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Stampa n. 16

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Stampa n. 16
Osservatorio Previdenza - Sindacato Spi Cgil Lombardia
Serie schede tematiche giugno 2005 - n. 16 - cod. 67434
Questa scheda è pubblicata nel sito www.signoreesignori.it
Via Dei Transiti, 21 20127 Milano - Telefono 022885831 – fax 0226825232 - e-mail: [email protected]
La pensione per casalinghe e lavori di cura
Promuovere o ignorare?
Sviluppo del Fondo per migliorare le condizioni previdenziali
Un ruolo attivo dello SPI ?
Sommario
Come è fatto il fondo per casalinghe/i
pag. 2
L’identikit - La contribuzione - La pensione di vecchiaia - La pensione di inabilità
Le donne e gli uomini che possono iscriversi al Fondo:
pag. 2
Quanto si paga:
e quanto si riceve:
- contribuzione libera
- rendita calcolata con il sistema contributivo
- soglia contributiva minima a € 309 annuali
- pensione erogata tra 57 e 65 anni di età
- si può pagare una volta l’anno
- prima dei 57 anni di età per i soli inabili
- deducibile interamente dall’Irpef
- l’importo annuo della pensione
Il vantaggio per gli iscritti al Fondo entro il 3 giugno 2004
pag. 4
Cosa conviene fare:
pag. 4
- una risposta insufficiente ai diritti di coloro che svolgono lavori e cure in famiglia
- a chi conviene iscriversi al Fondo
Cosa può fare il Sindacato pensionati per la casalinga
o altra persona che svolge lavori di cura in famiglia
pag. 5
- informare le persone che potrebbero essere interessate sulle condizioni contributive
e le relative rendite pensionistiche
- promuovere l’adesione al Fondo presso l’Inps
- verificare la situazione contributiva per salvare eventuali versamenti obbligatori come lavoratore dipendente o autonomo
- effettuare le pratiche fiscali, con la prevista totale deducibilità dei versamenti contributivi dal reddito imponibile Irpef
- rivendicare l’ottenimento della pensione di inabilità riconosciuta a questi lavoratori familiari
- conseguire le rivendicazioni già avanzate negli scorsi anni per l’ottenimento del recupero sul Fondo per i lavori
di cura e familiari dei contributi già versati presso Gestioni per lavoro dipendente o autonomo
- dare indicazioni e supporto per la possibile iscrizione al fondo complementare ‘pensione famiglia’,
con il correlato utilizzo a fini contributivi di sconti spesa nei punti di vendita convenzionati
- assicurare una corretta gestione da parte delle Compagnie assicurative della polizza obbligatoria per gli infortuni domestici.
Le rivendicazioni dei sindacati pensionati
pag. 6
- le posizioni silenti >> recuperare i contributi perduti
- la totalizzazione di contributi di dipendenti e autonomi con il Fondo
- la liquidazione in capitale dei contributi già accreditati nelle Gestioni obbligatorie
- le considerazioni di Spi e Inca della Lombardia
Una situazione negativa da superare:
pag. 7
le pensioni erogate dal Fondo per lavori di cura familiari >> periodo 2002 – 2005
Breve storia della previdenza per il lavoro casalingo:
pag. 8
- La mutualità pensioni del 1963
- Il Fondo di previdenza operante dal 1997
- E’ realtà il Fondo pensioni per le casalinghe (anno 2001)
- Le modalità d’iscrizione al Fondo per le casalinghe (anno 2002)
Il fondo complementare “pensione famiglia”:
si possono incrementare i versamenti contributivi facendo la spesa?
pag. 10
Per i lavori di cura >> le persone non autosufficienti residenti in casa
pag. 11
- i 2.600.000 non autosufficienti che vivono in casa
- il milione e 200 mila che non può uscire di casa senza aiuto
- i 500 mila immobilizzati a letto o su una sedia
• quasi due milioni hanno più di 65 anni
• la maggiore concentrazione di non autosufficienza nelle regioni meridionali
• la maggiore incidenza di non autosufficienza fra i single e le famiglie ristrette dei grandi centri urbani
Quando la casalinga (od altra persona addetta a lavori familiari o di cura) si infortuna o muore:
pag. 12
- se perdi tre dita non hai diritto alla rendita
- la richiesta di abbassamento delle aliquote di invalidità
- i confronti tra incidenti domestici, stradali e sul lavoro
- gli ambienti e le disattenzioni più pericolosi
In casa avvengono quattro milioni di incidenti l’anno: 8.000 vittime della vita domestica
pag. 13
>> il 72% sono donne
Il Regolamento sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici
pag. 14
1
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Serie schede tematiche giugno 2005 - n. 16 - cod. 67434
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La possibile iniziativa del sindacato
Il sindacato, se decide di affrontare a sua volta iniziative dirette sulla tematica riguardante il riconoscimento
pensionistico per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, si
trova di fronte a tre bacini di utenza ai quali rivolgersi:
• coloro che hanno effettuato versamenti al Fondo ed hanno compiuto 65 anni di età, maturando così il conseguente diritto al vitalizio;
• coloro che entro il 30 giugno 2004 hanno usufruito della facoltà di effettuare i versamenti a decorrere dal
1997;
• le/i nuovi contribuenti senza agevolazioni sui periodi arretrati.
Come è fatto il fondo per casalinghe/i
L’identikit: Il Fondo, previsto dall’art. 3 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, provvede ad erogare un trattamento pensionistico che si ritiene possa essere definito di vecchiaia e la pensione di inabilità.
