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Decreto consorzi della Piccola Pesca Artigianale

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Decreto consorzi della Piccola Pesca Artigianale
CONSORZIO DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA
PICCOLA PESCA ARTIGIANALE
STATUTO
ARTICOLO 1
(Denominazione)
Nel quadro delle iniziative finalizzate al sostegno della piccola
pesca costiera artigianale, in conformità alla legge n. 164/1998 e al
D.M. 14 settembre 1999 (in G.U. n. 31 dell’8.2.2000), modificato dal
D.M. 30 maggio 2001 (in G.U. n. 135 del 13.6.2001) è costituito, ai
sensi degli articoli 2612 e ss. del Codice civile, un Consorzio a
responsabilità limitata denominato:
CONSORZIO DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA
PICCOLA PESCA ARTIGIANALE
(CO.GE.P.A.)
ARTICOLO 2
(Sede)
Il
Consorzio
ha
sede
in
……………………………………..…………………………………..;
via…………………………………………………….....…………n………..CAP…………….
L’Assemblea dei soci, con delibera ordinaria, può variare la sede
sociale nell’ambito dello stesso compartimento o della stessa
regione, se trattasi di consorzi per le acque interne, e ciò non
costituisce modifica statutaria.
Esso può costituire, per esigenze organizzative, sedi secondarie e/o
uffici di rappresentanza nell’ambito dello stesso compartimento o
della regione, per i consorzi delle acque interne.
ARTICOLO 3
(Oggetto sociale)
1. Il Consorzio ha per oggetto:
a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli
specchi acquei, anche differenziato in base alle specificità
locali, con l’ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa
vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti
operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo
del rispetto delle norme di autoregolamentazione;
b) esercitare l’attività di guardiania e di sorveglianza. A tal
fine, i soggetti ad esse preposte assumono la qualifica di agenti
giurati di cui alla legge n° 963/65.
c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualità con le
altre attività di pesca che vengono esercitate nell’area
interessata;
d) sviluppare strutture di supporto a terra dell’attività di
produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e
stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);
e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del
pescato degli associati;
f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorità e le
Amministrazioni
locali,
progetti
pilota
di
particolare
significato territoriale o generale (impianti di maricoltura,
barriere artificiali per la protezione della fascia costiera,
iniziative di ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi
strutturali comunitari, nazionali e regionali;
g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualità di
invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in
cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia
costiera.
ARTICOLO 4
(Modalità per il raggiungimento dell’oggetto sociale)
1. Per il conseguimento dell’oggetto sociale il Consorzio può:
a) ottenere in concessione e gestire direttamente zone di acque
demaniali per l’esercizio dell’attività di pesca, di allevamento
ittico o coltivazione, nonché per le azioni di ripopolamento
dell’ambiente in generale e delle risorse alieutiche in
particolare;
b) disciplinare ed organizzare le attività di pesca con l’adozione
di un apposito regolamento, ai sensi del presente statuto,
obbligatorio per i propri associati;
c) proporre al Ministero o, limitatamente ai consorzi per le acque
interne, alle competenti autorità regionali, tutte le misure
ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse
su cui insiste l’attività di piccola pesca;
d) stipulare polizze assicurative collettive.
2. Il Consorzio può altresì:
a) individuare specifici addetti per la vigilanza delle proprie
iniziative ed avanzare richiesta perché venga loro attribuita la
qualifica di agente giurato nell’ambito dei limiti territoriali
di attività del Consorzio stesso, salva l’approvazione della
nomina da parte del Prefetto su parere del Capo del Compartimento
Marittimo (oppure del competente organo regionale);
b) effettuare studi e ricerche anche in collaborazione con
cooperative di ricerca ed istituti scientifici riconosciuti.
ARTICOLO 5
(Regolamentazione consortile di pesca)
1. Le regole per l’esercizio dell’attività di pesca sono obbligatorie
per le imprese consorziate fin dalla loro adozione da parte del
Consorzio.
2. Il Consorzio può, compatibilmente con la previsione normativa del
D.M. 14 settembre 1999 e del D.M. 30 maggio 2001, avanzare proposte
al Ministero delle politiche agricole e forestali, per emanare
provvedimenti normativi finalizzati ad estendere l’obbligatorietà
della regolamentazione consortile della pesca a tutti i pescatori,
compresi quelli non associati al Consorzio.
ARTICOLO 6
(Regolamento di pesca)
1. Il Consorzio predispone ed adotta il “ R egolamento di pesca ” nel
quale si compendiano tutte le regole relative all’attività di piccola
pesca da esercitarsi nell’ambito del compartimento o, se trattasi di
consorzi per le acque interne, nell’ambito regionale.
2. Il regolamento deve contenere sia le disposizioni di carattere
generale che i contenuti validi per gli aderenti.
