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Decreto consorzi della Piccola Pesca Artigianale
CONSORZIO DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE STATUTO ARTICOLO 1 (Denominazione) Nel quadro delle iniziative finalizzate al sostegno della piccola pesca costiera artigianale, in conformità alla legge n. 164/1998 e al D.M. 14 settembre 1999 (in G.U. n. 31 dell’8.2.2000), modificato dal D.M. 30 maggio 2001 (in G.U. n. 135 del 13.6.2001) è costituito, ai sensi degli articoli 2612 e ss. del Codice civile, un Consorzio a responsabilità limitata denominato: CONSORZIO DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE (CO.GE.P.A.) ARTICOLO 2 (Sede) Il Consorzio ha sede in ……………………………………..…………………………………..; via…………………………………………………….....…………n………..CAP……………. L’Assemblea dei soci, con delibera ordinaria, può variare la sede sociale nell’ambito dello stesso compartimento o della stessa regione, se trattasi di consorzi per le acque interne, e ciò non costituisce modifica statutaria. Esso può costituire, per esigenze organizzative, sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza nell’ambito dello stesso compartimento o della regione, per i consorzi delle acque interne. ARTICOLO 3 (Oggetto sociale) 1. Il Consorzio ha per oggetto: a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche differenziato in base alle specificità locali, con l’ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo del rispetto delle norme di autoregolamentazione; b) esercitare l’attività di guardiania e di sorveglianza. A tal fine, i soggetti ad esse preposte assumono la qualifica di agenti giurati di cui alla legge n° 963/65. c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualità con le altre attività di pesca che vengono esercitate nell’area interessata; d) sviluppare strutture di supporto a terra dell’attività di produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del pescato degli associati; f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorità e le Amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali comunitari, nazionali e regionali; g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualità di invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera. ARTICOLO 4 (Modalità per il raggiungimento dell’oggetto sociale) 1. Per il conseguimento dell’oggetto sociale il Consorzio può: a) ottenere in concessione e gestire direttamente zone di acque demaniali per l’esercizio dell’attività di pesca, di allevamento ittico o coltivazione, nonché per le azioni di ripopolamento dell’ambiente in generale e delle risorse alieutiche in particolare; b) disciplinare ed organizzare le attività di pesca con l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi del presente statuto, obbligatorio per i propri associati; c) proporre al Ministero o, limitatamente ai consorzi per le acque interne, alle competenti autorità regionali, tutte le misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse su cui insiste l’attività di piccola pesca; d) stipulare polizze assicurative collettive. 2. Il Consorzio può altresì: a) individuare specifici addetti per la vigilanza delle proprie iniziative ed avanzare richiesta perché venga loro attribuita la qualifica di agente giurato nell’ambito dei limiti territoriali di attività del Consorzio stesso, salva l’approvazione della nomina da parte del Prefetto su parere del Capo del Compartimento Marittimo (oppure del competente organo regionale); b) effettuare studi e ricerche anche in collaborazione con cooperative di ricerca ed istituti scientifici riconosciuti. ARTICOLO 5 (Regolamentazione consortile di pesca) 1. Le regole per l’esercizio dell’attività di pesca sono obbligatorie per le imprese consorziate fin dalla loro adozione da parte del Consorzio. 2. Il Consorzio può, compatibilmente con la previsione normativa del D.M. 14 settembre 1999 e del D.M. 30 maggio 2001, avanzare proposte al Ministero delle politiche agricole e forestali, per emanare provvedimenti normativi finalizzati ad estendere l’obbligatorietà della regolamentazione consortile della pesca a tutti i pescatori, compresi quelli non associati al Consorzio. ARTICOLO 6 (Regolamento di pesca) 1. Il Consorzio predispone ed adotta il “ R egolamento di pesca ” nel quale si compendiano tutte le regole relative all’attività di piccola pesca da esercitarsi nell’ambito del compartimento o, se trattasi di consorzi per le acque interne, nell’ambito regionale. 2. Il regolamento deve contenere sia le disposizioni di carattere generale che i contenuti validi per gli aderenti. 