La contribuzione
La pensione di vecchiaia
> dal 1 gennaio 1999 l’importo della > si ottiene con 5 anni di contributi,
contribuzione da versare al Fondo a partire dal 57^ anno di età, semnon può essere inferiore a 25,82 euro prechè l’importo di pensione maturato non risulti inferiore a 1,2 volte
mensili;
la misura del nuovo assegno sociale
> su questa contribuzione scatta un’ali- introdotto dalla legge 335/95 (art.3,
quota aggiuntiva (stabilita con de- commi 6-7);
creto ministeriale), parametrata alle > oppure, a prescindere dall’importo,
effettive spese di gestione, rilevate quando siano stati compiuti i 65 anni
con apposita contabilità.
di età, fermo il requisito di versamento di almeno 5 anni di contributi.
La pensione di inabilità
> il diritto alla pensione di inabilità si
consegue a qualsiasi età;
> purchè siano stati versati almeno 5
anni di contribuzione;
> quando si verifichi l’assoluta e permanente impossibilità dell’iscritta/o
allo svolgi mento di qualsiasi attività
lavorativa.
Le donne (ma anche gli uomini) che possono iscriversi
al Fondo per lavori di cura non retribuiti
> Transitano d’ufficio nel nuovo Fondo, con effetto > Possono inoltre iscriversi al Fondo, su base volondal 1 gennaio 1997, i soggetti già iscritti nella
taria, gli uomini e le donne che abbiano un’età non
gestione “Mutualità pensioni”, utilizzando come
inferiore a 15 anni (14 quando sia già stato assolto
premio unico di ingresso i contributi versati nella
l’obbligo scolastico) e compresa entro il 65^ anno,
vecchia gestione.
che possiedano tutte le seguenti condizioni:
> Lavoro a part-time. L’iscrizione al Fondo è compa• svolgano, senza vincolo di subordinazione, lavori
tibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa a
non retribuiti in relazione a responsabilità famiorario ridotto, anche se svolto con carattere di conliari;
tinuità, a condizione che però determini la contra• non prestino attività lavorativa autonoma o alle
zione del periodo assicurativo per la determinazione
del diritto alla pensione nel regime generale obblidipendenze di terzi;
gatorio (colf con meno di 24 ore settimanali, operaio
• non risultino titolari di pensione diretta (vecchiaia,
agricolo con meno di 270 giornate annue). Non sono
invalidità, inabilità e anzianità). Mentre possono
invece iscrivibili: in caso di riconoscimento dell’iniscriversi i titolari di pensione ai superstiti (inditero accredito contributivo anche se svolgono lavoro
retta o di reversibilità).
a tempo parziale, oppure di iscrizione obbligatoria
in albi ed elenchi di categoria.
Possono quindi aderire persone che, nel periodo di iscrizione al Fondo, fanno della cura
della famiglia l’occupazione principale della propria vita, anche se non l’unica.
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Quanto si paga
Contribuzione libera:
La contribuzione pensionistica non ha un costo preciso:
l’importo dei pagamenti è libero: si versa quello che si
vuole quando si vuole.
Soglia contributiva a 309 € annuali:
Se però si vuole maturare un mese di contributi occorre
pagare almeno 25,82 euro. Perciò il riconoscimento di un
anno intero costa € 309,84 e il minimo dei 5 anni costa €
1.549,20. Con questa somma si raggiunge il diritto a pensione, che però potrà essere pagata al 65° anno di età. Per
avere la pensione a partire dai 57 anni occorre pagare molto
di più.
Si può pagare una volta all’anno:
Non ci sono scadenze per il pagamento, si versa in qualsiasi momento dell’anno. Non è necessario pagare mese per
mese: basta farlo una sola volta l’anno. L’importo viene
accreditato nell’anno stesso.
Deducibile integralmente senza limiti dall’imponibile
Irpef:
I contributi versati all’Inps sono deducibili dal reddito
imponibile Irpef per intero e anche per i famigliari a carico.
Quindi il coniuge che paga i contributi per il partner a
carico, rientra in parte della spesa attraverso la leva fiscale.
Se hai più di 60 anni di età puoi recuperare anzianità:
Coloro che si iscrivono al Fondo dopo il compimento del
60° anno di età, possono perfezionare il requisito dei 5 anni
di anzianità contributiva entro il raggiungimento del 65°
anno di età, incrementando l’anzianità contributiva posseduta, mediante il versamento della riserva matematica corrispondente al periodo di incremento necessario.
Si pagano le spese di gestione:
A carico degli iscritti grava anche una contribuzione aggiuntiva da determinare con decreto ministeriale in correlazione
con le effettive spese di gestione del Fondo.
La rivalutazione annuale dei contributi:
L’ammontare annuo dei contributi versati si rivaluta, su base
composta, al 31 dicembre di ogni anno – ad iniziare dall’anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono – utilizzando come tasso di capitalizzazione quello
corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL
(Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare. La somma degli importi annui delle
contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il
montante contributivo annuale.
... e quanto si riceve
Rendita calcolata con il sistema contributivo:
Il Fondo eroga una rendita, per 13 mensilità all’anno. La
rendita è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo (legge 335/95), quindi è di importo variabile a seconda
dell’età alla data di decorrenza della prestazione e all’entità
della contribuzione versata.
Pensione erogata tra 57 e 65 anni di età:
Quale pensione calcolata con il sistema contributivo, essa
può essere conseguita dall’età di 57 anni, purchè il suo
importo risulti superiore a quello dell’assegno sociale
vigente alla stessa data, aumentato del 20%.
Pensione prima dei 57 anni agli inabili:
In caso contrario, la decorrenza della rendita è differita a
non prima del momento in cui si raggiunge tale condizione
e comunque non oltre il 65° anno di età. Prima del 57° anno
di età la rendita può essere corrisposta se l’iscritto si trova
nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione a 65 anni (esempi):
- la/il casalinga/o inizia i versamenti a 40 anni, paga ogni
anno 310 euro e dopo 25 anni di pagamenti chiede la pensione a 65 anni. Avrà un assegno annuale di € 716 (55 €
al mese per 13 mensilità);
- medesima situazione, però con un versamento doppio (€
620 annue). La pensione sarà di € 1.433 annue (110 € per
13 mensilità);
- la/il casalinga/o inizia i versamenti a 55 anni, paga per
un decennio 1.239 euro l’anno. A 65 anni la pensione
ammonterà a 917 euro l’anno (70,50 euro per 13 mensilità).