3. Con il Regolamento, disponibile presso la sede del Consorzio e
depositato in copia presso la Capitaneria di Porto competente, sono
adottati
gli
aggiornamenti
resi
necessari
dalle
variazioni
intervenute nella regolamentazione della pesca.
ARTICOLO 7
(Collaborazioni)
1.Il Consorzio può svolgere le attività riconducibili ai suoi scopi
sociali, collaborando con enti, società, organismi nazionali ed
esteri, università ed istituti di ricerca.
ARTICOLO 8
(Durata)
1. Il consorzio ha la durata di anni trenta dalla sua costituzione.
La durata può essere prorogata con delibera dell’Assemblea in seduta
straordinaria.
ARTICOLO 9
(Scioglimento)
1. Il Consorzio si scioglie per:
a) il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
b) sopraggiunta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale;
c) intervenuta mancanza delle condizioni giuridiche previste dalla
legge per la costituzione del Consorzio;
d) fusione con altri Consorzi, ovvero assorbimento del Consorzio in
un altro avente più ampia competenza territoriale.
ARTICOLO 10
(Liquidazione)
1. Al verificarsi di una causa di scioglimento, il Consiglio di
amministrazione convoca l’Assemblea per la messa in liquidazione e la
nomina del liquidatore.
2. Lo scioglimento del Consorzio si attua e consiste nel soddisfare i
diritti dei terzi creditori, ripartire fra i soci il fondo consortile
nel suo valore nominale ed infine nel destinare gli eventuali
disponibilità patrimoniali a scopi di pubblica utilità.
ARTICOLO 11
(Gestione)
1. Il Consorzio non ha lo finalità di lucro. Sussiste per esso
l’obbligo di chiudere il bilancio in pareggio. Se in sede di
approvazione del bilancio consuntivo, le uscite sono superiori alle
entrate l’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione,
determina la quota aggiuntiva annuale dei soci sino a pareggio di
disavanzo.
2. Un eventuale esubero delle entrate è obbligatoriamente destinato
dall’Assemblea a riserva indivisibile.
ARTICOLO 12
(Soci)
1. Possono essere soci le imprese, singole o associate, che:
a) esercitino la pesca artigianale per mezzo di imbarcazioni aventi
lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto;
b) esercitino la pesca artigianale, ad una distanza non superiore
alle 12 miglia dalla costa, con attrezzi da posta, ferrettara,
palangari, lenze ed arpioni, nonché con gli altri attrezzi che
vengono normalmente utilizzati nella fascia costiera e che sono
individuati dal Consorzio. In ogni caso, non possono essere soci
le imprese che esercitano lo strascico, la draga idraulica per la
pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a
traino con utilizzo del motore nell’azione di cattura.
2. Possono altresì essere soci del Consorzio le imprese di pesca che,
alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo,
siano residenti e operanti in aree marine protette o in zone costiere
di parchi nazionali che comprendano zone di pesca, ovvero le imprese
di pesca residenti e operanti in zone ove esistano vincoli
riguardanti l’attività di pesca ovvero le imprese di pesca residenti
ed operanti in aree che abbiano già costituito un Ente di gestione ai
sensi della legge n. 394/1991.
ARTICOLO 13
(Ammissione)
1. Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente del Consorzio,
devono contenere:
a) gli estremi di identificazione dell’impresa di pesca e, nel caso
di
società,
anche
del
legale
rappresentante
o
dell’amministratore;
b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 12;
c) la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si
assoggetta a tutti gli obblighi imposti dal presente statuto, dal
regolamento nonché da quelli assunti dal Consorzio verso terzi
nell’interesse dei consorziati;
d) l’impegno di sottoporre la propria attività al controllo del
consorzio e di assoggettarsi alla vigilanza imposta dallo statuto
del consorzio o da obblighi contrattuali verso terzi;
e) l’impegno di astenersi da iniziative che possano nuocere al
consorzio, al prodotto o ai marchi di garanzia da esso
utilizzati;
2. All’atto di ammissione, il socio deve versare la quota sociale
deliberata dall’organo competente.
3. Il Consiglio di amministrazione, previa verifica dei requisiti che
l’aspirante socio deve possedere per legge e per statuto, delibera
sull’ammissione, entro un mese dalla data di presentazione della
domanda. E’ facoltà del Consiglio di amministrazione richiedere ogni
altra informazione ritenuta utile alla formazione del giudizio di
ammissibilità.
4. L’ammissione al Consorzio è vincolante a tutti gli effetti di
legge e statutari ed impegna l’impresa consorziata ad uniformarsi a
tutte le deliberazioni adottate dai competenti organi consortili,
alle direttive da questi impartite, alle norme del regolamento ed
agli obblighi assunti dal Consorzio nell’interesse dei consorziati.