3. Con il Regolamento, disponibile presso la sede del Consorzio e depositato in copia presso la Capitaneria di Porto competente, sono adottati gli aggiornamenti resi necessari dalle variazioni intervenute nella regolamentazione della pesca. ARTICOLO 7 (Collaborazioni) 1.Il Consorzio può svolgere le attività riconducibili ai suoi scopi sociali, collaborando con enti, società, organismi nazionali ed esteri, università ed istituti di ricerca. ARTICOLO 8 (Durata) 1. Il consorzio ha la durata di anni trenta dalla sua costituzione. La durata può essere prorogata con delibera dell’Assemblea in seduta straordinaria. ARTICOLO 9 (Scioglimento) 1. Il Consorzio si scioglie per: a) il decorso del tempo stabilito per la sua durata; b) sopraggiunta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale; c) intervenuta mancanza delle condizioni giuridiche previste dalla legge per la costituzione del Consorzio; d) fusione con altri Consorzi, ovvero assorbimento del Consorzio in un altro avente più ampia competenza territoriale. ARTICOLO 10 (Liquidazione) 1. Al verificarsi di una causa di scioglimento, il Consiglio di amministrazione convoca l’Assemblea per la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. 2. Lo scioglimento del Consorzio si attua e consiste nel soddisfare i diritti dei terzi creditori, ripartire fra i soci il fondo consortile nel suo valore nominale ed infine nel destinare gli eventuali disponibilità patrimoniali a scopi di pubblica utilità. ARTICOLO 11 (Gestione) 1. Il Consorzio non ha lo finalità di lucro. Sussiste per esso l’obbligo di chiudere il bilancio in pareggio. Se in sede di approvazione del bilancio consuntivo, le uscite sono superiori alle entrate l’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, determina la quota aggiuntiva annuale dei soci sino a pareggio di disavanzo. 2. Un eventuale esubero delle entrate è obbligatoriamente destinato dall’Assemblea a riserva indivisibile. ARTICOLO 12 (Soci) 1. Possono essere soci le imprese, singole o associate, che: a) esercitino la pesca artigianale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto; b) esercitino la pesca artigianale, ad una distanza non superiore alle 12 miglia dalla costa, con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze ed arpioni, nonché con gli altri attrezzi che vengono normalmente utilizzati nella fascia costiera e che sono individuati dal Consorzio. In ogni caso, non possono essere soci le imprese che esercitano lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino con utilizzo del motore nell’azione di cattura. 2. Possono altresì essere soci del Consorzio le imprese di pesca che, alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, siano residenti e operanti in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali che comprendano zone di pesca, ovvero le imprese di pesca residenti e operanti in zone ove esistano vincoli riguardanti l’attività di pesca ovvero le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991. ARTICOLO 13 (Ammissione) 1. Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente del Consorzio, devono contenere: a) gli estremi di identificazione dell’impresa di pesca e, nel caso di società, anche del legale rappresentante o dell’amministratore; b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 12; c) la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi imposti dal presente statuto, dal regolamento nonché da quelli assunti dal Consorzio verso terzi nell’interesse dei consorziati; d) l’impegno di sottoporre la propria attività al controllo del consorzio e di assoggettarsi alla vigilanza imposta dallo statuto del consorzio o da obblighi contrattuali verso terzi; e) l’impegno di astenersi da iniziative che possano nuocere al consorzio, al prodotto o ai marchi di garanzia da esso utilizzati; 2. All’atto di ammissione, il socio deve versare la quota sociale deliberata dall’organo competente. 3. Il Consiglio di amministrazione, previa verifica dei requisiti che l’aspirante socio deve possedere per legge e per statuto, delibera sull’ammissione, entro un mese dalla data di presentazione della domanda. E’ facoltà del Consiglio di amministrazione richiedere ogni altra informazione ritenuta utile alla formazione del giudizio di ammissibilità. 4. L’ammissione al Consorzio è vincolante a tutti gli effetti di legge e statutari ed impegna l’impresa consorziata ad uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dai competenti organi consortili, alle direttive da questi impartite, alle norme del regolamento ed agli obblighi assunti dal Consorzio nell’interesse dei consorziati. ARTICOLO 14 (Risoluzione del rapporto consortile) 1. a) b) c) Il rapporto consortile è risolto per i seguenti motivi: recesso; dimissioni; espulsione. ARTICOLO 15 (Recesso) 1. Il socio che recede dal Consorzio per valido motivo ha diritto al rimborso della quota associativa nel suo valore nominale. 