La pensione a 57 anni (esempi):
- Si vogliono versare solo 5 anni di contributi e chiedere la
pensione a 57 anni di età. A questo scopo occorre pagare
22.535 euro l’anno per raggiungere una pensione di 5.891
euro all’anno (€ 453 per 13 mensilità). Il soggetto deve
pagare 112.675 euro (218 milioni delle ex lire) per godere
della pensione a 57 anni;
- Si vuole una pensione di 567 euro circa per 13 mensilità al
compimento del 57° anno di età versando contributi per
20 anni. Occorrerà pagare almeno 5.592 euro l’anno per
un totale di 111.840 euro (216 milioni di vecchie lire).
L’importo annuo della pensione:
L’importo annuo della pensione si determina applicando al
montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione correlato all’età posseduta al momento del pensionamento e previsto nella tabella che, viene adottata con
decreto ministeriale (art.4, comma 2, del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, come sostituito dall’art.58, com 1 lett b)
legge 17 maggio 1999, n.144).
Per determinare l’ammontare della pensione di inabilità, nei
casi in cui l’accesso al trattamento pensionistico avvenga
prima del compimento del 57^anno di età, va applicato il
coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età.
L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’importo annuo per tredici mensilità.
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Il vantaggio per coloro che si sono iscritti entro il 30 giugno 2004
Il “Fondo di previdenza per coloro che svolgono lavori di cura”, istituito nel 1996 in luogo della vecchia
“Mutualità pensioni”, è entrato operativamente in funzione solo nel giugno 2004.
La proroga al 30 giugno 2004 del termine per versare al Fondo i contributi dal 1997 in poi è stata estesa anche
all’iscrizione, consentendo così di coprire di contribuzione anche gli anni precedenti alla domanda (messaggio
Inps 2577 del 29 gennaio 2004).
L’Inps un anno fa (comunicato 9 febbraio 2004), a seguito di polemiche insorte, precisava di aver gestito il
“Fondo previdenza casalinghe” nel pieno rispetto della legge (decreto legislativo 565/96), in particolare:
• secondo quanto stabilito dalla norma, l’Inps ha automaticamente inserito d’ufficio le iscritte alla ‘Gestione
mutualità pensioni’ (circa 500), utilizzando quale premio unico d’ingresso i contributi precedentemente versati, correttamente rivalutati (legge 338/2000);
• al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari” avevano liberamente scelto di aderire – a quel momento – 15 mila casalinghe. L’Inps, sempre
attenendosi a criteri di legge, ha quindi inviato a coloro che ne avevano fatto domanda una lettera di accettazione o rifiuto. Nel primo caso ha semplicemente allegato dei bollettini che gli interessati hanno potuto
scegliere o meno di pagare.
Cosa conviene fare
Per il sistema di calcolo della rendita, la
mancanza di perequazione automatica
e di reversibilità, e soprattutto l’impossibilità di totalizzare o ricongiungere
i contributi versati in altre gestioni, il
‘Fondo lavori di cura’ può essere una
risposta insufficiente alla domanda di
protezione sociale richiesta dalle persone che, temporaneamente o permanentemente, dedichino la loro attività
alla cura della famiglia.
<
una risposta insufciente ai
diritti di coloro che svolgono
lavori e cure in famiglia
>
a chi conviene iscriversi
al Fondo
Potrebbero trovare convenienza nell’iscrizione al ‘Fondo’ persone che sono
escluse, per motivi diversi, da qualsiasi altra possibilità sia di ricorso a
forme previdenziali obbligatorie sia dal
diritto a forme di assistenza, quale l’assegno sociale, e che abbiano l’intenzione di attivare una polizza o qualche
altra forma assicurativa individuale per
costituirsi una rendita per la vecchiaia.
Tutti i contributi versati vengono accreditati sul conto previdenziale dell’iscritto, meno un 2% che
viene prelevato dall’Inps per nanziare i costi sostenuti per la gestione del Fondo e il pagamento
delle pensioni.
Perciò, ai ni del calcolo della pensione, si tiene conto del 98% di quanto versato nell’arco della
vita assicurativa.
Come è noto la quota di servizio applicata dalle Assicurazioni è molto superiore.
Si ritiene conveniente iniziare l’adesione al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono
lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” in età abbastanza giovane, con
versamenti per almeno 15 anni.
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Cosa può fare il Sindacato Pensionati?
L’interrogativo è già posto nella titolazione di questa scheda: promuovere o ignorare? Un ruolo attivo del
Sindacato pensionati?
Lo SPI include nella sua area di
azione e di intervento un vasto
campo di impegno, che nell’area
della previdenza comprende: i redditi pensionistici da contributi, ma
anche tutta la gamma della solidarietà (superstiti, invalidi, integrazione al minimo, assegni sociali
ecc.), per non citare la gamma più
vasta del sostegno sociale (non autosufficienza, sanità e così via).
Lo SPI svolge anche un ruolo attivo
nel campo della regolamentazione
e dello sviluppo della previdenza
complementare, generalmente integrativa di un reddito pensionistico
obbligatorio.
>
una rendita sostitutiva o
integrativa
<
i molteplici campi di impegno dello Spi
<
la solidarietà e il sostegno
sociale
<
lo sviluppo della previdenza complementare
Nel caso in esame il Fondo può corrispondere a diverse tipologie di situazioni:
• Costituire l’unica assicurazione di
rendita per la vecchiaia di persone che
hanno sempre svolto lavori domestici e di cura non retribuiti nell’ambito familiare, similare quindi ad una
polizza assicurativa privata, ma con
minori costi;
• Coprire un periodo di interruzione
della vita lavorativa, durante il quale
la persona si è dovuta dedicare ad
esigenze familiari;
• Integrare l’accredito contributivo durante lo svolgimento di attività lavorative a part-time.