ARTICOLO 14
(Risoluzione del rapporto consortile)
1.
a)
b)
c)
Il rapporto consortile è risolto per i seguenti motivi:
recesso;
dimissioni;
espulsione.
ARTICOLO 15
(Recesso)
1. Il socio che recede dal Consorzio per valido motivo ha diritto al
rimborso della quota associativa nel suo valore nominale.
2. Costituisce valido motivo:
a)
la
cessazione
dell’attività
per
raggiungimento
dell’età
pensionabile ovvero per motivi di salute;
b) la perdita dei requisiti indicati per l’ammissione a socio;
3. Il socio che recede dal Consorzio senza valido motivo perde il
diritto al rimborso delle quote associative.
ARTICOLO 16
(Dimissioni)
1. Le dimissioni devono essere presentate al Consorzio mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e i relativi
effetti
decorrono
dall’anno
successivo
a
quello
di
presentazione.
ARTICOLO 17
(Espulsione)
1. Costituiscono motivo di espulsione:
a) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente
statuto o nel relativo regolamento;
b) la perdita dei requisiti previsti all’atto dell’adesione;
c) il danno o il tentativo di danno, morale o materiale al Consorzio.
d) la dichiarazione di fallimento.
2. Il provvedimento di espulsione è deliberato dall’Assemblea e
comunicato
all’interessato
entro
15
giorni
mediante
lettera
raccomandata. Il socio espulso perde il diritto al rimborso delle
quote associative.
3. Il Consorzio ha facoltà di agire nei confronti del socio espulso
che si sia reso colpevole di comportamenti sanzionabili, per ottenere
il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 18
(Provvedimenti disciplinari)
1. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente
Statuto o nel relativo regolamento è sanzionata e con i seguenti
provvedimenti:
a) diffida;
b) sospensione dei diritti sociali per un periodo di tre mesi;
c) espulsione con eventuale risarcimento dei danni.
ARTICOLO 19
(Fondo consortile)
1. Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dai singoli
soci nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea. La quota
da versare non può essere inferiore a 100 euro.
ARTICOLO 20
(Riserve)
1. Tutte le riserve, a qualsiasi titolo siano costituite, devono
avere
le
caratteristiche
della
indisponibilità
e
della
indivisibilità.
2. Le riserve, tuttavia, possono essere eccezionalmente destinate al
reintegro di perdite, nel caso in cui l’Assemblea, per gravi
motivazioni economiche, non ritenga opportuno far gravare le perdite
sui soci.
3. In sede di liquidazione del Consorzio, le riserve non possono per
alcuna ragione essere distribuite fra i soci e devono essere
destinate a scopi di pubblica utilità.
ARTICOLO 21
(Entrate)
1. Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote corrisposte dai soci all’atto di adesione;
b) dalle quote sociali annuali ordinarie e da quelle straordinarie,
nella misura stabilita dall’Assemblea;
c) dalle sottoscrizioni in qualunque modo versate, da parte di
privati o enti pubblici;
d) da atti di liberalità e da contributi di enti pubblici e da
privati;
e) da proventi derivanti dalle rendite patrimoniali o dalle attività
del Consorzio;
f) dai contributi specificamente previsti per i consorzi dalla legge
n. 164/1998;
g) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati.
ARTICOLO 22
(Organi)
1.
a)
b)
c)
d)
Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea;
il Consiglio di amministrazione;
il Presidente;
il Collegio sindacale.
ARTICOLO 23
(Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo del Consorzio ed è costituita
dalle imprese di pesca individuate nell’articolo 12 che vi abbiano
aderito, purché in regola con il versamento della quota di adesione,
nonché delle quote sociali annuali ordinarie e straordinarie.
2. L’Assemblea provvede in sede ordinaria o straordinaria in
relazione agli argomenti per i quali è chiamata a deliberare.
L’Assemblea straordinaria deve tenersi alla presenza di un notaio che
ne redige il verbale.
3. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) i programmi di iniziative volti all’attuazione degli scopi
sociali;
b) l’approvazione del conto preventivo, del conto consuntivo e della
relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione;
c) la revoca e la nomina dei componenti degli organi sociali e
determinazione dei relativi emolumenti;
d) la determinazione delle cariche in seno agli organi sociali;
e) l’espulsione dei soci;
f) l’approvazione del regolamento di pesca e di un eventuale
regolamento interno, redatti dal Consiglio di amministrazione;
g) la determinazione della quota associativa annuale nonché della
quota di iscrizione.
4. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a)
l’approvazione
dello
statuto
del
Consorzio
e
delle
sue
modificazioni e/o integrazioni;
b) la proroga della durata del Consorzio;
c) la dichiarazione di scioglimento del Consorzio.
