CUSTODIA.
• ALTRA PROBLEMATICA DA ATTENZIONARE E’ QUELLA DEL
RACCORDO DEI DATI INSERITI A SICP DALL’ISCRIZIONE DEL
REPERTO ALLA SUA ELIMINAZIONE E I DATI STATISTICI
ANNUALI RICHIESTI DALLA DIREZIONE GENERALE DI
STATISITICA ATTRAVERSO I MODELLI DA INVIARE
TELEMATICAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE WEBSTAT
GIUSTIZIA, DENOMINATI A: REPERTI DEPOSITATI PRESSO
L’UFFICIO B: COSE IN SEQUESTRO AFFIDATE IN CUSTODIA A
TERZI C) PROSPETTO DELLE VENDITE.
• TUTTI I DATI RICHIESTI IN REALTA’ SONO RICOMPRESI TRA
QUELLI INSERITI A SICP PER CUI LA LORO ESTRAZIONE
DOVREBBE RISULTARE AUTOMATICA ALMENO QUANDO IL
REGISTRO SARA’ POPOLATO SOLO DI REPERTI CHE HANNO
TROVATO ORIGINARIA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
INFORMATICO STESSO.
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