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Le rivendicazioni dei sindacati pensionati
Le “posizioni silenti”. I sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, l’11 aprile 2003, con una nota
dei loro segretari generali indirizzata alle tre segreterie confederali, pur affermando di condividere le osservazioni e le proposte unitarie delle Confederazioni al disegno di legge delega sulla previdenza, evidenziavano
alcuni argomenti non presi in considerazione.
Le richieste dell’aprile 2003
La piattaforma dell’aprile 2002
Sul tema del perfezionamento dell’istituto della ‘totalizzazione’ tra tutte le
Gestioni sindacati pensionati affermavano:
…si ritiene opportuno cogliere l’occasione per risolvere alcuni casi di ‘posizioni assicurative silenti’.
La delega dovrebbe prevedere totalizzazione anche tra le Gestioni dei
lavoratori dipendenti e dei lavoratori
autonomi sia con la Gestione dei ‘parasubordinati’ sia con il ‘Fondo casalinghe’.
Per queste due ultime categorie, o
aggiunta all’istituto della totalizzazione
o sua alternativa, dovrebbe essere previsto:
• per gli iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono
lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, la
liquidazione in capitale dei contributi già accreditati, presso Gestioni
per lavoro dipendente o autonomo,
come “premio d’ingresso” nel nuovo
Fondo.
• per i lavoratori ‘parasubordinati’, la
facoltà di proseguire il versamento
volontario dei contributi nella
Gestione di provenienza (dipendenti
o autonomi) fino al raggiungimento
del requisito contributivo per il diritto
alla pensione di vecchiaia.
La piattaforma unitaria dei pensionati
prevedeva già nel 2002 ‘l’utilizzo dei
contributi versati nell’ex Fondo Casalinghe’, prevedendo che ‘i titolari di
contribuzione nelle gestioni di previdenza obbligatoria che non possono
dare luogo, per la loro esiguità, ad una
pensione previdenziale, devono potere
utilizzare i versamenti, almeno per la
quota di contribuzione a carico del lavoratore, al fine di incrementare il proprio patrimonio contributivo, in caso
di iscrizione al Fondo previdenziale
per le persone che svolgono lavori di
cura in ambito familiare’, aggiungendo
che tale misura dovrebbe rappresentare
‘una prima risposta al problema delle
posizioni silenti’.
<
recuperare i contributi perduti delle posizioni silenti
<
la totalizzazione di contributi dipendenti e autonomi
con il Fondo
<
premio d’ingresso nel Fondo
con la liquidazione in
capitale dei contributi
obbligatori accreditati
Le considerazioni espresse dalla Guida Spi-Inca della Lombardia
L’opportunità per i soggetti che svolgono lavori di cura nell’ambito familiare
di potersi costituire una rendita pensionistica rappresenta sicuramente un traguardo importante.
Tuttavia non si possono sottacere i seguenti elementi di criticità presenti nell’ambito del Fondo:
• non sono previsti la pensione ai superstiti e l’integrazione al trattamento
minimo;
• le pensioni non sono soggette alla disciplina della perequazione automatica;
• non è previsto né il trattamento di invalidità per riduzione a meno di un terzo
della capacità di esercitare l’attività lavorativa propria nell’assegno di invalidità;
• non è prevista la maggiorazione dell’anzianità contributiva nel calcolo della
pensione di inabilità;
• per calcolare il montante contributivo individuale verrà utilizzato il 98% dell’importo versato (già precedentemente sottolineata la maggiore esosità di prelievo da parte di società assicuratrici);
• non è possibile recuperare le ‘posizioni silenti’ (vedi le richieste dei sindacati
pensionati del 2002 sopra riportate);
• si potrà percepire una pensione di vecchiaia prima dei 65 anni solo versando
una consistente contribuzione;
• non vi è convenienza di iscrizione al Fondo qualora si preveda che al compimento dei 65 anni d’età si potranno avere le condizioni di reddito necessarie
per beneficiare dell’assegno sociale.
Agli stessi destinatari del Fondo in questione è data la possibilità di iscriversi in
aggiunta o in alternativa al Fondo pensione complementare denominato Fondo
Famiglia.
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Una situazione da superare: in cifre gli ultimi quattro anni
delle pensioni già erogate dal fondo previdenza ‘casalinghe’
Pensioni
Vecchiaia
Numero
Spesa totale
(migliaia di euro)
Importo medio
mensile (euro)
Pensioni
Invalidità
Numero
Spesa totale
(migliaia di euro)
Importo medio
mensile (euro)
2002
2003
2004*
2005*
1.473
832,8
1.451
1.158,1
1442
1.430
1.440
1.623,5
43
61
76
90
383
46,6
359
80,4
337
98
317
100,9
9
17
22
24
Nel 2002 venivano pagate 1856 pensioni (tra vecchiaia e invalidità) con un costo al Fondo di 879 mila
euro:
• copertura contributiva € 184.000
• a carico dello Stato € 695.000
Nel 2005 (prima nota di variazione al preventivo),
registra una diminuzione delle prestazioni (1.757) e
un aumento dei costi: € 1,7 milioni
• copertura contributiva € 211.000
• a carico dello Stato € 1.489.000
(*) Preventivi Fonte Inps
Anche il nuovo Fondo, riformato dal decreto
legislativo 565/96, non offre un prodotto sufcientemente appetibile e giustica le rivendicazioni avanzate dai sindacati pensionati
Guardando indietro: breve storia della previdenza per il lavoro casalingo
La mutualità pensioni del 1963
1. Con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu istituita, presso l’Inps e con gestione separata, la “Mutualità pensioni”
con la finalità di provvedere all’assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe. Potevano iscriversi alla
Mutualità pensioni le casalinghe che avessero compiuto i 15 anni di età e non avessero superato l’età di 50
anni. Tra le casalinghe iscrivibili erano comprese le titolari di pensioni indirette, mentre erano escluse: le titolari
di pensioni dirette a carico dell’Ago o delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esclusive dell’ Ago,
nonché le donne iscritte o in condizioni di versare la contribuzione volontaria all’ Ago o a una delle dette forme
sostitutive ed esclusive dell’Ago.