ARTICOLO 24
(Funzionamento dell’Assemblea)
1. L’Assemblea, presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice presidente, è convocata mediante lettera
raccomandata, telegramma o telefax, almeno cinque giorni prima della
riunione.
2. L’Assemblea può essere convocata d’urgenza per telegramma e/o
telefax entro le 24 ore precedenti la seduta, purché sussista
l’urgenza, determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.
3.
In
prima
convocazione
l’Assemblea,
sia
ordinaria
che
straordinaria, è regolarmente costituita purché sia presente, o
rappresentata, la metà più uno dei soci.
4. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita
purché sia presente, o rappresentato, un terzo dei soci aventi
diritto al voto.
5. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
6. Nell’esercizio del voto è ammessa la rappresentanza che deve
essere conferita per iscritto ed è valida soltanto per singole
assemblee.
ARTICOLO 25
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad
un massimo di sette membri, oltre il Presidente, è eletto in seno
all’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il primo Consiglio di amministrazione è
stipula dell’atto costitutivo del Consorzio.
nominato
in
sede
di
ARTICOLO 26
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1.
Il
Consiglio
d’amministrazione
può
essere
convocato
dal
Presidente, da un terzo dei suoi componenti ovvero, qualora ne
facciano richiesta, dalle Associazioni promotrici del Consorzio.
2. La convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere
effettuata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della
data stabilita per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del
giorno ed è inviata anche ai membri del Collegio sindacale nonché
alle Associazioni promotrici del Consorzio.
3. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei
componenti; le delibere sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione. A parità
di voti, prevale quello del Presidente.
ARTICOLO 27
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione esercita i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione del Consorzio diretti al conseguimento
dell’oggetto consortile, ad eccezione di quelli che, per statuto o
per legge, sono demandati all'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) dà attuazione alle deliberazioni (agli indirizzi fissati)
dall’Assemblea;
b) predispone le norme regolanti le attività della pesca contenute
nel Regolamento di pesca da sottoporre all’Assemblea;
c) predispone i conti preventivi e consuntivi e le relazioni da
sottoporre all’Assemblea;
d) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, redige la situazione
patrimoniale e provvede a depositarla presso l’ufficio del registro
delle imprese ex art. 2615 bis c.c.;
e) compie gli atti di gestione, amministrativi e giuridici, necessari
alla conduzione del Consorzio nell’ambito delle regole statutarie,
quali: stipula di contratti e relativa esecuzione; approvazione ed
autorizzazione delle spese; assunzione di personale dipendente e
predisposizione della pianta organica; partecipazione a consorzi
pubblici e privati, eccetera;
f) propone all’Assemblea di deliberare deleghe di parte dei propri
poteri a singoli componenti del Consiglio di amministrazione e/o a
dipendenti del Consorzio;
g) formula proposte di regolamentazione della pesca al Ministero;
h) decide sull’ammissione dei soci e propone all’Assemblea, con
documentata motivazione, l’espulsione dei soci per i casi previsti
dall’art. 17;
i) Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può
delegare determinate funzioni ad un consigliere.
ARTICOLO 28
(Presidente)
1. Il Presidente del Consorzio, eletto dall’Assemblea anche
esternamente alla compagine sociale, assume altresì la presidenza del
Consiglio di amministrazione. L’elezione del Presidente avviene a
maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti presenti alla
seduta assembleare.
2. Il Presidente:
a) rappresenta il Consorzio e promuove le iniziative e gli interventi
più idonei alla realizzazione degli scopi del Consorzio;
b) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione,
fissandone l’ordine del giorno;
c) sovrintende all’esecuzione degli atti adottati dall’Assemblea e
dal Consiglio di amministrazione;
d) ha la firma sociale e la rappresentanza del consorzio di fronte ai
terzi e in giudizio.
ARTICOLO 29
(Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale, in carica per tre anni, si compone del
Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
2. I sindaci sono nominati dall’Assemblea e possono essere confermati
alla scadenza del triennio.
ARTICOLO 30
(Competenze del Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale esercita il controllo sulla gestione del
Consorzio,
vigila
sull’osservanza
della
legge
e
dell’atto
costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale,
esegue le verifiche di cassa ispezionando i registri, esamina il
conto consuntivo redigendo la relazione per l’Assemblea, secondo i
poteri attribuitigli dal codice civile.
ARTICOLO 31
(Regolamento di funzionamento)
1. Con l’emanazione di norme interne predisposte dal Consiglio di
amministrazione ed approvate dall’Assemblea saranno definite le norme
di funzionamento del Consorzio
ARTICOLO 32
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le norme del codice civile e le altre leggi speciali
vigenti in materia.
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