2. Costituisce valido motivo: a) la cessazione dell’attività per raggiungimento dell’età pensionabile ovvero per motivi di salute; b) la perdita dei requisiti indicati per l’ammissione a socio; 3. Il socio che recede dal Consorzio senza valido motivo perde il diritto al rimborso delle quote associative. ARTICOLO 16 (Dimissioni) 1. Le dimissioni devono essere presentate al Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e i relativi effetti decorrono dall’anno successivo a quello di presentazione. ARTICOLO 17 (Espulsione) 1. Costituiscono motivo di espulsione: a) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto o nel relativo regolamento; b) la perdita dei requisiti previsti all’atto dell’adesione; c) il danno o il tentativo di danno, morale o materiale al Consorzio. d) la dichiarazione di fallimento. 2. Il provvedimento di espulsione è deliberato dall’Assemblea e comunicato all’interessato entro 15 giorni mediante lettera raccomandata. Il socio espulso perde il diritto al rimborso delle quote associative. 3. Il Consorzio ha facoltà di agire nei confronti del socio espulso che si sia reso colpevole di comportamenti sanzionabili, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. ARTICOLO 18 (Provvedimenti disciplinari) 1. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nel relativo regolamento è sanzionata e con i seguenti provvedimenti: a) diffida; b) sospensione dei diritti sociali per un periodo di tre mesi; c) espulsione con eventuale risarcimento dei danni. ARTICOLO 19 (Fondo consortile) 1. Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dai singoli soci nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea. La quota da versare non può essere inferiore a 100 euro. ARTICOLO 20 (Riserve) 1. Tutte le riserve, a qualsiasi titolo siano costituite, devono avere le caratteristiche della indisponibilità e della indivisibilità. 2. Le riserve, tuttavia, possono essere eccezionalmente destinate al reintegro di perdite, nel caso in cui l’Assemblea, per gravi motivazioni economiche, non ritenga opportuno far gravare le perdite sui soci. 3. In sede di liquidazione del Consorzio, le riserve non possono per alcuna ragione essere distribuite fra i soci e devono essere destinate a scopi di pubblica utilità. ARTICOLO 21 (Entrate) 1. Il patrimonio è costituito: a) dalle quote corrisposte dai soci all’atto di adesione; b) dalle quote sociali annuali ordinarie e da quelle straordinarie, nella misura stabilita dall’Assemblea; c) dalle sottoscrizioni in qualunque modo versate, da parte di privati o enti pubblici; d) da atti di liberalità e da contributi di enti pubblici e da privati; e) da proventi derivanti dalle rendite patrimoniali o dalle attività del Consorzio; f) dai contributi specificamente previsti per i consorzi dalla legge n. 164/1998; g) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati. ARTICOLO 22 (Organi) 1. a) b) c) d) Sono organi del Consorzio: l’Assemblea; il Consiglio di amministrazione; il Presidente; il Collegio sindacale. ARTICOLO 23 (Assemblea) 1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo del Consorzio ed è costituita dalle imprese di pesca individuate nell’articolo 12 che vi abbiano aderito, purché in regola con il versamento della quota di adesione, nonché delle quote sociali annuali ordinarie e straordinarie. 2. L’Assemblea provvede in sede ordinaria o straordinaria in relazione agli argomenti per i quali è chiamata a deliberare. L’Assemblea straordinaria deve tenersi alla presenza di un notaio che ne redige il verbale. 3. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria: a) i programmi di iniziative volti all’attuazione degli scopi sociali; b) l’approvazione del conto preventivo, del conto consuntivo e della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione; c) la revoca e la nomina dei componenti degli organi sociali e determinazione dei relativi emolumenti; d) la determinazione delle cariche in seno agli organi sociali; e) l’espulsione dei soci; f) l’approvazione del regolamento di pesca e di un eventuale regolamento interno, redatti dal Consiglio di amministrazione; g) la determinazione della quota associativa annuale nonché della quota di iscrizione. 4. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria: a) l’approvazione dello statuto del Consorzio e delle sue modificazioni e/o integrazioni; b) la proroga della durata del Consorzio; c) la dichiarazione di scioglimento del Consorzio. ARTICOLO 24 (Funzionamento dell’Assemblea) 1. L’Assemblea, presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, è convocata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, almeno cinque giorni prima della riunione. 