2. Il Regolamento di esecuzione della legge n. 389/1963, approvato con il DPR 24 aprile 1964, n. 665, all’art. 2,
aveva precisato che erano da considerare casalinghe “le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitavano
attività soggetta all’obbligo della iscrizione” alle suindicate forme previdenziali e “che attendono senza vincolo di
subordinazione alle cure domestiche presso la propria famiglia”.
La Mutualità pensioni provvedeva ad erogare la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità. Il diritto alla
pensione di vecchiaia, in base all’art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 389, era conseguibile, a domanda, al
compimento del 65°anno di età e il diritto alla pensione di invalidità, in base all’art. 8 della stessa legge, poteva
essere acquisito dopo cinque anni di iscrizione alla Mutualità e sulla base di almeno 120 contributi versati nella
misura minima consentita, a condizione che la capacità di esercitare la normale diretta attività, propria delle
casalinghe, fosse risultata ridotta, in modo permanente per infermità o per difetto fisico o mentale, a meno di
un terzo.
L’ammontare della pensione era costituito dall’importo di una rendita vitalizia calcolata mediante l’applicazione
alla complessiva contribuzione versata di apposite tariffe attuariali che tenevano conto dell’età posseduta all’epoca
dei versamenti e della liquidazione della rendita.
3. In base all’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi versati, secondo le norme
della Mutualità pensioni di cui alla legge n. 398/1963, dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, sono rivalutati,
per i periodi antecedenti alla liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti
utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all’art. 3, comma 11, della legge 27 maggio
1982, n. 297, comportando l’aumento dei relativi trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2001. Con l’applicazione
del medesimo criterio sono rivalutati i contributi inerenti ai periodi anteriori al 1° gennaio 1997 e versati dopo
il 31 dicembre 2000.
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Breve storia della previdenza per il lavoro casalingo:
il Fondo di previdenza operante dal 1997
4. L’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha attribuito al Governo una delega ad emanare norme per
armonizzare la disciplina della Mutualità pensioni prevista per le casalinghe alle norme della riforma generale delle
pensioni. In attuazione della delega è stato emanato il DLgs 16 settembre 1996, n. 565, che ha proceduto al riordino
della Mutualità pensioni, introducendo, con efficacia dal 1° gennaio 1997, significative innovazioni tra cui quelle di
seguito accennate.
5. L’art. 1 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, ha stabilito in particolare che dal 1° gennaio 1997:
- la gestione “Mutualità pensioni”, costituita presso l’Inps ad opera della legge 5 marzo 1963, n. 389, assuma la
nuova denominazione di “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti
da responsabilità familiari”;
- possano iscriversi, su base volontaria, al nuovo Fondo di previdenza, i soggetti che svolgono, senza vincoli di
subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa
autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta;
- possano inoltre volontariamente iscriversi al Fondo, coloro che svolgono un’attività lavorativa ad orario ridotto,
anche se espletata con carattere di continuità, ma tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo di
assicurazione ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
- siano iscritti al nuovo Fondo i soggetti già iscritti alla Mutualità pensioni, utilizzando come premio di ingresso nel
Fondo i contributi versati alla preesistente gestione della Mutualità. Tali contributi, ai sensi dell’art. 69, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rivalutati, per i periodi antecedenti all’ingresso nel Fondo e secondo
l’anno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui
all’art. 3, comma 11, della legge 27 maggio 1982, n. 297.
E’ realtà il Fondo pensioni per le casalinghe
(Dm Lavoro 14 marzo 2001)
Il decreto affida all’INPS il compito di diffondere le disposizioni per i versamenti contributivi
Il Fondo pensioni per le casalinghe può incominciare a funzionare. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118, del 23 maggio
2001, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 14 marzo 2001, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati determinati i coefficienti di trasformazione
in pensione del montante contributivo per il Fondo di previdenza delle persone che svolgono lavori di cura non
retribuiti, derivanti da responsabilità familiari.
Le disposizioni applicative dell’Inps
All’Inps il compito di diffondere le necessarie disposizioni, affinché le persone interessate possano iniziare ad
effettuare il versamento della contribuzione.
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Breve storia della previdenza per il lavoro casalingo:
le modalità d’iscrizione al Fondo per le casalinghe (Circolare Inps 223/2002)
Il 20 dicembre 2001, la Direzione centrale delle prestazioni dell’Inps ha emanato la circolare n. 223/2001 sulla normativa del “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari”.
Si tratta della normativa del Fondo operante dal 1° gennaio 1997 in sostituzione della gestione della “Mutualità
pensioni” istituita a suo tempo in favore delle casalinghe con la legge n. 389/1963.
La circolare n. 223/2001:
- detta le istruzioni per l’applicazione delle norme del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, emanato in
attuazione della delega attribuita al Governo (articolo 2, comma 33, legge 8 agosto 1995, n. 335)
- tiene conto delle modifiche e delle integrazioni apportate al decreto legislativo n. 565/1996 (dalle disposizioni di
cui alla legge 14 maggio 1999, n. 144), al decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, e al Decreto 14 marzo 2001,
concernente “la determinazione dei coefficienti di trasformazione” da applicare per il calcolo delle pensioni con il
sistema contributivo da liquidare agli iscritti al Fondo.
La prima parte della circolare Inps n. 223/2001 fornisce una serie di precisazioni dalle quali emerge, tra l’altro:
Inserimento di ufficio per le iscritte alla Mutualità
che le casalinghe iscritte alla “Mutualità pensioni” dal 1° gennaio 1997 sono inserite d’ufficio nel Fondo di nuova
istituzione di cui al DLgs n. 565/1996, utilizzando, quale premio unico d’ingresso, i contributi dalle stesse versati
alla suddetta Mutualità.
La volontarietà dell’iscrizione al Fondo
L’iscrizione degli altri soggetti, che si trovano nelle condizioni previste dalle norme del Fondo, avviene su base
volontaria;
- che l’iscrizione al Fondo mantiene la propria efficacia nonostante la mancanza di versamento della contribuzione
o la sussistenza di altra contribuzione diversa da quella al Fondo;
Un versamento mensile non inferiore a € 25,82 (50mila lire)
- che l’ammontare della contribuzione da versare al Fondo con decorrenza dal 1° gennaio 1999 (in base all’art. 58
della legge 17 maggio 1999, n. 144), non può essere inferiore a lire 50.000 mensili (25,82 euro) e, qualora nell’anno
solare risulti versato un importo complessivo di contribuzione che non raggiunge tale limite, per lo stesso anno
non può essere riconosciuto alcun contributo mensile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la
determinazione del relativo ammontare;
Deducibilità completa a fini fiscali dei contributi versati al Fondo
- che dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate alla normativa fiscale (da art. 13 del DLgs n. 47/2001),
i contributi versati al Fondo per sé e/o per i propri familiari fiscalmente a carico, sono interamente deducibili, ai fini
fiscali, dal reddito complessivo del dichiarante.
Prorogato al 31 dicembre 2003 ( e successivamente al 30 giugno 2004) il termine per versare al Fondo i contributi
1997-2002
In data 20 dicembre 2001 la Direzione centrale delle prestazioni dell’INPS ha emanato la circolare n. 223/2001
sulla normativa del “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari”.
Si tratta della normativa del Fondo operante dal 1° gennaio 1997 in sostituzione della gestione della “Mutualità
pensioni” istituita a suo tempo in favore delle casalinghe con la legge n. 389/1963.
Con tale Circolare, nel dettare le istruzioni applicative del DLgs n. 565/1996 e successive modificazioni, l’Inps ha
precisato anche che “in fase di prima attuazione della norma in esame, tutti coloro che si iscriveranno per la prima
volta entro il 31 dicembre 2002, in deroga al principio di cassa, potranno coprire di contribuzione anche gli anni
precedenti la domanda, a partire dal 1997, effettuando il relativo versamento al Fondo, entro la medesima data,
senza maggiorazione per interessi”.
Le proroghe per il recupero contributivo dal 1997:
- proroga al 31 dicembre 2003 (messaggio Inps n. 365/18.11.2002)
- proroga al 30 giugno 2004 (messaggio Inps n. 2577/29.1.2004)
La seconda parte della circolare contiene chiarimenti su: i requisiti per acquisire il diritto alle pensioni di vecchiaia
e invalidità, che rappresentano le prestazioni erogabili dal Fondo, e le regole del sistema contributivo di calcolo
delle stesse pensioni.
La parte terza della circolare riguarda l’Organo di gestione del Fondo e la materia dei ricorsi amministrativi,
mentre la parte quarta detta istruzioni contabili.
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È vero che la casalinga/o può incrementare la sua pensione
facendo la spesa? Un fondo complementare “pensione famiglia”
La circolare 223/2002 dell’Inps sopracitata, prevede anche che che i
versamenti effettuati al Fondo possono essere incrementati dagli importi
accreditati all’iscritto attraverso il
meccanismo della cosiddetta “scontistica”, cioè, destinando ai fini pensionistici, l’importo corrispondente agli
abbuoni accantonati su acquisti effettuati presso centri di vendita convenzionati.
Iscritti per fasce d’età:
uomini
inferiore a 24 anni 12,6%
tra 24 e 34 anni
25,6%
tra 35 e 49 anni
34,0%
tra 50 e 64 anni
25,2%
oltre 64 anni
2,6%
donne
1,5%
11,7%
39,1%
43,2%
4,5%
totale
1,9%
12,1%
39,0%
42,5%
4,5%
Nei punti vendita Pellicano, Ld, Grosmarket, Blu casa e Persona: sconto
del 2% sulla spesa, viene girato tramite Pos alla posizione contributiva
dell’iscritta/o.
I partner finanziari dell’operazione
sono Capitalia (banca depositaria), S.
Paolo Imi, Banco Napoli, Banca
Intesa.
Il Fondo viene venduto nei 14mila
sportelli postali.
<
La problematica
conversione in accrediti
contributivi dei buoni
acquisto
>
>
Dubbi per l’incidenza
proporzionalmente rilevante
dei costi di gestione
amministrativa
<
>
Il rendimento è equiparato
alla crescita lorda del PIL
<
I punti di vendita convenzionati (dati luglio 2004)
Donneuropee-Federcasalinghe è stata
la principale promotrice del fondo complementare chiuso “Fondo pensione
famiglia”.
Il Fondo, nel 2004 ha registrato una
raccolta di 1.113.200 euro.
Gli iscritti sono circa ottomila:
• casalinghe 65%
• lavoratori atipici 25%
• studenti 10%
La stragrande maggioranza degli iscritti
è composta da donne fra i 35 ed i 64
anni residenti nel Centro e Sud Italia.
La raccolta del capitale del Fondo
avviene attraverso:
- versamenti volontari, liberi e non
necessariamente continui
- all’accumulo di ‘sconti’ spesa.
L’accumulo contributivo con gli sconti
spesa possono avvenire in negozi e
supermercati convenzionati utilizzando
la “Fondo famiglia card”, una tesserina
(costo una tantum di € 16) che permette di usufruire di sconti sulla spesa
compresi fra il 2 ed il 30%. Gli abbuoni
così accumulati sono deducibili fiscalmente.