2. L’Assemblea può essere convocata d’urgenza per telegramma e/o telefax entro le 24 ore precedenti la seduta, purché sussista l’urgenza, determinata da motivi rilevanti e indilazionabili. 3. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita purché sia presente, o rappresentata, la metà più uno dei soci. 4. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita purché sia presente, o rappresentato, un terzo dei soci aventi diritto al voto. 5. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 6. Nell’esercizio del voto è ammessa la rappresentanza che deve essere conferita per iscritto ed è valida soltanto per singole assemblee. ARTICOLO 25 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, oltre il Presidente, è eletto in seno all’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 2. Il primo Consiglio di amministrazione è stipula dell’atto costitutivo del Consorzio. nominato in sede di ARTICOLO 26 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio d’amministrazione può essere convocato dal Presidente, da un terzo dei suoi componenti ovvero, qualora ne facciano richiesta, dalle Associazioni promotrici del Consorzio. 2. La convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere effettuata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata anche ai membri del Collegio sindacale nonché alle Associazioni promotrici del Consorzio. 3. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti; le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione. A parità di voti, prevale quello del Presidente. ARTICOLO 27 (Competenze del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio diretti al conseguimento dell’oggetto consortile, ad eccezione di quelli che, per statuto o per legge, sono demandati all'Assemblea. 2. Il Consiglio di amministrazione: a) dà attuazione alle deliberazioni (agli indirizzi fissati) dall’Assemblea; b) predispone le norme regolanti le attività della pesca contenute nel Regolamento di pesca da sottoporre all’Assemblea; c) predispone i conti preventivi e consuntivi e le relazioni da sottoporre all’Assemblea; d) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, redige la situazione patrimoniale e provvede a depositarla presso l’ufficio del registro delle imprese ex art. 2615 bis c.c.; e) compie gli atti di gestione, amministrativi e giuridici, necessari alla conduzione del Consorzio nell’ambito delle regole statutarie, quali: stipula di contratti e relativa esecuzione; approvazione ed autorizzazione delle spese; assunzione di personale dipendente e predisposizione della pianta organica; partecipazione a consorzi pubblici e privati, eccetera; f) propone all’Assemblea di deliberare deleghe di parte dei propri poteri a singoli componenti del Consiglio di amministrazione e/o a dipendenti del Consorzio; g) formula proposte di regolamentazione della pesca al Ministero; h) decide sull’ammissione dei soci e propone all’Assemblea, con documentata motivazione, l’espulsione dei soci per i casi previsti dall’art. 17; i) Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare determinate funzioni ad un consigliere. ARTICOLO 28 (Presidente) 1. Il Presidente del Consorzio, eletto dall’Assemblea anche esternamente alla compagine sociale, assume altresì la presidenza del Consiglio di amministrazione. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti presenti alla seduta assembleare. 2. Il Presidente: a) rappresenta il Consorzio e promuove le iniziative e gli interventi più idonei alla realizzazione degli scopi del Consorzio; b) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione, fissandone l’ordine del giorno; c) sovrintende all’esecuzione degli atti adottati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione; d) ha la firma sociale e la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. ARTICOLO 29 (Collegio sindacale) 1. Il Collegio sindacale, in carica per tre anni, si compone del Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. 2. I sindaci sono nominati dall’Assemblea e possono essere confermati alla scadenza del triennio. ARTICOLO 30 (Competenze del Collegio sindacale) 1. Il Collegio sindacale esercita il controllo sulla gestione del Consorzio, vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, esegue le verifiche di cassa ispezionando i registri, esamina il conto consuntivo redigendo la relazione per l’Assemblea, secondo i poteri attribuitigli dal codice civile. ARTICOLO 31 (Regolamento di funzionamento) 1. Con l’emanazione di norme interne predisposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate dall’Assemblea saranno definite le norme di funzionamento del Consorzio ARTICOLO 32 (Norma finale) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le altre leggi speciali vigenti in materia.