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Le persone non autosufcienti residenti in casa (dai 6 anni in su)
L’inchiesta Spi Cgil
La non autosufficienza, viene affermato nella ricerca Spi, coinvolge in Italia (dati Istat), circa 2.800.000 persone, pari al 5,2% della popolazione dai sei anni in su:
• la grande maggioranza (oltre 2.600.000 persone) vive in casa;
• i rimanenti (meno di 200mila) sono ospiti di strutture residenziali.
I differenti gradi di non autosufficienza in termini di Adl mancanti (l’indicatore utilizzato per misurare la
capacità di svolgere le attività di vita quotidiana) in base all’indagine multiscopo Istat sulle condizioni di salute
della popolazione negli anni 1999-2000:
• il 44% dei non autosufficienti è ‘confinato’, cioè non è in condizione di uscire di casa senza aiuto, di questi
500mila sono ‘immobilizzati’ a letto o su una sedia, e 350mila presentano almeno tre Adl mancanti;
• la distribuzione per età mostra come la non autosufficienza interessi soprattutto gli anziani: gli ultra 65enni
costituiscono oltre il 70% dei disabili, con una concentrazione relativa sulle forme più gravi;
• la distribuzione territoriale del fenomeno evidenzia una concentrazione maggiore dei non autosufficienti
nelle regioni meridionali;
• la tipologia familiare di appartenenza mostra una relativa diffusione della condizione di single e famiglia
ristretta (due soli componenti) soprattutto nei centri urbani più grandi;
• l’incrocio dei dati Istat con quelli dell’indagine Banca d’Italia sui redditi delle famiglie indica una certa
concentrazione dei non autosufficienti sui livelli di reddito inferiore: il 43% dei soggetti si colloca nei primi
tre decili di reddito;
• una stima della dinamica del fenomeno della non autosufficienza nel medio lungo periodo, fa prevedere che i residenti in casa passerebbero dall’attuale 4,9% della popolazione (6 anni in su) al 6,1% nel 2010 ed al 7,1% nel 2020.
Persone non autosufcienti residenti in casa (dai 6 anni in su)
analisi per classi di età
classi di età
persone non costrette
in casa
da 6 a 18 anni
da 19 a 40 anni
da 41 a 65 anni
da 66 a 75 anni
più di 76 anni
74.484 (72,86%)
94.985 (56,65%)
270.223 (61,61%)
357.700 (62,90%)
673.076 (50,00%)
persone costrette in
persone costrette a
casa
letto o su una poltrona
totale persone non
autosufficienti
12.756 (12,48%)
39.138 (23,35%)
93.765 (21,38%)
126.045 (22,16%)
375.761 (27,92%)
102.222 (100,00%)
167.649 (100,00%)
438.602 (100,00%)
568.685 (100,00%)
1.346.069 (100,00%)
14.982 (14,66%)
33.526 (20,00%)
74.614 (17,01%)
84.940 (14,94%)
297.232 (22,08%)
Analisi per regione: previsioni al 2010 e 2020 (valori percentuali)
regione
situazione
al 2000
previsione
al 2010
previsione regione
al 2020
situazione
al 2000
previsione
al 2010
previsione
al 2020
Sicilia
Calabria
Marche
Molise
Toscana
Basilicata
Abruzzo
Puglia
Sardegna
Umbria
Emilia R.
6,30 (1^)
6,29 (2^)
5,63 (3^)
5,51 (4^)
5,50 (5^)
5,48 (6^)
5,41 (7^)
5,40 (8^)
5,20 (9^)
5,10 (10^)
5,09 (11^)
7,60 (2^)
7,64 (1^)
7,06 (4^)
6,85 (6^)
6,92 (5^)
7,07 (3^)
6,84 (7^)
6,75 (8^)
6,64 (9^)
6,64 (9^)
6,22 (12^)
8,53 (2^)
8,67 (1^)
7,95 (5^)
7,69 (8^)
7,74 (7^)
8,05 (3^)
7,69 (8^)
7,92 (6^)
8,04 (4^)
7,32 (11^)
7,00 (12^)
4,86 (12^)
4,75 (13^)
4,60 (14^)
4,23 (15^)
4,16 (16^)
4,04 (17^)
3,98 (18^)
3,94 (19^)
3,50 (20^)
4,86
6,24 (11^)
6,11 (13^)
5,72 (14^)
5,56 (15^)
5,33 (17^)
5,18 (19^)
5,28 (18^)
5,34 (16^)
4,58 (20^)
6,11
7,39 (10^)
6,93 (13^)
6,75 (14^)
6,43 (15^)
6,22 (18^)
6,23 (17^)
6,20 (19^)
6,42 (16^)
5,32 (20^)
7,08
Piemonte
Liguria
Campania
Friuli V.G.
Lazio
Lombardia
Veneto
Valle Aosta
Trentino A.
Totale
Fonte: “Diritti di cittadinanza delle persone anziane non
autosufficienti” Cgil e Spi > elaborazione su dati Istat
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Quando la casalinga (od altra persona addetta a lavori
familiari o di cura) si infortuna o muore
Le norme per la prevenzione e la sicurezza casalinga: l’ assicurazione per gli infortuni domestici.
La legge 3 dicembre 1999, n. 493, contiene norme relative sia alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti
di civile abitazione sia all’assicurazione contro gli infortuni domestici.
• Circa la sicurezza e la prevenzione
negli ambienti di civile abitazione,
le disposizioni (articoli da 2 a 5
della legge n. 493/1999) prevedono:
- l’attribuzione di una delega al
Governo affinché provveda a riordinare la normativa esistente in
materia;
- i compiti che sono preordinati
a rendere efficace la sicurezza e
la prevenzione negli ambienti di
civile abitazione, e che debbono
essere svolti da vari organi o strutture tra cui quelle del Servizio
sanitario nazionale, dell’INAIL,
delle Unità sanitarie locali, delle
Regioni e delle Province.
• Gli iscritti all’assicurazione sono
tenuti a versare all’Inail un premio
annuo di lire 25.000, a meno che
non si tratti di soggetti con reddito, proprio o del nucleo familiare di appartenenza, di ammontare
inferiore al limite stabilito (art 8,
comma 2), nel qual caso il premio
viene posto a carico dello Stato.
<
Sicurezza e prevenzione
nelle abitazioni
>
L’afdamento all’Inail
<
La delega al Governo
>
L’obbligo di iscrizione
<
I compiti delle istituzioni
>
Rendita vitalizia per
infortuni domestici
<
Il premio annuo
• Quanto all’assicurazione contro gli
infortuni domestici, le disposizioni
(articoli da 6 a 12 della legge n.
493/1999) prevedono:
- l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, affidandone la gestione
all’Inail;
- l’obbligo di iscriversi all’assicurazione per tutte le persone di età
compresa tra i 18 e i 65 anni
che svolgono in via esclusiva e in
ambito domestico attività di lavoro
finalizzate alla cura delle persone,
senza vincolo di subordinazione e
a titolo gratuito.
Sono coperti dall’assicurazione e danno
diritto ad una rendita vitalizia a carico
dell’INAIL, gli infortuni non mortali
che comportino una inabilità permanente al lavoro di grado non inferiore
al 33 per cento e che si verifichino nell’ambito domestico in occasione ed a
causa di lavoro svolto per la cura delle
persone.
Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
(Stralci del Decreto ministeriale 15 settembre 2000) >> quanto valgono gli infortuni domestici
L’assicurazione potrà garantire una rendita mensile che
va dai 188 ai 1030 euro.
L’infortunio deve procurare
una invalidità almeno pari a
superiore al 33%.
Esempi di invalidità:
- la perdita di tre dita di una mano
(medio,mignolo,anulare) = 32% (nessuna rendita)
- la sordità ad un orecchio = 15%
Richiesta una riduzione della percentuale minima dal 33 al 26%
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In casa avvengono quattro milioni di incidenti l’anno:
8.000 vittime della vita domestica
(cifre denunciate da Maria Stella Conte in un servizio pubblicato quest’anno sul quotidiano La Repubblica)
• Il 72% degli infortunati sono donne
• L’aumento degli infortuni dal 1990 al 2000:
complessivo + 65,5% > anziani + 95,5% > bambini + 101,5%
Le cattive abitudini
degli italiani
Gli ambienti più pericolosi
per 100 incidenti subiti
Cucina
Soggiorno, salone
Balcone, terrazzo, giardino
Camera letto, cameretta
Scale interne all’abitazione
Bagno
Cantina, garage o altro ambiente
Scale esterne all’abitazione
Corridoio, ingresso
Fonte:elaborazione dati Istat
52,0
9,0
7,6
6,6
5,5
5,4
5,1
4,0
3,6
Scordare le pentole sul fuoco acceso
Lasciare un rubinetto dell’acqua aperto
Utilizzare apparecchi elettrici quando si è bagnati
Spegnere elettrodomestici tirando filo da presa
Lasciare il gas aperto
Scordare il forno acceso
Dimenticare il ferro da stiro acceso
Lavori di manutenzione pericolosi
Lasciare sparsi per casa prodotti nocivi
Fonte:indagine Censis 2004
12,2
11,9
11,2
10,9
9,1
7,1
7,0
4,5
3,6
Infortuni in casa, al lavoro o in incidente stradale
Differenza % su totale
Morti (dati 2000)
Indice di mortalità (*)
Infortuni in incidenti stradali
27,9
8.000
0,2
Infortuni sul lavoro denunciati
24,8
1.398
0,1
Incidenti stradali
10,8
6.649
2,9
Dati 1998-.2000 - (*) Quota % dei decessi sul totale degli infortuni/incidenti
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Il Regolamento sull’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni domestici
Con il DM 15 settembre 2000 è stato emanato il Regolamento sull’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni domestici (che applica la legge 493 del 1999). Vengono riprese le parti più significative.
Il Regolamento:
contiene disposizioni per
la individuazione delle
persone obbligate ad
assicurarsi
fornisce precisazioni
sull’oggetto
dell’assicurazione
È soggetto all’assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito
domestico ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le persone che raggiungono i
65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva
scadenza annuale del premio;
b) svolga in ambito domestico attività in via esclusiva e cioè non svolga altra attività
che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale;
c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle
persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove
dimora lo stesso nucleo familiare;
d) svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. (art.
1. Persone assicurate)
1. L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.
2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli
infortuni:
a) conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura
delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove
dimora lo stesso nucleo familiare;(**)
b) verificatisi all’interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.
(**) Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matri monio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il
nucleo può essere costituito anche da una sola persona.
riporta l’ammontare del
premio assicurativo già
stabilito dalla legge
n. 493/1999;
dichiara esplicitamente
non applicabile
all’assicurazione il
principio
dell’automaticità delle
prestazioni
detta le regole per la
determinazione della
misura della rendita e
per la relativa
corresponsione.
3. Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;
c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;
d) gli infortuni mortali. (art.2 .Oggetto dell’ assicurazione)
Il premio assicurativo pro capite è fissato in £. 25.000, pari a € 12,91 per anno solare,
non frazionabili, esenti da oneri fiscali (art. 3. Premi assicurativi).
1. Il premio di cui all’art. 3 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all’art. 1, comma
1, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a £. 9 milioni
annui, pari a € 4.648,11;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF
non sia superiore a £. 18 milioni annui, pari a € 9.296,22. (art. 7. Soggetti esonerati dal
versamento del premio).
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